ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.196.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 196

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
19 luglio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 685/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione riguardante le merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che rientrano in tali zone dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2013 della Commissione, del 16 luglio 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oignon doux des Cévennes (DOP)]

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 688/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 690/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

16

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/41/UE della Commissione, del 18 luglio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’1R-trans Fenotrina come principio attivo nell’allegato I ( 1 )

18

 

 

DECISIONI

 

 

2013/389/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2013, relativa alla nomina di due membri titolari finlandesi del Comitato economico e sociale europeo

21

 

 

2013/390/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 luglio 2013, concernente la conformità delle norme europee della serie EN 15649 (parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull’acqua all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  ( 1 )

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2013 della Commissione, del 31 maggio 2013, che istituisce ulteriori misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013 ( GU L 147 dell’1.6.2013 )

24

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/1


REGOLAMENTO (UE) N. 685/2013 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione riguardante le merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che rientrano in tali zone dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro (1) dell’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (2) stabilisce norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

(2)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 prevede un elenco dei punti di attraversamento autorizzati tra le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Nel corso degli anni il numero dei punti di attraversamento è andato aumentando, dando luogo ad un numero crescente di attraversamenti.

(3)

Per facilitare la vita dei cittadini che vivono nelle zone più isolate di Cipro, è necessario disciplinare la circolazione delle merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che rientrano in tali zone tramite i punti di attraversamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004, dopo aver attraversato le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

(4)

Per garantire che le merci trasportate siano merci dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, punto 18, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (3), che le merci reintrodotte nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo provengano da tali zone e che sia mantenuto un livello elevato di protezione della salute umana e animale, dal momento che le autorità competenti della Repubblica di Cipro sono responsabili dei controlli presso i punti di attraversamento, è necessario disciplinare le modalità di esecuzione di tali controlli, i documenti da presentare e il lasso di tempo consentito tra il momento in cui le merci escono dalle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e il momento in cui rientrano in tali zone.

(5)

Per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale, è opportuno prevedere criteri rigorosi per la circolazione delle merci di cui al presente regolamento. A tal fine, è opportuno, in particolare, vietare la circolazione di animali vivi e sottoporre la circolazione dei prodotti di origine animale a norme chiare, inclusa quella che limiti la circolazione attraverso le zone, entro un certo margine di flessibilità, al tempo necessario per coprire la distanza in questione corrispondente.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 866/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 866/2004 è così modificato:

1)

il seguente articolo è inserito:

«Articolo 5 bis

Trattamento delle merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che rientrano in tali zone dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro

1.   Fatti salvi gli articoli 4, 4 bis e 6, le merci dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, punto 18, del regolamento (CE) n. 450/2008, possono uscire dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e rientrare in tali zone dopo aver attraversato le zone della Repubblica di Cipro non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, alle seguenti condizioni:

a)

chiunque trasporti tali merci presenta alle autorità competenti della Repubblica di Cipro, presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, la documentazione adeguata attestante che le merci sono merci dell’Unione. Tale documentazione comprende una fattura, un documento di trasporto o un documento equivalente. Se tale documentazione non può essere presentata perché le merci sono prodotte dalla persona che le trasporta, una dichiarazione attestante che le merci sono merci dell’Unione è presentata alle autorità competenti della Repubblica di Cipro;

b)

tranne i casi in cui le merci siano destinate ad uso personale, la documentazione che le accompagna contiene come minimo il nome e l’indirizzo completi dello speditore, o del dichiarante se lo speditore e il dichiarante non sono la stessa persona, la quantità e la natura, i marchi e i numeri dei colli, la descrizione delle merci, la massa lorda in chilogrammi e, se applicabile, i numeri dei container;

c)

chiunque trasporti tali merci indica il punto di attraversamento che intende utilizzare per fare uscire le merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e informa le autorità competenti della Repubblica di Cipro di tale indicazione presso il punto di attraversamento di uscita dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro;

