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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.168.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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20.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova
(2013/296/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione 2012/353/UE del Consiglio (1), in data 27 giugno 2012 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, con riserva della sua conclusione. |
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(2) |
È opportuno approvare l’accordo. |
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(3) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
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(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all’articolo 2 dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione europea a essere vincolata dall’accordo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 174 del 4.7.2012, pag. 4.
(2) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2000, pag. 20.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova
L’UNIONE EUROPEA,
e
LA REPUBBLICA MOLDOVA,
in prosieguo le «parti»,
VISTO l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore il 1o gennaio 2008,
DESIDEROSE di facilitare maggiormente i contatti fra i popoli,
RICONOSCENDO l’importanza dell’introduzione, a tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini della Repubblica moldova, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,
TENENDO CONTO del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, in prosieguo «l'accordo», è modificato conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo:
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1) |
nel titolo, la parola «Comunità» è sostituita dalla parola «l’Unione»; |
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2) |
all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 3, lettera e), la parola «Comunità» è sostituita dalle parole «Unione europea»; |
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3) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
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4) |
all’articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi cinque anni alle seguenti categorie di persone:
In deroga al primo comma, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo, in particolare quando
è inferiore a cinque anni. 2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato:
In deroga al primo comma, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo. 3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e a meno che la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente non sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo.»; |
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5) |
l’articolo 6 è così modificato:
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6) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Esonero dall’obbligo di comparire di persona per la presentazione di una domanda di visto I consolati degli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di comparire di persona per la presentazione di una domanda di visto il richiedente a loro noto per integrità e affidabilità, a meno che la sua presenza non sia necessaria per il rilevamento degli identificatori biometrici.»; |
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7) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti I cittadini dell’Unione europea e i cittadini della Repubblica moldova che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio moldovo o degli Stati membri possono uscire dal territorio della Repubblica moldova o degli Stati membri esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica moldova, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.»; |
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8) |
l’articolo 10 è così modificato:
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9) |
l’articolo 12 è così modificato:
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10) |
l’articolo 13 è così modificato:
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11) |
all’articolo 14 è inserito il seguente comma: «La Repubblica moldova può reintrodurre l’obbligo di visto solo per i cittadini, o per certe categorie di cittadini, di tutti gli Stati membri, e non per i cittadini o per certe categorie di cittadini di singoli Stati membri.» |
Articolo 2
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima parte notifica all’altra l’avvenuto espletamento di quelle procedure.
Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 2012, in duplice esemplare nelle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Pentru Uniunea Europeană
3a Република Молдова
Por la República de Moldavia
Za Moldavskou republiku
For Republikken Moldova
Für die Republik Moldau
Moldova Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
For the Republic of Moldova
Pour la République de Moldavie
Per la Repubblica moldova
Moldovas Republikas vārdā –
Moldovos Respublikos vardu
A Moldovai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Moldova
Voor de Republiek Moldavië
W imieniu Republiki Mołdawii
Pela República da Moldova
Pentru Republica Moldova
Za Moldavskú republiku
Za Republiko Moldavijo
Moldovan tasavallan puolesta
För Republiken Moldavien
Pentru Republica Moldova
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI DI VIAGGIO
Le parti convengono che, nel controllare l’applicazione dell’accordo, il comitato misto istituito in forza dell’articolo 12 dello stesso, valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell’accordo. A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l’aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA
L’Unione europea stila un elenco armonizzato di documenti giustificativi, conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, per garantire che i richiedenti moldovi siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa. Una volta stabilito tale elenco, l’Unione europea ne informa la Repubblica moldova in seno al comitato. L’Unione europea informa inoltre i cittadini moldovi ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti.
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULLA COOPERAZIONE CON I FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI
L’Unione europea si impegna a esternalizzare il ricevimento delle domande di visto solo in ultima istanza, in presenza di particolari circostanze o ragioni legate alla situazione locale, come l’impossibilità di organizzare la raccolta delle domande in tempo utile e in condizioni adeguate a causa dell’elevato numero di richiedenti, oppure l’impossibilità di garantire in altri modi una sufficiente copertura territoriale del paese terzo interessato, e quando altre forme di cooperazione non si rivelano adeguate per lo Stato membro interessato.
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI
L’Unione europea prende atto del suggerimento della Repubblica moldova di intendere in senso più ampio la nozione di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell’importanza che la Repubblica moldova ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.
Per favorire la mobilità di un maggiore numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con cittadini della Repubblica moldova regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri o con cittadini dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, l’Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dal codice dei visti per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù dell’accordo del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
È di conseguenza auspicabile che le autorità della Svizzera, del Liechtenstein e della Repubblica moldova concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo modificato.
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20.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/10 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti
(2013/297/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione 2012/428/UE del Consiglio (1), in data 23 luglio 2012 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti (l’«accordo»), con riserva della sua conclusione. |
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(2) |
È opportuno approvare l’accordo. |
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(3) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
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(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti.è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 2 dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 199 del 26.7.2012, pag. 1.
(2) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
fra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti
L’UNIONE EUROPEA,
da un lato, e
L’UCRAINA,
dall’altro,
in prosieguo le «parti»,
VISTO l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, entrato in vigore il 1o gennaio 2008,
DESIDEROSE di facilitare maggiormente i contatti fra i popoli,
RICONOSCENDO l’importanza dell’introduzione, a tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini dell’Ucraina, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,
TENENDO CONTO dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (1), che prevede in particolare la motivazione obbligatoria del rifiuto di un visto e il diritto del richiedente di presentare ricorso in caso di rifiuto,
TENENDO CONTO del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L’accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, in prosieguo l’«accordo», è modificato conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo:
|
1) |
nel titolo, la parola «Comunità» è sostituita dalla parola «Unione»; |
|
2) |
nell’articolo 1, paragrafo 2, è inserito il comma seguente: «L’Ucraina può reintrodurre l’obbligo di visto solo per i cittadini, o per determinate categorie di cittadini, di tutti gli Stati membri, e non per i cittadini o per determinate categorie di cittadini di singoli Stati membri.»; |
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3) |
all’articolo 2, paragrafo 1, la parola «Comunità» è sostituita dalle parole «Unione europea», e all’articolo 2, paragrafo 2, la parola «comunitario» è sostituita da «dell’Unione europea»; |
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4) |
all’articolo 3, lettera e), la parola «comunitaria» è sostituita dalle parole «dell’Unione europea»; |
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5) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
|
|
6) |
all’articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi cinque anni alle seguenti categorie di persone:
In deroga al primo comma, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo, in particolare quando
è inferiore a cinque anni. 2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato:
In deroga al primo comma, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo. 3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e a meno che la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente non sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo.»; |
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7) |
l’articolo 6 è così modificato:
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8) |
l’articolo 10 è così modificato:
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9) |
l’articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:
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10) |
l’articolo 13 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima parte notifica all’altra l’avvenuto espletamento di tali procedure.
Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio duemiladodici, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Європейське Спiвтовариство
За Украйна
Por Ucrania
Za Ukrajinu
For Ukraine
Für die Ukraine
Ukraina nimel
Για την Ουκρανία
For Ukraine
Pour l'Ukraine
Per l'Ucraina
Ukrainas vārdā
Ukrainos vardu
Ukrajna részéről
Għall-Ukrajna
Voor Oekraïne
W imieniu Ukrainy
Pela Ucrânia
Pentru Ucraina
Za Ukrajinu
Za Ukrajino
Ukrainan puolesta
På Ukrainas vägnar
За Украïнy
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA
L’Unione europea stila un elenco armonizzato di documenti giustificativi, conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, per garantire che i richiedenti ucraini siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI
L’Unione europea prende atto del suggerimento dell’Ucraina di intendere in senso più ampio la nozione di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell’importanza che l’Ucraina ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.
Per favorire la mobilità di un maggiore numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con cittadini dell’Ucraina regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri o con cittadini dell’Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, l’Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dal codice dei visti per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO
L’Unione europea può invocare la sospensione parziale dell’accordo e in particolare dell’articolo 10, paragrafo 2, conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 5 dell’accordo, qualora l’Ucraina abusi nell’applicare l’articolo 10, paragrafo 2, ovvero ove l’applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica. In caso di sospensione dell’articolo 10, paragrafo 2, l’Unione europea avvia consultazioni in seno al comitato istituito dall’accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù dell’accordo del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
È di conseguenza auspicabile che le autorità della Svizzera, del Liechtenstein e dell’Ucraina concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo modificato.
REGOLAMENTI
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20.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2013
che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il geraniolo le condizioni dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2011/266/CE della Commissione (3). |
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(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 7 marzo 2008 il Regno Unito ha ricevuto dalla Eden Research PLC la richiesta di iscrizione della sostanza attiva geraniolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2011/266/UE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, giudicando che potesse considerarsi in linea di massima conforme alle prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
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(3) |
Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 30 giugno 2011. |
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(4) |
Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). Il 15 ottobre 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul riesame della valutazione dei rischi dell’impiego della sostanza attiva geraniolo come antiparassitario (4). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; il progetto di relazione di valutazione è stato approvato il 17 maggio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al geraniolo. |
|
(5) |
Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti geraniolo possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda l’impiego esaminato e specificato nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il geraniolo. |
|
(6) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare occorre chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
|
(7) |
È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione. |
|
(8) |
Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia previste le seguenti disposizioni. Occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti geraniolo. Gli Stati membri dovranno, secondo i casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione dell’aggiornamento del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi. |
|
(9) |
L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d’interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive. |
|
(10) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6). |
|
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva geraniolo, specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari
1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 31 maggio 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti geraniolo come sostanza attiva.
Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni fissate nell’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva, e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente geraniolo come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 30 novembre 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri, secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
|
a) |
nel caso di un prodotto contenente geraniolo come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure |
|
b) |
nel caso di un prodotto contenente geraniolo come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti che hanno approvato o iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 114 del 4.5.2011, pag. 3.
(4) EFSA Journal (2012); 10(11):2915. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu
ALLEGATO I
|
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||||
|
Geraniolo No CAS 106-24-1 No CIPAC 968 |
E) 3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol |
≥ 980 g/kg |
1o dicembre 2013 |
30 novembre 2023 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul geraniolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 17 maggio 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Le condizioni di impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:
|
Numero |
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (*1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||||
|
«46 |
Geraniolo No CAS 106-24-1 No CIPAC 968 |
E) 3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol |
≥ 980 g/kg |
1o dicembre 2013 |
30 novembre 2023 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul geraniolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 17 maggio 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Le condizioni di impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015. |
(*1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»
|
20.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 571/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MK |
43,1 |
|
TR |
61,2 |
|
|
ZZ |
52,2 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
32,3 |
|
TR |
121,6 |
|
|
ZZ |
77,0 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
106,4 |
|
TR |
148,0 |
|
|
ZZ |
127,2 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
92,3 |
|
TR |
102,5 |
|
|
ZA |
101,6 |
|
|
ZZ |
98,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
179,4 |
|
BR |
111,5 |
|
|
CL |
136,7 |
|
|
CN |
96,0 |
|
|
