ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.179.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 179

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
29 giugno 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 626/2013 del Consiglio, del 27 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

22

 

*

Regolamento (UE) n. 627/2013 del Consiglio, del 27 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione ( 1 )

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che istituisce ulteriori misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013

55

 

*

Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

60

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 ( 1 )

84

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, recante centonovantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

85

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 633/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

87

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o luglio 2013

89

 

 

DECISIONI

 

 

2013/336/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea

92

 

 

2013/337/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 26 giugno 2013, relativa alla nomina di giudici del Tribunale

93

 

 

2013/338/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 26 giugno 2013, relativa alla nomina di giudici della Corte di giustizia

94

 

 

2013/339/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 26 giugno 2013, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

95

 

 

2013/340/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2013, che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Croazia [notificata con il numero C(2013) 3932]  ( 1 )

96

 

 

2013/341/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all’approvazione dell’alternatore ad efficienza di generazione Valeo Efficient Generation Alternator come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

98

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/1


DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

a norma del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, disposizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare, dell’ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

(2)

L’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

(3)

A seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (3), i soggetti interessati, in particolare quelli del settore medico, hanno manifestato serie preoccupazioni sul potenziale impatto dell’attuazione di tale direttiva sull’utilizzazione di procedure mediche basate sulla diagnostica per immagini. Sono state inoltre espresse preoccupazioni in merito all’impatto della direttiva su talune attività industriali.

(4)

La Commissione ha esaminato attentamente gli argomenti dei soggetti interessati e, dopo alcune consultazioni, ha deciso di riconsiderare in modo approfondito alcune disposizioni della direttiva 2004/40/CE, sulla base di nuove informazioni scientifiche fornite da esperti di fama internazionale.

(5)

La direttiva 2004/40/CE è stata modificata dalla direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), con l’effetto di posporre di quattro anni i termini per il recepimento della direttiva 2004/40/CE, e successivamente dalla direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), con l’effetto di posporre tali termini per il recepimento al 31 ottobre 2013. Ciò è avvenuto al fine di consentire alla Commissione di presentare una nuova proposta e ai co-legislatori di adottare una nuova direttiva basata su dati più recenti e precisi.

(6)

La direttiva 2004/40/CE dovrebbe essere abrogata e dovrebbero essere adottate misure più adeguate e proporzionate per la protezione dei lavoratori dai rischi collegati ai campi elettromagnetici. Tale direttiva non affrontava il problema degli effetti a lungo termine, compresi i possibili effetti cancerogeni dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che variano nel tempo, per i quali non si dispone attualmente di prove scientifiche concludenti in grado di stabilire una relazione causale. La presente direttiva mira a trattare tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici, non solo al fine di assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori nell’Unione una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza.

(7)

La presente direttiva non affronta le ipotesi di effetti a lungo termine derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici, dal momento che non si dispone attualmente di prove scientifiche accertate dell’esistenza di una relazione causale. È tuttavia opportuno che, qualora tali prove scientifiche accertate emergano, la Commissione valuti gli strumenti più adeguati per affrontare tali effetti e, per mezzo della sua relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva, riferisca in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel fare ciò, la Commissione dovrebbe tener conto, in aggiunta al contributo appropriato ricevuto dagli Stati membri, dei più recenti studi disponibili e delle nuove conoscenze scientifiche derivanti dai dati in tale ambito.

(8)

Dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime, lasciando quindi agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli in materia di protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i livelli di azione (LA) o i valori limite di esposizione (VLE) per i campi elettromagnetici. L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe tuttavia giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

(9)

È opportuno che un sistema di protezione contro i campi elettromagnetici si limiti a definire, senza entrare troppo nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e i valori fondamentali da utilizzare onde permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.

(10)

Al fine di proteggere i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici è necessario effettuare un’efficace ed efficiente valutazione dei rischi. Tale obbligo dovrebbe tuttavia essere proporzionale alla situazione esistente sul luogo di lavoro. È quindi opportuno definire un sistema di protezione in grado di raggruppare rischi diversi in un modo semplice, che contempli una graduazione, così da risultare facilmente comprensibile. Di conseguenza, il riferimento a un certo numero di indicatori e di situazioni standard, da fornire tramite orientamenti pratici, può utilmente aiutare i datori di lavoro a rispettare i propri obblighi.

(11)

Gli effetti indesiderati sul corpo umano dipendono dalla frequenza del campo elettromagnetico o della radiazione cui esso è esposto. È quindi opportuno che i sistemi di limitazione dell’esposizione dipendano da modelli di frequenza e di esposizione, per proteggere adeguatamente i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.

(12)

La riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l’applicazione di misure preventive fin dalla progettazione delle postazioni di lavoro, nonché dando la priorità al momento della scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, alla riduzione dei rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. È tuttavia necessario evitare la duplicazione delle valutazioni, nel caso in cui le attrezzature di lavoro rispettino i requisiti del pertinente diritto dell’Unione sui prodotti, che stabilisce livelli più rigorosi di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva. Ciò consente in molti casi una semplificazione delle valutazioni.

(13)

È opportuno che i datori di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, in vista del miglioramento della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori.

(14)

Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6), quest’ultima si applica al settore dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

(15)

Le grandezze fisiche, i VLE e i LA di cui alla presente direttiva sono basati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e dovrebbero essere considerati in conformità dei concetti sviluppati dall’ICNIRP, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

(16)

Al fine di assicurare che la presente direttiva resti aggiornata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per apportare modifiche puramente tecniche agli allegati della presente direttiva che riflettano l’adozione di regolamenti e direttive nel settore dell’armonizzazione tecnica e della standardizzazione e del progresso tecnico, delle modifiche delle più pertinenti norme o specifiche e delle nuove scoperte scientifiche concernenti i rischi derivanti dai campi elettromagnetici, e inoltre adeguare i LA. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(17)

Qualora divenisse necessario apportare modifiche di natura puramente tecnica agli allegati, la Commissione dovrebbe operare in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro istituito dalla decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 (7).

(18)

In casi eccezionali, qualora lo richiedano imperativi motivi d’urgenza, come possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla loro esposizione ai campi elettromagnetici, dovrebbe essere data la possibilità di ricorrere alla procedura d’urgenza per gli atti delegati adottati dalla Commissione.

(19)

Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011 (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(20)

Un sistema comprendente VLE e LA, ove applicabile, dovrebbe essere considerato come uno strumento volto a facilitare il raggiungimento di un alto livello di protezione contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Tuttavia, un siffatto sistema può entrare in conflitto con specifiche condizioni in talune attività, quali l’uso della tecnica della risonanza magnetica nel settore medico. È pertanto necessario tenere conto di tali condizioni particolari.

(21)

Tenuto conto delle specificità delle forze armate e per consentirne un funzionamento e un’interoperabilità effettivi, anche in esercitazioni militari internazionali congiunte, è opportuno che gli Stati membri siano in grado di attuare sistemi di protezione equivalenti o più specifici, ad esempio norme concordate a livello internazionale, come gli standard NATO, purché si evitino effetti nocivi per la salute e rischi per la sicurezza.

(22)

È opportuno che i datori di lavoro siano tenuti ad assicurare che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo. È tuttavia possibile che, in casi specifici e in circostanze debitamente giustificate, i VLE stabiliti nella presente direttiva siano superati solo in via temporanea. In tal caso i datori di lavoro dovrebbero prendere le misure necessarie per ripristinare quanto prima il rispetto dei VLE.

(23)

Un sistema in grado di garantire un elevato livello di protezione dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici dovrebbe tenere debito conto degli specifici gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed evitare i problemi d’interferenza ovvero effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo o dispositivi medici portati sul corpo. I problemi di interferenza, in particolare per quanto riguarda gli stimolatori cardiaci, possono verificarsi a livelli inferiori rispetto ai LA e dovrebbero pertanto essere oggetto di adeguate precauzioni e misure protettive,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva, che è la ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro.

2.   L’ambito di applicazione della presente direttiva include tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici.

3.   I valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nella presente direttiva riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

4.   L’ambito di applicazione della presente direttiva non include le ipotesi di effetti a lungo termine.

La Commissione tiene sotto osservazione i più recenti sviluppi scientifici. Qualora emergano dati scientifici accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la Commissione valuta un’adeguata risposta politica, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa che riguardi tali effetti. Mediante la relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva di cui all’articolo 15, la Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in materia.

5.   La presente direttiva non riguarda i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione.

6.   Fatte salve le disposizioni più rigorose o più specifiche contenute nella presente direttiva, la direttiva 89/391/CEE continua ad applicarsi integralmente all’intero settore di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s’intende per:

a)

«campi elettromagnetici», campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;

b)

«effetti biofisici diretti», effetti provocati direttamente nel corpo umano dalla presenza di un campo elettromagnetico, tra cui:

i)

effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti attraverso l’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nel tessuto;

ii)

effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali. Questi effetti possono essere dannosi per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi temporanei quali vertigini o fosfeni che possono generare disturbi temporanei o influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e che pertanto possono influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di lavorare in modo sicuro (rischi per la sicurezza); nonché

iii)

correnti attraverso gli arti;

c)

«effetti indiretti», effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che possono divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute, quali:

i)

interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo);

ii)

rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici;

iii)

innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

iv)

incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; nonché

v)

correnti di contatto;

d)

«valori limite di esposizione (VLE)», valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti;

e)

«VLE relativi agli effetti sanitari», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;

f)

«VLE relativi agli effetti sensoriali», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali;

g)

«livelli di azione (LA)», livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva.

Nell’allegato II si usa la seguente terminologia in materia di livelli di azione:

i)

per i campi elettrici, per «LA inferiori» e «LA superiori» s’intendono i livelli connessi a misure specifiche di protezione o prevenzione stabilite nella presente direttiva, nonché

ii)

per i campi magnetici, per «LA inferiori» s’intendono i livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per «LA superiori» i livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.

Articolo 3

Valori limite di esposizione e livelli di azione

1.   Le grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA sono riportati negli allegati II e III.

2.   Gli Stati membri dispongono che il datore di lavoro assicuri che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici sia limitata ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato II, per gli effetti non termici, e di cui all’allegato III, per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle pertinenti procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo 4. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi il VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 8.

3.   Ai fini della presente direttiva, ove sia dimostrato che i pertinenti LA di cui agli allegati II e III non sono superati, si considera che il datore di lavoro rispetta i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali. Qualora l’esposizione superi i LA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, a meno che la valutazione effettuata in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

In deroga al primo comma, l’esposizione può superare:

a)

i LA inferiori per i campi elettrici (allegato II, tabella B1), ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché non siano superati i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3), oppure

i)

non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2);

ii)

siano evitate eccessive scariche di scintille e correnti di contatto (allegato II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’articolo 5, paragrafo 6, nonché

iii)

siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’articolo 6, lettera f);

b)

i LA inferiori per i campi magnetici (allegato II, tabella B2), ove giustificato dalla prassi o dal processo, compreso nella testa e nel tronco, durante il turno di lavoro, purché non siano superati i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3), oppure

i)

il superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali sia solamente temporaneo;

ii)

non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2);

iii)

siano adottate misure in conformità dell’articolo 5, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei, ai sensi della lettera a) di tale paragrafo, nonché

iv)

siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’articolo 6, lettera f).

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’esposizione può superare:

a)

i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A1) durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché:

i)

il loro superamento sia solamente temporaneo;

ii)

non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tavola A1);

iii)

siano state prese misure specifiche di protezione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 7;

iv)

siano adottate misure in conformità dell’articolo 5, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei, ai sensi della lettera b) di tale paragrafo, nonché

v)

siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’articolo 6, lettera f);

b)

i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3 e allegato III, tabella A2) durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché:

i)

il loro superamento sia solamente temporaneo;

ii)

non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2 e allegato III, tabelle A1 e A3);

iii)

siano adottate misure in conformità dell’articolo 5, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei ai sensi della lettera a) di tale paragrafo, nonché

iv)

siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’articolo 6, lettera f).

CAPO II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 4

Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione

1.   Nell’assolvere gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, se del caso, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

Fatti salvi l’articolo 10 della direttiva 89/391/CEE e l’articolo 6 della presente direttiva, tale valutazione può essere resa pubblica su richiesta, in conformità della pertinente legislazione dell’Unione o nazionale. In particolare, qualora nel corso di tale valutazione siano trattati i dati personali dei lavoratori, la pubblicazione rispetta la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9) e le leggi nazionali degli Stati membri che recepiscono tale direttiva. A meno che non sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, le autorità pubbliche in possesso di una copia della valutazione possono respingere una richiesta di accesso alla valutazione o di pubblicazione della stessa, qualora tale divulgazione pregiudichi la tutela degli interessi commerciali del datore di lavoro, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale. I datori di lavoro possono rifiutare di divulgare o pubblicare la valutazione alle medesime condizioni, in conformità della pertinente legislazione dell’Unione o nazionale.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il datore di lavoro individua e valuta i campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, tenendo conto delle pertinenti guide pratiche di cui all’articolo 14 e di altre norme od orientamenti pertinenti stabiliti dallo Stato membro interessato, incluse banche dati sull’esposizione. In deroga agli obblighi incombenti sul datore di lavoro a norma del presente articolo, il datore di lavoro ha inoltre diritto di tener conto, se del caso, dei livelli di emissione e di altri dati appropriati relativi alla sicurezza forniti per le attrezzature dal fabbricante o dal distributore, in conformità del pertinente diritto dell’Unione, inclusa la valutazione dei rischi, ove applicabile alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.

3.   Se non è possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso la valutazione tiene conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo le buone prassi pertinenti.

4.   La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto degli orientamenti forniti a norma della presente direttiva e alla luce in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione sono conservati in una forma rintracciabile idonea a consentirne la successiva consultazione, secondo la legislazione e la prassi nazionali.

5.   In occasione della valutazione dei rischi a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a)

i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA di cui all’articolo 3 e agli allegati II e III della presente direttiva;

b)

la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione nel corpo del lavoratore e nello spazio del luogo di lavoro;

c)

eventuali effetti biofisici diretti;

d)

eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, segnatamente coloro che recano dispositivi medici impiantati attivi o passivi (quali stimolatori cardiaci) o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) e le lavoratrici incinte;

e)

eventuali effetti indiretti;

f)

l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

g)

informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 8;

h)

informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;

i)

altre informazioni disponibili pertinenti relative a salute e sicurezza;

j)

sorgenti multiple di esposizione;

k)

esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.

6.   Non è necessario che la valutazione dell’esposizione sia effettuata nei luoghi di lavoro aperti al pubblico se è già stata effettuata una valutazione in conformità delle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, se sono rispettate le restrizioni ivi specificate per i lavoratori e se sono esclusi i rischi per la salute e la sicurezza. Si ritiene che tali condizioni siano soddisfatte solo qualora le attrezzature destinate al pubblico siano utilizzate conformemente alla loro destinazione e alla normativa dell’Unione sui prodotti, che stabilisce livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva, e non sia utilizzata nessun’altra attrezzatura.

7.   Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma dell’articolo 5 della presente direttiva. La valutazione dei rischi può includere i motivi per cui il datore di lavoro ritiene che la natura e l’entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa obsoleta, oppure se i risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 8 mostrano che essa è necessaria.

Articolo 5

Disposizioni miranti a eliminare o a ridurre i rischi

1.   Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare la produzione di campi elettromagnetici alla fonte, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per garantire che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo.

La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici si basa sui principi generali di prevenzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE.

2.   Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, qualora i pertinenti LA di cui all’articolo 3 e agli allegati II e III siano superati, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 dimostri che i pertinenti VLE non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che deve includere misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali, che tenga conto in particolare:

a)

di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

b)

della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici meno intensi, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c)

delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

d)

di misure appropriate di delimitazione e di accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo, barriere, al fine di limitare o controllare l’accesso;

e)

in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche di scintille e le correnti di contatto mediante strumenti tecnici e mediante la formazione dei lavoratori;

f)

degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei sistemi, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

g)

della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

h)

della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; nonché

i)

della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

3.   Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire qualsiasi rischio per i lavoratori esposti a rischi particolari e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo 4.

4.   Oltre a fornire le informazioni di cui all’articolo 6 della presente direttiva, il datore di lavoro, a norma dell’articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti a rischi particolari e, se del caso, alle valutazioni dei rischi individuali, in particolare per quanto riguarda i lavoratori che hanno dichiarato di essere muniti di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, quali gli stimolatori cardiaci, o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) o le lavoratrici incinte che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.

5.   Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, i luoghi di lavoro in cui è probabile che i lavoratori siano esposti a campi elettromagnetici che superino i LA sono indicati con un’apposita segnaletica a norma degli allegati II e III e della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (10). Le aree in questione sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna. Nel caso in cui l’accesso a tali aree sia adeguatamente ristretto per altri motivi e i lavoratori siano informati sui rischi derivanti dai campi elettromagnetici, non è necessario installare segnaletica e restrizioni di accesso specifici per i campi elettromagnetici.

6.   Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), sono adottate misure di protezione specifiche, quali la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 6 e l’uso di strumenti tecnici nonché la protezione individuale, per esempio la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento dei lavoratori con gli oggetti di lavoro (collegamento equipotenziale) nonché, se del caso e a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (11), l’impiego di scarpe isolanti, guanti e indumenti protettivi.

7.   Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafo 3 bis, lettera a), sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.

8.   I lavoratori non sono esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o c) o all’articolo 3, paragrafi 3 e 4. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate in una forma rintracciabile idonea per consentirne la successiva consultazione, secondo la legislazione e la prassi nazionali.

9.   Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, nel caso in cui sia segnalata dal lavoratore la comparsa di sintomi temporanei, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. I sintomi temporanei possono comprendere:

a)

percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale nella testa causati da campi magnetici che variano nel tempo; nonché

b)

effetti di campi magnetici statici, quali vertigini e nausea.

Articolo 6

Informazione e formazione dei lavoratori

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 della presente direttiva, con particolare riguardo:

a)

alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;

b)

all’entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai possibili rischi associati e alle misure preventive adottate;

c)

agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;

d)

ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuati a norma dell’articolo 4 della presente direttiva;

e)

alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;

f)

alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel sistema nervoso centrale o periferico;

g)

alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;

h)

alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;

i)

ai lavoratori esposti a rischi particolari di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera d bis), e all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva.

Articolo 7

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo in conformità dell’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 8

Sorveglianza sanitaria

1.   Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all’esposizione a campi elettromagnetici, un’adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata a norma dell’articolo 14 della direttiva 89/391/CEE. La documentazione medica e la relativa disponibilità sono garantite in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali.

2.   Conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, i risultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la consultazione in un momento successivo nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza. I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.

Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute oppure in cui sia rilevata un’esposizione superiore ai VLE, il datore di lavoro garantisce che un controllo medico o una sorveglianza sanitaria individuale adeguati siano fornite al lavoratore o ai lavoratori interessati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

La possibilità di sottoporsi a tale controllo o sorveglianza è messa a disposizione durante le ore scelte dal lavoratore e i relativi costi non sono a carico di quest’ultimo.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Deroghe

1.   In deroga all’articolo 3, ma fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

l’esposizione può superare i VLE se è connessa all’installazione, al controllo, all’uso, allo sviluppo, alla manutenzione degli apparecchi per la risonanza magnetica (RMI) per i pazienti nel settore sanitario o alla ricerca correlata, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i)

la valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono superati;

ii)

tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative;

iii)

le circostanze giustificano debitamente il superamento del VLE;

iv)

si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e

v)

il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (12);

b)

gli Stati membri possono autorizzare l’attuazione di un sistema di protezione equivalente o più specifico per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi compreso a esercitazioni militari internazionali congiunte, purché si evitino gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza;

c)

gli Stati membri possono autorizzare, in circostanze debitamente giustificate e soltanto per il periodo in cui rimangano tali, il superamento temporaneo dei VLE in settori specifici o per attività specifiche che esulino dall’ambito di applicazione delle lettere a) e b). Ai fini della presente disposizione per «circostanze debitamente giustificate» si intendono circostanze che soddisfino le seguenti condizioni:

i)

la valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono superati;

ii)

tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative;

iii)

si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e

iv)

il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni deroga ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), e indicano la relativa giustificazione nella relazione di cui all’articolo 15.

Articolo 11

Modifiche tecniche degli allegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 riguardo alle modifiche degli allegati o quelle di natura puramente tecnica, al fine di:

a)

tener conto dell’adozione di regolamenti e direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

b)

tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle norme o specifiche più pertinenti e delle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici;

c)

adeguare i LA qualora esistano nuovi dati scientifici e purché i datori di lavoro continuino a essere vincolati dai VLE esistenti menzionati negli allegati II e III.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12, al fine di inserire nell’allegato II gli orientamenti dell’ICNIRP per limitare l’esposizione ai campi elettrici indotti dal movimento del corpo umano in un campo magnetico statico e da campi magnetici che variano nel tempo al di sotto di 1 Hz, non appena essi siano disponibili.

3.   Qualora, in caso di modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, imperativi motivi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 13 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Articolo 12

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 giugno 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell’atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza che devono riguardare la salute e la protezione dei lavoratori.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Guida pratica

Al fine di agevolare l’attuazione della presente direttiva, la Commissione mette a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima del 1o luglio 2016. Tali guide devono riferirsi, in particolare, alle questioni seguenti:

a)

la determinazione dell’esposizione tenendo conto delle norme europee o internazionali appropriate, ivi compresi:

i metodi di calcolo per la valutazione dei VLE,

la media spaziale dei campi elettrici e magnetici esterni,

orientamenti per il trattamento delle incertezze di misurazione e di calcolo,

b)

orientamenti per la dimostrazione della conformità in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata;

c)

la descrizione del «metodo del picco ponderato» per i campi di bassa frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza per i campi di alta frequenza;

d)

l’effettuazione della valutazione del rischio e, per quanto possibile, la messa a disposizione di tecniche semplificate, tenendo conto in particolare delle esigenze delle PMI;

e)

le misure intese a evitare o ridurre i rischi, incluse misure specifiche di prevenzione, in funzione del livello di esposizione e delle caratteristiche del luogo di lavoro;

f)

la definizione di procedure di lavoro documentate nonché di misure specifiche di informazione e di formazione per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici nel corso di attività correlate alla RMI e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a);

g)

la valutazione delle esposizioni nella gamma di frequenza compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora si debba tenere conto degli effetti termici e non termici;

h)

orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2.

La Commissione opera in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il Parlamento europeo è tenuto informato.

Articolo 15

Riesame e relazioni

Tenendo conto dell’articolo 1, paragrafo 4, la relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva è redatta in conformità con l’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 16

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di effettuazione di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

1.   La direttiva 2004/40/CE è abrogata a decorrere dal 29 giugno 2013.

2.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato IV.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER


(1)   GU C 43 del 15.2.2012, pag. 47.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 giugno 2013.

(3)   GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)   GU L 114 del 26.4.2008, pag. 88.

(5)   GU L 110 del 24.4.2012, pag. 1.

(6)   GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(7)   GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.

(8)   GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(9)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(10)   GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.

(11)   GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

(12)   GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

GRANDEZZE FISICHE CONCERNENTI L’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere le esposizioni ai campi elettromagnetici:

 

L’intensità di campo elettrico (E) è una quantità vettoriale che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in volt per metro (Vm–1). È necessario operare una distinzione fra il campo elettrico ambientale e il campo elettrico presente nel corpo (in situ) a seguito dell’esposizione al campo elettrico ambientale.

 

La corrente attraverso gli arti (IL) è la corrente che attraversa gli arti di una persona esposta a campi elettromagnetici nella gamma di frequenza compresa tra 10 MHz e 110 MHz a seguito del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso di correnti capacitive indotte nel corpo esposto. È espressa in ampere (A).

 

La corrente di contatto (IC) è una corrente che compare quando una persona entra in contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico. È espressa in ampere (A). Una corrente di contatto in stato stabile si produce quando una persona è in contatto continuo con un oggetto in un campo elettromagnetico. Nel momento in cui si stabilisce tale contatto, può verificarsi una scarica di scintille con correnti transitorie associate.

 

La carica elettrica (Q) è la grandezza impiegata per la scarica di scintille ed è espressa in coulomb (C).

 

L’intensità di campo magnetico (H) è una grandezza vettoriale che, insieme all’induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in ampere per metro (Am–1).

 

L’induzione magnetica (B) è una grandezza vettoriale che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l’induzione magnetica e l’intensità del campo magnetico sono intercambiabili in base alla seguente equivalenza: intensità di campo magnetico (H) pari a 1 Am–1 = induzione magnetica (B) pari a 4π 10–7 T (approssimativamente 1,25 microtesla).

 

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte, per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l’area della superficie in questione; è espressa in watt per metro quadrato (Wm–2).

 

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce mediante l’energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in joule per kilogrammo (Jkg–1). Nella presente direttiva, il termine si impiega per limitare gli effetti derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

 

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa del tessuto corporeo ed è espresso in watt per kilogrammo (Wkg–1). Il SAR riferito a tutto il corpo è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi all’esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto a RF dell’ordine di pochi MHz (ad esempio provenienti da riscaldatori dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di un’antenna.

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l’induzione magnetica (B), la corrente di contatto (IC), la corrente attraverso gli arti (IL), l’intensità di campo elettrico (E), l’intensità di campo magnetico (H) e la densità di potenza (S).


ALLEGATO II

EFFETTI NON TERMICI

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E LIVELLI DI AZIONE NELLA GAMMA DI FREQUENZA COMPRESA TRA 0 Hz E 10 MHz

A.   VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE (VLE)

I VLE inferiori a 1 Hz (Tabella A1) sono limiti per i campi magnetici statici su cui non incide il tessuto corporeo.

I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella A2) sono limiti per i campi elettrici indotti nel corpo dall’esposizione a campi elettrici e magnetici che variano nel tempo.

VLE per un’induzione magnetica esterna da 0 a 1 Hz

Il VLE relativo agli effetti sensoriali è il VLE applicabile in condizioni di lavoro normali (tabella A1) ed è correlato alle vertigini e ad altri effetti fisiologici connessi a disturbi dell’organo dell’equilibrio umano e risultanti principalmente dal movimento in un campo magnetico statico.

Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro controllate (tabella A1) è applicabile su base temporanea durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché siano state adottate misure di prevenzione quali il controllo dei movimenti e l’informazione dei lavoratori.

Tabella A1

VLE per un’induzione magnetica esterna (B0) compresa tra 0 e 1 Hz

 

VLE relativi agli effetti sensoriali

Condizioni di lavoro normali

2 T

Esposizione localizzata degli arti

8 T

 

VLE relativi agli effetti sanitari

Condizioni di lavoro controllate

8 T

VLE relativi agli effetti sanitari per un’intensità di campo elettrico interno compresa tra 1 Hz e 10 MHz

I VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2) sono correlati alla stimolazione elettrica di tutti i tessuti del sistema nervoso centrale e periferico all’interno del corpo, compresa la testa.

Tabella A2

VLE relativi agli effetti sanitari per un’intensità di campo elettrico interno compresa tra 1 Hz e 10 MHz

Gamma di frequenza

VLE relativi agli effetti sanitari

1 Hz ≤ f < 3 kHz

1,1 Vm–1 (picco)

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

3,8 ×10– 4 f Vm–1 (picco)

Nota A2-1:

f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).

Nota A2-2:

i VLE relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno sono valori di picco spaziali per l’intero corpo del soggetto esposto.

Nota A2-3:

i VLE sono valori di picco in termini temporali che sono pari ai valori efficaci (RMS) moltiplicati per √ 2 per i campi sinusoidali. Nel caso dei campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata in conformità dell’articolo 4 si basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella guida pratica di cui all’articolo 14, ma possono essere applicate altre procedure di valutazione scientificamente provate e validate, purché conducano a risultati approssimativamente equivalenti e comparabili.

VLE relativi agli effetti sensoriali per un’intensità di campo elettrico interno compresa tra 1 Hz e 400 Hz

I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono correlati agli effetti del campo elettrico sul sistema nervoso centrale nella testa, cioè fosfeni retinici e modifiche minori e transitorie di talune funzioni cerebrali.

Tabella A3

VLE relativi agli effetti sensoriali per un’intensità di campo elettrico interno compresa tra 1 Hz e 400 Hz

Gamma di frequenza

VLE relativi agli effetti sensoriali

1 Hz ≤ f < 10 Hz

0,7/f Vm–1 (picco)

10 Hz ≤ f < 25 Hz

0,07/f Vm–1 (picco)

25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz

0,0028 f Vm–1 (picco)

Nota A3-1:

f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).

Nota A3-2:

i VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno sono valori di picco spaziali nella testa del soggetto esposto.

Nota A3-3:

i VLE sono valori di picco in termini temporali che sono pari ai valori efficaci (RMS) moltiplicati per √ 2 per i campi sinusoidali. Nel caso dei campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata in conformità dell’articolo 4 si basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella guida pratica di cui all’articolo 14, ma possono essere applicate altre procedure di valutazione scientificamente provate e validate, purché conducano a risultati approssimativamente equivalenti e comparabili.

