ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.188.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2013/363/Euratom |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
9.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/1 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2013
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e l’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)
(2013/363/Euratom)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista l’approvazione del Consiglio,
considerando quanto segue:
È opportuno concludere l’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e l’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO),
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e l’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO) è approvato a nome della Comunità europea dell’energia atomica. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente della Commissione o il membro della Commissione responsabile per l’energia è autorizzato a firmare l’accordo e ad espletare tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore dello stesso, che viene concluso per conto della Comunità europea dell’energia atomica.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
ACCORDO
tra la Comunità europea dell’energia atomica e l’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominata «la Comunità», e
L’ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO ENERGETICO DELLA PENISOLA COREANA,
in appresso denominata «KEDO»,
considerando quanto segue:
(1) |
La KEDO è stata istituita in virtù dell’accordo relativo alla creazione dell’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana, del 9 marzo 1995, modificato il 19 settembre 1997, tra i governi della Repubblica di Corea, del Giappone e degli Stati Uniti d’America. |
(2) |
Il quinto accordo concluso tra la Comunità e la KEDO è scaduto il 31 maggio 2012. |
(3) |
In seguito alla decisione di porre fine al progetto della KEDO relativo ai reattori nucleari ad acqua leggera e alla decisione presa nel 2007 di espletare gli obblighi del segretariato con un personale notevolmente ridotto e locali ridotti al minimo, nel 2011 il comitato esecutivo della KEDO ha deciso di prorogare la durata della stessa oltre il 31 maggio 2012. |
(4) |
Sia la Comunità che la KEDO hanno manifestato la volontà di proseguire la cooperazione con l’obiettivo di giungere alla conclusione del progetto relativo ai reattori nucleari ad acqua leggera (progetto LWR) e ad una corretta liquidazione della KEDO, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Applicazione delle disposizioni dell’accordo precedente
Salvo indicazioni contrarie contenute in uno degli articoli qui di seguito, le disposizioni dell’accordo precedente tra la Comunità e la KEDO, scaduto il 31 maggio 2012, restano in vigore ai sensi del presente accordo.
Articolo 2
Contributo della Comunità
Il presente accordo non prevede alcun contributo finanziario da parte della Comunità al bilancio della KEDO.
Articolo 3
Durata
Il presente accordo scade il 31 maggio 2013. Esso viene automaticamente rinnovato di anno in anno, a meno che una delle parti non comunichi all’altra, per iscritto, l’intenzione di recedere dall’accordo almeno un mese prima della data di scadenza. L’accordo può anche essere revocato con effetto immediato nel caso in cui uno degli altri membri attualmente rappresentati nel comitato esecutivo si ritiri dalla KEDO. Il presente accordo non sarà prorogato oltre il 31 maggio 2015.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore all’atto della firma da parte della Comunità e della KEDO e ha effetto a decorrere dal 1o giugno 2012.
Fatto a Bruxelles, addì quattro luglio duemilatredici, in due originali
Per la Comunità europea dell’energia atomica
Günther OETTINGER
Fatto a New Jersey, addì ventiquattro giugno duemilatredici, in due originali
Per l’Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana
David WALLACE
REGOLAMENTI
9.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 648/2013 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prés-salés de la baie de Somme (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Prés-salés de la baie de Somme», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
FRANCIA
Prés-salés de la baie de Somme (DOP)
9.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 649/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2013
recante deroga ai regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell’aiuto in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche in relazione agli alpeggi nelle zone montane dell’Austria per il 2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 91,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l’articolo 142, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (3), prevede, all’articolo 23, paragrafo 1, l’applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva di una domanda di aiuto nonché di documenti, contratti o dichiarazioni che sono determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto. |
(2) |
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (4), alle domande di pagamento di cui al titolo I, parte II, del regolamento (UE) n. 65/2011 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009. |
(3) |
L’Austria ha introdotto un sistema di domanda unica di aiuto che integra, a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, diverse domande di pagamento diretto e alcune domande attinenti ai regimi di aiuto concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005. |
(4) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011, l’Austria ha fissato al 15 maggio 2013 il termine ultimo per la presentazione delle domande uniche 2013. |
(5) |
Perché il sistema di controllo possa essere applicato, l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1122/2009 impone agli Stati membri di provvedere affinché le parcelle agricole siano identificate in modo affidabile esigendo in particolare che la domanda unica sia corredata dei documenti che consentono di identificare ciascuna parcella. |
(6) |
