ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.169.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 169

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
21 giugno 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che sospende l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 579/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pasas de Málaga (DOP)]

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 580/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisse de Montbéliard (IGP)]

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 581/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis) (DOP)]

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de sapin des Vosges (DOP)]

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 583/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternasco de Aragón (IGP)]

37

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 584/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]

39

 

*

Regolamento (UE) n. 585/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale ( 1 )

51

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fraises de Nîmes (IGP)]

62

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 588/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

64

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari

66

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 590/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

67

 

 

DECISIONI

 

 

2013/299/UE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2013, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto

69

 

 

2013/300/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2013, relativa alla nomina di due membri titolari austriaci e di due membri supplenti austriaci del Comitato delle regioni

70

 

 

2013/301/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 giugno 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/715/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione ( 1 )

71

 

 

2013/302/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 giugno 2013, che modifica l’allegato II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2013) 3740]  ( 1 )

73

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 578/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2013

che sospende l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione di alcune specie nell’Unione, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2), ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2)

L’elenco delle specie la cui introduzione nell’Unione è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (UE) n. 757/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012, che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (3).

(3)

Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di talune altre specie, figuranti negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97, potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l’introduzione nell’Unione in provenienza da alcuni paesi di origine. Occorre pertanto sospendere l’introduzione delle seguenti nuove specie:

 

Hippopotamus amphibius dal Camerun e dal Mozambico;

 

Cercopithecus dryas dalla Repubblica democratica del Congo;

 

Stephanoaetus coronatus e Torgos tracheliotus dalla Tanzania;

 

Balearica pavonina dal Sudan;

 

Chamaeleo africanus dal Niger;

 

Heosemys annandalii e Heosemys grandis dal Laos;

 

Mantella pulchra dal Madagascar;

 

Tridacna crocea, Tridacna maxima e Tridacna squamosa dalla Cambogia;

 

Nardostachys grandiflora dal Nepal.

(4)

Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l’introduzione nell’Unione delle seguenti specie:

 

Canis lupus dal Kirghizistan;

 

Ateles geoffroyi e Brachypelma albopilosum dal Nicaragua;

 

Calumma brevicorne, Calumma gastrotaenia, Calumma nasutum, Calumma parsonii, Furcifer antimena, Furcifer campani e Furcifer minor dal Madagascar;

 

Cuora amboinensis, Cuora galbinifrons, Cycadaceae spp., Christensonia vietnamica, Stangeriaceae spp. e Zamiaceae spp. dal Vietnam;

 

Rauvolfia serpentina dal Myanmar;

 

Pterocarpus santalinus dall’India.

(5)

Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell’introduzione nell’Unione.

(6)

L’elenco delle specie di cui è sospesa l’introduzione nell’Unione deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 757/2012.

(7)

È stato consultato il gruppo di consulenza scientifica istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 338/97.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’introduzione nell’Unione degli esemplari di specie di fauna e flora selvatiche elencati nell’allegato del presente regolamento è sospesa.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 757/2012 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2)  GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 223 del 21.8.2012, pag. 31.


ALLEGATO

Esemplari delle specie elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nell’Unione è sospesa

Specie

Provenienza

Esemplari

Paese d’origine

In base all’art. 4, par. 6, lettera:

FAUNA

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Selvatica

Trofei di caccia

Uzbekistan

a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Selvatica

Trofei di caccia

Bielorussia, Mongolia, Tagikistan, Turchia

a)

Felidae

 

 

 

 

Ursidae

Ursus arctos

Selvatica

Trofei di caccia

Canada (Columbia britannica), Kazakhstan

a)

Ursus thibetanus

Selvatica

Trofei di caccia

Russia

a)

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco cherrug

Selvatica

Tutti

Bahrein

a)


Esemplari delle specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nell’Unione è sospesa

Specie

Provenienza

Esemplari

Paese d’origine

In base all’art. 4, par. 6, lettera:

FAUNA

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Selvatica

Tutti

Uzbekistan

b)

Saiga borealis

Selvatica

Tutti

Russia

b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Selvatica

Tutti

Uzbekistan

b)

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sinonimo Choeropsis liberiensis)

Selvatica

Tutti

Nigeria

b)

Hippopotamus amphibius

Selvatica

Tutti

Camerun, Gambia, Mozambico, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo

b)

Moschidae

Moschus moschiferus

Selvatica

Tutti

Russia

b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Felidae

Panthera leo

Selvatica

Tutti

Etiopia

b)

Profelis aurata

Selvatica

Tutti

Tanzania, Togo

b)

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Selvatica

Tutti

Groenlandia

b)

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Selvatica

Tutti

Indonesia, Papua Nuova Guinea

b)

Zaglossus bruijni

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo

b)

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Ateles belzebuth

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Ateles fusciceps

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Ateles geoffroyi

Selvatica

Tutti

Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Panama

b)

Ateles hybridus

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Lagothrix lagotricha

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Lagothrix lugens

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Lagothrix poeppigii

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Cercopithecidae

Cercopithecus dryas

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo

b)

Cercopithecus erythrogaster

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Cercopithecus erythrotis

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Cercopithecus hamlyni

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Cercopithecus mona

Selvatica

Tutti

Togo

b)

Cercopithecus petaurista

Selvatica

Tutti

Togo

b)

Cercopithecus pogonias

Selvatica

Tutti

Nigeria

b)

Cercopithecus preussi (sinonimo C. lhoesti preussi)

Selvatica

Tutti

Nigeria

b)

Colobus vellerosus

Selvatica

Tutti

Nigeria, Togo

b)

Lophocebus albigena (sinonimo Cercocebus albigena)

Selvatica

Tutti

Nigeria

b)

Macaca cyclopis

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Macaca sylvanus

Selvatica

Tutti

Algeria, Marocco

b)

Piliocolobus badius (sinonimo Colobus badius)

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Galagidae

Euoticus pallidus (sinonimo Galago elegantulus pallidus)

Selvatica

Tutti

Nigeria

b)

Galago matschiei (sinonimo G. inustus)

Selvatica

Tutti

Ruanda

b)

Lorisidae

Arctocebus calabarensis

Selvatica

Tutti

Nigeria

b)

Perodicticus potto

Selvatica

Tutti

Togo

b)

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Selvatica

Tutti

Guyana

b)

Pithecia pithecia

Selvatica

Tutti

Guyana

b)

RODENTIA

Sciuridae

Callosciurus erythraeus

Tutti

Vivi

Tutti

d)

Sciurus carolinensis

Tutti

Vivi

Tutti

d)

Sciurus niger

Tutti

Vivi

Tutti

d)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Oxyura jamaicensis

Tutti

Vivi

Tutti

d)

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Accipiter melanoleucus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Aquila rapax

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Gyps africanus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Gyps bengalensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Gyps indicus

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Gyps rueppellii

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Gyps tenuirostris

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Hieraaetus ayresii

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Selvatica

Tutti

Guinea, Togo

b)

Leucopternis lacernulatus

Selvatica

Tutti

Brasile

b)

Lophaetus occipitalis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Macheiramphus alcinus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea, Tanzania, Togo

b)

Spizaetus africanus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Stephanoaetus coronatus

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio, Guinea, Tanzania, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Torgos tracheliotus

Selvatica

Tutti

Camerun, Sudan, Tanzania

b)

Trigonoceps occipitalis

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio, Guinea

b)

Urotriorchis macrourus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Falconidae

Falco chicquera

Selvatica

Tutti

Guinea, Togo

b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea, Tanzania, Togo

b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Selvatica

Tutti

Guinea, Mali, Sudan

b)

Balearica regulorum

Selvatica

Tutti

Botswana, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

Selvatica

Tutti

Sud Africa, Tanzania

b)

PSITTACIFORMES

Loriidae

Charmosyna diadema

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Psittacidae

Agapornis fischeri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Agapornis nigrigenis

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Agapornis pullarius

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Togo

b)

Aratinga auricapillus

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Coracopsis vasa

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Deroptyus accipitrinus

Selvatica

Tutti

Suriname

b)

Hapalopsittaca amazonina

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Leptosittaca branickii

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Poicephalus gulielmi

Selvatica

Tutti

Camerun, Congo, Costa d’Avorio, Guinea

b)

Poicephalus robustus

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Nigeria, Togo, Uganda

b)

Psittacus erithacus

Selvatica

Tutti

Benin, Guinea equatoriale, Liberia, Nigeria

b)

Psittacus erithacus timneh

Selvatica

Tutti

Guinea, Guinea-Bissau

b)

Psittrichas fulgidus

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Selvatica

Tutti

Colombia

b)

Pyrrhura pfrimeri

Selvatica

Tutti

Brasile

b)

Pyrrhura subandina

Selvatica

Tutti

Colombia

b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Bubo lacteus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Bubo poensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Glaucidium capense

Selvatica

Tutti

Ruanda

b)

Glaucidium perlatum

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea

b)

Ptilopsis leucotis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Scotopelia bouvieri

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Scotopelia peli

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Palaeosuchus trigonatus

Selvatica

Tutti

Guyana

b)

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

SAURIA

Agamidae

Uromastyx dispar

Selvatica

Tutti

Algeria, Mali, Sudan

b)

Uromastyx geyri

Selvatica

Tutti

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma ambreense

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma capuroni

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma cucullatum

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma furcifer

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma guibei

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma hilleniusi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma linota

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma peyrierasi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma tsaratananense

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Calumma vatosoa

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Chamaeleo africanus

Selvatica

Tutti

Niger

b)

Chamaeleo camerunensis

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Chamaeleo deremensis

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Chamaeleo eisentrauti

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Chamaeleo feae

Selvatica

Tutti

Guinea equatoriale

b)

Chamaeleo fuelleborni

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Chamaeleo gracilis

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza dall’apice del muso alla cloaca superiore a 8 cm

Togo

b)

Chamaeleo montium

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Chamaeleo senegalensis

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza dall’apice del muso alla cloaca superiore a 6 cm

Benin, Togo

b)

Chamaeleo werneri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Chamaeleo wiedersheimi

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Furcifer angeli

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Furcifer balteatus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Furcifer belalandaensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Furcifer labordi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Furcifer monoceras

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Furcifer nicosiai

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Furcifer tuzetae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Cordylus tropidosternum

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Cordylus vittifer

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma antanosy

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma barbouri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma berghofi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma breviceps

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma comorensis

Selvatica

Tutti

Comore

b)

Phelsuma dubia

Selvatica

Tutti

Comore, Madagascar

b)

Phelsuma flavigularis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma guttata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma hielscheri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma klemmeri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma laticauda

Selvatica

Tutti

Comore

b)

Phelsuma malamakibo

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma masohoala

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma modesta

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma mutabilis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma pronki

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma pusilla

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma seippi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma serraticauda

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma standingi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma v-nigra

Selvatica

Tutti

Comore

b)

