ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.173.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
26 giugno 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 611/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, sulle misure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

9

 

*

Regolamento (UE) n. 613/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1451/2007 per quanto riguarda ulteriori principi attivi di biocidi da valutare nel quadro del programma di riesame

34

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

DECISIONI

 

 

2013/313/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda l’assistenza finanziaria dell’Unione

40

 

 

2013/314/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che abroga la decisione 2010/286/UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia

41

 

 

2013/315/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che abroga la decisione 2004/918/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria

43

 

 

2013/316/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che abroga la decisione 2009/588/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lituania

46

 

 

2013/317/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che abroga la decisione 2009/591/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia

48

 

 

2013/318/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, che abroga la decisione 2009/590/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania

50

 

 

2013/319/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

52

 

*

Decisione 2013/320/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2013, a sostegno delle attività connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte per la riduzione del rischio di traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Libia e nella sua regione

54

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia

65

 

*

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale

66

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/321/UE

 

*

Decisione n. 1/2013 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 7 giugno 2013, che adotta un protocollo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

67

 

 

2013/322/UE

 

*

Decisione n. 2/2013 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 7 giugno 2013, relativa alla richiesta presentata dalla Repubblica federale di Somalia al fine della concessione dello status di osservatore e alla successiva adesione all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

70

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2012/830/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, relativa ad una partecipazione finanziaria aggiuntiva ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 (GU L 356 del 22.12.2012)

71

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/1


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea (1), firmato a Ginevra il 7 dicembre 2012, entrerà in vigore il 1o luglio 2013.


(1)  GU L 69 del 13.3.2013, pag. 5.


REGOLAMENTI

26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/2


REGOLAMENTO (UE) N. 611/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2013

sulle misure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,

previa consultazione dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA),

previa consultazione del gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2) (il gruppo dell’articolo 29),

previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/58/CE prevede l’armonizzazione delle disposizioni nazionali necessarie per garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all’interno dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 4 della direttiva 2002/58/CE, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenuti a notificare le violazioni di dati personali alle autorità nazionali competenti e, in alcuni casi, anche agli abbonati e alle altre persone interessate. Ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della direttiva 2002/58/CE, si intende per «violazione dei dati personali» una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico nell’Unione.

(3)

Per garantire l’attuazione uniforme delle misure di cui all’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2002/58/CE, l’articolo 4, paragrafo 5, della stessa direttiva conferisce alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione riguardanti le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui allo stesso articolo.

(4)

L’esistenza di requisiti nazionali divergenti in proposito può dar luogo a incertezza giuridica, a procedure più complesse e gravose e a costi amministrativi considerevoli per i fornitori che operano a livello transfrontaliero. La Commissione ritiene pertanto necessario adottare le suddette misure tecniche di attuazione.

(5)

Il presente regolamento riguarda esclusivamente la notifica delle violazioni di dati personali e non fissa pertanto misure tecniche di attuazione con riguardo all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE sull’informazione degli abbonati nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete.

(6)

Dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/58/CE consegue che i fornitori sono tenuti a notificare tutte le violazioni di dati personali all’autorità nazionale competente. Al fornitore non dev’essere pertanto lasciata la possibilità di decidere se informare o meno tale autorità. Ciò non deve tuttavia impedire all’autorità nazionale competente interessata di indagare in via prioritaria su determinate violazioni nel modo che ritiene adeguato conformemente alla legislazione applicabile e di adottare le misure necessarie per evitare che vi siano troppe o troppo poche violazioni di dati personali segnalate.

(7)

È opportuno prevedere un sistema di notifica delle violazioni di dati personali all’autorità nazionale competente che comporti, ove sussistano determinate condizioni, fasi distinte a cui si applicano scadenze ben definite. Questo sistema è volto a garantire che l’autorità nazionale competente venga informata con la massima tempestività e precisione, senza tuttavia ostacolare indebitamente gli sforzi compiuti dal fornitore per indagare sulla violazione e prendere le misure necessarie per arginarla e porre rimedio alle sue conseguenze.

(8)

Ai fini del presente regolamento, il semplice sospetto che si sia verificata una violazione di dati personali o la semplice individuazione di un incidente non accompagnati da informazioni sufficienti, malgrado tutti gli sforzi messi in atto da un fornitore per disporne, non possono essere considerati sufficienti per ritenere che è stata individuata una violazione di dati personali. A questo proposito, una particolare attenzione deve essere riservata al possesso delle informazioni di cui all'allegato I.

(9)

Nel quadro dell’applicazione del presente regolamento, è opportuno che le autorità nazionali competenti interessate prestino la loro collaborazione nei casi di violazione di dati personali che presentano una dimensione transnazionale.

(10)

Il presente regolamento non fornisce specifiche supplementari con riguardo all’inventario delle violazioni di dati personali che i fornitori devono compilare, dato che l’articolo 4 della direttiva 2002/58/CE ne definisce il contenuto in maniera esaustiva. I fornitori possono tuttavia far riferimento al presente regolamento per determinare il formato dell’inventario.

(11)

È necessario che tutte le autorità nazionali competenti mettano a disposizione dei fornitori uno strumento elettronico sicuro per la notifica delle violazioni di dati personali in un formato comune, basato su una norma come l’XML e contenente le informazioni di cui all’allegato I nelle lingue pertinenti, in modo da consentire a tutti i fornitori all’interno dell’Unione di seguire una procedura di notifica analoga, a prescindere dal luogo di stabilimento e dal luogo della violazione. A questo proposito, è opportuno che la Commissione faciliti l’introduzione dello strumento elettronico sicuro organizzando, ove necessario, riunioni con le autorità nazionali competenti.

(12)

Nel valutare se una violazione di dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o la vita privata di un abbonato o di altra persona occorre tener conto, in particolare, della natura e del contenuto dei dati personali interessati, soprattutto nel caso di dati relativi a informazioni finanziarie quali numeri di carte di credito e coordinate bancarie, di categorie particolari di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE nonché di alcuni dati specificamente legati alla fornitura di servizi di telefonia o Internet, ossia dati relativi alla posta elettronica, dati relativi all’ubicazione, file di connessione a Internet, cronologie di navigazione in rete ed elenchi dettagliati delle chiamate.

(13)

In circostanze eccezionali è opportuno che il fornitore sia autorizzato a ritardare la notifica all’abbonato o ad altra persona, qualora tale notifica possa mettere a rischio il corretto svolgimento dell’indagine sulla violazione di dati personali. In questo contesto, le circostanze eccezionali possono includere indagini penali e altre violazioni di dati personali non equiparabili a un reato grave, ma per le quali può essere opportuno posticipare la notifica. È comunque opportuno che spetti alle autorità nazionali competenti valutare, caso per caso e alla luce delle circostanze, se accogliere il rinvio o esigere la notifica.

(14)

I fornitori devono disporre delle coordinate dei propri abbonati, dato il loro rapporto contrattuale diretto, ma è possibile che tali informazioni non esistano per altre persone lese dalla violazione di dati personali. In tal caso, è opportuno che al fornitore venga consentito di informare in un primo tempo tali persone mediante annunci pubblicitari sui principali mezzi di comunicazione nazionali o regionali, come i giornali, per poi trasmettere, non appena possibile, una notifica individuale secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il fornitore non è dunque espressamente obbligato a ricorrere a tali mezzi di comunicazione, ma ha piuttosto la facoltà di farlo se lo desidera, quando è ancora nella fase di identificazione di tutte le persone lese.

(15)

È opportuno che le informazioni relative alla violazione si limitino esclusivamente alla violazione stessa e non siano associate ad informazioni di altro tipo. Ad esempio, l’inclusione di informazioni riguardanti una violazione di dati personali in una regolare fattura non può essere considerata un mezzo adeguato di notifica di tale violazione.

(16)

Il presente regolamento non definisce misure tecnologiche di protezione specifiche che giustifichino una deroga all’obbligo di notifica delle violazioni di dati personali agli abbonati o ad altre persone interessate, poiché tali misure possono mutare nel tempo in funzione del progresso tecnologico. È tuttavia opportuno che la Commissione abbia la possibilità di pubblicare un elenco indicativo di tali misure tecnologiche di protezione specifiche in base alle prassi attuali.

(17)

Il ricorso a tecniche di crittografia o di hashing non deve essere ritenuto di per sé sufficiente dai fornitori per poter asserire in termini più generali di aver ottemperato all’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 17 della direttiva 95/46/CE. A tal riguardo, i fornitori devono altresì applicare adeguate misure organizzative e tecniche volte a prevenire, individuare e bloccare le violazioni di dati personali. Essi devono inoltre esaminare ogni rischio residuo ancora presente una volta applicati i controlli al fine di comprendere se sussiste la possibilità che si verifichino violazioni di dati personali.

(18)

Se il fornitore ricorre a un altro fornitore per svolgere una parte del servizio, ad esempio per quanto riguarda la fatturazione o per funzioni di gestione, è opportuno che quest'altro fornitore, che non ha un rapporto contrattuale diretto con l’utilizzatore finale, non sia obbligato a notificare le violazioni di dati personali. Esso deve invece allertare e informare il fornitore con cui ha un rapporto contrattuale diretto. Questo principio deve valere anche nel contesto della fornitura all’ingrosso di servizi di comunicazione elettronica, in cui in genere il fornitore all’ingrosso non ha un rapporto contrattuale diretto con l’utilizzatore finale.

(19)

La direttiva 95/46/CE definisce un quadro generale per la protezione dei dati personali nell’Unione europea. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento sulla protezione dei dati») volto a sostituire la direttiva 95/46/CE. Il proposto regolamento sulla protezione dei dati intende introdurre l’obbligo per tutti i responsabili del trattamento di dati di notificare le violazioni di dati personali, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE. Il presente regolamento della Commissione è pienamente compatibile con la misura proposta.

(20)

Il proposto regolamento sulla protezione dei dati introduce inoltre un numero limitato di adeguamenti tecnici alla direttiva 2002/58/CE per tener conto della conversione in regolamento della direttiva 95/46/CE. Le conseguenze in materia di diritto sostanziale per la direttiva 2002/58/CE prodotte dal nuovo regolamento saranno oggetto di una revisione della Commissione.

(21)

È opportuno che l’applicazione del presente regolamento venga riesaminata a distanza di tre anni dall’entrata in vigore e che il suo contenuto sia riveduto alla luce del contesto giuridico in vigore in quel momento, incluso il proposto regolamento sulla protezione dei dati. Ove possibile, il riesame del presente regolamento deve essere associato a ogni futura revisione della direttiva 2002/58/CE.

(22)

L’applicazione del presente regolamento può essere valutata fra l’altro in base alle statistiche tenute dalle autorità nazionali competenti con riguardo alle violazioni di dati personali che vengono loro notificate. Tali statistiche possono ad esempio includere informazioni sul numero di violazioni di dati personali notificate all’autorità nazionale competente, sul numero di violazioni di dati personali notificate all’abbonato o ad altra persona, sul tempo impiegato per rimediare alla violazione e sull’eventuale adozione di misure tecnologiche di protezione. È opportuno che tali statistiche forniscano alla Commissione e agli Stati membri dati statistici coerenti e comparabili senza rivelare né l’identità del fornitore da cui è partita la notifica né quella degli abbonati o delle altre persone coinvolte. A tal fine la Commissione può anche organizzare riunioni regolari con le autorità nazionali competenti e altre parti interessate.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alla notifica delle violazioni di dati personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico («il fornitore»).

Articolo 2

Notifica all’autorità nazionale competente

1.   Il fornitore notifica all’autorità nazionale competente tutte le violazioni di dati personali.

2.   Il fornitore notifica all’autorità nazionale competente la violazione di dati personali entro un termine di 24 ore a partire dal rilevamento della violazione, ove possibile.

Il fornitore include nella propria notifica all’autorità nazionale competente le informazioni di cui all’allegato I.

La constatazione di una violazione di dati personali è considerata avvenuta se il fornitore ha acquisito elementi sufficienti, relativi a un incidente di sicurezza che ha compromesso dati personali, a giustificare una notifica a norma del presente regolamento.

3.   Qualora le informazioni di cui all’allegato I non siano interamente disponibili e occorrano ulteriori indagini sulla violazione di dati personali, il fornitore è autorizzato a trasmettere all’autorità nazionale competente una notifica iniziale entro 24 ore a partire dal rilevamento della violazione. Questa notifica iniziale all’autorità nazionale competente contiene le informazioni di cui alla sezione 1 dell’allegato I. Non appena possibile, e al massimo entro tre giorni dalla notifica iniziale, il fornitore trasmette all’autorità nazionale competente una seconda notifica. Questa seconda notifica contiene le informazioni di cui alla sezione 2 dello stesso allegato e, se necessario, aggiorna le informazioni già fornite.

Il fornitore che, malgrado le indagini effettuate, non sia in grado di fornire tutte le informazioni entro tre giorni dalla notifica iniziale, notifica tutte le informazioni di cui dispone entro tale termine e presenta all’autorità nazionale competente una giustificazione motivata per la notifica tardiva delle informazioni residue. Non appena possibile, il fornitore notifica all’autorità nazionale competente tali informazioni residue e, se necessario, aggiorna le informazioni già fornite.

4.   L’autorità nazionale competente mette a disposizione di tutti i fornitori stabiliti nello Stato membro interessato uno strumento elettronico sicuro per la notifica delle violazioni di dati personali nonché informazioni sulle procedure di accesso e di uso di tale strumento. Se necessario, la Commissione organizza riunioni con le autorità nazionali competenti per facilitare l’applicazione della presente disposizione.

5.   Quando la violazione di dati personali riguarda abbonati o altre persone provenienti da uno Stato membro diverso da quello dell’autorità nazionale competente a cui la violazione di dati personali è stata notificata, l’autorità nazionale competente ne informa le altre autorità nazionali interessate.

Per facilitare l’applicazione della presente disposizione, la Commissione redige e mantiene aggiornato un elenco delle autorità nazionali competenti e di punti di contatto adeguati.

Articolo 3

Notifica all’abbonato o ad altra persona

1.   Quando la violazione di dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o la vita privata di un abbonato o di altra persona, in aggiunta alla notifica di cui all’articolo 2 il fornitore comunica l’avvenuta violazione anche all’abbonato o all’altra persona.

2.   L’eventualità che una violazione di dati personali possa pregiudicare i dati personali o la vita privata di un abbonato o di un’altra persona è valutata tenendo conto, in particolare, delle seguenti circostanze:

a)

la natura e il contenuto dei dati personali interessati, in particolare qualora essi riguardino informazioni finanziarie, categorie particolari di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, nonché dati relativi all’ubicazione, file di connessione a Internet, cronologie di navigazione in rete, dati relativi alla posta elettronica ed elenchi dettagliati delle chiamate;

b)

le probabili conseguenze della violazione di dati personali per l’abbonato o l’altra persona interessata, in particolare nel caso in cui la violazione possa comportare furto o usurpazione di identità, danni fisici, disagio psicologico, umiliazione o danni alla reputazione; nonché

c)

le circostanze della violazione di dati personali, in particolare nel caso in cui i dati siano stati rubati o se il fornitore è a conoscenza del fatto che i dati sono in possesso di un terzo non autorizzato.

3.   La notifica all’abbonato o all’altra persona è effettuata senza indebito ritardo dopo la scoperta della violazione di dati personali, secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma. Tale notifica è indipendente dalla notifica della violazione di dati personali all’autorità nazionale competente, di cui all’articolo 2.

4.   Il fornitore include nella propria notifica all’abbonato o altra persona interessata le informazioni di cui all’allegato II. La notifica all’abbonato o all’altra persona è espressa in modo chiaro e facilmente comprensibile. Il fornitore non si serve della notifica come mezzo per promuovere o pubblicizzare servizi nuovi o aggiuntivi.

5.   In circostanze eccezionali, qualora la notifica all’abbonato o all’altra persona possa mettere a rischio il corretto svolgimento dell’indagine sulla violazione di dati personali, il fornitore è autorizzato, previo accordo dell’autorità nazionale competente, a ritardare la notifica all’abbonato o all’altra persona fino a quando la suddetta autorità ritenga possibile notificare la violazione di dati personali conformemente al presente articolo.

6.   Il fornitore notifica all’abbonato o all’altra persona la violazione di dati personali facendo ricorso a mezzi di comunicazione che consentano un rapido recapito delle informazioni e la cui sicurezza sia garantita con le tecnologie più avanzate. Le informazioni relative alla violazione si limitano alla violazione stessa e non sono associate ad informazioni di altro tipo.

7.   Il fornitore legato da un rapporto contrattuale diretto all’utilizzatore finale che, malgrado i ragionevoli sforzi profusi, non sia in grado di individuare entro il termine di cui al paragrafo 3 tutte le persone che potrebbero essere lese dalla violazione di dati personali, può informare tali persone entro lo stesso termine attraverso annunci pubblicitari nei principali mezzi di comunicazione nazionali o regionali negli Stati membri interessati. Tali annunci sono corredati delle informazioni riportate nell’allegato II, se necessario in forma sintetica. In tal caso, il fornitore continua a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per identificare tali persone e notificare loro quanto prima le informazioni di cui all’allegato II.

Articolo 4

Misure tecnologiche di protezione

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, non è richiesta la notifica di una violazione dei dati personali a un abbonato o ad altra persona interessata se il fornitore ha dimostrato in modo convincente all’autorità nazionale competente di avere utilizzato adeguate misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati interessati dalla violazione della sicurezza. Tali misure tecnologiche di protezione rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

2.   I dati sono considerati incomprensibili se:

a)

sono stati crittografati in modo sicuro mediante un algoritmo standardizzato, la chiave utilizzata per decifrarli non è stata compromessa nell’ambito di una violazione della sicurezza ed è stata generata in modo tale da non poter essere individuata con i mezzi tecnologici disponibili da qualcuno che non sia autorizzato ad accedervi; o

b)

sono stati sostituiti dal loro valore hash calcolato mediante una funzione di hash con chiave crittografica normalizzata, la chiave utilizzata per l’hashing dei dati non è stata compromessa nell’ambito di una violazione della sicurezza ed è stata generata in modo tale da non poter essere individuata con i mezzi tecnologici disponibili da qualcuno che non sia autorizzato ad accedervi.

3.   La Commissione, dopo aver consultato le autorità nazionali competenti tramite il gruppo dell’articolo 29, l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione e il Garante europeo della protezione dei dati, può pubblicare un elenco indicativo delle misure tecnologiche di protezione adeguate di cui al paragrafo 1, in base alle prassi attuali.

Articolo 5

Ricorso a un altro fornitore

Qualora per poter fornire una parte dei servizi di comunicazione elettronica si faccia ricorso a un altro fornitore che non ha un legame contrattuale diretto con gli abbonati, questo altro fornitore informa immediatamente il fornitore che lo ha ingaggiato in caso di violazione di dati personali.

Articolo 6

Relazioni e riesame

Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione redige una relazione sull’applicazione del regolamento, la sua efficacia e il suo impatto sui fornitori, sugli abbonati e sulle altre persone. Sulla base di tale relazione la Commissione procede al riesame del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


ALLEGATO I

Contenuto della notifica all’autorità nazionale competente

Sezione 1

Identificazione del fornitore

1.

Nome del fornitore

2.

Identità e coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di un altro referente presso cui ottenere maggiori informazioni

3.

Indicare se si tratta di una prima o di una seconda notifica

Informazioni iniziali sulla violazione di dati personali (da compilare, ove del caso, nelle notifiche successive)

4.

Data e ora dell’incidente (se note; ove necessario, può essere fornita una stima) e della constatazione dell’incidente

5.

Circostanze della violazione di dati personali (ad esempio perdita, furto, copia)

6.

Natura e contenuto dei dati personali in questione

7.

Misure tecniche e organizzative che il fornitore ha applicato (o applicherà) ai dati personali violati

8.

Ricorso giustificato ad altri fornitori (ove applicabile)

Sezione 2

Ulteriori informazioni circa la violazione dei dati personali

9.

Sintesi dell’incidente che ha provocato la violazione di dati personali (inclusi il luogo fisico della violazione e il supporto di memorizzazione interessato)

10.

Numero di abbonati o persone interessate

11.

Potenziali conseguenze e potenziali effetti negativi per gli abbonati o altre persone

12.

Misure tecniche e organizzative adottate dal fornitore per attenuare i potenziali effetti negativi

Eventuali ulteriori comunicazioni agli abbonati o ad altre persone

13.

