ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.161.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 161

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
13 giugno 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 538/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013, recante misure transitorie relative ad alcuni titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per gli scambi di prodotti agricoli fra l’Unione nella sua composizione al 30 giugno 2013 e la Croazia

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 539/2013 della Commissione, del 12 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

2

 

 

DECISIONI

 

 

2013/280/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa all’adeguatezza delle autorità competenti degli Stati Uniti d’America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 3402]  ( 1 )

4

 

 

2013/281/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 giugno 2013, sull’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 3404]  ( 1 )

8

 

 

2013/282/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 giugno 2013, recante modifica della decisione 2006/784/CE con riguardo alla formula di un metodo autorizzato di classificazione delle carcasse di suino in Francia [notificata con il numero C(2013) 3437]

10

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 12/12/COL, del 25 gennaio 2012, che modifica per l’ottantaquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi capitoli sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale e sulla disciplina relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

12

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 538/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2013

recante misure transitorie relative ad alcuni titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per gli scambi di prodotti agricoli fra l’Unione nella sua composizione al 30 giugno 2013 e la Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

Prima del 1o luglio 2013 gli scambi di alcuni prodotti agricoli fra l’Unione e la Croazia sono soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. A decorrere dal 1o luglio 2013, tali titoli non potranno più essere utilizzati per gli scambi suddetti.

(2)

Alcuni titoli, che saranno ancora validi dopo il 30 giugno 2013, non saranno stati utilizzati affatto o saranno stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai suddetti titoli devono essere rispettati pena l’incameramento della cauzione costituita. Poiché dopo l’adesione della Croazia tali impegni non potranno più essere rispettati, è necessario stabilire, con effetto a decorrere dalla data di adesione di tale paese, una misura transitoria che preveda lo svincolo delle cauzioni costituite.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cauzioni costituite per il rilascio di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a)

il paese esportatore o il paese destinatario indicato sui titoli è la Croazia. Se l’indicazione sul titolo del paese esportatore o del paese destinatario non è obbligatoria, l’operatore è tenuto a dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che il paese esportatore o il paese destinatario è la Croazia;

b)

la validità dei titoli non scade prima del 1o luglio 2013;

c)

al 1o luglio 2013 i titoli sono stati utilizzati solo parzialmente o non sono stati utilizzati affatto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


13.6.2013   

IT

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L 161/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 539/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

41,5

MK

55,8

TN

30,0

TR

57,9

ZZ

46,3

0707 00 05

AL

36,9

EG

172,5

MK

32,8

TR

142,5

ZZ

96,2

0709 93 10

TR

139,3

ZZ

139,3

0805 50 10

AR

77,2

TR

115,2

ZA

110,6

ZZ

101,0

0808 10 80

AR

155,1

BR

105,5

CL

123,4

CN

96,1

NZ

139,0

US

160,0

ZA

113,5

ZZ

127,5

0809 10 00

IL

342,4

TR

201,4

ZZ

271,9

0809 29 00

IL

750,0

TR

415,9

US

766,2

ZZ

644,0

0809 30

TR

196,9

ZZ

196,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

13.6.2013   

IT

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L 161/4


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2013

relativa all’adeguatezza delle autorità competenti degli Stati Uniti d’America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 3402]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/280/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, e all’articolo 53 della direttiva 2006/43/CE, in caso di ispezioni o indagini su revisori legali o imprese di revisione contabile, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile soltanto a condizione che le autorità competenti di tale paese terzo siano state considerate adeguate dalla Commissione e che siano stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le predette autorità e le autorità competenti degli Stati membri interessati. Di conseguenza, è necessario individuare quali autorità competenti dei paesi terzi siano adeguate ai fini della trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile.

(2)

La trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione costituisce materia sostanziale di pubblico interesse connessa con l’esercizio della funzione di controllo pubblico indipendente. Di conseguenza, tutte le trasmissioni di carte di lavoro o di altri documenti da parte delle autorità competenti di uno Stato membro dovranno essere realizzate unicamente ai fini dell’esercizio di funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile da parte delle autorità competenti del paese terzo interessato. Occorre che gli Stati membri garantiscano che gli accordi bilaterali che consentono la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile tra le loro autorità competenti e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America prevedano appropriate misure di salvaguardia circa la protezione dei dati personali trasmessi, nonché circa la protezione del segreto d’ufficio e di informazioni commerciali sensibili relative alle società i cui bilanci sono sottoposti a revisione contabile e ai revisori dei conti delle società che figurano nelle suddette carte di lavoro. Occorre che i soggetti che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti del paese terzo che ricevono l’informazione siano soggetti all’obbligo del segreto d’ufficio.

(3)

Fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, occorre che gli Stati membri garantiscano che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile, i contatti tra i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America si svolgano attraverso le autorità competenti dello Stato membro interessato.

(4)

In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono decidere di accettare ispezioni congiunte, qualora ciò sia necessario per garantire un controllo efficace. Gli Stati membri possono consentire che la cooperazione con le autorità competenti degli Stati Uniti d’America si svolga sotto forma di ispezioni congiunte o attraverso osservatori non dotati di poteri di ispezione o di indagine e senza facoltà di accesso alle carte riservate o ad altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile. È opportuno che tale cooperazione si svolga sempre nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE ed alla presente decisione, in particolare per quanto riguarda la necessità di rispettare la sovranità, la riservatezza e la reciprocità. Occorre che gli Stati membri garantiscano che le ispezioni congiunte svolte nell’Unione dalle loro autorità competenti e dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE si svolgano sotto la guida dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

(5)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione di detta direttiva. Di conseguenza, laddove la trasmissione alle autorità competenti degli Stati Uniti d’America di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile implichi la divulgazione di dati personali, essa dovrà sempre avere luogo conformemente alla direttiva 95/46/CE. Occorre inoltre che gli Stati membri garantiscano appropriate misure di salvaguardia circa la protezione dei dati personali trasmessi, in particolare attraverso accordi vincolanti conclusi, in conformità con il capo IV della direttiva 95/46/CE, tra le loro autorità competenti e quelle degli Stati Uniti d’America, e che assicurino che queste ultime non rendano pubblici, senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati, i dati personali contenuti nelle carte di lavoro o in altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile loro trasmessi.

(6)

È opportuno che l’adeguatezza delle autorità competenti di un paese terzo sia valutata alla luce degli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 36 della direttiva 2006/43/CE o di risultati funzionali essenzialmente equivalenti. In particolare, l’adeguatezza dovrà essere valutata alla luce delle funzioni esercitate dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America, delle misure da queste messe in atto per contrastare la violazione delle norme di riservatezza e del segreto d’ufficio nonché della loro capacità, in virtù delle leggi e regolamentazioni in vigore nel loro paese, di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri.

(7)

Dal momento che i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile di società dell’Unione europea che abbiano emesso valori mobiliari negli Stati Uniti d’America o che facciano parte di un gruppo che rediga conti consolidati in quel paese sono disciplinati dal diritto interno di quest’ultimo, occorre decidere se le autorità competenti degli Stati membri possano trasferire alle autorità competenti degli Stati Uniti carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile unicamente ai fini dell’esercizio delle loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile.

(8)

Sono state condotte valutazioni di adeguatezza di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE nei confronti delle autorità competenti degli Stati Uniti d’America. È necessario che le decisioni in materia di adeguatezza per quanto riguarda le autorità degli Stati Uniti d’America vengano prese sulla base delle suddette valutazioni.

(9)

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America è competente in materia di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. Le disposizioni della presente decisione si applicano unicamente alle competenze della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America in materia di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato attività al suo interno. Essa farebbe uso delle carte di lavoro o degli altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che le sono eventualmente trasmessi ai soli fini delle indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti negli Stati Uniti d’America, la Securities and Exchange Commission può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri carte di lavoro o altri documenti pertinenti detenuti da revisori dei conti o da imprese di revisione contabile degli Stati Uniti e relativi alle indagini che essa ha la facoltà di effettuare su tali revisori o imprese di revisione contabile. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America deve pertanto essere considerata adeguata ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(10)

Il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d’America è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Esso mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato attività al suo interno. Esso farebbe uso delle carte di lavoro o degli altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che gli sono eventualmente trasmessi ai soli fini dell’esercizio delle funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti negli Stati Uniti d’America, esso può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori o da imprese di revisione contabile statunitensi. Il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d’America deve pertanto essere considerato adeguato ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(11)

Previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri, è opportuno che la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile comporti anche l’accesso o la trasmissione alle autorità considerate adeguate ai sensi della presente decisione di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile, nonché l’accesso o la trasmissione di dette carte alle suddette autorità da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Di conseguenza, in caso di ispezioni o indagini, è opportuno che revisori legali e imprese di revisione contabile siano autorizzati a dare accesso o a trasmettere alle succitate autorità carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile unicamente alle condizioni fissate nella presente decisione e all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE, come nel caso, per esempio, in cui ci sia l’accordo del revisore legale, delle imprese di revisione contabile o della società cliente.

(12)

Occorre che la presente decisione non pregiudichi gli accordi in materia di cooperazione di cui all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (3).

(13)

Poiché la presente decisione è adottata congiuntamente alla decisione di esecuzione 2013/281/UE della Commissione (4) sull’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni per i revisori e gli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America, occorre che essa non pregiudichi la decisione finale in materia di equivalenza che la Commissione può adottare ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.

(14)

Scopo ultimo della cooperazione con gli Stati Uniti d’America in materia di controllo dei revisori dei conti è il conseguimento della reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo laddove la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile rappresenti un’eccezione. La fiducia reciproca si basa sull’equivalenza dei sistemi di controllo dei revisori contabili dell’Unione europea e degli Stati Uniti.

(15)

Il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d’America intende valutare più a fondo i sistemi di controllo dei revisori contabili degli Stati membri prima di decidere se affidarsi al controllo effettuato dalle autorità competenti di questi ultimi. Pertanto, è opportuno rivedere i meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d’America e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento della reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo. Per tali ragioni, è opportuno che la presente decisione si applichi per un periodo di tempo limitato.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d’America e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America sono considerati adeguati ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

Articolo 2

1.   In caso di ispezioni o indagini di revisori legali o imprese di revisione contabile, qualsiasi trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile è soggetta alla previa autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato, oppure è effettuata dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

2.   Le carte di lavoro o altri documenti pertinenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile sono trasmessi ai soli fini del controllo pubblico, del controllo esterno della qualità o di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.

3.   Qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile fossero detenuti unicamente da revisori legali o da imprese di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente abbia ricevuto una richiesta da parte di una delle autorità di cui all’articolo 1, le suddette carte o documenti sono trasmessi all’autorità competente del paese terzo interessato solo nel caso in cui l’autorità competente del primo Stato membro abbia espresso il suo accordo sulla trasmissione.

4.   Gli Stati membri garantiscono che gli accordi bilaterali che consentono la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile tra le loro autorità competenti e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America prevedano appropriate misure di salvaguardia circa la protezione dei dati personali trasmessi, nonché circa la protezione del segreto d’ufficio e di informazioni commerciali sensibili relative alle società i cui bilanci sono sottoposti a revisione contabile e ai revisori dei conti delle società che figurano nelle suddette carte di lavoro.

5.   Fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri garantiscono che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile, gli accordi bilaterali che consentono la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile tra le loro autorità competenti e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America prevedano che i contatti tra i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America si svolgano attraverso le autorità competenti dello Stato membro interessato.

6.   Gli Stati membri possono autorizzare ispezioni congiunte solo qualora siano necessarie. Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni congiunte svolte dalle loro autorità competenti e dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE si svolgano, in regola generale, sotto la guida dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

7.   Gli Stati membri garantiscono che gli accordi bilaterali tra le loro autorità competenti e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America siano conformi alle condizioni di cooperazione stabilite nel presente articolo.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o agosto 2013 al 31 luglio 2016.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(4)  Cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.


13.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/8


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2013

sull’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 3404]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/281/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a iscrivere all’albo tutti i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di talune società, aventi sede al di fuori dell’Unione, i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione. L’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assoggettare i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di cui sopra ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni.

(2)

A norma della decisione 2011/30/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e a un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea (2), i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri.

