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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.192.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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13.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 665/2013 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2013
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2010/30/CE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all’etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità. |
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(2) |
Il consumo di energia elettrica degli aspirapolvere rappresenta una parte considerevole della domanda globale di energia elettrica nell’Unione. È possibile ridurre in misura considerevole il consumo energetico degli aspirapolvere. |
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(3) |
Gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere industriali e a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni presentano caratteristiche particolari e pertanto è opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento. |
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(4) |
Occorre che le informazioni riportate sull’etichetta siano ottenute mediante procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (2). |
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(5) |
Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi dell’etichetta relativa agli aspirapolvere. |
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(6) |
Oltre a ciò, il presente regolamento deve indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto allegati agli aspirapolvere. |
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(7) |
Il presente regolamento deve indicare inoltre i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali degli aspirapolvere. |
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(8) |
È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa i requisiti di etichettatura e fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido.
2. Il presente regolamento non si applica:
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(a) |
agli aspiraliquidi, agli aspirapolvere aspiraliquidi, agli aspirapolvere a batteria, ai robot aspirapolvere, agli aspirapolvere industriali o agli aspirapolvere centralizzati; |
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(b) |
alle lucidatrici per pavimenti; |
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(c) |
agli aspiratori per esterni. |
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/EU, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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1. |
“aspirapolvere”, un apparecchio che elimina lo sporco da una superficie che viene pulita per mezzo di un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio; |
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2. |
“aspirapolvere ibrido”, un aspirapolvere che può essere alimentato sia dalla rete elettrica, sia da batterie; |
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3. |
“aspiraliquidi”, un aspirapolvere che rimuove materiale secco e/o umido (sporco) da una superficie tramite l’applicazione di detergenti a base di acqua o di vapore sulla superficie da pulire e la loro eliminazione, insieme allo sporco, mediante un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio, compresi i tipi comunemente denominati aspiratori a iniezione-estrazione; |
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4. |
“aspirapolvere aspiraliquidi”, un aspirapolvere avente la funzione di eliminare un volume superiore a 2,5 litri di liquido, in combinazione con la funzionalità di un aspirapolvere a secco; |
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5. |
“aspirapolvere a secco”, un aspirapolvere inteso ad eliminare principalmente lo sporco secco (polvere, fibre, filamenti), compresi i tipi muniti di una bocchetta attiva a batteria; |
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6. |
“bocchetta attiva a batteria”, una testa di aspirazione munita di un dispositivo di agitazione alimentato da batterie che facilita l’eliminazione dello sporco; |
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7. |
“aspirapolvere a batteria”, un aspirapolvere alimentato unicamente da batterie; |
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8. |
“robot aspirapolvere”, un aspirapolvere alimentato a batteria che è in grado di funzionare senza intervento umano entro un perimetro definito, costituito da una parte mobile e da una base di connessione e/o da altri accessori per facilitare il suo funzionamento; |
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9. |
“aspirapolvere industriale”, un aspirapolvere progettato per far parte di un processo di produzione, per la rimozione di materiali pericolosi, di polveri pesanti in edifici, fonderie, industrie minerarie o alimentari, parte di un macchinario o strumento industriale e/o un aspirapolvere commerciale con una testa di larghezza superiore a 0,50 m; |
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10. |
“aspirapolvere commerciale”, un aspirapolvere per la pulizia di ambienti professionali destinato ad essere utilizzato da utenti non esperti, dal personale o dalle aziende addette alla pulizia, in uffici, negozi, ospedali, hotel, dichiarato tale dal fabbricante nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
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11. |
“aspirapolvere centralizzata”, un aspirapolvere con un generatore di depressione e tubi di connessione fissi (non amovibili), situati in posizioni fisse nell’edificio; |
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12. |
“lucidatrice per pavimenti”, un apparecchio elettrico destinato a proteggere, uniformare e/o rendere brillanti taluni tipi di pavimento, di solito utilizzata in combinazione con altri agenti di lucidatura da strofinare sul pavimento mediante l’apparecchio stesso e comunemente dotata anche della funzionalità ausiliaria di aspirapolvere; |
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13. |
“aspiratore per esterni”, un apparecchio destinato all’uso all’aperto per la raccolta di rifiuti quali l’erba tagliata e le foglie in un collettore mediante un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio e che può contenere un dispositivo di frantumazione e può anche essere in grado di funzionare come un soffiatore; |
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14. |
“aspirapolvere alimentato da una batteria di grande capacità”, un aspirapolvere a batteria che, se completamente carico, può pulire 15 m2 di superficie con due passaggi doppi su ciascuna parte del pavimento senza ricarica; |
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15. |
“aspirapolvere con filtro ad acqua”, un aspirapolvere che utilizza oltre mezzo litro d’acqua come filtro principale, in cui l’aria di aspirazione passa attraverso l’acqua che cattura il materiale secco eliminato; |
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16. |
“aspirapolvere domestico”, un aspirapolvere destinato ad essere utilizzato in ambienti domestici, dichiarato dal fabbricante come tale nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
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17. |
“aspirapolvere per uso generale”, un aspirapolvere dotato di una bocchetta fissa o almeno di una bocchetta amovibile, progettata per la pulizia di tappeti e pavimenti duri, o munito di almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di tappeti e almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di pavimenti duri; |
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18. |
“aspirapolvere per pavimenti duri”, un aspirapolvere munito di una bocchetta fissa progettato appositamente per la pulizia di pavimenti duri, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate appositamente per la pulizia di pavimenti duri; |
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19. |
“aspirapolvere per tappeti”, un aspirapolvere munito di una bocchetta fissa progettata appositamente per la pulizia di tappeti, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate appositamente per la pulizia di tappeti; |
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20. |
“aspirapolvere equivalente”, un modello di aspirapolvere immesso sul mercato con potenza di ingresso, consumo annuo di energia, capacità di cattura della polvere su tappeti e pavimenti duri, (ri)emissione di polvere, livello di potenza acustica, durabilità dei tubi e durata di vita del motore equivalenti ad un altro modello di aspirapolvere immesso sul mercato con un codice commerciale diverso dallo stesso fabbricante. |
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori e calendario
1. I fornitori provvedono affinché a decorrere dal 1o settembre 2014:
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(a) |
ogni aspirapolvere sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato II; |
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(b) |
sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato III; |
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(c) |
il fascicolo tecnico, di cui all’allegato IV, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta; |
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(d) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
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(e) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
2. Il formato dell’etichetta riportato nell’allegato II si applica secondo il seguente calendario:
|
(a) |
per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1o settembre 2014 le etichette sono conformi all’etichetta 1 riportata nell’allegato II; |
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(b) |
per gli aspirapolvere immessi sul mercato dal 1o settembre 2017 le etichette sono conformi all’etichetta 2 riportata nell’allegato II. |
Articolo 4
Responsabilità dei rivenditori
I rivenditori provvedono affinché a decorrere dal 1o settembre 2014:
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(a) |
presso il punto vendita, qualunque modello riporta l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, fissata o appesa all’esterno dell’apparecchio in modo che sia chiaramente visibile; |
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(b) |
gli aspirapolvere offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato IV del presente regolamento; |
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(c) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di aspirapolvere contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
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(d) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di aspirapolvere che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
Articolo 5
Metodi di misurazione
Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all’allegato VI.
Articolo 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, delle classi di efficacia pulente, della classe di (ri)emissione di polvere, del consumo annuo di energia e del livello di potenza acustica conformemente alla procedura stabilita nell’allegato VII.
Articolo 7
Revisione
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ammesse ai fini della verifica, di cui all’allegato VII, sull’eventualità di includere gli aspirapolvere alimentati da batteria di grande capacità nel campo di applicazione del regolamento e sulla fattibilità dell’utilizzo di metodi di misurazione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito anziché vuoto per il calcolo del consumo annuo di energia, e dell’aspirazione e (ri)emissione di polveri.
Articolo 8
Disposizione transitoria
Il presente regolamento si applica agli aspirapolvere con filtro ad acqua a decorrere dal 1o settembre 2017.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
ALLEGATO I
Classi di efficienza energetica, efficienza pulente e (ri)emissione di polveri
1. Classi di efficienza energetica
La classe di efficienza energetica di un aspirapolvere è determinata in base al suo indice di consumo energetico annuo definito nella tabella 1. Il consumo energetico annuo di un aspirapolvere è determinato in conformità all’allegato VI.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica
|
Classe di efficienza energetica |
Consumo energetico annuo (AE) [kWh/anno] |
|
|
Etichetta 1 |
Etichetta 2 |
|
|
A+++ |
n/a |
AE ≤ 10,0 |
|
A++ |
n/a |
10,0 < AE ≤ 16,0 |
|
A+ |
n/a |
16,0 < AE ≤ 22,0 |
|
A |
AE ≤ 28,0 |
22,0 < AE ≤ 28,0 |
|
B |
28,0 < AE ≤ 34,0 |
28,0 < AE ≤ 34,0 |
|
C |
34,0 < AE ≤ 40,0 |
34,0 < AE ≤ 40,0 |
|
D |
40,0 < AE ≤ 46,0 |
AE > 40,0 |
|
E |
46,0 < AE ≤ 52,0 |
n/a |
|
F |
52,0 < AE ≤ 58,0 |
n/a |
|
G |
AE > 58,0 |
n/a |
2. Classi di efficienza pulente
La classe di efficienza pulente di un aspirapolvere è determinata in base alla sua capacità di aspirazione della polvere (dust pick up — dpu) definita nella tabella 2. La capacità di aspirazione della polvere di un aspirapolvere è determinata in conformità all’allegato VI.