Contenuto della notifica

14.

Mezzi di comunicazione utilizzati

15.

Numero di abbonati o persone informate

Eventuali questioni transfrontaliere

16.

Violazione di dati personali che riguardano abbonati o persone in altri Stati membri

17.

Notifica ad altre autorità nazionali competenti


ALLEGATO II

Contenuto della notifica all’abbonato o ad altra persona

1.

Nome del fornitore

2.

Identità e coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di un altro referente presso cui ottenere maggiori informazioni

3.

Sintesi dell’incidente che ha provocato la violazione di dati personali

4.

Data presunta dell’incidente

5.

Natura e contenuto dei dati personali in questione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2

6.

Probabili conseguenze della violazione dei dati personali per un abbonato o altra persona interessata, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2

7.

Circostanze della violazione di dati personali in questione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2

8.

Misure adottate dal fornitore per rimediare alla violazione di dati personali

9.

Misure consigliate dal fornitore per attenuare i possibili effetti negativi


26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 612/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2013

sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l'articolo 22 e l'articolo 34, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 389/2012 istituisce un quadro per la semplificazione e il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di accise.

(2)

L'articolo 21 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (2), prevede la verifica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico da parte dello Stato membro di spedizione prima che i prodotti sottoposti ad accisa possano circolare in regime di sospensione dall'accisa. Il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (3) per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, specifica il contenuto della bozza di documento amministrativo elettronico. Poiché le informazioni di tale documento amministrativo riguardante le autorizzazioni relative alle accise sono verificate per accertare che concordino con i dati dei corrispondenti registri nazionali, i dati di ciascun registro nazionale devono essere messi periodicamente a disposizione di ciascuno Stato membro di spedizione e tenuti aggiornati.

(3)

Le informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti gli operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa devono essere scambiate automaticamente mediante un registro centrale degli operatori economici (registro centrale) gestito dalla Commissione in conformità all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012.

(4)

Per facilitare lo scambio di informazioni mediante il registro centrale è necessario stabilire la struttura e il contenuto dei formati standard da utilizzare, compresi i codici da inserire in tali formati.

(5)

Per assicurare che i dati disponibili nel registro centrale siano corretti e aggiornati automaticamente, l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento devono comunicare e trasmettere al registro centrale le modifiche dei rispettivi registri nazionali.

(6)

Affinché i dati contenuti nei registri nazionali siano corretti e aggiornati, l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento devono aggiornare il registro nazionale nello stesso giorno in cui interviene la modifica di un'autorizzazione e devono comunicare tali modifiche al registro centrale senza indugio.

(7)

Per assicurare che gli Stati membri dispongano di una copia accurata dei dati degli altri registri nazionali è necessario che l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento designato prenda i provvedimenti necessari a garantire il ricevimento regolare e tempestivo delle nuove modifiche provenienti dal registro centrale.

(8)

È necessario che gli operatori economici dispongano dei mezzi atti a verificare che i dati relativi all'autorizzazione siano stati accuratamente trattati e divulgati dal registro centrale e a controllare i dati di un partner commerciale prima di presentare una bozza di documento amministrativo elettronico. Per rendere possibile la verifica della validità dei numeri di accisa, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, è opportuno che la Commissione, su presentazione di un numero unico di accisa valido, comunichi i principali dati necessari di un'autorizzazione conservata nel registro centrale. Occorre inoltre stabilire norme per rettificare le informazioni inesatte relative all'autorizzazione di un operatore economico.

(9)

Per assicurare che il registro centrale funzioni efficacemente, e per rispettare la durata massima del trattamento della notifica di una modifica di un registro nazionale o di una richiesta generale, è necessario specificare il livello di disponibilità del registro centrale e dei registri nazionali, nonché le circostanze in cui si può consentire che la disponibilità o il funzionamento del registro centrale o dei registri nazionali non mantengano tali livelli.

(10)

Per valutare il funzionamento del registro centrale la Commissione deve estrarre informazioni statistiche dal registro e trasmetterle agli Stati membri con frequenza mensile.

(11)

Al fine di concedere alla Commissione e agli Stati membri tempo sufficiente per prendere i provvedimenti necessari a rispettare gli obblighi in materia di termini e disponibilità dei servizi richiesti dal presente regolamento è necessario posticipare l'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 al 1o gennaio 2015.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Messaggi riguardanti il registro centrale e i registri nazionali scambiati mediante il sistema informatizzato

1.   La struttura e il contenuto dei messaggi relativi all'iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale sono conformi all'allegato I.

Tali messaggi sono scambianti mediante il sistema informatizzato.

2.   I messaggi di cui al paragrafo 1 sono scambiati per i seguenti scopi:

a)

notifica di modifiche dei registri nazionali inviata al registro centrale dagli uffici centrali di collegamento per le accise o dai servizi di collegamento;

b)

notifica di modifiche del registro centrale inviata ai registri nazionali;

c)

richieste di dati di modifiche inviate al registro centrale dagli uffici centrali di collegamento per le accise e dai servizi di collegamento;

d)

richieste di informazioni statistiche estratte dal registro centrale inviate dagli uffici centrali di collegamento per le accise e dai servizi di collegamento;

e)

invio da parte della Commissione agli Stati membri richiedenti di informazioni statistiche estratte dal registro centrale.

3.   Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei messaggi di cui al paragrafo 1, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento o nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«registrazione», l'iscrizione in un registro nazionale o nel registro centrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012;

2)

«modifica», la creazione, l'aggiornamento o l'annullamento di una registrazione;

3)

«data di attivazione», la data, figurante in una registrazione e fissata dallo Stato membro responsabile, a decorrere dalla quale la registrazione può essere utilizzata a fini di verifica elettronica in tutti gli Stati membri e i dati che ne sono estratti possono essere consultati dagli operatori economici.

Articolo 3

Trasmissione di modifiche al registro centrale da parte degli uffici centrali di collegamento per le accise e dei servizi di collegamento

1.   Gli uffici centrali di collegamento per le accise e i servizi di collegamento designati in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 389/2012 sono responsabili della trasmissione delle modifiche dei rispettivi registri nazionali al registro centrale e dell'inserimento nei rispettivi registri nazionali delle modifiche trasmesse dal registro centrale e/o estratte dallo stesso.

2.   La Commissione redige e aggiorna un elenco degli uffici centrali di collegamento per le accise o dei servizi di collegamento responsabili sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e mette detto elenco a disposizione degli stessi.

3.   Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento trasmettono al registro centrale le notifiche delle modifiche dei rispettivi registri nazionali al più tardi alla data di attivazione delle modifiche stesse. Il messaggio da utilizzare per le modifiche dei registri nazionali è il messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» figurante nell'allegato I, tabella 2.

Articolo 4

Manutenzione del registro centrale e trasmissione delle modifiche ai registri nazionali

1.   Quando riceve un messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» da un ufficio centrale di collegamento per le accise o da un servizio di collegamento contenente la notifica di una modifica a un registro nazionale, la Commissione verifica che la struttura e il contenuto del messaggio siano conformi all'allegato I, tabella 2.

2.   Se la struttura e il contenuto del messaggio di cui al paragrafo 1 sono conformi all'allegato I, tabella 2, si procede come segue:

a)

la Commissione registra senza indugio la modifica nel registro centrale;

b)

una notifica è inviata ad ogni Stato membro il cui ufficio centrale di collegamento per le accise o servizio di collegamento sia registrato per il ricevimento delle notifiche di modifiche mediante il messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» di cui all'allegato I, tabella 2.

3.   Se la struttura o il contenuto del messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici» di cui al paragrafo 1 non è conforme all'allegato I, tabella 2, la Commissione rinvia la notifica all'ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento che ha trasmesso la notifica utilizzando il messaggio «Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici» di cui all'allegato I, tabella 3, con il codice che specifica il motivo del rifiuto.

4.   Quando riceve il messaggio «Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici», l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento prende senza indugio le necessarie misure correttive e ritrasmette la notifica.

5.   L'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento di ciascuno Stato membro che non è registrato per il ricevimento delle notifiche di modifiche da parte della Commissione chiede almeno due volte al giorno un estratto delle modifiche inserite nel registro centrale utilizzando il messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1.

Articolo 5

Inserimento delle modifiche nei registri nazionali

1.   Almeno due volte al giorno l'ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento di ciascuno Stato membro inserisce nel registro nazionale le modifiche ricevute dal registro centrale.

2.   Le modifiche di cui al paragrafo 1 possono essere consultate dall'ufficio centrale di collegamento per le accise o dal servizio di collegamento non appena sono state inserite nel registro nazionale e possono essere utilizzate per verifiche elettroniche a partire dalla data di attivazione.

Articolo 6

Consultazione del registro centrale da parte degli operatori economici

1.   Almeno due volte al giorno la Commissione prepara un estratto dal registro centrale di tutte le registrazioni attive. Nel predisporre tale estratto la Commissione elimina le registrazioni che non sono destinate alla consultazione pubblica. Essa elimina inoltre dalle registrazioni rimanenti tutti i dati relativi a ciascun tipo di operatore economico o alla sede dello stesso che non corrispondono alle descrizioni dei dati estratti dalle registrazioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.

2.   Gli operatori economici possono chiedere alla Commissione i dati estratti di una registrazione indicando il numero unico di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012.

3.   Se il numero unico di accisa indicato corrisponde a un numero di accisa presente nell'estratto del registro centrale, i dati estratti dal registro sono rinviati all'operatore economico che ha effettuato la richiesta nei seguenti casi:

a)

se il numero unico di accisa indicato corrisponde alla registrazione di un depositario autorizzato, di un destinatario registrato o di uno speditore registrato, l'estratto contiene uno dei seguenti elementi:

i)

la descrizione testuale del codice del tipo di operatore (gruppo di dati 2 e di cui all'allegato I, tabella 2);

ii)

almeno un codice di categoria di prodotti sottoposti ad accisa (gruppo di dati 2.4 a nel messaggio «Operazioni sul registro degli operatori economici») o almeno un codice di prodotto sottoposto ad accisa (gruppo di dati 2.5 a di cui all'allegato I, tabella 2);

iii)

una combinazione dei gruppi di dati 2.4 a e 2.5 a conforme alle norme contenute nella descrizione di cui all'allegato I, tabella 2;

b)

se il numero unico di accisa indicato corrisponde alla registrazione di un deposito fiscale, l'estratto contiene uno dei seguenti elementi:

i)

almeno un codice di categoria di prodotti sottoposti ad accisa (gruppo di dati 3.4 a di cui all'allegato I, tabella 2);

ii)

almeno un codice di prodotto sottoposto ad accisa (gruppo di dati 3.5 a di cui all'allegato I, tabella 2);

iii)

una combinazione dei gruppi di dati 3.4 a e 3.5 a conforme alle norme contenute nella descrizione di cui all'allegato I, tabella 2;

c)

se il numero unico di accisa indicato corrisponde a un destinatario registrato che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 389/2012, l'estratto contiene, oltre ai dati di cui alla lettera a), anche le informazioni seguenti:

i)

la data di scadenza dell'autorizzazione (gruppo di dati 4 c di cui all'allegato I, tabella 2);

ii)

se l'autorizzazione può essere utilizzata per più di un movimento (gruppo di dati 4 d di cui all'allegato I, tabella 2);

iii)

almeno un insieme di dati relativi all'autorizzazione temporanea (gruppo di dati 4.3 di cui all'allegato I, tabella 2).

4.   Qualora non vi sia corrispondenza tra il numero unico di accisa indicato e l'estratto del registro centrale, si informa l'operatore economico che ha presentato la richiesta.

5.   Se l'operatore economico sostiene che una registrazione relativa alla propria autorizzazione è mancante o inesatta, la Commissione, su richiesta, lo informa su come presentare una domanda di rettifica della registrazione e fornisce le coordinate dell'ufficio centrale di collegamento per le accise o del servizio di collegamento dello Stato membro responsabile.

Articolo 7

Informazioni statistiche e relazioni

1.   Le informazioni statistiche che la Commissione deve estrarre dal registro centrale in conformità all'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono le seguenti:

a)

il numero di registrazioni di operatori economici attivi e inattivi;

b)

il numero di autorizzazioni in scadenza, pari al numero totale di autorizzazioni che scadranno nel mese o nel trimestre successivo;

c)

i tipi di operatori economici, il numero di operatori economici suddivisi per tipo e il numero di depositi fiscali;

d)

il numero di operatori economici autorizzati suddivisi per prodotto e per categoria di prodotto;

e)

e il numero di modifiche apportate alle autorizzazioni relative alle accise.

Sulla base delle informazioni statistiche di cui al primo comma la Commissione redige una relazione mensile per gli Stati membri.

2.   Qualsiasi ufficio centrale di collegamento per le accise o servizio di collegamento può chiedere alla Commissione di redigere una relazione statisica specifica sul registro centrale. Tale richiesta è formulata utilizzando il messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1. La Commissione risponde utilizzando il messaggio «Statistiche SEED» (SEED Statistics) di cui all'allegato I, tabella 4.

Articolo 8

Termine per il trattamento delle notifiche di modifiche del registro nazionale e delle richieste generali

1.   In conformità all'articolo 4, la Commissione tratta una domanda di modifica entro due ore dal ricevimento della notifica di una modifica di un registro nazionale.

2.   Entro due ore dal ricevimento di un messaggio «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 1, la Commissione fornisce le informazioni richieste all'ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento richiedente.

Articolo 9

Disponibilità

Il registro centrale e i registri nazionali sono disponibili in qualsiasi momento.

Articolo 10

Limite agli obblighi di servizio

Gli obblighi di servizio della Commissione e degli Stati membri di cui agli articoli 8 e 9 non sono applicabili nei seguenti casi debitamente giustificati:

a)

il registro centrale o un registro nazionale non è disponibile a causa di guasti informatici o di telecomunicazione;

b)

si verificano malfunzionamenti di rete che non sono sotto il controllo diretto della Commissione o dello Stato membro interessato;

c)

forza maggiore;

d)

manutenzione programmata notificata almeno quarantotto ore prima dell'inizio previsto del periodo di manutenzione.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 8, 9 e 10 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

(2)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(3)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24.


ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE AI MESSAGGI ELETTRONICI UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1.

I dati dei messaggi elettronici utilizzati ai fini del sistema informatizzato sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati. Informazioni particolareggiate sui dati e sul loro utilizzo figurano nelle tabelle del presente allegato, nelle quali:

a)

la colonna A riporta il codice numerico (numero) attribuito a ciascun gruppo e sottogruppo di dati; ciascun sottogruppo segue lo stesso numero progressivo del (sotto)gruppo di dati di cui fa parte (ad esempio: se il numero del gruppo di dati è 1, un sottogruppo di questo gruppo di dati è 1.1 e un sottogruppo di questo sottogruppo è 1.1.1);

b)

la colonna B riporta il codice alfabetico (lettera) attribuito a ciascun dato in un (sotto)gruppo di dati;

c)

la colonna C identifica il (sotto)gruppo di dati o il dato;

d)

la colonna D riporta per ciascun (sotto)gruppo di dati o per ciascun dato un valore indicante se l'inserimento del dato corrispondente è:

i)

«R» (richiesto), ossia il dato deve essere fornito. Quando un (sotto)gruppo di dati è «O» (opzionale) o «C» (condizionale), i dati di quel gruppo possono comunque essere «R» (richiesti) se le autorità competenti dello Stato membro hanno deciso che i dati di tale (sotto)gruppo devono essere inseriti o se si applica la condizione corrispondente;

ii)

«O» (opzionale), ossia l'inserimento del dato è facoltativo per la persona che presenta il messaggio (lo speditore o il destinatario), tranne se lo Stato membro ha stabilito che i dati devono essere forniti conformemente all'opzione prevista nella colonna E per alcuni dei (sotto)gruppi di dati o dei dati facoltativi;

iii)

«C» (condizionale), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da altri (sotto)gruppi o da altri dati contenuti nello stesso messaggio;

iv)

«D» (dipendente), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da una condizione che non può essere verificata dal sistema informatizzato, secondo quanto previsto nelle colonne E ed F;

e)

la colonna E indica le condizioni per i dati il cui inserimento è condizionale, specifica, se del caso, l'utilizzo dei dati opzionali e dei dati dipendenti e precisa quali dati devono essere forniti dalle autorità competenti;

f)

la colonna F contiene spiegazioni, ove necessario, sulla compilazione del messaggio;

g)

la colonna G fornisce:

i)

per alcuni (sotto)gruppi di dati un numero seguito dal carattere «x» indicante quante volte il (sotto)gruppo di dati può essere ripetuto nel messaggio (valore per difetto = 1); e

ii)

per ciascun dato, ad eccezione dei dati indicanti l'ora e/o la data, le caratteristiche che identificano il tipo e la lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a alfabetico,

n numerico,

an alfanumerico.

Il numero che segue il codice indica la lunghezza ammissibile del dato. I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che il dato può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali;

iii)

per i dati indicanti l'ora e/o la data, la menzione «date», «time» o «dateTime»; la data, l'ora o la data e l'ora devono essere indicate utilizzando la norma ISO 8601 per la notazione di data e ora.

2.

Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle del presente allegato:

a)   e-AD: documento amministrativo elettronico;

b)   ARC: codice di riferimento amministrativo;

c)   SEED: Sistema per lo scambio di dati relativi alle accise [System for Exchange of Excise Data — la banca dati elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 389/2012];

d)   Codice NC: codice della nomenclatura combinata.

3.

Le definizioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle del presente allegato:

a)

«Data di inizio» significa «Data di inizio dell'autorizzazione» o «Data di inizio della validità»;

b)

«Data di scadenza» significa «Data di scadenza dell'autorizzazione» o «Data di scadenza della validità»;

c)

«Data di inizio dell'autorizzazione» è la data a partire dalla quale un operatore economico è autorizzato dallo Stato membro responsabile a produrre, immagazzinare, spedire o ricevere prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;

d)

«Data di scadenza dell'autorizzazione» è la data a partire dalla quale un operatore economico non è più autorizzato dallo Stato membro responsabile;

e)

«Data di inizio della validità» è la data a partire dalla quale lo Stato membro responsabile dichiara che la sede di un operatore economico è valida per produrre, spedire o ricevere prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;

f)

«Data di scadenza della validità» è la data a partire dalla quale la sede di un operatore economico cessa di essere valida.