(3)

La decisione 2011/30/UE cessa di applicarsi il 31 luglio 2013. Esiste pertanto la necessità di valutare nuovamente l’equivalenza dei sistemi.

(4)

Prima di adottare la decisione 2011/30/UE, la Commissione ha effettuato una valutazione dell’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni per i revisori e gli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America. La valutazione è stata realizzata con l’assistenza del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti. I sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America sono stati valutati alla luce dei criteri stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE, che disciplinano i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. È necessario che lo scopo ultimo della cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati membri e degli Stati Uniti d’America sia il conseguimento di un quadro di reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo sulla base della loro equivalenza.

(5)

Gli Stati Uniti d’America dispongono di un sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile che opera in base a regole simili a quelle stabilite agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America hanno intenzione di valutare ulteriormente i sistemi di controllo dei revisori contabili degli Stati membri prima di decidere se affidarsi al controllo effettuato dalle autorità competenti di questi ultimi.

(6)

È pertanto opportuno che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni per i revisori e gli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America vengano rivisti ai fini della valutazione dei progressi compiuti per raggiungere la fiducia reciproca. Per tali ragioni, è opportuno che la presente decisione si applichi per un periodo di tempo limitato.

(7)

Una volta che la Commissione ha adottato la decisione di riconoscere che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni dei revisori e degli enti di revisione contabile di un paese terzo o di un territorio sono equivalenti ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono disapplicare o modificare sulla base di reciprocità i requisiti dell’articolo 45, paragrafi 1 e 3, in relazione ai revisori e agli enti di revisione di tale paese terzo o territorio. Le condizioni alle quali i requisiti dell’articolo 45, paragrafi 1 e 3, saranno disapplicati o modificati devono essere fissate in disposizioni di cooperazione, di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, tra lo Stato membro e il paese terzo o territorio in questione e comunicate alla Commissione.

(8)

Nel caso di una società con sede legale negli Stati Uniti d’America, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, ma che non sono ammessi alla negoziazione negli Stati Uniti d’America, occorre che gli Stati membri garantiscano che tutti gli incarichi di revisione contabile relativi ai bilanci di tale società siano coperti dagli accordi di cooperazione conclusi con gli Stati Uniti d’America per determinare quale sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni si applicherà ai revisori di tali società. Qualora tali incarichi siano svolti da un revisore o un ente di revisione di un altro Stato membro, occorre che gli Stati membri cooperino per garantire che l’incarico di revisione sia incluso nell’ambito di uno dei loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni.

(9)

Il presente regime transitorio non deve impedire la conclusione di accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America.

(10)

La presente decisione non deve pregiudicare eventuali decisioni finali in merito all’adeguatezza che la Commissione può adottare ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

(11)

Occorre controllare il funzionamento del regime transitorio ed esaminare i progressi compiuti dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America. Alla fine del periodo transitorio, è necessario prendere una decisione sull’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni per i revisori e gli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America. Occorre verificare se gli Stati membri hanno incontrato difficoltà a ottenere il riconoscimento dell’equivalenza dalle competenti autorità degli Stati Uniti d’America in relazione ai loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri.

Articolo 2

L’articolo 1 non pregiudica gli accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America, purché tali accordi rispettino i criteri di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/280/UE della Commissione (3) e non pregiudichino le decisioni da adottare a norma dell’articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o agosto 2013 al 31 luglio 2016.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(2)  GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12.

(3)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.


13.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/10


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2013

recante modifica della decisione 2006/784/CE con riguardo alla formula di un metodo autorizzato di classificazione delle carcasse di suino in Francia

[notificata con il numero C(2013) 3437]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2013/282/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2006/784/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia (2), è stato autorizzato l’uso di sette metodi di classificazione delle carcasse di suino in Francia.

(2)

La Francia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione della formula utilizzata nel metodo «CSB Image-Meater» per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio, poiché il metodo di classificazione attuale richiedeva adeguamenti tecnici. La Francia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando i principi su cui si basa la nuova formula, il risultato della prova di sezionamento e l’equazione utilizzata per la stima della percentuale di carne magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (3).

(3)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione della suddetta nuova formula. È dunque necessario che tale formula venga autorizzata in Francia.

(4)

La decisione 2006/784/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le modifiche degli apparecchi o del metodo di classificazione sono consentite solo se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/784/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2013

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 17.11.2006, pag. 27.

(3)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Nella parte 6 («CSB Image-Meater») dell’allegato della decisione 2006/784/CE, i punti 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2.

Il CSB Image-Meater è costituito in particolare da una videocamera, da un computer dotato di scheda per analisi delle immagini, da uno schermo, da una stampante, da un meccanismo di comando, da un meccanismo che analizza i risultati delle misurazioni e da interfacce. Le 4 variabili dell’Image-Meater sono tutte misurate sulla linea mediana: i valori misurati sono poi trasformati da un’unità centrale in una stima della percentuale di carne magra.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Formula

dove:

Ŷ =

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

G3 —

spessore minimo di grasso (compresa la cotenna) che ricopre il muscolo gluteus medius (in millimetri);

G4 —

spessore medio di grasso (compresa la cotenna) che ricopre le quattro vertebre lombari (denominate Va, Vb, Vc, Vd) (in millimetri);

M3 —

spessore minimo del muscolo tra l’estremità anteriore del muscolo gluteus medius e la parte dorsale del canale midollare (in millimetri);

M4 —

spessore medio del muscolo che ricopre le quattro vertebre lombari (denominate Va, Vb, Vc, Vd) (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 45 e 125 kg.»


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

13.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/12


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 12/12/COL

del 25 gennaio 2012

che modifica per l’ottantaquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi capitoli sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale e sulla disciplina relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l’Autorità»),

Considerando quanto segue:

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente o l’Autorità di vigilanza lo consideri necessario.

Il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha adottato la comunicazione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4) e la comunicazione — Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4).

Entrambe le comunicazioni sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo.

Occorre garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» a pagina 11 dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea.

L’Autorità ha consultato in proposito la Commissione europea e gli Stati EFTA con lettere datate 10 gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale.

Il testo del nuovo capitolo è riportato nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo sulla disciplina relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

Il testo del nuovo capitolo è riportato nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membro del Collegio


ALLEGATO I

PARTE VI:   NORME SULLA COMPENSAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO, SULLA PROPRIETÀ STATALE DELLE IMPRESE E SULL’AIUTO ALLE IMPRESE PUBBLICHE

Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale  (1)

1   Finalità e campo d’applicazione

1.

I servizi di interesse economico generale (SIEG) svolgono un ruolo centrale nella promozione della coesione sociale e territoriale. Le parti contraenti dell’accordo SEE, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, devono provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i propri compiti.

2.

Taluni SIEG possono essere forniti da imprese pubbliche o private (2) senza ricevere un sostegno finanziario specifico dalle autorità degli Stati EFTA. Altri servizi possono essere prestati solo se le autorità offrono una compensazione finanziaria al fornitore. In assenza di norme specifiche del SEE, gli Stati EFTA hanno in genere la facoltà di determinare le modalità di organizzazione e di finanziamento dei loro SIEG.

3.

Lo scopo del presente capitolo è chiarire i concetti fondamentali per applicare le norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico (3). Esso si concentrerà pertanto sulle norme relative agli aiuti di Stato che rivestono il maggiore interesse per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

4.

Il 20 dicembre 2011 la Commissione europea (“la Commissione”) ha adottato la decisione 2012/21/UE riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (4) (“la decisione 2012/21/UE”), che stabilisce che alcuni tipi di compensazione di SIEG che costituiscono aiuti di Stato sono compatibili con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“il trattato”) conformemente al suo articolo 106, paragrafo 2, e sono esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La decisione 2012/21/UE dovrebbe essere integrata nell’accordo SEE nel più breve tempo possibile. Contemporaneamente al presente capitolo, l’Autorità di vigilanza EFTA (“l’Autorità”) ha adottato una disciplina degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (“la disciplina”), che stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per i SIEG non contemplati dalla decisione 212/21/UE possono essere dichiarati compatibili ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE. La Commissione prevede inoltre di adottare un regolamento relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) per la prestazione di servizi di interesse economico generale che stabilisca che alcune misure di compensazione non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato (“il regolamento”) (5). Una volta adottato, il regolamento sarà integrato nell’accordo SEE.

5.

Il presente capitolo lascia impregiudicata l’applicazione delle altre disposizioni del diritto del SEE, in particolare quelle relative agli appalti pubblici e alle condizioni derivanti dall’accordo SEE e dalla normativa settoriale in esso integrata. Qualora decida di affidare a un terzo la prestazione di un servizio, l’autorità pubblica è tenuta a conformarsi alla legislazione del SEE in materia di appalti pubblici, contenuta nell’allegato XVI dell’accordo SEE. Anche nei casi in cui le direttive in materia di appalti pubblici non sono applicabili o lo sono solo parzialmente (ad esempio per le concessioni di servizi e gli appalti pubblici di servizi di cui all’allegato II B della direttiva 2004/18/CE (6), comprendente vari tipi di servizi sociali), l’aggiudicazione deve tuttavia soddisfare i requisiti di trasparenza, di parità di trattamento, di proporzionalità e di riconoscimento reciproco fissati dall’accordo SEE (7).

6.

Oltre alle questioni trattate nel presente capitolo, nella decisione 2012/21/UE e nella disciplina, l’Autorità risponderà alle singole domande che possono sorgere riguardo all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai SIEG (8).

7.

Il presente capitolo lascia impregiudicata la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (“la Corte di giustizia”) e della Corte EFTA.

2   Disposizioni generali relative alla nozione di aiuti di Stato

2.1   Nozione di impresa e di attività economica

8.

Sulla base dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano in genere solo se il beneficiario è “un’impresa”. Ai fini dell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, è pertanto fondamentale il fatto di considerare o meno il prestatore di un servizio di interesse generale come un’impresa.

2.1.1   Principi generali

9.

La Corte di giustizia ha costantemente definito un’impresa come qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (9). La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo principio generale ha tre importanti conseguenze:

 

in primo luogo, lo status del soggetto in questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluente. Per esempio, un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un’associazione o una società sportiva può tuttavia essere considerato come un’impresa ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. L’unico criterio pertinente al riguardo è se esercita un’attività economica;

 

in secondo luogo, l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in quanto tale non dipende dal fatto che il soggetto venga costituito per conseguire degli utili. Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale, anche enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato (10). In caso contrario, è ovvio che i soggetti che non perseguono scopi di lucro esulano completamente dal controllo sugli aiuti di Stato;

 

in terzo luogo, un soggetto è classificato come impresa sempre relativamente a un’attività specifica. Un soggetto che svolge attività a carattere sia economico che non economico è considerato un’impresa solo per quanto riguarda le prime.

10.

Due soggetti con personalità giuridica distinta possono essere considerati un’unità economica ai fini dell’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Tale unità economica è quindi considerata l’impresa interessata. A tale riguardo, la Corte di giustizia valuta l’esistenza di una quota di controllo o di legami funzionali, economici e organici (11). D’altra parte, un soggetto che di per sé non fornisce beni o servizi su un mercato non è un’impresa per il semplice possesso di azioni, anche di controllo, quando tale possesso dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla qualifica di azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene (12).

11.

Per chiarire la distinzione tra attività economiche e non economiche, la Corte di giustizia ha costantemente affermato che qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica (13).

12.

La questione dell’esistenza di un mercato per determinati servizi può dipendere dal modo in cui tali servizi sono organizzati nello Stato EFTA interessato (14). Le norme sugli aiuti di Stato si applicano solo se una determinata attività è svolta in un contesto di mercato. Il carattere economico di taluni servizi può quindi differire da uno Stato EFTA all’altro. Inoltre, per scelta politica o a causa degli sviluppi economici, la classificazione di un determinato servizio può modificarsi nel tempo: quella che oggi non è una attività di mercato può diventarlo in futuro, e viceversa.

13.

La decisione di un’autorità di non permettere a terzi di svolgere un determinato servizio (ad esempio perché desidera prestare il servizio internamente), non esclude l’esistenza di un’attività economica. Nonostante tale chiusura del mercato, può esistere un’attività economica se altri operatori sono disposti a fornire il servizio nel mercato interessato e hanno le capacità per farlo. Più in generale, il fatto che un particolare servizio sia prestato internamente (15) non è pertinente ai fini della natura economica dell’attività (16).