Uroplatus ebenaui

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus fimbriatus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus guentheri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus henkeli

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus lineatus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus malama

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus phantasticus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus pietschmanni

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Uroplatus sikorae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Scincidae

Corucia zebrata

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

Varanidae

Varanus albigularis

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Varanus beccarii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Varanus dumerilii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Varanus exanthematicus

Selvatica

Tutti

Benin, Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza totale superiore a 35 cm

Benin, Togo

b)

Varanus jobiensis (sinonimo V. karlschmidti)

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Varanus niloticus

Selvatica

Tutti

Benin, Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza totale superiore a 35 cm

Benin

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Togo

b)

Varanus ornatus

Selvatica

Tutti

Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Togo

b)

Varanus salvadorii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Varanus spinulosus

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Selvatica

Tutti

Honduras

b)

Calabaria reinhardtii

Selvatica

Tutti

Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin, Togo

b)

Elapidae

Naja atra

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Naja kaouthia

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Naja siamensis

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Morelia boeleni

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Python molurus

Selvatica

Tutti

Cina

b)

Python natalensis

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Mozambico

b)

Python regius

Selvatica

Tutti

Benin, Guinea

b)

Python reticulatus

Selvatica

Tutti

Malesia (peninsulare)

b)

Python sebae

Selvatica

Tutti

Mauritania

b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Tutti

Vivi

Tutti

d)

Trachemys scripta elegans

Tutti

Vivi

Tutti

d)

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Cuora amboinensis

Selvatica

Tutti

Indonesia, Malesia

b)

Cuora galbinifrons

Selvatica

Tutti

Cina, Laos

b)

Heosemys annandalii

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Heosemys grandis

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Heosemys spinosa

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Leucocephalon yuwonoi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Malayemys subtrijuga

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Notochelys platynota

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Siebenrockiella crassicollis

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Selvatica

Tutti

Guyana

b)

Podocnemis lewyana

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Podocnemis unifilis

Selvatica

Tutti

Suriname

b)

Testudinidae

Geochelone sulcata

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin, Togo

b)

Gopherus agassizii

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Gopherus berlandieri

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Indotestudo forstenii

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Indotestudo travancorica

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Kinixys belliana

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Mozambico

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza del carapace superiore a 5 cm

Benin

b)

Kinixys erosa

Selvatica

Tutti

Togo

b)

Kinixys homeana

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza del carapace superiore a 8 cm

Togo

b)

Kinixys spekii

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Manouria emys

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Manouria impressa

Selvatica

Tutti

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Mozambico, Uganda

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Mozambico, Zambia

b)

 

Origine “F” (1)

Tutti

Zambia

b)

Testudo horsfieldii

Selvatica

Tutti

Kazakhstan

b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Chitra chitra

Selvatica

Tutti

Malesia

b)

Pelochelys cantorii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Selvatica

Tutti

Perù

b)

Dendrobates variabilis

Selvatica

Tutti

Perù

b)

Dendrobates ventrimaculatus

Selvatica

Tutti

Perù

b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella bernhardi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella cowani

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella crocea

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella expectata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella milotympanum (sin. M. aurantiaca milotympanum)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella pulchra

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella viridis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Ranidae

Conraua goliath

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Rana catesbeiana

Tutti

Vivi

Tutti

d)

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Hippocampus comes

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Hippocampus erectus

Selvatica

Tutti

Brasile

b)

Hippocampus histrix

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Hippocampus kelloggi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Hippocampus kuda

Selvatica

Tutti

Cina, Indonesia, Vietnam

b)

Hippocampus spinosissimus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Selvatica

Tutti

Ghana

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin

b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Ornithoptera urvillianus

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Isole Salomone

b)

Ornithoptera victoriae

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

 

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Isole Salomone

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Selvatica

Tutti

Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

Selvatica

Tutti

Cambogia, Figi, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

Selvatica

Tutti

Figi, Filippine, Isole Salomone, Nuova Caledonia, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna gigas

Selvatica

Tutti

Isole Marshall, Isole Salomone, Tonga, Vietnam

b)

Tridacna maxima

Selvatica

Tutti

Cambogia, Figi, Isole Marshall, Isole Salomone, Micronesia, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna rosewateri

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Tridacna squamosa

Selvatica

Tutti

Cambogia, Figi, Isole Salomone, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna tevoroa

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

GASTROPODA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Selvatica

Tutti

Grenada, Haiti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

SCLERACTINIA

Scleractinia spp.

Selvatica

Tutti

Ghana

b)

Agariciidae

Agaricia agaricites

Selvatica

Tutti

Haiti

b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Catalaphyllia jardinei

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

Euphyllia cristata

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia divisa

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia fimbriata

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia paraancora

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia paradivisa

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia picteti

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Plerogyra spp.

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Dendrophylliidae

Eguchipsammia fistula

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Faviidae

Favites halicora

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

Platygyra sinensis

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

Fungiidae

Heliofungia actiniformis

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Merulinidae

Hydnophora microconos

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

Blastomussa spp.

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Cynarina lacrymalis

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Scolymia vitiensis

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

Scolymia vitiensis

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Selvatica

Tutti

Figi

b)

Trachyphyllia geoffroyi

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Selvatica

Tutti

Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Ucraina

b)

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Pachypodium rosulatum

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Pachypodium sofiense

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia banae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia berorohae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia bongolavensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia bulbispina

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia duranii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia fianarantsoae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia guillauminiana

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia iharanae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia kondoi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia labatii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia lophogona

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia millotii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia neohumbertii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia pachypodioides

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia suzannae-marnierae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia waringiae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Barlia robertiana

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Cypripedium japonicum

Selvatica

Tutti

Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone

b)

Cypripedium macranthos

Selvatica

Tutti

Corea del Sud, Russia

b)

Cypripedium margaritaceum

Selvatica

Tutti

Cina

b)

Cypripedium micranthum

Selvatica

Tutti

Cina

b)

Dactylorhiza romana

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Dendrobium bellatulum

Selvatica

Tutti

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Selvatica

Tutti

Vietnam

b)

Myrmecophila tibicinis

Selvatica

Tutti

Belize

b)

Ophrys holoserica

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Ophrys pallida

Selvatica

Tutti

Algeria

b)

Ophrys tenthredinifera

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Ophrys umbilicata

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Orchis coriophora

Selvatica

Tutti

Russia

b)

Orchis italica

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Orchis mascula

Selvatica/ Di allevamento

Tutti

Albania

b)

Orchis morio

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Orchis pallens

Selvatica

Tutti

Russia

b)

Orchis punctulata

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Orchis purpurea

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Orchis simia

Selvatica

Tutti

Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia

b)

Orchis tridentata

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Orchis ustulata

Selvatica

Tutti

Russia

b)

Phalaenopsis parishii

Selvatica

Tutti

Vietnam

b)

Serapias cordigera

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Serapias parviflora

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Serapias vomeracea

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Cyclamen mirabile

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Cyclamen pseudibericum

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Cyclamen trochopteranthum

Selvatica

Tutti

Turchia

b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Valerianaceae

Nardostachys grandiflora

Selvatica

Tutti

Nepal

b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)


(1)  Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, compresi eventuali parti o prodotti derivati.


21.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 579/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pasas de Málaga (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pasas de Málaga», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Pasas de Málaga» deve essere registrata.

(4)

Tuttavia, i riferimenti all’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e al suo Codice di caratteri descrittivi OIV per le varietà di vite e specie di Vitis contenuti nella descrizione del prodotto (punto 3.2 del documento unico) non sono stati fatti correttamente. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, le autorità spagnole hanno adattato il documento unico su questo punto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato I del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il documento unico aggiornato è riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 175 del 19.6.2012, pag. 35.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Pasas de Málaga (DOP)


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«PASAS DE MÁLAGA»

N. CE: ES-PDO-0005-00849-24.01.2011

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denominazione

«Pasas de Málaga»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Definizione

Le tradizionali «Pasas de Málaga» si ottengono lasciando essiccare al sole i frutti maturi della specie Vitis vinifera L., varietà Moscato di Alessandria, nota anche come Moscatel Gordo o Moscatel de Málaga.

Caratteristiche fisiche

Per quanto riguarda la lunghezza e la larghezza dell’acino, in base al Codice di caratteri descrittivi OIV per le varietà di vite e specie di Vitis pubblicato dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, la varietà Moscato di Alessandria è caratterizzata da un acino lungo (7) e largo (7), da cui si ricava quindi un’uva secca di grandi dimensioni.

Colore: nero-violaceo uniforme.

Forma: arrotondata.

Il frutto può presentare il peduncolo allorché la brucatura è effettuata manualmente.

Consistenza della buccia: secondo il codice OIV, il carattere «spessore della buccia» è espresso in base alla seguente scala: 1 = molto sottile, 3 = sottile, 5 = media, 7 = spessa e 9 = molto spessa; la varietà Moscato di Alessandria è classificata nella categoria 5 («media»). Di conseguenza, e visto che il frutto secco è ottenuto a partire da una bacca che non è stata sottoposta ad alcun trattamento che danneggi la buccia, quest’ultima è di consistenza media.

Caratteristiche chimiche

Il tenore d’acqua delle uve secche è inferiore al 35 %. Il tenore in zuccheri è superiore al 50 % p/p.

Acidità compresa fra 1,2 e 1,7 % di acido tartarico.

pH compreso fra 3,5 e 4,5.

Solidi idrosolubili: superiori a 65 ° Brix.

Caratteristiche organolettiche

Le uve secche mantengono il gusto del moscato caratteristico delle uve a partire dalle quali esse sono prodotte: secondo il codice OIV, il carattere «sapore particolare» è espresso in base alla seguente scala: 1 = nessuno, 2 = aroma moscato, 3 = aroma foxy, 4 = aroma erbaceo, 5 = aroma diverso; la varietà Moscato di Alessandria è classificata nella categoria 2, ed è stata appunto presa dall’OIV come riferimento per questa categoria.

Il sapore di moscato è rafforzato da un intenso aroma retronasale in cui si distinguono i terpenoli α-terpineolο (erbe aromatiche), il linalolo (rosa), il geraniolo (geranio) e il β-citronellolo (agrumi).

L’acidità, nel grado indicato in precedenza, contribuisce a conferire al frutto un equilibrio agrodolce particolare.

A causa delle loro dimensioni medie, del loro tenore d’acqua e del loro grado Brix, le uve secche sono elastiche e morbide al tatto; la polpa è carnosa e succosa in bocca, sensazioni tattili che si contrappongono alle caratteristiche di secchezza e scarsa elasticità che ci si aspetta invece di trovare nei frutti essiccati.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

I frutti maturi della Vitis vinifera L., varietà Moscato di Alessandria, conosciuta anche con il nome di Moscatel Gordo o Moscatel de Málaga.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Non pertinente.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione e il confezionamento devono avere luogo nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.