NZ |
133,3 |
|
|
US |
145,5 |
|
|
UY |
165,4 |
|
|
ZA |
118,6 |
|
|
ZZ |
135,8 |
|
|
0809 10 00 |
IL |
342,4 |
|
TR |
236,9 |
|
|
ZZ |
289,7 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
376,9 |
|
US |
660,1 |
|
|
ZZ |
518,5 |
|
|
0809 30 |
IL |
214,0 |
|
MA |
207,9 |
|
|
TR |
179,1 |
|
|
ZZ |
200,3 |
|
|
0809 40 05 |
CL |
149,9 |
|
IL |
308,9 |
|
|
ZA |
118,0 |
|
|
ZZ |
192,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
20.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 572/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2013
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2013 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame. |
|
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2013 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2013 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2013 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall’1.7.2013 al 30.9.2013 (%) |
|
P1 |
09.4067 |
2,031859 |
|
P3 |
09.4069 |
0,379603 |
|
20.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 573/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2013
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2013 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2013 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2013 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2013 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall’1.7.2013 al 30.9.2013 (%) |
|
1 |
09.4410 |
0,271371 |
|
2 |
09.4411 |
0,276168 |
|
3 |
09.4412 |
0,333671 |
|
4 |
09.4420 |
0,373693 |
|
6 |
09.4422 |
0,375379 |
|
20.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 574/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2013
recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2013 della Commissione, del 31 maggio 2013, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I quantitativi oggetto delle domande di certificato per lo zucchero prodotto fuori quota presentate dal 4 giugno 2013 al 11 giugno 2013 e notificate alla Commissione dal 11 giugno 2013 al 14 giugno 2013 superano il limite stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2013. |
|
(2) |
Pertanto, in conformità all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2013 è necessario fissare un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata. |
|
(3) |
Al fine di garantire una gestione efficace della misura, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 4 giugno 2013 al 11 giugno 2013, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2013, sono state presentate domande di certificato per lo zucchero fuori quota, notificate alla Commissione dal 11 giugno 2013 al 14 giugno 2013, è applicato un coefficiente di attribuzione del 22,108861 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
DECISIONI
|
20.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2012
relativa all’aiuto di Stato SA.31883 (2011/C) (ex N 516/2010) cui l’Austria ha dato esecuzione o intende dare esecuzione a favore di Österreichische Volksbanken-AG
[notificata con il numero C(2012) 6307]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/298/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
|
(1) |
Il 9 dicembre 2008 (2) la Commissione ha approvato un piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco, che è stato successivamente prorogato quattro volte (3) ed è infine scaduto il 30 giugno 2011. |
|
(2) |
Nell’aprile 2009 Österreichische Volksbanken-AG (“ÖVAG”) è stata oggetto di una ricapitalizzazione del valore di 1 miliardo di EUR nell’ambito del piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco. Inoltre, nell’ambito dello stesso piano, ÖVAG ha effettuato tre emissioni garantite dallo Stato del valore di 1 miliardo di EUR ciascuna, rispettivamente in data 9 febbraio, 18 marzo e 14 settembre 2009. L’Austria ha concesso gli aiuti partendo dal principio che ÖVAG fosse un istituto finanziario sano e ha presentato un piano di redditività in data 29 settembre 2009. |
|
(3) |
A seguito di un’ulteriore verifica, la Commissione è tuttavia giunta alla conclusione che, in base ai criteri illustrati nella comunicazione della Commissione relativa alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (4) (in appresso la «comunicazione sulla ricapitalizzazione»), non era possibile ritenere che al momento della ricapitalizzazione la banca fosse sana ai sensi di detta comunicazione. È stato pertanto richiesto un piano di ristrutturazione. L’Austria, pur continuando a ritenere che la banca fosse sana, ha nondimeno presentato un piano di ristrutturazione per ÖVAG il 2 novembre 2010 (il «piano di ristrutturazione originario»), integrato in seguito da una serie di informazioni. |
|
(4) |
Con lettera del 9 dicembre 2011 (5) la Commissione ha informato l’Austria della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in merito alla ricapitalizzazione di 1 miliardo di EUR e alla garanzia dell’ammontare di 3 miliardi di EUR concesse a ÖVAG dall’Austria e ha richiesto a quest’ultima di trasmettere un piano di ristrutturazione modificato. |
|
(5) |
La decisione della Commissione relativa all’avvio del procedimento (in appresso «la decisione di avvio») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 febbraio 2012. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sull’aiuto. |
|
(6) |
Non sono pervenute osservazioni da parte di terzi. |
|
(7) |
Il 28 marzo 2012 l’Austria ha notificato un piano di ristrutturazione. Precedentemente alla notifica, l’Austria ha trasmesso diverse informazioni, in particolare con lettere datate 16 dicembre 2011 e 1o, 13 e 16 marzo 2012. |
|
(8) |
Nel periodo compreso tra aprile 2012 e agosto 2012 il nuovo piano di ristrutturazione e le misure di aiuto sono stati oggetto di discussioni tra l’Austria e la Commissione nell’ambito di numerosi incontri, teleconferenze e altri scambi di informazioni. La versione definitiva del nuovo piano di ristrutturazione è stata presentata in data 4 settembre 2012 (in appresso il «nuovo piano di ristrutturazione»). |
|
(9) |
In data 4 settembre 2012 l’Austria ha trasmesso un catalogo di impegni allegato alla presente decisione. |
2. DESCRIZIONE
2.1. I beneficiari e le loro difficoltà
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(10) |
ÖVAG è l’istituto centrale delle Volksbanken (banche di credito cooperativo locali) austriache e offre loro prestazioni nei settori del back-office, della gestione della liquidità e dei prodotti finanziari. Le Volksbanken sono banche universali che svolgono attività locali e regionali. Insieme a ÖVAG quale loro istituto centrale, esse costituiscono il gruppo Volksbank e detengono il 60,2 % del capitale di ÖVAG attraverso una holding comune. Tra gli altri soci figurano DZ-Bank (23,8 %), il gruppo ERGO (9,5 %) e Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (in appresso «RZB», istituto a capo del gruppo bancario Raiffeisen, il secondo gruppo cooperativo austriaco) (5,8 %). Il restante 0,6% delle azioni è ripartito fra un gran numero di piccoli azionisti (6). Alla fine del 2008 ÖVAG era la quarta banca austriaca con un totale di bilancio di 52,9 miliardi di EUR (7), un rating del credito assegnato da Moodys equivalente ad Aa3 e da Fitch equivalente ad A (8). |
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(11) |
Il mercato geografico rilevante più importante per ÖVAG è l’Austria. La banca inoltre era attiva anche in una serie di paesi dell’Europa centrale e orientale, nei quali però deteneva solamente una piccola quota di mercato, a eccezione della Romania. Sebbene in misura limitata, ÖVAG è operante anche in Germania nel settore dei servizi alle imprese e dei finanziamenti immobiliari. |
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(12) |
Fino a poco tempo fa ÖVAG era operante in cinque settori principali: imprese, attività bancaria al dettaglio, mercato immobiliare, mercati finanziari e concessione di prestiti (banking book)/altre operazioni. Nel 2008 ÖVAG ha cessato le attività di finanziamento agli enti pubblici e alle infrastrutture, cedendo all’Austria la propria partecipazione al capitale dell’istituto Kommunalkredit Austria AG (in appresso «KA») per la somma di 1 EUR (valore nominale). Per maggiori dettagli sul precedente modello commerciale di ÖVAG si rimanda alla decisione di avvio (9). |
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(13) |
Le difficoltà di ÖVAG hanno cause molteplici e, come illustrato nella decisione di avvio (10), sono state alimentate dai seguenti fattori: l’impegno della banca nei paesi dell’Europa centrale e orientale mediante le sue controllate, raggruppate nella VB International AG (in appresso «VBI»), operanti nel settore dell’attività bancaria al dettaglio; l’attività di finanziamento alle amministrazioni comunali e alle infrastrutture; le attività immobiliari; un portafoglio di investimenti che comprende anche strumenti emessi dalla Lehman Brothers e da banche islandesi; infine, la dipendenza da rifinanziamenti sul mercato interbancario. Tali fattori sono all’origine delle perdite considerevoli subite da ÖVAG nel 2008 e nel 2009 e delle misure di sostegno concesse dall’Austria alla banca nel 2009. |
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(14) |
Già nel 2009 ÖVAG aveva avviato un processo di ristrutturazione, il cui obiettivo consisteva tra l’altro nel trasferire al di fuori della banca le attività all’origine dei problemi dell’istituto di credito. Tuttavia, nel 2011 taluni rischi derivanti dal vecchio portafoglio della banca hanno di nuovo messo in difficoltà ÖVAG. Si trattava in particolare di:
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(15) |
Le conseguenze delle perdite elencate al considerando 14 hanno portato alla seconda misura di salvataggio dell’Austria a favore di ÖVAG, concordata con gli azionisti originari in data 27 febbraio 2012. ÖVAG ha inoltre rielaborato il proprio piano di ristrutturazione originario optando per interventi di ristrutturazione più profondi. |
2.2. Le misure di aiuto
2.2.1. Le misure di aiuto del 2009
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(16) |
Nel 2009 la posizione patrimoniale e di liquidità di ÖVAG è stata rafforzata nel quadro del piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco grazie a una ricapitalizzazione di 1 miliardo di EUR e a garanzie statali su obbligazioni ÖVAG del valore di 3 miliardi di EUR. A seguito della ricapitalizzazione, alla fine del 2009 il coefficiente patrimoniale di base di ÖVAG è salito a 9,2 % e il coefficiente di fondi propri a 12,5 %. |
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(17) |
Nell’aprile 2009 l’Austria ha sottoscritto titoli di partecipazione di ÖVAG del valore di 1 miliardo di EUR (la «ricapitalizzazione del 2009»). Questo strumento non attribuisce diritti di voto allo Stato, ma gli consente di ottenere una cedola preferenziale e un diritto di conversione. Lo strumento è a tempo indeterminato ed è registrato come fondi propri di classe 1 (coefficiente patrimoniale di base). |
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(18) |
Come stabilito nel piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco, i titoli di partecipazione hanno una cedola privilegiata del 9,3 % annuo. Nel sesto e settimo esercizio finanziario intero dalla sottoscrizione dei titoli di partecipazione la cedola sale di 50 punti base, nell’ottavo anno di 75 punti base e a partire dal nono esercizio finanziario di 100 punti base. Complessivamente, il dividendo è tuttavia limitato a un valore massimo pari all’indice EURIBOR a 12 mesi più 1 000 punti base l’anno. La cedola è pagata solo qualora la banca consegua utili e ne deliberi la distribuzione. I dividendi non distribuiti di un anno non possono essere trasferiti all’anno successivo. I titoli di partecipazione assorbono le eventuali perdite in proporzione al capitale complessivo che partecipa alle perdite. |
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(19) |
La banca ha il diritto di rimborsare in ogni momento i titoli di partecipazione interamente o in tranche. Nei primi dieci esercizi finanziari successivi alla sottoscrizione della quota di partecipazione il valore del rimborso è pari al 100 % del valore nominale dei certificati di partecipazione per passare poi al 150 % (12). |
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(20) |
Lo Stato ha il diritto di convertire i titoli di partecipazione in azioni ordinarie ÖVAG, ma, fino al 1o gennaio 2019, necessita a tal fine dell’accordo della banca. Lo Stato può tuttavia esercitare il diritto di conversione dei titoli anche senza tale accordo nei seguenti casi:
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(21) |
ÖVAG ha ricevuto garanzie statali nel quadro del piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco e nel 2009 ha effettuato tre emissioni garantite dallo Stato per un valore di 3 miliardi di EUR. Tabella 1 Emissioni di ÖVAG garantite dallo Stato nel 2009
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2.2.2. Le misure di aiuto del 2012
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(22) |
Vista l’entità delle perdite registrate da ÖVAG nel 2011, lo Stato adotterà ulteriori misure di aiuto consistenti in un apporto di capitale dell’ammontare di 250 milioni di EUR sotto forma di azioni ordinarie (in appresso la «ricapitalizzazione del 2012») e in una garanzia sulle attività che comporterà un aumento di capitale pari a 100 milioni di EUR (in appresso la «garanzia sulle attività»). |
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(23) |
La ricapitalizzazione dovrà avvenire in due fasi. Dapprima il capitale della banca sarà ridotto del 70 % a copertura delle perdite subite. Questa riduzione di capitale interesserà proporzionalmente anche ai titoli di partecipazione apportati dall’Austria nel 2009. In una seconda fase, ÖVAG riceverà nuovo capitale per un ammontare complessivo di 484 milioni di EUR, di cui 250 milioni di EUR saranno sottoscritti dall’Austria e il resto dalle banche di credito cooperativo. L’Austria e le banche di credito cooperativo sottoscriveranno le azioni a un prezzo di 2,181 EUR per azione. In seguito a tali operazioni lo Stato deterrà una quota di partecipazione al capitale della banca del 43,4 %, divenendo in tal modo il secondo azionista dell’istituto dopo le Volksbanken (che detengono una quota del 50,2 %). Vengono in tal modo indebolite le quote degli altri azionisti che non partecipano alla ricapitalizzazione: DZ-Bank: 3,8 %, ERGO: 1,5 %, RZB: 0,9 % piccoli azionisti: 0,1 %. |
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(24) |
Oltre alla ricapitalizzazione di 250 milioni di EUR, l’Austria concederà una garanzia sulle attività dell’ammontare di 100 milioni di EUR che comporterà un aumento del capitale di ÖVAG dello stesso importo e sarà remunerata a un tasso del 10 % annuo (ovvero, come una ricapitalizzazione). La garanzia sulle attività consente di ridurre le necessità di accantonamento e ammortamento della banca e di tutelare la sua base di capitale. La misura si differenzia dalle classiche misure di salvataggio per attività deteriorate in quanto la garanzia sarà strutturata in modo da influire sugli accantonamenti per perdite dovute alla concessione di crediti che la banca aveva già costituito a copertura delle perdite attese relative alle attività coperte. La garanzia è pertanto concessa a copertura di perdite (contabili) già originatesi. |
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(25) |
ÖVAG può far ricorso alla garanzia e al sostegno dello Stato (il garante), purché dimostri che singola una data passività è inesigibile o che il debitore è oggetto di una procedura di fallimento; tuttavia, ciò vale solo nella misura in cui un tale ricorso alla garanzia sia necessario a evitare che al 31 dicembre 2015 la quota di capitale di base di classe 1 (13) (quota di “Common Equity Tier 1”, in appresso “quota CET1”) del gruppo ÖVAG (14) sia inferiore all’11 %. Tale valore limite della quota CET1 è ridotto al 10 % qualora alla stessa data ÖVAG abbia interamente ceduto le proprie quote a Volksbank Romania S.A («VBRO») o a VB Leasing International Holding GmbH («VBLI»). |
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(26) |
Non è possibile ricorrere alla garanzia prima del 31 dicembre 2015. I pagamenti ricevuti relativi alle attività coperte sono compensati con i crediti eventualmente vantati dalla banca nei confronti dello Stato, se tali pagamenti superano il valore non deprezzato e non garantito delle attività. |
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(27) |
Gli obblighi di pagamento dello Stato derivanti dal ricorso sono prorogati al 31 luglio 2016 senza applicare gli interessi dovuti sui pagamenti differiti. Gli importi richiesti devono essere pagati allo Stato non appena la situazione finanziaria della banca lo consenta. |
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(28) |
La garanzia sarà remunerata con un premio annuo del 10% (15) calcolato sull’importo complessivo concesso dal 30 settembre 2012 al 1o gennaio 2016. Per gli importi richiesti tale remunerazione è sostituita da un premio annuo del 10 %, versato a partire dalla data della richiesta di detti importi fino al momento in cui lo Stato ottiene il rimborso dell’importo complessivo richiesto. Tale remunerazione è legata al conseguimento di utili e al raggiungimento di una quota CET1 da parte della banca; la remunerazione non è cumulativa. |
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(29) |
La responsabilità dello Stato nell’ambito della garanzia in oggetto cessa il 1o gennaio 2016, a eccezione di eventuali rivendicazioni fatte valere prima di tale data. |
2.3. Il nuovo modello commerciale
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(30) |
In base al nuovo piano di ristrutturazione, ÖVAG intende conseguire un elevato livello di integrazione con le Volksbanken. Tra ÖVAG e le Volksbanken viene introdotto un sistema di responsabilità solidale (Verbundmodell). Le funzioni di ÖVAG saranno limitate a quelle di un istituto centrale del sistema austriaco delle Volksbanken; ÖVAG si concentrerà sull’erogazione di servizi a queste ultime, mettendone in comune le liquidità, contribuendo alla concessione di prestiti su più vasta scala e offrendo prodotti del Tesoro alle Volksbanken e ai loro clienti. Il totale di bilancio della banca e la complessità dei modelli operativi saranno quindi sensibilmente ridotti. Le attività all’origine dei problemi della banca o quelle che non rientrano nelle attività di un istituto centrale di banche cooperative saranno ristrutturate o cedute. La banca raggrupperà tali attività in un segmento interno di attività destinate a essere ristrutturate (segmento di attività non essenziali). |
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(31) |
