ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.185.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 185

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
4 luglio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2013 della Commissione, del 3 luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2013/350/PESC del Consiglio, del 2 luglio 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

3

 

*

Decisione 2013/351/PESC del Consiglio, del 2 luglio 2013, che modifica la decisione 2011/426/PESC che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

7

 

*

Decisione 2013/352/PESC del Consiglio, del 2 luglio 2013, che modifica la decisione 2012/440/PESC che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani

8

 

*

Decisione 2013/353/PESC del Consiglio, del 2 luglio 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

9

 

*

Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

12

 

*

Decisione 2013/355/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

16

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 640/2013 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,3

MK

46,1

ZZ

50,7

0707 00 05

MK

23,1

TR

111,1

ZZ

67,1

0709 93 10

TR

128,3

ZZ

128,3

0805 50 10

AR

94,6

TR

69,0

ZA

98,0

ZZ

87,2

0808 10 80

AR

148,0

BR

120,3

CL

130,8

CN

106,3

NZ

142,4

TR

99,8

US

160,7

ZA

122,5

ZZ

128,9

0808 30 90

AR

135,6

CL

117,0

CN

49,9

NZ

192,6

ZA

116,8

ZZ

122,4

0809 10 00

IL

275,4

TR

212,6

ZZ

244,0

0809 29 00

TR

295,1

US

605,0

ZZ

450,1

0809 30

TR

258,2

ZZ

258,2

0809 40 05

IL

308,9

ZZ

308,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

4.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/3


DECISIONE 2013/350/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 2013

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/33/PESC (1), che nomina il signor Andreas REINICKE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2013.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi. È opportuno che il mandato sia riesaminato nell'autunno 2013. Tale revisione dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2013.

(3)

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione definiti all’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del signor Andreas REINICKE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente ("processo di pace") è prorogato fino al 30 giugno 2014. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione con riguardo al processo di pace.

2.   Tali obiettivi includono, tra l’altro:

a)

una pace globale raggiunta in base alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU), ai principi di Madrid, alla tabella di marcia, agli accordi conclusi precedentemente dalle parti e all'iniziativa di pace araba;

b)

una soluzione che preveda due Stati, Israele ed uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) e 1402 (2002) del Consiglio di sicurezza ONU e ai principi di Madrid;

c)

una soluzione dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese;

d)

una soluzione che definisca lo status di Gerusalemme quale futura capitale di due Stati, nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi;

e)

il seguito del processo di pace per un accordo sullo status definitivo e verso la creazione di uno Stato palestinese, compreso il rafforzamento del ruolo del Quartetto del Medio Oriente ("Quartetto") quale custode della tabella di marcia, in particolare ai fini del controllo dell'attuazione degli obblighi cui sono tenute le due parti in virtù della tabella di marcia e in linea con gli sforzi internazionali per giungere a una pace arabo-israeliana globale.

3.   Tali obiettivi sono basati sull'impegno dell'Unione a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell'ambito del Quartetto, per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione;

4.   L'RSUE sostiene le attività dell'AR nella regione, anche nell'ambito del Quartetto.

Articolo 3

Mandato

Al fine di conseguire gli obiettivi politici di cui all'articolo 2, l'RSUE ha il mandato di:

a)

fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione ad azioni e iniziative che conducano a una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese;

b)

facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli altri paesi della regione, coi membri del Quartetto e con altri paesi interessati, nonché con l'ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;

c)

assicurare la continuità della presenza dell'Unione nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi;

d)

seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e presentare proposte dell'Unione, a nome di questa, nel contesto di tali negoziati;

e)

contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;

f)

prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace;

g)

impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

h)

formulare proposte relative alle possibilità d'intervento dell'Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell'Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione;

i)

monitorare le azioni di entrambe le parti in relazione all'attuazione della tabella di marcia e alle questioni che potrebbero compromettere l'esito dei negoziati per uno status permanente, in modo da consentire al Quartetto di valutare meglio l'osservanza delle parti;

j)

in qualità di inviato presso il Quartetto riferire sui progressi e sull'andamento dei negoziati e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell'Unione e tramite coordinamento con altri membri del Quartetto stesso;

k)

contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all’attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

l)

contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell'Unione tra i leader d'opinione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell'AR. Per assolvere al mandato e alle responsabilità specifiche sul terreno l'RSUE si dedica interamente alla missione.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