B.   LIVELLI DI AZIONE (LA)

Per indicare i livelli di azione (LA) si utilizzano le grandezze fisiche e i valori seguenti, il cui valore quantitativo è stabilito in modo da garantire, tramite una semplificazione della valutazione, il rispetto dei pertinenti VLE, o in corrispondenza dei quali devono essere adottate le pertinenti misure di protezione o di prevenzione di cui all’articolo 5:

LA (E) inferiori e LA (E) superiori per l’intensità di campo elettrico (E) di campi elettrici che variano nel tempo, come indicato nella tabella B1,

LA (B) inferiori e LA (B) superiori per l’induzione magnetica (B) di campi magnetici che variano nel tempo, come indicato nella tabella B2,

LA(IC) per la corrente di contatto, come indicato nella tabella B3,

LA(B0) per l’induzione magnetica di campi magnetici statici, come indicato nella tabella B4.

I LA corrispondono ai valori del campo elettrico e magnetico calcolati o misurati sul luogo di lavoro in assenza del lavoratore.

Livelli di azione (LA) per esposizione a campi elettrici

I LA inferiori (tabella B1) per un campo elettrico esterno si basano sulla limitazione del campo elettrico interno al di sotto dei VLE (tabelle A2 e A3) e sulla limitazione delle scariche di scintille nell’ambiente di lavoro.

Al di sotto dei LA superiori, il campo elettrico interno non supera i VLE (tabelle A2 e A3) e si evitano fastidiose scariche di scintille, purché siano prese le misure di protezione di cui all’articolo 5, paragrafo 6.

Tabella B1

LA per esposizione a campi elettrici compresi tra 1 Hz e 10 MHz

Gamma di frequenza

Intensità di campo elettrico LA(E) inferiori [Vm–1] (RMS)

Intensità di campo elettrico LA(E) superiori [Vm–1] (RMS)

1 ≤ f < 25 Hz

2,0 × 104

2,0 × 104

25 ≤ f < 50 Hz

5,0 × 105/f

2,0 × 104

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz

5,0 × 105/f

1,0 × 106/f

1,64 ≤ f < 3 kHz

5,0 × 105/f

6,1 × 102

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,7 × 102

6,1 × 102

Nota B1-1:

f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).

Nota B1-2:

i LA (E) inferiori e i LA (E) superiori sono i valori efficaci (RMS) dell’intensità di campo elettrico che sono uguali ai valori di picco divisi per √ 2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata in conformità dell’articolo 4 si basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella guida pratica di cui all’articolo 14, ma possono essere applicate altre procedure di valutazione scientificamente provate e validate purché conducano a risultati approssimativamente equivalenti e comparabili.

Nota B1-3:

i LA rappresentano i valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione prudente e una conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, effettuata ai sensi dell’articolo 4, in specifiche condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui all’articolo 14 saranno stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati, sulla base di una dosimetria consolidata. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico indotto è determinato caso per caso mediante dosimetria.

Livelli di azione (LA) per esposizione a campi magnetici

I LA inferiori (tabella B2) per le frequenze al di sotto di 400 Hz sono derivati dai VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) e per le frequenze al di sopra di 400 Hz sono derivati dai VLE relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno (tabella A2).

I LA superiori (tabella B2) derivano dai VLE relativi agli effetti sanitari per un campo elettrico interno correlato alla stimolazione elettrica dei tessuti nervosi periferici e autonomi nella testa e nel tronco (tabella A2). L’osservanza dei LA superiori assicura che non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari ma, se l’esposizione della testa supera i LA inferiori per esposizioni fino a 400 Hz, sono possibili effetti correlati a fosfeni retinici e a modifiche minori e transitorie dell’attività cerebrale. In tal caso, si applica l’articolo 5, paragrafo 6.

I LA per l’esposizione degli arti derivano dai VLE sul campo elettrico interno per gli effetti sanitari relativi alla stimolazione elettrica dei tessuti negli arti, tenendo conto del fatto che il campo magnetico presenta un accoppiamento più debole negli arti che nel corpo intero.

Tabella B2

LA per esposizione a campi magnetici compresi tra 1 Hz e 10 MHz

Gamma di frequenza

Induzione magnetica LA (B) inferiori [μT] (RMS)

Induzione magnetica LA (B) superiori [μT] (RMS)

Induzione magnetica LA per esposizione arti a campo magnetico localizzato [μT] (RMS)

1 ≤ f < 8 Hz

2,0 × 105/f2

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

8 ≤ f < 25 Hz

2,5 × 104/f

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

25 ≤ f < 300 Hz

1,0 × 103

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

300 Hz ≤ f < 3 kHz

3,0 × 105/f

3,0 × 105/f

9,0 × 105/f

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

1,0 × 102

1,0 × 102

3,0 × 102

Nota B2-1:

f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).

Nota B2-2:

i LA inferiori e superiori sono i valori efficaci (RMS) uguali ai valori di picco divisi per √ 2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata in conformità dell’articolo 4 si basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nelle guide pratiche di cui all’articolo 14, ma possono essere applicate altre procedure di valutazione scientificamente provate e validate purché conducano a risultati approssimativamente equivalenti e comparabili.

Nota B2-3:

i LA per esposizione a campi magnetici rappresentano i valori massimi nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione prudente e una conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, effettuata ai sensi dell’articolo 4, in specifiche condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui all’articolo 14 saranno stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati, sulla base di una dosimetria consolidata. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico indotto è determinato caso per caso mediante dosimetria.

Tabella B3

I LA per corrente di contatto IC

Frequenza

LA (IC) corrente di contatto stazionaria [mA] (RMS)

fino a 2,5 kHz

1,0

2,5 ≤ f < 100 kHz

0,4 f

100 kHz ≤ f ≤ 10 000  kHz

40

Nota B3-1:

f è la frequenza espressa in kilohertz (kHz).

Livelli di azione (LA) per induzione magnetica di campi magnetici statici

Tabella B4

LA per induzione magnetica di campi magnetici statici

Rischi

LA(B0)

Interferenza con dispositivi impiantati attivi, ad esempio stimolatori cardiaci

0,5 mT

Rischio di attrazione e propulsivo nel campo periferico di sorgenti ad alta intensità (> 100 mT)

3 mT


ALLEGATO III

EFFETTI TERMICI

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E LIVELLI DI AZIONE NELLA GAMMA DI FREQUENZA COMPRESA TRA 100 kHz e 300 GHz

A.   VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE (VLE)

I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono limiti relativi a energia e potenza assorbite per unità di massa di tessuto corporeo derivanti da un’esposizione a campi elettrici e magnetici.

I VLE relativi agli effetti sensoriali per le frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz (tabella A2) sono limiti relativi all’energia assorbita in una piccola massa di tessuto all’interno della testa derivante da esposizione a campi elettromagnetici.

I VLE relativi agli effetti sulla salute per frequenze superiori a 6 GHz (tabella A3) sono limiti relativi alla densità di potenza di un’onda elettromagnetica incidente sulla superficie corporea.

Tabella A1

VLE relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 6 GHz

VLE relativi agli effetti sanitari

Valori SAR mediati ogni periodo di sei minuti

VLE relativo allo stress termico su tutto il corpo espresso come SAR mediato nel corpo

0,4 Wkg–1

VLE relativo allo stress termico localizzato nella testa e nel tronco espresso come SAR localizzato nel corpo

10 Wkg–1

VLE relativo allo stress termico localizzato negli arti espresso come SAR localizzato negli arti

20 Wkg–1

Nota A1-1:

la massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a 10 g di tessuto contiguo; il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell’esposizione. Si intende che tali 10 g di tessuto rappresentino una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche approssimativamente omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria computazionale ma può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice, quale una massa cubica o sferica di tessuto.

VLE relativi agli effetti sensoriali per frequenze comprese tra 0,3 GHz e 6 GHz

Questo VLE relativo agli effetti sensoriali (tabella A2) è connesso alla prevenzione degli effetti uditivi provocati da esposizioni della testa a microonde pulsate.

Tabella A2

VLE relativi agli effetti sensoriali per esposizione a campi elettromagnetici di frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz

Gamma di frequenza

Assorbimento specifico localizzato di energia (SA)

0,3 ≤ f ≤ 6 GHz

10 mJkg–1

Nota A2-1:

la massa adottata per mediare l’SA localizzato è pari a 10 g di tessuto.

Tabella A3

VLE relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz

Gamma di frequenza

VLE relativo agli effetti sanitari correlati alla densità di potenza

6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz

50 Wm–2

Nota A3-1:

la densità di potenza è mediata su una superficie esposta di 20 cm2. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non devono superare di 20 volte il valore di 50 Wm–2. Le densità di potenza da frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono essere mediate su un periodo di sei minuti. Oltre 10 GHz la densità di potenza è mediata su un periodo di 68/f1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l’aumento della frequenza.

B.   LIVELLI DI AZIONE (LA)

Per indicare i livelli di azione (LA) si utilizzano le grandezze fisiche e i valori seguenti, il cui valore quantitativo è stabilito in modo da garantire, tramite una valutazione semplificata, la conformità ai pertinenti VLE, o in corrispondenza dei quali devono essere adottate le pertinenti misure di protezione o di prevenzione di cui all’articolo 5:

LA(E) per intensità di campo elettrico (E) di campi elettrici che variano nel tempo, come indicato nella tabella B1,

LA(B) per induzione magnetica (B) di campi magnetici che variano nel tempo come indicato nella tabella B1,

LA(S) per densità di potenza delle onde elettromagnetiche come indicato nella tabella B1,

LA(IC) per la corrente di contatto, come indicato nella tabella B2,

LA(IL) per la corrente attraverso gli arti, come indicato nella tabella B2.

I LA corrispondono ai valori del campo calcolati o misurati sul posto di lavoro in assenza del lavoratore, intesi come valore massimo nello spazio occupato dal corpo o di parti specifiche di questo.

Livelli di azione (LA) per esposizione a campi elettrici e magnetici

LA(E) e LA(B) derivano dai valori SAR o dai VLE di densità di potenza (tabelle A1 e A3) basati sulle soglie relative agli effetti termici interni causati dall’esposizione a campi elettrici e magnetici (esterni).

Tabella B1

LA per esposizione a campi elettrici e magnetici compresi tra 100 kHz e 300 GHz

Gamma di frequenza

Intensità di campo elettrico LA(E) [Vm–1] (RMS)

Induzione magnetica LA (B) [μT] (RMS)

Densità di potenza LA(S) [Wm–2]

100 kHz ≤ f < 1 MHz

6,1 × 102

2,0 × 106/f

1 ≤ f < 10 MHz

6,1 × 108/f

2,0 × 106/f

10 ≤ f < 400 MHz

61

0,2

400 MHz ≤ f < 2 GHz

3 × 10–3 f½

1,0 × 10–5 f½

2 ≤ f < 6 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10–1

6 ≤ f≤ 300 GHz

1,4 × 102

4,5 × 10–1

50

Nota B1-1:

f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).

Nota B1-2:

[LA(E)]2 e [LA(B)]2 devono essere mediati su un periodo di sei minuti. Per gli impulsi RF la densità di potenza di picco, mediata sulla durata dell’impulso, non supera di 1 000 volte il valore rispettivo di LA(S). Per campi multifrequenza l’analisi è basata sulla sommazione, come indicato nella guida pratica di cui all’articolo 14.

Nota B1-3:

LA(E) e LA(B) rappresentano i valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione prudente e una conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, effettuata ai sensi dell’articolo 4, in specifiche condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui all’articolo 14 saranno stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati, sulla base di una dosimetria consolidata. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, la conformità ai VLE è determinata caso per caso mediante dosimetria.

Nota B1-4:

la densità di potenza è mediata su una superficie esposta di 20 cm2. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non devono superare di 20 volte il valore di 50 Wm–2. Le densità di potenza da frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono essere mediate su un periodo di sei minuti. Oltre 10 GHz la densità di potenza è mediata su un periodo di 68/f1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione, con l’aumento della frequenza.

Tabella B2

LA per le correnti di contatto stazionarie e le correnti indotte attraverso gli arti

Gamma di frequenza

Corrente di contatto stazionaria LA(IC) [mA] (RMS)

Corrente indotta attraverso qualsiasi arto LA(IL) [mA] (RMS)

100 kHz ≤ f < 10 MHz

40

10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz

40

100

Nota B2-1:

[AL(IL)]2 deve essere mediata su un periodo di sei minuti.

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 2004/40/CE

La presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5,

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 6,

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettere d), e) e f)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera d), punto i)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera d), punto ii)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera d), punto iii)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera d), punto iv)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera g)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera h)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera i)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera g)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera j)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera h)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera k)

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 5, paragrafo 2, lettere da d) a g)

Articolo 5, paragrafo 2, lettere da f) a i)

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 9

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, parte introduttiva

Articolo 6, parte introduttiva

Articolo 6, lettera a)

Articolo 6, lettera a)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 6, lettera c)

Articolo 6, lettera c)

Articolo 6, lettera d)

Articolo 6, lettera d)

Articolo 6, lettera e)

Articolo 6, lettera f)

Articolo 6, lettera e)

Articolo 6, lettera g)

Articolo 6, lettera f)

Articolo 6, lettera h)

Articolo 6, lettera i)

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 19

Allegato

Allegato I; allegato II e allegato III

Allegato IV


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/22


REGOLAMENTO (UE) N. 626/2013 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

È nell’interesse dell’Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per ottanta nuovi prodotti che attualmente non figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio (1). Tali prodotti dovrebbero pertanto essere inseriti in tale allegato.

(2)

Non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per quindici prodotti che figurano attualmente nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011. Di conseguenza, tali prodotti dovrebbero essere soppressi da detto allegato.

(3)

È necessario modificare la designazione dei prodotti per 22 sospensioni contenute nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato nonché degli adattamenti linguistici. Inoltre, i codici TARIC di otto prodotti dovrebbero essere modificati. Inoltre, per tre prodotti la classificazione multipla è considerata necessaria, mentre per dodici prodotti la classificazione doppia non è più ritenuta necessaria.

(4)

Le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche tecniche dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle sospensioni figurante nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserite in tale elenco con le nuove designazioni dei prodotti o con i nuovi codici NC o TARIC.

(5)

Per tre prodotti è interesse dell’Unione modificare la data del riesame obbligatorio conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1344/2011. Le sospensioni oggetto del riesame dovrebbero pertanto essere soppresse dall’elenco delle sospensioni figurante nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserite in tale elenco con l’indicazione dei nuovi termini per il riesame obbligatorio.

(6)

A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco negli elenchi delle sospensioni inserite e delle sospensioni soppresse specificate nell’allegato I e nell’allegato II del presente regolamento.

(7)

In considerazione del loro carattere temporaneo, le sospensioni elencate nell’allegato I dovrebbero essere sistematicamente riesaminate, al più tardi cinque anni dopo la loro applicazione o il loro rinnovo. Inoltre, la soppressione di talune sospensioni dovrebbe essere consentita in qualsiasi momento, a seguito di una proposta presentata dalla Commissione sulla base di un riesame condotto su iniziativa della stessa o su richiesta di uno o più Stati membri, qualora non sia più interesse dell’Unione mantenere le sospensioni oppure a causa dell’evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato.

(8)

Poiché è necessario che le sospensioni stabilite nel presente regolamento prendano effetto a decorrere dal 1o luglio 2013, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere da tale data ed entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1344/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 è così modificato:

1)

sono inserite le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

2)

sono soppresse le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Prodotti di cui all’articolo 1, punto 1

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Data prevista per il riesame obbligatorio

 (*1)ex 2007 99 50

81

Concentrato di purea di acerola:

del genere Malpighia spp.,

avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell’industria alimentare e delle bevande (1)

9  % (2)

31.12.2017

 (*1)ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

82

Concentrato acidificato di purea di banana, ottenuto mediante cottura:

del genere Musa cavendish,

avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell’industria alimentare e delle bevande (1)

11,5  % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50

92

 (*1)ex 2007 99 50

83

Concentrato di purea di mango, ottenuto mediante cottura:

del genere Mangifera spp.,

avente tenore di zucchero, in peso, non superiore a 30 %,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell’industria alimentare e delle bevande (1)

6  % (2)

31.12.2017

 (*1)ex 2007 99 50

93

 (*1)ex 2007 99 93

10

 (*1)ex 2007 99 50

84

Concentrato di purea di papaia, ottenuto mediante cottura:

del genere Carica spp.,

avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell’industria alimentare e delle bevande (1)

7,8  % (2)

31.12.2017

 (*1)ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

85

Concentrato di purea di guava, ottenuto mediante cottura:

del genere Psidium spp.,

avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %,

destinato alla fabbricazione di prodotti dell’industria alimentare e delle bevande (1)

6  % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50

95

 (*1)ex 2805 30 90

40

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, di purezza, in peso, non inferiore al 95 %

0  %

31.12.2015

 (*1)ex 2805 30 90

50

 (*1)ex 2805 30 90

60

 (*1)ex 2805 30 90

70

 (*1)ex 2805 30 90

75

 (*1)ex 2805 30 90

79

ex 2811 19 80

30

Acido fosforoso (CAS RN 10294-56-1)/Acido fosfonico (CAS RN 13598-36-2) utilizzati come ingredienti per la produzione di additivi destinati all’industria del policloruro di vinile (1)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2818 10 91

10

Corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, contenente in peso:

94 % o più, ma non più del 98,5 % di α-Al2O3,

2 % (± 1,5 %) di spinello di magnesio,

1 % (± 0,6 %) di ossido di ittrio

2 % (± 1,2 %) di ossido di lantanio e di ossido di neodimio

con meno del 50 % del peso totale avente una dimensione delle particelle superiore a 10 mm

0  %

31.12.2015

ex 2903 39 90

25

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (CAS RN 754-12-1)

0  %

31.12.2017

ex 2903 89 90

50

Clorociclopentano (CAS RN 930-28-9)

0  %

31.12.2017

ex 2905 39 95

40

Decan-1,10-diolo (CAS RN 112-47-0)

0  %

31.12.2017

ex 2906 29 00

30

2-Feniletanolo (CAS RN 60-12-8)

0  %

31.12.2017

ex 2907 23 00

10

4,4’-Isopropilidendifenolo (CAS RN 80-05-7)

0  %

31.12.2017

ex 2907 29 00

55

Bifenil-2,2’-diolo (CAS RN 1806-29-7)

0  %

31.12.2017

ex 2912 29 00

50

4-Isobutilbenzaldeide (CAS RN 40150-98-9)

0  %

31.12.2017

ex 2914 50 00

45

3,4-Diidrossibenzofenone (CAS RN 10425-11-3)

0  %

31.12.2017

ex 2914 70 00

20

2,4’-Difluorobenzofenone (CAS RN 342-25-6)

0  %

31.12.2017

ex 2915 39 00

20

Acetato di isopentile (CAS RN 123-92-2)

0  %

31.12.2017

ex 2915 60 19

10

Butirrato di etile (CAS RN 105-54-4)

0  %

31.12.2017

ex 2915 90 70

30

Cloruro di 3,3-dimetilbutirrile (CAS RN 7065-46-5)

0  %

31.12.2017

ex 2916 12 00

70

Acrilato di 2-(2-vinilossietossi)etile (CAS RN 86273-46-3)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

0  %

31.12.2017

ex 2918 29 00

35

3,4,5-Triidrossibenzoato di propile (CAS RN 121-79-9)

0  %

31.12.2017

ex 2918 30 00

50

Acetoacetato di etile (CAS RN 141-97-9)

0  %

31.12.2017

ex 2918 99 90

15

2,3-Epossi-3-fenilbutirrato di etile (CAS RN 77-83-8)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2918 99 90

40

Acido trans-4-idrossi-3-metossicinnamico (CAS RN 537-98-4)

0  %

31.12.2013

ex 2920 90 10

60

Carbonato di 2,4-di-terz-butil-5-nitrofenil metile (CAS RN 873055-55-1)

0  %

31.12.2017

ex 2921 30 99

40

Ciclopropilammina (CAS RN 765-30-0)

0  %

31.12.2017

ex 2922 19 85

20

Cloridrato di 2-(2-metossifenossi)etilammina (CAS RN 64464-07-9)

0  %

31.12.2017

ex 2922 19 85

25

Bis(trietanolammina)diisopropossido di titanio (CAS RN 36673-16-2)

0  %

31.12.2017

ex 2929 10 00

20

Isocianato di butile (CAS RN 111-36-4)

0  %

31.12.2017

ex 2931 90 90

35

Acido (Z)-prop-1-en-1-il fosfonico (CAS RN 25383-06-6)

0  %

31.12.2017

ex 2932 99 00

25

Acido 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]diossolo-5-il)ciclopropanocarbossilico (CAS RN 862574-88-7)

0  %

31.12.2017

ex 2933 19 90

85

5-Ammino-4-(2-metilfenil)-3-osso-2,3-diidro-1H-1-pirazolcarbotioato di allile (CAS RN 473799-16-5)

0  %

31.12.2017

ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0  %

31.12.2017

ex 2933 39 99

57

Terz-butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benzoato (CAS RN 1083057-14-0)

0  %

31.12.2017

ex 2933 49 10

30

4-Osso-1,4-diidrochinolina-3-carbossilato di etile (CAS RN 52980-28-6)

0  %

31.12.2017

ex 2933 99 80

43

2,3-Diidro-1H-pirrolo[3,2,1-ij]chinolina (CAS RN 5840-01-7)

0  %

31.12.2017

ex 2933 99 80

47

Paclobutrazolo (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0  %

31.12.2017

ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-il morfolina (CAS RN 1004-14-4)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 3204 11 00

20

Colorante C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), avente purezza pari o superiore a 97 % determinata mediante cromatografia liquida ad alta pressione

0  %

31.12.2015

ex 3204 11 00

80

Preparazione colorante, non ionogenica, contenente:

N-[5-(acetilammino)-4-[(2-cloro-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metossifenil]- 2-osso-2-(fenilmetossi)etil-β-alanina (CAS RN 159010-67-0)

N-[4-[(2-ciano-4-nitrofenil)azo]fenil]-N-metil-2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)etil-β-alanina (CAS RN 170222-39-6) e

N-[2-cloro-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)etossi]-2-ossoetil-β-alanina (CAS RN 371921-34-5)

0  %

31.12.2017

ex 3204 12 00

20

Preparazione colorante, anionica, contentente, in peso, 75 % o più di 7-[(4-cloro-6-(dodecilammino)-1,3,5-triazin-2-il)ammino)-4-idrossi-3-[(4-[(4-sulfofenil)azo)fenil)azo)-2-naftalenesulfonato di disodio (CAS RN 145703-76-0)

0  %

31.12.2017

ex 3204 12 00

30

Preparazione colorante acida, anionica, contenente:

litio-ammino-4-(4-terz-butilanilino)antraquinone-2-solfonato (CAS RN 125328-86-1),

Colorante C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) e

Colorante C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0  %

31.12.2017

ex 3204 13 00

30

Colorante C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)

0  %

31.12.2017

ex 3204 13 00

40

Colorante C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 3204 17 00

25

Colorante C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)

0  %

31.12.2016

 (*1)ex 3204 17 00

60

Colorante C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)

0  %

31.12.2016

 (*1)ex 3204 17 00

70

Colorante C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)

0  %

31.12.2016

ex 3204 17 00

75

Colorante C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 3204 19 00

73

Colorante C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6), avente purezza pari o superiore a 97 % determinata mediante cromatografia liquida ad alta pressione

0  %

31.12.2015

ex 3207 40 85

40

Fiocchi di vetro (CAS RN 65997-17-3):

di spessore compreso tra 0,3 μm e 10 μm e

ricoperti di diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) o di ossido di ferro (CAS RN 18282-10-5)

0  %

31.12.2017

ex 3215 19 00

20

Inchiostro:

composto da un polimero di poliestere e una dispersione di argento (CAS RN 7440-22-4) e di cloruro di argento(CAS RN 7783-90-6) in metilpropilchetone (CAS RN 107-87-9),

avente un contenuto solido totale, in peso, compreso fra il 55 % e il 57 %,

di densità compresa tra 1,40 g/cm3 e 1,60 g/cm3,

utilizzato per la stampa di elettrodi (1)

0  %

31.12.2017

ex 3707 90 20

50

Polvere d’inchiostro secco o miscela di toner, costituita da:

copolimero stirene acrilato/butadiene

nerofumo o pigmento organico

con o senza poliolefine o silice amorfa

utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici (1)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 3802 90 00

11

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda, lavata in acido, destinata a fungere da filtro nella preparazione di prodotti farmaceutici e/o biochimici (1)

0  %

31.12.2017

ex 3812 30 80

75

Polimero di N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7)

0  %

31.12.2017

ex 3812 30 80

80

Stabilizzante UV contenente:

ammina bloccata: polimero di N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7) e

o un assorbitore di raggi UV con o-idrossifenil triazina o

un composto fenolico modificato chimicamente

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 3812 30 80

85

Miscela contenente in peso:

70 % o più, ma non oltre 80 %, di bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato (CAS RN 41556-26-7) e

20 % o più, ma non oltre 30 %, di metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato (CAS RN 82919-37-7)

0  %

31.12.2016

 (*1)ex 3824 90 97

08

Miscela di isomeri di divinilbenzene e di isomeri di etilvinilbenzene, contenente, in peso, il 56 % o più di divinilbenzene ma non più dell’85 % (CAS RN 1321-74-0)

0  %

31.12.2014

 (*1)ex 3824 90 97

18

Poli(tetrametilenglicole) bis[9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi)acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche (CAS RN 515136-48-8)

0  %

31.12.2013

ex 3824 90 97

47

Ossido di platino (CAS RN 12035-82-4) fissato su un supporto poroso di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1), contenente, in peso:

0,1 % o più ma non più di 1 % di platino e

0,5 % o più ma non più di 5 % di dicloruro di etilalluminio (CAS RN 563-43-9)

0  %

31.12.2017

ex 3824 90 97

49

Preparazione contenente:

C,C’-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3),

ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) e

bis(p-toluene solfinato) di zinco (CAS RN 24345-02-6)

in cui la formazione di gas di C,C’-azodi(formammide) ha luogo a 135 °C

0  %

31.12.2017

ex 3824 90 97

51

Complessi di dietileneglicole, propilenglicole e titanato di trietanolammina (CAS RN 68784-48-5) disciolti in dietilenglicole (CAS RN 111-46-6)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 3824 90 97

87

Pasta con un contenuto in peso:

di rame pari o superiore al 75 % ma non superiore all’85 % e

ossidi inorganici,

cellulosa di etile e

un solvente

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 3824 90 97

93

Soluzione contenente, in peso, 80 % o più di 2,4,6-trimetilbenzaldeide (CAS RN 487-68-3) in acetone

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3824 90 97

94

Particelle di diossido di silicio sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni (1)

0  %

31.12.2013

ex 3905 30 00

10

Preparazione viscosa, composta essenzialmente di poli(alcole vinilico) (CAS RN 9002-89-5), un solvente organico e acqua, destinata al rivestimento di protezione dei dischi (wafers) nella fabbricazione di semiconduttori (1)

0  %

31.12.2017

ex 3905 91 00

20

Copolimero idrosolubile di etilene e alcole vinilico, contenente, in peso, non più del 13 % dell’unità monomerica etilene (CAS RN 26221-27-2)

0  %

31.12.2017

ex 3906 90 90

27

Copolimero di metacrilato stearilico, acrilato isoottilico e acido acrilico, disciolto in palmitato di isopropile

0  %

31.12.2017

ex 3907 20 20

20

Politetrametilene-glicol-etere di peso molecolare medio ponderale Mw compreso tra 2 700 e 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 3907 20 20

30

Miscela contenente, in peso, 70 % o più ma non oltre 80 % di un polimero di glicerolo e di 1,2-epossipropano e 20 % o più ma non oltre 30 % di un copolimero di maleato di dibutile e di N-vinil-2-pirrolidone

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3907 20 20

40

Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio numerico (Mn) di 3 500 (± 100)

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3907 40 00

10

Pellets di policarbonato:

contenenti, in peso, tra 7 % e 15 % di ritardante di fiamma non alogeno e

con una densità di 1,20 (± 0,01)

0  %

31.12.2016

 (*1)ex 3907 99 90

30

Poli(idrossialcanoati), consistenti prevalentemente in poli(3-idrossibutirrato)

0  %

31.12.2015

 (*1)ex 3913 90 00

20

 (*1)ex 3909 50 90

10

Fotopolimero liquido idrosolubile induribile a UV costituito da una miscela contenente, in peso:

il 60 % o più di oligomeri bifunzionali di poliuretano acrilato

il 30 % (± 8 %) di (met)acrilati monofunzionali e trifunzionali e

il 10 % (± 3 %) di (met)acrilati monofunzionali ossidrilati

0  %

31.12.2014

ex 3919 10 80

47

Foglio di poliestere, poliuretano o policarbonato:

con adesivo in polimero siliconico sensibile alla pressione,

di spessore totale non superiore a 0,7 mm,

di larghezza totale pari o superiore a 1 cm, ma non superiore a 1 m,

anche in rotoli

del tipo utilizzato per la protezione della superficie di prodotti delle voci 8521 e 8528