Il processo di produzione ha inizio con la vendemmia o la raccolta delle uve sane, che non avviene mai prima che esse abbiano raggiunto lo stadio fenologico della «maturazione» (Baggiolini, 1952), evitando i frutti danneggiati o deteriorati in seguito a fitopatia e quelli caduti al suolo prima della raccolta.

La tappa successiva è l’essiccazione delle uve per esposizione diretta dei grappoli al sole; è vietata l’essiccazione mediante appositi macchinari. L’essiccazione è un lavoro manuale che richiede il controllo quotidiano da parte dell’agricoltore, il quale deve rivoltare costantemente i grappoli esposti al sole in modo che l’essiccazione di questi ultimi sia omogenea su entrambi i lati.

Una volta essiccati, i grappoli possono essere sgranati mediante un procedimento denominato «picado», realizzato manualmente con l’aiuto di forbici di dimensioni e di forma adeguate per non deteriorare la qualità dei frutti sgranati, oppure meccanicamente negli appositi stabilimenti di sgranatura.

Dopo l’essiccazione dei grappoli, sgranati o meno, il processo di lavorazione prosegue nelle industrie produttrici di uve secche in base alle fasi elencate in appresso, fino alla commercializzazione delle uve confezionate:

ricevimento e raggruppamento delle uve essiccate consegnate dai viticoltori-produttori,

sgranatura, qualora non sia stata effettuata dal viticoltore stesso,

classificazione in funzione delle dimensioni medie dei frutti, misurate come numero di uve secche per 100 grammi di peso,

confezione, ossia composizione delle partite che escono dallo stabilimento sulla base del prodotto precedentemente classificato e stoccato, con un risultato finale inferiore a 80 frutti per 100 grammi di peso netto,

confezionamento: manuale o meccanizzato, esso costituisce l’ultima fase dell’elaborazione e contribuisce in maniera decisiva a mantenere nel tempo le caratteristiche qualitative delle uve secche tutelate dalla denominazione. Infatti l’unico modo di preservare il delicato equilibrio igrometrico così caratteristico del prodotto consiste nell’isolarlo dall’aria ambiente in imballaggi puliti ed ermetici.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Non pertinente.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L’etichettatura degli imballaggi deve recare, oltre alla denominazione di origine protetta, le seguenti informazioni obbligatorie:

la denominazione di vendita del prodotto: nella fattispecie, la denominazione «Pasas de Málaga» deve essere chiaramente indicata, seguita della menzione «Denominación de Origen» (denominazione di origine) immediatamente al disotto,

la quantità netta, in chilogrammi (kg) o in grammi (g),

il termine minimo di conservazione,

la denominazione, la ragione sociale o la denominazione del fabbricante o dell’imballatore e, in ogni caso, il suo indirizzo,

la partita.

Le diciture relative alla denominazione di vendita, alla quantità netta e al termine minimo di conservazione devono figurare nello stesso campo visivo.

In ogni caso, le indicazioni obbligatorie devono essere di facile comprensione e vanno iscritte a parte in modo da essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Tali indicazioni non devono essere dissimulate, coperte o separate in alcun modo da altre indicazioni o immagini.

Tutte le confezioni devono essere provviste di un’etichetta sulla quale figurano il logo della denominazione di origine e le menzioni «Denominación de Origen Protegida» (denominazione di origine protetta) e «Pasas de Malága», nonché un codice unico per ogni unità.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

LOCALIZZAZIONE

PAESE: SPAGNA

COMUNITÀ AUTONOMA: ANDALUSIA

PROVINCIA: MALAGA

Esistono diverse zone viticole nella provincia di Malaga, distribuite ai quattro punti cardinali. In due di queste zone la destinazione tradizionale e prevalente delle uve è l’ottenimento di uva passa. La zona principale coincide con la regione naturale dell’Axarquia nella parte orientale della provincia di Malaga, ad est della capitale. L’altra zona si colloca all’estremità occidentale del litorale di Malaga. La zona geografica delimitata della DOP corrisponde ai seguenti comuni:

COMUNI:

AXARQUIA

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Almáchar

Árchez

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

El Borge

Canillas de Acietuno

Canillas de Albaida

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cútar

Frigiliana

Iznate

Macharaviaya

Málaga

Moclinejo

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Torrox

Totalán

Vélez Málaga

Viñuela

ZONA DI MANILVA

Casares

Manilva

Estepona

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

I riferimenti al legame fra la coltivazione della vite e la zona geografica sono antichi e non si sono interrotti fino ai giorni nostri: Plinio il Vecchio (secolo I), nella sua opera Naturalis historia, fa riferimento all’esistenza di vigneti a Malaga; durante il periodo della dinastia nasride (secoli XIII, XIV e XV), la produzione agricola — in special modo la produzione di uva passa — subì un notevole stimolo; sino alla fine del secolo XIX la viticoltura attraversò una fase di congiuntura propizia, fino a che la concomitanza di una serie di fattori commerciali e fitosanitari, principalmente l’invasione fillosserica (Viteus vitifoliae, Fitch), non provocò il crollo del settore e la suddivisione dei vigneti della provincia in numerose zone viticole disperse ai quattro punti cardinali. In due di queste zone la destinazione tradizionale e prevalente delle uve è l’ottenimento di uva passa. Queste due zone di produzione hanno in comune la situazione latitudinale a sud della provincia, il cui limite è il Mar Mediterraneo, il che climaticamente le colloca nella sottocategoria subtropicale del clima mediterraneo della provincia, e l’orografia scoscesa, caratteristica che è peraltro comune all’intera provincia di Malaga. Sebbene non coprano attualmente la superficie dell’epoca prefillosserica, i vigneti destinati alla produzione di uva passa occupano pur sempre un posto importante nell’economia e nell’ambiente socioculturale di un’ampia zona della provincia di Malaga, in quanto si estendono su oltre 35 comuni della provincia, il che rappresenta più di 1 800 agricoltori e una superficie di 2 200 ha.

L’ambiente geografico determina in larga parte la qualità del prodotto finale riconosciuto come «Pasas de Málaga». L’orografia scoscesa è una delle caratteristiche della zona geografica, il cui paesaggio si presenta come un susseguirsi di colline e di impluvi la cui pendenza è superiore al 30 %. Il territorio, circondato a nord da un’elevata catena montuosa e a sud dal Mar Mediterraneo, è costituito da un susseguirsi di burroni e di impluvi che plasmano un paesaggio estremamente caratteristico, contraddistinto da ripidi pendii, in modo che tutta l’Axarquia assomiglia ad un’unica scarpata che si getta nel mare. La zona di Manilva è caratterizzata dalla prossimità dei vigneti al mare e dal suo rilievo meno aspro rispetto all’Axarquia.

I terreni della zona sono essenzialmente argillosi, poveri, poco profondi e con scarsa capacità di ritenzione. Il clima della zona di produzione si colloca nel tipo mediterraneo subtropicale, caratterizzato da un inverno mite, un periodo estivo secco, pochi giorni di pioggia e molte ore di soleggiamento (in media 2 974 ore di soleggiamento nel corso degli ultimi dieci anni).

5.2.   Specificità del prodotto

Una delle caratteristiche più apprezzate e peculiari delle «Pasas de Málaga» è costituita dal loro calibro considerato grande, di dimensioni nettamente superiori a quelle di altri prodotti dello stesso tipo, ovvero la Sultanina, la Corinto e la Thompson Seedless della California.

Le uve secche mantengono il gusto di moscato tipico delle uve da cui provengono, visto che proprio questa varietà di moscato è stata presa come riferimento dall’OIV per uno dei livelli di espressione del gusto.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il legame tra l’origine geografica e la qualità specifica del prodotto è la diretta conseguenza delle condizioni di produzione. Da un lato, l’orografia agevola l’esposizione naturale dei grappoli d’uva al sole per poterli essiccare: questo sistema di essiccazione mantiene intatta la consistenza della buccia ed accentua il gusto di moscato concentrando gli aromi. Dall’altro, l’ambiente asciutto e caldo al momento della vendemmia favorisce una buona maturazione, con il conseguente accumulo di materia secca e di zuccheri nel frutto, il che è indispensabile ad un buono sviluppo dopo l’essiccazione e consente a sua volta alla polpa delle uve secche di mantenere la loro elasticità e succosità caratteristiche. Le ore di soleggiamento favoriscono inoltre periodi di esposizione al sole di breve durata, preservando così l’acidità del frutto una volta essiccato.

Queste difficili condizioni di coltivazione hanno favorito anche, col passar del tempo, la preponderanza della varietà Moscato di Alessandria, che riunisce le caratteristiche agronomiche necessarie per adeguarsi a questo ambiente particolare. La varietà in questione presenta un potenziale genetico di caratteristiche distintive quali le dimensioni dell’acino, la consistenza della buccia, le proprietà della polpa, gli aromi di moscato e una frazione elevata di solidi insolubili (fibre) provenienti essenzialmente dal seme.

La difficoltà del terreno ha reso la passificazione un processo nettamente artigianale, nel quale le fasi di vendemmia, esposizione al sole e rivoltamento dei grappoli nonché la selezione dei frutti vengono effettuate a mano, privilegiando così la qualità nel corso del trattamento del prodotto. Altrettanto dicasi per la sgranatura dei grappoli (operazione nota come «picado»), ragion per cui è frequente la presenza di peduncoli nelle «Pasas de Málaga».

L’essiccazione è un metodo naturale ed artigianale di conservazione molto antico, che permette di evitare il deterioramento del prodotto mediante l’eliminazione dell’eccesso d’acqua. Soltanto le conoscenze e l’esperienza degli addetti del settore consentono di ottenere il delicato equilibrio di umidità che conferisce alle «Pasas de Málaga» alcune delle caratteristiche organolettiche più riconosciute, descritte nel disciplinare.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoPasas.pdf


(1)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


21.6.2013   

IT

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L 169/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 580/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisse de Montbéliard (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Saucisse de Montbéliard», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Saucisse de Montbéliard» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 285 del 21.9.2012, pag. 18.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

FRANCIA

Saucisse de Montbéliard (IGP)


21.6.2013   

IT

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L 169/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 581/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis)», presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis)» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 294 del 29.9.2012, pag. 14.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

GRECIA

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis) (DOP)


21.6.2013   

IT

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L 169/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 582/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de sapin des Vosges (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Miel de Sapin des Vosges», registrata con il regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione (3) come modificato dal regolamento (CE) n. 2155/2005 (4).

(3)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le disposizioni relative all’etichettatura del prodotto nonché di migliorare la presentazione della voce relativa al legame senza tuttavia modificare il legame medesimo.

(4)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Miel de sapin des Vosges» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 156 del 13.6.1997, pag. 5.