4.   In particolare durante le sue missioni l'RSUE collabora strettamente con l'ufficio di rappresentanza dell'UE a Gerusalemme, con la delegazione dell'Unione a Tel Aviv e con le altre competenti delegazioni dell'Unione nella regione.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2013 è pari a 506 500 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o luglio 2013. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa prontamente e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per contribuire alla coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di orientamenti del SEAE, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, alla Commissione e all'AR relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. L'RSUE riferisce, se necessario, anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE presenta relazioni al Consiglio "Affari esteri". Ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione, compreso l'RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione a Tel Aviv, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). Se necessario, l'RSUE e il comandante dell'operazione civile si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il processo di pace in Medio Oriente, e fornisce assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

1.   L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, alla Commissione e all'AR una relazione sui progressi compiuti entro la fine di ottobre 2013 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato allo scadere dello stesso.

2.   Il mandato dell'RSUE è riesaminato entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 19 del 24.1.2012, pag. 17.

(2)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


4.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/7


DECISIONE 2013/351/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 2013

che modifica la decisione 2011/426/PESC che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/426/PESC (1), che nomina il sig. Peter SØRENSEN rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2015.

(2)

La decisione 2011/426/PESC, modificata dalla decisone 2012/330/PESC (2), prevedeva importi di riferimento finanziario destinati all'RSUE per il periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2013. Occorre stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione definiti all'articolo 21 del trattato.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/426/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2011/426/PESC è aggiunto il comma seguente:

"L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 5 285 000 EUR."

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 188 del 19.7.2011, pag. 30.

(2)   GU L 165 del 26.6.2012, pag. 66.


4.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/8


DECISIONE 2013/352/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 2013

che modifica la decisione 2012/440/PESC che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/440/PESC (1) relativa alla nomina del Sig. Stavros LAMBRINIDIS quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2014.

(2)

La decisione 2012/440/PESC prevedeva l'importo di riferimento finanziario destinato all'RSUE per il periodo dal 25o luglio 2012 al 30 giugno 2013. Occorre stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/440/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2012/440/PESC, è aggiunto il comma seguente:

"L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 837 000 EUR.".

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 200 del 27.07.12, pag. 21.


4.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/9


DECISIONE 2013/353/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 2013

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/518/PESC (1), che nomina il signor Philippe LEFORT rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2013.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere modificato e prorogato di altri dodici mesi. È opportuno che il mandato sia riesaminato nell'autunno 2013. Tale riesame dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2013.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del signor Philippe LEFORT quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è modificato e prorogato fino al 30 giugno 2014. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione per il Caucaso meridionale, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008, così come in quelle del 27 febbraio 2012. Tali obiettivi consistono, tra l’altro:

a)

conformemente agli strumenti in vigore, inclusi l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il suo gruppo di Minsk, nel prevenire i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, inclusa la crisi in Georgia e il conflitto nel Nagorno-Karabakh, tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e tramite altri mezzi appropriati, e nell'appoggiare l'attuazione di siffatta soluzione conformemente ai principi del diritto internazionale;

b)

nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

c)

nell'incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;

d)

nell'accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;

b)

incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;

c)

contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti conformemente ai principi del diritto internazionale e facilitare l'attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l’OSCE e il suo gruppo di Minsk;

d)

riguardo alla crisi in Georgia:

i)

contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008 ("discussioni internazionali di Ginevra") e alle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008, incluse le modalità di sicurezza e stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni in base ai principi riconosciuti a livello internazionale e qualsiasi altro argomento di comune accordo tra le parti,

ii)

contribuire a definire la posizione dell'Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i), e