14.

Poiché la distinzione tra servizi economici e non economici dipende dalle specificità politiche ed economiche di un determinato Stato EFTA, non è possibile redigere un elenco esaustivo di attività che a priori non hanno mai carattere economico. Tale elenco non fornirebbe un’autentica certezza giuridica e sarebbe quindi di scarsa utilità. I punti seguenti cercano piuttosto di chiarire la distinzione riguardo a una serie di settori importanti.

15.

In assenza di una definizione di attività economica nell’accordo SEE, la giurisprudenza sembra offrire criteri diversi per l’applicazione delle norme relative al mercato interno e per l’applicazione del diritto della concorrenza (17).

2.1.2   Esercizio dei pubblici poteri

16.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l’articolo 107 del trattato, che corrisponde all’articolo 61 dell’accordo SEE, non si applica quando lo Stato agisce “esercitando il potere d’imperio” (18) o quando le autorità emananti dello Stato agiscono “in veste di pubblica autorità” (19). Si può considerare che un’entità agisca esercitando il potere d’imperio qualora l’attività in questione è un compito che fa parte delle funzioni essenziali dello Stato o sia ad esse connessa per sua natura, per il suo scopo e per le norme cui essa è soggetta (20). In generale, a meno che lo Stato EFTA interessato abbia deciso di introdurre meccanismi di mercato, le attività che intrinsecamente fanno parte delle prerogative dei pubblici poteri e che sono svolte dallo Stato, non costituiscono attività economiche. Esempi sono le attività connesse a:

(a)

le forze armate o le forze di pubblica sicurezza;

(b)

la sicurezza e il controllo della navigazione aerea (21);

(c)

la sicurezza e il controllo del traffico marittimo (22);

(d)

la sorveglianza antinquinamento (23); e

(e)

l’organizzazione, il finanziamento e l’esecuzione delle sentenze di reclusione (24).

2.1.3   Previdenza sociale

17.

La classificazione dei regimi in materia di sicurezza sociale come regimi implicanti attività economiche dipende dal modo in cui sono costituiti e strutturati. Nella sostanza, la Corte di giustizia e il Tribunale distinguono tra regimi basati sul principio di solidarietà e regimi economici.

18.

La Corte di giustizia e il Tribunale hanno utilizzato una serie di criteri per determinare se un regime di sicurezza sociale si basa sul principio di solidarietà e non implica pertanto un’attività economica. A tal fine, vengono presi in considerazione una serie di fattori:

(a)

l’iscrizione obbligatoria al regime (25);

(b)

il fine esclusivamente sociale perseguito dal regime (26);

(c)

lo scopo di lucro del regime (27);

(d)

l’autonomia delle prestazioni dall’importo dei contributi versati (28);

(e)

la non necessaria proporzionalità tra l’importo delle prestazioni versate e i redditi dell’assicurato (29); e

(f)

il controllo dello Stato sul regime (30).

19.

Tali regimi basati sul principio di solidarietà devono essere distinti dai regimi economici (31). Al contrario dei sistemi basati sulla solidarietà, i regimi a carattere economico sono regolarmente caratterizzata da:

(a)

l’iscrizione facoltativa (32);

(b)

il principio di capitalizzazione (le prestazioni cui si ha diritto dipendono dall’ammontare dei contributi versati e dai risultati finanziari del regime) (33);

(c)

il fine di lucro (34); e

(d)

la fornitura di prestazioni complementari rispetto a quanto previsto da un regime di base (35).

20.

Alcuni regimi combinano caratteristiche di entrambe le categorie. In tali casi, la classificazione del regime dipende da un’analisi dei diversi elementi e dalla loro rispettiva importanza (36).

2.1.4   Assistenza sanitaria

21.

Nel SEE, i sistemi di assistenza sanitaria variano notevolmente tra gli Stati. Il livello di concorrenza sul mercato fra i vari fornitori di assistenza sanitaria dipende in larga misura dalle seguenti specificità nazionali.

22.

In alcuni sistemi nazionali, gli ospedali pubblici sono parte integrante di un servizio sanitario nazionale e sono quasi interamente basati sul principio di solidarietà (37). Tali ospedali sono direttamente finanziati dai contributi sociali e da altre risorse statali e prestano i propri servizi gratuitamente agli iscritti sulla base di una copertura universale (38). La Corte di giustizia e il Tribunale hanno confermato che, nel caso in cui esista una siffatta struttura, le pertinenti organizzazioni non agiscono come imprese (39).

23.

Se esiste una tale struttura, anche attività che di per sé potrebbe avere carattere economico ma sono effettuate soltanto al fine di fornire un altro servizio non economico, non sono considerate attività economiche. Un’organizzazione che acquisti beni — anche in grandi quantità - al fine di offrire un servizio non economico non agisce in qualità di impresa per il solo fatto di essere un acquirente in un determinato mercato (40).

24.

In altri sistemi nazionali, gli ospedali e gli altri fornitori di assistenza sanitaria offrono i loro servizi contro pagamento di un prezzo, sia direttamente dai pazienti o dalla loro assicurazione (41). In tali sistemi, vi è un certo grado di concorrenza tra ospedali relativamente alla prestazione di servizi sanitari. In tal caso, il fatto che un servizio sanitario sia fornito da un ospedale pubblico non è sufficiente per classificare l’attività come non economica.

25.

La Corte di giustizia e il Tribunale hanno anche precisato che l’assistenza sanitaria che medici indipendenti e altri operatori sanitari privati forniscono dietro pagamento e a proprio rischio è considerata un’attività economica (42). Lo stesso principio si applica per quanto riguarda le farmacie indipendenti.

2.1.5   Istruzione

26.

La giurisprudenza ha stabilito che l’istruzione pubblica organizzata nell’ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un’attività non economica. A tale riguardo, la Corte di giustizia ha precisato che:

“istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini” (43).

27.

Secondo la medesima giurisprudenza, il carattere non economico dell’istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d’iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico di un servizio d’istruzione generale prevalentemente finanziato dalle casse pubbliche (44). Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d’istruzione quali la formazione professionale (45), la scuola elementare (46) e gli asili nido (47) privati e pubblici, l’attività d’insegnamento esercitata in via accessoria nelle università (48), nonché l’offerta di istruzione universitaria (49).

28.

Tale prestazione pubblica di servizi d’istruzione deve essere distinta dai servizi finanziati prevalentemente dai genitori o dagli alunni oppure dagli introiti commerciali. Ad esempio, le imprese commerciali che offrono un’istruzione superiore interamente finanziata dagli studenti rientrano chiaramente in quest’ultima categoria. In taluni sistemi gli istituti pubblici possono offrire anche servizi d’istruzione che, per la loro natura, la struttura di finanziamento e l’esistenza di organizzazioni private concorrenti, sono considerati aventi carattere economico.

29.

Nella guida in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (50) l’Autorità ha chiarito che determinate attività delle università e degli organismi di ricerca non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Ciò riguarda le principali attività degli organismi di ricerca, in particolare:

(a)

le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;

(b)

le attività di R&S svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione;

(c)

e la diffusione dei risultati della ricerca.

30.

L’Autorità ha anche chiarito che le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione della conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestono carattere non economico qualora siano “di natura interna” (51) e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca interessati (52).

2.2   Risorse statali

31.

Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo SEE (53). I vantaggi finanziati mediante risorse private possono avere l’effetto di rafforzare le posizioni di determinate imprese, ma non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 61 dell’accordo SEE.

32.

Questo trasferimento di risorse statali può assumere numerose forme quali sovvenzioni dirette, crediti d’imposta e vantaggi in natura. In particolare, il fatto che lo Stato non applichi prezzi di mercato per alcuni servizi costituisce una rinuncia a risorse statali. Nella sentenza nella causa C-482/99, Repubblica francese/Commissione (54), la Corte di giustizia ha confermato inoltre che le risorse di un’impresa pubblica costituiscono risorse statali ai sensi dell’articolo 107 del trattato, che corrisponde all’articolo 61 dell’accordo SEE, perché sono soggette al controllo delle autorità pubbliche. Qualora un’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale sia finanziata da risorse fornite da un’impresa pubblica e tale finanziamento sia riconducibile allo Stato, questo può costituire un aiuto di Stato.

33.

La concessione, senza procedere a gara pubblica, di licenze di occupazione o uso del demanio pubblico o di altri diritti speciali o esclusivi con un valore economico, può implicare una rinuncia a risorse statali e creare un vantaggio per i beneficiari (55).

34.

Gli Stati EFTA talora possono finanziare un servizio di interesse economico generale mediante tasse o contributi versati da determinate imprese o utenti che vengono trasferiti alle imprese incaricate di gestire tale SIEG. La Corte di giustizia si è pronunciata su questo tipo di accordo di finanziamento, in particolare nella sua sentenza nella causa 173/73, Repubblica Italiana/Commissione (56), dichiarando che:

“[i] fondi di cui trattasi sono alimentati mediante contributi obbligatori, imposti dalla legge, e vengono gestiti e ripartiti - come dimostrano i fatti in esame - in conformità alla legislazione statale. Essi vanno quindi considerati “risorse statali”, ai sensi dell’art. [107 del trattato], anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali”.

35.

Analogamente, nella sentenza nelle cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Compagnie Commerciale de l’Ouest (57), la Corte di giustizia ha confermato che le misure finanziate mediante tributi parafiscali costituiscono misure finanziate mediante risorse statali.

36.

Ne consegue che le compensazioni per la gestione di servizi di interesse economico generale che sono finanziate mediante tributi parafiscali o contributi obbligatori imposti dallo Stato e gestiti e ripartiti conformemente alle disposizioni della legislazione costituiscono compensazioni concesse mediante risorse statali.

2.3   Incidenza sugli scambi

37.

Al fine di rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 61 dell’accordo SEE, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico devono incidere o rischiare di incidere sugli scambi tra parti contraenti. Questo effetto presuppone in genere l’esistenza di un mercato aperto alla concorrenza. Pertanto, ai mercati che sono stati aperti alla concorrenza dall’accordo SEE, dalla legislazione nazionale o di fatto dallo sviluppo economico, si applicano le norme sugli aiuti di Stato. In tali situazioni gli Stati EFTA mantengono un margine di discrezionalità riguardo alle modalità secondo le quali definire, organizzare e finanziare i SIEG, che sono oggetto del controllo sugli aiuti di Stato qualora sia concessa una compensazione al prestatore del SIEG, sia privato che pubblico (compresi i servizi prestati internamente). Nel caso il mercato sia stato riservato a un’unica impresa (compreso un fornitore interno), la compensazione concessa a tale impresa è parimenti oggetto del controllo sugli aiuti di Stato. Difatti nei casi in cui l’attività economica sia stata aperta alla concorrenza, la decisione di fornire il SIEG mediante mezzi diversi dalla procedura di appalto pubblico, che garantisce il minor costo per la collettività, può provocare distorsioni sotto forma di ostacoli all’ingresso dei concorrenti o l’espansione del beneficiario su altri mercati. Le distorsioni possono altresì verificarsi sui mercati dei fattori produttivi. Un aiuto concesso ad un’impresa operante su un mercato non liberalizzato può incidere sugli scambi se l’impresa beneficiaria è presente anche su mercati liberalizzati (58).

38.

Le misure di aiuto possono incidere sugli scambi anche se l’impresa beneficiaria non partecipa di per sé ad attività transfrontaliere. In tali casi, l’offerta nazionale può risultare invariata o incrementata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altre Parti contraenti di fornire i loro servizi in quello Stato EFTA diminuiscono (59).

39.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Parti contraenti non siano stati pregiudicati (60). L’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori che gli scambi tra Parti contraenti non siano stati compromessi.

40.

D’altro canto, a più riprese la Commissione ha concluso che le attività avevano un carattere puramente locale e non pregiudicavano gli scambi tra Parti contraenti. Elenchiamo di seguito alcuni esempi:

(a)

piscine utilizzate prevalentemente dalla popolazione locale (61);

(b)

ospedali locali esclusivamente destinati alla popolazione locale (62);

(c)

musei locali che è improbabile che attraggano visitatori stranieri (63); e

(d)

eventi culturali locali, il cui pubblico potenziale è limitato a livello locale (64).

