ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.162.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 162

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
14 giugno 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/285/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 giugno 2013, che stabilisce la posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio TRIPS dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, per i paesi membri meno avanzati

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2013 della Commissione, dell’11 giugno 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2013 della Commissione, del 13 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2013 della Commissione, del 13 giugno 2013, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013

7

 

 

DECISIONI

 

 

2013/286/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 maggio 2013, che nomina la capitale europea della cultura per il 2017 in Danimarca e a Cipro e la capitale europea della cultura per il 2018 a Malta

9

 

 

2013/287/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 giugno 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/884/UE recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina ( 1 )

10

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011)

15

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti (GU L 295 del 12.11.2011)

15

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2013

che stabilisce la posizione dell’Unione europea in seno al Consiglio TRIPS dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, per i paesi membri meno avanzati

(2013/285/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, e l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 novembre 2012 Haiti ha richiesto formalmente, a nome del gruppo dei paesi meno avanzati (PMA), una proroga del periodo di transizione per l’attuazione dell’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS), a norma dell’articolo 66, paragrafo 1 del citato accordo.

(2)

La scadenza del periodo di transizione vigente era prevista per il 1o luglio 2013, come concordato nella decisione del Consiglio TRIPS del 29 novembre 2005.

(3)

L’articolo 66, paragrafo 1 dell’accordo TRIPS dispone che il consiglio TRIPS «su richiesta di un paese membro meno avanzato debitamente motivata, concede proroghe di tale periodo».

(4)

La tutela e lo sfruttamento della proprietà intellettuale sono fattori determinanti nella promozione della crescita socioeconomica, come è stato riconosciuto dai ministri che hanno partecipato alla riunione preparatoria regionale per l’Africa, tenutasi a Dar es Salaam nel marzo 2013 prima della revisione ministeriale annuale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; i ministri hanno esortato a intensificare gli sforzi tesi a sviluppare un quadro politico e giuridico adeguato per la proprietà intellettuale.

(5)

I PMA firmatari dell’accordo hanno compiuto progressi nell’attuazione dell’accordo TRIPS con ritmi ed estensioni diversi.

(6)

L’assistenza tecnica e finanziaria, l’efficienza e l’adeguato coordinamento, svolgono un ruolo importante nell’attuazione dell’accordo TRIPS.

(7)

Alcuni PMA hanno già fatto progressi significativi nel campo della proprietà intellettuale, ma resta di fatto che i PMA presentano esigenze e necessità particolari e continuano a dover far fronte a condizionamenti economici, finanziari e amministrativi, cosicché necessitano di più tempo e di flessibilità nell’attuazione dell’accordo TRIPS.

(8)

Risulta di conseguenza necessario prorogare il periodo di transizione per l’attuazione dell’accordo TRIPS per i PMA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che l’Unione europea adotta in seno al Consiglio TRIPS dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS per i PMA è che fatti salvi gli articoli 3, 4 e 5, i PMA non sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’accordo TRIPS, per un periodo da stabilire atraverso il consenso dei membri dell'OMC, o fino alla data in cui cesseranno di far parte dei paesi membri meno avanzati, qualora la data sia anteriore.

2.   Durante tale periodo di proroga i PMA non riducono i livelli già esistenti di tutela della proprietà intellettuale al di sotto di quelli fissati dall’accordo TRIPS. La presente decisione non pregiudica la decisione del Consiglio TRIPS, del 27 giugno 2002, sulla «Proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1 dell’accordo TRIPS per i paesi membri meno avanzati per determinati obblighi riguardo ai prodotti farmaceutici».

3.   Inoltre, durante tale periodo di proroga deve essere adeguatamente valutato ed identificato il rispettivo livello di attuazione dell’accordo TRIPS nei diversi PMA e deve essere determinato in che modo l’assistenza tecnica e i programmi di sviluppo di capacità possano essere coordinati, utilizzati e valutati in maniera più efficiente, privilegiando gli aspetti che presentano utilità immediata al fine di consentire un processo di graduale integrazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


REGOLAMENTI

14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Vite di acciaio inossidabile di circa 2 cm.

