ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.209.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 209

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
3 agosto 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 748/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 513/2013 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

 

DECISIONI

 

 

2013/419/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea

14

 

 

2013/420/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2013, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

16

 

 

2013/421/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

17

 

 

2013/422/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 1o agosto 2013, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 4880]  ( 1 )

21

 

 

2013/423/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

26

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 

*

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/1


REGOLAMENTO (UE) N. 748/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 513/2013 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (nel seguito «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 7, 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (RPC).

(2)

Con la decisione 2013/423/UE (3) la Commissione ha accettato l’offerta di impegno di un gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato e della Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCME).

(3)

L’accettazione dell’impegno richiede che siano apportate modifiche tecniche al regolamento (UE) n. 513/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 513/2013 è così modificato:

1.

Sono inseriti la seguente rubrica J ed il seguente considerando 282:

«J.   DICHIARAZIONE IN DOGANA

(282)

Le statistiche sui pannelli solari e sulle relative componenti essenziali sono spesso espresse in numero di pezzi o in watt. La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (4), non contempla tuttavia tali unità supplementari per i pannelli solari e per le relative componenti essenziali. Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di pezzi o di watt. Per i prodotti di cui ai codici TARIC 3818001011 e 3818001019 va indicato il numero di pezzi, mentre per i prodotti di cui ai codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039 va indicato il numero di watt.

2.

La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto ii) è sostituita dalla seguente:

«Società

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co., Ltd

51,5 %

B791

Delsolar (Wujiang) Ltd

67,9 %

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

55,9 %

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

55,9 %

B927

JingAo Solar Co.Ltd.

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.

58,7 %

B794

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

38,3 %

B795

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

48,6 %

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

37,3 %

B797

Società di cui all’allegato I

47,6 %

 

Tutte le altre società

67,9 %

B999»

3.

Sono inseriti i seguenti articoli, e l’articolo 4 è rinumerato come articolo 8:

«Articolo 4

Laddove venga presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni di tali pannelli solari e delle relative componenti essenziali attualmente classificati ai codici TARIC 3818001011, 3818001019, 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039, tali codici vanno inseriti nel campo corrispondente della dichiarazione.

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di pezzi importati con i codici TARIC 3818001011 e 3818001019 e del numero di watt per i prodotti di cui ai codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039, nonché della loro origine.

Articolo 5

Laddove venga presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per i prodotti di cui agli articoli 1 e 4, nel campo corrispondente della dichiarazione va indicato il numero pezzi per i prodotti importati con i codici TARIC 3818001011 e 3818001019 e il numero di watt per i prodotti importati con i codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039.

Articolo 6

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 3818 00 10 (codici TARIC 3818001011 e 3818001019) ed al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

a)

una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch’essa iscritta nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE, alle società nell’Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione; e

b)

tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato II del presente regolamento; e

c)

tali importazioni siano corredate da un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’allegato III del presente regolamento; e

d)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno.

2.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

a)

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure

b)

laddove la Commissione ritiri l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

Articolo 7

Le società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE e che sono soggette a determinate condizioni ivi specificate emettono inoltre una fattura per le operazioni che non beneficiano di un’esenzione dai dazi antidumping. Tale fattura è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all’allegato IV del presente regolamento.»

4.

L’allegato è sostituito e rinominato come allegato I e sono inseriti i seguenti allegati da II a IV:

«

ALLEGATO I

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione:

Ragione sociale della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd.

B801

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Arhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG’O SOLAR EQUIPMENT

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd.

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd.

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd

B810

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

DCWATT POWER Co. Ltd

B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co.,Ltd

B819

Dotec Electric Co. Ltd

B928

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

B821

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd.

B822

GS PV Holdings Group

B823

Hangzhou Bluesun Solar Energy Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co., Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd.

B826

Hanwha SolarOne Co. Ltd

B829

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO.,LTD.

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp.,Ltd.

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Energy Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

B844

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

B850

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

 

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Best Solar Energy Technology Co. Ltd

B855

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co.,Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd.