41.

Infine, l’Autorità non è tenuta a esaminare tutti i sostegni finanziari concessi dagli Stati EFTA. Il regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti “de minimis” (65) prevede che gli aiuti inferiori a 200 000 EUR per impresa nell’arco di tre anni non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Specifiche soglie “de minimis” si applicano nel settore dei trasporti (66) e la Commissione intende adottare un regolamento con una soglia “de minimis” specifica per i servizi locali di interesse economico generale, che sarà integrato nell’accordo SEE.

3   Condizioni alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato

3.1   I criteri stabiliti dalla Corte di giustizia

42.

La Corte di giustizia, nella sentenza Altmark (67), ha fornito ulteriori chiarimenti circa le condizioni alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato a causa dell’assenza di vantaggio.

43.

Secondo la Corte di giustizia:

“[…] nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. [107, paragrafo 1, del trattato]. Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti.

… In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. …

… In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti; […] Inoltre, la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un’impresa senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, allorché in un secondo tempo risulta che la gestione di alcuni servizi nell’ambito dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stata economicamente redditizia, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. [107, paragrafo 1, del trattato].

[…] In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole […].

[…] In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi” (68).

44.

Le sezioni da 3.2 a 3.6 affrontano le diverse condizioni stabilite dalla giurisprudenza Altmark, vale a dire il concetto di servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo SEE (69), la necessità di un atto di incarico (70), l’obbligo di definire i parametri per calcolare la compensazione (71), i principi per evitare la sovracompensazione (72) e i principi per selezionare il prestatore (73).

3.2   Esistenza di un servizio di interesse economico generale

45.

La nozione di servizio di interesse economico generale è un concetto in evoluzione, che dipende, tra l’altro, dalle esigenze dei cittadini, dagli sviluppi tecnologici e del mercato e dalle preferenze sociali e politiche nello Stato EFTA interessato. La Corte di giustizia ha stabilito che i servizi di interesse economico generale sono servizi che presentano caratteri specifici rispetto alle altre attività economiche (74).

46.

In assenza di specifiche norme del SEE che definiscono il campo di applicazione per l’esistenza di un SIEG, gli Stati EFTA dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel definire un determinato servizio come servizio di interesse economico generale e nel compensare il prestatore del servizio. Le competenze dell’Autorità a tale riguardo si limitano alla verifica di errori manifesti compiuti dallo Stato EFTA nel definire un servizio come SIEG e alla valutazione degli eventuali aiuti di Stato connessi alla compensazione (75). Nel caso esistano norme specifiche del SEE, la discrezionalità degli Stati EFTA è soggetta ad esse, fatto salvo il dovere dell’Autorità di valutare se il SIEG è stato correttamente definito ai fini del controllo sugli aiuti di Stato.

47.

La prima condizione stabilita dalla sentenza Altmark prevede la definizione dell’obbligo a cui adempie il SIEG. Questa condizione coincide con quanto stabilito dall’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE (76), a norma del quale le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono imprese cui è stata affidata una “specifica missione” (77). In generale, l’affidamento di una specifica missione di servizio pubblico implica la prestazione di servizi che un’impresa, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni (78). Applicando il criterio dell’interesse generale, gli Stati EFTA o l’accordo SEE possono collegare obblighi specifici a tali servizi.

48.

L’Autorità ritiene pertanto che non sarebbe opportuno attribuire obblighi specifici di servizio pubblico ad un’attività che è già fornita o che può essere fornita in modo soddisfacente e a condizioni, quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti secondo le normali regole del mercato (79). Per quanto riguarda la questione se un servizio possa essere fornito dal mercato, la valutazione dell’Autorità si limita alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati EFTA.

49.

Un esempio importante di questo principio è il settore della banda larga, per il quale l’Autorità ha già fornito indicazioni precise quanto ai tipi di attività che possono essere considerate come servizi di interesse economico generale. Elemento ancora più importante, l’Autorità ritiene che, nelle zone in cui gli investitori privati hanno già investito in un’infrastruttura di rete a banda larga (o stanno per estendere ulteriormente l’infrastruttura di rete) e forniscono già servizi competitivi a banda larga con un’adeguata copertura, la creazione di una infrastruttura a banda larga concorrenziale non dovrebbe essere considerata un servizio di interesse economico generale. Per contro, quando gli investitori non sono in grado di fornire un’adeguata copertura a banda larga, sarà possibile concedere una compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate condizioni (80).

50.

L’Autorità ritiene inoltre che i servizi qualificati come servizi di interesse economico generale debbano essere destinati ai cittadini o essere nell’interesse dell’intera società.

3.3   Atto d’incarico

51.

Affinché possa applicarsi l’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, la gestione di un SIEG deve essere affidata a una o più imprese. Le imprese interessate devono pertanto essere state incaricate di una specifica missione da parte dello Stato (81). Anche la prima condizione della sentenza Altmark prevede che l’impresa debba adempiere ad obblighi di servizio pubblico. Pertanto, al fine di rispettare la giurisprudenza Altmark, occorre una concessione di servizio pubblico che definisca gli obblighi delle imprese in questione e dell’autorità.

52.

La missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante un atto che, a seconda della legislazione degli Stati EFTA, può assumere la forma di un atto legislativo o regolamentare o di un contratto. Può anche essere conferita mediante vari atti. In base alla prassi della Commissione e dell’Autorità in questi casi, tale atto o insieme di atti deve almeno precisare:

(a)

l’oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

(b)

l’impresa e, se del caso, il territorio interessati;

(c)

la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all’impresa dall’autorità in questione;

(d)

i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e

(e)

le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero.

53.

L’intervento del prestatore del servizio nel processo attraverso il quale è incaricato di una missione di servizio pubblico non osta a che tale missione dipenda da un atto della pubblica autorità, anche se l’incarico sia attribuito su richiesta del prestatore del servizio (82). In alcuni sistemi nazionali, non è insolito che le autorità finanzino servizi che sono stati messi a punto e proposti dal fornitore stesso. Tuttavia l’autorità nazionale deve decidere se approvare o meno la proposta del fornitore prima di poter concedere qualsiasi compensazione. È irrilevante se gli elementi necessari dell’atto d’incarico sono inseriti direttamente nella decisione di accettare la proposta del fornitore o in un atto giuridico distinto, ad esempio un contratto con il fornitore.

3.4   Parametri per il calcolo della compensazione

54.

I parametri utilizzati come base per il calcolo della compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di garantire che la compensazione non conferisca un vantaggio economico che potrebbe favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti.

55.

La necessità di stabilire preventivamente i parametri per il calcolo della compensazione non implica che quest’ultima debba essere calcolata sulla base di una formula specifica (ad esempio un determinato prezzo per giorno, per pasto, per passeggero o per numero di utenti). Ciò che conta è solo che sia chiaro fin dall’inizio come sarà determinato il risarcimento.

56.

Se decide di compensare tutte le voci di spesa del prestatore, l’autorità nazionale deve determinare sin dall’inizio come determinare e calcolare tali spese. In tale contesto, possono essere presi in considerazione soltanto i costi direttamente connessi alla prestazione del servizio di interesse economico generale. Tutti gli introiti che l’impresa percepisce grazie alla fornitura del servizio di interesse economico generale devono essere dedotti.

57.

Se all’impresa, come parte della sua compensazione, è offerto un utile ragionevole, l’atto di incarico deve anche stabilire i criteri per il calcolo di tale utile.

58.

Qualora durante il periodo d’incarico sia prevista una revisione dell’importo della compensazione, l’atto d’incarico deve specificare le modalità della revisione e l’eventuale impatto sull’importo totale della compensazione.

59.

Se un servizio di interesse economico generale è attribuito mediante una procedura di gara, il metodo di calcolo della compensazione deve figurare fra le informazioni trasmesse a tutte le imprese che intendono prendervi parte.

3.5   Principi per evitare la sovracompensazione

60.

In base alla terza condizione della sentenza Altmark, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Qualsiasi meccanismo relativo alla selezione del prestatore del servizio deve pertanto essere deciso in modo che il livello della compensazione venga determinato sulla base di tali elementi.

61.

Per “margine di utile ragionevole” si intende il tasso di remunerazione del capitale (83) che sarebbe richiesto da un’impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l’intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione. Il tasso va determinato, ove possibile, facendo riferimento al tasso di rendimento del capitale realizzato con tipi simili di contratti di servizio pubblico in condizioni di concorrenza (ad esempio contratti attribuiti nell’ambito di una procedura di appalto). Nei settori in cui non esiste un’impresa comparabile all’impresa incaricata del servizio di interesse economico generale, si può fare riferimento a imprese analoghe situate in altre Parti contraenti o, se necessario, a imprese di altri settori a condizione che si tenga conto delle peculiarità di ciascun settore. Per stabilire cosa costituisca un utile ragionevole gli Stati EFTA possono introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza produttiva. Gli incrementi di efficienza non possono essere ottenuti a scapito della qualità del servizio prestato.

3.6   Selezione del prestatore

62.

In base alla quarta condizione della sentenza Altmark, la compensazione offerta deve essere il risultato di una procedura di appalto pubblico che consente di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, oppure il risultato di un’operazione di analisi comparativa con un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari.

3.6.1   Importo della compensazione se il servizio di interesse economico generale è attribuito sulla base di un’appropriata procedura di gara

63.

Il modo più semplice per le autorità pubbliche di soddisfare la quarta condizione Altmark è svolgere una procedura di gara in modo aperto, trasparente e non discriminatorio conformemente alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (84) e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (85), come illustrato nel seguito. Come indicato al punto 5, lo svolgimento di tale procedura di appalto pubblico è spesso un obbligo in base alle vigenti norme del SEE.

64.

Anche nei casi in cui non è un obbligo giuridico, una procedura di appalto pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria è un metodo adeguato per confrontare diverse offerte potenziali e fissare la compensazione in modo tale da escludere la presenza di aiuti.

65.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una procedura di appalto pubblica esclude l’esistenza di aiuti di Stato soltanto qualora consenta di selezionare il candidato in grado di fornire il servizio “al costo minore per la collettività”.

66.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’offerta, è sicuramente accettabile una procedura aperta (86) conforme alle condizioni previste dalle norme sugli appalti pubblici; anche una procedura ristretta (87) può tuttavia soddisfare la quarta condizione Altmark, a meno che venga impedito, senza validi motivi, agli operatori interessati di presentare un’offerta. D’altro canto, un dialogo competitivo (88) o una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara (89) danno all’autorità aggiudicatrice un ampio margine di discrezionalità e possono limitare la partecipazione di operatori interessati. Queste procedure possono pertanto essere considerate sufficienti per soddisfare la quarta condizione Altmark soltanto in casi eccezionali. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (90) non può garantire che detta procedura determini la selezione di un offerente in grado di fornire i servizi in questione al costo minore per la comunità.

67.

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, quello del “prezzo più basso” (91) soddisfa ovviamente la quarta condizione Altmark. Anche l’“offerta economicamente più vantaggiosa” (92) è considerata sufficiente, purché i criteri di aggiudicazione, compresi quelli ambientali (93) o sociali, siano strettamente collegati con l’oggetto del servizio fornito e consentano di selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa che corrisponde al valore del mercato (94). In tali circostanze può essere opportuno prevedere un meccanismo di recupero per minimizzare ex ante il rischio di sovracompensazione. L’autorità aggiudicatrice può definire standard qualitativi che devono essere soddisfatti da tutti gli operatori economici o può prendere in considerazione, nella sua decisione di aggiudicazione, gli aspetti qualitativi relativi alle diverse proposte.

68.

Possono esservi infine circostanze in cui una procedura di appalto non permette di ottenere il minimo costo per la collettività in quanto essa non dà adito a una concorrenza sufficientemente aperta ed effettiva. Ciò può avvenire ad esempio a causa delle particolarità del servizio in questione, di diritti di proprietà intellettuale esistenti o dell’infrastruttura necessaria posseduta da un determinato fornitore del servizio. Analogamente, per le procedure nell’ambito delle quali viene presentata una sola offerta, tale offerta non può essere ritenuta sufficiente per garantire che la procedura determini il costo minore per la collettività.

