ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.190.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
11.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 654/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda le liste di controllo per la convalida di soggetti di paesi terzi ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), contiene norme specifiche inerenti alla convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. |
(2) |
Le checklist (liste di controllo) sono lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE. Occorre aggiungere due checklist a quelle vigenti per stabilire la piena attuazione del regime di convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 185/2010 di conseguenza. |
(4) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come segue:
1) |
dopo l’appendice 6-C è inserita l’appendice seguente: «APPENDICE 6-C2 CHECKLIST DI CONVALIDA DESTINATA AGLI AGENTI REGOLAMENTATI DI PAESI TERZI CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE I soggetti dei paesi terzi hanno la possibilità di diventare parte della catena logistica sicura di un ACC3 (Vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un aeroporto di un paese terzo) presentando domanda di designazione in quanto agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). Per RA3 s’intende una società di handling per le merci situata in un paese terzo sottoposta a convalida e approvata in base a una convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. L’RA3 assicura che i controlli di sicurezza, compreso lo screening se del caso, siano applicati alle spedizioni destinate all’Unione europea, e che le spedizioni siano protette da interferenze illecite dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza e fino a che siano caricate su un aeromobile o altrimenti consegnate a un ACC3 o ad un altro RA3. I prerequisiti per trasportare merce/posta aerea nell’Unione (1) o in Islanda, Norvegia e Svizzera sono previsti dal regolamento (UE) n. 185/2010. La checklist è lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE (2) dal soggetto che ha presentato domanda di designazione RA3 o sotto la sua responsabilità. La checklist va usata solo nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera b) dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010. Nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera a) dell’allegato, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE si serve della checklist per gli ACC3. Se il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto è riuscito a conseguire la conformità agli obiettivi riportati nella suddetta checklist, al soggetto sottoposto a convalida è consegnata una relazione di convalida. La relazione di convalida certifica che il soggetto è designato agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). L’RA3 potrà utilizzare la relazione nei rapporti commerciali con gli ACC3. La relazione di convalida deve comportare quantomeno tutte le parti integrali seguenti:
L’integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida. La relazione di convalida è redatta in lingua inglese. Le parti 5 — Controllo (screening) e 6 — Merci o posta ad alto rischio (HRCM), sono valutate sulla base dei requisiti di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 del regolamento (UE) n. 185/2010. Per quanto riguarda le parti che non possono essere valutate in base ai requisiti del regolamento (UE) n. 185/2010, le norme di base utilizzate sono le norme e procedure raccomandate (SARPs) di cui all’allegato 17 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e il materiale guida contenuto nel manuale per la sicurezza dell’Aviazione (documento ICAO 8973 — riservato). Se il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente checklist, al soggetto in questione viene trasmessa una copia completa della checklist con l’indicazione della lacune constatate. Istruzioni per la compilazione:
PARTE 1 Identificazione del soggetto sottoposto a convalida e del validatore
PARTE 2 Organizzazione e responsabilità dell’agente di paese terzo regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE Obiettivo: tutta la merce/posta con destinazione UE/SEE deve essere soggetta a controlli di sicurezza. La merce/posta consegnata da un RA3 a un ACC3 o ad un altro RA3 può essere accettata come merce/posta sicura solo se l’RA3 applica i suddetti controlli di sicurezza. Informazioni relative a tali controlli sono fornite nelle parti seguenti della presente checklist. L’RA3 deve disporre di procedure volte a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati a tutta la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE, e che la merce/posta sicura sia protetta fino alla consegna ad un ACC3 o ad un altro RA3. I controlli di sicurezza consistono in una delle seguenti modalità:
Riferimento: punto 6.8.3
PARTE 3 Selezione e formazione del personale Obiettivo: per garantire l’applicazione dei controlli di sicurezza necessari, l’RA3 seleziona personale responsabile e competente per il lavoro sul campo al fine di garantire la messa in sicurezza delle merci e della posta trasportate per via aerea. Il personale che ha accesso alle merci messe in sicurezza deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni ed essere adeguatamente formato a tale scopo. Al fine di conseguire tale obiettivo l’RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che tutto il personale (di ruolo, temporaneo, personale di agenzia, conducenti ecc.) che può accedere direttamente senza essere accompagnato alle merci e alla posta destinate alla spedizione per via aerea che sono o sono state oggetto di controlli di sicurezza:
Nota:
Riferimento: punto 6.8.3.1
PARTE 4 Procedure di accettazione Obiettivo: l’RA3 può ricevere merce o posta da un altro RA3, un KC3, un AC3 o da un mittente sconosciuto. L’RA3 deve disporre di procedure appropriate di accettazione di merci/posta per stabilire se una spedizione provenga da una catena logistica sicura e quali misure di sicurezza occorra applicarvi di conseguenza. L’RA3 può disporre di una banca dati, contenente quantomeno le informazioni riportate di seguito, per ciascun agente regolamentato o mittente conosciuto che è stato sottoposto a convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE in conformità al punto 6.8.4.1 e dal quale accetta direttamente merci e posta da consegnare ad un ACC3 per il trasporto nell’Unione:
Riferimento: punti 6.8.3.1 e 6.8.4.3 Nota: un RA3 può accettare merce da un AC3 come merce sicura solo se ha designato esso stesso tale mittente quale AC3 e risponde della merce consegnata da tale mittente.
PARTE 5 Controllo (Screening) Obiettivo: l’RA3 che accetti merce/posta che non proviene da una catena logistica sicura, deve sottoporre le spedizioni ad appropriato controllo prima di poterle consegnare ad un ACC3 come merce sicura. L’RA3 deve disporre di procedure per garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE a fini di trasferimento, transito o scarico in un aeroporto dell’Unione sia sottoposta a controllo (screening) con i mezzi o i metodi previsti dalla legislazione dell’Unione a un livello sufficientemente elevato per assicurare ragionevolmente che non contenga articoli vietati. Se lo screening della merce/posta aerea è effettuato dall’autorità competente dello Stato terzo, o per conto della stessa, l’RA3 lo dichiara specificando in che modo venga garantito uno screening adeguato. Nota: anche se il punto 6.8.3.2 consente di applicare le norme ICAO come misura minima per attuare le disposizioni del punto 6.8.3.1 fino al 30 giugno 2014, la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE tiene conto dei requisiti UE di screening, anche se la convalida è effettuata prima del 1o luglio 2014. Riferimento: punto 6.8.3
PARTE 6 Merci e posta ad alto rischio (HRCM) Obiettivo: le spedizioni provenienti, o in trasferimento, da siti identificati come ad alto rischio dall’Unione o che presentano manomissioni significative vanno considerate merci e posta ad alto rischio (HRCM). Tali spedizioni devono essere sottoposte a controllo sulla base di istruzioni specifiche. L’RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta ad alto rischio (HRCM) con destinazione UE/SEE siano identificate e soggette a controlli adeguati, come definito nella legislazione dell’Unione. L’ACC3 cui l’RA3 consegna merci e posta aerea da trasportare è autorizzata a comunicare all’RA3 le informazioni più recenti e pertinenti sulle origini ad alto rischio. L’RA3 applica le stesse misure a prescindere dal fatto che riceva merci e posta ad alto rischio da un vettore aereo o mediante altri modi di trasporto. Riferimento: punto 6.7 Nota: le merci e posta ad alto rischio (HRCM) che hanno ricevuto l’autorizzazione al trasporto nell’UE/SEE ottengono lo stato di sicurezza “SHR”, a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, solo merci o solo postali, in conformità dei requisiti per le merci e posta ad alto rischio.
PARTE 7 Protezione della merce/posta aerea messa in sicurezza Obiettivo: l’RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni a partire dal punto in cui è effettuato lo screening o altri controlli di sicurezza o dal punto di accettazione dopo l’esecuzione dello screening o dei controlli di sicurezza e fino al carico o al trasferimento ad un ACC3 o ad un alto RA3. Se la merce/posta aerea precedentemente messa in sicurezza non è protetta in seguito, non può essere trasferita ad un ACC3 o ad un altro RA3 come merce/posta aerea messa in sicurezza. La protezione può essere garantita con mezzi differenti che possono essere di tipo fisico (barriere, locali chiusi a chiave ecc.), umano (pattugliamento, personale adeguatamente formato ecc.) e tecnologico (telecamere a circuito chiuso, sistemi di allarme ecc.). La merce/posta aerea con destinazione UE/SEE e messa in sicurezza deve essere tenuta separata dalla merce/posta aerea che non lo è. Riferimento: punto 6.8.3.1
PARTE 8 Documentazione Obiettivo: lo stato di sicurezza della spedizione è indicato nella documentazione allegata alla stessa, in forma di lettera di trasporto aereo, documentazione postale equivalente o dichiarazione separata, in formato elettronico o cartaceo. Lo stato di sicurezza è rilasciato dall’RA3. Riferimento: punti 6.3.2.6, lettera d) e 6.8.3.4 Nota: possono essere indicati i seguenti stati di sicurezza:
PARTE 9 Trasporti Obiettivo: la merce/posta aerea dev’essere protetta contro interferenze illecite o le manomissioni dal momento in cui è stata messa in sicurezza fino al momento del carico o del trasferimento ad un ACC3 o ad un alto RA3, compresa la protezione durante il trasporto verso l’aeromobile o altrimenti verso l’ACC3 o verso un altro RA3. Se la merce/posta aerea precedentemente messa in sicurezza non è protetta durante il trasporto, non può essere trasferita ad un ACC3 o ad un altro RA3 come merce sicura. Durante il trasporto verso l’aeromobile o l’ACC3 o un altro RA3, l’RA3 è responsabile della protezione delle spedizioni sicure, anche laddove il trasporto sia effettuato per suo conto da un altro soggetto, ad esempio uno spedizioniere. Sono esclusi i casi in cui le spedizioni sono trasportate sotto la responsabilità di un ACC3 o di un altro RA3. Riferimento: punto 6.8.3
PARTE 10 Conformità Obiettivo: dopo aver analizzato le nove parti precedenti della checklist, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve valutare se la verifica in situ confermi l’attuazione dei controlli di sicurezza in conformità agli obiettivi elencati nella presente checklist per la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE. Si prospettano due scenari possibili. Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto:
In generale il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve decidere se la merce/posta in carico al soggetto sottoposto a convalida è trattata in modo che al momento della consegna ad un ACC3 o ad un altro RA3 possa essere considerata sicura per la spedizione all’UE/SEE conformemente alle disposizioni applicabili dell’Unione. Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve tener presente che la valutazione è basata su una metodologia di conformità in funzione dell’obiettivo.
Nome del validatore: Data: Firma: ALLEGATO Elenco delle persone e dei soggetti visitati e intervistati Comunicare il nome del soggetto, il nome del referente e la data della visita o dell’intervista.
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2) |
dopo l’appendice 6-C3 è inserita l’appendice seguente: «APPENDICE 6-C4 CHECKLIST DI CONVALIDA DESTINATA AI MITTENTI CONOSCIUTI DI PAESI TERZI CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE I soggetti dei paesi terzi hanno la possibilità di diventare parte della catena logistica sicura di un ACC3 (Vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un aeroporto di paese terzo) presentando domanda di designazione in quanto mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (KC3). Per KC3 s’intende una società di handling per le merci situata in un paese terzo sottoposta a convalida e approvata in base a una convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. Il (KC3) provvede a che le spedizioni destinate all’Unione siano sottoposte ai controlli di sicurezza e siano protette da interferenze illecite dal momento dell’esecuzione dei suddetti controlli di sicurezza fino al trasferimento ad un ACC3 o ad un agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). I prerequisiti per trasportare merce/posta aerea nell’Unione (UE) o in Islanda, Norvegia e Svizzera sono previsti dal regolamento (UE) n. 185/2010, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1082/2012 della Commissione (3). La checklist è lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE dal soggetto che ha presentato domanda di designazione KC3 o sotto la sua responsabilità. La checklist va usata solo nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera b) dell’allegato del regolamento n. 185/2010. Nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera a), dell’allegato, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE si serve della checklist dell’ACC3. Se il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto è riuscito a conseguire la conformità agli obiettivi riportati nella suddetta checklist, al soggetto sottoposto a convalida è consegnata una relazione di convalida. La relazione di convalida certifica che il soggetto è designato mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (KC3). Il KC3 potrà utilizzare la relazione nei rapporti commerciali con gli ACC3 e gli RA3. La relazione di convalida deve comportare quantomeno tutte le seguenti parti integrali:
L’integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida. La relazione di convalida è redatta in lingua inglese. Per quanto riguarda le parti che non possono essere valutate sulla base dei requisiti del regolamento (UE) n. 185/2010, le norme di base utilizzate sono le norme e procedure raccomandate (SARPs) di cui all’allegato 17 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e il materiale guida contenuto nel manuale per la sicurezza dell’Aviazione (documento ICAO 8973 — riservato). Se dalla convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE risulta che il soggetto non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente checklist, al soggetto in questione viene trasmessa una copia completa della checklist con l’indicazione della lacune constatate. Istruzioni per la compilazione:
PARTE 1 Organizzazione e responsabilità
PARTE 2 Organizzazione e responsabilità del mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE Obiettivo: tutte le merci o la posta destinate all’UE/SEE devono essere soggette a controlli di sicurezza. Le merci e la posta consegnate da un KC3 a un ACC3 o ad un RA3 possono essere accettate come merci o posta sicure solo se il KC3 applica i suddetti controlli di sicurezza. I dettagli relativi a tali controlli sono forniti nelle parti seguenti della presente checklist. Il KC3 deve disporre di procedure volte a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati a tutta la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE, e che le merci e la posta sicure siano protette fino alla consegna ad un ACC3 o ad un RA3. I controlli di sicurezza consistono di misure che garantiscono con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti. Riferimento: punto 6.8.3
PARTE 3 Merce/posta aerea identificabile (“identificabilità”) Obiettivo: stabilire il momento (o il luogo) in cui la merce/posta diventa identificabile come merce/posta aerea. Per “identificabilità” s’intende la capacità di valutare quando/dove la merce/posta è identificabile come merce/posta aerea.
N.B.: nelle parti da 6 a 9 occorre fornire informazioni dettagliate sulla protezione da interferenze illecite o manomissioni della merce/posta aerea identificabile. PARTE 4 Selezione e formazione del personale Obiettivo: per garantire l’applicazione dei controlli di sicurezza necessari, il KC3 seleziona personale responsabile e competente per il lavoro sul campo al fine di garantire la messa in sicurezza delle merci e della posta trasportate per via aerea. Il personale che ha accesso a merce aerea identificabile come tale deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni e deve essere adeguatamente formato a tale scopo. Al fine di conseguire tale obiettivo il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che tutto il personale (di ruolo, temporaneo, personale di agenzia, conducenti ecc.) che può accedere direttamente senza essere accompagnato alle merci e alla posta destinate alla spedizione per via aerea che sono o sono state oggetto di controlli di sicurezza:
Nota:
Riferimento: punto 6.8.3.1
PARTE 5 Sicurezza materiale Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE identificabile sia protetta contro le interferenze illecite e/o da manomissioni. Se la merce/posta non è protetta non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Il soggetto deve dar prova della protezione del sito o dei locali nonché della presenza di procedure pertinenti di controllo dell’accesso. È essenziale che l’accesso all’area in cui la merce/posta aerea è trattata o immagazzinata sia controllato. Tutte le porte, finestre e altri punti d’accesso a merce/posta aerea sicura e con destinazione UE/SEE devono essere messe in sicurezza o sottoposte a controllo d’accesso. La sicurezza materiale può consistere negli elementi seguenti (elenco non tassativo):
Riferimento: punto 6.8.3.1
PARTE 6 Produzione Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante il processo di produzione. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Il soggetto deve dimostrare che l’accesso all’area di produzione è controllato e che il processo di produzione è sottoposto a sorveglianza. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso della produzione, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di produzione.
PARTE 7 Imballaggio Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante il processo di imballaggio. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Il soggetto deve dimostrare che l’accesso all’area di produzione è controllato e che il processo di imballaggio è sottoposto a sorveglianza. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso dell’imballaggio, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Tutti i prodotti finiti devono essere sottoposti a controllo prima dell’imballaggio. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di imballaggio.
PARTE 8 Immagazzinamento Obiettivo: il KC3 dispone di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante l’immagazzinamento. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Il soggetto deve dimostrare che l’accesso all’area d’immagazzinamento è controllato. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE durante l’immagazzinamento, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo d’immagazzinamento.
PARTE 9 Spedizione Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante il processo di spedizione. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Il soggetto deve dimostrare che l’accesso all’area di spedizione è controllato. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso della spedizione, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze illecite o da manomissioni fin da questa fase. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di spedizione.
PARTE 10 Spedizioni da altre fonti Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure volte a garantire che la merce/posta non originata da lui stesso non sia trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Il KC3 può trasmettere spedizioni non originate da lui stesso ad un RA3 o un ACC3 a condizione che:
Tali spedizioni devono essere sottoposte al controllo di un RA3 o di un ACC3 prima di essere caricate su un aeromobile.
PARTE 11 Trasporto Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze illecite e/o eventuali manomissioni durante il trasporto. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere accettata da un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura. Durante il trasporto, il KC3 è responsabile della protezione delle spedizioni sicure, anche qualora il trasporto sia effettuato per suo conto da un altro soggetto, ad esempio uno spedizioniere. Sono esclusi i casi in cui le spedizioni siano trasportate sotto la responsabilità di un ACC3 o RA3. Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE durante il trasporto.
PARTE 12 Conformità Obiettivo: dopo aver analizzato le undici parti precedenti della checklist, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve valutare se la verifica in situ confermi l’attuazione dei controlli di sicurezza in conformità agli obiettivi elencati nella presente checklist per la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE. Si prospettano due scenari possibili. Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto:
In generale il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve decidere se la merce/posta in carico al soggetto sottoposto a convalida è trattata in modo che al momento della consegna ad un ACC3 o ad un RA3 possa essere considerata sicura per la spedizione all’UE/SEE conformemente alle disposizioni applicabili dell’Unione. Il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE deve tener presente che la valutazione è basata su una metodologia di conformità in funzione dell’obiettivo.
Nome del validatore: Data: Firma: ALLEGATO Elenco delle persone e dei soggetti visitati e intervistati Comunicare il nome del soggetto, il nome del referente e la data della visita o dell’intervista.
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3) |
dopo l’appendice 6-H1 sono inserite le appendici seguenti: «APPENDICE 6-H2 DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — AGENTE REGOLAMENTATO DI PAESE TERZO CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE (RA3) A nome e per conto di [nome dell’RA3] prendo atto di quanto segue: la presente relazione stabilisce il livello di sicurezza applicato alle merci destinate al trasporto aereo verso l’UE/SEE in relazione alle norme di sicurezza elencate nella checklist o cui si fa riferimento nella stessa. [Nome dell’RA3] può essere designato “agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE” (RA3) solo se ha ottenuto la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE con valutazione “POSITIVA” di un validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE elencato nella banca dati dell’Unione relativa agli agenti regolamentati e ai mittenti conosciuti. Se la relazione indica una non conformità delle misure di sicurezza cui fa riferimento, a [nome dell’RA3] può essere revocata la designazione come RA3 già ottenuta per il luogo in questione, il che impedirà a [nome dell’RA3] di consegnare merce/posta aerea sicura e con destinazione UE/SEE ad un ACC3 o ad un altro RA3. La relazione ha una validità di cinque anni e pertanto scade al più tardi il …. A nome e per conto di [nome dell’RA3] dichiaro quanto segue:
A nome e per conto di [nome dell’RA3] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione. Nome: Mansioni: Data: Firma: APPENDICE 6-H3 DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — MITTENTE CONOSCIUTO DI PAESE TERZO CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE (KC3) A nome e per conto di [nome del KC3] prendo atto di quanto segue: la presente relazione stabilisce il livello di sicurezza applicato al trasporto aereo di merci con destinazione UE/SEE (4) in relazione alle norme di sicurezza elencate nella checklist o cui si fa riferimento nella stessa (5). [nome del KC3] può essere designato “mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE” (KC3) solo se ha ottenuto la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE con valutazione “POSITIVA” di un validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE elencato nella banca dati UE relativa agli agenti regolamentati e ai mittenti conosciuti. Se la relazione indica una non conformità delle misure di sicurezza cui fa riferimento, a [nome del KC3] può essere revocata la designazione come KC3 già ottenuta per il luogo in questione, il che impedirà a [nome del KC3] di consegnare merce/posta aerea messa in sicurezza e con destinazione UE/SEE ad un ACC3 o ad un agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). La relazione ha una validità di cinque anni e pertanto scade al più tardi il …. A nome e per conto di [nome del KC3] dichiaro quanto segue:
A nome e per conto di [nome del KC3] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione. Nome: Mansioni: Data: Firma: |
(1) Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(2) Ai fini della presente checklist di convalida, la definizione di aeromobile che trasporta merce/posta aerea con destinazione UE/SEE è equivalente a quella di aeromobile che trasporta merce/posta aerea con destinazione UE e all’Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera.»
(3) GU L 324 del 22.11.2012, pag. 25.»;
(4) Aeroporti situati in: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, come pure in Islanda, Norvegia e Svizzera.
(5) Regolamento (UE) n. 185/2010 modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 859/2011 e (UE) n. 1082/2012.»