Lo stato patrimoniale passerà da 91 miliardi di EUR alla fine di settembre 2008 (16) a 19 miliardi di EUR nel 2017, di cui [12-15] (*1) miliardi di EUR saranno trasferiti al nuovo segmento di attività essenziali (il resto sarà attribuito ad attività non essenziali in corso di ristrutturazione). Le attività ponderate per il rischio della banca (risk-weighted assets, in appresso «RWA») saranno ridimensionate, passando da 35,2 miliardi di EUR nel 2008 a [9-12] miliardi di EUR nel 2017 in uno scenario di base. |
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(32) |
Il Verbundmodell prevede un sistema di responsabilità solidale con un trasferimento regolamentato di liquidità tra i suoi membri (Liquiditätsverbund), associato alla protezione finanziaria congiunta dei creditori di tutti i membri (Haftungsverbund). Nell’ambito del Verbundmodell viene mantenuta l’indipendenza giuridica delle banche consorziate e i membri possono usufruire della struttura organizzativa comune della «rete». |
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(33) |
In questo contesto, ÖVAG, in qualità di istituto centrale, ha il compito di controllare la solvibilità e la liquidità delle banche di credito cooperativo consorziate nel Verbund sulla base di bilanci consolidati. Inoltre, ÖVAG è tra l’altro responsabile di rappresentare gli interessi del gruppo nel suo insieme, svolgere attività di pubbliche relazioni a livello di gruppo e assistere le banche consorziate nello svolgimento di alcune funzioni di back-office, quali ad esempio le transazioni di titoli, la logistica, la definizione di standard comuni di conformità e la lotta al riciclaggio di denaro. Sono inoltre assegnate alla banca ulteriori funzioni (funzioni comuni del Verbund) il cui svolgimento a livello centrale è prudenzialmente obbligatorio o risulta essere più efficiente. Tali funzioni comprendono, in particolare, la responsabilità di rispettare disposizioni di vigilanza comuni riguardanti, ad esempio, solvibilità, liquidità, processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno (ICAAP, Internal Capital Adequacy Assessment Process) del Verbund e audit interno. Le funzioni comprendono anche il sostegno all’attività di vendita e commercializzazione di prodotti (personalizzati). |
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(34) |
Ai sensi della legge bancaria austriaca (17) nella sua funzione di istituto centrale e nell’ambito del Verbundmodell, ÖVAG è responsabile di tutti gli obblighi assunti dal sistema di responsabilità solidale, mentre la responsabilità delle singole Volksbanken nei confronti del Verbund si limita alla quota dei fondi propri che supera l’importo minimo alla prudenziale per la copertura delle proprie RWA. Il «capitale in eccesso» di tutte le Volksbanken del Verbund al 31 dicembre 2011 era pari a [450-500] milioni di EUR, se calcolato sulla base di una quota CET1 dell’8 %, e a [600-650] milioni di EUR, se calcolato sulla base di una quota CET1 del 7 %. |
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(35) |
Un’altra caratteristica importante del modello di responsabilità solidale è la cooperazione nell’ambito della liquidità. Ai sensi del diritto austriaco, in base a tale cooperazione le Volksbanken hanno tra l’altro l’obbligo di conservare presso ÖVAG una riserva minima pari al 14% dei loro depositi. Inoltre, ÖVAG può riunire le garanzie delle Volksbanken (crediti garantiti da immobili) per poi utilizzarle per il rifinanziamento delle obbligazioni ipotecarie. Al momento attuale, le Volksbanken detengono attività per [2-5] miliardi di EUR che, se necessario, possono essere utilizzate come garanzie. Un altro elemento significativo per garantire una posizione di liquidità stabile di ÖVAG è stato il trasferimento della piattaforma bancaria online Livebank da una delle Volksbanken a ÖVAG nel 2011. Ciò permetterà a ÖVAG di accedere direttamente ai depositi dei clienti privati e di ridurre la propria dipendenza dal rifinanziamento sul mercato interbancario, che è stata una delle principali cause dei problemi della banca. Il trasferimento consentirà inoltre al settore delle Volksbanken di centralizzare i servizi bancari online, conformemente al Verbundmodell. |
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(36) |
Il segmento delle attività essenziali si suddivide a sua volta in tre segmenti: attività creditizie/consorziali, mercati finanziari e portafoglio bancario/altre attività. ÖVAG prevede che il valore delle attività complessive del segmento essenziale sarà pari a [12-15] miliardi di EUR nel 2007 (16,8 miliardi di EUR alla fine del 2012) e che le RWA si eleveranno a [4-6] miliardi di EUR a fine 2017. |
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(37) |
Il segmento delle attività creditizie/consorziali comprende tre unità: Kredit Verbundbank, VB Factoring e Mobilienleasing Österreich (in appresso «VBLF»). ÖVAG ritiene che queste attività rientrino nelle attività essenziali con le Volksbanken. Le attività commerciali sono concentrate in Austria. |
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(38) |
L’unità Kredit Verbundbank comprende le attività creditizie e consorziali con le banche consorziate (18). I servizi forniti dalle due società affiliate VB Factoring e VBLF sono anch’essi considerati funzioni centrali del Verbund. VBLF è una delle principali società austriache che erogano servizi di leasing nel settore delle autovetture, degli autocarri e dell’automazione d’ufficio. Grazie al collegamento con le banche di credito cooperativo, VBLF sarà parte della strategia operativa di ÖVAG anche in futuro. VB Factoring, società controllata al 100% da ÖVAG, copre la maggior parte dei servizi di factoring delle Volksbanken. |
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(39) |
Il segmento dei mercati finanziari comprende, in particolare, società quali Profit-Center Group Treasury, Volksbank investments, Immo KAG e le attività bancarie online (Livebank). Questo segmento è responsabile della posizione di liquidità a breve e lungo termine, del commercio di titoli e divise estere e del controllo dei rischi legati alla liquidità e ai prezzi di mercato. Fornisce altresì prodotti al settore delle Volksbanken e a clienti istituzionali nazionali ed esteri del segmento. |
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(40) |
Il segmento portafoglio bancario/altre attività comprende i settori dei mercati dei capitali e della gestione delle attività/passività. Rientrano altresì in questo segmento anche le attività della società VB Services für Banken GesmbH (una società di servizi esterna) e di altre società di holding. |
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(41) |
Il segmento delle attività non essenziali comprende tutte le vecchie partecipazioni e i vecchi ambiti di attività, che in futuro non saranno più parte delle attività essenziali di ÖVAG. Il valore delle attività complessive di questo segmento è stimato a 11,7 miliardi di EUR nel 2012 (RWA: 11,0 miliardi di EUR) e di [3-5] miliardi di EUR (RWA: [3-5] miliardi di EUR) nel 2017. ÖVAG intende ridurre le RWA del segmento a meno di 1 miliardo di EUR entro il 2026. I portafogli assegnati al segmento sono in corso di ristrutturazione o saranno ceduti. |
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(42) |
La parte ristrutturata del segmento di attività non essenziali comprende, in particolare, il portafoglio di finanziamenti alle aziende, il consistente settore delle attuali attività di Corporate Lending alle imprese in Europa centrale e orientale, l’intero settore di attività di Leveraged Financing in Austria, Europa centrale e orientale, il settore dei finanziamenti ai progetti internazionali e i servizi alle imprese, a condizione che non si riferiscano alle attività consorziali con le Volksbanken. La filiale di Francoforte non sarà più parte del portafoglio essenziale di ÖVAG. È stato inoltre messo in ristrutturazione l’intero portafoglio immobiliare, che cesserà di essere parte del modello commerciale della banca. Il portafoglio immobiliare di Europolis, società di gestione delle attività nel settore immobiliare, è già stato ceduto nel 2010. |
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(43) |
Un’ulteriore parte di questo segmento è VBLI, una società affiliata di leasing detenuta al 50% da ÖVAG (19). Il gruppo VBLI eroga servizi di leasing in otto paesi dell’Europa centrale, orientale e sudorientale e detiene anche una partecipazione di minoranza pari a circa l’8% in una società di leasing ungherese il cui azionista di maggioranza è VR-Leasing. Le attività di VBLI integrano le attività creditizie internazionali di VBI. A causa della cessazione delle sue attività internazionali, la banca ha pianificato di cedere la propria partecipazione in VBLI entro il 31 dicembre [2013-2017]. Per agevolare la cessione, ÖVAG ha già effettuato una svalutazione contabile nei bilanci IFRS del [30-60] % a [50-70] milioni di EUR. Qualora non sia realistico procedere a una cessione entro la fine del [2013-2017], verranno cessate tutte le nuove attività al 31 dicembre [2013-2017] e la VBLI sarà messa in liquidazione conformemente alle disposizioni di legge in materia (20). |
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(44) |
Il segmento di attività non essenziali di ÖVAG comprende anche VBRO, esclusa dalla cessione di VBI nel 2010. In base al suo stato patrimoniale, VBRO è la settima banca più importante della Romania. Attiva sul mercato rumeno, la banca si concentra soprattutto sui crediti ipotecari a privati e imprese, prevalentemente in valuta estera. Attualmente ÖVAG sta procedendo alla ristrutturazione di VBRO. Nel 2011 è stata ristrutturata la rete delle filiali, riducendo in modo considerevole il numero di queste ultime. Il numero di dipendenti che lavorano in questa rete è stato ridotto del 25 %. Nel contesto attuale, viene data priorità all’acquisizione di depositi e servizi di pagamento, mentre le nuove attività creditizie subiscono una forte riduzione. Obiettivo della nuova strategia aziendale è proseguire la trasformazione di VBRO in una banca universale in grado di offrire un mix di prodotti più equilibrato, riducendo la percentuale comparativamente elevata dei crediti ipotecari in valuta estera. La strategia prevede la riduzione della dipendenza di VBRO dai finanziamenti dei soci e il miglioramento del rapporto prestiti/depositi. Il piano prevede inoltre una strategia di rinegoziazione dei crediti in sofferenza. Sebbene VBRO preveda di conseguire risultati positivi durante l’intero periodo della ristrutturazione, nel piano di ristrutturazione si parte, in via cautelativa, dal presupposto di raggiungere esiti più neutri. VBRO verrà ceduta da ÖVAG entro la fine del [2013-2017]. Per agevolare la cessione, ÖVAG ha già effettuato una svalutazione contabile della sua partecipazione nei bilanci IFRS a [0-50] milioni di EUR. Qualora non sia realistico procedere a una cessione di VBRO entro la fine del [2013-2017], verranno cessate tutte le nuove attività al 31 dicembre [2013-2017] e VBRO sarà messa in liquidazione conformemente alle disposizioni di legge in materia (21). In alternativa, possono essere cedute parti di VBRO al 31 dicembre [2013-2017] ed essere messi in liquidazione solo i portafogli di attività restanti conformemente alle disposizioni di legge in materia (22). |
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(45) |
Infine, le attività bancarie a Malta devono essere cedute entro la fine del [2013-2017]. Se entro tale periodo una cessione non dovesse essere possibile, tutte le nuove attività saranno cessate al 31 dicembre [2013-2017] e le attività commerciali saranno messe in liquidazione conformemente alle disposizioni di legge in materia (23). Al più tardi entro la fine del [2013-2017] deve essere ceduta anche la quota di partecipazione al capitale di RZB. Qualora ciò non avvenga entro il termine indicato, la procedura di dismissione delle attività sarà affidata a un fiduciario per la dismissione (24). |
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(46) |
ÖVAG ha trasmesso informazioni concernenti la propria posizione di liquidità al maggio 2012 e presentato misure volte ad affrontare le proprie necessità di finanziamento presenti e future. |
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(47) |
In merito alla dipendenza passata della banca da rifinanziamenti non garantiti sul mercato interbancario, ÖVAG sostiene che tali rifinanziamenti erano da ricondurre in prima linea alle sue controllate, le quali dipendevano in larga misura dalle risorse messe a disposizione da ÖVAG. Il problema è già stato parzialmente risolto nel 2011 con la cessione di VBI, che ha comportato una riduzione delle necessità di finanziamento pari a 1,1 miliardi di EUR. Inoltre, la ristrutturazione di VBRO e la sua successiva cessione, insieme alla vendita di VBLI, hanno permesso di liberare ulteriori liquidità per un valore pari a 2,4 miliardi di EUR. |
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(48) |
La banca ha dimostrato di aver attuato misure che le hanno dato accesso a ulteriori fonti di finanziamento o l’hanno facilitata nel coprire il proprio fabbisogno di liquidità. L’acquisizione della piattaforma Livebank (da una delle Volksbanken) ha permesso a ÖVAG di accedere a 470 milioni di EUR di finanziamenti privati, riducendo in tal modo la dipendenza della banca dai rifinanziamenti sul mercato interbancario. Le misure previste dagli azionisti di minoranza (25) mirano a ridurre il fabbisogno di finanziamento della banca. Infine, l’introduzione del Verbundmodell con le banche di credito cooperativo permette a ÖVAG di ridurre il proprio fabbisogno di finanziamento di 2,7 miliardi di EUR (26). ÖVAG potrà inoltre utilizzare alcune delle attività detenute dalle Volksbanken consorziate come garanzia di obbligazioni garantite dallo Stato (attualmente del valore di [2-4] miliardi di EUR). |
2.4. Il contributo di altri azionisti e investitori ibridi
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(49) |
DZ Bank, ERGO e RZB non hanno preso parte alla ricapitalizzazione, tuttavia si sono impegnate a contribuire al salvataggio e alla ristrutturazione di ÖVAG nei seguenti modi:
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(50) |
Tutti gli azionisti storici (27) partecipano con una riduzione di capitale del 70% alle perdite generate in passato. Le loro quote sono state inoltre considerevolmente indebolite con l’ultima ricapitalizzazione (28), mentre le Volksbanken hanno contribuito anche all’ultimo aumento di capitale apportando nuove risorse per un totale di 230 milioni di EUR. |
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(51) |
Per garantire che gli azionisti della banca contribuiscano a ricostituire una base di capitale adeguata durante il periodo di ristrutturazione, la banca trattiene i dividendi e non distribuisce cedole sul capitale ibrido, a meno che non vi sia tenuta per legge. Tale disposizione è integrata da una rigorosa limitazione dei dividendi che le Volksbanken hanno la facoltà di distribuire durante il periodo di ristrutturazione al fine di sostenere la costituzione di fondi propri del Verbund. |
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(52) |
ÖVAG ha fornito informazioni relative al riscatto, da parte di due affiliate, di strumenti ibridi emessi per un valore complessivo di 300 milioni di EUR. Da maggio a luglio 2012 ÖVAG si è offerta di acquistare tali strumenti dagli investitori a circa il 40 % del loro valore nominale. Il prezzo offerto per il riscatto è stato definito sulla base del valore di mercato degli strumenti, maggiorato di un premio di non più di 10 punti percentuali, che è stato aggiunto con l’intento di incentivare gli investitori a partecipare al riscatto. La transazione si è conclusa a metà luglio 2012 e ha portato al riscatto di quasi l’80 % del valore nominale degli strumenti facendo conseguire a ÖVAG un utile, al netto dei costi della transazione, di 129,9 milioni di EUR. |
2.5. Pianificazione finanziaria
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(53) |
l’Austria ha presentato un piano di attività dettagliato per ÖVAG che copre il periodo 2012-2017. Il piano prevede uno scenario di base e uno scenario di crisi, sulla base dei quali è possibile dimostrare la capacità di ÖVAG di ripristinare la propria redditività a lungo termine. |
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(54) |
Il nuovo piano di ristrutturazione si basa su ipotesi relative allo sviluppo dell’area dell’euro, alla crescita del suo PIL nonché ai tassi di interesse a breve e medio termine, che corrispondono sostanzialmente alle aspettative dei principali attori di mercato e di organismi internazionali come il FMI. Sono considerati come dati ipotetici anche l’inflazione nell’area dell’euro, i prezzi petroliferi e i tassi di cambio EUR/USD e EUR/CHF. Il piano si basa sull’assunto di una ripresa moderata della crescita del PIL a partire dal 2013. |
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(55) |
Come è illustrato nella tabella 2, lo scenario di base parte dall’ipotesi che ÖVAG registri un miglioramento costante dei propri risultati fino al 2016. Tabella 2 Dati di riferimento finanziari di ÖVAG – Scenario di base (rispettivamente in milioni di EUR e %)
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(56) |
Il rendimento del capitale (return on equity, RoE) della banca aumenta durante il periodo di ristrutturazione fino a raggiungere l’8,0 % al netto delle imposte. In considerazione del basso profilo di rischio delle attività bancarie essenziali, la banca sostiene che un RoE dell’8 % al netto delle imposte costituisca una remunerazione del capitale sufficiente e in linea con l’andamento del mercato. In particolare, la banca non partecipa ad attività volatili, quali l’investimento in prodotti bancari o le operazioni commerciali per conto proprio, ma si concentra sul suo ruolo di istituto centrale delle banche di credito cooperativo locali. |
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(57) |
ÖVAG ha presentato uno scenario di crisi, basato su previsioni di mercato meno favorevoli. Nell’ambito di tale scenario, è stata avanzata, tra l’altro, l’ipotesi di un ulteriore apprezzamento del dollaro statunitense nei confronti dell’euro e di una svalutazione del leu rumeno nei confronti dell’euro, di un aumento dei tassi di interesse più lento rispetto allo scenario di base, di un ulteriore peggioramento di alcuni rating sovrani e di un rallentamento della crescita economica nell’area dell’euro. Secondo le stime della banca tali sviluppi potrebbero complessivamente portare a un apporto supplementare di capitale fino a [600-650] milioni di EUR e a una riduzione della quota CET1 di ÖVAG per il rischio complessivo fino a [6,0-7,0] % nel 2017 Tabella 3 Dati di riferimento finanziari di ÖVAG – Scenario di crisi (rispettivamente in milioni di EUR e %).
