ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.193.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
* |
||
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
DECISIONI |
|
|
|
2013/377/UE, Euratom |
|
|
* |
Decisione del Parlamento europeo, del 3 luglio 2013, sull’elezione del Mediatore europeo |
|
|
|
2013/378/UE |
|
|
* |
||
|
|
2013/379/UE |
|
|
* |
||
|
|
2013/380/UE |
|
|
* |
||
|
|
2013/381/UE |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
||
|
* |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/1 |
Informazione relativa alla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018)
Il 27 giugno 2013, a Bruxelles, l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio hanno firmato il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca.
Di conseguenza il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2013, conformemente al suo articolo 13.
REGOLAMENTI
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 670/2013 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Fatte salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo fabbricato con vari lembi di stoffa a tessitura fitta (tela), cuciti insieme per ottenere una «forma» tridimensionale, dalle dimensioni di circa 2,70 × 2,70 × 1,60 m, con una balza decorativa su tutti i lati, munito di un orlo da bordatura cucito lungo il bordo. La parte interna di ogni angolo è munita di una piccola tasca per tenere in posizione l’articolo su un telaio. Esso è anche munito di lacci di stoffa lungo le cuciture per fissarlo a un telaio. L’articolo è presentato senza telaio, bastoni o accessori. |
6306 90 00 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 2 a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 6306 e 6306 90 00. La voce 6306 comprende una serie di articoli di materia tessile, per lo più fabbricati in tela resistente, a tessitura fitta (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6306, paragrafo 1). A causa delle sue caratteristiche oggettive (progettazione tridimensionale, materia prima utilizzata, dimensioni, finitura), l’articolo è destinato a fungere da padiglione per esterno. L’articolo non è provvisto di telaio, né di bastoni o accessori, tuttavia ha il carattere essenziale di un padiglione per esterno (ad esempio, ha una copertura di tela che ripara dalle intemperie) ai sensi della regola generale 2, lettera a). La classificazione come tenda nella sottovoce 6306 22 00 o 6306 29 00 è esclusa, poiché non ha lati o pareti, che permettano la delimitazione di uno spazio chiuso (cfr. anche le note esplicative del SA della voce 6306, paragrafo 4). L’articolo va pertanto classificato nella voce 6306 90 00 della NC come «altri articoli da campeggio». |
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 671/2013 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Fatte salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Un articolo di tessuto piatto che misura circa 26 cm × 32 cm, composto da vari materiali tessili, avente forma di uccello. La parte principale dell’articolo è costituita da un singolo strato di tessuto felpato bouclé con un’ala di tessuto a forma di corona cucita su un lato. Sull’altro lato il tessuto felpato è bordato con un nastro di materiale tessile cucito. Una pezza di forma triangolare è cucita sul tessuto felpato bouclé e rappresenta il becco. Gli occhi sono stampati su linguette di tessuto bouclé e due pezzi di tessuto tagliati in forma di piedi sono cuciti sul tessuto felpato. Un pezzo di tessuto tagliato in forma decorativa rappresenta la coda. Numerose linguette, asole e nastri di tessuto numerati e di vari colori sono attaccati al bordo superiore del tessuto felpato. |
6307 90 10 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 7f) e 8a) della sezione XI, dalla nota di sottovoce 2 A) della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63 e dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 10. L’articolo non è destinato essenzialmente a divertire neonati o bambini, in quanto né la forma dell’articolo, né la numerazione né le etichette sono riconoscibili come tali dai bambini, ma serve piuttosto a rassicurarli. Pertanto, l’articolo non può essere classificato come «altri giocattoli» di cui alla voce 9503 [cfr. anche le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 9503, lettera D), primo paragrafo]. L’articolo deve pertanto essere classificato al codice NC 6307 90 10, in quanto «altro manufatto confezionato a maglia». |
(Cfr. illustrazioni n. 665 A e n. 665 B) (1) |
|
|
|
|
665 A |
665 B |
(1) Le fotografie sono fornite a titolo puramente informativo.