11.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/31 |
REGOLAMENTO (UE) N. 655/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2013
che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli utilizzatori finali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1223/2009 si trovano di fronte a una grande varietà di dichiarazioni concernenti la funzione, il contenuto e gli effetti dei prodotti cosmetici. Dato che questi prodotti hanno un ruolo rilevante nella vita degli utilizzatori finali, è importante garantire che le informazioni fornite con queste dichiarazioni siano utili, comprensibili e affidabili e consentano loro di prendere decisioni informate e di scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze e aspettative. |
(2) |
Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici servono principalmente a informare gli utilizzatori finali sulle caratteristiche e sulle qualità dei prodotti. Esse sono essenziali per distinguere i prodotti e contribuiscono a stimolare l’innovazione e a promuovere la concorrenza. |
(3) |
È opportuno stabilire criteri comuni a livello dell’Unione per giustificare l’utilizzo di una dichiarazione relativa a un prodotto cosmetico. L’obiettivo principale dell’adozione di criteri comuni è garantire un livello elevato di tutela degli utilizzatori finali, in particolare dalle dichiarazioni ingannevoli sui prodotti cosmetici. Un approccio comune a livello dell’UE garantirà anche una maggiore convergenza tra le azioni delle autorità competenti degli Stati membri ed eviterà distorsioni nel mercato interno. Tale approccio migliorerà inoltre la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, di cui al regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (2). |
(4) |
L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1223/2009 si applica ai prodotti che rientrano nella definizione di prodotto cosmetico figurante nell’articolo 2 di tale regolamento. I criteri comuni si applicano solo se è stato accertato che il prodotto in questione è effettivamente un prodotto cosmetico. Spetta alle autorità nazionali competenti e ai tribunali nazionali decidere caso per caso quale quadro normativo debba essere applicato. |
(5) |
I criteri comuni si applicano fatte salve la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (3), la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (4) e altre norme pertinenti dell’Unione. |
(6) |
Occorre adottare un approccio flessibile nella comunicazione dei messaggi agli utilizzatori finali, in modo da tener conto della diversità sociale, linguistica e culturale dell’Unione e preservare l’innovazione e la competitività dell’industria europea. Tale approccio è coerente con i principi enunciati dalla Corte di giustizia, che ha sottolineato in varie occasioni che per determinare se una dichiarazione possa indurre in errore il consumatore, è necessario prendere in considerazione le aspettative del consumatore, tenendo conto del contesto specifico e delle circostanze in cui è fornita una dichiarazione, compresi i fattori sociali, culturali e linguistici (5). |
(7) |
Pur assicurando il rispetto degli stessi principi in tutta l’Unione, i criteri comuni non intendono definire e specificare le diciture che possono essere utilizzate per le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici. |
(8) |
Al fine di garantire che i criteri comuni per le dichiarazioni relative ai cosmetici si applichino dalla stessa data del regolamento (CE) n. 1223/2009, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore l’11 luglio 2013. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento si applica alle dichiarazioni sotto forma di testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono esplicitamente o implicitamente caratteristiche o funzioni ai prodotti in sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici. Esso si applica a tutte le dichiarazioni, indipendentemente dal mezzo o tipo di strumento di commercializzazione utilizzato, dalle funzioni attribuite al prodotto e dal pubblico destinatario.
Articolo 2
La persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/2009 garantisce che la dicitura della dichiarazione relativa ai prodotti cosmetici sia conforme ai criteri comuni stabiliti nell’allegato I e coerente con i documenti che dimostrano gli effetti attribuiti al prodotto cosmetico nella documentazione informativa sul prodotto di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1223/2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’11 luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(3) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(4) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
(5) Cfr. causa C-220/98, Estée Lauder Cosmetics contro Lancaster [2000] Racc. I-00117, punto 29.
ALLEGATO I
CRITERI COMUNI
1. Conformità alle norme
1) |
Non sono ammesse le dichiarazioni che indicano che il prodotto è stato autorizzato o approvato da un’autorità competente all’interno dell’Unione. |
2) |
Una dichiarazione è considerata accettabile in base al modo in cui il prodotto cosmetico viene percepito dall’utilizzatore finale medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici del mercato in questione. |
3) |
Non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l’impressione che un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge. |
2. Veridicità
1) |
Se si dichiara che un prodotto contiene uno specifico ingrediente, tale ingrediente deve essere effettivamente presente. |
2) |
Le dichiarazioni sugli ingredienti che fanno riferimento alle proprietà di uno specifico ingrediente non possono attribuire le stesse proprietà al prodotto finito se questo non le possiede. |
3) |
I messaggi commerciali non devono suscitare l’impressione che i pareri espressi siano dichiarazioni verificate, a meno che non siano sostenuti da prove verificabili. |
3. Supporto probatorio
1) |
Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, sia esplicite che implicite, devono essere sostenute da prove adeguate e verificabili, indipendentemente dal tipo di supporto probatorio utilizzato per comprovarle, comprese eventualmente anche valutazioni di esperti. |
2) |
Le prove a sostegno delle dichiarazioni devono tenere conto di prassi all’avanguardia. |
3) |
Se come elementi di prova si utilizzano studi, questi devono essere pertinenti al prodotto e ai benefici attribuitigli, seguire metodologie ben concepite e applicate correttamente (valide, affidabili e riproducibili) e rispettare considerazioni di ordine etico. |
4) |
Le prove o le convalide devono essere di un livello coerente con il tipo di dichiarazione presentato, in particolare in caso di dichiarazioni per cui la mancanza di efficacia può causare un problema di sicurezza. |
5) |
Per le affermazioni chiaramente esagerate che non vanno prese alla lettera dall’utilizzatore finale medio (iperboli) o per le affermazioni di tipo astratto non sono richieste prove. |
6) |
Una dichiarazione che estrapola (esplicitamente o implicitamente) le proprietà di un ingrediente attribuendole al prodotto finito deve essere corroborata da prove adeguate e verificabili, che dimostrino ad esempio la presenza dell’ingrediente a una concentrazione efficace. |
7) |
La valutazione dell’accettabilità di una dichiarazione si deve basare sul valore probante di tutti gli studi, i dati e le informazioni disponibili, a seconda della natura della dichiarazione e delle conoscenze generali prevalenti degli utilizzatori finali. |
4. Onestà
1) |
La presentazione delle prestazioni di un prodotto non deve andare al di là delle prove a sostegno disponibili. |
2) |
Le dichiarazioni non devono attribuire al prodotto in questione caratteristiche specifiche (cioè uniche) se prodotti simili possiedono le stesse caratteristiche. |
3) |
Se l’azione di un prodotto è legata a condizioni specifiche, come l’utilizzo in combinazione con altri prodotti, ciò va indicato chiaramente. |
5. Correttezza
1) |
Le dichiarazioni relative ai cosmetici devono essere obiettive e non denigrare i prodotti della concorrenza, né denigrare ingredienti legalmente utilizzati. |
2) |
Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici non devono creare confusione con il prodotto di un concorrente. |
6. Decisioni informate
1) |
Le dichiarazioni devono essere chiare e comprensibili all’utilizzatore finale medio. |
2) |
Le dichiarazioni sono parte integrante dei prodotti e devono contenere informazioni che consentano all’utilizzatore finale medio di compiere una scelta informata. |
3) |
I messaggi commerciali devono tener conto della capacità di comprensione dei messaggi da parte del pubblico destinatario (popolazione degli Stati membri interessati o segmenti della popolazione, per esempio utilizzatori finali di età e sesso diversi). I messaggi commerciali devono essere chiari, precisi, pertinenti e comprensibili al pubblico destinatario. |
11.7.2013 |
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L 190/35 |
REGOLAMENTO (UE) N. 656/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2013
che istituisce misure transitorie relative al modello di passaporto rilasciato in Croazia per cani, gatti e furetti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE (1) si applica, tra l’altro, ai movimenti negli Stati membri degli animali da compagnia delle specie elencate nel suo allegato I in provenienza dai paesi terzi. I cani e i gatti figurano nella parte A e i furetti nella parte B di detto allegato. |
(2) |
La sezione 2 della parte B dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 contiene un elenco dei paesi e territori, compresa la Croazia, che applicano ai movimenti a carattere non commerciale di tali animali da compagnia norme almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento stesso. |
(3) |
Di conseguenza, gatti, cani e furetti in provenienza da tali paesi e territori e introdotti negli Stati membri possono essere accompagnati da un passaporto conforme al modello figurante nell’allegato I della decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (2) e ai requisiti supplementari di cui all’allegato II di tale decisione, alla cui copertina siano stati apportati i necessari adattamenti. |
(4) |
A decorrere dalla data di adesione della Croazia, i movimenti di cani, gatti e furetti in provenienza dalla Croazia verso un altro Stato membro saranno autorizzati solo se accompagnati da un passaporto conforme al modello figurante nell’allegato I della decisione 2003/803/CE e ai requisiti supplementari di cui all’allegato II di tale decisione. |
(5) |
Tuttavia, è possibile che, dopo l’adesione della Croazia, esistano ancora passaporti in bianco stampati dalle autorità croate competenti o passaporti distribuiti ai veterinari autorizzati della Croazia prima di tale data, ma non ancora rilasciati. |
(6) |
È inoltre opportuno che i passaporti rilasciati prima della data di adesione continuino ad essere accettati, a determinate condizioni, per un periodo transitorio di tre anni, onde limitare l’onere amministrativo e finanziario per i proprietari di animali da compagnia. |
(7) |
Pertanto, al fine di facilitare la transizione dal sistema esistente a quello che entrerà in vigore a decorrere dalla data di adesione della Croazia, è opportuno stabilire misure transitorie relative ai movimenti degli animali da compagnia in provenienza dalla Croazia verso altri Stati membri. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri autorizzano sui loro territori i movimenti in provenienza dalla Croazia degli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parti A e B, del regolamento (CE) n. 998/2003, se muniti di un passaporto rilasciato entro il 30 giugno 2014 da un veterinario abilitato in Croazia e conforme ai seguenti requisiti:
a) |
è redatto secondo il modello di cui all’allegato I della decisione 2003/803/CE e i requisiti supplementari di cui alle lettere A, B, punti 2 a) e 2 c), e C dell’allegato II di detta decisione e |
b) |
reca, in deroga all’allegato II, lettera B, punti 1 e 2 b), della decisione 2003/803/CE, l’emblema croato stampato nel quarto superiore della copertina, al di sopra dell’iscrizione «Republika Hrvatska» su sfondo blu (PANTONE REFLEX BLUE). |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.
Esso si applica fino al 30 giugno 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(2) GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.
11.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 657/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2013
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione (3), prevede l’introduzione coordinata delle comunicazioni vocali bordo-terra basate su una riduzione della spaziatura dei canali a 8,33 kHz, con l’obiettivo di aumentare il numero di frequenze disponibili per comunicazioni vocali bordo-terra e che consentono un aumento del numero di settori di spazio aereo e le relative capacità di controllo del traffico aereo. |
(2) |
L’articolo 6, paragrafo 3) del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 intende imporre un obiettivo agli Stati membri elencati nell’allegato I, qualora il numero di nuove conversioni alla canalizzazione a 8,33 kHz equivalga ad almeno il 25 % del numero totale delle assegnazioni di frequenze con canalizzazione a 25 kHz assegnate a tutti i centri di controllo d’area nello Stato membro. Tuttavia, l’attuale testo pubblicato dell’articolo 6, paragrafo 3, potrebbe essere interpretato come un obbligo meno ambizioso, che potrebbe in effetti ridurre in maniera significativa la funzione di generare ulteriori frequenze, per gli Stati membri che hanno più di un centro di controllo di area. |
(3) |
Scopo della modifica è chiarire l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 e pertanto la data di applicazione di tale atto prevista in origine deve restare immutata. |
(4) |
Occorre dunque modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri elencati nell’allegato I attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, un numero di nuove conversioni alla canalizzazione a 8,33 kHz pari almeno al 25 % del numero totale di assegnazioni di frequenze con canalizzazione a 25 kHz riportate nel registro centrale e destinate a centri di controllo d’area (di seguito "ACC") situati nel loro territorio. Tali conversioni non si limitano alle assegnazioni di frequenze agli ACC e non includono le assegnazioni di frequenze per le comunicazioni di controllo operativo.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 7 dicembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(3) GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14.
11.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/38 |
REGOLAMENTO (UE) N. 658/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2013
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1223/2009, che sostituisce la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (2), si applicherà a partire dall’11 luglio 2013. |
(2) |
Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono stati modificati dalla direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione (3) dopo l’adozione del regolamento, mediante l’inclusione di una sostanza di tintura per capelli nell’allegato II, di 26 sostanze di tintura per capelli nell’allegato III, parte prima, nonché la modifica della concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito per due sostanze di tintura per capelli nell’allegato III, parte prima. È opportuno che tali modifiche si riflettano nel regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(3) |
Conformemente alla direttiva di esecuzione 2012/21/UE, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi a tale direttiva a decorrere dal 1o settembre 2013. Il presente regolamento deve pertanto essere applicato a decorrere da tale data. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
(3) GU L 208 del 3.8.2012, pag. 8.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II è aggiunta la seguente voce:
|
2) |
l’allegato III è così modificato:
|
11.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 659/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2013
recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4 (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006 (3), ha istituito l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione, di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005. |
(2) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (“AESA”) hanno comunicato alla Commissione informazioni utili ai fini dell’aggiornamento dell’elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l’elenco comunitario. |
(3) |
La Commissione ha informato tutti i vettori aerei in questione, direttamente o per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti e le considerazioni salienti che costituiscono la base per una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all’interno dell’Unione o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell’elenco comunitario. |
(4) |
La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (4). |
(5) |
Il comitato per la sicurezza aerea è stato aggiornato dalla Commissione in merito alle consultazioni congiunte in corso, avviate nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del suo regolamento di esecuzione (CE) n. 473/2006, con le autorità competenti e i vettori aerei dei seguenti Stati: Curaçao e Sint Maarten, Repubblica di Guinea, India, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Mozambico e Nepal. Il comitato per la sicurezza aerea ha inoltre ricevuto aggiornamenti della Commissione in merito a consultazioni tecniche con la Federazione russa e concernenti il monitoraggio di Bolivia, Tagikistan e Turkmenistan. |
(6) |
Il comitato per la sicurezza aerea ha sentito le presentazioni dell’AESA in merito ai risultati dell’analisi delle relazioni degli audit effettuati dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (“ICAO”) nell’ambito dell’Universal Safety Oversight Audit Programme (“USOAP”) dell’ICAO. Gli Stati membri sono stati invitati a dare priorità alle ispezioni a terra dei vettori aerei titolari di una licenza rilasciata presso Stati per i quali l’ICAO ha rilevato “criticità significative in materia di sicurezza” (Significant Safety Concerns (‘SSC’)) o per i quali l’AESA ha concluso che sussistono gravi carenze nel sistema di sorveglianza in materia di sicurezza. Oltre alle consultazioni avviate dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, la fissazione di priorità nelle ispezioni a terra consentirà di acquisire ulteriori informazioni in merito alle prestazioni in materia di sicurezza relative ai vettori aerei titolari di una licenza rilasciata nei suddetti Stati. |
(7) |
Il Comitato per la sicurezza aerea ha ascoltato le presentazioni dell’AESA in merito ai risultati dell’analisi delle ispezioni a terra effettuate nell’ambito del programma Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA), a norma del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(8) |
Il comitato per la sicurezza aerea ha ascoltato le presentazioni dell’AESA relative ai progetti di assistenza tecnica realizzati negli Stati interessati da misure o monitoraggio di cui al regolamento (CE) n. 2111/2005. Esso è stato informato in merito ai programmi e richieste di ulteriore assistenza tecnica e cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell’aviazione civile al fine di contribuire a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali in vigore. Gli Stati membri sono stati anche invitati a rispondere a queste richieste su base bilaterale in coordinamento con la Commissione e l’AESA. In questa occasione la Commissione ha sottolineato l’utilità di fornire informazioni alla comunità internazionale dell’aviazione, in particolare attraverso la banca dati SCAN dell’ICAO, in merito all’assistenza tecnica fornita dall’Unione e dai suoi Stati membri per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale. |
(9) |
In seguito all’analisi svolta dall’AESA delle informazioni emerse dai controlli a terra SAFA effettuati su aeromobili di alcuni vettori aerei dell’Unione o da ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall’AESA nonché da ispezioni e audit specifici effettuati dalle rispettive autorità aeronautiche nazionali, alcuni Stati membri hanno adottato determinate misure di applicazione delle norme e ne hanno informato in merito la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea. Il 1o dicembre 2012 la Grecia ha revocato il certificato di operatore aereo (COA) di Sky Wings e il 10 aprile 2013 la Spagna ha revocato il COA di Mint Lineas Aereas. |
(10) |
Inoltre la Svezia ha richiamato l’attenzione del comitato sulle criticità constate su un vettore aereo, AS Avies certificato in Estonia, che ha avuto due gravi inconvenienti in Svezia nel 2013, cioè un’uscita di pista in febbraio e una perdita temporanea di potenza su entrambi i motori durante la fase di salita in maggio. Le autorità competenti dell’Estonia hanno informato il comitato di aver avviato una serie di azioni tra cui una maggiore sorveglianza, la richiesta al vettore aereo in questione di elaborare un piano di azioni correttive (“PAC”) e la revisione del riconoscimento del “Safety Manager” e dell’“Accountable Manager”. |
(11) |
Dal marzo 2006 i vettori aerei certificati nella Repubblica democratica del Congo figurano nell’elenco di cui all’allegato A (6). Facendo seguito ad una recente iniziativa delle autorità competenti della Repubblica democratica del Congo (“ANAC”) per ristabilire consultazioni attive con la Commissione e l’AESA, sono state trasmesse le necessarie prove documentali per consentire un aggiornamento completo dei vettori aerei che figurano nell’elenco di cui all’allegato A. |
(12) |
Le autorità competenti della Repubblica democratica del Congo hanno informato la Commissione, con lettera del 12 giugno 2013, che è stata rilasciata una licenza di esercizio ai vettori aerei Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Biega Airways, Blue Sky, Ephrata Airlines, Eagles Services, GTRA, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus, Sion Airlines e Waltair Aviation. Tuttavia, poiché le autorità competenti della Repubblica democratica del Congo non hanno fornito elementi comprovanti che viene effettuata una sorveglianza sulla sicurezza dei suddetti vettori aerei nel rispetto delle norme internazionali in materia di sicurezza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che tutti i vettori aerei dell’elenco aggiornato debbano essere inseriti nell’elenco di cui all’allegato A. |
(13) |
Le autorità competenti della Repubblica democratica del Congo hanno inoltre comunicato, con lettera del 12 giugno 2013, che i vettori aerei Bravo Air Congo, Entreprise World Airways (EWA), Hewa Bora Airways (HBA), Mango Aviation, TMK Air Commuter e Zaabu International, che in precedenza figuravano nell’elenco di cui all’allegato A, non possiedono una licenza di esercizio. Di conseguenza, si ritiene che i suddetti vettori debbano essere rimossi dall’elenco di cui all’allegato A. |
(14) |
Le autorità competenti della Repubblica democratica del Congo hanno inoltre spiegato che, in conformità al quadro normativo nazionale, per effettuare questo tipo di operazioni è richiesto il possesso sia di una licenza di esercizio che di un COA e che finora nessuno degli operatori esistenti soddisfa entrambi i requisiti. Nel frattempo è iniziata, nell’aprile 2013, la procedura di certificazione in cinque fasi dell’ICAO per cinque operatori (Korongo, FlyCAA, Air Tropiques, ITAB e Kinavia) e si prevede che venga completata entro settembre 2013. Al termine di tale procedura di certificazione, l’ANAC fornirà un elenco di tutti gli operatori aerei debitamente certificati e in possesso di un COA valido. |
(15) |
La Commissione ha preso atto dell’impegno delle autorità competenti della Repubblica democratica del Congo, in particolare del Ministro dei trasporti, e le esorta a continuare ad adoperarsi per l’istituzione di un sistema di sorveglianza dell’aviazione civile in conformità alle norme di sicurezza internazionali, mantenendo l’impegno a sviluppare ulteriormente il dialogo attivo ristabilito recentemente. |
(16) |
Sono state avviate consultazioni formali con le autorità competenti della Repubblica di Guinea nel dicembre 2012, a seguito delle constatazioni in materia di sicurezza effettuate dall’ICAO, nel corso dell’audit eseguito nell’aprile 2012, che hanno rivelato una significativa criticità (SSC) per quanto riguarda la certificazione degli operatori aerei. |
(17) |
In conseguenza della presentazione di un PAC, e della sua successiva accettazione e convalida da parte dell’ICAO, quest’ultima ha annunciato, il 29 maggio 2013, di aver revocato la SSC in questione. |
(18) |
Una riunione di consultazione si è svolta nel gennaio 2013 a Bruxelles tra la Commissione, assistita dall’AESA e le autorità competenti della Repubblica di Guinea. Nel corso di tale riunione, le autorità competenti della Repubblica di Guinea hanno presentato un’esauriente rapporto sui più recenti sviluppi per quanto riguarda lo stato di attuazione del PAC trasmesso all’ICAO nel dicembre 2012. |
(19) |
Secondo le suddette autorità, i vettori aerei Sahel Aviation Service, Eagle Air, Probiz Guinée e Konair sono oggetto della procedura di ricertificazione. Nessuno di essi vola nello spazio aereo dell’Unione. Le suddette autorità hanno inoltre comunicato che i COA dei vettori, GR-Avia, Elysian Air, Brise Air, Sky Guinée Airlines e Sky Star Air sono stati sospesi. |
(20) |
Le autorità competenti della Repubblica di Guinea si sono dichiarate d’accordo per informare regolarmente la Commissione in merito a tutti gli sviluppi significativi dei progressi nell’attuazione delle norme ICAO, permettendo così un controllo sistematico della situazione. |
(21) |
Qualora eventuali informazioni rilevanti in materia di sicurezza dovessero segnalare rischi imminenti in conseguenza della mancanza di conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione sarà costretta ad intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. |
(22) |
Proseguono le consultazioni con le autorità competenti dell’Indonesia (“DGCA”) al fine di monitorare i progressi compiuti da queste ultime nell’assicurare la sorveglianza in materia di sicurezza di tutti i vettori aerei certificati in Indonesia, nel rispetto delle norme internazionali di sicurezza. |
