ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.175.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 175

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
27 giugno 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 616/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

11

 

*

Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 618/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 619/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera della Francia, della Grecia, dell’Italia, di Malta e della Spagna o immatricolati in tali paesi

43

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

45

 

 

DECISIONI

 

 

2013/323/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo

47

 

 

2013/324/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione 98/481/CE che accetta la nomina dei revisori dei conti esterni della Banca centrale europea

54

 

 

2013/325/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Suomen Pankki

55

 

 

2013/326/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Österreichische Nationalbank

56

 

 

2013/327/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 giugno 2013, che autorizza la commercializzazione di alimenti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, o alimenti e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 3873]  ( 1 )

57

 

 

2013/328/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda

61

 

 

2013/329/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 giugno 2013, che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete di autorità nazionali o di organismi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie

71

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/330/UE

 

*

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto UE-Svizzera, del 6 giugno 2013, che modifica gli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

73

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 131/13/COL, del 18 marzo 2013, recante modifica dell’elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 339/12/COL

76

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/1


DIRETTIVA 2013/37/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

I documenti prodotti dagli enti pubblici degli Stati membri costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l’economia della conoscenza.

(2)

La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (3), stabilisce un insieme minimo di norme che disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e i mezzi pratici per facilitare il riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri.

(3)

Le politiche relative all’apertura dei dati, che incoraggiano un’ampia disponibilità e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l’impegno sociale. Questo però presuppone che le decisioni in merito all’autorizzazione o al divieto di riutilizzo di determinati documenti siano adottate secondo condizioni uniformi a livello unionale, che non possono essere garantite se tali condizioni sono lasciate alle diverse norme e pratiche degli Stati membri o degli enti pubblici interessati.

(4)

La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all’ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie.

(5)

Da quando è stato adottato il primo insieme di norme sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico nel 2003, si è assistito a una crescita esponenziale della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici, e alla comparsa e raccolta di nuovi tipi di dati. Parallelamente, si assiste a un’evoluzione costante delle tecnologie per l’analisi, lo sfruttamento e l’elaborazione dei dati. Questa rapida evoluzione tecnologica permette di creare nuovi servizi e nuove applicazioni basate sull’uso, sull’aggregazione o sulla combinazione di dati. Le norme adottate nel 2003 non rispecchiano più questi rapidi mutamenti e di conseguenza si rischia di non poter cogliere le opportunità economiche e sociali offerte dal riutilizzo di dati pubblici.

(6)

Contemporaneamente, gli Stati membri hanno messo in atto politiche per il riutilizzo dei dati in virtù della direttiva 2003/98/CE e alcuni di loro hanno adottato approcci ambiziosi in materia di apertura dei dati, per agevolare il riutilizzo di dati pubblici accessibili ai cittadini e alle imprese, andando ben al di là del livello minimo fissato da tale direttiva. Per impedire che norme diverse adottate da Stati membri diversi ostacolino l’offerta transfrontaliera di prodotti e servizi e per permettere che possano essere riutilizzati insiemi comparabili di dati pubblici per la creazione di applicazioni paneuropee basate su tali dati, è necessaria un’armonizzazione minima per determinare il tipo di dati pubblici disponibili per il riutilizzo sul mercato interno dell’informazione, che sia coerente con il pertinente regime di accesso.

(7)

La direttiva 2003/98/CE non prescrive attualmente l’obbligo di consentire l’accesso ai documenti o l’obbligo di consentire il riutilizzo di documenti. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo spetta agli Stati membri o all’ente pubblico interessato. Nello stesso tempo la direttiva 2003/98/CE si basa sulle norme nazionali di accesso ai documenti e quindi l’autorizzazione al riutilizzo dei documenti non è obbligatoria ai sensi di detta direttiva qualora l’accesso sia limitato (ad esempio, disposizioni nazionali limitano l’accesso ai cittadini o alle imprese che dimostrano un interesse particolare nell’ottenimento dell’accesso ai documenti) o escluso (ad esempio, disposizioni nazionali escludono l’accesso a causa della natura sensibile dei documenti per motivi, tra l’altro, di sicurezza nazionale, di difesa, di pubblica sicurezza). Alcuni Stati membri hanno esplicitamente collegato il diritto di riutilizzo al diritto di accesso, cosicché tutti i documenti generalmente accessibili sono anche riutilizzabili. In altri Stati membri il legame tra questi due insiemi di norme è meno chiaro e ciò dà luogo a incertezza del diritto.

(8)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2003/98/CE affinché stabilisca in modo chiaro l’obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull’accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. Le modifiche apportate a opera della presente direttiva non cercano di definire o modificare i regimi di accesso all’interno degli Stati membri, che restano di responsabilità di questi ultimi.

(9)

Tenendo conto del diritto dell’Unione e degli obblighi internazionali incombenti sugli Stati membri sull’Unione, in particolare nell’ambito della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e dell’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. Se un terzo detiene diritti di proprietà intellettuale su un documento in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi e il termine della durata della protezione non è ancora scaduto, tale documento dovrebbe essere considerato, ai fini della presente direttiva, un documento su cui dei terzi detengono diritti di proprietà intellettuale.

(10)

La direttiva 2003/98/CE dovrebbe applicarsi ai documenti la cui fornitura rientra fra i compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti negli Stati membri. In mancanza di tali norme, i compiti di servizio pubblico dovrebbero essere definiti in linea con le comuni prassi amministrative degli Stati membri, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione. I compiti di servizio pubblico potrebbero essere definiti in linea generale o caso per caso per i singoli enti pubblici.

(11)

La presente direttiva dovrebbe essere attuata e applicata nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4). In particolare, è opportuno notare che, in base a tale direttiva, gli Stati membri devono determinare le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito. Inoltre, uno dei principi di detta direttiva è che dopo la raccolta i dati personali non devono essere ulteriormente trattati in modo incompatibile con gli scopi determinati, espliciti e legittimi per i quali sono stati raccolti.

(12)

La direttiva 2003/98/CE non dovrebbe pregiudicare i diritti, compresi i diritti economici e morali, di cui i funzionari degli enti pubblici possono godere in virtù della normativa nazionale.

(13)

Occorre inoltre che l’ente pubblico interessato mantenga il diritto a sfruttare qualsiasi documento reso disponibile a fini di riutilizzazione.

(14)

È opportuno che l’ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE sia esteso alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi.

(15)

Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala unionale. Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo. Più ampie possibilità di riutilizzo del materiale culturale del settore pubblico dovrebbero, tra l’altro, consentire alle imprese dell’Unione di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

(16)

Le normative e le prassi applicabili negli Stati membri allo sfruttamento delle risorse culturali del settore pubblico differiscono notevolmente fra loro, il che rappresenta un ostacolo alla valorizzazione del potenziale economico di tali risorse. Poiché le biblioteche, i musei e gli archivi continuano a investire nella digitalizzazione, numerosi soggetti mettono già a disposizione i contenuti di dominio pubblico a fini di riutilizzo e cercano attivamente opportunità di riutilizzo del loro contenuto. Tuttavia, dato che operano all’interno di contesti normativi e culturali molto diversi, le istituzioni culturali hanno posto in essere pratiche di sfruttamento dei contenuti assai divergenti.

(17)

Poiché le differenze tra normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l’adeguato sviluppo della società dell’informazione nell’Unione, è opportuno avviare un’armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo del materiale culturale pubblico nelle biblioteche, nei musei e negli archivi.

(18)

L’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE dovrebbe essere limitata a tre tipi di istituzioni culturali, vale a dire biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, poiché le loro collezioni sono e diverranno sempre più un materiale prezioso per il riutilizzo in numerosi prodotti, come le applicazioni mobili. Altri tipi di istituzioni culturali (come le orchestre, i teatri lirici, le compagnie di ballo e i teatri), compresi gli archivi che ne fanno parte, dovrebbero rimanere al di fuori dell’ambito di applicazione in virtù della loro specificità di «arti dello spettacolo». Dal momento che quasi tutto il loro materiale è coperto da diritti di proprietà intellettuale di terzi e resterebbe pertanto escluso dall’ambito di applicazione di detta direttiva, la loro inclusione nel suo ambito applicativo avrebbe scarso effetto.

(19)

La digitalizzazione rappresenta un mezzo importante per garantire un più ampio accesso e riutilizzo del materiale culturale nell’ambito dell’istruzione, del lavoro o del tempo libero. Essa offre anche notevoli opportunità economiche, consentendo una più agevole integrazione del materiale culturale nei servizi e prodotti digitali, sostenendo in tal modo la creazione di occupazione e la crescita. Questi aspetti sono stati sottolineati, tra l’altro, nella risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 su «Europeana, le prossime tappe» (5), nella raccomandazione della Commissione 2011/711/UE, del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (6), e nelle conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2012 sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (7). Tali documenti definiscono la via da seguire per affrontare gli aspetti giuridici, finanziari e organizzativi della digitalizzazione del patrimonio culturale europeo e della sua messa in rete.

(20)

Per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l’interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell’ambito della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (8).

(21)

Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente sono dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l’estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, promuovere l’impiego di formati aperti leggibili meccanicamente.

(22)

Qualora per il riutilizzo di documenti gli enti pubblici richiedano un corrispettivo in denaro, è opportuno che le tariffe siano limitate ai costi marginali. Occorre tuttavia tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o dei costi relativi alla raccolta, produzione, riproduzione e diffusione di taluni documenti messi a disposizione per il riutilizzo. In tali casi, gli enti pubblici dovrebbero essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l’intero gettito proveniente dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. L’obbligo di generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o dei costi relativi alla raccolta, produzione, riproduzione e diffusione di taluni documenti non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, ad esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri.

(23)

Le biblioteche, i musei e gli archivi dovrebbero ugualmente poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per non ostacolare il proprio normale funzionamento. Nel caso di detti enti pubblici il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Per le biblioteche, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l’utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili.

(24)

I limiti massimi per i corrispettivi di cui alla presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di imporre costi inferiori o di non imporne affatto.

(25)

Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l’addebito di corrispettivi superiori ai costi marginali. A tal riguardo, gli Stati membri possono, ad esempio, stabilire tali criteri nelle normative nazionali o designare l’organismo o gli organismi, diversi dall’ente pubblico in questione, competenti a stabilire detti criteri. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità con i sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri. Potrebbe trattarsi di un organismo esistente dotato di poteri esecutivi e di bilancio posto sotto responsabilità politica.

(26)

In relazione al riutilizzo di un documento, gli enti pubblici possono imporre condizioni al riutilizzatore, se del caso tramite una licenza, come la citazione della fonte e l’indicazione relativa a eventuali modifiche apportate in qualunque modo dal riutilizzatore. Le eventuali licenze per il riutilizzo di informazioni del settore pubblico dovrebbero comunque imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo, limitandole, ad esempio, all’indicazione della fonte. Al riguardo dovrebbero svolgere un ruolo importante le licenze aperte disponibili in linea, che conferiscono diritti di riutilizzo più ampi senza limitazioni tecnologiche, finanziarie o geografiche e che si basano su formati di dati aperti. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l’uso di licenze aperte che dovranno infine divenire prassi comune in tutta l’Unione.

(27)

La Commissione ha sostenuto lo sviluppo di un quadro di valutazione on line delle informazioni del settore pubblico con indicatori di prestazione pertinenti per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico in tutti gli Stati membri. Un aggiornamento regolare di questo quadro di valutazione contribuirà allo scambio di informazioni tra gli Stati membri e alla disponibilità di informazioni sulle politiche e le pratiche in tutta l’Unione.

(28)

I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l’autorità nazionale garante della concorrenza, l’autorità nazionale per l’accesso ai documenti o un’autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità con i sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri e non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per l’imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch’esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

(29)

Le norme in materia di concorrenza dovrebbero essere rispettate nel fissare i principi per il riutilizzo di documenti ed evitare per quanto possibile accordi di esclusiva tra gli enti pubblici e i partner privati. Tuttavia, nel contesto di una prestazione di servizi di interesse pubblico, può essere necessario concedere un diritto esclusivo di riutilizzo di determinati documenti del settore pubblico. Ciò può avvenire tra l’altro quando, in assenza di tale diritto esclusivo, non vi siano editori privati disposti a pubblicare le informazioni in questione. Onde tenere conto di tale aspetto, la direttiva 2003/98/CE autorizza, con riserva di un riesame periodico, accordi di esclusiva laddove un diritto esclusivo sia necessario per la fornitura di un servizio di interesse pubblico.

(30)

In seguito all’ampliamento dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi, è opportuno tenere conto delle attuali differenze tra gli Stati membri in materia di digitalizzazione delle risorse culturali, che non possono essere efficacemente inquadrate nelle norme attuali di detta direttiva sugli accordi di esclusiva. Esistono numerosi accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati. La prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerano l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale.

(31)

Se un diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, potrebbe essere necessario un certo periodo di esclusiva per dare al partner privato la possibilità di recuperare il suo investimento. Tale periodo dovrebbe tuttavia essere limitato nel tempo ed essere il più breve possibile, al fine di rispettare il principio secondo cui i materiali di dominio pubblico dovrebbero rimanere tali una volta digitalizzati. Il periodo di un diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali non dovrebbe, in generale, eccedere i dieci anni. Qualunque periodo di esclusiva superiore a dieci anni dovrebbe essere soggetto a revisione, tenendo conto dei cambiamenti tecnologici, finanziari e amministrativi intervenuti nell’ambiente da quando l’accordo è stato stipulato. Inoltre, i partenariati pubblico-privato per la digitalizzazione delle risorse culturali dovrebbero riconoscere alle istituzioni culturali partner pieni diritti riguardo all’utilizzo delle risorse culturali digitalizzate una volta cessato l’accordo.

(32)

Al fine di tener conto dei contratti e accordi di altro tipo che concedono diritti di esclusiva e che sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, è opportuno stabilire misure transitorie per tutelare gli interessi delle parti in causa qualora i loro diritti di esclusiva non rispondano alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe autorizzate dalla presente direttiva. Tali misure transitorie dovrebbero permettere alle parti interessate di mantenere i propri diritti di esclusiva fino alla fine del contratto o, per contratti aperti o contratti di durata particolarmente rilevante, per un periodo sufficientemente lungo da consentire loro di adottare misure appropriate. Tali misure transitorie non dovrebbero applicarsi ai contratti o ad altri accordi conclusi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva ma prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della stessa, al fine di evitare che vengano stipulati contratti o altri accordi di lungo termine non conformi alla presente direttiva così da eludere le future misure nazionali di recepimento da adottare. I contratti e gli altri accordi conclusi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva ma prima della data di applicazione delle misure di recepimento dovrebbero quindi conformarsi alla presente direttiva a decorrere dalla data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della stessa.

(33)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all’intera Unione basati su documenti del settore pubblico e promuovere l’effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico, da un lato, da parte delle imprese private, in particolare delle piccole e medie imprese, per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e dall’altro, da parte dei cittadini per facilitare la comunicazione e la libera circolazione delle informazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti paneuropei intrinseci dell’azione proposta, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8) e il diritto di proprietà (articolo 17). Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

(35)

È necessario garantire che gli Stati membri riferiscano alla Commissione in merito alla portata del riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, alle condizioni alle quali il riutilizzo è permesso e alle pratiche di ricorso.

(36)

È opportuno che la Commissione assista gli Stati membri nell’attuazione della presente direttiva in modo coerente fornendo orientamenti, in particolare per quanto riguarda le licenze standard raccomandate, le serie di dati e l’imposizione di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo di documenti, previa consultazione delle parti interessate.

(37)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/98/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/98/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai documenti la cui fornitura è un’attività che esula dall’ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato membro in questione, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;»

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ai documenti esclusi dall’accesso in virtù dei regimi di accesso negli Stati membri, anche per motivi di:

tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello Stato), difesa, o sicurezza pubblica,

riservatezza statistica,

riservatezza commerciale (ad esempio segreti commerciali, professionali o d’impresa);»

iii)

sono inserite le lettere seguenti:

«c bis)

ai documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri, compresi i casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare un interesse particolare nell’ottenimento dell’accesso ai documenti;

c ter)

alle parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;

c quater)

ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;»

iv)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

ai documenti in possesso di istituti di istruzione e di ricerca, comprese organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università, escluse le biblioteche universitarie; e»

v)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

ai documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri.»;

c)

al paragrafo 4, il termine «comunitario» è sostituito da «unionale»;

2)

all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«6.

“formato leggibile meccanicamente”, un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;

7.

“formato aperto”, un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti;

8.

“standard formale aperto”, uno standard che è stato definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l’interoperabilità del software;

9.

“università”, qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Principio generale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell’articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.»;

4)

all’articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a c quater), o l’articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l’ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l’ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione.

4.   Ogni decisione sul riutilizzo contiene un riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente qualora questi intenda impugnarla. I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale di revisione dotato delle opportune competenze, come ad esempio l’autorità nazionale garante della concorrenza, l’autorità nazionale per l’accesso ai documenti o un’autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l’ente pubblico interessato.»;

5)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Formati disponibili

1.   Gli enti pubblici mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati dovrebbero, nella misura del possibile, essere conformi a standard formali aperti.

2.   Il paragrafo 1 non comporta, per gli enti pubblici, l’obbligo di adeguare i documenti o di crearne per conformarsi a tale paragrafo, né l’obbligo di fornire estratti di documenti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.

3.   In base alla presente direttiva, non può essere fatto obbligo agli enti pubblici di continuare a produrre e a conservare un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un’organizzazione del settore privato o pubblico.»;

6)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Principi di tariffazione

1.   Qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo in denaro, tale corrispettivo è limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

a enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;

b)

in via eccezionale, a documenti per i quali gli enti pubblici in questione sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione. Questi criteri sono definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro. In assenza di tali norme, i criteri dovrebbero essere definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato membro;

c)

a biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), gli enti pubblici in questione calcolano l’importo totale delle tariffe in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri. Il totale delle entrate che tali enti ricavano dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.

4.   Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera c), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.»;

7)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Trasparenza

1.   Qualora siano applicate tariffe standard per il riutilizzo di documenti in possesso di enti pubblici, le condizioni applicabili e l’effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, sono fissati in anticipo e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica.

2.   Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l’ente pubblico in questione indica innanzitutto gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe. Su richiesta, l’ente pubblico indica inoltre la modalità con cui tali tariffe sono state calcolate in relazione alla specifica richiesta di riutilizzo.

3.   I criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), sono prestabiliti dagli Stati membri e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica.

4.   Gli enti pubblici garantiscono che coloro i quali richiedono il riutilizzo di documenti siano informati dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano.»;

8)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti pubblici possono autorizzare il riutilizzo incondizionato o possono imporre condizioni, se del caso mediante una licenza. Tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare la concorrenza.»;

9)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modalità pratiche

Gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on line e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica dei documenti.»;

10)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Il presente paragrafo non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente

«2 bis.   In deroga al paragrafo 1, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell’undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni.

Gli accordi che concedono diritti di esclusiva di cui al primo comma sono trasparenti e sono resi pubblici.

Nel caso di un diritto esclusivo di cui al primo comma, all’ente pubblico interessato è fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Agli accordi di esclusiva esistenti al 1o luglio 2005 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui al paragrafo 2, è posto termine alla scadenza del contratto o comunque entro il 31 dicembre 2008.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Fatto salvo il paragrafo 3, agli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 2 bis è posto termine alla scadenza del contratto o comunque entro il 18 luglio 2043.»;

11)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Riesame

1.   La Commissione procede al riesame dell’applicazione della presente direttiva anteriormente al 18 luglio 2018 e ne comunica i risultati, con eventuali proposte di modifica della direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Gli Stati membri presentano una relazione ogni 3 anni alla Commissione sulla disponibilità dell’informazione del settore pubblico al riutilizzo, sulle condizioni alle quali è resa disponibile e sulle pratiche per l’impugnazione. Sulla base di tale relazione, che è resa pubblica, gli Stati membri procedono al riesame dell’applicazione dell’articolo 6, con particolare riferimento ai corrispettivi superiori ai costi marginali.

3.   Il riesame di cui al paragrafo 1 verte in particolare sull’ambito di applicazione e sull’impatto della presente direttiva, compresi l’entità dell’aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, l’interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell’industria europea dei contenuti.»

Articolo 2

1.   Entro il 18 luglio 2015 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 luglio 2015.

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 129.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 giugno 2013.

(3)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 16.

(6)  GU L 283 del 29.10.2011, pag. 39.

(7)  GU C 169 del 15.6.2012, pag. 5.

(8)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 615/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo di forma cilindrica, in lega di alluminio con fori e rientranze, lungo circa 8 cm e avente un diametro di circa 4 cm.

L’articolo costituisce parte dell’elemento riavvolgibile delle cinture di sicurezza per sedili destinate, ad esempio, ai veicoli a motore, alle imbarcazioni veloci e ai sedili per montascale.

 (1) Cfr. l’illustrazione.