d)

se le autorità competenti della Repubblica di Cipro lo ritengono necessario, il carico trasportato o il mezzo di trasporto sono sigillati presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro;

e)

quando le merci sono reintrodotte nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, chiunque trasporti tali merci presenta alle autorità competenti della Repubblica di Cipro, presso il punto di attraversamento di reintroduzione delle merci nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, la stessa documentazione utilizzata presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone soggette al controllo effettivo della Repubblica di Cipro;

f)

le merci escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e rientrano in tali zone presso i punti di attraversamento elencati all’allegato I entro un lasso di tempo ragionevole che le autorità competenti della Repubblica di Cipro stabiliscono tenendo conto del tempo di trasporto totale plausibile, considerata la distanza totale del trasporto;

g)

le autorità competenti della Repubblica di Cipro controllano la documentazione e, eventualmente, le merci e i relativi sigilli, per verificare se le merci reintrodotte nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro corrispondono alla documentazione utilizzata presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e se le condizioni di cui alla lettera f) sono state soddisfatte;

h)

se le condizioni di cui alle lettere da a) a g) non risultano soddisfatte, le merci non sono riammesse nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro salvo non sia stata effettuata una valutazione dei rischi in questione e, sulla base di tale valutazione, non siano state adottate misure efficaci, proporzionate e mirate. Le merci sono confiscate dalle autorità doganali della Repubblica di Cipro.

2.   Conformemente all’articolo 4, paragrafo 9, è vietata la reintroduzione di animali vivi soggetti a requisiti veterinari dell’Unione.

3.   Le spedizioni di prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari dell’Unione possono uscire dalle zone soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e rientrare in tali zone dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro.

Le autorità competenti della Repubblica di Cipro garantiscono che la reintroduzione delle spedizioni di prodotti di origine animale non sia ammessa nelle zone soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro se il tempo complessivo di trasporto è nettamente superiore al tempo complessivo di trasporto plausibile, considerata la distanza di trasporto totale, a meno che l’autorità veterinaria competente non abbia effettuato una valutazione dei rischi per la salute pubblica e animale e, sulla base di tale valutazione, non abbia adottato misure efficaci, proporzionate e mirate.

La Repubblica di Cipro informa regolarmente e ove necessario la Commissione circa l’inosservanza del presente paragrafo e le misure adottate per porvi rimedio.

4.   Le merci di cui ai paragrafi da 1 a 3 non sono soggette ad ulteriori formalità doganali.

Le competenti autorità doganali della Repubblica di Cipro possono tuttavia effettuare analisi dei rischi e controlli doganali di sicurezza effettivi conformemente alle disposizioni di legge applicabili, sulla base della documentazione relativa alle merci trasportate.

I punti di attraversamento elencati all’allegato I sono disposti di tutte le attrezzature, del personale e di ogni altro mezzo necessario per dare attuazione alle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.»;

2)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione controlla l’applicazione degli articoli 4 e 5 bis del presente regolamento e le modalità degli scambi tra le zone soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e le zone non soggette a tale controllo, compreso il volume e il valore degli scambi ed i prodotti scambiati. A tal fine, la Repubblica di Cipro raccoglie i dati e li comunica mensilmente alla Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)   GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

(2)   GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.

(3)   GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.


19.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 686/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oignon doux des Cévennes (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Oignon doux des Cévennes», registrata con il regolamento (CE) n. 723/2008 della Commissione (2).

(2)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare precisando la descrizione del prodotto, la zona geografica, la prova dell’origine, il metodo di ottenimento, l’etichettatura, i requisiti nazionali, il condizionamento e i recapiti dell’associazione richiedente.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Oignon doux des Cévennes» è modificato secondo l’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 198 del 26.7.2008, pag. 28.