(23) |
Facendo seguito alla videoconferenza tra la Commissione, l’AESA e la DGCA del 18 ottobre 2012, la DGCA ha continuato a lavorare per migliorare il sistema indonesiano di sorveglianza in materia di sicurezza aerea e per dare seguito alle constatazioni dell’amministrazione federale dell’aviazione degli USA (“FAA”) effettuate nel corso della visita di assistenza tecnica che si è svolta nel settembre 2012. Facendo seguito alla pubblicazione ufficiale della relazione della FAA, la DGCA ha tenuto una riunione con la FAA e ha concordato un PAC. |
(24) |
Nell’aprile 2013, la DGCA ha fornito alla Commissione una copia del PAC che indicava nei dettagli i progressi realizzati e ha comunicato che era stato istituito un sistema di formazione per ispettori, che erano state effettuate revisioni dei regolamenti in materia di sicurezza aerea e che erano state approvate le istruzioni per il personale incaricato delle ispezioni per quanto riguarda le operazioni gemellate di lungo raggio (ETOPS) e in materia di navigazione basata su requisiti di prestazione/prestazioni di navigazione richieste (PBN/RNP) e che erano state redatte le istruzioni per le operazioni in condizioni meteorologiche “ogni tempo” (AWOPS). |
(25) |
La DGCA ha confermato che la certificazione degli aeromobili, delle rotte, delle strutture di stazionamento, dell’assistenza a terra, della manutenzione, dei manuali e degli equipaggi di Citilink Indonesia, sotto il profilo amministrativo è ancora sotto la responsabilità di Garuda Indonesia. |
(26) |
La DGCA ha inoltre fornito informazioni aggiornate concernenti alcuni vettori aerei soggetti alla sua sorveglianza. Essa ha comunicato che è stato rilasciato un certificato di operatore aereo (COA) a due nuovi vettori aerei, ovvero Martabuana Abadion il 18 ottobre 2012 e Komala Indonesia l’8 gennaio 2013 e che Intan Angkasa Air Services è stato ricertificato. Tuttavia, poiché la DGCA non ha fornito elementi che dimostrano che la sorveglianza in materia di sicurezza di questi vettori aerei è assicurata nel rispetto delle norme internazionali in materia di sicurezza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i vettori in questione debbano essere inseriti nell’elenco di cui all’allegato A. |
(27) |
Inoltre, la DGCA ha comunicato che il COA di Sebang Merauke Air Charter è stato temporaneamente sospeso il 18 settembre 2012. |
(28) |
Inoltre, la DGCA ha comunicato, fornendo le prove che la confermano, la revoca del COA di Metro Batavia, avvenuta il 14 febbraio 2013. Di conseguenza è necessario rimuovere Metro Batavia dall’elenco di cui all’allegato A. |
(29) |
Il 25 giugno 2013 la DGCA ha presentato un rapporto al comitato per la sicurezza aerea. Oltre a informare il comitato sulle informazioni fornite alla Commissione nell’aprile 2013, la DGCA ha confermato che tutti i possessori di COA che desiderano espandere la propria flotta hanno chiesto l’approvazione della DGCA e che, in alcune occasioni, essa è stata negata. La DGCA tuttavia non era intervenuta sui piani di espansione di Lion Air in quanto riteneva che questa compagnia avesse risorse adeguate e sotto controllo. Per quanto riguarda l’incidente occorso al Boeing B737-800 di Lion Air il 13 aprile 2013 la DGCA ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del rapporto interinale sull’incidente. La relazione faceva tre raccomandazioni concernenti la discesa sotto i minimi, le procedure relative al trasferimento dei comandi e il relativo addestramento. La DGCA ha specificato le iniziative da essa prese per affrontare le questioni alla base dell’incidente, tra le quali lo svolgimento di un audit di sicurezza su Lion Air e l’accertamento che il vettore avesse adottato le azioni correttive in conseguenza del rapporto preliminare. |
(30) |
Lion Air ha preso parte all’audizione e ha risposto alle domande della Commissione e del comitato per la sicurezza aerea. Lion Air ha dichiarato di essere in grado di ottenere le risorse adeguate per gestire la continua espansione della flotta ma che, per quanto riguarda gli equipaggi dei loro aeromobili, venivano accettati i requisiti minimi delle licenze sia per i comandanti che per i primi ufficiali e che non veniva richiesta un’esperienza supplementare. Per quanto riguarda l’incidente la compagnia ha dichiarato di stare attuando le raccomandazioni contenute nel rapporto interinale sull’incidente, ma che sta aspettando la relazione finale per poterne individuare le cause fondamentali. Lion Air ha dichiarato di star promuovendo la sicurezza e di aver utilizzato i dati ottenuti dal loro programma di assicurazione della qualità delle operazioni di volo (Flight Operations Quality Assurance (“FOQA”)) per individuare i rischi. La compagnia ha dichiarato di non aver ancora ottenuto l’iscrizione nel registro IOSA dell’ International Air Transport Association. |
(31) |
La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea hanno preso atto dei solidi progressi compiuti dalla DGCA e del piano per invitare la FAA ad effettuare un audit IASA nell’agosto 2013. La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea continuano ad incoraggiare gli sforzi della DGCA rivolti al conseguimento dell’obiettivo di stabilire un sistema aeronautico pienamente conforme alle norme dell’ICAO. |
(32) |
Per quanto riguarda Lion Air, la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea hanno osservato con preoccupazione i modesti livelli di esperienza dei piloti reclutati e utilizzati dal vettore e le risposte alle domande concernenti la gestione di sicurezza della compagnia aerea e continueranno a monitorare da vicino le prestazioni in materia di sicurezza di questo vettore. |
(33) |
Le consultazioni con le autorità competenti del Kazakhstan sono proseguite attivamente al fine di monitorare i progressi compiuti da queste ultime nell’assicurare la sorveglianza in materia di sicurezza di tutti i vettori aerei certificati in Kazakhstan nel rispetto delle norme internazionali di sicurezza. |
(34) |
A norma del regolamento (UE) n. 1146/2012, Air Astana ha ripetutamente fornito informazioni in merito alle sue prestazioni in materia di sicurezza e alle sue modifiche alla flotta con lettere del 23 novembre 2012, del 30 gennaio 2013, del 14 marzo 2013, del 29 marzo 2013 e del 13 maggio 2013 destinate alla Commissione. Tale vettore ha inoltre fornito una copia del suo nuovo certificato di operatore aereo e delle nuove specifiche operative, rilasciato il 22 aprile 2013. A seguito degli sviluppi della flotta gli aeromobili del tipo Fokker 50 non figurano più nelle specifiche operative. Pertanto è necessario modificare di conseguenza l’allegato B del presente regolamento. |
(35) |
Il 12 giugno 2013, la Commissione, assistita dall’AESA, ha tenuto delle consultazioni tecniche con le autorità competenti del Kazakhstan e un rappresentante di Air Astana. Nel corso della riunione le autorità competenti del Kazakhstan hanno comunicato di star procedendo in un’ambiziosa riforma del settore dell’aviazione, diretta ad allineare il quadro legislativo e normativo dell’aviazione kazakha alle norme internazionali in materia di sicurezza. |
(36) |
Nel corso della riunione Air Astana ha fornito ulteriori informazioni in merito agli sviluppi della sua flotta per il periodo 2012-2014. In particolare, Air Astana ha informato in merito alla graduale dismissione di numerosi aeromobili e alla graduale introduzione di nuovi aeromobili nelle flotte esistenti di B767, B757 e Airbus A320, che sono già menzionati nell’allegato B del presente regolamento. Tutti gli aeromobili di recente acquisizione verranno registrati ad Aruba. Sia l’autorità competente del Kazakhstan che Air Astana si sono impegnate ad informare la Commissione non appena sia stato specificato un nuovo aeromobile nel certificato di operatore aereo di Air Astana. |
(37) |
Inoltre, gli Stati membri e l’AESA hanno confermato che non sono emerse criticità specifiche relative ad Air Astana nelle ispezioni di rampa effettuate negli aeroporti dell’Unione nel quadro del programma SAFA. |
(38) |
Gli Stati membri verificheranno l’effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti attraverso ispezioni di rampa prioritarie da effettuarsi sugli aeromobili di Air Astana ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Qualora dai risultati di tali controlli, o da qualsiasi altra informazione pertinente, dovesse emergere che le norme di sicurezza internazionali non sono rispettate, la Commissione sarà costretta ad intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. |
(39) |
La Commissione continua ad appoggiare l’ambiziosa riforma del sistema dell’aviazione civile intrapresa dalle autorità del Kazakhstan e invita queste ultime a continuare con determinazione i loro sforzi per l’istituzione di un sistema di sorveglianza dell’aviazione civile conforme alle norme di sicurezza internazionali. A tal fine essa incoraggia le suddette autorità a proseguire l’attuazione del PAC convenuto con l’ICAO, concentrandosi prioritariamente sulle due SSC non risolte e sulla ricertificazione di tutti gli operatori che si trovano sotto la loro responsabilità. Una volta che tali SSC siano state risolte in modo soddisfacente per l’ICAO e che l’effettiva attuazione delle norme dell’ICAO sia sufficientemente documentata, la Commissione è pronta a organizzare, con l’assistenza dell’AESA e il sostegno degli Stati membri, una valutazione in materia di sicurezza in loco per confermare i progressi compiuti e preparare una revisione del caso presso il Comitato per la sicurezza aerea. |
(40) |
La Commissione continuerà le consultazioni con le autorità competenti del Kirghizistan al fine di risolvere i rischi per la sicurezza, che hanno portato a restrizioni operative per tutti i vettori aerei del Kirghizistan, tra cui le capacità statali di sorveglianza della sicurezza del Kirghizistan nelle aree delle operazioni di volo e della manutenzione. In particolare, la Commissione intende assicurare che si registrino progressi per quanto riguarda alcune constatazioni dell’audit USOAP dell’ICAO del 2009, che possono avere un impatto potenziale sulla sicurezza del trasporto aereo internazionale. |
(41) |
Il 23 maggio 2013, la Commissione, assistita dall’AESA, ha tenuto delle consultazioni tecniche con le autorità competenti del Kirghizistan allo scopo di individuare eventuali vettori aerei la cui certificazione e sorveglianza dovrebbero soddisfare le norme internazionali di sicurezza e per i quali si potrebbe prevedere un graduale allentamento delle restrizioni. A questo riguardo, le competenti autorità kirghise hanno acconsentito a cooperare per fornire informazioni che potrebbero rivelarsi utili per conseguire alcuni progressi. I rappresentanti del Kirghizistan hanno inoltre acconsentito a fornire un aggiornamento in merito alle azioni correttive prese per risolvere le constatazioni dell’ICAO non ancora risolte e che potrebbe permettere una revisione del caso. |
(42) |
Nel corso della riunione, le autorità kirghise hanno confermato che, in data 8 novembre 2012, è stato rilasciato un certificato di operatore aereo a Sky Bishkek. Dato che le autorità competenti del Kirghizistan non hanno fornito elementi che dimostrino che la sorveglianza in materia di sicurezza del suddetto vettore viene assicurata nel rispetto delle norme internazionali in materia di sicurezza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che il vettore aereo Sky Bishkek debba essere inserito nell’elenco di cui all’allegato A. |
(43) |
Il comitato per la sicurezza aerea invita le autorità competenti del Kirghizistan ad accelerare il processo di attuazione del PAC concordato con l’ICAO e a impiegare ogni sforzo per assicurare che la sorveglianza in materia di sicurezza di tutti i vettori aerei certificati nel Kirghizistan sia conforme alle norme di sicurezza internazionali. |
(44) |
Una volta che i progressi nell’attuazione del PAC concordato con l’ICAO e l’effettiva attuazione delle norme dell’ICAO siano sufficientemente documentati, la Commissione è pronta a organizzare, con l’assistenza dell’AESA e il sostegno degli Stati membri, una valutazione in materia di sicurezza in loco per confermare che le autorità competenti del Kirghizistan sono in grado di esercitare le funzioni di sorveglianza in conformità alle norme internazionali e preparare una revisione del caso presso il Comitato per la sicurezza aerea. |
(45) |
Continuano le consultazioni con l’autorità competente libica (“LYCAA”) allo scopo di accertare che la Libia stia progredendo nella riforma del proprio sistema di sicurezza dell’aviazione civile, in particolare per assicurare che la sorveglianza in materia di sicurezza di tutti i vettori aerei certificati in Libia sia conforme alle norme di sicurezza internazionali. |
(46) |
Il 25 aprile 2013, la LYCAA ha trasmesso una relazione sulle attività di ricertificazione effettuate sul vettore aereo Libyan Airlines. Tale relazione ha descritto una procedura in cinque fasi in linea con le raccomandazioni dell’ICAO ma non ha fornito prove dettagliate delle relative attività di ispezione. La Commissione ha chiesto ulteriori dettagli e il 29 aprile 2013, la LYCAA ha fornito un riepilogo delle criticità constatate assieme alle azioni intraprese da Libyan Airlines per risolvere tali criticità nelle aree sottoposte a campionamento. |
(47) |
Il 4 giugno 2013 la LYCAA ha scritto alla Commissione informandola che Libyan Airlines non sarebbe pronta al momento per un eventuale rimozione delle restrizioni a causa di un cambiamento sopraggiunto nel management della compagnia e della conseguente necessità di valutare l’impatto di tale cambiamento sulla sicurezza operativa del vettore. |
(48) |
Il 26 giugno 2013 il comitato per la sicurezza aerea ha sentito l’esposizione fatta dalla LYCAA. La LYCAA ha informato il comitato in merito alle azioni intraprese fino ad oggi e sui progressi compiuti nella ricertificazione di vettori aerei libici. Ha spiegato di non poter raccomandare la rimozione delle attuali restrizioni per alcun vettore aereo libico. Sono stati forniti i tempi relativi al presunto completamento della procedura di ricertificazione dei vettori. Ha affermato che la relazione sull’incidente riguardante l’Airbus A330 di Afiqiyah Airways è stata pubblicata e che la LYCAA stava discutendo con l’ICAO e con una serie di autorità aeronautiche nazionali per fornire ulteriore assistenza tecnica. |
(49) |
La LYCAA ha confermato esplicitamente alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea verranno mantenute le attuali restrizioni su tutti i altri vettori aerei fino a quando non sarà stata completata tutta la procedura di ricertificazione in cinque fasi e non saranno state corrette tutte le criticità significative, e solo allora, di concerto con la Commissione e in seguito ad audizione del comitato per la sicurezza aerea, i singoli vettori aerei potrebbero essere autorizzati a riprendere i voli commerciali verso l’Unione. |
(50) |
Inoltre, la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea hanno ribadito che per ogni vettore aereo ricertificato, la LYCAA deve presentare alla Commissione informazioni dettagliate sulla procedura di ricertificazione e incontrare la Commissione e gli Stati membri per discutere nei dettagli i relativi audit, le constatazioni, le azioni correttive adottate e le iniziative di rettifica, assieme ai dettagli dei piani per la sorveglianza continua prima di eventuali accordi in merito ad un allentamento delle restrizioni. Qualora non potesse essere dimostrato in modo soddisfacente per la Commissione e gli Stati membri che la procedura di ricertificazione è stata effettivamente completata e che è attualmente in essere una sorveglianza continua sostenibile conforme alle norme dell’ICAO, la Commissione si vedrebbe costretta ad adottare misure immediate per impedire ai vettori aerei di operare nell’Unione, in Norvegia, Svizzera e Islanda. |
(51) |
Il vettore Air Madagascar è soggetto a limitazioni operative e figura nell’elenco di cui all’allegato B ai sensi del regolamento (UE) n. 390/2011 della Commissione. Il 24 maggio 2013, il vettore Air Madagascar ha presentato la richiesta di aggiungere l’aeromobile del tipo Boeing B737 con marca di immatricolazione 5R-MFL all’elenco degli aeromobili del tipo Boeing B737 che già figurano nell’allegato B. |
(52) |
Air Madagascar ha dichiarato e fornito le prove che le prestazioni in materia di sicurezza della sua flotta sono migliorate. Le autorità competenti del Madagascar (‘ACM’) hanno dichiarato che, per quanto riguarda le operazioni effettuate con gli aeromobili del tipo Boeing B737, esse sono soddisfatte dell’attuale livello di conformità dimostrato da Air Madagascar rispetto ai requisiti ICAO. Gli Stati membri e l’AESA hanno confermato che non sono state individuate criticità specifiche nelle ispezioni di rampa effettuate negli aeroporti dell’Unione nel quadro del programma SAFA. |
(53) |
Tenendo conto del livello di sicurezza delle operazioni effettuate da Air Madagascar con gli aeromobili del tipo Boeing B737 e conformemente ai criteri comuni, la Commissione, seguendo il parere del comitato per la sicurezza aerea, ritiene che l’aeromobile del tipo Boeing B737 con marca di immatricolazione 5R-MFL dovrebbe essere autorizzato a volare nell’Unione. Pertanto, è necessario modificare l’allegato B per permettere l’operatività dell’aeromobile del tipo Boeing B737 con marca di immatricolazione 5R-MFL. |
(54) |
Gli Stati membri continueranno a verificare l’effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti attraverso ispezioni di rampa prioritarie da effettuarsi sugli aeromobili di Air Madagascar ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. |
(55) |
Tutti i vettori aerei certificati in Mauritania sono stati rimossi dall’allegato A nel dicembre 2012 (7) alla luce di numerosi fattori: gli importanti progressi riferiti dalle autorità competenti della Mauritania (“ANAC”) nella rettifica delle carenze individuate dall’ICAO riguardanti la conformità agli standard internazionali, la rettifica delle carenze individuate nella certificazione iniziale del vettore Mauritania Airlines International (“MAI”), la conferma che MAI riprenderà i voli verso l’Unione solo verso Las Palmas de Gran Canaria, Spagna, dopo il febbraio 2013, e l’impegno della Commissione a effettuare una visita di valutazione in materia di sicurezza in loco per verificare la corretta attuazione delle misure comunicate da ANAC e MAI. |
(56) |
La Commissione ha effettuato la visita di valutazione in materia di sicurezza aerea in loco in Mauritania tra il 14 e il 18 aprile 2013, con l’assistenza dell’AESA e l’assistenza tecnica degli Stati membri. |
(57) |
Durante la visita, ANAC ha fornito alla squadra di valutazione le prove del suo risoluto impegno e della capacità di rispettare le norme di sicurezza aerea dell’ICAO e di assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza dei vettori aerei sotto la sua responsabilità in modo sostenibile. In particolare, la squadra di valutazione ha ritenuto che l’ANAC abbia dimostrato che sono stati realizzati progressi nell’attuazione del suo PAC finalizzato a rispettare le norme ICAO, che essa dispone del personale qualificato, dei regolamenti e delle procedure nazionali necessari, che essa gestisce e attua un piano di sorveglianza completa e adeguata e che dispone di un sistema diretto ad affrontare le criticità individuate in materia di sicurezza. Tali considerazioni sono state tratte tenendo conto delle attuali dimensioni e livello di attività limitati dell’industria aeronautica in Mauritania e della recente ristrutturazione della ANAC. |
(58) |
La squadra di valutazione ha inoltre effettuato una ispezione di MAI, constatando la capacità della compagnia aerea di rispettare le norme di sicurezza aerea dell’ICAO per le operazioni di volo, specialmente in materia di aeronavigabilità, qualifiche e addestramento, manuali e procedure di sicurezza nonché l’identificazione e la risoluzione di questioni di sicurezza individuate durante il controllo interno ed esterno, come nelle attività di monitoraggio svolte dall’ANAC. |
(59) |
Tuttavia, il gruppo incaricato della valutazione ha inoltre rilevato che l’ANAC e MAI dovevano proseguire l’effettiva applicazione di determinate norme internazionali, in particolare per quanto riguarda la formazione specifica e periodica del personale tecnico, l’adattamento e l’aggiornamento di manuali, procedure e liste di controllo, il monitoraggio sistematico e la documentazione di tutte le attività di sorveglianza continua, il miglioramento del sistema di notifica e di analisi degli inconvenienti. MAI dovrebbe inoltre attuare il proprio sistema di gestione di sicurezza (‘SMS’) e l’analisi dei dati di volo. |
(60) |
ANAC e MAI sono state sentite dal comitato per la sicurezza aerea il 26 giugno 2013. Nel corso della riunione ANAC e MAI hanno fornito particolari in merito ai progressi compiuti al fine di affrontare le raccomandazioni individuate nel corso della visita in loco. L’ANAC ha comunicato gli aggiornamenti concernenti le sue procedure, la “check list”, il programma di addestramento e sorveglianza nonché il programma di formazione. Essa ha inoltre fornito le prove di ispezioni mirate effettuate su MAI, di una vasta campagna di sensibilizzazione concernente la comunicazione degli inconvenienti e ha informato in merito ad una maggiore accesso alle informazioni da parte dei costruttori di motori. ANAC ha spiegato di stare esercitando una stretta sorveglianza su MAI, che comprende numerosi controlli di rampa e l’adozione di severe misure di applicazione delle norme quando ciò si riveli necessario. |
(61) |
MAI ha riferito di aver iniziato i suoi voli verso Las Palmas de Gran Canaria l’8 maggio 2013 e di aver inoltre elaborato un piano di azione diretto ad attuare tutte le raccomandazioni formulate dalla squadra di valutazione. La maggior parte delle azioni previste dal piano è stata portata a termine, tra cui l’aggiornamento dei manuali, l’introduzione di nuove procedure e la nomina del titolare del posto di gestore della qualità e della sicurezza. MAI ha riconosciuto che l’attuazione del “SMS” stava progredendo ma che esso non era ancora pienamente operativo. |
(62) |
Le prime due ispezioni di rampa effettuate dalla Spagna su aeromobili MAI, l’8 e il 22 maggio 2013, hanno evidenziato una serie di criticità, riguardanti principalmente le condizioni di manutenzione, ma il loro numero e gravità sono diminuiti durante una terza ispezione di rampa eseguita il 12 giugno. La Spagna ha confermato che MAI aveva fornito delle informazioni relative alla risoluzione delle constatazioni rimaste aperte, che erano ancora oggetto di valutazione da parte della Spagna. |
(63) |
Il comitato per la sicurezza aerea ha apprezzato i miglioramenti compiuti da ANAC e MAI nell’attuazione delle norme di sicurezza internazionali esortandoli a proseguire l’azione di miglioramento con la stessa determinazione. È stato chiesto ad entrambe di trasmettere relazioni periodiche alla Commissione, almeno due volte all’anno, in merito ai loro progressi nell’ottemperare ai requisiti dell’ICAO e nell’attuare le raccomandazioni ancora aperte, in particolare per quanto riguarda la notifica degli inconvenienti e l’analisi del sistema per ANAC e l’attuazione del “SMS” e dell’analisi dei dati di volo per MAI. ANAC si è impegnata ad informare la Commissione in merito a nuove compagnie aeree commerciali che verrebbero da essa certificate. |
(64) |
Gli Stati membri verificheranno l’effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti attraverso ispezioni di rampa prioritarie, da effettuarsi sugli aeromobili di vettori aerei titolari di licenze rilasciate in Mauritania, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. |
(65) |
Qualora da tali controlli, o da qualsiasi altra informazione pertinente, dovesse risultare che le norme di sicurezza internazionali non sono rispettate, la Commissione sarà costretta ad intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. |
(66) |
Le competenti autorità del Mozambico (Istituto dell’aviazione civile del Mozambico – “IACM”) e i rappresentanti del vettore aereo Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) hanno avuto un incontro con la Commissione e l’AESA a Bruxelles, il 31 maggio 2013. IACM ha presentato una relazione esauriente sullo stato attuale di attuazione del PAC trasmesso all’ICAO. LAM ha presentato una relazione approfondita sulla attuale situazione di adozione delle norme di sicurezza internazionali nella loro struttura e operazioni giornaliere, nonché sui propri piani di espansione. |
(67) |
Le competenti autorità del Mozambico hanno esposto nei dettagli la struttura interna e l’organico della loro organizzazione e hanno descritto la portata e il tipo delle loro attività. Sono stati esaminati e collocati nel contesto del PAC concordato con l’ICAO i diversi flussi di attività passate e in corso, assieme alle rispettive scadenze. La maggior parte di queste azioni hanno un termine di attuazione a metà giugno 2013. Il numero e il volume di tali interventi, come pure le scadenze ravvicinate, dimostrano un fermo impegno delle autorità ma potrebbero richiedere una ricalendarizzazione per consentire una attuazione sostenibile. Le autorità sono sembrate pienamente coscienti della situazione e stanno rivedendo alcune delle scadenze previste nel PAC, una versione riveduta del quale verrà presto trasmessa all’ICAO. Le aree più importanti che verranno affrontate solo nel 2014 o 2015 riguardano aspetti specifici del quadro normativo, questioni residue di tipo organizzativo nella struttura interna dell’autorità e questioni di aeronavigabilità. Tutti gli operatori sono stati sottoposti alla procedura di ricertificazione in cinque fasi, al termine della quale 8 operatori (Linhas Aéreas de Moçambique LAM S.A., Moçambique Expresso SARL MEX, CFM-TTA S.A., Kaya Airlines Lda, CR Aviation, Coastal Aviation, CFA-Mozambique S.A., TTA SARL) sono ora pienamente certificati e 5 (Emilio Air Charter Lda, Aero-Servicos SARL, Helicopteros Capital Lda, UNIQUE Air Charter Lda, ETA Air Charter Lda) hanno avuto il proprio COA sospeso. |
(68) |