iii)

agevolare l'attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008;

e)

favorire lo sviluppo e l'attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia;

f)

assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione all'attuazione di una possibile soluzione del conflitto;

g)

intensificare il dialogo tra l'Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

h)

assistere l'Unione nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;

i)

nell'ambito delle attività stabilite nel presente articolo, in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o luglio 2012 al 31 dicembre 2013 è pari a 1 050 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o luglio 2013. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l'hanno distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o presso le delegazioni dell'Unione per contribuire alla coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato dell'RSUE e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato sugli orientamenti del SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sullo stato di avanzamento e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente al CPS e all'AR oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione del CPS o dell'AR, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio "Affari esteri". Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Georgia, fornisce consulenza politica a livello locale al capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia). Se necessario, l’RSUE ed il comandante civile dell’operazione dell'EUMM Georgia si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, e fornisce assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

1.   L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di ottobre 2013 e, allo scadere del mandato dell'RSUE, una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato.

2.   Il mandato dell'RSUE è riesaminato entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 221 del 27.8.2011, pag. 5. Il mandato dell'RSUE è stato prorogato con decisione 2012/326/PESC (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 53) per un periodo di dodici mesi.

(2)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


4.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/12


DECISIONE 2013/354/PESC DEL CONSIGLIO

del 3 luglio 2013

sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (1) (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1o gennaio 2006.

(2)

Il 17 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/784/PESC (2) sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1o gennaio 2011. La decisione 2010/784/PESC cessa di produrre effetti il 30 giugno 2013.

(3)

Il 7 giugno 2013 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare la missione per altri 12 mesi fino al 30 giugno 2014.

(4)

La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per la missione.

(5)

L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   La missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi, in seguito denominata EUPOL COPPS, istituita dall’azione comune 2005/797/PESC, prosegue a decorrere dal 1o luglio 2013.

2.   L’EUPOL COPPS opera conformemente al mandato di cui all’articolo 2.

Articolo 2

Mandato

Scopo dell’EUPOL COPPS è contribuire all’istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell’Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale.

A tal fine, l’EUPOL COPPS:

a)

assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell’attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero;

b)

coordina e agevola l’assistenza dell’UE e degli Stati membri e, se richiesto, l’assistenza internazionale alla PCP;

c)

fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia;

d)

dispone di una cellula di progetto per l’identificazione e l’attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla Missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

Nel quadro delle suddette mansioni, EUPOL COPPS ha la capacità di aggiudicare appalti di servizi e forniture, concludere contratti e accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire o alienare beni e adempiere le sue obbligazioni nonché stare in giudizio.

Articolo 3

Revisione

Un processo di revisione semestrale, secondo i criteri di valutazione fissati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN), tenendo conto degli sviluppi sul terreno, consente di apportare, se necessario, adeguamenti circa le dimensioni e il campo d’applicazione dell’EUPOL COPPS.

Articolo 4

Catena di comando e struttura

1.   L'EUPOL COPPS dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   L'EUPOL COPPS è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.

Articolo 5

Comandante civile dell'operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) è il comandante civile dell'operazione dell'EUPOL COPPS.

2.   Il comandante civile dell'operazione, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUPOL COPPS.

3.   Il comandante civile dell'operazione assicura, con riguardo alla condotta delle operazioni, un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'AR.

5.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del loro personale, delle loro squadre e unità.

6.   Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

7.   Se necessario, il comandante civile dell'operazione e il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

2.   Il capomissione rappresenta la missione. Il capomissione può delegare compiti gestionali in relazione a questioni finanziarie e di personale a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.

3.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai beni, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

4.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell'EUPOL COPPS a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante civile dell'operazione a livello strategico.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, i poteri disciplinari sono esercitati dalle autorità nazionali, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.

6.   Il capomissione rappresenta l'EUPOL COPPS nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, ove opportuno, con altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE per il processo di pace in Medio Oriente, in consultazione con i pertinenti capi delegazione dell'Unione.