ALLEGATO I

È approvata la seguente modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Oignon doux des Cévennes»:

Descrizione del prodotto

È soppresso l’aggettivo «grandi» per designare i bulbi, che non figurava nei testi nazionali del 2003 relativi alla DOC; né il disciplinare della denominazione, né i testi nazionali che definivano la DOC nel 2003 contengono disposizioni particolari sul calibro delle cipolle. L’espressione «bulbi grandi» costituiva un elemento descrittivo del tipo varietale della DOC (cfr. articolo 4 del decreto del 14 ottobre 2003) e non della cipolla. Non erano infatti previste disposizioni intese a limitare i calibri autorizzati per la DOC.

La descrizione della DOC verte su altri criteri visivi, cioè quelli utilizzati per gli esami organolettici effettuati sulle cipolle: colore, forma e brillantezza del bulbo, finezza e trasparenza delle tuniche.

Del resto, come evidenziato nella rubrica «legame con la zona geografica», la scelta delle varietà che ha consentito di ottenere un materiale vegetale adatto all’ambiente si basa su criteri di selezione differenti: conservabilità, ciclo vegetativo idoneo alle condizioni locali e gusto della cipolla. La dimensione del bulbo non è una caratteristica della DOP,

Zona geografica

È aggiunta la procedura di identificazione delle particelle prevista dai testi nazionali relativi alla denominazione,

Prova dell’origine

La rubrica è stata completata con le disposizioni relative al controllo e alla garanzia dell’origine e della tracciabilità della denominazione, disposizioni modificate in seguito alla riforma del sistema di controlli delle DOC francesi,

Metodo di ottenimento

Modifiche connesse all’inserimento nel disciplinare delle disposizioni previste dai testi nazionali che definiscono la denominazione.

Sementi: sono inserite le disposizioni relative all’uso delle sementi prodotte nelle aziende, previste dai testi nazionali che definiscono la DOC.

Fertilizzazione: sono inserite le disposizioni relative agli apporti di azoto (limite massimo di 100 unità di azoto per ettaro e frazionamento in 50 unità al massimo), previste dai testi nazionali che definiscono la DOC.

Raccolta: sono precisate le modalità di inizio della raccolta, ossia dopo la caduta del 50 % delle foglie.

Resa: è aggiunta la definizione della particella colturale,

Etichettatura

È aggiunto un codice per i condizionatori che raggruppa i lotti conferiti giornalmente. La modifica proposta è intesa a completare la numerazione dei lotti condizionati: unicamente per le confezioni inferiori a 5 kg, viene data la possibilità di sostituire il numero di identificazione che abbina l’identificativo del produttore e quello della particella con un numero di identificazione che raggruppa un insieme di lotti conferiti nell’arco di una giornata. Nella pratica, infatti, le retine di cipolle di peso inferiore a 5 kg contengono spesso una miscela di cipolle provenienti da diversi produttori, il che richiede un’identificazione specifica di questi lotti presso il centro di condizionamento. Tale modifica non compromette peraltro la tracciabilità della filiera, che è garantita dalla codificazione dei lotti consegnati con i rispettivi numeri identificativi (registri delle entrate e delle uscite di cui al punto IV.1 del disciplinare).

È prescritta l’apposizione obbligatoria del simbolo DOP dell’Unione europea e della dicitura «denominazione di origine protetta» o «DOP» al posto delle diciture nazionali,

Requisiti nazionali

I requisiti nazionali sono completati dalla tabella dei principali elementi da controllare e dal relativo metodo di valutazione secondo la normativa francese,

Altri

Sono introdotte disposizioni in materia di condizionamento (condizioni di trasporto) e il peso massimo modificato delle casse passa da 10 a 12 kg. Le «Oignons doux des Cévennes» (cipolle dolci delle Cévennes) hanno tuniche fragili e sensibili, sicché nella pratica ci si è resi conto che, per i calibri più piccoli, il riempimento delle casse fino ad un massimo di 10 kg non era soddisfacente. Infatti, per le cipolle di piccolo calibro, dato il formato unico delle casse, risulta impossibile riempire adeguatamente (cioè per intero) una cassa rispettando il peso massimo di 10 kg. Di conseguenza, le cipolle non restano stabili all’interno della cassa e aumenta il rischio di urti e quindi di alterazione del prodotto. Portando il peso massimo delle casse a 12 kg si ottiene un riempimento più completo e quindi la stabilizzazione delle cipolle all’interno delle casse. Questa modifica contribuisce pertanto ad evitare gli urti e a ridurre i rischi di deterioramento del prodotto durante le numerose manipolazioni.