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 672/2013 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 30,
considerando quanto segue:
(1) |
Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l’identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN), nonché procedure per stabilire un elenco UE di tali navi. L’articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti nell’elenco. |
(2) |
Il primo elenco UE delle navi INN è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione (2) e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 724/2011 (3) e (UE) n. 1234/2012 (4). |
(3) |
Conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, l’elenco UE comprende i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. |
(4) |
Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca hanno adottato il principio di pubblicare un elenco delle navi INN e di aggiornare i rispettivi elenchi nel corso delle riunioni annuali (5). |
(5) |
Conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, una volta ricevuti gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l’elenco UE. |
(6) |
La Commissione ha ricevuto gli elenchi aggiornati nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. |
(7) |
Poiché la stessa nave può figurare nell’elenco con nomi e/o bandiere differenti in funzione del momento in cui è stata inclusa negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, l’elenco UE aggiornato deve comprendere i differenti nomi e/o bandiere stabiliti dalle rispettive organizzazioni regionali di gestione della pesca. |
(8) |
Il regolamento (UE) n. 468/2010 va pertanto modificato di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte B dell’allegato al regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22.
(3) GU L 194 del 26.7.2011, pag. 14.
(4) GU L 350 del 20.12.2012, pag. 38.
(5) Ultimi aggiornamenti: CCAMLR: elenco INN 2012 quale adottato nel corso della riunione annuale CCAMLR-XXXI del 24 ottobre-1 novembre 2012 e aggiornato il 3 aprile 2013; SEAFO: la SEAFO include nel proprio elenco INN gli elenchi CCAMLR, NEAFC-B e NAFO; ICCAT: elenco INN 2013 quale adottato nel corso della riunione annuale del novembre 2012 (raccomandazione 11-18); IATTC: elenco 2012 quale adottato nel corso dell’83a riunione della IATTC del giugno 2012; NEAFC: elenco INN B AM 2012-8rev1 quale adottato nel corso della 31a riunione annuale del 12-16 novembre 2012; NAFO: nel corso della 34a riunione annuale del 17-21 settembre 2012, la NAFO ha riesaminato il suo elenco INN e non ha ritenuto necessario apportarvi modifiche. Successivamente, in seguito alla decisione della NEAFC di stralciare la nave «RED» dal suo elenco INN, in data 21 dicembre 2012 anche la NAFO ha stralciato questa nave dal suo elenco INN; WCPFC: elenco delle navi INN della WCPFC per il 2013 al 6 dicembre 2012 (effettivo a decorrere dal 6 febbraio 2013).
ALLEGATO
«PARTE B
Navi elencate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008
Numero IMO (1) di identificazione della nave/Riferimento ORGP |
Nome della nave (nome precedente) (2) |
Stato o territorio di bandiera (secondo un’ORGP) (2) |
Figurante nell’elenco dell’ORGP (2) |
20060010 (ICCAT) |
ACROS NO. 2 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT |
20060009 (ICCAT) |
ACROS NO. 3 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT |
7306570 |
ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE [NAFO/NEAFC]/WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR [SEAFO]) |
Panama [bandiera precedente: Saint Kitts e Nevis (NAFO/NEAFC)/Saint Kitts e Nevis, Gibilterra (SEAFO)] |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
7424891 |
ALDABRA (OMOA I) |
Tanzania (bandiere precedenti: Togo, Honduras) |
CCAMLR, SEAFO |
7036345 |
AMORINN (ICEBERG II, NOEMI, LOME) |
Sconosciuto (bandiere precedenti: Togo, Belize) |
CCAMLR, SEAFO |