3.6.2   Importo della compensazione se il servizio di interesse economico generale non è attribuito mediante una procedura di gara

69.

Se per un determinato servizio esiste una remunerazione di mercato generalmente accettata, questa costituisce il miglior parametro di riferimento per la compensazione in mancanza di gara (95).

70.

Qualora non esista tale remunerazione di mercato, l’importo della compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari per soddisfare gli obblighi di servizio pubblico, avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento. L’obiettivo è garantire che non siano presi come riferimento i costi elevati di un’impresa non efficiente.

71.

Per quanto riguarda il concetto di “impresa gestita in modo efficiente” e in mancanza di una definizione ufficiale, gli Stati EFTA dovrebbero applicare criteri oggettivi, economicamente riconosciuti come rappresentativi di una gestione soddisfacente. L’Autorità ritiene che il semplice fatto di generare un utile non sia un criterio sufficiente per affermare che un’impresa è “gestita in modo efficiente”. Si dovrebbe tener conto anche del fatto che i risultati finanziari delle imprese, in particolare nei settori più spesso oggetto dei servizi di interesse economico generale, possono essere fortemente influenzati dal loro potere di mercato o dalle norme settoriali.

72.

L’Autorità ritiene che il concetto di “impresa gestita in modo efficiente” comporti il rispetto dei principi contabili vigenti a livello nazionale o internazionale. Gli Stati EFTA possono basare la propria analisi, tra l’altro, su rapporti analitici rappresentativi della produttività (quali il fatturato sul capitale investito, i costi totali sul fatturato, il fatturato per dipendente, il valore aggiunto per dipendente o i costi del personale sul valore aggiunto), o su rapporti analitici relativi alla qualità della prestazione rispetto alle aspettative degli utenti. Un’impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale che non soddisfa i criteri qualitativi stabiliti dallo Stato EFTA interessato non è un’impresa gestita in modo efficiente anche se ha costi modesti.

73.

Le imprese con tali rapporti analitici rappresentativi di una gestione efficiente possono essere considerate imprese medie rappresentative. Tuttavia, l’analisi e il confronto delle strutture di costo deve tener conto della dimensione dell’impresa in questione e del fatto che in certi settori possono coesistere imprese con strutture di costo molto diverse.

74.

Il riferimento ai costi di un’impresa media del settore in esame implica che esiste un numero sufficiente di imprese i cui costi possono essere presi in considerazione. Tali imprese possono essere situate nello stesso Stato EFTA o in altre Parti contraenti. Tuttavia, l’Autorità ritiene che non si possa fare riferimento ai costi di un’impresa che gode di una posizione di monopolio o che riceve una compensazione degli obblighi di servizio pubblico a condizioni che non rispettano il diritto del SEE, poiché in entrambi i casi il livello dei costi può essere più elevato del normale. I costi da prendere in considerazione sono tutti quelli attinenti al SIEG, ossia i costi diretti necessari per assolvere il SIEG e un contributo adeguato per coprire i costi indiretti comuni sia al SIEG che alle altre attività.

75.

Se lo Stato EFTA può dimostrare che la struttura di costo dell’impresa incaricata della gestione del SIEG corrisponde alla struttura di costo media di imprese efficienti e comparabili del settore in questione, si ritiene che l’importo della compensazione che consentirà all’impresa di coprire i suoi costi, compreso un utile ragionevole, rispetti la quarta condizione Altmark.

76.

Per “impresa adeguatamente dotata dei mezzi necessari” si intende un’impresa che ha le risorse indispensabili per adempiere senza indugio agli obblighi di servizio pubblico che incombono all’impresa che sarà incaricata di gestire il SIEG.

77.

Per “margine di utile ragionevole” si intende il tasso di remunerazione del capitale (96) che sarebbe richiesto da un’impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l’intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio, come disposto nella sezione 3.5.


(1)  Il presente capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4.

(2)  L’articolo 125 dell’accordo SEE stabilisce che l’accordo non pregiudica in alcun modo il regime della proprietà delle Parti contraenti. Di conseguenza, le norme sulla concorrenza non discriminano le imprese a seconda che siano di proprietà pubblica o privata.

(3)  Ulteriori informazioni sono contenute nella Guida della Commissione europea relativa all’applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno, SEC(2010) 1545 definitivo del 7.12.2010.

(4)  GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3.

(5)  Il progetto di regolamento è stato pubblicato nella GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 23.

(6)  Integrata al punto 2 dell’allegato XVI dell’accordo SEE.

(7)  Causa C-324/98, Telaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG, Racc. 2000, pag. I-10745, punto 60, e comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici, GU C 179 dell’1.8.2006, pag. 2.

(8)  Le risposte possono essere inviate alla Commissione anche mediante il servizio di informazione interattivo sui servizi di interesse generale, disponibile sul sito Internet della Commissione stessa: http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html

(9)  Cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, Racc. 2000, pag. I-6451.

(10)  Cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck, Racc. 1980, pag. 3125, punto 21; causa C-244/94, FFSA e altri, Racc. 1995, pag. I-4013; causa C-49/07, MOTOE, Racc. 2008, pag. I-4863, punti 27 e 28.

(11)  Causa C-480/09 P, AceaElectrabel Produzione Spa/Commissione europea, Racc. 2010, punti da 47 a 55; causa C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e altri, Racc. 2006. pag. I-289, punto 112.

(12)  Causa C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e altri, Racc. 2006, pag. I-289, punti 107-118 e 125.

(13)  Causa 118/85, Commissione/Repubblica Italiana, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7; causa C-35/96, Commissione/Repubblica italiana, Racc. 1998, pag. I-3851, punto 36; cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punto 75.

(14)  Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, Racc. 1993, pag. I-637.

(15)  Si vedano le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa C-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)/Transformación Agraria SA (Tragsa) e Administración del Estado, Racc. 2007, pag. I-2999, punti da 110 a 116, il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1, articolo 5, paragrafo 2, e articolo 6, paragrafo 1, e la decisione 2001/501/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa all’aiuto di Stato C 58/06 (ex NN 98/05) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore delle società Bahnen der Stadt Monheim (BSM) e Rheinische Bahngesellschaft (RBG) nel Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, GU L 210 del 17.8.2011, pag. 1, punti 208-209.

(16)  Non è pertinente nemmeno ai fini della definizione di un servizio come SIEG; si veda la sezione 3.2.

(17)  Causa C-519/04 P, David Meca-Medina e Igor Majcen /Commissione, Racc. 2006, pag. I-6991, punti da 30 a 33; causa C-350/07, Kattner Stahlbau, Racc. 2009, pag. I-1513, punti 66, 72, 74 e 75; conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro del 10 novembre 2005 nella causa C-205/03 P, FENIN, Racc. 2006, pag. I-6295, punti 50 e 51.

(18)  Causa C-118/85, Commissione/Repubblica italiana, punti 7 e 8.

(19)  Causa C-30/87, Bodson/Pompes funèbres des régions libérées, Racc. 1988, pag. I-2479, punto 18.

(20)  Si veda, in particolare, la causa C-364/92, SAT/Eurocontrol, Racc. 1994, pag. I-43, punto 30.

(21)  Causa C-364/92, SAT/Eurocontrol, punto 27; causa C-113/07 P, SELEX sistemi integrati/Commissione, Racc. 2009, pag. I-2207, punto 71.

(22)  Decisione della Commissione del 16 ottobre 2002 nel caso N 438/02 — Belgio — Sovvenzioni alle autorità portuali, GU C 284 del 21.11.2002.

(23)  Causa C-343/95, Calì & Figli, Racc. 1997, pag. I-1547, punto 22.

(24)  Decisione della Commissione nel caso N 140/2006 — Lituania — Assegnazione di sovvenzioni alle imprese di Stato responsabili dei penitenziari, GU C 244 dell’11.10.2006.

(25)  Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, Racc. 1993, pag. I-637, punto 13.

(26)  Causa C-218/00, Cisal e INAIL, Racc. 2002, pag. I-691, punto 45.

(27)  Cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, Racc. 2004, pag. I-2493, punti da 47 a 55.

(28)  Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, punti da 15 a 18.

(29)  Causa C-218/00, Cisal e INAIL, punto 40.

(30)  Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, punto 14; causa C-218/00, Cisal e INAIL, punti da 43 a 48; cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, punti da 51 a 55.

(31)  Si veda, in particolare, la causa C-244/94, FFSA e altri, punto 19.

(32)  Causa C-67/96, Albany, Racc. 1999, pag. I-5751, punti 80-87;

(33)  Causa C-244/94, FFSA e altri, punti 9, 17 e 20; causa C-67/96, Albany, punti da 81 a 85; si vedano anche le cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens, Racc. 1999, pag. I-6025, punti da 81 a 85, causa C-219/97, Drijvende Bokken, Racc. 1999, pag. I-6121, punti da 71 a 75, e cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 114 e 115.

(34)  Cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens.

(35)  Cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri.

(36)  Causa C-350/07, Kattner Stahlbau, Racc. 2009, pag. I-1513.

(37)  In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, un buon esempio è quello del sistema sanitario nazionale spagnolo (si veda la causa T-319/99, FENIN, Racc. 2003, pag. II-357).

(38)  In funzione delle caratteristiche generali del sistema, i prezzi richiesti che coprono soltanto una piccola parte del costo effettivo del servizio non influiscono sulla classificazione come servizio a carattere non economico.

(39)  Causa T-319/99, FENIN, Racc. 2003, pag. II- 357, punto 39.

(40)  Causa T-319/99, FENIN, punto 40.

(41)  Si vedano, ad esempio, la causa C-244/94, FFSA, la causa C-67/96, Albany, le cause riunite C-115/97, C-116/97 e C-117/97, Brentjens, e la causa C-219/97, Drijvende Bokken.

(42)  Cause riunite da C-180 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 75 e 77.

(43)  Si veda, fra l’altro, la causa C-318/05, Commissione/Repubblica federale di Germania, Racc. 2007, pag. I-6957, punto 68. Si vedano inoltre la decisione della Commissione relativa al caso N118/00 sulle sovvenzioni pubbliche ai club sportivi professionali del 25.4.2001 e la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA relativa al caso 68123 – Norvegia - Nasjonal digital laeringsarena del 12.10.2011, pag. 9.

(44)  Sentenza della Corte EFTA del 21 febbraio 2008 nella causa E-5/07.

(45)  Causa C-263/86, Humbel, Racc. 1988, pag. 5365.

(46)  Causa C-318/05, Commissione/Repubblica federale di Germania, Racc. 2007, pag. I-6957; causa C-76/05, Schwartz, Racc. 2007, pag. 6849.

(47)  Sentenza della Corte EFTA del 21 febbraio 2008 nella causa E-5/07.

(48)  Causa C-281/06, Jundt, Racc. 2007 pag. I-12231.

(49)  Causa C-109/92, Wirth, Racc. 1993, pag. I-6447.

(50)  GU L 305 del 19.11.2009, pag. 1 e supplemento SEE n. 60 del 19.11.2009, pag. 1.

(51)  Conformemente alla nota 26 del capitolo sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione della guida in materia di aiuti di Stato, per “natura interna” si intende una situazione in cui la gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall’affiliata di un organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca. L’aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica una natura interna di siffatte attività.

(52)  Si vedano i punti 3.1.1 e 3.1.2 del capitolo sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

(53)  Cause riunite da C-52/97 a C-54/97, Viscido e altri, Racc. 1998, pag. I-2629, punto 13, e causa C-53/00, Ferring, Racc. 2001, pag. I-9067, punto 16. Si veda inoltre la causa C-379/98, PreussenElektra/Schleswag, Racc. 2001, pag. I-2099.

(54)  Causa C-482/99, Francia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-4397.

(55)  Causa C-462/99, Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH/Telekom-control-kommission, e Mobilkom Austria AG, Racc. 2003, pag. I-05197, punti 92 e 93; causa T-475/04, Bouygues e Bouygues Télécom SA/Commissione, Racc. 2007, pag. II-02097, punti 101, 104, 105 e 111.

(56)  Causa 173/73, Italia/Commissione, Raccolta 1974, pag. 709, punto 16. Si vedano inoltre la causa 78/76, Steinike, Racc. 1977, pag. 595, punto 21 e la causa C-206/06, Essent Netwerk, Racc. 2008, pag. 5497, punti 47, 57 e 96.

