ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.200.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 704/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8537 10 99 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 f) della sezione XVII e dal testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 99. La classificazione alla voce 8512 è esclusa in quanto la centralina non contiene apparecchi di segnalazione visiva o acustica, ma si limita ad attivare tali apparecchi. È esclusa anche la classificazione alla voce 9032 in quanto la centralina non svolge la funzione di controllare automaticamente grandezze elettriche o non elettriche (vedere nota 7 del capitolo 90). La centralina è progettata allo scopo di svolgere due o più funzioni complementari o alternative di cui ai codici NC 8537 10 91 e 8537 10 99. Svolge la funzione di unità di controllo della memoria programmabile utilizzata per il comando elettrico di apparecchi, quali i tergicristalli e il riscaldamento dei finestrini (vedere anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 8537, punto 3, e le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 8537 10 91). Svolge inoltre la funzione di comando elettronico dell’attivazione di dispositivi di segnalazione, ad esempio per rammentare di allacciare le cinture di sicurezza e avvisare di un eccesso di velocità. Poiché entrambe le funzioni sono ugualmente importanti per il funzionamento della centralina, non è possibile determinare quella principale. La centralina deve pertanto essere classificata nel codice NC 8537 10 99 fra gli altri quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando elettrico aventi una tensione inferiore o uguale a 1 000 V. |
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8537 10 99 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 f) della sezione XVII e dal testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 99. La classificazione nel codice NC 8537 10 91 è esclusa in quanto la centralina è utilizzata unicamente per il controllo elettrico dell’innesto della marcia appropriata nel cambio automatico di un veicolo a motore e l’unità di controllo non è programmabile. È esclusa anche la classificazione nella voce 9032 in quanto la centralina non svolge la funzione di controllare automaticamente grandezze elettriche o non elettriche (vedere nota 7 del capitolo 90). La centralina deve pertanto essere classificata nel codice NC 8537 10 99 fra gli altri quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando elettrico aventi una tensione inferiore o uguale a 1 000 V. |
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8537 10 99 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 f) della sezione XVII e dal testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 99. La classificazione nella voce 8512 è esclusa in quanto la centralina non contiene apparecchi di segnalazione visiva o acustica, ma si limita ad azionare tali apparecchi. È esclusa anche la classificazione nella voce 9032 in quanto la centralina non svolge la funzione di controllare automaticamente grandezze elettriche o non elettriche (vedere nota 7 del capitolo 90). La centralina è progettata allo scopo di svolgere due o più funzioni complementari o alternative di cui ai codici NC 8537 10 91 e 8537 10 99. Svolge la funzione di unità di controllo della memoria programmabile utilizzata per il comando elettrico di apparecchi, ad esempio bloccare o sbloccare le porte del veicolo e accendere il motore (vedere anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 8537, punto 3, e le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 8537 10 91). Svolge inoltre la funzione di comando elettrico dell’attivazione di dispositivi di segnalazione, ad esempio le funzioni di controllo per l’accesso senza chiave, inclusa la segnalazione acustica quando la chiave elettronica non si trova più nel veicolo. Poiché entrambe le funzioni sono ugualmente importanti per il funzionamento della centralina, non è possibile determinare quella principale. La centralina deve pertanto essere classificata nel codice NC 8537 10 99 fra gli altri quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando elettrico aventi una tensione inferiore o uguale a 1 000 V. |
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 705/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un apparecchio portatile (denominato "apparecchio portatile per passeggeri aerei") dotato di un'unità di comando con microfono e altoparlante integrati, vari pulsanti sul lato anteriore e posteriore, uno schermo, un lettore di carte magnetiche e una presa di corrente per tensioni uguali o inferiori a 1 000 V, avente dimensioni di 16 × 4 × 2,5 cm circa. L'apparecchio è destinato ad essere installato nel sedile passeggeri di un aereo e serve a svolgere le seguenti funzioni:
L'apparecchio non può essere collegato direttamente a una rete di comunicazione. |
8537 10 99 |
La classificazione è determinata a norma a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 99. L'apparecchio non può essere collegato direttamente a una rete di comunicazione. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 8517 fra gli apparecchi telefonici o gli altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati. Si tratta di un apparecchio composito costituito da macchine classificate in voci diverse della sezione XVI. In virtù della nota 3 della sezione XVI e a motivo delle caratteristiche oggettive dell'apparecchio, il componente che svolge la funzione di comando elettrico è considerato la funzione principale dell'apparecchio, che è usato principalmente per selezionare e comandare diversi dispositivi esterni. Di conseguenza è esclusa la classificazione nella voce 8471 come lettore magnetico o nella voce 8518 come microfono e altoparlante. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8537 10 99 fra gli altri quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando elettrico aventi una tensione inferiore o uguale a 1 000 V. |