12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT) |
BHASKARA No 10 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia) |
IATTC, ICCAT |
12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT) |
BHASKARA No 9 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia) |
IATTC, ICCAT |
20060001 (ICCAT) |
BIGEYE |
Sconosciuto |
ICCAT |
20040005 (ICCAT) |
BRAVO |
Sconosciuto |
ICCAT |
9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT) |
CAMELOT |
Sconosciuto |
IATTC, ICCAT |
6622642 |
CHALLENGE (MILA, PERSERVERANCE [CCAMLR]/MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE [SEAFO]) |
Panama (bandiere precedenti: Guinea equatoriale, Regno Unito) |
CCAMLR, SEAFO |
125 (IATTC)/20110014 (ICCAT) |
CHIA HAO No 66 |
Sconosciuto (bandiera precedente: Belize) |
IATTC, ICCAT |
20080001 (ICCAT) |
DANIAA (CARLOS) |
Repubblica di Guinea (Conakry) |
ICCAT |
8422852 |
DOLPHIN (OGNEVKA) |
Sconosciuto [bandiere precedenti: Russia, Georgia (NAFO)/Russia (NEAFC, SEAFO)] |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
6163 (IATTC) |
DRAGON III |
Sconosciuto |
IATTC |
8604668 |
EROS DOS (FURABOLOS) |
Panama [bandiere precedenti: Spagna, Seychelles (SEAFO)/Seychelles (NAFO/NEAFC)] |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
7355662 |
FU LIEN No 1 |
Georgia |
WCPFC |
20080005 (ICCAT) |
GALA I (MANARA II/ROAGAN) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Libia) |
ICCAT |
6591 (IATTC) |
GOIDAU RUEY No 1 |
Sconosciuto (bandiera precedente: Panama) |
IATTC |
7020126 |
GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V) |
Nigeria (bandiera precedente: Belize) |
CCAMLR, SEAFO |
6719419 |
GORILERO (GRAN SOL) |
Sconosciuto [ultime bandiere conosciute: Sierra Leone, Panama (NAFO/NEAFC)] |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
20090003 (ICCAT) |
GUNUAR MELYAN 21 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
7322926 |
HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO] (SHERPA UNO, DUERO, KETA) |
Panama (bandiera precedente: Uruguay) |
CCAMLR, SEAFO |
20100004 (ICCAT) |
HOOM XIANG 11 |
Sconosciuto (bandiera precedente: Malaysia) |
IOTC, ICCAT |
7322897 |
HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS) |
Tanzania (CCAMLR)/Sconosciuto (SEAFO) [bandiere precedenti: Uruguay, St. Vincent e Grenadine, Guinea equatoriale, Sierra Leone, Corea del Nord (DPRK), Panama] |
CCAMLR, SEAFO |
9319856 |
HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V [SEAFO 1/CCAMLR])/WUTAISHAN ANHUI 44 (YANGZI HUA 44, PALOMA V, JIAN YUAN, TROSKY [SEAFO 2]) |
Tanzania [bandiere precedenti: Mongolia, Namibia, Uruguay (CCAMLR/SEAFO 2)] |
CCAMLR, SEAFO |
7332218 |
IANNIS I (MOANA MAR, CANOS DE MECA [SEAFO]) |
Panama (NAFO, SEAFO)/Sconosciuto (NEAFC) |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
6803961 |
ITZIAR II (MARE, NOTRE DAME, GOLDEN SUN, SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON) |
Mali [bandiere precedenti: Togo, Guinea equatoriale, Nigeria, Namibia, Bolivia (CCAMLR)] |
CCAMLR, SEAFO |
9505 (IATTC) |
JYI LIH 88 |
Sconosciuto |
IATTC |
7905039 |
KESHAN (BAIYANGDIAN, PACIFIC DUCHESS [CCAMLR])/BAIYANGDIAN (PACIFIC DUCHESS [SEAFO]) |
Tanzania (SEAFO)/Mongolia (CCAMLR) (bandiera precedente: Tanzania (CCAMLR)] |
SEAFO, CCAMLR |
7905443 |
KOOSHA 4 (EGUZKIA) |
Iran [bandiera precedente: Spagna (CCAMLR)] |
CCAMLR; SEAFO |
9037537 |
LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No. 18) |
Sconosciuto (bandiere precedenti: Giappone, Sierra Leone, Mongolia, Togo) |
CCAMLR, SEAFO |
20060007 (ICCAT) |
LILA NO. 10 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
ICCAT |
7388267 |
LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO [SEAFO]/LENA, ALOS, ROSS [CCAMLR]) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Togo, Ghana, Seychelles) |
CCAMLR, SEAFO |
20040007 (ICCAT) |
MADURA 2 |
Sconosciuto |
ICCAT |
20040008 (ICCAT) |