0  %

31.12.2017

ex 3919 90 00

32

ex 3919 10 80

53

Foglio di polietilene:

dotato di adesivo sensibile alla pressione, non a base di gomma, in grado di aderire unicamente su superifici pulite e lisce,

di spessore totale compreso tra 0,025 mm e 0,7 mm, e

di larghezza totale compresa tra 6 cm e 1 m,

anche in rotoli,

del tipo utilizzato per la protezione della superficie dei prodotti di cui alle voci 8521 e 8528

0  %

31.12.2017

ex 3919 90 00

34

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 89

50

ex 3919 90 00

36

Foglio laminato stampato con uno strato centrale di poli(cloruro di vinile), ricoperto da entrambi i lati di uno strato di poli(fluoruro di vinile),

anche con uno strato adesivo termosensibile o sensibile alla pressione,

anche con una pellicola di protezione amovibile,

con una tossicità, determinata con il metodo di prova ABD 0031, non superiore a 70 ppm di fluoruro di idrogeno, 120 ppm di cloruro di idrogeno, 10 ppm di cianuro di idrogeno, 10 ppm di ossidi di azoto, 300 ppm di monossido di carbonio e 10 ppm di solfuro di diidrogeno e anidride solforosa considerati complessivamente,

con infiammabilità entro 60 secondi, determinata con il metodo di prova FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, non superiore a 130 mm,

con peso (esclusa la pellicola di protezione amovibile) di 240 g/m2 (± 30 g/m2) senza lo strato adesivo, di 340 g/m2 (± 40 g/m2) con lo strato adesivo termosensibile o di 330 g/m2 (± 40 gm2) con lo strato adesivo sensibile alla pressione

0  %

31.12.2017

ex 3920 49 10

95

ex 3919 90 00

38

Pellicola autoadesiva costituita da:

uno strato superficiale composto principalmente di poliuretano mescolato con emulsioni di polimeri acrilici e biossido di titanio,

anche con un secondo strato contenente una miscela di copolimeri di etilene e di acetato di vinile reticolabile emulsioni polimere di acetato di vinile,

non più del 6 %, in peso, di altri additivi,

un adesivo sensibile alla pressionee

ricoperta su un lato da una pellicola di protezione amovibile,

anche dotata di una pellicola protettiva sovralaminata con autoadesivo separato,

di spessore totale non superiore a 400 μm

0  %

31.12.2017

ex 3919 90 00

40

Pellicola con uno spessore totale uguale o superiore a 40 μm, costituita da uno o più strati di pellicola di poliestere trasparente:

contenente almeno uno strato che riflette gli infrarossi con una riflettanza normale totale, secondo la norma EN 12898, uguale o superiore a 80 %,

avente su un lato uno strato la cui emissività normale, secondo la norma EN 12898, non è superiore a 0,2,

ricoperta sull’altro lato da un adesivo sensibile alla pressione e da una pellicola di protezione amovibile

0  %

31.12.2017

ex 3919 90 00

42

Pellicola autoadesiva costituita da:

un primo strato contenente una miscela di poliuretano termoplastico e di antiadesivo,

un secondo strato contenente un copolimero di anidride maleica,

un terzo strato contenente una miscela di polietilene a bassa densità, biossido di titanio e additivi,

un quarto strato contente una miscela di polietilene a bassa densità, biossido di titanio, additivi e pigmenti colorati,

un adesivo sensibile alla pressionee

ricoperta su un lato da una pellicola di protezione amovibile,

anche dotata di una pellicola protettiva sovralaminata con autoadesivo separato,

di uno spessore non superiore a 400 μm

0  %

31.12.2017

ex 3919 90 00

44

Foglio laminato stampato

con uno strato centrale di fibra di vetro, ricoperto su ciascun lato da uno strato di poli(cloruro di vinile),

ricoperto su un lato da uno strato di poli(fluoruro di vinile),

anche con uno strato adesivo sensibile alla pressione e una pellicola di protezione amovibile sull’altro lato,

con una tossicità, determinata dal metodo di prova ABD 0031, non superiore a 50 ppm di fluoruro di idrogeno, 85 ppm di cloruro di idrogeno, 10 ppm di cianuro di idrogeno, 10 ppm di ossidi di azoto, 300 ppm di monossido di carbonio e 10 ppm di solfuro di diidrogeno e anidride solforosa considerati complessivamente,

con infiammabilità entro 60 secondi, determinata con il metodo di prova FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, non superiore a 110 mm,

con peso (esclusa la pellicola di protezione amovibile) di 490 g/m2 (± 45 g/m2) senza lo strato adesivo o di 580 g/m2 (± 50 g/m2) con lo strato adesivo sensibile alla pressione

0  %

31.12.2017

ex 3921 90 60

95

ex 3920 20 80

95

Foglio di polipropilene, confezionato in rotoli, avente le seguenti caratteristiche:

classe di infiammabilità: UL 94 V-0 per spessori superiori a 0,25 mm e UL 94 VTM-0 per spessori superiori a 0,05 mm ma inferiori a 0,25 mm (determinata in base allo standard di infiammabilità UL-94)

tensione di ripartizione dielettrica compresa tra 13,1 kV e 60,0 kV (determinata in base al metodo di prova ASTM D149)

resistenza alla trazione in direzione di macchina compresa tra 30 MPa e 33 MPa (determinata in base al metodo di prova ASTM D882)

resistenza alla trazione in direzione trasversale compresa tra 22 MPa e 25 MPa (determinata in base al metodo di prova ASTM D882)

intervallo di densità compreso tra 0,988 gm/cm3 e 1,035 gm/cm3 (determinato in base al metodo di prova ASTM D792)

assorbimento d’acqua compreso tra 0,01 % e 0,06 % (determinato in base al metodo di prova ASTM D570)

destinato alla fabbricazione di isolanti utilizzati nell’industria elettronica e elettrotecnica (1)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 3920 62 19

02

Foglio opaco coestruso di poli(etilene tereftalato), di spessore compreso tra 50 μm e 350 μm, costituito in particolare da uno strato contenente nerofumo

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3920 62 19

08

Pellicola di poli(etilene tereftalato), non ricoperta di adesivo, di spessore uguale o inferiore a 25 μm:

unicamente tinta in massa,

oppure tinta in massa e metallizzata su un lato

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3920 62 19

12

Pellicola di poli(etilene tereftalato), di spessore totale uguale o inferiore a 120 μm, costituita da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestita di adesivi o altro materiale

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3920 62 19

18

Pellicola stratificata di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 μm, costituita da uno strato soltanto metallizzato e da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestita di adesivi o altro materiale

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3920 62 19

22

Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su un lato o su entrambi i lati di uno strato di poliestere modificato, di spessore totale di 7 μm o più ed inferiore o uguale a 11 μm, destinata alla fabbricazione di nastri di video con uno strato magnetico di pigmenti metallici e una larghezza di 8 mm o di 12,7 mm (1)

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3920 62 19

25

Pellicola di poli(etilene tereftalato) avente uno spessore compreso tra 186 μm e 191 μm, rivestita da un lato con uno strato acrilico con modello a matrice

0  %

31.12.2014

 (*1)ex 3920 62 19

38

Pellicola di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 12 μm, rivestita su un lato da uno strato di ossido di alluminio di spessore uguale o inferiore a 35 nm

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3920 62 19

48

Fogli o rotoli di poli(etilene tereftalato):

ricoperti su entrambi i lati da uno strato di resina epossidica acrilica,

di uno spessore totale di 37 μm (± 3 μm)

0  %

31.12.2015

 (*1)ex 3920 62 19

52

Pellicola di poli(etilene tereftalato), di poli(etilene naftalato) o di un poliestere simile, ricoperta su un lato di metalli e/o di ossidi di metalli, contenente, in peso, meno di 0,1 % di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 300 μm e di resistività di superficie inferiore o uguale a 10 000 ohm (per quadrato) (secondo il metodo ASTM D 257-99)

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3920 62 19

55

Pellicola opaca di poli(etilene tereftalato), di una riflessione speculare di 15 misurata ad un angolo di 45° e di 18 misurata ad un angolo di 60° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000) e di larghezza di 1 600  mm o più

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3920 62 19

58

Pellicola di poli(etilene tereftalato) bianco, tinta in massa, di spessore compreso tra 185 μm e 253 μm, ricoperta su entrambi i lati di uno strato antistatico

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3920 62 19

76

Pellicola trasparente di poli(etilene tereftalato):

rivestitasu entrambi i lati da strati di sostanze organiche su base acrilica aventi uno spessore comrpeso tra 7 nm e 80 nm, e con le seguenti caratteristiche:

tensione superficiale di almeno 36 dyne/cm, ma non superiore a 39 dyne/cm,

trasmissione della luce superiore al 93 %,

valore di opacità non superiore a 1,3 %,

spessore totale di almeno 10 μm, ma non superiore a 350 μm,

ampiezza di almeno 800 mm, ma non superiore a 1 600  mm

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3920 62 19

81

Pellicola di poli(etilene tereftalato):

di spessore non superiore a 20 μm,

rivestita su almeno un lato da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice e di spessore non superiore a 2 μm

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 3920 92 00

30

Fogli di poliammide,

di spessore non superiore a 20 μm,

rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di uno spessore non superiore a 2 μm

0  %

31.12.2013

ex 3920 99 28

55

Pellicola termoplastica di poliuretano estruso avente le seguenti caratteristiche:

non autodesiva,

indice di giallo superiore a 1,0 ma inferiore o uguale a 2,5 per 10 mm di pellicola sovrapposta(determinato in base al metodo di prova ASTM E 313-10),

trasmissione luminosa superiore a 87 % per 10 mm di pellicola sovrapposta (determinata in base al metodo di prova ASTM D 1003-11),

spessore totale compreso tra 0,38 mm e 7,6 mm,

larghezza compresa tra 99 cm e 305 cm,

del tipo utilizzato per la produzione di vetro stratificato di sicurezza

0  %

31.12.2017

ex 3921 13 10

20

Rotoli di schiuma di poliuretano a cellule aperte:

aventi uno spessore di 2,29 mm (± 0,25 mm),

trattati in superficie con un promotore di adesione foraminoso e

laminati con una pellicola di poliestere e con uno strato di materiale tessile

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 3921 90 55

20

Fibra di vetro preimpregnata rinforzata contenente una resina di estere di cianato o una resina di bismaleimide (B) triazina (T), avente le seguenti misure:

469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), o

469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), o

546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)

destinata alla fabbricazione di pannelli di circuiti stampati (1)

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 3926 90 97

21

Base di sostegno per televisore con o senza staffe per il fissaggio e la stabilizzazione dell’apparecchio

0  %

31.12.2016

 (*1)ex 7020 00 10

10

 (*1)ex 7326 90 98

40

 (*1)ex 7616 99 90

77

ex 4104 41 19

10

Cuoi di bufalo, spaccati, conciati al cromo, riconciati sinteticamente (in crosta) allo stato secco

0  %

31.12.2017

ex 7009 10 00

10

Specchio di vetro per specchi retrovisori:

dotato di piastra di supporto in plastica,

avendo la capacità di riflettere intensità variabile della luce ambiente,

anche dotato di un elemento riscaldante, e

muniti o no con il modulo Blind Spot (BSM) di visualizzazione

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 7019 12 00

05

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo compreso fra 1 980 e 2 033 tex, composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (± 0,5 μm)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 7019 12 00

25

 (*1)ex 7607 11 90

30

Foglio laminato di alluminio con:

99 % o più di alluminio,

un rivestimento idrofilico privo di silice e di vetro solubile,

uno spessore totale non superiore a 0,120 mm,

una resistenza alla trazione uguale o superiore a 100N/mm2 (determinata con il metodo di prova ASTM E8) e

un allungamento a rottura uguale o superiore all’1 %

0  %

31.12.2013

 (*1)ex 7607 20 90

20

Foglio lubrificante per la perforazione dallo spessore totale inferiore o uguale a 350 μm, composto da:

uno strato in foglio di alluminio con uno spessore pari o superiore a 70 μm ma non superiore a 150 μm,

uno strato di lubrificante idrosolubile con uno spessore pari o superiore a 20 μm ma non superiore a 200 μm e solido a temperatura ambiente

0  %

31.12.2015

ex 7616 99 90

75

Parti in forma di telaio rettangolare:

di alluminio verniciato,

di lunghezza compresa tra 1 011  mm e 1 500  mm,

di larghezza compresa tra 622 mm e 900 mm,

con uno spessore di 0,6 mm (± 0,1 mm),

del tipo utilizzato per la fabbricazione di televisori

0  %

31.12.2017

ex 8105 90 00

10

Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso:

35 % (± 2 %) di cobalto,

25 % (± 1 %) di nichel,

19 % (± 1 %) di cromo e

7 % (± 2 %) di ferro,

conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell’industria aerospaziale

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 8301 60 00

10

Tastiere, costituite interamente da silicone o policarbonato, comprendenti tasti stampati con elementi di contatto elettrico

0  %

31.12.2015

 (*1)ex 8413 91 00

20

 (*1)ex 8419 90 85

20

 (*1)ex 8438 90 00

10

 (*1)ex 8468 90 00

10

 (*1)ex 8476 90 00

10

 (*1)ex 8479 90 80

87

 (*1)ex 8481 90 00

20

 (*1)ex 8503 00 99

45

 (*1)ex 8515 90 00

20

 (*1)ex 8531 90 85

20

 (*1)ex 8536 90 85

96

 (*1)ex 8543 90 00

50

 (*1)ex 8708 91 99

10

 (*1)ex 8708 99 97

30

 (*1)ex 9031 90 85

30

 (*1)ex 8305 20 00

10

Graffe:

di 28 mm di lunghezza,

non piegate,

confezionate in una cartuccia di plastica e utilizzate in fotocopiatrici e stampanti, risultanti in graffe di 12 mm (± 1 mm) di larghezza e 8 mm (± 1 mm) di profondità (1)

0  %

31.12.2013

ex 8431 20 00

30

Gruppo di asse motore, comprendente differenziale, ingranaggi di riduzione, corona dentata, organi di trasmissione, mozzi delle ruote, freni e bracci di fissazione dell’albero, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427  (1)

0  %

31.12.2017

ex 8501 10 99

60

Motore a corrente continua:

con una velocità del rotore pari ad almeno 3 500 giri/minuto ma non superiore a 5 000 giri/minuto una volta carico e a 6 500 giri/minuto a vuoto

con una tensione di alimentazione di 100 V o più ma non superiore a 240 V

destinato alla fabbricazione di friggitrici (1)

0  %

31.12.2017

ex 8503 00 99

40

Membrana per celle a combustibile, in rotoli o in fogli, di una larghezza non superiore a 150 cm, del tipo usato esclusivamente per le celle a combustibile della voce 8501

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 8504 40 82

40

Circuito stampato dotato di un raddrizzatore a ponte e di altri componenti attivi e passivi e avente le seguenti caratteristiche:

due connettori di uscita

due connettori di ingresso che possono essere montati e utilizzati contemporaneamente

possibilità di commutare il modo di funzionamento da luminoso a scuro

tensione di ingresso di 40 V (+ 25 % - 15 %) o di 42 V (+ 25 % - 15 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 30 V (± 4 V) in modo di funzionamento scuro, oppure

tensione di ingresso di 230 V (+ 20 % - 15 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 160 V (± 15 %) in modo di funzionamento scuro, oppure

tensione di ingresso di 120 V (+ 15 % - 35 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 60 V (± 20 %) in modo di funzionamento scuro

la corrente di ingresso raggiunge l’80 % del suo valore nominale nell’arco di 20 ms

frequenza di ingresso pari o superiore a 45 Hz, ma non superiore a 65 Hz, per le versioni a 42 V e 230 V, e compresa tra 45 e 70 Hz per le versioni a 120 V

picco massimo di corrente transitoria non superiore al 250 % della corrente di ingresso

durata del picco massimo di corrente transitoria non superiore a 100 ms

picco minimo di corrente transitoria non inferiore al 50 % della corrente di ingresso

durata del picco minimo di corrente transitoria non superiore a 20 ms

corrente di uscita preimpostabile

la corrente di uscita raggiunge il 90 % del suo valore nominale preimpostato nell’arco di 50 ms

la corrente di uscita raggiunge il valore zero entro 30 ms dall’interruzione della tensione di ingresso

stato di errore definito in caso di mancanza di carico o di carico eccessivo (funzione «end-of-life»)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 8504 40 82

50

Raddrizzatore in un alloggiamento avente:

una potenza nominale non superiore a 250 W

una tensione in ingresso di almeno 90 V, ma non superiore a 305 V

una frequenza di alimentazione certificata di almeno 47 Hz, ma non superiore a 440 Hz

una corrente costante in uscita di almeno 350 mA, ma non superiore a 15 A

una corrente di chiusura del circuito non superiore a 10 A

temperature d’esercizio comprese fra - 40 °C e + 85 °C

destinato all’accensione di fonti di luce a LED

0  %

31.12.2017

ex 8505 11 00

35

Magneti permanenti composti di una lega di neodimio, ferro e boro o di samario e cobalto rivestiti per passivazione inorganica (rivestimento inorganico) utilizzando fosfato di zinco, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti per applicazioni motrici o sensoriali (1)

0  %

31.12.2017

ex 8507 60 00

25

Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:

di una larghezza di: 352,5 mm (± 1 mm) o 367,1 mm (± 1 mm)

di una profondità di: 300 mm (± 2 mm) o 272,6 mm (± 1 mm)

di un’altezza di: 268,9 mm (± 1,4 mm) o 229,5 mm (± 1 mm)

di un peso di: 45,9 kg o 46,3 kg

di una capacità di: 75 Ah e

di una tensione nominale di: 60 V

0  %

31.12.2017

ex 8507 60 00

35

Batterie ricaricabili agli ioni di litio:

di una lunghezza pari ad almeno 1 475  mm ma non superiore a 1 515  mm,

di una larghezza pari ad almeno 1 365  mm ma non superiore a 1 375  mm,

di un’altezza pari ad almeno 260 mm ma non superiore a 270 mm,

di un peso pari ad almeno 320 kg ma non superiore a 330 kg,

di una capacità nominale pari ad almeno 18,4 Ah ma non superiore a 130 Ah,

in pacchi da 12 o da 16 moduli

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 8507 60 00

50

Moduli per l’assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi:

una lunghezza compresa tra 298 mm e 408 mm,

una larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm,

un’altezza compresa tra 138 mm e 228 mm,

un peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e

una potenza compresa tra 458 kWh e 2 158  kWh

0  %

31.12.2017

ex 8516 90 00

70

Vasca interna:

munita di aperture laterali e centrali,

di alluminio ricotto,

con un rivestimento in ceramica, resistente a temperature superiori ai 200 °C

da utilizzare nella fabbricazione di friggitrici (1)

0  %

31.12.2017

ex 8522 90 80

15

Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati a mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e/o di circuiti integrati nei prodotti della voce 8521

0  %

31.12.2017

ex 8525 80 19

45

Modulo camera avente una risoluzione di 1 280 * 720 P HD, con due microfoni, da utilizzare nella fabbricazione dei prodotti della voce 8528  (1)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 8526 91 20

80

Modulo audio integrato (IAM) con un’uscita video digitale per connessione a schermo tattile LCD, collegato alla rete MOST (Media Oriented Systems Transport) e trasferito sul protocollo di alto livello MOST, con:

una scheda a circuiti stampati (PCB), incorporante un ricevitore GPS, un giroscopio e un sintonizzatore per canali per messaggi di traffico (TMC),

un’unità hard disk capace di supportare mappe multiple,

una radio HD,

un sistema di riconoscimento vocale,

un lettore CD e DVD,

possibilità di connessione Bluetooth, MP3, USB,

una tensione pari o superiore a 10 V ma non superiore a 16 V,

destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 (1)

0  %

31.12.2015

 (*1)ex 8527 29 00

10

ex 8529 90 92

70

Telaio rettangolare di fissaggio e copertura:

di una lega di alluminio contenente silicio e magnesio,

di lunghezza compresa tra 900 mm e 1 500  mm,

di larghezza compresa tra 600 mm e 950 mm,

del tipo utilizzato per la produzione di televisori

0  %

31.12.2017

ex 8529 90 92

80

Circuito stampato per retroilluminazione:

con diodi LED forniti di prismi,

con o senza connettore/connettori fissati a una o a entrambe le estremità,

da inserire in prodotti di cui alla voce 8528  (1)

0  %

31.12.2013

ex 9405 40 39

40

ex 8536 69 90

51

Connettori di tipo SCART, inseriti in un involucro di plastica o di metallo, con 21 pin disposti su 2 file, utilizzati per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528  (1)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 8540 20 80

91

Fotomoltiplicatore

0  %

31.12.2016

ex 8544 42 90

30

Conduttore elettrico isolato in PET con:

10 o 80 cavi singoli,

una lunghezza compresa fra 50 mm e 800 mm,

connettore/i e/o spina/e a entrambe le estremità,

destinato alla fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528  (1)

0  %

31.12.2017

ex 9001 90 00

25

Elementi di ottica non montati fabbricati a partire da vetro calcogenuro in stampo a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti

0  %

31.12.2017

ex 9002 90 00

40

Lenti montate fabbricate a partire da vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti

0  %

31.12.2017


(1)  La sospensione dei dazi è soggetta agli articoli da 291a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(2)  Si applica il dazio specifico.

(*1)  Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 di cui il presente regolamento ha modificato il codice NC o TARIC o la designazione.


ALLEGATO II

Prodotti di cui all’articolo 1, punto 2

Codice NC

TARIC

 (*1)ex 2007 99 50

40

 (*1)ex 2007 99 50

50

 (*1)ex 2007 99 50

60

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

 (*1)ex 2008 99 48

20

 (*1)ex 2008 99 48

93

 (*1)ex 2008 99 49

50

 (*1)ex 2805 30 90

40

 (*1)ex 2805 30 90

50

 (*1)ex 2805 30 90

60

 (*1)ex 2818 10 91

10

ex 2916 19 95

30

ex 2917 39 95

10

 (*1)ex 2918 99 90

40

ex 2934 99 90

12

ex 3204 11 00

10

 (*1)ex 3204 11 00

20

 (*1)ex 3204 17 00

25

ex 3204 17 00

45

ex 3204 17 00

55

 (*1)ex 3204 17 00

60

 (*1)ex 3204 17 00

70

ex 3204 19 00

72

 (*1)ex 3204 19 00

73

 (*1)ex 3802 90 00

11

 (*1)ex 3824 90 97

08

 (*1)ex 3824 90 97

31

 (*1)ex 3824 90 97

70

 (*1)ex 3824 90 97

72

 (*1)ex 3824 90 97

73

 (*1)ex 3824 90 97

75

 (*1)ex 3907 20 20

11

 (*1)ex 3907 20 20

12

 (*1)ex 3907 40 00

10

 (*1)ex 3907 99 90

30

 (*1)ex 3909 50 90

10

ex 3911 90 99

75

 (*1)ex 3920 62 19

01

 (*1)ex 3920 62 19

03

 (*1)ex 3920 62 19

07

 (*1)ex 3920 62 19

09

 (*1)ex 3920 62 19

11

 (*1)ex 3920 62 19

13

 (*1)ex 3920 62 19

17

 (*1)ex 3920 62 19

19

 (*1)ex 3920 62 19

21

 (*1)ex 3920 62 19

23

 (*1)ex 3920 62 19

24

 (*1)ex 3920 62 19

26

 (*1)ex 3920 62 19

37

 (*1)ex 3920 62 19

39

 (*1)ex 3920 62 19

47

 (*1)ex 3920 62 19

49

 (*1)ex 3920 62 19

51

 (*1)ex 3920 62 19

53

 (*1)ex 3920 62 19

54

 (*1)ex 3920 62 19

56

 (*1)ex 3920 62 19

57

 (*1)ex 3920 62 19

59

 (*1)ex 3920 62 19

75

 (*1)ex 3920 62 19

77

 (*1)ex 3920 62 19

81

 (*1)ex 3920 92 00

30

 (*1)ex 3921 90 55

20

 (*1)ex 7019 12 00

05

 (*1)ex 7019 12 00

25

 (*1)ex 7326 90 98

40

 (*1)ex 7607 11 90

30

 (*1)ex 7607 20 90

20

ex 8108 20 00

20

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

80

 (*1)ex 8305 20 00

10

 (*1)ex 8504 40 82

40

 (*1)ex 8504 40 82

50

 (*1)ex 8507 60 00

50

 (*1)ex 8526 91 20

80

 (*1)ex 8528 59 80

10

 (*1)ex 8536 90 85

96

 (*1)ex 8538 90 99

94

 (*1)ex 8540 20 80

91

 (*1)ex 8543 90 00

50

ex 8708 80 99

10

ex 9405 40 39

30


(*1)  Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 di cui il presente regolamento ha modificato il codice NC o TARIC o la designazione.


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/43


REGOLAMENTO (UE) N. 627/2013 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi relativi ad approvvigionamento e perturbazioni, è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2013, nuovi contingenti tariffari, ad aliquota ridotta o nulla, per un volume adeguato per i dieci prodotti recanti i numeri d’ordine 09.2644 e da 09.2663 a 09.2671.

(2)

Inoltre, per i contingenti tariffari autonomi dell’Unione recanti i numeri d’ordine 09.2620 e 09.2633 è opportuno adeguare la designazione delle merci e per il numero d’ordine 09.2629 si dovrebbe inserire un altro codice TARIC.

(3)

Per i contingenti tariffari autonomi dell’Unione recanti i numeri d’ordine 09.2917 e 09.2632 è opportuno inserire la data di scadenza del 31 dicembre 2013, in quanto non è nell’interesse dell’Unione continuare a concedere tali contingenti oltre tale data.

(4)

Poiché i nuovi contingenti tariffari dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o luglio 2013, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data ed entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

1)

sono inserite le righe recanti i numeri d’ordine 09.2644 e da 09.2663 a 09.2671 che figurano nell’allegato I del presente regolamento;

2)

le righe per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2620, 09.2629, 09.2632, 09.2633 e 09.2917 sono sostituite dalla righe che figurano nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 1

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione

Periodo contingentale

Volume contin gentale

Dazio contin gentale (%)

09.2663

ex 1104 29 17

10

Chicchi di sorgo lavorati, almeno mondati e privati del germe, destinati alla fabbricazione di prodotti riempitivi per imballaggio (1)

1.7-31.12

750 tonnellate

0  %

09.2664

ex 2008 60 19

30

Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)

1.7-31.12

500 tonnellate

10 % (2)

ex 2008 60 39

30

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio

(CAS RN 24634-61-5)

1.7-31.12

4 000 tonnellate

0  %

09.2666

ex 3204 17 00

55

Colorante C.I. Pigment Red 169

(CAS RN 12237-63-7)

1.7-31.12

20 tonnellate

0  %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparazione contenente, in peso:

il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile,

il 10 %, ma non più del 28 % di adipato di dimetile, e

non più del 25 % di succinato di dimetile.

1.7-31.12

3 000 tonnellate

0  %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):

contenente da 17,5 a 20 % in moli di gruppi idrossili, e

con dimensione media delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm.

1.7-31.12

5 500 tonnellate

0  %

09.2667

ex 8537 10 99

51

Quadro di comando elettromeccanico:

con un interruttore a 5 vie,

con un conduttore elettrico,

con un circuito integrato,

con o senza un ricevitore a raggi infrarossi,

destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528  (1).

1.7-31.12

3 000 000  unità

0  %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (1).

1.7-31.12

38 000  unità

0  %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (1)

1.7-31.12

26 000  unità

0  %

ex 8714 91 30

31

09.2670

ex 9405 40 39

30

Apparato di illuminazione elettrica, contenente:

schede di circuiti stampati, e

diodi a emissione luminosa (LED),

destinati alla fabbricazione di unità di illuminazione posteriore per televisori a schermo piatto (1).

1.7-31.12

8 500 000 pezzi

0  %


(1)  La sospensione dei dazi è soggetta agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(2)  Si applica il dazio specifico.


ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 2

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2632

ex 2921 22 00

10

Esametilendiammina (CAS RN 124-09-4)

1.1-31.12.2013

40 000 tonnellate

0  %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistina (CAS RN 56-89-3)

1.1-31.12.2013

600 tonnellate

0  %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.1-31.12

800 000  unità

0  %

ex 8302 49 00

91

09.2633

ex 8504 40 82

20

Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, destinato alla fabbricazione di apparecchi della voce 8509 80 e 8510  (1)

1.1-31.12

4 500 000  unità

0  %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione, non dotata di visualizzatore, di peso non superiore a 2 500  g

1.1-31.12

3 000 000 di unità

0  %


(1)  La sospensione dei dazi è soggetta agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 628/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 54 del regolamento (CE) n. 216/2008 prevedono che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l’Agenzia»), assista la Commissione nel controllo dell’applicazione delle sue disposizioni, nonché delle relative norme di attuazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, effettuando ispezioni in materia di standardizzazione.