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

Qingdao Jiao Yang Lamping Co. Ltd

B867

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co., Ltd

B872

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

B876

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Winsun New Energy Co. Ltd

B887

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co. Ltd

B888

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd.

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co., Ltd.

B893

Wuxi UT Solar Technology Co. Ltd

B894

Xiamen Sona Energy Co. Ltd

B895

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xìan LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co., Ltd.

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd

B901

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co. Ltd

B930

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd

B909

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd

B913

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923

Zytech Engineering Technology Co. Ltd

B924

ALLEGATO II

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell’Unione europea di merci assoggettate all’impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1.

L’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO”.

2.

La ragione sociale della società che emette la fattura.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di emissione della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione europea.

6.

Una descrizione precisa e semplice delle merci e:

il numero di codice del prodotto (NCP),

le specifiche tecniche dell’NCP,

il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice NC,

Il quantitativo (indicato in unità espresse in watt per i moduli e le celle o in pezzi per i wafer).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo unitario (i watt per i moduli e le celle o i pezzi per i wafer),

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

La ragione sociale della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

9.

Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [NOME DELLA SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2013/423/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”

ALLEGATO III

CERTIFICATO D’IMPEGNO PER L’ESPORTAZIONE

Nel certificato d’impegno per l’esportazione emesso dalla CCCME per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell’Unione europea di merci assoggettate all’impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1.

Il nome, l’indirizzo, i numeri di fax e di telefono della Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME).

2.

La ragione sociale della società di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE che rilascia la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di emissione della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione europea.

6.

La descrizione esatta delle merci, comprendente:

il numero di codice del prodotto (NCP),

le specifiche tecniche delle merci, il numero di codice del prodotto della società (CPS) (ove opportuno),

il codice NC.

7.

Il quantitativo esatto in unità esportate espresso in watt (per i moduli e le celle) o in pezzi (per i wafer).

8.

Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato.

9.

Il nome del funzionario responsabile della CCCME che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci di cui alla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all’impegno e che il suo rilascio avviene nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2013/423/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al certificato stesso non superano il massimale concordato per l’impegno.

10.

Data.

11.

Firma e sigillo della CCCME.

ALLEGATO IV

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell’Unione europea di merci assoggettate ai dazi antidumping vanno indicate le seguenti informazioni:

1.

L’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A DAZI ANTIDUMPING”.

2.

La ragione sociale della società che emette la fattura.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di emissione della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione europea.

6.

Una descrizione precisa e semplice delle merci e:

il numero di codice del prodotto (NCP),

le specifiche tecniche dell’NCP,

il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice NC,

il quantitativo (indicato in unità espresse in watt per i moduli e le celle o in pezzi per i wafer).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo unitario (i watt per i moduli e le celle o i pezzi per i wafer),

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.

»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

(3)  Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 749/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0709 93 10

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

86,5

BO

73,4

CL

73,3

TR

71,0

UY

86,3

ZA

90,8

ZZ

80,2

0806 10 10

CL

140,3

EG

185,9

MA

180,7

TR

178,1

ZZ

171,3

0808 10 80

AR

151,0

BR

85,6

CL

132,0

CN

71,5

NZ

125,9

US

149,4

ZA

118,2

ZZ

119,1

0808 30 90

AR

129,1

CL

138,2

NZ

148,9

TR

158,9

ZA

107,4

ZZ

136,5

0809 29 00

CA

303,6

TR

323,7

ZZ

313,7

0809 30

TR

149,4

ZZ

149,4

0809 40 05

BA

50,3

XS

60,5

ZZ

55,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

3.8.2013   

IT

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L 209/14


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea

(2013/419/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (2) stabilisce disposizioni transitorie in materia di bilancio.

(2)

La conferenza di adesione del 30 giugno 2011 ha approvato l’esito dei negoziati che hanno determinato le spese necessarie a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea il 1o luglio 2013.