Tabella 2
Classi di efficienza pulente
|
Classe di efficienza pulente |
Capacità di aspirazione della polvere su tappeti (dpuc ) |
Capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri (dpuhf ) |
|
A |
dpuc ≥ 0,91 |
dpuhf ≥ 1,11 |
|
B |
0,87 ≤ dpuc < 0,91 |
1,08 ≤ dpuhf < 1,11 |
|
C |
0,83 ≤ dpuc < 0,87 |
1,05 ≤ dpuhf < 1,08 |
|
D |
0,79 ≤ dpuc < 0,83 |
1,02 ≤ dpuhf < 1,05 |
|
E |
0,75 ≤ dpuc < 0,79 |
0,99 ≤ dpuhf < 1,02 |
|
F |
0,71 ≤ dpuc < 0,75 |
0,96 ≤ dpuhf < 0,99 |
|
G |
dpuc < 0,71 |
dpuhf < 0,96 |
3. (Ri)emissione della polvere
La classe di (ri)emissione della polvere di un aspirapolvere è determinata in base alla sua (ri)emissione di polvere definita nella tabella 3. La (ri)emissione di polvere di un aspirapolvere è determinata in conformità all’allegato VI.
Tabella 3
Classi di (ri)emissione della polvere
|
Classe di (ri)emissione della polvere |
(Ri)emissione della polvere (dre) |
|
A |
dre ≤ 0,02 % |
|
B |
0,02 % < dre ≤ 0,08 % |
|
C |
0,08 % < dre ≤ 0,20 % |
|
D |
0,20 % < dre ≤ 0,35 % |
|
E |
0,35 % < dre ≤ 0,60 % |
|
F |
0,60 % < dre ≤ 1,00 % |
|
G |
dre > 1,00 % |
ALLEGATO II
L’etichetta
1. ETICHETTA 1
1.1. Aspirapolvere ad uso generale
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
I, II
III
IV
V, VIII
VI, VII
665/2013 - I
|
I. |
nome o marchio del fornitore; |
|
II. |
l’identificazione del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di aspirapolvere da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore; |
|
III. |
la classe di efficienza energetica, quale definita nell’allegato I; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell’aspirapolvere si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica; |
|
IV. |
consumo medio annuo di energia, quale definito nell’allegato VI; |
|
V. |
classe di (ri)emissione della polvere, determinata in conformità all’allegato I; |
|
VI. |
classe di efficacia pulente per i tappeti, determinata conformemente all’allegato I; |
|
VII. |
classe di efficacia pulente per i pavimenti duri, determinata conformemente all’allegato I; |
|
VIII. |
livello di potenza sonora, quale definito nell’allegato VI. |
Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato. In deroga al presente punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (“ecolabel”) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.
1.2. Aspirapolvere per pavimenti duri
I, II
III
IV
V, VIII
VI, VII
665/2013 - I
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
|
I. |
nome o marchio del fornitore; |
|
II. |
l’identificazione del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di aspirapolvere da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore; |
|
III. |
la classe di efficienza energetica, quale definita nell’allegato I; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell’aspirapolvere si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica; |
|
IV. |
consumo medio annuo di energia, quale definito nell’allegato VI; |
|
V. |
classe di (ri)emissione della polvere, determinata in conformità all’allegato I; |
|
VI. |
simbolo di esclusione; |
|
VII. |
classe di efficacia pulente per i pavimenti duri, determinata conformemente all’allegato I; |
|
VIII. |
livello di potenza sonora, quale definito nell’allegato VI. |
Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.2 del presente allegato. In deroga al presente punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (“ecolabel”) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.
1.3. Aspirapolvere per tappeti
I, II
III
IV
V, VIII
VI, VII
665/2013 - I
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
|
I. |
nome o marchio del fornitore; |
|
II. |
l’identificazione del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di aspirapolvere da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore; |
|
III. |
la classe di efficienza energetica, quale definita nell’allegato I; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica dell’aspirapolvere si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica; |
|
IV. |
consumo medio annuo di energia, quale definito nell’allegato VI; |
|
V. |
classe di (ri)emissione della polvere, determinata in conformità all’allegato I; |
|
VI. |
classe di efficacia pulente per i tappeti, determinata conformemente all’allegato I; |
|
VII. |
simbolo di esclusione; |
|
VIII. |
livello di potenza sonora, quale definito nell’allegato VI. |
Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.3 del presente allegato. In deroga al presente punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (“ecolabel”) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.
2. ETICHETTA 2
2.1. Aspirapolvere ad uso generale
I, II
III
IV
V, VIII
VI, VII
665/2013 - II
L’etichetta riporta le informazioni elencate al punto 1.1.
Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato. In deroga al presente punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (“ecolabel”) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.
2.2. Aspirapolvere per pavimenti duri
I, II
III
IV
V, VIII
VI, VII
665/2013 - II
L’etichetta riporta le informazioni elencate al punto 1.2.
Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.2 del presente allegato. In deroga al presente punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (‘ ‘ecolabel’ ’) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.
2.3. Aspirapolvere per pavimenti duri
I, II
III
IV
V, VIII
VI, VII
665/2013 - II
L'etichetta riporta le informazioni elencate al punto 1.2.
Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.2 del presente allegato. In deroga al presente punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica (‧ ‧ecolabel‧ ‧) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.0 of the European Parliament and of the Council, a copy of the EU eco-label may be added.
3. STRUTTURA DELL’ETICHETTA
3.1. L'etichetta relativa agli aspirapolvere ad uso generale presenta la seguente struttura:
665/2013 - I
Dove:
|
(a) |
l'etichetta è larga almeno 75 mm e alta 150 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato maggiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra. |
|
(b) |
Lo sfondo è bianco. |
|
(c) |
Il modello di colore utilizzato è la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero. |
|
(d) |
L'etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):
|
3.2. L'etichetta relativa agli aspirapolvere per pavimenti duri presenta la seguente struttura:
665/2013 - I
Dove:
La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 9, a cui si applica quando segue:
|
|
Efficienza pulente per i tappeti:
|
3.3. The Il disegno delle etichette relative agli aspirapolvere per tappeti presenta la seguente struttura:
665/2013 - I
Dove:
La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 10, a cui si applica quando segue:
|
|
Efficienza pulente per i pavimenti duri:
|
ALLEGATO III
Scheda
|
1. |
Le informazioni contenute nella scheda prodotto dell'aspirapolvere sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
|
|
2. |
Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di aspirapolvere forniti dallo stesso fornitore. |
|
3. |
Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull'etichetta. |
ALLEGATO IV
Documentazione tecnica
|
1. |
Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 3 comprende:
|
|
2. |
Se le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di aspirapolvere sono state ottenute mediante calcoli basati su un aspirapolvere equivalente, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli e alle prove svolte dal fornitore per verificare l'accuratezza dei calcoli. Le informazioni tecniche includono anche un elenco di tutti i modelli equivalenti di aspirapolvere per i quali le informazioni sono state ottenute sulla stessa base. |
|
3. |
Le informazioni contenute in tale documentazione tecnica possono essere incorporate nella documentazione tecnica conforme alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE. |
ALLEGATO V
Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non abbia la possibilità di vedere il prodotto esposto
|
1. |
Le informazioni di cui all'articolo 4, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:
|
|
2. |
Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto deve essere fornita nella forma e nell'ordine definiti nell'allegato III. |
|
3. |
Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in forma e caratteri leggibili. |
ALLEGATO VI
Metodi di misurazione e di calcolo
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli devono essere effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e calcolo più avanzati generalmente riconosciuti; sono incluse le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali metodi devono essere conformi alle definizioni tecniche, alle condizioni, alle equazioni e ai parametri fissati nel presente allegato.