7616 99 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7616, 7616 99 e 7616 99 90.

La classificazione alla voce 8708 è esclusa, poiché tale voce riguarda unicamente le cinture di sicurezza dei veicoli delle voci da 8701 a 8705, ma non le loro componenti.

La classificazione alla voce 8302 come guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per carrozzerie è esclusa poiché l’articolo non costituisce parte del corpo dell’autovettura, ma parte dell’elemento riavvolgibile di una cintura di sicurezza per sedili.

L’articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva alla voce del codice NC 7616 99 90, come altri articoli in alluminio.

Image


(1)  La fotografia è fornita a scopo puramente informativo.


27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 616/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo di materia plastica stampata rigida costituito da tre o quattro bracci.

L’articolo non è munito di parti che si muovono liberamente (ad esempio, ruote, sfere o rulli), né di sporgenze morbide o di altri annessi flessibili.

È destinato ad essere utilizzato come ausilio manuale per massaggiare il corpo strofinando uno o più bracci sulle parti del corpo interessate. L’effetto di massaggio è prodotto dalla pressione esercitata da chi esegue il massaggio.

 (1) cfr. illustrazioni

9019 10 90

La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9019, 9019 10 e 9019 10 90.

Data la peculiarità della sua forma, l’articolo è destinato ad essere utilizzato come apparecchio manuale per massaggiare il corpo.

L’articolo agisce per strofinamento. L’assenza di parti che si muovono liberamente non esclude la classificazione come apparecchio per massaggio (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9019 II, secondo paragrafo, dove sono menzionati i semplici rulli di gomma e i dispositivi analoghi per massaggio).

L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9019 10 90 fra gli altri apparecchi per massaggio.


Image

Image

Image


(1)  Le illustrazioni sono fornite a scopo esclusivamente informativo.


27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/13


REGOLAMENTO (UE) N. 617/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2013

recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo di cui all’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e che hanno notevoli potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione per gli apparecchi per ufficio.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei computer. Lo studio è stato realizzato in collaborazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Lo studio preparatorio ha dimostrato che il potenziale miglioramento in termini di costi nel consumo di elettricità dei computer tra il 2011 e il 2020 è stimato in circa 93 TWh, pari a 43 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, e nel 2020 fra 12,5 TWh e 16,3 TWh, valore che corrisponde a 5,0 - 6,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Di conseguenza, i computer costituiscono un gruppo di prodotti per i quali occorre stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile.

(5)

Poiché una buona parte del risparmio energetico potenziale dei desktop thin client, delle stazioni di lavoro, dei server di piccole dimensioni e dei server informatici dipende dal rendimento dei loro alimentatori interni e poiché le specifiche tecniche per gli alimentatori interni di tali prodotti sono simili a quelle previste per i computer da tavolo (desktop) e i computer da tavolo integrati (desktop integrati), le disposizioni relative al rendimento degli alimentatori interni del presente regolamento si applicano anche ai primi. Tuttavia, altri aspetti relativi alle prestazioni ambientali dei desktop thin client, delle stazioni di lavoro, delle stazioni di lavoro mobili, dei server di piccole dimensioni e dei server informatici potrebbero essere precisati in una misura più specifica di esecuzione della direttiva 2009/125/CE.

(6)

Gli schermi hanno caratteristiche distinte e quindi sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, in considerazione del loro significativo impatto ambientale e delle notevoli potenzialità di miglioramento, questi prodotti potrebbero essere oggetto di una misura distinta di esecuzione della direttiva 2009/125/CE e/o alla direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (2).

(7)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono produrre un impatto negativo significativo sulla funzionalità del prodotto né sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l’accessibilità economica del prodotto, i costi del ciclo di vita e la competitività dell’industria. Inoltre, tali specifiche non devono imporre ai fabbricanti tecnologie proprietarie o eccessivi oneri amministrativi, né devono avere ripercussioni negative sulla salute, sulla sicurezza e sull’ambiente.

(8)

Il consumo energetico dei computer deve essere reso più efficiente applicando tecnologie esistenti, non proprietarie ed economicamente accessibili, che consentono di ridurre i costi complessivi sostenuti per l’acquisto e l’uso dei dispositivi.

(9)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile vanno introdotte gradualmente dando ai fabbricanti il tempo sufficiente a riprogettare i prodotti oggetto del presente regolamento. I tempi devono essere tali da evitare impatti negativi sulle forniture dei computer e devono tenere conto dell’incidenza sui costi per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.

(10)

È prevista una revisione del presente regolamento entro tre anni e mezzo dalla sua entrata in vigore.

(11)

Occorre determinare l’efficienza energetica dei computer avvalendosi di metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dei metodi più avanzati, come pure delle eventuali norme armonizzate adottate conformemente alla normativa europea sulla normalizzazione (3).

(12)

Poiché le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia elettrica nei modi standby e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio non corrispondono pienamente alle caratteristiche dei computer, le specifiche del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (4) non si applicano ai computer. Pertanto, il presente regolamento stabilisce determinate specifiche per la gestione del consumo di energia, nonché per le modalità sospensione, spento e lo stato di consumo minimo; il regolamento (CE) n. 1275/2008 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(13)

Nonostante l’esclusione dei computer dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008, le disposizioni del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (5) si applicano agli alimentatori esterni immessi sul mercato con i computer.

(14)

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure applicabili per la valutazione della conformità.

(15)

Ai fini di agevolare i controlli della conformità, i fabbricanti sono chiamati a fornire le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono alle specifiche stabilite nel presente regolamento.

(16)

Per garantire una concorrenza leale, il conseguimento dei potenziali e auspicati risparmi di energia e per fornire ai consumatori informazioni accurate sull’efficienza energetica dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento chiarisca che le tolleranze indicate alle autorità nazionali di vigilanza del mercato ai fini dell’esecuzione di prove fisiche volte a stabilire se un modello specifico di prodotto connesso all’energia sia conforme al presente regolamento non siano utilizzate dai fabbricanti come margine di manovra per dichiarare un’efficienza del modello superiore a quanto giustificato dalle misurazioni e dai calcoli dichiarati nella documentazione tecnica del prodotto.

(17)

Occorre individuare i parametri di riferimento per i prodotti attualmente disponibili caratterizzati da un’elevata efficienza energetica. Ciò consentirà di assicurare un’ampia disponibilità e un facile accesso alle informazioni, in particolare per le piccole e medie imprese, facilitando ulteriormente l’integrazione delle migliori tecnologie progettuali e lo sviluppo di prodotti più efficienti per ridurre il consumo di energia.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento definisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di computer e server informatici.

2.   Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti che possono essere alimentati direttamente dalla corrente alternata (CA) di rete, anche tramite alimentatore esterno o interno:

a)

computer da tavolo (desktop);

b)

computer da tavolo (desktop) integrati;

c)

computer portatili (notebook), compresi i tablet, gli slate e i thin client portatili;

d)

desktop thin client;

e)

stazioni di lavoro;

f)

stazioni di lavoro mobili;

g)

server di piccole dimensioni;

h)

server informatici.

3.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti gruppi di prodotti:

a)

sistemi e componenti blade;

b)

server appliance;

c)

server multinodo;

d)

server informatici con più di quattro socket per processori;

e)

console per videogiochi;

f)

docking station.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le definizioni seguenti:

1)

«computer», un apparecchio che esegue operazioni logiche ed elabora dati, in grado di utilizzare dispositivi per l’immissione dei dati e di visualizzare le informazioni su uno schermo e in genere comprende un’unità di elaborazione centrale (CPU) per eseguire tali operazioni. Se non è dotato di CPU, il dispositivo viene impiegato come client gateway (interfaccia e convertitore di protocolli) trasmettendo i dati ad un server informatico che agisce da unità di elaborazione di calcolo;

2)

«server informatico», un apparecchio informatico che fornisce servizi e gestisce risorse in rete per i dispositivi client, come ad esempio i computer da tavolo (desktop), i computer portatili, i desktop thin client, i telefoni IP, o altri server informatici. Un server informatico è generalmente immesso sul mercato per essere utilizzato nei centri di elaborazione dati e presso uffici e realtà aziendali; vi si accede principalmente tramite connessioni di rete, e non attraverso componenti per l’immissione dati direttamente dall’utente, quali una tastiera o un mouse.

Un server informatico presenta le seguenti caratteristiche:

a)

è progettato per supportare i sistemi operativi per server informatici e/o gli hypervisor, e per l’esecuzione di applicativi aziendali installati dall’utente;

b)

supporta il codice autocorrettore (ECC) e/o una memoria tampone [compresi i moduli di memoria DIMM (dual in-line memory modules) bufferizzati e le configurazioni con memoria BOB (buffered on board)];

c)

viene commercializzato con una o più alimentazioni CA-CC;

d)

tutti i processori hanno accesso a una memoria di sistema condivisa e sono visibili in maniera indipendente da un unico OS o hypervisor;

3)

«alimentatore esterno», un dispositivo che presenta le seguenti caratteristiche:

a)

è progettato per convertire la corrente alternata (CA) in ingresso dalla rete principale di alimentazione elettrica in alternata (CA) o corrente continua (CC) di tensione inferiore all’uscita;

b)

è in grado di convertire in una sola tensione di uscita CC o CA alla volta;

c)

è destinato all’uso con un dispositivo separato che costituisce il carico principale;

d)

è contenuto in un alloggiamento fisicamente separato dal dispositivo che costituisce il carico principale;

e)

è collegato al dispositivo che costituisce il carico principale mediante connessione elettrica, cavo, filo o altro collegamento di tipo maschio/femmina rimovibile o fisso; e

f)

ha una potenza di uscita nominale non superiore a 250 Watt;

4)

«alimentatore interno», una componente progettata per convertire la tensione alternata in ingresso in tensione(i) continua(e) ai fini dell’alimentazione del computer o server informatico; presenta le seguenti caratteristiche:

a)

si trova all’interno dell’alloggiamento del computer o del server informatico ma è separata dalla scheda principale del computer o del server informatico;

b)

l’alimentatore si collega alla rete elettrica mediante un singolo cavo senza circuiti intermedi fra l’alimentatore e la rete elettrica; e

c)

tutte le connessioni elettriche dall’alimentatore alle componenti del computer o del server informatico, ad eccezione di una connessione a corrente continua allo schermo di un computer da tavolo (desktop) integrato, si trovano all’interno dell’alloggiamento del computer.

I convertitori interni CC-CC utilizzati per convertire una singola tensione continua da un alimentatore esterno in tensioni multiple da utilizzare nel computer o nel server informatico non sono considerati alimentatori interni;

5)

«desktop» o «computer da tavolo», un computer la cui unità principale è progettata per essere collocata stabilmente in un luogo e non per la mobilità e per essere utilizzata con uno schermo esterno e periferiche esterne quali la tastiera e il mouse.

Ai fini del presente regolamento si definiscono le seguenti categorie di desktop:

a)

desktop «di categoria A», un computer da tavolo che non rientra nella definizione dei desktop delle categorie B, C o D;

b)

desktop «di categoria B», un computer da tavolo dotato di:

(i)

due nuclei fisici all’interno della CPU; e

(ii)

almeno due gigabyte (GB) di memoria di sistema;

c)

desktop «di categoria C», un computer da tavolo dotato di:

(i)

tre o più nuclei fisici all’interno della CPU; e

(ii)

una configurazione con almeno una delle due caratteristiche seguenti:

almeno due gigabyte (GB) di memoria di sistema, e/o

una scheda grafica discreta (dGfx);

d)

desktop «di categoria D», un computer da tavolo dotato di:

(i)

almeno quattro nuclei fisici all’interno della CPU; e

(ii)

una configurazione con almeno una delle due caratteristiche seguenti:

almeno quattro gigabyte (GB) di memoria di sistema, e/o

una scheda grafica discreta (dGfx) che rientri nella classe G3 (con larghezza di dati del frame buffer > 128-bit), G4, G5, G6 o G7;

6)

«desktop integrato» o «computer da tavolo integrato», un sistema desktop nel quale il computer e lo schermo funzionano come unità singola che riceve l’alimentazione CA tramite un singolo cavo. Esistono due forme di desktop integrati: 1) un prodotto in cui lo schermo e il computer sono fisicamente combinati in una singola unità; o 2) un prodotto in cui lo schermo è separato dal computer ma è collegato alla struttura principale mediante un cavo di alimentazione in corrente continua (CC). Un computer da tavolo integrato è predisposto per essere collocato stabilmente in un luogo e non per essere portatile. La destinazione d’uso principale dei computer da tavolo integrati non consiste nella visualizzazione e ricezione di segnali audiovisivi.

Ai fini del presente regolamento si definiscono le seguenti categorie di desktop integrati:

a)

desktop integrato «di categoria A», un computer da tavolo integrato che non rientra nella definizione dei desktop integrati delle categorie B, C o D;

b)

desktop integrato «di categoria B», un computer da tavolo integrato dotato di:

(i)

due nuclei fisici all’interno della CPU; e

(ii)

almeno due gigabyte (GB) di memoria di sistema;

c)

desktop integrato «di categoria C», un computer da tavolo integrato dotato di:

(i)

tre o più nuclei fisici all’interno della CPU; e

(ii)

una configurazione con almeno una delle due caratteristiche seguenti:

almeno due gigabyte (GB) di memoria di sistema, e/o

una scheda grafica discreta (dGfx);

d)

desktop integrato «di categoria D», un computer da tavolo integrato dotato di:

(i)

almeno quattro nuclei fisici all’interno della CPU; e

(ii)

una configurazione con almeno una delle due caratteristiche seguenti:

almeno quattro gigabyte (GB) di memoria di sistema, e/o

una scheda grafica discreta (dGfx) che rientri nella classe G3 (con larghezza di dati del frame buffer > 128-bit), G4, G5, G6 o G7;

7)

«notebook» o «computer portatile», computer progettato specificatamente come apparecchiatura portatile e per funzionare per lunghi periodi con o senza connessione diretta a una fonte di alimentazione AC. I notebook sono dotati di schermo integrato, con una diagonale visibile dello schermo di almeno 22,86 cm (9 pollici), e sono in grado di funzionare mediante una batteria integrata o un’altra fonte di alimentazione portatile.

I notebook, inoltre, comprendono i seguenti sottotipi:

a)

«tablet», un tipo di computer portatile collegato sia ad uno schermo tattile che a una tastiera fisica;

b)

«slate», un tipo di computer portatile dotato di uno schermo tattile integrato, ma privo di una tastiera fisica permanente;

c)

«mobile thin client», un computer portatile la cui funzionalità primaria dipende da una connessione a risorse informatiche remote (ad esempio un server o un terminal remoto) e che non dispone di supporti di stoccaggio a rotazione integrati.

Ai fini del presente regolamento si definiscono le seguenti categorie di notebook:

a)

notebook «di categoria A», un computer portatile che non rientra nella definizione dei notebook delle categorie B o C;

b)

notebook «di categoria B», un computer portatile dotato di almeno una scheda grafica discreta (dGfx);

c)

notebook di «categoria C», un computer portatile dotato almeno delle seguenti caratteristiche:

a)

almeno due nuclei fisici all’interno della CPU;

b)

almeno due gigabyte (GB) di memoria di sistema;

c)

una scheda grafica discreta (dGfx) che rientri nella classe G3 (con larghezza di dati del frame buffer > 128-bit), G4, G5, G6 o G7.

I prodotti che rientrano nella definizione di notebook, ma che allo stato inattivo (idle state) hanno un consumo energetico inferiore a 6 W non sono considerati notebook ai fini del presente regolamento;

8)

«desktop thin client», un computer la cui funzionalità primaria dipende da una connessione a risorse informatiche remote (ad esempio un server o un terminal remoto) e che non dispone di supporti di stoccaggio a rotazione integrati. L’unità principale di un desktop thin client deve essere progettata per essere collocata in una posizione permanente (per esempio su una scrivania) e non per essere trasportata. I desktop thin client possono trasmettere informazioni sia a uno schermo esterno o, se parte del prodotto, a uno schermo integrato;

9)

«stazione di lavoro», un computer monoutente ad elevate prestazioni, generalmente utilizzato per applicazioni di grafica, CAD (computer aided design), per lo sviluppo di software o per applicazioni finanziarie e scientifiche oltre che per altre funzionalità ad elevata intensità di calcolo, e che presenta le seguenti caratteristiche:

a)

ha un tempo medio tra due guasti (MTBF) di almeno 15 000 ore;

b)

ha un codice autocorrettore (EEC) e/o una memoria tampone;

c)

possiede tre delle cinque caratteristiche seguenti:

1)

dispone di un’alimentazione supplementare per grafica di elevata qualità (ossia un sistema di alimentazione supplementare PCI-E 6-pin con potenza 12 V);

2)

il sistema deve essere collegato alla scheda madre con slot superiori a PCI-E x4 in aggiunta allo/agli slot grafico/i e/o al supporto PCI-X;

3)

non deve supportare la grafica UMA (uniform memory access);

4)

deve includere cinque o più slot PCI, PCI-E o PCI-X;

5)

deve essere in grado di fornire un supporto multiprocessore per due o più CPU (deve supportare fisicamente pacchetti/socket di CPU separati, ossia non avere un supporto per una CPU singolo multicore);

10)

«stazione di lavoro mobile», un computer monoutente ad elevate prestazioni, generalmente utilizzato per applicazioni di grafica, CAD (computer aided design), per lo sviluppo di software o per applicazioni finanziarie e scientifiche oltre che per altre funzionalità ad elevata intensità di calcolo, esclusi i videogiochi, e che è progettato specificatamente come apparecchiatura portatile e per funzionare per lunghi periodi con o senza connessioni dirette a fonti di alimentazione AC. Tali dispositivi dispongono di uno schermo integrato e sono in grado di funzionare con una batteria integrata o altre fonti di energia portatili. La maggior parte delle stazioni di lavoro mobili utilizza una fonte di alimentazione esterna ed è dotata di tastiera e dispositivo di puntamento integrati.