(4)  GU L 342 del 24.12.2005, pag. 49.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Miel de sapin des Vosges» sono approvate le modifiche indicate di seguito:

la presentazione del legame con la zona geografica è aggiornata senza modifica del legame,

sono completate le disposizioni in materia di etichettatura.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) N. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«MIEL DE SAPIN DES VOSGES»

N. CE: FR-PDO-0317-0204-20.04.2011

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denominazione

«Miel de sapin des Vosges»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.4.

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Miel de sapin des Vosges» è un miele proveniente da melate raccolte dalle api sugli abeti dei Vosgi. Il colore è marrone scuro con riflessi verdognoli; sviluppa aromi balsamici e un sapore maltato molto caratteristico, senza retrogusto amaro né sapori estranei.

Presenta un tenore di umidità pari o inferiore al 18 %, una conduttività elettrica superiore a 950 micro-Siemens/cm e un tasso di idrossimetilfurfurale inferiore a 15 mg/kg.

Si presenta sotto forma liquida.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Il miele dev’essere raccolto, estratto, filtrato e decantato esclusivamente nella zona geografica.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il «Miel de sapin des Vosges» dev’essere presentato al consumo in vasetti di vetro muniti di un contrassegno di identificazione che si strappa al momento dell’apertura.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L’etichettatura reca:

la denominazione «Miel de sapin des Vosges»,

il simbolo DOP dell’Unione europea.

Tali diciture, raggruppate nello stesso campo visivo e sulla stessa etichetta, sono presentate con caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi; i caratteri della dicitura «Miel de sapin des Vosges» devono essere più grandi di quelli che appaiono sull’etichetta per spiccare nettamente sul riquadro in cui sono stampati e per distinguersi nettamente dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dagli altri disegni.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

 

Dipartimento di Meurthe-et-Moselle (54)

Tutti i comuni dei cantoni di: Baccarat, Badonviller, Cirey-sur-Vezouze.

 

Dipartimento della Moselle (57)

Tutti i comuni dei cantoni di: Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg.

 

Dipartimento della Haute-Saône (70)

 

Cantone di Champagney: Plancher-les-Mines, Plancher-Bas.

 

Cantone di Faucogney-et-la-Mer: Amont-et-Effreney, Beulotte-Saint-Laurent, Corravillers, Esmoulières, Faucogney-et-la-Mer, La Longine, La Montagne, La Rosière, Saint-Bresson.

 

Cantone di Melisey: Belfahy, Belonchamps, Ecromagny, Fresse, Haut-du-Them (Château-Lambert), Melisey, Miellin, Saint-Barthélemy, Servance, Ternuay-Melay et Saint-Hilaire.

 

Dipartimento dei Vosgi (88)

Tutti i comuni dei cantoni di: Bains-les-Bains, Brouvelieures, Bruyères, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Corcieux, Darnay, Dompaire, Epinal, Fraize, Gérardmer, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Plombières-les-Bains, Provenchères-sur-Fave, Rambervillers, Raon-l’Etape, Remiremont, Saint-Dié, Saulxures-sur-Moselotte, Senones, Vittel, Xertigny.

 

Dipartimento del territoire de Belfort (90)

 

Cantone di Giromagny: Auxelles-Haut, Giromagny, Lepuix, Riervescemont, Vescemont.

 

Cantone di Rougement-le-Château: Lamadeleine-Val-des-Anges, Rougemont-le-Château.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona geografica è caratterizzata dalla presenza del massiccio montuoso dei Vosgi. Su questo massiccio, coperto di fitti boschi, l’abete dei Vosgi è di gran lunga la specie più diffusa. Questa pianta si è adattata bene al suolo, costituito da substrato acido, graniti e gres, e al clima semicontinentale umido e fresco, propizio allo sviluppo di tale specie vegetale. L’orientamento nord-sud del massiccio dei Vosgi accentua le caratteristiche di tale clima, bloccando le nuvole provenienti da ovest e determinando abbondanti precipitazioni (effetto del favonio). L’attività di produzione del miele in Lorena è attestata da molto tempo. Vari documenti parlano di premi ottenuti nell’ambito di concorsi, in particolare in occasione di un comizio agrario nel 1902.

I responsabili apicoli dei Vosgi hanno fatto di tutto per valorizzare e promuovere questa produzione specifica.

Ciò ha portato al riconoscimento della denominazione di origine da parte del Tribunal de Grande Instance di Nancy, con la pronuncia, il 25 aprile 1952, della sentenza «Miel des Vosges-Montagne», diventato poi la denominazione di origine controllata «Miel de sapin des Vosges» il 30 luglio 1996.

5.2.   Specificità del prodotto

Nell’opera Le goût du miel (Gonnet & Vache, 1985), gli autori evidenziano le caratteristiche specifiche che contraddistinguono il «Miel de sapin des Vosges» dagli altri mieli di abete prodotti in Francia: colore più scuro, tipici riflessi verdastri, cristallizzazione molto lenta o del tutto assente, aromi balsamici e sapore maltato molto caratteristico.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il «Miel de sapin des Vosges» è un prodotto che possiede un legame molto forte con il suo territorio di origine poiché è il risultato di una catena ininterrotta a partire dalla varietà di abete dei Vosgi. È da questa varietà che l’afide estrae la linfa poi trasformata nelle melate che le api bottinano per produrre un miele molto caratteristico.

Tale produzione è fortemente legata alla presenza delle foreste di abeti tipiche della regione dei Vosgi, di cui gli apicoltori hanno saputo sfruttare e poi conservare tutta la specificità.

Alcuni riferimenti bibliografici (Gonnet & Vache, Le goût du miel, 1985) hanno dimostrato l’unicità del miele di abete dei Vosgi, che è dovuta in particolare alle condizioni del territorio, del clima e del suolo. Tali caratteristiche specifiche sono connesse al bottinaggio, ad opera delle api, della melata prodotta dagli afidi presenti sull’abete dei Vosgi (Abies pectinata). I caratteri specifici del prodotto sono perciò dovuti ai fattori seguenti: la specie di abete bottinata e la natura del «Miel de sapin des Vosges» (miele di melata).

Un elemento che illustra bene questa forte interazione tra l’ambiente e il prodotto è l’esistenza di una ciclicità nella mielata, connessa al ciclo di sviluppo delle popolazioni di afidi. Si tratta di un fenomeno ancora poco conosciuto.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCMielDeSapinDesVosges.pdf


(1)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


21.6.2013   

IT

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L 169/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 583/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternasco de Aragón (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Ternasco de Aragón», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3) come modificato dal regolamento (CE) n. 392/2008 (4).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(4)  GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 16.

(5)  GU C 294 del 29.9.2012, pag. 23.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

SPAGNA

Ternasco de Aragón (IGP)


21.6.2013   

IT

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L 169/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 584/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 ed ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Melton Mowbray Pork Pie» (pasticcio di maiale di Melton Mowbray), registrata conformemente al regolamento (CE) n. 566/2009 della Commissione (3).

(3)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare, precisando il ruolo degli addensanti e di altri ingredienti utilizzati nella fabbricazione dei «Melton Mowbray Pork Pies».

(4)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Melton Mowbray Pork Pie» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico degli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 20.


ALLEGATO I

Sono approvate le seguenti modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Melton Mowbray Pork Pie»:

Metodo di ottenimento (punto 4.5 del disciplinare)

Modifica

Spiegazione

4.5.

Metodo di ottenimento: Ingredienti per la fabbricazione dei «Melton Mowbray Pork Pies»

 

Ingredienti obbligatori — i seguenti ingredienti devono essere utilizzati:

Vengono precisati tutti gli ingredienti che devono essere usati in un «Melton Mowbray Pork Pie».

Carni suine non stagionate

 

Sale

 

Strutto e/o grasso vegetale

 

Farina di frumento

 

Gelatina di maiale e/o brodo a base di ossa di suini

 

Acqua

 

Spezie

 

Ingredienti facoltativi — i seguenti ingredienti possono essere utilizzati:

Vengono indicati gli ingredienti facoltativi che possono essere usati, non altri.

Uova e/o latte (solo per la glassatura)

Glassa (uova e/o latte) — accentua il colore marrone dorato della pasta cotta al forno. Uova e latte sono utilizzati per la cottura al forno, sia nella produzione casalinga che in quella commerciale, per far risaltare l’aspetto dorato della crosta cotta al forno dei prodotti di pasticceria e di panetteria.

Pane grattugiato o fette biscottate

Pane grattugiato o fette biscottate

Amido

Amido

Se si utilizzano questi ingredienti facoltativi, il quantitativo totale nel prodotto finale non deve superare l’8 %. Singolarmente:

Questi ingredienti, spesso usati come addensanti, fanno sì che il ripieno sia impastabile (se crudo), servono a trattenere i succhi della carne quando il prodotto è cotto al forno e assicurano una consistenza omogenea della carne del prodotto finito.

Glassa < 1 %,

 

Pane grattugiato o fette biscottate < 2 %

 

Amido < 5 %

Per questi ingredienti facoltativi sono anche indicati i quantitativi massimi.

Nessun altro ingrediente, oltre quelli sopra indicati e ai loro costituenti, può essere utilizzato nella fabbricazione dei «Melton Mowbray Pork Pies».

Si vuol ribadire che si possono impiegare unicamente gli ingredienti sopra elencati e non altri.

Si mescolano gli ingredienti necessari alla preparazione della pasta, che viene lavorata per ottenere dei tronchetti con i relativi coperchi prima di preparare i pasticci veri e propri.

Viene soppresso il testo «che vengono poi lasciati riposare» perché non esiste una definizione chiara del suo significato e poiché questa fase del processo di produzione non è un fattore che distingue il «Melton Mowbray Pork Pie» da altri pasticci di suino.

La carne di suino è tagliata a dadi oppure tritata e mescolata agli altri ingredienti del ripieno previsti per riempire la pasta.

La modifica chiarisce quali ingredienti costituiscono il ripieno.

I pasticci vengono (se del caso) glassati ed infornati sino a quando la pasta diventa di colore marrone-dorato; vengono lasciati raffreddare, quindi si procede all’aggiunta di gelatina.

Si precisa in quale momento nella produzione dei pasticci si procede alla glassatura, che è facoltativa.

Questa domanda di modifica è presentata al fine di precisare il ruolo degli addensanti e di altri ingredienti utilizzati nella fabbricazione dei «Melton Mowbray Pork Pies». I produttori utilizzano questi ingredienti aggiunti da molti anni. Al momento di trasmettere a Bruxelles la domanda iniziale non ci si è resi conto che, facendo precedere l’elenco degli ingredienti dal termine «solamente», era importante che tali ingredienti fossero inclusi al punto 4.5. Si sottolinea in modo particolare che tali aggiunte non modificano il tenore minimo di carne indicato (30 % del prodotto finito) e che l’espressione «ingredienti del ripieno» nel metodo di produzione originale si riferisce agli ingredienti che figurano attualmente nella domanda di modifica.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«MELTON MOWBRAY PORK PIE»

N. CE: UK-PGI-0105-0947-03.02.2012

IGP (X) DOP ( )

1.   Denominazione

«Melton Mowbray Pork Pie»

2.   Stato membro o paese terzo

Regno Unito

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

I «Melton Mowbray Pork Pies» (pasticci di maiale di Melton Mowbray) sono rivestiti di un involucro di pasta arrotondato e la pasta è di colore marrone dorato e di consistenza ricca. La carne di maiale non è stagionata ed ha il colore del maiale arrosto. Il ripieno è umido e macinato grossolanamente. Secondo la definizione di carne nelle norme UE, il contenuto di carne dell’intero prodotto non deve essere inferiore al 30 %. Tra il ripieno e la crosta della pasta vi è uno strato di gelatina.