Tabella 1

Richiesta generale

(di cui agli articoli 4, 7 e 8)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di richiesta

R

 

I valori possibili sono:

=

2

=

Richiesta di estrazione di dati di riferimento,

=

3

=

Richiesta di ricerca di dati di riferimento,

=

4

=

Richiesta di estrazione di operatori economici,

=

5

=

Richiesta di ricerca di operatori economici,

=

6

=

Richiesta di elenco uffici di accise,

=

7

=

Richiesta di ricerca di elenco di e-AD,

=

8

=

Richiesta di statistiche SEED.

n1

 

b

Denominazione del messaggio di richiesta

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «2» o «3»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

I valori possibili sono:

—   «C_COD_DAT»= elenco comune di codici,

—   «C_PAR_DAT»= parametri comuni del sistema,

—   «ALL»= per la struttura completa.

a..9

 

c

Ufficio richiedente

R

 

Un identificatore esistente <Numero di riferimento dell'ufficio> nell'insieme <UFFICIO>.

an8

 

d

Identificatore di correlazione della richiesta

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «2», «3», «4», «5», «7» o «8»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

Il valore dell'<Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro.

an..16

 

e

Data di inizio

C

Per 1 e e f:

«R» se <Tipo di richiesta> è «3» o «5»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

date

 

f

Data di scadenza

C

 

date

 

g

Data unica

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «2» o «4»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

date

2

RICHIESTA DI ELENCO DI E-AD

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «7»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

[cfr. elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

2.1

AR_CRITERIO PRIMARIO

R

 

 

99x

 

a

Codice di tipo criterio primario

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

ARC,

=

2

=

Marchio del prodotto,

=

3

=

Categorie di prodotti sottoposti ad accisa del movimento,

=

4

=

(riservato),

=

5

=

(riservato),

=

6

=

(riservato),

=

7

=

(riservato),

=

8

=

Città del destinatario,

=

9

=

Città dello speditore,

=

10

=

Città del garante,

=

11

=

(riservato),

=

12

=

Città del luogo di consegna,

=

13

=

Città del deposito fiscale di spedizione,

=

14

=

Città del trasportatore,

=

15

=

Codice NC del prodotto,

=

16

=

Data della fattura,

=

17

=

Numero di accisa del destinatario,

=

18

=

Numero di accisa dello speditore,

=

19

=

Numero di accisa del garante,

=

20

=

(riservato),

=

21

=

(riservato),

=

22

=

Numero di accisa del deposito fiscale di destinazione,

=

23

=

Numero di accisa del deposito fiscale di spedizione,

=

24

=

(riservato),

=

25

=

Codice del prodotto sottoposto ad accisa,

=

26

=

Durata del tragitto,

=

27

=

Stato membro di destinazione,

=

28

=

Stato membro di spedizione,

=

29

=

Nome del destinatario,

=

30

=

Nome dello speditore,

=

31

=

Nome del garante,

=

32

=

(riservato),

=

33

=

Nome del luogo di consegna,

=

34

=

Nome del deposito fiscale di spedizione,

=

35

=

Nome del trasportatore,

=

36

=

Numero della fattura,

=

37

=

Codice postale del destinatario,

=

38

=

Codice postale dello speditore,

=

39

=

Codice postale del garante,

=

40

=

(riservato),

=

41

=

Codice postale del luogo di consegna,

=

42

=

Codice postale del deposito fiscale di spedizione,

=

43

=

Codice postale del trasportatore,

=

44

=

Quantità di merce (in un corpo di dati dell'e-AD),

=

45

=

Numero di riferimento locale (numero progressivo assegnato dallo speditore),

=

46

=

Tipo di trasporto,

=

47

=

(riservato),

=

48

=

(riservato),

=

49

=

Numero di VAT del destinatario,

=

50

=

(riservato),

=

51

=

Numero di VAT del trasportatore,

=

52

=

Cambio di destinazione (numero di sequenza ≥ 2).

n..2

2.1.1

AR_VALORE PRIMARIO

O

 

 

99x

 

a

Valore

R

 

 

an..255

3

RICHIESTA_STAT

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «8»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Tipo di statistica

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Operatori economici attivi e inattivi,

=

2

=

Scadenze pendenti,

=

3

=

Operatori economici suddivisi per tipo e per deposito fiscale,

=

4

=

Attività sottoposta ad accisa,

=

5

=

Modifiche alle autorizzazioni relative alle accise.

n1

3.1

CODICE DELL'ELENCO DEGLI STATI MEMBRI

R

 

 

99x

 

a

Codice Stato membro

R

 

(cfr. elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)

a2

4

PERIODO_STAT

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «8»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Anno

R

 

 

n4

 

b

Semestre

C

Per 4 b, c e d:

i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi:

<Semestre>,

<Trimestre>,

<Mese>,

ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano.

I valori possibili sono:

=

1

=

Primo semestre,

=

2

=

Secondo semestre.

n1

 

c

Trimestre

C

I valori possibili sono:

=

1

=

Primo trimestre,

=

2

=

Secondo trimestre,

=

3

=

Terzo trimestre,

=

4

=

Quarto trimestre.

n1

 

d

Mese

C

I valori possibili sono:

=

1

=

Gennaio,

=

2

=

Febbraio,

=

3

=

Marzo,

=

4

=

Aprile,

=

5

=

Maggio,

=

6

=

Giugno,

=

7

=

Luglio,

=

8

=

Agosto,

=

9

=

Settembre,

=

10

=

Ottobre,

=

11

=

Novembre,

=

12

=

Dicembre.

n..2

5

RICHIESTA_RIF

C

«R» se <Tipo di richiesta> è «2» o «3»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

5.1

CODICE DELL'ELENCO DEI CODICI

O

 

 

99x

 

a

Elenco di codici richiesto

O

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Unità di misura,

=

2

=

Tipi di eventi,

=

3

=

Tipi di prove,

=

4

=

(riservato),

=

5

=

(riservato),

=

6

=

Codici lingue,

=

7

=

Stati membri,

=

8

=

Codici paesi,

=

9

=

Codici imballaggio,

=

10

=

Motivi di insoddisfazione nella ricevuta o nella relazione di controllo,

=

11

=

Motivi dell'interruzione,

=

12

=

(riservato),

=

13

=

Modi di trasporto,

=

14

=

Unità di trasporto,

=

15

=

Zone viticole,

=

16

=

Codici delle operazioni vitivinicole,

=

17

=

Categorie dei prodotti sottoposti ad accisa,

=

18

=

Prodotti sottoposti ad accisa,

=

19

=

Codici NC,

=

20

=

Corrispondenza codice NC — prodotto sottoposto ad accisa,

=

21

=

Motivo dell'annullamento,

=

22

=

Motivi dell'allarme o del rifiuto dell'e-AD,

=

23

=

Spiegazione del ritardo,

=

24

=

(riservato),

=

25

=

Persone che presentano una relazione sull'evento,

=

26

=

Motivi del rifiuto (antecedenti),

=

27

=

Motivi del ritardo del risultato,

=

28

=

Azioni di cooperazione amministrativa,

=

29

=

Motivi della richiesta di cooperazione amministrativa,

=

30

=

(riservato),

=

31

=

(riservato),

=

32

=

(riservato),

=

33

=

(riservato),

=

34

=

Motivi dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa,

=

35

=

Motivi del rifiuto della richiesta generale,

=

36

=

(riservato).

n..2

Tabella 2

Operazioni sul registro degli operatori economici

(di cui agli articoli 3, 4 e 6)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Aggiornamento degli operatori economici (Notifica di cambiamenti al dominio comune/dominio risorse),

=

2

=

Divulgazione degli aggiornamenti degli operatori economici,

=

3

=

Ricerca di operatori economici,

=

4

=

Estrazione di operatori economici.

n1

 

b

Identificatore di correlazione della richiesta

C

«R» se <Tipo di messaggio> è «3» o «4»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. tipo di messaggio nel riquadro 1a)

Il valore dell'<Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro

an..16

2

AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE

O

 

 

999999x

 

a

Numero di accisa dell'operatore

R

 

(cfr. elenco codici 1 nell'allegato II). Il <Numero di accisa dell'operatore> deve essere un numero unico nell'elenco <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

an13

 

b

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

c

Data di inizio dell'autorizzazione

R

 

 

date

 

d

Data di scadenza dell'autorizzazione

O

 

 

date

 

e

Codice del tipo di operatore

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Depositario autorizzato,

=

2

=

Destinatario registrato,

=

3

=

Speditore registrato.

Il valore del dato <Codice del tipo di operatore> non può essere modificato dopo aver creato l'AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE.

n1

 

f

Numero di riferimento dell'ufficio delle accise

R

 

[cfr. elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)]

an8

2.1

AZIONE

R

 

 

 

 

a

Operazione

R

 

I valori possibili sono:

—   C= Creare,

—   U= Aggiornare,

—   I= Invalidare.

a1

 

b

Data di attivazione

C

«R» se <Operazione> è «C» o «U»,

altrimenti «O».

(cfr. Operazione nel .riquadro 2.1a)

Se non è inserita una <Data di attivazione>, si considera che la data di attivazione dell'operazione «Invalidare» sia quella in cui l'operazione «Invalidare» è inserita nel registro centrale.

date

 

c

Responsabile della gestione dei dati

O

 

 

an..35

2.2

NOME E INDIRIZZO

R

 

 

99x

 

a

Nome

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

[cfr. elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

2.2.1

INDIRIZZO

R

 

 

 

 

a

Via

R

 

 

an..65

 

b

Numero civico

O

 

 

an..11

 

c

Codice postale

R

 

 

an..10

 

d

Città

R

 

 

an..50

 

e

Codice Stato membro

R

 

[cfr. elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

2.3

CODICE DEL RUOLO DELL'OPERATORE

O

 

 

9x

 

a

Codice del ruolo dell'operatore

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Autorizzato ad effettuare consegne dirette,

=

2

=

Autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 389/2012.

Le associazioni <Tipo di operatore/Codice del ruolo dell'operatore> sono le seguenti:

TIPO DI OPERATORE/RUOLO DELL'OPERATORE

DEPOSITARIO AUTORIZZATO

DESTINATARIO REGISTRATO

SPEDITORE REGISTRATO

Autorizzato ad effettuare consegne dirette

X

X

 

Autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 389/2012.

X

 

 

n1

2.4

CODICE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

C

Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTI AD ACCISA>.

 

999x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

(cfr. elenco codici 3 nell'allegato II).

Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> deve essere unico nell'elenco <Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>.

a1

2.5

CODICE DEL PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA

C

Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA>.

 

999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> del <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> non deve esistere nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>.

Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, nello stesso <DEPOSITO FISCALE> o nella stessa <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>.

an..4

2.6

DEPOSITO FISCALE (UTILIZZATO)

C

«R» se il <Codice del tipo di operatore> è «Depositario autorizzato»,

Non si applica negli altri casi.

(cfr. codice del tipo di operatore nel riquadro 2e)

 

99x

 

a

Riferimento del deposito fiscale

R

 

(cfr. elenco codici 1 nell'allegato II).

Il «Riferimento del deposito fiscale» è uno dei <DEPOSITO FISCALE. Riferimento del deposito fiscale> in modo che esista almeno una versione attiva avente l'intervallo di validità che interseca l'intervallo di validità dell'<AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, dopo la data di attivazione di quest'ultima, di almeno un giorno.

Il <Riferimento del deposito fiscale> deve essere unico nell'elenco <DEPOSITO FISCALE>.

an13

3

DEPOSITO FISCALE

O

 

 

999999x

 

a

Riferimento del deposito fiscale

R

 

(cfr. elenco codici 1 nell'allegato II).

Il <Riferimento del deposito fiscale> deve essere unico nell'elenco <DEPOSITO FISCALE>.

Il «Riferimento del deposito fiscale» è lo stesso del <DEPOSITO FISCALE (UTILIZZATO). Riferimento del depositi fiscale> in uno o più gruppi di dati <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> del tipo «Depositario autorizzato» conforme anche alla regola 204.

an13

 

b

Data di inizio della validità

R

 

 

date

 

c

Data di scadenza della validità

O

 

 

date

 

d

Numero di riferimento dell'ufficio delle accise

R

 

[cfr. elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

3.1

AZIONE

R

 

 

 

 

a

Operazione

R

 

I valori possibili sono:

—   C= Creare,

—   U= Aggiornare,

—   I= Invalidare.

a1

 

b

Data di attivazione

C

«R» se <Operazione> è «C» o «U»,

altrimenti «O».

(cfr. Operazione nel riquadro 3.1a)

Se non è inserita una <Data di attivazione>, si considera che la data di attivazione dell'operazione «Invalidare» sia quella in cui l'operazione «Invalidare» è inserita nel registro centrale.

date

 

c

Responsabile della gestione dei dati

O

 

 

an..35

3.2

NOME E INDIRIZZO

R

 

 

99x

 

a

Nome

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

[cfr. elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

3.2.1

INDIRIZZO

R

 

 

 

 

a

Via

R

 

 

an..65

 

b

Numero civico

O

 

 

an..11

 

c

Codice postale

R

 

 

an..10

 

d

Città

R

 

 

an..50

 

e

Codice Stato membro

R

 

[cfr. elenco dei codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

3.4

CODICE DELLA CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

C

Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA>.

 

999x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

(cfr. elenco codici 3 nell'allegato II).

Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> deve essere unico nell'elenco <Codice della CATEGORIA DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>.

an1

3.5

CODICE DEL PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA

C

Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA>.

 

999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> del <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> non deve esistere nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>.

Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, nello stesso <DEPOSITO FISCALE> o nella stessa <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>.

an..4

4

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

O

 

 

999999x

 

a

Riferimento dell'autorizzazione temporanea

R

 

(cfr. elenco codici 2 nell'allegato II)

an13

 

b

Numero di riferimento dell'ufficio di rilascio

R

 

[cfr. elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an8

 

c

Data di scadenza

R

 

 

date

 

d

Indicatore di autorizzazione temporanea riutilizzabile

R

 

I valori possibili sono:

=

0

=

No o Falso,

=

1

=

Sì o Vero.

n1

 

e

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

f

Data di inizio dell'autorizzazione

R

 

 

date

 

g

Indicatore di piccolo produttore di vino

O

 

I valori possibili sono:

=

0

=

No o Falso,

=

1

=

Sì o Vero.

n1

4.1

AZIONE

R

 

 

 

 

a

Operazione

R

 

I valori possibili sono:

—   C= Creare,

—   U= Aggiornare,

—   I= Invalidare.

a1

 

b

Data di attivazione

C

«R» se <Operazione> è «C» o «U»,

altrimenti «O».

(cfr. Operazione nel riquadro 4.1a)

Se non è inserita una <Data di attivazione>, si considera che la data di attivazione dell'operazione «Invalidare» sia quella in cui l'operazione «Invalidare» è inserita nel registro centrale.

date

 

c

Responsabile della gestione dei dati

O

 

 

an..35

4.2

OPERATORE SPEDITORE

R

 

 

 

 

a

Numero di accisa dell'operatore

C

«R» se <Autorizzazione temporanea — Piccolo produttore di vino> non è presente o è falsa,

altrimenti «O».

Per OPERATORE Speditore

Un identificatore esistente <Numero di accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.

Il <codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere:

«Depositario autorizzato», O

«Speditore registrato».

an13

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

[cfr. elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

4.3

DATI DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

R

 

 

999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <Codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, nello stesso <DEPOSITO FISCALE> o nella stessa <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>.

Se l'<Autorizzazione temporanea — Piccolo produttore di vino> è presente ed è vera ALLORA

il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere uno dei due codici seguenti:

«W200», O

«W300».

an..4

 

b

Quantità

R

 

 

n..15,3

4.4

NOME E INDIRIZZO

R

 

 

99x

 

a

Nome

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

[cfr. elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

4.4.1

INDIRIZZO

R

 

 

 

 

a

Via

R

 

 

an..65

 

b

Numero civico

O

 

 

an..11

 

c

Codice postale

R

 

 

an..10

 

d

Città

R

 

 

an..50

 

e

Codice Stato membro

R

 

[cfr. elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

Tabella 3

Rifiuto di aggiornamento degli operatori economici

(di cui all'articolo 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

Invio del messaggio Operazioni sul registro degli operatori economici

R

 

(cfr. tabella 2 per dettagli)

 

2

RIFIUTO

R

 

 

9999x

 

a

Data e ora del rifiuto

R

 

 

dateTime

 

b

Codice del motivo del rifiuto

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Operazione mancante,

=

2

=

Operazione sconosciuta,

=

3

=

Formato non corretto del numero di accisa dell'operatore economico,

=

4

=

Formato non corretto del riferimento del deposito fiscale,

=

5

=

Formato non corretto dell'autorizzazione temporanea,

=

6

=

Formato non corretto del numero di riferimento dell'ufficio,

=

7

=

Nome mancante,

=

8

=

Operatore economico esiste già (creazione),

=

9

=

Deposito fiscale esiste già (creazione),

=

10

=

Autorizzazione temporanea esiste già (creazione),

=

11

=

Operatore economico non trovato (aggiornamento/cancellazione),

=

12

=

Deposito fiscale non trovato (aggiornamento/cancellazione),

=

13

=

Autorizzazione temporanea non trovata (aggiornamento/cancellazione),

=

14

=

Operatore economico sconosciuto,

=

18

=

Tipo di operatore mancante,

=

19

=

Tipo di operatore sconosciuto,

=

20

=

Ruolo dell'operatore mancante,

=

21

=

Ruolo dell'operatore sconosciuto,

=

22

=

Incoerenza tra tipo e ruolo dell'operatore,

=

23

=

Data di inizio dell'autorizzazione mancante o in formato non corretto,

=

24

=

Data di scadenza dell'autorizzazione in formato non corretto,

=

25

=

Data di scadenza mancante o in formato non corretto,

=

26

=

Numero di riferimento dell'ufficio mancante o in formato non corretto,

=

27

=

Incoerenza tra numero di accisa e ufficio delle accise,

=

28

=

Un deposito fiscale non può appartenere a più di un depositario autorizzato,

=

29

=

Il numero di accisa di un depositario autorizzato non può essere lo stesso di un operatore economico, tranne qualora quest'ultimo sia un depositario autorizzato,

=

30

=

Categoria dei prodotti sottoposti ad accisa mancante,

=

31

=

Categoria dei prodotti sottoposti ad accisa sconosciuta,

=

32

=

Prodotto sottoposto ad accisa mancante,

=

33

=

Prodotto sottoposto ad accisa sconosciuto,

=

34

=

Indirizzo incompleto,

=

35

=

Codice lingua mancante,

=

36

=

Codice lingua sconosciuto,

=

37

=

Indicare almeno il numero di telefono, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica,

=

38

=

Proprietario/gestore del deposito fiscale mancante,

=

39

=

Proprietario/gestore del deposito fiscale sconosciuto,

=

40

=

Il proprietario/gestore del deposito fiscale deve essere un depositario,

=

41

=

Solo un depositario può essere autorizzato a utilizzare un deposito fiscale,

=

42

=

Riferimento del deposito fiscale non valido (violazione regola 204),

=

43

=

Riferimento del depositario autorizzato del deposito fiscale mancante (violazione regola 205),

=

44

=

<Numero di accisa dell'operatore> mancante (violazione condizione 157),

=

45

=

Valore non valido per <codice del prodotto sottoposto ad accisa> (violazione regola 212),

n..2

Tabella 4

Statistiche SEED

(di cui all'articolo 7)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Identificatore di correlazione della richiesta

R

 

Il valore dell'<Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro

an..16

2

PERIODO_STAT

R

 

 

 

 

a

Anno

R

 

 

n4

 

b

Semestre

C

Per 2 b, c e d:

i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi:

<Semestre>,

<Trimestre>,

<Mese>,

ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano.

I valori possibili sono:

=

1

=

Primo semestre,

=

2

=

Secondo semestre.

n1

 

c

Trimestre

C

I valori possibili sono:

=

1

=

Primo trimestre,

=

2

=

Secondo trimestre,

=

3

=

Terzo trimestre,

=

4

=

Quarto trimestre.

n1

 

d

Mese

C

I valori possibili sono:

=

1

=

Gennaio,

=

2

=

Febbraio,

=

3

=

Marzo,

=

4

=

Aprile,

=

5

=

Maggio,

=

6

=

Giugno,

=

7

=

Luglio,

=

8

=

Agosto,

=

9

=

Settembre,

=

10

=

Ottobre,

=

11

=

Novembre,

=

12

=

Dicembre.

n..2

3

STAT_PER_SM

O

 

 

99x

 

a

Codice Stato membro

R

 

[cfr. elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

a2

 

b

Numero degli operatori economici attivi

O

 

 

n..15

 

c

Numero degli operatori economici inattivi

O

 

 

n..15

 

d

Numero di scadenze pendenti

O

 

 

n..15

 

e

Numero di depositi fiscali

O

 

 

n..15

 

f

Numero di modifiche delle autorizzazioni relative alle accise

O

 

 

n..15

3.1

TIPO_OPERATORE

O

 

 

9x

 

a

Codice del tipo di operatore

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Depositario autorizzato,

=

2

=

Destinatario registrato,

=

3

=

Speditore registrato.

n1

 

b

Numero di operatori economici

R

 

 

n..15

3.2

ATTIVITÀ_CATEGORIA_PRODOTTI_ACCISA

O

 

 

9x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

(cfr. elenco codici 3 nell'allegato II).

a1

 

b

Numero di operatori economici

R

 

 

n..15

3.3

ATTIVITÀ_PRODOTTO_ACCISA

O

 

 

9999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an..4

 

b

Numero di operatori economici

R

 

 

n..15

4

STAT_TUTTI_SM

O

 

 

 

 

a

Numero totale degli operatori economici attivi

O

 

 

n..15

 

b

Numero degli operatori economici inattivi

O

 

 

n..15

 

c

Numero totale di scadenze pendenti

O

 

 

n..15

 

d

Numero totale di depositi fiscali

O

 

 

n..15

 

e

Numero totale di modifiche delle autorizzazioni relative alle accise

O

 

 

n..15

4.1

TIPO_OPERATORE_TUTTI_SM

O

 

 

9x

 

a

Codice del tipo di operatore

R

 

I valori possibili sono:

=

1

=

Depositario autorizzato,

=

2

=

Destinatario registrato,

=

3

=

Speditore registrato.

n1

 

b

Numero totale di operatori economici

R

 

 

n..15

4.2

ATTIVITÀ_CATEGORIA_PRODOTTI_ACCISA_TUTTI_SM

O

 

 

9x

 

a

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

R

 

(cfr. elenco codici 3 nell'allegato II).

a1

 

b

Numero totale di operatori economici

R

 

 

n..15

4.3

ATTIVITÀ_PRODOTTO_ACCISA_TUTTI_SM

O

 

 

9999x

 

a

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

[cfr. elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]

an..4

 

b

Numero totale di operatori economici

R

 

 

n..15


ALLEGATO II

ELENCO DEI CODICI

Elenco codici 1: Numero di accisa dell'operatore/riferimento del deposito fiscale

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempi

1

Identificatore dello SM in cui è registrato l'operatore economico o il deposito fiscale

Alfabetico 2

PL

2

Codice unico assegnato a livello nazionale

Alfanumerico 11

2005764CL78

Il campo 1 è tratto dall'elenco degli <STATI MEMBRI> (punto 3 dell'elenco dei codici, allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009).