(3)

L’adesione della Croazia necessita di un adeguamento del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 per il 2013 nonché dell’aumento dei massimali degli stanziamenti di impegno per il 2013 per un totale di 603 milioni di EUR a prezzi correnti, di cui 47 milioni di EUR a titolo della sottorubrica 1a, 450 milioni di EUR a titolo della sottorubrica 1b, 31 milioni di EUR a titolo della sottorubrica 3b e 75 milioni di EUR a titolo della rubrica 6, che saranno interamente compensati da una diminuzione di pari importo del massimale degli stanziamenti d’impegno per l’esercizio 2013 a titolo della rubrica 5.

(4)

L’adesione della Croazia necessita inoltre di un adeguamento del massimale degli stanziamenti di pagamento per il 2013, da innalzare di un importo di 374 milioni di EUR a prezzi correnti.

(5)

Il quadro finanziario dell’Unione europea convenuto nell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe essere adeguato per tenere conto dell’adesione della Croazia per il periodo che va dal 1o luglio al 31 dicembre 2013.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

L’allegato I dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

(3)  A tal fine, le cifre risultanti dall’accordo summenzionato sono convertite in prezzi del 2004.


ALLEGATO

QUADRO FINANZIARIO 2007-2013

(milioni di EUR — prezzi costanti 2004)

Stanziamenti di impegno

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale 2007-2013

1.

Crescita sostenibile

50 865

53 262

55 879

56 435

55 693

57 708

59 111

388 953

1a

Competitività per la crescita e l’occupazione

8 404

9 595

12 018

12 580

11 306

12 677

13 112

79 692

1b

Coesione per la crescita e l’occupazione

42 461

43 667

43 861

43 855

44 387

45 031

45 999

309 261

2.

Conservazione e gestione delle risorse naturali

51 962

54 685

51 023

53 238

52 136

51 901

51 284

366 229

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

1 199

1 258

1 375

1 503

1 645

1 797

2 014

10 791

3a

Libertà, sicurezza e giustizia

600

690

785

910

1 050

1 200

1 390

6 625

3b

Cittadinanza

599

568

590

593

595

597

624

4 166

4.

L’UE come attore globale

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Amministrazione  (1)

6 633

6 818

6 816

6 999

7 044

7 274

7 106

48 690

6.

Compensazioni

419

191

190

0

0

0

63

863

Totale stanziamenti di impegno

117 277

122 683

122 022

125 184

123 857

126 359

127 607

864 989

in percentuale dell’RNL

1,08 %

1,09 %

1,06 %

1,06 %

1,03 %

1,03 %

1,01 %

1,05 %

 

Totale stanziamenti di pagamento

115 142

119 805

109 091

119 245

116 394

120 649

120 731

821 057

in percentuale dell’RNL

1,06 %

1,06 %

0,95 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,96 %

1,00 %

Margine disponibile

0,18 %

0,18 %

0,29 %

0,22 %

0,26 %

0,25 %

0,27 %

0,23 %

Massimale delle risorse proprie in percentuale dell’RNL

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


(1)  La spesa per le pensioni compresa nel massimale della rubrica è calcolata al netto dei contributi del personale al pertinente regime, entro il limite di 500 milioni di EUR ai prezzi del 2004 per il periodo 2007-2013.


3.8.2013   

IT

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L 209/16


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(2013/420/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo di 500 milioni di EUR.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 stabilisce che lo 0,35 % dell’importo annuale massimo può essere reso disponibile annualmente per attività di assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 750 000 EUR.

(4)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire assistenza tecnica su iniziativa della Commissione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013, una somma pari a 750 000 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


3.8.2013   

IT

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L 209/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2013

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

(2013/421/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio (1) ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 (2).

(2)

Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio (3), conformemente alla quale la Commissione deve pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

(3)

Dopo lunghe deliberazioni, nell’ottobre 2011 il gruppo di lavoro della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulle questioni doganali relative ai trasporti ha deciso che era necessario apportare alcune modifiche alla convenzione TIR. Tali modifiche riguardano l’articolo 6 e l’introduzione di una nuova parte III nell’allegato 9 della convenzione TIR, che stabilisce le condizioni e i requisiti che devono essere rispettati da un’organizzazione internazionale autorizzata ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR.