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(58) |
La banca ha inoltre presentato scenari sensibili elaborati da un consulente esterno, nell’ambito dei quali sono stati presi in considerazione anche le seguenti evoluzioni sfavorevoli: cessione differita di VBRO a un prezzo di […] milioni di EUR, aumento dei costi di rifinanziamento; fallimento del tentativo di cedere VBLI; qualità inferiore dei valori patrimoniali relativi al settore delle attività non essenziali (aumento dei RWA del 20 %, aumento della prevenzione contro i rischi del 50 % e ammortamenti degli investimenti del valore di 100 milioni di EUR); aumento delle RWA del 10 % nel settore delle attività essenziali; nessun aumento degli utili negli anni 2016 e 2017. |
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(59) |
In base a quanto evidenziato dal consulente esterno, qualora tutti i fattori di crisi sopra indicati si materializzassero congiuntamente, nel 2017/2018 ÖVAG si troverebbe a gestire una perdita di fondi propri di [150-200] milioni di EUR (31), che verrebbe tuttavia coperta dal capitale prudenziale in eccesso delle Volksbanken (nell’ambito del cosiddetto Haftungsverbund che garantisce la protezione finanziaria congiunta dei creditori di tutti i membri) pari a [650-750] milioni di EUR nel 2017/2018. La banca sarebbe così in grado di gestire questo scenario sfavorevole. |
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(60) |
In base alle previsioni finanziarie di ÖVAG, i suoi costi amministrativi pari a 166 milioni di EUR nel 2012 scenderanno a 105,5 milioni di EUR nel 2017, registrando una flessione del 36%. Oltre alle misure di ottimizzazione dei costi (come la chiusura della filiale di Francoforte e degli uffici di rappresentanza di IK nei paesi dell’Europa centrale e orientale, le sinergie derivanti dalla fusione tra ÖVAG e IK, la riduzione del personale, l’occupazione di edifici e le spese per consulenze, l’esternalizzazione dell’infrastruttura IT), questa flessione è dovuta anche agli effetti delle cessioni e della ristrutturazione delle attività commerciali del segmento non essenziale. Per questo motivo la banca ha dato indicazioni anche in merito ai risultati attesi dalle misure adottate per abbassare i costi del segmento di attività essenziali. In questo segmento, entro la fine del periodo di ristrutturazione, le misure di ottimizzazione dei costi dovrebbero portare a una flessione dei costi annuali dell’ordine di 15 milioni di EUR (circa il 12% dei costi complessivi nel 2012). |
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(61) |
Nell’ambito della riduzione di capitale del 2012, il capitale di partecipazione concesso dall’Austria nel 2009 è stato ridotto a 300 milioni di EUR. La banca intende rimborsare il 50 % di questo importo nel 2017 e il restante 50 % all’inizio del 2018. Se del caso, le Volksbanken metteranno a disposizione di ÖVAG le risorse necessarie per effettuare il rimborso. |
3. MOTIVAZIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
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(62) |
La Commissione ricorda di aver avviato il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, onde verificare la compatibilità con il mercato interno dell’aiuto concesso per la ristrutturazione di ÖVAG; sulla base del piano di ristrutturazione originario, la Commissione nutriva infatti seri dubbi in merito alla capacità di ÖVAG di ripristinare la propria redditività a lungo termine (32). La Commissione dubitava inoltre che fosse stata garantita un’adeguata ripartizione degli oneri e che fossero state previste misure sufficienti a limitare eventuali distorsioni della concorrenza (33). |
4. OSSERVAZIONI DELL’AUSTRIA
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(63) |
L’Austria evidenzia che ÖVAG è una banca di importanza sistemica, la cui insolvenza avrebbe conseguenze estremamente negative per il sistema bancario austriaco e l’economia reale del paese. Tale valutazione è stata confermata da una comunicazione della Österreichische Nationalbank, la banca centrale austriaca. |
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(64) |
L’Austria non contesta il carattere di aiuto delle misure descritte alla sezione 2.2. |
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(65) |
L’Austria ritiene che le misure descritte alla sezione 2.2.1 siano state concesse conformemente al piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco, approvato dalla Commissione. L’Austria sostiene che, al momento della ricapitalizzazione, ÖVAG non era una banca in difficoltà ai sensi della comunicazione sulla ricapitalizzazione. Le autorità austriache hanno tuttavia acconsentito a presentare un piano di ristrutturazione per la banca. |
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(66) |
Inoltre, l’Austria non contesta il fatto che la seconda capitalizzazione concordata il 27 febbraio 2012 e la garanzia sulle attività (in appresso «misure del 2012») costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Ritiene, tuttavia, che le misure siano compatibili con il mercato interno in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, essendo necessarie a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e dunque compatibili con le pertinenti comunicazioni della Commissione. |
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(67) |
In particolare, l’Austria ha trasmesso informazioni e dati di mercato comparabili, sulla base dei quali ha sostenuto che le misure del 2012 soddisfacevano i requisiti della comunicazione sulla ricapitalizzazione e della comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (34) (in appresso la «comunicazione di proroga del 2011»). |
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(68) |
Per quanto riguarda la ricapitalizzazione del 2012, il valore societario di ÖVAG (banca non quotata in borsa) prima della ricapitalizzazione del 2012 è stato stimato in base a criteri adeguati orientati al mercato fondati sul rapporto price to book (P/B) di un gruppo di imprese simili (peer group). Partendo dai dati di mercato osservabili per il peer group (35), l’Austria ha stabilito un rapporto P/B multiplo, sulla cui base è stato fissato un valore aziendale compreso tra [270-300] milioni di EUR e [320-360] milioni di EUR. Se si tiene conto della capitalizzazione da parte delle Volksbanken, il valore aziendale risulta compreso tra [500-530] milioni di EUR e [550-580] milioni di EUR, con un conseguente prezzo ad azione di [3-4] EUR. Poiché l’Austria ha sottoscritto azioni al prezzo unitario di 2,2 EUR, lo sconto effettivo è compreso tra il [35 % e il 45 %]. Stando alle autorità austriache, lo sconto applicato soddisfa il punto 8 della comunicazione di proroga del 2011, secondo cui le ricapitalizzazioni statali devono essere sottoscritte con uno sconto sufficiente rispetto al prezzo delle azioni (già adeguato in base all’effetto di diluizione). |
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(69) |
In merito alla garanzia sulle attività, l’Austria sostiene che il suo unico obiettivo è l’aumento del capitale di ÖVAG di 100 milioni di EUR. Dato che tale garanzia è paragonabile a una ricapitalizzazione ed è remunerata a un interesse pari al 10% annuo, essa risulta conforme alla comunicazione sulla ricapitalizzazione. |
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(70) |
Secondo l’Austria il piano di ristrutturazione assicura che: ÖVAG ripristini la propria redditività a lungo termine e partecipi con sufficienti fondi propri ai costi di ristrutturazione; le distorsioni della concorrenza siano limitate mediante misure strutturali incisive e obblighi comportamentali. |
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(71) |
L’Austria ha presentato una serie di impegni, esposti nell’allegato e che costituiscono parte integrante della presente decisione. Per garantire che questi impegni siano davvero rispettati, sarà designato un fiduciario di controllo per l’intero periodo della ristrutturazione fino al 2017. Gli impegni comprendono numerosi obblighi comportamentali per ÖVAG, quali il divieto di distribuzione di dividendi e cedole (36), il divieto di pubblicizzare l’aiuto di Stato ricevuto e di esercitare un’influenza predominante sui prezzi per la piattaforma online «Livebank» (37), il divieto di acquisizione (38), nonché l’obbligo di verificare il compenso dei membri del Consiglio di amministrazione per creare una struttura per incentivare in modo duraturo lo sviluppo (39). Gli impegni comprendono altresì l’obbligo di cedere VBLI entro il [2013-2017], VBRO e le attività bancarie a Malta entro il [2013-2017], la partecipazione a RZB entro il [2013-2017] (40). |
5. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO
5.1. Esistenza di un aiuto di Stato e suo importo
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(72) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
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(73) |
Perché una misura si configuri come aiuto di Stato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: la misura è finanziata dallo Stato o tramite risorse statali, conferisce un vantaggio selettivo favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è atta a incidere sugli scambi fra gli Stati membri. |
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(74) |
La Commissione ricorda di aver già stabilito nelle sue decisioni sul piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco che le garanzie di liquidità e le ricapitalizzazioni concesse nell’ambito del piano nel 2009 costituiscono aiuto di Stato. L’Austria non contesta questa valutazione. |
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(75) |
In merito alle misure di sostegno concordate in data 27 febbraio 2012, la Commissione ritiene che i presupposti di cui al considerando 73 siano soddisfatti anche per la ricapitalizzazione di 250 milioni di EUR e per la garanzia sulle attività di 100 milioni di EUR. |
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(76) |
Le misure del 2012 sono concesse dall’Austria e sono dunque direttamente imputabili allo Stato. La Commissione conclude pertanto che le misure derivino da risorse statali. |
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(77) |
In una situazione di crisi finanziaria ed economica, le misure del 2012 consentono a ÖVAG di procurarsi capitale (e la garanzia sulle attività assicura di fatto un apporto di capitale) che la banca non sarebbe stata in grado di procurarsi sul mercato alle stesse condizioni. La Commissione constata che gli azionisti di minoranza di ÖVAG (gruppo ERGO, RZB e DZ-Bank) hanno deciso di non partecipare alla ricapitalizzazione della banca. Le Volksbanken hanno invece partecipato all’aumento di capitale; tuttavia, in quanto azionisti di maggioranza preesistenti e dati gli stretti legami commerciali con ÖVAG, la loro motivazione per investire era diversa da quello dello Stato. L’insolvenza di ÖVAG avrebbe avuto conseguenze gravi per le Volksbanken, mettendone a rischio la stessa sopravvivenza. In questo contesto le Volksbanken hanno partecipato al salvataggio di ÖVAG per assicurare il proprio futuro economico. Si può pertanto concludere che le misure del 2012 avvantaggino ÖVAG. Inoltre, il vantaggio concesso è selettivo in quanto va a beneficio di un’unica banca. |
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(78) |
Dato che ÖVAG è attiva nel settore finanziario, caratterizzato dalla presenza di una forte concorrenza a livello internazionale, ogni vantaggio derivante alla banca dall’apporto di risorse statali è atto a incidere sugli scambi commerciali nel mercato interno e a distorcere la concorrenza. Le misure si configurano pertanto come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Nemmeno questa valutazione è contestata dall’Austria. |
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(79) |
Le misure riguardanti il capitale del 2009 e del 2012 ammontano complessivamente a 1,35 miliardi di EUR e rappresentano, a fine 2008, il 3,8 % delle RWA della banca (35,2 miliardi di EUR). Inoltre, l’Austria ha concesso alla banca garanzie per un valore complessivo di 3,0 miliardi di EUR. |
5.2. Base giuridica per la valutazione della compatibilità delle misure con il mercato interno
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(80) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». La Commissione ha riconosciuto che la crisi finanziaria mondiale può provocare un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e che le misure a sostegno delle banche sono idonee a eliminare tale turbamento. Questa valutazione ha trovato conferma nella comunicazione sulla ricapitalizzazione e nella comunicazione della Commissione relativa alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (41) (in appresso «comunicazione sulla ristrutturazione»). Dato che i mercati finanziari sono nuovamente sottoposti a tensioni, la Commissione ritiene che le condizioni necessarie all’autorizzazione degli aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE siano tuttora soddisfatte e ha confermato tale parere, adottando nel dicembre 2011 la comunicazione di proroga del 2011 che, nel contesto della crisi finanziaria, proroga l’applicazione delle norme concernenti gli aiuti di Stato alle misure di sostegno destinate alle banche. |
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(81) |
Riguardo all’economia austriaca, autorizzando sia il piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco (42) che gli aiuti di Stato concessi dall’Austria a singoli istituti di credito, la Commissione ha riconosciuto (43) che la crisi può provocare un grave turbamento dell’economia austriaca e che le misure a sostegno delle banche sono idonee per porre rimedio a tale turbamento. È quindi opportuno che la valutazione delle misure di aiuto si basi sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE (44). |
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(82) |
La compatibilità degli apporti di capitale con la normativa in materia di aiuti di Stato - in particolare sotto il profilo della remunerazione - va innanzitutto valutata sulla base della comunicazione sulla ricapitalizzazione e della comunicazione di proroga del 2011. |
5.3. Compatibilità con la comunicazione sulla ricapitalizzazione e la comunicazione di proroga del 2011
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(83) |
Nel 2009 il capitale di partecipazione è stato concesso conformemente alle disposizioni previste per strumenti analoghi dal piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco precedentemente approvato. La Commissione evidenzia inoltre che lo stesso vale per le garanzie di rifinanziamento concesse in quello stesso periodo (45). |
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(84) |
In merito alla ricapitalizzazione del 2012, conformemente all’allegato alla comunicazione sulla ricapitalizzazione e alla comunicazione di proroga del 2011, va evidenziato che nei casi in cui non vi sia un prezzo di mercato osservabile gli aumenti di capitale per le banche non quotate in borsa (come ÖVAG) dovrebbero essere valutati sulla base di criteri commerciali, [in particolare il criterio del rapporto prezzo/utile nell’ambito di un gruppo di imprese simili (peer group) o altri metodi di valutazione generalmente riconosciuti]. |
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(85) |
La Commissione evidenzia che l’Austria ha presentato calcoli basati sul criterio del rapporto prezzo/utile per definire il valore di ÖVAG prima della ricapitalizzazione. Sebbene la comunicazione di proroga del 2011 prenda in considerazione esplicitamente il solo criterio del rapporto prezzo/utile, essa si riferisce anche ad altri metodi di valutazione generalmente riconosciuti. Nel caso in esame, la Commissione ritiene giustificato ricorrere al criterio del rapporto prezzo/utile. Si può anzitutto constatare che tale rapporto costituisce anche un metodo di valutazione consolidato che si orienta al mercato. In secondo luogo, alla luce della volatilità passata dei risultati di ÖVAG, sembra ragionevole determinare il valore della banca sulla base di un metodo più stabile. |
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(86) |
La Commissione ha esaminato in modo critico il peer group selezionato dall’Austria e il criterio del rapporto prezzo/utile (price to book multiplo) e li ritiene adeguati. |
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(87) |
Infine la Commissione ha verificato se gli azionisti di ÖVAG hanno acquisito una quota adeguata del capitale della banca durante la ricapitalizzazione, e per effettuare tale calcolo ha preso come riferimento il valore inferiore dell’intervallo di valore aziendale minimo ([270-300] milioni di EUR). Secondo la Commissione, se è possibile affermare che lo Stato, avendo contribuito alla ricapitalizzazione di ÖVAG, ha ottenuto una quota adeguata del capitale della banca, pur ipotizzando il valore aziendale minimo in riferimento all’intervallo di cui sopra, allora è possibile concludere che le misure soddisfano i requisiti della Commissione anche qualora il valore aziendale sia di fatto maggiore del valore più basso dell’intervallo. Ai fini della valutazione occorre inoltre considerare che il nuovo investitore riceverebbe uno sconto sufficiente. |
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(88) |
In base ai punti 8 e 9 della comunicazione di proroga, le ricapitalizzazioni dovrebbero essere sottoscritte con uno sconto sufficiente rispetto al prezzo delle azioni, previo adeguamento in base all’effetto di diluizione, che può essere quantificato sulla base di tecniche di mercato generalmente riconosciute (TERP (46)). Tale approccio è applicato per la ricapitalizzazione del 2012. |
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(89) |