(2)

L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008, stabilisce che se un’ispezione effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro comporta l’ispezione di un’impresa o di un’associazione di imprese, l’Agenzia applica le disposizioni dell’articolo 55.

(3)

Il regolamento (CE) n. 736/2006 (2) stabilisce i metodi di lavoro dell’Agenzia per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione (in appresso «gli attuali metodi di lavoro»).

(4)

Sono passati sei anni dall’adozione degli attuali metodi di lavoro e nel frattempo sono state adottate importanti modifiche alle norme comuni. È stata adottata una serie di accordi internazionali e l’Agenzia e gli Stati membri hanno accumulato un’esperienza preziosa della quale è necessario avvalersi.

(5)

Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 736/2006 le norme comuni nel campo dell’aviazione civile si limitavano all’aeronavigabilità iniziale e continua. Il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (3) ha stabilito le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione; Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (4) ha stabilito le regole di attuazione per il mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

(6)

Da allora, il regolamento (CE) n. 216/2008 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituiva un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (5) mentre le norme comuni sono state prorogate due volte: una prima volta per includere gli equipaggi degli aerei, le operazioni di volo e le ispezioni a terra; una seconda volta per includere la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS), nonché la sicurezza aeroportuale; conseguentemente la Commissione ha adottato numerose norme di attuazione relative ai suddetti nuovi settori di competenza, come il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate per le licenze dei controllori del traffico aereo e taluni certificati (6), il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011 (7), che stabilisce procedure amministrative per la sorveglianza in materia di sicurezza di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (8), il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (9), il regolamento (CEE) N. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (10), modificato dal regolamento (CE) N. 859/2008 della Commissione (11), la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (12), modificata dalla direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari (13), il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo (14), nonché il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile (15).

(7)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha inoltre introdotto una serie di nuove disposizioni che dovrebbero trovare riscontro nei metodi di lavoro dell’Agenzia per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione. In particolare, l’articolo 11 stabilisce le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché le condizioni per sospendere tale riconoscimento, ove le ispezioni di standardizzazione costituiscono un importante strumento per questo tipo di decisioni. L’articolo 15 stabilisce una rete in grado di fornire informazioni utili di cui tener conto per le ispezioni di standardizzazione, mentre può esservi la necessità che alcuni dei risultati di tali ispezioni debbano essere messi a disposizione senza indugio della suddetta rete. L’articolo 27, paragrafo 3, stabilisce che l’Agenzia deve assistere gli Stati membri nell’osservanza dei loro obblighi nei confronti dell’ICAO.

(8)

Fatte salve ulteriori modifiche delle norme comuni come stabilito dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dalle relative norme di attuazione, è necessario che l’Agenzia assista la Commissione nel monitorare l’attuazione di altri requisiti di sicurezza aerea derivanti, ad esempio, dalla normativa sul cielo unico europeo o da quella relativa ad inchieste su incidenti o alla segnalazione di eventi.

(9)

Dal 2006 la politica esterna europea in materia di aviazione ha inoltre registrato notevoli sviluppi, sia per quanto concerne l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) che gli Stati limitrofi dell’Unione europea e alcuni partner essenziali a livello mondiale.

(10)

Nel 2010 è stato firmato un Memorandum di cooperazione con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) (16) che istituisce un quadro per una cooperazione strutturata tra le parti, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni relative alla sicurezza, al fine di evitare, ove possibile, la duplicazione dei compiti e in conseguenza del quale dovrebbe risultare una maggiore interdipendenza tra il programma di ispezioni di normalizzazione dell’Agenzia e l’«Universal Safety Oversight Audit Programme» (USOAP) dell’ICAO. È necessario che i metodi di lavoro in materia di ispezioni tengano conto anche del documento Doc 9735 dell’ICAO — Manuale di monitoraggio continuo.

(11)

Per quanto riguarda gli Stati che fanno parte della politica di vicinato e di allargamento dell’UE, tra i quali in particolare gli Stati parti dell’accordo sullo Spazio aereo comune europeo, è necessario che le ispezioni di standardizzazione siano organizzate secondo gli stessi metodi di lavoro e secondo gli stessi standard come avviene per gli Stati membri, fatti salvi gli opportuni accordi o modalità di lavoro.

(12)

Per quanto riguarda gli Stati che hanno firmato accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea che prevedono la reciproca accettazione di approvazioni e risultanze di certificazioni, è opportuno che le ispezioni di standardizzazione offrano un’assistenza nell’attività di monitoraggio dell’attuazione dell’accordo e comunichino i risultati all’apposito comitato di sorveglianza bilaterale in vista di eventuali correzioni. È necessario che le ispezioni di quegli Stati membri le cui approvazioni e risultanze di certificazioni vengono accettate nel quadro degli accordi bilaterali includano ulteriori controlli diretti ad assicurare che le autorità competenti abbiano espletato correttamente le responsabilità che derivano loro dagli accordi bilaterali.

(13)

Al fine di monitorare in modo efficiente l’applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme di attuazione, nonché altre disposizioni in materia di sicurezza aerea derivanti da regolamenti e accordi esistenti, è necessario riesaminare gli attuali metodi di lavoro, in particolare per assicurare che essi siano più orientati al sistema, seguano un’impostazione di monitoraggio più continuo e più incentrato sulle prestazioni in materia di sicurezza, prevedano un uso più efficiente delle risorse in modo da non generare un onere eccessivo per le autorità competenti e includano uno strumento di feed-back per le attività normative dell’Agenzia. È opportuno che i gruppi di ispettori siano costituiti da personale adeguatamente formato e qualificato mentre l’Agenzia dovrà preoccuparsi di realizzare una partecipazione equilibrata per quanto riguarda il personale autorizzato proveniente da Stati membri diversi.

(14)

È opportuno che i metodi di lavoro adottino le definizioni e i principi di audit definiti nella norma ISO 19011.

(15)

Oltre al livello ispettivo, è necessario che i metodi di lavoro sviluppino maggiormente l’attività di monitoraggio a livello di sistema e a livello di risultanze.

(16)

È necessario che i metodi di lavoro consentano all’Agenzia una maggiore flessibilità di intervento in questioni attinenti alla sua competenza tecnica, pur mantenendo nel contempo la certezza del diritto per quanto riguarda i metodi di lavoro.

(17)

È pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 736/2006.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i metodi di lavoro per quanto riguarda:

a)

il controllo dell’applicazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle sue norme di attuazione nei settori contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento;

b)

l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione presso le autorità competenti degli Stati membri;

c)

la verifica che le autorità competenti degli Stati membri rilascino e supervisionino i certificati a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle corrispondenti norme attuative;

d)

la partecipazione alla valutazione di impatto dell’attuazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle corrispondenti norme attuative.

2.   I metodi di lavoro stabiliti nel presente regolamento si applicano anche, per quanto possibile, quando l’Agenzia è incaricata di monitorare l’applicazione dei requisiti di sicurezza aerea stabiliti da altre normative dell’UE, da accordi conclusi dall’Unione o da modalità operative stabilite dall’Agenzia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«ispezione», l’ispezione in materia di standardizzazione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, e articolo 54 del regolamento (CE) N. 216/2008, comprendente anche l’ispezione di imprese o di associazioni di imprese, di cui all’articolo 54, paragrafo 4, e all’articolo 55 del suddetto regolamento, svolta dall’Agenzia;

2)

«autorità competente», il soggetto designato dallo Stato membro in quanto competente per l’attuazione del regolamento (CE) N. 216/2008 e corrispondenti norme attuative;

3)

«personale autorizzato», le persone autorizzate dall’Agenzia ad effettuare ispezioni, tra cui anche il personale distaccato;

4)

«personale distaccato», i funzionari messi a disposizione dalle autorità competenti degli Stati membri, dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), da altre organizzazioni dell’aviazione internazionale o dalle autorità competenti di paesi terzi che hanno concluso accordi con l’Unione o stabilito modalità operative con l’Agenzia, che sono designati da tali autorità ad assistere l’Agenzia nell’esecuzione delle ispezioni;

5)

«elementi di prova», registrazioni, dichiarazioni fattuali o altre informazioni pertinenti e verificabili;

6)

«constatazione», il risultato del confronto tra i dati disponibili e i requisiti applicabili;

7)

«rettifica», una misura volta a eliminare una constatazione di non conformità ai requisiti applicabili;

8)

«misura correttiva», una misura volta a eliminare la causa di una constatazione di non conformità ai requisiti applicabili al fine di prevenirne il ripetersi;

9)

«criticità immediata in materia di sicurezza», una situazione in cui vi è la prova che un prodotto, un servizio, un sistema, un componente, un’apparecchiatura o un impianto si trova in condizioni tali o il suo utilizzo, fornitura o manutenzione sono tali da rendere probabile il verificarsi di danni alle persone, a meno che tale situazione venga immediatamente corretta.

Articolo 3

Principi applicabili all’attività di controllo

1.   L’Agenzia controlla l’applicazione da parte delle autorità competenti dei requisiti di cui all’articolo 1, nonché la loro applicazione uniforme in base alla metodologia stabilita nel presente regolamento e riferisce al riguardo.

2.   Il controllo deve essere continuo e basato sul rischio, sulla base delle informazioni a disposizione dell’Agenzia. Esso comporta la valutazione della capacità delle autorità competenti di esercitare le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza, di condurre le ispezioni necessarie, nonché di adottare le misure necessarie a seguito delle constatazioni derivanti dalle ispezioni, al fine di assicurare che vengano tempestivamente attuate le opportune rettifiche e azioni correttive.

3.   Il controllo deve seguire un approccio sistematico. Esso deve riguardare tutti i settori e gli elementi essenziali del sistema di sorveglianza in materia di sicurezza, come definito dall’ICAO. Occorre prestare particolare attenzione alle interfacce tra settori.

4.   Il controllo deve essere effettuato in modo trasparente, efficiente, efficace, armonizzato e coerente.

5.   L’Agenzia analizza i risultati delle sue attività di controllo in modo da individuare le necessità di miglioramenti a livello di regolamentazione.

Articolo 4

Principi applicabili ad ispezioni e constatazioni

1.   Le ispezioni delle autorità competenti tengono conto dei risultati delle ispezioni precedenti e riguardano in particolare le modifiche dei requisiti regolamentari, la capacità di sorveglianza in materia di sicurezza dell’autorità competente e devono essere proporzionate al livello e alla complessità del settore oggetto della sorveglianza, garantendo prioritariamente un livello elevato e uniforme di sicurezza per il trasporto aereo commerciale.

2.   I suddetti controlli possono includere ispezioni di imprese o associazioni di imprese poste sotto la sorveglianza dell’autorità competente oggetto di ispezione.

3.   Le ispezioni possono includere, se così concordato con le parti interessate, ispezioni di strutture militari aperte all’utilizzo pubblico o ispezioni di servizi forniti dal personale militare al pubblico, al fine di verificare che i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008 siano osservati.

4.   Le ispezioni sono effettuate da un gruppo composto da personale autorizzato dall’Agenzia, che deve essere qualificato e formato nei rispettivi settori di competenza. Il personale autorizzato applica i principi di indipendenza, integrità, comportamento etico, due diligence, corretta presentazione e riservatezza.

5.   Quando l’Agenzia ritiene che uno o più certificati non siano conformi al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, la constatazione di non conformità deve essere comunicata all’autorità competente in questione. Se la situazione di non conformità non viene tempestivamente corretta l’Agenzia formula raccomandazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 in vista di una decisione sul riconoscimento reciproco del(i) suddetto(i) certificato(i).

6.   L’Agenzia deve classificare e seguire le constatazioni di non conformità individuate nel corso delle ispezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sulla base del loro impatto sulla sicurezza dando la priorità alle constatazioni connesse alla sicurezza. L’Agenzia informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri, quando la correzione di una criticità immediata in materia di sicurezza non sia stata effettuata in modo soddisfacente.

7.   Il presente regolamento non pregiudica gli articoli 15 e 58 del regolamento (CE) n. 216/2008, la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, della Commissione (17), il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e il regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione (19).

Articolo 5

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’Agenzia tutte le informazioni necessarie pertinenti alla sorveglianza in materia di sicurezza, relative a tutti gli elementi essenziali del loro sistema di sorveglianza in materia di sicurezza, comprese le imprese o associazioni di imprese sottoposte alla loro sorveglianza. Le informazioni vengono fornite nella forma e con le modalità specificate dall’Agenzia, tenendo conto delle informazioni che sono state messe a disposizione dell’ICAO.

2.   L’Agenzia può anche chiedere informazioni ad hoc alle autorità competenti degli Stati membri. Nel presentare tale richiesta di informazioni, l’Agenzia indica la base giuridica e la finalità, precisa le informazioni richieste e fissa il termine entro il quale tali informazioni devono essere fornite.

3.   L’Agenzia fornisce alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni pertinenti per contribuire all’applicazione uniforme dei requisiti applicabili.

Articolo 6

Coordinatore nazionale di standardizzazione

1.   Gli Stati membri designano un coordinatore nazionale di standardizzazione, che funge da primo punto di contatto per tutte le attività di standardizzazione e in particolare per coordinare lo scambio di informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Il coordinatore nazionale di standardizzazione è responsabile per quanto riguarda:

a)

la conservazione e l’aggiornamento delle informazioni fornite all’Agenzia su base continuativa, comprese le informazioni richieste in conformità agli articoli 3, 4 e 5, le rettifiche e piani di azioni correttive nonché la documentazione relativa alla attuazione delle azioni correttive concordate;

b)

l’assistenza fornita all’Agenzia in tutte le fasi di un’ispezione assicurando che il gruppo degli ispettori sia sempre accompagnato per tutta la durata delle ispezioni in loco.

2.   Le autorità competenti assicurano la presenza di chiare linee di comunicazione tra il coordinatore nazionale di standardizzazione designato e la loro organizzazione interna, affinché quest’ultimo possa svolgere in modo adeguato i propri compiti.

Articolo 7

Controllo continuo

1.   Il controllo continuo di cui all’articolo 3 deve comprendere quanto segue:

a)

la raccolta e l’analisi di dati e informazioni trasmessi dalle autorità competenti degli Stati membri, dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), dalla Commissione o da altre fonti di informazione pertinenti;

b)

la valutazione della capacità dell’autorità competente di assolvere le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza;

c)

in funzione della valutazione di cui alla lettera b), la definizione delle priorità, la pianificazione e la definizione del campo di applicazione delle ispezioni;

d)

la condotta di tali ispezioni, includendo la relativa attività di relazione;

e)

il seguito dato e la chiusura delle constatazioni di non conformità derivanti dalle ispezioni.

2.   Ai fini della valutazione di cui alla lettera b) del paragrafo 1, l’Agenzia stabilisce, sviluppa e mantiene un modello unico, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a)

la dimensione e la complessità del settore del trasporto aereo;

b)

inconvenienti gravi, incidenti, incidenti mortali e relativi decessi;

c)

i risultati delle ispezioni a terra;

d)

i risultati delle ispezioni precedenti;

e)

la capacità delle autorità competenti di eseguire efficacemente le rettifiche e le azioni correttive;

f)

il risultato di audit effettuati a norma di convenzioni internazionali o di programmi statali di valutazione della sicurezza;

g)

l’esistenza di misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 o dell’articolo 258 del trattato.

3.   Gli esiti del modello di cui al paragrafo 2, nonché i dati e i risultati della valutazione sono messi a disposizione del coordinatore nazionale di standardizzazione dello Stato membro interessato.

4.   L’Agenzia deve adeguare il programma delle ispezioni alla luce della sua attività di controllo continuo, tenendo conto sia dei miglioramenti che del deteriorarsi del livello di sicurezza. L’Agenzia adotta i provvedimenti opportuni quando vi sono prove che attestano il deteriorarsi del livello di sicurezza.

Articolo 8

Programma di ispezioni

1.   L’Agenzia stabilisce, in coordinamento con la Commissione, un programma pluriennale, che specifica le ispezioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), nonché un programma annuale che specifica le ispezioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b).

2.   I programmi di ispezioni specificano lo Stato membro o gli Stati membri interessati, il tipo di ispezione, i settori da sottoporre a ispezione e il calendario previsto per la fase in loco, tenendo conto del modello di cui all’articolo 7.

3.   I programmi di ispezione possono essere modificati dall’Agenzia per tener conto dei rischi emergenti derivanti dal controllo continuo di cui all’articolo 7.

4.   Il programma annuale deve essere comunicato alla Commissione, ai membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia in quanto parte del programma di lavoro dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008, e al coordinatore nazionale di standardizzazione dello Stato membro interessato.

Articolo 9

Settori di ispezione

1.   L’Agenzia effettua ispezioni che riguardano ciascun settore definito nel capo II del regolamento (CE) n. 216/2008. Tali settori comprendono:

a)

l’aeronavigabilità, definita all’articolo 5 e la protezione dell’ambiente, definita all’articolo 6 del suddetto regolamento

b)

gli equipaggi degli aerei, definiti agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento;

c)

le operazioni di volo, definite agli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento;

d)

le ispezioni a terra, definite all’articolo 10 del suddetto regolamento;

e)

gli aeroporti, definiti all’articolo 8 bis del suddetto regolamento;

f)

ATM/ANS e i controllori del traffico aereo, definiti agli articoli 8 ter e 8 quater, del suddetto regolamento.

Ulteriori settori possono essere definiti in funzione degli sviluppi del regolamento (CE) n. 216/2008 o su richiesta della Commissione.

2.   L’Agenzia assicura l’assegnazione adeguata delle proprie risorse alle attività di controllo e ispezione dei diversi settori, in funzione dei risultati del controllo continuo di cui all’articolo 7.

Articolo 10

Tipi di ispezione

1.   L’Agenzia effettua:

a)

ispezioni approfondite, ai fini dell’ispezione di uno o più settori; tali ispezioni devono essere effettuate a intervalli determinati sulla base dei risultati del controllo continuo;

b)

ispezioni mirate, ai fini dell’ispezione di aree specifiche all’interno di uno o più settori, e/o per valutare lo stato di attuazione delle rettifiche e delle azioni correttive convenute;

c)

ispezioni ad hoc, al fine di verificare criticità specifiche derivanti dal controllo continuo dell’Agenzia o su richiesta della Commissione.

2.   Nonostante le ispezioni di cui al paragrafo 1, l’Agenzia può rilasciare constatazioni al di fuori del sito, dopo aver raccolto prove sufficienti di non conformità.

Articolo 11

Criteri di addestramento, qualificazione e autorizzazione per i gruppi di ispettori

1.   L’Agenzia stabilisce criteri di qualificazione per il personale che partecipa ai gruppi di ispezione.

2.   I criteri di qualificazione devono comprendere:

a)

conoscenza del quadro istituzionale e normativo, in particolare del presente regolamento, nonché dei pertinenti accordi internazionali,

b)

conoscenza ed esperienza di tecniche di auditing,

c)

competenza tecnica ed esperienza pratica nei settori pertinenti di cui all’articolo 9.

3.   I capigruppo sono dipendenti dell’Agenzia. I criteri inerenti alle loro qualifiche devono comprendere, oltre a quelli di cui al paragrafo 2, la gestione di un gruppo nonché capacità di gestione e di comunicazione in un contesto internazionale e in situazioni delicate.

4.   I membri del gruppo sono dipendenti dell’Agenzia o personale distaccato.

5.   Sia i capigruppo che i membri di un gruppo vengono formati sui requisiti applicabili e sulle procedure dell’Agenzia. L’Agenzia assicura la continuità delle competenze sia dei capigruppo che dei membri di un gruppo per partecipare alle ispezioni in quanto personale autorizzato. L’Agenzia stabilisce adeguati programmi di formazione continui a tale scopo.

6.   Il personale che soddisfa i criteri di qualificazione ed ha ricevuto una formazione adeguata, può essere autorizzato dall’Agenzia a partecipare a gruppi di ispezione.

Articolo 12

Istituzione dei gruppi di ispettori

1.   Le ispezioni sono effettuate da gruppi istituiti dall’Agenzia composti da personale autorizzato ai sensi dell’articolo 11.

2.   L’Agenzia stabilisce la composizione del gruppo al fine di stabilire la dimensione minima del gruppo necessaria per coprire le necessarie competenze tecniche e il carico di lavoro, tenendo conto del tipo di ispezione, della portata, del numero di settori considerati e del programma previsto. Ogni gruppo deve essere composto almeno da un responsabile e da un membro del gruppo. In tutti i casi, l’Agenzia assicura che le dimensioni dei gruppi siano commisurate all’obiettivo.

3.   L’Agenzia si accerta che, nella costituzione dei gruppi, non sussistano conflitti di interesse né con le autorità competenti né con le imprese o associazioni di imprese oggetto dell’ispezione.

4.   L’Agenzia chiede per tempo, prima di procedere ad un’ispezione, informazioni alle autorità o organizzazioni che decidono il distacco del personale in merito alla disponibilità dei membri del gruppo per la partecipazione alla fase in loco.

5.   Le spese relative alla partecipazione dei coordinatori nazionali di standardizzazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 2, e del personale distaccato per le ispezioni effettuate dall’Agenzia sono a carico dell’Agenzia, nel rispetto della normativa dell’Unione e fatta salva la procedura di bilancio annuale dell’Unione.

Articolo 13

Svolgimento delle ispezioni

1.   Le ispezioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono le fasi seguenti:

a)

una fase preparatoria, della durata minima di 10 settimane, che precede l’ispezione;

b)

una fase in loco;

c)

una fase di comunicazione, della durata massima di dieci settimane dalla fine della fase in loco.

2.   Le ispezioni ad hoc, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), sono annunciate all’autorità competente interessata con un preavviso di almeno due settimane, ma non devono necessariamente rispettare le scadenze e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16, ad eccezione dell’obbligo di presentare una relazione finale.

3.   Le constatazioni di non conformità effettuate durante le ispezioni di cui all’articolo 10, sono segnalate a norma dell’articolo 16, seguite e chiuse a norma dell’articolo 17 e classificate a norma dell’articolo 18.

Articolo 14

Fase preparatoria

1.   Durante la fase preparatoria di un’ispezione, l’Agenzia:

a)

comunica l’ispezione all’autorità competente almeno 10 settimane prima della fase in loco, tra cui il tipo, il(i) settore(i) e le aree di ispezione;

b)

raccoglie le informazioni necessarie alla preparazione dell’ispezione, tenendo nel debito conto le informazioni disponibili provenienti dal controllo continuo;

c)

definisce il campo di applicazione, le dimensioni e il programma dell’ispezione, comprese le ispezioni di imprese o associazioni di imprese, tenendo conto delle informazioni provenienti dal controllo continuo;

d)

stabilisce le dimensioni e la composizione del gruppo di ispettori.

2.   All’atto della notifica dell’ispezione, l’autorità competente coopera con l’Agenzia allo scopo di preparare rapidamente la fase in loco. Se ritenuto necessario, può essere organizzata una riunione preliminare fra il gruppo di ispettori e il coordinatore nazionale di standardizzazione.

3.   L’Agenzia provvede a comunicare all’autorità competente il programma dell’ispezione e la composizione del gruppo almeno 2 settimane prima della fase in loco.

Articolo 15

Fase in loco

1.   Durante la fase in loco di un’ispezione, l’Agenzia:

a)

organizza una riunione iniziale con il coordinatore nazionale di standardizzazione e l’autorità competente oggetto dell’ispezione;

b)

dà seguito alle constatazioni di non conformità effettuate durante le precedenti ispezioni e che restano non risolte e riesamina le rettifiche e azioni correttive corrispondenti;

c)

notifica all’autorità competente ogni criticità immediata in materia di sicurezza, quando tale criticità è individuata nel corso dell’ispezione;

d)

in occasione di una sessione di chiusura, presenta all’autorità competente oggetto dell’ispezione un elenco di constatazioni di non conformità preliminari effettuate o seguite nel corso dell’ispezione.

2.   Inoltre, l’Agenzia può:

a)

ispezionare la sede principale e quanto ritenuto necessario, eventuali uffici regionali dell’autorità competente e delle organizzazioni riconosciute a cui l’autorità competente può avere assegnato dei compiti;

b)

ispezionare imprese o associazioni di imprese poste sotto la sorveglianza dell’autorità competente nell’ambito dell’ispezione di quest’ultima; in questo caso, l’autorità competente può accompagnare il gruppo di ispezione;

c)

tenere colloqui con il personale dell’autorità competente sottoposta a ispezione e delle organizzazioni riconosciute, se del caso, e di imprese o associazioni di imprese visitate, se del caso;

d)

esaminare legislazione, procedure, certificati, registri, dati e qualsiasi altro elemento pertinente.

Articolo 16

Fase di comunicazione

1.   Nel corso della fase di comunicazione in merito ad un’ispezione, l’Agenzia, entro 6 settimane dalla sessione di chiusura della fase in loco, esamina le constatazioni preliminari, le classifica e stabilisce su tale base un progetto di relazione indirizzata all’autorità competente oggetto dell’ispezione.

2.   Il progetto di relazione contiene almeno i seguenti elementi:

a)

una sintesi che presenta le conclusioni;

b)

le modalità di come è avvenuta l’ispezione, incluso il tipo di ispezione, i settori coperti, l’ambito e la composizione del gruppo;

c)

un’analisi per elemento cruciale che si concentra sulle principali constatazioni;

d)

un elenco delle constatazioni di non conformità identificate o seguite durante l’ispezione unitamente alla loro classificazione;

e)

incluse, se del caso, raccomandazioni in materia di reciproco riconoscimento dei certificati.

3.   Le constatazioni di non conformità vengono notificate per mezzo del progetto di relazione di cui al paragrafo 2, se non sono già state notificate per iscritto dall’Agenzia con altri mezzi.

4.   L’autorità competente può presentare per iscritto le proprie osservazioni all’Agenzia entro due settimane dalla notifica.

5.   L’Agenzia, entro 10 settimane dalla sessione conclusiva, pubblica una relazione finale sulla base del progetto di relazione di cui al paragrafo 2, che riprende eventualmente le osservazioni dell’autorità competente oggetto dell’ispezione. L’Agenzia può adeguare la descrizione della constatazione di non conformità, la base giuridica, la classificazione o il suo status, se necessario, per tener conto delle osservazioni e delle correzioni o azioni correttive presentate nel corso della fase di comunicazione.

6.   L’Agenzia istituisce e mantiene uno status di controllo continuo per ciascuno Stato membro, che viene fornito, su richiesta, allo Stato membro interessato e alla Commissione.

7.   La relazione finale è inviata all’autorità competente oggetto dell’ispezione e alla Commissione, che può successivamente trasmettere tale relazione allo Stato membro interessato ed altre autorità competenti, a seconda dei casi.

Articolo 17

Seguito dato alle constatazioni e chiusura

1.   Per tutte le constatazioni di non conformità classificate a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), l’autorità competente propone una rettifica ed un’azione correttiva entro quattro settimane dalla ricezione della notifica da parte dell’Agenzia.

2.   Per tutte le constatazioni di non conformità classificate a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente propone un’azione correttiva entro dieci settimane dalla ricezione della notifica da parte dell’Agenzia.

3.   L’autorità competente comunica rapidamente all’Agenzia il completamento delle azioni correttive e ne fornisce le prove.

4.   L’Agenzia:

a)

valuta le rettifiche e le azioni correttive presentate dall’autorità competente o chiede tempestivamente ulteriori chiarimenti;

b)

approva o respinge le correzioni e/o le azioni correttive presentate entro 16 settimane dalla notifica;

c)

verifica che le azioni correttive siano state attuate in maniera soddisfacente;

d)

individua l’eventuale necessità di azioni supplementari a norma dell’articolo 22;

e)

riferisce periodicamente all’autorità competente e alla Commissione la situazione delle constatazioni di non conformità e le relative rettifiche/azioni correttive per mezzo di relazioni sullo stato di avanzamento;

f)

chiude le constatazioni di non conformità una volta accertato il completamento delle azioni correttive tramite le prove fornite, registra la chiusura delle constatazioni di non conformità e ne informa l’autorità competente.

5.   Ai fini della lettera c), l’Agenzia può chiedere prove o chiarimenti all’autorità competente. L’Agenzia può inoltre decidere di verificare l’attuazione sul posto per mezzo di un’ispezione.

6.   Allorché constatazioni di non conformità sono oggetto di una procedura d’infrazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 o dei trattati, l’Agenzia assicura un seguito appropriato in consultazione con la Commissione e non chiude tali constatazioni senza previo coordinamento con la Commissione.