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 706/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Un’unità di controllo costituita da un assemblaggio di circuito stampato contenente circuiti integrati (ad esempio, un controller ottenuto con la tecnologia dei semiconduttori), elementi passivi (ad esempio, resistenze, condensatori e induttori) elementi attivi (ad esempio, diodi e transistor), e un dissipatore di calore avente una tensione inferiore o uguale a 1 000 V, in un alloggiamento di dimensioni approssimativamente pari a 24 × 13 × 5 cm. Dopo l’installazione di un idoneo software, l’unità di controllo viene inserita in una lavatrice le cui funzioni sono destinate ad essere controllate (ad esempio, avviare e fermare il motore e gli impianti di riscaldamento acqua, aprire e chiudere i miscelatori di acqua). |
8537 10 91 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera a), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 91. La classificazione alla voce 8450 come parte di una lavatrice è esclusa in quanto l’unità è un prodotto compreso in una voce del capitolo 85. Poiché l’unità consiste in un circuito stampato, essa non soddisfa le condizioni per circuiti integrati elettronici di cui alla nota 8 b) del capitolo 85. Anche la classificazione alla voce 8542 è pertanto esclusa. Visto che l’unità è programmabile e utilizzata per il controllo elettrico delle funzioni di una lavatrice, va classificata a norma del codice NC 8537 10 91 come apparecchi di comando a memoria programmabile per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V. |
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 707/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Tubi saldati di acciai non legato, a sezione circolare, aventi una lunghezza di 3 o 6 m, uno spessore delle pareti compreso tra 2,6 e 3,6 mm e un diametro esterno compreso tra 33,7 e 114,2 mm, con scanalature a entrambe le estremità. Sono destinati ad essere utilizzati in impianti di irrigazione a pioggia. (1) Cfr. l’illustrazione. |
7306 30 77 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7306, 7306 30 e 7306 30 77. Considerate le sue proprietà e caratteristiche oggettive, il prodotto rientra nella voce 7306. Tale voce comprende anche i tubi utilizzati, ad esempio, in apparecchi del capitolo 84 (vedere anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7306). L’uso cui questi tubi sono destinati non è insito nelle loro caratteristiche oggettive in quanto non presentano una forma particolare né sono fabbricati in modo da costituire articoli specifici identificabili e pertanto, alla presentazione, non possono essere identificati come parti di un apparecchio meccanico per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere della voce 8424. Le scanalature servono unicamente a collegare i tubi. È di conseguenza esclusa la classificazione come parti di apparecchi meccanici della voce 8424. I tubi devono pertanto essere classificati nel codice NC 7306 30 77 tra gli altri tubi saldati di acciai non legati. |
(1) L’immagine è a scopo puramente informativo.
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 708/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Un articolo (denominato “striscia LED o LED strip”) comprendente diodi emettitori di luce (LED), transistor, resistenze e diodi di protezione. I componenti sono assemblati in un circuito stampato a forma di striscia metallica flessibile con uno strato adesivo protetto da una striscia di carta amovibile sulla parte inferiore e con le dimensioni approssimative di 17 × 1 cm. I componenti sono interconnessi. Alle due estremità della striscia i contatti preparati per la saldatura (ad esempio, fili) permettono il collegamento a una fonte di alimentazione a corrente continua di 12 V. L’articolo emette luce quando è alimentato con corrente elettrica. L’articolo è un apparecchio per l’illuminazione destinato ad essere utilizzato, ad esempio, nei mobili. (1) Cfr. l’immagine. |
9405 40 99 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 2, lettera a), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9405, 9405 40 e 9405 40 99. Poiché l’articolo consiste di un circuito stampato (vedere anche le note esplicative della NC relative alla voce 8443 99 10, che comprendono gli assiemaggi elettronici), non risponde né alla definizione dei dispositivi a semiconduttore né a quella di LED discreti ai sensi della voce 8541. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 8541. L’articolo presenta tutte le caratteristiche oggettive di un apparecchio per l’illuminazione della voce 9405. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 8543. Date le sue caratteristiche oggettive, l’articolo presenta il carattere essenziale di un apparecchio per l’illuminazione completo della voce 9405 in quanto per funzionare deve solo essere collegato a una fonte di alimentazione. Deve pertanto essere classificato nel codice NC 9405 40 99 fra gli altri apparecchi per l’illuminazione. |
(1) L’immagine è a scopo puramente informativo.
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 717/2010 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 717/2010 della Commissione (2) ha classificato un cosiddetto "sensore di temperatura per gas di scarico" nel codice NC 8533 40 10 come un'altra resistenza variabile. |
(2) |
Il prodotto classificato nel regolamento (UE) n. 717/2010 dovrebbe essere considerato una resistenza fissa, in quanto la sua resistenza non varia a volontà ma in funzione unicamente della temperatura. È quindi necessario modificare la classificazione del prodotto nel codice NC 8533 21 00. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 717/2010. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 717/2010 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al regolamento (UE) n. 717/2010, quale modificato dal presente regolamento, possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (3).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 210 dell'11.8.2010, pag. 24.