(4)

Le modifiche proposte della convenzione TIR introducono una definizione di organizzazione internazionale e stabiliscono chiaramente il relativo processo di autorizzazione. L’inserimento di una nuova parte III nell’allegato 9 completerebbe la finalità di tale allegato definendo chiaramente i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori del regime TIR e ne accrescerebbe la trasparenza della gestione. L’introduzione di tali condizioni e requisiti nel testo giuridico della convenzione TIR semplificherebbe inoltre il testo dell’accordo scritto tra l’UNECE e l’organizzazione internazionale conformemente alla nota esplicativa 0.6.2 bis 2 dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione TIR.

(5)

I delegati di tutti gli Stati membri hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica nell’ambito del comitato della legislazione doganale («coordinamento Ginevra»).

(6)

Nella sua cinquantatreesima riunione del febbraio 2012, il comitato amministrativo della convenzione TIR ha adottato le modifiche proposte della convenzione TIR, con riserva dell’espletamento delle procedure interne dell’Unione.

(7)

Il 5 luglio 2012 il comitato amministrativo ha trasmesso al segretario generale, conformemente all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, della convenzione TIR, le proposte di modifica dell’articolo 6, paragrafo 2 bis, e dell’allegato 9 del testo della convenzione TIR, adottate nell’ambito della cinquantatreesima riunione tenutasi a Ginevra il 9 febbraio 2012. Il 10 luglio 2012 il segretario generale ha pubblicato la notifica depositaria C.N.358.2012.TREATIES per informare che, qualora entro il 10 luglio 2013 nessuna delle parti contraenti abbia sollevato obiezioni alle modifiche proposte, queste entrerebbero in vigore il 10 ottobre 2013.

(8)

È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione, con riguardo alla proposta di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR è basata sul progetto di allegato del comitato amministrativo accluso alla presente decisione.

Le modifiche della convenzione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1.

(2)  GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

(3)  GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1.


ALLEGATO

All’articolo 6 è così inserito un nuovo paragrafo:

Articolo 6, paragrafo 2 bis

Modificare il paragrafo 2 bis come segue:

2 bis   Un’organizzazione internazionale è autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale. L’autorizzazione è concessa nella misura in cui l’organizzazione rispetta le condizioni e i requisiti di cui all’allegato 9, parte III. Il comitato amministrativo può revocare l’autorizzazione qualora vengano meno tali condizioni e requisiti.

Nell’allegato 9 è così inserita una nuova parte III:

Allegato 9, nuova parte III

Inserire la seguente nuova parte III:

Autorizzazione di un’organizzazione internazionale, di cui all’articolo 6, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR.

Condizioni e requisiti

1.

Le condizioni e i requisiti che un’organizzazione internazionale deve rispettare per essere autorizzata dal comitato amministrativo, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, della convenzione, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR sono:

a)

prova di una solida competenza professionale e di una sana situazione finanziaria ai fini dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale nonché delle capacità organizzative che consentono di adempiere agli obblighi previsti dalla convenzione mediante la presentazione annuale di stati finanziari consolidati sottoposti a debita revisione da parte di revisori contabili indipendenti riconosciuti a livello internazionale;

b)

assenza di gravi o reiterate violazioni della normativa doganale o fiscale.

2.

A norma dell’autorizzazione, l’organizzazione internazionale si impegna a:

a)

fornire alle parti contraenti della convenzione TIR, per il tramite delle associazioni nazionali affiliate all’organizzazione internazionale, copie certificate conformi del contratto di garanzia globale e della prova della copertura della garanzia;

b)

informare gli organi competenti della convenzione TIR in merito alle norme e procedure stabilite per il rilascio dei carnet TIR da parte delle associazioni nazionali;

c)

fornire annualmente agli organi competenti della convenzione TIR dati sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento;

d)

informare in modo esaustivo gli organi competenti della convenzione TIR in merito al funzionamento del regime TIR, fornendo in particolare, ma non esclusivamente, informazioni fondate e tempestive sulle tendenze rilevate nel numero di operazioni TIR non terminate, sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento, che potrebbero dar adito a preoccupazioni sul corretto funzionamento del regime TIR o che potrebbero rendere difficile il mantenimento del sistema di garanzia internazionale;

