ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.199.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 199

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
24 luglio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 701/2013 della Commissione, dell'11 luglio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [East Kent Goldings (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione ( 1 )

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2013 della Commissione, del 23 luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (GU L 8 del 13.1.2010)

7

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [East Kent Goldings (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «East Kent Goldings», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «East Kent Goldings» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 285 del 21.9.2012, pag. 14.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.8.   Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie ecc.)

REGNO UNITO

East Kent Goldings (DOP)


24.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2013

recante disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone importanti innovazioni in materia di norme e procedure per l’esecuzione dei controlli ufficiali. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia, l’applicazione con effetto immediato delle misure in oggetto a partire da tale data comporterebbe in alcuni casi problemi di ordine pratico.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 882/2004 i laboratori che effettuano l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali devono essere accreditati nel rispetto di determinate norme europee ivi elencate. Il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) reca alcune disposizioni transitorie, tra le quali una deroga all’obbligo suddetto a favore dei laboratori, al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. Il regolamento (CE) n. 1162/2009 è in vigore fino al 31 dicembre 2013.

(3)

La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 luglio 2009, sull’esperienza acquisita nell’applicare i regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 in materia di igiene (3), «mira a presentare l’effettiva esperienza acquisita, comprese le difficoltà incontrate, nel 2006, 2007 e 2008 dal momento in cui le parti interessate hanno applicato il pacchetto igiene» (dal documento in epigrafe).

(4)

La relazione comprende altresì l’esperienza acquisita in merito alle disposizioni transitorie, comprese quelle disposte dal regolamento (CE) n. 882/2004. La relazione indica che esistono tuttora alcune difficoltà riguardo all’accreditamento di laboratori interni ai macelli.

(5)

Risulta quindi necessario far fronte a tali difficoltà mediante una revisione del regolamento (CE) n. 882/2004. Immediatamente dopo la pubblicazione della relazione è stata quindi avviata una valutazione d’impatto, a titolo di documento accompagnatorio della revisione.

(6)

La Commissione ha adottato il 6 maggio 2013 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari (4). La proposta dispone l’abrogazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e istituisce la possibilità di deroghe all’obbligo di accreditamento per i laboratori ufficiali la cui unica attività è la ricerca di Trichinella nelle carni.

(7)

L’esperienza ha inoltre dimostrato che l’accreditamento a pieno titolo dei laboratori che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e che si trovano all’interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina richiede maggior tempo, in quanto la relativa procedura è complessa e laboriosa. Il presente regolamento dovrebbe quindi istituire ulteriori disposizioni transitorie in attesa dell’adozione del nuovo regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8)

È opportuno pertanto prevedere un ulteriore periodo transitorio durante il quale si continuino ad applicare le disposizioni transitorie attualmente disposte dal regolamento (CE) n. 1162/2009. A fini di chiarezza va quindi modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 1162/2009.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa disposizioni transitorie per l’attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per un periodo transitorio dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Articolo 2

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente può designare un laboratorio che effettua controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e che si trova all’interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, a condizione che tale laboratorio, sebbene non accreditato in conformità alle norme europee di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo:

a)

dimostri di aver avviato la necessaria procedura di accreditamento in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 e di operare proattivamente per conseguire l’accreditamento;

b)

fornisca all’autorità competente garanzie sufficienti circa l’operatività dei sistemi di controllo della qualità per le analisi da esso effettuate ai fini dei controlli ufficiali.

Gli Stati membri che applicano questa misura transitoria riferiscono alla Commissione in merito ai passi avanti compiuti nell’accreditamento di tali laboratori designati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

Il Capo IV del regolamento (CE) n. 1162/2009 è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 10.

(3)  COM(2009) 403 final.

(4)  COM(2013) 265 final.


