ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.183.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 183

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
2 luglio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 635/2013 della Commissione, del 25 aprile 2013, che integra il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la base di calcolo relativa alle riduzioni concesse agli agricoltori dagli Stati membri in seguito all’aggiustamento dei pagamenti nel 2013 e alla disciplina finanziaria per l’anno civile 2013

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione, del 1o luglio 2013, relativo all’autorizzazione del chelato di zinco della metionina (1:2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2013 della Commissione, del 1o luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

DECISIONI

 

 

2013/342/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o luglio 2013, relativa alla nomina dei membri titolari croati e dei membri supplenti croati del Comitato delle regioni

8

 

 

2013/343/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o luglio 2013, relativa alla nomina dei membri titolari croati del Comitato economico e sociale europeo

9

 

 

2013/344/UE

 

*

Decisione del Consiglio di comune accordo con il presidente della Commissione, del 1o luglio 2013, relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

10

 

 

2013/345/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o luglio 2013, recante modifica del suo regolamento interno

11

 

 

2013/346/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2013, che approva il piano presentato dalla Croazia per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 3988]  ( 1 )

12

 

 

2013/347/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2013, recante approvazione di piani di emergenza presentati dalla Croazia per il controllo di alcune malattie animali [notificata con il numero C(2013) 3992]  ( 1 )

13

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 635/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2013

che integra il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la base di calcolo relativa alle riduzioni concesse agli agricoltori dagli Stati membri in seguito all’aggiustamento dei pagamenti nel 2013 e alla disciplina finanziaria per l’anno civile 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 11 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, prevede un aggiustamento dei pagamenti diretti per il 2013. L’articolo 11 del medesimo regolamento prevede un aggiustamento per ragioni di disciplina finanziaria. Sarebbe opportuno prevedere disposizioni atte a garantire un’applicazione ottimale di tali aggiustamenti nel 2013.

(2)

Per ragioni di trasparenza e di prevedibilità, è opportuno che il metodo di calcolo dei due aggiustamenti, adoperato per calcolare l’importo dei pagamenti da concedere agli agricoltori per il 2013, corrisponda al metodo di calcolo della riduzione dovuta alla modulazione ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 e alla disciplina finanziaria, conformemente all’articolo 11 del medesimo regolamento, come prevede l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (2).

(3)

Poiché il presente regolamento si applica alle domande di aiuto relative al 2013, esso deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le riduzioni dovute all’aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013, di cui all’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all’articolo 11 del medesimo regolamento per l’anno civile 2013, si applicano alla somma dei pagamenti nell’ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 cui ha diritto ciascun agricoltore dopo l’applicazione dell’articolo 78 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Tali riduzioni devono essere applicate prima delle riduzioni previste all’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto per il 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.


2.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 636/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2013

relativo all’autorizzazione del chelato di zinco della metionina (1:2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti ad autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

L’impiego della zinco-metionina tecnicamente pura è stato autorizzato a tempo indeterminato a norma della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (2) in quanto amminoacido destinato ai ruminanti dalla direttiva 88/485/CEE della Commissione (3). Tale additivo per mangimi in seguito è stato iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto già esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 si fa domanda per un nuovo impiego di tali additivi come composto di oligoelementi per uso destinato a tutte le specie di animali, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria di «additivi nutrizionali». La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere espresso l’11 dicembre 2012 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») conclude che, nelle condizioni di impiego proposte, la zinco- metionina non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’impiego di tale preparato può essere considerato un’efficace fonte di zinco per tutte le specie animali. L’Autorità ritiene inoltre che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha altresì verificato la relazione sul metodo analitico degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Secondo la caratterizzazione dell’additivo da parte dell’autorità e le informazioni supplementari fornite dal richiedente il nome corretto del prodotto è chelato di zinco della metionina (1:2).

(6)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’impiego di tale preparato può essere pertanto autorizzato, secondo le modalità specificate nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato medesimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

(3)   GU L 239 del 30.8.1988, pag. 36.