Il campo 2 deve essere compilato con un identificatore unico per l'operatore di accisa registrato (depositario autorizzato, destinatario registrato e speditore registrato) o per il deposito fiscale. Le modalità di assegnazione di tale valore sono di competenza delle autorità degli Stati membri, ma ciascun operatore di accisa registrato (depositario autorizzato, destinatario autorizzato e speditore autorizzato) e ciascun deposito fiscale deve avere un numero unico di accisa.

Elenco codici 2: Riferimento dell'autorizzazione temporanea

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempi

1

Identificatore dello SM in cui è registrato l'operatore economico o il deposito fiscale

Alfabetico 2

PL

2

Codice unico assegnato a livello nazionale

Alfanumerico 11

2005764CL78

Il riferimento dell'autorizzazione temporanea ha la stessa struttura del numero di accisa dell'operatore/riferimento del deposito fiscale.

Il campo 1 è tratto dall'elenco degli <STATI MEMBRI> (punto 3 dell'elenco dei codici, allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009).

Il campo 2 deve essere compilato con un identificatore unico per l'operatore di accisa registrato (depositario autorizzato, destinatario registrato e speditore registrato) o per il deposito fiscale. Le modalità di assegnazione di tale valore sono di competenza delle autorità degli Stati membri, ma ciascun operatore di accisa registrato (depositario autorizzato, destinatario autorizzato e speditore autorizzato) e ciascun deposito fiscale deve avere un numero unico di accisa.

Elenco codici 3: Categorie di prodotti sottoposti ad accisa

Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa

Designazione

T

Tabacchi lavorati

B

Birre

W

Vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

I

Prodotti intermedi

S

Alcole etilico e bevande spiritose

E

Prodotti energetici


26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/34


REGOLAMENTO (UE) N. 613/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1451/2007 per quanto riguarda ulteriori principi attivi di biocidi da valutare nel quadro del programma di riesame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2) istituisce, all’allegato II, un elenco esaustivo dei principi attivi esistenti da valutare nell’ambito del programma di lavoro ai fini dell’esame sistematico dei principi attivi già presenti sul mercato (di seguito «programma di riesame»), e vieta l’immissione sul mercato di biocidi contenenti combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non iscritti in tale allegato o nell’allegato I o I A della direttiva 98/8/CE o per cui la Commissione ha deciso di non procedere all’iscrizione.

(2)

L’elenco che figura all’allegato II del regolamento (CE) n. 1451/2007 riporta le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate alla Commissione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (3), per cui uno Stato membro ha manifestato un interesse in conformità con l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o per cui è stato presentato e considerato completo un fascicolo entro il 1o marzo 2006.

(3)

Le definizioni di «biocidi» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/8/CE e di «principi attivi» al medesimo articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva, nonché le descrizioni dei tipi di prodotti all’allegato V della direttiva sono stati interpretati in diverse maniere. In alcuni casi l’interpretazione condivisa tra la Commissione e le autorità competenti designate conformemente all’articolo 26 della direttiva 98/8/CE è cambiata nel corso del tempo. In particolare, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 1o marzo 2012 nella causa C-420/10, Söll GmbH/Tetra GmbH (4) ha specificato che la nozione di «biocidi» deve essere interpretata nel senso che comprende anche determinati prodotti che agiscono in modo solo indiretto sugli organismi nocivi bersaglio.

(4)

Le persone che si sono rifatte a note orientative pubblicate o a pareri scritti della Commissione o di un’autorità competente designata conformemente all’articolo 26 della direttiva 98/8/CE potrebbero pertanto non aver notificato la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto di un prodotto immesso in commercio oppure potrebbero non aver ripreso il ruolo di partecipante nella convinzione obiettivamente giustificata che il prodotto fosse escluso dal campo di applicazione della direttiva 98/8/CE o che rientrasse in un altro tipo di prodotto.

(5)

Occorre che tali persone abbiano la possibilità di trasmettere un fascicolo da valutare nel quadro del programma di riesame in tali casi, laddove opportuno previa notifica, al fine di evitare di dover ritirare dal commercio prodotti per cui gli Stati membri o la Commissione contestano in un secondo tempo un’interpretazione seppur giustificata in merito alla classificazione come biocida o come un dato tipo di prodotto.

(6)

Inoltre, nei casi in cui, per le medesime ragioni, dei principi attivi non sono ancora stati individuati come principi attivi esistenti, occorre che l’allegato I del regolamento (CE) 1451/2007 sia aggiornato al fine di rispecchiare tutti i principi attivi esistenti.

(7)

La situazione di chi intende notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto sulla base del presente regolamento sarà simile a quella di chi intende riprendere il ruolo di partecipante conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1451/2007. È pertanto opportuno prevedere una procedura e scadenze analoghe per l’informazione dei portatori d’interesse e per le dichiarazioni sull’intenzione di procedere alla notifica alla Commissione.

(8)

Inoltre, è opportuno allineare, nel limite del possibile, le scadenze e altri obblighi di notifica con quelli stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per quanto concerne le prime notifiche di principi attivi esistenti, tenendo conto degli attuali metodi di lavoro dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Qualora nessuno Stato membro sia stato designato come relatore per il principio attivo oggetto di notifica e al fine di garantire che il principio sia valutato ai fini dell’approvazione, è necessario che la parte notificante dia conferma del fatto che un’autorità competente accetta di valutare la futura domanda ai fini dell’approvazione del principio attivo.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1451/2007.

(11)

Al fine di garantire un passaggio graduale dalla direttiva 98/8/CE al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (6), occorre che determinate parti del presente regolamento si applichino a partire dalla stessa data del regolamento (UE) n. 528/2012.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Inoltre, il termine “partecipante” designa una persona che abbia presentato una notifica accolta dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o dell’articolo 3 quater, paragrafo 1, del presente regolamento, o uno Stato membro che abbia manifestato interesse a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1896/2000.»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 2, si aggiunge la seguente lettera d):

«d)

principi attivi esistenti notificati in conformità dell’articolo 3 ter.»;

3)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Procedura per la dichiarazione sull’intenzione di procedere alla notifica

1.   Una persona o uno Stato membro che ritenga che un biocida immesso in commercio e contenente solo principi attivi esistenti sia disciplinato dalla direttiva 98/8/CE e che rientri in uno o più tipi di prodotti per cui l’articolo 4 vieta l’immissione in commercio può presentare alla Commissione una domanda al fine di ottenere l’autorizzazione per notificare delle sostanze attive contenute in tale biocida per i tipi di prodotti in questione.

La domanda riporta le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto interessate e una giustificazione per non aver presentato una notifica a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 oppure per non aver presentato una manifestazione di interesse a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento oppure per non aver ripreso il ruolo di partecipante a norma dell’articolo 12 del presente regolamento oppure ancora per non aver presentato un fascicolo completo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Una volta ottenuta una domanda a norma del paragrafo 1, la Commissione consulta gli Stati membri in merito alla sua ricevibilità.

La domanda è ricevibile se il biocida è coperto dalla direttiva 98/8/CE e rientra in uno o più tipi di prodotti per cui l’articolo 4 del presente regolamento vieta l’immissione in commercio e se, prima di presentare tale domanda, il richiedente fosse nella convinzione obiettivamente giustificata, fondata su orientamenti pubblicati o pareri scritti della Commissione o di un’autorità competente designata in conformità con l’articolo 26 della direttiva 98/8/CE, che il prodotto fosse escluso dal campo di applicazione della direttiva 98/8/CE o che rientrasse in un altro tipo di prodotto.

Tuttavia, la domanda non è ricevibile se in precedenza è stato deciso di non iscrivere la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto interessata nell’allegato I o I A della direttiva 98/8/CE sulla base di una relazione di valutazione riesaminata dal comitato permanente sui biocidi a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento.

3.   Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che la domanda sia ricevibile, la accetta e approva la notifica del principio attivo per i tipi di prodotti in questione.

Tuttavia, se il fascicolo presentato allo Stato membro relatore per il principio attivo interessato contiene già tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei tipi di prodotti in questione per cui l’articolo 4 vieta l’immissione in commercio e se il partecipante che ha presentato tale fascicolo vuole figurare come notificante dei principi attivi per tali tipi di prodotti, lo Stato membro relatore ne informa la Commissione e non è consentita nessun’ulteriore notifica a norma del primo comma.

La Commissione ne informa gli Stati membri e pubblica tale informazione in formato elettronico.

4.   Chiunque intenda notificare la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto indicata nella pubblicazione in formato elettronico di cui al paragrafo 3, terzo comma, dichiara tale intenzione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla data della pubblicazione elettronica in oggetto.»;

4)

è inserito il seguente articolo 3 ter:

«Articolo 3 ter

Procedura di notifica

1.   In seguito alla dichiarazione sull’intenzione di procedere alla notifica, la persona di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 4, presenta una notifica della combinazione di principio attivo/tipo di prodotto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (nel prosieguo «l’Agenzia») al più tardi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione in formato elettronico di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 3, terzo comma.

La notifica avviene tramite il registro per i biocidi di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   La notifica è presentata in formato IUCLID. Essa contiene tutte le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 e alla tabella dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1896/2000, nonché la prova del fatto che la sostanza fosse sul mercato in qualità di principio attivo di un biocida che rientrava nel relativo tipo di prodotto alla data della pubblicazione in formato elettronico di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 3, terzo comma.

3.   Salvo nei casi in cui per il principio attivo interessato sia già stato designato lo Stato membro relatore, il notificante indica l’autorità competente di uno Stato membro presso cui intende presentare un fascicolo e conferma per iscritto che tale autorità competente acconsente alla valutazione del fascicolo.

4.   In seguito alla ricezione di una notifica, l’Agenzia ne informa la Commissione e comunica al notificante le tariffe dovute in conformità al regolamento adottato a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Se il notificante non procede al pagamento della tariffa entro 30 giorni dalla ricezione di tale informazione, l’Agenzia respinge la notifica e ne informa il notificante.

5.   Una volta ricevuto il pagamento della tariffa, entro 30 giorni l’Agenzia verifica se la notifica soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2. Se la notifica non soddisfa tali requisiti, l’Agenzia concede al notificante un ulteriore periodo di 30 giorni per completare o rettificare la notifica. Una volta scaduto tale termine di 30 giorni, l’Agenzia ha ulteriori 30 giorni per dichiarare che la notifica soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 o respingere la notifica, informandone il notificante.

6.   I ricorsi contro le decisioni dell’Agenzia prese in conformità con il paragrafo 4 o 5 sono presentati alla commissione di ricorso istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006. A tali procedure di ricorso si applicano l’articolo 92, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 93 e 94 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il ricorso ha effetto sospensivo.

7.   L’Agenzia comunica tempestivamente alla Commissione se una notifica soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 o se è stata respinta.

5)

è inserito il seguente articolo 3 quater:

«Articolo 3 quater

Inclusione o esclusione dal programma di riesame

1.   Quando un principio attivo è considerato notificato a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, secondo comma, o quando l’Agenzia, a norma dell’articolo 3 ter, paragrafo 7, comunica alla Commissione che una notifica soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 2, la Commissione accetta la notifica e:

a)

se la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto non è inclusa nell’allegato II del presente regolamento, include la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto e, se del caso, il principio attivo nell’allegato I al presente regolamento;

b)

se la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto non è inclusa nell’allegato II del presente regolamento, ma la Commissione aveva deciso di non includerla nell’allegato I o I A della direttiva 98/8/CE, annulla tale decisione.

2.   Se una dichiarazione sull’intenzione di procedere alla notifica non è pervenuta entro il termine di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 4, se una notifica non è pervenuta entro il termine di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 1, o se l’Agenzia, a norma dell’articolo 3 ter, paragrafo 7, comunica alla Commissione che una notifica presentata a norma dell’articolo 3 ter, paragrafo 1, è stata respinta, la Commissione ne informa gli Stati membri e pubblica tale informazione in formato elettronico.»;

6)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i biocidi contenenti un principio attivo per cui la Commissione ha pubblicato in formato elettronico le informazioni pertinenti a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, terzo comma, per i tipi di prodotti in questione possono essere immessi in commercio a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE fino alla data della decisione della Commissione di includere la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto nell’allegato II a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 1, lettera a), o di annullare una precedente decisione che negava l’inclusione conformemente all’articolo 3 quater, paragrafo 1, lettera b), o per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha pubblicato in formato elettronico le informazioni del caso a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 2.»;

7)

all’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano nell’allegato II a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 1, lettera a) o rispetto alle quali è stata annullata una decisione a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 1, lettera b), le domande di approvazione di un principio attivo a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono presentate non oltre due anni dalla data della decisione adottata a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 1, lettere a) o b).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia i punti 2), 4) e 7) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)  GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 6.

(4)  [Non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte.]

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(7)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.»;


26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 614/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

49,2

TR

98,7

ZZ

74,0

0707 00 05

MK

27,7

TR

116,3

ZZ

72,0

0709 93 10

MA

102,6

TR

127,8

ZZ

115,2

0805 50 10

AR

97,3

BR

96,4

TR

78,7

ZA

103,0

ZZ

93,9

0808 10 80

AR

165,4

BR

114,4

CL

130,5

CN

96,0

NZ

144,5

US

156,1

ZA

124,6

ZZ

133,1

0809 10 00

IL

342,4

TR

214,9

ZZ

278,7

0809 29 00

TR

340,7

ZZ

340,7

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1

0809 40 05

CL

216,3

IL

308,9

ZA

377,0

ZZ

300,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/40


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda l’assistenza finanziaria dell’Unione

(2013/313/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su richiesta della stessa, assistenza finanziaria mediante la decisione di esecuzione 2011/77/UE (2) a sostegno di un robusto programma economico e di riforme volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell’Unione.

(2)

La Commissione ha completato il nono riesame del programma di riforme economiche dell’Irlanda il 22 aprile 2013.

(3)

Una proroga della scadenza media massima del prestito UE apporterebbe vantaggi in quanto sosterrebbe gli sforzi dell’Irlanda per riacquisire un pieno accesso al mercato ed effettuare con successo un’uscita dal programma. Affinché sia tratto pieno beneficio dalla proroga della scadenza media massima del prestito UE, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a prorogare la scadenza di rate e tranche.

(4)

Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:

1)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione mette a disposizione dell’Irlanda un prestito per un importo massimo di 22,5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di 19,5 anni. La scadenza di ogni singola tranche del prestito non può essere superiore a trenta anni.»;

2)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   Su richiesta dell’Irlanda, la Commissione può prorogare la scadenza di una rata o di una tranche, a condizione che sia rispettata la scadenza media massima di cui al paragrafo 1. La Commissione può procedere a tale scopo ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti. Eventuali importi presi in prestito anticipatamente sono tenuti in un conto aperto dalla Commissione presso la BCE per la gestione dell’assistenza finanziaria.»

Articolo 2

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.


26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/41


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che abroga la decisione 2010/286/UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia

(2013/314/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 dicembre 2009, a seguito di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, con decisione 2010/286/UE (1), che in Italia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che il disavanzo programmato delle pubbliche amministrazioni per il 2009 era pari al 5,3% del PIL e pertanto superava il valore di riferimento del 3% previsto dal trattato, mentre era previsto un debito pubblico lordo pari al 115,1% del PIL per il 2009, quindi al di sopra del valore di riferimento del 60% del PIL previsto dal trattato (2).

(2)

Il 2 dicembre 2009, conformemente all’articolo 126, paragrafo 7, del trattato e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (3), il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, aveva indirizzato all’Italia una raccomandazione al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Tale raccomandazione era stata resa pubblica.

(3)

Conformemente all’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l’applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell’applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l’anno, entro il 1o aprile e 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4).

(4)

Nel valutare se una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3% del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni.

(5)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito della notificazione dall’Italia anteriormente al 1o aprile 2013, il programma di stabilità per il 2013, le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, nonché la valutazione delle misure aggiuntive adottate con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, giustificano le seguenti conclusioni:

dopo aver toccato il picco al 5,5% del PIL nel 2009, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni dell’Italia si è costantemente ridotto scendendo al 3,0% del PIL nel 2012, che era il termine fissato dal Consiglio. Il miglioramento è stato realizzato grazie ad un significativo risanamento di bilancio, mentre nel 2012 la spesa per interessi è stata superiore a quella del 2009 di 0,8 punti percentuali del PIL e la componente fiscale delle attività economiche è stata più modesta;

il programma di stabilità per il periodo 2013-2017, adottato dal governo italiano il 10 aprile 2013 e approvato dal Parlamento il 7 maggio, prevede un leggero calo del disavanzo, che dovrebbe scendere al 2,9% del PIL nel 2013 e ridursi all’1,8% del PIL nel 2014. Nell’ipotesi di politiche invariate, secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, il disavanzo dovrebbe attestarsi al 2,9% del PIL nel 2013 e al 2,5% nel 2014. Sia il programma di stabilità che le previsioni di primavera tengono conto degli effetti del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei fornitori privati, per un importo totale di 40 miliardi di EUR (pari circa il 2,5% del PIL) nel 2013-2014. Benché tale importo si traduca in un equivalente aumento del debito pubblico, l’effetto sul disavanzo si limita alla parte che riguarda la spesa in conto capitale. Secondo il decreto-legge, questi pagamenti rappresentano lo 0,5% del PIL nel 2013, con un aumento equivalente del disavanzo. Il decreto-legge prevede anche una clausola di salvaguardia che autorizza il governo a ritardare il pagamento dei debiti commerciali che determini un aumento del disavanzo o l’adozione di altre misure correttive, al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di bilancio per il 2013;

il Parlamento italiano ha formalmente approvato il 7 maggio gli obiettivi di bilancio presentati nel programma di stabilità per il 2013. Il 17 maggio, ossia dopo le previsioni di primavera, il nuovo governo ha emanato una dichiarazione formale per confermare tali impegni e annunciare l’adozione di nuove misure nel pieno rispetto degli obiettivi di bilancio fissati nel programma di stabilità. Il decreto-legge n. 54, adottato alla stessa data, stabilisce le nuove misure. Tra queste figurano:

la sospensione del versamento della rata di giugno dell’imposta municipale propria sull’abitazione principale, ad esclusione dei fabbricati residenziali di lusso, e sui terreni agricoli e fabbricati rurali, accompagnata dall’impegno del governo ad attuare una riforma generale della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Una clausola di salvaguardia garantisce che la riforma avvenga nel pieno rispetto degli obiettivi programmatici primari di bilancio; inoltre, in caso di mancata adozione entro la fine di agosto 2013 di una riforma con effetti neutri sul bilancio, la rata sospesa dell'imposta municipale propria dovrà essere versata entro il 16 settembre;

l’estensione della cassa integrazione guadagni ai lavoratori che non erano coperti per il 2013 mediante una riallocazione delle risorse di bilancio disponibili oltre a quelle accantonate per la riforma del mercato del lavoro 2012;

nel complesso, si valuta che le nuove disposizioni non avranno un impatto significativo sul disavanzo, se attuate integralmente. II disavanzo dovrebbe pertanto restare durevolmente al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL;

dopo un miglioramento di quasi 2¾ punti percentuali del PIL, in termini cumulativi, tra il 2009 e il 2012, il saldo strutturale, ossia il saldo corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, dovrebbe migliorare ulteriormente di circa 1 punto percentuale nel 2013 (arrivando a circa -½% del PIL) e peggiorare leggermente nel 2014, nell’ipotesi di politiche invariate;

il rapporto debito-PIL è aumentato di 10,6 punti percentuali tra il 2009 e il 2012, raggiungendo il 127,0%, anche a seguito del contributo dell’Italia all’assistenza finanziaria a favore degli Stati membri della zona euro. Poiché le condizioni cicliche rimangono negative, si prevede che il debito pubblico lordo salga al 131,4% del PIL nel 2013 e al 132,2% nel 2014, anche a causa del pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione, pari a 2,5 punti percentuali del PIL, previsto nel 2013-2014, e di ulteriori contributi all'assistenza finanziaria a favore degli Stati membri della zona euro.