Una stazione di lavoro portatile presenta le seguenti caratteristiche:

a)

ha un tempo medio tra due guasti (MTBF) di almeno 13 000 ore;

b)

è dotata di almeno una scheda grafica discreta (dGfx) che rientri nella classe G3 (con larghezza di dati del frame buffer > 128-bit), G4, G5, G6 o G7;

c)

supporta l’inserimento di tre o più dispositivi di memorizzazione interni;

d)

supporta almeno 32GB di memoria di sistema;

11)

«server di piccole dimensioni», un tipo di computer che normalmente utilizza componenti desktop in un computer desktop, ma è fondamentalmente progettato per servire da host per altri computer e per eseguire funzioni quali la fornitura di servizi nel contesto di un’infrastruttura di rete e hosting di dati/media; un server di piccole dimensioni presenta le seguenti caratteristiche:

a)

è progettato come impianto a piedistallo, a torre o di altro tipo simile a quello di un desktop in modo tale che tutte le attività di elaborazione dati, archiviazione e interfaccia di rete siano contenute in un unico contenitore;

b)

è progettato per essere operativo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;

c)

è essenzialmente progettato per operare in situazioni di multi-uso simultaneo, al servizio di vari utenti mediante unità client collegate in rete;

d)

quando viene immesso sul mercato con un sistema operativo, tale sistema operativo è progettato per applicazioni server destinate a uso domestico o di bassa gamma;

e)

non viene commercializzato con una scheda grafica discreta (dGfx) che non rientri nella classe G1;

12)

«sistema e componenti blade», un sistema costituito da un alloggiamento («blade chassis») in cui vengono inseriti vari tipi di unità di memoria blade e i server. L’alloggiamento fornisce le risorse condivise da cui dipendono i server e la memoria. I sistemi blade sono progettati come soluzione scalabile per contenere molteplici server e unità di memoria in un unico involucro e per consentire ai tecnici di aggiungere o sostituire facilmente durante il funzionamento (hot-swap) le unità di memoria (blade), ad esempio i blade server;

13)

«server appliance», un server informatico dotato di un sistema operativo pre-installato e di un software applicativo utilizzato per svolgere una funzione specifica o una serie di funzioni strettamente collegate. Un server appliance fornisce servizi tramite una o più reti ed è generalmente gestito attraverso un’interfaccia web o a linee di comando. Le configurazioni hardware e software per i server appliance sono personalizzate dal venditore per svolgere un compito specifico, comprese le funzionalità di rete o di stoccaggio, e non sono pensate per eseguire software fornito dall’utente;

14)

«server multinodo», un sistema costituito da un alloggiamento in cui vengono inseriti due o più server informatici indipendenti (o nodi), che condividono uno o più alimentatori. La potenza combinata per tutti i nodi viene distribuita attraverso l’alimentatore/gli alimentatori condiviso/i. Un server multinodo è progettato e costruito come un unico apparecchio e non è pensato per essere collegato a caldo (hot-swappable);

15)

«server a doppio nodo», una comune configurazione di un server multinodo che consiste in due nodi server;

16)

«server informatico con più di quattro socket per processori», un server informatico contenente più di quattro interfacce progettate per l’installazione di un processore;

17)

«console per videogiochi», un dispositivo autonomo alimentato dalla rete elettrica concepito principalmente per giocare con i videogiochi. Una console per videogiochi è generalmente progettata per la trasmissione di dati su un display esterno che costituisce il principale schermo di gioco. Le console per videogiochi in genere comprendono una CPU, una memoria di sistema e una o più unità di elaborazione grafica (GPU), e possono contenere dischi rigidi o altri supporti interni di memorizzazione e lettori ottici. Solitamente, al posto di tastiera o mouse esterni, le console per videogiochi utilizzano dispositivi di comando manuali o altri dispositivi di comando interattivi per l’immissione dei dati. Le console per videogiochi, generalmente, non includono i sistemi operativi tipici dei personal computer ma utilizzano invece sistemi operativi sviluppati appositamente per questo tipo di apparecchi. I dispositivi di gioco palmari, con un display integrato che costituisce il principale schermo di gioco, e che funzionano principalmente grazie a una batteria integrata o a un’altra fonte di alimentazione portatile piuttosto che tramite una connessione diretta a una fonte di alimentazione CA, sono anch’essi considerati un tipo di console per videogiochi;

18)

«docking station», un prodotto autonomo progettato per essere connesso a un computer, con la finalità di eseguire determinate funzioni quali l’espansione della connettività o il consolidamento dei collegamenti ai dispositivi periferici. Le docking station possono anche facilitare la ricarica delle batterie interne nel computer connesso;

19)

«unità di elaborazione centrale (CPU)», una componente del computer adibita all’interpretazione e all’esecuzione di istruzioni. Le CPU possono contenere uno o più processori fisici denominati «unità di esecuzione», che sono appunto processori presenti fisicamente. Ulteriori processori «virtuali» o «logici» derivati da una o più unità di esecuzione non sono nuclei fisici. Un unico pacchetto del processore che occupa un singolo socket fisico nella CPU può contenere più di un’unità di esecuzione. Il numero totale di unità di esecuzione nella CPU è rappresentato dalla somma delle unità di esecuzione fornite dai dispositivi collegati a tutti i socket fisici della CPU;

20)

«scheda grafica discreta» (dGfx), una componente interna discreta contenente uno o più unità di elaborazione grafica (GPU) con un’interfaccia di controllo della memoria locale e una memoria locale specifica per la grafica. Rientra in una delle seguenti categorie:

a)

G1 (FB_BW ≤ 16);

b)

G2 (16< FB_BW ≤ 32);

c)

G3 (32 <FB_BW ≤ 64);

d)

G4 (64 <FB_BW ≤ 96);

e)

G5 (96 <FB_BW ≤ 128);

f)

G6 [FB_BW > 128 (con una larghezza di dati FB < 192-bit)];

g)

G7 [FB_BW > 128 (con una larghezza di dati FB ≥ 192-bit)];

«larghezza di banda del buffer di frame» (FB_BW), la quantità di dati processati al secondo da tutte le GPU su una dGfx, calcolata secondo la seguente formula:

Formula

in cui:

a)

la larghezza di banda del frame buffer è espressa in gigabyte al secondo (GB/s);

b)

la velocità di trasmissione dei dati è la frequenza effettiva dei dati di memoria espressa in MHz;

c)

la larghezza dei dati si riferisce al frame buffer della memoria, espressa in bit;

d)

la cifra «8» converte il calcolo in byte;

e)

la divisione per 1 000 converte i megabyte in gigabyte;

21)

«memoria interna», una componente interna al computer che consente la memorizzazione non volatile dei dati;

22)

«tipo di prodotto», desktop, desktop integrato, computer portatile, desktop thin client, stazione di lavoro, stazione di lavoro mobile, server di piccole dimensioni, server informatico, sistema e componenti blade, server multinodo, server appliance, console per videogiochi, docking station, alimentatore interno o alimentatore esterno.

23)

«modalità sospensione dello schermo», la modalità di consumo energetico a cui passa uno schermo a seguito della ricezione di un segnale proveniente da un dispositivo collegato o di uno stimolo interno (ad esempio un timer o un sensore di presenza). Lo schermo può passare in questa modalità anche a seguito di un segnale inviato dall’utente. Il prodotto deve riattivarsi al ricevimento di un segnale proveniente da un dispositivo collegato, una rete, un controllo a distanza e/o uno stimolo interno. Quando il prodotto si trova in questa modalità non produce immagini visibili: possibili eccezioni sono le funzioni protettive o dirette all’utente come informazioni sul prodotto, indicazione della modalità o funzioni basate su sensori.

Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell’allegato I.

Articolo 3

Specifiche di progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile per computer e server informatici sono indicate nell’allegato II.

La conformità di computer e server informatici alle specifiche di progettazione ecocompatibile deve essere misurata secondo i metodi di cui all’allegato III.

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008

Il testo del regolamento (CE) n. 1275/2008, allegato I, punto 2, è sostituito dal seguente:

«2.

Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione destinate prevalentemente all’uso in ambiente domestico, ma esclusi i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo (desktop) integrati e computer portatili (notebook), come definiti nel regolamento della Commissione (UE) n. 617/2013 (6)

Articolo 5

Applicazione del regolamento (CE) n. 278/2009

Il testo del regolamento (CE) n. 278/2009, articolo 2, paragrafo 1, lettera g), è sostituito dal seguente:

«g)

è destinato all’uso con apparecchi domestici e da ufficio elettrici ed elettronici come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1275/2008, o con computer come definiti nel regolamento della Commissione (UE) n. 617/2013 (7)

Articolo 6

Valutazione di conformità

Le procedure applicabili per la valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, sono il sistema per il controllo interno della progettazione, di cui all’allegato IV di tale direttiva, o il sistema di gestione per la valutazione della conformità, di cui all’allegato V della stessa direttiva.

Articolo 7

Sorveglianza del mercato e procedura di verifica

La sorveglianza del mercato è eseguita conformemente alle norme di cui alla direttiva 2009/125/CE.

Il controllo della conformità di computer e server informatici alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili deve essere effettuato a norma della procedura di verifica di cui al punto 2 dell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 8

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono illustrati nell’allegato IV.

Articolo 9

Revisione

Alla luce dei progressi tecnologici, la Commissione procede a una revisione del presente regolamento e ne illustra i risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti entro tre anni e mezzo dall’entrata in vigore del regolamento.

A fronte del rapido sviluppo tecnologico, tale revisione terrà conto degli sviluppi nel programma Energy Star e dell’opportunità di rendere più rigorose le specifiche di progettazione ecocompatibile, di ridurre significativamente o eliminare le quote aggiuntive di consumo energetico, in particolare per le schede grafiche discrete (dGfx), di aggiornare le definizioni e il campo di applicazione, nonché della possibilità di considerare il consumo energetico degli schermi integrati.

Inoltre, la revisione prenderà in considerazione in particolare le diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti, la possibilità di determinare e applicare specifiche di progettazione ecocompatibile in relazione ad altri aspetti significativi sotto il profilo ambientale quali il rumore e l’efficienza nell’uso dei materiali, compresi i requisiti in materia di durabilità, smontabilità, riciclabilità, standardizzazione delle interfacce dei caricabatterie, nonché i requisiti in materia di informazione relativamente al contenuto di determinate materie prime critiche, al numero minimo di cicli di carico e alla sostituzione delle batterie.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 3 e 6.1 dell’allegato II si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.

I punti 1.1, 1.3, 2, 4, 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2 e 7.3 dell’allegato II si applicano a decorrere dal 1o luglio 2014.

I punti 1.2 e 1.4 dell’allegato II si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

(3)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

(4)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45.

(5)  GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3.

(6)  GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13

(7)  GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13


ALLEGATO I

Definizioni applicabili ai fini degli allegati

1.

«Consumo annuale totale di energia (ETEC)», energia elettrica consumata da un prodotto durante specifici periodi di tempo in determinati modi e stati di consumo.

2.

«Modalità spento», livello di consumo energetico nella modalità di consumo ridotto che non può essere disattivata (influenzata) dall’utente, se non azionando un interruttore meccanico, e che può persistere per un periodo di tempo indefinito quando l’apparecchiatura è collegata all’alimentazione elettrica principale ed utilizzata conformemente alle istruzioni del fabbricante. Quando sono applicabili le norme ACPI (Advanced configuration and power interface = interfaccia di alimentazione e configurazione avanzata), la modalità spento corrisponde allo stato di livello G2/S5 (soft off) delle norme ACPI.

«Poff» rappresenta l’elettricità in Watt in modalità spento, misurata conformemente alle procedure di cui all’allegato II.

3.

«Stato di consumo minimo», stato o modalità con il consumo energetico minimo per un computer, il quale può entrarvi o uscirne tramite l’azionamento di un mezzo meccanico (per esempio un interruttore meccanico che interrompe la corrente elettrica) oppure tramite sistemi automatici.

4.

«Modalità sospensione», modalità di consumo ridotto in cui il computer può entrare automaticamente dopo un periodo di inattività o mediante comando manuale. In questo stato il computer reagisce se sottoposto a un evento di riattivazione. Quando sono applicabili le norme ACPI, la modalità sospensione corrisponde allo stato di livello G1/S3 (sospensione RAM) delle norme ACPI.

«Psleep» rappresenta l’elettricità in Watt in modalità sospensione, misurata conformemente alle procedure di cui all’allegato II.

5.

«Stato inattivo», stato del computer in cui il sistema operativo e gli altri software hanno completato il caricamento, il profilo utente è stato creato, il computer non è in modalità sospensione e l’attività è limitata alle applicazioni di base che il sistema operativo avvia per default.

«Pidle» rappresenta l’elettricità in Watt in stato inattivo, misurata conformemente alle procedure di cui all’allegato II.

6.

«Memoria interna supplementare», qualsiasi dispositivo interno di memoria, incluse le unità di disco rigido (HDD), allo stato solido (SSD) e ibride (HHD) comprese in un computer in aggiunta al primo.

7.

«Sintonizzatore TV», una componente interna discreta che consente ad un computer di ricevere segnali televisivi.

8.

«Scheda audio», una componente interna discreta che elabora segnali audio in entrata e in uscita da un computer.

9.

«Evento di riattivazione», un evento o stimolo generato dall’utente, programmato o esterno che induce il passaggio del computer dalla modalità sospensione o spento alla modalità operativa attiva. Tra gli eventi di riattivazione si includono, a titolo non esaustivo, i seguenti:

i)

movimento del mouse;

ii)

interazione con la tastiera;

iii)

intervento del dispositivo di controllo;

iv)

evento attivato dall’orologio in tempo reale;

v)

pressione di un pulsante sulla struttura; e

vi)

nel caso di eventi esterni, stimoli trasmessi mediante un telecomando, una rete o un modem.

10.

«Modalità attiva», stato in cui il computer esegue operazioni utili a) successivamente o contemporaneamente a determinate istruzioni dell’utente o b) successivamente o contemporaneamente a un’istruzione impartita mediante la rete. Questo modo include il trattamento attivo, la ricerca di dati archiviati, in memoria o in cache, compresi i periodi di stato inattivo durante l’attesa di ulteriori istruzioni da parte dell’utente e prima dell’attivazione delle modalità di consumo ridotto.

11.

«Wake On LAN (WOL)», funzione che consente ad un computer di riattivarsi dalle modalità sospensione o spento (o da un’altra modalità simile di consumo ridotto) in seguito ad una richiesta proveniente dalla rete via Ethernet.

12.

«UMA», accesso alla memoria uniforme (uniform memory access).

13.

«Visualizzazione di informazioni o dello stato», una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato del computer, compresi gli orologi, su uno schermo.


ALLEGATO II

Specifiche di progettazione ecocompatibile e calendario

1.   ETEC

Desktop e desktop integrati

1.1.   Dal 1o luglio 2014

1.1.1.

Il consumo totale annuo di energia (ETEC in kWh/anno) non deve superare:

a)

computer di categoria A: 133,00;

b)

computer di categoria B: 158,00;

c)

computer di categoria C: 188,00;

d)

computer di categoria D: 211,00.

Il valore ETEC è calcolato con la formula seguente:

Formula).

Per i computer che non dispongono di una modalità sospensione discreta ma che in stato inattivo hanno un consumo di potenza inferiore o pari a 10,00 W, è possibile utilizzare la potenza in modalità inattiva (Pidle) al posto di quella in sospensione (Psleep) nella summenzionata equazione, e la formula diventa quindi:

Formula

Tutti i valori Px si riferiscono al consumo energetico nella modalità o nello stato indicato come definito nella sezione relativa alle definizioni, misurati in Watt (W), conformemente alle procedure di cui all’allegato III.

1.1.2.

Si applicano le seguenti quote aggiuntive di consumo energetico per capacità supplementari:

a)

memoria: 1 kWh/anno per GB oltre la memoria di base, quando quest’ultima è di 2 GB (per computer di categoria A, B e C) e di 4 GB (per computer di categoria D);

b)

memoria interna supplementare: 25 kWh/anno;

c)

sintonizzatore TV discreto: 15 kWh/anno;

d)

scheda audio discreta: 15 kWh/anno;

e)

scheda grafica discreta (dGfx) per la prima scheda grafica discreta e per ciascuna scheda grafica discreta aggiuntiva:

 

Categoria dGfx

Consumo energetico aggiuntivo TEC

(kWh/anno)

Prima scheda grafica discreta (dGfx)

G1

34

G2

54

G3

69

G4

100

G5

133

G6

166

G7

225

Ciascuna scheda grafica discreta (dGfx) aggiuntiva

G1

20

G2

32

G3

41

G4

59

G5

78

G6

98

G7

133

1.1.3.

Le quote aggiuntive di consumo energetico per capacità supplementari per le schede grafiche discrete (dGfx), il sintonizzatore TV discreto e la scheda audio discreta di cui al punto 1.1.2 e al punto 1.2.2 si applicano solo alle schede e al sintonizzatore che sono abilitati durante la fase di prova dei desktop e dei desktop integrati.

1.1.4.

Le disposizioni di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 e delle revisioni indicate al punto 1.2 non si applicano ai desktop e ai desktop integrati di categoria D dotati delle seguenti caratteristiche tecniche:

a)

almeno sei nuclei fisici nell’unità di elaborazione centrale (CPU); e

b)

una o più schede grafiche discrete (dGfx) con larghezze di banda del frame buffer superiori a 320 GB/s; e

c)

almeno 16 GB di memoria di sistema; e

d)

un’unità di alimentazione con una potenza nominale di uscita di almeno 1 000 W.

1.2.   Dal 1o gennaio 2016

1.2.1.

Al consumo totale annuo di energia di cui al punto 1.1.1 si applicano le seguenti revisioni:

il consumo totale annuo di energia (ETEC in kWh/anno) non deve superare i seguenti livelli:

a)

computer di categoria A: 94,00;

b)

computer di categoria B: 112,00;

c)

computer di categoria C: 134,00;

d)

computer di categoria D: 150,00.

1.2.2.

Alle quote aggiuntive di consumo energetico per capacità supplementari per le schede grafiche discrete (dGfx) di cui al punto 1.1.2 e) si applicano le seguenti revisioni:

 

Categoria dGfx

Consumo energetico aggiuntivo TEC

(kWh/anno)

Prima scheda grafica discreta (dGfx)

G1

18

G2

30

G3

38

G4

54

G5

72

G6

90

G7

122

Ciascuna scheda grafica discreta (dGfx) aggiuntiva

G1

11

G2

17

G3

22

G4

32

G5

42

G6

53

G7

72

Notebook

1.3.   Dal 1o luglio 2014

1.3.1.

Il consumo totale annuo di energia (ETEC in kWh/anno) non deve superare:

a)

computer di categoria A: 36,00;

b)

computer di categoria B: 48,00;

c)

computer di categoria C: 80,50;

il valore ETEC è calcolato con la formula seguente:

Formula ove tutti i valori Px si riferiscono al consumo energetico nella modalità o nello stato indicato come definito nella sezione relativa alle definizioni, misurati in Watt (W), conformemente alle procedure di cui all’ allegato III.

1.3.2.

Si applicano le seguenti quote aggiuntive di consumo energetico per capacità supplementari:

a)

memoria: 0,4 KWh/anno per GB oltre la memoria di base, quando quest’ultima è di 4 GB;

b)

memoria interna supplementare: 3 kWh/anno;

c)

sintonizzatore TV discreto: 2,1 kWh/anno;

d)

scheda grafica discreta (dGfx) [per la prima scheda grafica discreta e per ciascuna scheda grafica discreta aggiuntiva (dGfx)]

 

Categoria dGfx

Consumo energetico aggiuntivo TEC

(kWh/anno)

Prima scheda grafica discreta (dGfx)

G1

12

G2

20

G3

26

G4

37

G5

49

G6

61

G7

113

Ciascuna scheda grafica discreta (dGfx) aggiuntiva

G1

7

G2

12

G3

15

G4

22

G5

29

G6

36

G7

66

1.3.3.

Le quote aggiuntive di consumo energetico per capacità supplementari per le carte grafiche discrete (dGfx) e il sintonizzatore TV discreto di cui al punto 1.3.2 e al punto 1.4.2 si applicano solo alle schede e al sintonizzatore che sono abilitati durante la fase di prova dei notebook.

1.3.4.

Le disposizioni di cui ai punti 1.3.1 e 1.3.2 e le revisioni indicate al punto 1.4 non si applicano ai notebook di categoria C dotati delle seguenti caratteristiche tecniche:

a)

almeno quattro nuclei fisici nell’unità di elaborazione centrale (CPU); e

b)

una o più schede grafiche discrete (dGfx) con larghezze di banda del frame buffer superiori a 225 GB/s; e

c)

almeno 16 GB di memoria di sistema;

1.4.   Dal 1o gennaio 2016

1.4.1.

Al consumo totale annuo di energia di cui al punto 1.3.1 si applicano le seguenti revisioni:

il consumo totale annuo di energia (ETEC in kWh/anno) non deve superare:

a)

computer di categoria A: 27,00;

b)

computer di categoria B: 36,00;

c)

computer di categoria C: 60,50.

1.4.2.

Alle quote aggiuntive di consumo energetico per capacità supplementari per le schede grafiche discrete (dGfx) di cui al punto 1.3.2 d) si applicano le seguenti revisioni:

 

Categoria dGfx

Consumo energetico aggiuntivo TEC

(kWh/anno)

Prima scheda grafica discreta (dGfx)

G1

7

G2

11

G3

13

G4

20

G5

27

G6

33

G7

61

Ciascuna scheda grafica discreta (dGfx) aggiuntiva

G1

4

G2

6

G3

8

G4

12

G5

16

G6

20

G7

36

2.   MODALITÀ SOSPENSIONE

Desktop, desktop integrati e notebook

2.   Dal 1o luglio 2014

2.1.

Un prodotto deve disporre della modalità sospensione e/o di un’altra modalità che offra funzionalità analoghe e che non superi i limiti applicabili al consumo di energia in modalità sospensione.

2.2.

Il consumo di energia in modalità sospensione non deve superare 5,00 W nei desktop e nei desktop integrati e 3,00 W nei notebook.

2.3.

I desktop e i desktop integrati il cui consumo di energia nello stato inattivo è inferiore o pari a 10,00 W non devono necessariamente disporre di un sistema discreto per la modalità sospensione.

2.4.

Qualora un prodotto sia commercializzato con funzione WOL attivata in modalità sospensione:

a)

è applicabile una quota supplementare di 0,70 W;

b)

il prodotto deve essere sottoposto a prova con la funzione WOL sia attivata che disattivata e deve essere conforme alle specifiche sopra menzionate.

2.5.

Qualora un prodotto sia commercializzato senza funzionalità Ethernet, esso deve essere sottoposto a prova con la funzione WOL non attivata.

3.   STATO DI CONSUMO MINIMO

Desktop, desktop integrati e notebook

3.   A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento

3.1.

Il consumo di energia nello stato di consumo minimo non deve superare 0,50 W.

3.2.

Un prodotto deve disporre di uno stato o di una modalità che non superi i limiti applicabili al consumo di energia per lo stato di consumo minimo quando esso è collegato all’alimentazione di rete.

3.3.

Qualora un prodotto sia commercializzato con una visualizzazione di informazioni o dello stato, è applicabile una quota supplementare di 0,50 W.

4.   MODALITÀ SPENTO

Desktop, desktop integrati e notebook

4.   Dal 1o luglio 2014

4.1.

Il consumo di energia in modalità spento non deve superare 1,00 W.

4.2.

Un prodotto deve disporre della modalità spento e/o di un’altra modalità che non superi i limiti applicabili al consumo di energia per la modalità spento quando esso è collegato all’alimentazione di rete.

4.3.

Qualora un prodotto sia commercializzato con funzione WOL attivata nella modalità spento:

a)

è applicabile una quota supplementare di 0,70 W;

b)

il prodotto deve essere sottoposto a prova con la funzione WOL sia attivata che disattivata e deve essere conforme alle specifiche sopra menzionate.