I rappresentanti di LAM hanno effettuato una presentazione dettagliata della società, includendo una descrizione della sua struttura interna, dell’organico e della portata delle operazioni e hanno descritto le attività di addestramento nonché i vari partenariati operativi conclusi dalla compagnia. La compagnia ha stabilito partenariati strategici con altre compagnie aeree in Portogallo, Kenya, Sud Africa, Angola, Zambia ed Etiopia (Moçambique Expresso MEX è una filiale posseduta al 100%), organizzazioni di addestramento (in Sud Africa ed Etiopia) e organizzazioni di manutenzione (in Portogallo, Brasile, Sud Africa e Kenya). Sono stati descritti i sistemi di gestione della sicurezza interna unitamente alla attuazione programmata delle prossime fasi. La Fase I (Programmazione e organizzazione) è stata pressoché completata nel 2011 (alcune attività in corso saranno concluse nel 2014). La Fase II (Procedure di reazione) è stata attuata per la maggior parte tra il 2005 e il 2009, con 2 procedure da completare entro il 2014. La maggior parte delle azioni appartenenti alla Fase III (Procedure proattive e preventive) sono in corso, con la data di completamento fissata al 2014-2015, mentre 3 delle procedure sono state attuate nel 2009. La maggior parte della Fase IV (Assicurazione di sicurezza operativa e miglioramento continuo) è prevista per il periodo 2014-2015, con una procedura già completata nel 2009. |
(69) |
LAM ha inoltre fornito informazioni in merito a strategia e piani di espansione tra cui nuove rotte ed evoluzione della flotta. |
(70) |
Il comitato per la sicurezza aerea ha apprezzato i progressi riferiti dalle autorità competenti del Mozambico nella rettifica delle carenze individuate dall’ICAO e ne ha incoraggiato gli sforzi per completare il lavoro di istituzione di un sistema di aviazione pienamente conforme alle norme ICAO. |
(71) |
I risultati dell’audit effettuata dall’ICAO nel maggio 2009 hanno evidenziato che il Nepal non rispetta la maggior parte delle norme di sicurezza internazionali. Anche se non sono state individuate SSC, l’audit ha dimostrato che l’autorità competente del Nepal non era in grado di assicurare l’effettiva applicazione delle norme di sicurezza internazionali nelle aree delle operazioni di volo, dell’aeronavigabilità e delle indagini sugli incidenti e che sussistevano significative criticità che incidevano sulla capacità del paese anche nelle aree della legislazione primaria in materia di aviazione e dei regolamenti sull’aviazione civile, dell’organizzazione dell’aviazione civile e del rilascio delle licenze e dell’addestramento del personale. |
(72) |
In un periodo di due anni (dall’agosto 2010 al settembre 2012) si sono verificati in Nepal cinque incidenti mortali, che hanno coinvolto alcuni cittadini dell’UE, con aeromobili registrati in Nepal. Inoltre, nel 2013, si sono verificati altri tre incidenti. |
(73) |
Le consultazioni con le autorità competenti del Nepal sono iniziate nell’ottobre 2012, sulla base delle carenze in materia di sicurezza individuate dall’audit USOAP dell’ICAO nel maggio 2009 e dell’alto numero di incidenti mortali verificatosi in un breve arco di tempo. Nessun vettore aereo nepalese opera nell’Unione. |
(74) |
Nell’ambito delle consultazioni, la Commissione ha ricevuto la documentazione delle attività di sorveglianza programmate e svolte dalle autorità competenti del Nepal per gli anni 2012 e 2013. Dall’esame di tale documentazione è emerso che sussitevano alcune carenze in materia di sicurezza e che le attività di sorveglianza sembravano insufficienti per quanto riguarda il controllo dei rischi individuati in materia di sicurezza. |
(75) |
La Commissione, assistita dall’AESA, ha tenuto delle consultazioni tecniche con le autorità competenti del Nepal (“CAAN”) a Bruxelles il 30 maggio 2013. Nel corso di tali consultazioni CAAN ha spiegato la situazione nei dettagli e ha fornito informazioni relative al controllo dei rischi di sicurezza. Le spiegazioni fornite dal Nepal hanno rivelato che le attività di sorveglianza erano più complete di quanto risultasse dalla precedente documentazione inviata dal Nepal. CAAN ha inoltre fornito informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni delle relazioni di indagine sugli incidenti e su diverse iniziative in materia di sicurezza. Quest’ultime includevano la fissazione di vari obiettivi di sicurezza. Un’attuazione effettiva di tutte le iniziative di sicurezza dovrebbe portare ad un miglioramento della sorveglianza e ad un miglior controllo dei rischi di sicurezza. Le informazioni fornite da CAAN durante la riunione saranno verificate da un’ulteriore revisione della documentazione. |
(76) |
Alla consultazione tecnica ha partecipato anche il vettore aereo SITA Air Plc Ltd che ha fornito informazioni sulle proprie attività in materia di sicurezza e sull’interazione con CAAN. SITA Air aveva subito un incidente mortale nel settembre 2012 e ha illustrato le conclusioni tratte da tale incidente. |
(77) |
Per CAAN e il settore aeronautico del Nepal rimangono aperte diverse sfide, tra cui fattori come il reclutamento e il mantenimento di personale sufficiente e competente presso CAAN e l’effettuazione di operazioni aeree in un ambiente montagnoso e estremamente difficile. CAAN ha dimostrato di stare lavorando per affrontare queste sfide e la Commissione continuerà pertanto a monitorare la situazione in Nepal. |
(78) |
L’ICAO effettuerà una missione di coordinamento e convalida in loco (“ICVM”) in Nepal nel luglio 2013 e sembra opportuno attendere i risultati di tale attività dell’ICAO prima di completare la valutazione della situazione sotto il profilo della sicurezza in Nepal. |
(79) |
Qualora dai risultati dell’audit dell’ICAO o da qualsiasi altra informazione pertinente dovesse risultare che i rischi in materia di sicurezza non sono adeguatamente contenuti, la Commissione sarà costretta ad intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. |
(80) |
Le consultazioni con le autorità competenti delle Filippine (CAAP) continuano allo scopo di confermare le azioni correttive adottate dalla CAAP per affrontare i problemi di sicurezza evidenziati dagli audit condotti sia dall’ICAO che dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti (FAA) nel 2012 e 2013. |
(81) |
CAAP ha comunicato che l’ICAO aveva effettuato un ICVM nel febbraio 2013, e che il 1o marzo 2013 l’ICAO ha scritto alla CAAP informandola che le azioni correttive adottate dalle Filippine avevano affrontato e risolto le due SSC individuate, in primo luogo, durante l’audit USOAP dell’ICAO nell’ottobre 2009 e, in secondo luogo, nel corso dell’ICVM condotto nell’ottobre 2012. |
(82) |
Di conseguenza, il 16 aprile 2013, la Commissione, assistita dall’AESA e dai rappresentanti degli Stati membri, ha tenuto una riunione con CAAP e i vettori aerei Philippine Airlines e Cebu Pacific Airways per discutere i progressi compiuti nell’affrontare le questioni ancora aperte individuate dall’ICAO, dalla FAA e dall’Unione durante la visita in loco effettuata dalla Commissione nell’ottobre 2010. |
(83) |
Nel corso della riunione, CAAP ha confermato di aver introdotto una procedura di certificazione in cinque fasi, unitamente ad una procedura di riconvalida che era in corso per tutti gli attuali vettori aerei. 7 grandi vettori e 9 piccoli avevano completato tale procedura tra cui il vettore Philippine Airlines (PAL) e Cebu Pacific Air. CAAP ha informato in merito all’introduzione di un’impostazione a due sistemi per la sorveglianza del vettore aereo, con un ufficio di gestione dei certificati (“CMO”), istituita con un organico di ispettori composto da 24 persone per sorvegliare solo PAL e Cebu Pacific Air, in quanto gli altri vettori aerei sono soggetti al controllo dei dipartimenti Operazioni e Aeronavigabilità. |
(84) |
CAAP ha inoltre spiegato che stava affrontando la questione della sostenibilità del sistema migliorando le retribuzioni del personale per attrarre personale ispettivo dal settore. Sono stati inoltre realizzati corsi di formazione per ispettori. Tuttavia, la CAAP non ha formalmente ispezionato né i sistemi di gestione della qualità (“QMS”) o l’SMS dei vettori aerei sotto la loro supervisione. |
(85) |
PAL ha comunicato di avere una flotta di 44 aeromobili (Boeing B747, B777, Airbus A340, A330, A320/319) oltre ad altri 68 aeromobili ordinati (44 Airbus A321, 20 A330, e 4 A340). Il loro SMS aveva l’obiettivo di ridurre gli eventi che incidono negativamente sugli standard di sicurezza del 10% rispetto all’anno precedente. Sono stati esaminati i dati relativi al controllo dei dati di volo (“FDM”) dal 95 al 100% dei voli, con enfasi su eventi relativi ad avvicinamenti non stabilizzati e al “sistema di avviso di prossimità del terreno” (GPWS). I loro QMS hanno effettuato 260 ispezioni nel 2012 con 94 constatazioni a carico di procedure di compagnie che si differenziavano da quelle effettuate dalla CAAP in quanto era stato individuato un maggior numero di problemi relativi all’addestramento. Cebu Pacific Air ha comunicato che la crescita della flotta era del 7% all’anno. Nel 2013 hanno ricevuto 2 aeromobili Airbus A330 per iniziare voli di lungo raggio in giugno e l’obiettivo era di disporre di una flotta di 47 aeromobili entro la fine del 2013. In conseguenza dell’incontro la Commissione, assistita dagli Stati membri ha condotto una visita in loco nelle Filippine tra il 3 e il 7 giugno 2013. |
(86) |
Le conclusioni della visita sono state che CAAP doveva ancora familiarizzarsi con le moderne tecniche di gestione della sicurezza aerea sia per quanto riguarda i vettori da essa controllati che sul piano interno. Nell’area delle operazioni sussiste insufficiente attenzione per i fattori umani e le procedure SMS. |
(87) |
È emerso chiaramente dalla visita, tuttavia, che mentre restava un lavoro considerevole da fare all’interno di CAAP, il direttore generale per l’aviazione civile sta prendendo delle iniziative chiare per assicurare che CAAP divenga più efficiente nel suo lavoro quotidiano. Inoltre, è stato osservato che vi sono programmi per affrontare la questione di un organico ispettivo che sta invecchiando, migliorando le retribuzioni per facilitare le assunzioni dal settore e utilizzando esperti esterni per ridurre il rischio di lacune nella sorveglianza dei vettori aerei. Riassumendo, la sorveglianza esercitata da CAAP sui suoi vettori aerei è essenzialmente corretta sebbene permangano alcune lievi carenze in particolare nelle aree dell’addestramento, della standardizzazione, della gestione della qualità e dei sistemi di gestione della sicurezza. |
(88) |
Nel caso dei vettori aerei, sia PAL che Cebu Pacific Air sono stati in grado di dimostrare di possedere una effettiva procedura di gestione della sicurezza e di essere in grado di assicurare la conformità ai pertinenti regolamenti di sicurezza. Tuttavia, al momento della visita, Cebu Pacific Air ha subito un incidente che ha sollevato dei dubbi in merito al suo controllo delle operazioni di volo. In conseguenza Cebu Pacific Air ha deciso di non partecipare all’audizione del comitato per la sicurezza aerea al fine di concentrarsi sulla soluzione dei problemi di sicurezza che emergono dalle indagini di sicurezza attualmente in corso. |
(89) |
Durante la visita CAAP ha aggiornato l’elenco degli attuali COA, indicando che attualmente sono certificati da CAAP 32 vettori aerei. È necessario aggiornare di conseguenza l’allegato A. |
(90) |
Il 26 giugno 2013 il comitato per la sicurezza aerea ha sentito l’esposizione fatta da CAAP e da PAL. CAAP ha specificato le azioni in corso per assicurare la sostenibilità, includendo la soluzione delle questioni relative alle risorse umane, la fornitura di attrezzature IT, la produzione di un programma di sicurezza statale, l’aggiornamento della legislazione e il miglioramento dell’addestramento in particolare per quanto riguarda gli SMS. |
(91) |
PAL, oltre a trattare i punti sollevati nella riunione del 16 aprile 2013, ha comunicato le azioni intraprese per rispondere alle osservazioni fatte durante la visita in loco. Per quanto riguarda i suoi piani di espansione ha riconosciuto che l’assunzione di un numero idoneo di piloti costituirebbe una sfida ma ha osservato che nuovi aeromobili sostituirebbero quelli più vecchi e di conseguenza il ritmo di espansione sarebbe gestibile. |
(92) |
Tenendo conto della sorveglianza di sicurezza fornita da CAAP e della capacità di PAL di assicurare un’effettiva rispondenza ai pertinenti regolamenti di sicurezza aerea, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che il vettore aereo Philippine Airlines dovrebbe essere rimosso dall’allegato A. |
(93) |
Gli Stati membri verificheranno l’effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti attraverso ispezioni di rampa prioritarie da effettuarsi sugli aeromobili di PAL ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Qualora dai risultati di tali controlli, o da qualsiasi altra informazione pertinente, dovesse emergere che le norme di sicurezza internazionali non sono rispettate, la Commissione sarà costretta ad intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. |
(94) |
Tuttavia, la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea sono stati ben impressionati dalle iniziative prese da CAAP per affrontare le questioni di sicurezza ancora aperte e continueranno a monitorare da vicino la situazione al fine di svolgere ulteriori esami del caso nei futuri comitati per la sicurezza aerea. |
(95) |
Gli aeromobili utilizzati da alcuni vettori aerei certificati nella Federazione russa e che volano negli aeroporti nell’Unione sono sottoposti a ispezioni di rampa SAFA prioritarie per verificarne la conformità alle norme di sicurezza internazionali. Le autorità competenti degli Stati membri e l’AESA continuano ad informare i loro omologhi della Federazione russa in merito alle criticità individuate e le invita ad adottare provvedimenti per correggere tutti i casi di non conformità alle norme ICAO. |
(96) |
Nel frattempo la Commissione prosegue il dialogo sulle questioni di sicurezza aerea con le autorità competenti della Federazione russa, in particolare per garantire che gli attuali rischi derivanti da una modesta prestazione sotto il profilo della sicurezza dei vettori aerei certificati nella Federazione russa siano adeguatamente contenuti. |
(97) |
Il 13 giugno 2013, la Commissione, assistita dall’AESA e da diversi Stati membri, ha tenuto una riunione con i rappresentati della Agenzia federale russa per il trasporto aereo (“FATA”) nel corso della quale quest’ultima ha fornito un aggiornamento sulle misure intraprese dall’autorità e dai vettori aerei interessati per risolvere le criticità individuate nel corso delle ispezioni di rampa SAFA. In particolare, FATA ha dichiarato che un vettore aereo era stato sottoposto a controllo speciale mentre ad un altro era stato revocato il COA. |
(98) |
Durante la riunione, FATA ha comunicato che durante i primi sei mesi del 2013 Vim Airlines aveva subito frequenti ispezioni concludendo che secondo i risultati degli audit Vim Airlines operava a livelli di sicurezza accettabili. Per quanto riguarda Red Wings, FATA ha comunicato che in seguito alla sospensione del suo COA nel febbraio 2013, questo vettore aveva attraversato importanti sviluppi a livello societario. Inoltre, in funzione dell’esito dell’ispezione del vettore, che era in corso al momento della riunione, le operazioni di volo commerciali avrebbero potuto essere nuovamente autorizzate. La Commissione ha raccomandato un controllo approfondito del livello di idoneità di Red Wings ad effettuare operazioni di volo commerciali verso l’UE prima che tali operazioni vengano nuovamente autorizzate e ha chiesto informazioni in proposito prima della prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea. |
(99) |
Successivamente alla riunione FATA ha fornito ulteriori informazioni. In particolare, essa ha riferito che Red Wings era stata nuovamente autorizzata ad effettuare operazioni di volo commerciali a partire dal 17 giugno 2013. |
(100) |
La Commissione, l’AESA e gli Stati membri continueranno a monitorare da vicino la prestazioni di sicurezza dei vettori aerei, certificati nella Federazione russa, che operano verso l’Unione. La Commissione continuerà a scambiare informazioni relative alla sicurezza con le autorità competenti russe al fine di confermare che le criticità emerse dalle ispezioni di rampa SAFA sono state adeguatamente risolte dai vettori aerei interessati. |
(101) |
Qualora dalle ispezioni di rampa, o da qualsiasi altra informazione pertinente, dovesse risultare che le norme di sicurezza internazionali non sono rispettate, la Commissione sarà costretta ad intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. |
(102) |
Le consultazioni con l’autorità per l’aviazione civile del Sudan (“SCAA”) sono proseguite con l’obiettivo di confermare che il Sudan sta progredendo nel suo lavoro di riforma del sistema di sicurezza dell’aviazione civile al fine di risolvere le criticità in materia di sicurezza individuate dall’ICAO nel corso dell’audit USOAP del 2006 e dell’audit ICVM effettuato nel dicembre 2011. Tali audit hanno evidenziato una SSC relativa alla procedura di certificazione per il rilascio di certificati di operatore aereo. |
(103) |
Il 3 gennaio 2013, SCAA ha informato la Commissione di aver migliorato le proprie capacità di sorveglianza, incluso il sistema di certificazione e supervisione dei vettori aerei, le imprese di manutenzione e le imprese di addestramento approvate. Pertanto, a seguito di un audit ICVM del maggio 2012, l’ICAO aveva rimosso la SSC. |
(104) |
Successivamente, la Commissione, assistita dall’AESA ha tenuto una riunione con SCAA il 29 aprile 2013. SCAA ha comunicato di essere divenuta un’organizzazione autonoma con un proprio bilancio, che i miglioramenti al sistema di sicurezza aereo sudanese sono avvenuti attraverso il ricorso a esperti esterni e che essa stava attivamente reclutando a livello locale e migliorando i trattamenti economici per poter essere competitiva con il settore. SCAA ha dichiarato che solo 6 vettori hanno ricevuto la certificazione per effettuare voli internazionali (Sudan Airways, Marshland Aviation, Badr Airlines, Sun Air Aviation, Nova Airways e Tarco Air) mentre altri 7 vettori sono limitati alle operazioni nazionali. SCAA ha informato sui risultati della ICVM del maggio 2012, e ha osservato che il livello dell’attuazione effettiva delle norme ICAO è ora elevato, in particolare per quanto riguarda le operazioni di volo e l’aeronavigabilità. |
(105) |
SCAA ha comunicato inoltre di aver condotto una valutazione del rischio concernente la continuità delle operazioni di vecchi aeromobili di costruzione sovietica, che ha portato al fermo operativo del 50% di questi aeromobili registrati in Sudan. |
(106) |
Il 4 giugno 2013 SCAA ha fornito alla Commissione una copia del loro registro dei COA che riporta 18 vettori aerei, per 6 dei quali il COA è stato sospeso. Sono stati forniti particolari sulla revoca dei COA di Attico Airlines (COA n. 023); Sudanese States Aviation Company (COA n. 010); Azza Air Transport (COA n. 012); Almajarah Aviation (COA n. 049); Helilift (COA n. 042); e Feeder Airlines (COA n. 050). Sulla base delle informazioni fornite da SCAA è necessario aggiornare di conseguenza l’allegato A. |
(107) |
Il 25 giugno 2013 SCAA ha presentato un rapporto al comitato per la sicurezza aerea. SCAA era accompagnata dal Direttore generale della Commissione per l’aviazione civile araba (“ACAC”), che ha riconosciuto che l’elenco di sicurezza dell’UE può agire da catalizzatore per gli Stati affinché affrontino problemi di sicurezza, ha osservato il vantaggio per gli Stati di lavorare assieme in un contesto regionale ed ha sottolineato il sostegno che l’ACAC fornisce a questo riguardo. |
(108) |
SCAA, oltre alle osservazioni fatte durante la riunione del 29 aprile 2013, ha informato il comitato in merito al programma, concernente il personale ispettivo, relativo alla frequentazione del corso per ispettori dell’ICAO, nei mesi di luglio e agosto 2013, e la rimozione, prevista per il luglio 2013, di tutti gli aeromobili dei tipi Tupolev Tu134 e Antonov An12 dal registro sudanese degli aeromobili. SCAA ha inoltre comunicato che tutti i vettori aerei in Sudan dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza entro il 2013. |
(109) |
Il comitato per la sicurezza aerea ha apprezzato gli importanti progressi riferiti dalle autorità competenti del Sudan nella correzione delle carenze individuate dall’ICAO ma ha riconosciuto che vi è ancora della strada da fare per arrivare ad una situazione in cui sia SCAA che i vettori aerei sotto la sua sorveglianza siano in grado di assicurare la piena rispondenza alle norme ICAO. La Commissione continuerà pertanto a monitorare da vicino i progressi compiuti da SCAA al fine di riesaminare il caso nei futuri comitati per la sicurezza aerea. |
(110) |
Un vettore aereo certificato nella Repubblica bolivariana del Venezuela, Conviasa, è stato sottoposto a divieto operativo dall’aprile 2012, in conseguenza delle prestazioni estremamente modeste emerse nei controlli SAFA, dei diversi incidenti subiti e dell’assenza di un’adeguata risposta alle richieste di informazioni presentate dal comitato per la sicurezza aerea. In seguito a ciò, la Commissione ha concordato con le autorità competenti del Venezuela, il 18 giugno 2012, una tabella di marcia per risolvere le carenze individuate in materia di sicurezza e permettere un riesame della decisione dell’Unione. |
(111) |
Le consultazioni con l’autorità per l’aviazione civile del Venezuela (“INAC”) sono continuate nel 2013 al fine di confermare che il Venezuela sta progredendo nel suo lavoro di ulteriore miglioramento della sorveglianza degli operatori aerei e assicurare che Conviasa continui a lavorare per migliorare il suo status di sicurezza per rispondere pienamente agli standard internazionali richiesti. |
(112) |
Nel maggio 2013, le autorità competenti del Venezuela hanno fornito alla Commissione, attraverso le competenti autorità spagnole, una serie di osservazioni scritte che specificano l’attuazione di alcune delle azioni contenute nella tabella di marcia concordata nel giugno 2012. |
(113) |
Successivamente, la Commissione, assistita dall’AESA ha tenuto una riunione con l’INAC il 7 giugno 2013. Conviasa ha comunicato nei dettagli i miglioramenti apportati al fine di correggere le constatazioni delle precedenti ispezioni SAFA, gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni provenienti dagli incidenti, nonché le modifiche introdotte a seguito dell’ultimo audit INAC. In particolare, Conviasa ha evidenziato il proprio sistema di controlli prima del volo del tipo SAFA e i miglioramenti apportati al proprio sistema di gestione della sicurezza, alla qualità generale, alle procedure di manutenzione e di aeronavigabilità continua. Conviasa ha inoltre informato sui propri programmi di espansione e di rinnovo della flotta per i prossimi anni, con il graduale ritiro dei vecchi aeromobili del tipo Boeing B737-200 e B737-300 e l’accelerazione dell’introduzione già iniziata del nuovo aeromobile del tipo Embraer ERJ 190. |
(114) |
L’INAC ha informato in merito alla sua struttura e ai suoi meccanismi interni, ha fornito informazioni dettagliate sulle procedure esistenti per trattare i risultati dei controlli UE SAFA dei vettori aerei venezuelani e ha riferito sulla programmazione e attuazione delle proprie attività di sorveglianza, che includeranno presto ispezioni di rampa sui propri vettori nazionali. INAC ha inoltre spiegato che la recente missione ICVM dell’ICAO, che si è svolta dal 22 al 28 maggio 2013, dovrebbe portare ad un miglioramento dell’attuale livello di attuazione delle norme ICAO del paese. |
(115) |
INAC ha illustrato la propria posizione al comitato per la sicurezza aerea il 26 giugno 2013. Essa ha riferito al comitato in merito ai punti discussi nella riunione svoltasi il 7 giugno 2013. |
(116) |
Anche Conviasa ha illustrato la propria posizione al comitato per la sicurezza aerea il 26 giugno 2013. Essa ha informato il comitato in merito ai punti discussi nella riunione del 7 giugno 2013 e ha sottolineato che, qualora le fosse consentito riprendere le operazioni nell’Unione, adotterebbe una modalità mista di operazioni, combinando l’esercizio dei propri Airbus A340-200 con una modalità “wet lease” di un tipo di aeromobile equivalente. |
(117) |
Sulla base dell’audit condotta dalla Spagna e la recente visita dell’ICAO nonché delle presentazioni fatte dall’INAC e da Conviasa, il comitato per la sicurezza aerea ha apprezzato gli importanti e vasti progressi compiuti nella correzione delle carenze individuate dal comitato per la sicurezza aerea nel 2012. Tenendo conto dei suddetti progressi, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Conviasa debba essere rimosso dall’elenco di cui all’allegato A. |
(118) |
Gli Stati membri verificheranno l’effettivo rispetto delle norme di sicurezza pertinenti attraverso ispezioni di rampa prioritarie, da effettuarsi sugli aeromobili dei vettori aerei titolari di licenze rilasciate in Venezuela, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. |
(119) |
Qualora da tali controlli, o da qualsiasi altra informazione pertinente, dovesse risultare che le norme di sicurezza internazionali non sono rispettate, la Commissione sarà costretta ad intervenire a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. |
(120) |
Nel contesto dell’aggiornamento degli allegati, l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 riconosce la necessità di decisioni da prendere rapidamente e, se del caso, con urgenza, date le implicazioni in termini di sicurezza. Esperienza fatta con l’aggiornamento degli allegati ha anche dimostrato che è essenziale, per la tutela dei dati sensibili e per ridurre al minimo gli impatti commerciali, che le decisioni prese nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco siano pubblicate ed entrino in vigore con la massima rapidità dopo la loro adozione. |
(121) |
Il regolamento (CE) n. 474/2006 deve quindi essere modificato di conseguenza. |
(122) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza aerea. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:
1. |
L’allegato A è sostituito dal testo riportato nell’allegato A del presente regolamento. |
2. |
L’allegato B è sostituito dal testo riportato nell’allegato B del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.