Sono stati aggiornati i recapiti dell’associazione richiedente.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO CONSOLIDATO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

« OIGNON DOUX DES CÉVENNES »

N. CE: FR-PDO-0105-0314-17.10.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Oignon doux des Cévennes»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La denominazione di origine «Oignon doux des Cévennes» si applica ad una cipolla da serbo coltivata su terreni terrazzati, di colore bianco madreperlaceo fino a ramato, con bulbi di forma arrotondata fino a romboidale, di aspetto brillante, con tuniche fini e traslucide. Le squame sono spesse e la loro polpa è bianca, mediamente soda e succulenta. Il tenore di materia secca è inferiore al 10 %. Consumata cruda è caratterizzata da una polpa croccante, dall’assenza di piccante e di amaro e da aromi delicati ed equilibrati. Degustata cotta conserva la sua brillantezza e diviene traslucida, untuosa, succulenta e dolce in bocca, senza amaro, con aromi di castagna e di grigliato.

Le cipolle condizionate dopo il 15 maggio dell’anno successivo a quello della raccolta non possono beneficiare della denominazione «Oignon doux des Cévennes». Le cipolle devono essere commercializzate nel loro imballaggio di origine utilizzato esclusivamente per la denominazione. La commercializzazione non può iniziare prima del 1o agosto dell’anno della raccolta.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le cipolle devono essere seminate e prodotte nella zona geografica.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc.

Il condizionamento ha luogo nella zona geografica delimitata al punto 4 del presente documento unico. Esso si svolge in centri di condizionamento identificati dall’associazione richiedente. L’imballaggio deve essere chiuso in modo tale che, una volta aperto, non possa essere richiuso. Le cipolle sono quindi confezionate in imballaggi di cartone con pellicola plastica del peso massimo di 12 kg o in sacchetti di rete del peso massimo di 5 kg.

Per preservare la qualità del prodotto il condizionamento deve avvenire nella zona geografica.

Le cipolle sono condizionate dal produttore o consegnate ad un centro di condizionamento. Il condizionamento nella zona geografica permette di evitare manipolazioni eccessive e, pertanto, di preservare le caratteristiche della cipolla, in particolare le tuniche fini e traslucide, molto fragili, e di evitare alterazioni. Infine, sui lotti condizionati viene effettuato a campione l’esame organolettico e analitico, che permette di garantire la conformità delle cipolle al profilo organolettico.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Ogni imballaggio di cipolle corrispondente alla denominazione è munito di un’etichetta che riporta almeno:

il nome della denominazione di origine protetta «Oignon doux des Cévennes» in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle dei caratteri più grandi presenti sull’etichettatura,

la dicitura «DOP» e/o «denominazione di origine protetta», che deve apparire immediatamente prima o dopo il nome della denominazione senza altre diciture intermedie,

il simbolo DOP dell’Unione europea,

il nome del condizionatore,

la data di condizionamento,

un apposito numero identificativo.