e)

comunicare agli organi competenti della convenzione TIR dati statistici sul numero di carnet TIR distribuiti a ciascuna parte contraente, ripartiti per tipo;

f)

comunicare alla commissione esecutiva TIR informazioni dettagliate sui prezzi di distribuzione di ciascun tipo di carnet TIR applicati dall’organizzazione internazionale;

g)

adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di falsificazione dei carnet TIR;

h)

adottare le misure correttive adeguate qualora siano rilevati errori o lacune nel carnet TIR e darne comunicazione alla commissione esecutiva TIR;

j)

partecipare pienamente ai casi in cui la commissione esecutiva TIR è chiamata a facilitare la composizione di una controversia;

k)

assicurare che qualsiasi problema dovuto ad attività fraudolente o ad altre difficoltà inerenti all’applicazione della convenzione TIR sia immediatamente portato all’attenzione della commissione esecutiva TIR;

l)

gestire il sistema di controllo dei carnet TIR di cui all’allegato 10 della convenzione, insieme alle associazioni garanti nazionali affiliate all’organizzazione internazionale e alle autorità doganali, e informare le parti contraenti e gli organi competenti della convenzione in merito a eventuali problemi rilevati nel sistema;

m)

fornire agli organi competenti della convenzione TIR statistiche e dati sui risultati ottenuti dalle parti contraenti con riguardo al sistema di controllo di cui all’allegato 10;

n)

concludere, almeno due mesi prima della data provvisoria di entrata in vigore o di rinnovo dell’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, della convenzione, un accordo scritto con il segretariato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, su mandato del comitato amministrativo e agendo per conto dello stesso, che comprenda l’accettazione da parte dell’organizzazione internazionale dei compiti indicati nel presente paragrafo.

3.

Quando è informata da un’associazione garante in merito a una richiesta di pagamento, l’organizzazione internazionale comunica entro tre (3) mesi a tale associazione la propria posizione in merito alla richiesta.

4.

Tutte le informazioni acquisite, direttamente o indirettamente, dall’organizzazione internazionale a norma della convenzione, che siano di natura riservata o ottenute a titolo riservato, sono coperte dal secreto professionale e non sono utilizzate né trattate per finalità commerciali o per finalità diverse da quelle per cui sono state fornite, né comunicate a terzi senza il permesso esplicito della persona o dell’autorità che le ha fornite. Tali informazioni possono, tuttavia, essere divulgate senza permesso alle autorità competenti delle parti contraenti della presente convenzione ove esista un’autorizzazione o un obbligo in tal senso a norma di disposizioni del diritto nazionale o internazionale o nell’ambito di procedure giudiziarie. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

5.

Il comitato amministrativo ha il diritto di revocare l’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, in caso di non conformità alle condizioni e ai requisiti di cui sopra. Qualora il comitato amministrativo decida di revocare l’autorizzazione, la decisione diverrà esecutiva non prima di sei (6) mesi dalla data della revoca.

6.

L’autorizzazione di un’organizzazione internazionale nei termini sopra stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell’organizzazione previsti dalla convenzione.


3.8.2013   

IT

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L 209/21


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2013

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 4880]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/422/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. Essa dispone che i paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e i prodotti di origine animale che rientrano in detta direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che indichi le garanzie necessarie. È opportuno che tale piano comprenda almeno le categorie di residui e di sostanze elencati nell’allegato I sopracitato.

(2)

La decisione 2011/163/UE (2) della Commissione approva i piani di cui all’articolo 29 della direttiva 96/23/CE (nel seguito «i piani») presentati da determinati paesi terzi elencati nell’allegato di detta decisione e relativi agli animali e ai prodotti di origine animale compresi in tale elenco.

(3)

Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione, è necessario aggiornare l’elenco dei paesi terzi attualmente figuranti nell’allegato della decisione 2011/163/UE (nel seguito «l’elenco»), dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale a norma della direttiva 96/23/CE.