2. Definizioni tecniche
|
(a) |
"prova su pavimenti duri", una prova costituita da due cicli di pulizia in cui la testa di aspirazione di un aspirapolvere azionato alla massima potenza passa su una superficie lignea di prova con larghezza pari alla larghezza della testa e una lunghezza adeguata, nella quale è posto un inserto di prova in diagonale (45°), in cui il tempo trascorso, il consumo di energia elettrica e la relativa posizione del centro della testa sulla superficie di prova sono misurati costantemente e registrati con una frequenza di campionamento adeguata e in cui alla fine di ciascun ciclo di pulizia la diminuzione della massa dell'inserto è adeguatamente valutata; |
|
(b) |
"inserto di prova" un inserto amovibile a forma di U con dimensioni adeguate riempito all'inizio di ciascun ciclo di pulizia di una polvere artificiale adeguata; |
|
(c) |
"prova su tappeto" una prova costituita da un numero adeguato di cicli di pulizia su una superficie di prova coperta da un tappeto Wilton in cui la testa di un aspirapolvere azionato al massimo della potenza passa su una superficie di prova, con larghezza pari alla larghezza della testa e con lunghezza appropriata, coperta da uno strato di polvere dalla composizione adeguata e uniformemente distribuita, in cui il tempo trascorso, il consumo di energia elettrica e la relativa posizione del centro della testa sulla superficie di prova sono misurati costantemente e registrati con una frequenza di campionamento adeguata e in cui alla fine di ciascun ciclo di pulizia l'aumento della massa del contenitore della polvere è adeguatamente valutato; |
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(d) |
"larghezza della testa di aspirazione" (in m), a una precisione di tre decimali, ossia la massima larghezza esterna della testa di pulizia; |
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(e) |
"ciclo di pulizia", una sequenza di cinque doppi passaggi dell'aspirapolvere su una specifica superficie di prova ("tappeto" o "pavimento duro"); |
|
(f) |
"passaggio doppio", un movimento in avanti e un movimento all'indietro della testa di aspirazione in un andamento parallelo, effettuato ad una velocità di passaggio uniforme e con una determinata lunghezza di passaggio di prova; |
|
(g) |
"velocità del passaggio di prova", in m/h, la velocità appropriata della testa di aspirazione per la prova, preferibilmente ottenuta con un dispositivo elettromeccanico. I prodotti con testa di aspirazione ad autopropulsione devono cercare di avvicinarsi il più possibile alla velocità adeguata, ma una deviazione è permessa se chiaramente dichiarata nella documentazione tecnica; |
|
(h) |
"lunghezza del passaggio di prova" in m, indica la lunghezza della superficie di prova più la distanza coperta dal centro della testa di aspirazione durante il movimento sulle superfici di accelerazione adeguate prima e dopo la superficie di prova; |
|
(i) |
"capacità di aspirazione della polvere" (dpu), con un'approssimazione di tre decimali — il rapporto tra la massa della polvere artificiale rimossa (determinata per i tappeti mediante l'incremento della massa del contenitore della polvere dell'apparecchio e per i pavimenti duri, mediante la diminuzione della massa all'interno dell'inserto di prova) dopo una serie di passaggi doppi della testa di aspirazione, e la massa di polvere artificiale inizialmente applicata su una superficie di prova, adeguata in funzione delle condizioni di prova specifiche nel caso dei tappeti e adeguata secondo la lunghezza e il posizionamento dell'inserto di prova nel caso dei pavimenti duri; |
|
(j) |
"sistema di aspirazione di riferimento", un apparecchiatura di laboratorio a funzionamento elettrico, utilizzata per misurare la capacità tarata di riferimento di aspirazione della polvere sui tappeti mediante determinati parametri relativi all'aria, al fine di migliorare la riproducibilità dei risultati di prova; |
|
(k) |
"potenza nominale di ingresso" in W, è la potenza elettrica di ingresso dichiarata dal fabbricante; nel caso di apparecchi che sono in grado di funzionare anche per scopi diversi dall'aspirazione si tiene conto unicamente della potenza elettrica di ingresso durante l'aspirazione; |
|
(l) |
"(ri)emissione di polvere" il rapporto, espresso in percentuale, con un'approssimazione di due decimali, tra il numero totale delle particelle di polvere aventi dimensioni da 0,4 a 10 μm emesse da un aspirapolvere, e il numero totale delle particelle di polvere delle stesse dimensioni introdotte durante un'aspirazione di una specifica quantità di particelle di polvere delle stesse dimensioni. Il valore non comprende solo la polvere misurata all'uscita dell'aspirapolvere, ma anche la polvere dovuta a perdite o prodotta dall'aspirapolvere; |
|
(m) |
"livello di potenza sonora": emissioni di rumore, espresse in dB (A) re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina. |
3. Consumo energetico annuo
Il consumo annuo di energia (AE) è calcolato in kWh/anno e arrotondato al primo decimale secondo la formula seguente:
|
|
nel caso degli aspirapolvere per tappeti:
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|
nel caso degli aspirapolvere per pavimenti duri:
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|
nel caso degli aspirapolvere per uso generale:
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dove:
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— |
ASEc è il consumo medio specifico di energia in Wh/m2 durante la prova su tappeto, calcolato secondo la formula riportata di seguito; |
|
— |
ASEhf è il consumo medio specifico di energia in Wh/m2 durante la prova su pavimenti duri, calcolato secondo la formula riportata di seguito; |
|
— |
dpuc è la capacità di aspirazione della polvere su tappeti, stabilita conformemente al punto 4 del presente allegato; |
|
— |
dpuhf è la capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri, stabilita conformemente al punto 4 del presente allegato; |
|
— |
50 è il numero standard di azioni di pulizia effettuate in un anno; |
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— |
87 è la superficie standard di un'abitazione da pulire, in m2; |
|
— |
4 è il numero standard di passaggi che un aspirapolvere effettua su ogni punto della superficie (due doppi passaggi); |
|
— |
0,001 è il fattore di conversione da Wh a kWh; |
|
— |
1 è il valore standard della capacità di aspirazione della polvere; |
|
— |
0,20 è la differenza standard tra le capacità di aspirazione della polvere dopo cinque e dopo due doppi passaggi. |
Consumo specifico medio di energia (ASE)
Il consumo specifico medio di energia durante la prova su tappeti (ASEc) e durante la prova su pavimenti duri (ASEhf) viene determinato come media del consumo specifico di energia (SE) del numero di cicli di pulizia che costituiscono rispettivamente le prove di pulizia su tappeti e su pavimenti duri. L'equazione generale per il consumo specifico di energia SE in Wh/m2 sulla superficie di prova, con un'approssimazione di tre decimali, applicabile ad aspirapolvere per tappeti, pavimenti duri e per uso generale, con i suffissi appropriati, è la seguente:
dove:
|
— |
P è la potenza media in W, con un'approssimazione di due decimali durante il tempo di un ciclo di pulizia nel corso del quale il centro della testa di aspirazione si muove sulla superficie di prova; |
|
— |
NP è la potenza media equivalente in W, con un'approssimazione di due decimali, della bocchetta attiva a batteria, se esistente, dell'aspirapolvere, calcolata secondo le modalità di calcolo definite in appresso; |
|
— |
t è il tempo totale di ore, con un'approssimazione di quattro decimali, di un ciclo di pulizia durante il quale il centro della testa di aspirazione, ossia un punto situato a metà distanza tra i bordi laterali, anteriore e posteriore della testa, si muove sulla superficie di prova; |
|
— |
A è la superficie in m2, con un'approssimazione di tre decimali, sulla quale la testa di aspirazione passa durante un ciclo di pulizia, calcolata come 10 volte il prodotto della larghezza della testa e della lunghezza appropriata della superficie di prova. Se un aspirapolvere ad uso domestico ha una larghezza della testa superiore a 0,320 m, la cifra di 0,320 m è presa in considerazione per la larghezza della testa ai fini del suddetto calcolo. |
Per le prove su pavimenti duri nell'equazione di cui sopra sono utilizzati il suffisso hf e le denominazioni dei parametri SEhf, Phf, NPhf, thf e Ahf. Per le prove su tappeti nell'equazione di cui sopra sono utilizzati il suffisso c e le denominazioni dei parametri SEc, Pc, NPc, tc e Ac.. I valori SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf e/o SEc, Pc, NPc, tc , Ac sono inseriti nella documentazione tecnica per ciascuno dei cicli di pulizia, se del caso.
Potenza equivalente dei beccucci attivi a batteria (NP)
L'equazione generale per la potenza media equivalente delle bocchette attive funzionanti a batteria NP in W, applicabile agli aspirapolvere per tappeti, per pavimenti duri e per uso generale, con i suffissi appropriati è la seguente:
dove:
|
— |
E è il consumo di elettricità, in Wh, con un'approssimazione di tre decimali, della bocchetta attiva funzionante a batteria dell'aspirapolvere, necessario per ripristinare la carica iniziale della batteria allo stato originario completamente carico dopo un ciclo di pulizia; |
|
— |
tbat è il tempo totale in ore, con un'approssimazione di quattro decimali, in un ciclo di pulizia in cui la bocchetta attiva funzionante a batteria dell'aspirapolvere è attivata conformemente alle istruzioni del fabbricante. |
Nel caso in cui l'aspirapolvere non sia dotata di bocchette attive funzionanti a batteria, il valore NP è uguale a zero.
