ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.177.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 177

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
28 giugno 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/331/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in merito all’adozione dei regolamenti interni del comitato APE, del comitato per la cooperazione doganale e del comitato misto per lo sviluppo, previsti dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra

1

 

 

2013/332/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 giugno 2013, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, (protocollo sui trasporti)

13

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 621/2013 della Commissione, del 21 marzo 2013, che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 622/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 623/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all’importo delle tasse annuali da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 624/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda un nuovo contingente tariffario dell’Unione consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d’America

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 625/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

DECISIONI

 

 

2013/333/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 30 dell’accordo SEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

25

 

 

2013/334/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica dell’allegato XXI dell’accordo SEE

27

 

 

2013/335/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

29

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in merito all’adozione dei regolamenti interni del comitato APE, del comitato per la cooperazione doganale e del comitato misto per lo sviluppo, previsti dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra

(2013/331/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2012/196/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (2) («l’accordo»), è stato firmato il 29 agosto 2009 ed è applicato a titolo provvisorio dal 14 maggio 2012.

(2)

L’articolo 64 dell’accordo istituisce un comitato APE, responsabile dell’amministrazione dell’accordo e della realizzazione di tutte le attività ivi contemplate.

(3)

L’articolo 64 dell’accordo dispone che il comitato APE adotti il proprio regolamento interno.

(4)

Il comitato APE è assistito nell’esercizio delle sue funzioni dal comitato per la cooperazione doganale, istituito conformemente al protocollo 1, articolo 41, dell’accordo, e dal comitato misto per lo sviluppo, istituito conformemente all’articolo 52 dell’accordo.

(5)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in merito all’adozione del regolamento interno del comitato APE, del comitato per la cooperazione doganale e del comitato misto per lo sviluppo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in merito all’adozione di una decisione del comitato APE, previsto dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, concernente il suo regolamento interno, il regolamento interno del comitato per la cooperazione doganale e il regolamento interno del comitato misto per lo sviluppo si basa sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.

Al progetto di decisione del comitato APE possono essere apportate modifiche minori senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 111 del 24.4.2012, pag. 1.

(2)   GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.


PROGETTO

DECISIONE N. …/2013 DEL COMITATO APE

del

introdotto dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, concernente l’adozione del regolamento interno del comitato APE, del comitato per la cooperazione doganale e del comitato misto per lo sviluppo

IL COMITATO APE,

visto l’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra («l’accordo»), firmato a Grand Baie il 29 agosto 2009 e applicato a titolo provvisorio dal 14 maggio 2012, in particolare l’articolo 64,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo dispone che il comitato APE adotti il proprio regolamento interno.

(2)

Il comitato APE deve essere assistito nell’esercizio delle sue funzioni dal comitato per la cooperazione doganale, istituito conformemente al protocollo 1, articolo 41, dell’accordo, e dal comitato misto per lo sviluppo, istituito conformemente all’articolo 52 dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il regolamento interno dei seguenti comitati è stabilito come indicato negli allegati:

 

allegato I - il comitato APE;

 

allegato II - il comitato per la cooperazione doganale;

 

allegato III - il comitato misto per lo sviluppo.

2.   Tali regolamenti interni lasciano impregiudicate tutte le disposizioni specifiche che sono previste dall’accordo o che possono essere decise dal comitato APE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il …

Fatto a (luogo), il (data).

Per gli Stati firmatari

Per la parte UE

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO APE

introdotto dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra

Articolo 1

Ambito di applicazione

Tale regolamento interno si applica a tutte le riunioni del comitato APE.

Articolo 2

Composizione e presidenza

1.   Il comitato APE è costituito, da un lato, dai rappresentanti degli Stati firmatari dell’Africa orientale e australe («Stati dell’ESA firmatari») (1) e, dall’altro, dai rappresentanti della parte UE, a livello ministeriale o di alti funzionari.

2.   Il riferimento alle «parti» in tale regolamento interno è conforme alla definizione di cui all’articolo 61 dell’accordo.

3.   Il comitato APE a livello ministeriale è copresieduto da un rappresentante degli Stati dell’ESA firmatari e da un rappresentante dell’Unione europea («UE»). A livello di alti funzionari il comitato APE è copresieduto da dai rappresentanti degli Stati dell’ESA firmatari, di norma alti funzionari, e da alti funzionari della Commissione europea, per conto della parte UE. Gli Stati dell’ESA firmatari assumono la presidenza a rotazione annuale.

Articolo 3

Osservatori

1.   I rappresentanti del Mercato comune dell’Africa orientale e australe (COMESA) e i rappresentanti della Commissione dell’Oceano indiano (IOC) sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato APE in qualità di osservatori.

2.   Il segretario del comitato APE informa i rappresentanti del COMESA e dell’IOC riguardo a tutte le riunioni del comitato APE, perché possano parteciparvi come osservatori.