MADURA 3 |
Sconosciuto |
ICCAT |
7325746 |
MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO]) |
Repubblica di Guinea (Conakry) |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
20060002 (ICCAT) |
MARIA |
Sconosciuto |
ICCAT |
9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT) |
MARTA LUCIA R |
Colombia |
IATTC, ICCAT |
20060005 (ICCAT) |
MELILLA NO. 101 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
ICCAT |
20060004 (ICCAT) |
MELILLA NO. 103 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
ICCAT |
7385174 |
MURTOSA |
Sconosciuto [ultima bandiera conosciuta: Togo (NAFO/NEAFC)/Portogallo (SEAFO)] |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
14613 (IATTC)/20110003 (ICCAT)/C-00545 (WCPFC) |
NEPTUNE |
Georgia |
IATTC, ICCAT, WCPFC |
20060003 (ICCAT) |
No 101 GLORIA (GOLDEN LAKE) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
ICCAT |
20060008 (ICCAT) |
No 2 CHOYU |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT |
20060011 (ICCAT) |
No 3 CHOYU |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT |
20040006 (ICCAT) |
OCEAN DIAMOND |
Sconosciuto |
ICCAT |
7826233/20090001 (ICCAT) |
OCEAN LION |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Guinea equatoriale) |
IOTC, ICCAT |
8713392 |
OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION) |
Mongolia [bandiere precedenti: Uruguay, Guinea equatoriale, Corea del Nord, Mongolia, Togo, Honduras (CCAMLR)] |
CCAMLR, SEAFO |
11369 (IATTC) |
ORCA |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC |
20060012 (ICCAT) |
ORIENTE NO. 7 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT |
5062479 |
PERLON (CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Uruguay, Mongolia, Togo) |
CCAMLR, SEAFO |
6607666 |
RAY (KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA GRACIOSA) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Belize, Mongolia, Guinea equatoriale, Sudafrica) (CCAMLR)/Belize (bandiere precedenti: Sudafrica, Guinea equatoriale, Mongolia) (SEAFO) |
CCAMLR, SEAFO |
6706084 |
RED (KABOU) |
Panama [bandiere precedenti: Portogallo, Repubblica di Guinea (Conakry)] |
SEAFO |
95 (IATTC) |
REYMAR 6 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC |
9042001 |
SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1) |
Tanzania [bandiere precedenti: Uruguay, Togo, Corea del Nord (DPRK), Panama] |
CCAMLR, SEAFO |
20080004 (ICCAT) |
SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Libia) |
ICCAT |
20050001 (ICCAT) |
SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: St. Vincent e Grenadine) |
ICCAT |
9405 (IATTC) |
TA FU 1 |
Sconosciuto |
IATTC |
6818930 |
TCHAW (CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX [CCAMLR]/CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX, PESCAMEX III, AROSA CUARTO [SEAFO]) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Belize, Seychelles, Togo) |
CCAMLR, SEAFO |
13568 (IATTC) |
TCHING YE No 6 (EL DIRIA I) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC |
6905408 |
THUNDER (ARTIC RANGER, RUBIN, TYPHOON-1, KUKO) |
Nigeria [bandiere precedenti: Regno Unito, Seychelles, Mongolia, Togo (CCAMLR)] |
CCAMLR, SEAFO |
7321374/7325930 (SEAFO) |
TRINITY (YUCATAN BASIN, EXEMBRE, FONTENOVA, JAWHARA [NEAFC])/YUCATAN BASIN (ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA [SEAFO/NAFO]) |
Ghana (bandiere precedenti: Panama, Marocco) (NEAFC)/Panama [bandiere precedenti: Marocco (NAFO)/Gibilterra, Marocco SEAFO)] |
NEAFC, NAFO, SEAFO |
129 (IATTC) |
WEN TENG No 688 (apparentemente modificato in MAHKOIA ABADI No 196) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC |
|
YU FONG 168 |
Taiwan |
WCPFC |
20090002 (ICCAT) |
YU MAAN WON |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Georgia) |
IOTC, ICCAT |
(1) Organizzazione marittima internazionale
(2) Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).»