Nell’ambito della sua recente prassi decisionale, la Commissione ha ritenuto accettabile uno sconto minimo del 25% (47). Tale valore deve essere adeguato alla luce delle misure di rafforzamento del capitale in rapporto al capitale esistente della banca. La Commissione osserva a tale riguardo che lo Stato ha sottoscritto quote di capitale a uno sconto compreso tra il [35 % e il 45 %] (48). |
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(90) |
In base all’intervallo usato per la valutazione aziendale la Commissione ha calcolato la struttura azionaria teorica di ÖVAG dopo la ricapitalizzazione del 2012 e l’ha confrontata con la struttura azionaria della banca concordata di fatto in seguito a tale misura. La Commissione osserva che lo Stato, che ha fornito il maggiore contributo alla ricapitalizzazione della banca, nell’ambito della nuova struttura azionaria di ÖVAG concordata dagli azionisti (49) detiene una quota di poco superiore della quota ritenuta necessaria dalla Commissione per soddisfare i requisiti di conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. Su questa base la Commissione conclude che la ricapitalizzazione di ÖVAG del 2012 è in linea con la comunicazione sulla ricapitalizzazione e la comunicazione di proroga del 2011. |
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(91) |
In merito alla compatibilità con il mercato interno della garanzia sulle attività, la Commissione osserva che la misura permette a ÖVAG di svincolare gli accantonamenti costituiti per coprire le perdite derivanti dalla concessione di crediti. Così facendo viene accresciuta la base di capitale. A differenza di una misura tipica a sostegno di attività deteriorate, la misura non produce tuttavia effetti sulle RWA della banca, data la struttura della garanzia che mira solo a ridurre gli accantonamenti per perdite derivanti dalla concessione di crediti. Inoltre, la garanzia sulle attività copre la prima perdita e si distingue in tal senso da una misura di salvataggio tradizionale a fronte di attività deteriorate. In aggiunta, tutti gli importi richiesti devono essere rimborsati allo Stato. In tali circostanze, vista la struttura della garanzia, la misura produce l’effetto di aumentare e proteggere temporaneamente la base del capitale; essa è quindi assimilabile a un apporto di capitale a ÖVAG e va pertanto valutata come tale. Sulla base delle suddette motivazioni, la Commissione ritiene che la misura sia equiparabile a un aiuto di Stato. |
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(92) |
ÖVAG ha ricevuto una garanzia sulle attività di 100 milioni di EUR, remunerata con un premio del 10 % annuo sull’importo complessivo concesso e non utilizzato (detratti i riscatti) tra il 30 settembre 2012 e il 1o gennaio 2016. Per gli importi richiesti tale remunerazione è sostituita da un premio annuo del 10 %, versato a partire dalla data d’utilizzo di detti importi fino al momento in cui lo Stato ottiene il rimborso dell’importo complessivo utilizzato. Tale premio, legato al conseguimento di utili e al raggiungimento di una quota CET1 da parte della banca, non è cumulativo. La Commissione osserva che sia la struttura sia l’importo della remunerazione sono comparabili con la remunerazione solitamente richiesta a favore di una banca in difficoltà ai sensi della comunicazione sulla ricapitalizzazione. Il livello di remunerazione è altresì in linea con il considerando 29 della legge austriaca in materia di misure di aiuto per il salvataggio delle banche in difficoltà (50). |
5.4. Compatibilità con la comunicazione sulla ristrutturazione
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(93) |
Tutti gli aiuti di Stato individuati sono stati concessi nel quadro della ristrutturazione di ÖVAG. La comunicazione sulla ristrutturazione contiene le disposizioni applicabili alla concessione di aiuti alla ristrutturazione a favore di istituti finanziari nel contesto dell’attuale crisi. Conformemente alla comunicazione sulla ristrutturazione, la ristrutturazione di un istituto finanziario nel contesto dell’attuale crisi è pertanto compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), se consente di ripristinare la redditività della banca, comprende un contributo proprio sufficiente del beneficiario e la condivisione degli oneri e prevede misure sufficienti a limitare le distorsioni della concorrenza. |
5.4.1. Redditività
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(94) |
Un piano di ristrutturazione deve garantire che l’istituto finanziario sia in grado di ripristinare la propria redditività a lungo termine, qualora correttamente applicato (cfr. sezione 2 della comunicazione sulla ristrutturazione). |
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(95) |
In base alla comunicazione sulla ristrutturazione, la redditività a lungo termine viene raggiunta quando la banca interessata è in grado di competere sul mercato dei capitali in base ai propri meriti e in conformità a quanto richiesto dalle relative norme. La banca deve essere in grado di coprire tutti i suoi costi e di fornire un adeguato rendimento del capitale, tenendo conto del suo profilo di rischio. Il piano di ristrutturazione deve individuare le cause delle difficoltà e le debolezze della banca e illustrare il modo in cui le misure di ristrutturazione proposte pongono rimedio a tali problemi. In particolare, una ristrutturazione riuscita comporta il ritiro dalle attività che resterebbero strutturalmente in perdita a medio termine. |
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(96) |
In conformità con i punti da 9 a 11 della comunicazione sulla ristrutturazione, l’Austria ha presentato un piano di ristrutturazione esaustivo e dettagliato con indicazioni complete sul modello commerciale. Il piano illustra inoltre le cause dei problemi della banca. |
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(97) |
Per quanto riguarda il modello commerciale di ÖVAG, la banca limita il proprio ambito di attività al ruolo di istituto centrale delle Volksbanken locali e regionali, alle quali offre servizi di gestione della liquidità, attività di intermediazione per l’accesso ai mercati di capitali, insieme a prodotti che vanno oltre alle loro capacità o competenze e servizi comuni di back-office, ad esempio nei settori compliance, marketing e IT. Di conseguenza, ÖVAG si concentra sui suoi ambiti di attività statutari e trae vantaggio dalle proprie competenze essenziali, ritirandosi dai settori che le hanno causato difficoltà finanziarie o che non rientrano nell’ambito del nuovo modello commerciale. Per la precisione, ÖVAG cessa le attività nel settore immobiliare, cede le parti dei portafogli di finanziamento alle imprese e dei portafogli di investimento che non sono necessarie per svolgere il ruolo di istituto centrale e cede anche tutte le controllate non appartenenti al segmento di attività essenziali. La Commissione ritiene che il nuovo modello commerciale della banca sia idoneo a garantirne la redditività e sostenibilità a lungo termine. |
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(98) |
Le difficoltà di ÖVAG sono da ricondurre essenzialmente ai seguenti fattori: l’impegno nei paesi dell’Europa centrale e orientale attraverso le sue controllate operanti in attività al dettaglio e riunite nella VBI; le attività nei settori del finanziamento alle amministrazioni comunali e alla realizzazione di infrastrutture; le attività nel settore immobiliare e parti del suo portafoglio societario; il portafoglio di investimenti; la dipendenza da rifinanziamenti sul mercato interbancario. |
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(99) |
La Commissione valuta positivamente la cessione da parte di ÖVAG avvenuta nel 2011 di tutte le controllate di VBI, tranne una (VBRO). La Commissione ricorda che, visti il tentativo non riuscito di cedere VBRO e le perdite registrate nel 2011, nella decisione di avvio aveva messo in dubbio che il piano di ristrutturazione originario fosse in grado di risolvere i problemi della banca. La Commissione constata ora che il nuovo piano di ristrutturazione esamina le cause dei problemi di VBRO e fa proposte per risolverli; il piano prevede in particolare la ristrutturazione della controllata in modo che in futuro essa non abbia effetti negativi sulla redditività di ÖVAG e possa attrarre un potenziale investitore (51). Al riguardo, la Commissione sottolinea che il piano di ristrutturazione parte dall’ipotesi che VBRO realizzi risultati positivi nei prossimi anni. Per agevolare la cessione, ÖVAG ha già effettuato una svalutazione contabile del valore di VBRO nel suo bilancio a [0-50] di EUR. Questa misura consentirà alla banca di non subire più perdite se non sarà possibile cedere VBRO a un prezzo elevato. ÖVAG e l’Austria hanno garantito che, qualora non sia ceduta entro la fine del [2013-2017], VBRO non avvierà nuove attività e sarà liquidata conformemente alle disposizioni di legge in materia. (In alternativa è possibile cedere parti di VBRO entro il 31 dicembre [2013-2017] e mettere in liquidazione solo i portafogli di attività restanti conformemente alle disposizioni di legge in materia). La Commissione trova quindi conferma alla sua ipotesi che i rischi legati a VBRO siano già stati ridotti e che possano essere eliminati entro un termine prevedibile. In tale contesto la Commissione evidenzia che VBRO ha ridotto il numero di filiali e dipendenti e ha limitato le attività creditizie. |
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(100) |
Per quanto riguarda le attività di ÖVAG nei settori dell’immobiliare, dei finanziamenti alle amministrazioni comunali e del finanziamento delle infrastrutture, la Commissione osserva che le società affiliate dedite a tali attività (KA, Europolis) sono state cedute e che le perdite derivanti da tali partecipazioni sono state iscritte nel bilancio di ÖVAG. Le attività immobiliari ancora di pertinenza di ÖVAG sono state assegnate al portafoglio delle attività non essenziali e sono destinate a essere dismesse. |
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(101) |
La completa cessazione delle attività di cui ai considerandi 99 e 100 costituisce una misura necessaria e idonea a dissipare i dubbi della Commissione, perché le cessioni permettono di evitare le perdite e i rischi futuri legati a tali affiliate. Le misure liberano inoltre capacità di gestione che possono essere reimpiegate nelle attività essenziali della banca. |
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(102) |
Per quanto concerne le parti del portafoglio di finanziamento alle imprese e del portafoglio di investimenti che sono state fonti di perdite in passato, la Commissione evidenzia che la banca ha iscritto a bilancio le relative perdite. Sono state inoltre saldate o coperte le esposizioni ai CDS (52). Infine, le operazioni non necessarie a ÖVAG per svolgere il suo ruolo di istituto centrale sono state assegnate al settore delle attività non essenziali o destinate ad essere dismesse. |
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(103) |
In merito alla dipendenza passata da rifinanziamenti non garantiti sul mercato interbancario, la Commissione osserva che al momento ÖVAG e i suoi azionisti di maggioranza attuano misure volte a garantire alla banca una posizione di liquidità sicura. In particolare, la creazione di un fondo di liquidità con le banche di credito cooperativo regionali e la cessione di affiliate fortemente dipendenti dal rifinanziamento da parte di ÖVAG dovrebbero ridurre il fabbisogno di liquidità della banca di 6,2 miliardi di EUR. Con l’acquisizione della piattaforma Livebank, ÖVAG è inoltre potuta accedere a risorse per il finanziamento di attività bancarie al dettaglio del valore complessivo di 470 milioni di EUR, grazie alle quali è di riuscita a ridurre considerevolmente la propria dipendenza dai rifinanziamenti sul mercato interbancario. Sulla base delle informazioni contenute nel nuovo piano di ristrutturazione la Commissione ritiene che ÖVAG sia in grado di garantire una posizione finanziaria sicura, persino in vista della prossima scadenza delle rimanenti obbligazioni statali garantire del valore complessivo di 1 miliardo di EUR. |
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(104) |
Secondo il punto 13 della comunicazione sulla ristrutturazione la banca deve essere in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale e allo stesso tempo coprire tutti i costi derivanti dalla sua normale attività, in linea con le pertinenti norme prudenziali. La Commissione ritiene che tali condizioni siano state soddisfatte, come spiegato nei considerandi da 105 a 107. |
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(105) |
Anzitutto, ÖVAG ha fornito previsioni finanziarie per il periodo 2012-2017 contenenti dati relativi a entrate, costi, attività di previsione contro i rischi, utili e posizioni patrimoniali della banca. La Commissione ritiene che le previsioni trasmesse per lo scenario di base si basino su ipotesi macroeconomiche adeguate. Ad eccezione del 2014 (53), la banca prevede di generare utili e di migliorare costantemente i propri risultati annuali nell’arco della ristrutturazione. Inoltre, nel 2017 il RoE si attesterà all’8%, una remunerazione adeguata per una banca con un profilo di rischio come quello di ÖVAG. Le quote di capitale della banca restano al di sopra dei requisiti minimi di legge richiesti per l’intero periodo di ristrutturazione, con un aumento della quota CET1 da [9-10]% nel 2012 a [12-13]% (54) nel 2017. |
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(106) |
In secondo luogo, il nuovo piano di ristrutturazione mostra che ÖVAG è in grado di resistere a uno scenario di crisi elaborato in base a previsioni ritenute ragionevoli. Poiché, anche nello scenario di crisi, ÖVAG presenta requisiti patrimoniali superiori a quelli richiesti per legge, si ritiene che la banca soddisfi i requisiti di cui al punto 13 della comunicazione sulla ristrutturazione. |
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(107) |
In terzo luogo, ÖVAG intende ridurre le attività che rientrano nel suo settore di attività non rilevante senza effettuare una separazione giuridica. In tale contesto, la Commissione osserva che ÖVAG ha richiesto a un consulente esterno di effettuare simulazioni per valutare l’impatto massimo potenziale sulla posizione patrimoniale della banca dei rischi derivanti dalle sue attività non essenziali. L’analisi degli scenari sensibili presentata dal consulente esterno (55) mostra che ÖVAG è in grado di far fronte a sviluppi sfavorevoli che potrebbero interessare le sue attività non essenziali, cosicché la riduzione dello stato patrimoniale non dovrebbe ripercuotersi in maniera negativa sulla redditività a lungo termine della banca. |
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(108) |
ÖVAG ha inoltre presentato una strategia per il rimborso parziale dei fondi statali che comprende la scadenza della garanzia sulle attività nel 2015 nonché il rimborso di una tranche della partecipazione statale del valore di 150 milioni di EUR nel 2017 e della tranche restante di pari importo immediatamente dopo il 31 dicembre 2017. A tal fine, ÖVAG tratterrà gli utili realizzati durante il periodo di ristrutturazione allo scopo di rafforzare la propria posizione patrimoniale. Ciò dovrebbe consentire alla banca di affrontare lo scadere della garanzia sulle attività nel 2015 e rimborsare con risorse proprie la quota di partecipazione statale nei tempi concordati tenendo conto dei requisiti patrimoniali richiesti dalla legge. La Commissione osserva che, nell’ambito delle previsioni finanziarie relative allo scenario di base, la banca ha fornito informazioni relative alla propria posizione patrimoniale fino al 2018 (56) dalle quali si desume che, a seguito dell’attuazione della strategia di uscita, si registrerà una quota CET1 del [12-13]% e un coefficiente di fondi propri del [14-15]%. La Commissione vede con favore l’impegno delle Volksbanken consorziate che sostengono ÖVAG nell’applicare la strategia di uscita relativa alla partecipazione statale (57). In base all’analisi degli scenari sensibili presentata dalla banca, qualora si verificassero sviluppi sfavorevoli nell’ambito delle attività non essenziali di ÖVAG, le Volksbanken consorziate disporrebbero di risorse proprie sufficienti per consentire a ÖVAG di rimborsare la partecipazione statale nel rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti dalla legge. Secondo la Commissione, la strategia di uscita e l’adeguato rendimento del capitale conseguito al termine del periodo di ristrutturazione assicurano che sarà possibile por fine all’aiuto di Stato concesso a ÖVAG tramite rimborso, scadenza o remunerazione a condizioni di mercato. |
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(109) |
La Commissione conclude pertanto che il nuovo piano di ristrutturazione di ÖVAG presentato dall’Austria soddisfi i criteri previsti dalla comunicazione sulla ristrutturazione relativamente al ripristino della redditività a lungo termine, eliminando così i dubbi espressi nella decisione di avvio. |
5.4.2. Contributo proprio e ripartizione degli oneri
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(110) |
Come stabilito dalla comunicazione sulla ristrutturazione, le banche e i loro azionisti devono partecipare per quanto possibile alla ristrutturazione, al fine di garantire che l’aiuto sia limitato al minimo necessario. Le banche dovrebbero pertanto utilizzare le proprie risorse per finanziare la ristrutturazione, ad esempio attraverso la cessione di attività patrimoniali, mentre gli azionisti dovrebbero all’occorrenza assorbire le perdite dell’istituto finanziario. Le misure che ÖVAG si è impegnata ad attuare garantiscono l’impiego di fondi propri e la partecipazione alla ristrutturazione degli azionisti e degli investitori privati originari che detengono il capitale ibrido della banca. |
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(111) |