Per le prove su pavimenti duri sono utilizzati nell'equazione di cui sopra il suffisso hf e le denominazioni dei parametri NPhf, Ehf, tbathf . Per le prove su tappeti sono utilizzati nell'equazione di cui sopra il suffisso c e le denominazioni dei parametri NPc, Ec, tbatc . I valori Ehf, tbathf e/o Ec, tbatc , sono inseriti nella documentazione tecnica per ciascuno dei cicli di pulizia, se del caso.
4. Capacità di aspirazione della polvere
La capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri (dpuhf ) è determinata come la media dei risultati dei due cicli di pulizia in una prova su pavimenti duri.
La capacità di aspirazione della polvere su tappeti (dpuc ) è determinata come la media dei risultati dei cicli di pulizia in una prova su tappeti. Per correggere le deviazioni rispetto alle proprietà iniziali di un tappeto di prova, la capacità di aspirazione della polvere (dpuc ) è calcolata come segue:
dove:
|
— |
dpum è la capacità di aspirazione della polvere misurata dell'aspirapolvere; |
|
— |
dpucal è la capacità di aspirazione della polvere dell'aspirapolvere di riferimento misurata quando il tappeto di prova era nelle sue condizioni originarie; |
|
— |
dpuref è la capacità di aspirazione della polvere misurata dell'aspirapolvere di riferimento. |
I valori dpum , per ciascuno dei cicli di pulizia, dpuc, dpucal e dpuref sono inclusi nella documentazione tecnica.
5. (Ri)emissione della polvere
L'emissione di polvere è determinata mentre l'aspirapolvere è attivato alla sua massima potenza.
6. Livello di potenza acustica
Il livello di potenza sonora è determinato su tappeto.
7. Aspirapolvere ibridi
Per gli aspirapolvere ibridi tutte le misurazioni sono effettuate con l'aspirapolvere alimentato dalla rete elettrica e con le eventuali bocchette attive funzionanti a batteria.
ALLEGATO VII
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica:
|
1. |
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. |
|
2. |
Il modello di aspirapolvere è considerato conforme alle disposizioni applicabili se i valori e le classi riportati sull'etichetta e nella scheda finale corrispondono ai valori riportati nella documentazione tecnica e se la prova dei pertinenti parametri del modello elencati nella tabella 4 dimostra la conformità per tutti i parametri citati. |
|
3. |
Se non viene ottenuto il risultato di cui al punto 2, le autorità degli Stati membri sottopongono a prova tre unità supplementari del medesimo modello, scelte a caso. In alternativa, le tre ulteriori unità selezionate possono essere di uno o più modelli diversi che figurino come modelli di aspirapolvere equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante. |
|
4. |
Il modello di aspirapolvere è considerato conforme alle disposizioni applicabili se la prova dei pertinenti parametri del modello elencati nella tabella 4 dimostra la conformità per tutti i parametri citati. |
|
5. |
Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 4, il modello e tutti i modelli di aspirapolvere equivalenti sono da ritenersi non conformi al presente regolamento. |
Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti all'allegato VI.
Le tolleranze per le verifiche definite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fabbricante per indicare la tolleranza ammessa per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi riportati sull'etichetta o sulla scheda del prodotto non sono più favorevoli al fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.
Tabella 4
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Parametro |
Tolleranze applicabili alla verifica |
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Consumo energetico annuo |
Il valore determinato (1) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. |
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Capacità di aspirazione della polvere su tappeti |
Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre 0,03 rispetto al valore dichiarato. |
|
Capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri |
Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre 0,03 rispetto al valore dichiarato. |
|
(Ri)emissione di polvere |
Il valore determinato (1) non è superiore di oltre il 15 % rispetto al valore dichiarato. |
|
Livello di potenza sonora |
Il valore determinato (1) non è superiore al valore dichiarato. |
(1) la media aritmetica dei valori ottenuti nel caso di tre unità aggiuntive sottoposte a prova come indicato al punto 3.
|
13.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/24 |
REGOLAMENTO (UE) N. 666/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2013
recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
previa consultazione del forum consultivo di cui all’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e presentano significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi. |
|
(2) |
L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, in conformità alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3 e ai criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione adotta, se del caso, misure di esecuzione riguardanti gli apparecchi domestici, inclusi gli aspirapolvere. |
|
(3) |
La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli aspirapolvere tradizionalmente utilizzati negli ambienti domestici e nei locali adibiti ad attività commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici. |
|
(4) |
Gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere industriali e a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni presentano caratteristiche particolari e pertanto è opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento. |
|
(5) |
Gli aspetti ambientali dei prodotti contemplati, considerati significativi ai fini del presente regolamento, sono il consumo di energia nella fase di utilizzo, la capacità di aspirazione della polvere, la (ri)emissione della polvere, il rumore (livello di potenza sonora) e la durabilità. È stato stimato che nell’Unione europea i prodotti disciplinati dal presente regolamento abbiano consumato nel 2005 un totale di 18 TWh di energia elettrica. Senza l’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo annuo di energia elettrica raggiungerà i 34 TWh. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento. |
|
(6) |
Lo studio preparatorio dimostra inoltre che eventuali specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE non sono necessarie nel caso degli aspirapolvere. |
|
(7) |
Occorre che il consumo di energia degli aspirapolvere sia reso più efficiente mediante l’applicazione di tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che consentano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento di tali prodotti. |
|
(8) |
È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non rendano il prodotto meno funzionale per gli utilizzatori finali e che non nuocciano alla salute, alla sicurezza o all’ambiente. In particolare, i benefici derivanti dalla riduzione del consumo di energia elettrica nella fase di utilizzo devono compensare ampiamente i possibili impatti ambientali nella fase di produzione e di smaltimento. |
|
(9) |
È necessario introdurre gradualmente le specifiche di progettazione ecocompatibile per offrire ai fabbricanti il tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Occorre fissare il calendario in modo da non incidere negativamente sulla funzionalità degli apparecchi già presenti sul mercato, tenendo conto delle ripercussioni finanziarie per gli utilizzatori finali e i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi prestabiliti. |
|
(10) |
È previsto un riesame del presente regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e in relazione a due disposizioni entro il 1o settembre 2016. |
|
(11) |
È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (2) al fine di escludere i ventilatori integrati negli aspirapolvere dal suo campo di applicazione ed evitare che le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile per gli stessi prodotti siano contenute in due regolamenti distinti. |
|
(12) |
Occorre che le misurazioni dei pertinenti parametri del prodotto siano effettuate utilizzando procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (3). |
|
(13) |
Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento deve specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili. |
|
(14) |
Per agevolare i controlli della conformità è opportuno che i fabbricanti forniscano le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, sempreché tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento. |
|
(15) |
Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità alle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante l’intero ciclo di vita dei prodotti oggetto del presente regolamento. |
|
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato degli aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica, compresi gli aspirapolvere ibridi.