3.   Le parti possono decidere collettivamente di invitare altri osservatori, su base ad hoc. Tali osservatori possono partecipare alle riunioni su invito di un copresidente e con l’approvazione del comitato APE.

4.   Il comitato APE può decidere che una qualsiasi parte delle riunioni riguardante questioni delicate può essere chiusa agli osservatori.

Articolo 4

Riunioni

1.   Il comitato APE si riunisce una volta all’anno o quando le circostanze lo richiedono, se convenuto dalle parti. Con l’accordo di entrambe le parti, le riunioni del comitato APE possono essere svolte mediante video o teleconferenza. In tal caso ciascuna parte sostiene le rispettive spese legate allo svolgimento della riunione con tali mezzi, salvo altrimenti concordato.

2.   La data e il luogo di ciascuna sessione del comitato APE sono concordati da entrambe le parti.

3.   Le riunioni del comitato APE sono convocate dal segretario del comitato APE.

Articolo 5

Delegazioni

Prima di ciascuna riunione i copresidenti del comitato APE sono informati della composizione prevista delle delegazioni degli Stati dell’ESA firmatari e della parte UE.

Articolo 6

Segretariato

1.   Il ruolo di segretario del comitato APE è ricoperto a turno, per periodi di dodici mesi, da funzionari degli Stati dell’ESA firmatari e della Commissione europea. Lo Stato dell’ESA firmatario può essere assistito dal segretariato del COMESA.

2.   In derog a al paragrafo 1, il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato APE e termina il 31 dicembre dell’anno successivo. Il segretariato del comitato APE è assunto inizialmente da un rappresentante della Commissione europea. Gli Stati dell’ESA firmatari assumono il segretariato a rotazione annuale.

Articolo 7

Documenti

Qualora il comitato APE deliberi sulla base di documenti giustificativi scritti, questi sono numerati e diffusi dal segretariato come documenti del comitato APE almeno 14 giorni prima dell’inizio della riunione.

Articolo 8

Corrispondenza

1.   Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato APE è diretta al suo segretario.

2.   Il segretario provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato APE sia trasmessa ai copresidenti del comitato e diffusa, se del caso, come documenti di cui all’articolo 7.

3.   La corrispondenza inviata dai copresidenti del comitato APE è trasmessa alle parti dal segretario e diffusa, se del caso, come documenti di cui all’articolo 7.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretario del comitato APE redige un ordine del giorno provvisorio commentato per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso alle parti dal segretario del comitato APE almeno tre settimane prima dell’inizio della riunione.

2.   L’ordine del giorno provvisorio commentato comprende i punti per i quali è stata presentata al segretario una domanda d’iscrizione all’ordine del giorno almeno un mese prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti sono iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se i relativi documenti giustificativi sono pervenuti al segretario entro la data di spedizione dell’ordine del giorno provvisorio.

3.   Il comitato APE adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. Con l’accordo delle parti possono essere inseriti nell’ordine del giorno punti non figuranti nell’ordine del giorno provvisorio.

4.   I copresidenti del comitato APE possono, d’intesa con le parti, invitare esperti a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su specifici argomenti.

5.   Con l’accordo delle parti, il segretario può abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 per tener conto delle esigenze di uno specifico caso.

Articolo 10

Verbali

1.   Il segretario redige il progetto di verbale di ogni riunione al più presto, di norma entro un mese dalla data della riunione.

2.   Il verbale riassume in generale ciascun punto all’ordine del giorno, specificando all’occorrenza:

a)

tutti i documenti presentati al comitato APE,

b)

tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato APE,

c)

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.

3.   Il verbale comprende anche un elenco dei membri del comitato APE che hanno partecipato alla riunione e degli osservatori presenti.

4.   L’approvazione del verbale è confermata per iscritto dagli Stati dell’ESA firmatari e dalla parte UE entro due mesi dalla data della riunione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal segretario. Ciascuno Stato dell’ESA firmatario e la parte UE ricevono un originale di questi documenti autentici.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate per consenso dal comitato APE.

2.   Il comitato APE può decidere di presentare al Consiglio dei ministri ACP-UE qualsiasi questione generale, di interesse comune per i paesi ACP e dell’UE, sollevata nel quadro dell’accordo, come stabilito all’articolo 15 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra («l’accordo di Cotonou»).

3.   Nel periodo tra una riunione e l’altra, il comitato APE può adottare decisioni e raccomandazioni mediante procedura scritta, con l’accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.

4.   Le decisioni e le raccomandazioni del comitato APE recano la denominazione «decisione» o «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell’oggetto. Ogni decisione reca la data di entrata in vigore.

5.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato APE sono autenticate da un rappresentante degli Stati dell’ESA firmatari e da un rappresentante della Commissione europea per conto della parte UE.

6.   Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti come documenti del comitato APE.