La pasta ha un pronunciato sapore di pasta cotta al forno, mentre il ripieno ha uno spiccato sapore di carne ed è condito principalmente con pepe. I pasticci di maiale non devono contenere coloranti artificiali, aromi o conservanti. Questi prodotti, di dimensioni e peso variabili, sono commercializzati in diversi punti di vendita, quali macellerie tradizionali, supermercati, negozi di gastronomia e di generi alimentari.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

I seguenti ingredienti autorizzati sono obbligatori nella produzione dei «Melton Mowbray Pork Pies»:

 

Carne suina (non stagionata)

 

Sale

 

Strutto e/o grasso vegetale

 

Farina di frumento

 

Gelatina di maiale e/o brodo a base di ossa di suini

 

Acqua

 

Spezie

3.4.   Ingredienti facoltativi — i seguenti ingredienti possono essere utilizzati:

 

Uova o latte (unicamente per la glassatura)

 

Pane grattugiato o fette biscottate

 

Amido.

Se vengono utilizzati tali ingredienti facoltativi, il quantitativo totale nel prodotto finale non deve superare l’8 %. Singolarmente: glassa < 1 %, pane grattugiato o fette biscottate < 2 %, amido < 5 %.

Non si può utilizzare nessun altro ingrediente per la fabbricazione dei «Melton Mowbray Pork Pies». Nessun altro ingrediente, a parte quelli sopra indicati e i loro costituenti, può essere utilizzato nella fabbricazione dei «Melton Mowbray Pork Pies».

3.5.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

N/A

3.6.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La preparazione e la fabbricazione dei «Melton Mowbray Pork Pies» viene effettuata nella zona delimitata e comprende le seguenti fasi di produzione:

si mescolano gli ingredienti necessari alla preparazione della pasta, che viene lavorata per ottenere dei tronchetti con i relativi coperchi, prima di preparare i pasticci veri e propri.

La carne di suino è tagliata a dadi oppure tritata e mescolata agli altri ingredienti del ripieno previsti per riempire la pasta.

I tronchetti di pasta vengono «bloccati» mediante appositi stampi a forma di anelli oppure lavorati attorno ad un tronco di cono o ad altro supporto simile.

Il ripieno viene diviso in porzioni cilindriche e messo sulla pasta che costituisce il fondo, mentre sul pasticcio sono posti i coperchi di pasta pretagliata o di pasta sfoglia, premendo i bordi in modo che aderiscano ai lati. Alcuni pasticci vengono modellati manualmente, ad altri si conferisce il tocco finale con un fregio decorativo fatto a mano che corre lungo il bordo.

A questo punto i pasticci vengono estratti dai loro stampi e collocati, privi di supporto, su un’apposita teglia. Alcuni pasticci possono essere congelati e conservati tal quali per essere infornati successivamente, oppure possono essere venduti congelati per essere cotti altrove.

I pasticci vengono (se del caso) glassati e cotti in forno sino a quando la pasta diventa di colore marrone-dorato; vengono lasciati raffreddare, quindi si procede all’aggiunta di gelatina.

I pasticci sono poi raffreddati ad una temperatura inferiore agli 8 °C.

I pasticci possono poi essere confezionati e muniti di un codice con la data per la vendita al dettaglio, o essere lasciati così come sono, senza confezione.

Possono essere collocati in banchi frigoriferi in attesa di acquirenti e alcuni vengono venduti caldi nelle quattro ore successive all’aggiunta di gelatina.

3.7.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Ciascun membro dell’associazione per il «Melton Mowbray Pork Pie» riceve il proprio numero di certificazione, rilasciato dall’organismo di controllo, che va apposto sulle confezioni e su qualsiasi altro materiale utilizzato nel punto di vendita dei «Melton Mowbray Pork Pies». Questo numero unico consente, per ogni singolo pasticcio venduto, di risalire fino al produttore. Nel caso dei piccoli produttori, i prodotti sono venduti solo nei loro rispettivi punti di vendita al dettaglio, mentre altri produttori più importanti vendono i prodotti presso i principali dettaglianti.

La Food Standards Agency rilascia ai produttori un bollo sanitario, che, unitamente all’impiego di un codice con la data consente la tracciabilità assoluta di ogni prodotto dal punto di vendita al lotto di fabbricazione tramite il fornitore riconosciuto di ciascuno degli ingredienti che lo compongono.

3.8.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L’associazione per il «Melton Mowbray Pork Pie» sorveglierà l’utilizzazione del proprio timbro di autenticazione concesso a ognuno dei membri. Il timbro può essere apposto sulle confezioni e su qualsiasi altro materiale utilizzato nel punto di vendita.

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La città di Melton Mowbray e la regione circostante delimitate come segue:

a nord, dalla A52, fra la M1 e la A1, compresa la città di Nottingham,

ad est, dalla A1, fra la A52 e la A605, comprese le città di Grantham e di Stamford,

ad ovest, dalla M1, fra la A52 e la A45,

a sud, dalla A45 e dalla A605, fra la M1 e la A1, compresa la città di Northampton.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Ricerche approfondite di uno storico locale hanno rivelato che agli inizi e a metà del XIX secolo, quando ebbe inizio la produzione dei pasticci di maiale a livello commerciale, barriere geografiche ed economiche limitavano la produzione dei «Melton Mowbray Pork Pies» alla città di Melton Mowbray ed ai suoi dintorni immediati.

La zona geografica descritta al punto 4 è oggi più vasta della zona di produzione originale, per tener conto del fatto che, con il trascorrere del tempo, tali barriere hanno perso importanza e, da un centinaio d’anni, il «Melton Mowbray Pork Pie» viene prodotto, secondo il metodo di produzione descritto al punto 3.5, in una zona più ampia dell’area attorno a Melton Mowbray.

Verso la metà del XVIII secolo, i cacciatori stagionali di volpi incominciarono a concentrare la loro attività venatoria nella città di Melton Mowbray. Durante i mesi autunnali e invernali si macellavano i maiali e si preparavano i pasticci di maiale. Di questi pasticci si riempiva le tasche il personale addetto alla caccia che li mangiava a mo’ di spuntino mentre spostava i cavalli nei villaggi, secondo le esigenze dei ricchi cacciatori. Ben presto questi pasticci contadini, semplici e deliziosi, attirarono l’attenzione dei cacciatori i quali — provati dall’attività venatoria — iniziarono, a loro volta, a portarli in tasca, oppure in apposite bisacce, per mangiarli durante la caccia.

I ricchi cacciatori stagionali apprezzavano a tal punto questi succulenti pasticci, che venivano loro serviti a colazione, che vollero gustarli anche nei circoli londinesi che erano soliti frequentare. Nel 1831, Edward Adcock iniziò ad esportare i pasticci di maiale da Melton Mowbray a Londra, servendosi della diligenza che faceva servizio giornaliero da Leeds alla capitale. Fu così che ebbero inizio la commercializzazione e la promozione dei «Melton Mowbray Pork Pies».

L’arrivo della ferrovia trasformò questa attività. Anziché servirsi delle diligenze giornaliere tirate da cavalli per trasportare i pasticci di maiale a Londra e in altre grandi città, si utilizzarono speciali vagoni sulla rete ferroviaria. Vicino alla stazione di Melton Mowbray furono costruiti vari forni e i pasticci furono trasportati in tutto il Regno Unito e persino esportati in Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica nelle stive refrigerate delle navi da carico che tornavano in quei paesi. La fama dei pasticci di maiale andò diffondendosi e, a partire dal 1870 fino agli inizi del novecento, la produzione di questo pork pie registrò un boom. A causa della crescente reputazione del prodotto alcuni dei principali produttori tentarono, invano, di tutelarne il nome contro le imitazioni.

La prima guerra mondiale mise fine alle esportazioni e segnò l’inizio del declino di quest’attività. Tuttavia, negli ultimi vent’anni ha iniziato a rifiorire ricominciando ad espandersi per soddisfare la crescente domanda di questo prodotto alimentare così versatile. I «Melton Mowbray Pork Pies» prodotti nella zona delimitata sono ormai in vendita nella maggior parte dei grandi supermercati e ricominciano anche ad essere esportati.

5.2.   Specificità del prodotto

I «Melton Mowbray Pork Pies» sono rivestiti di un involucro di pasta arrotondato che conferisce loro la caratteristica forma bombata. La pasta è di color marrone dorato e di consistenza ricca. La carne di maiale, che costituisce il ripieno, non è stagionata e, pertanto, una volta cotta, tende al grigio, che è il colore del maiale arrosto. Il ripieno è umido e macinato grossolanamente. Secondo la definizione di carne nelle norme UE, il contenuto di carne dell’intero prodotto non deve essere inferiore al 30 %. Tra il ripieno e la crosta della pasta vi è uno strato di gelatina.

La pasta ha un pronunciato sapore di pasta cotta al forno mentre il ripieno ha uno spiccato sapore di carne ed è condito principalmente con pepe. I pasticci di maiale non devono contenere coloranti artificiali, aromi o conservanti.

I «Melton Mowbray Pork Pies» si distinguono nettamente dagli altri pork pies nella confezione, nella presentazione e nella commercializzazione nei punti di vendita. Sono più cari degli altri pork pies presenti sul mercato (10-15 % in più) a causa della particolare reputazione che li contraddistingue e che giustifica un prezzo più alto. La «Melton Mowbray Pork Pie Association» è stata fondata nel 1998 allo scopo di riunire tutti i produttori nella zona delimitata onde assicurare la tutela dell’autentico «Melton Mowbray Pork Pie» e diffondere la conoscenza dell’origine del prodotto.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Dal sedicesimo secolo in poi le recinzioni dei terreni (enclosures) si andarono largamente diffondendo attorno alla città di Melton Mowbray. Dal paesaggio scomparvero così i campi aperti per lasciar posto ad appezzamenti recintati, tipici dei terreni agricoli delle Midland orientali. Di conseguenza, alla principale attività agricola, cioè l’allevamento di ovini liberi di pascolare nei campi aperti, si sostituì l’allevamento controllato dei bovini. L’eccedenza di latte vaccino fu utilizzata per produrre formaggio, in particolare il Blue Stilton. Un sottoprodotto della lavorazione del formaggio è il siero di latte, il quale, mescolato alla crusca, costituisce un ottimo alimento per i suini. I produttori di latte allestirono quindi dei porcili e cominciarono ad allevare animali da alimentare appunto con l’eccedenza di siero proveniente dalla lavorazione del formaggio.