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 673/2013 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
18,5 |
ZZ |
18,5 |
|
0707 00 05 |
TR |
105,8 |
ZZ |
105,8 |
|
0709 93 10 |
MA |
60,4 |
TR |
129,5 |
|
ZZ |
95,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
80,2 |
CL |
81,7 |
|
TR |
70,0 |
|
UY |
80,9 |
|
ZA |
102,8 |
|
ZZ |
83,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
139,0 |
BR |
103,9 |
|
CL |
129,3 |
|
CN |
96,0 |
|
NZ |
140,0 |
|
US |
140,9 |
|
ZA |
111,2 |
|
ZZ |
122,9 |
|
0808 30 90 |
AR |
116,6 |
CL |
139,8 |
|
CN |
74,5 |
|
ZA |
123,0 |
|
ZZ |
113,5 |
|
0809 10 00 |
TR |
191,7 |
ZZ |
191,7 |
|
0809 29 00 |
TR |
341,4 |
US |
793,8 |
|
ZZ |
567,6 |
|
0809 30 |
TR |
194,4 |
ZZ |
194,4 |
|
0809 40 05 |
BA |
195,8 |
ZZ |
195,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 674/2013 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2013
recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif. |
(3) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 luglio 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione. |
(5) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 16 luglio 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 luglio 2013
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio all'importazione (1) (EUR/t) |
1001 19 00 1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 10 00 1002 90 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I
28.6.2013-12.7.2013
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/17 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 luglio 2013
sull’elezione del Mediatore europeo
(2013/377/UE, Euratom)
IL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il terzo comma dell’articolo 24 e l’articolo 228,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (1),
visto l’articolo 204 del suo regolamento,
visto l’appello per la presentazione di candidature (2),
vista la votazione svoltasi nella seduta del 3 luglio 2013,
DECIDE:
di eleggere Emily O’REILLY alla carica di Mediatore europeo a decorrere dal 1o ottobre 2013 fino al termine della legislatura.
Fatto a Strasburgo, il 3 luglio 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
(1) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
(2) GU C 96 del 4.4.2013, pag. 24.
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/18 |
DECISIONE EUPOL COPPS/1/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 9 luglio 2013
che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)
(2013/378/UE)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (1), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione 2013/354/PESC del Consiglio, il comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), compresa quella relativa alla nomina del capomissione. |
(2) |
La decisione 2013/354/PESC ha prorogato la durata di EUPOL COPPS fino al 30 giugno 2014. |
(3) |
Il 3 luglio 2012 il Comitato politico e di sicurezza ha adottato la decisione EUPOL COPPS/1/2012 (2), relativa alla nomina del sig. Kenneth DEANE quale capo della missione EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013. |
(4) |
Il 14 giugno 2013, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la proroga del mandato del sig. Kenneth DEANE quale capo della missione EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Kenneth DEANE quale capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) è prorogato fino al 30 giugno 2014.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12.
(2) GU L 186 del 14.7.2012, pag. 31.
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/19 |
DECISIONE EU BAM RAFAH/1/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 9 luglio 2013
relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
(2013/379/UE)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista l’azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1), e in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’azione comune 2005/889/PESC, il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione. |
(2) |
Il 23 maggio 2013 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Gerhard SCHLAUDRAFF quale capo dell’EU BAM Rafah, dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014. |
(3) |
La decisione 2013/355/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (2), ha prorogato la durata dell’EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Gerhard SCHLAUDRAFF è nominato capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.
(2) GU L 185 del 4.7.2013, pag. 16.
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/20 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 2013
relativa alla nomina di un membro supplente rumeno del Comitato delle regioni
(2013/380/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo rumeno,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Liviu Nicolae DRAGNEA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
— |
il sig. Cătălin Ioan NECHIFOR, Președintele Consiliului Județean Suceava, județul Suceava. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
(2) GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 2013
relativa alla nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni
(2013/381/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni diverrà vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Helmut Max JAHN il 22 luglio 2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro titolare del Comitato delle regioni a decorrere dal 23 luglio 2013 per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
— |
il sig. Jörg DUPPRÉ, Landrat des Landkreises Südwestpfalz, Präsident des Deutschen Landkreistages. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
(2) GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/22 |
DECISIONE 2013/382/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2013
che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/168/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Vygaudas UŠACKAS quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Afghanistan. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2013. |
(2) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi. |
(3) |