(57)  Compagnie commerciale de l’Ouest e altri/Receveur Principale des Douanes de la Pallice Port, Racc. 1992, pag. I-1847, punto 35. Si vedano anche le cause riunite da C-34/01 a C-38/01, Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze, Racc. 2003, pag. I-14243, punto 26.

(58)  Cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta Mauro e altri/Commissione delle Comunità europee, Racc. 2000, pag. II-2319, punti 143-147.

(59)  Si veda in particolare la causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Racc. 2003, pag. I-7747.

(60)  Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, punto 81.

(61)  Decisione della Commissione nel caso N 258/2000 - Germania - Piscina ricreativa a Dorsten, GU C 172 del 16.6.2001, pag. 16.

(62)  Decisione della Commissione nel caso N 543/2001 - Irlanda - Contributi in conto capitale in favore degli ospedali, GU C 154 del 28.6.2002, pag. 4.

(63)  Decisione della Commissione nel caso N 630/2003 - Italia - Intervento a favore dei musei locali della Sardegna, GU C 275 dell’8.12.2005, pag. 3.

(64)  Decisione della Commissione nel caso N 257/2007 - Spagna - Sovvenzioni per le produzioni teatrali nel paese Basco, GU C 173 del 26.7.2007, pag. 2.

(65)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5, integrato al punto 1ea dell’allegato XV dell’accordo SEE.

(66)  Si veda l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 per i trasporti,

(67)  Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH.

(68)  Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, punti da 87 a 93.

(69)  Si veda la sezione 3.2.

(70)  Si veda la sezione 3.3.

(71)  Si veda la sezione 3.4.

(72)  Si veda la sezione 3.5.

(73)  Si veda la sezione 3.6.

(74)  Causa C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Racc. 1991, pag. I-5889, punto 27; causa C-242/95, GT-Link, A/S, Racc. 1997, pag. I-4449, punto 53 e causa C-266/96, Corsica ferries France SA, Racc. 1998, p. I-3949, punto 45.

(75)  Causa T-289/03, BUPA e altri/Commissione, Racc. 2008, pag. II-81, punti 166-169 e 172; causa T-17/02, Fred Olsen, Racc. 2005, pag. II- 2031, punto 216.

(76)  Causa T-289/03, British United Provident Association Ltd (BUPA) e altri/Commissione, Racc. 2008, pag. II-81, punti 171 e 224.

(77)  Si veda in particolare la causa C-127/73, BRT/SABAM, Racc. 1974, pag. 313.

(78)  Si veda in particolare l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

(79)  Causa C-205/99, Analir, Racc. 2001, pag. I-1271, punto 71.

(80)  Disposizioni più dettagliate figurano ai punti da 24 a 30 del capitolo relativo all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga nella guida sugli aiuti di Stato, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(81)  Si veda in particolare la causa C-127/73, BRT/SABAM, Racc. 1974, pag. 313.

(82)  Causa T-17/02, Fred Olsen, punto 188.

(83)  Per “tasso di remunerazione del capitale” s’intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l’impresa ottiene sul capitale investito nell’arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, ovvero l’IRR sui flussi di cassa del contratto.

(84)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114, integrata al punto 4 dell’allegato XVI dell’accordo SEE.

(85)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1, integrata al punto 2 dell’allegato XVI dell’accordo SEE.

(86)  Articolo 1, paragrafo 11, lettera a), della direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2004/17/CE.

(87)  Articolo 1, paragrafo 11, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2004/17/CE.

(88)  Articolo 29 della direttiva 2004/18/CE.

(89)  Articolo 30 della direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2004/17/CE.

(90)  Articolo 31 della direttiva 2004/18/CE. Si veda anche l’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE.

(91)  Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE.

(92)  Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE, articolo 55, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE. Causa 31/87, Beentjes, Racc. 1988, pag. 4635 e causa C-225/98, Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese, Racc. 2000, pag. I-7445; causa C-19/00, SIAC Construction, Racc. 2001, pag. I-7725.

(93)  Si veda ad esempio una nuova edizione di “Acquistare verde! Gli appalti pubblici verdi in Europa” disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm.

(94)  In altri termini i criteri devono essere definiti in modo tale da consentire una concorrenza effettiva che minimizza il vantaggio per l’offerente selezionato.

(95)  Si veda ad esempio la decisione della Commissione nel caso C 49/2006 — Italia — Aiuto di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione ai fini della remunerazione di Poste italiane per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, GU L 189 del 21.7.2009, pag. 3.

(96)  Per “tasso di remunerazione del capitale” s’intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l’impresa ottiene sul capitale investito nell’arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, ovvero l’IRR sui flussi di cassa del contratto.


ALLEGATO II

PARTE VI:   NORME SULLA COMPENSAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO, SULLA PROPRIETÀ STATALE DELLE IMPRESE E SULL’AIUTO ALLE IMPRESE PUBBLICHE

Disciplina relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico  (1)

1.   Finalità e campo d’applicazione

1.

Affinché taluni servizi di interesse economico generale («SIEG») funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti, può rendersi necessario un sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche qualora le entrate derivanti dalla fornitura del servizio non permettano di coprire i costi relativi agli obblighi di servizio pubblico.

2.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (2) le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE qualora soddisfino determinate condizioni (3). Se tali condizioni sono rispettate, l’articolo 1 della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte») non si applica.

3.

Qualora le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non soddisfino tali condizioni e nella misura in cui sono rispettati i criteri generali d’applicabilità dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, dette compensazioni costituiscono aiuti di Stato soggetti alle disposizioni degli articoli 59 e 61 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

4.

Nel capitolo sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (4), l’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») ha chiarito le condizioni alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico va considerata aiuto di Stato. Inoltre, il regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (5), che sarà integrato nell’accordo SEE, stabilirà le condizioni alle quali è opportuno ritenere che le compensazioni di importo limitato per gli obblighi di servizio pubblico non incidano sugli scambi tra Stati EFTA e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In tali circostanze, la compensazione non è soggetta all’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e dunque ad essa non si applica la procedura di notifica di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

5.

L’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE fornisce la base giuridica per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Detto articolo stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dell’accordo SEE e in particolare alle norme in materia di concorrenza. L’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE prevede tuttavia una deroga alle norme dell’accordo nella misura in cui l’applicazione delle norme in materia di concorrenza osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Questa deroga si applica soltanto se lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.

6.

Quando sarà integrata nell’accordo SEE, la decisione 2012/21/UE della Commissione riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 59, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale («Decisione 2012/21/UE») (6) preciserà a quali condizioni determinati tipi di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico devono essere considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, ed essere esentati dall’obbligo di notifica preventiva a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (7).

7.

I principi stabiliti nella presente disciplina si applicano alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico soltanto nella misura in cui queste costituiscono aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione della decisione 2012/21/UE. Dette compensazioni sono soggette all’obbligo di notifica preventiva ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. La presente disciplina precisa a quali condizioni detti aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE e sostituisce il capitolo della guida dell’Autorità sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (8).

8.

I principi di cui alla presente disciplina si applicano alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi, fatte salve le disposizioni specifiche più restrittive contenute nelle normative settoriali del SEE, mentre non si applicano al settore dei trasporti terrestri né a quello del servizio pubblico di radiodiffusione, che rientra nel campo di applicazione del capitolo della guida dell’Autorità relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (9).

9.

Gli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà verranno valutati a norma del capitolo sugli orientamenti dell’Autorità sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (10).

10.

I principi delineati nella presente disciplina si applicano fatte salve le seguenti disposizioni:

(a)

requisiti imposti dalla normativa del SEE in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE;

(b)

requisiti imposti dalla normativa del SEE in materia di appalti pubblici;

(c)

disposizioni della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (11);

(d)

requisiti aggiuntivi derivanti dall’accordo SEE o stabiliti nella normativa settoriale del SEE.

2   Condizioni di compatibilità delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che costituiscono aiuti di Stato

2.1   Disposizioni generali

11.

Allo stadio attuale di sviluppo del mercato interno, gli aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione della decisione 2012/21/UE possono essere dichiarati compatibili con l’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE se sono necessari per la gestione dei servizi di interesse economico generale in questione e non incidono sullo sviluppo degli scambi in misura contraria all’interesse del SEE. Per raggiungere tale equilibrio devono essere soddisfatte le condizioni descritte nelle sezioni da 2.2. a 2.10.

2.2   Effettivo servizio di interesse economico generale di cui all’articolo 59 dell’accordo SEE

12.

Gli aiuti devono essere concessi per un servizio di interesse economico generale effettivo e definito correttamente a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE.

13.

Nel capitolo sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, l’Autorità ha dato indicazioni sulle condizioni relative alla definizione dei servizi di interesse economico generale. In particolare gli Stati EFTA non possono attribuire obblighi specifici di servizio pubblico a servizi che vengono già forniti - o che possono essere forniti – in modo soddisfacente e a condizioni, quali il prezzo, le caratteristiche qualitative oggettive, la continuità e l’accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti in normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda la questione se un servizio possa essere fornito dal mercato, la valutazione dell’Autorità si limita a verificare che la definizione degli Stati EFTA non sia viziata da errore manifesto, a meno che la legislazione del SEE non preveda disposizioni più restrittive.

14.

Ai fini dell’applicazione dei principi delineati nella presente disciplina, è opportuno che gli Stati EFTA dimostrino di aver tenuto in debita considerazione le esigenze di servizio pubblico cui è offerto sostegno mediante una consultazione pubblica o altri strumenti adeguati per tener conto degli interessi di utenti e fornitori. Ciò non si applica qualora sia evidente che una nuova consultazione non apporterà nessun valore aggiunto significativo a una consultazione svolta di recente.

2.3   Necessità di un atto di incarico che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione

15.

La responsabilità del funzionamento del servizio di interesse economico generale deve essere attribuita alle imprese interessate mediante uno o più atti, la cui forma può essere decisa da ciascuno Stato EFTA. Con «Stato EFTA» si deve intendere lo Stato centrale o gli enti locali o regionali.

16.

Tali atti devono in particolare indicare:

(a)

l’oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

(b)

l’impresa e, se del caso, il territorio interessati;

(c)

la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all’impresa dall’autorità che assegna l’incarico;

(d)

la descrizione del meccanismo di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e

(e)

le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero.

2.4   Durata del periodo di incarico

17.

La durata del periodo di incarico deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del periodo di incarico non deve superare il tempo necessario per l’ammortamento dell’attività più significativa necessaria per fornire il SIEG.

2.5   Rispetto della direttiva 2006/111/CE

18.

Un aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE soltanto se l’impresa rispetta, ove applicabile, la direttiva 2006/111/CE (12). Si ritiene che gli aiuti che non rispettano tale direttiva compromettano lo sviluppo degli scambi in misura contraria all’interesse del SEE, a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE.

2.6   Rispetto delle norme SEE sull’aggiudicazione degli appalti

19.

Un aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE soltanto se l’autorità responsabile, al momento di incaricare l’impresa in questione della fornitura del servizio, ha rispettato o si impegna a rispettare le norme del SEE applicabili in materia di appalti pubblici. Questo comprende eventuali condizioni relative a trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione sancite direttamente dall’accordo SEE e, se del caso, dal diritto derivato del SEE. Si ritiene che gli aiuti che non rispettano tali norme e condizioni compromettano lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi del SEE, a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE.

2.7   Assenza di discriminazione

20.

Nel caso in cui un’autorità attribuisca l’incarico della fornitura del medesimo SIEG a più imprese, è opportuno che la compensazione sia calcolata in base allo stesso metodo per ciascuna impresa.

2.8   Importo della compensazione

21.

L’importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti (13) determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole.

22.

L’importo della compensazione può essere fissato sulla base dei costi e delle entrate previsti, dei costi e delle entrate effettivamente registrati o su una combinazione dei due, a seconda degli incentivi all’efficienza che lo Stato EFTA intende prevedere sin dall’inizio, in conformità ai punti 40 e 41.

23.