(2) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.
(3) GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.
(4) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.
(5) GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1.
(6) Considerandi da 60 a 64 del regolamento (CE) n. 474/2006 del 22 marzo 2006, GU L 84 del 23.3.2006, pag. 18.
(7) Considerandi da 71 a 81 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1146/2012 della Commissione (GU L 333 del 5.12.2012, pag. 7).
ALLEGATO A
ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NEL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA (1)
Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) |
Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio |
Codice ICAO di designazione della compagnia aerea |
Stato dell’operatore aereo |
BLUE WING AIRLINES |
SRBWA-01/2002 |
BWI |
Suriname |
MERIDIAN AIRWAYS LTD |
COA 023 |
MAG |
Repubblica del Ghana |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Afghanistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica islamica di Afghanistan |
ARIANA AFGHAN AIRLINES |
COA 009 |
AFG |
Repubblica islamica di Afghanistan |
KAM AIR |
COA 001 |
KMF |
Repubblica islamica di Afghanistan |
PAMIR AIRLINES |
Sconosciuto |
PIR |
Repubblica islamica di Afghanistan |
SAFI AIRWAYS |
COA 181 |
SFW |
Repubblica islamica di Afghanistan |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Angola responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, ripreso nell’allegato B, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica d’Angola |
AEROJET |
AO 008-01/11 |
TEJ |
Repubblica d’Angola |
AIR26 |
AO 003-01/11-DCD |
DCD |
Repubblica d’Angola |
AIR GICANGO |
009 |
Sconosciuto |
Repubblica d’Angola |
AIR JET |
AO 006-01/11-MBC |
MBC |
Repubblica d’Angola |
AIR NAVE |
017 |
Sconosciuto |
Repubblica d’Angola |
ANGOLA AIR SERVICES |
006 |
Sconosciuto |
Repubblica d’Angola |
DIEXIM |
007 |
Sconosciuto |
Repubblica d’Angola |
FLY540 |
AO 004-01 FLYA |
Sconosciuto |
Repubblica d’Angola |
GIRA GLOBO |
008 |
GGL |
Repubblica d’Angola |
HELIANG |
010 |
Sconosciuto |
Repubblica d’Angola |
HELIMALONGO |
AO 005-01/11 |
Sconosciuto |
Repubblica d’Angola |
MAVEWA |
016 |
Sconosciuto |
Repubblica d’Angola |
SONAIR |
AO 002-01/10-SOR |
SOR |
Repubblica d’Angola |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica del Benin |
AERO BENIN |
PEA N. 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. |
AEB |
Repubblica del Benin |
AFRICA AIRWAYS |
Sconosciuto |
AFF |
Repubblica del Benin |
ALAFIA JET |
PEA N. 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS |
Sconosciuto |
Repubblica del Benin |
BENIN GOLF AIR |
PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS. |
BGL |
Repubblica del Benin |
BENIN LITTORAL AIRWAYS |
PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. |
LTL |
Repubblica del Benin |
COTAIR |
PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. |
COB |
Repubblica del Benin |
ROYAL AIR |
PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS |
BNR |
Repubblica del Benin |
TRANS AIR BENIN |
PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. |
TNB |
Repubblica del Benin |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica del Congo |
AERO SERVICE |
RAC06-002 |
RSR |
Repubblica del Congo |
CANADIAN AIRWAYS CONGO |
RAC06-012 |
Sconosciuto |
Repubblica del Congo |
EMERAUDE |
RAC06-008 |
Sconosciuto |
Repubblica del Congo |
EQUAFLIGHT SERVICES |
RAC 06-003 |
EKA |
Repubblica del Congo |
EQUAJET |
RAC06-007 |
EKJ |
Repubblica del Congo |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES SA. |
RAC 06-014 |
Sconosciuto |
Repubblica del Congo |
MISTRAL AVIATION |
RAC06-011 |
Sconosciuto |
Repubblica del Congo |
TRANS AIR CONGO |
RAC 06-001 |
TSG |
Repubblica del Congo |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (DRC) responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER |
104/CAB/MIN/TVC/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
AIR BARAKA |
409/CAB/MIN/TVC/002/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
AIR CASTILLA |
409/CAB/MIN/TVC/007/2010 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
AIR FAST CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0112/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
AIR MALEBO |
409/CAB/MIN/TVC/0122/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
AIR KASAI |
409/CAB/MIN/TVC/0053/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
AIR KATANGA |
409/CAB/MIN/TVC/0056/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
AIR TROPIQUES |
409/CAB/MIN/TVC/00625/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
ARMI GLOBAL BUSINESS AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/029/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
BIEGA AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/051/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
BLUE AIRLINES |
106/CAB/MIN/TVC/2012 |
BUL |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
BLUE SKY |
409/CAB/MIN/TVC/0028/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
BUSINESS AVIATION |
409/CAB/MIN/ TVC/048/09 |
ABB |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
BUSY BEE CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0064/2010 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
CETRACA |
105/CAB/MIN/TVC/2012 |
CER |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
CHC STELLAVIA |
409/CAB/MIN/TVC/0078/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
CONGO EXPRESS AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/059/2012 |
EXY |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) |
409/CAB/MIN/TVC/0050/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
DOREN AIR CONGO |
102/CAB/MIN/TVC/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
EPHRATA AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/040/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
EAGLES SERVICES |
409/CAB/MIN/TVC/0196/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
FILAIR |
409/CAB/MIN/TVC/037/2008 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
FLY CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0126/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
GALAXY KAVATSI |
409/CAB/MIN/TVC/0027/2008 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) |
409/CAB/MIN/TVC/0082/2010 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
GOMA EXPRESS |
409/CAB/MIN/TVC/0051/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
GOMAIR |
409/CAB/MIN/TVC/011/2010 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
GTRA |
409/CAB/MIN/TVC/0060/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) |
409/CAB/MIN/TVC/0065/2010 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
JET CONGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/0011/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
KATANGA EXPRESS |
409/CAB/MIN/TVC/0083/2010 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
KATANGA WINGS |
409/CAB/MIN/TVC/0092/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
KIN AVIA |
409/CAB/MIN/TVC/0059/2010 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
KORONGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/001/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC) |
Firma ministeriale (ordinanza n. 78/205) |
LCG |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
MANGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/009/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
MAVIVI AIR TRADE |
409/CAB/MIN/TVC/00/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
OKAPI AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/086/2011 |
OKP |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
PATRON AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/0066/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
PEGASUS |
409/CAB/MIN/TVC/021/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
SAFE AIR |
409/CAB/MIN/TVC/021/2008 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
SERVICES AIR |
103/CAB/MIN/TVC/2012 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
STELLAR AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/056/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
SION AIRLINES |
409/CAB/MIN/TVC/0081/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
SWALA AVIATION |
409/CAB/MIN/TVC/0084/2010 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
TRACEP CONGO |
409/CAB/MIN/TVC/0085/2010 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
TRANSAIR CARGO SERVICES |
409/CAB/MIN/TVC/073/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
WALTAIR AVIATION |
409/CAB/MIN/TVC/004/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
WILL AIRLIFT |
409/CAB/MIN/TVC/0247/2011 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
WIMBI DIRA AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TVC/039/2008 |
WDA |
Repubblica democratica del Congo (DRC) |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Gibuti |
DAALLO AIRLINES |
Sconosciuto |
DAO |
Gibuti |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme della Guinea equatoriale, compresi i seguenti: |
|
|
Guinea equatoriale |
CRONOS AIRLINES |
2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS |
Sconosciuto |
Guinea equatoriale |
CEIBA INTERCONTINENTAL |
2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS |
CEL |
Guinea equatoriale |
PUNTO AZUL |
2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS |
Sconosciuto |
Guinea equatoriale |
TANGO AIRWAYS |
Sconosciuto |
Sconosciuto |
Guinea equatoriale |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Eritrea responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Stato di Eritrea |
ERITREAN AIRLINES |
COA No 004 |
ERT |
Stato di Eritrea |
NASAIR ERITREA |
COA N. 005 |
NAS |
Stato di Eritrea |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica di Indonesia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, con l’eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua e Indonesia Air Asia, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica di Indonesia |
AIR BORN INDONESIA |
135-055 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
AIR PACIFIC UTAMA |
135-020 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
ALFA TRANS DIRGANTATA |
135-012 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
ANGKASA SUPER SERVICES |
135-050 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
ASCO NUSA AIR |
135-022 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
ASI PUDJIASTUTI |
135-028 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
AVIASTAR MANDIRI |
135-029 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
CITILINK INDONESIA |
121-046 |
CTV |
Repubblica di Indonesia |
DABI AIR NUSANTARA |
135-030 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
DERAYA AIR TAXI |
135-013 |
DRY |
Repubblica di Indonesia |
DERAZONA AIR SERVICE |
135-010 |
DRZ |
Repubblica di Indonesia |
DIRGANTARA AIR SERVICE |
135-014 |
DIR |
Repubblica di Indonesia |
EASTINDO |
135-038 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
ENGGANG AIR SERVICE |
135-045 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
ERSA EASTERN AVIATION |
135-047 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
GATARI AIR SERVICE |
135-018 |
GHS |
Repubblica di Indonesia |
HEAVY LIFT |
135-042 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
INDONESIA AIR TRANSPORT |
121-034 |
IDA |
Repubblica di Indonesia |
INTAN ANGKASA AIR SERVICE |
135-019 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
JAYAWIJAYA DIRGANTARA |
121-044 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
JOHNLIN AIR TRANSPORT |
135-043 |
JLB |
Repubblica di Indonesia |
KAL STAR |
121-037 |
KLS |
Repubblica di Indonesia |
KARTIKA AIRLINES |
121-003 |
KAE |
Repubblica di Indonesia |
KOMALA INDONESIA |
135-051 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
KURA-KURA AVIATION |
135-016 |
KUR |
Repubblica di Indonesia |
LION MENTARI AIRLINES |
121-010 |
LNI |
Repubblica di Indonesia |
MANUNGGAL AIR SERVICE |
121-020 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
MARTABUANA ABADION |
135-049 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
MATTHEW AIR NUSANTARA |
135-048 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
MERPATI NUSANTARA AIRLINES |
121-002 |
MNA |
Repubblica di Indonesia |
MIMIKA AIR |
135-007 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
NATIONAL UTILITY HELICOPTER |
135-011 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
NUSANTARA AIR CHARTER |
121-022 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
NUSANTARA BUANA AIR |
135-041 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
PACIFIC ROYALE AIRWAYS |
121-045 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
PEGASUS AIR SERVICES |
135-036 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
PELITA AIR SERVICE |
121-008 |
PAS |
Repubblica di Indonesia |
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA |
135-026 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
PURA WISATA BARUNA |
135-025 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
RIAU AIRLINES |
121-016 |
RIU |
Repubblica di Indonesia |
SAYAP GARUDA INDAH |
135-004 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
SKY AVIATION |
135-044 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
SMAC |
135-015 |
SMC |
Repubblica di Indonesia |
SRIWIJAYA AIR |
121-035 |
SJY |
Repubblica di Indonesia |
SURVEI UDARA PENAS |
135-006 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
SURYA AIR |
135-046 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI |
121-048 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
TRANSWISATA PRIMA AVIATION |
135-021 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE |
121-038 |
XAR |
Repubblica di Indonesia |
TRAVIRA UTAMA |
135-009 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES |
121-018 |
TMG |
Repubblica di Indonesia |
TRIGANA AIR SERVICE |
121-006 |
TGN |
Repubblica di Indonesia |
UNINDO |
135-040 |
Sconosciuto |
Repubblica di Indonesia |
WING ABADI AIRLINES |
121-012 |
WON |
Repubblica di Indonesia |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakhstan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di Air Astana, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica del Kazakhstan |
AIR ALMATY |
AK-0453-11 |
LMY |
Repubblica del Kazakhstan |
AIR TRUST AIRCOMPANY |
AK-0455-12 |
RTR |
Repubblica del Kazakhstan |
ASIA CONTINENTAL AIRLINES |
AK-0317-12 |
CID |
Repubblica del Kazakhstan |
ATMA AIRLINES |
AK-0437-10 |
AMA |
Repubblica del Kazakhstan |
AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR |
AK-067-12 |
SAP |
Repubblica del Kazakhstan |
BEYBARS AIRCOMPANY |
AK-0442-11 |
BBS |
Repubblica del Kazakhstan |
BEK AIR |
AK-0463-12 |
BEK |
Repubblica del Kazakhstan |
BURUNDAYAVIA AIRLINES |
AK-0456-12 |
BRY |
Repubblica del Kazakhstan |
COMLUX-KZ |
AK-0449-11 |
KAZ |
Repubblica del Kazakhstan |
DETA AIR |
AK-0458-12 |
DET |
Repubblica del Kazakhstan |
EAST WING |
AK-0465-12 |
EWZ |
Repubblica del Kazakhstan |
LUK AERO (EX EASTERN EXPRESS) |
AK-0464-12 |
LIS |
Repubblica del Kazakhstan |
EURO-ASIA AIR |
AK-0441-11 |
EAK |
Repubblica del Kazakhstan |
EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL |
AK-0445-11 |
KZE |
Repubblica del Kazakhstan |
FLY JET KZ |
AK-0446-11 |
FJK |
Repubblica del Kazakhstan |
INVESTAVIA |
AK-0447-11 |
TLG |
Repubblica del Kazakhstan |
IRTYSH AIR |
AK-0439-11 |
MZA |
Repubblica del Kazakhstan |
JET AIRLINES |
AK-0459-12 |
SOZ |
Repubblica del Kazakhstan |
JET ONE |
AK-0468-12 |
JKZ |
Repubblica del Kazakhstan |
KAZAIR JET |
AK-0442-11 |
KEJ |
Repubblica del Kazakhstan |
KAZAIRTRANS AIRLINE |
AK-0466-12 |
KUY |
Repubblica del Kazakhstan |
KAZAVIASPAS |
AK-0452-11 |
KZS |
Repubblica del Kazakhstan |
MEGA AIRLINES |
AK-0462-12 |
MGK |
Repubblica del Kazakhstan |
PRIME AVIATION |
AK-0448-11 |
PKZ |
Repubblica del Kazakhstan |
SAMAL AIR |
AK-0454-12 |
SAV |
Repubblica del Kazakhstan |
SEMEYAVIA |
AK-450-11 |
SMK |
Repubblica del Kazakhstan |
SCAT |
AK-0460-12 |
VSV |
Repubblica del Kazakhstan |
ZHETYSU AIRCOMPANY |
AK-0438-11 |
JTU |
Repubblica del Kazakhstan |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme del Kirghizistan, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica del Kirghizistan |
SKY BISHKEK |
Sconosciuto |
BIS |
Repubblica del Kirghizistan |
AIR MANAS |
17 |
MBB |
Repubblica del Kirghizistan |
AVIA TRAFFIC COMPANY |
23 |
AVJ |
Repubblica del Kirghizistan |
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) |
13 |
CBK |
Repubblica del Kirghizistan |
CLICK AIRWAYS |
11 |
CGK |
Repubblica del Kirghizistan |
IMPRESA STATALE DELL’AVIAZIONE, CHE DIPENDE DAL MINISTERO DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA (SAEMES) |
20 |
DAM |
Repubblica del Kirghizistan |
AIR BISHKEK (EX EASTOK AVIA) |
15 |
EAA |
Repubblica del Kirghizistan |
KYRGYZ TRANS AVIA |
31 |
KTC |
Repubblica del Kirghizistan |
KYRGYZSTAN |
03 |
LYN |
Repubblica del Kirghizistan |
MANAS AIRWAYS |
42 |
BAM |
Repubblica del Kirghizistan |
S GROUP AVIATION |
6 |
SGL |
Repubblica del Kirghizistan |
SKY KG AIRLINES |
41 |
KGK |
Repubblica del Kirghizistan |
SKY WAY AIR |
39 |
SAB |
Repubblica del Kirghizistan |
SUPREME AVIATION |
40 |
SGK |
Repubblica del Kirghizistan |
VALOR AIR |
07 |
VAC |
Repubblica del Kirghizistan |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme. |
|
|
Liberia |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Gabon responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, con l’eccezione di Gabon Airlines, Afrijet e SN2AG, inseriti nell’allegato B, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica gabonese |
AFRIC AVIATION |
010/MTAC/ANAC-G/DSA |
EKG |
Repubblica gabonese |
AIR SERVICES SA |
004/MTAC/ANAC-G/DSA |
RVS |
Repubblica gabonese |
AIR TOURIST (ALLEGIANCE) |
007/MTAC/ANAC-G/DSA |
LGE |
Repubblica gabonese |
NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) |
008/MTAC/ANAC-G/DSA |
NRG |
Repubblica gabonese |
SCD AVIATION |
005/MTAC/ANAC-G/DSA |
SCY |
Repubblica gabonese |
SKY GABON |
009/MTAC/ANAC-G/DSA |
SKG |
Repubblica gabonese |
SOLENTA AVIATION GABON |
006/MTAC/ANAC-G/DSA |
SVG |
Repubblica gabonese |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Mozambico responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica del Mozambico |
AERO-SERVICOS SARL |
MOZ-08 |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
AEROVISAO DE MOZAMBIQUE |
Sconosciuto |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
CFA MOZAMBIQUE |
MOZ-10 |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
CFM-TRANSPORTES E TRABALHO AEREO SA |