(6)

A partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, l’Italia dovrebbe realizzare progressi ad un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e compiere sufficienti progressi verso il rispetto del parametro di riferimento del debito conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

(7)

Conformemente all’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata se il disavanzo eccessivo dello Stato membro interessato è stato corretto.

(8)

A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Italia è stato corretto ed è opportuno pertanto abrogare la decisione 2010/286/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Italia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2010/286/EU è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 125 del 21.5.2010, pag. 40.

(2)  Dopo l'adozione della decisione 2010/286/UE, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni e il debito pubblico del 2009 sono stati rivisti, rispettivamente, al 5,5% del PIL e al 116,4% del PIL.

(3)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(4)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.


26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che abroga la decisione 2004/918/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria

(2013/315/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 luglio 2004, conformemente all’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso, con decisione 2004/918/CE (1), che in Ungheria esisteva un disavanzo eccessivo e ha adottato una raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2008.

(2)

Il 18 gennaio 2005, conformemente all’articolo 104, paragrafo 8, TCE, il Consiglio ha ritenuto che l’Ungheria non avesse dato seguito effettivo alla sua raccomandazione e l’8 marzo 2005 ha adottato un’altra raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE, confermando il termine del 2008 per la correzione del disavanzo eccessivo. L’8 novembre 2005 il Consiglio ha stabilito che l’Ungheria, per la seconda volta, non si era conformata alla sua raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE. Di conseguenza, il 10 ottobre 2006 il Consiglio ha rivolto all’Ungheria una terza raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del TCE posticipando al 2009 il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il 7 luglio 2009 il Consiglio ha concluso che si poteva ritenere che le autorità ungheresi avessero dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 10 ottobre 2006 e, in un contesto di grave recessione economica, ha formulato una raccomandazione rivista, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE ("raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009"), stabilendo ancora una volta un nuovo termine per la correzione, cioè il 2011. Il 27 gennaio 2010 la Commissione ha concluso che l’Ungheria aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009, conclusione condivisa dal Consiglio nelle conclusioni del 16 febbraio 2010, pur richiamando l’attenzione sulla presenza di rischi significativi.

(3)

Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 126, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che l’Ungheria non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 entro il termine stabilito in tale raccomandazione. Sebbene nel 2011 il valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato non fosse stato superato, tale risultato non si basava su una correzione strutturale e duratura bensì su considerevoli entrate una tantum. A ciò si aggiungeva un deterioramento strutturale cumulativo stimato di oltre il 2% del PIL sia nel 2010 che nel 2011, a fronte di un miglioramento cumulativo raccomandato del saldo di bilancio pari allo 0,5% del PIL. Inoltre, benché nel 2012 le autorità stessero attuando misure strutturali che avrebbero dovuto compensare ampiamente il precedente deterioramento, il valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato sarebbe stato rispettato solo grazie a misure una tantum pari a quasi l’1% del PIL anche nel 2012, e sarebbe stato superato nel 2013.

(4)

Il 13 marzo 2012, il Consiglio ha adottato una nuova raccomandazione per l’Ungheria conformemente all’articolo 126, paragrafo 7, TFUE ("raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012") al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Le autorità ungheresi sono state invitate a compiere le seguenti azioni: i) porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012 in modo credibile e duraturo; ii) compiere un ulteriore sforzo di bilancio di almeno ½% del PIL per garantire il conseguimento dell’obiettivo di disavanzo 2012 pari al 2,5% del PIL; e iii) adottare le necessarie misure supplementari di carattere strutturale per garantire che nel 2013 il disavanzo si attesti a livelli nettamente inferiori alla soglia del 3% del PIL. Allo stesso tempo, è stato raccomandato di riportare al più presto il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso discendente in modo da compiere progressi sufficienti verso la conformità con il parametro per la riduzione del debito. L’aggiustamento di bilancio necessitava altresì il sostegno dei miglioramenti proposti del quadro relativo alla governance di bilancio. Il Consiglio ha fissato al 13 settembre 2012 il termine per il governo ungherese per adottare misure efficaci. Il 13 marzo 2012 il Consiglio ha altresì deciso (2) di sospendere una parte degli stanziamenti d’impegno del Fondo di coesione per l’anno 2013 a favore dell’Ungheria.

(5)

Il 30 maggio 2012, sulla base del programma di convergenza per il periodo 2011-2015 e di un’ulteriore precisazione delle misure di risparmio, la Commissione ha concluso che l’Ungheria aveva dato seguito effettivo ai fini della correzione del disavanzo eccessivo. In particolare, si prevedeva che il disavanzo della pubblica amministrazione raggiungesse il 2,5% del PIL nel 2012 e si attestasse a livelli nettamente inferiori al valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato nel 2013, come raccomandato dalla raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012. Inoltre, si prendeva atto dei progressi compiuti nel rafforzamento del quadro relativo alla governance di bilancio, pur ritenendo lenti i progressi complessivi in questo settore. In tale contesto il 22 giugno 2012 il Consiglio, a seguito di una proposta della Commissione del 30 giugno 2012, ha adottato la decisione di esecuzione 2012/323/UE (3) che revoca la sospensione degli impegni del Fondo di coesione.

(6)

Conformemente all’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l’applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell’applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione e altre variabili connesse due volte l’anno, segnatamente entro il 1o aprile e il 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4).

(7)

Nel valutare se una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni.

(8)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dall’Ungheria anteriormente al 1o aprile 2013, le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione e la valutazione delle misure correttive supplementari adottate con un decreto governativo il 13 maggio 2013 giustificano le seguenti conclusioni:

nel 2012, grazie ad un considerevole sforzo di bilancio, il disavanzo pubblico ha raggiunto l’1,9% del PIL. Questo risultato è stato conseguito anche grazie ad entrate una tantum pari a ¾% del PIL, comprese le entrate una tantum superiori a quanto iscritto a bilancio dello 0,2% del PIL connesse all’ulteriore trasferimento di attivi dal pilastro pensionistico privato a quello pubblico. Il bilancio 2012 adottato si prefiggeva l’obiettivo di un disavanzo del 2,5% del PIL sulla base di una crescita dello 0,5%. Il bilancio prevedeva una riserva straordinaria dell’1,1% del PIL e numerose misure di risanamento, in particolare: i) misure dirette ad incrementare le entrate di circa 1¾% del PIL, fra cui l’aumento delle imposte indirette e dei contributi previdenziali; ii) misure strutturali sul lato della spesa equivalenti a ¾% del PIL, quali la revisione delle prestazioni sociali; e iii) tagli alla spesa pari a ¼% del PIL nel settore pubblico, compreso il blocco dei salari nominali nella maggior parte dei settori. Al fine di compensare le prospettive di crescita in costante deterioramento, in aprile e in ottobre 2012 il governo ha adottato due grandi pacchetti di misure correttive supplementari (pari in totale allo 0,7% del PIL), i quali prevedono principalmente ulteriori tagli agli stanziamenti delle istituzioni di bilancio e cui è stata data esecuzione per circa metà. Inoltre, il saldo del settore delle amministrazioni locali è migliorato di circa lo 0,7% del PIL rispetto alle previsioni di bilancio, principalmente in virtù della modesta attività d’investimento.

Nel contesto della relazione intermedia di ottobre 2012 sui progressi realizzati nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, l’obiettivo ufficiale di disavanzo 2012 è stato riveduto al rialzo dal 2,5 % al 2,7 % del PIL. Nel complesso, l’efficace applicazione di misure correttive pari a circa il 3 % del PIL adottate dall’amministrazione centrale e il miglioramento del saldo delle amministrazioni locali hanno alla fine consentito un disavanzo dell’1,9 % del PIL, segnatamente un miglioramento dello 0,6 % del PIL rispetto all’obiettivo di disavanzo iniziale. L’attivazione delle riserve straordinarie iscritte a bilancio ha compensato gli scostamenti di bilancio, in parte dovuti a un contesto macroeconomico peggiore del previsto;

secondo le previsioni del programma di convergenza per il periodo 2012-2016 il disavanzo pubblico si attesterà al 2,7% del PIL sia nel 2013 che nel 2014. Tuttavia, secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione il disavanzo sarà del 3% del PIL nel 2013 e del 3,3% del PIL nel 2014, il che indica che la situazione di disavanzo eccessivo non è cessata in modo duraturo. Il 13 maggio 2013, a seguito della pubblicazione delle previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, il governo ha adottato per il 2013 e il 2014 misure correttive supplementari pari in termini lordi, rispettivamente, a circa lo 0,3% e lo 0,7% del PIL. La valutazione aggiornata di bilancio dei servizi della Commissione, che tiene conto dell’effetto di miglioramento netto del disavanzo di queste misure correttive supplementari, prevede nel 2013 e nel 2014 un disavanzo, rispettivamente, pari al 2,7% del PIL e al 2,9% del PIL. Si stima quindi che il disavanzo resto al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato nel corso del periodo conteplato dalle previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione. Inoltre, stando alle stime dei servizi della Commissione, il saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum si attesterà, rispettivamente, a -¾% del PIL nel 2013 e a -1½% del PIL nel 2014 e sarà quindi conforme all’obiettivo di bilancio a medio temine dell’Ungheria di -1,7% del PIL;

il rapporto debito/PIL, dopo aver toccato l’82% nel 2010, è sceso al 79,2% nel 2012, grazie ai sostanziali trasferimenti in conto capitale una tantum connessi all’abolizione del regime pensionistico privato obbligatorio e a una serie di misure di risanamento. Secondo il programma di convergenza il rapporto debito/PIL continuerà a diminuire, scendendo al 78,1% e al 77,2% rispettivamente nel 2013 e nel 2014 e rimanendo su un percorso discendente anche in seguito. Anche tenendo conto dell’effetto delle nuove misure di correzione adottate il 13 maggio 2013, la Commissione prevede che il rapporto debito/PIL sarà più elevato di circa un punto percentuale sia nel 2013 che nel 2014.

(9)

Per quanto riguarda la governance di bilancio, il Consiglio ha invitato le autorità ungheresi a istituire un quadro a medio termine effettivamente vincolante e ad ampliare le competenze analitiche del consiglio di bilancio alla luce del suo diritto di veto sul bilancio annuale. Il programma di convergenza per il periodo 2012-2016 annuncia l’intenzione di realizzare progressi in questo campo nell’autunno 2013. Si continuerà a monitorare attentamente i progressi nell’ambito del semestre europeo.

(10)

A partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, l’Ungheria dovrebbe mantenere un orientamento della politica di bilancio in linea con il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e realizzare progressi sufficienti verso la conformità con il criterio del debito conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (5).

(11)

Conformemente all’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo dev’essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(12)

A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Ungheria è stato corretto ed è opportuno pertanto abrogare la decisione 2004/918/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Ungheria è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2004/918/CE è abrogata.

Articolo 3

L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 389 del 30.12.2004, pag. 27.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/156/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012, che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria con effetto al 1o gennaio 2013 (GU L 78 del 17.3.2012, pag. 19).

(3)  GU L 165 del 26.6.2012, pag. 46.

(4)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(5)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.


26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/46


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che abroga la decisione 2009/588/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lituania

(2013/316/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 luglio 2009, sulla base di una raccomandazione della Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso, nella decisione 2009/588/CE (1), che in Lituania esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 3,2 % del PIL nel 2008, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato e, secondo le previsioni di primavera 2009 preparate dai servizi della Commissione, sarebbe aumentato ulteriormente, arrivando al 5,4 % del PIL nel 2009 e all’8 % del PIL nel 2010. Il debito pubblico lordo era pari al 15,6 % del PIL nel 2008, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato.

(2)

Il 7 luglio 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato alla Lituania una raccomandazione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2011 («raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009»). Tale raccomandazione è stata resa pubblica il 7 luglio 2009.

(3)

Il 9 febbraio 2010, sulla base di una raccomandazione della Commissione, riconoscendo che le autorità lituane avevano dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 e che si erano verificati in Lituania eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, il Consiglio ha indirizzato alla Lituania una raccomandazione rivista ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Tale raccomandazione rivista è stata resa pubblica.

(4)

A norma dell’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l’applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell’applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l’anno, entro il 1o aprile e il 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3).

(5)

Nel valutare se una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni dei servizi della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni (4).

(6)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Lituania anteriormente al 1o aprile 2013 e le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione giustificano le seguenti conclusioni:

dopo aver raggiunto il 9,4 % del PIL nel 2009, il disavanzo pubblico in Lituania è stato ridotto al 7,2 % del PIL nel 2010, al 5,5 % del PIL nel 2011 e al 3,2 % del PIL nel 2012. Questo miglioramento è stato favorito da misure di risanamento sul fronte della spesa, in particolare grazie a una costante limitazione della crescita della spesa, conformemente alla normativa lituana sulla disciplina di bilancio, e a condizioni congiunturali favorevoli;

poiché il disavanzo del 3,2 % del PIL può essere considerato vicino al valore di riferimento e dato che il rapporto debito/PIL del paese è stabilmente inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL, la Lituania può applicare le disposizioni del patto di stabilità e crescita contenute nel regolamento (CE) n. 1467/97 per quanto riguarda le riforme sistemiche dei regimi pensionistici. Pertanto, nella valutazione della correzione del disavanzo eccessivo, occorre prendere in considerazione i costi diretti netti della riforma del sistema pensionistico, che nel 2012 sono ammontati allo 0,2 % del PIL, come confermato dalla Commissione (Eurostat). Ciò spiega il superamento nel 2012 del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato;

il programma di convergenza della Lituania per il periodo 2012-2016 prevede un ulteriore calo del disavanzo pubblico, che dovrebbe arrivare al 2,5 % del PIL nel 2013 e all’1,5 % nel 2014, mentre le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione, basate sull’ipotesi di politiche invariate, indicano un miglioramento più lieve del disavanzo pubblico, stimato al 2,9 % del PIL nel 2013 e al 2,4 % del PIL nel 2014. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato;

le previsioni della primavera 2013 preparate dai servizi della Commissione indicano un leggero calo del debito pubblico lordo: dal 40,7 % del PIL nel 2013 al 40,1 % nel 2014.

(7)

A partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Lituania dovrebbe realizzare progressi ad un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa.

(8)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo dev’essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(9)

A giudizio del Consiglio, il disavanzo eccessivo in Lituania è stato corretto ed è pertanto opportuno abrogare la decisione 2009/588/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Lituania è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/588/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 202 del 4.8.2009, pag. 44.

(2)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(3)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(4)  In linea con le «Specifiche sull’attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


26.6.2013   

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L 173/48


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che abroga la decisione 2009/591/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia

(2013/317/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

il 7 luglio 2009, sulla base di una raccomandazione della Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso, nella decisione 2009/591/CE (1), che in Lettonia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 4,0% del PIL nel 2008, superando il valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era pari al 19,5% del PIL nel 2008, ben al di sotto del valore di riferimento del 60% del PIL stabilito dal trattato (2).

(2)

Il 7 luglio 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato alla Lettonia una raccomandazione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE, e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (3), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. La raccomandazione è stata resa pubblica.

(3)

A norma dell’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l’applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell’applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l’anno, entro il 1o aprile e 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4).

(4)

Nel valutare se una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni dei servizi della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3% del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni.

(5)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Lettonia anteriormente al 1o aprile 2013 e le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione giustificano le seguenti conclusioni:

dopo aver registrato elevati livelli nel 2009 e nel 2010 (rispettivamente del 9,8% e dell’8,1% del PIL) dovuti in parte alle misure adottate per stabilizzare il settore finanziario, il disavanzo pubblico ha subìto un rapido calo nel 2011, arrivando al 3,6% del PIL. Questo miglioramento rispecchia il notevole e ampio risanamento di bilancio attuato nel periodo 2009-2011 nel contesto del programma di aggiustamento economico supportato dal sostegno alla bilancia dei pagamenti, nonché il miglioramento delle condizioni congiunturali; il programma di aggiustamento è stato completato con successo nel gennaio 2012. Nel 2012 il disavanzo pubblico è sceso ulteriormente fino all’1,2% del PIL, superando così l’obiettivo di un disavanzo pari al 2,1% del PIL fissato nel programma di convergenza del periodo 2012-2016 e attestandosi ben al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato. Sul fronte delle entrate, tale miglioramento riflette una congiuntura favorevole e una maggiore efficienza fiscale, in concomitanza con il fatto che la crescita della spesa è rimasta sostanzialmente inferiore alla crescita del PIL nominale. Di conseguenza, nel 2012 le entrate pubbliche in termini di PIL sono aumentate di ¼ di punto percentuale, mentre la quota della spesa pubblica è diminuita di 2 punti percentuali;

il programma di convergenza del periodo 2012-2016 prevede che il disavanzo nominale sarà dell’1,1% del PIL nel 2013, per poi stabilizzarsi successivamente allo 0,9% del PIL fino al 2016. Le previsioni della primavera 2013 preparate dai servizi della Commissione indicano che il disavanzo della pubblica amministrazione rimarrà sostanzialmente invariato nel 2013, mantenendosi all’1,2% del PIL e si ridurrà allo 0,9% del PIL nel 2014, restando così ben al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL;

nel 2012 si è registrato un disavanzo pubblico pari al 40,7% del PIL. Le previsioni della primavera 2013 preparate dai servizi della Commissione indicano un aumento del debito pubblico lordo fino al 43,2% del PIL nel 2013, in quanto il governo sta accumulando attività per i considerevoli rimborsi del debito previsti per il 2014-2015. Si prevede che nel 2014 il debito diminuirà ancora, arrivando al 40% circa del PIL, man mano che saranno effettuati tali rimborsi.

(6)

Il Consiglio rammenta che, a partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Lettonia dovrà garantire la conformità con i requisiti del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa.

(7)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 12, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo dev’essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(8)

A giudizio del Consiglio, il disavanzo eccessivo in Lettonia è stato corretto ed è pertanto opportuno abrogare la decisione 2009/591/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Lettonia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/591/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 202 del 4.8.2009, pag. 50.

(2)  Dopo l’adozione della decisione 2009/591/CE, il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2008 sono stati successivamente rivisti: i dati indicano ora rispettivamente il 4,2% del PIL e il 19,8% del PIL.

(3)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(4)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.


26.6.2013   

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L 173/50


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che abroga la decisione 2009/590/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania

(2013/318/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 luglio 2009, sulla base di una raccomandazione della Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso, nella decisione 2009/590/CE (1), che in Romania esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 5,4 % del PIL nel 2008, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era pari al 13,6 % del PIL, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato (2).

(2)

Il 7 luglio 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato alla Romania una raccomandazione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (3), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2011 («raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009»). La raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 è stata resa pubblica.

(3)

Il 12 febbraio 2010, sulla base di una raccomandazione della Commissione, riconoscendo che le autorità rumene avevano dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 e che si erano verificati in Romania eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, il Consiglio ha indirizzato alla Romania una raccomandazione rivista ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Tale raccomandazione rivista è stata resa pubblica.

(4)

A norma dell’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l’applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell’applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l’anno, entro il 1o aprile e 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4).

(5)

Nel valutare se una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni dei servizi della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni.