Articolo 18

Classificazione delle constatazioni

1.   Tutte le constatazioni di non conformità identificate dall’Agenzia nell’ambito delle ispezioni di cui all’articolo 10 sono classificate e comunicate dall’Agenzia, se si riferiscono a requisiti amministrativi o a requisiti tecnici, in una delle seguenti categorie:

a)

Categoria C: non conformità ai requisiti applicabili, che dà adito principalmente a criticità in materia di standardizzazione;

b)

Categoria D: non conformità ai requisiti applicabili, che dà adito principalmente a criticità in materia di standardizzazione e di sicurezza se non tempestivamente corretta;

c)

Categoria G: criticità immediata in materia di sicurezza.

2.   La relazione, il seguito dato e la chiusura devono ricevere una priorità in funzione della loro classificazione.

Articolo 19

Criticità immediata in materia di sicurezza

1.   Quando viene notificata dall’Agenzia una criticità immediata in materia di sicurezza:

a)

l’Agenzia chiede all’autorità competente di prendere adeguate azioni correttive, comprese rettifiche immediate;

b)

l’autorità competente attua rettifiche efficaci dirette ad eliminare la constatazione di non conformità e ne fornisce all’Agenzia le prove.

2.   L’Agenzia può chiedere alle autorità competenti, entro due settimane dalla notifica della criticità immediata in materia di sicurezza, di partecipare a una riunione per valutare l’attuazione delle rettifiche immediate.

3.   Quando le rettifiche non soddisfano l’Agenzia, quest’ultima formula raccomandazioni alla Commissione, includendo se necessario una richiesta relativa al riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dall’autorità competente. L’Agenzia informa altresì le autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 20

Documentazione

1.   L’Agenzia istituisce un sistema per la conservazione della documentazione che prevede un adeguato immagazzinamento, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile delle modifiche per quanto riguarda:

a)

addestramento, qualificazione e autorizzazione di responsabili e membri del gruppo di ispettori;

b)

programmi d’ispezione;

c)

relazioni;

d)

constatazioni e relative prove;

e)

rettifiche e azioni correttive concordate;

f)

chiusura delle constatazioni di non conformità e relative prove;

g)

raccomandazioni in materia di reciproco riconoscimento dei certificati;

h)

valutazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

2.   Tutti i registri devono essere conservati per un periodo minimo di 15 anni, fatta salva la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

Articolo 21

Accesso alle informazioni contenute nelle relazioni di ispezione

1.   Quando le informazioni contenute in una relazione d’ispezione riguardano un’impresa o un’associazione di imprese soggetta alla sorveglianza di sicurezza di un paese terzo e rientrano nel campo d’applicazione di un accordo dell’Unione concluso ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 216/2008, tali informazioni sono messe a disposizione del paese terzo in quanto parte di tale accordo, in conformità alle disposizioni in materia in esso contenute.

2.   Quando le informazioni contenute in una relazione di ispezione rientrano nel campo di applicazione del memorandum di cooperazione tra l’Unione e l’ICAO, tali informazioni sono messe a disposizione dell’ICAO in conformità alle disposizioni del suddetto memorandum di cooperazione e del corrispondente allegato sulla sicurezza.

3.   Quando le informazioni contenute in una relazione di ispezione riguardano indagini in materia di sicurezza in corso, condotte in conformità al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), tali informazioni sono messe a disposizione senza indugio dell’autorità incaricata della suddetta indagine di sicurezza.

4.   Ai fini del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), il processo decisionale connesso a una relazione di ispezione non si considera concluso prima che le relative constatazioni di non conformità siano state chiuse.

Articolo 22

Azioni complementari

1.   L’Agenzia individua ogni mancato seguito dato ad una constatazione di non conformità come:

a)

azioni correttive non presentate entro il termine di cui all’articolo 17, paragrafo 1;

b)

azioni correttive non approvate dall’Agenzia entro il termine di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettera b);

c)

azioni correttive non adeguatamente attuate.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, l’Agenzia chiede all’autorità competente di fornire chiarimenti sul mancato seguito dato e di presentare azioni complementari, fissando un termine per la risposta.

3.   L’Agenzia valuta le conseguenze del mancato seguito, unitamente alla risposta fornita dall’autorità competente entro il termine stabilito. In base all’esito di tale valutazione, l’Agenzia può:

a)

accettare le azioni supplementari presentate; oppure

b)

trasmettere una relazione supplementare all’autorità competente interessata e alla Commissione. Tale relazione include la valutazione e le raccomandazioni dell’Agenzia alla Commissione, incluse, se ritenute necessarie, le raccomandazioni sul riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dall’autorità competente.

4.   Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2111/2005, successivamente al ricevimento della relazione supplementare di cui al paragrafo 3, lettera b), la Commissione può adottare una delle seguenti misure:

a)

trasmettere osservazioni allo Stato membro interessato o chiedere ulteriori spiegazioni per chiarire in tutto o in parte le constatazioni di non conformità;

b)

chiedere all’Agenzia di svolgere un’apposita ispezione per verificare l’attuazione soddisfacente di rettifiche e azioni correttive;

c)

avviare la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di decidere se i certificati rilasciati dall’autorità competente siano conformi ai requisiti applicabili;

d)

avviare una procedura ai sensi dell’articolo 258 del trattato.

Articolo 23

Relazione annuale

L’Agenzia presenta alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sulle attività di controllo continuo e le ispezioni effettuate nell’anno precedente. La relazione include un’analisi dei risultati delle attività e delle ispezioni, che riflette la capacità delle autorità competenti di esercitare le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza, nonché raccomandazioni per eventuali miglioramenti. Le raccomandazioni in particolare individuano le norme tecniche che dovrebbero essere stabilite o modificate ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 216/2008, nonché quelle misure dell’Agenzia che dovrebbero essere stabilite o modificate ai sensi dell’articolo 18, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008.

Articolo 24

Procedure di lavoro

L’Agenzia rivede le proprie procedure di lavoro per attuare i compiti ad essa attribuiti a norma degli articoli da 3 a 23 entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1.   Le constatazioni di non conformità individuate dall’Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2006 e per le quali la prova di chiusura non è stata trasmessa all’Agenzia al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento si considerano effettuate in conformità al presente regolamento e devono essere trattate di conseguenza.

2.   I piani d’azione correttivi approvati dall’Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2006 si considerano approvati in conformità al presente regolamento.

3.   I membri e i responsabili dei gruppi di ispezione autorizzati dall’Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2006 sono considerati personale autorizzato a norma del presente regolamento.

Articolo 26

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 736/2006 è abrogato.

Articolo 27

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)   GU L 129 del 17.5.2006, pag. 10.

(3)   GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(4)   GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

(5)   GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

(6)   GU L 206 dell’11.8.2011, pag. 21.

(7)   GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15.

(8)   GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23.

(9)   GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.

(10)   GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

(11)   GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1.

(12)   GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

(13)   GU L 109 del 19.4.2008, pag. 17.

(14)   GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1.

(15)   GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.

(16)  Decisione 2011/531/UE del Consiglio (GU L 232 del 9.9.2011, pag. 8).

(17)   GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(18)   GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(19)   GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.

(20)   GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.

(21)   GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 629/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

che istituisce ulteriori misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, e l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Durante la campagna di commercializzazione dello zucchero 2011-2012, il prezzo unionale medio stimato di vendita dello zucchero bianco alla rinfusa, franco fabbrica, ha raggiunto un livello pari al 175 % del prezzo di riferimento di 404 EUR/t ed era superiore al prezzo del mercato mondiale di circa 275 EUR/t. Il prezzo dell’Unione è ormai stabile, a un livello che si aggira attorno a 700 EUR/t, che è il livello più elevato dalla riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero e nuoce alla fluidità ottimale dell’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione. Il previsto aumento di questo prezzo, già elevato, all’inizio della campagna 2012-2013, ha suscitato il rischio di gravi perturbazioni del mercato, che occorreva prevenire mediante opportune misure. Il 18 gennaio, il 15 febbraio e il 22 marzo 2013 la Commissione ha adottato rispettivamente i regolamenti di esecuzione (UE) n. 36/2013 (2), (UE) n. 131/2013 (3) e (UE) n. 281/2013 (4) recanti misure eccezionali intese a contrastare le perturbazioni del mercato. Nonostante le misure adottate, i prezzi attualmente registrati sul mercato denotano la necessità di adottare ulteriori misure per far fronte alle persistenti turbative di mercato.

(2)

In base alla valutazione dell’offerta e della domanda per la campagna 2012-2013, si calcola che il livello delle scorte finali per il mercato dello zucchero sarà inferiore almeno di 0,5 milioni di tonnellate rispetto alla campagna 2011-2012. Tale cifra tiene conto delle importazioni da paesi terzi che beneficiano di taluni accordi preferenziali.

(3)

D’altra parte, la previsione di un buon raccolto induce a stimare una produzione di zucchero che supera di 4 600 000 tonnellate la quota fissata dall’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tenendo conto delle stime degli impegni contrattuali dei produttori di zucchero per determinati usi industriali previsti dall’articolo 62 di tale regolamento e degli impegni di esportazione di zucchero fuori quota per il 2012-2013, resterebbero disponibili ingenti quantitativi di zucchero fuori quota, pari ad almeno 1 200 000 tonnellate. Una parte di tale produzione di zucchero potrebbe essere destinata ad alleviare la scarsa offerta sul mercato dello zucchero dell’Unione ed evitare aumenti eccessivi di prezzo.

(4)

Per garantire la fluidità del mercato, occorre immettere sul mercato zucchero fuori quota. Dovrebbe essere possibile prendere tale misura ogni volta che sia necessario durante la campagna 2012-2013.

(5)

Ai sensi degli articoli 186 e 188 del regolamento (CE) n. 1234/2007, se necessario, possono essere adottate le misure per rimediare alle perturbazioni di mercato o al rischio di perturbazioni nel caso in cui, in particolare, tali perturbazioni derivino da un significativo aumento dei prezzi nell’Unione purché tale obiettivo non possa essere raggiunto per mezzo di altre misure disponibili ai sensi di tale regolamento. Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, il regolamento (CE) n. 1234/2007 non prevede misure specifiche atte a limitare la tendenza al rialzo del prezzo dello zucchero e a consentire l’approvvigionamento di zucchero a prezzi ragionevoli sul mercato dell’Unione, diverse da quelle basate sull’articolo 186 del suddetto regolamento.

(6)

L’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 autorizza la Commissione a fissare il prelievo sulle eccedenze, per lo zucchero e l’isoglucosio prodotti in superamento della quota, a un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo di eccedenze. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo alla produzione fuori quota nel settore dello zucchero (5), ha fissato tale prelievo a 500 EUR/t.

(7)

Per un quantitativo limitato di zucchero prodotto in superamento della quota, è opportuno che il prelievo sulle eccedenze ridotto sia fissato a un livello per tonnellata che permetta un equo trattamento dei produttori di zucchero dell’Unione, garantendo il buon funzionamento del mercato dello zucchero nell’Unione e che aiuti a ridurre la differenza tra i prezzi del mercato unionale e mondiale dello zucchero senza creare rischi di accumulo di eccedenze nel mercato dell’Unione.

(8)

Poiché il regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa quote tanto per lo zucchero quanto per l’isoglucosio, è opportuno che una misura analoga si applichi a un quantitativo adeguato di isoglucosio prodotto in superamento della quota, poiché quest’ultimo prodotto è, in una certa misura, un sostituto commerciale dello zucchero.

(9)

Per questo motivo e per aumentare l’offerta, è necessario che i produttori di zucchero e di isoglucosio presentino alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di rilascio di certificati che li autorizzano a mettere in vendita sul mercato dell’Unione determinati quantitativi, prodotti in superamento della quota, col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze.

(10)

È opportuno disporre che il prelievo ridotto sulle eccedenze sia versato dopo l’accoglimento della domanda e prima del rilascio del certificato.

(11)

È opportuno limitare nel tempo la validità dei certificati per incoraggiare un rapido miglioramento della situazione sul fronte dell’offerta.

(12)

La fissazione di limiti massimi dei quantitativi per cui ogni produttore può fare domanda nel corso di un periodo di presentazione di domande e la limitazione dei certificati ai prodotti facenti parte della produzione di ciascun richiedente dovrebbe permettere di prevenire operazioni speculative nell’ambito del sistema istituito dal presente regolamento.

(13)

Nel presentare una domanda, i produttori di zucchero devono impegnarsi a pagare il prezzo minimo per la barbabietola da zucchero utilizzata nella produzione del quantitativo di zucchero oggetto della domanda. Occorre stabilire i requisiti minimi di ammissibilità per la presentazione delle domande.

(14)

Le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande ricevute. Allo scopo di semplificare e di armonizzare tali comunicazioni, è necessario fornire alcuni modelli.

(15)

La Commissione deve provvedere affinché i certificati siano rilasciati nel rigoroso rispetto dei limiti quantitativi fissati dal presente regolamento. A tale scopo, se necessario, la Commissione deve poter fissare un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande ricevute.

(16)

È necessario che gli Stati membri comunichino immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata accolta integralmente o parzialmente.

(17)

Le autorità competenti devono comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze. A tal fine, la Commissione deve mettere a disposizione alcuni modelli.

(18)

È necessario che i quantitativi di zucchero immessi sul mercato dell’Unione in superamento dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati i certificati previsti dal presente regolamento siano soggetti al pagamento del prelievo sulle eccedenze previsto all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. È pertanto appropriato prevedere che i richiedenti che non rispettano l’impegno di immettere sul mercato dell’Unione il quantitativo indicato nel certificato loro rilasciato siano tenuti a versare un importo pari a 500 EUR per tonnellata. Lo scopo di questo approccio coerente è prevenire abusi nell’applicazione del meccanismo previsto dal presente regolamento.

(19)

Ai fini della fissazione dei prezzi medi dello zucchero di quota e dello zucchero fuori quota sul mercato dell’Unione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (6), lo zucchero coperto da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento è considerato zucchero di quota.

(20)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (7), stabilisce che i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero devono costituire risorse proprie. È pertanto necessario fissare la data per la determinazione degli importi in questione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (8).

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006, l’importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 8 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 150 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, prodotti in eccesso della quota fissata nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e immessi sul mercato dell’Unione nella campagna di commercializzazione 2012-2013, è fissato a 148 EUR/t.

2.   Il prelievo ridotto sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 è versato dopo l’accoglimento della domanda di cui all’articolo 2 e prima del rilascio del certificato di cui all’articolo 6.

Articolo 2

Domanda di certificato

1.   Per avvalersi delle condizioni di cui all’articolo 1, i produttori di zucchero e isoglucosio richiedono un certificato.

2.   Possono richiedere un certificato esclusivamente le imprese produttrici di zucchero di barbabietola, zucchero di canna o isoglucosio riconosciute a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e detentrici di una quota di produzione per la campagna di commercializzazione 2012-2013 ai sensi dell’articolo 56 del medesimo regolamento.

3.   Per ogni periodo di presentazione delle domande, ciascun richiedente può presentare non più di una domanda per lo zucchero e non più di una domanda per l’isoglucosio.

4.   Le domande di certificato sono presentate via fax o per posta elettronica all’autorità competente nello Stato membro in cui l’impresa è riconosciuta. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

5.   Sono ammissibili le domande che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le domande indicano:

i)

il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA del richiedente e

ii)

i quantitativi oggetto della domanda, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, arrotondate senza decimali;

b)

i quantitativi richiesti nel periodo di presentazione delle domande di cui si tratta, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e in tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, non superano 50 000 t nel caso dello zucchero e 2 500 t nel caso dell’isoglucosio;

c)

ove la domanda riguardi lo zucchero, il richiedente s’impegna a pagare il prezzo minimo della barbabietola stabilito all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il quantitativo di zucchero coperto da certificati rilasciati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento;

d)

la domanda è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;

e)

la domanda contiene un riferimento al presente regolamento e indica la scadenza prevista per la presentazione delle domande;

f)

il richiedente non introduce condizioni supplementari a quelle stabilite dal presente regolamento.

6.   Non sono ricevibili le domande non presentate in conformità ai paragrafi da 1 a 5.

7.   Non sono ammessi il ritiro o la modifica di una domanda dopo la sua presentazione, nemmeno se il quantitativo oggetto della domanda sia concesso solo in parte.

Articolo 3

Presentazione delle domande

Il primo periodo di presentazione delle domande scade alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 10 luglio 2013.

Articolo 4

Trasmissione delle domande da parte degli Stati membri

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sull’ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni stabilite all’articolo 2. Se le autorità competenti decidono che una domanda è ammissibile, ne informano tempestivamente il richiedente.

2.   L’autorità competente comunica alla Commissione le domande ammissibili presentate nel precedente periodo di presentazione entro il venerdì immediatamente successivo, via fax o per posta elettronica. Detta comunicazione non contiene i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i). Anche gli Stati membri ai quali non è pervenuta nessuna domanda, ma cui è stata attribuita una quota di zucchero o isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2012-2013, inviano le rispettive comunicazioni di assenza di domande alla Commissione, entro la medesima scadenza.

3.   La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definite in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 5

Superamento dei limiti

Qualora le informazioni comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’articolo 1, la Commissione:

a)

fissa un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri applicano ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato comunicata;

b)

respinge le domande non ancora comunicate.

Articolo 6

Rilascio dei certificati

1.   Fatto salvo l’articolo 5, il decimo giorno lavorativo successivo alla settimana di scadenza del periodo di presentazione delle domande, l’autorità competente rilascia i certificati per le domande comunicate alla Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, nel corso di tale periodo.

2.   Ogni lunedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali hanno rilasciato certificati nella settimana precedente.

3.   Nell’allegato figura un modello del certificato.

Articolo 7

Validità dei certificati

I certificati sono validi fino al termine del secondo mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 8

Trasferibilità dei certificati

Non sono trasferibili né i diritti né gli obblighi derivanti dai certificati.

Articolo 9

Comunicazione dei prezzi

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006, il quantitativo di zucchero venduto, coperto da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento, è considerato zucchero di quota.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   I richiedenti includono nelle comunicazioni mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 i quantitativi per i quali hanno ricevuto certificati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento.

2.   Anteriormente al 31 ottobre 2013 i titolari di un certificato rilasciato a norma del presente regolamento presentano alle autorità competenti degli Stati membri la prova dell’immissione sul mercato dell’Unione di tutti i quantitativi oggetto dei certificati. Ogni tonnellata oggetto del certificato che non sia stata immessa sul mercato dell’Unione per motivi diversi dalla forza maggiore è soggetta al pagamento di un importo di 352 EUR/t.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi non immessi sul mercato dell’Unione.

4.   Gli Stati membri calcolano e comunicano alla Commissione la differenza tra il quantitativo totale di zucchero e isoglucosio prodotto da ciascun produttore in superamento della quota e i quantitativi smaltiti dai produttori in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 967/2006. Qualora i quantitativi rimanenti di zucchero o isoglucosio fuori quota di un produttore siano inferiori ai quantitativi per i quali è stato rilasciato un certificato ai sensi del presente regolamento per tale produttore, questi è tenuto a versare un importo di 500 EUR/t su tale differenza.

5.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate entro il 30 giugno 2014.

Articolo 11

Data di accertamento

Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, la data da considerare per l’accertamento del diritto dell’Unione è la data in cui il prelievo sulle eccedenze è versato dai richiedenti in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 16 del 19.1.2013, pag. 7.

(3)   GU L 45 del 16.2.2013, pag. 1.

(4)   GU L 84 del 23.3.2013, pag. 19.

(5)   GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(6)   GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(7)   GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(8)   GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

(9)   GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.


ALLEGATO

Modello di certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 3

Image 1

Testo di immagine

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/60


REGOLAMENTO (UE) N. 630/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali delle specie bovina, ovina, e caprina. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi.

(2)

Il 19 gennaio 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere congiunto elaborato con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sulla possibile associazione epidemiologica o molecolare tra le TSE negli animali e nell’uomo («il parere congiunto dell’EFSA e dell’ECDC) (2). Nel parere congiunto, l’EFSA e l’ECDC hanno confermato l’identificazione di forme atipiche di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei bovini, distinguendo tra BSE classica, BSE atipica di tipo L e BSE atipica di tipo H. È quindi opportuno inserire nell’allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 le definizioni dei casi di BSE classica e dei casi di BSE atipica.

(3)

L’allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la sorveglianza della BSE nei bovini macellati per il consumo umano. Fa riferimento agli animali sottoposti a «macellazione speciale d’urgenza» quale definita all’articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche (3). Tale direttiva è stata successivamente abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) Ciò ha prodotto incertezza giuridica e ha determinato una diminuzione delle analisi cui gli animali avrebbero dovuto essere sottoposti. Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 occorre pertanto definire in modo chiaro la macellazione speciale d’urgenza nel quadro delle disposizioni per la sorveglianza della BSE nei bovini macellati per il consumo umano.

(4)

L’allegato III, capitolo A, parte II, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la sorveglianza degli ovini e dei caprini. Negli ultimi anni dalle relazioni annuali degli Stati membri sulla sorveglianza e sulle analisi eseguite sui ruminanti per rilevare la presenza dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) nell’Unione è emerso che le analisi sugli ovini e sui caprini non macellati per il consumo umano sono di solito più efficaci ai fini dell’individuazione di casi di TSE di quelle effettuate sugli animali macellati per il consumo umano. Occorre pertanto riconoscere agli Stati membri maggiore flessibilità in modo che una quota maggiore del limitato numero di analisi prescritte da tale allegato si concentri tra le sottopopolazioni nelle quali è maggiore la probabilità di riscontrare tali casi.

(5)

L’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le misure di eradicazione da attuare a seguito della confermata presenza della TSE negli animali delle specie bovina, ovina, e caprina e fissa le prescrizioni minime per i programmi di allevamento di ovini resistenti alle TSE. Tale allegato è stato modificato più volte, tra l’altro dai regolamenti (CE) n. 727/2007 (5) e (CE) n. 746/2008 (6) della Commissione.

(6)

Il 17 luglio 2007, nella causa T-257/07 la Francia ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso contro la Commissione chiedendo la sospensione dell’esecuzione del punto 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 727/2007 nella parte in cui introduceva, nell’allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 2.3 lettera b), iii), il punto 2.3, lettera d), e il punto 4 oppure, in subordine, l’annullamento del regolamento (CE) n. 727/2007 nella sua integralità. Secondo la Francia questi punti avrebbero autorizzato misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle in precedenza previste per le greggi di ovini e di caprini. Nell’ordinanza del 28 settembre 2007 (7) il Tribunale ha sospeso l’applicazione di tali disposizioni sino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale.

(7)

Successivamente la Commissione ha chiesto all’EFSA di aiutarla a chiarire i principali presupposti alla base del regolamento (CE) n. 727/2007. Sulla base dei chiarimenti forniti dall’EFSA, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 746/2008, che ha reintegrato le disposizioni la cui applicazione era stata sospesa dal Tribunale. Con l’ordinanza del 30 ottobre 2008 (8), il Tribunale ha sospeso l’applicazione del punto 2.3, lettera b), iii), del punto 2.3, lettera d), e del punto 4 dell’allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 746/2008, sino alla pronuncia della sentenza principale nella causa T-257/07.

(8)

Nella sentenza del 9 settembre 2011 nella causa T-257/07 (9), il Tribunale ha respinto il ricorso con il quale la Francia chiedeva l’annullamento del regolamento (CE) n. 746/2008 e revocato la sospensione dell’applicazione delle citate disposizioni dell’allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

Il 28 novembre 2011, nella causa C-601/11 P (10), la Francia ha impugnato la sentenza del Tribunale relativa alla causa T-257/07, chiedendo alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-257/07 e di decidere la controversia in via definitiva annullando il regolamento (CE) n. 746/2008 o di rinviare la causa al Tribunale.

(10)

È opportuno chiarire l’architettura estremamente complessa delle alternative di gestione e delle deroghe previste dall’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 per il controllo e l’eradicazione della scrapie classica negli ovini e nei caprini. L’allegato VII deve prevedere solo tre opzioni per le greggi infette di ovini e caprini, ossia: opzione 1 relativa all’eliminazione di tutti gli animali, opzione 2 relativa esclusivamente all’eliminazione degli animali suscettibili e opzione 3 che non impone l’obbligo di eliminazione degli animali.

(11)

Le misure da applicare in relazione a ciascuna delle suddette tre opzioni devono essere riformulate in modo da rendere più agevole il confronto tra le varie opzioni e migliorare la comprensione delle conseguenze per la singola azienda. Dato che le opzioni 1 e 2 comportano severe misure di eradicazione che migliorano il controllo della malattia, le misure post-eradicazione applicate nel quadro delle opzioni 1 e 2 devono essere più flessibili rispetto a quanto previsto nel quadro dell’opzione 3.

(12)

Occorre chiarire le condizioni in presenza delle quali sia possibile differire le misure di eliminazione previste dall’opzione 2. È opportuno consentire un breve differimento, di durata non superiore a tre mesi, che tenga conto della stagione delle nascite degli agnelli. Un differimento a lungo termine è giustificabile solo con l’esigenza di disporre di più tempo per accrescere il livello di resistenza genetica alla scrapie classica in un’azienda. Dato che finora la resistenza genetica alla scrapie classica è stata dimostrata solo negli ovini, il differimento a lungo termine non deve essere consentito per le greggi composte unicamente da caprini. Ove ammesso, il rinvio deve essere limitato a un periodo di tre anni a determinate condizioni.

(13)

Se la scrapie classica è confermata in aziende che allevano una razza ovina locale minacciata di abbandono, le misure post-eradicazione di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 devono tener conto della difficoltà di introdurre e impiegare esclusivamente ovini resistenti o materiale germinale ovino della stessa specie minacciata. In questo caso specifico, agli Stati membri deve essere consentito applicare norme più flessibili per quanto riguarda il genotipo dei riproduttori e il materiale germinale introdotti e impiegati nelle aziende.

(14)

Il parere congiunto dell’EFSA e dell’ECDC indica che la scrapie atipica potrebbe essere scarsamente contagiosa o non esserlo affatto. Tale conclusione si fonda principalmente sul fatto che non si registra una differenza statistica nella frequenza di osservazione della scrapie atipica (Nor98) tra la popolazione generale e le greggi in cui è stato rilevato un caso positivo. Ne consegue che le misure di limitazione di movimento degli ovini e dei caprini in presenza di un caso confermato di scrapie atipica non sono più giustificate. In queste greggi va tuttavia mantenuta una sorveglianza rafforzata in modo da raccogliere un maggior numero di dati scientifici sulla scrapie atipica. Questa modifica dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 è coerente con le future scelte strategiche prospettate al paragrafo 2.4.3 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano per le TSE – 2a edizione – Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015» (11).

(15)

La partecipazione ai programmi di allevamento ha riguardato finora le greggi di ovini di elevato valore genetico. Questi programmi, nei casi in cui hanno trovato applicazione, si sono rivelati efficaci nell’aumentare la resistenza alla scrapie classica tra la popolazione ovina di elevato valore genetico. Tuttavia, sembra che la diffusione tra la popolazione produttiva ordinaria del fattore ereditario (allele) della resistenza sia stata finora limitata. L’allegato VII, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 deve consentire la genotipizzazione dei montoni da riproduzione delle greggi che non partecipano a un programma di allevamento in modo da agevolare una più ampia diffusione del fattore di resistenza alla scrapie classica nella popolazione produttiva.

(16)

L’allegato VIII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni che disciplinano gli scambi di animali vivi, sperma ed embrioni all’interno dell’Unione. Come già illustrato al considerando 14, il parere congiunto dell’EFSA e dell’ECDC indica che la scrapie atipica potrebbe essere scarsamente contagiosa o non esserlo affatto. La soppressione di tutte le misure di limitazione di movimento degli ovini e dei caprini in presenza di un caso confermato di scrapie atipica deve quindi applicarsi agli scambi all’interno dell’Unione. Questa posizione trova conferma anche nel codice sanitario per gli animali terrestri, votato nel 2010 dalla 78a sessione generale dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), che non raccomanda alcuna restrizione commerciale con riferimento alla scrapie atipica.

(17)

Le disposizioni dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 relative agli scambi di ovini e caprini e dei loro sperma ed embrioni all’interno dell’Unione devono essere rese il più possibile coerenti con le norme dell’OIE, in modo da non impedire agli Stati membri che dispongano di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di richiedere lo status di paese indenne dalla scrapie classica secondo le condizioni stabilite nel codice OIE. La modifica delle disposizioni relative agli scambi all’interno dell’Unione non deve comunque incidere negativamente sui flussi commerciali all’interno dell’Unione tra gli Stati membri nei quali non è stato approvato un programma nazionale di lotta contro la scrapie classica.

(18)

A tal fine, e conformemente a quanto proposto al paragrafo 2.4.3 del Piano per le TSE – 2a edizione, è opportuno che l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 definisca un quadro che consenta agli Stati membri di istituire un regime ufficiale per il riconoscimento dello status delle aziende in relazione alla scrapie classica. La possibilità per un’azienda di effettuare scambi di ovini e caprini all’interno dell’Unione deve essere determinata, per quanto riguarda la scrapie classica, dal suo status in relazione alla malattia.