24.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 703/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

131,1

ZZ

131,1

0805 50 10

AR

87,6

TR

70,0

UY

86,4

ZA

88,6

ZZ

83,2

0806 10 10

CL

51,4

EG

168,7

TR

169,6

ZZ

129,9

0808 10 80

AR

168,0

BR

112,4

CL

124,1

CN

95,8

NZ

134,2

US

165,4

ZA

158,0

ZZ

136,8

0808 30 90

AR

96,7

CL

140,8

CN

77,3

NZ

162,9

TR

174,5

ZA

118,8

ZZ

128,5

0809 10 00

TR

192,1

ZZ

192,1

0809 29 00

TR

313,7

ZZ

313,7

0809 30

TR

178,6

ZZ

178,6

0809 40 05

BA

58,4

MK

99,6

TR

118,8

XS

95,4

ZZ

93,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

24.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/7


Rettifica della decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 8 del 13 gennaio 2010 )

A pagina 37, sottocriterio 2.2 b):

anziché:

«b)

Le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente dal fabbricante/fornitore conformemente al sistema di classificazione comunitario (28a modifica alla direttiva 67/548/CEE) devono rispettare i due seguenti limiti:

le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente conformemente alla direttiva 1999/45/CE non devono essere aggiunte alle sostanze e ai preparati per il trattamento superficiale.

Tuttavia i prodotti possono contenere fino al 5 % di composti organici volatili (COV) di cui alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio (2) (con COV si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso). Se il prodotto deve essere diluito, il tenore del prodotto diluito non deve superare i valori soglia sopra menzionati.

Il quantitativo applicato (pitture/vernici a umido) di sostanze nocive per l’ambiente non deve superare 14 g/m2 di superficie e il quantitativo applicato (pitture/vernici a umido) di COV non deve superare 35 g/m2.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità a questo criterio e documenti giustificativi di questa dichiarazione, tra cui:

un elenco completo delle sostanze costitutive con la designazione delle quantità e i numeri CAS,

il metodo di prova e i risultati delle prove per tutte le sostanze presenti nel prodotto, conformemente alla direttiva 67/548/CEE,

una dichiarazione attestante che tutte le sostanze costitutive sono state indicate,

il numero di rivestimenti e quantitativo applicato per rivestimento per metro quadro di superficie.

I seguenti gradi standard di efficienza sono usati per calcolare il consumo del prodotto per il trattamento superficiale e della quantità applicata: dispositivo di spruzzatura senza riciclo 50 %, dispositivo di spruzzatura con riciclo 70 %, spruzzo elettrostatico 65 %, spruzzatura, trattamento campana/disco (bell/disk) 80 %, rivestimenti a rullo 95 %, rivestimento a tampone 95 %, rivestimento sotto vuoto 95 %, trattamento per immersione 95 %, sciacquatura 95 %.»,

leggi:

«b)

Le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente dal fabbricante/fornitore conformemente al sistema di classificazione comunitario (28a modifica alla direttiva 67/548/CEE) devono rispettare uno dei due seguenti limiti:

le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente conformemente alla direttiva 1999/45/CE non devono essere aggiunte alle sostanze e ai preparati per il trattamento superficiale.

Tuttavia i prodotti possono contenere fino al 5 % di composti organici volatili (COV) di cui alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio (2) (con COV si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso). Se il prodotto deve essere diluito, il tenore del prodotto diluito non deve superare i valori soglia sopra menzionati,

il quantitativo applicato (pitture/vernici a umido) di sostanze classificate come nocive per l’ambiente conformemente alla direttiva 1999/45/CE non deve superare i 14 g/m2 di superficie e il quantitativo applicato (pitture/vernici a umido) di COV non deve superare i 35 g/m2.

Valutazione e verifica: il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità a questo criterio e documenti giustificativi di questa dichiarazione, tra cui:

un elenco completo delle sostanze costitutive con la designazione delle quantità e i numeri CAS,

il metodo di prova e i risultati delle prove per tutte le sostanze presenti nel prodotto, conformemente alla direttiva 67/548/CEE,

una dichiarazione attestante che tutte le sostanze costitutive sono state indicate,

il numero di rivestimenti e il quantitativo applicato per rivestimento per metro quadro di superficie.

Metodo di applicazione

I seguenti gradi standard di efficienza sono usati per calcolare il consumo del prodotto per il trattamento superficiale e della quantità applicata: dispositivo di spruzzatura senza riciclo 50 %, dispositivo di spruzzatura con riciclo 70 %, spruzzo elettrostatico 65 %, spruzzatura, trattamento campana/disco (bell/disk) 80 %, rivestimento a rullo 95 %, rivestimento a tampone 95 %, rivestimento sotto vuoto 95 %, trattamento per immersione 95 %, sciacquatura 95 %.»


24.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.