(4)   The EFSA Journal 2013; 11(1):3038.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Tenore massimo dell’elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi

3b611

Chelato di zinco della metionina (1:2)

 

Caratterizzazione dell’additivo

Polvere con un tenore minimo del 78 % di metionina DL e un tenore di zinco tra il 17,5 % e il 18,5 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Chelato di zinco della metionina: zinco-Metionina 1:2 (Zn(Met)2)

Formula chimica: C10H20N2O4S2Zn

Numero CAS.: 151214-86-7

 

Metodo analitico  (1)

 

Determinazione della quantità di metionina negli additivi per mangimi:

ISO/CD 17180: metodo di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica o fluorimetrica.

 

Determinazione del contenuto totale di zinco negli additivi per mangimi e nelle premiscele:

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure

CEN/TS 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

 

Determinazione del contenuto totale di zinco nei mangimi:

Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2) — spettrometria di assorbimento atomico (AAS), oppure

EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure

CEN/TS 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.

Tutte le specie

 

Animali da compagnia: 250 (in totale)

Pesci: 200 (in totale)

Altre specie: 150 (in totale)

Succedanei del latte completi e complementari: 200 (in totale)

1.

L’additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Sicurezza dell’utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

3.

È opportuno considerare l’importanza del contributo dell’additivo alla dieta con metionina.

22 luglio 2023


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.

(2)   GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.


2.7.2013   

IT

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L 183/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 637/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,3

MK

46,1

ZZ

50,7

0707 00 05

MK

25,2

TR

111,1

ZZ

68,2

0709 93 10

TR

131,1

ZZ

131,1

0805 50 10

AR

90,9

TR

99,2

ZA

115,3

ZZ

101,8

0808 10 80

AR

154,3

BR

107,1

CL

124,6

CN

77,0

NZ

140,7

TR

99,8

US

160,0

ZA

125,0

ZZ

123,6

0809 10 00

IL

275,4

TR

208,6

ZZ

242,0

0809 29 00

TR

303,1

US

605,0

ZZ

454,1

0809 30

TR

237,9

ZZ

237,9

0809 40 05

CL

216,9

IL

308,9

ZA

377,9

ZZ

301,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

2.7.2013   

IT

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L 183/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o luglio 2013

relativa alla nomina dei membri titolari croati e dei membri supplenti croati del Comitato delle regioni

(2013/342/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta del governo della Repubblica di Croazia,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, occorre completare il Comitato delle regioni con la nomina di nove membri titolari e nove membri supplenti, rappresentanti delle collettività regionali e locali della Croazia, che sono titolari di un mandato elettorale regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni, per il periodo dal 1o luglio 2013 al 25 gennaio 2015:

a)

quali membri titolari:

sig.ra Snježana BUŽINEC, Mayor of the Municipality of Jakovlje,

sig. Nikola DOBROSLAVIĆ, Prefect of Dubrovnik-Neretva County,

sig. Bruno HRANIĆ, Mayor of the Municipality of Vidovec,

sig. Ivan JAKOVČIĆ, Member of the Assembly of Istria County,

sig. Danijel MARUŠIĆ, Prefect of Brod-Posavina County,

sig. Vojko OBERSNEL, Mayor of the City of Rijeka,

sig.ra Jelena PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ, Member of the Assembly of the City of Zagreb,

sig. Predrag ŠTROMAR, Prefect of Varaždin County,

e

b)

quali membri supplenti:

sig. Martin BARIČEVIĆ, Mayor of the Municipality of Jasenice,

sig.ra Viviana BENUSSI, Deputy Prefect of Istra County,

sig. Miroslav ČAČIJA, Member of the Bjelovar-Bilogora County Assembly,

sig.ra Blanka GLAVICA-JEČMENICA, Member of the Council of Municipality Maruševec,

sig. Andrija RUDIĆ, Mayor of the City of Kutina,

sig. Tulio DEMETLIKA, Mayor of the City of Labin,

sig.ra Josipa RIMAC, Mayor of the City of Knin,

sig. Željko SABO, Mayor of the City of Vukovar,

sig.ra Ivana POSAVEC KRIVEC, Member of the Assembly of Zagreb County.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)   GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