Articolo 12

Pubblicità

1.   Salvo diversa decisione, le riunioni del comitato APE non sono pubbliche.

2.   Ciascuna parte può decidere la pubblicazione delle decisioni o delle raccomandazioni del comitato APE nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue di lavoro del comitato APE sono le lingue ufficiali comuni delle parti, vale a dire l’inglese e il francese.

2.   Il comitato APE delibera e adotta le decisioni sulla base di documentazioni e di proposte redatte possibilmente nelle due lingue indicate al paragrafo 1. Le decisioni e le raccomandazioni sono fornite in entrambe le lingue indicate al paragrafo 1.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l’onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato APE, sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese legate all’organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese connesse alla fornitura di servizi di interpretariato nelle riunioni e di traduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione. Le spese per i servizi di interpretariato e di traduzione dei documenti da o in altre lingue ufficiali dell’Unione europea sono a carico della parte UE.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il regolamento interno può essere modificato conformemente al suo articolo 11, paragrafo 1.


(1)  Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LA COOPERAZIONE DOGANALE

introdotto dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra

Articolo 1

Ambito di applicazione

Detto regolamento interno si applica a tutte le riunioni del comitato per la cooperazione doganale.

Articolo 2

Ruolo del comitato per la cooperazione doganale

Il comitato per la cooperazione doganale è istituito onformemente al protocollo 1, articolo 41, dell’accordo. Esso si occupa anche di tutte le questioni a esso delegate dal comitato APE.

Articolo 3

Composizione e presidenza

1.   Il comitato per la cooperazione doganale è costituito, da un lato, dai rappresentanti degli Stati dell’ESA firmatari dell’Africa orientale e australe («Stati dell’ESA firmatari») (1) e, dall’altro, dai rappresentanti della parte UE.

2.   Il riferimento alle «parti» nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all’articolo 61 dell’accordo.

3.   Il comitato per la cooperazione doganale è copresieduto da un rappresentante degli Stati dell’ESA firmatari e da un rappresentante della Commissione europea, per conto della parte UE. Gli Stati dell’ESA firmatari assumono la presidenza a rotazione annuale.

Articolo 4

Osservatori

1.   I rappresentanti del Mercato comune dell’Africa orientale e australe (COMESA) e i rappresentanti della Commissione dell’Oceano indiano (IOC) sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato per la cooperazione doganale in qualità di osservatori.

2.   Il segretario del comitato per la cooperazione doganale informa i rappresentanti del COMESA e dell’IOC riguardo a tutte le riunioni del comitato per la cooperazione doganale, perché possano parteciparvi come osservatori.

3.   Le parti possono decidere collettivamente di invitare altri osservatori, su base ad hoc. Tali osservatori possono partecipare alle riunioni su invito di un copresidente e con l’approvazione del comitato per la cooperazione doganale.

4.   Il comitato per la cooperazione doganale può decidere che una qualsiasi parte delle riunioni riguardante questioni delicate può essere chiusa agli osservatori.

Articolo 5

Riunioni

1.   Salvo disposizioni contrarie dell’accordo, il comitato per la cooperazione doganale si riunisce su richiesta di una delle parti. Con l’accordo di entrambe le parti, le riunioni del comitato per la cooperazione doganale possono essere svolte mediante video o teleconferenza. In tal caso ciascuna parte sostiene le rispettive spese legate allo svolgimento della riunione con tali mezzi, salvo altrimenti concordato.

2.   La data e il luogo di ciascuna sessione del comitato per la cooperazione doganale sono concordati da entrambe le parti.

3.   Le riunioni del comitato per la cooperazione doganale sono convocate dal segretario del comitato per la cooperazione doganale.

Articolo 6

Delegazioni

Prima di ciascuna riunione, i copresidenti del comitato per la cooperazione doganale sono informati della composizione prevista delle delegazioni degli Stati dell’ESA firmatari e della parte UE.

Articolo 7

Segretariato

Il ruolo di segretario del comitato per la cooperazione doganale è ricoperto a turno, per periodi di dodici mesi, da funzionari degli Stati dell’ESA firmatari e della Commissione europea. Lo Stato dell’ESA firmatario può essere assistito dal segretariato del COMESA. Tali periodi coincidono con l’esercizio del segretariato del comitato APE da parte, rispettivamente, degli Stati dell’ESA firmatari e della Commissione europea. Gli Stati dell’ESA firmatari assumono il segretariato a rotazione annuale.

Articolo 8

Documenti

Qualora il comitato per la cooperazione doganale deliberi sulla base di documenti giustificativi scritti, questi sono numerati e diffusi dal segretario come documenti del comitato per la cooperazione doganale almeno 14 giorni prima dell’inizio della riunione.

Articolo 9

Corrispondenza

1.   Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato per la cooperazione doganale è diretta al suo segretario.

2.   Il segretario provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato per la cooperazione doganale sia trasmessa ai copresidenti del comitato e diffusa, se del caso, come documenti di cui all’articolo 8.