MOZ-07 |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
COASTAL AVIATION |
MOZ-15 |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
CR AVIATION |
MOZ-14 |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
EMILIO AIR CHARTER LDA |
MOZ-05 |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
ETA AIR CHARTER LDA |
MOZ-04 |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
HELICOPTEROS CAPITAL |
MOZ-11 |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
KAYA AIRLINES |
MOZ-09 |
KYY |
Repubblica del Mozambico |
MOZAMBIQUE AIRLINES (LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE) |
MOZ-01 |
LAM |
Repubblica del Mozambico |
MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX |
MOZ-02 |
MXE |
Repubblica del Mozambico |
UNIQUE AIR CHARTER |
MOZ-13 |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
SAFARI AIR |
MOZ-12 |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
TTA SARL |
MOZ-16 |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
VR CROPSPRAYERS LDA |
MOZ-06 |
Sconosciuto |
Repubblica del Mozambico |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità delle Filippine responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di Philippine Airlines, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica delle Filippine |
AEROEQUIPEMENT AVIATION |
2010037 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
AIR ASIA PHILIPPINES |
2012047 |
APG |
Repubblica delle Filippine |
AIR PHILIPPINES CORPORATION |
2009006 |
GAP |
Repubblica delle Filippine |
AIR JUAN AVIATION |
2013053 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC. |
2012048 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
ASIAN AEROSPACE CORPORATION |
2012050 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
ASTRO AIR INTERNATIONAL |
2012049 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
AYALA AVIATION CORP. |
4AN9900003 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC. |
2010026 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
CEBU PACIFIC AIR |
2009002 |
CEB |
Repubblica delle Filippine |
CM AERO SERVICES |
20110401 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
CYCLONE AIRWAYS |
2010034 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
FAR EAST AVIATION SERVICES |
2009013 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
INAEC AVIATION CORP. |
2010028 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
INTERISLAND AIRLINES |
2010023 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
ISLAND AVIATION |
2009009 |
SOY |
Repubblica delle Filippine |
ISLAND TRANSVOYAGER |
2010022 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
LION AIR |
2009019 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES |
2010029 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
MAGNUM AIR |
2012051 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP |
2010020 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
NORTHSKY AIR INC. |
2011042 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
OMNI AVIATION CORP. |
2010033 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC. |
2010024 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
ROYAL STAR AVIATION, INC. |
2010021 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
SOUTH EAST ASIAN AIRLINES |
2009 004 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
SOUTH EAST ASIAN AIRLINES (SEAIR) INTERNATIONAL |
2012052 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES |
2011045 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
SUBIC SEAPLANE, INC. |
2011035 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
WCC AVIATION COMPANY |
2009015 |
Sconosciuto |
Repubblica delle Filippine |
ZEST AIRWAYS INCORPORATED |
2009003 |
EZD |
Repubblica delle Filippine |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe |
AFRICA CONNECTION |
10/COA/2008 |
ACH |
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe |
BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD |
01/COA/2007 |
BGI |
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe |
EXECUTIVE JET SERVICES |
03/COA/2006 |
EJZ |
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe |
GLOBAL AVIATION OPERATION |
04/COA/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe |
GOLIAF AIR |
05/COA/2001 |
GLE |
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe |
ISLAND OIL EXPLORATION |
01/COA/2008 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe |
STP AIRWAYS |
03/COA/2006 |
STP |
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe |
TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD |
02/COA/2002 |
TFK |
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe |
TRANSCARG |
01/COA/2009 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe |
TRANSLIZ AVIATION (TMS) |
02/COA/2007 |
TLZ |
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme della Repubblica di Sierra Leone, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica di Repubblica di Sierra Leone |
AIR RUM, LTD |
Sconosciuto |
RUM |
Repubblica di Sierra Leone |
DESTINY AIR SERVICES, LTD |
Sconosciuto |
DTY |
Repubblica di Sierra Leone |
HEAVYLIFT CARGO |
Sconosciuto |
Sconosciuto |
Repubblica di Sierra Leone |
ORANGE AIR REPUBBLICA DI SIERRA LEONE LTD |
Sconosciuto |
ORJ |
Repubblica di Sierra Leone |
PARAMOUNT AIRLINES, LTD |
Sconosciuto |
PRR |
Repubblica di Sierra Leone |
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD |
Sconosciuto |
SVT |
Repubblica di Sierra Leone |
TEEBAH AIRWAYS |
Sconosciuto |
Sconosciuto |
Repubblica di Sierra Leone |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Sudan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica del Sudan |
ALFA AIRLINES |
054 |
AAJ |
Repubblica del Sudan |
ALMAJAL AVIATION SERVICE |
015 |
MGG |
Repubblica del Sudan |
BADER AIRLINES |
035 |
BDR |
Repubblica del Sudan |
BENTIU AIR TRANSPORT |
029 |
BNT |
Repubblica del Sudan |
BLUE BIRD AVIATION |
011 |
BLB |
Repubblica del Sudan |
DOVE AIRLINES |
052 |
DOV |
Repubblica del Sudan |
ELIDINER AVIATION |
008 |
DND |
Repubblica del Sudan |
FOURTY EIGHT AVIATION |
053 |
WHB |
Repubblica del Sudan |
GREEN FLAG AVIATION |
017 |
Sconosciuto |
Repubblica del Sudan |
HELEJETIC AIR |
057 |
HJT |
Repubblica del Sudan |
KATA AIR TRANSPORT |
009 |
KTV |
Repubblica del Sudan |
KUSH AVIATION |
060 |
KUH |
Repubblica del Sudan |
MARSLAND COMPANY |
040 |
MSL |
Repubblica del Sudan |
MID AIRLINES |
025 |
NYL |
Repubblica del Sudan |
NOVA AIRLINES |
046 |
NOV |
Repubblica del Sudan |
SUDAN AIRWAYS |
001 |
SUD |
Repubblica del Sudan |
SUN AIR COMPANY |
051 |
SNR |
Repubblica del Sudan |
TARCO AIRLINES |
056 |
TRQ |
Repubblica del Sudan |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Swaziland responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Regno dello Swaziland |
SWAZILAND AIRLINK |
Sconosciuto |
SZL |
Regno dello Swaziland |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Zambia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: |
|
|
Repubblica dello Zambia |
ZAMBEZI AIRLINES |
Z/COA/001/2009 |
ZMA |
Repubblica dello Zambia |
(1) I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
ALLEGATO B
ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA (1)
Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) |
Numero del certificato di operatore aereo (COA) |
Codice ICAO di designazione della compagnia aerea |
Stato dell’operatore aereo |
Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni |
Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione |
Stato di immatricolazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR KORYO |
GAC-COA/KOR-01 |
KOR |
Repubblica democratica popolare di Corea |
L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU - 204 |
L’intera flotta, tranne: P-632, P-633 |
Repubblica democratica popolare di Corea |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFRIJET (2) |
002/MTAC/ANAC-G/DSA |
ABS |
Repubblica gabonese |
L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50, 2 aeromobili del tipo Falcon 900 |
L’intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR |
Repubblica gabonese |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR ASTANA (3) |
AK-0443-11 |
KZR |
Repubblica del Kazakhstan |
L’intera flotta, tranne: aeromobili del tipo Boeing B 767, aeromobili del tipo Boeing B 757, aeromobili del tipo Airbus A319/320/321 |
L’intera flotta, tranne: gli aeromobili all’interno della flotta di Boeing B767, come indicato nel COA; gli aeromobili all’interno della flotta di Boeing B757, come indicato nel COA; gli aeromobili all’interno della flotta di Airbus A319/320/321, come indicato nel COA |
Aruba (Regno dei Paesi Bassi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD |
COA 017 |
ALE |
Repubblica del Ghana |
L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo DC8-63F |
L’intera flotta, tranne: 9G-TOP e 9G-RAC |
Repubblica del Ghana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR MADAGASCAR |
5R-M01/2009 |
MDG |
Repubblica del Madagascar |
L’intera flotta, tranne: 3 aeromobili del tipo Boeing B737-300, 2 aeromobili del tipo ATR 72-500, 1 aeromobile del tipo ATR 42-500, 1 aeromobile del tipo ATR 42-320 e 3 aeromobili del tipo DHC 6-300 |
L’intera flotta, tranne: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MFL, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF |
Repubblica del Madagascar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR SERVICE COMORES |
06-819/TA-15/DGACM |
KMD |
Unione delle Comore |
L’intera flotta, tranne: LET 410 UVP |
L’intera flotta, tranne: D6-CAM (851336) |
Unione delle Comore |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABON AIRLINES (4) |
001/MTAC/ANAC |
GBK |
Repubblica gabonese |
L’intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Boeing B767-200 |
L’intera flotta, tranne: TR-LHP |
Repubblica gabonese |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRAN AIR (5) |
FS100 |
IRA |
Repubblica islamica dell’Iran |
L’intera flotta, tranne: 14 aeromobili del tipo Airbus A300, 8 aeromobili del tipo Airbus A310, 1 aeromobile Boeing B737 |
L’intera flotta, tranne:
|
Repubblica islamica dell’Iran |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) |
003/MTAC/ANAC-G/DSA |
NVS |
Repubblica gabonese |
L’intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL-601, 1 aeromobile del tipo HS-125-800 |
L’intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG |
Repubblica gabonese; Repubblica del Sud Africa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAAG ANGOLA AIRLINES |
001 |
DTA |
Repubblica d’Angola |
L’intera flotta, tranne: 5 aeromobili del tipo Boeing B777 e 4 aeromobili del tipo Boeing B737-700 |
L’intera flotta, tranne: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ |
Repubblica d’Angola |
(1) I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
(2) Afrijet è autorizzata ad impiegare unicamente gli aeromobili specifici indicati per il suo attuale livello di operazioni nell’Unione.
(3) Per il suo attuale livello di operazioni nell’Unione Air Astana è autorizzata unicamente a utilizzare i tipi specifici di aeromobili indicati, a condizione che siano immatricolati ad Aruba e che tutte le modifiche al COA siano tempestivamente comunicate alla Commissione ed a Eurocontrol.
(4) Gabon Airlines è autorizzata ad impiegare unicamente gli aeromobili specifici indicati per il suo attuale livello di operazioni nell’Unione.
(5) Iran Air è autorizzato ad operare con destinazione l’Unione utilizzando esclusivamente gli aeromobili indicati alle condizioni stabilite al considerando 69 del regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 15).
11.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/82 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 660/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
MK |
33,9 |
TR |
105,8 |
|
ZZ |
69,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
128,7 |
ZZ |
128,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
82,0 |
TR |
70,0 |
|
UY |
80,2 |
|
ZA |
99,2 |
|
ZZ |
82,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
162,5 |
BR |
93,2 |
|
CL |
129,6 |
|
CN |
109,5 |
|
NZ |
141,2 |
|
US |
156,4 |
|
ZA |
114,5 |
|
ZZ |
129,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
104,7 |
CL |
140,3 |
|
CN |
66,6 |
|
ZA |
120,5 |
|
ZZ |
108,0 |
|
0809 10 00 |
IL |
275,4 |
TR |
201,1 |
|
ZZ |
238,3 |
|
0809 29 00 |
TR |
349,5 |
US |
793,8 |
|
ZZ |
571,7 |
|
0809 30 |
TR |
200,5 |
ZZ |
200,5 |
|
0809 40 05 |
IL |
99,1 |
MA |
99,1 |
|
ZA |
125,3 |
|
ZZ |
107,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
11.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/84 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2013
che stabilisce che il Belgio non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del 2 dicembre 2009
(2013/369/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 8,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
(2) |
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile propizia alla creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi. |
(3) |
Il 2 dicembre 2009 il Consiglio, deliberando sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che in Belgio esisteva un disavanzo eccessivo (2). Il medesimo giorno, sempre sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha adottato una raccomandazione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE ("raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009"), in cui invitava le autorità belghe a prendere provvedimenti in una prospettiva a medio termine per portare il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2012. |
(4) |
Più precisamente, al fine di riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del 3% del PIL in modo credibile e sostenibile, alle autorità belghe è stato raccomandato di a) attuare le misure di riduzione del disavanzo nel 2010, come previsto nel progetto di bilancio per il 2010, nonché rafforzare lo sforzo di bilancio previsto nel 2011 e 2012; b) garantire uno sforzo di bilancio medio annuo del ¾ % del PIL nel periodo 2010-2012, che doveva inoltre contribuire a portare il rapporto debito lordo/PIL su un percorso discendente di avvicinamento al valore di riferimento ad un ritmo soddisfacente ripristinando un livello adeguato di avanzo primario; c) specificare le misure necessarie per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2012, se le condizioni cicliche lo consentiranno, e accelerare la riduzione del disavanzo se le condizioni economiche o di bilancio si dovessero rivelare migliori del previsto rispetto al momento in cui sono state formulate le raccomandazioni nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE); d) rafforzare i meccanismi di controllo per garantire che gli obiettivi di bilancio siano rispettati. Nelle sue raccomandazioni il Consiglio aveva fissato al 2 giugno 2010 il termine per l'adozione di misure efficaci in linea con le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97. |
(5) |
Secondo le previsioni dell'autunno 2009 dei servizi della Commissione, su cui si è basato il Consiglio nella raccomandazione del 2 dicembre 2009, l'economia belga avrebbe registrato una crescita dello 0,6 % nel 2010 e dell'1,5 % nel 2011. Il 2012 superava l'orizzonte temporale delle previsioni, ma l'ipotesi di un riassorbimento graduale dell'ampio divario negativo tra prodotto effettivo e prodotto potenziale entro il 2015 lasciava presagire per il 2012 una crescita superiore a quella del 2011. Nel 2010 la crescita del PIL è stata sensibilmente superiore a quanto previsto in tali previsioni, nel 2011 è stata leggermente superiore all'1,5 % previsto, mentre nel 2012 l'economia belga ha registrato una contrazione dello 0,2 %. |
(6) |
Il 15 giugno 2010 la Commissione ha concluso che, sulla base delle previsioni della primavera 2010, il Belgio aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 per riportare il disavanzo pubblico al di sotto della soglia del 3% del valore di riferimento del PIL e ha ritenuto che in quel momento non fossero necessari ulteriori interventi nel quadro della PDE. |
(7) |
Stando alle previsioni dell'autunno 2011 dei servizi della Commissione, vi erano evidenti rischi di inadempienza della raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009, alla luce del persistere, all'approssimarsi della scadenza, di un disavanzo ancora notevolmente superiore alla soglia del 3 % del PIL, dell'assenza di un bilancio per il 2012 e del fatto che lo sforzo di bilancio realizzato fino ad allora risultava essere inferiore a quello raccomandato. La Commissione ha pertanto espresso le sue preoccupazioni e ha esortato il Belgio a prendere le misure necessarie in tempo utile per evitare l'aggravarsi della PDE a suo carico. Nel dicembre 2011 il governo belga di nuova costituzione ha raggiunto un accordo su un progetto di bilancio. L'11 gennaio 2012 la Commissione ha concluso che, sulla base dello scenario macroeconomico del momento (proiezione di crescita dello 0,9 %, secondo le previsioni dell'autunno 2011 dei servizi della Commissione), delle misure di risanamento previste nel bilancio e dell'ulteriore congelamento, il disavanzo sarebbe sceso al 2,9 % del PIL nel 2012. La Commissione ha pertanto ritenuto che in quel momento non fossero necessari ulteriori interventi nel quadro della PDE nei confronti del Belgio. |
(8) |
Una nuova valutazione del seguito dato dal Belgio alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009, per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2012 porta alle conclusioni seguenti:
|
(9) |
Il Belgio ha adottato alcune misure per rafforzare i meccanismi di controllo al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di politica finanziaria, quali l’istituzione di un comitato di sorveglianza nel 2010 e il rafforzamento del controllo dell'esecuzione del bilancio nel 2012. Tuttavia, non sono stati compiuti progressi significativi per adeguare il quadro di bilancio al fine di garantire che gli obiettivi di bilancio siano vincolanti a livello federale e sub-federale e per aumentare la trasparenza per quanto riguarda la ripartizione degli oneri e la responsabilità a tutti i livelli dell'amministrazione. |
(10) |
Ciò consente di concludere che le misure adottate dal Belgio in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 non sono state sufficienti. Il Belgio non ha posto fine alla sua situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Lo sforzo di bilancio è stato sensibilmente inferiore a quanto raccomandato dal Consiglio e si è rivelato del tutto inesistente nel 2011, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Belgio non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009.