(19)

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 deve istituire un sistema a due livelli per quanto attiene allo status delle aziende in relazione alla scrapie classica. Per il trasporto di animali da riproduzione e da allevamento negli Stati membri che dispongono di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica deve essere prescritto uno stato di rischio trascurabile, equivalente in termini tecnici all’indennità di un’azienda dalla scrapie, quale definita dall’articolo 14.9.5, del codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE e fondata sulla conformità – da almeno sette anni – all’intero elenco delle prescrizioni dell’OIE [tuttavia la proposta, in linea con la disposizione contenuta nell’articolo 6 bis e nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 a favore dello sviluppo di genotipi resistenti negli ovini, riconosce il genotipo ARR/ARR come opzione valida). Per gli animali da riproduzione destinati ad altri Stati membri si deve unicamente prevedere, come finora, l’obbligo di provenienza da aziende con un rischio controllato di scrapie classica basato sulla conformità – da almeno tre anni – a un elenco più breve di prescrizioni.

(20)

Data la difficoltà di dimostrare l’indennità del territorio o di parte del territorio di uno Stato membro da una malattia complessa come la scrapie classica, caratterizzata da un lungo tempo di incubazione, dall’assenza di metodi di diagnosi in vivo e dalla variabilità della suscettibilità individuale degli animali a seconda del loro profilo genetico, la nozione di «Stato membro indenne dalla scrapie classica» deve essere sostituita nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 da quella di «Stato membro o zona di uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica». Anche le condizioni per il riconoscimento di uno Stato membro o di una zona di uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica devono essere aggiornate e devono in larga misura essere rese conformi alle raccomandazioni di cui all’articolo 14.9.3 del codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE.

(21)

Considerato che l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 deve coprire tutti gli aspetti degli scambi collegati alla scrapie classica e tenuto conto che la proposta di creazione di un regime ufficiale per il riconoscimento dello status delle aziende in relazione alla scrapie classica costituisce una base opportuna per l’introduzione di garanzie differenziate per gli scambi di animali con gli Stati membri che dispongono di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica e con gli altri Stati membri, è necessario che tale allegato comprenda anche l’elenco degli Stati membri che dispongono di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica.

(22)

L’allegato IX, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme relative alle importazioni nell’Unione di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini o caprini, in particolare gelatina destinata al consumo umano. L’allegato IX, capitolo D, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme relative alle importazioni nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini, in particolare gelatina destinata a essere utilizzata come ingrediente per mangimi. Dato che il collagene destinato a essere utilizzato nell’alimentazione umana o animale è prodotto dalle stesse materie prime della gelatina, le condizioni di importazione applicabili a detto collagene devono essere rese conformi a quelle previste per la gelatina destinata al medesimo uso.

(23)

L’allegato IX, capitolo D, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede attestazioni specifiche da cui devono essere corredate le importazioni nell’Unione di determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina. Occorre modificare queste attestazioni in modo da applicarle anche ai prodotti trasformati in un paese terzo classificato come paese a rischio controllato o indeterminato di BSE e fabbricati a partire da una miscela di materiali originari di tale paese terzo e di un paese terzo con un rischio di BSE trascurabile. Anche l’attestato specifico relativo all’importazione di prodotti contenenti latte di origine ovina e caprina e destinati all’alimentazione degli animali di allevamento deve essere modificato in modo da rispecchiare meglio le restrizioni applicabili agli scambi di tali prodotti all’interno dell’Unione.

(24)

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa, rispettivamente nei capitoli E e H, norme relative all’importazione nell’Unione di ovini e caprini e di sperma ed embrioni degli ovini e dei caprini. Tali norme relative alle importazioni devono essere aggiornate in modo da rispecchiare le condizioni stabilite per gli scambi all’interno dell’Unione dall’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001, compresi i requisiti generali essenziali in materia di sorveglianza e di eradicazione della scrapie classica di cui agli allegati III e VII dello stesso regolamento, e il divieto concernente i mangimi di cui all’allegato IV dello stesso regolamento.

(25)

L’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce i metodi di laboratorio per accertare la presenza della TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Il parere congiunto dell’EFSA e dell’ECDC ha segnalato che l’agente della BSE atipica di tipo L presenta un significativo potenziale zoonotico (trasmissione dagli animali all’uomo) che sembra analogo o addirittura superiore a quello dell’agente della BSE classica. Casi di BSE atipica di tipo L e di tipo H sono stati individuati in vari paesi di tutto il mondo e l’EFSA ha rilevato che l’età insolitamente avanzata di tutti i casi di BSE-H e di BSE-L e la loro apparente bassa prevalenza nella popolazione potrebbero far ipotizzare l’insorgenza spontanea di queste forme atipiche di BSE. Per acquisire maggiori conoscenze in merito alla BSE atipica, occorre raccogliere dati maggiormente pertinenti.

(26)

Per questo, è necessario imporre l’obbligo di test discriminatori da eseguire sul materiale proveniente da tutti i futuri casi di BSE confermata nell’Unione in modo da consentire l’individuazione precisa dell’agente, ossia BSE classica, BSE atipica di tipo L e BSE atipica di tipo H. Dato che alcuni Stati membri e alcuni paesi terzi hanno già pubblicato la descrizione del fenotipo dei loro casi recenti di BSE, l’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 deve rendere obbligatori i test discriminatori per i futuri casi di BSE confermati nell’UE.

(27)

L’allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 contiene un elenco di test diagnostici rapidi approvati per la sorveglianza delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(28)

Dato che due kit per test rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini, ossia il test Enfer ed Enfer TSE kit, versione 2.0, preparazione automatizzata dei campioni e il Roche Applied Science PrionScreen, non sono più in produzione, secondo quanto confermato nelle lettere inviate dalla Enfer Scientific il 21 agosto 2012 e dalla Roche Diagnostics GmbH il 31 agosto 2012, questi test devono essere soppressi dall’elenco di test rapidi di cui capitolo C, punto 4, dell’allegato X.

(29)

Considerato che gli Stati membri hanno necessità di disporre di un tempo sufficiente per l’adeguamento delle istruzioni nazionali alle nuove prescrizioni introdotte dal presente regolamento, quest’ultimo deve applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2013.

(30)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(31)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(1):1945.

(3)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012.

(4)   GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

(5)   GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8.

(6)   GU L 202 del 31.7.2008, pag. 11.

(7)   GU C 283 del 24.11.2007, pag. 28.

(8)   GU C 327 del 20.12.2008, pag. 26.

(9)   GU C 311 del 22.10.2011, pag. 33.

(10)   GU C 80 del 17.3.2012, pag. 5.

(11)  COM(2010) 384 definitivo.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

nell’allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:

a)   «caso indigeno di BSE»: un caso di encefalopatia spongiforme bovina per il quale non sia stata chiaramente dimostrata la sua derivazione da un’infezione precedente l’importazione dell’animale vivo;

b)   

«coorte»

: un gruppo di bovini comprendente sia:

i)

gli animali nati nella stessa mandria del bovino infetto e nei 12 mesi precedenti o seguenti la data di nascita del bovino infetto; nonché

ii)

gli animali che in qualunque momento del loro primo anno di vita sono stati allevati con il bovino infetto durante il suo primo anno di vita;

c)   «caso indice»: il primo animale di un’azienda o di un gruppo definito dal punto di vista epidemiologico, in cui è stata accertata un’infezione da TSE;

d)   «TSE nei piccoli ruminanti»: un caso di encefalopatia spongiforme trasmissibile individuato in un ovino o caprino in seguito a un test di conferma di una proteina PrP anormale;

e)   «caso di scrapie»: un caso confermato di encefalopatia spongiforme trasmissibile individuato in un ovino o caprino nel quale è stata esclusa la diagnosi di BSE conformemente ai criteri di cui al Technical handbook on TSE strain characterisation in small ruminants (manuale tecnico sulla caratterizzazione del ceppo di TSE nei piccoli ruminanti) (*1) del laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

f)   «caso di scrapie classica»: un caso confermato di scrapie, classificata come classica conformemente ai criteri di cui al manuale tecnico sulla caratterizzazione del ceppo di TSE nei piccoli ruminanti del laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

g)   «caso di scrapie atipica»: un caso confermato di scrapie, che è differenziabile dalla scrapie classica in base ai criteri di cui al manuale tecnico sulla caratterizzazione del ceppo di TSE nei piccoli ruminanti del laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

h)   «genotipo della proteina prionica»: negli ovini, una combinazione di due alleli descritti nell’allegato I, punto 1, della decisione 2002/1003/CE della Commissione (*2);

i)   «caso di BSE»: un caso di BSE confermato da un laboratorio nazionale di riferimento in base ai metodi e ai protocolli di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.1, lettere a) e b);

j)   «caso di BSE classica»: un caso di BSE, classificata come classica conformemente ai criteri di cui al Method for the classification of bovine TSE isolates (metodo per la classificazione degli isolati bovini delle TSE) (*3) del laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

k)   «caso di BSE atipica»: un caso di BSE non classificabile come caso di BSE classica conformemente ai criteri di cui al metodo per la classificazione degli isolati bovini delle TSE del laboratorio di riferimento dell’Unione europea;

l)   

«ovini e caprini di età superiore a 18 mesi»

: ovini e caprini:

i)

la cui età è confermata dai registri o dai documenti di trasporto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (*4), oppure

ii)

che hanno più di due incisivi permanenti già spuntati.

(*1)  http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_handbookv4jan10.pdf."

(*2)   GU L 349 del 24.12.2002, pag. 105."

(*3)  http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf."

(*4)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.» "

2)

nell’allegato III, il capitolo A è così modificato:

a)

nella parte I, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sorveglianza negli animali macellati per il consumo umano

2.1.

Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi sono sottoposti al test di accertamento della BSE ove essi siano stati oggetto di:

macellazione d’urgenza conformemente all’allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 (*5), oppure

un’ispezione ante mortem che ha permesso di rilevare segni di incidenti, gravi problemi fisiologici e funzionali o segni di cui all’allegato I, sezione I, capo II, parte B, punto 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 (*6).

2.2.

Tutti i bovini sani di età superiore a 30 mesi soggetti a normale macellazione per il consumo umano sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

(*5)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55."

(*6)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.» "

b)

la parte II è così modificata:

i)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sorveglianza negli ovini e nei caprini macellati per il consumo umano

a)

Gli Stati membri in cui la popolazione di pecore e agnelle montate supera le 750 000 unità eseguono i test conformemente alle norme sul campionamento di cui al punto 4, utilizzando un campione annuo minimo di 10 000 ovini macellati per il consumo umano.

b)

Gli Stati membri in cui la popolazione di capre che hanno già figliato e di capre montate supera le 750 000 unità eseguono i test conformemente alle norme sul campionamento di cui al punto 4, utilizzando un campione annuo minimo di 10 000 caprini macellati per il consumo umano.

c)

Uno Stato membro può scegliere di sostituire al massimo:

il 50 % del suo campione minimo di ovini e caprini macellati per il consumo umano di cui alle lettere a) e b) effettuando test su ovini o caprini morti di età superiore a 18 mesi, in ragione di uno a uno e in aggiunta al campione minimo di cui al punto 3;

il 10 % del suo campione minimo di cui alle lettere a) e b) effettuando test su ovini o caprini abbattuti nel contesto di una campagna di eradicazione a un’età superiore a 18 mesi, in ragione di uno a uno.»

ii)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Sorveglianza nelle aziende sottoposte a misure di controllo e di eradicazione della TSE

Gli animali di età superiore a 18 mesi abbattuti per essere distrutti in conformità delle disposizioni di cui al capitolo B, parte 2, punto 2.2.1 e punto 2.2.2, lettera b) o c), dell’allegato VII, sono sottoposti a test per individuare la presenza della TSE conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, lettera b), dell’allegato X, in seguito alla selezione di un campione casuale semplice, secondo le dimensioni del campione indicate nella tabella che segue.

Numero di animali del gregge di età superiore a 18 mesi abbattuti per essere distrutti

Dimensione minima del campione

Pari o inferiore a 70

Tutti gli animali potenzialmente interessati

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

Pari o superiore a 500

150 »

3)

l’allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

CAPITOLO A

Misure a seguito del sospetto della presenza di una TSE negli ovini e nei caprini

Ove si sospetti la presenza di una TSE in un ovino o caprino di un’azienda di uno Stato membro e finché non siano disponibili i risultati degli esami di conferma, tutti gli altri ovini e caprini dell’azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento.

Qualora si abbiano elementi di prova del fatto che l’azienda in cui si trovava l’animale quando si è avuto il sospetto della presenza della TSE probabilmente non è la stessa in cui detto animale potrebbe essere stato esposto alla malattia, lo Stato membro può decidere che altre aziende o solo quella in cui si è verificata l’esposizione siano poste sotto controllo ufficiale a seconda delle informazioni epidemiologiche disponibili.

Il latte e i prodotti lattieri ottenuti da ovini e caprini di un’azienda posta sotto controllo ufficiale, presenti in tale azienda dalla data del sospetto della presenza della TSE fino al momento in cui si rendono disponibili i risultati degli esami di conferma, sono utilizzati esclusivamente all’interno di tale azienda.

CAPITOLO B

Misure a seguito della confermata presenza di una TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini

1.

L’indagine di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), deve identificare:

a)

per i bovini:

tutti gli altri ruminanti presenti nell’azienda dell’animale per il quale è stata confermata la malattia,

tutti i discendenti della femmina nella quale la malattia è stata confermata, nati nei due anni precedenti o successivi alla manifestazione clinica della malattia;

tutti gli animali appartenenti alla coorte dell’animale per il quale è stata confermata la malattia,

la possibile origine della malattia,

gli altri animali dell’azienda dell’animale per il quale è stata confermata la malattia o di altre aziende, che potrebbero essere stati infettati dall’agente della TSE o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o di contaminazione,

il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l’agente della TSE nell’azienda o dall’azienda in questione;

b)

per gli ovini e i caprini:

tutti i ruminanti dell’azienda dell’animale per il quale è stata confermata la malattia, diversi da ovini e caprini;

nella misura in cui siano identificabili, i genitori e, nel caso delle femmine, tutti gli embrioni, gli ovuli e l’ultima progenie dell’animale femmina per il quale è stata confermata la malattia,

tutti gli altri ovini e caprini dell’azienda dell’animale per il quale è stata confermata la malattia, oltre a quelli di cui al secondo trattino,

la possibile origine della malattia e l’identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od ovuli che abbiano potuto essere infettati dall’agente della TSE o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o di contaminazione,

il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l’agente della TSE nell’azienda o dall’azienda in questione.

2.

Le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), comprendono almeno:

2.1.

nel caso di conferma della BSE in un bovino, l’abbattimento e la distruzione completa dei bovini individuati mediante l’indagine di cui al punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino. Lo Stato membro può tuttavia decidere:

di non abbattere e distruggere gli animali della coorte di cui al punto 1, lettera a), terzo trattino, qualora siano state fornite le prove che tali animali non hanno avuto accesso allo stesso mangime dell’animale infetto;

di differire l’abbattimento e la distruzione degli animali della coorte di cui al punto 1, lettera a), terzo trattino, fino alla fine della loro vita produttiva, purché si tratti di maschi tenuti continuativamente presso un centro di raccolta dello sperma e possa essere garantita la loro completa distruzione dopo la morte;

2.2.

nel caso di conferma della TSE in un ovino o caprino:

2.2.1.

ove non sia possibile escludere la BSE

l’abbattimento e la distruzione completa, senza indugio, di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l’indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino, se non è possibile escludere la presenza della BSE sulla base dei risultati di una prova interlaboratorio eseguita conformemente ai metodi e ai protocolli di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, lettera c), dell’allegato X.

Gli animali di età superiore a 18 mesi abbattuti per essere distrutti devono essere sottoposti al test per l’individuazione della presenza della TSE conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X, richiamati nel capitolo A, parte II, punto 5, dell’allegato III.

Deve essere determinato il genotipo della proteina prionica di tutti gli ovini fino a un massimo di 50.

Il latte e i prodotti lattieri ottenuti dagli animali destinati alla distruzione, presenti nell’azienda nel periodo compreso tra la data della conferma del fatto che non si può escludere la BSE e quella della distruzione completa degli animali, sono smaltiti conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

Successivamente all’abbattimento e alla distruzione completa di tutti gli animali, all’azienda si applicano le condizioni di cui al punto 3;

2.2.2.

ove sia possibile escludere la BSE e la scrapie atipica

se la BSE e la scrapie atipica vengono escluse con i metodi e i protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, lettera c), dell’allegato X, l’azienda è soggetta alle condizioni di cui alla lettera a) che segue e, in forza della decisione dello Stato membro responsabile dell’azienda, alle condizioni di cui alla lettera b) (Opzione 1) o di cui alla lettera c (Opzione 2) o di cui alla lettera d) (Opzione 3).

a)

Il latte e i prodotti lattieri ottenuti dagli animali destinati a essere distrutti o macellati e presenti nell’azienda nel periodo compreso tra la data della conferma del caso di TSE e quella dell’esecuzione completa delle misure da applicare nell’azienda secondo quanto contemplato alle lettere b) e c), oppure ottenuti dal gregge infetto fino alla data della soppressione di tutte le restrizioni di cui alla lettera d) e al punto 4, non sono utilizzati per l’alimentazione dei ruminanti, ad eccezione di quelli all’interno di tale azienda.

L’immissione sul mercato di tale latte e di tali prodotti lattieri come mangimi destinati ai non ruminanti è limitata al territorio dello Stato membro responsabile dell’azienda.

Il documento commerciale che accompagna le partite di tale latte e tali prodotti lattieri e le confezioni contenenti tali partite devono recare chiaramente la seguente dicitura: «non può essere utilizzato nell’alimentazione dei ruminanti».

L’impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti tale latte e tali prodotti lattieri sono vietati nelle aziende in cui sono detenuti ruminanti.

I mangimi sfusi contenenti tale latte e tali prodotti lattieri sono trasportati per mezzo di veicoli che non trasportano contemporaneamente mangimi per ruminanti.

I veicoli, se successivamente utilizzati per il trasporto di mangimi per ruminanti, sono sottoposti ad accurata pulizia, conformemente a una procedura approvata dallo Stato membro responsabile dell’azienda, per evitare la contaminazione incrociata.

b)

Opzione 1 – Abbattimento e distruzione completa di tutti gli animali

Abbattimento e distruzione completa, senza indugio, di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino.

Gli animali di età superiore a 18 mesi abbattuti per essere distrutti devono essere sottoposti al test per l’individuazione della presenza della TSE conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X, richiamati nel capitolo A, parte II, punto 5, dell’allegato III.

Deve essere determinato il genotipo della proteina prionica di tutti gli ovini fino a un massimo di 50.

In deroga alle condizioni di cui al primo paragrafo dell’opzione 1, gli Stati membri possono, in alternativa, decidere di applicare le misure di cui al punto i) o ii):

i)

sostituire l’abbattimento e la distruzione completa, senza indugio, di tutti gli animali con la macellazione per il consumo umano, senza indugio, purché:

gli animali siano macellati per il consumo umano all’interno del territorio dello Stato membro responsabile dell’azienda;

tutti gli animali di età superiore a 18 mesi macellati per il consumo umano siano sottoposti al test per individuare la presenza della TSE conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X;

ii)

escludere gli agnelli e i capretti di età inferiore a tre mesi dall’abbattimento e dalla distruzione completa senza indugio, purché siano macellati per il consumo umano entro i tre mesi di età.

In attesa dell’abbattimento e della distruzione completa o della macellazione per il consumo umano di tutti gli animali, nell’azienda nella quale è stato deciso di applicare l’opzione 1 si applicano le misure di cui al punto 2.2.2, lettera a) e al punto 3.4, lettera b), terzo e quarto trattino.

Successivamente all’abbattimento e alla distruzione completa o alla macellazione per il consumo umano di tutti gli animali, nell’azienda nella quale è stato deciso di applicare l’opzione 1 si applicano le condizioni di cui al punto 3.

c)

Opzione 2 – Abbattimento e distruzione completa esclusivamente degli animali suscettibili

Genotipizzazione della proteina prionica di tutti gli ovini presenti nell’azienda seguita dall’abbattimento e dalla distruzione completa, senza indugio, di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, eccettuati:

i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR,

le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ e, ove tali pecore siano gravide al momento dell’indagine, gli agnelli da esse successivamente partoriti se il loro genotipo corrisponde alle prescrizioni del presente comma;

gli ovini portatori di almeno un allele ARR destinati esclusivamente alla macellazione per il consumo umano;

gli agnelli e i capretti di età inferiore a tre mesi, se lo Stato membro responsabile dell’azienda decide in tal senso, purché macellati per il consumo umano entro i tre mesi di età. A questi agnelli e capretti non si applica la genotipizzazione.

Gli animali di età superiore a 18 mesi abbattuti per essere distrutti devono essere sottoposti al test per l’individuazione della presenza della TSE conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X, richiamati nel capitolo A, parte II, punto 5, dell’allegato III.

In deroga alle condizioni di cui al primo paragrafo dell’opzione 2, gli Stati membri possono, in alternativa decidere, di applicare le misure di cui ai punti i), ii) e iii):

i)

sostituire l’abbattimento e la distruzione completa degli animali di cui al primo paragrafo dell’opzione 2 con la macellazione per il consumo umano, purché:

gli animali siano macellati per il consumo umano all’interno del territorio dello Stato membro responsabile dell’azienda;

tutti gli animali di età superiore a 18 mesi macellati per il consumo umano siano sottoposti al test per individuare la presenza della TSE conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X;

ii)

differire la genotipizzazione e il successivo abbattimento e la distruzione completa o la macellazione per il consumo umano degli animali di cui al primo paragrafo dell’opzione 2 per un periodo non superiore a tre mesi nel caso in cui il caso indice sia confermato in prossimità dell’inizio della stagione delle nascite degli agnelli, purché le pecore, le capre e i loro nuovi nati siano tenuti isolati dagli ovini e dai caprini di altre aziende durante tutto il periodo;

iii)

differire l’abbattimento e la distruzione completa o l’abbattimento per il consumo umano degli animali di cui al primo paragrafo dell’opzione 2 per un periodo massimo di tre anni dalla data della conferma del caso indice, nelle greggi di ovini e nelle aziende in cui sono copresenti ovini e caprini. L’applicazione della deroga di cui al presente paragrafo si limita ai casi in cui lo Stato membro responsabile dell’azienda ritenga che la situazione epidemiologica non possa essere gestita senza l’abbattimento degli animali interessati, ma ciò non possa essere fatto immediatamente a causa del basso livello di resistenza della popolazione ovina dell’azienda e di altri motivi, tra cui i fattori economici. I montoni da riproduzione di genotipo diverso dal genotipo ARR/ARR sono abbattuti o castrati senza indugio e sono attuate tutte le misure possibili per rafforzare rapidamente la resistenza genetica della popolazione ovina dell’azienda, anche mediante una riproduzione «ragionata» e un abbattimento selettivo delle pecore per aumentare la frequenza dell’allele ARR ed eliminare l’allele VRQ. Lo Stato membro responsabile dell’azienda garantisce che il numero di animali da abbattere al termine del periodo di differimento non sia maggiore di quello risultante immediatamente dopo la conferma del caso indice.

In attesa dell’abbattimento e della distruzione completa o della macellazione per il consumo umano degli animali di cui al primo paragrafo dell’opzione 2, nell’azienda nella quale è stato deciso di applicare l’opzione 2 si applicano le misure di cui ai seguenti punti: punto 2.2.2, lettera a), punto 3.1, punto 3.2, lettere a) e b), punto 3.3 e punto 3.4, lettera a), primo e secondo trattino, punto 3.4, lettera b), primo, terzo e quarto trattino, e punto 3.4, lettera c). Tuttavia, se lo Stato membro responsabile dell’azienda decide di differire l’abbattimento e la distruzione completa o la macellazione per il consumo umano degli animali a norma del punto iii), nell’azienda si applicano, invece, le misure di cui ai seguenti punti: punto 2.2.2, lettera a), e punti da 4.1. a 4.6.

Successivamente all’abbattimento e alla distruzione completa o alla macellazione per il consumo umano degli animali di cui al primo paragrafo dell’opzione 2, nell’azienda nella quale è stato deciso di applicare l’opzione 2 si applicano le condizioni di cui al punto 3.

d)

Opzione 3 – Nessun obbligo di abbattimento e di distruzione completa degli animali

Uno Stato membro può decidere di non procedere all’abbattimento e alla distruzione completa degli animali individuati mediante l’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, qualora siano soddisfatti i criteri stabiliti almeno in uno dei quattro trattini seguenti:

risulta difficile ottenere ovini di rimpiazzo dei genotipi consentiti a norma del punto 3.2, lettere a) e b);

la frequenza dell’allele ARR risulta bassa nella razza o nell’azienda;

si ritiene necessario evitare la riproduzione in consanguineità;

ciò è ritenuto necessario dallo Stato membro sulla base di una considerazione ponderata di tutti i fattori epidemiologici.

Gli Stati membri che consentono il ricorso all’opzione 3 nella gestione de focolai di scrapie classica conservano traccia dei motivi e dei criteri alla base di ciascuna singola decisione applicativa.

Qualora in un’azienda nella quale viene applicata l’opzione 3 vengano individuati ulteriori casi di scrapie classica, lo Stato membro valuta di nuovo la pertinenza dei motivi e dei criteri alla base dell’applicazione dell’opzione 3 a tale azienda. Se si conclude che l’applicazione dell’opzione 3 non garantisce un controllo adeguato del focolaio, lo Stato membro modifica la gestione dell’azienda in questione, passando dall’opzione 3 all’opzione 1 o all’opzione 2, descritte alle lettere b) e c).

Il genotipo della proteina prionica di tutti gli ovini, fino a un massimo di 50, deve essere determinato entro tre mesi dalla data della conferma del caso indice di scrapie classica.

All’azienda in cui si è deciso di applicare l’opzione 3 si applicano immediatamente le condizioni di cui al punto 2.2.2, lettera a) e al punto 4.

2.2.3.

ove sia confermata la scrapie classica

Se il caso di TSE confermato in un’azienda costituisce un caso di scrapie atipica, l’azienda è sottoposta al protocollo di sorveglianza intensificata delle TSE per un periodo di due anni dalla data di individuazione dell’ultimo caso di scrapie atipica: tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi macellati per il consumo umano e tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi morti o abbattuti nell’azienda sono sottoposti al test per individuare la presenza della TSE conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X;

se durante il periodo di due anni di sorveglianza intensificata delle TSE di cui al primo paragrafo viene confermato un caso di TSE diverso dalla scrapie atipica, l’azienda è sottoposta alle misure di cui al punto 2.2.1 o 2.2.2;

2.3.

se l’animale infetto da TSE è stato introdotto da un’altra azienda:

a)

uno Stato membro può decidere, sulla base dell’anamnesi dell’animale infetto, di applicare le misure di eradicazione nell’azienda d’origine oltre che o invece che nell’azienda in cui è stata confermata l’infezione;

b)

nel caso di terreni adibiti a pascolo comune di più greggi, gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione delle misure di eradicazione a un singolo gregge, dopo aver ponderatamente considerato tutti i fattori epidemiologici;

c)

quando nella stessa azienda viene detenuto più di un gregge, gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione delle misure di eradicazione al gregge in cui è stata confermata la TSE, purché sia stato verificato che le diverse greggi sono state tenute isolate l’una dall’altra e che è improbabile la diffusione dell’infezione tra greggi per contatto diretto o indiretto.

3.

Una volta che tutti gli animali identificati nell’azienda siano stati abbattuti e siano stati oggetto di distruzione completa o di macellazione per il consumo umano a norma del punto 2.2.1, del punto 2.2.2, lettera b) o c):

3.1.

l’azienda è sottoposta a un protocollo di sorveglianza intensificata delle TSE, compreso un test per individuare la presenza della TSE eseguito, conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X, su tutti gli animali di seguito elencati di età superiore a 18 mesi, eccettuati gli ovini del genotipo ARR/ARR:

a)

gli animali detenuti nell’azienda al momento della conferma del caso di TSE conformemente al punto 2.2.2, lettera c), e macellati per il consumo umano;

b)

gli animali morti o abbattuti nell’azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.

3.2.

Nell’azienda possono essere introdotti soltanto i seguenti animali:

a)

ovini maschi del genotipo ARR/ARR;

b)

ovini femmine portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ;

c)

caprini, purché dopo il depopolamento si sia proceduto alla pulizia e alla disinfezione di tutti i ricoveri degli animali nell’azienda.

3.3.

Nell’azienda possono essere utilizzati soltanto i seguenti montoni da riproduzione e il seguente materiale germinale ovino:

a)

ovini maschi del genotipo ARR/ARR;

b)

sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;

c)

embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

3.4.