(4)

L’Armenia ha presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere il miele nella voce dell’elenco relativa all’Armenia.

(5)

A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (3), a decorrere dal 1o gennaio 2014 Mayotte cesserà di essere un territorio d’oltremare e diventerà una regione ultraperiferica dell’Unione ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La voce dell’elenco relativa a Mayotte va pertanto soppressa a partire dalla data sopra menzionata.

(6)

San Marino figura attualmente nell’elenco per i bovini e il miele. Tale paese terzo ha comunicato alla Commissione di essere interessato ad esportare carni suine nell’Unione. San Marino ha fornito le garanzie richieste per inserire nell’elenco una voce relativa ai suini con una nota che precisi che si tratta di un paese terzo che utilizza unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell’Unione. È quindi opportuno inserire nell’elenco una voce, con relativa nota, riguardante le importazioni di carni suine da San Marino.

(7)

Occorre pertanto modificare la decisione 2011/163/UE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

(3)  GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO 2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acqua-coltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina selvatica

Selvaggina d’allevamento

Miele

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Isole Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurizio

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nuova Caledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polinesia francese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

YT (7)

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Solo latte di cammello.

(2)  Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3)  Paesi terzi che utilizzano solo materie prime provenienti dagli Stati membri o da altri paesi terzi da cui siano autorizzate le importazioni di tali materie prime nell’Unione, in conformità all’articolo 2.

(4)  Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(6)  Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(7)  Voce soppressa il 1o gennaio 2014.»


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2013

che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

(2013/423/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 7, 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»).

B.   IMPEGNO

1.   Offerta di impegno

(2)

A seguito dell’adozione delle misure antidumping provvisorie, un gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato, comprese le loro società collegate nella RPC e nell’Unione europea, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), ha offerto un impegno congiunto sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. L’offerta d’impegno ha inoltre ricevuto il sostegno delle autorità cinesi.

2.   Valutazione dell’offerta di impegno

(3)

L’offerta d’impegno è stata esaminata nel contesto della situazione del mercato al momento della presentazione dell’offerta, diversa rispetto a quella del periodo dell’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure provvisorie. I cambiamenti osservati riguardano un calo dei livelli di prezzo e di consumo sul mercato dell’Unione e sono legati a una serie di fattori stabiliti e analizzati nell’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure provvisorie.

(4)

Nell’ambito di un impegno è possibile talvolta tener conto delle variazioni dei livelli dei prezzi mediante un metodo di indicizzazione che collega i prezzi minimi all’importazione al prezzo delle materie prime indicato da fonti riconosciute e pubblicamente accessibili. Nel presente caso tuttavia non è stato possibile stabilire una correlazione tra i prezzi delle materie prime e quelli dei prodotti finali su cui basare un metodo di indicizzazione affidabile. Per tener conto dei cambiamenti accertati del livello dei prezzi è stato necessario impiegare un metodo alternativo e sono state usate come riferimento le informazioni sui prezzi pubblicate da basi di dati disponibili pubblicamente [Bloomberg (3) e pvXchange (4)] specializzate nel settore in questione.

(5)

Al fine di garantire che l’impegno sia facilmente applicabile, gli esportatori cinesi hanno presentato un’offerta di impegno congiunto che prevede un prezzo minimo all’importazione per i moduli fotovoltaici e uno per ciascuna delle relative componenti essenziali (celle e wafer).

(6)

Inoltre, al fine di ridurre il rischio di riorientamento verso altre società, e di consentire e facilitare il monitoraggio del numero di esportatori partecipanti, gli esportatori cinesi hanno proposto di far corrispondere il volume delle importazioni effettuate nell’ambito dell’impegno ai livelli corrispondenti all’incirca ai loro risultati attuali di mercato.

(7)

Gli esportatori hanno offerto un impegno sui prezzi. Al fine di verificare se tale impegno elimina l’effetto pregiudizievole del dumping, la Commissione ha analizzato, tra l’altro, i prezzi all’esportazione attuali e il livello del dazio provvisorio. Su tale base, si è concluso che l’impegno sui prezzi elimina l’effetto pregiudizievole del dumping.