La testa della vite presenta un innesto ad intaglio.

Il gambo della vite ha una filettatura parziale di forma regolare. La punta presenta una tacca tagliente e non è biforcuta.

L’articolo è destinato ad essere usato nel legno e nei pannelli di legno.

 (1) Cfr. illustrazione.

7318 12 10

La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7318, 7318 12 e 7318 12 10.

Date le sue caratteristiche (gambo parzialmente filettato, tacca tagliente all’estremità della punta che non è biforcuta), l’articolo è appositamente concepito per penetrare nel legno. L’articolo è pertanto considerato una vite per legno che rientra nella sottovoce 7318 12.

L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7318 12 10 come vite per legno di acciaio inossidabile.

Image


(1)  L’immagine è a scopo puramente informativo.


14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 541/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

55,8

TN

30,0

TR

69,6

ZZ

51,8

0707 00 05

EG

172,5

MK

28,7

TR

142,5

ZZ

114,6

0709 93 10

TR

142,7

ZZ

142,7

0805 50 10

AR

103,9

TR

115,2

ZA

114,0

ZZ

111,0

0808 10 80

AR

152,2

BR

108,3

CL

127,0

CN

96,2

NZ

138,5

US

161,5

ZA

111,2

ZZ

127,8

0809 10 00

IL

342,4

TR

198,3

ZZ

270,4

0809 29 00

TR

408,9

US

752,9

ZZ

580,9

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

196,9

ZZ

206,3

0809 40 05

CL

118,6

IL

308,9

ZZ

213,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 542/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2013

relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 186 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2012/2013 relativa alle importazioni di zucchero di cui ai codici 1701 14 10 e 1701 99 10 a dazio doganale ridotto.

(2)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare o no un dazio doganale minimo per codice NC ad otto cifre.

(3)

In base alle offerte ricevute nell’ambito della quarta gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per lo zucchero di cui ai codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 giugno 2013, per lo zucchero di cui ai codici 1701 14 10 e 1701 99 10 è fissato, in conformità all’allegato del presente regolamento, un dazio doganale minimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 16 del 19.1.2013, pag. 7.


ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre

Dazio doganale minimo

1

2

1701 14 10

141,10

1701 99 10

161,00

(—)

non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate)

(X)

nessuna offerta


DECISIONI

14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2013

che nomina la capitale europea della cultura per il 2017 in Danimarca e a Cipro e la capitale europea della cultura per il 2018 a Malta

(2013/286/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un’azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le relazioni della giuria del settembre 2012 riguardanti la procedura di selezione delle capitali europee della cultura in Danimarca e a Cipro,

vista la relazione della giuria del novembre 2012 riguardante la procedura di selezione della capitale europea della cultura a Malta,

considerando quanto segue:

I criteri di cui all’articolo 4 della decisione n. 1622/2006/CE sono pienamente soddisfatti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Aarhus e Paphos sono nominate «Capitali europee della cultura 2017» rispettivamente in Danimarca e a Cipro.

La Valletta è nominata «Capitale europea della cultura 2018» a Malta.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. QUINN


(1)  GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1.


14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/10


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2013

che modifica la decisione di esecuzione 2011/884/UE recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/287/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2011/884/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE (2) prevede un riesame delle misure di emergenza ivi previste al fine di valutare se continuano ad essere necessarie e adeguate all’obiettivo perseguito.

(2)

Dall’entrata in vigore della decisione di esecuzione 2011/884/UE si sono registrate 56 notifiche degli Stati membri al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, riguardanti riso geneticamente modificato non autorizzato in prodotti a base di riso originari della Cina. In queste condizioni, le misure di emergenza di cui alla decisione di esecuzione 2011/884/UE devono essere mantenute al fine di impedire l’immissione sul mercato di alimenti e mangimi geneticamente modificati che non sono oggetto di un’autorizzazione rilasciata in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Alla luce dell’esperienza acquisita dagli Stati membri durante l’attuazione della decisione 2011/884/UE e delle informazioni raccolte dalla Commissione tra le parti interessate, risulta inoltre necessario adeguare alcuni dei requisiti di cui a tale decisione.