Qualora la compensazione si basi, del tutto o in parte, sui costi e sulle entrate previsti, questi devono essere specificati nell’atto di incarico e devono essere basati su parametri plausibili ed osservabili relativi al contesto economico nel quale viene fornito il SIEG. I costi e le entrate previsti devono basarsi, se possibile, sulla competenza delle autorità di regolamentazione del settore o di altri organismi indipendenti dall’impresa. Gli Stati EFTA devono specificare su quali fonti si basano tali previsioni (14). La stima dei costi deve riflettere le aspettative di incrementi di efficienza realizzati dal fornitore del SIEG nel periodo dell’incarico.

Costi netti necessari per adempiere agli obblighi di servizio pubblico

24.

Il costo netto necessario - o che si prevede sarà necessario - per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico deve essere calcolato utilizzando la metodologia del costo evitato netto, laddove questo sia richiesto dalla legislazione nazionale o del SEE e negli altri casi in cui sia possibile.

Metodologia del costo evitato netto

25.

In base alla metodologia del costo evitato netto, il costo netto necessario - o che si prevede sia necessario - per ottemperare agli obblighi di servizio pubblico è calcolato come la differenza tra il costo netto per il fornitore del servizio soggetto ad un obbligo di servizio pubblico e il costo netto o utile del medesimo fornitore in assenza di tale obbligo. Va riservata una particolare attenzione alla corretta valutazione dei costi che si prevede che il fornitore del servizio eviti e delle entrate che si prevede questi non realizzi, in assenza dell’obbligo di servizio pubblico. Il calcolo del costo netto deve valutare i vantaggi, compresi per quanto possibile quelli immateriali, di cui beneficia il fornitore del SIEG.

26.

L’allegato IV della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (15) e l’allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (16) contengono indicazioni più dettagliate sulle modalità per applicare la metodologia del costo evitato netto.

27.

Sebbene l’Autorità ritenga che la metodologia del costo evitato netto sia il modo più accurato per stabilire il costo dell’adempimento di un obbligo di servizio pubblico, vi possono essere casi in cui il ricorso a tale metodologia non è possibile o opportuno. In tali casi, ove debitamente giustificato, l’Autorità può accettare il ricorso a metodi alternativi per calcolare il costo netto necessario per adempiere all’obbligo di servizio pubblico, quale la metodologia basata sull’attribuzione dei costi.

Metodologia basata sull’attribuzione dei costi

28.

In base alla metodologia di attribuzione dei costi, i costi netti necessari per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico possono essere calcolati come la differenza tra i costi e le entrate di un fornitore incaricato dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, quali specificati e stimati nell’atto di incarico.

29.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi necessari per fornire il SIEG.

30.

Quando le attività dell’impresa considerata si limitano al SIEG, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi.

31.

Quando l’impresa svolge anche attività al di fuori dell’ambito del SIEG, i costi da prendere in considerazione possono comprendere tutti i costi diretti necessari per assolvere a tali obblighi e un contributo adeguato ai costi indiretti comuni sia al SIEG che ad altre attività. I costi attribuiti ad eventuali attività diverse dal SIEG devono comprendere tutti i costi diretti e un contributo adeguato ai costi comuni. Per determinare il contributo adeguato ai costi comuni, possono essere presi come riferimento i prezzi di mercato per l’uso delle risorse, ove disponibili (17). In mancanza dei prezzi di mercato, il contributo adeguato ai costi comuni può essere determinato facendo riferimento al livello di utile ragionevole (18) che l’impresa dovrebbe realizzare svolgendo le attività al di fuori dell’ambito del SIEG o mediante altre metodologie qualora siano più idonee.

Entrate

32.

Le entrate da tenere in considerazione devono comprendere perlomeno tutte le entrate realizzate attraverso i SIEG, quali specificati nell’atto di incarico, e gli utili in eccesso derivanti da diritti speciali o esclusivi anche se connessi ad altre attività, come stabilito al punto 45, a prescindere dal fatto che tali utili in eccesso vengano classificati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Margine di utile ragionevole

33.

Per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di remunerazione del capitale (19) che sarebbe richiesto da un’impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l’intera durata dell’atto di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione.

34.

Ove debitamente giustificato, per determinare l’ammontare del margine di utile ragionevole è possibile ricorrere ad indicatori del livello dell’utile diversi dal tasso di remunerazione del capitale come il tasso medio di remunerazione del capitale proprio (20) sul periodo di durata dell’incarico, il rendimento del capitale investito, il rendimento delle attività o l’utile sulle vendite.

35.

A prescindere dall’indicatore scelto, lo Stato EFTA deve essere in grado di fornire all’Autorità prove che dimostrino che l’utile previsto non eccede il livello che sarebbe richiesto da un’impresa media per valutare se e prestare o meno il servizio, fornendo ad esempio riferimenti ai rendimenti realizzati con tipi simili di contratti attribuiti in condizioni di concorrenza.

36.

È in ogni caso considerato ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente (21) maggiorato di un premio di 100 punti base (22). Il tasso swap pertinente è il tasso swap la cui scadenza e valuta corrispondono alla durata e valuta dell’atto di incarico.

37.

Qualora la prestazione del SIEG sia connessa ad un considerevole rischio commerciale o contrattuale, ad esempio perché la compensazione è costituita da una somma forfettaria fissa che comprende sia i costi netti previsti che un margine di utile ragionevole e l’impresa opera in un contesto concorrenziale, il margine di utile ragionevole non può superare il livello di un tasso di rendimento del capitale commisurato al livello di rischio. Tale tasso va determinato, ove possibile, sulla base del tasso di rendimento del capitale realizzato con tipi simili di contratti di servizio pubblico attribuiti in condizioni di concorrenza (ad esempio contratti attribuiti nell’ambito di una procedura di appalto). Quando non è possibile applicare tale metodo, possono essere utilizzati anche altri metodi, debitamente giustificati, per stabilire il rendimento sul capitale (23).

38.

Se la prestazione di SIEG non è connessa a un rischio commerciale o contrattuale significativo, ad esempio perché il costo netto sostenuto per fornire il servizio di interesse economico generale è sostanzialmente compensato integralmente ex post, l’utile ragionevole non può superare il livello corrispondente a quello specificato al punto 36. Tale meccanismo di compensazione non prevede incentivi all’efficienza per il fornitore del servizio pubblico. Il suo uso è pertanto rigorosamente limitato ai casi in cui lo Stato EFTA è in grado di dimostrare che non è possibile o opportuno prendere in considerazione l’efficienza produttiva ed avere un’impostazione contrattuale più efficiente che incentiva l’ottenimento di incrementi di efficienza.

Incentivi all’efficienza

39.

Nel definire il metodo di compensazione, gli Stati EFTA devono introdurre incentivi a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, a meno che possano debitamente dimostrare che questo non sia possibile o opportuno.

40.

Gli incentivi all’efficienza possono essere concepiti in modi diversi per rispondere meglio alle specificità di ciascun caso o settore. Ad esempio, gli Stati EFTA possono definire in anticipo un livello di compensazione fisso che preveda e incorpori gli incrementi di efficienza che si può prevedere che l’impresa realizzi nel corso della durata dell’atto di incarico.

41.

In alternativa, gli Stati EFTA possono definire obiettivi di efficienza produttiva nell’atto di incarico in base ai quali il livello della compensazione è subordinato alla misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti. Se l’impresa non soddisfa gli obiettivi, la compensazione dovrebbe essere ridotta in base ad un metodo di calcolo specificato nell’atto di incarico. Per contro, se l’impresa supera gli obiettivi stabiliti, la compensazione dovrebbe essere aumentata in base ad un metodo di calcolo specificato nell’atto di incarico. Gli aumenti connessi ad incrementi di efficienza produttiva devono essere fissati ad un livello tale da consentire una ripartizione equilibrata del beneficio di detti incrementi fra l’impresa e lo Stato EFTA e/o gli utenti.

42.

Tali meccanismi volti ad incentivare i miglioramenti di efficienza devono basarsi su criteri oggettivi e misurabili, stabiliti nell’atto di incarico e soggetti ad una valutazione ex post trasparente effettuata da un soggetto indipendente dal fornitore del SIEG.

43.

Gli incrementi di efficienza dovrebbero essere realizzati senza incidere sulla qualità del servizio prestato e dovrebbero rispettare gli standard fissati nella normativa del SEE.

Disposizioni applicabili alle imprese che svolgono anche attività al di fuori dell’ambito del SIEG o che forniscono diversi SIEG

44.

Qualora un’impresa svolga sia attività che rientrano nell’ambito del SIEG, sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal SIEG e quelli degli altri servizi, conformemente ai principi di cui al punto 31. Quando un’impresa è incaricata della fornitura di più SIEG, sia perché è diversa l’autorità che aggiudica il servizio sia perché è diversa la natura del servizio, la contabilità interna dell’impresa deve permettere di verificare l’eventualità di una sovracompensazione a livello di ciascun SIEG.

45.

Se l’impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad attività diverse rispetto al SIEG per il quale vengono concessi aiuti, che producono utili superiori all’utile ragionevole, o se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, essi devono essere presi in considerazione, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, e vanno aggiunti alle entrate dell’impresa. L’utile ragionevole sulle attività per le quali l’impresa dispone di diritti esclusivi o speciali deve essere valutato da una prospettiva ex ante, alla luce del rischio o dell’assenza di rischio per l’impresa considerata. Tale valutazione deve anche prendere in considerazione gli incentivi all’efficienza che lo Stato EFTA ha introdotto in relazione alla fornitura dei servizi in questione.

46.

Lo Stato EFTA può decidere che gli utili derivanti da altre attività al di fuori dell’ambito del SIEG, in particolare le attività che si basano sull’infrastruttura necessaria a fornire il SIEG, debbano essere destinati interamente o in parte al finanziamento del SIEG.

Sovracompensazione

47.

Per sovracompensazione si intende la compensazione ricevuta in eccesso dall’impresa rispetto all’importo di aiuto, come definito al punto 21, per l’intera durata del contratto. Come previsto ai punti da 39 a 42, un’eccedenza risultante da incrementi di efficienza più elevati del previsto può essere trattenuta come utile ragionevole aggiuntivo se stabilito nell’atto di incarico (24).

48.

Poiché non è necessaria per la gestione del SIEG, la sovracompensazione costituisce un aiuto di Stato incompatibile.

49.

Gli Stati EFTA devono garantire che la compensazione concessa per la gestione del SIEG rispetti le condizioni stabilite nella presente disciplina e, in particolare, che le imprese non ricevano una compensazione che eccede l’importo determinato conformemente al requisito di cui nella presente sezione. Essi devono essere in grado di fornire prove su richiesta dell’Autorità. Gli Stati EFTA devono effettuare, o assicurarsi che vengano effettuate, verifiche regolari al termine del periodo dell’atto di incarico e, in ogni caso, ad intervalli di massimo tre anni. Per gli aiuti concessi con mezzi diversi da una procedura di appalto pubblico con pubblicazione (25), le verifiche dovrebbero normalmente essere effettuate ogni due anni.

50.

Qualora lo Stato EFTA abbia previamente definito un livello di compensazione fissa che prevede e integra adeguatamente gli incrementi di efficienza che il fornitore di un servizio pubblico può prevedibilmente realizzare nel periodo di durata dell’incarico, sulla base di una attribuzione corretta dei costi e delle entrate e di previsioni ragionevoli come descritte nella presente sezione, in linea di principio la verifica della sovracompensazione si limita a verificare che il livello di utile accordato al fornitore in base all’atto d’incarico sia ragionevole da una prospettiva ex ante.

2.9   Condizioni aggiuntive che possono essere necessarie per garantire che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi del SEE

51.

Le condizioni previste alle sezioni da 2.1 a 2.8 sono di norma sufficienti per garantire che gli aiuti non falsino la concorrenza in misura contraria agli interessi del SEE.

52.

Tuttavia è possibile che, in circostanze eccezionali, alcune gravi distorsioni della concorrenza nel mercato interno possano restare irrisolte e che l’aiuto possa incidere sugli scambi in misura contraria all’interesse del SEE.

53.

In tali casi l’Autorità valuterà pertanto se le distorsioni possono essere attenuate prevedendo condizioni specifiche o richiedendo agli Stati EFTA di sottoscrivere impegni.

54.