4.4.

Qualora un prodotto sia commercializzato senza funzionalità Ethernet, esso deve essere sottoposto a prova con la funzione WOL non attivata.

5.   RENDIMENTO DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Desktop, desktop integrati, desktop thin client, stazioni di lavoro, e server di piccole dimensioni

5.1.   Dal 1o luglio 2014

Tutti gli alimentatori interni dei computer devono come minimo raggiungere:

a)

85 % di rendimento al 50 % della potenza nominale di uscita;

b)

82 % di rendimento al 20 % e al 100 % della potenza nominale di uscita;

c)

fattore di potenza = 0,9 al 100 % della potenza nominale.

Il requisito relativo al fattore di potenza non si applica agli alimentatori interni con una potenza nominale di uscita massima inferiore a 75 W.

Server informatici

5.2.   Dal 1o luglio 2014

5.2.1.

Tutti gli alimentatori multiuscita (CA-CC) devono come minimo raggiungere:

a)

85 % di rendimento al 50 % della potenza nominale;

b)

82 % di rendimento al 20 % e al 100 % della potenza nominale.

5.2.2.

Tutti gli alimentatori multiuscita (CA-CC) devono come minimo raggiungere:

a)

fattore di potenza 0,8 al 20 % della potenza nominale;

b)

fattore di potenza 0,9 al 50 % della potenza nominale;

c)

fattore di potenza 0,95 al 100 % della potenza nominale.

5.2.3.

Tutti gli alimentatori monouscita (CA-CC) con potenza nominale non superiore a 500 W devono come minimo raggiungere:

a)

70 % di rendimento al 10 % della potenza nominale;

b)

82 % di rendimento al 20 % della potenza nominale;

c)

89 % di rendimento al 50 % della potenza nominale;

d)

85 % di rendimento al 100 % della potenza nominale.

5.2.4.

Tutti gli alimentatori monouscita (CA-CC) con potenza nominale non superiore a 500 W devono come minimo raggiungere:

a)

fattore di potenza 0,8 al 20 % della potenza nominale;

b)

fattore di potenza 0,9 al 50 % della potenza nominale;

c)

fattore di potenza 0,95 al 100 % della potenza nominale.

5.2.5.

Tutti gli alimentatori monouscita (CA-CC) con potenza nominale superiore a 500 W ma inferiore a 1 000 W devono come minimo raggiungere:

a)

75 % di rendimento al 10 % della potenza nominale;

b)

85 % di rendimento al 20 % e al 100 % della potenza nominale;

c)

89 % di rendimento al 50 % della potenza nominale.

5.2.6.

Tutti gli alimentatori monouscita (CA-CC) con potenza nominale superiore a 500 W ma inferiore a 1 000 W devono come minimo raggiungere i seguenti livelli:

a)

fattore di potenza 0,65 al 10 % della potenza nominale;

b)

fattore di potenza 0,8 al 20 % della potenza nominale;

c)

fattore di potenza 0,9 al 50 % della potenza nominale;

d)

fattore di potenza 0,95 al 100 % della potenza nominale.

5.2.7.

Tutti gli alimentatori monouscita (CA-CC) con potenza nominale superiore a 1 000 W devono come minimo raggiungere:

a)

80 % di rendimento al 10 % della potenza nominale;

b)

88 % di rendimento al 20 % e al 100 % della potenza nominale;

c)

92 % di rendimento al 50 % della potenza nominale.

5.2.8.

Tutti gli alimentatori monouscita (CA-CC) con potenza nominale superiore a 1 000 W devono come minimo raggiungere:

a)

fattore di potenza 0,8 al 10 % della potenza nominale;

b)

fattore di potenza 0,9 al 20 % della potenza nominale;

c)

fattore di potenza 0,9 al 50 % della potenza nominale;

d)

fattore di potenza 0,95 al 100 % della potenza nominale.

6.   ABILITAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONSUMO DI POTENZA

Desktop, desktop integrati e notebook

6.1.   A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento

Il computer deve offrire una funzione per la gestione del consumo energetico, o una funzione analoga grazie alla quale, quando il computer non sta eseguendo la funzione principale o quando altri prodotti che consumano energia non dipendono dalle sue funzioni, il computer passa automaticamente in una modalità con un consumo energetico inferiore rispetto ai limiti applicabili per il consumo di energia in modalità sospensione.

6.2.   Dal 1o luglio 2014

6.2.1.

Il computer riduce la velocità di tutte le connessioni attive di rete Ethernet da 1 Gb/s quando passa alla modalità sospensione o a quella spento.

6.2.2.

Quando il computer si trova in modalità sospensione, il tempo di risposta a «eventi di riattivazione», per esempio tramite connessioni di rete o periferiche di interfaccia utente, deve avere una latenza pari o inferiore a 5 secondi fra l’attivazione dell’evento di riattivazione e il momento in cui il sistema, compresa la visualizzazione del display, diventa pienamente operativo.

6.2.3.

Il computer deve essere commercializzato con la modalità sospensione dello schermo impostata per attivarsi entro 10 minuti di inattività dell’utente.

6.2.4.

Un computer dotato di funzionalità Ethernet deve essere in grado di attivare o disattivare la funzione WOL, se disponibile, in modalità sospensione. Un computer dotato di funzionalità Ethernet deve essere in grado di attivare o disattivare la funzione WOL in modalità spento, se è supportata da tale modalità.

6.2.5.

Se è dotato di modalità sospensione o di un’altra modalità che fornisce analoga funzionalità, questa deve essere impostata per attivarsi entro 30 minuti di inattività dell’utente. Tale funzione di gestione dell’energia deve essere attivata prima della commercializzazione del prodotto.

6.2.6.

Gli utenti devono poter facilmente attivare e disattivare eventuali connessioni alla rete senza fili e ricevere un’indicazione chiara (attraverso un simbolo, un segnale luminoso o equivalente) del fatto che tali connessioni siano state attivate o disattivate.

7.   INFORMAZIONI FORNITE DAI FABBRICANTI

Desktop, desktop integrati e notebook

7.1.   Dal 1o luglio 2014

7.1.1.

I fabbricanti forniscono nella documentazione tecnica e mettono a disposizione del pubblico su siti web a libero accesso le seguenti informazioni:

a)

tipo e categoria di prodotto, secondo la definizione di cui all’articolo 2 (una sola categoria);

b)

nome del fabbricante, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, e indirizzo al quale può essere contattato;

c)

numero di modello del prodotto;

d)

anno di fabbricazione;

e)

valore ETEC (kWh) e le quote aggiuntive di consumo energetico per le capacità supplementari applicate quando tutte le schede grafiche discrete (dGfx) sono disattivate e se il sistema è sottoposto a prova in modalità grafica commutabile con schermo pilotato dalla UMA (memoria di sistema condivisa);

f)

valore ETEC(kWh) e quote aggiuntive di consumo energetico per le capacità supplementari applicate quando tutte le schede grafiche discrete (dGfx) sono attivate;

g)

consumo di energia in stato inattivo (Watt);

h)

consumo di energia in modalità sospensione (Watt);

i)

consumo di energia in modalità sospensione con funzione WOL attivata (in Watt) (se attivata);

j)

consumo di energia in modalità spento (Watt);

k)

consumo di energia in modalità spento con funzione WOL attivata (in Watt) (se attivata);

l)

rendimento dell’alimentatore interno del 10 %, 20 %, 50 %, e 100 % della potenza nominale di uscita;

m)

rendimento dell’alimentatore esterno;

n)

livelli di rumore (il livello di rumorosità ponderato A dichiarato) del computer;

o)

numero minimo di cicli di carica che le batterie possono sostenere (si applica esclusivamente ai notebook);

p)

metodologie di misurazione utilizzate per determinare le informazioni di cui alle lettere da e) a o);

q)

sequenza delle fasi per conseguire una condizione stabile rispetto al consumo energetico;

r)

descrizione di come è stata selezionata o impostata la modalità sospensione e/o spento;

s)

sequenza di eventi necessari per il passaggio automatico dell’apparecchio in modalità sospensione e/o spento;

t)

durata dello stato inattivo prima che il computer passi automaticamente in modalità sospensione o in un’altra modalità che non superi i limiti applicabili per il consumo di energia per la modalità sospensione;

u)

lasso di tempo dopo un periodo di inattività dell’utente in cui il computer passa automaticamente a una modalità di consumo energetico inferiore rispetto alla modalità sospensione;

v)

lasso di tempo impostato prima che la modalità sospensione dello schermo si attivi dopo inattività dell’utente;

w)

informazioni agli utenti sul potenziale di risparmio energetico della funzione di gestione del consumo energetico;

x)

informazioni agli utenti su come attivare la funzione di gestione del consumo energetico;

y)

per i prodotti con schermi integrati contenenti mercurio, il contenuto totale di mercurio espresso in X,X mg;

z)

parametri di prova per le misurazioni:

tensione di prova in V e frequenza in Hz,

distorsione armonica totale del sistema di alimentazione elettrica,

informazioni e documentazione su strumentazione, configurazione e circuiti utilizzati per le prove elettriche.

7.1.2.

Se un modello è commercializzato in più configurazioni le informazioni sul prodotto richieste al punto 7.1.1 possono essere dichiarate una sola volta per categoria di prodotto (secondo la definizione di cui all’articolo 2, per la configurazione che richiede il consumo energetico più elevato nell’ambito di tale categoria di prodotto. Tra le informazioni fornite si include un elenco di tutte le configurazioni rappresentate dal modello per cui si dichiarano le informazioni.

Notebook

7.2.   Dal 1o luglio 2014

Se il notebook funziona con batteria/batterie non accessibili e sostituibili da un utente non professionale, oltre alle informazioni di cui al punto 7.1, i costruttori sono tenuti a fornire nella documentazione tecnica e mettere a disposizione su un sito web a libero accesso e sull’imballaggio esterno del notebook, le seguenti informazioni: «La batteria/le batterie in questo prodotto non può/possono essere facilmente sostituita/e dall’utente».

Le informazioni fornite sull’imballaggio esterno del notebook devono essere chiaramente visibili e leggibili e fornite in tutte le lingue ufficiali del paese in cui il prodotto è commercializzato.

Stazioni di lavoro, stazioni di lavoro mobili, desktop thin client, server di piccole dimensioni server informatici

7.3.   Dal 1o luglio 2014

7.3.1.

I fabbricanti forniscono nella documentazione tecnica e mettono a disposizione del pubblico su siti web a libero accesso le seguenti informazioni:

a)

tipo di prodotto, secondo la definizione di cui all’articolo 2 (una sola categoria);

b)

nome del fabbricante, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, e indirizzo al quale può essere contattato;

c)

numero di modello del prodotto;

d)

anno di fabbricazione;

e)

rendimento dell’alimentatore interno/esterno;

f)

parametri di prova per le misurazioni:

tensione di prova in V e frequenza in Hz,

distorsione armonica totale del sistema di alimentazione elettrica,

informazioni e documentazione su strumentazione, configurazione e circuiti utilizzati per le prove elettriche;

g)

potenza massima (Watt);

h)

consumo di energia nello stato inattivo (Watt);

i)

consumo di energia nella modalità sospensione (Watt);

j)

consumo di energia nella modalità spento (Watt);

k)

livelli di rumore (il livello di rumorosità ponderato A dichiarato) del computer;

l)

metodologie di misurazione utilizzate per determinare le informazioni di cui alle lettere da e) a k).

7.3.2.

Se un modello è commercializzato in più configurazioni le informazioni sul prodotto richieste al punto 7.3.1 possono essere dichiarate una sola volta per categoria di prodotto (secondo la definizione di cui all’articolo 2, per la configurazione che richiede il consumo energetico più elevato nell’ambito di tale categoria di prodotto. Tra le informazioni fornite si include un elenco di tutte le configurazioni rappresentate dal modello per cui si dichiarano le informazioni.


ALLEGATO III

Misure e procedura di verifica per la sorveglianza del mercato

1.   MISURAZIONI

Ai fini della conformità e della verifica di conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati avvalendosi di norme armonizzate, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che prendano in considerazione lo stato dell’arte generalmente riconosciuto, i cui risultati si ritiene abbiano un ridotto livello di incertezza.

I computer commercializzati senza un sistema operativo in grado di supportare un’interfaccia di alimentazione e configurazione avanzata (ACPI) o simili, devono essere sottoposti a prova con sistema operativo che supporti l’ACPI (o simili).

2.   PROCEDURA DI VERIFICA

Nell’effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all’allegato II del presente regolamento.

ETEC, modalità sospensione, spento e stato di consumo minimo:

2.1.

Per le specifiche relative a un fabbisogno energetico superiore a 1,00 W, o nel caso in cui le specifiche per il consumo di energia formulate in valore TEC determinino un consumo superiore a 1,00 W in almeno una modalità di alimentazione, le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità secondo quanto indicato di seguito.

Si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 2.3 dell’allegato II, se i risultati della prova non superano di oltre il 7 % i valori limite applicabili.

Si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui al punto 2.2 dell’allegato II, se i risultati della prova non superano di oltre il 7 % i valori limite applicabili. Ai risultati della prova si può aggiungere una quota aggiuntiva di consumo energetico, come indicato al punto 2.4 dell’allegato II, se la configurazione del modello è commercializzata con la funzione WOL attivata in modalità sospensione. La configurazione del modello deve essere sottoposta a prova con la funzione WOL sia attivata e che disattivata e deve essere conforme in entrambi i casi. Qualora una configurazione del modello sia commercializzata senza funzionalità Ethernet, è necessario sottoporla a prova senza la funzione WOL attivata.

Se non si ottengono i risultati sopra specificati, occorre sottoporre a prova tre ulteriori unità della stessa configurazione di modello.

Dopo aver sottoposto a prova tre ulteriori unità dello stesso modello e configurazione, tale configurazione del modello viene considerata conforme alle specifiche di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 e 2.3 dell’allegato II, se la media dei risultati delle tre unità non supera di oltre il 7 % il valore limite applicabile.

Se non si ottengono i risultati sopra specificati, la configurazione del modello e tutti i modelli cui si riferiscono le informazioni relative allo stesso prodotto (di cui all’allegato II, punti 7.1.2 e 7.3.2) sono da ritenersi non conformi alle specifiche applicabili di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 e 2.3 dell’allegato II.

2.2.

Per le specifiche relative a un consumo di energia pari o inferiore a 1,00 W, le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità secondo quanto indicato di seguito.

Si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui al punto 3.1 dell’allegato II, se i risultati della prova non superano di oltre 0,10 W i valori limite applicabili. Ai risultati della prova si può aggiungere una quota aggiuntiva di consumo energetico, come indicato al punto 3.3 dell’allegato II, se la configurazione del modello è commercializzata con una «visualizzazione di informazioni o dello stato».

Si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui al punto 4.1 dell’allegato II, se i risultati della prova non superano di oltre 0,10 W i valori limite applicabili. Ai risultati della prova si può aggiungere una quota aggiuntiva di consumo energetico, come indicato al punto 4.3 dell’allegato II, se la configurazione del modello è commercializzata con la funzione WOL attivata in modalità spento. La configurazione del modello deve essere sottoposta a prova con la funzione WOL sia attivata e che disattivata e deve essere conforme in entrambi i casi. Qualora una configurazione del modello sia commercializzata senza funzionalità Ethernet, è necessario sottoporla a prova senza la funzione WOL attivata.

Se non si ottengono i risultati sopra specificati, occorre sottoporre a prova tre ulteriori unità della stessa configurazione di modello.

Dopo aver sottoposto a prova tre ulteriori unità dello stesso modello e configurazione, tale configurazione del modello viene considerata conforme alle specifiche applicabili di cui ai punti 3.1 e 4.1 dell’allegato II, se la media dei risultati delle ultime tre prove non supera di oltre 0,10 W il valore limite applicabile.

Se non si ottengono i risultati sopra specificati, la configurazione del modello e tutti i modelli cui si riferiscono le informazioni relative allo stesso prodotto (di cui all’allegato II, punti 7.1.2 e 7.3.2) sono da ritenersi non conformi alle specifiche applicabili di cui ai punti 3.1 e 4.1 dell’allegato II.

Rendimento dell’alimentatore interno

2.3.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui al punto 5 dell’allegato II, se:

a)

la media aritmetica del rendimento medio nelle condizioni di carico come definite nell’allegato II non è inferiore di oltre il 2 % al valore del limite applicabile per il rendimento medio in modo attivo; e

b)

la media aritmetica del fattore di potenza come definito nell’allegato II non è inferiore di oltre il 10 % al valore del limite applicabile per il fattore di potenza.

Se non si ottengono i risultati sopra specificati, occorre sottoporre a prova tre ulteriori unità dello stesso modello.

Dopo aver sottoposto a prova tre ulteriori unità dello stesso modello, questo viene considerato conforme alle disposizioni di cui al punto 5 dell’allegato II se:

a)

la media aritmetica del rendimento medio nelle condizioni di carico come definite nell’allegato II non è inferiore di oltre il 2 % al valore del limite applicabile per il rendimento medio in modo attivo; e

b)

la media aritmetica del fattore di potenza come definito nell’allegato II non è inferiore di oltre il 10 % al valore del limite applicabile per il fattore di potenza.

Se non si ottengono i risultati sopra specificati, la configurazione del modello e tutti i modelli cui si riferiscono le informazioni relative allo stesso prodotto (di cui all’allegato II, punti 7.1.2 e 7.3.2) sono da ritenersi non conformi alle specifiche applicabili di cui al punto 5 dell’allegato II.

Abilitazione della gestione del consumo di potenza

2.4.

Per le specifiche di cui al punto 6.1 dell’allegato II, le autorità degli Stati membri devono utilizzare la procedura applicabile per la misurazione del consumo energetico dopo che, tramite la funzione di gestione dell’energia, o una funzione analoga, l’apparecchio sia passato alla modalità di consumo energetico applicabile.

2.5.

Per le specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.6 dell’allegato II le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità secondo quanto indicato di seguito.

Si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui al punto 6.2.1 se la velocità di tutte le connessioni attive di rete Ethernet da 1 gigabit al secondo (Gb/s) si riduce quando un desktop, un desktop integrato o un notebook passa in modalità sospensione o spento con funzione WOL.

Si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui al punto 6.2.2 se il desktop, il desktop integrato o il notebook diventa pienamente operativo, compresa la visualizzazione di eventuali schermi collegati, entro 5 secondi dall’evento di riattivazione attivato durante la modalità sospensione.

Si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui al punto 6.2.3 se lo schermo collegato a un desktop, a un desktop integrato o a un notebook passa in modalità sospensione entro 10 minuti di inattività dell’utente.

Si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui al punto 6.2.4 se la funzione WOL in modalità sospensione e spento può essere attivata e disattivata.

Si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui al punto 6.2.5 se un desktop, un desktop integrato o un notebook passa in modalità sospensione entro 30 minuti di inattività dell’utente.

Si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui al punto 6.2.6 se gli utenti sono facilmente in grado di attivare e disattivare eventuali connessioni alla rete senza fili e ricevono un’indicazione chiara (attraverso un simbolo, un segnale luminoso o equivalente) del fatto che tali connessioni siano state attivate o disattivate.

Se non si ottengono i risultati sopra specificati, occorre sottoporre a prova tre ulteriori unità dello stesso modello.

Dopo aver sottoposto a prova tre ulteriori unità dello stesso modello e configurazione, tale configurazione del modello viene considerata conforme alle specifiche applicabili di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.6 dell’allegato II se le tre ulteriori unità soddisfano i requisiti.

Se non si ottengono i risultati sopra specificati, la configurazione del modello e tutti i modelli cui si riferiscono le informazioni relative allo stesso prodotto (di cui all’allegato II, punti 7.1.2 e 7.3.2) sono da ritenersi non conformi alle specifiche applicabili di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.6 dell’allegato II.

Le tolleranze per le verifiche definite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fabbricante come una tolleranza permessa rispetto ai valori riportati nella documentazione tecnica per conseguire la conformità alle specifiche. I valori dichiarati non devono essere più favorevoli per il fabbricante rispetto ai valori riportati nella documentazione tecnica.


ALLEGATO IV

Parametri di riferimento indicativi

Ai fini della parte 3, punto 2, dell’allegato I della direttiva 2009/125/CE, sono stati individuati i seguenti parametri di riferimento.

Essi si richiamano alla migliore tecnologia disponibile al momento della redazione del presente regolamento.

Le migliori prestazioni attualmente sul mercato per i computer sono:

il valore ETEC varia per categoria — cfr. tabella riportata di seguito,

modalità sospensione 0,4 W,

modo spento 0,0 W.

Tabella

Attuali migliori prestazioni per il valore ETEC

 

ETEC (kWh/anno) (1)

Desktop e desktop integrati

Categoria A

33,4

Categoria B

28,7

Categoria C

75,8

Categoria D

63,5

Notebook

Categoria A

10,9

Categoria B

18,1

Categoria C

26,3


(1)  Dati aggiornati al 20 marzo 2012.