(8)

L’eliminazione dell’effetto pregiudizievole del dumping è pertanto ottenuta mediante un impegno sui prezzi relativo alle importazioni associato a un livello annuale e, in aggiunta, mediante il dazio ad valorem provvisorio riscosso sulle importazioni al di sopra del livello annuale di cui al precedente considerando 6.

(9)

La CCCME fornirà inoltre regolarmente alla Commissione informazioni dettagliate sulle vendite nell’Unione realizzate dalle società che hanno presentato l’offerta di impegno congiunto per consentirle di controllare efficacemente il rispetto dell’impegno stesso. In considerazione del ruolo attivo rivestito dalla CCCME, del sostegno fornito dalle autorità cinesi nonché del meccanismo di sicurezza sotto forma di livello annuale di cui al considerando 6, la Commissione ritiene che il rischio di elusione sia limitato e che prevalgano considerazioni legate alla necessità di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul mercato dell’Unione.

C.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI E ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO

1.   Osservazioni delle parti

(10)

L’offerta di impegno è stata messa a disposizione delle parti interessate. Non sono state sino a oggi ricevute osservazioni contrarie alla sua accettazione.

(11)

Tenuto conto di quanto precede, l’impegno offerto dai produttori esportatori è accettabile. Le società interessate e la CCCME sono state informate dei principali fatti, considerazioni e obblighi su cui si basa l’accettazione dell’impegno.

(12)

Inoltre, per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell’impegno assunto, quando la domanda di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti l’esenzione dal dazio antidumping va subordinata:

a)

alla presentazione di una fattura commerciale da parte delle società di cui all’allegato della presente decisione e di un certificato rilasciato dalla CCCME contenente almeno gli elementi di cui all’allegato II e III del regolamento (UE) n. 513/2013 rispettivamente;

b)

al fatto che le merci importate siano prodotte, spedite e fatturate direttamente dalle società di cui all’allegato della presente decisione o alle loro società collegate nell’Unione che operino come importatore e procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione europea, come indicato nell’allegato della presente decisione, oppure al primo cliente indipendente che operi come importatore e proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione europea;

c)

al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale.

(13)

Nel caso in cui non vengano presentati una fattura e un certificato di questo tipo o se questi non corrispondono al prodotto presentato in dogana o se non viene presentata una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 513/2013, verrà riscossa la pertinente aliquota del dazio antidumping.

(14)

Qualora la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, ritiri la propria accettazione di un impegno a seguito della violazione dello stesso in relazione a transazioni particolari e dichiari non conformi le fatture corrispondenti, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale.

(15)

Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, può sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale di cui ai considerando 11 e 12, anche se la Commissione ha accettato un impegno offerto dal fabbricante dal quale essi, direttamente o indirettamente, acquistano.

(16)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base, le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno.

(17)

In caso di violazione o di revoca dell’impegno o in caso di ritiro dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio anti-dumping provvisorio istituito conformemente all’articolo 7 del regolamento di base si applicherà automaticamente a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’impegno offerto dai produttori esportatori di cui all’allegato della presente decisione e dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME), in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, è accettato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2013.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

(3)  Informazioni a pagamento disponili esclusivamente per gli abbonati a Bloomberg Professional Service.

(4)  http://www.pvxchange.com/


ALLEGATO

Elenco delle società:

Ragione sociale della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd.

B801

Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG’O SOLAR EQUIPMENT

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co., Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd.

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd.

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd.

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co.,Ltd

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd.

B822

Hangzhou Bluesun Solar Energy Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co., Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd.

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO.,LTD.

B828

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp.,Ltd.

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Energy Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co.Ltd.

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co.Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO.,LTD

B852

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co.,Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co.Ltd

B860

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co.,Ltd.

B863

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

B870

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co., Ltd

B872

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd.

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co..Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd.

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co., Ltd.

B893

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

B896

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xìan LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co., Ltd.

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

 

 

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923


3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

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AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.