2. Il presente regolamento non si applica:
|
a) |
agli aspiraliquidi, agli aspirapolvere aspiraliquidi, agli aspirapolvere a batteria, ai robot aspirapolvere, agli aspirapolvere industriali o agli aspirapolvere centralizzati; |
|
b) |
alle lucidatrici per pavimenti; |
|
c) |
agli aspiratori per esterni. |
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
|
1) |
«aspirapolvere», un apparecchio che elimina lo sporco da una superficie che viene pulita per mezzo di un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio; |
|
2) |
«aspirapolvere ibrido», un aspirapolvere che può essere alimentato sia dalla rete elettrica, sia da batterie; |
|
3) |
«aspiraliquidi», un aspirapolvere che rimuove materiale secco e/o umido (sporco) da una superficie tramite l’applicazione di detergenti a base di acqua o di vapore sulla superficie da pulire e la loro eliminazione, insieme allo sporco, mediante un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio, compresi i tipi comunemente denominati aspiratori a iniezione-estrazione; |
|
4) |
«aspirapolvere aspiraliquidi», un aspirapolvere avente la funzione di eliminare un volume superiore a 2,5 litri di liquido, in combinazione con la funzionalità di un aspirapolvere a secco; |
|
5) |
«aspirapolvere a secco», un aspirapolvere inteso ad eliminare principalmente lo sporco secco (polvere, fibre, filamenti), compresi i tipi muniti di una bocchetta attiva a batteria; |
|
6) |
«bocchetta attiva a batteria», una testa di aspirazione munita di un dispositivo di agitazione alimentato da batterie che facilita l’eliminazione dello sporco; |
|
7) |
«aspirapolvere a batteria», un aspirapolvere alimentato unicamente da batterie; |
|
8) |
«robot aspirapolvere», un aspirapolvere alimentato a batteria che è in grado di funzionare senza intervento umano entro un perimetro definito, costituito da una parte mobile e da una base di connessione e/o da altri accessori per facilitare il suo funzionamento; |
|
9) |
«aspirapolvere industriale», un aspirapolvere progettato per far parte di un processo di produzione, per la rimozione di materiali pericolosi, di polveri pesanti in edifici, fonderie, industrie minerarie o alimentari, parte di un macchinario o strumento industriale e/o un aspirapolvere commerciale con una testa di larghezza superiore a 0,50 m; |
|
10) |
«aspirapolvere commerciale», un aspirapolvere per la pulizia di ambienti professionali destinato ad essere utilizzato da utenti non esperti, dal personale o dalle aziende addette alla pulizia, in uffici, negozi, ospedali, hotel, dichiarato tale dal fabbricante nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
|
11) |
«aspirapolvere centralizzato», un aspirapolvere con un generatore di depressione e tubi di connessione fissi (non amovibili), situati in posizioni fisse nell’edificio; |
|
12) |
«lucidatrice per pavimenti», un apparecchio elettrico destinato a proteggere, uniformare e/o rendere brillanti taluni tipi di pavimento, di solito utilizzata in combinazione con altri agenti di lucidatura da strofinare sul pavimento mediante l’apparecchio stesso e comunemente dotata anche della funzionalità ausiliaria di aspirapolvere; |
|
13) |
«aspiratore per esterni», un apparecchio destinato all’uso all’aperto per la raccolta di rifiuti quali l’erba tagliata e le foglie in un collettore mediante un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio e che può contenere un dispositivo di frantumazione e può anche essere in grado di funzionare come un soffiatore; |
|
14) |
«aspirapolvere alimentato da una batteria di grande capacità», un aspirapolvere a batteria che, se completamente carico, può pulire 15 m2 di superficie con due passaggi doppi su ciascuna parte del pavimento senza ricarica; |
|
15) |
«aspirapolvere con filtro ad acqua», un aspirapolvere che utilizza oltre mezzo litro d’acqua come filtro principale, in cui l’aria di aspirazione passa attraverso l’acqua che cattura il materiale secco eliminato; |
|
16) |
«aspirapolvere domestico», un aspirapolvere destinato ad essere utilizzato per usi domestici, dichiarato dal fabbricante come tale nella dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
|
17) |
«aspirapolvere per uso generale», un aspirapolvere dotato di una bocchetta fissa o almeno di una bocchetta amovibile, progettato per la pulizia di tappeti e pavimenti duri, o munito di almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di tappeti e almeno una bocchetta amovibile progettata appositamente per la pulizia di pavimenti duri; |
|
18) |
«aspirapolvere per pavimenti duri», un aspirapolvere munito di una bocchetta fissa progettato appositamente per la pulizia di pavimenti duri, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate appositamente per la pulizia di pavimenti duri; |
|
19) |
«aspirapolvere per tappeti», un aspirapolvere munito di una bocchetta fissa progettata appositamente per la pulizia di tappeti, o munito unicamente di una o più bocchette amovibili progettate appositamente per la pulizia di tappeti; |
|
20) |
«aspirapolvere equivalente», un modello di aspirapolvere immesso sul mercato con potenza di ingresso, consumo annuo di energia, capacità di aspirazione della polvere su tappeti e pavimenti duri, (ri)emissione di polvere, livello di potenza sonora, durabilità dei tubi e durata di vita del motore equivalenti ad un altro modello di aspirapolvere immesso sul mercato con un codice commerciale diverso dallo stesso fabbricante. |
Articolo 3
Specifiche di progettazione ecocompatibile
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere sono indicate nell’allegato I. Esse si applicano secondo il seguente calendario:
|
a) |
a decorrere dal 1o settembre 2014: come indicato nell’allegato I, punto 1, lettera a) e nell’allegato I, punto 2; |
|
b) |
a decorrere dal 1o settembre 2017: come indicato nell’allegato I, punto 1, lettera b) e nell’allegato I, punto 2. |
2. La conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell’allegato II.
Articolo 4
Valutazione della conformità
1. Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende una copia dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento.
3. Se le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di aspirapolvere sono state ottenute mediante calcoli basati su un aspirapolvere equivalente, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti i modelli di aspirapolvere equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base.
Articolo 5
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 6
Parametri di riferimento indicativi
I parametri di riferimento indicativi per gli aspirapolvere più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti nell’allegato IV.
Articolo 7
Revisione
1. La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame è inteso in particolare a valutare le tolleranze ammesse che figurano nell’allegato III, l’eventualità di includere gli aspirapolvere alimentati da batteria di grande capacità nel campo di applicazione del regolamento e la fattibilità dell’utilizzo di metodi di misurazione che impiegano un contenitore per la raccolta della polvere parzialmente riempito anziché vuoto per la definizione dei requisiti relativi al consumo annuo di energia e all’aspirazione e (ri)emissione di polveri.
2. La Commissione riesamina le specifiche sulla progettazione ecocompatibile relative alla durabilità del tubo flessibile e alla durata di vita del motore e presenta il risultato del riesame al forum consultivo entro il 1o settembre 2016.
Articolo 8
Modifica al regolamento 327/2011
Il regolamento (UE) n. 327/2011 è modificato come segue:
all’articolo 1, il seguente testo è aggiunto alla fine del paragrafo 3:
|
«e) |
progettati per funzionare con un’efficienza energetica ottimale a 8 000 giri al minuto o maggiore»; |
all’articolo 3, paragrafo 4, è soppresso il testo seguente:
|
«a) |
con un’efficienza energetica ottimale a 8 000 giri al minuto o più;». |
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8.
(3) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
ALLEGATO I
Specifiche di progettazione ecocompatibile
1. Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile
Gli aspirapolvere devono essere conformi alle seguenti specifiche:
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a) |
dal 1o settembre 2014:
questi limiti non si applicano agli aspirapolvere con filtro ad acqua; |
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b) |
dal 1o settembre 2017:
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Il consumo annuo di energia, la potenza nominale di ingresso, la capacità di aspirazione della polvere su tappeti (dpuc ), la capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri (dpuhf ), il livello di potenza sonora, la durabilità del tubo e la durata di vita del motore sono misurati e calcolati conformemente all’allegato II.
2. Informazioni fornite dai fabbricanti
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a) |
La documentazione tecnica, il manuale d’uso e i siti web gratuiti dei fabbricanti, dei loro rappresentati autorizzati o degli importatori, devono fornire le seguenti informazioni:
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b) |
la documentazione tecnica e una sezione destinata ai professionisti nei siti web gratuiti dei fabbricanti, dei loro rappresentati autorizzati o degli importatori, devono fornire le seguenti informazioni:
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ALLEGATO II
Metodi di misurazione e calcolo
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli devono essere effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e calcolo più avanzati generalmente riconosciuti; sono incluse le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali metodi devono essere conformi alle definizioni tecniche, alle condizioni, alle equazioni e ai parametri fissati nel presente allegato.