Il numero identificativo corrisponde al codice del produttore seguito dal codice della particella. Per le confezioni di peso non superiore a 5 kg, esso può essere sostituito da un codice che raggruppa i lotti consegnati nel corso della giornata.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della denominazione d’origine «Oignon doux des Cévennes» abbraccia il territorio di 32 comuni del dipartimento Gard, segnatamente:

Arphy; Arre; Arrigas; Aulas; Aumessas; Avèze; Bez-et-Esparon; Bréau-et-Salagosse; Colognac; Cros; Lasalle; Mandagout; Mars; Molières-Cavaillac; Monoblet; Notre-Dame-de-la-Rouvière; Pommiers; Roquedur; Saint-André-de-Majencoules; Saint-André-de-Valborgne; Saint-Bonnet-de-Salendrinque; Saint-Bresson; Sainte-Croix-de-Caderle; Saint-Julien-de-la-Nef; Saint-Laurent-le-Minier; Saint-Martial; Saint-Roman-de-Codières; Soudorgues; Sumène; Vabres; Valleraugue; Vigan (le).

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona di produzione della denominazione d’origine «Oignon doux des Cévennes» occupa un territorio formato da rocce di granito e scisto che si estende sul bordo sudorientale del Massiccio Centrale, più in particolare sulle pendici del massiccio dell’Aigoual (1 565 m). Il clima, di tipo mediterraneo, è caratterizzato da siccità estiva e precipitazioni abbondanti in autunno e, in minor misura, in primavera, con una media di 1 500 mm. Si registra un marcato contrasto anche a livello di temperatura, con forte soleggiamento estivo e una stagione fredda che dura da autunno a primavera, talvolta con precipitazioni nevose, e una temperatura media annuale che oscilla tra 12 e 13 °C.

Il rilievo accidentato delle Cévennes presenta un’alternanza di creste (serre) e di valli incassate in direzione nord-ovest/sud-est, dette «valats». I ripidi pendii montuosi sono sottoposti a notevoli variazioni atmosferiche per l’effetto di versante, mentre le forti piogge equinoziali accentuano l’erosione, provocando talvolta piene devastanti. Gli agricoltori delle Cévennes hanno imparato ad addomesticare l’aspro rilievo terrazzando i fianchi delle montagne, individuando zone di colluviamento un po’ più profonde e costruendo su ampie distese muretti a secco tipici del paesaggio di questa regione.

5.2.   Specificità del prodotto

L’«Oignon doux des Cévennes» ha acquisito, grazie alle sue specificità organolettiche, una reputazione a livello non solo regionale ma anche nazionale. Questa cipolla si distingue infatti per un gusto spiccatamente dolce, l’assenza di amaro e di piccante, nonché una succosità che le conferisce una consistenza particolarmente gradevole in bocca, sia cruda che cotta.

È riconoscibile anche a vista ed apprezzata per la forma arrotondata fino a romboidale del bulbo, per la sua brillantezza, per il colore bianco madreperlaceo talvolta ramato e le tuniche fini e traslucide.

Il basso tenore di sostanza secca (inferiore al 10 %) non è d’impedimento a una buona conservazione sino alla fine dell’inverno.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Coltivata sui versanti meridionali del Massiccio Centrale, l’«Oignon doux des Cévennes» è una cipolla speciale e originale, sia per le modalità di coltivazione sia per le peculiarità fisiche e gustative.

In questo ambiente particolare, gli abitanti della regione hanno saputo sistemare il terreno per sfruttarne i vantaggi, selezionare una varietà adatta e sviluppare tecniche colturali atte a valorizzare questo singolare prodotto.

I vincoli naturali della zona geografica — scarsità di superfici pianeggianti, danni provocati dall’erosione — hanno indotto gli agricoltori a organizzare lo spazio per valorizzarlo. I terrazzamenti irrigati per gravità grazie al «béal», canale che convoglia l’acqua dai torrenti a monte, hanno conosciuto uno sviluppo eccezionale dal XVIII secolo in poi, ampliando le scarse superfici coltivabili e consentendo così di nutrire una popolazione numerosa, contribuendo nel contempo a proteggere i suoli dall’erosione.