(6)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Romania anteriormente al 1o aprile 2013 e le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione giustificano le seguenti conclusioni:

la recessione, più grave del previsto, registrata nel 2009 ha determinato una significativa riduzione delle entrate pubbliche, il che ha sospinto il disavanzo pubblico al 9 % del PIL nonostante gli sforzi prodigati per ridurre la spesa. A seguito di questi sviluppi imprevisti e della proroga di un anno del termine per la correzione del disavanzo eccessivo, il disavanzo pubblico è stato poi ridotto al 6,8 % del PIL nel 2010, al 5,6 % nel 2011 e al 2,9 % nel 2012, scendendo al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. La correzione del disavanzo è dovuta principalmente al controllo rigoroso della crescita della spesa, anche mediante il controllo della spesa per le retribuzioni nel settore pubblico, il congelamento delle pensioni e una riduzione di tutte le prestazioni sociali ad eccezione delle pensioni. La correzione è stata favorita anche da misure sul fronte delle entrate, quali l’aumento di 5 punti percentuali delle aliquote IVA e l’allargamento della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’aggiustamento di bilancio è stato attuato nel contesto di due programmi consecutivi di aggiustamento economico supportati da un sostegno alla bilancia dei pagamenti;

in base alle previsioni contenute nel programma di convergenza per il periodo 2012-2016, il disavanzo continuerà a diminuire, attestandosi al 2,4 % del PIL nel 2013 e al 2,0 % del PIL nel 2014. Secondo le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione, il disavanzo pubblico dovrebbe scendere al 2,6 % del PIL nel 2013 e, nell’ipotesi di politiche invariate, al 2,4 % nel 2014, restando al di sotto del valore di riferimento previsto dal trattato;

le previsioni della primavera 2013 preparate dai servizi della Commissione indicano un leggero aumento del debito pubblico lordo: dal 37,8 % del PIL nel 2012 al 38,5 % nel 2014.

(7)

A partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Romania dovrà realizzare progressi ad un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa.

(8)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, il Consiglio abroga la propria decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo dello Stato membro in questione sia stato corretto.

(9)

A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Romania è stato corretto ed è pertanto opportuno abrogare la decisione 2009/590/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Romania è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/590/CE è abrogata.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 202 del 4.8.2009, pag. 48.

(2)  Dopo l’adozione della decisione 2009/590/CE, il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2008 sono stati successivamente rivisti: i dati indicano ora rispettivamente il 5,8 % del PIL e il 13,4 % del PIL.

(3)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 8.

(4)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.


26.6.2013   

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L 173/52


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

(2013/319/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni di Malta,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita è basato sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione di tale procedura. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 5, TFUE, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, la Commissione deve trasmettere un parere allo Stato membro interessato e informarne il Consiglio. Sulla base della sua relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE e visto il parere del Comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, TFUE la Commissione ha concluso che a Malta esiste un disavanzo eccessivo. Il 29 maggio 2013 la Commissione ha pertanto trasmesso a Malta un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio (3).

(5)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, il Consiglio deve considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso di Malta, la valutazione globale porta alle conclusioni che si riportano di seguito.

(6)

Secondo i dati comunicati dalle autorità maltesi in aprile 2013, nel 2012 il disavanzo pubblico maltese è salito al 3,3 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Nella relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ritiene che il disavanzo sia prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL, ma che il superamento di questo non possa essere considerato eccezionale secondo la definizione del TFUE e del patto di stabilità e crescita: in particolare, non è stato determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Nel 2010 e nel 2011 la crescita reale del PIL è stata, in media, superiore al 2 % annuo e più elevata della crescita potenziale. Dai dati preliminari sul PIL pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica l’11 marzo 2013 emerge che nel 2012 la crescita economica è rallentata, pur rimanendo positiva allo 0,8 %. Si stima che il divario positivo tra prodotto effettivo e potenziale del 2011 sia diventato lievemente negativo nel 2012. Il superamento previsto del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, il disavanzo dovrebbe aumentare al 3,7 % del PIL nel 2013 e attestarsi al 3,6 % del PIL nel 2014. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non risulta soddisfatto.

(7)

I dati comunicati indicano inoltre che il debito pubblico lordo si è attestato al 72,1 % del PIL nel 2012, superando quindi il valore di riferimento del 60 % del PIL. Secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, nel 2014 il rapporto debito/PIL aumenterà al 74,9 %. A seguito dell’abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi nel dicembre 2012 (4), Malta beneficia di un periodo di transizione di tre anni, a decorrere dal 2012, per conformarsi al parametro di riferimento per la riduzione del debito: poiché nel 2012 il suo disavanzo strutturale è peggiorato anziché migliorato, Malta non ha compiuto progressi sufficienti per avvicinarsi al parametro di riferimento per la riduzione del debito. Si può pertanto concludere che il criterio del debito stabilito dal TFUE non è soddisfatto.

(8)

In conformità delle disposizioni del TFUE e del patto di stabilità e crescita, nella relazione la Commissione ha anche analizzato i “fattori significativi”. Come indicato nel patto di stabilità e crescita, per i paesi con un rapporto debito/PIL superiore al 60 % (come Malta), nel valutare l’osservanza del criterio del disavanzo tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo solo se il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo, condizioni non soddisfatte nel caso di Malta (5). Al tempo stesso, questi fattori sono stati presi in considerazione nel valutare l’inosservanza del criterio del debito, ma non sembrano mettere in questione neppure la decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. In particolare, i progressi verso il soddisfacimento del parametro di riferimento per la riduzione del debito sono stati valutati alla luce dell’impatto a incremento del debito e del disavanzo dell’assistenza finanziaria a favore di Stati membri della zona euro. Per Malta, l’effetto cumulato dello strumento di prestito in favore della Grecia, dei pagamenti del fondo europeo di stabilità finanziaria, degli apporti di capitale a favore del meccanismo europeo di stabilità e delle azioni previste dal programma greco per il periodo 2011-2014 sarà del 3,9 % del PIL sul debito e dello 0,1 % del PIL sul disavanzo. Se si tiene conto dell’impatto di tali operazioni, lo sforzo strutturale necessario nel 2012 affinché Malta rispettasse il criterio del debito risulta inferiore, ma sempre nettamente superiore a quello effettivamente attuato dal paese nel 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che a Malta esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(3)  Tutti i documenti concernenti la procedura per i disavanzi eccessivi relativa a Malta sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/malta_en.htm.

(4)  Decisione 2012/778/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che abroga la decisione 2009/587/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 43).

(5)  Articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97.


26.6.2013   

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L 173/54


DECISIONE 2013/320/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2013

a sostegno delle attività connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte per la riduzione del rischio di traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Libia e nella sua regione

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quando segue:

(1)

Dopo la rivolta popolare in Libia nel febbraio 2011 e il conseguente conflitto armato, la Libia deve affrontare il grosso problema di un ingente volume di scorte di armi e munizioni convenzionali, incluso un gran numero di prodotti inutilizzabili e pericolosi. La diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e di munizioni ha alimentato l'insicurezza in Libia, nei paesi limitrofi e nell'intera regione esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione post bellica, generando in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza.

(2)

Dando seguito al suo sostegno alla popolazione libica durante e dopo il conflitto, l'Unione si impegna a cooperare ulteriormente con la Libia su tutta una serie di questioni, anche in materia di sicurezza, e a sostenere il processo di transizione verso la democrazia, una pace e una sicurezza durature.

(3)

Il 15 e 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni. Detta strategia prende atto che l'abbondanza delle scorte di SALW e munizioni rende queste armi facilmente accessibili a civili, criminali, terroristi e combattenti allo stesso modo e sottolinea la necessità di proseguire l'azione preventiva per contrastare l'offerta illecita di armi convenzionali e la loro domanda. Inoltre, individua nell'Africa il continente più colpito dalle conseguenze dei conflitti interni aggravati dall'afflusso destabilizzante delle SALW.

(4)

Il 23 maggio 2012 la Libia, il Sudan, la Repubblica Centrafricana, il Ciad e la Repubblica democratica del Congo hanno firmato la dichiarazione di Khartoum sul controllo delle armi leggere e di piccolo calibro in tutti i paesi limitrofi del Sudan occidentale. In essa la Libia e gli altri firmatari si sono impegnati, tra l'altro, a rafforzare le capacità e le istituzioni nazionali per elaborare e attuare strategie globali di controllo delle SALW, piani d'azione e interventi nazionali, che prevedano la sicurezza fisica e la gestione delle scorte di SALW e relative munizioni di proprietà statale, conformemente alle norme internazionali.

(5)

La dichiarazione di Khartoum esorta le organizzazioni regionali e internazionali a fornire assistenza tecnica e finanziaria, di concerto con la comunità internazionale, per dare applicazione ai risultati della conferenza tenutasi a Khartoum il 22 e 23 maggio 2012 e di tutte le successive attività e iniziative intese ad affrontare la questione delle SALW in ciascun paese.

(6)

Il 18 giugno 2004 la Libia ha ratificato il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, che integra la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

(7)

L'agenzia tedesca per la cooperazione internazionale, la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ("GIZ"), sta elaborando un progetto sul controllo delle armi convenzionali in Libia. Il 2 maggio 2012 la GIZ e il Centro libico di azione antimine, facente parte del ministero della difesa, hanno concordato una bozza di programma sull'azione antimine e il controllo degli armamenti convenzionali. Il programma complessivo sul controllo delle armi convenzionali in Libia ("programma") consiste di due moduli specifici ed è cofinanziato dall'Unione e dal ministero federale tedesco degli affari esteri.

(8)

È necessario garantire il più possibile la titolarità da parte libica della realizzazione delle attività connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte, conformemente ai principi fondamentali della titolarità nazionale e dell'effettiva partecipazione dei partner locali alle decisioni. Di conseguenza, il programma cerca di coinvolgere i soggetti libici interessati, inclusi eventualmente il ministero dell'interno, quello della difesa, le forze armate e altri attori competenti, nelle attività connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte. La GIZ fornirà ai partner principali del programma supporto operativo e consulenza tecnica.

(9)

Il programma prende atto delle attuali dinamiche in Libia e della necessità di coinvolgere sin dall'inizio tutti i soggetti interessati e i potenziali partner nazionali. Esso mira a promuovere partenariati con le organizzazioni non governative internazionali specializzate in attività di sminamento e in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte che hanno già dato prova delle loro capacità operative in Libia. Il programma, inoltre, pone l'accento sulla promozione della cooperazione regionale con i paesi limitrofi. Secondo l'Unione, un'assistenza finanziaria alla GIZ contribuirebbe a ridurre i rischi connessi alla potenziale diffusione illecita di armi e munizioni convenzionali all'interno e in provenienza dalla Libia e dall'intera regione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione persegue l'obiettivo di promuovere la pace e la sicurezza in Libia e nell'intera regione sostenendo le misure intese a garantire efficacemente la sicurezza fisica e la gestione delle scorte degli arsenali libici da parte delle istituzioni libiche per ridurre i rischi per la pace e la sicurezza costituiti dalla diffusione illecita e dall'eccessiva accumulazione di SALW e relative munizioni, nonché l'obiettivo di promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale in tale contesto.

2.   Le attività che saranno sostenute dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:

assistere le istituzioni statali libiche nell'elaborazione di una strategia nazionale e delle procedure operative standard per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte;

sostenere le istituzioni libiche nella definizione di un quadro di formazione in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte;

sostenere il ripristino e la gestione della sicurezza dei siti di deposito delle munizioni secondo le norme nazionali;

offrire unità di deposito temporaneo per le scorte di armi e munizioni convenzionali;

prestare sostegno per il trasferimento dei siti di deposito delle munizioni situati in zone abitate;

compiere uno studio di fattibilità sulle opzioni per ridurre le scorte esistenti di munizioni attraverso il riciclaggio;

favorire la cooperazione regionale con i paesi limitrofi in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte;

creare un sistema resiliente di gestione dei rischi per garantire l'attuazione dei programmi in un contesto attuativo in rapida evoluzione.

3.   Per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione mira a sostenere le istituzioni libiche nel ripristinare depositi di munizioni non più in sicurezza perché danneggiati durante il conflitto e garantire efficacemente la sicurezza fisica e la gestione delle scorte degli arsenali. Il progetto è realizzato seguendo il principio della titolarità nazionale e con l'obiettivo della sostenibilità a lungo termine. Tutte le attività sono di conseguenza coordinate con le rispettive istituzioni statali libiche e gli altri soggetti interessati. Il progetto segue inoltre l'approccio del "non nuocere" nell'ambito dell'attenzione alle situazioni di conflitto.

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune ("AR") è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è svolta dalla Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ("GIZ").

3.   La GIZ svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con la società stessa.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è pari a 5 000 000 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 6 600 000 EUR, messi a disposizione attraverso il co-finanziamento del ministero federale tedesco degli affari esteri.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con la GIZ. L'accordo stabilisce che la GIZ deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà incontrate in detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base delle relazioni periodiche a cura della GIZ. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa è sottoposta a riesame e revisione alla luce della situazione politica in Libia entro 24 mesi al massimo dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 60 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, salvo diversa decisione a seguito della revisione condotta ai sensi del paragrafo 2. Ciò nonostante, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


ALLEGATO

Programma sul controllo delle armi convenzionali in Libia

1.   ANTEFATTI E MOTIVAZIONE

1.1   Antefatti

Nel corso della rivoluzione libica del 2011 il regime di Gheddafi perse il controllo di gran parte del suo arsenale di armi convenzionali, con il risultato che i siti di deposito delle armi divennero accessibili indistintamente ai combattenti dell'opposizione, ai civili e ai soldati. Dalla fine dei combattimenti, il controllo centrale sull'arsenale di armi non è stato completamente ripristinato e la diffusione e il traffico di armi stanno avendo ripercussioni sui conflitti nelle regioni limitrofe. Oltre a ciò, le armi convenzionali sono finite nelle case dei civili con la conseguenza che la società libica presenta ora un possesso privato di armi convenzionali molto esteso. Gli ordigni e residuati bellici esplosivi, inoltre, contaminano aree limitrofe ai depositi di armi e munizioni, terreni coltivati e spazi pubblici.

Secondo le istituzioni pubbliche libiche, risulta urgentissimo un controllo centrale più forte delle armi convenzionali e delle munizioni in tutta la Libia e, al fine di garantirlo in maniera efficace, esse hanno riconosciuto la necessità di un trasferimento di conoscenze, di attrezzature e di capacità tecniche. Si aggiunga anche che le organizzazioni libiche della società civile che operano in questo settore mancano di mezzi finanziari e devono migliorare le loro capacità tecniche. In risposta a queste sfide, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (agenzia tedesca per la cooperazione internazionale) ("GIZ") e la dirigenza del Centro libico di azione antimine, sotto gli auspici del ministro libico della difesa, hanno raggiunto un accordo per un programma di sostegno nel campo del controllo delle armi convenzionali, in cui rientra anche la sicurezza fisica e la gestione delle scorte.

Sulla base di una proposta di progetto presentata dalla GIZ, nell'ottobre 2012 il ministero federale degli affari esteri tedesco ha incaricato la GIZ stessa dell'attuazione del programma sul controllo delle armi convenzionali in Libia (il "programma"). Il progetto, della durata di 5 anni (60 mesi) è suddiviso in 4 fasi. Il bilancio totale stimato per il progetto è di 6 600 000 EUR, messo a disposizione attraverso un cofinanziamento congiunto di due donatori, vale a dire il ministero federale degli affari esteri tedesco e l'Unione. Il contributo del ministero federale degli affari esteri tedesco è di 1 600 000 EUR e quello dell'Unione europea è di 5 000 000 EUR. La responsabilità per la gestione dell'attuazione spetterà alla GIZ.

L'esecuzione delle attività previste è iniziata il 1o novembre 2012 e terminerà il 31 ottobre 2017. Il ministero federale degli affari esteri coprirà i costi relativi al modulo di sviluppo delle capacità oltre a eventuali costi connessi con il modulo per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte considerati non ammissibili dall'Unione.

Il sostegno ai partner libici sarà prestato sotto forma di trasferimento di conoscenze tramite l'organizzazione e lo svolgimento, a lungo e breve termine, di attività di formazione specializzata condotte da esperti, fornitura di materiale e attrezzature e alcuni contributi finanziari, tra cui sovvenzioni, per l'attuazione di misure attraverso le istituzioni pubbliche e agenzie specializzate.

Le modalità di cooperazione tra la GIZ e il ministero federale degli affari esteri sono precisate in un accordo quadro firmato dalla GIZ e dal ministero federale degli affari esteri nel 2005.

Le modalità di cooperazione tra la GIZ e la Commissione europea saranno precisate nell'accordo firmato dalla GIZ e dalla Commissione.

1.2   Motivazione del sostegno PESC, visibilità e sostenibilità

La diffusione incontrollata di armi convenzionali e relative munizioni in Libia, a seguito degli eventi del febbraio 2011 e successivamente, ha alimentato l'insicurezza in Libia, nei paesi limitrofi e nell'intera regione esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione post bellica, in tal modo generando una grave minaccia per la pace e la sicurezza. Inoltre, la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni individua nell'Africa il continente più colpito dalle conseguenze dei conflitti interni aggravati dall'afflusso destabilizzante delle armi leggere e di piccolo calibro ("SALW"). Il sostegno dell'Unione al programma cerca di rispondere a tali minacce e assicura inoltre che in Libia la sicurezza e la politica di sviluppo siano coerenti. Come già dimostrato attraverso il sostegno prestato dall'Unione al popolo libico durante e dopo il conflitto (in particolare il sostegno offerto tramite la componente a breve termine dello strumento per la stabilità al Consiglio danese per i rifugiati, al DanishChurchAid e al Mines Advisory Group (MAG) per la bonifica da materiale militare inesploso (UXO) e la maggiore sensibilizzazione della popolazione civile ai rischi connessi con le SALW e i residuati bellici esplosivi), l'Unione si è impegnata a cooperare ulteriormente con la Libia in molti settori, tra cui le questioni inerenti alla sicurezza.

Allo scopo di sfruttare appieno i mezzi di cui dispone, sia all'interno dell'Unione che nelle sue relazioni bilaterali, l'Unione sosterrà il programma attraverso un cofinanziamento congiunto affinché il sostegno sia prestato in maniera efficace condividendo capacità e sistemi tecnici e gestionali, e sia incoraggiato il ricorso a procedure comuni per il monitoraggio, la valutazione e la contabilità.

La GIZ, che si colloca tra le organizzazioni leader nei servizi di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, ha una grande esperienza nel provvedere alla visibilità propria e dei suoi partner. A tal fine, la GIZ dispone di un servizio di comunicazione aziendale con strumenti specializzati per la comunicazione esterna. In tal modo, la visibilità dell'Unione sarà garantita tramite un'opportuna strategia in tema di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza di un pubblico specifico o generale quanto ai motivi sottostanti il programma, nonché al sostegno dell'Unione al programma e ai risultati di tale sostegno. La pubblicità può comportare pubblicazioni e relazioni, eventi, fotografie, documentazioni audiovisive, ecc. Il materiale prodotto dal progetto mostrerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

Il progetto mira a conseguire la sostenibilità delle misure previste attraverso la sua struttura particolare e un approccio a più livelli. È pensato come progetto a medio termine della durata di cinque anni, e in tal modo colma il divario tra le operazioni di emergenza a breve termine e i progetti a lunga scadenza per la promozione dello sviluppo sostenibile. I partner libici saranno coinvolti nell'ideazione del progetto fin dall'inizio, in maniera da garantire la titolarità nazionale quanto più possibile e, grazie a una fase conclusiva di passaggio di consegne di sei mesi, saranno pronti ad assumersi la piena responsabilità dopo i cinque anni. La GIZ opererà inoltre a diversi livelli, collaborando con le istituzioni statali, le organizzazioni non governative e la società civile, come anche coi donatori internazionali. Per assicurare la prosecuzione delle attività del progetto in un paese volatile come la Libia, il progetto dispone di una componente per la gestione del rischio. La sostenibilità delle misure oltre la durata del progetto è specificamente promossa attraverso l'integrazione nel progetto dello sviluppo delle capacità umane, dello sviluppo istituzionale e di una rete di elementi regionali. Ciò significa che le capacità saranno potenziate per garantire che le istituzioni statali libiche possano intraprendere le necessarie iniziative correlate eventualmente richieste in futuro.

2.   OBIETTIVI

2.1   Obiettivo generale

Il programma si prefigge di sostenere le istituzioni statali libiche nell'esercizio di un controllo nazionale efficace sulle loro armi e munizioni convenzionali, ridurre al minimo il rischio di diffusione illecita delle suddette armi e relative munizioni e gestire le conseguenze del conflitto armato libico in materia di sicurezza. Nello specifico, il progetto intende rafforzare le istituzioni statali libiche e le organizzazioni non governative nel settore del controllo delle armi convenzionali e delle munizioni. Il progetto promuoverà inoltre la cooperazione regionale.