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Vygaudas UŠACKAS quale RSUE per l’Afghanistan è prorogato fino al 30 giugno 2014. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi politici
L’RSUE rappresenta l’Unione e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l’RSUE:
a) |
contribuisce all’attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dirige l’attuazione del piano d’azione UE per l’Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l’Afghanistan, cooperando a tal fine con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan; |
b) |
sostiene il dialogo politico fra l’Unione e l’Afghanistan; |
c) |
sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in special modo a un miglior coordinamento dell’assistenza internazionale, promovendo in tal modo l’attuazione dei comunicati delle conferenze di Londra, Kabul, Bonn, Istanbul, Chicago e Tokyo, nonché delle pertinenti risoluzioni dell’ONU. |
Articolo 3
Mandato
Per espletare il suo mandato, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan l’RSUE:
a) |
promuove la posizione dell’Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan; |
b) |
mantiene uno stretto contatto con le istituzioni afghane pertinenti, in particolare il governo e il parlamento nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. L’RSUE mantiene i contatti anche con altri gruppi politici afghani e altri soggetti interessati in Afghanistan; |
c) |
mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell’ONU e l’alto rappresentante civile dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico nonché altri partner e organizzazioni fondamentali; |
d) |
informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, del piano d’azione UE per l’Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l’Afghanistan, delle conferenze di Kabul, Bonn, Istanbul, Chicago e Tokyo ed altre conferenze internazionali pertinenti, specie nei seguenti settori:
|
e) |
partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti; |
f) |
fornisce consulenza sulla partecipazione dell’Unione alle conferenze internazionali concernenti l’Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto; |
g) |
si impegna attivamente per la promozione della cooperazione regionale attraverso le pertinenti iniziative, inclusi il processo di Istanbul e la conferenza sulla cooperazione economica regionale relativa all’Afghanistan (RECCA); |
h) |
contribuisce all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, segnatamente gli orientamenti sulle donne e sui bambini nelle zone interessate dai conflitti, in particolare monitorando e affrontando gli sviluppi al riguardo; |
i) |
fornisce sostegno, secondo opportunità, ad un processo di pace inclusivo e a guida afgana che porti ad una soluzione politica coerente con le «linee rosse» concordate nella conferenza di Bonn. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
3. L’RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 6 585 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa prontamente e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale così distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE dagli Stati membri possono essere distaccati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’hanno distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con il paese ospitante, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato sugli orientamenti del SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sullo stato di avanzamento e della relazione sull’esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE presenta relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle dell’RSUE per l’Asia centrale nonché con quelle della delegazione dell’Unione in Pakistan. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell’UE in Afghanistan (EUPOL Afghanistan). Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Assistenza in relazione ai reclami
L’RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE in Afghanistan, e fornisce assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.
Articolo 14
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2013 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato alla fine dello stesso.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA
(1) GU L 75 del 23.3.2010, pag. 22.
(2) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/25 |
DECISIONE 2013/383/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2013
che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea presso l’Unione africana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 ottobre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/697/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Gary QUINCE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) presso l’Unione africana (UA). Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2013. |
(2) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo finale di dodici mesi. |
(3) |
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Gary QUINCE quale RSUE presso l’UA è prorogato fino al 30 giugno 2014. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici globali dell’Unione a sostegno degli sforzi dell’Africa di costruire un futuro pacifico, democratico e prospero fissati nella strategia comune Africa-UE. Tali obiettivi consistono tra l’altro nel:
a) |
migliorare il dialogo politico dell’Unione e in relazioni più ampie con l’UA; |
b) |
rafforzare il partenariato Unione-UA in tutti i settori delineati nella strategia comune Africa-UE, contribuendo allo sviluppo e all’attuazione di detta strategia comune in partenariato con l’UA, rispettando il principio della titolarità africana e lavorando a più stretto contatto con i rappresentanti africani nelle sedi multilaterali in coordinamento con i partner multilaterali; |
c) |
lavorare insieme e dare appoggio all’UA, sostenendo lo sviluppo istituzionale e consolidando i rapporti tra istituzioni dell’Unione e dell’UA, anche attraverso l’aiuto allo sviluppo, al fine di promuovere:
|
Inoltre, l’RSUE svolge un ruolo di primo piano nell’attuazione della strategia comune Africa-UE intesa a sviluppare e consolidare ulteriormente il partenariato strategico fra l’Africa e l’Unione.