Sulle terrazze meglio orientate, a metà pendio, irrigabili e vicine ai villaggi venivano coltivati ortaggi. I suoli originati dalla decomposizione del granito e dello scisto sono acidi, sabbiosi, filtranti e poveri di argilla, per cui venivano spesso concimati con il letame dei vicini allevamenti ovini e caprini. La coltura della cipolla dolce, inizialmente coltura di sussistenza, si è andata sviluppando fino a diventare una vera e propria produzione agricola. Le particelle tradizionalmente coltivate a cipolla, talvolta da oltre cinquant’anni, presero il nome di «Cébières».

La varietà tradizionale, migliorata e perpetuata da generazioni di produttori in base a criteri di aspetto, dolcezza e conservazione, è perfettamente adatta al clima locale: è una cipolla primaverile-estiva, seminata a gennaio nelle particelle meglio orientate per poter beneficiare del riscaldamento primaverile, successivamente trapiantata a mano e irrigata regolarmente; i bulbi vengono raccolti alla fine dell’estate, prima delle piogge equinoziali di settembre, il che consente l’essiccazione in campo e la conservazione del prodotto in buone condizioni sanitarie.

Le pratiche colturali e l’ambiente naturale influiscono sulle caratteristiche della cipolla nelle varie fasi del ciclo vegetativo. La semina nelle migliori particelle consente di ottenere in breve tempo piantine vigorose. Il trapianto manuale, effettuato con precisione, permette di ottimizzare la densità d’impianto in modo che, al momento della raccolta, i bulbi abbiano raggiunto un calibro sufficiente e presentino un aspetto armonioso, senza superfici piatte. Il suolo poco argilloso favorisce il gusto dolce della cipolla, ma la sua struttura sabbiosa impedisce la formazione di una sufficiente riserva idrica. Durante l’estate è quindi necessario ricorrere all’irrigazione, praticata regolarmente a piccole dosi, onde evitare lo spreco d’acqua e soprattutto al fine di limitare lo stress idrico della pianta e la conseguente comparsa di note amare e piccanti, favorendo nel contempo la succosità delle squame. Infine, grazie all’accurata selezione delle particelle, effettuata in modo da privilegiare l’orientamento da nord-est a sud-ovest scartando i fondivalle umidi, le cipolle vengono coltivate unicamente in particelle che offrono un microclima favorevole. Ne conseguono una migliore precocità e una minore pressione fitosanitaria, che consentono di limitare i fattori di produzione e di migliorare la conservazione del prodotto.

L’insieme dei fattori naturali della zona geografica, valorizzati dalle tecniche colturali impiegate dai produttori, che hanno saputo mettere a frutto le potenzialità ambientali, ha consentito la piena espressione delle caratteristiche originali dell’«Oignon doux des Cévennes».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCOignonDouxDesCevennes.pdf


(1)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


19.7.2013   

IT

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L 196/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 687/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

18,5

ZZ

18,5

0707 00 05

TR

91,2

ZZ

91,2

0709 93 10

MA

60,4

TR

132,4

ZZ

96,4

0805 50 10

AR

80,7

CL

81,7

TR

70,0

UY

82,4

ZA

93,3

ZZ

81,6

0808 10 80

AR

140,9

BR

117,8

CL

128,5

CN

95,9

NZ

139,2

US

157,7

ZA

125,9

ZZ

129,4

0808 30 90

AR

126,2

CL

129,0

CN

67,2

NZ

162,9

TR

174,5

ZA

116,9

ZZ

129,5

0809 10 00

TR

194,3

ZZ

194,3

0809 29 00

TR

331,2

ZZ

331,2

0809 30

TR

183,6

ZZ

183,6

0809 40 05

BA

107,9

MK

99,6

XS

103,8

ZZ

103,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


19.7.2013   

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L 196/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 688/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2013

relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91  (3), ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

(2)

Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4003, presentate per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 a norma del regolamento (CE) n. 431/2008, è applicato un coefficiente di attribuzione del 29,736422 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2013

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3.