2.2   Obiettivi specifici

i)

aiutare le istituzioni statali libiche incaricate della sorveglianza e del coordinamento nel settore del controllo delle armi convenzionali e dell'azione antimine (Centro libico di azione antimine) a svolgere i loro compiti;

ii)

rafforzare le organizzazioni libiche non governative, attive nel settore del controllo delle armi convenzionali e dell'azione antimine, nei loro compiti di promozione e di sensibilizzazione, ma anche sotto il profilo tecnico;

iii)

sostenere le istituzioni pubbliche libiche incaricate del coordinamento e della sorveglianza nel settore della sicurezza fisica e della gestione delle scorte a mettere a punto, coordinare e attuare misure in tale settore;

iv)

prestare sostegno diretto alla realizzazione delle attività di gestione delle scorte, incluso il trasferimento dei siti di deposito dalle zone abitate, il ripristino dei siti di deposito delle munizioni secondo le norme nazionali e la predisposizione e installazione di unità di deposito temporanee per le munizioni;

v)

favorire la cooperazione regionale, la condivisione delle conoscenze e l'apprendimento tra pari in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte e di diffusione e accumulazione illecita di armi convenzionali.

3.   MODULI DI PROGETTO E RISULTATI PREVISTI

Questo progetto si compone di due moduli specifici:

3.1

sviluppo delle capacità (finanziato dal ministero federale degli esteri tedesco) e

3.2

sicurezza fisica e gestione delle scorte (finanziato dall'Unione).

3.1   Sviluppo delle capacità (finanziato dal ministero federale degli esteri tedesco)

Questo modulo è inteso a rafforzare le capacità delle istituzioni statali libiche incaricate della supervisione e del coordinamento nel campo del controllo delle armi convenzionali e dell'azione antimine nonché delle organizzazioni non governative libiche coinvolte nel controllo delle armi e nell'azione antimine. Vi rientrano la promozione dello sviluppo organizzativo, il miglioramento della gestione finanziaria e della qualità e lo sviluppo di capacità tecniche.

Conformemente agli obiettivi generali del programma, questo modulo mette in azione il principio della titolarità nazionale e si prefigge di rafforzare le istituzioni e le capacità libiche ai fini della sostenibilità a lungo termine. Lo sviluppo delle capacità sarà incentrato su due poli di attenzione. Al centro dell'attenzione sarà l'autorità nazionale per l'azione antimine in Libia, il Centro libico di azione antimine, che rientra nel ministero della difesa. Il secondo polo di attenzione saranno le organizzazioni della società civile libica impegnate in attività di sminamento e sensibilizzazione.

Risultato 1: sarà definito e specificato il fabbisogno di formazione e attrezzature del Centro libico di azione antimine, l'istituzione libica nazionale a cui il ministero libico degli esteri ha affidato la supervisione e il coordinamento nel settore del controllo delle armi convenzionali e dell'azione antimine. Il suddetto Centro svilupperà, tra l'altro, strategie di rafforzamento delle capacità istituzionali nel settore dello sviluppo organizzativo e della gestione finanziaria e della qualità.

Attività 1

:

Redigere e analizzare una valutazione del fabbisogno di capacità istituzionali

Attività 2

:

Elaborare un piano di attività e un sistema di gestione della qualità

Attività 3

:

Creare un programma quadro di istruzione e formazione per il personale addetto agli impianti per il deposito di armi e munizioni

Attività 4

:

Sostenere l'installazione di uffici di coordinamento dell'istituzione partner (Centro libico di azione antimine)

Risultati:

entro la fine del diciottesimo mese del progetto effettuazione e documentazione di una valutazione del fabbisogno riguardante lo sviluppo delle capacità istituzionali del Centro libico di azione antimine;

entro la fine del trentesimo mese del progetto l'elaborazione da parte della rispettiva istituzione (Centro libico di azione antimine) di un piano di attività e di un processo di gestione della qualità;

entro il trentesimo mese del progetto l'adeguato equipaggiamento della rispettiva istituzione (Centro libico di azione antimine);

la messa a punto del quadro di formazione in collaborazione con l'istituzione partner (Centro libico di azione antimine).

Ulteriori risultati di tali attività saranno specificati entro la fine del sesto mese del progetto in cooperazione con il Centro libico di azione antimine. Dato che la nomina dell'istituzione partner da parte del ministero libico degli affari esteri è recente, gli indicatori pertinenti saranno specificati al più presto.

Risultato 2: sarà definito e specificato il fabbisogno di formazione e attrezzature delle organizzazioni non governative libiche che operano nel settore del controllo delle armi convenzionali e dell'azione antimine. Saranno rafforzate le capacità di dette organizzazioni non governative, soprattutto in materia di gestione, gestione finanziaria e capacità tecniche.

Attività 1

:

Formazione in gestione e gestione finanziaria

Attività 2

:

Misure di formazione tecnica nel settore dell'azione antimine

Risultati:

dal 2013 al 2015 la realizzazione ogni anno di tre formazioni in gestione delle organizzazioni non governative.

3.2   Sicurezza fisica e gestione delle scorte (finanziato dall'Unione)

Attività 1

:

Elaborazione di una strategia nazionale e delle procedure operative standard per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte;

Attività 2

:

Definizione di un quadro di formazione in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte;

Attività 3

:

Recupero e gestione della sicurezza dei siti di deposito delle munizioni;

Attività 4

:

Predisposizione di unità di deposito temporanee;

Attività 5

:

Trasferimento dei siti di deposito delle munizioni;

Attività 6

:

Soluzioni di riciclaggio per le scorte di munizioni;

Attività 7

:

Cooperazione regionale in ordine alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte;

Attività 8

:

Creazione di un sistema resiliente di gestione dei rischi.

3.2.1   Elaborazione di una strategia nazionale e delle procedure operative standard per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte

Obiettivi:

l'attività potenzierà il coordinamento tra le istituzioni libiche coinvolte nella gestione delle scorte, determinando una migliore qualità dell'attuazione delle procedure di gestione delle scorte, aumentando così la sicurezza delle scorte di armi e munizioni convenzionali. Le istituzioni pubbliche libiche incaricate del coordinamento e della sorveglianza nel settore della sicurezza fisica e della gestione delle scorte saranno in grado di mettere a punto, coordinare e attuare misure in tale settore.

Descrizione:

svolgere ricerca e riesaminare le strategie e procedure operative standard (SOP) esistenti a livello nazionale in settori attinenti alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte e mettere a punto le lezioni apprese ai fini dell'elaborazione di una nuova strategia nazionale e di procedure operative standard rivedute;

divulgare e discutere le lezioni apprese e le linee generali di una strategia nazionale nell'ambito di un processo di consultazione partecipativa con tutti i soggetti interessati, inclusi ad esempio il ministero dell'interno, quelli della difesa e degli affari esteri, le forze armate libiche, la Guardia nazionale e le ONG nazionali;

prestare supporto organizzativo e competenze tecniche all'autorità libica responsabile di elaborare la strategia nazionale e le procedure operative standard;

sostenere un'istituzione nazionale competente ai fini della facilitazione di un riesame della strategia e del processo di costruzione del consenso con i soggetti interessati per la messa a punto della strategia nazionale e delle procedure operative standard in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte.

Risultati:

elaborazione di una strategia nazionale riguardante la sicurezza fisica e la gestione delle scorte;

elaborazione delle procedure operative standard per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte.

3.2.2   Definizione di un quadro di formazione in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte

Obiettivi:

l'attività darà luogo a una migliore formazione del personale addetto agli impianti per il deposito di armi e munizioni, contribuendo così a una sicurezza rafforzata di tali siti.

Descrizione:

riesaminare le valutazioni esistenti del fabbisogno di formazione nei settori attinenti alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte e mettere a punto le lezioni apprese ai fini dell'elaborazione di un nuovo quadro di formazione;

compiere un'indagine sulle entità partner e gli istituti di formazione esistenti e previsti per i corsi di formazione in sicurezza fisica e gestione delle scorte;

facilitare un processo di consultazione dei soggetti interessati allo scopo di mettere a punto le linee generali e gli obiettivi chiave di un futuro quadro di formazione nazionale in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte;

facilitare il processo di elaborazione di un quadro di formazione a cura di un gruppo di esperti, sia libici che internazionali. Il quadro dovrebbe comprendere la definizione del gruppo bersaglio, una strategia per raggiungere il gruppo bersaglio e selezionarlo, l'elaborazione di un programma di formazione, la definizione dei metodi formativi, un calendario, un documento di concetto per il personale, il calcolo dei costi e l'elaborazione di un sistema di documentazione e valutazione.

Risultati:

realizzazione di workshop per il processo di consultazione dei soggetti interessati e del processo di elaborazione;

sviluppo del quadro di formazione.

3.2.3   Recupero e gestione della sicurezza dei siti di deposito delle munizioni

Obiettivi:

riduzione significativa del rischio di furto, saccheggio e accesso non autorizzato ai siti di deposito di armi e munizioni convenzionali.

Descrizione:

riesaminare le indagini in corso sui siti di deposito delle munizioni, nonché le segnalazioni delle comunità sui depositi di armi e munizioni non sorvegliati in zone abitate e stesura di una relazione che illustri i risultati del riesame;

facilitare la scelta delle priorità avviata dalle istituzioni libiche competenti per la selezione dei siti di deposito delle munizioni che saranno oggetto di recupero e costituiranno un progetto pilota;

commissionare uno studio di fattibilità tecnica e incaricare gruppi di controllo dei lavori per la messa a punto di soluzioni di recupero con un buon rapporto costi-efficacia;

facilitare la costruzione del consenso in ordine ai siti di deposito delle munizioni da recuperare. I criteri di selezione seguenti saranno integrati nel processo decisionale: priorità di selezione nazionali, minacce alla sicurezza della popolazione locale, concessione dell'accesso da parte dei soggetti competenti in materia di sicurezza (consigli militari, ecc.), vincoli operativi e finanziari e preferenze delle comunità;

facilitare l'esternalizzazione di un'indagine tecnica e l'elaborazione del mandato e facilitare le procedure contrattuali per i singoli progetti di recupero;

facilitare il controllo e la valutazione della qualità congiunti;

facilitare lo sviluppo del concetto di sicurezza di persone e cose per i siti di deposito delle munizioni oggetto di progetto pilota;

fornire le attrezzature di sicurezza per i siti di deposito delle munizioni oggetto di progetto pilota;

impartire la formazione al personale futuro dei siti di deposito.

Risultati:

ripristino di un numero determinato di impianti per il deposito di munizioni (numero da specificare al termine della fase 1).

3.2.4   Predisposizione di unità di deposito temporanee

Obiettivi:

quest'attività consentirà un controllo più efficace di determinati arsenali libici di armi convenzionali, da cui deriveranno un rischio di furti ridotto e un miglioramento della protezione della popolazione civile da esplosioni incontrollate.

Descrizione:

commissionare un'indagine su potenziali siti da adibire a unità di deposito temporanee e uno studio di fattibilità che prospetti soluzioni con un buon rapporto costi-efficacia per la realizzazione di tali unità. I risultati dell'indagine saranno esposti in dettaglio in una relazione che individuerà i luoghi in cui realizzare le unità e fornirà le relative specifiche tecniche;

facilitare la costruzione del consenso in ordine ai luoghi in cui realizzare le unità di deposito temporanee. I criteri di selezione seguenti saranno integrati nel processo decisionale: priorità di selezione nazionali, minacce alla sicurezza della popolazione locale, concessione dell'accesso da parte dei soggetti competenti in materia di sicurezza (consigli militari, ecc.), vincoli operativi e finanziari e preferenze delle comunità;

facilitare l'esternalizzazione di un'indagine tecnica e l'elaborazione del mandato e facilitare le procedure contrattuali per i singoli progetti di lavori;

facilitare il controllo e la valutazione della qualità congiunti;

facilitare lo sviluppo del concetto di sicurezza di persone e cose per ciascuna unità di deposito temporanea;

fornire le attrezzature di sicurezza per le unità di deposito temporanee selezionate;

impartire la formazione al personale futuro delle unità di deposito.

Risultati:

fissazione di un numero determinato di impianti temporanei per il deposito di munizioni (numero da specificare al termine della fase 1).

3.2.5.   Trasferimento dei siti di deposito delle munizioni

Obiettivi

Da quest'attività deriveranno un miglioramento della sicurezza dei siti di deposito e una situazione di sicurezza migliore nelle zone limitrofe abitate.

Descrizione

Commissionare un'indagine sui siti di tutta la Libia di cui è necessario il trasferimento;

commissionare uno studio di fattibilità e relazione di corredo che prospetti soluzioni con un buon rapporto costi-efficacia per il trasporto/trasferimento e una rosa di luoghi in cui trasferire i siti di deposito delle munizioni;

facilitare il consenso in ordine alla scelta dei siti di deposito delle munizioni oggetto di trasferimento. I criteri di selezione seguenti saranno integrati nel processo decisionale: priorità nazionali, minacce alla sicurezza della popolazione locale, concessione dell'accesso da parte dei soggetti competenti in materia di sicurezza (consigli militari, ecc.) vincoli operativi e finanziari, preferenze delle comunità;

facilitare l'esternalizzazione di un'indagine tecnica e sviluppare un mandato, facilitare le procedure contrattuali per i singoli progetti di trasferimento/trasporto;

facilitare il controllo e la valutazione della qualità congiunti.

Risultati

Trasferimento di un numero determinato di impianti per il deposito di armi (numero da specificare al termine della fase 1).

3.2.6   Soluzioni di riciclaggio per le scorte di munizioni

Obiettivo

Realizzare uno studio di fattibilità sulle opzioni per ridurre le scorte esistenti di munizioni mediante riciclaggio con la conseguente creazione di un incentivo per la distruzione delle armi convenzionali.

Descrizione

Elaborare un mandato insieme con le autorità libiche competenti;

facilitare una gara d'appalto internazionale e il processo di selezione;

commissionare lo studio di fattibilità;

facilitare il controllo di qualità congiunto dello studio di fattibilità;

trasmettere i risultati dello studio ai soggetti libici interessati;

facilitare la traduzione e la stampa dello studio.

Risultati

Relazione dello studio di fattibilità sulle opzioni per ridurre le scorte esistenti di munizioni mediante il riciclaggio;

seminari per la trasmissione dei risultati.

3.2.7   Cooperazione regionale in ordine alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte

Obiettivo

L'attività potenzierà l'interazione e il coordinamento regionali e, in tal modo, accrescerà conoscenze e capacità delle istituzioni statali e delle organizzazioni non governative interessate coinvolte nel controllo degli armamenti e nella gestione delle scorte nella regione.

Descrizione

Sostenere l'organizzazione di un massimo di due conferenze regionali di due giorni come forum di dialogo, informazione, condivisione delle conoscenze e apprendimento tra pari su scala regionale con un approccio a tre vie: i) partecipanti di alto profilo delle istituzioni statali; ii) esecutori tecnici nel settore della gestione delle scorte; e iii) organizzazioni non governative nella preparazione di una serie di presentazioni e workshop;

facilitare il processo decisionale sui temi oggetto delle presentazioni e dei workshop;

facilitare l'individuazione di potenziali partecipanti come pure degli oratori, con l'assistenza dell'Unione, dei partner libici e dei paesi vicini;

facilitare l'elaborazione del mandato e delle procedure contrattuali per una società incaricata della gestione della conferenza, della comunicazione pubblica e della documentazione.

Risultati

Un massimo di due conferenze di due giorni nell'arco di due anni e mezzo con 45 partecipanti al massimo.

3.2.8   Creazione di un sistema resiliente di gestione dei rischi

Obiettivo

Promuovere la realizzazione efficace e sensibile ai conflitti delle attività di progetto in un contesto complesso che presenta rischi, tra l'altro a motivo di una pubblica sicurezza fragile, della presenza di più gruppi armati e di una situazione fluttuante di minaccia alla sicurezza.

Descrizione

Sviluppare orientamenti di progetto per una programmazione sensibile ai conflitti coerente con l'approccio "non nuocere" che si riferisce alla realizzazione di attività di progetto in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi involontari;

condurre un'analisi del rischio e della minaccia e sviluppare un concetto per la sicurezza comprensivo di procedure operative standard per il programma al fine di massimizzare la sicurezza del personale e delle attività di progetto;

monitoraggio in loco costante del rischio e della minaccia e servizi di consulenza sul campo sui rischi per il personale di progetto e relative operazioni;

attrezzature di sicurezza per la protezione del personale e delle attività di progetto;

sviluppare uno strumento flessibile di gestione del progetto per garantire la realizzazione del progetto stesso qualora la situazione della sicurezza si deteriori, prevedendo segnatamente capacità di gestione remote.

Risultati

Concetto per la sicurezza relativo al progetto disponibile;

sviluppo degli orientamenti per una programmazione sensibile ai conflitti;

presenza di un consulente in gestione dei rischi.

4.   ATTUAZIONE

4.1   Assetto generale

Sulla base di una proposta di progetto presentata dalla GIZ al ministero federale degli esteri della Germania, nell'ottobre 2012 la GIZ stessa è stata incaricata da detto ministero dell'attuazione del modulo di sviluppo delle capacità del "Programma sul controllo delle armi convenzionali in Libia". L'esecuzione delle attività previste è iniziata il 1o novembre 2012 e terminerà il 31 ottobre 2017. Il contributo dell'Unione amplierà il progetto sostenendo un modulo aggiuntivo sulla sicurezza fisica e la gestione delle scorte. Tale modulo sarà eseguito accanto al modulo di sviluppo delle capacità con attività che avranno inizio nel 2013 e si protrarranno fino a ottobre 2017.

La GIZ attuerà i due moduli relativi a allo sviluppo delle capacità e alla sicurezza fisica e gestione delle scorte fornendo esperti a lungo e breve termine e in cooperazione con partner internazionali e nazionali, in parte attraverso contratti di subappalto.

Il partner principale della GIZ per il modulo di sviluppo delle capacità è il Centro libico di azione antimine. In una nota verbale all'Ambasciata tedesca a Tripoli datata 17 dicembre 2012, il ministero libico degli affari esteri ha confermato il Centro libico di azione antimine come istituzione nazionale libica responsabile della supervisione e del coordinamento nel settore del controllo delle armi convenzionali e dell'azione antimine e ha accolto con favore il programma che doveva essere attuato dalla GIZ.

La GIZ è stata selezionata come agenzia esecutiva per questo progetto, vista la sua competenza ed esperienza specifica in tutto il mondo nonché la sua presentazione al Gruppo CODUN in merito alla missione di valutazione della GIZ in Libia e le sue raccomandazioni e i suggerimenti per una strategia d'azione, in particolare, assicurando la partecipazione e la titolarità di tutti i soggetti interessati pertinenti e l'attenzione rivolta all'impatto sostenibile.

4.2   Partner

Le attività del programma in Libia per entrambi i moduli saranno eseguite in collaborazione con i partner internazionali. Esistono diversi partner con cui la GIZ già collabora e collaborerà: la missione delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) sostiene le agenzie libiche fornendo, tra l'altro, consulenza strategia e tecnica nel settore della sicurezza e del controllo delle armi. UNSMIL ha ricevuto un mandato ai sensi della risoluzione 2040 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 12 marzo 2012 nei settori dell'azione antimine, della gestione delle munizioni e della gestione delle armi. La GIZ sta cooperando con altri donatori nel settore del controllo delle armi e dell'azione antimine in Libia, in particolare, gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Benché la responsabilità globale della gestione del programma rimarrà alla GIZ, il programma concluderà partenariati anche con ONG internazionali specializzate in sicurezza fisica e gestione delle scorte e in azione antimine, al fine di fornire ulteriori competenze specializzate nei due rispettivi moduli ed eseguire attività di sminamento sul territorio. Dato il suo approccio modulare, il programma stabilirà rapporti con diverse ONG, che saranno scelte sulla base della loro presenza regionale, dei punti di forza e di debolezza e della precedente esperienza e delle capacità operative in Libia.

4.3   Gestione delle azioni

Progettazione del programma: un approccio a piattaforma modulare

Il programma è strutturato in modo tale che moduli specifici possano essere aggiunti o eliminati nel corso dello stesso per potersi adeguare a contesti mutevoli in modo sensibile ai conflitti e flessibile. Questa struttura permette che diversi donatori finanzino parti del programma e che il contributo di ciascun donatore sia visibile. Infine, il programma comprende un dispositivo che fornisce capacità per una gestione dei rischi affidabile e una gestione sana dei progetti. La GIZ fornisce pertanto una piattaforma di progetto che assicura la gestione del programma ed esegue entrambi i moduli di progetto.