Articolo 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(2) GU L 125 del 21.5.2010, pag. 34. Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi del Belgio sono consultabili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/belgium_en.htm
11.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/87 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2013
che intima al Belgio di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo
(2013/370/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 9,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
(2) |
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile propizia alla creazione di posti di lavoro. |
(3) |
Il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha deciso (1), conformemente all'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che in Belgio esisteva una situazione di disavanzo eccessivo. Il 2 dicembre 2009, sempre sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha adottato una raccomandazione ("raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009") ai fini della sua correzione entro il 2012, conformemente all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2). Al fine di riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del 3 % del PIL in modo credibile e sostenibile, alle autorità belghe è stato raccomandato di a) attuare le misure di riduzione del disavanzo nel 2010 come previsto nel progetto di bilancio per il 2010, nonché rafforzare lo sforzo di bilancio previsto nel 2011 e 2012; b) garantire uno sforzo di bilancio medio annuo del ¾ % del PIL nel periodo 2010-2012, che doveva inoltre contribuire a portare il rapporto debito lordo/PIL su un percorso discendente di avvicinamento al valore di riferimento ad un ritmo soddisfacente ripristinando un livello adeguato di avanzo primario; c) specificare le misure necessarie per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2012, se le condizioni cicliche lo consentiranno, e accelerare la riduzione del disavanzo se le condizioni economiche o di bilancio si dovessero rivelare migliori del previsto rispetto al momento in cui sono state formulate le raccomandazioni nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi; d) rafforzare i meccanismi di controllo per che gli obiettivi di bilancio siano rispettati. Nelle sue raccomandazioni il Consiglio ha fissato al 2 giugno 2010 il termine per l'adozione di misure efficaci in linea con le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97. |
(4) |
In conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, il 21 giugno 2013 il Consiglio ha deciso che il Belgio non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 entro il termine ivi stabilito. |
(5) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 479/2009 risulti che il disavanzo eccessivo non è stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, il Consiglio deve adottare immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, ossia intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessarie per correggere la situazione. |
(6) |
Nelle previsioni della primavera 2013, i servizi della Commissione indicano che nel 2013 il PIL reale resterà stazionario a fronte del protrarsi della contrazione della domanda interna iniziata nel 2012. Se da un lato è probabile che i consumi delle famiglie stagnino, dall'altro è previsto un calo degli investimenti dovuto a una mancanza di fiducia in tutti i settori economici, a una depressione del settore edilizio, a un inasprimento delle condizioni del credito e a un'industria che presenta abbondanti capacità inutilizzate. La ripresa dei consumi e degli investimenti privati è prevista solo a partire dal 2014 quando la domanda interna diventerà il motore principale che spingerà il tasso di crescita del PIL reale all'1,2 %. Nel contesto di questa più robusta domanda interna, la crescita delle importazioni raggiungerà quella delle esportazioni, il che limiterà i maggiori profitti generati dalle esportazioni nette nel 2014, contrariamente a quanto succederà nel 2013, in cui si prevede che la crescita positiva netta della domanda estera impedirà la contrazione del PIL. |
(7) |
Secondo le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione, il disavanzo pubblico scenderà al 2,9 % del PIL nel 2013. Il bilancio iniziale 2013 puntava a un disavanzo nominale del 2,15 % del PIL. Tuttavia, dopo la stesura del bilancio, le proiezioni ufficiali di crescita su cui questo si fondava (+0,7 %, in linea con le previsioni dell'autunno 2012 dei servizi della Commissione) sono state fortemente rivedute al ribasso: 0,2 % nel programma di stabilità per il periodo 2012-2016 e 0,0 % nelle dette previsioni di primavera. Pertanto, il governo ha abbandonato l'obiettivo del disavanzo nominale, sostituendolo con l'impegno di migliorare il saldo strutturale dell'1 % del PIL. Nel marzo 2013 il governo ha preso misure supplementari corrispondenti allo 0,2 % del PIL, oltre a quelle adottate nell'ambito del bilancio iniziale 2013, pari a circa lo 0,75 % del PIL. Queste ultime misure sono state prese in considerazione dai servizi della Commissione nelle previsioni di primavera 2013, le quali indicano un miglioramento strutturale di ¾ % del PIL nel 2013, comprensivo di un contributo pari a ¼ di punto percentuale riconducibile a una diminuzione della spesa per interessi. |
(8) |
A politiche invariate, le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione indicano nel 2014 un nuovo aumento del disavanzo sopra il valore di riferimento, al 3,1 % del PIL, nonostante stime di crescita a un tasso superiore a quello potenziale. Questo nuovo aumento è dovuto alla tendenza autonoma al rialzo dei trasferimenti sociali e al fatto che il bilancio 2013 comprendeva anche entrate temporanee e una tantum pari a circa lo 0,4 % del PIL, generate per esempio dal condono fiscale, dalla vendita di licenze nel settore delle telecomunicazioni e da un dividendo eccezionalmente elevato della Banca nazionale del Belgio. |
(9) |
Il debito pubblico è salito da circa l'84 % del PIL nel 2007 a quasi il 100 % del PIL nel 2012. Le dinamiche del disavanzo e del PIL rappresentano circa 6,5 punti percentuali dell'aumento, mentre fattori esogeni, quali soprattutto operazioni di salvataggio nel settore finanziario sotto forma di iniezioni di capitale, contribuiscono per circa 9 punti percentuali. Secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, nel 2014 il debito aumenterà fino a oltre il 102 % del PIL. Per mantenerlo al di sotto del 100 % del PIL nel 2013, il governo ha intenzione di vendere attività finanziarie: in questo contesto si inserisce il recente annuncio del governo in ordine alla vendita di Royal Park Investment (la società veicolo creata nell'ambito dell'operazione di salvataggio di Fortis), che ridurrebbe dello 0,2 % del PIL il livello del debito. |
(10) |
La relazione 2012 sulla sostenibilità di bilancio della Commissione europea conclude che il Belgio non sembra presentare un rischio di tensioni di bilancio a breve termine. Sussistono tuttavia rischi elevati per la sostenibilità del bilancio in una prospettiva a medio e lungo termine. L'impatto a lungo termine dell'invecchiamento della popolazione sul bilancio è di gran lunga superiore alla media dell'UE, soprattutto a causa di un rapido aumento della spesa per le pensioni in percentuale del PIL nei prossimi decenni. La riforma delle pensioni del dicembre 2011 è stata un importante passo avanti, ma è necessario adottare misure supplementari per ripristinare completamente la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. |
(11) |
Attualmente si prevede che le misure adottate nell'ambito del bilancio iniziale 2013 e del controllo del bilancio nel marzo 2013 facciano scendere il disavanzo sotto il 3 % del PIL nel 2013. Tuttavia, in base alle previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, il margine di sicurezza per evitare di superare il valore di riferimento previsto nel trattato è molto stretto. Inoltre, attualmente la correzione non è ancora sostenibile. |
(12) |
A fronte di forti incertezze relative agli sviluppi economici e di bilancio, l'obiettivo di bilancio raccomandato per l'ultimo anno del periodo di correzione dovrebbe essere fissato a un livello nettamente inferiore al valore di riferimento, al fine di garantire una realizzazione efficace e duratura della correzione entro il termine previsto. |
(13) |
È pertanto giustificata un'ulteriore riduzione del disavanzo 2013 al 2,7 % del PIL, in linea con l'obiettivo di realizzare un miglioramento strutturale pari all'1 % del PIL nel 2013. A tal fine, anche in considerazione di eventuali effetti secondari negativi, si reputa necessaria l'adozione di misure supplementari con un impatto stimato pari a ¼ % del PIL. |
(14) |
Nel programma di stabilità per il periodo 2012-2016 il Belgio si è impegnato a conseguire un bilancio in pareggio in termini strutturali nel 2015, prima di raggiungere l'obiettivo a medio termine (OMT) di un avanzo dello 0,75 % del PIL in termini strutturali nel 2016. Dopo aver inviato il programma di stabilità per il periodo 2012-2016, con lettera inviata alla Commissione il 28 maggio 2013 le autorità belghe si sono impegnate a realizzare uno sforzo di bilancio più intenso, pari a ¾ % del PIL nel 2014. Si tratta di un impegno appropriato, anche in considerazione dell'elevato livello di debito, che permetterà di soddisfare il parametro di riferimento per la riduzione del debito. Dopo il 2016 il Belgio dovrebbe in seguito continuare a compiere progressi sufficienti verso il conseguimento del suo OMT, compresa l'osservanza del parametro di riferimento per la spesa, e verso il rispetto del parametro di riferimento per la riduzione del debito. |
(15) |
Il Belgio dovrebbe inoltre rafforzare le sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico e di previdenza sociale. A tal proposito, è necessario un maggiore impegno per colmare il divario tra le età pensionabili previste per legge e quelle effettive, mentre l'adozione di misure volte ad adeguare l'età pensionabile prevista per legge all'evoluzione della speranza di vita permetterebbe di tutelare la sostenibilità del sistema pensionistico a lungo termine. |
(16) |
Inoltre, il Belgio dovrebbe adottare chiari accordi di coordinamento per rendere vincolanti a livello federale e sub-federale gli obiettivi di bilancio in una prospettiva di programmazione a medio termine, anche attraverso l'adozione tempestiva di una regola sul pareggio/avanzo di bilancio delle amministrazioni pubbliche che risponda alle disposizioni del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria. |
(17) |
Inoltre, per garantire il successo della strategia di risanamento del bilancio, sarà importante sostenere tale risanamento con riforme strutturali generali, in linea con le raccomandazioni del Consiglio rivolte al Belgio nell'ambito del semestre europeo e in particolare quelle relative alla procedura per gli squilibri macroeconomici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il Belgio fa cessare l'attuale situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013.
2. Il Belgio riduce il disavanzo nominale al 2,7 % del PIL nel 2013. Tale miglioramento nominale è coerente con un miglioramento del saldo strutturale pari all'1 % del PIL nel 2013, sulla base delle previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione.
3. Il Belgio assicura l'adozione e la piena attuazione di tutte le misure di risanamento integrate nel bilancio 2013, nonché delle misure supplementari di carattere strutturale per realizzare lo sforzo strutturale raccomandato per il 2013.
4. Il Belgio è pronto ad adottare ulteriori misure se si materializzeranno rischi per i programmi di bilancio. Le misure di risanamento del bilancio garantiscono un miglioramento duraturo e favorevole alla crescita del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 2
1. Il Belgio presenta alla Commissione, entro il 21 settembre 2013, una relazione che descriva le misure adottate per conformarsi alla presente decisione. La Commissione valuta tale relazione al fine di accertare i progressi compiuti per la correzione del disavanzo eccessivo.
2. Il Belgio presenta ulteriori relazioni trimestrali alla Commissione, in cui esamina i progressi compiuti ai fini dell'attuazione della presente decisione.
3. Il Belgio presenta entro il 31 dicembre 2013 una relazione sull'attuazione prevista della prima raccomandazione formulata nel quadro del semestre europeo e relativa all'adozione di chiari accordi di coordinamento per garantire che gli obiettivi di bilancio siano vincolanti a livello federale e sub-federale in una prospettiva a medio termine.
4. Il Belgio presenta misure strutturali per il 2014 che garantiscano una correzione sostenibile del disavanzo eccessivo e la realizzazione di progressi soddisfacenti verso l'obiettivo a medio termine.
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
(1) GU L 125 del 21.5.2010, pag. 34. Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi del Belgio sono consultabili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/belgium_en.htm
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
11.7.2013 |
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L 190/90 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 2013
relativa alla nomina di un membro titolare neerlandese e di un membro supplente neerlandese del Comitato delle regioni
(2013/371/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo neerlandese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Annemieke TRAAG. |
(3) |
Un seggio di membro supplente diviene vacante a seguito della nomina del sig. Rogier van der SANDE a membro titolare del Comitato delle regioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
a) |
come membro:
e |
b) |
quale membro supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
(2) GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
11.7.2013 |
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L 190/91 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 438/12/COL
del 28 novembre 2012
che modifica per la ottantaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e l’articolo 24,
considerando quanto segue:
Il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (3) giunge in scadenza il 30 novembre 2012 (4).
Il capitolo corrisponde agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (5), scaduti il 9 ottobre 2012 (6).
Il 28 settembre 2012 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa alla proroga dell’applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1o ottobre 2004, fino a quando non saranno sostituiti da nuove norme (7).
Il vigente capitolo relativo agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà che giunge in scadenza il 30 novembre 2012 deve pertanto essere prorogato per garantire un’applicazione uniforme delle norme sugli aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo.
La Commissione europea e gli Stati EFTA sono stati consultati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La validità del capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà è prorogata fino a quando esso non sarà sostituito da nuove norme.
Articolo 2
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Oda Helen SLETNES
Presidente
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del Collegio
(1) “Accordo SEE”.
(2) “Accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte”.
(3) GU L 97 del 15.4.2005, pag. 41, supplemento SEE n. 18 del 15.4.2005, pag. 1.
(4) Cfr. punto 90, come prorogato dalla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 433/09/COL, del 30.10.2009, che modifica per la settantatreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, GU L 48 del 25.2.2010, pag. 27, supplemento SEE n. 9 del 25.2.2010, pag. 12.
(5) GU C 244, 1.10.2004, pagg. 2-17.
(6) Cfr. punto 102, come prorogato dalla comunicazione della Commissione europea relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3.
(7) GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3.
11.7.2013 |
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L 190/92 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 441/12/COL
del 29 novembre 2012
sulla designazione dei nuovi consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
VISTO il regolamento dell'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare l'articolo 15,
VISTA la decisione n. 442/12/COL dell'Autorità di Vigilanza EFTA, del 29 novembre 2012, relativa alla funzione e al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
Al fine di garantire un efficace svolgimento dei procedimenti in materia di concorrenza e il diritto delle parti a essere sentite durante i procedimenti, è necessario designare uno o più consiglieri-auditori.
Il membro dell'Autorità competente per la concorrenza può decidere se il funzionario dell'Autorità può continuare a svolgere la funzione di consigliere-auditore anche dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Autorità.
In caso d'impedimento di un consigliere-auditore, le sue funzioni sono svolte da un altro consigliere-auditore. Qualora nessun consigliere-auditore sia in grado di svolgere le sue funzioni, il membro del Collegio competente designa un altro funzionario competente dell'Autorità, estraneo all'istruzione del caso, per l'esercizio delle relative funzioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nomina dei consiglieri-auditori
1. La signora Clémence Perrin e la signora Auður Steinarsdóttir, giuriste, sono nominate consiglieri-auditori per i procedimenti in materia di concorrenza.
2. Qualora nessun consigliere-auditore sia in grado di svolgere le sue funzioni, il membro del Collegio competente per la concorrenza è abilitato a designare un altro funzionario competente dell'Autorità di sorveglianza EFTA, estraneo all'istruzione del caso, per l'esercizio delle relative funzioni.
Articolo 2
Abrogazione delle precedenti decisioni
La decisione n. 554/08/COL e la decisione n. 7/10/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA sono abrogate e gli ex consiglieri-auditori cessano definitivamente dal servizio.
Articolo 3
Informazione
Gli Stati EFTA e la Commissione europea sono informati con la trasmissione di una copia della decisione.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2012
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Oda Helen SLETNES
Presidente
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del Collegio
11.7.2013 |
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L 190/93 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 442/12/COL
del 29 novembre 2012
relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia di concorrenza
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso "l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 55,
VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso "l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte"), in particolare gli articoli 13 e 14 e il protocollo 4,
VISTO l'articolo 15 del regolamento interno dell'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso "l'Autorità"),
considerando quanto segue:
(1) |
In base al sistema di applicazione della normativa in materia di concorrenza stabilito nell'accordo SEE, l'Autorità svolge le indagini e decide sui casi in tale materia con decisione amministrativa, soggetta al controllo giurisdizionale della Corte EFTA. |
(2) |
L'Autorità è tenuta a svolgere i propri procedimenti in materia di concorrenza in modo equo, imparziale e obiettivo e deve assicurare il rispetto dei diritti procedurali delle parti interessate ai sensi del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE), del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (norme sullo svolgimento dei procedimenti da parte dell'Autorità a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE), del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (norme relative al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese) e del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (esecuzione del capitolo IV relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese), nonché della pertinente giurisprudenza della Corte EFTA e della Corte di giustizia dell'Unione europea (in appresso "la Corte di giustizia"). In particolare, il diritto degli interessati ad essere sentiti è un diritto fondamentale sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1). |
(3) |
Al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate, delle altre parti interessate ai sensi dell'articolo 11, lettera b), del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte ("le altre parti interessate"), dei denuncianti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte ("i denuncianti") e delle persone diverse da quelle di cui agli articoli 5 e 11 del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e dei terzi ai sensi dell'articolo 11 del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte ("i terzi") coinvolti in procedimenti in materia di concorrenza, la responsabilità di salvaguardare il rispetto di tali diritti dovrà essere affidata a persone indipendenti ed esperte nelle questioni della concorrenza, che abbiano l'integrità necessaria per promuovere l'obiettività, la trasparenza e l'efficacia dei procedimenti stessi. |
(4) |
La decisione dell'Autorità 177/02/COL del 30 ottobre 2002 definisce il mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza. La decisione 177/02/COL è stata modificata dalla decisione 792/08/COL del 17 dicembre 2008 che delega taluni poteri in materia di concorrenza al consigliere-auditore. È ora necessario chiarire e rafforzare ulteriormente il ruolo del consigliere-auditore, nonché adeguare le norme relative al suo mandato, alla luce degli sviluppi del diritto della concorrenza del SEE. |
(5) |
La funzione del consigliere-auditore è stata generalmente percepita come un importante contributo ai procedimenti in materia di concorrenza dinanzi all'Autorità, a motivo dell'indipendenza e della competenza che i consiglieri-auditori vi hanno apportato. Affinché ne sia garantita la costante indipendenza dalla direzione Concorrenza e aiuti di Stato, è necessario che il consigliere-auditore sia collocato amministrativamente presso il membro del Collegio competente per la concorrenza. |
(6) |
L'Autorità può nominare, se necessario, uno o più consiglieri-auditori. Se si accorge dell'esistenza di un conflitto di interessi nell'esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore pone immediatamente fine a ogni suo intervento nel procedimento. In caso d'impedimento del consigliere-auditore, le sue funzioni devono essere svolte da un altro consigliere-auditore. |
(7) |
Il consigliere-auditore, nella sua qualità di arbitro indipendente, deve cercare di risolvere le questioni che incidono sull'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate, delle altre parti interessate, dei denuncianti o dei terzi interessati quando tali questioni non hanno potuto essere risolte attraverso contatti preliminari con la direzione dell'Autorità responsabile dello svolgimento dei procedimenti in materia di concorrenza, che è tenuta a rispettare tali diritti procedurali. |
(8) |
È opportuno che i compiti svolti dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia di concorrenza siano definiti in modo tale da garantire l'effettivo esercizio dei diritti procedurali nel corso dei procedimenti dinanzi all'Autorità ai sensi degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE, in particolare il diritto a essere sentiti. |
(9) |
Al fine di rafforzare questo ruolo, il consigliere-auditore deve avere la funzione di garantire l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle imprese e delle associazioni di imprese nell'ambito dei poteri d'indagine dell'Autorità a norma del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, come pure dell'articolo 14 del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, che dà facoltà all'Autorità di comminare ammende alle imprese e alle associazioni di imprese. Al consigliere-auditore devono inoltre essere attribuite funzioni specifiche nel corso di tali indagini in relazione alle richieste di applicazione del segreto professionale, alla garanzia contro l'autoincriminazione, ai termini di risposta stabiliti nelle decisioni richiedenti informazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, come pure per quanto riguarda il diritto delle imprese e delle associazioni di imprese oggetto di un'indagine dell'Autorità a norma del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte di essere informate circa il loro status procedurale, ossia di sapere se sono oggetto di un'indagine e, in caso affermativo, di conoscere l'oggetto e le finalità della medesima. Nel valutare le denunce relative alla garanzia contro l'autoincriminazione presentate dalle imprese, il consigliere-auditore valuta se esse sono manifestamente infondate e servono meramente come tattica dilatoria. |
(10) |
Il consigliere-auditore deve essere in grado di facilitare la risoluzione di controversie riguardo all'applicazione del segreto professionale a un documento. A tal fine, con l'accordo dell'impresa o dell'associazione di imprese che invoca il segreto professionale, il consigliere-auditore sarà autorizzato a esaminare il documento in causa e a esprimere un'adeguata raccomandazione, facendo riferimento alla giurisprudenza in materia della Corte EFTA e della Corte di giustizia. |
(11) |
Spetta al consigliere-auditore decidere in merito all'audizione di un terzo che dimostri di avervi un interesse sufficiente. In linea generale, le associazioni dei consumatori che chiedono di essere sentite devono essere considerate portatrici di un interesse sufficiente quando i procedimenti riguardano prodotti o servizi utilizzati dal consumatore finale o prodotti o servizi che confluiscono direttamente in tali prodotti o servizi. |
(12) |
Il consigliere-auditore decide se ammettere i denuncianti e i terzi interessati all'audizione, tenendo conto del contributo che possono offrire per chiarire i fatti pertinenti al caso di specie. |
(13) |
Il diritto delle parti interessate di essere sentite prima di una decisione finale che arrechi pregiudizio ai loro interessi è garantito dal diritto loro accordato di rispondere per iscritto alla posizione preliminare dell'Autorità, illustrata nella comunicazione degli addebiti, e dal diritto di esporre le proprie argomentazioni, su loro richiesta, all'audizione. Al fine dell'esercizio effettivo di tali diritti, le parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti hanno il diritto di accedere al fascicolo istruttorio dell'Autorità. |
(14) |
Per salvaguardare l'effettivo esercizio dei diritti di difesa delle parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti, è opportuno che tra i compiti affidati al consigliere-auditore vi sia la ricerca di una soluzione alle controversie che sorgano tra le parti e la direzione Concorrenza e aiuti di Stato dell'Autorità in merito all'accesso al fascicolo o alla tutela dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. In circostanze eccezionali il consigliere-auditore può sospendere il decorso del termine entro il quale il destinatario di una comunicazione degli addebiti è tenuto a rispondere alla stessa fino alla risoluzione della controversia circa l'accesso al fascicolo, se il destinatario non è in grado di rispondere entro il termine stabilito e in quel momento una proroga non costituirebbe una soluzione adeguata. |
(15) |
Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti procedurali rispettando nel contempo i legittimi interessi di riservatezza, il consigliere-auditore deve, se del caso, poter ordinare misure specifiche per l'accesso al fascicolo dell'Autorità. In particolare, il consigliere-auditore deve poter decidere di concedere un accesso limitato alle sezioni del fascicolo che una parte ha chiesto di consultare, ad esempio limitando il numero o le categorie delle persone aventi accesso e l'uso delle informazioni messe a disposizione. |
(16) |
È opportuno che sia il consigliere-auditore a decidere in merito alle richieste di proroga del termine impartito per la risposta a una comunicazione degli addebiti, a una comunicazione degli addebiti supplementare o a una lettera di esposizione dei fatti, o del termine entro il quale le altre parti interessate, i denuncianti o i terzi interessati possono trasmettere le proprie osservazioni, in caso di disaccordo tra uno di questi soggetti e la direzione Concorrenza e aiuti di Stato. |
(17) |
Il consigliere-auditore deve promuovere l'efficacia dell'audizione, adottando, tra l'altro, tutte le misure preparatorie, compresa la distribuzione in tempo utile prima dell'audizione di un elenco preliminare dei partecipanti e dell'ordine del giorno provvisorio. |
(18) |
L'audizione permette alle parti cui l'Autorità ha inviato una comunicazione degli addebiti e alle altre parti interessate di esercitare ulteriormente il proprio diritto di essere sentite sviluppando le loro osservazioni oralmente davanti all'Autorità, che deve essere rappresentata dalla direzione Concorrenza e aiuti di Stato nonché dalle altre direzioni che contribuiscono alla redazione della decisione che l'Autorità deve adottare. L'audizione deve rappresentare un'ulteriore occasione per garantire che tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli alle parti, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità e alla durata della presunta infrazione, vengano chiariti quanto più possibile. L'audizione deve inoltre consentire alle parti di esporre le loro argomentazioni relativamente agli aspetti che possono essere rilevanti per l'eventuale imposizione di ammende. |
(19) |
Per garantire l'efficacia delle audizioni, il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti, le altre parti interessate, i denuncianti, i terzi invitati all'audizione, le direzioni dell'Autorità, la Commissione europea e le autorità degli Stati SEE a porre domande nel corso dell'audizione. È opportuno che l'audizione non sia pubblica, in modo da garantire che tutti i partecipanti possano esprimersi liberamente. Pertanto, le informazioni rivelate durante l'audizione possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dei procedimenti giudiziari e/o amministrativi volti ad applicare gli articoli 53 e/o 54 dell'accordo SEE. Se giustificato dall'esigenza di tutelare i segreti aziendali e le altre informazioni riservate, il consigliere-auditore deve poter sentire le persone a porte chiuse. |
(20) |
Le parti che propongono impegni ai sensi dell'articolo 9 del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, nonché le parti che si impegnano in una procedura di transazione nei procedimenti relativi ai cartelli a norma dell'articolo 10 bis del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, possono rivolgersi al consigliere-auditore in relazione all'effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. |
(21) |
È opportuno che il consigliere-auditore presenti una relazione sul rispetto dell'effettivo esercizio dei diritti procedurali per l'intera durata dei procedimenti in materia di concorrenza. Inoltre, e separatamente dalla relazione, il consigliere-auditore deve anche poter formulare osservazioni sul prosieguo e sull'obiettività del procedimento in modo tale da garantire che i procedimenti in materia di concorrenza siano conclusi sulla base di una corretta valutazione di tutti gli elementi di fatto pertinenti. |
(22) |
La decisione 177/02/COL del 30 ottobre 2002 e la decisione 792/08/COL del 17 dicembre 2008 devono essere abrogate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO 1
RUOLO, NOMINA E COMPITI DEL CONSIGLIERE-AUDITORE
Articolo 1
Il consigliere-auditore
1. Per i procedimenti in materia di concorrenza sono nominati uno o più consiglieri-auditori, i cui poteri e funzioni sono definiti nella presente decisione.
2. Il consigliere-auditore garantisce l'esercizio effettivo dei diritti procedurali per l'intera durata dei procedimenti in materia di concorrenza dinanzi all'Autorità ai fini dell'applicazione degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE (in prosieguo "i procedimenti in materia di concorrenza").