Il nuovo piano di ristrutturazione non contiene elementi che suggeriscano che l’aiuto supera i costi associati al ripristino della redditività. L’aiuto ricevuto è necessario per garantire che ÖVAG disponga di riserve di capitale adeguate superiori ai requisiti minimi previsti da CRD IV/CRR (58) in uno scenario di base e che sia comunque sempre in grado di soddisfare tali requisiti minimi in termini di risorse proprie in uno scenario di crisi. Gli obblighi che la banca e l’Austria si sono impegnate ad assolvere assicurano che le misure di aiuto reversibili (quota di partecipazione e garanzia sulle attività) siano interrotte a partire dalla fine del 2015, non appena la posizione patrimoniale della banca lo consenta (59). |
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(112) |
La Commissione osserva che ÖVAG già attua e continuerà ad attuare misure tese alla riduzione dei costi, fornendo in tal modo il proprio contributo ai costi della ristrutturazione grazie a risorse generate internamente (60). Al termine del periodo di ristrutturazione, tali misure di riduzione dei costi diminuiranno i costi annui di 15 milioni di EUR (pari a circa il 12% dei costi complessivi sostenuti nel 2012) nel settore delle attività essenziali. Per quanto riguarda ÖVAG nel suo complesso, compreso dunque il settore di attività non essenziali, i costi subiranno una riduzione ancora maggiore (105,5 milioni di EUR nel 2017 rispetto a 166 milioni di EUR nel 2012, pari a una riduzione del 36%) (61). |
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(113) |
I costi di ristrutturazione vengono inoltre finanziati grazie alle entrate derivanti dalla vendita di partecipazioni redditizie in attività non essenziali (RZB, banche al dettaglio austriache, già cedute nel 2009-2010, e VBLI). |
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(114) |
Il punto 24 della comunicazione sulla ristrutturazione stabilisce che la suddivisione degli oneri può essere assicurata anche grazie a un’adeguata retribuzione del capitale statale. Al riguardo la Commissione rimanda al considerando 90, dove analizza come lo Stato, che ha contribuito alla ricapitalizzazione del 2012, abbia ricevuto un’adeguata quota di partecipazione al capitale della banca. La base di tale partecipazione era un valore aziendale oggettivamente determinato applicando il criterio di mercato del rapporto prezzo/utile. Come osservato al considerando 89, le sottoscrizioni nell’ambito della ricapitalizzazione del 2012 sono inoltre avvenute con uno sconto sufficiente e ciò costituisce una forma di remunerazione ex-ante della ricapitalizzazione stessa. La Commissione ritiene pertanto che il livello di remunerazione sia adeguato in relazione alle altre misure di condivisione degli oneri. |
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(115) |
Per quanto concerne la restante quota di partecipazione pari a 300 milioni di EUR, la Commissione ricorda che lo Stato ha stanziato tale quota a favore di ÖVAG nell’ambito del piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco e che la remunerazione dello strumento è stata definita conformemente a tale piano. La Commissione osserva che nel sesto e settimo esercizio finanziario intero successivo alla sottoscrizione degli strumenti la cedola aumenta rispettivamente di 50 punti base, che corrispondono a una cedola del 9,8% nel 2016 e del 10,3% nel 2017 (62). La Commissione osserva inoltre che l’importo del rimborso di tali strumenti negli anni 2017 e 2018 sarà pari al 100% del loro valore nominale maggiorato della percentuale alla quale è stata sottoscritta la cedola, garantita contrattualmente, sui titoli di partecipazione, a condizione che siano stati tesaurizzati utili annuali distribuibili in misura sufficiente per effettuare il pagamento (63). In base alle proiezioni finanziarie della banca è prevedibile che l’importo da rimborsare allo Stato per gli anni 2017 e 2018 comprenda la remunerazione della quota di capitale degli ultimi anni del periodo di ristrutturazione. Pertanto, la Commissione ritiene che ÖVAG verserà una remunerazione della partecipazione statale corrispondente al proprio profilo di rischio. |
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(116) |
Per quanto concerne la garanzia sulle attività, la Commissione osserva che la banca verserà un premio del 10% annuo sull’importo della garanzia (100 milioni di EUR). Dal punto di vista contabile questo premio costituisce una voce di costo corrente e non è pertanto influenzato dall’eventuale conseguimento di utili da parte della banca. Tutti gli importi concessi nell’ambito della garanzia sono remunerati a un interesse del 10% fino al loro totale rimborso. Alla luce dell’affidabilità e dell’entità del premio, la Commissione ritiene che la remunerazione della garanzia sulle attività, corrispondente a un temporaneo aumento di capitale, sia adeguata. |
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(117) |
Per garantire che gli azionisti della banca contribuiscano alla ricostruzione di una base di capitale adeguata durante il periodo di ristrutturazione, l’Austria si è impegnata a fare in modo che la banca non distribuisca i dividendi fino al termine del periodo di ristrutturazione ovvero oltre tale periodo, in caso di mancato rimborso del capitale di partecipazione entro tale termine, e non paghi alcuna cedola, a meno che sussistano obblighi giuridici al pagamento. In questo modo, conformemente al punto 26 della comunicazione sulla ristrutturazione, ÖVAG non potrà utilizzare l’aiuto statale per remunerare fondi propri nel caso in cui le attività della banca non generino utili sufficienti. |
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(118) |
La Commissione osserva inoltre che ÖVAG si è offerta di riscattare strumenti finanziari ibridi di investitori privati a un prezzo pari a circa il 40% del loro valore nominale (64). Il prezzo offerto per il riscatto è stato definito sulla base del valore di mercato degli strumenti ed è maggiorato di un premio di non più di 10 punti percentuali, che è stato aggiunto con l’intento di incentivare gli investitori a partecipare al riscatto. L’offerta è stata accettata per quasi l’80% del valore nominale complessivo degli strumenti, facendo conseguire a ÖVAG un utile, al netto dei costi della transazione, di 130 milioni di EUR. Gli strumenti ancora in sospeso sono soggetti al divieto di cedola di cui al considerando 117. La Commissione ritiene pertanto che sia garantita un’adeguata ripartizione degli oneri tra gli azionisti ibridi privati di ÖVAG e che, su questo punto, siano soddisfatti i criteri della comunicazione sulla ristrutturazione. |
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(119) |
Un ulteriore aspetto riguarda gli azionisti di minoranza di ÖVAG, ovvero il gruppo ERGO, RZB e DZ Bank. La Commissione osserva che in occasione della ricapitalizzazione del 2012 le loro quote sono state diluite in modo significativo. Come illustrato nel considerando 49, le banche si sono impegnate a sostenere la ristrutturazione di ÖVAG mantenendo le linee di liquidità messe a disposizione di ÖVAG e delle affiliate gestite congiuntamente, acquisendo portafogli di attività e sostenendo ÖVAG nei tentativi di cessione delle affiliate gestite congiuntamente (VBRO e VBLI) in modo da accelerare la riduzione delle attività non essenziali. |
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(120) |
Le riduzioni di costi, la cessione di affiliate redditizie ma non appartenenti al settore di attività essenziali, la concessione di un’adeguata remunerazione alle operazioni societarie e la garanzia sulle attività rappresentano quindi il contributo proprio di ÖVAG per finanziare la ristrutturazione. Le perdite registrate dai detentori di strumenti di capitale ibrido, la diluizione delle quote degli azionisti originari, le misure attraverso le quali tali azionisti contribuiscono alla ristrutturazione di ÖVAG e la mancata distribuzione degli utili garantiscono un’adeguata ripartizione degli oneri. Essendo possibile assumere che il nuovo piano di ristrutturazione prevede un contributo proprio sufficiente e un’adeguata suddivisione degli oneri, i dubbi sollevati nella decisione di avvio sono dissipati. |
5.4.3. Misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza
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(121) |
La comunicazione sulla ristrutturazione prevede che il piano di ristrutturazione contenga misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza e a garantire un settore bancario concorrenziale. Inoltre, il piano deve affrontare il problema dei rischi morali e garantire che gli aiuti di Stato non siano utilizzati per il finanziamento di comportamenti anticoncorrenziali. |
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(122) |
Conformemente al punto 31 della comunicazione sulla ristrutturazione, nel valutare l’importo dell’aiuto e le distorsioni della concorrenza generate dalle misure in esame la Commissione deve tenere conto dell’importo di aiuto sia in termini assoluti che relativi, nonché del grado di ripartizione degli oneri e della posizione di mercato dell’istituto finanziario dopo la ristrutturazione. Al riguardo, la Commissione ricorda che ÖVAG è stata oggetto di una ricapitalizzazione statale corrispondente al 3,8 % delle sue RWA, e ha inoltre ottenuto garanzie di liquidità pari al 5,4 % del suo totale di bilancio. L’importo dell’aiuto concesso alla banca beneficiaria è pertanto consistente. Per questo motivo, nonostante un contributo proprio sufficiente e un’adeguata ripartizione degli oneri tra la banca beneficiaria e gli azionisti nel periodo della ristrutturazione, sono necessarie misure significative per limitare potenziali distorsioni della concorrenza. |
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(123) |
La riduzione prevista del totale di bilancio nel nuovo piano di ristrutturazione è superiore rispetto al piano iniziale. ÖVAG intende ridurre il proprio stato patrimoniale del 67 % rispetto alle attività registrate alla fine del 2008, passando da 55,8 miliardi di EUR a 18,4 miliardi di EUR nel 2017. Se si considerano esclusivamente le attività complessive del segmento di attività essenziali ([12-15] miliardi di EUR nel 2017), la riduzione dello stato patrimoniale è pari al [60-80] %. Per quanto riguarda le RWA, la banca una prevede una riduzione del 71 % (da 35,2 miliardi di EUR nel 2008 a 10,1 miliardi di EUR nel 2017). Di questi 10,1 miliardi di EUR, [4-6] miliardi EUR si riferiscono al segmento di attività essenziali, il che equivale a una flessione delle RWA in tale segmento del [70-90] %. |
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(124) |
A tal fine, ÖVAG sta dismettendo un numero significativo di affiliate nazionali ed estere. Tali cessioni devono essere concluse entro il termine specificato negli impegni indicati in allegato; in caso contrario le affiliate in questione dovranno sospendere le nuove attività. La tabella 4 offre una panoramica delle principali cessioni effettuate. Tabella 4 Cessioni principali
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(125) |
Le cessioni riguardano tutte le affiliate internazionali della banca. La Commissione ritiene che la cessione di KA, che ha necessitato di misure di salvataggio statali nel 2008, abbia contribuito a stabilizzare ÖVAG. Tale cessione non può pertanto essere considerata una misura per limitare le distorsioni della concorrenza. Inoltre, KA non viene presa in considerazione né nello stato patrimoniale né nell’ambito delle RWA, entrambi parametri di riferimento per il calcolo della riduzione delle dimensioni della banca (65). |
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(126) |
ÖVAG prevede inoltre di chiudere la filiale di Francoforte. |
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(127) |
Complessivamente, la Commissione ritiene che la riduzione dello stato patrimoniale della banca di oltre la metà sia sufficiente a limitare in modo adeguato le distorsioni della concorrenza provocate dalla misura di aiuto. |
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(128) |
In aggiunta a queste misure strutturali di vasta portata, l’Austria e ÖVAG hanno acconsentito a ulteriori obblighi comportamentali. La banca si è impegnata a osservare un divieto di acquisizione e pubblicità, un divieto a effettuare operazioni commerciali per conto proprio, nonché un divieto di esercitare un’influenza predominante sui prezzi per la sua piattaforma online «Livebank». Ciò dovrebbe garantire che l’aiuto statale non sia utilizzato per finanziare comportamenti anticoncorrenziali (66). |
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(129) |
L’Austria garantisce inoltre che ÖVAG non concluderà attività con clienti terzi al di fuori della rete delle Volksbanken e dei loro clienti in nome proprio e per proprio conto. ÖVAG può operare solo nell’ambito del Verbund delle banche di credito cooperative (67). Congiuntamente alla cessione delle società affiliate (VBLI, banche al dettaglio austriache), la rigorosa limitazione degli ambiti di attività di ÖVAG ai propri mercati fondamentali offre anche ad altri attori la possibilità di rafforzare la propria presenza sul mercato. |
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(130) |
In base a quanto esposto ai considerandi da 122 a 129 e ritenendo adeguati sia il contributo proprio che la ripartizione degli oneri, la Commissione conclude che la portata e la tipologia delle misure proposte dall’Austria e da ÖVAG sono sufficienti a limitare le distorsioni della concorrenza generate dall’aiuto concesso a ÖVAG. Sono pertanto dissolti i dubbi espressi in tal senso nella decisione di avvio. |
5.5. Controllo
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(131) |
Ai sensi della sezione 5 della comunicazione sulla ristrutturazione, alla Commissione devono essere presentate relazioni periodiche onde consentirle di verificare la corretta attuazione del piano di ristrutturazione. L’Austria nomina un fiduciario di controllo che aiuterà la Commissione ad assolvere all’obbligo, cui è soggetta, di verificare la corretta attuazione della decisione. Il fiduciario presenta una relazione di controllo con cadenza semestrale. È opportuno che la prima relazione sia presentata al più tardi dopo sei mesi dall’approvazione del piano di ristrutturazione. La Commissione ritiene che in tal modo sia possibile garantire il corretto controllo dell’attuazione del piano di ristrutturazione. |
6. CONCLUSIONE
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(132) |
La Commissione conclude che le misure previste dal nuovo piano di ristrutturazione, insieme agli impegni illustrati nell’allegato (68), sono idonee a garantire la redditività a lungo termine di ÖVAG, sono sufficienti in termini di ripartizione degli oneri e come contributo proprio, e sono in grado di contrastare gli effetti distorsivi della concorrenza in modo adeguato e proporzionale alle misure di aiuto esaminate nella presente decisione. Il piano di ristrutturazione presentato soddisfa i criteri della comunicazione sulla ristrutturazione e le misure di aiuto possono pertanto essere considerate compatibili con il mercato interno. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le seguenti misure, cui l’Austria ha dato esecuzione o intende dare esecuzione, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
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a) |
le ricapitalizzazioni del valore di 1 miliardo di EUR e 250 milioni di EUR effettuate dall’Austria a favore di Österreichische Volksbanken-AG; |
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b) |
le garanzie di liquidità, per un importo di 3 miliardi di EUR, concesse dall’Austria a Österreichische Volksbanken-AG; |
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c) |
la garanzia sulle attività, che alleggerisce di 100 milioni di EUR i requisiti patrimoniali, fornita dall’Austria a Österreichische Volksbanken-AG. |
2. Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 2, l’aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento sull’Unione europea.
Articolo 2
L’Austria garantisce la completa attuazione del piano di ristrutturazione presentato il 4 settembre 2012, compresi gli impegni di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 3
La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU C 46 del 17.2.2012, pag. 3.
(2) Decisione della Commissione del 9 dicembre 2008 nella causa sull’aiuto di Stato N 557/2008 – Maßnahmen nach dem Finanzmarktstabilitäts- und dem Interbankmarktstärkungsgesetz für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in Österreich (GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 2).
(3) L’autorizzazione della prima proroga del regime di aiuti, comprensiva di specifici emendamenti, è avvenuta in data 30 giugno 2009 (GU C 172 del 24.7.2009, pag. 4), della seconda proroga in data 17 dicembre 2009 (GU C 28 del 4.2.2010, pag. 6), della terza proroga in data 25 giugno 2010 (GU C 250 del 17.9.2010, pag. 4) e della quarta proroga in data 16 dicembre 2010 (GU C 20 del 21.1.2011, pag. 3).
(4) Cfr. punto 13 e allegato alla comunicazione della Commissione (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).
(5) Decisione della Commissione del 9 dicembre 2011 nella causa sull’aiuto di Stato SA.31883 – Ristrutturazione di Österreichische Volksbanken-AG (GU C 46 del 17.2.2012, pag. 3).
(6) Le suddette percentuali riflettono la struttura dei diritti di voto e non comprendono le azioni detenute da ÖVAG. Prima della riduzione di capitale del 70 % e dell’aumento di capitale previsto pari a 484 milioni di EUR, l’1,63 % del capitale era rappresentato da azioni detenute da ÖVAG.
(7) Alla fine del 2007 tali azioni avevano un valore ancora pari a 78,6 miliardi di EUR. Fonte: Relazione ÖVAG 2009.
(8) Fitch tiene conto del fatto che ÖVAG fa parte del regime di protezione del Volsbanken-Verbund. ÖVAG ha quindi ottenuto lo stesso rating in caso di insolvenza (issuer default rating - IDR) a breve e a lungo termine dell’intero gruppo («A», ovvero «F1»).