2.7.2013   

IT

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L 183/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o luglio 2013

relativa alla nomina dei membri titolari croati del Comitato economico e sociale europeo

(2013/343/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 23,

vista la proposta del governo della Repubblica di Croazia,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, occorre completare il Comitato economico e sociale europeo con la nomina di nove membri, che devono essere scelti tra i rappresentanti di organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate in appresso sono nominate membri titolari del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 1o luglio 2013 al 20 settembre 2015:

sig. Davor MAJETIĆ, Director General HUP (Croatian Employers Association)

sig.ra Dragica MARTINOVIĆ DŽAMONJA, Director, Representative Office in Brussels, Croatian Chamber of Economy

sig.ra Violeta JELIĆ, General Secretary of the Croatian Chamber of Trades and Crafts

sig.ra Marija HANŽEVAČKI, General Secretary, Independent Trade Unions of Croatia

sig.ra Anica MILIĆEVIĆ-PEZELJ, Executive Secretary, UATUC (Union of Autonomous Trade Unions of Croatia)

sig. Vilim RIBIĆ, President of the Great Council of Independent Union of Research and Higher Education Employees of Croatia

sig.ra Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ, Director, ODRAZ – Sustainable Community Development

sig.ra Marina ŠKRABALO, Senior advisor, GONG (Citizens Supervising Voting in an organized manner)

sig. Toni VIDAN, Coordinator of the Energy and Climate programme of Zelena akcija/ FoE Croatia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)   GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


2.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/10


DECISIONE DEL CONSIGLIO

di comune accordo con il presidente della Commissione

del 1o luglio 2013

relativa alla nomina di un membro della Commissione europea

(2013/344/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 21,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Di comune accordo con il sig. José Manuel DURÃO BARROSO, presidente della Commissione, il Consiglio nomina il sig. Neven MIMICA membro della Commissione per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31 ottobre 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Parere del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


2.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o luglio 2013

recante modifica del suo regolamento interno

(2013/345/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 3, primo e quarto comma, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede che, fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione.

(2)

Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno del Consiglio (1) (nel prosieguo "regolamento interno").

(3)

Il 14 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/37/UE (2), recante modifica del suo regolamento interno, al fine di adattare le cifre di cui all'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno con effetto al 1o gennaio 2013, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, di tale allegato.

(4)

In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione, è necessario modificare l'allegato III del regolamento interno per tener conto della popolazione di tale paese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato III, articolo 1, del regolamento interno è così modificata:

1)

Dopo la voce relativa all'Irlanda è inserita la seguente nuova voce:

"Croazia

4 398,2 ";

2)

La voce "Totale" è sostituita dalla seguente:

"Totale

508 077,9 ";

3)

La voce "Soglia (62 %)" è sostituita dalla seguente:

"Soglia (62 %)

315 008,3 ".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

(2)   GU L 16 del 19.1.2013, pag. 16.


2.7.2013   

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L 183/12


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

che approva il piano presentato dalla Croazia per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 3988]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/346/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/158/CE stabilisce che gli Stati membri devono presentare alla Commissione un piano in cui si precisino i provvedimenti nazionali che essi intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell’allegato II della suddetta direttiva così da ottenere il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari delle merci citate.

(2)

In vista dell’adesione all’Unione europea il 1o luglio 2013 la Croazia ha presentato alla Commissione il proprio piano in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/158/CE. Tale piano, modificato in seguito ai suggerimenti della Commissione nel corso della sua analisi, soddisfa i criteri stabiliti nella direttiva 2009/158/CE e consente il conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa, a condizione che esso sia applicato efficacemente ed aggiornato periodicamente dalla Croazia. È quindi opportuno approvarlo.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si approva il piano presentato dalla Croazia alla Commissione il 19 aprile 2013 in cui si precisano i provvedimenti nazionali necessari a garantire il rispetto delle norme definite nell’allegato II della direttiva 2009/158/CE per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.