3.   La corrispondenza inviata dai copresidenti del comitato per la cooperazione doganale è trasmessa alle parti dal segretario e diffusa, se del caso, come documenti di cui all’articolo 8.

Articolo 10

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretario del comitato per la cooperazione doganale redige un ordine del giorno provvisorio commentato per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso alle parti dal segretario del comitato per la cooperazione doganale almeno tre settimane prima dell’inizio della riunione.

2.   L’ordine del giorno provvisorio commentato comprende i punti per i quali è stata presentata al segretario una domanda d’iscrizione all’ordine del giorno almeno un mese prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti sono iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se i relativi documenti giustificativi sono pervenuti al segretario entro la data di spedizione dell’ordine del giorno provvisorio.

3.   Il comitato per la cooperazione doganale adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. Con l’accordo delle parti possono essere inseriti nell’ordine del giorno punti non figuranti nell’ordine del giorno provvisorio.

4.   I copresidenti del comitato per la cooperazione doganale possono, d’intesa con le parti, invitare esperti a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su specifici argomenti.

5.   Con l’accordo delle parti, il segretario può abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 per tener conto delle esigenze di uno specifico caso.

Articolo 11

Verbali

1.   Il segretario redige il progetto di verbale di ogni riunione al più presto, di norma entro un mese dalla data della riunione.

2.   Il verbale riassume in generale ciascun punto all’ordine del giorno, specificando all’occorrenza:

a)

tutti i documenti presentati al comitato per la cooperazione doganale,

b)

tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato per la cooperazione doganale,

c)

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.

3.   Il verbale comprende anche un elenco dei membri del comitato per la cooperazione doganale che hanno partecipato alla riunione e un elenco degli osservatori presenti.

4.   L’approvazione del verbale è confermata per iscritto dagli Stati dell’ESA firmatari e dalla parte UE entro due mesi dalla data della riunione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal segretario. Ciascuno Stato dell’ESA firmatario e la parte UE ricevono un originale di questi documenti autentici.

Articolo 12

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate per consenso dal comitato per la cooperazione doganale.

2.   Tra una riunione e l’altra, il comitato per la cooperazione doganale può adottare decisioni e raccomandazioni mediante procedura scritta, con l’accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.

3.   Le decisioni o le raccomandazioni del comitato per la cooperazione doganale recano la denominazione «decisione» o «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell’oggetto. Ogni decisione reca la data di entrata in vigore.

4.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per la cooperazione doganale sono autenticate da un rappresentante degli Stati dell’ESA firmatari e da un rappresentante della Commissione europea per conto della parte UE.

5.   Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti e al comitato EPA come documenti del comitato per la cooperazione doganale.

Articolo 13

Pubblicità

1.   Salvo diversa decisione, le riunioni del comitato per la cooperazione doganale non sono pubbliche.

2.   Ciascuna parte può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato per la cooperazione doganale nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 14

Lingue

1.   Le lingue di lavoro del comitato per la cooperazione doganale sono le lingue ufficiali comuni delle parti, vale a dire l’inglese e il francese.

2.   Il comitato per la cooperazione doganale delibera e adotta le sue decisioni sulla base di documentazioni e di proposte redatte possibilmente nelle due lingue indicate al paragrafo 1. Le decisioni e le raccomandazioni sono fornite in entrambe le lingue indicate al paragrafo 1.

Articolo 15

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l’onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per la cooperazione doganale, sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese legate all’organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese connesse alla fornitura di servizi di interpretariato nelle riunioni e di traduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione. Le spese per i servizi di interpretariato e di traduzione dei documenti da o in altre lingue ufficiali dell’Unione europea sono a carico della parte UE.

Articolo 16

Relazioni

Il comitato per la cooperazione doganale riferisce al comitato APE.

Articolo 17

Modifica del regolamento interno

Detto regolamento interno può essere modificato dal comitato APE. Il comitato per la cooperazione doganale può presentare raccomandazioni al comitato APE proponendo modifiche del regolamento interno.


(1)  Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe.

ALLEGATO III

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO PER LO SVILUPPO

introdotto dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra

Articolo 1

Ambito di applicazione

Detto regolamento interno si applica a tutte le riunioni del comitato misto per lo sviluppo.

Articolo 2

Ruolo del comitato misto per lo sviluppo

Il comitato misto per lo sviluppo è istituito come sottocomitato del comitato APE. Conformemente all’articolo 52 dell’accordo, esso discute le questioni di cooperazione allo sviluppo legate all’attuazione di detto accordo.

Articolo 3

Composizione e presidenza

1.   Il comitato misto per lo sviluppo è costituito, da un lato, dai rappresentanti degli Stati dell’ESA firmatari dell’Africa orientale e australe («Stati dell’ESA firmatari») (1) e, dall’altro, dai rappresentanti della parte UE.