(9) Decisione di avvio, considerandi da 7 a 12.
(10) Decisione di avvio, considerandi da 13 a 19.
(11) Investkredit Bank AG è un’affiliata di ÖVAG che eroga servizi in settori quali, ad esempio, finanziamento alle imprese, factoring, finanziamento di progetti, finanziamento alle attività commerciali e alle esportazioni. Per ulteriori dettagli cfr. il considerando 7 della decisione di avvio.
(12) L’importo del rimborso è aumentato dei punti percentuali che separano il dividendo sul titolo di partecipazione garantito per contratto, a condizione che gli utili annuali distribuibili - sufficienti al pagamento – siano stati tesaurizzati pur in assenza di obblighi giuridici o prudenziali in tal senso.
(13) Definizione del capitale di base di classe 1 del Comitato di Basilea per la sorveglianza bancaria («Basilea III: schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari», dicembre 2010 (rev. giugno 2011) http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm).
(14) ÖVAG e le sue controllate/partecipazioni, in particolare VB Factoring Bank Aktiengesellschaft, VB Leasing Finanzierungsgesellschaft m. b. H. e Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.
(15) La remunerazione in oggetto costituisce una voce di costo corrente della banca e non è pertanto influenzata dall’eventuale conseguimento di utili da parte di ÖVAG.
(16) In seguito alla cessione all’Austria della controllata KA, operante nel settore del finanziamento agli enti pubblici, lo stato patrimoniale di ÖVAG a fine 2008 era pari a 52,9 miliardi di EUR.
(*1) Informazioni aziendali riservate, laddove possibile, gli intervalli di dati sono stati indicati tra [parentesi]
(17) Abbreviazione: BWG.
(18) Compresi i prestiti sindacati concessi insieme a IMMO Bank, istituto specializzato nel finanziamento delle proprietà immobiliari nell’ambito del settore delle Volksbanken.
(19) L’altro socio è rappresentato da VR Leasing (società affiliata a DZ Bank.)
(20) Cfr. punto 6.3 dell’allegato.
(21) Cfr. punto 6.3 dell’allegato.
(22) Cfr. punto 6.3 dell’allegato.
(23) Cfr. punto 6.3 dell’allegato.
(24) Cfr. punto 6.4 dell’allegato.
(25) Cfr. considerando 49.
(26) […].
(27) Cfr. considerando 10.
(28) Cfr. considerando 23.
(29) tenendo conto degli effetti dello scadere della garanzia sulle attività;
(30) tenendo conto degli effetti dello scadere della garanzia sulle attività e del rimborso della quota di partecipazione statale.
(31) La cifra comprende gli effetti della scadenza della garanzia sulle attività nel 2015 e il rimborso dei titoli di partecipazione per 300 milioni di EUR.
(32) Decisione di avvio, considerandi da 58 a 62.
(33) Decisione di avvio, considerandi da 65 a 69, 73 e 74.
(34) GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7.
(35) La scelta del gruppo di imprese simili si è basata su criteri oggettivi quali, ad esempio, una gamma di prodotti e un ambito di attività geograficamente comparabili.
(36) Cfr. punti 8.2 e 8.3 dell’allegato.
(37) Cfr. punti 8.5 e 8.4 dell’allegato.
(38) Cfr. punto 8.1 dell’allegato.
(39) Cfr. punto 8.6 dell’allegato.
(40) Cfr. punti da 6.1 a 6.4 dell’allegato.
(41) GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.
(42) Decisione della Commissione del 9 dicembre 2008 nella causa sull’aiuto di Stato N 557/2008 – Misure ai sensi della legge per la stabilità dei mercati finanziari e il rafforzamento del mercato interbancario per gli istituti di credito e le compagnie assicurative (GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 2), prorogata dalla decisione della Commissione nella causa sull’aiuto di Stato N 352/2009 del 30 giugno 2009 (GU C 172 del 24.7.2009, pag. 4), nuovamente prorogata dalla decisione della Commissione nella causa sull’aiuto di Stato N 663/2009 del 17 dicembre 2009 (GU C 28 del 4.2.2010, pag. 6), nuovamente prorogata dalla decisione della Commissione nella causa sull’aiuto di Stato N 241/2010 del 25 giugno 2010 (GU C 250 del 17.9.2010, pag. 4) e nuovamente prorogata dalla decisione della Commissione nella causa sull’aiuto di Stato SA.32018 del 16 dicembre 2010 (GU C 20 del 21.1.2011, pag. 3).
(43) Oltre alle decisioni relative al piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco, cfr. altresì la decisione della Commissione nella causa sull’aiuto di Stato N 698/2009 – Hypo Group Alpe Adria (GU C 85 del 31.3.2010, pag. 21), la decisione della Commissione nella causa sull’aiuto di Stato N 261/2010 – Secondo aiuto alla ristrutturazione BAWAG (GU C 250 del 17.9.2010, pag. 5) e la decisione della Commissione nella causa sull’aiuto di Stato SA.32745 – Ristrutturazione del Kommunalkredit Austria AG (GU C 239 del 17.8.2011, pag. 2).
(44) In tale contesto si evidenzia altresì che l’aiuto è stato concesso dall’Austria a ÖVAG nell’ambito del piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco, approvato dalla Commissione sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
(45) Cfr. note 2 e 3 della presente decisione.
(46) Theoretical ex-rights price (prezzo teorico ex-diritto).
(47) Decisione della Commissione del 30 maggio 2012 nella causa sull’aiuto di Stato SA.34055 – Nuove disposizioni in materia di ricapitalizzazione degli istituti di credito in Portogallo, non ancora pubblicata.
(48) Con l’applicazione del metodo TERP, lo sconto tiene già in considerazione gli effetti di diluizione.
(49) Cfr. considerando 23.
(50) Cfr. note a piè di pagina 2 e 3.
(51) Cfr. considerando 44.
(52) Credit Default Swaps
(53) Per il 2014, nel bilancio del gruppo redatto in base ai principi contabili internazionali, ÖVAG prevede una perdita al netto delle tasse di [10-30] milioni di EUR, essenzialmente da ricondurre a una voce straordinaria, la cessione di VBLI al prezzo di [40-70] milioni di EUR, al di sotto del valore contabile IFRS di [90-120] milioni di EUR. Nel bilancio singolo ÖVAG, redatto in linea con i principi della contabilità ordinaria austriaca, il valore contabile di VBLI è già stato svalutato a [40-70] milioni di EUR. Pertanto, si prevede che il risultato atteso per il bilancio ÖVAG per il 2014, redatto in base ai principi della contabilità ordinaria austriaca, non sia influenzato dai proventi della cessione e sia positivo.
(54) Considerando lo scadere della garanzia sulle attività nel 2015 e il rimborso di una tranche della quota di partecipazione statale del valore di 150 milioni di EUR nel 2017.
(55) Cfr. considerando 58 e 59.
(56) Cfr. considerando 55.
(57) Cfr. considerando 60.
(58) L’abbreviazione «CRD IV/CRR» (Capital Requirements Directive IV/Capital Requirements Regulation, ovvero direttiva sui requisiti patrimoniali/regolamento sui requisiti patrimoniali) si riferisce alla proposta di recepimento delle disposizioni di Basilea III nel diritto dell’Unione europea. Le disposizioni di Basilea III, elaborate e approvate per far fronte ai punti deboli della regolamentazione bancaria svelati dalla recente crisi finanziaria, definiscono gli standard normativi per il capitale proprio delle banche, lo svolgimento di verifiche in scenari di crisi e il rischio di liquidità del mercato. Tali disposizioni fissano, tra l’altro, requisiti di capitale proprio più rigorosi per le banche in termini sia quantitativi che qualitativi. L’avvio dell’introduzione graduale dei nuovi requisiti è previsto nel 2013.
(59) Cfr. considerando da 25 a 27.
(60) Cfr. considerando 60.
(61) Il dato comprende anche gli effetti delle cessioni e della riduzione delle operazioni nel settore di attività non essenziali.
(62) Cfr. considerando 18.
(63) Cfr. considerando 19.
(64) Cfr. considerando 52.
(65) I dati relativi allo stato patrimoniale e alle RWA di ÖVAG, presi come parametri di riferimento, si intendono al 31 dicembre 2008; tuttavia, KA era stata venduta all’Austria già nel novembre del 2008.
(66) Livebank è l’unico settore di attività di ÖVAG in cui vengono accettati depositi, pertanto il divieto di esercizio di un’influenza predominante sui prezzi non è necessario per nessun altro segmento di mercato.
(67) Cfr. punto 4.1 dell’allegato.
(68) In caso di contraddizione tra il testo della decisione e quello dell’allegato, il testo della decisione è il solo facente fede.
ALLEGATO
Catalogo degli impegni relativo all’aiuto di Stato SA.31883 Österreichische Volksbanken AG
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, quale modificato, la Repubblica d’Austria («Austria») offre i seguenti impegni in merito a Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft («ÖVAG»), affinché la Commissione europea possa constatare con decisione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che gli aiuti concessi a ÖVAG sono compatibili con il mercato interno.
Gli obblighi si applicano a decorrere dalla data di adozione della decisione.
Il presente testo deve essere interpretato nel contesto generale del diritto dell’Unione europea con riferimento al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, e alla decisione alla quale sono allegati gli impegni sotto forma di impegni e/o condizioni e obblighi.
1. Informazioni generali
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1.1. |
L’Austria garantisce che il piano di ristrutturazione di ÖVAG presentato il 4 settembre 2012 («piano di ristrutturazione») sarà attuato correttamente e integralmente. |
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1.2. |
L’Austria garantisce il pieno rispetto degli impegni («impegni») presentati qui di seguito nell’attuazione del piano di ristrutturazione. |
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1.3. |
La fase di ristrutturazione termina il 31 dicembre 2017. I seguenti impegni si applicano durante la fase di ristrutturazione, salvo altrimenti disposto. |
2. Segmento delle attività essenziali e segmento delle attività ristrutturate
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2.1. |
ÖVAG ha istituito un segmento interno destinato alle attività ristrutturate, al quale vengono assegnate determinate attività destinate a essere ridotte. Questo segmento è gestito come un segmento a parte sulla base di principi contabili distinti ai sensi di un’attività di rendicontazione propria. |
3. Riduzione del totale di bilancio e delle RWA
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3.1. |
[Riduzione degli stati patrimoniali – Gruppo] A partire dal totale di bilancio di ÖVAG esaminato alla data limite del 31 dicembre 2009, pari a 48 116 milioni di EUR, il totale delle attività di bilancio del gruppo è ridotto a [26 000-28 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2013, a [22 000-24 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2014, a [20 000-22 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2015, a [18 000-20 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2016, e a 18 390 milioni di EUR al 31 dicembre 2017. |
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3.2. |
[Riduzione delle RWA – Gruppo] Dal totale delle attività ponderate per il rischio (RWA) (rischio complessivo) del gruppo al 31 dicembre 2009, pari a 29 505 milioni di EUR, il totale delle attività ponderate per il rischio del gruppo è ridotto a [16 000-18 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2013, a [14 000-16 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2014, a [10 000-12 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2015, a [10 000-12 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2016, e a 10 081 milioni di EUR al 31 dicembre 2017. |
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3.3. |
Riduzione degli stati patrimoniali – Segmento attività essenziali] Il totale delle attività di bilancio del segmento delle attività essenziali viene ridotto a [15 000-17 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2013, a [15 000-17 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2014, a [14 000-16 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2015, a [13 000-15 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2016, e a [13 000-15 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2017. Tali importi possono essere superati di una percentuale massima del 2%, nella misura in cui il superamento di detta percentuale risulti da un maggiore livello di attività consorziali rispetto a quanto pianificato, da requisiti normativi più elevati relativamente al mantenimento della liquidità o da un maggiore fabbisogno di rifinanziamento. È necessario fornire una spiegazione esauriente al fiduciario di controllo nei casi in cui detti importi siano superati. |
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3.4. |
[Riduzione delle RWA – Segmento delle attività essenziali] Il totale delle attività ponderate per il rischio (RWA) del segmento delle attività essenziali (rischio complessivo) viene ridotto a [5 500-6 500] milioni di EUR al 31 dicembre 2013, a [5 000-6 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2014, a [5 000-6 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2015, a [5 000-6 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2016, e a [5 000-6 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2017. Tali importi possono essere superati di una percentuale massima del 2%, nella misura in cui il superamento di detta percentuale risulti da un maggiore livello di attività consorziali rispetto a quanto pianificato, da requisiti normativi più elevati relativamente al mantenimento della liquidità o da un maggiore fabbisogno di rifinanziamento. È necessario fornire una spiegazione esauriente al fiduciario di controllo nei casi in cui detti importi siano superati. |
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3.5. |
[Riduzione degli stati patrimoniali – Segmento attività in ristrutturazione] Il totale delle attività di bilancio del segmento delle attività in ristrutturazione viene ridotto a [10 000-12 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2013, a [6 000-8 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2014, a [6 000-8 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2015, a [5 000-7 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2016, e a [4 000-6 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2017. |
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3.6. |
[Riduzione delle RWA – Segmento delle attività in ristrutturazione] Il totale delle attività ponderate per il rischio (RWA) del segmento delle attività in liquidazione (rischio complessivo) viene ridotto a [11 000-13 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2013, a [8 000-10 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2014, a [5 000-7 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2015, a [5 000-7 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2016, e a [4 000-6 000] milioni di EUR al 31 dicembre 2017. |
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3.7. |
Per le attività da ristrutturare, le proroghe sono ammesse solo se esiste una prospettiva realistica e corroborata da fatti che esse consentono di migliorare la funzionalità o l’utilizzabilità del finanziamento in futuro. Le proroghe possono essere concesse al massimo tre volte e per un periodo massimo di un anno per proroga; eccezioni motivate per proroghe più lunghe devono essere comunicate al fiduciario di controllo e debitamente giustificate caso per caso. Tutte le attività interessate sono ridotte il più rapidamente possibile anche dopo la fine del periodo di ristrutturazione. |
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3.8. |
Nel calcolare le somme di cui ai punti da 3.1. a 3.6., non si tiene conto dei cambiamenti risultanti dalla modifica delle disposizioni di legge a seguito dell’applicazione delle disposizioni CRD IV/CRR (direttiva sui requisiti patrimoniali/regolamento sui requisiti patrimoniali). |
4. Limitazione delle attività commerciali
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4.1. |
Nell’ambito delle attività essenziali si effettuano solo operazioni legate al sistema di responsabilità solidale (Verbund). In tale contesto, ciò significa che l’ÖVAG i) funge da organizzazione centrale per le banche di credito cooperativo locali (Volksbanken) offrendo in tal modo servizi agli istituti a essa direttamente collegati, e ii) offre o negozia prodotti e servizi alle Volksbanken e ai loro clienti. ÖVAG non effettua alcuna operazione creditizia o altre attività in nome proprio e per proprio conto concluse con clienti terzi. |
5. Dismissione di settori di attività
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5.1. |
[Dismissione di settori di attività] ÖVAG attua il modello commerciale delineato nel piano di ristrutturazione e in tale contesto attua la cessione dei settori di attività, come descritto nel piano di ristrutturazione. In particolare, vengono completamente dismessi i settori di attività indicati qui di seguito.