In risposta alle mancanze relative alla determinazione della superficie ammissibile delle parcelle agricole riscontrate in passato, l’Austria ha iniziato a rivedere il suo sistema di identificazione delle parcelle agricole (LPIS) per gli alpeggi come definito dall’Austria stessa all’interno delle zone montane designate ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. |
(7) |
Le particolari condizioni climatiche che hanno colpito l’Austria nella stagione invernale 2012/2013 hanno impedito alle autorità di terminare il processo di revisione dell’LPIS per le parcelle agricole e gli alpeggi in tali zone montane prima dell’approvazione della domanda unica. I necessari controlli rapidi in campo di tali parcelle ad altitudine elevata sono stati rimandati a causa di violente nevicate fuori stagione. Di conseguenza, gli agricoltori che intendono presentare una domanda unica relativa alle parcelle agricole degli alpeggi riceveranno i dati aggiornati sulle parcelle con ritardo rispetto al previsto. |
(8) |
Questa situazione ha compromesso le possibilità per i richiedenti di presentare domande uniche di aiuto e domande di pagamento relative alle parcelle agricole degli alpeggi in Austria entro i termini di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011. |
(9) |
A causa di tali difficoltà, la procedura di domanda per gli agricoltori con parcelle agricole di alpeggi del 2013 dovrebbe iniziare più tardi rispetto agli anni precedenti. Le informazioni trasmesse dalle autorità austriache alla Commissione per quanto riguarda la capacità di terminare il controllo in quelle aree indicano che una deroga fino al 28 giugno 2013 è necessaria per consentire a tutti gli agricoltori e beneficiari interessati di presentare le proprie domande uniche. |
(10) |
In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 è pertanto opportuno non applicare le riduzioni per motivi di presentazione tardiva della domanda unica per gli agricoltori che hanno presentato domanda unica relativa almeno ad una sola parcella agricola di alpeggi come definito dall’Austria all’interno delle zone montane ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 28 giugno 2013. |
(11) |
Analogamente, in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011 e in relazione alle domande di pagamento secondo il titolo I della parte II del regolamento (UE) n. 65/2011 relativo ad almeno una parcella agricola di alpeggi come definito dall’Austria all’interno delle zone montane designate ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno non applicare riduzioni per motivi di presentazione tardiva delle domande di pagamento presentate entro il 28 giugno 2013. |
(12) |
Dal momento che la deroga deve comprendere le domande uniche e le domande di pagamento presentate per il 2013, occorre che il presente regolamento sia applicato retroattivamente. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato per lo sviluppo rurale e del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande per il 2013, nessuna riduzione per motivi di presentazione tardiva si applica agli agricoltori che abbiano presentato una domanda unica relativa ad almeno una parcella agricola ubicata negli alpeggi come definito dall’Austria all’interno delle zone montane ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 28 giugno 2013. Le domande uniche presentate dopo il 28 giugno 2013 non saranno ritenute ammissibili.
Articolo 2
In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011, relativamente alle domanda per il 2013, nessuna riduzione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 verrà applicata alle domande di pagamento di cui al titolo I della parte II del regolamento (UE) n. 65/2011 relative ad almeno una parcella agricola ubicata negli alpeggi come definito dall’Austria all’interno delle zone montane designate ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 per motivi di presentazione tardiva delle domande di pagamento se queste sono state presentate entro il 28 giugno 2013. Le domande di pagamento presentate dopo il 28 giugno 2013 non saranno ritenute ammissibili.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(2) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
9.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 650/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
MK |
33,9 |
TR |
105,8 |
|
ZZ |
69,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
113,4 |
ZZ |
113,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
82,5 |
TR |
69,0 |
|
UY |
83,3 |
|
ZA |
93,6 |
|
ZZ |
82,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
125,7 |
BR |
94,3 |
|
CL |
131,5 |
|
CN |
96,1 |
|
NZ |
145,9 |
|
US |
154,5 |
|
ZA |
108,7 |
|
ZZ |
122,4 |
|
0808 30 90 |
AR |
111,6 |
CL |
120,4 |
|
CN |
49,9 |
|
NZ |
192,6 |
|
ZA |
112,4 |
|
ZZ |
117,4 |
|
0809 10 00 |
IL |
275,4 |
TR |
205,9 |
|
ZZ |
240,7 |
|
0809 29 00 |
TR |
284,2 |
ZZ |
284,2 |
|
0809 30 |
TR |
235,1 |
ZZ |
235,1 |
|
0809 40 05 |
IL |
99,1 |
MA |
99,1 |
|
ZA |
125,3 |
|
ZZ |
107,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
9.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/9 |
DECISIONE 2013/364/PESC DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2013
che modifica la decisione 2010/330/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 14 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/330/PESC (1) che ha prorogato EUJUST LEX-IRAQ fino al 30 giugno 2012. |
(2) |
Il 10 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/372/PESC (2) che ha prorogato EUJUST LEX-IRAQ di altri diciotto mesi fino al 31 dicembre 2013. |
(3) |
L'importo di riferimento finanziario copre il periodo fino al 30 giugno 2013. È necessario un nuovo importo di riferimento finanziario per coprire le spese relative alla missione tra il 1o luglio 2013 e il 31 dicembre 2013. |
(4) |
EUJUST LEX-IRAQ sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/330/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il seguente paragrafo è inserito nell'articolo 11 della decisione 2010/330/PESC:
«2b. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative alla missione tra il 1o luglio 2013 e il 31 dicembre 2013 è pari a 15 400 000 EUR.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
9.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.