Si prevede che gravi distorsioni della concorrenza contrarie all’interesse dell’accordo SEE possano verificarsi solamente in circostanze eccezionali. L’Autorità limiterà la propria attenzione alle distorsioni nelle quali l’aiuto ha effetti negativi considerevoli su altri Stati EFTA e sul funzionamento del SEE, ad esempio perché impediscono alle imprese di settori rilevanti dell’economia di raggiungere la dimensione operativa necessaria per una gestione efficiente.

55.

Tali distorsioni possono verificarsi ad esempio qualora l’incarico abbia una durata non giustificabile con riferimento a criteri oggettivi (quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili) o comprenda una serie di compiti (normalmente oggetto di incarichi distinti senza perdita di vantaggio sociale e senza costi aggiuntivi in termini di efficienza e efficacia nella fornitura del servizio). In tal caso L’Autorità valuta se lo stesso servizio pubblico potrebbe essere ugualmente fornito in maniera meno distorsiva, ad esempio mediante un incarico più limitato in termini di durata e di ambito o per mezzo di incarichi distinti.

56.

Un’altra situazione in cui può rendersi necessaria una valutazione più dettagliata potrebbe verificarsi qualora uno Stato EFTA incarichi un fornitore di servizi pubblici, senza procedura di selezione concorrenziale, di fornire un SIEG su un mercato non riservato dove sono già forniti servizi molto simili o si può prevedere che vengano forniti in un futuro prossimo in assenza del SIEG. Questi effetti negativi sullo sviluppo degli scambi possono essere più accentuati se il SIEG viene offerto a una tariffa inferiore ai costi dei fornitori esistenti o potenziali, in modo da causare la preclusione del mercato. L’Autorità, sebbene rispetti pienamente l’ampio margine di discrezionalità di uno Stato EFTA per definire il SIEG, può tuttavia chiedere modifiche, ad esempio nell’attribuzione dell’aiuto, qualora possa ragionevolmente dimostrare la possibilità di fornire lo stesso SIEG a condizioni equivalenti per gli utenti, in maniera meno distorsiva e a costo minore per lo Stato.

57.

Un esame approfondito è altresì giustificato qualora il conferimento dell’obbligo di servizio pubblico sia connesso a diritti speciali o esclusivi che provocano una restrizione grave della concorrenza nel mercato interno in misura contraria all’interesse dell’accordo SEE. Sebbene lo strumento principale per valutare un tale caso rimanga l’articolo 59, paragrafo 1, dell’accordo SEE, gli aiuti di Stato non possono essere ritenuti compatibili se il diritto esclusivo conferisce vantaggi che non possono essere correttamente valutati, quantificati o individuati conformemente alle metodologie di calcolo dei costi netti del SIEG dettagliate nella sezione 2.8.

58.

L’Autorità presterà attenzione anche alle situazioni in cui l’aiuto consente all’impresa di finanziare la realizzazione o l’uso di un’infrastruttura che non è replicabile e che la mette in grado di precludere il mercato sul quale il SIEG è fornito o mercati rilevanti collegati. In questo caso può essere opportuno esigere che sia concesso ai concorrenti un accesso equo e non discriminatorio a tale infrastruttura, a condizioni adeguate.

59.

Se le distorsioni della concorrenza derivano dal fatto che l’incarico ostacola l’effettiva applicazione o esecuzione della normativa del SEE volta a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno, l’Autorità valuterà se il servizio pubblico potrebbe essere ugualmente fornito in maniera meno distorsiva, ad esempio attuando integralmente la normativa settoriale del SEE.

2.10   Trasparenza

60.

Per ciascuna compensazione della prestazione di SIEG che rientra nel campo di applicazione della presente disciplina, lo Stato EFTA interessato deve pubblicare le seguenti informazioni, su Internet o in altro modo adeguato:

(a)

i risultati della consultazione pubblica o degli altri strumenti adeguati di cui al punto 14;

(b)

l’oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

(c)

l’impresa e, se del caso, il territorio interessati;

(d)

gli importi di aiuto erogati all’impresa su base annua.

2.11   Aiuti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2012/21/EU

61.

I principi di cui ai punti 14, 19, 20, 24, 39, da 51 a 59 e 60, lettera a) non si applicano agli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2012/21/UE.

3   Relazioni e valutazione

62.

Ogni due anni gli Stati EFTA trasmettono all’Autorità una relazione sull’attuazione della presente disciplina, contenente una descrizione dell’applicazione della presente comunicazione alle differenti categorie di fornitori di servizi, compresa

(a)

una descrizione dell’applicazione dei principi delineati nella presente disciplina ai servizi che rientrano nel suo campo di applicazione, comprese le attività interne;

(b)

l’importo totale degli aiuti concessi alle imprese che rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina, ripartito per settore economico di appartenenza dei beneficiari;

(c)

l’indicazione di eventuali difficoltà o denunce presentate da terzi riguardo all’applicazione dei principi delineati nella presente disciplina per un particolare tipo di servizio e

(d)

altre informazioni richieste dall’Autorità riguardanti l’applicazione dei principi delineati nella presente disciplina, da precisare in tempo utile prima della trasmissione della relazione.

La prima relazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2014.

63.

Inoltre, conformemente alle prescrizioni della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte e alla decisione n. 195/04/COL dell’Autorità, del 14 luglio 2004, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (26), gli Stati EFTA devono trasmettere all’Autorità relazioni annuali riguardanti gli aiuti concessi a seguito di una decisione dell’Autorità basata sulla presente disciplina.

64.

Le relazioni saranno pubblicate sul sito internet dell’Autorità.

65.

L’Autorità intende riesaminare la presente disciplina entro il 31 gennaio 2017.

4   Condizioni e obblighi connessi alle decisioni dell’Autorità

66.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità può subordinare ad una decisione positiva talune condizioni che consentano di considerare l’aiuto compatibile con il mercato interno, nonché stabilire obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa. Nel settore dei SIEG, la definizione di condizioni e di obblighi può risultare necessaria in particolare per garantire che gli aiuti concessi alle imprese interessate non diano luogo a indebite distorsioni della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. In questo contesto, possono essere necessarie relazioni periodiche o altri obblighi, in funzione della situazione specifica di ogni servizio di interesse economico generale.

5   Applicazione

67.

L’Autorità applicherà le disposizioni della presente disciplina a decorrere dal 31 gennaio 2012.

68.

L’Autorità applicherà i principi delineati nella presente disciplina a tutti i progetti di aiuto notificati e deciderà in merito a tali progetti sulla base dei suddetti principi, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima del 31 gennaio 2012.

69.

L’Autorità applicherà i principi delineati nella presente disciplina agli aiuti illegali sui quali sarà chiamata a decidere dopo il 31 gennaio 2012, anche nel caso in cui gli aiuti siano stati concessi prima di tale data. Tuttavia, qualora l’aiuto sia stato concesso prima del 31 gennaio 2012, non si applicano i principi delineati ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60.

6   Misure opportune

70.

L’Autorità propone come misure opportune, ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, che gli Stati EFTA pubblichino l’elenco dei regimi di aiuto esistenti concernenti compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che devono essere adeguati alla presente disciplina entro il 31 gennaio 2013 e che li adeguino effettivamente entro il 31 gennaio 2014.

71.

Entro il 29 febbraio 2012 gli Stati EFTA devono confermare all’Autorità la propria accettazione delle opportune misure proposte. Qualora non riceva alcuna risposta dallo Stato EFTA, l’Autorità considererà che detto Stato non ha accettato la proposta.


(1)  Il presente capitolo corrisponde alla disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011), GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15.

(2)  Sentenza nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH Regierungspräsidium e Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Altmark»), Racc. 2003, pag. I-7747, e sentenza nelle cause riunite da C-34/01 a C-38/01, Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze, Racc. 2003, pag. I-14243.

(3)  Nella sentenza emessa nella causa «Altmark», la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato se sono rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative. In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi incassi e di un margine di utile ragionevole. Infine, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare.

(4)  Adottato contemporaneamente alla presente disciplina.

(5)  Il progetto di regolamento è stato pubblicato nella GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 23.

(6)  GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3.

(7)  Fino a quando la decisione 2012/21/UE non sarà integrata nell’accordo SEE, tali aiuti, a meno che non siano esenti dall’obbligo di notifica sulla base della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, integrata al punto 1h dell’allegato XV dell’accordo SEE, saranno soggetti all’obbligo generale di notifica stabilito all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(8)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 44 e supplemento SEE n. 20 del 26.4.2007, pag. 1.

(9)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale o nel supplemento SEE.

(10)  GU L 97 del 15.4.2005, pag. 41 e supplemento SEE n. 18 del 15.4.2005, pag. 1.

(11)  GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17; integrata al punto 1a dell’allegato XV dell’accordo SEE.

(12)  Direttiva 2006/111/CE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese; integrata al punto 1a dell’allegato XV dell’accordo SEE.

(13)  In questo contesto, per «costi netti» si intendono i costi netti determinati secondo la metodologia di cui al punto 25 oppure i costi meno le entrate qualora la metodologia del costo evitato netto non sia applicabile.

(14)  Fonti di informazione pubbliche, livelli dei costi sostenuti in passato dal fornitore del SIEG, livelli dei costi dei concorrenti, piani aziendali, relazioni sui settori in questione, ecc.

(15)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51; integrata al punto 5 cm dell’allegato XI dell’accordo SEE.

(16)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14; integrata al punto 5d dell’allegato XI dell’accordo SEE.

(17)  Nella sentenza Chronopost (cause riunite C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, Chronopost SA, Racc. 2003, pag. I-6993), la Corte di giustizia europea ha fatto riferimento alle «condizioni normali di mercato»: «In mancanza di qualsiasi possibilità di paragonare la situazione di La Poste con quella di un gruppo privato di imprese che non opera in un settore riservato, le “condizioni normali di mercato”, che sono necessariamente ipotetiche, devono valutarsi con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili che sono disponibili».

(18)  L’utile ragionevole sarà valutato in una prospettiva ex ante (in base agli utili attesi piuttosto che agli utili realizzati) al fine di mantenere gli incentivi per l’impresa a realizzare incrementi di efficienza nella gestione delle attività al di fuori dell’ambito del SIEG.

(19)  Per «tasso di remunerazione del capitale» s’intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l’impresa ottiene sul capitale investito nell’arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, cioè l’IRR sui flussi di cassa del contratto.

(20)  In un dato anno, l’indicatore contabile «remunerazione del capitale proprio» (ROE) è definito come il rapporto tra il risultato prima delle imposte e degli oneri finanziari (EBIT) e il capitale proprio in tale anno. Il rendimento annuo medio dovrebbe essere calcolato sul periodo di durata dell’incarico applicando come fattore di attualizzazione, a seconda dei casi, il costo del capitale dell’impresa oppure il tasso stabilito dall’Autorità conformemente al capitolo della guida sui tassi di riferimento e di attualizzazione (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32 e supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1), pubblicata sul sito dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/rates/

(21)  Il tasso swap è l’equivalente – con una scadenza più lunga - del tasso IBOR («Inter-Bank Offered Rate»). Viene utilizzato sui mercati finanziari come tasso di riferimento per fissare il tasso di finanziamento.

(22)  Il premio di 100 punti base serve, tra l’altro, a compensare il rischio di liquidità dovuto al fatto che un fornitore di SIEG che investe del capitale in un contratto SIEG impegna questo capitale per la durata dell’atto di incarico e non sarà in grado di vendere la propria partecipazione così rapidamente e a buon prezzo come nel caso di un attivo diffuso e privo di rischi di liquidità.

(23)  Ad esempio confrontando il rendimento con la media ponderata del costo del capitale dell’impresa per l’attività in questione o con il rendimento medio sul capitale registrato per il settore negli ultimi anni, tenendo conto del fatto che il ricorso a dati storici può essere più o meno opportuno per effettuare previsioni.

(24)  Analogamente, un disavanzo determinato da incrementi di efficienza inferiori al previsto dovrebbe essere parzialmente sostenuto dall’impresa quando ciò è stabilito nell’atto di incarico.

(25)  Quali gli aiuti concessi in relazione a contratti interni, a concessioni senza aggiudicazione per gara o a procedure di appalto pubblico senza pubblicazione preliminare.

(26)  Come modificata; la versione consolidata è disponibile sul sito internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf


13.6.2013   

IT

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