Articolo 2
Nomina, revoca e supplenza
1. L'Autorità nomina il consigliere-auditore. La nomina è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE. Ogni interruzione del mandato, revoca o trasferimento del consigliere-auditore è oggetto di una decisione motivata dell'Autorità. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE.
2. Il consigliere-auditore è amministrativamente alle dipendenze del membro dell'Autorità responsabile per la concorrenza (in prosieguo "il membro competente del Collegio").
3. In caso d'impedimento del consigliere-auditore, le sue funzioni sono svolte da un altro consigliere-auditore. Qualora nessun consigliere-auditore sia in grado di assumere tali funzioni, il membro competente del Collegio, dopo avere all'occorrenza consultato il consigliere-auditore stesso, designa per l'esercizio delle relative funzioni un altro funzionario dell'Autorità estraneo all'istruzione del caso.
4. Nel caso di un conflitto di interessi reale o potenziale, il consigliere-auditore si astiene dall'intervenire in un caso. Si applicano le disposizioni del paragrafo 3.
Articolo 3
Metodo di funzionamento
1. Nell'esercizio delle sue funzioni il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il consigliere-auditore tiene conto della necessità di applicare efficacemente le norme in materia di concorrenza in base alla vigente normativa del SEE ed ai principi sanciti dalla Corte EFTA e dalla Corte di giustizia (2).
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il consigliere-auditore ha accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti in materia di concorrenza.
4. Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato sugli sviluppi del procedimento.
5. Il consigliere-auditore può presentare osservazioni al membro competente del Collegio in merito a qualsiasi aspetto dei procedimenti svolti dall'Autorità in materia di concorrenza.
6. Se presenta raccomandazioni motivate al membro competente del Collegio o prende decisioni come previsto dalla presente decisione, il consigliere-auditore fornisce copia di tali documenti al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato e alla direzione Affari legali e amministrativi dell'Autorità.
7. Le parti interessate, le altre parti interessate ai sensi dell'articolo 11, lettera b), del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (in prosieguo "le altre parti interessate"), i denuncianti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (in prosieguo "i denuncianti") e i terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione coinvolti in procedimenti in materia di concorrenza che intendono sollevare questioni relative all'esercizio effettivo dei loro diritti procedurali devono rivolgersi in primo luogo alla direzione Concorrenza e aiuti di Stato. Se non è risolta, la questione può essere demandata al consigliere-auditore ai fini di un esame indipendente. Le richieste relative a misure che hanno una scadenza devono essere presentate in tempo utile, entro il termine inizialmente stabilito.
CAPO 2
FASE D'INDAGINE
Articolo 4
Diritti procedurali nella fase d'indagine
1. Il consigliere-auditore garantisce l'esercizio effettivo dei diritti procedurali che sorgono nel contesto dell'esercizio dei poteri d'indagine dell'Autorità a norma della sezione V del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e nei procedimenti che possono comportare l'imposizione di ammende ai sensi dell'articolo 14 del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.
2. In particolare, il consigliere-auditore esercita le seguenti funzioni, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 7:
a) |
le imprese o le associazioni di imprese possono domandare al consigliere-auditore di valutare la richiesta che un documento, chiesto dall'Autorità nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 18, 20 o 21 del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, negli accertamenti di cui all'articolo 13 del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte o nel contesto di misure di indagine nei procedimenti che possono comportare l'imposizione di ammende ai sensi dell'articolo 14 del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, e non trasmesso alla Commissione, sia coperto da segreto professionale, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EFTA. Il consigliere-auditore può esaminare la questione soltanto se l'impresa o l'associazione di imprese richiedente gli consente di prendere visione delle informazioni per le quali invoca il segreto professionale, nonché dei relativi documenti che il consigliere-auditore ritiene necessari ai fini di una valutazione. Senza rivelare il contenuto delle informazioni potenzialmente riservate, il consigliere-auditore comunica al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato e all'impresa o all'associazione di imprese interessata il suo parere preliminare e può adottare le misure necessarie per favorire una soluzione reciprocamente accettabile. Se non viene raggiunta una soluzione, il consigliere-auditore può formulare una raccomandazione motivata al membro competente del Collegio, senza rivelare il contenuto potenzialmente riservato del documento. La parte richiedente riceve copia della raccomandazione; |
b) |
se il destinatario di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte si rifiuta di rispondere ad una domanda in essa contenuta invocando la garanzia contro l'autoincriminazione, definita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EFTA, egli può sottoporre la questione al consigliere-auditore entro il termine stabilito a partire dalla data di ricevimento della richiesta. In casi appropriati, e tenuto conto della necessità di evitare un indebito ritardo nel procedimento, il consigliere-auditore può formulare una raccomandazione motivata riguardo all'applicabilità della garanzia contro l'autoincriminazione e informa il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato delle sue conclusioni, da prendere in considerazione in caso di successiva adozione di una decisione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Il destinatario della richiesta riceve copia della raccomandazione motivata; |
c) |
se il destinatario di una richiesta di informazioni mediante decisione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte ritiene troppo breve il termine impartito per la risposta, può adire il consigliere-auditore, in tempo utile entro il termine inizialmente stabilito. Il consigliere-auditore decide se concedere una proroga del termine, tenendo presente la portata e la complessità della richiesta di informazioni e le esigenze dell'indagine; |
d) |
le imprese o le associazioni di imprese oggetto di un'indagine dell'Autorità a norma della sezione V del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte hanno il diritto di essere informate circa il loro status procedurale, ossia di sapere se sono oggetto di un'indagine e, in caso affermativo, di conoscere l'oggetto e le finalità della medesima. Se un'impresa o un'associazione di imprese ritiene di non essere stata adeguatamente informata dalla direzione Concorrenza e aiuti di Stato circa il suo status procedurale può deferire la questione al consigliere-auditore per trovare una soluzione. Il consigliere-auditore adotta una decisione in base alla quale la direzione Concorrenza e aiuti di Stato è tenuta a informare l'impresa o l'associazione di imprese che ha presentato la richiesta circa il suo status procedurale. Tale decisione è comunicata all'impresa o all'associazione di imprese che ha presentato la richiesta. |
CAPO 3
RICHIESTE DI ESSERE SENTITI
Articolo 5
Terzi interessati
1. Le persone diverse da quelle di cui agli articoli 5 e 11 del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e dai terzi di cui all'articolo 11 del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte possono presentare richiesta di essere sentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e dell'articolo 16 del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Il richiedente presenta una domanda scritta in cui dimostra di avere interesse all'esito del procedimento.
2. Dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, il consigliere-auditore decide sull'opportunità di sentire oralmente i terzi interessati. Nel valutare se un terzo dimostra un interesse sufficiente, il consigliere-auditore esamina se e in quale misura il comportamento oggetto del procedimento in materia di concorrenza influisce sul richiedente o se questi soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.
3. Se ritiene che il richiedente non abbia dimostrato di avere un interesse sufficiente a essere sentito, il consigliere-auditore lo informa per iscritto motivando il suo parere. Viene inoltre fissato un termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni scritte. Se il richiedente comunica il proprio parere per iscritto entro il termine fissato dal consigliere-auditore ma le osservazioni scritte presentate non portano a una diversa valutazione, tale conclusione è riportata in un'apposita decisione motivata da notificare al richiedente.
4. Il consigliere-auditore comunica alle parti dei procedimenti in materia di concorrenza l'identità dei terzi interessati che intendono essere sentiti, sin dal momento dell'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte o ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, salvo nel caso in cui la diffusione danneggerebbe gravemente una persona o un'impresa.
Articolo 6
Diritto all'audizione; partecipazione dei denuncianti e dei terzi all'audizione
1. Su richiesta delle parti alle quali l'Autorità ha inviato una comunicazione degli addebiti o delle altre parti interessate, il consigliere-auditore conduce un'audizione, in modo che esse possano sviluppare ulteriormente le proprie osservazioni scritte.
2. Il consigliere-auditore può, se del caso e dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, decidere di accordare ai denuncianti e ai terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 la possibilità di esprimere il loro parere in occasione dell'audizione delle parti alle quali è stata inviata la comunicazione degli addebiti, sempre che essi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte. Il consigliere-auditore può altresì invitare rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza di paesi terzi a partecipare all'audizione in qualità di osservatori.
CAPO 4
ACCESSO AL FASCICOLO, RISERVATEZZA E SEGRETI AZIENDALI
Articolo 7
Accesso al fascicolo, ai documenti e alle informazioni
1. Se una parte che ha esercitato il diritto di accesso al fascicolo ha motivo di credere che l'Autorità sia in possesso di documenti che non le sono stati resi noti e che le sono necessari per il corretto esercizio del diritto a essere sentita, può sollecitare l'accesso a tali documenti con richiesta motivata al consigliere-auditore, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 7.
2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 7, le altre parti interessate, i denuncianti e i terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 possono presentare una richiesta motivata al consigliere-auditore nei seguenti casi:
a) |
le altre parti interessate, se hanno motivo di ritenere di non essere state informate degli addebiti o obiezioni rivolti alle parti notificanti conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte; |
b) |
un denunciante, informato dall'Autorità della sua intenzione di respingere una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, se ha motivo di credere che l'Autorità sia in possesso di documenti che non gli sono stati resi noti e che gli sono necessari per il corretto esercizio dei suoi diritti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte; |
c) |
un denunciante, se ritiene di non aver ricevuto copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, ovvero se ritiene che la versione non riservata della comunicazione degli addebiti non sia stata redatta in modo tale da consentirgli l'effettivo esercizio dei suoi diritti, ad eccezione dei casi in cui sia applicata la procedura di transazione; |
d) |
un terzo interessato ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione, se ha motivo di ritenere di non essere stato informato circa la natura e l'oggetto del procedimento ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e dell'articolo 16, paragrafo 1, del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Lo stesso vale per il denunciante, nel caso in cui venga applicata la procedura di transazione, se ha motivo di ritenere di non essere stato informato della natura e dell'oggetto del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. |
3. Il consigliere-auditore adotta una decisione motivata sulla richiesta che gli è stata rivolta a norma dei paragrafi 1 o 2 e comunica tale decisione alla persona che ha presentato la richiesta e alle altre persone coinvolte nel procedimento.
Articolo 8
Segreti aziendali e altre informazioni riservate
1. Quando l'Autorità intende rendere pubbliche informazioni che possono costituire un segreto aziendale o altre informazioni riservate di qualsiasi impresa o persona, la direzione Concorrenza e aiuti di Stato informa queste ultime per iscritto di tale intenzione e dei motivi della stessa. Viene inoltre fissato un termine entro il quale l'impresa o la persona può presentare eventuali osservazioni scritte.
2. Qualora si opponga alla divulgazione delle informazioni, l'impresa o la persona interessata può deferire la questione al consigliere-auditore. Se ritiene che le informazioni possano essere divulgate perché non costituiscono un segreto aziendale o altre informazioni riservate o perché esiste un interesse prevalente alla loro divulgazione, il consigliere-auditore adotta un'apposita decisione motivata da notificare all'impresa o alla persona interessata. La decisione specifica il termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a una settimana dalla notifica.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE.
4. Se del caso, allo scopo di equilibrare l'effettivo esercizio dei diritti di difesa di una parte con i legittimi interessi alla riservatezza, il consigliere-auditore può decidere che alcune sezioni del fascicolo, che sono indispensabili per l'esercizio del diritto di difesa della parte, siano rese accessibili in misura limitata alla parte che ha richiesto l'accesso, secondo modalità stabilite dal consigliere-auditore stesso.
CAPO 5
PROROGA DEI TERMINI
Articolo 9
Richieste di proroga dei termini
1. Se ritiene che il termine impartito per la risposta sia troppo breve, il destinatario di una comunicazione degli addebiti può sollecitare una proroga di tale termine mediante richiesta motivata al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato. Tale richiesta è presentata prima della scadenza del termine inizialmente stabilito nei procedimenti a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE e almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine inizialmente stabilito nei procedimenti ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo SEE. Se tale richiesta non viene soddisfatta o il destinatario della comunicazione degli addebiti che presenta la richiesta non concorda con la durata della proroga concessa, questi può deferire la questione al consigliere-auditore entro la scadenza del termine inizialmente stabilito. Dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, il consigliere-auditore decide se una proroga del termine è necessaria per consentire al destinatario della comunicazione degli addebiti l'effettivo esercizio del diritto di essere sentito, anche tenendo conto dell'esigenza di evitare un indebito ritardo nel procedimento. Nei procedimenti a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, il consigliere-auditore tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
a) |
la dimensione e la complessità del fascicolo; |
b) |
l'eventuale accesso preliminare alle informazioni da parte del destinatario della comunicazione delle obiezioni che ha presentato la richiesta; |
c) |
qualsiasi altro ostacolo obiettivo che il destinatario della comunicazione delle obiezioni che ha presentato la richiesta può incontrare nel presentare le sue osservazioni. |
Ai fini della valutazione del primo comma, lettera a), è possibile tenere conto del numero di violazioni, della durata presunta dell'infrazione o delle infrazioni, delle dimensioni e del numero dei documenti e/o dell'entità e la complessità degli studi di esperti.
2. Se le altre parti interessate, un denunciante o un terzo interessato ai sensi dell'articolo 5 ritengono che il termine per esprimere il proprio parere sia troppo breve, possono sollecitare una proroga di tale termine mediante richiesta motivata al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato da presentare a tempo debito entro la scadenza del termine inizialmente stabilito. Se tale richiesta non viene soddisfatta o l'altra parte interessata, il denunciante o i terzi interessati non concordano con la decisione, essi possono chiedere il riesame del consigliere-auditore. Dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, il consigliere-auditore decide se concedere una proroga del termine.
CAPO 6
AUDIZIONE
Articolo 10
Organizzazione e funzione
1. Il consigliere-auditore organizza e conduce le audizioni previste dalle disposizioni di applicazione degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE.
2. Il consigliere-auditore conduce l'audizione in piena indipendenza.
3. Il consigliere-auditore provvede al corretto svolgimento dell'audizione e promuove l'obiettività dell'audizione e dell'eventuale successiva decisione.
4. Il consigliere-auditore vigila affinché l'audizione offra ai destinatari della comunicazione degli addebiti, alle altre parti interessate, ai denuncianti e ai terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 che sono stati ammessi all'audizione un'opportunità sufficiente per pronunciarsi sui risultati preliminari dell'Autorità.
Articolo 11
Preparazione dell'audizione
1. Il consigliere-auditore è responsabile della preparazione dell'audizione e adotta tutte le misure del caso. Al fine di garantire la corretta preparazione dell'audizione, il consigliere-auditore può, dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, comunicare preventivamente ai soggetti invitati un elenco delle questioni sulle quali desidera che essi si pronuncino. Il consigliere-auditore può altresì indicare ai soggetti invitati i temi principali ai fini del dibattito, tenuto conto in particolare dei fatti e delle questioni che i destinatari della comunicazione di addebiti che hanno richiesto l'audizione desiderano affrontare.
2. A tal fine, dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, il consigliere-auditore può organizzare una riunione preparatoria con i soggetti invitati, nonché, eventualmente, con le direzioni competenti dell'Autorità.
3. Il consigliere-auditore può altresì chiedere che gli venga preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che intendono rilasciare i soggetti invitati all'audizione.
4. Il consigliere-auditore può fissare un termine entro il quale ricevere da tutti i soggetti invitati all'audizione l'elenco dei partecipanti che assisterà per loro conto. Il consigliere-auditore mette tale elenco a disposizione di tutti gli invitati all'audizione in tempo utile prima dello svolgimento della stessa.
Articolo 12
Tempi e svolgimento
1. Dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, il consigliere-auditore stabilisce la data, la durata e il luogo dell'audizione. Egli decide inoltre sulle eventuali domande di rinvio.
2. Il consigliere-auditore decide se si debba ammettere, nel corso dell'audizione, la produzione di nuovi documenti e quali persone debbano essere sentite per conto di una parte.
3. Il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, le altre parti interessate, i denuncianti, i terzi invitati all'audizione, le direzione dell'Autorità e le autorità degli Stati SEE a porre domande nel corso dell'audizione. Nella misura in cui, in via eccezionale, durante l'audizione non sia possibile rispondere in tutto o in parte a una domanda, il consigliere-auditore può consentire che la risposta sia presentata per iscritto entro un termine fissato. Tale risposta scritta sarà distribuita a tutti i partecipanti all'audizione, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti al fine di tutelare i diritti di difesa di uno dei destinatari della comunicazione degli addebiti o i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi soggetto.
4. Tenuto conto dell'esigenza di garantire il diritto di essere sentiti, il consigliere-auditore, dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, può consentire alle parti interessate, alle altre parti interessate, ai denuncianti o ai terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 di presentare osservazioni scritte anche successivamente all'audizione. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni possono essere presentate. L'Autorità non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.
Articolo 13
Protezione dei segreti aziendali e della riservatezza durante l'audizione
In linea di massima, ciascuna persona è sentita in presenza delle altre persone invitate a partecipare all'audizione. Il consigliere-auditore può altresì decidere di sentire le persone separatamente a porte chiuse, tenuto conto del loro legittimo interesse alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.
CAPO 7
RELAZIONE INTERMEDIA E DIRITTO DI PRESENTARE OSSERVAZIONI
Articolo 14
Relazione intermedia e osservazioni
1. Il consigliere-auditore presenta al membro competente del Collegio una relazione intermedia sullo svolgimento dell'audizione e sulle sue conclusioni per quanto riguarda il rispetto dell'esercizio effettivo dei diritti procedurali. Le osservazioni contenute nella relazione riguardano questioni procedurali e in particolare le questioni seguenti:
a) |
la divulgazione di documenti e l'accesso al fascicolo; |
b) |
i termini per la presentazione della risposta alla comunicazione degli addebiti; |
c) |
il rispetto del diritto di essere sentiti; |
d) |
il corretto svolgimento dell'audizione. |
Una copia della relazione viene trasmessa al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato e alla direzione Affari legali e amministrativi.
2. Inoltre, e separatamente dalla relazione di cui al paragrafo 1, il consigliere-auditore può formulare osservazioni sul prosieguo e sull'imparzialità del procedimento. In tal modo, il consigliere-auditore provvede in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli agli interessati, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità dell'illecito, vengano presi in considerazione nell'elaborazione dei progetti di decisione dell'Autorità. Tali osservazioni possono riguardare, in particolare, la necessità di ulteriori informazioni, il ritiro di determinati addebiti o obiezioni o la comunicazione di nuovi, oppure suggerimenti per ulteriori misure d'indagine a norma della sezione V del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.
Tali osservazioni sono trasmesse al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato e alla direzione Affari legali e amministrativi.
CAPO 8
IMPEGNI E TRANSAZIONI
Articolo 15
Impegni e transazioni
1. Le parti di un procedimento che propongono impegni tali da rispondere alle riserve formulate dall'Autorità nella sua valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9 del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento previsto dall'articolo 9, al fine di garantire l'esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.
2. Le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione ai sensi dell'articolo 10 bis del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei propri diritti procedurali.
CAPO 9
RELAZIONE FINALE
Articolo 16
Contenuto e trasmissione prima dell'adozione di una decisione
1. Sulla base del progetto di decisione da presentare al comitato consultivo, il consigliere-auditore prepara una relazione finale scritta sul rispetto del diritto all'effettivo esercizio dei diritti procedurali nel corso dell'intero procedimento, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1. Tale relazione valuta altresì se il progetto di decisione riguarda esclusivamente gli addebiti o le obiezioni sui cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.
2. La relazione finale è presentata al membro competente del collegio, al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato e alla direzione Affari legali e amministrativi. Essa è comunicata alle autorità competenti degli Stati EFTA-SEE nonché, a norma del protocollo n. 23 e dell'accordo SEE, alla Commissione europea.
Articolo 17
Presentazione all'Autorità e pubblicazione
1. La relazione finale del consigliere-auditore è trasmessa all'Autorità insieme al progetto di decisione presentatole, in modo da garantire che, nel decidere sui singoli casi, l'Autorità disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto dell'esercizio effettivo dei diritti procedurali durante l'intero procedimento.
2. La relazione finale può essere modificata dal consigliere-auditore, alla luce delle eventuali modifiche apportate al progetto di decisione prima della sua adozione da parte dell'Autorità.
3. L'Autorità trasmette ai destinatari della decisione la relazione finale del consigliere-auditore contestualmente alla decisione stessa. Essa provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE la relazione finale del consigliere-auditore congiuntamente alla decisione, tenendo presente l'interesse legittimo delle imprese a che non siano rivelati i loro segreti aziendali.
CAPO 10
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Abrogazione e disposizione transitoria
1. La decisione 177/02/COL del 30 ottobre 2002 e la decisione 792/08/COL del 17 dicembre 2008 sono abrogate.
2. Gli atti procedurali compiuti in base ad esse continuano ad essere efficaci. Per quanto riguarda le misure d'indagine che sono state adottate prima dell'entrata in vigore della presente decisione, il consigliere-auditore può declinare l'esercizio delle sue funzioni di cui all'articolo 4.
Nei casi di procedimenti avviati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte o ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte prima dell'entrata in vigore della presente decisione, la relazione intermedia di cui all'articolo 14 della presente decisione e la relazione finale di cui all'articolo 16 non riguardano la fase d'indagine, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede; la presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE.
Articolo 20
Gli Stati EFTA ricevono copia della presente decisione.
Articolo 21
La Commissione europea riceve copia della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2012
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Oda Helen SLETNES
Presidente
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del Collegio
(1) Si veda ad esempio la causa E 15/10 - Posten Norge AS / Autorità di vigilanza EFTA, sentenza del 18 aprile 2012, non ancora pubblicata, punti 85-92.
(2) L'articolo 6 dell'accordo SEE recita: "Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo". Per quanto riguarda le pertinenti sentenze pronunciate dopo la data della firma dell'accordo SEE, l'autorità di vigilanza EFTA e la Corte EFTA sono tenute al rispetto dei principi ivi contemplati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.
Rettifiche
11.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/102 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 152 del 5 giugno 2013 )
A pagina 43, nell’allegato:
anziché:
«ChuangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd»,
leggi:
«Changzhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd»;
a pagina 45, nell’allegato:
anziché:
«Nanjing Dago New Energy Co. Ltd»,
leggi:
«Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd».
11.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.