Strategia del programma: quattro fasi in cinque anni

Il programma è progettato per colmare il divario tra le operazioni di emergenza che volgono al termine in Libia e le strategie e i programmi nazionali di sviluppo che si prevede saranno avviati e attuati dal governo libico nei prossimi anni.

È pertanto guidato da una strategia a medio termine per cinque anni che supera la durata dei cicli tipici di pianificazione di emergenza. In particolare, il modulo Sviluppo di capacità richiederà tempo e un partenariato affidabile tra il programma e i partner nazionali per garantire risultati tangibili e assicurare che entro la fine della fase 4 alla titolarità nazionale corrispondano pari capacità nazionali.

L'approccio in quattro fasi assicura che i moduli del programma possano essere adeguati nel corso dello stesso, a causa di esigenze diverse da parte del partner o di diverse realtà di finanziamento. Inoltre, consentirebbe al programma di includere moduli aggiuntivi nella fase 3, qualora in quel momento le condizioni fossero più favorevoli per quei settori di intervento rispetto ad ora.

Modalità relative ai donatori:

Il Programma è un progetto con più donatori, cofinanziato dall'Unione e dal ministero federale tedesco degli affari esteri.

Il ministero federale tedesco degli affari esteri monitorerà periodicamente l'intero progetto attuato dalla GIZ, compresi il componente di sviluppo delle capacità e il componente relativo alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte, attraverso le procedure consolidate del ministero.

Durata e fasi del programma:

Image


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/65


MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, segnatamente, l’articolo 253, sesto comma, del medesimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e, segnatamente, l’articolo 106 bis, paragrafo 1, del medesimo,

visto l’articolo 64, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,

considerando che, con l’adesione della Repubblica di Croazia, il croato diventa lingua ufficiale dell’Unione europea e che occorre far figurare tale lingua tra le lingue processuali stabilite dal regolamento di procedura,

con l’approvazione del Consiglio, in data 7 giugno 2013,

ADOTTA LA MODIFICA SEGUENTE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

L’articolo 36 del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012 (1) è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 36

Le lingue processuali sono il bulgaro, il ceco, il croato, il danese, l’estone, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese.»

Articolo 2

1.   La presente modifica del regolamento di procedura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore contemporaneamente al trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

2.   La versione del regolamento di procedura in lingua croata sarà adottata dopo l’entrata in vigore del trattato di cui al paragrafo precedente.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2013

 


(1)  GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1.


26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/66


MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e segnatamente l’articolo 254, quinto comma, del medesimo,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, e segnatamente l’articolo 106 bis, paragrafo 1, del medesimo

visto l’articolo 64, secondo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,

visto l’accordo della Corte di giustizia,

considerando che, con l’adesione della Repubblica di Croazia, il croato diventa lingua ufficiale dell’Unione europea e che occorre far figurare tale lingua tra le lingue processuali stabilite dal regolamento di procedura,

con l’approvazione del Consiglio, in data 7 giugno 2013,

ADOTTA LA MODIFICA SEGUENTE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30 maggio 1991, pag. 1, con rettifica nella GU L 317 del 19 novembre 1991, pag. 34) (1) è modificato come segue:

L’articolo 35, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«Le lingue processuali sono il bulgaro, il ceco, il croato, il danese, l’estone, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese».

Articolo 2

1.   La presente modifica del regolamento di procedura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore contemporaneamente al Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

2.   La versione del regolamento di procedura in lingua croata sarà adottata dopo l’entrata in vigore del Trattato di cui al paragrafo precedente.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2013

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


(1)  Modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24 settembre 1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28 febbraio 1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22 luglio 1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19 aprile 1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 23 dicembre 1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29 maggio 1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19 dicembre 2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14 giugno 2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29 aprile 2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29 aprile 2004, pag. 108), il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15 novembre 2005, pag. 1), il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29 dicembre 2006, pag. 45), il 12 giugno 2008 (GU L 179 dell’8 luglio 2008, pag. 12), il 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28 gennaio 2009, pag. 9), il 16 febbraio 2009 (GU L 60 del 4 marzo 2009, pag. 3), il 7 luglio 2009 (GU L 184 del 16 luglio 2009, pag. 10), il 26 marzo 2010 (GU L 92 del 13 aprile 2010, pag. 14) e il 24 maggio 2011 (GU L 162 del 22 giugno 2011, pag. 18).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/67


DECISIONE N. 1/2013 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

del 7 giugno 2013

che adotta un protocollo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

(2013/321/UE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) ("accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 95, paragrafo 2, e l'articolo 100,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del punto 7 dell'allegato Ib dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno eseguito, insieme agli Stati ACP, una verifica dei risultati valutando, tra l'altro, il grado di realizzazione degli impegni e degli esborsi.

(2)

L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno convenuto di stabilire il meccanismo di finanziamento, segnatamente l'11o FES, il periodo di applicazione (2014-2020) e l'importo dei fondi da assegnare a tale meccanismo.

(3)

Il protocollo che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 dovrebbe essere inserito nell'accordo come allegato Ic,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione è adottato come nuovo allegato Ic dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2013

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Il presidente

P. T. C. SKELEMANI


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo rettificato da GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

(3)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.


ALLEGATO

All’accordo di partenariato ACP-UE è aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO Ic

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

1.

Ai fini precisati nel presente accordo e per il periodo che decorre dal 1o gennaio 2014, l’importo globale dei contributi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP nell'ambito del presente quadro finanziario pluriennale è pari a 31 589 milioni di EUR, come specificato ai punti 2 e 3.

2.

L’importo di 29 089 milioni di EUR nell'ambito dell'11o Fondo europeo di sviluppo (FES) è disponibile a decorrere dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale. Esso è ripartito tra gli strumenti di cooperazione nel modo seguente:

a)

24 365 milioni di EUR per finanziare programmi indicativi nazionali e regionali. Questo importo servirà a finanziare:

i)

i programmi indicativi nazionali dei singoli Stati ACP in conformità degli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione" del presente accordo;

ii)

i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione regionale e interregionale e dell’integrazione regionale degli Stati ACP in conformità degli articoli da 6 a 11 dell'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione" del presente accordo;

b)

3 590 milioni di EUR per finanziare la cooperazione regionale e interregionale con tutti gli Stati ACP o un gran numero di essi in conformità degli articoli da 12 a 14 dell'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione" del presente accordo. Tale dotazione comprende un sostegno per le istituzioni e gli organismi congiunti creati ai sensi del presente accordo. La dotazione copre inoltre l’assistenza per le spese di funzionamento del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo n. 1 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte;

c)

1 134 milioni di EUR per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni di cui all’allegato II ("Modalità e condizioni di finanziamento") del presente accordo, compreso un contributo aggiuntivo di 500 milioni di EUR per le risorse del Fondo investimenti, gestito come fondo rotativo, e 634 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse e dell'assistenza tecnica connessa ai progetti di cui agli articoli 1, 2 e 4 del suddetto allegato nel periodo dell'11o FES.

3.

Le operazioni finanziate nel quadro del Fondo investimenti, tra cui i relativi abbuoni di interesse, sono gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Un importo fino a 2 500 milioni di EUR, complementare ai fondi disponibili dall'11o FES, è concesso dalla BEI sotto forma di prestiti sulle risorse proprie. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell’allegato II del presente accordo, conformemente alle condizioni previste dallo statuto della BEI e alle corrispondenti disposizioni delle modalità e condizioni di finanziamento degli investimenti stabilite in detto allegato. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo del presente quadro finanziario pluriennale sono gestite dalla Commissione.

4.

Dopo il 31 dicembre 2013 o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del presente quadro finanziario pluriennale, le rimanenze del 10o FES o dei FES precedenti e i fondi disimpegnati da progetti previsti nell'ambito di tali FES non vengono più impegnati salvo decisione unanime del Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione delle rimanenze e dei rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti, esclusi i relativi abbuoni di interesse, e delle rimanenze ricavate dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (Stabex) a titolo dei FES precedenti il 9o FES.

5.

L’importo globale del presente quadro finanziario pluriennale riguarda il periodo 1o gennaio 2014-31 dicembre 2020. I fondi dell'11o FES e, nel caso del Fondo investimenti, i fondi derivanti dai rimborsi, non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2020, salvo decisione unanime contraria del Consiglio dell'Unione europea su proposta della Commissione. Tuttavia, i fondi sottoscritti dagli Stati membri nell'ambito del 9o, 10o e 11o FES per finanziare il Fondo investimenti rimarranno disponibili per l'esborso dopo il 31 dicembre 2020.

6.

Il comitato degli ambasciatori, a nome del Consiglio dei ministri ACP-UE, può adottare le opportune misure nei limiti dell’importo globale del quadro finanziario pluriennale per far fronte alle esigenze di programmazione nell’ambito di una delle assegnazioni di cui al punto 2, compresa la riassegnazione di fondi tra di esse.

7.

Su richiesta di una di loro, le parti posso decidere di procedere ad una verifica dei risultati, ad una data stabilita di comune accordo, valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti nonché i risultati e l’incidenza dell’aiuto fornito. Tale verifica sarà effettuata in base a una proposta elaborata dalla Commissione e potrà contribuire ai negoziati di cui all'articolo 95, paragrafo 4 del presente accordo.

8.

Qualsiasi Stato membro può fornire alla Commissione o alla BEI contributi esterni volontari per sostenere gli obiettivi dell’accordo di partenariato ACP-UE. Gli Stati membri possono altresì cofinanziare progetti o programmi, per esempio nell’ambito di specifiche iniziative che Commissione o BEI devono gestire. Occorre garantire la titolarità di queste iniziative a livello nazionale da parte degli ACP."


26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/70


DECISIONE N. 2/2013 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

del 7 giugno 2013

relativa alla richiesta presentata dalla Repubblica federale di Somalia al fine della concessione dello status di osservatore e alla successiva adesione all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

(2013/322/UE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), quale modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) ("accordo ACP-UE"), in particolare l'articolo 94,

vista la decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'8 marzo 2005, concernente l'adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di Cotonou è entrato in vigore il 1o luglio 2008 a norma del suo articolo 93, paragrafo 3. L'accordo è stato modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010. La seconda revisione è applicata provvisoriamente dal 31 ottobre 2010 (5).

(2)

A norma dell'articolo 94 dell'accordo ACP-UE, ogni domanda di adesione presentata da uno Stato deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-UE e approvata da quest'ultimo.

(3)

Il 25 febbraio 2013 la Repubblica federale di Somalia ha presentato una richiesta di concessione dello status di osservatore e di successiva adesione conformemente all'articolo 94 dell'accordo ACP-UE.

(4)

La Repubblica federale di Somalia dovrebbe depositare l'atto di adesione presso i depositari dell'accordo ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della richiesta di adesione e dello status di osservatore

È approvata la richiesta della Repubblica federale di Somalia di aderire all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, quale modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

La Repubblica federale di Somalia deposita l'atto di adesione presso i depositari dell'accordo ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP,

In attesa della sua adesione, la Repubblica federale di Somalia può partecipare alle sessioni del Consiglio in qualità di osservatore.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2013

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Il presidente

P. T. C. SKELEMANI


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

(3)  Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(4)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 44.

(5)  Decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 21 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 68).


Rettifiche

26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/71


Rettifica della decisione di esecuzione 2012/830/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, relativa ad una partecipazione finanziaria aggiuntiva ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 356 del 22 dicembre 2012 )

Gli allegati I, III e V della decisione di esecuzione 2012/830/UE della Commissione vanno letti come segue:

«ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Belgio:

BE/12/08

30 000

30 000

27 000

BE/12/09

4 250

4 250

3 825

BE/12/10

100 000

0

0

Totale parziale

134 250

34 250

30 825

Bulgaria:

BG/12/02

30 678

30 678

27 610

Totale parziale

30 678

30 678

27 610

Danimarca:

DK/12/20

336 419

0

0

DK/12/22

269 136

0

0

DK/12/23

538 271

0

0

DK/12/24

134 568

134 568

121 110

DK/12/25

95 637

0

0

DK/12/26

158 911

0

0

DK/12/27

275 864

275 864

248 278

DK/12/28

272 500

272 500

245 250

DK/12/29

281 265

281 265

250 000

DK/12/30

282 592

282 592

250 000

DK/12/31

280 439

280 439

250 000

DK/12/32

296 049

296 049

250 000

DK/12/33

262 407

138 936

125 043

DK/12/34

269 136

0

0

DK/12/35

22 000

0

0

DK/12/36

405 000

0

0

DK/12/37

375 000

0

0

DK/12/38

163 500

0

0

Totale parziale

4 718 694

1 962 213

1 739 681

Germania:

DE/12/23

400 000

400 000

360 000

DE/12/24

165 000

0

0

DE/12/25

250 000

0

0

DE/12/27

358 000

0

0

DE/12/28

110 000

0

0

DE/12/29

350 000

0

0

DE/12/30

95 000

0

0

DE/12/31

443 100

0

0

DE/12/32

650 000

0

0

DE/12/33

970 000

0

0

DE/12/34

275 000

0

0

DE/12/35

420 000

0

0

Totale parziale

4 486 100

400 000

360 000

Irlanda:

IE/12/06

20 000

0

0

IE/12/08

70 000

0

0

Totale parziale

90 000

0

0

Grecia:

EL/12/11

180 000

180 000

162 000

EL/12/12

750 000

750 000

675 000

EL/12/13

180 000

180 000

162 000

EL/12/14

26 750

26 750

24 075

EL/12/15

110 000

110 000

99 000

Totale parziale

1 246 750

1 246 750

1 122 075

Spagna:

ES/12/02

939 263

939 263

845 336

ES/12/03

974 727

974 727

877 255

ES/12/05

795 882

795 883

716 294

ES/12/06

759 305

759 305

683 375

ES/12/08

163 250

163 250

146 925

ES/12/09

72 000

72 000

64 800

ES/12/10

100 000

100 000

90 000

ES/12/11

379 000

379 000

341 100

ES/12/12

490 000

490 000

441 000

ES/12/13

150 000

150 000

135 000

ES/12/15

150 000

0

0

ES/12/18

54 000

54 000

48 600

ES/12/19

290 440

290 440

261 396

ES/12/21

17 500

17 500

15 750

ES/12/22

681 000

0

0

ES/12/23

372 880

372 880

335 592

ES/12/24

415 254

0

0

Totale parziale

6 804 501

5 558 247

5 002 423

Francia:

FR/12/08

777 600

777 600

699 840

FR/12/09

870 730

870 730

783 656

FR/12/10

229 766

229 766

206 789

FR/12/11

277 395

277 395

249 656

FR/12/12

230 363

230 363

207 327

FR/12/13

197 403

197 403

177 663

FR/12/14

450 000

450 000

405 000

FR/12/15

211 500

0

0

FR/12/16

274 330

274 330

246 897

FR/12/17

254 350

0

0

Totale parziale

3 773 437

3 307 587

2 976 828

Italia:

IT/12/13

135 000

135 000

121 500

IT/12/15

125 000

125 000

112 500

IT/12/16

ritirata

0

0

IT/12/17

250 000

250 000

225 000

IT/12/18

250 000

0

0

IT/12/19

630 000

630 000

567 000

IT/12/21

1 500 000

1 500 000

1 350 000

IT/12/22

311 000

0

0

IT/12/23

38 000

0

0

IT/12/26

1 900 000

0

0

Totale parziale

5 139 000

2 640 000

2 376 000

Lettonia:

LV/12/02

6 732

6 732

6 058

LV/12/03

58 350

58 350

52 515

Totale parziale

65 082

65 082

58 573

Lituania:

LT/12/04

150 462

150 462

135 416

Totale parziale

150 462

150 462

135 416

Malta:

MT/12/04

30 000

30 000

27 000

MT/12/07

261 860

261 860

235 674

Totale parziale

291 860

291 860

262 674

Paesi Bassi:

NL/12/07

250 000

250 000

225 000

NL/12/08

278 172

0

0

NL/12/09

277 862

0

0

NL/12/10

286 364

0

0

NL/12/11

276 984

0

0

NL/12/12

129 398

0

0

NL/12/13

129 500

0

0

NL/12/14

200 000

0

0

NL/12/15

230 000

0

0

NL/12/16

136 329

0

0

NL/12/17

19 300

0

0

NL/12/18

36 120

0

0

NL/12/19

89 860

0

0

NL/12/20

299 550

0

0

Totale parziale

2 639 439

250 000

225 000

Austria:

AT/12/01

128 179

128 179

115 361

AT/12/02

280 923

0

0

Totale parziale

409 102

128 179

115 361

Polonia:

PL/12/02

103 936

0

0

PL/12/04

41 028

0

0

PL/12/06

15 955

0

0

PL/12/07

40 500

0

0

PL/12/08

1 000 000

1 000 000

900 000

PL/12/09

172 600

0

0

PL/12/10

1 505 000

0

0

PL/12/11

208 760

0

0

PL/12/12

227 350

0

0

PL/12/13

240 300

0

0

PL/12/14

323 000

323 000

290 700

PL/12/15

181 000

0

0

PL/12/16

416 000

0

0

Totale parziale

4 475 429

1 323 000

1 190 700

Portogallo:

PT/12/08

25 000

25 000

22 500

PT/12/10

150 000

150 000

135 000

PT/12/11

150 000

0

0

Totale parziale

325 000

175 000

157 500

Finlandia:

FI/12/11

1 000 000

1 000 000

900 000

FI/12/12

1 000 000

1 000 000

900 000

FI/12/13

280 000

280 000

252 000

FI/12/14

280 000

0

0

Totale parziale

2 560 000

2 280 000

2 052 000

Svezia:

SE/12/07

850 000

850 000

765 000

SE/12/08

750 000

750 000

675 000

SE/12/09

300 000

300 000

270 000

SE/12/10

1 000 000

1 000 000

900 000

SE/12/11

80 000

0

0

Totale parziale

2 980 000

2 900 000

2 610 000

Regno Unito:

UK/12/51

122 219

122 219

109 997

UK/12/52

564 086

0

0

UK/12/54

50 141

50 141

45 127

UK/12/55

43 873

43 873

39 486

UK/12/56

122 219

122 219

109 997

UK/12/73

12 535

12 535

11 282

UK/12/74

162 958

162 958

146 662

Totale parziale

1 078 032

513 945

462 551

Totale

41 397 816

23 257 253

20 905 217»

«ALLEGATO III

SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Belgio:

BE/12/07

60 000

60 000

54 000

Totale parziale

60 000

60 000

54 000

Danimarca:

DK/12/19

201 852

201 852

181 666

DK/12/21

134 567

0

0

Totale parziale

336 419

201 852

181 666

Irlanda:

IE/12/05

1 000 000

1 000 000

900 000

Totale parziale

1 000 000

1 000 000

900 000

Spagna:

ES/12/04

1 207 352

1 207 352

1 086 617

ES/12/07

263 488

263 488

237 139

Totale parziale

1 470 840

1 470 840

1 323 756

Francia:

FR/12/18

42 000

42 000

37 800

Totale parziale

42 000

42 000

37 800

Lettonia:

LV/12/01

11 273

11 273

10 146

Totale parziale

11 273

11 273

10 146

Malta:

MT/12/06

260 000

260 000

234 000

Totale parziale

260 000

260 000

234 000

Polonia:

PL/12/03

170 948

170 948

153 853

PL/12/05

22 793

22 793

20 514

Totale parziale

193 741

193 741

174 367

Portogallo:

PT/12/09

75 000

75 000

67 500

Totale parziale

75 000

75 000

67 500

Totale

3 449 274

3 314 706

2 983 235»

«ALLEGATO V

PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI SCAMBIO

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Irlanda:

IE/12/07

15 000

0

0

Totale parziale

15 000

0

0

Spagna:

ES/12/16

40 000

0

0

Totale parziale

40 000

0

0

Regno Unito:

UK/12/58

2 507

0

0

UK/12/59

14 416

0

0

UK/12/60

1 253

0

0

UK/12/61

877

0

0

UK/12/62

2 507

0

0

UK/12/63

3 384

0

0

UK/12/64

11 282

0

0

UK/12/65

17 549

0

0

UK/12/66

11 282

0

0

UK/12/67

9 401

9 401

8 461

UK/12/68

9 401

0

0

UK/12/69

11 281

0

0

UK/12/70

9 401

9 401

8 461

UK/12/71

9 401

0

0

UK/12/72

12 536

12 536

11 282

Totale parziale

144 030

31 338

28 204

Totale

199 030

31 338

28 204»