In tempi più recenti, i «Melton Mowbray Pork Pies» hanno richiamato l’attenzione di vari settori. La guida turistica internazionale «Lonely Planet» cita la città di Melton Mowbray descrivendola come la città «che ha dato al mondo i migliori pasticci di maiale in assoluto». La riconquistata popolarità del prodotto è stata comprovata nel 1996 quando il duca di Gloucester ne fece una certa pubblicità durante una visita presso il negozio di un produttore; in quell’occasione fu infatti fotografato per un articolo di giornale dedicato ai «Melton Mowbray Pork Pies». Anche la BBC ha realizzato un servizio sui «Melton Mowbray Pork Pies», trasmesso in prima serata durante il popolare programma televisivo «Food and Drink».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/melton-mowbray-pgi-20120723.pdf


(1)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


21.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/46


REGOLAMENTO (UE) N. 585/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 (1) del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

All'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche con riguardo all'attuazione del regolamento medesimo.

(2)

Il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, l'Estonia, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovacchia, la Slovenia e il Regno Unito hanno chiesto di modificare le informazioni relative alle loro autorità competenti. Occorre inoltre modificare l'indirizzo per le notifiche alla Commissione.

(3)

È opportuno pubblicare l'elenco aggiornato completo delle autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE AUTORITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 11 E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

A.   Autorità degli Stati membri

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale du potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel.: +32 22776713, +32 22775459

Fax: +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIA

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ул.’Славянска’ № 8

1052 София / Sofia

БЪЛГАРИЯ / BULGARIA

Ministry of Economy, Energy and Tourism

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tel.: +359 294071

Fax: +359 29872190

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 224907638

Fax: +420 224214558

E-mail: dual@mpo.cz

DANIMARCA

Allegato III, punti 2 e 3:

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel.: +45 72268400

Fax: +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

Allegato II e allegato III, punto 1:

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tel.: +45 35291000

Fax: +45 35466001

E-mail: erst@erst.dk

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 61969080

Fax: +49 6196908800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Poliitikaosakond

Julgeolekupoliitika ja relvastuskontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel.: +372 6377192

Fax: +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

IRLANDA

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel.: +353 16312121

Fax: +353 16312562

GRECIA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα / Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel.: +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax: +30 2103286094

E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPAGNA

Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.: +34 913492587

Fax: +34 913492470

E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

E-28071 Madrid

ESPAÑA

Tel.: +34 917289450

Fax: +34 917292065

FRANCIA

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (Setice)

14, rue Yves-Toudic

F-75010 Paris

FRANCE

Tel.: +33 0970271710

E-mail: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

michele.lefebvre@douane.finances.gouv.fr

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tel.: +39 0659932439

Fax: +39 0659647506

E-mail: polcom4@mise.gov.it

CIPRO

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel.: +357 22867100, +357 22867197

Fax: +357 22375443

E-mail: pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTONIA

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

LATVIJA

Tel.: +371 67013248

Fax: +371 67280882

E-mail: licencesana@em.gov.lv

LITUANIA

Allegato II e allegato III, punti 1, 2 e 3:

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel.: +370 82719767

Fax: +370 52719976

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

Allegato III, punto 4:

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Žirmūnų g. 139 A,

LT-09120 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel.: +370 852639264

Fax: +370 852639265

E-mail: vvkt@vvkt.lt

LUSSEMBURGO

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel.: +352 226162

Fax: +352 466138

E-mail: office.licences@eco.etat.lu

UNGHERIA

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel.: +36 14585599

Fax: +36 14585885

E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta’ Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel.: +356 21242270

Fax: +356 25690286

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel.: +31 703485954, +31 703484652

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Abteilung "Außenwirtschaftskontrolle" C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tel.: +43 1711008341

Fax: +43 1711008366

E-Mail: post@c29.bmwfj.gv.at

POLONIA

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel.: +48 226935553

Fax: +48 226934021

E-mail: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel.: +351 218813843

Fax: +351 218813986

ROMANIA

Ministerul Economiei

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel.: +40 214010504, +40 214010552, +40 214010507

Fax: + 40 214010594, + 40 213150454

E-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za turizem in internacionalizacijo

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Tel.: +386 14003521

Fax: +386 14003611

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel.: +421 248542165

Fax: +421 243423915

E-mail: maria.kopecka@economy.gov.sk

FINLANDIA

Sisäasiainministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI/FINLAND

Tel.: +358 718780171

Fax: +358 718788555

E-mail: asehallinto@poliisi.fi

SVEZIA

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel.: +46 86904800

Fax: +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

REGNO UNITO

Importazioni di merci elencate nell'allegato II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Esportazioni di merci elencate nell'allegato II o III e fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate nell'allegato II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tel.: +44 2072154483

Fax: +44 2072150531

E-mail: Ian.Bradford@bis.gsi.gov.uk

B.   Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu»


21.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 586/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) stabilisce una serie di norme relative all’importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, in particolare un elenco dei paesi terzi riconosciuti ed un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza.

(2)

Alla luce dell’esperienza acquisita in occasione della supervisione del sistema dell’equivalenza, è necessario modificare l’elenco delle autorità o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, onde assicurare l’aggiornamento delle informazioni relative agli operatori soggetti al controllo da parte dei suddetti organismi od autorità di controllo.

(3)

Alla luce dell’esperienza acquisita in occasione della supervisione del sistema dell’equivalenza e del punto 5.1.4 della Comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (3), in cui si raccomanda che il disciplinare del regime, ivi compreso un riepilogo del suddetto disciplinare destinato al pubblico, sia liberamente accessibile, ad esempio su un sito Internet, e tenuto conto del fatto che numerosi organismi ed autorità di controllo elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 pubblicano le proprie norme in materia di prodotti biologici sul proprio sito Internet, occorre esigere dagli organismi e dalle autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, che pubblichino sul proprio sito Internet le norme di produzione e le misure di controllo che hanno consentito loro di ottenere il riconoscimento sul proprio sito Internet e di inserire nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti il sito Internet sul quale è possibile accedere a tali informazioni.

(4)

Allo scopo di ripartire il lavoro relativo alla supervisione dei paesi terzi riconosciuti e degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti, è opportuno fissare una data limite per l’invio delle relazioni annuali da parte degli organismi e delle autorità di controllo che non sia quella di trasmissione della relazione annuale dei paesi terzi riconosciuti. Di conseguenza, è opportuno anticipare di un mese anche la data di trasmissione delle domande complete per l’iscrizione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti.

(5)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene un elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le misure di controllo della produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciuti equivalenti a quelli definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Alla luce delle nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a partire dall’ultima modifica del suddetto allegato, occorre apportare talune modifiche all’elenco.

(6)

Le autorità del Giappone e degli Stati Uniti hanno chiesto alla Commissione di iscrivere nell’elenco nuovi organismi di controllo e di certificazione ed hanno fornito alla Commissione le necessarie garanzie atte a dimostrare che detti nuovi organismi di controllo e di certificazione rispondono effettivamente alle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(7)

La durata dell’inclusione del Giappone nell’elenco figurante nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2013. Tenuto conto del fatto che il Giappone continua a rispondere alle condizioni stabilite all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, e alla luce dell’esperienza in materia di supervisione, è opportuno prolungare l’iscrizione per un periodo di tempo indeterminato.

(8)

La durata dell’inclusione della Tunisia nell’elenco figurante nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2013. Alla luce dell’esperienza in materia di supervisione, è opportuno prolungare l’inclusione fino al 30 giugno 2014.

(9)

Il riconoscimento della Svizzera ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente ai prodotti agricoli non trasformati ed ai prodotti agricoli trasformati destinati al consumo umano e animale. Le autorità svizzere hanno trasmesso alla Commissione una richiesta di riconoscimento di equivalenza anche per i vini biologici. L’esame delle informazioni trasmesse con tale richiesta nonché le spiegazioni fornite successivamente dalle autorità svizzere hanno portato a concludere che le norme in materia di produzione ed i controlli dei vini biologici in quel paese sono equivalenti a quelli definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (4). Di conseguenza, il riconoscimento dell’equivalenza, per la Svizzera, dei prodotti trasformati destinati al consumo umano deve applicarsi anche ai vini biologici.

(10)

Il riconoscimento degli Stati Uniti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica ai prodotti agricoli non trasformati ed ai prodotti agricoli trasformati, destinati al consumo umano e animale, che sono stati importati in quel paese. Occorre precisare che, per essere riconosciuti come equivalenti, i prodotti biologici importati negli Stati Uniti devono essere stati trasformati o confezionati negli Stati Uniti, conformemente alla legislazione statunitense.

(11)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi competenti ai fini dell’equivalenza. Alla luce delle nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli organismi e dalle autorità di controllo figuranti nell’allegato di cui trattasi, è opportuno apportare alcune modifiche all’elenco.

(12)

La Commissione ha esaminato le domande di iscrizione nell’elenco figurante all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, ricevute entro il 31 ottobre 2012. È necessario iscrivere in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per le quali un ulteriore esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che essi rispettano le disposizioni pertinenti.

(13)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1235/2008 di conseguenza.

(14)

Al fine di agevolare la transizione e di dare agli organismi e alle autorità di controllo tempo sufficiente all’applicazione delle disposizioni modificate che li riguardano, è opportuno fissare una data ulteriore per l’applicazione delle modifiche relative ai siti Internet, alle relazioni annuali ed alla procedura di richiesta di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo.

(15)

A causa di problemi tecnici connessi al primo utilizzo dello specifico sistema di trasmissione elettronica fornito dalla Commissione, la data di presentazione della relazione annua da parte degli organismi e delle autorità di controllo elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, attualmente fissata al 31 marzo di ogni anno, deve essere posticipata al 30 aprile. Tale deroga deve essere applicata retroattivamente dal 31 marzo 2013.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

1)

l’articolo 10, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

La lettera e) è sostituita dal seguente testo:

«e)

l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco aggiornato degli operatori soggetti al sistema di controllo, che indichi la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti nonché un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sugli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;»;

b)

La seguente lettera f) è aggiunta:

«f)

l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile una presentazione completa delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate dall’organismo o dall’autorità di controllo in un paese terzo.»;

2)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   La Commissione esamina le domande di inclusione dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo nell’elenco di cui all’articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2. Per l’aggiornamento del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 30 settembre di ogni anno. La Commissione procede ad aggiornamenti regolari dell’elenco in base alle domande complete ricevute anteriormente al 30 settembre di ogni anno.»;

3)

all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), «31 marzo» è sostituito da «28 febbraio»;

4)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

5)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Deroga per l’anno 2013

In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, per il 2013 gli organismi e le autorità di controllo elencati nell’allegato IV del suddetto regolamento trasmettono la loro relazione annuale alla Commissione entro il 30 aprile 2013.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 31 marzo 2013.