Articolo 3
Mandato
Per la realizzazione degli aspetti relativi alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) degli obiettivi di cui all’articolo 2, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
rafforzare l’influenza generale dell’Unione sul dialogo con l’UA e la sua commissione, basato ad Addis Abeba, in merito a tutte le questioni PESC/PSDC che rientrano nel rapporto Unione-UA, in particolare il partenariato per la pace e la sicurezza e il sostegno all’operatività dell’architettura africana di pace e di sicurezza, e rafforzare il coordinamento di tale dialogo; |
b) |
garantire un adeguato livello di rappresentanza politica che rispecchi l’importanza dell’Unione in quanto partner politico, finanziario e istituzionale dell’UA e il cambio di ritmo in questo partenariato richiesto dal crescente profilo politico dell’UA su scala mondiale; |
c) |
rappresentare, qualora il Consiglio lo decida, le posizioni e le politiche dell’Unione allorché l’UA svolge un ruolo preminente in una situazione di crisi per la quale non sia stato nominato alcun RSUE; |
d) |
contribuire ad assicurare una maggior coerenza e un migliore coordinamento delle politiche e azioni dell’Unione nei confronti dell’UA e a rafforzare il coordinamento di tutti i partner in senso lato e le relazioni di detti partner con l’UA; |
e) |
contribuire all’attuazione delle politiche dell’UE sui diritti umani pertinenti per l’UA nella cooperazione con l’RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell’UE sui bambini e i conflitti armati, nonché gli orientamenti dell’UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come delle politiche dell’UE in materia di donne, pace e sicurezza e il piano d’azione dell’Unione per dar seguito alle decisioni della Corte penale internazionale; |
f) |
seguire da vicino tutti gli sviluppi importanti a livello di UA e riferire in merito; |
g) |
mantenere stretti contatti con la commissione dell’UA, gli altri organi dell’UA, le missioni delle organizzazioni subregionali africane presso l’UA e le missioni degli Stati membri dell’UA presso quest’ultima; |
h) |
agevolare le relazioni e la cooperazione tra l’UA e le organizzazioni subregionali africane, specie in quei settori in cui l’UE fornisce il suo sostegno; |
i) |
offrire, a richiesta, consulenza e appoggio all’UA nei settori delineati nella strategia comune Africa-UE; |
j) |
offrire, a richiesta, consulenza e sostegno allo sviluppo, da parte dell’UA, di capacità di gestione di crisi; |
k) |
sulla base di una suddivisione precisa dei compiti, coordinare le proprie attività con le azioni degli RSUE che ricoprono mandati in Stati membri e regioni dell’UA e sostenere tali azioni; nonché |
l) |
mantenere stretti contatti e promuovere il coordinamento con i principali partner internazionali dell’UA presenti ad Addis Abeba, specialmente le Nazioni Unite, ma anche con soggetti non statali, su tutte le tematiche PESC/PSDC che rientrano nel partenariato UE-UA. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
3. L’RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 585 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’hanno distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e in base alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, sulla base di orientamenti del SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, alla Commissione e all’AR relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Assistenza in relazione ai reclami
L’RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE nell’UA, e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.
Articolo 14
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, alla Commissione e all’AR una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2013 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato allo scadere dello stesso.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA
(1) GU L 276 del 21.10.2011, pag. 46.
(2) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/29 |
DECISIONE 2013/384/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2013
recante modifica della decisione 2012/325/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC (1), che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan. |
(2) |
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/499/PESC (2), che ha modificato il mandato e il titolo dell’RSUE in vista della dichiarazione di indipendenza da parte del Sud Sudan. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2013. |
(3) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri quattro mesi. |
(4) |
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/325/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/325/PESC è così modificata:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato della sig.ra Rosalind MARSDEN quale RSUE per il Sudan e il Sud Sudan è prorogato fino al 31 ottobre 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»; |
2) |
all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2013 al 31 ottobre 2013 è pari a 690 000 EUR.»; |
3) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 12 bis Assistenza in relazione ai reclami L’RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Sudan, e fornisce assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA
(1) GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42.
(2) GU L 206 dell’11.8.2011, pag. 50.
Rettifiche
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/30 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342 del 22 dicembre 2009 )
A pagina 68, articolo 13, comma 3:
anziché:
«3. A decorrere dal 11 gennaio 2013, …»,
leggi:
«3. A decorrere dall'11 luglio 2013, …»;
a pagina 68, articolo 13, comma 4:
anziché:
«4. Se un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima del 11 gennaio 2013 …»,
leggi:
«4. Se un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima dell'11 luglio 2013 …»
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.