(4)

In particolare, dai controlli ufficiali condotti dagli Stati membri è emerso che altri prodotti che possono contenere riso vanno aggiunti all’ambito di applicazione della decisione di esecuzione 2011/884/UE. Va inoltre prevista la possibilità per le autorità competenti di fare controlli fisici su altri prodotti.

(5)

Oltre a ciò, alcuni Stati membri hanno sottolineato durante il processo di riesame che i requisiti di cui alla decisione di esecuzione 2011/884/UE relativi alla notifica preventiva delle partite non sono pienamente in linea con i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (4) e, ove applicabile, al regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (5). Il regolamento (CE) n. 669/2009 prevede l’obbligo per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi di compilare la parte 1 del documento comune di entrata di cui all’allegato II del medesimo all’atto di importare mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di tale regolamento. Parimenti, il regolamento (CE) n. 136/2004, prevede l’obbligo di compilare il documento veterinario comune di entrata di cui all’allegato III del medesimo all’atto di importare prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Allo scopo di migliorare l’efficienza dei controlli ufficiali, è quindi opportuno allineare i requisiti in materia di notifica preventiva di cui alla decisione di esecuzione 2011/884/UE a quelli di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 e, ove applicabile, al regolamento (CE) n. 136/2004. Per evitare equivoci, è anche opportuno specificare in tale decisione che le notifiche preventive devono essere inviate alle autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato.

(6)

I metodi di campionamento svolgono un ruolo fondamentale ai fini di risultati rappresentativi e confrontabili. L’allegato II della decisione di esecuzione 2011/884/UE definisce un protocollo comune di campionamento e analisi per verificare l’assenza di riso geneticamente modificato. Dall’esperienza acquisita è emerso che la maggior parte delle importazioni oggetto della decisione sono prodotti trasformati. In tali casi si considera che la presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato sia distribuita in modo omogeneo in tutta la partita. Sulla base di questi elementi, appare necessario aggiungere un protocollo di campionamento supplementare più adatto a tali prodotti.

(7)

È necessario prevedere un nuovo periodo transitorio per l’applicazione delle nuove disposizioni contenute nella presente decisione per consentire agli operatori del settore alimentare e dei mangimi di adeguarsi alla nuova situazione creata dalla medesima.

(8)

La situazione relativa alla possibile contaminazione dei prodotti a base di riso con linee di riso geneticamente modificato non autorizzato deve continuare ad essere regolarmente riesaminata, per valutare se le misure di cui alla presente decisione sono ancora necessarie e adeguate all’obiettivo perseguito e per garantire che la decisione tenga conto dei nuovi sviluppi scientifici e tecnici.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/884/UE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Campo di applicazione

1.   La presente decisione si applica ai prodotti figuranti nell’allegato I originari della Cina o da essa spediti.

2.   Gli Stati membri possono effettuare controlli fisici a campione, in conformità all’allegato II della presente decisione, su alimenti e mangimi originari della Cina o da essa spediti, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, ma che possono consistere di, contenere o essere a base di riso, al fine di garantire la conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3.   La presente decisione non si applica alle partite di alimenti e di mangimi di cui al paragrafo 1 destinate ad un privato esclusivamente per consumo o uso personali. In caso di dubbio l’onere della prova incombe al destinatario della partita.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Notifica preventiva

1.   Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita e la natura della stessa alle autorità competenti al posto di ispezione frontaliero o al punto di entrata designato, secondo i casi. Gli operatori indicano inoltre la denominazione del prodotto specificando se si tratta di un alimento o di un mangime.

2.   A tal fine, essi compilano le parti pertinenti del documento comune di entrata (DCE) di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009 o del documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 136/2004 (6) e lo trasmettono alle autorità competenti al posto d’ispezione frontaliero o al punto di entrata designato, a seconda dei casi, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui all’allegato I che non contengono, non sono costituiti o non sono ottenuti dal riso.