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5.2. |
[Operazioni commerciali per conto proprio] ÖVAG si astiene dallo svolgere attività di trading proprietario. Ciò significa che ÖVAG conduce solo attività rappresentate nel suo portafoglio di negoziazione, necessarie a) all’accettazione, al trasferimento e all’esecuzione di contratti di ordini di acquisto e vendita dei suoi clienti (ovvero, commercio di strumenti finanziari come servizio); o b) alla copertura delle attività dei clienti o gestione degli interessi e della liquidità nel settore della tesoreria; o svolte c) a fini di trasferimento economico di voci di bilancio al segmento delle attività ristrutturate o a terzi. In ogni caso occorre assicurare che queste voci siano registrate solo entro il valore limite complessivo (VaR, Limits Value at Risk) di 3 milioni di EUR / periodo di possesso di 1 giorno / livello di fiducia del 99% e che non compromettano la capacità di affrontare i rischi o la situazione di liquidità di ÖVAG. ÖVAG non svolge in alcun caso attività tese al conseguimento di utili al di fuori degli scopi sopra indicati. |
6. Cessioni
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6.1. |
[Cessioni] ÖVAG cede completamente le seguenti attività al più tardi alla scadenza indicata («Signing»):
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6.2. |
Gli acquirenti delle entità di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.4 devono essere soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti dalla Repubblica d’Austria e da VB Holding / dalle banche di livello primario. |
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6.3. |
Se le quote di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.3 non sono vendute entro i termini ivi stabiliti, ÖVAG attua tutte le misure possibili per cessare le nuove attività di tali entità e per liquidarle. ÖVAG farà quanto in suo potere per ottenere il prima possibile il consenso dei soci in tal senso (6.1.1 o 6.1.3) perché sia possibile cessare le nuove attività entro i termini stabiliti. |
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6.4. |
Se la partecipazione di cui al punto 6.1.4 non è venduta entro il termine ivi stabilito, un mandatario è incaricato della cessione. |
7. Misure attuate da DZ Bank, ERGO e RZB
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7.1. |
L’Austria garantisce che le misure previste da Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (DZ Bank), dal gruppo ERGO e da Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) siano attuate conformemente all’accordo di ristrutturazione (“l’accordo di ristrutturazione”) concluso il 26 aprile 2012 tra la Repubblica d’Austria, DZ Bank AG, ERGO Versicherung AG e ERGO Versicherungsgruppe AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Volksbanken Holding eingetragene Genossenschaft, Österreichischer Genossenschaftsverband e ÖVAG. |
8. Altri obblighi di condotta / Corporate Governance
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8.1. |
[Rinuncia alle acquisizioni] ÖVAG si impegna ad astenersi dall’effettuare acquisizioni. Tale divieto riguarda sia la rilevazione di imprese con personalità giuridica propria e quote in altre imprese, sia lotti di attività che costituiscono una transazione o una parte di attività. Il divieto non comprende le acquisizioni effettuate al fine di mantenere la stabilità finanziaria e/o del sistema di responsabilità solidale Verbund o nell’interesse di un efficace sistema di concorrenza, a condizione che siano state prima autorizzate dalla Commissione. Il divieto non si applica inoltre alle acquisizioni che rientrano nella normale attività di una banca, relativamente alla gestione degli obblighi esistenti nei confronti dei clienti in difficoltà finanziaria. L’obbligo permane fino al termine del periodo di ristrutturazione. |
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8.2. |
[Divieto di distribuzione di dividendi] ÖVAG non distribuisce dividendi fino alla fine dell’esercizio finanziario che termina il 31 dicembre 2017. Ciò non si applica ai pagamenti di cui al punto 10, a condizione che essi siano giuridicamente separabili. |
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8.3. |
[Ibridi] Fino al 31 dicembre 2017 ÖVAG non effettua pagamenti su strumenti di capitale proprio dipendenti dagli utili (quali gli strumenti finanziari di capitale ibrido e i certificati di partecipazione), salvo i casi in cui detti pagamenti siano dovuti contrattualmente o per legge. In base ai requisiti prudenziali e di diritto civile, questi strumenti parteciperanno anche alle perdite nel caso in cui il bilancio di ÖVAG, senza liberazione di accantonamenti o riserve, chiuda in perdita. In tale contesto, ÖVAG si impegna a non liberare riserve in caso di perdite fino al 31 dicembre 2017. |
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8.4. |
[Divieto di esercitare un’influenza predominante sui prezzi] In assenza di previa autorizzazione da parte della Commissione, dalla piattaforma Live Bank non è consentito offrire tassi di interesse più favorevoli sui depositi (per tutte le scadenze) del concorrente che offre le terze migliori condizioni sul mercato austriaco nel settore del direct online banking. |
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8.5. |
[Pubblicità] ÖVAG non utilizzerà la concessione delle misure di aiuto o i vantaggi da esse derivanti a fini pubblicitari nei confronti dei concorrenti. |
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8.6. |
[Remunerazione degli organi, dipendenti e principali agenti] ÖVAG deve verificare l’effetto incentivante e l’adeguatezza dei suoi sistemi di retribuzione per garantire, nell’ambito delle possibilità offerte dalla disciplina civilistica, che tali sistemi non comportino l’assunzione di rischi sproporzionati, siano trasparenti e perseguano obiettivi sostenibili per le imprese e a fissati sul lungo termine. |
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8.7. |
[Altre regole di condotta] ÖVAG continuerà a sviluppare i meccanismi di vigilanza e controllo dei rischi e condurrà una politica commerciale prudente, sana e orientata al principio della sostenibilità. |
9. ÖVAG e gli istituti primari
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9.1. |
[Remunerazione delle riserve di liquidità] Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 13, della legge austriaca sulle attività bancarie BWG, gli istituti primari ricevono da ÖVAG per le loro riserve di liquidità una remunerazione pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di [40-70] punti base («bp») sui loro depositi. La percentuale di costo sarà ridotta di [5-10] bp rispettivamente il 1o gennaio 2014 e il 1o gennaio 2015 e di un ulteriore [3-7] rispettivamente il 1o gennaio 2016 e il 1o gennaio 2017, affinché dal 1o gennaio 2017 la remunerazione sia pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di [20-40]. Con esplicita autorizzazione da parte della Commissione possono essere utilizzati in alternativa altri strumenti di fund transfer pricing, a condizione che si riesca a dimostrare che i risultati derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse sulle riserve di liquidità ivi descritti siano quanto meno raggiunti. |
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9.2. |
[Commissioni] ÖVAG trattiene tutte le commissioni relative alle attività conseguite grazie al sito internet LiveBank. |
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9.3. |
[Distribuzione dei dividendi agli istituti primari] I dividendi possono essere distribuiti agli istituti primari nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione, a condizione che il limite di [7-10] milioni di EUR di cui al punto 7.2 venga ridotto a [5-8] milioni di EUR e solo nella misura in cui, qualora debbano essere distribuiti dividendi conformemente al punto 7.2, siano stati conseguiti utili sufficienti e sia stato inoltre raccolto nuovo capitale esterno di base (al netto, detratti gli accantonamenti) necessario almeno a coprire l’ammontare dei dividendi distribuiti (ai singoli investitori e al governo federale per compensare la mancata tesaurizzazione). |
10. Remunerazione degli aiuti
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10.1. |
[Remunerazione della garanzia sulle attività] La garanzia sulle attività fornita dall’Austria, del valore di 100 milioni di EUR, viene remunerata con un premio non legato agli utili del 10% annuo. |
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10.2. |
[Remunerazione della quota di partecipazione al capitale] La quota di partecipazione al capitale fornita dallo Stato viene retribuita in base all’accordo di principio. |
11. Strategia di uscita per la garanzia sulle attività, la quota di partecipazione al capitale e il capitale azionario
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11.1. |
[Rimborso della garanzia sulle attività] La garanzia sulle attività fornita dall’Austria, del valore di 100 milioni di EUR, deve essere organizzata in modo tale da giungere a scadenza immediatamente dopo il 31 dicembre 2015. |
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11.2. |
[Rimborso della quota di partecipazione al capitale] ÖVAG si impegna ad attuare tutte le misure idonee a sgravare la Repubblica d’Austria dal suo onere di partecipante al capitale della banca per metà della quota (150 milioni di EUR) nel primo semestre del 2017 e per la quota completa al più tardi subito dopo il 31 dicembre 2017. Le banche primarie contribuiscono a tale obiettivo, nella misura in cui i requisiti minimi di legge lo consentano. |
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11.3. |
[Strategia di uscita] L’Austria non si considera il proprietario a lungo termine di ÖVAG e tenta pertanto di rivendere le azioni sottoscritte il più velocemente possibile, tenendo conto degli interessi di bilancio, nonché delle disposizioni della legge austriaca sulle attività bancarie BWG e dell’articolo 2, paragrafo 3, della legge austriaca di stabilizzazione del mercato finanziario. |
12. Fiduciario di controllo
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12.1. |
L’Austria garantisce il controllo costante della completa e corretta attuazione del piano di ristrutturazione di ÖVAG, nonché della completa e corretta attuazione di tutti gli impegni indicati nel presente catalogo da parte di un fiduciario indipendente, sufficientemente qualificato e tenuto all’obbligo di riservatezza. |
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12.2. |
La procedura descritta nell’allegato “fiduciario di controllo” regola la nomina, i compiti, gli obblighi e la fine dell’incarico del fiduciario. |
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12.3. |
Durante l’attuazione della presente decisione, l’Austria garantisce alla Commissione o al fiduciario accesso illimitato a tutte le informazioni necessarie a sorvegliare l’attuazione della presente decisione La Commissione o il fiduciario di controllo possono richiedere a ÖVAG di fornire spiegazioni e chiarimenti. L’Austria e ÖVAG collaborano con la Commissione e il fiduciario in merito a tutte le richieste relative al controllo dell’attuazione della presente decisione. |
Allegato al catalogo degli impegni - Il fiduciario di controllo
A. Nomina del fiduciario di controllo
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(i) |
La Repubblica d’Austria si impegna a garantire che ÖVAG nomini un fiduciario di controllo (il “fiduciario”) tenuto a svolgere i compiti definiti al punto C (x) del presente allegato. Il mandato del fiduciario si estende all’intera durata della ristrutturazione, ovvero fino al 31 dicembre 2017. Al termine del suo mandato il fiduciario è tenuto a presentare una relazione conclusiva. |
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(ii) |
Il fiduciario deve essere indipendente da ÖVAG. Qualora si tratti, a titolo d’esempio, di una banca di investimento, di un consulente o di un revisore, il fiduciario dovrà essere in possesso delle qualifiche specialistiche richieste per assolvere il suo mandato e non dovrà trovarsi in nessun momento in una situazione di conflitto di interessi. Il fiduciario è remunerato da ÖVAG, la quale non deve ostacolare l’assolvimento indipendente ed efficace del mandato del fiduciario. |
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(iii) |
L’Austria si impegna a che ÖVAG, entro quattro settimane dalla notifica della decisione della Commissione, proponga almeno due persone per la funzione di fiduciario onde ottenere l’autorizzazione da parte della Commissione. |
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(iv) |
Le proposte devono contenere informazioni sufficienti in merito a dette persone, in modo che la Commissione possa verificare se il fiduciario proposto soddisfi i requisiti di cui al punto A(ii), e devono specificare:
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(v) |
La Commissione ha facoltà di accettare o respingere il fiduciario proposto e di autorizzare il mandato proposto con le modifiche che ritenga necessarie per consentire al fiduciario di controllo di adempiere ai suoi obblighi. Se è accettato solo un nominativo, ÖVAG designa quale fiduciario la persona o l’istituto accettati in conformità con il mandato autorizzato dalla Commissione o provvede alla relativa nomina. Se è accettato più di un nome, ÖVAG può decidere quale tra le persone autorizzate debba essere nominata fiduciario. Entro una settimana dal rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione il fiduciario è designato in conformità con il mandato autorizzato. |
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(vi) |
Nel caso siano respinti tutti i fiduciari proposti, l’Austria si impegna a garantire che ÖVAG, entro due settimane dalla notifica del rifiuto, indichi almeno altre due persone o istituti, nel rispetto dei requisiti e secondo la procedura di cui ai punti A(i) e A(iv). |
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(vii) |
Se la Commissione respinge anche tutti gli ulteriori fiduciari proposti, essa designa un fiduciario, la cui nomina viene effettuata o disposta da ÖVAG sulla base del mandato del fiduciario autorizzato dalla Commissione. |
B. Compiti e obblighi generali
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(viii) |
Il fiduciario assiste la Commissione per garantire che ÖVAG adempia ai propri obblighi e si faccia carico degli impegni previsti per un fiduciario di controllo e indicati nel catalogo degli impegni. Il fiduciario esegue i compiti previsti dal mandato secondo il piano di lavoro e le sue versioni riviste che sono state autorizzate dalla Commissione. La Commissione può impartire al fiduciario, di propria iniziativa o su richiesta del fiduciario o di ÖVAG, ordini o istruzioni al fine di garantire l’adempimento degli obblighi. ÖVAG non ha la facoltà di impartire istruzioni al fiduciario. |
C. Compiti e obblighi del fiduciario
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(ix) |
Compito del fiduciario è garantire il completo e corretto adempimento degli obblighi di cui agli impegni nonché la completa e corretta attuazione del piano di ristrutturazione di ÖVAG. La Commissione può impartire al fiduciario, di propria iniziativa o su richiesta del fiduciario o di ÖVAG, ordini o istruzioni al fine di garantire che questi adempia agli impegni allegati alla decisione. |
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(x) |
Il fiduciario
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D. Compiti e obblighi di ÖVAG
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(xi) |
ÖVAG si impegna a cooperare con il fiduciario, a sostenerlo e a comunicargli le informazioni di cui questi ragionevolmente necessita per espletare i suoi compiti in base al mandato conferitogli; lo stesso esige dai suoi consulenti. Il fiduciario ha accesso illimitato a libri, registrazioni, documenti, quadri dirigenti e altri membri del personale, impianti, stabilimenti e informazioni tecniche di ÖVAG o dell’attività destinata alla dismissione, necessarie per l’adempimento dei compiti previsti dal mandato. ÖVAG mette a disposizione del fiduciario uno o più uffici nei suoi locali aziendali e tutti i collaboratori della banca sono a sua disposizione per qualsiasi colloquio, in modo che il fiduciario abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per espletare i suoi compiti. |
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(xii) |
Con riserva di approvazione da parte di ÖVAG (la quale non può essere rifiutata o ritardata senza motivo), il fiduciario può, a spese di ÖVAG, designare consulenti (in particolare in materia di finanziamento alle imprese e in campo giuridico) se egli ritiene che la nomina di questi consulenti sia necessaria od opportuna per espletare i suoi incarichi e obblighi nell’ambito del mandato, a condizione che i costi connessi a queste misure e le altre spese siano adeguati. Qualora ÖVAG non dia la propria approvazione ai consulenti proposti dal fiduciario, la Commissione ha facoltà di nominare detti consulenti in vece di ÖVAG e dopo averla sentita. Solo il fiduciario è autorizzato a impartire istruzioni ai consulenti. |
E. Sostituzione, esonero dagli incarichi e nuova nomina del fiduciario
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(xiii) |
Qualora il fiduciario venga meno all’adempimento dei suoi incarichi secondo gli obblighi, o sussista un altro valido motivo, come per esempio un conflitto di interessi del fiduciario,
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(xiv) |
Qualora il fiduciario venga revocato conformemente al punto E(xiii), gli si può imporre di proseguire la sua attività gli finché non gli sia subentrato un successore al quale il fiduciario abbia trasmesso tutte le informazioni pertinenti. Il nuovo fiduciario viene designato secondo la procedura di cui ai punti da A(i) a A(vi). |
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(xv) |
A prescindere dalla revoca di cui al punto E(xiii) l’attività del fiduciario termina solo nel momento in cui la Commissione lo esonera dalle sue funzioni. Tale esonero viene impartito dopo che il fiduciario ha attuato tutti gli obblighi affidatigli. Tuttavia, la Commissione può esigere in qualsiasi momento che il fiduciario riprenda le proprie funzioni qualora in un momento successivo risulti che le misure correttive non siano state attuate in modo completo e regolare. |
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20.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/s3 |
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