Il movimento di animali dall’azienda è consentito ai fini della distruzione oppure è soggetto alle seguenti condizioni:

a)

i seguenti animali possono essere spostati dall’azienda per ogni finalità, compresa la riproduzione:

ovini ARR/ARR;

pecore portatrici di un allele ARR e di nessun allele VRQ, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell’applicazione delle misure di cui al punto 2.2.2, lettera c) o d);

caprini, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell’applicazione delle misure di cui al punto 2.2.2, lettera c) o d);

b)

i seguenti animali possono essere spostati dall’azienda per essere inviati alla macellazione immediata per il consumo umano:

ovini portatori di almeno un allele ARR;

caprini;

agnelli e capretti di età inferiore a tre mesi il giorno della macellazione, se lo Stato membro decide in tal senso;

tutti gli animali, se lo Stato membro ha deciso l’applicazione delle deroghe di cui al punto 2.2.2, lettera b) i) e al punto 2.2.2, lettera c) i);

c)

qualora lo Stato membro decida in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un’altra azienda, ubicata nel suo territorio, al solo scopo dell’ingrasso prima della macellazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

l’azienda di destinazione non contiene ovini o caprini diversi da quelli destinati all’ingrasso prima della macellazione;

al termine del periodo di ingrasso, gli agnelli e i capretti provenienti dalle aziende soggette alle misure di eradicazione sono trasportati direttamente a un macello ubicato nel territorio dello stesso Stato membro per essere macellati entro i dodici mesi di età.

3.5.

All’azienda continuano ad applicarsi le restrizioni di cui ai punti da 3.1 a 3.4:

a)

fino alla data in cui tutti gli ovini dell’azienda abbiano conseguito lo stato genotipico ARR/ARR, purché nell’azienda non siano detenuti caprini, oppure

b)

per un periodo di due anni dalla data di esecuzione completa di tutte le misure di cui al punto 2.2.1, al punto 2.2.2, lettera b) o c), purché durante tale periodo biennale non sia individuato alcun caso di TSE diverso dalla scrapie atipica. Se durante tale periodo biennale viene confermato un caso di scrapie atipica, l’azienda è sottoposta anche alle misure di cui al punto 2.2.3.

4.

A seguito della decisione di applicare l’opzione 3, di cui al punto 2.2.2, lettera d), o la deroga di cui al punto 2.2.2, lettera c) iii), all’azienda si applicano immediatamente le seguenti misure:

4.1.

l’azienda è sottoposta a un protocollo di sorveglianza intensificata delle TSE, compreso un test per individuare la presenza della TSE eseguito, conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X, su tutti gli animali di seguito elencati di età superiore a 18 mesi, eccettuati gli ovini del genotipo ARR/ARR:

a)

animali macellati per il consumo umano,

b)

animali morti o abbattuti nell’azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.

4.2.

Nell’azienda possono essere introdotti soltanto i seguenti ovini:

a)

ovini maschi del genotipo ARR/ARR;

b)

ovini femmine portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

Tuttavia, in deroga alle lettere a) e b), uno Stato membro può consentire che gli animali di cui alle lettere c) e d) siano introdotti nell’azienda se la razza in essa allevata è elencata dallo Stato membro tra le razze locali minacciate di abbandono a norma dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (*8), e se la frequenza dell’allele ARR in tale razza è basso;

c)

ovini maschi portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ;

d)

ovini femmine portatrici di nessun allele VRQ.

4.3.

Nell’azienda possono essere utilizzati soltanto i seguenti montoni da riproduzione e il seguente materiale germinale ovino:

a)

ovini maschi del genotipo ARR/ARR;

b)

sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;

c)

embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

Tuttavia, in deroga alle lettere a), b) e c), uno Stato membro può consentire che i montoni da riproduzione e il materiale germinale ovino di cui alle lettere d), e) ed f), siano utilizzati nell’azienda se la razza in essa allevata è elencata dallo Stato membro tra le razze locali minacciate di abbandono a norma dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (**), e se la frequenza dell’allele ARR in tale razza è basso;

d)

ovini maschi portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ;

e)

sperma di ovini maschi portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ;

f)

embrioni portatori di nessun allele VRQ.

4.4.

Il movimento di animali dall’azienda è consentito ai fini della distruzione oppure è soggetto alle seguenti condizioni:

a)

i montoni e le pecore del genotipo ARR/ARR possono essere spostati dall’azienda per ogni finalità, compresa la riproduzione, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte all’applicazione delle misure di cui al punto 2.2.2, lettera c) o d);

b)

i seguenti animali possono essere spostati dall’azienda per essere inviati alla macellazione immediata per il consumo umano:

gli ovini portatori di almeno un allele ARR e, qualora lo Stato membro decida in tal senso, gli agnelli e i capretti di età inferiore ai tre mesi il giorno della macellazione;

oppure tutti gli animali, se lo Stato membro ha deciso l’applicazione della deroga dall’opzione 2 di cui al punto 2.2.2, lettera c) iii), o dall’opzione 3 di cui al punto 2.2.2, lettera d);

c)

qualora lo Stato membro decida in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un’altra azienda, ubicata nel suo territorio, al solo scopo dell’ingrasso prima della macellazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

l’azienda di destinazione non contiene ovini o caprini diversi da quelli destinati all’ingrasso prima della macellazione;

al termine del periodo di ingrasso, gli agnelli e i capretti provenienti dalle aziende soggette alle misure di eradicazione sono trasportati direttamente a un macello ubicato nel territorio dello stesso Stato membro, per essere macellati entro i dodici mesi di età.

4.5.

Il movimento di materiale germinale dall’azienda è soggetto alle seguenti condizioni: lo Stato membro garantisce che dall’azienda non siano spediti sperma, embrioni e ovuli.

4.6.

È vietato il pascolo comune di tutti gli ovini e i caprini dell’azienda con ovini e caprini di altre aziende durante il periodo delle nascite di agnelli e capretti.

Al di fuori di tale periodo, il pascolo comune è soggetto alle restrizioni che lo Stato membro stabilisce sulla base di una considerazione ponderata di tutti i fattori epidemiologici.

4.7.

Nelle aziende in cui è stata attuata l’opzione 3 di cui al punto 2.2.2, lettera d), le restrizioni di cui al punto 2.2.2, lettera a) e ai punti da 4.1 a 4.6 continuano ad applicarsi per due anni successivamente all’individuazione dell’ultimo caso di TSE diverso dalla scrapie atipica. Se durante tale periodo biennale viene confermato un caso di scrapie atipica, l’azienda è sottoposta anche alle misure di cui al punto 2.2.3.

Nelle aziende in cui si è applicata la deroga dall’opzione 2 di cui al punto 2.2.2, lettera c) iii), le restrizioni di cui al punto 2.2.2, lettera a) e ai punti da 4.1 a 4.6 si applicano fino alla distruzione completa o alla macellazione per il consumo umano degli animali identificati come da abbattere a norma del punto 2.2.2, lettera c), e successivamente si applicano le restrizioni di cui al punto 3.

CAPITOLO C

Prescrizioni minime per un programma di allevamento di ovini resistenti alle TSE conforme all’articolo 6 bis

PARTE 1

Prescrizioni generali

1.

Il programma di allevamento deve concentrarsi su greggi di elevato valore genetico, secondo la definizione di cui all’allegato I, punto 3, della decisione 2002/1003/CE della Commissione.

Gli Stati membri che dispongono di un programma di allevamento possono decidere di consentire che il campionamento e la genotipizzazione riguardi soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento.

2.

Si istituisce una base di dati contenente almeno le seguenti informazioni:

a)

identità, razza e numero di animali di tutte le greggi partecipanti al programma di allevamento;

b)

identificazione dei singoli animali sottoposti a campionamento nell’ambito del programma di allevamento, compresi i montoni da riproduzione sottoposti a campionamento appartenenti a greggi che non partecipano al programma di allevamento;

c)

risultati di eventuali test di genotipizzazione.

3.

Deve essere stabilito un sistema di certificazione uniforme in cui il genotipo di ciascun animale sottoposto a campionamento nell’ambito del programma di allevamento, compresi i montoni da riproduzione sottoposti a campionamento appartenenti a greggi che non partecipano al programma di allevamento, sia certificato mediante riferimento al suo numero di identificazione individuale.

4.

Deve essere istituito un sistema per l’identificazione degli animali e dei campioni, per il trattamento dei campioni e per la fornitura dei risultati che riduca al minimo la possibilità di errore umano. L’efficacia di tale sistema è sottoposta a controlli casuali periodici.

5.

La genotipizzazione del sangue o di altri tessuti prelevati ai fini del programma di allevamento anche da montoni da riproduzione sottoposti a campionamento appartenenti a greggi che non partecipano al programma di allevamento deve essere effettuata nei laboratori approvati nell’ambito di tale programma.

6.

L’autorità competente dello Stato membro può assistere le associazioni di allevatori nell’istituzione di banche genetiche di sperma, ovuli e embrioni rappresentativi dei genotipi della proteina prionica che potrebbero diventare rari a seguito del programma di allevamento.

7.

I programmi di allevamento devono essere istituiti per ciascuna razza tenendo conto di quanto segue:

a)

la frequenza dei diversi alleli in una razza;

b)

la rarità della razza;

c)

la prevenzione della riproduzione in consanguineità o della deriva genetica.

PARTE 2

Norme specifiche per le greggi partecipanti

1.

Il programma di allevamento deve mirare ad aumentare la frequenza dell’allele ARR all’interno del gregge, riducendo nel contempo la prevalenza di quegli alleli che hanno dimostrato di contribuire alla suscettibilità alle TSE.

2.

Le prescrizioni minime per le greggi partecipanti sono le seguenti:

a)

occorre identificare individualmente, con mezzi sicuri, tutti gli animali del gregge che devono essere genotipizzati;

b)

occorre genotipizzare tutti i montoni da riproduzione del gregge prima di impiegarli per la riproduzione;

c)

qualsiasi animale maschio portatore dell’allele VRQ deve essere macellato o castrato entro sei mesi della determinazione del suo genotipo. Questi animali possono lasciare l’azienda solo per la macellazione;

d)

le femmine portatrici note dell’allele VRQ possono lasciare l’azienda solo per la macellazione;

e)

gli animali maschi, inclusi i donatori di sperma utilizzati per l’inseminazione artificiale, diversi da quelli certificati nell’ambito del programma di allevamento, non possono essere utilizzati per la riproduzione all’interno del gregge.

3.

Gli Stati membri possono decidere di concedere deroghe alle prescrizioni di cui al punto 2, lettere c) e d), ai fini della tutela delle razze e dei caratteri produttivi.

4.

Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse a norma del punto 3 e dei criteri utilizzati.

PARTE 3

Norme specifiche per i montoni da riproduzione sottoposti a campionamento appartenenti a greggi che non partecipano al programma di allevamento

1.

I montoni da sottoporre a campionamento devono essere identificati individualmente con mezzi sicuri.

2.

I montoni che risultino portatori dell’allele VRQ possono lasciare l’azienda solo per la macellazione.

PARTE 4

Quadro per il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE delle greggi di ovini

1.

Il quadro per il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE delle greggi di ovini riconosce tale status alle greggi di ovini che, in seguito alla partecipazione al programma di allevamento di cui all’articolo 6 bis, soddisfano i criteri prescritti da tale programma.

Tale riconoscimento è concesso almeno ai due livelli seguenti:

a)

greggi di livello I: greggi composte unicamente da ovini di genotipo ARR/ARR;

b)

greggi di livello II: greggi la cui progenie discende esclusivamente da montoni di genotipo ARR/ARR.

Gli Stati membri possono decidere di concedere il riconoscimento ad ulteriori livelli in funzione delle esigenze nazionali.

2.

Un campionamento casuale periodico degli ovini di greggi resistenti alla TSE è realizzato:

a)

nell’azienda o al macello, per verificare il genotipo;

b)

nel caso di greggi di livello I, negli animali di età superiore a 18 mesi, al macello, per rilevare la presenza della TSE conformemente all’allegato III.

PARTE 5

Relazioni da trasmettere alla Commissione da parte degli Stati membri

Gli Stati membri che introducono programmi nazionali di allevamento finalizzati alla selezione della resistenza alla TSE nelle popolazioni ovine:

1.

notificano alla Commissione le prescrizioni di tali programmi;

2.

trasmettono alla Commissione una relazione annuale sul loro andamento.

La relazione per ogni anno di calendario deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo.

4)

nell’allegato VIII, il capitolo A è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO A

Condizioni per gli scambi di animali vivi, sperma ed embrioni all’interno dell’Unione

SEZIONE A

Condizioni applicabili agli ovini e caprini e ai loro sperma ed embrioni

1.   Aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica e un rischio controllato di scrapie classica

1.1.

Gli Stati membri possono istituire o sovrintendere a un regime ufficiale per il riconoscimento delle aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica e delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica.

In tal caso, tengono un elenco delle aziende di ovini e caprini con un rischio trascurabile di scrapie classica e delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica.

1.2.

Può essere riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica l’azienda di ovini con uno status di resistenza alla TSE di livello I, previsto nel capitolo C, parte 4, punto 1, lettera a), dell’allegato VII, nella quale da almeno sette anni non sia stato confermato alcun caso di scrapie classica.

Può essere analogamente riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica un’azienda di ovini, caprini o di ovini e caprini a condizione che da almeno sette anni risulti in linea con le seguenti condizioni:

a)

gli ovini e i caprini sono identificati in modo permanente e vengono tenuti registri in modo che sia possibile risalire alla loro azienda di nascita;

b)

sono tenuti registri dei movimenti, in entrata e in uscita dall’azienda, degli ovini e dei caprini;

c)

possono essere introdotti soltanto i seguenti ovini e caprini:

i)

ovini e caprini di aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica;

ii)

ovini e caprini di aziende che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) da almeno sette anni o almeno dallo stesso tempo dell’azienda nella quale devono essere introdotti;

iii)

ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;

d)

per la verifica della conformità alle disposizioni di cui alle lettere da a) a i) l’azienda è sottoposta ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato a tal fine dall’autorità competente. I controlli devono essere effettuati almeno con cadenza annuale a decorrere dal 1o gennaio 2014;

e)

non è stato confermato alcun caso di scrapie classica;

f)

tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi macellati per il consumo umano sono ispezionati da un veterinario ufficiale e tutti quelli che presentano segni di deperimento, segni neurologici o che sono inviati alla macellazione d’urgenza sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X.

Fino al 31 dicembre 2013 tutti gli ovini e i caprini di cui al capitolo A, parte II, punto 3, dell’allegato III di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X.

A decorrere dal 1o gennaio 2014 tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X.

In deroga alle condizioni di cui al secondo e terzo paragrafo della lettera f), gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni del primo paragrafo della lettera f) agli ovini e ai caprini di età superiore a 18 mesi privi di valore commerciale, sottoposti ad abbattimento selettivo al termine della loro vita produttiva invece di essere macellati per il consumo umano.

Oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a f), dal 1o gennaio 2014 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

g)

possono essere introdotti soltanto i seguenti embrioni/ovociti ovini e caprini:

i)

embrioni/ovociti di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:

sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita;

sono rimasti fin dalla nascita in aziende nelle quali non è stato confermato alcun caso di scrapie classica durante la loro permanenza;

non hanno evidenziato segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta degli embrioni/ovociti;

ii)

embrioni/ovociti ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;

h)

può essere introdotto soltanto il seguente sperma ovino e caprino:

i)

lo sperma di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:

sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita;

non hanno evidenziato segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta dello sperma;

ii)

lo sperma ovino di un montone del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;

i)

gli ovini e i caprini dell’azienda non hanno alcun contatto diretto o indiretto, neppure attraverso la condivisione del pascolo, con ovini e caprini di aziende di status inferiore.

1.3.

Un’azienda di ovini e/o caprini può essere riconosciuta come azienda con un rischio controllato di scrapie classica, purché da almeno tre anni risulti in linea con le seguenti condizioni:

a)

gli ovini e i caprini sono identificati in modo permanente e vengono tenuti registri in modo che sia possibile risalire alla loro azienda di nascita;

b)

sono tenuti registri dei movimenti, in entrata e in uscita dall’azienda, degli ovini e dei caprini;

c)

possono essere introdotti soltanto i seguenti ovini e caprini:

i)

ovini e caprini di aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica;

ii)

ovini e caprini di aziende che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) da almeno tre anni o almeno dallo stesso tempo dell’azienda nella quale devono essere introdotti;

iii)

ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;

d)

per la verifica della conformità alle disposizioni di cui alle lettere da a) a i), l’azienda è sottoposta ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato a tal fine dall’autorità competente. I controlli devono essere effettuati almeno con cadenza annuale a decorrere dal 1o gennaio 2014;

e)

non è stato confermato alcun caso di scrapie classica;

f)

tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi macellati per il consumo umano sono ispezionati da un veterinario ufficiale e tutti quelli che presentano segni di deperimento, segni neurologici o che sono inviati alla macellazione d’urgenza sono sottoposti a test di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X.

Fino al 31 dicembre 2013 tutti gli ovini e i caprini di cui al capitolo A, parte II, punto 3, dell’allegato III di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X.

A decorrere dal 1o gennaio 2014 tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell’allegato X.

In deroga alle condizioni di cui al secondo e terzo paragrafo della lettera f), gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni del primo paragrafo della lettera f) agli ovini e ai caprini di età superiore a 18 mesi privi di valore commerciale, sottoposti ad abbattimento selettivo al termine della loro vita produttiva invece di essere macellati per il consumo umano.

Oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a f), dal 1o gennaio 2014 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

g)

possono essere introdotti soltanto i seguenti embrioni/ovociti ovini e caprini:

i)

embrioni/ovociti di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:

sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita;

sono rimasti fin dalla nascita in aziende nelle quali non è stato confermato alcun caso di scrapie classica durante la loro permanenza;

non hanno evidenziato segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta degli embrioni/ovociti;

ii)

embrioni/ovociti ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;

h)

può essere introdotto soltanto il seguente sperma ovino e caprino:

i)

lo sperma di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:

sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita;

non hanno evidenziato segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta dello sperma;

ii)

lo sperma ovino di un montone del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;

i)

ovine and caprine animals of the holding have no direct or indirect contact, including sharing grazing, with ovine and caprine animals from holdings of lower status.gli ovini e i caprini dell’azienda non hanno alcun contatto diretto o indiretto, neppure attraverso la condivisione del pascolo, con ovini e caprini di aziende di status inferiore.

1.4.

Se un caso di scrapie classica è confermato in un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o in un’azienda che, sulla base di un’indagine di cui al capitolo B, punto 1, dell’allegato VII, è risultata avere un legame epidemiologico con un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica, l’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica è immediatamente soppressa dall’elenco di cui al punto 1.1.

Lo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri che hanno importato ovini e caprini provenienti da tale azienda oppure sperma o embrioni raccolti da ovini e caprini rimasti nella stessa azienda negli ultimi sette anni, nel caso di un’azienda a rischio trascurabile, o negli ultimi tre anni nel caso di un’azienda a rischio controllato.

2.   Stati membri o zone di uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica

2.1.

Se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio o parte del suo territorio presenti un rischio trascurabile di scrapie classica, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata, da cui risulti in particolare che:

a)

è stata condotta una valutazione del rischio la quale ha dimostrato l’adeguatezza delle misure in vigore adottate durante un arco di tempo sufficiente per far fronte a ogni rischio eventualmente identificato. La valutazione del rischio individua tutti i potenziali fattori di insorgenza della scrapie classica e la loro prospettiva storica, in particolare:

i)

l’importazione o l’introduzione di ovini e caprini o del loro sperma e dei loro embrioni potenzialmente infetti da scrapie classica;

ii)

il grado di conoscenza della struttura della popolazione e delle pratiche di allevamento degli ovini e dei caprini;

iii)

le pratiche di alimentazione animale, compreso il consumo di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati da ruminanti;

iv)

l’importazione di latte e prodotti lattieri di origine ovina e caprina destinati all’alimentazione di ovini e caprini;

b)

da almeno sette anni gli ovini e i caprini che presentano segni clinici compatibili con la scrapie classica sono sottoposti a esami;

c)

da almeno sette anni, un numero sufficiente di ovini e caprini di età superiore a 18 mesi, rappresentativo di quelli macellati, abbattuti selettivamente o trovati morti nell’azienda, viene sottoposto annualmente a esami per l’individuazione della scrapie classica, con un livello di attendibilità del 95 %, in quella popolazione qualora la malattia sia presente in tale popolazione con un tasso di prevalenza dello 0,1 %, e nessun caso di scrapie classica è stato segnalato durante tale periodo;

d)

la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti è stata vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto lo Stato membro da almeno sette anni;

e)

l’introduzione da altri Stati membri di ovini e caprini e di loro sperma ed embrioni avviene conformemente al punto 4.1, lettera b) o al punto 4.2;

f)

l’introduzione da paesi terzi di ovini e caprini e di loro sperma ed embrioni avviene conformemente al capitolo E o al capitolo H dell’allegato IX.

2.2.

Lo status di rischio trascurabile per la scrapie classica dello Stato membro o di una zona dello Stato membro può essere approvato secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Lo Stato membro è tenuto a comunicare alla Commissione ogni cambiamento nelle informazioni relative alla malattia presentate a norma del punto 2.1.

Alla luce di tale comunicazione, lo status di rischio trascurabile riconosciuto conformemente al punto 2.2 può essere revocato secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

3.   Programma nazionale di lotta contro la scrapie classica

3.1.

Uno Stato membro che disponga di un programma nazionale di lotta contro la scrapie applicabile a tutto il suo territorio:

a)

può presentare tale programma alla Commissione indicando in particolare:

la distribuzione della scrapie classica nello Stato membro,

la motivazione del programma nazionale di lotta, tenuto conto dell’entità della malattia e del rapporto costi/benefici,

le categorie definite per la qualifica sanitaria delle aziende e gli standard che devono essere raggiunti per ciascuna di queste categorie,

le procedure degli esami da impiegare,

le procedure di monitoraggio del programma nazionale di lotta,

le misure da adottare qualora, per un qualsiasi motivo, un’azienda perda la propria qualifica sanitaria,

le misure da adottare qualora i test effettuati conformemente al programma nazionale di lotta risultino positivi;

b)

il programma di cui alla lettera a) può essere approvato, secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, se conforme ai criteri di cui alla citata lettera a). Le modifiche o le aggiunte ai programmi presentati dagli Stati membri possono essere approvate secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

3.2.

Sono approvati i programmi nazionali di lotta contro la scrapie classica dei seguenti Stati membri:

Danimarca

Austria

Finlandia

Svezia.

4.   Scambi all’interno dell’Unione di ovini e caprini e di loro sperma ed embrioni

Si applicano le seguenti condizioni:

4.1.

Ovini e caprini

a)

Gli ovini e i caprini da riproduzione destinati a Stati membri diversi da quelli con un rischio trascurabile di scrapie classica o con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica:

i)

provengono da una o più aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica. Possono tuttavia essere oggetto di scambi all’interno dell’Unione fino al 31 dicembre 2014 gli ovini e i caprini da riproduzione provenienti da una o più aziende che soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto 1.3, lettere da a) a f), da almeno tre anni; oppure

ii)

provengono da uno Stato membro o da una zona di uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica; oppure

iii)

nel caso degli ovini, sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR – ciò purché non provengano da un’azienda sottoposta alle restrizioni di cui al capitolo B, punti 3 e 4, dell’allegato VII.

b)

gli ovini e i caprini per tutti gli usi previsti, salvo la macellazione immediata, destinati agli Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica o con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica:

i)

provengono da una o più aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica. Possono tuttavia essere oggetto di scambi all’interno dell’Unione fino al 31 dicembre 2014 gli ovini e i caprini provenienti da una o più aziende che soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto 1.2, lettere da a) a i), da almeno sette anni; oppure

ii)

provengono da uno Stato membro o da una zona di uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica; oppure

iii)

nel caso degli ovini, sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR – ciò purché non provengano da un’azienda sottoposta alle restrizioni di cui al capitolo B, punti 3 e 4, dell’allegato VII.

4.2.

Lo sperma e gli embrioni degli ovini e dei caprini devono:

a)

essere raccolti da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica; oppure

b)

essere raccolti da animali rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che soddisfino da tre anni tutte le prescrizioni di cui al punto 1.3, lettere da a) a f), della parte 1; oppure

c)

essere raccolti da animali rimasti continuativamente dalla nascita in un paese o una zona con un rischio trascurabile di scrapie classica; oppure

d)

nel caso dello sperma ovino, esso è stato raccolto da maschi del genotipo della proteina prionica ARR/ARR; oppure

e)

nel caso degli embrioni ovini, essi sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR

SEZIONE B

Condizioni applicabili ai bovini

Il Regno Unito provvede a che i bovini nati o allevati sul suo territorio prima del 1o agosto 1996 non siano inviati dal suo territorio verso altri Stati membri o paesi terzi.»

5)

l’allegato IX è così modificato:

a)

nel capitolo C, la sezione A è sostituita dalla seguente:

« SEZIONE A

Prodotti

I seguenti prodotti di origine bovina, ovina e caprina, come definiti ai punti 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono soggetti alle condizioni di cui alle sezioni B, C o D del presente capitolo a seconda della categoria di rischio di BSE cui appartiene il paese di origine:

carni fresche,

carni macinate,

preparazioni di carni,

prodotti a base di carne,

grasso animale fuso,

ciccioli,

gelatina e collagene diversi da quelli ottenuti dal cuoio e dalle pelli,

intestini trattati.»

b)

i capitoli D ed E sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO D

Importazioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina

SEZIONE A

Sottoprodotti di origine animale

Il presente capitolo si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, quali definiti all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché si tratti di prodotti di origine bovina, ovina e caprina:

a)

grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 2, destinati a essere utilizzati quali fertilizzanti organici o ammendanti, come definiti all’articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) n. 1069/2009, o loro materie di origine o prodotti intermedi;

b)

ossa e prodotti a base di ossa ottenuti da materiali di categoria 2;

c)

grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 3, destinati a essere utilizzati quali fertilizzanti organici o ammendanti o quali mangimi, come definiti all’articolo 3, punti 22 e 25, del regolamento (CE) n. 1069/2009, o loro materie di origine o prodotti intermedi;

d)

alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli masticabili per cani;

e)

prodotti sanguigni;

f)

proteine animali trasformate;

g)

ossa e prodotti a base di ossa ottenuti da materiali di categoria 3;

h)

gelatina e collagene ottenuti da materiali diversi dal cuoio e dalle pelli;

i)

materiali di categoria 3 e prodotti derivati diversi da quelli di cui ai punti da c) a h), ad eccezione di:

i)

cuoi e pelli freschi, cuoi e pelli trattati;

ii)

gelatina e collagene ottenuti da cuoio e pelli;

iii)

derivati lipidici.

SEZIONE B

Requisiti dei certificati sanitari

Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina, di cui alla sezione A, sono subordinate alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

a)

il sottoprodotto di origine animale o il prodotto derivato non contiene né è derivato da materiale specifico a rischio né contiene o è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini e, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in base a una decisione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, gli animali da cui sono ottenuti tali sottoprodotti o prodotti derivati non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, né abbattuti con lo stesso metodo né macellati mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, oppure che

b)

il sottoprodotto di origine animale o il prodotto derivato non contiene né è ricavato da materiali di bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ricavati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in base a una decisione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2.

Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui alla sezione A, contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina e destinati all’alimentazione animale, sono soggette, oltre a quanto previsto ai punti a) e b), alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

c)

gli ovini e i caprini dai quali questi prodotti sono ricavati sono rimasti continuativamente fin dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;

ii)

esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;

iii)

alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;

iv)

gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;

v)

la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;

d)

il latte e i prodotti lattieri di origine ovina o caprina provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;

e)

il latte e i prodotti lattieri di origine ovina o caprina provengono da aziende nelle quali da sette anni non è diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:

i)

tutti gli ovini e i caprini dell’azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR, oppure

ii)

tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l’azienda è sottoposta da almeno due anni dalla conferma dell’ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l’esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza della TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell’allegato X, su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:

gli animali macellati per il consumo umano, e

gli animali morti o abbattuti nell’azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.

CAPITOLO E

Importazioni di ovini e caprini

Gli ovini e i caprini importati nell’Unione sono soggetti alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che essi sono rimasti continuativamente fin dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1.

la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;

2.

esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;

3.

gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;

4.

la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;

oltre alle condizioni indicate ai punti da 1 a 4, il certificato di polizia attesta quanto segue:

5.

per quanto riguarda gli ovini e i caprini da riproduzione importati nell’Unione e destinati a Stati membri diversi da quelli con un rischio trascurabile di scrapie classica o da quelli con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di cui al capitolo A, sezione A, punto 3.2, dell’allegato VIII, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

gli ovini e i caprini importati provengono da una o più aziende che rispettano le condizioni di cui al capitolo A, sezione A, punto 1.3, dell’allegato VIII, oppure

si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR che provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;

6.

per quanto riguarda gli ovini e i caprini per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, importati nell’Unione e destinati a uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di cui al capitolo A, sezione A, punto 3.2, dell’allegato VIII, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

essi provengono da una o più aziende che rispettano le condizioni di cui al capitolo A, sezione A, punto 1.2, dell’allegato VIII, oppure

si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR che provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica.»;

c)

il capitolo H è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO H

Importazione di sperma ed embrioni di ovini e caprini

Lo sperma e gli embrioni di ovini e caprini importati nell’Unione sono soggetti alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che gli animali donatori:

1.

sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;

ii)

esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e di monitoraggio;

iii)

gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;

iv)

la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;

2.

sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta dello sperma o degli embrioni esportati in una o più aziende che da almeno tre anni soddisfano tutti i requisiti di cui al capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), dell’allegato VIII, oppure:

i)

nel caso dello sperma ovino, esso è stato raccolto da maschi del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;

ii)

nel caso degli embrioni ovini, essi sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.»