I punti 1, lettera a), 2 e 3 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014 e il punto 1, lettera b), dell’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

(3)  GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

(4)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

1)

al punto 5 del testo relativo all’India, la riga relativa ad IN-ORG-011 è soppressa;

2)

il testo relativo al Giappone è modificato come segue:

a)

al punto 5, si aggiungono le seguenti righe:

«JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/»

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

«7.   Data di scadenza dell’inclusione: indeterminata.»;

3)

nella parte relativa alla Svizzera, la nota in calce 2, relativa alla categoria di prodotti «prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione», è sostituita dal seguente testo:

«(2)

Escluso il lievito.»;

4)

nella parte relativa alla Tunisia, il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

«7.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2014.»;

5)

il testo relativo agli Stati Uniti è modificato come segue:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.   ORIGINE: prodotti delle categorie A, B e F e ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti delle categorie D ed E:

coltivati negli Stati Uniti, o

importati negli Stati Uniti e trasformati o confezionati negli Stati Uniti in conformità con la legislazione statunitense.»;

b)

al punto 5, si aggiunge la seguente riga:

«US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/»


ALLEGATO II

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

1)

la parte relativa a «Albinspekt» è sostituita dal seguente testo:

«"Albinspekt"

1.

Indirizzo: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania

2.

Sito Internet: http://www.albinspekt.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-139

x

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-139

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015.»;

2)

la parte relativa a «ARGENCERT SA» è sostituita dal seguente testo:

«"ARGENCERT SA"

1.

Indirizzo: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso "B", C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2.

Sito Internet: www.argencert.com.ar

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Cile

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015.»;

3)

la parte relativa a «AsureQuality Limited» è sostituita dal seguente testo:

«"AsureQuality Limited"

1.

Indirizzo: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nuova Zelanda.

2.

Sito Internet: http://www.organiccertification.co.nz

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Nuova Zelanda

NZ-BIO-156

x

x

Isole Cook

CK-BIO-156

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016.»;

4)

nella parte relativa a «Australian Certified Organic», i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti testi

«1.

18 Eton Street — PO Box 810 — Nundah 4012, Queensland, Australia

2.

Sito Internet: http://www.aco.net.au/»;

5)

la parte relativa a «Austria Bio Garantie GmbH» è sostituita dal seguente testo:

«"Austria Bio Garantie GmbH"

1.

Indirizzo: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Austria

2.

Sito Internet: http://www.abg.at

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-131

x

Armenia

AM-BIO-131

x

Afghanistan

AF-BIO-131

x

Azerbaigian

AZ-BIO-131

x

Bielorussia

BY-BIO-131

x

Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-131

x

x

Croazia

HR-BIO-131

x

x

x

x

Cuba

CU-BIO-131

x

Georgia

GE-BIO-131

x

Iran

IR-BIO-131

x

Iraq

IQ-BIO-131

x

Giordania

JO-BIO-131

x

Kazakistan

KZ-BIO-131

x

Kosovo (2)

XK-BIO-131

x

Kirghizistan

KG-BIO-131

x

Libano

LB-BIO-131

x

Ex repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-131

x

Messico

MX-BIO-131

x

Moldova

MD-BIO-131

x

Montenegro

ME-BIO-131

x

Russia

RU-BIO-131

x

Serbia

RS-BIO-131

x

x

Tagikistan

TJ-BIO-131

x

Turchia

TR-BIO-131

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-131

x

Ucraina

UA-BIO-131

x

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-131

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015.»;

6)

nel testo relativo a «BIOAGRIcert S.r.l.», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.

Sito Internet: http://www.bioagricert.org»;

7)

la parte relativa a «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» è sostituita dal seguente testo:

«"Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C."

1.

Indirizzo: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026

2.

Sito Internet: http://www.certimexsc.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Repubblica dominicana

DO-BIO-104

x

Guatemala

GT-BIO-104

x

Messico

MX-BIO-104

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-104

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015.»;

8)

la parte relativa a «Ecocert SA» è sostituita dal seguente testo:

«"Ecocert SA"

1.

Indirizzo: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Francia

2.

Sito Internet: http://www.ecocert.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Algeria

DZ-BIO-154

x

x

Andorra

AD-BIO-154

x

Azerbaigian

AZ-BIO-154

x

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-154

x

x

Brasile

BR-BIO-154

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Cambogia

KH-BIO-154

x

x

Camerun

CM-BIO-154

x

x

Canada

CA-BIO-154

x

Ciad

TD-BIO-154

x

Cina

CN-BO-154

x

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-154

x

x

x

Comore

KM-BIO-154

x

x

Costa d’Avorio

CI-BIO-154

x

x

Croazia

HR-BIO-154

x

x

Cuba

CU-BIO-154

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-154

x

x

Ecuador

EC-BIO-154

x

x

x

x

Figi

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinea

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

India

IN-BIO-154

x

x

Indonesia

ID-BIO-154

x

x

Iran

IR-BIO-154

x

x

Giappone

JP-BIO-154

x

Kazakistan

KZ-BIO-154

x

Kenya

KE-BIO-154

x

x

Kuwait

KW-BIO-154

x

x

Kirghizistan

KG-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

Ex repubblica iugoslava di Macedonia

MK-BIO-154

x

x

x

Madagascar

MG-BIO-154

x

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malesia

MY-BIO-154

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Mauritius

MU-BIO-154

x

x

Messico

MX-BIO-154

x

x

Moldova

MD-BIO-154

x

x

Monaco

MC-BIO-154

x

Marocco

MA-BIO-154

x

x

x

x

Mozambico

MZ-BIO-154

x

x

x

Namibia

NA-BIO-154

x

Nepal

NP-BIO-154

x

x

Nigeria

NG-BIO-154

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Perù

PE-BIO-154

x

x

Filippine

PH-BIO-154

x

x

Russia

RU-BIO-154

x

Ruanda

RW-BIO-154

x

x

São Tomé e Príncipe

ST-BIO-154

x

x

Arabia Saudita

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Serbia

RS-BIO-154

x

x

x

Somalia

SO-BIO-154

x

x

Sudafrica

ZA-BIO-154

x

x

x

x

Sudan

SD-BIO-154

x

x

Swaziland

SZ-BIO-154

x

x

Siria

SY-BIO-154

x

x

Tanzania

TZ-BIO-154

x

x

Tailandia

TH-BIO-154

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisia

TN-BIO-154

x

x

Turchia

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ucraina

UA-BIO-154

x

Emirati Arabi Uniti

AE-BIO-154

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x

Zambia

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, prodotti di cui all’allegato III

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015.»;

9)

la parte relativa a «IMO Control Latinoamérica Ltda.» è sostituita dal seguente testo:

«"IMO Control Latinoamérica Ltda."

1.

Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2.

Sito Internet: http://www.imo.ch

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-123

x

x

Colombia

CO-BIO-123

x

x

Repubblica dominicana

DO-BIO-123

x

x

Ecuador

EC-BIO-123

x

x

Guatemala

GT-BIO-123

x

x

Haiti

HT-BIO-123

x

x

Messico

MX-BIO-123

x

x

Nicaragua

NI-BIO-123

x

x

Perù

PE-BIO-123

x

x

Paraguay

PY-BIO-123

x

x

El Salvador

SV-BIO-123

x

x

Venezuela

VE-BIO-123

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015.»;

10)

la parte relativa a «Lacon GmbH» è sostituita dal seguente testo:

«"LACON GmbH"

1.

Indirizzo: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Germania

2.

Sito Internet: http://www.lacon-institut.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaigian

AZ-BIO-134

x

x

Bangladesh

BD-BIO-134

x

x

Brasile

BR-BIO-134

x

Burkina Faso

BF-BIO-134

x

x

Croazia

HR-BIO-134

x

x

x

Ghana

GH-BIO-134

x

x

India

IN-BIO-134

x

Kazakistan

KZ-BIO-134

x

Madagascar

MG-BIO-134

x

x

Mali

ML-BIO-134

x

Messico

MX-BIO-134

x

x

Marocco

MA-BIO-134

x

x

Namibia

NA-BIO-134

x

x

Nepal

NP-BIO-134

x

x

Russia

RU-BIO-134

x

Serbia

RS-BIO-134

x

x

Sudafrica

ZA-BIO-134

x

x

Togo

TG-BIO-134

x

x

Turchia

TR-BIO-134

x

x

Ucraina

UA-BIO-134

x

Emirati Arabi Uniti

AE-BIO-134

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015.»;

11)

dopo la parte relativa a «Organic Certifiers», è inserito il seguente testo

«"Organic Control System"

1.

Indirizzo: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbia

2.

Sito Internet: www.organica.rs

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Serbia

RS-BIO-162

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016.»


(1)  Tale designazione lascia impregiudicate le posizioni sullo statuto ed è conforme alla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nonché al parere della Corte internazionale di giustizia riguardante la dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Tale designazione lascia impregiudicate le posizioni sullo statuto ed è conforme alla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nonché al parere della Corte internazionale di giustizia riguardante la dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


21.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 587/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fraises de Nîmes (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Fraises de Nîmes», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Fraises de Nîmes» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2013

Per la Commissione, A nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 296 del 2.10.2012, pag. 9.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Fraises de Nîmes (IGP)


21.6.2013   

IT

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L 169/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 588/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

53,3

TR

73,3

ZZ

63,3

0707 00 05

MK

27,7

TR

121,6

ZZ

74,7

0709 93 10

MA

102,6

TR

142,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

95,3

BR

96,4

TR

78,7

ZA

106,7

ZZ

94,3

0808 10 80

AR

172,7

BR

109,2

CL

135,6

CN

75,1

NZ

137,1

US

156,1

UY

165,4

ZA

126,2

ZZ

134,7

0809 10 00

IL

342,4

TR

228,3

ZZ

285,4

0809 29 00

TR

386,5

US

660,1

ZZ

523,3

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1

0809 40 05

CL

149,0

IL

308,9

ZA

116,7

ZZ

191,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


21.6.2013   

IT

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L 169/66


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 589/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2013

che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d’ordine 09.4318 è stata sospesa a decorrere dal 27 settembre 2012 dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 879/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio dei titoli di importazione richiesti dal 8 al 14 settembre 2012 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari e sospende la presentazione delle domande di titoli (3), conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009.

(2)

Facendo seguito alla comunicazione dei titoli non utilizzati e/o parzialmente utilizzati, si sono resi disponibili dei quantitativi per il suddetto numero d’ordine. La sospensione delle domande deve quindi essere revocata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione stabilita dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 879/2012 della presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d’ordine 09.4318 a partire dal 27 settembre 2012 è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

(3)  GU L 259 del 27.9.2012, pag. 3.