19.7.2013   

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L 196/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 689/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2013

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il regolamento d'esecuzione (UE) n. 360/2013 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)   GU L 109 del 19.4.2013, pag. 27.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 19 luglio 2013

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

0,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

0,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

V03

:

A24 , Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


19.7.2013   

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L 196/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 690/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)   GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

141,9

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

165,7

0

AR

165,5

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

273,7

8

AR

251,2

15

BR

307,5

0

CL

279,5

6

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

332,6

0

BR

297,0

0

CL

0408 11 80

Tuorli

490,3

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

560,6

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

253,4

10

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»


DIRETTIVE

19.7.2013   

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L 196/18


DIRETTIVA 2013/41/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2013

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’1R-trans Fenotrina come principio attivo nell’allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende la d-Fenotrina.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, la d-Fenotrina è stata valutata in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», come definito nell’allegato V della medesima direttiva.

(3)

Dai dati presentati ai fini della valutazione è stato possibile trarre conclusioni soltanto in merito ad una determinata forma di d-Fenotrina, ossia una sostanza contenente almeno l’89 % p/p di 1R-trans Fenotrina. In conformità delle prassi correnti per la denominazione delle sostanze (3), detta sostanza deve essere considerata mono-componente e denominata 1R-trans Fenotrina. Dalla valutazione non è stato possibile trarre conclusioni in merito a nessun’altra sostanza che corrisponda alla definizione di d-Fenotrina di cui all’elenco summenzionato di principi attivi del regolamento (CE) n. 1451/2007. In base alla valutazione effettuata, è opportuno iscrivere nell’allegato I della direttiva 98/8/CE unicamente l’1R-trans-Fenotrina.

(4)

Il 29 luglio 2010 l’Irlanda, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i risultati di tale esame sono stati inclusi nella relazione di valutazione in sede di comitato permanente sui biocidi, riunitosi il 1o marzo 2013.

(6)

Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti 1R-trans-Fenotrina soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È pertanto opportuno iscrivere l’1R-trans-Fenotrina nell’allegato I della medesima direttiva ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18.

(7)

A livello unionale non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi e scenari di esposizione. È pertanto opportuno disporre che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale e, nel rilasciare le autorizzazioni dei prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(8)

Alla luce dei rischi rilevati per la salute umana, è opportuno esigere che siano definite procedure operative sicure per l’applicazione a volume ultra basso (ULV) e che i prodotti siano utilizzati indossando idonei dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

(9)

Visti i rischi evidenziati per l’ambiente, è opportuno esigere che le autorizzazioni dei prodotti siano subordinate ad adeguate misure di riduzione del rischio per proteggere le api mellifere.

(10)

Per i prodotti contenenti 1R-trans Fenotrina che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), oppure in conformità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5), nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

(11)

È opportuno che le disposizioni della presente direttiva siano applicate contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare nel mercato dell’Unione parità di trattamento dei biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti il principio attivo 1R-trans Fenotrina, nonché in generale per favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(12)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data d’iscrizione.

(13)

Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(15)

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(16)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)   GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)  Cfr. in particolare la Guida per l’identificazione e la denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP, ECHA-11-G-10.1-IT, pag. 18 e segg.

(4)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(5)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(6)   GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo (*1)

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, tranne qualora si applichi una delle eccezioni indicate nella nota alla presente voce (*2)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (*3)

«66

1R-trans Fenotrina

1R-trans Fenotrina

Denominazione IUPAC: 3-fenossibenzil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato

Numero CE: 247-431-2

Numero CAS: 26046-85-5

89 % p/p di 1R-trans Fenotrina

1o settembre 2015

31 agosto 2017

31 agosto 2025

18

La valutazione del rischio a livello unionale non ha preso in considerazione tutti gli usi e gli scenari di esposizione potenziali. Nell’esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale.

Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano subordinate alle seguenti condizioni:

1)

sono definite procedure operative sicure per l’applicazione a volume ultra basso (ULV) e i prodotti sono utilizzati indossando idonei dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

2)

per i prodotti contenenti 1R-trans-Fenotrina che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri verificano la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005 e adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati;

3)

se del caso, sono adottate misure per proteggere le api mellifere.»