6)

l’allegato X è così modificato:

a)

nel capitolo C, parte 3, punto 3.1, è aggiunto il seguente punto 3.1, lettera c):

«c)   Ulteriore esame dei casi positivi di BSE

I campioni di tutti i casi positivi di BSE devono essere trasmessi a un laboratorio designato dall’autorità competente che abbia partecipato con successo alle prove valutative organizzate dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i test discriminatori dei casi confermati di BSE per essere sottoposti a ulteriori esami conformemente ai metodi e ai protocolli descritti in Method for the provisional classification of Bovine TSE Isolates (metodo per la classificazione provvisoria degli isolati bovini delle TSE (*9) a cura del laboratorio di riferimento dell’Unione europea.

(*9)  http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf.» "

b)

nell’allegato X, capitolo C, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Test rapidi

Per eseguire i test rapidi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati quali test diagnostici rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini solo i seguenti metodi:

test di immunocolorazione secondo la metodica Western blotting per l’individuazione del frammento PrPRes resistente alla proteinasi K (test Prionics Check Western),

immunodosaggio su micropiastra per l’individuazione della PrPSc (Enfer TSE, versione 3),

immunodosaggio a «sandwich» per l’individuazione della PrPRes (short assay protocol), previa denaturazione e concentrazione (test rapido Bio-Rad TeSeE SAP),

immunodosaggio su micropiastra (ELISA) per l’individuazione della PrPRes resistente alla proteinasi K con anticorpi monoclonali (test Prionics-Check LIA),

immunodosaggio con impiego di un polimero chimico per la cattura selettiva della PrP Sc e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola della PrP (kit per il test dell’antigene della BSE IDEXX HerdChek, EIA e kit per il test dell’antigene della BSE/della scrapie IDEXX HerdChek, EIA),

immunodosaggio a flusso laterale con impiego di due diversi anticorpi monoclonali per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (Prionics Check PrioSTRIP),

immunodosaggio a «sandwich» con impiego di due diversi anticorpi monoclonali diretti contro due epitopi presenti in una PrP Sc bovina in uno stato altamente dispiegato (kit per il test Roboscreen Beta Prion BSE EIA).

Per eseguire i test rapidi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 1, sono utilizzati quali test diagnostici rapidi per la sorveglianza della TSE negli ovini e nei caprini solo i seguenti metodi:

immunodosaggio a «sandwich» per l’individuazione della PrPRes (short assay protocol), previa denaturazione e concentrazione (test rapido Bio-Rad TeSeE),

immunodosaggio a «sandwich» per l’individuazione della PrPRes mediante il kit di individuazione TeSeE Sheep/Goat, previa denaturazione e concentrazione mediante il kit di purificazione TeSeE Sheep/Goat (test rapido Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat),

immunodosaggio con impiego di un polimero chimico per la cattura selettiva della PrP Sc e un anticorpo monoclonale di rilevazione diretto contro le regioni conservate della molecola della PrP (kit per il test dell’antigene della BSE/scrapie IDEXX HerdChek, EIA),

immunodosaggio a flusso laterale con impiego di due diversi anticorpi monoclonali per individuare le frazioni della PrP resistenti alla proteinasi K (test rapido Prionics - Check PrioSTRIP SR, protocollo di lettura visiva).

Per tutti i test rapidi il campione di tessuto utilizzato deve risultare conforme alle istruzioni d’uso del fabbricante.

Il produttore dei test diagnostici rapidi deve essersi dotato di un sistema di assicurazione della qualità approvato dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea ed essere in grado di garantire la stabilità dei risultati dei test. Il produttore deve fornire i protocolli del test al laboratorio di riferimento dell’Unione europea.

I test diagnostici rapidi e i relativi protocolli possono essere modificati solo previa comunicazione al laboratorio di riferimento dell’Unione europea e purché quest’ultimo concluda che la modifica non riduce la sensibilità, specificità o affidabilità del test rapido. Tale conclusione va comunicata alla Commissione e ai laboratori nazionali di riferimento.»


(*1)  http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_handbookv4jan10.pdf.

(*2)   GU L 349 del 24.12.2002, pag. 105.

(*3)  http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf.

(*4)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8

(*5)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(*6)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206

(*9)  http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf.» »


(*7)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(*8)   GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/84


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 631/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

che abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera b), punto iii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso prevede nel suo allegato VIII l’approvazione e la successiva modifica dei programmi nazionali di lotta contro le scrapie degli Stati membri, se ottemperano a determinati criteri indicati in tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 (2), approva i programmi nazionali di controllo della scrapie di alcuni Stati membri. Esso fissa inoltre garanzie addizionali di cui possono beneficiare questi Stati membri per quanto riguarda i movimenti degli ovini e dei caprini, del loro sperma e dei loro embrioni.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sulla scrapie in Danimarca (3) approva il programma nazionale modificato di sorveglianza della scrapie per la Danimarca.

(4)

Per motivi di chiarezza e semplificazione della normativa dell’Unione, l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4), elenca gli Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica e le corrispondenti garanzie addizionali di cui beneficiano tali Stati membri per quanto riguarda i movimenti degli ovini e dei caprini, del loro sperma e dei loro embrioni.

(5)

Le modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilite nel regolamento (UE) n. 630/2013 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2013. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 546/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 diventano quindi prive di oggetto a partire da tale data. Nell’interesse della chiarezza e certezza del diritto, occorre pertanto abrogare detti regolamenti a decorrere dalla stessa data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 sono abrogati con effetto dal 1o luglio 2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)   GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 28.

(3)   GU L 78 del 17.3.2012, pag. 13.

(4)  Cfr. pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/85


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 632/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

recante centonovantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 30 maggio 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce "Al-Qaida in Iraq (alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) rete al-Zarqawi). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2004." dell'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita da quanto segue:

"Al-Qaida in Iraq (alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network, (p) Jabhat al Nusrah, (q) Jabhet al-Nusra, (r) Al-Nusrah Front, (s) The Victory Front, (t) Al-Nusrah Front for the People of the Levant, (u) Islamic State in Iraq and the Levant). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2004."


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/87


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 633/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,3

MK

46,1

ZZ

50,7

0707 00 05

MK

25,2

TR

113,2

ZZ

69,2

0709 93 10

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

85,5

TR

99,2

ZA

107,4

ZZ

97,4

0808 10 80

AR

157,4

BR

111,9

CL

114,0

CN

115,2

NZ

142,9

TR

99,8

ZA

120,5

ZZ

123,1

0809 10 00

IL

275,4

TR

211,6

ZZ

243,5

0809 29 00

TR

347,1

US

605,0

ZZ

476,1

0809 30

TR

246,3

ZZ

246,3

0809 40 05

CL

216,9

IL

308,9

ZA

377,9

ZZ

301,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/89


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 634/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o luglio 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o luglio 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o luglio 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o luglio 2013

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

14.6.2013-27.6.2013

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

238,02

198,43

Prezzo fob USA

257,40

247,40

227,40

Premio sul Golfo

28,95

Premio sui Grandi Laghi

32,94

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

16,34  EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

49,61  EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/92


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2013

recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea

(2013/336/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 252, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la domanda del presidente della Corte di giustizia del 16 gennaio 2013,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 252, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la possibilità per il Consiglio, che delibera all'unanimità, di aumentare, ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il numero degli avvocati generali.

(2)

Il 16 gennaio 2013 la Corte di giustizia ha chiesto di aumentare di tre persone il numero degli avvocati generali della Corte di giustizia. Tale domanda è motivata dalla preoccupazione di permettere alla Corte di continuare a sottoporre a conclusioni tutte le cause che lo richiedano senza che ciò prolunghi la durata complessiva di trattamento delle cause interessate.

(3)

Ai sensi della dichiarazione n. 38, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, relativa all'articolo 252 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero degli avvocati generali della Corte di giustizia, se la Corte di giustizia chiederà che il numero degli avvocati generali sia aumentato di tre (ossia undici anziché otto), il Consiglio, deliberando all'unanimità, approverà tale aumento.

(4)

Al fine di venire incontro nel miglior modo possibile alle preoccupazioni di cui al considerando (2) e di favorire un'integrazione ottimale degli avvocati generali supplementari, la Corte di giustizia ha proposto di fissare l'assunzione delle funzioni di un avvocato generale al 1o luglio 2013, data prevista per l'adesione della Croazia a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data, e l'assunzione delle funzioni degli altri due avvocati generali al 7 ottobre 2015, in occasione del rinnovo parziale dei membri della Corte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea è elevato a:

nove, a decorrere dal 1o luglio 2013,

undici, a decorrere dal 7 ottobre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/93


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 26 giugno 2013

relativa alla nomina di giudici del Tribunale

(2013/337/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati di tredici giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto 2013. Occorre procedere a nuove nomine per il periodo compreso tra il 1o settembre 2013 e il 31 agosto 2019.

(2)

I sig.ri Guido BERARDIS, Eugène BUTTIGIEG e Carl WETTER sono stati proposti per un rinnovo del loro mandato.

(3)

Sono state proposte le candidature dei sig.ri Anthony COLLINS, Stéphane GERVASONI e Ignacio ULLOA RUBIO per i posti vacanti di giudici del Tribunale.

(4)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere sull'adeguatezza dei sig.ri Guido BERARDIS, Eugène BUTTIGIEG, Anthony COLLINS, Stéphane GERVASONI, Ignacio ULLOA RUBIO e Carl WETTER all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o settembre 2013 e il 31 agosto 2019:

il sig. Guido BERARDIS,

il sig. Eugène BUTTIGIEG,

il sig. Anthony COLLINS,

il sig. Stéphane GERVASONI,

il sig. Ignacio ULLOA RUBIO,

il sig. Carl WETTER.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Il presidente

R. MONTGOMERY


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/94


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 26 giugno 2013

relativa alla nomina di giudici della Corte di giustizia

(2013/338/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito alle dimissioni dei sig.ri Uno LÕHMUS e Jean-Jacques KASEL con effetto dal 6 ottobre 2013, occorre procedere alla nomina di due giudici della Corte di giustizia per la restante durata dei mandati dei sig.ri Uno LÕHMUS e Jean-Jacques KASEL, ossia fino al 6 ottobre 2015.

(2)

Sono state proposte le candidature della sig.ra Küllike JÜRIMÄE e del sig. François BILTGEN per i posti divenuti vacanti.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere sull'adeguatezza della sig.ra Küllike JÜRIMÄE e del sig. François BILTGEN all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 6 ottobre 2013 e il 6 ottobre 2015:

la sig.ra Küllike JÜRIMÄE,

il sig. François BILTGEN.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Il presidente

R. MONTGOMERY


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/95


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 26 giugno 2013

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

(2013/339/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito delle dimissioni del sig. Josef AZIZI con effetto a partire dal 1o settembre 2013, occorre procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la durata del mandato del sig. Josef AZIZI, ossia fino al 31 agosto 2016.

(2)

È stata proposta la candidatura del sig. Viktor KREUSCHITZ per il posto divenuto vacante.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere sull'adeguatezza del sig. Viktor KREUSCHITZ all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Viktor KREUSCHITZ è nominato giudice del Tribunale per il periodo dal 1o settembre 2013 al 31 agosto 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Il presidente

R. MONTGOMERY


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/96


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2013

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Croazia

[notificata con il numero C(2013) 3932]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/340/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3), stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato di tale decisione. La situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica varia a seconda degli Stati membri o delle zone. L’allegato della decisione 2008/855/CE è quindi costituito da tre parti, in ciascuna delle quali figura un elenco di zone degli Stati membri cui si applicano disposizioni diverse in funzione della situazione epidemiologica.

(2)

A norma della decisione 2008/855/CE gli Stati membri devono garantire che si verifichino spedizioni di suini vivi dai rispettivi territori in altri Stati membri soltanto qualora detti suini provengano da zone non comprese fra quelle elencate nell’allegato di detta decisione.

(3)

La parte I dell’allegato della decisione 2008/855/CE elenca gli Stati membri e le loro zone in cui la situazione epidemiologica della peste suina classica risulta più favorevole. La decisione 2008/855/CE stabilisce pertanto che la spedizione di suini vivi originari da allevamenti situati in una zona elencata nella parte I dell’allegato verso allevamenti o macelli situati in una zona elencata nella stessa parte e appartenente a un altro Stato membro può essere autorizzata dallo Stato membro di spedizione a determinate condizioni. Le carni di suini fresche provenienti da allevamenti situati in queste zone nonché i preparati a base di carne e i prodotti a base di carne che sono composti da o contengono carni dei suini in questione possono essere inoltre spediti verso altri Stati membri.

(4)

Un focolaio di peste suina classica nei suini domestici è stata rilevata in Croazia per l’ultima volta nel 2008. Alcuni casi di cinghiali sieropositivi sono stati tuttavia rilevati nella stagione venatoria 2012-2013. La Croazia ha preso i provvedimenti del caso per tenere sotto controllo la peste suina classica in conformità con le norme previste dalla direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (4), e ha posto in opera un programma per l’eradicazione di tale malattia.

(5)

L’adesione della Croazia all’Unione è prevista per il 1o luglio 2013. Data la situazione epidemiologica della peste suina classica in Croazia occorre introdurre nel paese misure di lotta contro tale malattia per prevenirne la diffusione in altre zone dell’Unione. In base alle informazioni fornite dall’autorità competente della Croazia è opportuno includere il territorio delle contee di Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina e Vukovar-Srijem nella parte I dell’allegato della decisione 2008/855/CE.

(6)

La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata.

(7)

La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione europea.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte I dell’allegato della decisione 2008/855/CE è aggiunta la seguente voce:

« Croazia

Il territorio delle contee di Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina e Vukovar-Srijem»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)   GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

(4)   GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/98


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2013

relativa all’approvazione dell’alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/341/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il fornitore Valeo Equipments Electriques Moteur (il «richiedente») ha inoltrato, il 18 dicembre 2012, una richiesta di approvazione dell’alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La domanda è stata ritenuta completa e il periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento, cioè il 19 dicembre 2012.

(2)

La domanda è stata valutata conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (linee guida tecniche) (3).

(3)

La domanda fa riferimento all’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator», un alternatore con un’efficienza minima del 77 per cento, come determinato in conformità all’approccio VDA descritto al punto 5.1.2 dell’allegato I alle linee guida tecniche. L’alternatore del richiedente è dotato di rettificazione sincrona con transistor a effetto di campo di tipo metallo-ossido-semiconduttore che garantisce un elevato livello di efficienza.

(4)

La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che i criteri e le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 sono stati soddisfatti.

(5)

Il richiedente ha dimostrato che un alternatore ad alta efficienza del tipo descritto nella domanda sarà disponibile sul mercato dell’UE soltanto dal 2013 e, di conseguenza, la penetrazione del mercato di questo tipo di alternatori nel 2009 era inferiore alla soglia del 3 per cento specificata nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Tale affermazione è altresì suffragata dalla relazione di verifica di accompagnamento. Su tale base la Commissione ha accertato che l’alternatore ad alta efficienza fornito dal richiedente è conforme ai criteri di ammissibilità stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(6)

Al fine di determinare i risparmi di CO2 generati dalla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che sia corretto assumere come tecnologia di riferimento un alternatore con efficienza pari al 67 % nel caso in cui la tecnologia innovativa sia applicata a un nuovo tipo di veicolo. Se l’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator» è applicato a un tipo di veicolo esistente, la tecnologia di riferimento è la versione più recente presente sul mercato di un alternatore dello stesso tipo.

(7)

Il richiedente fornisce un metodo di prova completo per accertare la riduzione di CO2 comprendente formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato agli alternatori ad efficienza di generazione. La Commissione ritiene che il metodo di prova debba fornire risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica e sulla base di validi dati statistici la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(8)

Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km.

(9)

La Commissione sottolinea il fatto che i risparmi generati dalla tecnologia innovativa possono essere parzialmente dimostrati nel normale ciclo di prova e che i risparmi finali complessivi da certificare siano quindi determinati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(10)

La Commissione ha accertato che la relazione di verifica è stata preparata dall’UTAC, un organismo indipendente e certificato, e che la relazione corrobora le conclusioni indicate nella domanda.

(11)

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l’approvazione della tecnologia in questione.

(12)

Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO2 al fine di soddisfare l’obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO2 derivante dall’uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator», destinato all’utilizzo nei veicoli di categoria M1, provvisto di un’efficienza minima del 77 per cento, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.   I risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso dell’alternatore di cui al paragrafo 1 sono determinati secondo il metodo descritto nell’allegato.

3.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio di CO2 determinato in conformità al paragrafo 2 del suddetto articolo può essere certificato e indicato nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) soltanto se la riduzione è pari o superiore alla soglia specificata nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)   GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)   GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Metodo per determinare la riduzione delle emissioni di CO2 conseguibile mediante l’uso dell’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator» in un veicolo di categoria M1

1.   Introduzione

Al fine di determinare la riduzione di CO2 conseguibili mediante l’uso dell’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator» in un veicolo di categoria M1 è necessario stabilire quanto segue:

a)

la procedura di prova per determinare l’efficienza dell’alternatore;

b)

la costituzione di un banco di prova;

c)

le formule per calcolare la deviazione standard;

d)

la determinazione del risparmio di CO2 ai fini della certificazione da parte delle autorità di omologazione.

2.   Procedura di prova

L’efficienza dell’alternatore deve essere determinata con misurazioni a diverse velocità: 1 800, 3 000, 6 000, 10 000 giri al minuto. Ad ogni velocità l’alternatore viene caricato al 50 % del carico massimo. Per calcolarne l’efficienza, la distribuzione del tempo è del 25 %, 40 %, 25 %, 10 % rispettivamente per 1 800, 3 000, 6 000, 10 000 giri al minuto (cfr. l’approccio VDA descritto al punto 5.1.2 dell’allegato I alle linee guida tecniche).

Da cui la seguente formula (1):

Formula

in cui:

ηA è l’efficienza dell’alternatore,

(η @1 800 rpm @0,5·IN) è l’efficienza dell’alternatore a una velocità di 1 800 giri al minuto con un carico del 50 %,

(η @3 000 rpm @0,5·IN) è l’efficienza dell’alternatore a una velocità di 3 000 giri al minuto con un carico del 50 %,

(η @6 000 rpm @0,5·IN) è l’efficienza dell’alternatore a una velocità di 6 000 giri al minuto con un carico del 50 %,

(η @10 000 rpm @0,5·IN) è l’efficienza dell’alternatore a una velocità di 10 000 giri al minuto con un carico del 50 %,

IN = Corrente (A).

La costituzione del banco di prova e la procedura di prova devono soddisfare i requisiti di precisione specificati nella norma ISO 8854:2012 (1).

3.   Banco di prova

Il banco di prova deve essere un banco per alternatore «ad azionamento diretto». L’alternatore viene direttamente collegato al torsiometro e all’albero del gruppo motopropulsore. L’alternatore è caricato con una batteria e con un carico elettronico. Cfr. la configurazione del banco di prova nella figura 1.

Figura 1

Configurazione del banco di prova

Image 2

TM = torsiometro

ALT. = alternatore

BATT. = batteria

V, I = Volt, corrente

T = coppia

ω = velocità di rotazione

Nella figura 1 è rappresentata la configurazione del banco di prova. L’alternatore trasforma l’energia meccanica del motore senza spazzole in energia elettrica. Il motore senza spazzole genera una quantità di energia definita dalla coppia (Nm) e dalla velocità di rotazione (rad.s–1). La coppia e la velocità sono misurate dal torsiometro.

L’alternatore produce energia per superare il carico al quale è soggetto l’alternatore. Questa quantità di energia è pari al voltaggio dell’alternatore (V) moltiplicato per la corrente dell’alternatore (I).

L’efficienza dell’alternatore è data dall’energia elettrica (prodotta dall’alternatore) divisa per l’energia meccanica (prodotta dal torsiometro).

Formula (2)

:

Formula

dove:

ηA

=

efficienza dell’alternatore;

V

=

tensione (V);

I

=

corrente (A);

T

=

coppia (Nm);

ω

=

velocità di rotazione dell’alternatore (rad. s–1).

4.   Misurazione della coppia e calcolo dell’efficienza dell’alternatore

Le prove devono essere condotte in conformità alla norma UNI EN ISO 8854:2012.

Il carico deve essere installato al 50 % della corrente su un alternatore a 25 °C e con velocità del rotore di 6 000 giri al minuto. Per esempio, se l’alternatore è di classe 180 A (a 25 °C e 6 000 giri al minuto), il carico sarà installato a 90 A.

Per ogni velocità il voltaggio e la corrente prodotta dall’alternatore devono essere costanti, mantenendo il voltaggio a 14,3 V e la corrente a 90 A per un alternatore a 180 A, quindi per ogni velocità è necessario misurare la coppia con il banco di prova (cfr. figura 1) e calcolare l’efficienza con la formula (2).

La prova indica l’efficienza dell’alternatore a 4 diverse velocità in giri al minuto (giri/min):

a una velocità di 1 800 giri/min,

a una velocità di 3 000 giri/min,

a una velocità di 6 000 giri/min,

a una velocità di 10 000 giri/min.

L’efficienza media dell’alternatore viene calcolata con la formula (1).

5.   Deviazione standard del valore medio aritmetico dell’efficienza dell’alternatore

È necessario quantificare gli errori statistici presenti nei risultati del metodo di prova causati dalle misurazioni. Il formato del valore di errore deve essere una deviazione standard equivalente a un intervallo di confidenza a due code dell’84 % [cfr. formula (3)].

Formula (3)

:

Formula

dove:

Formula

:

deviazione standard della media aritmetica;

xi

:

valore di misurazione;

Formula

:

media aritmetica;

n

:

numero di misurazioni.

Tutte le misurazioni devono essere effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. Per ogni velocità è necessario calcolare la deviazione standard.

La deviazione standard del valore di efficienza dell’alternatore (ΔηA) è calcolata secondo le seguente formula:

Formula (4)

:

Formula

dove i valori 0,25, 0,40, 0,25 e 0,1 sono gli stessi pesi della formula (2) e S 1 800 , S 3 000 , S 6 000 , e S 10 000 sono le deviazioni standard calcolate con la formula (3).

6.   Errore nel risparmio di CO2 dovuto alla deviazione standard (legge di propagazione)

La deviazione standard del valore di efficienza dell’alternatore (ΔηA) è associata a un errore del risparmio di CO2. L’errore si calcola secondo la seguente formula (2):

Formula (5)

:

Formula

dove:

ΔCO2

=

errore relativo ai risparmi di CO2 (g CO2/km);

PRW

=

750 W;

PTA

=

350 W;

ηA-EI

=

efficienza dell’alternatore ad alta efficienza;

ΔηA

=

deviazione standard dell’efficienza dell’alternatore [risultato dell’equazione della formula (4)];

VPe

=

fattori di Willans (l/kWh);

CF

=

fattori di conversione (g CO2/l);

v

=

velocità media di guida del nuovo ciclo di guida europeo — NEDC (km/h).

7.   Calcolo della quota rendicontabile del risparmio di energia meccanica

L’alternatore ad alta efficienza comporta un risparmio di energia meccanica calcolabile in due fasi. Nella prima fase si calcola l’energia meccanica risparmiata in condizioni «reali». La seconda fase include un calcolo dell’energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione. La differenza tra i due risparmi di energia meccanica è la quota rendicontabile di energia meccanica risparmiata.

Nella prima fase si calcola l’energia meccanica risparmiata in condizioni «reali» con la formula (6).

Formula (6)

:

Formula

dove:

ΔΡm–RW

=

energia meccanica risparmiata in condizioni reali (W);

PRW

=

energia elettrica in condizioni reali, pari a 750 W;

ηA

=

efficienza dell’alternatore di riferimento;

ηA-EI

=

efficienza dell’alternatore ad alta efficienza.

L’energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione si calcola con la formula (7).

Formula (7)

:

Formula

dove:

ΔΡm–TA

=

energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione (W);

PTA

=

energia elettrica in condizioni di omologazione, pari a 350 W;

ηA

=

efficienza dell’alternatore di riferimento;

ηA-EI

=

efficienza dell’alternatore ad alta efficienza.

La quota rendicontabile di energia meccanica risparmiata si calcola con la formula (8).

Formula (8)

:

Formula

dove:

ΔΡm

=

quota rendicontabile di energia meccanica risparmiata (W);

ΔΡm-RW

=

energia meccanica risparmiata in condizioni reali (W);

ΔΡm-TA

=

energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione (W).

8.   Formula per calcolare i risparmi di CO2

I risparmi di CO2 sono calcolati con la seguente formula:

Formula (9)

:

Formula

dove:

CCO2

=

risparmi di CO2 (g CO2/km);

ΔΡm

=

quota rendicontabile di energia meccanica risparmiata calcolata con la formula (8) (W);

VPe

=

fattori di Willans (l/kWh);

CF

=

fattori di conversione (g CO2/l);

v

=

velocità media di guida del nuovo ciclo di guida europeo — NEDC (km/h).

Per i fattori Willans si utilizzano i dati della tabella 1:

Tabella 1

Fattori di Willans

Tipo di motore

Consumo di energia effettiva VPe

[l/kWh]

Benzina (VPe-P)

0,264

Turbo a benzina

0,28

Diesel (VPe-D)

0,22

Per fattori di conversione si utilizzano i dati della tabella 2:

Tabella 2

Coefficienti di conversione

Tipo di carburante

Fattore di conversione (l/100 km) → (g CO2/km)

[100 g/l]

Benzina

23,3 (= 2 330  g CO2/l)

Benzina per motore turbo

23,3 (= 2 330  g CO2/l)

Diesel

26,4 (= 2 640  g CO2/l)

La velocità media di guida del nuovo ciclo di guida europeo — NEDC è la seguente: v = 33,58 km/h

9.   Significatività statistica

Per ogni tipo, variante e versione di un veicolo provvisto dell’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator» per il quale l’errore sui risparmi di CO2 calcolato con la formula (5) non è maggiore della differenza tra i risparmi totali di CO2 e la soglia minima di risparmio specificata dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 [cfr. formula (7)].

Formula (10)

:

Formula

dove:

MT

=

soglia minima (g CO2/km);

CCO2

=

risparmio di CO2 complessivo (g CO2/km);

Formula

=

errore relativo al risparmio di CO2 (g CO2/km).

10.   L’alternatore ad alta efficienza applicato ai veicoli

Per determinare il risparmio di CO2 ai fini della certificazione per l’utilizzo dell’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator» da parte dell’autorità di omologazione, a norma dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il produttore del veicolo di categoria M1 su cui è stato applicato l’alternatore designa, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto regolamento, un veicolo con innovazione ecocompatibile cui è stato applicato l’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator» o un altro tra i seguenti veicoli di riferimento:

a)

se l’innovazione ecocompatibile è applicata a un nuovo tipo di veicolo che sarà sottoposto a una nuova approvazione, il veicolo di riferimento deve essere identico al nuovo tipo di veicolo in tutti gli aspetti, ad eccezione dell’alternatore, che avrà un’efficienza del 67 %; oppure

b)

se l’innovazione ecocompatibile è applicata a una versione del veicolo esistente per la quale sarà estesa l’omologazione a seguito della sostituzione dell’alternatore con un innovazione ecocompatibile, il veicolo di riferimento deve essere identico al veicolo ecocompatibile in tutti gli aspetti, ad eccezione dell’alternatore, che sarà l’alternatore della versione del veicolo esistente.

L’autorità di omologazione certifica il risparmio di CO2 determinato in base alle misurazioni del veicolo di riferimento e del veicolo con innovazione ecocompatibile, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, utilizzando il metodo di prova indicato nel presente allegato. Nell’eventualità in cui il risparmio di CO2 sia inferiore alla soglia specificata nell’articolo 9, paragrafo 1, si applica l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

11.   Codice dell’innovazione ecocompatibile da inserire nella documentazione di omologazione

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei relativi documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE, il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è «2».

A titolo di esempio, il codice dell’innovazione ecocompatibile nel caso in cui il risparmio ecocompatibile sia certificato dall’autorità di omologazione tedesca sarà «e1 2».


(1)  ISO 8854. Veicoli stradali — Alternatori con regolatore — Metodi di prova e requisiti generali Numero di riferimento UNI EN ISO 8854:2012(E).

(2)  La formula (5) è tratta dalla legge di propagazione dell’errore illustrata nelle linee guida tecniche (paragrafo 4.2.1).