27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 618/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2013

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I (l’elenco) ai punti d’entrata nei territori indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l’elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione quantomeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

La comparsa e la gravità degli incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze delle missioni effettuate nei paesi terzi dall’Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare tale elenco.

(4)

In particolare, per quanto riguarda le partite di fagioli secchi provenienti dalla Nigeria, dalle fonti d’informazione pertinenti risulta l’insorgenza di nuovi rischi, che giustifica l’introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. Occorre pertanto inserire nell’elenco una voce relativa a tali partite.

(5)

Occorre inoltre modificare l’elenco per aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le stesse fonti di informazione indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell’Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce nell’elenco relativa alla Brassica oleracea originaria della Cina va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Analogamente, occorre modificare l’elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un miglioramento generale del livello di conformità alla pertinente normativa dell’Unione e per i quali non è quindi più giustificato l’attuale livello di controlli ufficiali. La voce nell’elenco relativa ai cavoli originari della Thailandia va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

Occorre anche modificare l’elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado in generale soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell’Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. Le voci dell’elenco relative alle arachidi originarie del Sudafrica e alle melagrane dell’Egitto vanno pertanto modificate di conseguenza.

(8)

Per motivi di chiarezza, è necessario modificare l’elenco dei residui di antiparassitari nelle note dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 al fine di assicurarne la coerenza con la definizione di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(9)

A fini di coerenza e di chiarezza, è opportuno sostituire l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con l’allegato del presente regolamento.

(10)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

(3)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità

(%)

Uve secche

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ocratossina A

50

(alimenti)

 

 

 

 

 

Nocciole

(con guscio o sgusciate)

0802 21 00;

0802 22 00

 

Azerbaigian (AZ)

Aflatossine

10

(mangimi e alimenti)

 

 

 

 

 

Anguria o cocomero

0807 11 00

 

Brasile (BR)

Salmonella

10

(alimenti)

 

 

 

 

 

Arachidi con guscio,

1202 41 00

 

Brasile (BR)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate,

1202 42 00

 

 

 

 

Burro di arachidi,

2008 11 10

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate.

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

 

 

 

(mangimi e alimenti)

 

 

 

 

 

Fragole (congelate)

0811 10

 

Cina (CN)

Norovirus ed epatite A

5

(alimenti)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea

(altri prodotti commestibili del genere Brassica, “broccoli cinesi”) (2)

ex 0704 90 90

40

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)

20

(alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

 

 

 

Paste alimentari secche

ex 1902 11 00;

ex 1902 19 10;

ex 1902 19 90;

ex 1902 20 10;

ex 1902 20 30;

ex 1902 20 91;

ex 1902 20 99;

ex 1902 30 10;

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Cina (CN)

Alluminio

10

(alimenti)

 

 

 

 

 

Pomeli

ex 0805 40 00

31; 39

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

20

(alimenti — freschi)

 

 

 

 

 

Tè, anche aromatizzato

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5)

10

(alimenti)

 

 

 

 

 

Melanzane

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (6)

10

Melone amaro.

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

 

 

 

(alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

 

 

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (6)

20

Peperoni (dolci e altri)

(Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

 

 

 

(alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

 

 

 

Arance (fresche o secche),

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7)

10

Fragole

0810 10 00

 

 

 

 

(alimenti — frutta fresca)

 

 

 

 

 

Peperoni (dolci e altri)

(Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8)

10

(alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

 

 

 

Capsicum annuum, interi,

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatossine

10

Capsicum annuum,

tritati o polverizzati,

ex 0904 22 00

10

 

 

 

Altri frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci

(Capsicum annuum),

0904 21 90

 

 

 

 

Curry (prodotti derivati dal peperoncino),

0910 91 05

 

 

 

 

Noci moscate

(Myristica fragrans),

0908 11 00;

0908 12 00

 

 

 

 

Macis

(Myristica fragrans).

0908 21 00;

0908 22 00

 

 

 

 

Zenzero

(Zingiber officinale),

0910 11 00;

0910 12 00

 

 

 

 

Curcuma longa

(curcuma),

0910 30 00

 

 

 

 

(alimenti — spezie essiccate)

 

 

 

 

 

Noci moscate

(Myristica fragrans),

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesia (ID)

Aflatossine

20

Macis

(Myristica fragrans).

0908 21 00;

0908 22 00

 

 

 

 

((alimenti — spezie essiccate)

 

 

 

 

 

Piselli non sgranati,

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (9)

10

Fagioli non sgranati.

ex 0708 20 00

40

 

 

 

(alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

 

 

 

Menta

ex 1211 90 86

30

Marocco (MA)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (10)

10

(alimenti — erbe aromatiche)

 

 

 

 

 

Fagioli secchi

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (11)

50

(alimenti)

 

 

 

 

 

Semi di melone (Egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

(alimenti)

 

 

 

 

 

Peperoni (diversi dai peperoni dolci)

(Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (12)

10

(alimenti — freschi)

 

 

 

 

 

Foglie di coriandolo,

ex 0709 99 90

72

Thailandia (TH)

Salmonella (13)

10

Basilico,

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Menta.

ex 1211 90 86

30

 

 

 

(alimenti — erbe aromatiche)

 

 

 

 

 

Foglie di coriandolo,

ex 0709 99 90

72

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (14)

10

Basilico, basico sacro.

ex 1211 90 86

20

 

 

 

(alimenti — erbe aromatiche)

 

 

 

 

 

Cavoli

0704;

 

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (14)

10

(alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0710 80 95

76

 

 

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (14)

20

Melanzane.

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

 

 

 

(alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

 

 

 

Peperoni dolci

(Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (15)

10

Pomodori.

0702 00 00;

0710 80 70

 

 

 

 

(alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

 

 

 

Uve secche

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ocratossina A

50

(alimenti)

 

 

 

 

 

Foglie di coriandolo,

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (16)

20

Basilico, basilico sacro,

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Menta,

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Prezzemolo.

ex 0709 99 90

40

 

 

 

(alimenti — erbe aromatiche)

 

 

 

 

 

Gombo,

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (16)

20

Peperoni (diversi dai peperoni dolci)

(Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

 

 

 

(alimenti — freschi)

 

 

 

 

 


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Specie di Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “Chinese bare Jielan”.

(3)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressi in fipronil], carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressi in carbendazim), acetamiprid, dimetomorf e propiconazolo.

(4)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressi in paration-metile), fentoato, metidatione.

(5)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: buprofezina; imidacloprid; fenvalerato/esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR); profenofos; trifluralin; triazofos, triadimefon and triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)].

(6)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina, espressi in amitraz), acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressi in aldicarb), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), diafenthiuron, diazinone, diclorvos, dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o, p’), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malation (somma di malation e malaoxon, espressi in malation), metamidofos, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressi in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

(7)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), ciflutrin [ciflutrin incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciprodinil, diazinon, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metileHexaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressi in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

(8)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano (somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano, espressi in carbofurano), clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciproconazolo, dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o, p’), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazolo, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6 triclorofenolo, espressi in procloraz), profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforine.

(9)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), diafenthiuron, indoxacarb, come somma degli isomeri S e R.

(10)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)], dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan), esaconazolo, paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressi in paration-metile), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), flutriafol, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), flubendiamide, miclobutanile, malation (somma di malation e malaoxon, espressi in malation).

(11)  Segnatamente residui diclorvos.

(12)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano (somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano, espressi in carbofurano), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), dimetoato (dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), triazofos, malation (somma di malation e malaoxon, espressi in malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressi in carbendazim), triforina, procimidone, formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato (cloridrato).

(13)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(14)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), carbofurano (somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano espressi in carbofurano), clorpirifos, clorpirifos metile, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato), etion, malation (somma di malation e malaoxon, espressi in malation), metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

(15)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), oxamil, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), clofentezina, diafenthiuron, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressi in dimetoato), formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato, malation (somma di malation e malaoxon espressi in malation), procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.

(16)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano (somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano espressi in carbofurano), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressi in carbendazim), clorpirifos, profenofos, permetrina (somma degli isomeri), esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressi in fipronil], propargite, flusilazolo, fentoato, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri)], metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressi in metomil), quinalfos, pencicuron, metidatione, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressi in dimetoato), fenbuconazolo.»


27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 619/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2013

relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera della Francia, della Grecia, dell’Italia, di Malta e della Spagna o immatricolati in tali paesi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2013 da parte dei pescherecci e delle tonnare dell’Unione europea nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (3), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri e per le tonnare, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione almeno il contingente assegnato alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.

(3)

La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.

(4)

In conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e di altre informazioni in suo possesso, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l’Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, l’attrezzo, lo stock, il gruppo di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

(5)

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, le possibilità di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo assegnate ai pescherecci battenti bandiera della Francia, della Grecia, dell’Italia, di Malta e della Spagna o immatricolati in tali paesi risultano esaurite.

(6)

In data 3, 5, 8 e 17 giugno la Francia ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi 17 pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2013 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 3 giugno per 10 pescherecci, dal 5 giugno per quattro pescherecci, dall’8 giugno per due pescherecci e dal 17 giugno per il peschereccio rimanente; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dalle ore 17.22 del 17 giugno 2013.

(7)

In data 3 giugno la Grecia ha informato la Commissione di aver imposto, a decorrere dalle ore 8.00 del 3 giugno 2013, un fermo di pesca al suo peschereccio con reti a circuizione dedito nel 2013 alla pesca del tonno rosso.

(8)

In data 13 giugno l’Italia ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi 12 pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2013 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 5 giugno per quattro pescherecci, dal 6 giugno per altri quattro, dal 9 giugno per tre pescherecci e dal 13 giugno per il peschereccio rimanente; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dalle ore 15.27 del 13 giugno 2013.

(9)

In data 8 giugno Malta ha informato la Commissione di aver imposto, a decorrere dalle ore 21:56 dell’8 giugno 2013, un fermo di pesca al suo peschereccio con reti a circuizione dedito nel 2013 alla pesca del tonno rosso.

(10)

In data 3 e 17 giugno la Spagna ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi sei pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2013 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 3 giugno per cinque di essi e dal 17 giugno per il peschereccio rimanente; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dalle ore 00.00 del 17 giugno 2013.

(11)

Fatte salve le misure summenzionate adottate dalla Francia, dalla Grecia, dall’Italia, da Malta e dalla Spagna, è necessario che la Commissione confermi il divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera degli Stati membri interessati o in essi immatricolati, con effetto a decorrere, al più tardi, dalle ore 17.22 del 17 giugno 2013 per la Francia, dalle ore 8.00 del 3 giugno 2013 per la Grecia, dalle ore 15.27 del 13 giugno 2013 per l’Italia, dalle ore 21.56 dell’8 giugno 2013 per Malta e dalle ore 00.00 del 17 giugno 2013 per la Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera francese o immatricolati in Francia è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 17.22 del 17 giugno 2013.

Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

Articolo 2

La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera greca o immatricolati in Grecia è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 8.00 del 3 giugno 2013.

Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

Articolo 3

La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 15.27 del 13 giugno 2013.

Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

Articolo 4

La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera maltese o immatricolati a Malta è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 21.56 dell’8 giugno 2013.

Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

Articolo 5

La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna è vietata a decorrere, al più tardi, dalle ore 00.00 del 17 giugno 2013.

Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.


27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 620/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

49,2

TR

98,7

ZZ

74,0

0707 00 05

MK

29,3

TR

116,3

ZZ

72,8

0709 93 10

MA

102,6

TR

127,4

ZZ

115,0

0805 50 10

AR

86,5

BR

96,4

TR

78,7

ZA

99,9

ZZ

90,4

0808 10 80

AR

167,5

BR

116,6

CL

130,8

CN

105,7

NZ

144,4

US

156,1

ZA

128,3

ZZ

135,6

0809 10 00

IL

342,4

TR

218,5

ZZ

280,5

0809 29 00

TR

335,5

ZZ

335,5

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1

0809 40 05

CL

216,9

IL

308,9

ZA

377,9

ZZ

301,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/47


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo

(2013/323/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 maggio 2011 il Consiglio ha concesso al Portogallo, su richiesta di quest'ultimo, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio (2)) a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie ("programma"), volto a ristabilire la fiducia, a consentire il ritorno dell’economia verso una crescita sostenibile e a salvaguardare la stabilità finanziaria in Portogallo, nell’area dell’euro e nell’Unione.

(2)

In linea con l'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, la Commissione ha svolto tra il 25 febbraio e il 14 marzo, insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e in collaborazione con la Banca centrale europea (BCE), il settimo riesame dei progressi compiuti dalle autorità portoghesi nell'attuazione delle misure concordate nel quadro del programma. Successivamente, tra il 14 e il 17 aprile 2013 e tra l'8 e l'11 maggio 2013, è stata effettuata un'ulteriore valutazione di alcune misure di bilancio.

(3)

Una proroga della scadenza media massima dei prestiti dell'Unione apporterebbe vantaggi in quanto sosterrebbe gli sforzi del Portogallo per riacquisire un pieno accesso al mercato e uscire con successo dal programma. Onde trarre pieno beneficio da tale proroga, è opportuno che la Commissione sia autorizzata a prorogare la scadenza di rate e tranche.

(4)

Nel 2012 il prodotto interno lordo (PIL) reale è sceso del 3,2% a seguito della contrazione inaspettatamente forte dell'attività economica e dell'occupazione registrata nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno. Questi sviluppi hanno imposto una revisione al ribasso delle prospettive economiche: il PIL reale dovrebbe contrarsi del 2,3% nel 2013, per via dell'effetto di trascinamento più negativo dal 2012, di una più forte flessione dei consumi interni a causa di una disoccupazione più elevata del previsto e dell'indebolimento della domanda esterna. Anche la ripresa economica dovrebbe essere più modesta del previsto, con un PIL reale che dovrebbe toccare il livello più basso nel secondo semestre dell'anno per poi riprendere a crescere nel 2014 a un tasso annuo medio dello 0,6%. La crescita del PIL reale nel 2015 dovrebbe ammontare all'1,5%. Il tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere un picco del 18½% della forza lavoro nel 2014.

(5)

Il disavanzo pubblico ha raggiunto il 6,4% del PIL nel 2012, attestandosi al di sopra dell'obiettivo del programma del 5% del PIL. Al disavanzo nominale hanno contribuito una serie di ingenti operazioni una tantum, il cui impatto di bilancio non era noto all'epoca del riesame precedente. Le operazioni comprendono l'iniezione di capitale nella banca statale CGD (0,5% del PIL), il riavviamento attraverso il governo della conversione in azioni dei prestiti degli azionisti di Parpública a SAGESTAMO, due società al di fuori del perimetro delle amministrazioni pubbliche (0,5% del PIL), e le riduzioni di valore connesse con il trasferimento di attività da BPN (0,1% del PIL). Inoltre, a seguito di un parere di Eurostat, gli introiti della vendita della concessione operativa per i principali aeroporti portoghesi sono stati trattati come ritiri di capitale, che in quanto tali non incidono sul saldo delle amministrazioni pubbliche, contrariamente a quanto previsto dal governo nel bilancio (0,7% del PIL). Escludendo dal saldo nominale l'incidenza di questi fattori straordinari, il disavanzo pubblico sarebbe ammontato al 4,7% del PIL, al di sotto dell'obiettivo prefissato. Limitare il disavanzo a questo livello è stato impegnativo in quanto la contrazione delle entrate determinata dalle condizioni macroeconomiche ha dovuto essere compensata da risparmi superiori al previsto, in particolare per quanto riguarda le retribuzioni dei dipendenti pubblici, i consumi intermedi e gli stanziamenti per nuovi progetti di investimento.

(6)

Nel complesso, nel 2012 lo sforzo di bilancio, misurato dal miglioramento del saldo strutturale, ha raggiunto il 2,4% del PIL, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 9 ottobre 2012, intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Portogallo. Il miglioramento del saldo primario strutturale era ancora più elevato (2,7% del PIL).

(7)

A seguito degli sviluppi del 2012, il nuovo scenario di riferimento del bilancio per il 2013 muove dal presupposto che il calo delle entrate e l'incremento dei trasferimenti sociali in natura si rifletteranno sull'anno successivo, mentre un'ampia parte delle economie dell'ultimo trimestre del 2012 è considerata non permanente, con un effetto di trascinamento negativo di circa lo 0,4% del PIL nel 2013. Inoltre, il significativo deterioramento delle prospettive macroeconomiche nel 2013 ha ridotto lo scenario di riferimento di un altro 0,5% del PIL. Tenuto conto di tali sviluppi, gli obiettivi di bilancio specificati nel quinto riesame del programma (4,5% del PIL nel 2013 e 2,5% del PIL nel 2014) non sono più raggiungibili. Dato che si ritiene che lo scarto sfugga sostanzialmente al controllo del governo, pare appropriata una revisione dell'aggiustamento di bilancio.

(8)

Gli obiettivi di disavanzo sono stati pertanto rivisti al 5,5% del PIL nel 2013, al 4,0% del PIL nel 2014 e al 2,5% del PIL nel 2015. Tale percorso è stato ricalibrato in modo da mantenere un aggiustamento primario strutturale di quasi il 9% nel periodo 2011-2015, consentendo nel contempo il funzionamento degli stabilizzatori automatici e prendendo in considerazione i vincoli di finanziamento e del debito nonché i costi sociali dell'aggiustamento. Anche con i nuovi obiettivi, saranno necessarie consistenti misure di risanamento, per un importo pari al 3,5% del PIL nel 2013 e al 2% del PIL nel 2014. Il previsto aggiustamento nel periodo di riferimento del programma è sostenuto da una serie di misure strutturali sul versante della spesa e delle entrate. Ci si attende che il percorso di risanamento continui oltre il periodo di riferimento del programma, in modo da portare il disavanzo nettamente al di sotto della soglia del 3% entro il 2015.

(9)

La legge di bilancio 2013 includeva misure discrezionali di carattere strutturale per un valore di poco più del 3% del PIL, a seguito del ripristino di uno dei due premi per i dipendenti pubblici e di 1,1 dei due premi per i pensionati (il 100% del primo e il 10% del secondo) che erano stati tagliati nel 2012. Il 5 aprile 2013, tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune delle disposizioni del bilancio 2013, compresi il restante taglio di uno dei premi per i dipendenti pubblici e del 90% del premio per i pensionati e la nuova sovrattassa sulle prestazioni di disoccupazione e di malattia, determinando in tal modo uno scostamento di bilancio pari allo 0,8% del PIL. Per rimediare a questo scostamento e sostenere il necessario aggiustamento di bilancio nel 2014 e nel 2015, il governo ha adottato tra aprile e maggio un pacchetto di misure permanenti di riduzione della spesa per un importo cumulato di 4,7 miliardi di EUR (2,8% del PIL) nel periodo 2013-2014, alcune delle quali, per un valore di 0,8% del PIL, sono anticipate al 2013. Nel 2014 l'equilibrio tra il risanamento basato sulle entrate e basato sulle spese sarà ristabilito.

(10)

Anche a seguito del pieno ripristino dei due premi per i dipendenti pubblici e i pensionati, gli aumenti delle entrate rappresentano oltre due terzi dell'intero sforzo di risanamento di bilancio nel 2013, mentre i tagli alla spesa si limitano a meno di un terzo, contrariamente alle intenzioni originarie di concentrare il consolidamento sulla spesa.

(11)

Per il 2013, le misure sul versante delle entrate comprendono una ristrutturazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; una soprattassa pari al 3,5% sulla parte del reddito imponibile eccedente il salario minimo; una sovrattassa di solidarietà sui livelli più elevati di reddito; l'ampliamento della base imponibile e altre modifiche volte ad aumentare il gettito nel settore della fiscalità delle imprese; accise più elevate su tabacco, alcol e gas naturale; l'ampliamento della base imponibile dei beni immobili a seguito della loro rivalutazione e un contributo di solidarietà straordinario sulle pensioni per far fronte alle sfide di sostenibilità connesse all'invecchiamento della popolazione. Sul lato della spesa, le misure prevedono una consistente riduzione della spesa complessiva per le retribuzioni nel settore pubblico, ottenuta ottimizzando la ripartizione delle risorse, ridimensionando la forza lavoro e riducendo la retribuzione degli straordinari, i benefici aggiuntivi e i compensi durante il congedo straordinario. Altre misure di riduzione della spesa comprendono il proseguimento degli sforzi di razionalizzazione nel settore sanitario; la razionalizzazione delle prestazioni sociali e un migliore orientamento del sostegno sociale; la riduzione dei consumi intermedi in tutti i ministeri settoriali e risparmi realizzati con la rinegoziazione dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) e con ulteriori iniziative di ristrutturazione nelle imprese statali (SOE). Alcuni dei previsti risparmi scaturiranno da una realizzazione anticipata delle misure elaborate nel quadro della revisione della spesa pubblica.