2.   Il riferimento alle «parti» nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all’articolo 61 dell’accordo.

3.   Il comitato misto per lo sviluppo è copresieduto da un rappresentante degli Stati dell’ESA firmatari e da un rappresentante della Commissione europea, per conto della parte UE. Gli Stati dell’ESA firmatari assumono la presidenza a rotazione annuale.

Articolo 4

Osservatori

1.   I rappresentanti del Mercato comune dell’Africa orientale e australe (COMESA) e i rappresentanti della Commissione dell’Oceano indiano (IOC) sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto per lo sviluppo in qualità di osservatori.

2.   Il segretario del comitato misto per lo sviluppo informa i rappresentanti del COMESA e dell’IOC riguardo a tutte le riunioni del comitato misto per lo sviluppo perché possano parteciparvi come osservatori.

3.   Le parti possono decidere collettivamente di invitare altri osservatori, su base ad hoc. Tali osservatori possono partecipare alle riunioni su invito di un copresidente e con l’approvazione del comitato misto per lo sviluppo.

4.   Il comitato misto per lo sviluppo può decidere che una qualsiasi parte delle riunioni riguardante questioni delicate può essere chiusa agli osservatori.

Articolo 5

Riunioni

1.   Salvo disposizioni contrarie dell’accordo, il comitato misto per lo sviluppo si riunisce su richiesta di una delle parti. Con l’accordo di entrambe le parti, le riunioni del comitato misto per lo sviluppo possono essere svolte mediante video o teleconferenza. In tal caso ciascuna parte sostiene le rispettive spese legate allo svolgimento della riunione con tali mezzi, salvo altrimenti concordato.

2.   La data e il luogo di ciascuna sessione del comitato misto per lo sviluppo sono concordati da entrambe le parti.

3.   Le riunioni del comitato misto per lo sviluppo sono convocate dal segretario del comitato misto per lo sviluppo.

Articolo 6

Delegazioni

Prima di ciascuna riunione, i copresidenti del comitato misto per lo sviluppo sono informati della composizione prevista delle delegazioni degli Stati dell’ESA firmatari e della parte UE.

Articolo 7

Segretariato

Il ruolo di segretario del comitato misto per lo sviluppo è ricoperto a turno, per periodi di dodici mesi, da funzionari degli Stati dell’ESA firmatari e della Commissione europea. Lo Stato dell’ESA firmatario può essere assistito dal segretariato del COMESA. Tali periodi coincidono con l’esercizio del segretariato del comitato APE da parte, rispettivamente, degli Stati dell’ESA firmatari e della Commissione europea. Gli Stati dell’ESA firmatari assumono il segretariato a rotazione annuale.

Articolo 8

Documenti

Qualora il comitato misto per lo sviluppo deliberi sulla base di documenti giustificativi scritti, questi sono numerati e diffusi dal segretario come documenti del comitato misto per lo sviluppo almeno 14 giorni prima dell’inizio della riunione.

Articolo 9

Corrispondenza

1.   Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato misto per lo sviluppo è diretta al suo segretario.

2.   Il segretario provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto per lo sviluppo sia trasmessa ai copresidenti del comitato e diffusa, se del caso, come documenti di cui all’articolo 8.

3.   La corrispondenza inviata dai copresidenti del comitato misto per lo sviluppo è trasmessa alle parti dal segretario e diffusa, se del caso, come documenti di cui all’articolo 8.

Articolo 10

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretario del comitato misto per lo sviluppo redige un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso alle parti dal segretario del comitato misto per lo sviluppo almeno tre settimane prima dell’inizio della riunione.

2.   L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali è stata presentata al segretario una domanda d’iscrizione all’ordine del giorno almeno un mese prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti sono iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se i relativi documenti giustificativi sono pervenuti al segretario entro la data di spedizione dell’ordine del giorno provvisorio.

3.   Il comitato misto per lo sviluppo adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. Con l’accordo delle parti possono essere inseriti nell’ordine del giorno punti non figuranti nell’ordine del giorno provvisorio.

4.   I copresidenti del comitato misto per lo sviluppo possono, d’intesa con le parti, invitare esperti a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su specifici argomenti.

5.   Con l’accordo delle parti, il segretario può abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 per tener conto delle esigenze di uno specifico caso.

Articolo 11

Verbali

1.   Il segretario redige il progetto di verbale di ogni riunione al più presto, di norma entro un mese dalla data della riunione.

2.   Il verbale riassume in generale ciascun punto all’ordine del giorno, specificando all’occorrenza:

a)

tutti i documenti presentati al comitato misto per lo sviluppo,

b)

tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato misto per lo sviluppo,

c)

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.

3.   Il verbale comprende anche un elenco dei membri del comitato misto per lo sviluppo che hanno partecipato alla riunione e un elenco degli osservatori presenti.