3)

all’articolo 4, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Ciascuna partita di prodotto di cui all’articolo 1 è accompagnata da un rapporto di analisi per ciascun lotto e da un certificato sanitario conformi ai modelli di cui agli allegati III e IV, compilati, firmati e verificati da un rappresentante autorizzato dell’Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau (Ufficio di ispezione e di quarantena d’entrata e d’uscita) della Repubblica popolare cinese (AQSIQ). Il rapporto di analisi e il certificato sanitario sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare.

2.   Se un prodotto figurante nell’allegato I non contiene, non è costituito o non è ottenuto dal riso, il rapporto di analisi e il certificato sanitario possono essere sostituiti da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita, attestante che l’alimento o il mangime non contiene, non è costituito o non è ottenuto dal riso. Tale dichiarazione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare.»;

4)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Controlli ufficiali

1.   Ogni partita di prodotti di cui all’articolo 1 è sottoposta a controlli documentali in modo da garantire il rispetto delle condizioni d’importazione di cui all’articolo 4.

2.   Se una partita di prodotti, diversi da quelli indicati all’articolo 4, paragrafo 2, non è accompagnata da un certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’articolo 4, è rispedita nel paese di origine o distrutta.

3.   Se una partita è accompagnata dal certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’articolo 4, l’autorità competente preleva un campione da analizzare conformemente all’allegato II da tutte le partite, al fine di accertare la presenza di OGM non autorizzati. Se la partita comprende più lotti, campionamento e analisi sono effettuati per ciascun lotto.

4.   L’autorità competente può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. In tal caso la partita rimane sotto il costante controllo delle autorità competenti in attesa dei risultati dei controlli fisici.

5.   Al termine dei controlli di cui ai paragrafi da 1 a 4, l’autorità competente:

a)

compila la sezione pertinente della parte II del DCE o, se del caso, del DVCE, e il funzionario responsabile dell’autorità competente timbra e firma l’originale di tale documento.

Il DCE, o se del caso il DVCE possono essere compilati solo quando il risultato dell’analisi di cui al paragrafo 3 è disponibile;

b)

fanno e conservano una copia del DCE o, se del caso, del DVCE, firmato e timbrato.

L’originale del DCE o, se del caso, del DVCE, accompagna la partita durante il trasporto successivo fino alla destinazione indicata nel DCE o nel DVCE.

6.   L’immissione in libera pratica delle partite è consentita solo quando, dopo il campionamento e le analisi effettuati in conformità all’allegato II, tutti i lotti di tale partita sono considerati conformi alla normativa UE. Questo requisito si applica anche alle partite sottoposte a prova in conformità all’articolo 1, paragrafo 2.»;

5)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Disposizionii transitorie

Fino al 5 agosto 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, fatta eccezione per i prodotti dell’allegato I, corrispondenti ai codici della nomenclatura combinata 1905 90 60, 1905 90 90 e 2103 90 90, che sono arrivati fisicamente nell’UE prima del 4 luglio 2013, anche se il DCE non è stato trasmesso all’autorità competente almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, a condizione che gli altri requisiti di cui all’articolo 3 siano soddisfatti.

Fino al 5 ottobre 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all’allegato I corrispondenti ai codici della nomenclatura combinata 1905 90 60, 1905 90 90 e 2103 90 90, che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che l’autorità competente abbia eseguito il campionamento e l’analisi a norma dell’articolo 5, paragrafo 3.»;

6)

gli allegati I e II sono modificati in conformità agli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Riesame delle misure

Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate periodicamente per tener conto, se del caso, dei nuovi sviluppi per quanto concerne la presenza di OGM non autorizzati nei prodotti originari della Cina o da essa spediti o dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di campionamento e di analisi di cui alla presente decisione.»

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 140.