2. Definizioni tecniche
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a) |
«prova su pavimenti duri», una prova costituita da due cicli di pulizia in cui la testa di aspirazione di un aspirapolvere azionato alla massima potenza passa su una superficie lignea di prova con larghezza pari alla larghezza della testa di aspirazione e una lunghezza adeguata, nella quale è posta in diagonale una fessura di prova (45o), in cui il tempo trascorso, il consumo di energia elettrica e la relativa posizione del centro della testa di aspirazione sulla superficie di prova sono misurati costantemente e registrati con una frequenza di campionamento adeguata e in cui alla fine di ciascun ciclo di pulizia la diminuzione della massa nella fessura è adeguatamente valutata; |
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b) |
«fessura di prova» un inserto amovibile a forma di U con dimensioni adeguate riempito all’inizio di ciascun ciclo di pulizia con una polvere artificiale adeguata; |
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c) |
«prova su tappeto» una prova costituita da un numero adeguato di cicli di pulizia su una superficie di prova coperta da un tappeto Wilton in cui la testa di un aspirapolvere azionato al massimo della potenza passa su una superficie di prova, con larghezza pari alla larghezza della testa di aspirazione e con lunghezza appropriata, coperta da uno strato di polvere dalla composizione adeguata, in cui il tempo trascorso, il consumo di energia elettrica e la relativa posizione del centro della testa sulla superficie di prova sono misurati costantemente e registrati con una frequenza di campionamento adeguata e in cui alla fine di ciascun ciclo di pulizia l’aumento della massa del contenitore per la raccolta della polvere dell’apparecchio è adeguatamente valutato; |
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d) |
«larghezza della testa di aspirazione» in m, con un’approssimazione di tre decimali, la larghezza esterna massima della testa di aspirazione; |
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e) |
«ciclo di pulizia», una sequenza di cinque doppi passaggi dell’aspirapolvere su una specifica superficie di prova («tappeto» o «pavimento duro»); |
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f) |
«passaggio doppio», un movimento in avanti e un movimento all’indietro della testa di aspirazione in un andamento parallelo, effettuato ad una velocità di passaggio uniforme e con una determinata lunghezza di passaggio di prova; |
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g) |
«velocità del passaggio di prova», in m/h, la velocità appropriata della testa di aspirazione per la prova, preferibilmente ottenuta con un dispositivo elettromeccanico. I prodotti con testa di aspirazione ad autopropulsione devono cercare di avvicinarsi il più possibile alla velocità adeguata, ma una deviazione è permessa se chiaramente dichiarata nella documentazione tecnica; |
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h) |
«lunghezza del passaggio di prova» in m, indica la lunghezza della superficie di prova più la distanza coperta dal centro della testa di aspirazione durante il movimento sulle superfici di accelerazione adeguate prima e dopo la superficie di prova; |
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i) |
«capacità di aspirazione della polvere» (dpu), con un’approssimazione di tre decimali — il rapporto tra la massa della polvere artificiale rimossa (determinata per i tappeti mediante l’incremento della massa del contenitore per la raccolta della polvere dell’apparecchio e per i pavimenti duri, mediante la diminuzione della massa all’interno della fessura di prova) dopo una serie di passaggi doppi della testa di aspirazione, e la massa di polvere artificiale inizialmente applicata su una superficie di prova, adeguata in funzione delle condizioni di prova specifiche nel caso dei tappeti e adeguata secondo la lunghezza e il posizionamento della fessura di prova nel caso dei pavimenti duri; |
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j) |
«sistema di aspirazione di riferimento», un'apparecchiatura di laboratorio a funzionamento elettrico, utilizzata per misurare la capacità calibrata di riferimento di aspirazione della polvere sui tappeti mediante determinati parametri relativi all’aria, al fine di migliorare la riproducibilità dei risultati di prova; |
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k) |
«potenza nominale di ingresso» in W, è la potenza elettrica di ingresso dichiarata dal fabbricante; nel caso di apparecchi che sono in grado di funzionare anche per scopi diversi dall’aspirazione si tiene conto unicamente della potenza elettrica di ingresso durante l’aspirazione; |
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l) |
«(ri)emissione di polvere» il rapporto, espresso in percentuale, con un’approssimazione di due decimali, tra il numero totale delle particelle di polvere aventi dimensioni da 0,3 a 10 μm emesse da un aspirapolvere, e il numero totale delle particelle di polvere delle stesse dimensioni introdotte durante un’aspirazione di una specifica quantità di particelle di polvere delle stesse dimensioni. Il valore non comprende solo la polvere misurata all’uscita dell’aspirapolvere, ma anche la polvere dovuta a perdite o prodotta dall’aspirapolvere; |
|
m) |
«livello di potenza sonora»: emissioni di rumore, espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina. |
3. Consumo energetico annuo
Il consumo annuo di energia (AE) è calcolato in kWh/anno e arrotondato al primo decimale secondo la formula seguente:
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|
nel caso degli aspirapolvere per tappeti:
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nel caso degli aspirapolvere per pavimenti duri:
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|
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nel caso degli aspirapolvere per uso generale:
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dove:
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— |
ASEc è il consumo medio specifico di energia in Wh/m2 durante la prova su tappeto, calcolato secondo la formula riportata di seguito, |
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— |
ASEhf è il consumo medio specifico di energia in Wh/m2 durante la prova su pavimenti duri, calcolato secondo la formula riportata di seguito, |
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— |
dpuc è la capacità di aspirazione della polvere su tappeti, stabilita conformemente al punto 4 del presente allegato, |
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— |
dpuhf è la capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri, stabilita conformemente al punto 4 del presente allegato, |
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— |
50 è il numero standard di azioni di pulizia della durata di un’ora effettuate in un anno, |
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— |
87 è la superficie standard di un’abitazione da pulire, in m2, |
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— |
4 è il numero standard di passaggi che un aspirapolvere effettua su ogni punto della superficie (due doppi passaggi), |
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— |
0,001 è il fattore di conversione da Wh a kWh, |
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— |
1 è il valore standard della capacità di aspirazione della polvere, |
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— |
0,20 è la differenza standard tra le capacità di aspirazione della polvere dopo cinque e dopo due doppi passaggi. |
Consumo specifico medio di energia (ASE)
Il consumo specifico medio di energia durante la prova su tappeti (ASEc ) e durante la prova su pavimenti duri (ASEhf ) viene determinato come media del consumo specifico di energia (SE) della serie di cicli di pulizia che costituiscono rispettivamente le prove di pulizia su tappeti e su pavimenti duri. L’equazione generale per il consumo specifico di energia SE in Wh/m2 sulla superficie di prova, con un’approssimazione di tre decimali, applicabile ad aspirapolvere per tappeti, pavimenti duri e per uso generale, con i suffissi appropriati, è la seguente:
dove:
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— |
P è la potenza media in W, con un’approssimazione di due decimali durante il tempo di un ciclo di pulizia nel corso del quale il centro della testa di aspirazione si muove sulla superficie di prova, |
|
— |
NP è la potenza media equivalente in W, con un’approssimazione di due decimali, delle bocchette attive a batteria, se esistenti, dell’aspirapolvere, calcolata secondo le modalità di calcolo definite in appresso, |
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— |
t è il tempo totale di ore, con un’approssimazione di quattro decimali, di un ciclo di pulizia durante il quale il centro della testa di aspirazione, ossia un punto situato a metà distanza tra i bordi laterali, anteriore e posteriore della testa, si muove sulla superficie di prova, |
|
— |
A è la superficie in m2, con un’approssimazione di tre decimali, sulla quale la testa di aspirazione passa durante un ciclo di pulizia, calcolata come 10 volte il prodotto della larghezza della testa e della lunghezza appropriata della superficie di prova. Se un aspirapolvere ad uso domestico ha una larghezza della testa superiore a 0,320 m, la cifra di 0,320 m è presa in considerazione per la larghezza della testa ai fini del suddetto calcolo. |
Per le prove su pavimenti duri nell’equazione di cui sopra sono utilizzati il suffisso hf e le denominazioni dei parametri SEhf, Phf, NPhf, thf e Ahf . Per le prove su tappeti nell’equazione di cui sopra sono utilizzati il suffisso c e le denominazioni dei parametri SEc, Pc, NPc, tc e Ac . Per ciascun ciclo di pulizia i valori SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf e/o SEc, Pc, NPc, tc , Ac sono inseriti nella documentazione tecnica, secondo il caso.
Potenza equivalente delle bocchette attive a batteria (NP)
L’equazione generale per la potenza media equivalente delle bocchette attive funzionanti a batteria NP in W, applicabile agli aspirapolvere per tappeti, per pavimenti duri e per uso generale, con i suffissi appropriati è la seguente:
dove:
|
— |
E è il consumo di elettricità, in Wh, con un’approssimazione di tre decimali, della bocchetta attiva funzionante a batteria dell’aspirapolvere, necessario per ripristinare la carica iniziale della batteria allo stato originario completamente carico dopo un ciclo di pulizia, |
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— |
tbat è il tempo totale in ore, con un’approssimazione di quattro decimali, in un ciclo di pulizia in cui la bocchetta attiva funzionante a batteria dell’aspirapolvere è attivata, conformemente alle istruzioni del fabbricante. |
Nel caso in cui l’aspirapolvere non sia dotata di bocchette attive funzionanti a batteria, il valore NP è uguale a zero.
Per le prove su pavimenti duri sono utilizzati nell’equazione di cui sopra il suffisso hf e le denominazioni dei parametri NPhf, Ehf, tbathf . Per le prove su tappeti sono utilizzati nell’equazione di cui sopra il suffisso c e le denominazioni dei parametri NPc, Ec, tbatc . Per ciascun ciclo di pulizia i valori Ehf, tbathf e/o Ec, tbatc sono inseriti nella documentazione tecnica, secondo il caso.
4. Capacità di aspirazione della polvere
La capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri (dpuhf ) è determinata come la media dei risultati dei due cicli di pulizia in una prova su pavimenti duri.
La capacità di aspirazione della polvere su tappeti (dpuc ) è determinata come la media dei risultati dei due cicli di pulizia in una prova su tappeti. Per correggere le deviazioni rispetto alle proprietà iniziali di un tappeto di prova, la capacità di aspirazione della polvere (dpuc ) è calcolata come segue:
dove:
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— |
dpum è la capacità di aspirazione della polvere misurata dell’aspirapolvere, |
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— |
dpucal è la capacità di aspirazione della polvere dell’aspirapolvere di riferimento misurata quando il tappeto di prova era nelle sue condizioni originarie, |
|
— |
dpuref è la capacità di aspirazione della polvere misurata dell’aspirapolvere di riferimento. |
I valori dpum per ciascuno dei cicli di pulizia dpuc, dpucal e dpuref sono inclusi nella documentazione tecnica.
