ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.194.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2013/385/UE |
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2013/386/UE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 675/2013 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2013
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro di Pachino (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata con il regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione (3). |
(3) |
Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(3) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 3.
(4) GU C 308 del 12.10.2012, pag. 17.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ITALIA
Pomodoro di Pachino (IGP)
17.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 676/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
18,5 |
ZZ |
18,5 |
|
0707 00 05 |
TR |
105,8 |
ZZ |
105,8 |
|
0709 93 10 |
MA |
60,4 |
TR |
130,8 |
|
ZZ |
95,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
84,1 |
CL |
81,7 |
|
TR |
70,0 |
|
UY |
80,9 |
|
ZA |
100,1 |
|
ZZ |
83,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
147,8 |
BR |
118,6 |
|
CL |
128,8 |
|
CN |
96,0 |
|
NZ |
138,8 |
|
US |
143,5 |
|
ZA |
115,0 |
|
ZZ |
126,9 |
|
0808 30 90 |
AR |
126,6 |
CL |
133,7 |
|
CN |
70,6 |
|
TR |
174,5 |
|
ZA |
118,3 |
|
ZZ |
124,7 |
|
0809 10 00 |
TR |
188,5 |
ZZ |
188,5 |
|
0809 29 00 |
TR |
332,0 |
US |
793,8 |
|
ZZ |
562,9 |
|
0809 30 |
TR |
184,6 |
ZZ |
184,6 |
|
0809 40 05 |
BA |
159,0 |
ZZ |
159,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
17.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 677/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2013
recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi oggetto delle domande di certificato per lo zucchero prodotto fuori quota presentate dal 2 luglio 2013 al 10 luglio 2013 e notificate alla Commissione dal 10 luglio 2013 al 12 luglio 2013 superano il limite stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2013. |
(2) |
Pertanto, in conformità all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2013 è necessario fissare un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata. |
(3) |
Al fine di garantire una gestione efficace della misura, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 2 luglio 2013 al 10 luglio 2013, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2013, sono state presentate domande di certificato per lo zucchero fuori quota, notificate alla Commissione dal 10 luglio 2013 al 12 luglio 2013, è applicato un coefficiente di attribuzione del 53,134774 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 179 del 29.6.2013, pag. 55.
DECISIONI
17.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2013
che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE relativa alla Guinea-Bissau e che modifica tale decisione
(2013/385/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), modificato da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 (2), in particolare l’articolo 96,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2011/492/UE del Consiglio (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate le misure appropriate specificate nell’allegato di tale decisione. |
(2) |
Con decisione 2012/387/UE del Consiglio (5), la decisione 2011/492/UE è stata prorogata di dodici mesi, fino al 19 luglio 2013. |
(3) |
Gli elementi essenziali menzionati all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-UE continuano ad essere violati e le attuali condizioni nella Guinea-Bissau non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 2011/492/UE per prorogare ulteriormente il periodo di applicazione delle misure appropriate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/492/UE è così modificata:
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti il 19 luglio 2014.
Essa è riesaminata con periodicità almeno semestrale, preferibilmente sulla base di missioni congiunte di monitoraggio eseguite dal servizio europeo per l’azione esterna e dalla Commissione.»
Articolo 2
La lettera di cui all’allegato alla presente decisione è comunicata alle autorità della Guinea-Bissau.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA
(1) GU L 317, del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 287, del 4.11.2010, pag. 3.
(3) GU L 317, del 15.12.2000, pag. 376.
(4) Decisione 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 2).
(5) GU L 387 del 17.7.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Egregi Signori,
a seguito delle consultazioni che si sono svolte a Bruxelles il 29 marzo 2011 a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE, l’Unione europea ha deciso il 18 luglio 2011, con decisione 2011/492/UE del Consiglio, di adottare misure appropriate, tra cui un programma di impegni reciproci per la graduale ripresa della cooperazione dell’UE.
Con decisione 2012/387/UE del Consiglio, del 16 luglio 2012, la decisione 2011/492/UE del Consiglio è stata prorogata di un anno, fino al 19 luglio 2013.
Dodici mesi dopo tale proroga, l’Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi significativi e ha pertanto deciso di estendere ulteriormente il periodo di applicazione della decisione 2011/492/UE, fino al 19 luglio 2014.
L’Unione europea desidera sottolineare ancora una volta l’importanza che annette alla futura cooperazione con la Guinea-Bissau e ribadire la sua intenzione di proseguire il dialogo e progredire nel prossimo futuro verso una situazione che consenta il pieno ripristino della cooperazione.
Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti
Per il Consiglio
C. ASHTON
Presidente
Per la Commissione
A. PIEBALGS
Commissario
17.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/8 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2013
che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla decisione 2011/465/UE e che modifica tale decisione
(2013/386/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (2) («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l’articolo 96,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2011/465/UE del Consiglio (4) stabilisce misure appropriate nei confronti della Repubblica di Guinea (di seguito «Guinea») a norma dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-UE. |
(2) |
Tale decisione, prorogata e modificata dalla decisione 2012/404/UE del Consiglio (5), stabilisce due condizioni per la ripresa della cooperazione con la Guinea, segnatamente l’elaborazione e l’adozione, da parte delle autorità competenti, di un calendario dettagliato relativo allo svolgimento di elezioni legislative entro la fine del 2012 e lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti. |
(3) |
Con la trasmissione da parte del presidente della commissione elettorale nazionale indipendente di un calendario elettorale per lo svolgimento delle elezioni il 12 maggio 2013, il Consiglio ha considerato raggiunto il primo di tali obiettivi. |
(4) |
Il periodo di validità della decisione 2011/465/UE, prorogata e modificata dalla decisione 2102/404/UE, termina il 19 luglio 2013. |
(5) |
Il 13 aprile 2013 un decreto presidenziale ha fissato la data delle elezioni legislative al 30 giugno 2013. Il termine legale per la pubblicazione dei risultati finali da parte della Corte suprema della Guinea è successivo al 19 luglio 2013. |
(6) |
Occorre pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite dalla decisione 2011/465/UE di un periodo di dodici mesi. Occorre altresì prorogare fino alla fine di ottobre 2013 il termine ivi stabilito per lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti in Guinea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 3 della decisione 2011/465/UE, la data «19 luglio 2013» è sostituita dalla data «19 luglio 2014».
Articolo 2
Il termine per l’impegno della Guinea a svolgere elezioni legislative libere e trasparenti, come stabilito nelle misure appropriate di cui all’allegato della decisione 2011/465/UE, è prorogato al 31 ottobre 2013.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
(3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.
(4) GU L 195 del 27.7.2011, pag. 2.
(5) GU L 188 del 18.7.2012, pag. 17.
17.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.