4.   L’approvazione del verbale è confermata per iscritto dagli Stati dell’ESA firmatari e dalla parte UE entro due mesi dalla data della riunione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal segretario. Ciascuno Stato dell’ESA firmatario e la parte UE ricevono un originale di questi documenti autentici.

Articolo 12

Raccomandazioni

1.   Il comitato misto per lo sviluppo adotta le raccomandazioni per consenso.

2.   Tra una riunione e l’altra, il comitato misto per lo sviluppo può adottare raccomandazioni mediante procedura scritta, con l’accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.

3.   Le raccomandazioni del comitato misto per lo sviluppo recano la denominazione «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell’oggetto.

4.   Le raccomandazioni adottate dal comitato misto per lo sviluppo sono autenticate da un rappresentante degli Stati dell’ESA firmatari e da un rappresentante della Commissione europea per conto della parte UE.

5.   Le raccomandazioni sono trasmesse alle parti come documenti del comitato misto per lo sviluppo e sono sottoposte all’esame del comitato APE.

Articolo 13

Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del comitato misto per lo sviluppo non sono pubbliche.

Articolo 14

Lingue

1.   Le lingue di lavoro del comitato misto per lo sviluppo sono le lingue ufficiali comuni delle parti, vale a dire l’inglese e il francese.

2.   Il comitato misto per lo sviluppo delibera e adotta le raccomandazioni sulla base di documentazioni e di proposte redatte possibilmente nelle due lingue indicate al paragrafo 1. Le raccomandazioni sono fornite in entrambe le lingue indicate al paragrafo 1.

Articolo 15

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l’onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per lo sviluppo, sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese legate all’organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese connesse alla fornitura di servizi di interpretariato nelle riunioni e di traduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione. Le spese per i servizi di interpretariato e di traduzione dei documenti da o in altre lingue ufficiali dell’Unione europea sono a carico della parte UE.

Articolo 16

Relazioni

Il comitato misto per lo sviluppo riferisce al comitato APE.

Articolo 17

Modifica del regolamento interno

Detto regolamento interno può essere modificato dal comitato APE. Il comitato misto per lo sviluppo può presentare raccomandazioni al comitato APE proponendo modifiche del regolamento interno.


(1)  Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe.


28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2013

sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, (protocollo sui trasporti)

(2013/332/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 91 e 218, paragrafo 6, lettere a) e v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione per la protezione delle Alpi (convenzione delle Alpi) è stata adottata a nome della Comunità europea con decisione 96/191/CE del Consiglio (2).

(2)

Con decisione 2007/799/CE (3), il Consiglio ha deciso di firmare, a nome della Comunità, il protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (protocollo sui trasporti).

(3)

Il protocollo sui trasporti costituisce un passo importante per l'attuazione della convenzione delle Alpi, e l'Unione si è impegnata a perseguire e a raggiungere gli obiettivi di tale convenzione.

(4)

I problemi transfrontalieri di tipo economico, sociale ed ecologico nelle Alpi costituiscono a tutt'oggi una grande sfida in una zona estremamente sensibile.

(5)

Il protocollo sui trasporti costituisce un quadro normativo fondato sui principi di precauzione, prevenzione e causalità, volto a garantire, in relazione a tutti i modi di trasporto, la mobilità sostenibile e la protezione dell'ambiente nella regione delle Alpi, secondo quanto previsto all'articolo 2 della convenzione.

(6)

Le disposizioni contenute nel protocollo sui trasporti sono in linea con la politica comune dei trasporti dell'Unione e rispettano pienamente la strategia "Rendere i trasporti più ecologici" adottata nel 2008.

(7)

La ratifica del protocollo sui trasporti rafforzerebbe la cooperazione transfrontaliera con quei paesi che non sono membri dell'Unione, segnatamente il Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Svizzera, che consentirebbe di garantire che gli obiettivi dell'Unione siano condivisi dai partner regionali e che le iniziative in questione siano estese all'intera regione alpina.

(8)

È dunque opportuno che il protocollo sui trasporti sia approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (protocollo sui trasporti) è ratificato a nome dell'Unione europea (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione presso la Repubblica d'Austria, ai sensi dell'articolo 24 del protocollo sui trasporti, e rilascia la seguente dichiarazione:

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" o alla"Comunità" nel testo del protocollo si intendono fatti, ove opportuno, all' "Unione europea" o all'"Unione".".

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 10 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. VARADKAR


(1)   GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 183 e GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 1.

(2)   GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31.

(3)   GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 13.

(4)  Il protocollo è stato pubblicato in GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 15, assieme alla decisione sulla firma.


REGOLAMENTI

28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 621/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2013

che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 7, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 14, paragrafo 8, e l’articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua polacca del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (2) contiene diversi errori. Gli errori sono stati riscontrati al punto 5.1 dell’allegato XV e potrebbero dar luogo a problemi interpretativi per quanto riguarda le informazioni prescritte a norma di tale disposizione. È pertanto necessaria una rettifica della versione in lingua polacca. La rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche.