(12)

Mentre le predette misure sono di natura permanente, il governo adotterà anche provvedimenti non permanenti, anche, tra l'altro, mediante il trasferimento delle risorse del Fondo di coesione da progetti meno maturi a quelli più avanzati, e un'ulteriore riduzione della spesa in conto capitale (programma Polis).

(13)

In aggiunta alle misure di risanamento inserite nel bilancio suppletivo, tutte le altre modifiche e proposte legislative necessarie per attuare le riforme legate alla revisione della spesa pubblica saranno adottate dal governo o presentate al Parlamento, a seconda del caso, entro la fine della sessione a metà luglio 2013.

(14)

Per il 2014, l'aggiustamento del bilancio avverrà sulla base della revisione della spesa pubblica che il governo ha intrapreso negli ultimi mesi e che comprende misure permanenti di riduzione della spesa pari al 2% del PIL nel 2014. Le misure previste dalla revisione della spesa pubblica si articoleranno intorno a tre assi principali: 1) riduzione della massa salariale del settore pubblico; 2) riduzione delle prestazioni pensionistiche; 3) tagli della spesa settoriale in tutti i ministeri e programmi. Le misure previste dalla revisione della spesa pubblica fanno parte di un più ampio sforzo di riforma dello Stato avente l'obiettivo di aumentare l'equità e l'efficienza dei trasferimenti sociali e dei servizi pubblici. La riduzione della spesa salariale nel 2014 mira a ridurre l'entità della forza lavoro del settore pubblico modificandone altresì la composizione (privilegiando i lavoratori con qualifiche più elevate), allineando le regole del settore pubblico a quelle del settore privato e rendendo la politica di remunerazione più trasparente e meritocratica. Le riforme specifiche riguardano la trasformazione del regime speciale di mobilità in un programma di riqualificazione, l'allineamento dell'orario di lavoro del settore pubblico a quello del settore privato (cioè aumento delle ore di lavoro settimanali da 35 a 40), l'introduzione di un monte ore, la riduzione delle ferie annuali, l'attuazione di un programma di esuberi volontari (costi iniziali una tantum stimati pari a circa 0,3% del PIL) e l'introduzione di un'unica griglia di salari e supplementi. Una riforma globale del sistema pensionistico produrrà un'altra parte importante dei risparmi e sarà basata sui principi di equità e di progressività del reddito, proteggendo in questo modo le pensioni più basse. In particolare, le riforme punteranno a ridurre le attuali differenze tra il sistema dei dipendenti pubblici (CGA) e il sistema generale, aumentando l'età legale di pensionamento mediante modifiche del fattore di sostenibilità demografica e introducendo, se strettamente necessario, un contributo progressivo di sostenibilità. Infine, verranno aumentati i risparmi nei consumi intermedi e nei programmi di spesa in tutti i ministeri settoriali.

(15)

In considerazione dei rischi politici e giuridici del processo di attuazione, alcune delle misure previste dalla revisione della spesa pubblica possono essere sostituite da altre di entità e qualità equivalenti nel corso della procedura di consultazione in atto con le parti sociali e politiche.

(16)

Il processo di aggiustamento di bilancio è rafforzato da una serie di misure strutturali volte a rafforzare il controllo della spesa pubblica e a migliorare la riscossione delle entrate. In particolare, una riforma complessiva del quadro di bilancio, a livello sia centrale, che regionale e locale, consiste nel suo allineamento con le migliori pratiche in materia di procedure e gestione di bilancio. La legge quadro di bilancio è stata modificata per integrare il quadro di governance di bilancio, recependo i requisiti stabiliti dal trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria e dal pacchetto sulla governance economica, noto come "six pack". Il nuovo regime di controllo degli impegni sta dando risultati ma l'attuazione richiede una sorveglianza rigorosa intesa a garantire che gli impegni siano in linea con i finanziamenti. Le riforme nella pubblica amministrazione continueranno con un'importante razionalizzazione del pubblico impiego e degli enti pubblici. Progredisce il programma di riforma dell'amministrazione delle entrate e le autorità stanno rafforzando il monitoraggio e l'adempimento degli obblighi tributari. È iniziata la rinegoziazione dei PPP che prevede notevoli economie di spesa per il 2013 e oltre. Le SOE hanno raggiunto l'equilibrio operativo, in media, entro la fine del 2012 e sono previste ulteriori riforme per aumentare l'efficienza onde migliorare ulteriormente i risultati. Le riforme nel settore della sanità stanno producendo notevoli economie di spesa e l'attuazione prosegue generalmente in linea con gli obiettivi stabiliti.

(17)

Sulla base delle attuali proiezioni della Commissione in materia di crescita nominale del PIL (-1,0% nel 2013, 1,6% nel 2014 e 3,3% nel 2015) e di disavanzo delle amministrazioni pubbliche (5,5% del PIL nel 2013, 4,0% del PIL nel 2014 e 2,5% del PIL nel 2015), il rapporto debito/PIL dovrebbe avere il seguente andamento: 122,9% del PIL nel 2013, 124,2% del PIL nel 2014 e 123,1% del PIL nel 2015. Tale rapporto si avvierebbe quindi su un percorso di discesa dopo il 2014, a condizione che il disavanzo diminuisca ulteriormente. Le dinamiche del debito risentono di diverse operazioni sotto la linea, tra le quali consistenti acquisizioni di attività finanziarie, in particolare per eventuali ricapitalizzazioni di banche e il finanziamento delle SOE, e di differenze fra la spesa per interessi secondo la contabilità di competenza e di cassa.

(18)

Nel 2012, l'operazione di aumento del capitale delle banche è stata completata e ha permesso alle banche partecipanti di soddisfare i requisiti dell'Autorità bancaria europea in materia di riserve di capitale nonché di rispettare entro fine anno l'obiettivo per il 2012 del requisito minimo del 10% di capitale di base di classe 1, che è stato conseguito entro metà 2012. Sarà presumibilmente soddisfatto l'obiettivo indicativo di un rapporto prestiti/depositi del 120% entro il 2014, con alcune banche che sono già al di sotto di questa soglia da fine 2012. Si stanno intensificando gli sforzi per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese. Si stanno valutando le possibilità di migliorare il funzionamento e la governance delle attuali linee di credito sostenute dal governo. Sono in fase di analisi i piani di risanamento delle banche e in via di preparazione i piani di risoluzione delle crisi.

(19)

Si sono registrati ulteriori progressi nell'attuazione di riforme strutturali intese a rafforzare la crescita e la competitività. Oltre a potenziare le politiche attive del mercato del lavoro, le autorità hanno adottato un'ampia riforma di tale mercato. Al fine di promuovere la flessibilità del mercato del lavoro e la creazione di occupazione, il nuovo quadro giuridico riduce le indennità di licenziamento, facilita le condizioni dei licenziamenti per giusta causa, aumenta la flessibilità dell'orario di lavoro, allarga le possibilità per la contrattazione a livello di singole imprese e rivede il sistema delle prestazioni di disoccupazione per aumentare gli incentivi a un rapido ritorno al lavoro garantendo nel contempo un livello adeguato di protezione. L'attuazione dei piani d'azione sulla scuola secondaria e la formazione professionale avanza globalmente secondo il calendario previsto.

(20)

Procede a buon ritmo l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (3), volta a ridurre gli ostacoli all'ingresso nel mercato e a stimolare la concorrenza e l'attività economica agevolando l'accesso di nuovi operatori nei vari regimi economici. Sta per essere presentata al Parlamento una legge quadro che stabilisce i principi fondamentali di funzionamento delle più importanti autorità nazionali di regolamentazione, tra cui il fatto che siano dotate di forte indipendenza e autonomia. Sono stati compiuti notevoli progressi nel recepimento del terzo pacchetto energia ed è in corso la riduzione del debito derivante dalle tariffe dell'energia elettrica per assicurare la sostenibilità del sistema. In vari settori dell'economia, ad esempio ambiente e assetto territoriale, agricoltura e sviluppo rurale, industria, turismo e geologia, si snelliscono le procedure per la concessione di licenze e gli altri oneri amministrativi.

(21)

Nel novembre 2012 è entrata in vigore una riforma globale del mercato delle locazioni residenziali che dovrebbe rendere più dinamico il mercato dell'edilizia abitativa. Le riforme dell'ordinamento giudiziario progrediscono secondo i tempi convenuti. Si sono registrati progressi nella riduzione delle cause arretrate e in più ampie riforme, quali la riorganizzazione geografica dei distretti giudiziari e la riforma del codice di procedura civile.

(22)

Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/344/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/344/UE è così modificata:

1)

l'articolo 1è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   L'Unione mette a disposizione del Portogallo un prestito per un importo massimo di 26 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di 19,5 anni. La scadenza di ogni singola tranche del prestito non può essere superiore a 30 anni.";

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"9.   Su richiesta del Portogallo, la Commissione può prorogare la scadenza di una rata o di una tranche, a condizione che sia rispettata la scadenza media massima di cui al paragrafo 1. La Commissione può procedere a tale scopo ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa contratti. Gli importi presi in prestito anticipatamente sono tenuti in un conto aperto dalla Commissione presso la BCE per la gestione dell'assistenza finanziaria.";

2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3.   Il disavanzo pubblico non supera il 5,9% del PIL nel 2011, il 5,0% del PIL nel 2012, il 5,5% del PIL nel 2013 e il 4% del PIL nel 2014. Ai fini del calcolo del disavanzo non sono presi in considerazione i possibili costi di bilancio delle misure di sostegno al settore bancario adottate nel contesto della strategia del governo per il settore finanziario. Il risanamento del bilancio avviene tramite misure permanenti di elevata qualità e minimizzando l'impatto del risanamento sui gruppi vulnerabili.

4.   Il Portogallo adotta le misure specificate ai paragrafi da 5 a 8 prima della fine dell'anno indicato, rispettando i termini stabiliti per gli anni da 2011 a 2014 nel protocollo d'intesa. Il Portogallo è pronto a prendere misure di risanamento aggiuntive per conseguire gli obiettivi in materia di disavanzo lungo tutto il periodo di riferimento del programma.";

b)

i paragrafi da 7 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

"7.   Il Portogallo adotta le seguenti misure durante il 2013, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d'intesa:

a)

nel 2013 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche non supera il 5,5% del PIL. Le misure di risanamento previste nel bilancio 2013, compreso il bilancio suppletivo presentato a fine maggio, sono attuate lungo tutto l'anno. Le misure di aumento delle entrate includono: una riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che semplifica la struttura impositiva, amplia la base imponibile tramite l'abolizione di taluni sgravi fiscali e aumenta l'aliquota media mantenendo la progressività; l'allargamento della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società; un aumento delle accise e delle imposte ricorrenti sugli immobili e un contributo di solidarietà straordinario sulle pensioni. Le misure di riduzione della spesa includono: la razionalizzazione della pubblica amministrazione, dell'istruzione, della sanità e delle prestazioni sociali; la riduzione della spesa salariale mediante riduzione del personale permanente e temporaneo e della retribuzione degli straordinari; un abbassamento delle spese operative e in conto capitale delle SOE; la rinegoziazione dei contratti relativi ai PPP; tagli del consumo intermedio in tutti i ministeri settoriali;

b)

alcune delle misure derivanti dalla revisione della spesa pubblica sono anticipate al 2013; si tratta principalmente di un'ulteriore riduzione del pubblico impiego attraverso la trasformazione del regime speciale di mobilità in un programma di riqualificazione, dell'allineamento delle regole del settore pubblico a quelle del settore privato, soprattutto aumentando l'orario di lavoro settimanale nel settore pubblico da 35 a 40 ore, dell'aumento dei contributi dei dipendenti pubblici al regime speciale di assicurazione malattia e della riduzione dei benefici aggiuntivi. Gli sforzi di razionalizzazione in tutti i ministeri settoriali sono potenziati rispetto ai programmi di bilancio originari e la spesa sociale è ulteriormente razionalizzata. Inoltre, le suddette misure permanenti sono integrate da misure temporanee, da sostituire con misure permanenti nel 2014, consistenti nel trasferimento di risorse del Fondo di coesione da progetti meno maturi a progetti più avanzati e in un'ulteriore riduzione della spesa in conto capitale (programma Polis);

c)

in aggiunta alle misure di risanamento inserite nel bilancio suppletivo, tutte le altre modifiche e proposte legislative necessarie per attuare le riforme legate alla revisione della spesa pubblica sono adottate dal governo o presentate al Parlamento, a seconda del caso, entro la fine della sessione a metà luglio 2013;

d)

il Portogallo continua ad attuare il programma di privatizzazioni;

e)

il Portogallo coordina lo scambio di informazioni tra i diversi livelli della pubblica amministrazione per favorire le previsioni di entrate per i bilanci 2014 delle regioni autonome e degli enti locali;

f)

il Portogallo intensifica il ricorso alla condivisione dei servizi nella pubblica amministrazione;

g)

il Portogallo riduce il numero delle sezioni locali dei ministeri settoriali (ad esempio nei settori della fiscalità, previdenza sociale, giustizia) riunendole nei ‧Lojas do Cidadão‧ (sportelli unici per l'amministraziome e i servizi) e sviluppando ulteriormente l'amministrazione in linea durante l'intero programma;

h)

il Portogallo continua a riorganizzare e razionalizzare la rete ospedaliera attraverso la specializzazione, concentrazione e riduzione dei servizi ospedalieri, la gestione congiunta e direzione congiunta degli ospedali e completa l'attuazione del piano d'azione entro la fine del 2013;

i)

con l'aiuto di esperti di fama internazionale e in seguito all'adozione delle modifiche alla legge 6/2006 sulle nuove locazioni urbane e al decreto legge che semplifica la procedura amministrativa per il rinnovamento, il Portogallo rivede completamente il funzionamento del mercato dell'edilizia abitativa;

j)

il Portogallo sviluppa un sistema nazionale di accatastamento dei terreni per consentire una più equa ripartizione di costi e benefici nell'esecuzione della pianificazione urbanistica;

k)

il Portogallo attua le misure previste dai piani d'azione per migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione secondarie e professionali; in particolare, rende pienamente operativo lo strumento di gestione per analizzare, monitorare e valutare i risultati e l'impatto delle politiche di istruzione e formazione e istituisce le scuole professionali di riferimento;

l)

il Portogallo completa l'adozione delle modifiche settoriali necessarie alla piena attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (4);

m)

il Portogallo applica misure mirate per conseguire una costante riduzione delle cause giudiziarie arretrate relative alle misure d'esecuzione al fine di smaltire l'arretrato delle cause giudiziarie;

n)

il governo presenta al Parlamento una legge quadro sulle principali autorità di regolamentazione nazionali al fine di garantirne la piena indipendenza e autonomia finanziaria, amministrativa e di gestione;

o)

il Portogallo migliora il contesto imprenditoriale portando a termine le riforme sulla riduzione degli oneri amministrativi (progetto di sportello unico pienamente operativo previsto dalla direttiva 2006/123/CE e progetto di abolizione delle autorizzazioni preventive) e semplificando ulteriormente le procedure per la concessione di licenze vigenti, i regolamenti e altri oneri amministrativi che ostacolano fortemente lo sviluppo dell'attività economica;

p)

il Portogallo completa la riforma del regime di gestione dei porti, compresa la revisione delle concessioni in materia;

q)

il Portogallo applica le misure volte a migliorare il funzionamento del sistema dei trasporti;

r)

il Portogallo applica le misure volte a eliminare il debito derivante dalle tariffe dell'energia e a recepire pienamente il terzo pacchetto energia dell'UE;

s)

il Portogallo garantisce che il nuovo quadro giuridico e istituzionale in materia di PPP e i contratti per lavori stradali PPP continuino ad essere rinegoziati in linea con il piano strategico presentato dal governo e con la revisione del quadro normativo, in modo da ottenere notevoli economie di bilancio, soprattutto per il 2013;

t)

il Portogallo continua a concentrarsi sulle misure di lotta contro la frode e l'evasione fiscali e per il rafforzamento del rispetto degli obblighi fiscali;

u)

Il Portogallo introduce adeguamenti al regime delle indennità di licenziamento in conformità con le disposizioni del protocollo d'intesa;

v)

il Portogallo promuove un andamento dei salari coerente con gli obiettivi di promuovere la creazione di posti di lavoro e migliorare la competitività delle imprese al fine di correggere gli squilibri macroeconomici. Nel corso del programma i salari minimi aumentano solo se gli sviluppi della situazione economica e del mercato del lavoro lo giustificano;

w)

il Portogallo continua a migliorare l'efficacia delle sue politiche attive del mercato del lavoro in linea con i risultati della relazione di valutazione e con il piano di azione per migliorare il funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego.

8.   Nel 2014 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche non supera il 4,0% del PIL. Per conseguire questo obiettivo il Portogallo attua le misure di riduzione della spesa elaborate nel quadro della revisione della spesa pubblica. In totale, l'importo di tali misure è pari al 2% del PIL nel 2014 e comprende: la riduzione della spesa salariale volta a ridurre le dimensioni del pubblico impiego modificandone nel contempo la composizione, privilegiando i dipendenti con qualifiche più elevate; l'ulteriore convergenza delle norme sul lavoro nel settore pubblico e privato, cioè l'aumento dell'orario di lavoro, l'introduzione di un monte ore, la riduzione delle ferie; l'attuazione di un programma di esuberi volontari l'introduzione di un'unica griglia di salari e supplementi; una riduzione delle attuali differenze tra il regime pensionistico dei dipendenti pubblici (CGA) e il sistema pensionistico generale; un aumento dell'età pensionabile legale e, qualora sia strettamente necessario, un contributo progressivo di sostenibilità sulle pensioni. Inoltre, sono aumentati i risparmi nei consumi intermedi e nei programmi di spesa in tutti i ministeri settoriali. Alcune misure possono essere sostituite, in parte o totalmente, da altre di entità e qualità equivalenti.

9.   Al fine di ripristinare la fiducia nel settore finanziario, il Portogallo mira a mantenere un livello adeguato di capitalizzazione nel settore bancario nazionale e provvede a un processo ordinato di riduzione della leva finanziaria in base alle scadenze stabilite nel protocollo d'intesa. In tale ambito il Portogallo attua la strategia per il settore bancario portoghese concordata con la Commissione, la BCE e l'FMI in modo da preservare la stabilità finanziaria. In particolare, il Portogallo:

a)

consiglia alle banche di rafforzare le riserve di garanzie reali in maniera sostenibile;

b)

assicura una riduzione equilibrata e ordinata della leva finanziaria nel settore bancario, che resta fondamentale per eliminare permanentemente gli squilibri di finanziamento e ridurre il ricorso al finanziamento dell'Eurosistema a medio termine. I piani di finanziamento e capitalizzazione delle banche sono sottoposti a riesame trimestrale;

c)

stimola la diversificazione delle possibilità di finanziamento delle imprese, in particolare le PMI, attraverso una gamma di misure volte a migliorarne l'accesso ai mercati dei capitali e all'assicurazione dei crediti alle esportazioni;

d)

prosegue con la riorganizzazione del gruppo Caixa Geral de Depósitos, di proprietà pubblica;

e)

ottimizza il recupero delle attività trasferite da BPN alle tre società veicolo di proprietà statale esternalizzando la gestione delle attività a professionisti esterni, incaricati di recuperarle progressivamente; seleziona il professionista incaricato della gestione dei crediti attraverso la procedura di gara competitiva in atto e prevede nel mandato incentivi adeguati a massimizzare le attività recuperate e minimizzare i costi operativi e assicura la cessione tempestiva delle controllate e delle attività detenute nelle altre due società veicolo di proprietà pubblica;

f)

sulla base della serie di proposte preliminari presentate per incoraggiare la diversificazione delle possibilità di finanziamento delle imprese, sviluppa e attua le soluzioni che offrono alle imprese possibilità di finanziamento alternative al credito bancario tradizionale; valuta l'efficacia dei regimi di assicurazione dei crediti alle esportazioni sostenuti dal governo al fine di adottare misure appropriate compatibili con il diritto dell'Unione per promuovere le esportazioni;

g)

analizza i piani di risanamento delle banche, emana linee direttrici in materia e prepara piani di risoluzione delle crisi sulla base delle relazioni presentate dalle banche; garantisce che siano stabilite le modalità di finanziamento iniziali e annuali per il fondo di risoluzione delle crisi e accorda priorità, nell'attuazione dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi delle banche, alle banche di rilevanza sistemica;

h)

dà esecuzione al quadro che permette agli istituti finanziari di procedere alla ristrutturazione extragiudiziale del debito delle famiglie, di agevolare l'applicazione della ristrutturazione del debito delle imprese e di attuare un piano d'azione per sensibilizzare il pubblico agli strumenti di ristrutturazione;

i)

prepara relazioni trimestrali sull'attuazione dei nuovi strumenti di ristrutturazione e svolge un'inchiesta presso le parti interessate circa l'adeguatezza degli attuali strumenti di ristrutturazione del debito e le eventuali lacune o strozzature, valuta alternative per aumentare il buon esito del risanamento delle società aderenti alla PER (procedura speciale per il rilancio delle imprese in gravi difficoltà finanziarie) e al SIREVE (sistema di risanamento tramite accordi extragiudiziali per le società in situazione di difficoltà economica o di insolvenza imminente o effettiva);

j)

valuta la possibilità di migliorare il funzionamento e la governance delle attuali linee di credito sostenute dal governo e istituisce un meccanismo di monitoraggio e comunicazione trimestrale in merito all'assegnazione delle linee di credito sostenute dal governo volte ad agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; effettua una revisione esterna del Sistema nazionale di garanzia.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)  GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

(3)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(4)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.".