5. (Ri)emissione della polvere
La (ri)emissione della polvere è determinata mentre l’aspirapolvere è operativo con il flusso d’aria alla massima potenza.
6. Livello di potenza sonora
Il livello di potenza sonora è determinato su tappeto.
7. Durabilità del tubo
Il tubo deve essere considerato utilizzabile dopo 40 000 oscillazioni sotto sforzo se non è visibilmente danneggiato dopo tali oscillazioni. Lo sforzo è applicato mediante un peso di 2,5 kg.
8. Durata di vita utile del motore
Gli aspirapolvere devono funzionare con il contenitore per la raccolta della polvere mezzo pieno in modo intermittente per periodi di 14 minuti e 30 secondi alternati da 30 secondi di arresto. Il contenitore per la raccolta della polvere e i filtri devono essere sostituiti ad intervalli di tempo adeguati. La prova può essere sospesa dopo 500 ore ma non può durare più di 600 ore. Il tempo di funzionamento è registrato e incluso nella documentazione tecnica. Il flusso d’aria, il vuoto e la potenza di ingresso sono determinati ad intervalli adeguati e i valori, unitamente alla durata di vita utile del motore, sono inclusi nella documentazione tecnica.
9. Aspirapolvere ibridi
Per gli aspirapolvere ibridi tutte le misurazioni sono effettuate con l’aspirapolvere alimentato dalla rete elettrica e con l’eventuale bocchetta attiva funzionante a batteria.
ALLEGATO III
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all’allegato II:
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1. |
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. |
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2. |
Il modello di aspirapolvere è considerato conforme alle disposizioni applicabili di cui all’allegato I del presente regolamento se i valori che figurano nella documentazione tecnica sono conformi alle prescrizioni del medesimo allegato e se le prove dei parametri pertinenti per il modello di cui all’allegato I e alla tabella 1 si rivelano conformi a tutti i suddetti parametri. |
|
3. |
Se non viene ottenuto il risultato di cui al punto 2 le autorità degli Stati membri sottopongono a prova tre unità supplementari del medesimo modello, scelte a caso. In alternativa, le tre ulteriori unità selezionate possono essere di uno o più modelli diversi che, in conformità all’articolo 4, figurano sulla lista di aspirapolvere equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante. |
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4. |
Il modello di aspirapolvere è considerato conforme alle disposizioni applicabili di cui all’allegato I del presente regolamento se le prove dei parametri pertinenti per il modello di cui all’allegato I e alla tabella 1 si rivelano conformi a tutti i suddetti parametri. |
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5. |
Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 4, il modello e tutti i modelli di aspirapolvere equivalenti sono da ritenersi non conformi al presente regolamento. |
Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti all’allegato II.
Le tolleranze per le verifiche definite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fabbricante o importatore per indicare la tolleranza ammessa per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica.
Tabella 1
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Parametro |
Tolleranze applicabili alla verifica |
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Consumo energetico annuo |
Il valore determinato (1) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. |
|
Capacità di aspirazione della polvere su tappeti |
Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre 0,03 rispetto al valore dichiarato. |
|
Capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri |
Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre 0,03 rispetto al valore dichiarato. |
|
(Ri)emissione della polvere |
Il valore determinato (1) non è superiore di oltre il 15 % rispetto al valore dichiarato. |
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Livello di potenza sonora |
Il valore determinato (1) non è superiore al valore dichiarato. |
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Durata della vita utile del motore |
Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre il 5 % rispetto al valore dichiarato. |
(1) La media aritmetica dei valori ottenuti nel caso di tre unità aggiuntive sottoposte a prova come indicato al punto 3.
ALLEGATO IV
Parametri di riferimento
Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per gli aspirapolvere, in termini di consumo specifico di energia, è un aspirapolvere verticale di 650 W con una testa di aspirazione larga 0,28 m, avente un consumo specifico di energia di 1,29 Wh/m2, ma con un livello di potenza sonora nominale superiore a 83 dB.
I dati di capacità di aspirazione e di (ri)emissione della polvere per tali apparecchi, conformi alle modalità definite nel presente regolamento non sono disponibili. La migliore capacità di aspirazione della polvere disponibile attualmente sul mercato è pari a circa 1,08 su pavimenti duri con fessura e a 0,90 su tappeti. La più ridotta (ri)emissione della polvere attualmente disponibile sul mercato è pari a circa 0,0002 %. La potenza sonora più ridotta è pari a 62 dB.
|
13.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 667/2013 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2013
relativo all’autorizzazione del preparato diclazuril come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd.) e che modifica il regolamento (CE) n. 162/2003
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione definendo altresì condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del summenzionato regolamento contempla la rivalutazione degli additivi autorizzati in forza della direttiva 70/524/CEE (2) del Consiglio. |
|
(2) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 162/2003 (3) e vista la direttiva 70/524/CEE il diclazuril, numero CAS 101831-37-2, è stato autorizzato per dieci anni ai fini dell’impiego come additivo nell’alimentazione di pollastre allevate per la produzione di uova. Il preparato è stato di conseguenza iscritto nel registro degli additivi per mangimi con status di prodotto esistente a termini dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati all’alimentazione di pollastre allevate per la produzione di uova, con la richiesta che esso sia classificato nella categoria degli additivi «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
Nel parere espresso in data 31 gennaio 2013 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito denominata «l’Autorità») è pervenuta alla conclusione che, nelle condizioni di impiego proposte, il diclazuril non produce effetti nocivi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull’ambiente e che è efficace per il controllo della coccidiosi nelle pollastre destinate alla produzione di uova. Essa ha altresì verificato il rapporto sulla metodologia utilizzata per analizzare l’additivo per mangimi, presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione del diclazuril, numero CAS 101831-37-2, dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Si autorizza pertanto l’impiego di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Stante il rilascio di una nuova autorizzazione in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003 occorre abrogare il regolamento (CE) n. 162/2003. |
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(7) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche apportate alle condizioni d’autorizzazione, si ritiene opportuno concedere alle parti interessate un periodo di transizione per consentire loro di prepararsi ad ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione. |
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(8) |
I provvedimenti disciplinati dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria degli additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione degli animali alle condizioni fissate in detto allegato.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 162/2003 viene abrogato.
Articolo 3
Il preparato di cui all’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 2 febbraio 2014 in conformità della normativa applicabile prima del 2 agosto 2013 possono continuare ad essere commercializzati ed impiegati fino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) GU L 26 del 31.1.2003, pag. 3.