(2)

Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 809/2004. Per eliminare il prima possibile gli errori dell’atto oggetto di rettifica, il presente regolamento deve entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda solo la versione in lingua polacca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)   GU L 149 del 30.4.2004, pag. 3.


28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 622/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 contiene l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate.

(2)

Il 23 maggio 2013 il presidente del processo di Kimberley ha emanato una comunicazione in cui confermava, mediante procedura scritta, che i partecipanti avevano deciso di non spedire partite di diamanti grezzi nella Repubblica centrafricana e di non ricevere partite di diamanti grezzi dalla Repubblica centrafricana fintanto che non sarà stata accertata la capacità del paese di garantire la conformità con gli standard minimi del processo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002.

(5)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Catherine ASHTON

Vicepresidente


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIELORUSSIA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 4o andar

70065-900 Brasilia — DF

Brazil

CANADA

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building

Navik Street

P.O. Box 8390

Yaoundé

Cameroon

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

CONGO, Repubblica del

Bureau d'expertise, d'évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

UNIONE EUROPEA

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Ufficio EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

(Belgio)

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P.O. Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

GIAPPONE

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

COREA, Repubblica di

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MESSICO

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

MAURIZIO

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NUOVA ZELANDA

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

P.O. Box 2218

Wellington

New Zealand

NORVEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

SUD AFRICA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

P.O. Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

3003 Berne/Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

P.O. Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILANDIA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURCHIA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek — Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy — İstanbul

Turkey

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

EMIRATI ARABI UNITI

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe».


28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 623/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all’importo delle tasse annuali da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 113,

previa consultazione del consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2), stabilisce l’importo delle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «l’Ufficio») per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, in forza dell’articolo 113, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 2100/94.

(2)

La riserva finanziaria dell’Ufficio è superiore a quella necessaria per mantenere il bilancio in pareggio e per garantirne la continuità di funzionamento. Per tale motivo è opportuno ridurre la tassa annuale a decorrere dall’anno 2014.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95.

(4)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1238/95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali (“il titolare”) una tassa di 250 EUR per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali (“canone annuo”) di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di base.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

(2)   GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31.


28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 624/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2013

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda un nuovo contingente tariffario dell’Unione consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2013/125/UE (2), il Consiglio ha approvato l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America prevede un nuovo contingente tariffario annuale per alcune preparazioni alimentari.

(3)

Il regolamento (CE) n. 32/2000 ha recato apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari unionali consolidati al GATT da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali.

(4)

Per verificare l’origine dei prodotti occorre tener conto delle misure di controllo istituite dalle autorità competenti degli Stati Uniti e disporre che per l’importazione venga presentato il certificato d’origine da queste rilasciato, conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(5)

Per dare attuazione al nuovo contingente tariffario annuale previsto dall’accordo in forma di scambio di lettere occorre modificare il regolamento (CE) n. 32/2000.

(6)

Dato che l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea entrerà in vigore il 1o luglio 2013, il presente regolamento di esecuzione della Commissione deve applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1.

(2)   GU L 69 del 13.3.2013, pag. 4.

(3)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Nella tabella dell’allegato I al regolamento (CE) n. 32/2000 è aggiunta la riga seguente:

«09.0096

2106 90 98

 

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contingente attribuito agli Stati Uniti d’America

Dal 1o luglio al 30 giugno

1 550 tonnellate

EA (*1)  (*2)


(*1)  La sigla «EA» indica che le merci sono sottoposte alla riscossione di un «elemento agricolo» fissato in conformità al regolamento (CEE) n. 2658/87.

(*2)  L’utilizzo del contingente tariffario è subordinato alla presentazione, in conformità agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America.»


28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 625/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,3

MK

46,1

TR

98,7

ZZ

66,7

0707 00 05

MK

28,7

TR

116,3

ZZ

72,5

0709 93 10

TR

125,2

ZZ

125,2

0805 50 10

AR

92,0

TR

99,2

ZA

98,7

ZZ

96,6

0808 10 80

AR

162,7

BR

99,9

CL

140,7

CN

105,9

NZ

141,7

TR

99,8

ZA

122,8

ZZ

124,8

0809 10 00

IL

275,4

TR

210,4

ZZ

242,9

0809 29 00

TR

334,0

US

604,7

ZZ

469,4

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1

0809 40 05

CL

216,9

IL

308,9

ZA

377,9

ZZ

301,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2013

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 30 dell’accordo SEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

(2013/333/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 30.

(3)

Il protocollo 30 dell’accordo SEE contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.

(4)

Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (3), prevede la dotazione finanziaria per il 2013 ai fini dell’attuazione del programma statistico europeo 2013-2017. La dotazione finanziaria per il periodo dal 2014 al 2017 deve ancora essere definita.