Articolo 7

Personale dell'EUPOL COPPS

1.   Il personale dell’EUPOL COPPS è adeguato per entità e competenza al mandato di cui all’articolo 2 e alla struttura di cui all’articolo 4.

2.   Il personale dell’EUPOL COPPS è costituito in primo luogo da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e della zona di missione e le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

3.   L'EUPOL COPPS può altresì assumere personale internazionale o locale su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE.

4.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUPOL COPPS e i membri del personale interessati.

5.   Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione.

Articolo 8

Status del personale dell’EUPOL COPPS

1.   Ove richiesto, lo status del personale dell’EUPOL COPPS, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EUPOL COPPS, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   Lo Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE che hanno distaccato un membro del personale sono competenti per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano, connesse al distacco. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione in questione o il SEAE sono responsabili di eventuali azioni nei confronti della persona distaccata.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include i poteri necessari per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il CONOPS e l’OPLAN. Essa include altresì i poteri necessari per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell’operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

1.   Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPOL COPPS, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona della missione, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EUPOL COPPS.

2.   I paesi terzi che apportano un contributo all’EUPOL COPPS hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità dettagliate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Allorché l’Unione e un paese terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUPOL COPPS.

Articolo 11

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell'operazione dirige, a norma dell'articolo 5, il capomissione nella pianificazione delle misure di sicurezza e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell'EUPOL COPPS.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUPOL COPPS e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUPOL COPPS, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.

4.   Il personale dell' EUPOL COPPS è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione EUPOL COPPS per il periodo 1o luglio 2013 - 30 giugno 2014 è pari a 9 570 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini dei paesi terzi partecipanti e dei paesi limitrofi. Con l’approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con i paesi terzi partecipanti e con gli altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all’EUPOL COPPS.

4.   L'EUPOL COPPS è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine l'EUPOL COPPS sottoscrive un contratto con la Commissione.

5.   L'EUPOL COPPS è responsabile per eventuali diritti ed obbligazioni risultanti dall'esecuzione del mandato a decorrere dal 1o luglio 2013, ad eccezione di diritti correlati a colpa grave del capomissione, la cui responsabilità incombe a quest'ultimo.

6.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell’EUPOL COPPS, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle squadre.

7.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni

1.   L’AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello "'RESTREINT UE" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità locali.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione e alle autorità locali documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUPOL COPPS e coperte dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

4.   L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al paragrafo 2 a persone poste sotto l'autorità dell'AR, al comandante civile dell'operazione e/o al capomissione.

Articolo 14

Vigilanza

È attivata la capacità di vigilanza per l’EUPOL COPPS.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2014.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

(2)   GU L 335 del 18.12.2010, pag. 60.

(3)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


4.7.2013   

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L 185/16


DECISIONE 2013/355/PESC DEL CONSIGLIO

del 3 luglio 2013

che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC (1).

(2)

Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/332/PESC (2) che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2013.

(3)

Il 7 giugno 2013 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare la missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) per altri 12 mesi fino al 30 giugno 2014.

(4)

L’EU BAM Rafah dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 1o luglio 2013 fino al 30 giugno 2014, sulla base dell’attuale mandato.

(5)

L’EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis   Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l’EU BAM Rafah e membri del personale interessati.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Disposizioni giuridiche

L’EU BAM Rafah ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente azione comune.»;

4)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 25 novembre 2005 al 31 dicembre 2011 è pari a 21 570 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 970 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 980 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 940 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. La partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che contribuiscono finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.

3.   L’EU BAM Rafah è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione.

4.   L’EU BAM Rafah è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall’attuazione del mandato a decorrere dal 1o luglio 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità.

5.   Le disposizioni finanziarie rispettano la linea di comando di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 e i requisiti operativi dell’EU BAM Rafah, compresa la compatibilità dei materiali e l’interoperabilità delle squadre.

6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»;

5)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2014.»;

6)

l’articolo 17 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)   GU L 165 del 26.6.2012, pag. 71.


4.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/s3


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