27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/54


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che modifica la decisione 98/481/CE che accetta la nomina dei revisori dei conti esterni della Banca centrale europea

(2013/324/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione BCE/2013/9 della Banca centrale europea del 19 aprile 2013 al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro devono essere verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato dei revisori esterni della BCE è terminato a conclusione dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2012. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2013.

(3)

La BCE ha selezionato Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale revisore esterno della BCE per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.

(5)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 98/481/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 98/481/CE è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft è accettata come revisore esterno della BCE per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017".

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione.

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU C 122 del 27.4.2013, pag. 1.

(2)  GU L 216 del 4.8.1998, pag. 7.


27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/55


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Suomen Pankki

(2013/325/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione BCE/2013/12 della Banca centrale europea, del 26 aprile 2013, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Suomen Pankki (1),

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro devono essere verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato dei revisori esterni della Suomen Pankki è terminato a conclusione dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2012. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2013.

(3)

La Suomen Pankki ha selezionato PricewaterhouseCoopers Oy quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2019.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di PricewaterhouseCoopers Oy quale revisore esterno della Suomen Pankki per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2019.

(5)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11.   PricewaterhouseCoopers Oy è accettata come revisore esterno della Suomen Pankki per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2019.".

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU C 126 del 3.5.2013, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.


27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/56


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Österreichische Nationalbank

(2013/326/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione BCE/2013/8 della Banca centrale europea, del 17 aprile 2013, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Österreichische Nationalbank (1),

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro devono essere verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

A seguito di una modifica, la legge sulla Österreichische Nationalbank dispone attualmente che l’Österreichische Nationalbank nomini ogni anno un revisore esterno e un sostituto, anziché due revisori esterni e due sostituti. Il sostituto revisore esterno riceverà mandato solo nel caso in cui il revisore esterno non sia in grado di effettuare l'attività di revisione.

(3)

Il mandato dei revisori esterni della Österreichische Nationalbank e dei loro sostituti è terminato a conclusione dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2012. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2013.

(4)

L’Österreichische Nationalbank ha selezionato KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG quale revisore esterno e PwC Wirtschaftsprüfung GmbH quale nuovo sostituto revisore esterno per l’esercizio finanziario 2013.

(5)

Il mandato dei revisori esterni e dei sostituti è rinnovabile annualmente, in entrambi i casi per un periodo complessivo non superiore a cinque anni,

(6)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG quale revisore esterno e di PwC Wirtschaftsprüfung GmbH quale sostituto revisore esterno della Österreichische Nationalbank per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.

(7)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 9, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

"9.   KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG e PwC Wirtschaftsprüfung GmbH sono accettate rispettivamente quale revisore esterno e quale sostituto revisore esterno della Österreichische Nationalbank per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.".

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione.

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU C 115 del 23.4.2013, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.


27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/57


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2013

che autorizza la commercializzazione di alimenti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, o alimenti e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 3873]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/327/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafo 3 e l’articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 aprile 2007 la Bayer CropScience AG ha presentato alla Commissione una domanda a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante il rinnovo dell’autorizzazione per alimenti (olio raffinato) e mangimi già esistenti prodotti a partire da colza Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3.

(2)

In data 22 settembre 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. A questo riguardo ha concluso che è improbabile che il fatto di continuare a commercializzare gli alimenti e i mangimi prodotti a partire dalla colza Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, quale descritta nella domanda, possa produrre effetti negativi sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente in relazione agli usi previsti (2).

(3)

Il 4 giugno 2010 la Bayer CropScience AG ha presentato all’autorità competente del Belgio, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda riguardante la commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, eccezione fatta per l’olio raffinato.

(4)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 tale domanda riporta i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’immissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE (3) del Consiglio, nonché informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE. Della domanda fa inoltre parte un piano di monitoraggio degli effetti ambientali, in ottemperanza all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(5)

Il 26 settembre 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ha concluso che la colza Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, quale descritta nella domanda, è sicura tanto quanto la variante non-geneticamente modificata per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale o sull’ambiente. Si è pertanto concluso che sia improbabile il verificarsi di effetti negativi sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente in relazione agli usi previsti derivanti dalla commercializzazione di alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 quale descritta nella richiesta (4).

(6)

Nel suo parere l’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, sia conforme agli usi previsti per i prodotti.

(7)

In entrambi i pareri l’EFSA ha tenuto conto di tutte le questioni e obiezioni specifiche sollevate dagli Stati membri in occasione delle consultazioni delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(8)

Mediante decisione 2007/232/CE (5) la Commissione ha già autorizzato l’uso di mangimi che contengono o sono costituiti da colza Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 e di prodotti diversi dagli alimenti e mangimi che la contengono o ne sono costituiti, salvo che per la coltivazione.

(9)

Alla luce di tali considerazioni è opportuno rilasciare un’autorizzazione per gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti o costituiti da colza Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, così come per gli alimenti e i mangimi prodotti a partire da colza Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3.

(10)

Secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (6), a ogni organismo geneticamente modificato (di seguito «OGM») va assegnato un identificatore unico.

(11)

In base ai due pareri dell’EFSA, per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 non risultano necessarie prescrizioni specifiche in tema di etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(12)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, che modifica la direttiva 2001/18/CE (7), stabilisce prescrizioni per l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM. Le disposizioni in fatto di tracciabilità relative ai prodotti contenenti o costituiti da OGM e le disposizioni relative agli alimenti e ai mangimi prodotti a partire da OGM sono contenute rispettivamente nell’articolo 4, paragrafi da 1 a 5, e nell’articolo 5 di tale regolamento.

(13)

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati vanno presentati nel rispetto della decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’immissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, in quanto prodotti o loro costituenti, ai fini della loro commercializzazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). I pareri dell’EFSA non giustificano l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche per la commercializzazione e/o per l’uso e la manipolazione, comprese le precisazioni in tema di monitoraggio successivo alla commercializzazione per l’uso degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e all’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(14)

È opportuno che tutte le informazioni pertinenti che concernono l’autorizzazione dei prodotti siano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1829/2003.

(15)

La presente decisione va notificata tramite la Biosafety Clearing-House (BCH) alle parti sottoscriventi il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (9).

(16)

Il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione.

(17)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Essendosi ritenuto indispensabile un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di ricorso per una nuova delibera. Il comitato di ricorso non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Come specificato alla lettera b) dell’allegato della presente decisione, alla colza geneticamente modificata (Brassica napus L.) Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 vengono rispettivamente assegnati a norma del regolamento (CE) n. 65/2004 gli identificatori unici, ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6;

b)

mangimi prodotti a partire da colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.

Articolo 3

Etichettatura

Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «colza».

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione garantisce l’adozione e l’attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, in ottemperanza alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni di cui all’allegato della presente decisione sono iscritte nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma di quanto disposto all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è la Bayer CropScience AG.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8

Destinatario

La società Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, GERMANIA, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2009-00748

(3)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(4)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00794

(5)  GU L 100 del 17.4.2007, pag. 20.

(6)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(7)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(8)  GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9.

(9)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

Bayer CropScience AG

Indirizzo

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, GERMANIA

b)   Designazione e specifiche dei prodotti

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6;

2)

mangimi prodotti a partire da colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.

Come descritto nelle domande, la colza geneticamente modificata ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 esprime la proteina phosphinotricin acetyl transferase (PAT), che conferisce tolleranza all’ingrediente attivo ammonio-glufosinato usato come erbicida, alla proteina barnase (ACS-BNØØ5-8) e alla proteina barstar, rispettivamente responsabili per la sterilità e il ripristino della fertilità maschile.

c)   Etichettatura

Ai fini delle prescrizioni specifiche in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «colza».

d)   Metodo di rilevazione

Metodo evento-specifico basato sulla PCR quantitativa, per la quantificazione della colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6,

metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio di riferimento dell’Unione istituito in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato su http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm,

materiale di riferimento: AOCS 0306-B, AOCS 0306-F e AOCS 0306-G consultabile sul sito dell’American Oil Chemists Society su http://www.aocs.org/tech/crm/bayer_soy.cfm.

e)   Identificatori unici

ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6

f)   Informazioni prescritte nell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica

Biosafety Clearing-House (BCH) [da inserire nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati una volta notificate].

g)   Condizioni o restrizioni relative alla commercializzazione, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

Non pertinente.

h)   Piano di monitoraggio

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali, a norma di quanto disposto nell’allegato VII della direttiva 2001/18/CE [da inserire nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati una volta notificato].

i)   Prescrizioni sul monitoraggio successivo alla commercializzazione dell’uso degli alimenti destinati al consumo umano

Non pertinente.


27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/61


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2013

che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda

(2013/328/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tutte le attività oggetto della politica comune della pesca, esercitate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell’Unione da pescherecci dell’Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, da cittadini degli Stati membri, e prevede in particolare che gli Stati membri provvedano affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione del rischio.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (2), stabilisce le condizioni per lo sfruttamento sostenibile del merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda. Il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (3), stabilisce le condizioni per lo sfruttamento sostenibile della passera di mare e della sogliola.

(3)

L’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che la Commissione possa determinare, di concerto con gli Stati membri interessati, le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione. I programmi specifici di controllo ed ispezione devono definire gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione; tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. Gli Stati membri interessati sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire l’attuazione dei programmi specifici di controllo ed ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

(4)

L’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che il programma specifico di controllo ed ispezione precisi i parametri di riferimento per le attività di ispezione che devono essere stabiliti sulla base della gestione del rischio. A tal fine, è opportuno stabilire criteri comuni di valutazione e di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica per consentire la realizzazione in tempo utile delle analisi del rischio e delle valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti in materia di controllo ed ispezione. I criteri comuni sono volti a garantire un approccio armonizzato in materia di ispezioni e verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni paritarie per tutti gli operatori.

(5)

Il programma specifico di controllo ed ispezione deve essere stabilito per il periodo fino al 31 dicembre 2018 e deve essere attuato dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Irlanda, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dal Regno Unito.

(6)

A norma dell’articolo 98, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (4), fatte salve le disposizioni contemplate da piani pluriennali, le autorità competenti degli Stati membri devono adottare un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili e, nel quadro di una strategia di controllo e di esecuzione basata sul rischio, svolgere le necessarie attività di ispezione in modo obiettivo al fine di prevenire la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, la trasformazione, il trasporto, il magazzinaggio, la commercializzazione e lo stoccaggio di prodotti della pesca derivanti da attività non conformi alle norme della politica comune della pesca.

(7)

L’Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (5) (di seguito «l’EFCA») è tenuta a coordinare l’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione tramite un piano di impiego congiunto che dia forma concreta agli obiettivi, alle priorità, alle procedure e ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo ed ispezione e identifichi i mezzi di controllo ed ispezione che potrebbero essere messi in comune dagli Stati membri interessati. Occorre pertanto chiarire i rapporti tra le procedure definite dal programma specifico di controllo ed ispezione e quelle definite dal piano di impiego congiunto.

(8)

Al fine di armonizzare le procedure di controllo ed ispezione delle attività di pesca del merluzzo bianco, della passera di mare e della sogliola, nonché per garantire l’efficacia dei piani pluriennali per questi stock e per le attività di pesca ivi afferenti, è opportuno stabilire norme comuni per le attività di controllo ed ispezione svolte dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, compreso il reciproco accesso ai dati pertinenti. A tal fine, l’intensità delle attività di controllo ed ispezione deve essere determinata mediante opportuni obiettivi di riferimento.

(9)

Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza degli Stati membri interessati devono essere svolte, ove del caso, conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall’EFCA, al fine di armonizzare le pratiche di controllo, ispezione e sorveglianza e di contribuire a un migliore coordinamento delle attività di controllo, ispezione e sorveglianza tra le autorità competenti di tali Stati membri.

(10)

I risultati ottenuti con l’applicazione del programma specifico di controllo ed ispezione devono essere valutati mediante relazioni di valutazione annuali che ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all’EFCA.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite di concerto con gli Stati membri interessati.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco nelle zone geografiche del Kattegat, del Mare del Nord, dello Skagerrak, della Manica orientale, delle acque ad ovest della Scozia e del Mare d’Irlanda, nonché la passera di mare e la sogliola nella zona geografica del mare del Nord. Le suddette zone geografiche sono in appresso definite «le zone interessate».

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda in particolare le seguenti attività:

a)

le attività di pesca ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone interessate; e

b)

le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca.

2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica fino al 31 dicembre 2018.

3.   Il programma specifico di controllo ed ispezione è attuato dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Irlanda, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dal Regno Unito (in appresso «gli Stati membri interessati»).

CAPO II

OBIETTIVI, PRIORITÀ, PROCEDURE E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Articolo 3

Obiettivi

1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione garantisce l’attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili agli stock di cui all’articolo 1.

2.   Le attività di controllo ed ispezione svolte nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione intendono in particolare garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:

a)

la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell’utilizzo dei contingenti e del regime dello sforzo nelle zone interessate;

b)

gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca, in particolare per quanto concerne l’affidabilità dei dati registrati e comunicati;

c)

le disposizioni relative al divieto di selezione qualitativa e l’obbligo di sbarcare tutte le catture soggette a un contingente.

Articolo 4

Priorità

1.   Gli Stati membri interessati effettuano attività di controllo ed ispezione con riguardo alle attività di pesca praticate dai pescherecci e alle attività inerenti alla pesca praticate da altri operatori sulla base di una strategia di gestione del rischio, conformemente all’articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

2.   Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore e/o attività inerente alla pesca, per ciascuno stock di cui all’articolo 1, è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 3.

3.   Ogni Stato membro interessato attribuisce un livello di priorità in base ai risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente alle procedure di cui all’articolo 5.

Articolo 5

Procedure per la valutazione del rischio

1.   Il presente articolo si applica agli Stati membri interessati nonché, ai soli fini dell’applicazione del paragrafo 4, a tutti gli altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alle zone interessate sulla base della tabella di cui all’allegato I.

3.   La valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro esamina, sulla base dell’esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze. Combinando questi elementi, ciascuno Stato membro stabilisce un livello di rischio («molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto») per ciascuna categoria di ispezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

4.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone di cui all’articolo 1, a tale peschereccio viene attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 3. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell’articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione viene attribuito un livello di rischio «molto alto».

Articolo 6

Strategia di gestione del rischio

1.   Sulla base della propria valutazione del rischio, ciascuno Stato membro interessato definisce una strategia di gestione del rischio volta a garantire il rispetto delle norme. Tale strategia implica l’identificazione, la descrizione e l’assegnazione di strumenti di controllo e mezzi di ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché la realizzazione di obiettivi di riferimento.

2.   La strategia di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 è coordinata a livello regionale tramite un piano di impiego congiunto quale definito all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CΕ) n. 768/2005.

Articolo 7

Collegamento con le procedure dei piani di impiego congiunto

1.   Nell’ambito di un piano di impiego congiunto, se del caso, ciascuno Stato membro interessato comunica all’EFCA i risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, e, in particolare, un elenco dei livelli stimati di rischio e degli obiettivi corrispondenti in materia di ispezione.

2.   Se del caso, gli elenchi relativi ai livelli di rischio e agli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono aggiornati sulla base delle informazioni raccolte durante le operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza. L’EFCA è informata senza indugio al termine di ciascun aggiornamento.

3.   L’EFCA utilizza le informazioni ricevute dagli Stati membri interessati per coordinare la strategia di gestione del rischio a livello regionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 8

Obiettivi di riferimento

1.   Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti all’allegato I del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (6), gli obiettivi di riferimento a livello dell’Unione per i pescherecci e/o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «alto» e «molto alto» sono fissati nell’allegato II.

2.   Gli obiettivi di riferimento per i pescherecci e/o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» e «medio» sono fissati dagli Stati membri interessati mediante i programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le misure nazionali di cui all’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono anche applicare obiettivi di riferimento diversi, espressi in termini di livelli superiori di conformità, a condizione che:

a)

un’analisi dettagliata delle attività di pesca o delle attività inerenti alla pesca e degli aspetti connessi all’esecuzione giustifichi la necessità di fissare obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità;

b)

gli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità siano notificati alla Commissione e quest’ultima non sollevi obiezioni in proposito entro un termine di 90 giorni; inoltre essi non devono essere discriminatori e non devono compromettere gli obiettivi, le priorità e le procedure fondate sul rischio definiti dal programma specifico di controllo ed ispezione.

4.   Tutti gli obiettivi di riferimento sono valutati annualmente sulla scorta delle relazioni di valutazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e, se del caso, sono rivisti di conseguenza nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 13, paragrafo 4.

5.   Se del caso, gli obiettivi di riferimento di cui al presente articolo vengono resi effettivi da un piano di impiego congiunto.

CAPO III

ATTUAZIONE

Articolo 9

Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi

1.   Gli Stati membri interessati cooperano ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.

2.   Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati.

3.   Gli Stati membri possono cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.

Articolo 10

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

1.   Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza nelle acque sotto la loro giurisdizione e, se del caso, sul loro territorio. Se del caso, tali attività sono svolte nel quadro dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005.

2.   Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:

a)

provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;

b)

stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza;

c)

designano, se del caso, i punti di contatto di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari e ispettori dell’Unione.

Articolo 11

Scambio di dati

1.   Ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico diretto dei dati di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 con altri Stati membri interessati e con l’EFCA.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 riguardano le attività di pesca e le attività inerenti alla pesca svolte nelle zone contemplate dal programma specifico di controllo ed ispezione.

Articolo 12

Informazioni

1.   In attesa della piena attuazione del capo III, titolo XII, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e conformemente al formato previsto all’allegato III della presente decisione, ciascuno Stato membro interessato comunica per via elettronica alla Commissione e all’EFCA, entro il 31 gennaio successivo a ogni anno civile, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

a)

l’identificazione, la data e il tipo di ciascuna operazione di controllo e/o di ispezione effettuata nell’anno precedente;

b)

l’identificazione di ciascun peschereccio (numero del registro della flotta dell’Unione), veicolo e/o operatore (nome della società) soggetto a un controllo e/o a un’ispezione;

c)

se del caso, il tipo di attrezzo ispezionato; e

d)

nel caso in cui siano state constatate una o più infrazioni gravi:

i)

il tipo o i tipi di infrazione grave constatati;

ii)

lo stato di avanzamento del procedimento relativo alle infrazioni gravi (ad esempio, indagine in corso, caso pendente, appello); e

iii)

la sanzione o le sanzioni comminate in caso di infrazione grave: entità delle ammende, valore del pesce e/o dell’attrezzo confiscato, punti assegnati a norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e/o ogni altro tipo di sanzione.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate per ciascun controllo e/o ispezione e vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Qualora in seguito al rilevamento di un’infrazione grave non venga preso alcun provvedimento occorre darne motivazione.

Articolo 13

Valutazione

1.   Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all’EFCA, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno civile in questione, una relazione di valutazione relativa all’efficacia delle attività di controllo ed ispezione svolte nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione.

2.   La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 include almeno le informazioni di cui all’allegato IV. Gli Stati membri interessati possono inoltre includere nella loro relazione di valutazione altre misure (ad esempio, sessioni di formazione o di informazione destinate a migliorare il rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli altri operatori).

3.   Nel quadro della valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005, l’EFCA tiene conto delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1.

4.   La Commissione organizza una volta all’anno una riunione del comitato per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del programma specifico di controllo ed ispezione nonché il suo impatto generale sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli altri operatori, sulla base delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1. Gli obiettivi di riferimento di cui all’allegato II possono essere riesaminati di conseguenza.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

(3)  GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

(4)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(5)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(6)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore, e/o attività inerente alla pesca, per i vari stock e le varie zone di cui all’articolo 1, sono soggetti a controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito. Il livello di priorità è attribuito in funzione dell’esito della valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro interessato, o da qualunque altro Stato membro ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, sulla base della procedura descritta di seguito:

Descrizione del rischio

[in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Indicatore

[in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Fase della catena della pesca/della commercializzazione

(quando e dove il rischio si manifesta)

Elementi da prendere in considerazione

[in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Frequenza nel tipo di pesca (1)

Possibili conseguenze (1)

Livello di rischio (1)

[Nota: i rischi identificati dagli Stati membri devono essere conformi agli obiettivi definiti all’articolo 3]

 

 

Livelli di catture/sbarchi ripartiti per pescherecci, stock e attrezzi

Disponibilità di contingenti per i pescherecci, ripartita per pescherecci, stock e attrezzi

Utilizzo di casse standardizzate

Livello e fluttuazione del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati (prima vendita)

Numero di ispezioni svolte precedentemente e numero di infrazioni rilevate per il peschereccio e/o ogni altro operatore interessato

Antecedenti e/o potenziale pericolo di frode correlati al porto/luogo/regione e al mestiere

Ogni altra informazione pertinente

Alta/Media/Scarsa/Irrilevante

Gravi/Rilevanti/Accettabili/Marginali

molto basso/basso/medio/alto/molto alto


(1)  

Nota: Elementi che devono essere valutati dagli Stati membri. La valutazione del rischio esamina, sulla base dell’esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze.