(5)

Il programma statistico SEE 2013 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 e dovrebbe comprendere gli elementi che sono necessari ai fini della descrizione e del monitoraggio di tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali dello Spazio economico europeo.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 30 dell’accordo SEE.

(7)

Tale modifica dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2013 per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dalla stessa data.

(8)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica proposta del protocollo 30 dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)   GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.


PROGETTO

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica il protocollo 30 dell’accordo SEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (1), prevede la dotazione finanziaria per il 2013 ai fini dell’attuazione del programma statistico europeo 2013-2017. La dotazione finanziaria per il periodo dal 2014 al 2017 deve ancora essere definita.

(2)

Il programma statistico SEE per il 2013 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 e dovrebbe comprendere gli elementi che sono necessari ai fini della descrizione e del monitoraggio di tutti gli aspetti pertinenti economici, sociali ed ambientali dello Spazio economico europeo.

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo seguente è inserito dopo l’articolo 4 (Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)) del protocollo 30 dell’accordo SEE:

"Articolo 5

Programma statistico 2013

1.   L’atto seguente è oggetto del presente articolo:

32013 R 0099: Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

2.   Il programma statistico europeo 2013-2017 istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 costituisce il quadro per le attività statistiche SEE da effettuare tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013. Tutti i principali ambiti del programma statistico europeo 2013-2017 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.

3.   Un programma statistico specifico SEE per il 2013 è elaborato congiuntamente dall’Ufficio statistico dell’EFTA e da Eurostat. Il programma statistico SEE per il 2013 rientra nell’ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione, ed è formulato in parallelo ad esso, conformemente al regolamento (UE) n. 99/2013. Il programma statistico SEE per il 2013 è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.

4.   Per il 2013 gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente in conformità all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo e ai relativi regolamenti finanziari per un importo pari al 75% dell’importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica – Spese di gestione amministrativa) e iscritto al bilancio dell’Unione europea per il 2013.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)   GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.

(*1)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2013

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica dell’allegato XXI dell’accordo SEE

(2013/334/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato XXI.

(3)

L’allegato XXI dell’accordo SEE contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.

(4)

Il regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione) (3), deve essere incorporato nell’accordo SEE con una serie di adeguamenti per gli Stati EFTA-SEE.

(5)

Il regolamento (UE) n. 70/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1172/98 (4) del Consiglio, che è integrato nell’accordo SEE e che deve essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE.

(7)

È opportuno che la posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE si basi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta dell’allegato XXI dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)   GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1.

(4)   GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.


PROGETTO

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione) (1), deve essere incorporato nell’accordo SEE.

(2)

Il regolamento (UE) n. 70/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1172/98 (2) del Consiglio, che è integrato nell’accordo SEE e che deve essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 7f [regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:

" 32012 R 0070: Regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione) (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

Il presente regolamento non si applica all'Islanda.

b)

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein a condizione che il numero degli autoveicoli stradali per il trasporto di merci immatricolati nel Liechtenstein e che effettuano regolarmente operazioni di trasporto di merci su strada nel territorio degli Stati membri del SEE non superi le 400 unità.

A tal fine il Liechtenstein comunica con cadenza annuale a Eurostat (entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello cui fanno riferimento i dati) il numero di autoveicoli per il trasporto di merci su strada immatricolati in Liechtenstein che svolgono regolarmente operazioni di trasporto di merci su strada nel territorio degli Stati membri del SEE. In questo contesto il termine "regolarmente" indica che i veicoli escono dal territorio dell’Unione doganale Svizzera-Liechtenstein per entrare in quello dell’UE più di due volte al mese.

Non appena il presente regolamento si applica al Liechtenstein, il metodo di raccolta dei dati è adattato alle caratteristiche strutturali del trasporto su strada in tale paese, di concerto con Eurostat. In particolare il Liechtenstein ha la possibilità trasmettere esclusivamente i dati relativi ai veicoli che effettuano regolarmente operazioni di trasporto merci nel territorio degli Stati membri del SEE".

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 70/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)   GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1.

(2)   GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


28.6.2013   

IT

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L 177/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2013

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2013/335/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 31.

(3)

Il protocollo 31 dell’accordo SEE contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell’accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell’Unione europea finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea relative all’attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.

(6)

Tale modifica dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2013 per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2012.

(7)

La posizione dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell’accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell’Unione finanziate dal bilancio generale dell’Unione relative all’attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 7 del protocollo 31 dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al paragrafo 6, i termini "anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012" sono sostituiti dai termini "anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013";

2.

al paragrafo 7, i termini "anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012" sono sostituiti dai termini "anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013";

3.

al paragrafo 8, i termini "anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012" sono sostituiti dai termini "anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(*1)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


28.6.2013   

IT

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L 177/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.