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
"ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
Un articolo (cosiddetto "sensore di temperatura per gas di scarico") costituito da:
Al variare della temperatura, il termistore varia la resistenza fornita. Se l'articolo è collegato, la variazione della resistenza produce un cambiamento nella corrente elettrica trasmessa all'unità di controllo motore. L'articolo non può convertire la corrente elettrica in uscita in una misurazione della temperatura né consente di visualizzare la temperatura. |
8533 21 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8533 e 8533 21 00. È esclusa la classificazione dell'articolo alla voce 9025 quale termometro o parte di termometro, in quanto esso non è in grado né di misurare né di indicare la temperatura. L'articolo è un resistore non lineare, la cui resistenza varia in funzione della temperatura e non a comando (cfr. inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8533, A) 5) e B)). Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8533 21 00, come altre resistenze fisse per una potenza inferiore o uguale a 20 W." |
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 710/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazion (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Un dispositivo (denominato «ricevitore TMC – Traffic Message Channel – canale di messaggi sul traffico») comprendente un ricevitore FM, un cavo aereo (antenna) e un sistema di alimentazione elettrica. È dotato di un connettore USB. Il dispositivo riceve i segnali telemetrici contenenti le informazioni sul traffico utilizzando un canale di messaggi sul traffico tramite una banda di radiodiffusione FM. Il dispositivo deve essere collegato con un connettore USB a un ricevitore GPS (Global Positioning System - sistema di posizionamento satellitare), che elabora i segnali telemetrici ricevuti e visualizza sullo schermo le informazioni sul traffico. Il dispositivo non riceve segnali sonori di radiodiffusione. |
8517 69 39 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8517, 8517 69 e 8517 69 39. Poiché il dispositivo funziona solo se è collegato a un GPS, ampliando la funzionalità di quest’ultimo, è considerato un accessorio di un GPS e deve pertanto essere classificato in funzione delle proprie caratteristiche. Il dispositivo non riceve segnali sonori. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 8527 come apparecchio ricevente per la radiodiffusione. Il dispositivo non è portatile in quanto funziona solo quando è collegato a un GPS. Esso non può inoltre svolgere da solo le funzioni di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone. È pertanto esclusa la classificazione nella sottovoce 8517 69 31 fra gli apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone. Il dispositivo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8517 69 39 fra gli altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (vedere anche le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 8517 69 39, punto 6). |
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 711/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Figurina giocattolo in plastica, smontata, dell’altezza di circa 4,5 cm, composta di due pezzi. È presentata in un contenitore di plastica a forma di uovo composto di due metà separabili che si incastrano perfettamente ai bordi. La figurina ha tratti umani. Non presenta parti mobili né indumenti staccabili e mantiene la posizione senza necessità di sostegno. La figurina rappresenta un mago tratto da una serie di fumetti e fa parte di una collezione insieme agli altri personaggi della serie. |
9503 00 95 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 5 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 95. È esclusa la classificazione nel codice NC 9503 00 21 in quanto il prodotto non è una bambola. Per bambola si intende il modello di un personaggio maschile o femminile, generalmente un neonato, un bambino, una bambina o una modella. Piccole figurine rigide che possono mantenere la posizione senza sostegno non sono considerate bambole. È esclusa anche la classificazione nel codice NC 9503 00 49 tra i giochi raffiguranti animali o soggetti non umani, diversi da quelli imbottiti, in quanto le caratteristiche oggettive del personaggio rappresentato dalla figurina sono quelle di un uomo; essa non presenta tratti animali o non umani. Si tratta di una figurina umanoide che rappresenta un personaggio dei fumetti (vedere anche le note esplicative della NC relative ai codici NC da 9503 00 81 a 9503 00 99). La figurina deve pertanto essere classificata nel codice NC 9503 00 95 fra gli altri giocattoli in plastica. |
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 712/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
TR |
124,7 |
ZZ |
124,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
128,9 |
ZZ |
128,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
86,2 |
CL |
73,3 |
|
TR |
70,0 |
|
UY |
72,5 |
|
ZA |
95,2 |
|
ZZ |
79,4 |
|
0806 10 10 |
CL |
51,4 |
EG |
185,0 |
|
TR |
169,6 |
|
ZZ |
135,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
177,7 |
BR |
112,3 |
|
CL |
125,7 |
|
CN |
79,0 |
|
NZ |
134,1 |
|
US |
165,6 |
|
ZA |
131,6 |
|
ZZ |
132,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
97,6 |
CL |
151,4 |
|
CN |
77,3 |
|
NZ |
162,9 |
|
TR |
246,0 |
|
ZA |
102,1 |
|
ZZ |
139,6 |
|
0809 10 00 |
TR |
193,0 |
ZZ |
193,0 |
|
0809 29 00 |
TR |
320,9 |
ZZ |
320,9 |
|
0809 30 |
TR |
171,7 |
ZZ |
171,7 |
|
0809 40 05 |
BA |
69,9 |
TR |
118,8 |
|
XS |
74,4 |
|
ZZ |
87,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.