ALLEGATO II

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

1.   Livello di ispezioni in mare (inclusa se del caso la sorveglianza aerea)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (1) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco, della passera di mare e della sogliola nella zona, qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (2)

Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2

Alto

Molto alto

Attività di pesca

Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano il tipo di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano il tipo di pesca in questione

2.   Livello di ispezioni a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (3) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori che praticano la pesca del merluzzo bianco, della passera di mare e della sogliola nella zona, qualora le ispezioni a terra siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (4)

Livello di rischio per i pescherecci e/o altri operatori (primo acquirente)

Alto

Molto alto

Attività di pesca

Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»

Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo vengono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l’affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.


(1)  Per i pescherecci che trascorrono meno di 24 ore in mare per bordata, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

(2)  espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona dalle navi a rischio alto e molto alto.

(3)  Per i pescherecci che sbarcano meno di 10 tonnellate di catture per sbarco, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

(4)  espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.


ALLEGATO III

INFORMAZIONI PERIODICHE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO ED ISPEZIONE

Formato per la comunicazione delle informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 12 per ciascuna ispezione da includere nella relazione:

Nome dell’elemento

Codice

Descrizione e contenuto

Identificazione dell’ispezione

II

Codice del paese (ISO alpha2) + 9 cifre, ad esempio DK201200000

Data dell’ispezione

DA

AAAA-MM-GG

Tipo di ispezione o di controllo

IT

In mare, a terra, trasporto, documento (da precisare)

Identificazione di ciascun peschereccio, veicolo o operatore

ID

Numero di iscrizione del peschereccio nel registro della flotta dell’Unione, identificazione del veicolo e/o ragione sociale dell’operatore

Tipo di attrezzo da pesca

GE

Codice dell’attrezzo basato sulla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO

Infrazione grave

SI

S = sì, N = no

Tipo di infrazione grave constatata

TS

Specificare il tipo di infrazione grave constatata, facendo riferimento al numero (colonna di sinistra) menzionato nell’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Inoltre, le infrazioni gravi di cui all’articolo 90, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento sul controllo devono essere identificate rispettivamente con i numeri «13», «14» e «15».

Stato di avanzamento del procedimento

FU

Indicare lo stato di avanzamento: IN CORSO, APPELLO o ARCHIVIATO

Ammenda

SF

Ammenda in EUR, ad esempio 500

Confisca

SC

CATTURE/ATTREZZO in caso di confisca fisica. Importo confiscato in caso di valore delle catture/degli attrezzi in EUR, ad esempio 10 000

Altro

SO

In caso di revoca della licenza/autorizzazione, indicare LI o AU + il numero di giorni, ad esempio AU30.

Punti

SP

Numero di punti assegnati, ad esempio 12

Osservazioni

RM

Se alla constatazione di un’infrazione grave non ha fatto seguito l’adozione di opportune misure, darne motivazione con testo libero.


ALLEGATO IV

CONTENUTO DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE

Le relazioni di valutazione devono contenere almeno le seguenti informazioni.

I.   Analisi generale delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)

Descrizione dei rischi identificati dallo Stato membro interessato e del contenuto della strategia di gestione del rischio adottata, compresa una descrizione della procedura di riesame e di revisione,

raffronto tra il tipo di strumenti di controllo ed ispezione utilizzati e il numero di mezzi di ispezione utilizzati/numero di mezzi forniti nell’esecuzione del programma specifico di controllo ed ispezione, comprese la durata e le zone in cui sono stati utilizzati,

raffronto tra il tipo di strumenti di controllo ed ispezione utilizzati e il numero di attività di controllo ed ispezione effettuate (completare sulla base delle informazioni fornite in conformità dell’allegato III)/il numero di infrazioni gravi constatate e, ove possibile, analisi dei motivi che hanno condotto a commettere tali infrazioni,

sanzioni imposte per le infrazioni gravi (completare in base alle informazioni trasmesse in conformità dell’allegato III),

analisi di altre azioni (diverse dalle attività di controllo, d’ispezione e di esecuzione, ad esempio, sessioni di formazione o di informazione) destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte delle navi da pesca e/o di altri operatori [ad esempio: numero di attrezzi più selettivi utilizzati, numero di campioni di merluzzo bianco/novellame ecc.]

II.   Analisi dettagliata delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)

1.

Analisi delle attività di ispezione in mare (compresa se del caso la sorveglianza aerea), in particolare:

raffronto tra il numero di navi pattuglia previste/messe a disposizione,

percentuale di infrazioni gravi in mare,

percentuale di ispezioni in mare su pescherecci che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» o «medio» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi,

percentuale di ispezioni in mare su pescherecci che presentano un livello di rischio «alto» o «molto alto» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi,

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

2.

Analisi delle attività di ispezione a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti, al momento della prima vendita o in occasione di trasbordi), in particolare:

raffronto tra il numero di unità di ispezione a terra previste/messe a disposizione,

percentuale di infrazioni gravi a terra,

percentuale di ispezioni a terra su pescherecci e/o operatori che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» o «medio» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi,

percentuale di ispezioni a terra su pescherecci e/o operatori che presentano un livello di rischio «alto» o «molto alto» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi,

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

3.

Analisi degli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli di conformità (se del caso), in particolare:

raffronto tra il numero di mezzi di ispezione previsti/messi a disposizione,

percentuale di infrazioni gravi ed evoluzione (rispetto ai 2 anni precedenti),

percentuale di ispezioni su pescherecci/operatori che hanno permesso di constatare una o più infrazioni gravi,

tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell’effetto deterrente.

4.

Analisi di altre attività di ispezione e di controllo: trasbordo, sorveglianza aerea, importazione/esportazione ecc. e altre azioni, quali sessioni di formazione o informazione destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e/o di altri operatori.

III.   Proposte volte a migliorare l’efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)


27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/71


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2013

che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete di autorità nazionali o di organismi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie

(2013/329/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 15 della direttiva 2011/24/UE attribuisce all’Unione il compito di sostenere ed agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri operanti nell’ambito di una rete volontaria che riunisce le autorità nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie («HTA») designate dagli Stati membri (di seguito denominata «rete HTA»).

(2)

In conformità dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2011/24/UE la Commissione ha l’obbligo di adottare le norme necessarie per l’istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete HTA.

(3)

Dal momento che la partecipazione alla rete HTA è volontaria, gli Stati membri devono potervi aderire in qualsiasi momento. Per ragioni organizzative è opportuno che gli Stati membri che intendono partecipare informino previamente la Commissione della loro intenzione.

(4)

I dati personali devono essere trattati, a seconda dei casi, in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (3), ed infine del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari e la libera circolazione di tali dati (4).

(5)

L’Unione è responsabile di progetti cofinanziati nel settore dell’HTA attraverso il programma di sanità pubblica posto in essere dalla decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ed il programma in materia di salute posto in essere dalla decisione 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), agevolando in tal modo la cooperazione tecnica e scientifica tra le organizzazioni nazionali e regionali responsabili dell’HTA con acronimo EUnetHTA (7). L’Unione è altresì responsabile di lavori metodologici finanziati nel settore dell’HTA attraverso il 7o Programma quadro di ricerca, posto in essere dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ed il programma per la competitività e l’innovazione posto in essere dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell’articolo 16 della direttiva 2011/24/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme necessarie per organizzare, gestire e far funzionare in modo trasparente la rete di autorità od organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie, come previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE.

Articolo 2

Obiettivi

Nel perseguire tali obiettivi, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE, la rete di valutazione delle tecnologie sanitarie si basa sulle esperienze acquisite nell’ambito di iniziative precedenti in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie sostenute dall’Unione e garantisce le sinergie del caso con le iniziative in corso.

Articolo 3

Designazione dei membri

1.   I membri della rete HTA sono autorità od organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie designati dagli Stati membri partecipanti.

2.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla rete HTA comunicano per iscritto alla Commissione questa loro intenzione ed indicano l’autorità o l’organismo nazionale responsabile della valutazione delle tecnologie sanitarie a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE. Gli Stati membri possono designare una seconda autorità od organismo nazionale con funzione di membro delegato.

3.   Lo Stato membro che lo ritenga necessario può inoltre designare un esperto che accompagni tale autorità o organismo nella sua funzione.

4.   I nomi delle autorità od organismi designati dagli Stati membri possono essere pubblicati sulle pagine web della Commissione.

5.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, ove opportuno.

Articolo 4

Regolamento interno

1.   Su proposta presentata dalla Commissione la rete di valutazione delle tecnologie sanitarie adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il regolamento interno.

2.   Il regolamento interno agevola la possibilità di adeguate consultazioni delle parti interessate e di collaborazioni con gli organismi dell’Unione, ricercatori ed organizzazioni internazionali sulle attività della rete.

Articolo 5

Funzionamento

1.   La rete di valutazione delle tecnologie sanitarie adotta un programma strategico di lavoro pluriennale ed uno strumento per la valutazione dell’attuazione di tali programmi.

2.   La rete di valutazione delle tecnologie sanitarie è sostenuta da una cooperazione tecnica e scientifica e può avviare o partecipare ad attività che comportano il coinvolgimento di tutti o di alcuni dei suoi membri, ammesso che tale partecipazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi della rete HTA.

3.   La rete di valutazione delle tecnologie sanitarie può costituire gruppi di lavoro al fine di esaminare questioni specifiche nell’ambito dei parametri definiti dalla rete stessa. Tali gruppi di lavoro si sciolgono al termine del loro mandato.

4.   I membri e i rappresentanti della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie, nonché gli esperti e gli osservatori esterni, sono tenuti al rispetto degli obblighi in tema di segreto professionale stabiliti dall’articolo 339 del trattato e dagli atti adottati in applicazione dello stesso, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato della decisione 2001/844/CE della Commissione, CECA, Euratom, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (10). In caso di mancato adempimento a tali obblighi il presidente della rete HTA ha la facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti.

Articolo 6

Sessioni

1.   La rete di valutazione delle tecnologie sanitarie è presieduta dal rappresentante della Commissione. Il presidente non partecipa al voto.

2.   I funzionari della Commissione interessati alle attività della rete HTA possono partecipare alle sue riunioni e prendere parte ai gruppi di lavoro.

3.   Su richiesta della Commissione l’Agenzia europea per i medicinali può partecipare alle riunioni della rete HTA e aderire ai suoi gruppi di lavoro.

4.   La rete di valutazione delle tecnologie sanitarie può invitare organizzazioni europee e internazionali ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori.

Articolo 7

Segretariato della rete HTA

1.   Il segretariato della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie è assicurato dalla Commissione, la quale provvederà a redigere il verbale.

2.   La Commissione pubblica sul proprio sito Internet informazioni pertinenti alle attività svolte dalla rete di valutazione delle tecnologie sanitarie.

Articolo 8

Spese

1.   I partecipanti alle riunioni della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie non sono retribuiti dalla Commissione per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività della rete HTA in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pagg. 45.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

(6)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(7)  www.eunethta.eu; Decisione di esecuzione della Commissione C2011/7195 sulla concessione di sovvenzioni per le proposte relative al 2011 nell’ambito del secondo programma in materia di salute (2008-2013).

(8)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(9)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(10)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/73


DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 6 giugno 2013

che modifica gli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

(2013/330/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2;

Considerando che, con la conclusione dell’accordo, le parti contraenti si sono impegnate a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente, tramite misure doganali basate sulla legislazione in vigore nell’Unione europea e in particolare le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di detto codice doganale (3);

Considerando che, dopo la conclusione dell’accordo, in detta legislazione sono state introdotte modifiche concernenti le misure doganali di sicurezza, in particolare mediante i regolamenti della Commissione (CE) n. 312/2009 (4), (UE) n. 169/2010 (5) e (UE) n. 430/2010 (6);

Considerando che è opportuno inserire nell’accordo le modifiche apportate alla legislazione dell’Unione europea che sono pertinenti al fine di mantenere l’equivalenza del livello di sicurezza delle parti contraenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

nell’articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita contiene le indicazioni previste a tal fine nell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7) [di seguito denominato “regolamento (CEE) n. 2454/93”], modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione (8). Essa è compilata conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato 30 bis ed è autenticata dalla persona che la redige.

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

nel paragrafo 1, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, fatta eccezione, se trasportati nell’ambito di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e fluviali»;

b)

nel paragrafo 1, il testo della lettera j) è sostituito dal seguente:

«j)

le merci seguenti, introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente direttamente a o da piattaforme di perforazione o di estrazione o da turbine eoliche, ad opera di una persona stabilita sul territorio doganale delle parti contraenti:

merci che sono incorporate in tali piattaforme o turbine eoliche ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione,

merci utilizzate per attrezzare di tali piattaforme o turbine eoliche; altre merci utilizzate o consumate su tali piattaforme o turbine eoliche e i rifiuti non pericolosi da esse provenienti»;

c)

nel paragrafo 1, è aggiunta una nuova lettera l):

«l)

merci trasportate a partire dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano a destinazione di una parte contraente o spedite da una parte contraente verso detti territori»;

d)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nella Comunità per le merci di cui all’articolo 181 quater, lettere i) e j), e all’articolo 592 bis, lettere i) e j), nonché nei casi di cui all’articolo 786, paragrafo 2, e all’articolo 842 bis, paragrafo 4, lettere b) e f), del regolamento (CEE) n. 2454/93»;

e)

il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita:

a)

per le merci seguenti:

pezzi di ricambio e di sostituzione destinati alle navi e agli aeromobili a fini di riparazione,

carburanti, lubrificanti e gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, e

prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;

b)

per le merci in regime doganale di transito, quando le indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita sono contenute in una dichiarazione di transito elettronica, a condizione che l’ufficio di destinazione del transito sia anche l’ufficio doganale di uscita;

c)

se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale rispettivo delle parti contraenti e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

d)

se le merci sono state caricate in un altro porto o aeroporto nel territorio doganale rispettivo delle parti contraenti e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

e)

se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sorveglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca al di fuori del territorio doganale rispettivo delle parti contraenti, a condizione che:

i)

il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo al fine di tener conto di dette circostanze;

ii)

le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; e

iii)

per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario.»

Articolo 2

Nell’allegato II dell’accordo, all’articolo 6 il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

l’operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori per quanto riguarda le informazioni, di cui all’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (9), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione (10); tuttavia, nel caso in cui l’operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di presentare un numero ridotto di dati obbligatori soltanto se partecipa all’importazione o all’esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato,

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2013

Per il comitato misto

Il presidente

Antonis KASTRISSIANAKIS


(1)  GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 98 del 17.4.2009, pag. 3.

(5)  GU L 51 del 2.3.2010, pag. 2.

(6)  GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(8)  GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.»;

(9)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(10)  GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10


Dichiarazione comune

Relativa all’allegato I, articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo

In merito alle indicazioni previste per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, le parti contraenti confermano che:

le disposizioni concernenti il numero EORI, nonché

i dati occorrenti per le richieste di deviazione (punto 2.6 dell’allegato 30 bis — tabella 6)

introdotti dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione del 16 aprile 2009 non si applicano alle dichiarazioni presentate alle autorità doganali svizzere.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/76


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 131/13/COL

del 18 marzo 2013

recante modifica dell’elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 339/12/COL (1)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visti i punti 4(B)(1) e (3) e il punto 5(b) della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE,

visto l’atto di cui al punto 4 della parte 1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE (direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità  (2)), modificato e adeguato all’accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all’allegato I del medesimo accordo, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto,

vista la decisione del Collegio n. 89/13/COL che conferisce al membro del Collegio competente la facoltà di adottare la presente decisione,

considerando quanto segue:

Con una serie di lettere inviate tra il 18 dicembre 2012 e il 15 gennaio 2013, l’Autorità norvegese per la sicurezza alimentare (di seguito NFSA) ha informato l’Autorità delle seguenti modifiche all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri (PIF) norvegesi:

Il 18 dicembre 2012, la NFSA ha informato l’Autorità di aver sospeso il riconoscimento del PIF di Florø EWOS Havn (codice TRACES: NO FRO 1) per l’importazione di farina di pesce destinata al consumo non umano;

Il 18 dicembre 2012, la NFSA ha informato l’Autorità di aver revocato il riconoscimento del PIF di Vadsø Port (codice TRACES: NO VOS 1) e chiesto all’Autorità di stralciarlo dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi;

Il 3 gennaio 2013, la NFSA ha informato l’Autorità di aver revocato il riconoscimento del centro d’ispezione (CI) di Trollebø che rientra nel PIF di Måløy (codice TRACES: NO MAY 1) e ha chiesto all’Autorità di stralciare il CI di Trollebø dall'elenco dei posti d’ispezione frontalieri;

L’11 gennaio 2013, la NFSA ha informato l’Autorità di aver revocato il riconoscimento del CI di Melbu che rientra nel PIF di Sortland Port (codice TRACES: NO SLX 1) e ha chiesto all’Autorità di stralciare il CI di Melbu dall'elenco dei posti d’ispezione frontalieri;

Il 15 gennaio 2013, la NFSA ha informato l’Autorità di aver revocato il riconoscimento del PIF di Florø EWOS Havn (codice TRACES: NO FRO 1) e ha chiesto all’Autorità di stralciare il PIF di Florø dall'elenco dei posti d’ispezione frontalieri;

L’15 gennaio 2013, la NFSA ha informato l’Autorità di aver revocato il riconoscimento del CI di Gjesvær che rientra nel PIF di Honningsvåg Port (codice TRACES: NO HVG 1) e ha chiesto all’Autorità di stralciare il CI di Gjesvær dall'elenco dei posti d’ispezione frontalieri.

Spetta quindi all’Autorità modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia e pubblicare un nuovo elenco che tenga conto della soppressione del PIF di Vadsø Port, del PIF di Florø EWOS Havn, del CI di Trollebø, del CI di Melbu e del CI di Gjesvær dall’elenco dei PIF norvegesi (3).

Con decisione n. 89/13/COL, l'Autorità ha informato in materia il comitato veterinario EFTA, che la assiste, e quest’ultimo ha approvato all’unanimità la proposta di modifica dell’elenco. Di conseguenza, i provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere unanime del comitato veterinario EFTA, che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA, e il testo definitivo delle misure rimane inalterato.

HA ADOTTADO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PIF di Vadsø Port, il PIF di Florø EWOS Havn, il CI di Trollebø, il CI di Melbu e il CI di Gjesvær sono soppressi dall’elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo sullo Spazio economico europeo che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Articolo 2

I controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia sono effettuati a cura delle autorità nazionali competenti nei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti elencati in allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 339/12/COL del 20 settembre 2012 è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Articolo 5

L’Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

Articolo 6

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio

Xavier LEWIS

Direttore


(1)  GU L 350 del 20.12.2012, pag. 114, e supplemento SEE n. 71 del 20.12.2012, pag. 7.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  Poiché il PIF di Florø EWOS Havn è stato stralciato dall’elenco, non è necessario precisare che è stato sospeso il relativo riconoscimento per l’importazione di farina di pesce destinata al consumo non umano (richiesta inviata il 18 dicembre 2012).


ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

1

=

Nome

2

=

Codice TRACES

3

=

Tipo

A

=

Aeroporto

F

=

Ferrovia

P

=

Porto

R

=

Strada

4

=

Centro d’ispezione

5

=

Prodotti

HC

=

Tutti i prodotti per il consumo umano

NHC

=

Altri prodotti

NT

=

Prodotti che non richiedono temperature specifiche

T

=

Prodotti che richiedono temperature specifiche

T(FR)

=

Prodotti congelati

T(CH)

=

Prodotti refrigerati

6

=

Animali vivi

U

=

Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

E

=

Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O

=

Altri animali

5-6

=

Note particolari

(1)

=

Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio

(2)

=

Unicamente prodotti imballati

(3)

=

Unicamente prodotti della pesca

(4)

=

Unicamente proteine animali

(5)

=

Unicamente lana e pelli

(6)

=

Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce

(7)

=

Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8)

=

Unicamente equidi

(9)

=

Unicamente pesci tropicali

(10)

=

Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti

(11)

=

Unicamente alimenti per animali in massa

(12)

=

Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo, nonché per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo

(13)

=

Nagylak HU: posto d'ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione

(14)

=

Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria

(15)

=

Unicamente animali di acquacoltura

(16)

=

Unicamente farina di pesce

Paese: Islanda

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Paese: Norvegia

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)