(4) EFSA Journal 2013; 11(3): 3106.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti massimi per i residui (LMR) negli alimenti pertinenti di origine animale |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 % |
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Coccidiostatici e istomonostatici |
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51771 |
Eli Lilly and Company Ltd |
Diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 %) |
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Pollastre allevate per la produzione di uova |
16 settimane |
1 |
1 |
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2 agosto 2023 |
Regolamento (UE) n. 37/2010 (3) della Commissione |
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(1) Ulteriori informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell’Unione europea: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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13.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/39 |
REGOLAMENTO (UE) N. 668/2013 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2013
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-DB, dimetomorf, indoxacarb e pyraclostrobin in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per le sostanze 2,4-DB, indoxacarb e piraclostrobina i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per il dimetomorf sono fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(2) |
È opportuno operare alcuni adeguamenti tecnici, in particolare il nome della sostanza attiva «2,4 DB» deve essere sostituito con «2,4-DB». È necessario dunque modificare di conseguenza l’allegato II nonché l’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
|
(3) |
Per il 2,4-DB, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (2). L’Autorità propone di modificare la definizione del residuo. L’Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi e frumento in chicchi, per carne, grasso, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini, come pure per il latte vaccino, di capra e di pecora mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non vi è alcun rischio per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
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(4) |
Per il dimetomorf, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (3). L’Autorità propone di modificare la definizione del residuo. L’Autorità ha raccomandato di abbassare gli LMR per ananas, patate, cipolline, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, cavoli ricci, scarola, cicoria witloof, fagioli (freschi, senza baccello), semi di papavero e semi di colza, per carne, grasso, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini, come pure per carni di pollame, grasso di pollame, fegato, latte vaccino, latte di pecora e capra e uova di volatili. Per gli altri prodotti si raccomanda di aumentare o mantenere gli attuali LMR. L’Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per lamponi, more e spinaci mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non vi è alcun rischio per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda ortaggi a bulbo - altri, è opportuno fissare gli LMR a un livello diverso da quello determinato dall’Autorità, dato che non vi è alcun rischio per i consumatori e sulla base di informazioni aggiuntive sulle buone pratiche agricole fornite dalla Germania. Per quanto riguarda aglio, cipolle, scalogni, broccoli, cavoli cappucci, cavoli a foglia, lattuga, scarola, spinaci, bietole da foglia e sedano, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l’Autorità ha presentato ulteriori pareri riguardanti gli LMR (4) (5). È opportuno tener conto di tali pareri. |
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(5) |
Per l’indoxacarb, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (6). L’Autorità propone di modificare la definizione del residuo. L’autorità raccomanda di abbassare gli LMR per mirtilli, ribes a grappoli, uva spina, cinorrodonti, more di gelso selvatico, bacche di sambuco, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, scarola, arachidi, semi di colza e mais. Per gli altri prodotti si raccomanda di aumentare o mantenere gli attuali LMR. L’Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per mele, cavoli broccoli, cavolfiori, soncino, rucola, rucola selvatica, foglie e germogli di Brassica, carni di pollame, grasso, fegati e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non vi è alcun rischio per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda fragole, lamponi, cavoli cinesi, soncino, fagioli (freschi, con baccello), cardi, finocchio e rabarbaro, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l’Autorità ha presentato un ulteriore parere sugli LMR (7). È opportuno tener conto di tale parere. |
|
(6) |
Per il pyraclostrobin, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (8). L’Autorità raccomanda di abbassare gli LMR per scarola e lupini (secchi). Per gli altri prodotti si raccomanda di aumentare o mantenere gli attuali LMR. L’Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per uve da tavola, sedano, semi di cotone e chicchi di caffè non erano disponibili alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non vi è alcun rischio per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello determinato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda arance, cavoli a foglia, arachidi, semi di lino, semi di papavero, semi di sesamo, semi di colza, semi di senape, semi di cotone, cartamo, borragine, semi di camelina e semi di ricino, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l’Autorità ha presentato ulteriori pareri riguardanti gli LMR (9) (10). È opportuno tener conto di tali pareri. Per quanto riguarda ciliege, pesche, prugne, fragole, lamponi, more, mirtilli, papaya, cipolle, cucurbitacee a buccia commestibile, orzo, avena, segala, sorgo e frumento, dopo che l’Autorità ha presentato il parere di cui al primo comma, la Commissione del Codex Alimentarius (CAC) (11) ha adottato gli LMR del Codex (CXL) per il pyraclostrobin. È opportuno tener conto di tali CXL, ad eccezione di quelli non sicuri per un gruppo di consumatori europei e per i quali l’Unione ha formulato una riserva alla CAC (12). |
|
(7) |
Sulla base dei pareri motivati emessi dall’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi a quanto prescritto dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(8) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
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(9) |
Prima di applicare gli LMR modificati è opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
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(10) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e l’allegato III, parti A e B dello stesso regolamento vanno pertanto modificati di conseguenza. |
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(11) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrà stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità delle norme prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa precedentemente vigente prima del 2 febbraio 2014:
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1) |
per quanto riguarda le sostanze attive 2,4-DB e dimetomorf in e su tutti i prodotti; |
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2) |
per quanto riguarda la sostanza attiva indoxacarb in e su tutti i prodotti tranne cavoli cappucci e scarola (indivia a foglie larghe); |
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3) |
per quanto riguarda la sostanza attiva pyraclostrobin in e su tutti i prodotti tranne scarola (indivia a foglie larghe). |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dal 2 febbraio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 2,4-DB according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2011; 9(10):2420. [35 pp.]
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2011; 9(8):2348. [64 pp.]
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach and beet leaves (chard)». EFSA Journal 2011; 9(11):2437. [24 pp.]
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Modification of the existing MRLs for dimethomorph in several vegetable crops». EFSA Journal 2012; 10(7):2845. [35 pp.]
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for indoxacarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2011; 9(8):2343. [83 pp.], pubblicato il 3 settembre 2012.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Modification of the existing MRLs for indoxacarb in various crops». EFSA Journal 2012; 10(7):2833. [33 pp.], pubblicato il 5 settembre 2012.
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraclostrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2011; 9(8):2344. [92 pp.]
(9) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in various crops». EFSA Journal 2011; 9(3):2120. [41 pp.]
(10) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in leafy brassica and various cereals». EFSA Journal 2012; 10(3): 2606. [36 pp.].
(11) Le relazioni del Comitato Codex sui residui di antiparassitari sono disponibili all’indirizzo:
http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf
Commissione del Codex alimentarius (programma congiunto FAO/OMS sugli standard alimentari). Appendici II e III. Sessione trentacinquesima. Roma (Italia) 2-7 luglio 2012.
(12) Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell’UE alla 44a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). EFSA Journal 2012; 10(7): 2859. [155 pp.].
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2) |
nell’allegato III le colonne per 2,4-DB, dimetomorf, indoxacarb e pyraclostrobin sono soppresse. |
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
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13.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/72 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 669/2013 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
||
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0707 00 05 |
TR |
105,8 |
|
ZZ |
105,8 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
60,4 |
|
TR |
130,8 |
|
|
ZZ |
95,6 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
78,6 |
|
TR |
70,0 |
|
|
UY |
89,3 |
|
|
ZA |
102,3 |
|
|
ZZ |
85,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
141,4 |
|
BR |
109,9 |
|
|
CL |
123,4 |
|
|
CN |
95,9 |
|
|
NZ |
136,3 |
|
|
US |
141,4 |
|
|
ZA |
113,5 |
|
|
ZZ |
123,1 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
107,8 |
|
CL |
131,1 |
|
|
CN |
74,5 |
|
|
ZA |
111,3 |
|
|
ZZ |
106,2 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
189,1 |
|
ZZ |
189,1 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
344,6 |
|
US |
793,8 |
|
|
ZZ |
569,2 |
|
|
0809 30 |
TR |
192,3 |
|
ZZ |
192,3 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
195,8 |
|
IL |
99,1 |
|
|
MA |
99,1 |
|
|
ZZ |
131,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
13.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/74 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 2013
che approva l’aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo
(2013/375/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica agli Stati membri che, al momento della sua entrata in vigore, già beneficiano di assistenza finanziaria, anche del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e/o del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF). |
|
(2) |
Il regolamento (UE) n. 472/2013 fissa le norme per l’approvazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico per gli Stati membri che beneficiano di tale assistenza finanziaria, le quali devono essere applicate in combinato disposto con le disposizioni del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (2), nei casi in cui lo Stato membro interessato riceve assistenza sia dal MESF che da altre fonti. |
|
(3) |
Il Portogallo ha ottenuto l’assistenza finanziaria sia nel quadro del MESF, con la decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo (3), che del FESF. |
|
(4) |
Per ragioni di uniformità è opportuno che l’approvazione dell’aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 avvenga con riferimento alle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/344/UE. |
|
(5) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, la Commissione ha portato a termine, insieme al Fondo monetario internazionale e in collaborazione con la Banca centrale europea, il settimo riesame volto a valutare i progressi compiuti dalle autorità portoghesi nell’attuazione delle misure concordate nel quadro del programma di aggiustamento macroeconomico, nonché la loro efficacia e il loro impatto economico e sociale. A seguito di tale riesame, occorre apportare modifiche al vigente programma di aggiustamento macroeconomico. |
|
(6) |
Tali modifiche sono contenute nelle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/344/UE, quale modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio 2013/323/UE (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvate le misure stabilite all’articolo 3, paragrafi da 7 a 9, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, che il Portogallo è tenuto ad adottare nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico.
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS
(1) GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.
(2) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.
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13.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/75 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 28 giugno 2013
che abroga la decisione BCE/2013/13 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro
(BCE/2013/21)
(2013/376/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare l’articolo 12.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,
Considerando quanto segue
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1) (di seguito «Caratteristiche generali»). |
|
(2) |
Ai sensi della Sezione 1.6 delle Caratteristiche generali, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Ai sensi della Sezione 6.3.1 delle Caratteristiche generali, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla base di ogni informazione che possa considerare pertinente, se un programma di emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i requisiti degli elevati standard creditizi. |
|
(3) |
La decisione ECB/2013/13, del 2 maggio 2013, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (2) ha temporaneamente sospeso, in via eccezionale, i requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro. |
|
(4) |
La Repubblica di Cipro ha deciso di intraprendere un’attività di gestione del debito che interessa gli strumenti di debito negoziabili emessi dalla stessa. |
|
(5) |
La decisione di intraprendere un’attività di gestione del debito ha ulteriormente inciso in maniera negativa sull’adeguatezza, quali garanzie per le operazioni dell’Eurosistema, degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro. |
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(6) |
È opportuno che la decisione BCE/2013/13 sia abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Abrogazione della Decisione BCE/2013/13
La decisione BCE/2013/13 è abrogata.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2013.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 giugno 2013
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
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13.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.