ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.184.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 184

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
3 luglio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 638/2013 della Commissione, del 2 luglio 2013, che chiude l’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 639/2013 della Commissione, del 2 luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

DECISIONI

 

 

2013/348/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 1o luglio 2013, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

5

 

 

2013/349/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 1o luglio 2013, relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia

6

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012)

7

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/1


REGOLAMENTO (UE) N. 638/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2013

che chiude l’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio (2) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC») («le misure in vigore»).

(2)

In data 24 settembre 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con cui si chiedeva di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure in vigore e di sottoporre a registrazione le importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e attualmente classificati al codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111920), originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

(3)

La domanda è stata presentata da Symetal S.A, Eurofoil Luxembourg SA, Alcomet e Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, quattro produttori dell’Unione che fabbricano fogli di alluminio.

(4)

La domanda conteneva elementi di prova prima facie del fatto che le misure in vigore fossero eluse mediante l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta e la sua successiva conversione in fogli di alluminio in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm, ossia il prodotto oggetto delle misure in vigore.

(5)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, e sentito il comitato consultivo, la Commissione, con il regolamento (UE) n. 973/2012 (3), ha aperto un’inchiesta e ha chiesto alle autorità doganali di registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(6)

Sono stati inviati questionari a nove produttori esportatori e alle autorità della RPC. Né i produttori esportatori né le autorità della RPC si sono manifestati e hanno risposto al questionario. Sono stati inoltre inviati questionari a sedici importatori dell’Unione. Un solo importatore si è manifestato, ma non ha risposto al questionario.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DELL’INCHIESTA

(7)

Con lettere inviate alla Commissione il 3 e il 4 aprile 2013, i quattro produttori dell’Unione hanno formalmente ritirato la domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure in vigore.

(8)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta può essere chiusa quando viene ritirata la domanda, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(9)

La Commissione ha ritenuto che la presente inchiesta dovesse essere chiusa poiché non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che tale chiusura non sia nell’interesse dell’Unione.

(10)

La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere l’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della Repubblica popolare cinese.

(11)

Occorre quindi sospendere la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, stabilita dal regolamento (UE) n. 973/2012 e abrogare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’inchiesta aperta con il regolamento (UE) n. 973/2012 sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009 sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e attualmente classificati al codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111920), originari della Repubblica popolare cinese, è chiusa.

Articolo 2

Le autorità doganali sospendono la registrazione delle importazioni stabilita a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 973/2012.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 973/2012 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1.

(3)  GU L 293 del 23.10.2012, pag. 28.


3.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 639/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,3

MK

46,1

ZZ

50,7

0707 00 05

MK

25,2

TR

111,1

ZZ

68,2

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

81,5

TR

69,0

ZA

104,6

ZZ

85,0

0808 10 80

AR

162,8

BR

98,2

CL

132,1

CN

77,8

NZ

141,0

TR

99,8

US

166,0

ZA

125,5

ZZ

125,4

0808 30 90

AR

106,3

CL

153,2

CN

49,9

NZ

192,6

ZA

123,9

ZZ

125,2

0809 10 00

IL

275,4

TR

214,0

ZZ

244,7

0809 29 00

TR

293,4

US

605,0

ZZ

449,2

0809 30

TR

255,5

ZZ

255,5

0809 40 05

CL

216,9

IL

308,9

ZA

377,9

ZZ

301,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

3.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/5


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 1o luglio 2013

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

(2013/348/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 22, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Croazia prevede la nomina di un giudice croato del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 31 agosto 2013.

(2)

La candidatura della sig.ra Vesna TOMLJENOVIĆ è stata proposta per la nomina alle funzioni di giudice del Tribunale.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere sull'adeguatezza della sig.ra Vesna TOMLJENOVIĆ all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Vesna TOMLJENOVIĆ è nominata giudice del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 31 agosto 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


3.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/6


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 1o luglio 2013

relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia

(2013/349/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 22, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Croazia prevede la nomina di un giudice croato della Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 6 ottobre 2015.

(2)

La candidatura del sig. Siniša RODIN è stata proposta per la nomina alle funzioni di giudice della Corte di giustizia.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere sull'adeguatezza del sig. Siniša RODIN all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Siniša RODIN è nominato giudice della Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 6 ottobre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


Rettifiche

3.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/7


Rettifica del regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 353 del 21 dicembre 2012 )

A pagina 32, articolo 1, paragrafo 1,

anziché:

«Il regolamento (CE) n. 661/2009»

leggi:

«Il presente regolamento»;

a pagina 33, articolo 2, paragrafo 4, lettera a),

anziché:

«con i serbatoi riempiti almeno al 90 %»

leggi:

«con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90 %»;

a pagina 36, articolo 4, paragrafo 9, primo comma,

anziché:

«allegati I e IV»

leggi:

«allegati da I a IV»;

a pagina 37, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

anziché:

«di cui all’allegato XI, parte A, punto 3,»

leggi:

«di cui all’allegato XII, parte A, punto 3,»;

a pagina 45, allegato I, parte B, punto 7.3.2,

anziché:

«nell’appendice 2 del presente allegato»

leggi:

«nell’appendice 3 del presente allegato»;

a pagina 48, allegato I, parte C, punto 6.3.2,

anziché:

«figura 1, appendice 2, del presente allegato»

leggi:

«figura 1, appendice 3, del presente allegato»;

a pagina 73, allegato VI, punto 1, lettera n),

anziché:

«i punti da 2.16 a 2.16»

leggi:

«i punti da 2.16 a 2.16.5»;

a pagina 74, allegato VI, punto 2, lettera a), punto xii),

anziché:

«i punti da 2.16 a 2.16»

leggi:

«i punti da 2.16 a 2.16.5».


3.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.