(3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

(5)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

(6)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.»;


ALLEGATO I

L’allegato I della decisione di esecuzione 2011/884/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI

Prodotto

Codice NC

Risone (riso «paddy»)

1006 10

Riso semigreggio (bruno)

1006 20

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

1006 30

Rotture di riso

1006 40 00

Farina di riso

1102 90 50

Semole e semolini di riso

1103 19 50

Agglomerati di riso

1103 20 50

Grani di riso in fiocchi

1104 19 91

Cereali, schiacciati o in fiocchi (esclusi avena, frumento «grano», segala, granturco e orzo, nonché riso in fiocchi)

1104 19 99

Amido di riso

1108 19 10

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 10 00

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova

1902 11 00

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti uova

1902 19

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

1902 20

Altre paste alimentari (diverse dalle paste non cotte, non farcite né altrimenti preparate e diverse dalle paste farcite, anche cotte o altrimenti preparate)

1902 30

Alimenti preparati ottenuti per soffiatura o tostatura da cereali o da prodotti a base di cereali, ottenuti dal riso

1904 10 30

Preparazioni tipo «müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati

1904 20 10

Alimenti preparati ottenuti da fiocchi di cereali non tostati o da miscele di fiocchi di cereali non tostati e fiocchi di cereali tostati o da cereali soffiati, a base di riso (escluse preparazioni tipo «müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati)

1904 20 95

Riso, precotto o altrimenti preparato, non specificato o incluso altrove (escluse farine, semole e semolini, preparazioni di alimenti ottenute da cereali soffiati o tostati o da fiocchi di cereali non tostati o da miscele di fiocchi di cereali non tostati e da fiocchi di cereali tostati o da cereali soffiati)

1904 90 10

Cialde di riso

ex 1905 90 20

Biscotti

1905 90 45

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

1905 90 55

Prodotti estrusi o espansi, dolcificati (per esempio torte di frutta, pane con uva passa, panettoni, meringhe, panettone di Natale, cornetti e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria)

1905 90 60

Prodotti estrusi o espansi, non dolcificati, né salati o aromatizzati (per esempio pizze, quiche e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti)

1905 90 90

Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti

2103 90 90

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione del riso con un tenore di amido non superiore, in peso, al 35 %

2302 40 02

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione del riso diverse da quelle aventi un tenore di amido non superiore, in peso, al 35 %

2302 40 08»


ALLEGATO II

L’allegato II della decisione di esecuzione 2011/884/UE è così modificato:

1)

al punto 2.2 la dicitura «CEN/ISO 15568» è sostituita da «CEN/TS 15568:2007»;

2)

al punto 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso dei campioni di granelle, il laboratorio di controllo designato preleva dal campione di laboratorio omogeneizzato quattro campioni da analizzare di 240 grammi (equivalenti a 10 000 grani di riso). I quattro campioni da analizzare sono macinati e poi analizzati separatamente. Da ciascun campione sono effettuate due estrazioni. Ogni estrazione è sottoposta a una prova PCR per ciascun elemento geneticamente modificato, secondo i metodi di screening indicati al punto 4.

Per i prodotti trasformati quali farina, pasta o amido, un campione da analizzare di 125 g è preparato dal campione di laboratorio omogeneizzato. Il campione da analizzare è macinato e da esso sono effettuate due estrazioni, ciascuna delle quali è sottoposta a una prova PCR per ciascun elemento geneticamente modificato, secondo i metodi di screening indicati al punto 4.

La partita è considerata non conforme se almeno un elemento GM è rilevato in almeno un campione da analizzare prelevato dalla stessa secondo gli orientamenti forniti nella relazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea (EURL-OGM).»;

3)

al punto 5, le parole «EURL-GMFF» sono sostituite da «EURL-OGM».


Rettifiche

14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/15


Rettifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 64 dell'11 marzo 2011 )

A pagina 6, articolo 8, paragrafo 1, lettera a):

anziché:

«a)

redditi da lavoro;»

leggi:

«a)

redditi da lavoro dipendente;».


14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/15


Rettifica del regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 295 del 12 novembre 2011 )

In tutto il testo del regolamento:

a)

anziché:

«coadiuvante»

leggi:

«supporto»;

b)

anziché:

«coadiuvanti»

leggi:

«supporti».


14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.