Somma di tutti gli isomeri:

Denominazione IUPAC: (3-Fenossifenil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carbossilato

Numero CE: 247-404-5

Numero CAS: 26002-80-2

95,5 % p/p per la somma di tutti gli isomeri


(*1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell’articolo 11. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con la sostanza valutata.

(*2)  Per i prodotti contenenti più di un principio attivo cui si applica l’articolo 16, paragrafo 2, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello che si applica all’ultimo dei suoi principi attivi iscritto nel presente allegato. Per i prodotti per i quali la prima autorizzazione è stata concessa più di 120 giorni prima della scadenza del termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, ed è stata presentata una domanda completa di riconoscimento reciproco in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, entro 60 giorni dalla concessione della prima autorizzazione, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, in relazione a detta domanda è portato a 120 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda completa di riconoscimento reciproco. Per i prodotti per i quali uno Stato membro ha proposto di derogare al reciproco riconoscimento in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è portato a 30 giorni dalla data di adozione della decisione della Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma.

(*3)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECISIONI

19.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

relativa alla nomina di due membri titolari finlandesi del Comitato economico e sociale europeo

(2013/389/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo finlandese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Due seggi di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Leila KURKI e della sig.ra Marja-Liisa PELTOLA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Timo VUORI, Chief Executive, ICC Finland e la sig.ra Marianne MUONA, Director of FinUnions, sono nominati membri titolari del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)   GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


19.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2013

concernente la conformità delle norme europee della serie EN 15649 (parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull’acqua all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/390/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

(3)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione (European Standard Organisations — ESO) in base a mandati della Commissione.

(4)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.

(5)

Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)

Il 6 settembre 2005 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/372 per l’elaborazione di norme europee che affrontino i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull’acqua, vale a dire incidenti che comportano annegamento o quasi annegamento e altri rischi tra cui quelli legati alla concezione del prodotto, come l’andare alla deriva, la perdita di presa, la caduta da punti elevati, l’intrappolamento o l’impigliamento sopra o sotto la superficie dell’acqua, l’improvvisa perdita di galleggiabilità, il capovolgimento, il colpo di freddo, nonché i rischi insiti nel loro uso, come la collisione e l’impatto, e i rischi legati a venti, correnti e maree.

(7)

In risposta al mandato della Commissione, il Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) ha adottato una serie di norme europee (EN 15649, parti 1-7) per gli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull’acqua.

(8)

Le norme europee della serie EN 15649 (parti 1-7) per gli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull’acqua soddisfano il mandato M/372 e rispettano l’obbligo generale di sicurezza della direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti sono da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui alla direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti norme europee rispettano l’obbligo generale di sicurezza della direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono:

a)

EN 15649-1:2009 + A1:2012 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova»;

b)

EN 15649-2:2009 + A1:2012 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 2: Informazione per il consumatore»;

c)

EN 15649-3:2009 + A1:2012 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe A»;

d)

EN 15649-4:2010 + A1:2012 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe B»;

e)

EN 15649-5:2009 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe C»;

f)

EN 15649-6:2009 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D»;

g)

EN 15649-7:2009 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua — parte 7: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe E».

Articolo 2

I riferimenti alle norme EN 15649-1:2009 + A1:2012, EN 15649-2:2009 + A1:2012, EN 15649-3:2009 + A1:2012, EN 15649-4:2010 + A1:2012, EN 15649-5:2009, EN 15649-6:2009 ed EN 15649-7:2009 sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)   GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39.


Rettifiche

19.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/24


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2013 della Commissione, del 31 maggio 2013, che istituisce ulteriori misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 147 dell’1 giugno 2013 )

A pagina 4, all’articolo 1, paragrafo 1:

anziché:

«… l’importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 8 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 150 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, …»,

leggi:

«… l’importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 150 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 8 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, …».


19.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.