2.7.2013   

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L 183/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

recante approvazione di piani di emergenza presentati dalla Croazia per il controllo di alcune malattie animali

[notificata con il numero C(2013) 3992]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/347/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che introduce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, secondo comma,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), in particolare l’articolo 72, paragrafo 7,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4), in particolare l’articolo 62, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/66/CEE definisce le misure comunitarie di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle. La direttiva 92/66/CEE stabilisce fra l’altro che ogni Stato membro redige un piano di emergenza nel quale vengono specificati i provvedimenti nazionali da applicare in caso di comparsa di focolaio di suddetta malattia.

(2)

La direttiva 2001/89/CE definisce le misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina classica. La direttiva 2001/89/CE stabilisce fra l’altro che ogni Stato membro redige un piano di emergenza nel quale vengono specificati i provvedimenti nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio di suddetta malattia.

(3)

La direttiva 2003/85/CE definisce le misure minime di lotta da applicare in caso di focolaio di afta epizootica, a prescindere dal tipo di virus. Tale direttiva definisce inoltre alcune misure preventive destinate ad accrescere le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in materia di afta epizootica. La direttiva 2003/85/CE stabilisce fra l’altro che gli Stati membri redigono un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica e necessarie a mantenere un elevato livello di preparazione e capacità di contrastare suddetta malattia nonché un elevato livello di protezione ambientale.

(4)

La direttiva 2005/94/CE definisce alcune misure preventive miranti a controllare e individuare tempestivamente l’influenza aviaria nonché ad aumentare la sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in merito ai rischi che tale malattia comporta. La stessa direttiva stabilisce inoltre le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività nonché le misure necessarie per individuare tempestivamente una possibile trasmissione dei virus dell’influenza aviaria ai mammiferi. La direttiva 2005/94/CE stabilisce fra l’altro che ogni Stato membro rediga un piano di emergenza in conformità dell’allegato X, che indica i provvedimenti nazionali da applicare in caso di focolaio d’influenza aviaria.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (5) disciplina l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate. Il regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce fra l’altro che i metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento siano inclusi nei piani di emergenza previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale in base a dimensioni e localizzazione dei sospetti focolai nel piano di emergenza.

(6)

In vista dell’adesione all’Unione europea il 1o luglio 2013 la Croazia ha sottoposto i propri piani di emergenza per la malattia di Newcastle, peste suina classica, afta epizootica e influenza aviaria alla verifica e all’approvazione della Commissione.

(7)

Tali piani, modificati dalla Croazia in seguito ai suggerimenti formulati dalla Commissione nel corso della sua valutazione, soddisfano i criteri stabiliti rispettivamente dalle direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE. Essi includono inoltre tutti gli elementi necessari al fine di ottemperare alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009. Se subordinati ad una effettiva attuazione ed aggiornati periodicamente, i piani consentono di conseguire gli obiettivi delle direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE e del regolamento (CE) n. 1099/2009. È pertanto opportuno approvare tali piani con la presente decisione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si approvano i seguenti piani di emergenza presentati dalla Croazia l’11 maggio 2013:

a)

il piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 92/66/CEE;

b)

il piano di emergenza in cui si definiscono le misure nazionali da applicare in caso di focolaio di peste suina classica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2001/89/CE;

c)

il piano di emergenza che specifica le misure nazionali necessarie a garantire un elevato livello di preparazione e capacità di contrastare l’afta epizootica nonché un elevato livello di protezione ambientale e da applicare in caso di focolaio di afta epizootica di cui all’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2003/85/CE;

d)

il piano di emergenza in cui si definiscono le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio d’influenza suina di cui all’articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(2)   GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

(3)   GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(4)   GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(5)   GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.


2.7.2013   

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Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.