21.6.2013   

IT

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L 169/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 590/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

150,4

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

154,9

0

AR

170,7

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

272,5

8

AR

244,1

17

BR

303,1

0

CL

254,7

14

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

316,9

0

BR

288,8

2

CL

0408 11 80

Tuorli

490,3

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

461,0

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

298,9

0

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


DECISIONI

21.6.2013   

IT

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L 169/69


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2013

relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto

(2013/299/UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l'atto, del 20 settembre 1976, relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 78/639/Euratom, CECA, CEE, del 25 luglio 1978, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le prime elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (3), il Consiglio ha fissato per le prime elezioni il periodo dal 7 al 10 giugno 1979.

(2)

Si rivela impossibile tenere le ottave elezioni durante il corrispondente periodo del 2014.

(3)

È opportuno pertanto fissare un altro periodo elettorale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'atto, del 20 settembre 1976, relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è fissato, per le ottave elezioni, dal 22 al 25 maggio 2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON


(1)  GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

(2)  Parere del 21 maggio 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 205 del 29.7.1978, pag. 75.


21.6.2013   

IT

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L 169/70


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2013

relativa alla nomina di due membri titolari austriaci e di due membri supplenti austriaci del Comitato delle regioni

(2013/300/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Due seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Gerhard DÖRFLER e del sig. Josef PÜHRINGER. Due seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Viktor SIGL e del sig. Wolfgang WALDNER.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quali membri titolari:

Dr Peter KAISER, Landeshauptmann

Dr Michael STRUGL, MBA, Landesrat

nonché

b)

quali membri supplenti:

Mr Herwig SEISER, Landtagsabgeordneter

Mr Viktor SIGL, Landtagspräsident.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

P. HOGAN


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


21.6.2013   

IT

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L 169/71


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2013

recante modifica della decisione di esecuzione 2012/715/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/301/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 111 ter, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE stabilisce che un paese terzo può chiedere alla Commissione di valutare se il suo quadro normativo applicabile alle sostanze attive esportate nell’Unione e le corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, al fine di essere incluso in un elenco di paesi terzi che garantiscono un livello equivalente di tutela della salute pubblica.

(2)

Con lettera datata 17 gennaio 2013, gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di essere inclusi in tale elenco in conformità all’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE. La valutazione dell’equivalenza effettuata dalla Commissione ha confermato il rispetto delle prescrizioni di detto articolo.

(3)

Occorre modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione, del 22 novembre 2012, che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione 2012/715/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  GU L 325 del 23.11.2012, pag. 15.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Paese terzo

Osservazioni

Australia

 

Giappone

 

Svizzera

 

Stati Uniti d’America»

 


21.6.2013   

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L 169/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2013

che modifica l’allegato II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2013) 3740]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/302/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Tali norme comprendono requisiti di igiene per il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari.

(2)

La decisione 2009/861/CE della Commissione (2) prevede, per gli stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria ivi elencati, alcune deroghe ai requisiti stabiliti all’allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004. Detta decisione si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013.

(3)

In conformità alla decisione 2009/861/CE, alcuni stabilimenti di trasformazione del latte elencati nel suo allegato II possono trasformare latte non conforme senza il ricorso a linee di produzione separate.

(4)

Il 13 dicembre 2012 la Bulgaria ha inviato alla Commissione un elenco riveduto e aggiornato di questi stabilimenti di trasformazione del latte.

(5)

In tale elenco riveduto e aggiornato, alcuni stabilimenti attualmente figuranti nell’allegato II della decisione 2009/861/CE sono stati soppressi, dato che ora sono autorizzati a immettere prodotti lattiero-caseari sul mercato interno dell’Unione essendo considerati conformi ai requisiti stabiliti all’allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004. Tali stabilimenti figuravano nella tabella dell’allegato II della decisione 2009/861/CE al n. 6 (1112004 «Matev-Mlekoprodukt» OOD), al n. 16 (2712010 «Kamadzhiev-milk» EOOD), al n. 37 (1212022 «Milkkomm» EOOD), al n. 56 (BG 2612042 «Bulmilk» OOD), al n. 61 (1712013 ET «Deniz»), al n. 70 (BG 1812003 «Sirma Prista» AD) e al n. 78 (1812005 «DAV-Viktor Simonov» EOOD).

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/861/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2009/861/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 83.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco degli stabilimenti di trasformazione autorizzati a trasformare latte non conforme di cui all’articolo 3

N.

Veterinario n.

Nome dello stabilimento

Città, via o comune, regione

1

BG 2412037

“Stelimeks” EOOD

s. Asen

2

0912015

“Anmar” OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD “Persenski”

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET “Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

5

1012018

“Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112017

ET “Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

7

1312023

“Inter-D” OOD

s. Kozarsko

8

1612049

“Alpina -Milk” EOOD

s. Zhelyazno

9

1612064

OOD “Ikay”

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

10

2112008

MK “Rodopa milk”

s. Smilyan

obsht. Smolyan

11

2412039

“Penchev” EOOD

gr. Chirpan

ul. “Septemvriytsi” 58

12

2512021

“Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen

13

0112014

ET “Veles-Kostadin Velev”

gr. Razlog

ul. “Golak” 14

14

2312041

“Danim-D.Stoyanov” EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

15

0712001

“Ben Invest” OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

16

1512012

ET “Ahmed Tatarla”

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

17

2212027

“Ekobalkan” OOD

gr. Sofia

bul “Evropa” 138

18

2312030

ET “Favorit- D.Grigorov”

s. Aldomirovtsi

19

2312031

ET “Belite kamani”

s. Dragotintsi

20

BG 1512033

ET “Voynov-Ventsislav Hristakiev”

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

21

BG 1512029

“Lavena” OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

22

BG 1612028

ET “Slavka Todorova”

s. Trud

obsht. Maritsa

23

BG 1612051

ET “Radev-Radko Radev”

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

24

BG 1612066

“Lakti ko” OOD

s. Bogdanitza

25

BG 2112029

ET “Karamfil Kasakliev”

gr. Dospat

26

BG 0912004

“Rodopchanka” OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

27

0112003

ET “Vekir”

s. Godlevo

28

0112013

ET “Ivan Kondev”

gr. Razlog

Stopanski dvor

29

0212037

“Megakomers” OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

30

0512003

SD “LAF-Velizarov i sie”

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

31

0612035

OOD “Nivego”

s. Chiren

32

0612041

ET “Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova”

gr. Vratsa

ul. “Ilinden” 3

33

0612042

ET “Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova”

gr. Krivodol

ul. “Vasil Levski”

34

1012008

“Kentavar” OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

35

1212031

“ADL” OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

36

1512006

“Mandra” OOD

s. Obnova

obsht. Levski

37

1512008

ET “Petar Tonovski-Viola”

gr. Koynare

ul. “Hr.Botev” 14

38

1512010

ET “Militsa Lazarova-90”

gr. Slavyanovo,

ul. “Asen Zlatarev” 2

39

1612024

SD “Kostovi - EMK”

gr. Saedinenie

ul. “L.Karavelov” 5

40

1612043

ET “Dimitar Bikov”

s. Karnare

obsht. “Sopot”

41

1712046

ET “Stem-Tezdzhan Ali”

gr. Razgrad

ul. “Knyaz Boris”23

42

2012012

ET “Olimp-P.Gurtsov”

gr. Sliven

m-t “Matsulka”

43

2112003

“Milk- inzhenering” OOD

gr. Smolyan

ul. “Chervena skala” 21

44

2112027

“Keri” OOD

s. Borino,

obsht. Borino

45

2312023

“Mogila” OOD

gr. Godech,

ul. “Ruse” 4

46

2512018

“Biomak” EOOD

gr. Omurtag

ul. “Rodopi” 2

47

2712013

“Ekselans” OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

48

2812018

ET “Bulmilk-Nikolay Nikolov”

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

49

2812010

ET “Mladost-2-Yanko Yanev”

gr. Yambol,

ul. “Yambolen” 13

50

BG 1012020

ET “Petar Mitov-Universal”

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

51

BG 1112016

Mandra “IPZHZ”

gr. Troyan

ul. “V.Levski” 281

52

BG 1712042

ET “Madar”

s. Terter

53

BG 0912011

ET “Alada-Mohamed Banashak”

s. Byal izvor

obsht. Ardino

54

1112026

“ABLAMILK” EOOD

gr. Lukovit

ul. “Yordan Yovkov” 13

55

1312005

“Ravnogor” OOD

s. Ravnogor

56

1712010

“Bulagrotreyd-chastna kompaniya” EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

57

2012011

ET “Ivan Gardev 52”

gr. Kermen

ul. “Hadzhi Dimitar” 2

58

2012024

ET “Denyo Kalchev 53”

gr. Sliven

ul. “Samuilovsko shose” 17

59

2112015

OOD “Rozhen Milk”

s. Davidkovo,

obsht. Banite

60

2112026

ET “Vladimir Karamitev”

s. Varbina

obsht. Madan

61

2312007

ET “Agropromilk”

gr. Ihtiman

ul. “P.Slaveikov” 19

62

BG 1812008

“Vesi” OOD

s. Novo selo

63

BG 2512003

“Si Vi Es” OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

64

BG 2612034

ET “Eliksir-Petko Petev”

s. Gorski izvor

65

BG 2512001

“Mladost -2002” OOD

gr. Targovishte

bul. “29-ti yanuari” 7

66

0812030

“FAMA” AD

gr. Dobrich

bul. “Dobrudzha” 2

67

0912003

“Koveg-mlechni produkti” OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

68

1412015

ET “Boycho Videnov - Elbokada 2000”

s. Stefanovo

obsht. Radomir

69

1712017

“Diva 02” OOD

gr. Isperih

ul. “An.Kanchev”

70

1712037

ET “Ali Isliamov”

s. Yasenovets

71

1712043

“Maxima milk” OOD

s. Samuil

72

2012010

“Saray” OOD

s. Mokren

73

2012032

“Kiveks” OOD

s. Kovachite

74

2012036

“Minchevi” OOD

s. Korten

75

2212009

“Serdika -94” OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

76

2312028

ET “Sisi Lyubomir Semkov”

s. Anton

77

2312033

“Balkan spetsial” OOD

s. Gorna Malina

78

2312039

EOOD “Laktoni”

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

79

2412040

“Inikom” OOD

gr. Galabovo

ul. “G.S.Rakovski” 11

80

2512011

ET “Sevi 2000- Sevie Ibryamova”

s. Krepcha

obsht. Opaka

81

2612015

ET “Detelina 39”

s. Brod

82

2812002

“Arachievi” OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolskà

83

BG 1612021

ET “Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov”

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

84

BG 2012019

“Hemus-Milk komers” OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

85

2012008

“Raftis” EOOD

s. Byala

86

2112023

ET “Iliyan Isakov”

s. Trigrad

obsht. Devin

87

2312020

“MAH 2003” EOOD

gr. Etropole

bul. “Al. Stamboliyski” 21

88

2712005

“Nadezhda” OOD

s. Kliment»