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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.160.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2013/275/UE |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2013/276/UE |
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2013/277/UE |
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2013/278/UE |
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2013/279/PESC |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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12.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 giugno 2013
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive
(2013/275/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 7 novembre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), la partecipazione della Comunità europea alla conferenza diplomatica indetta a Ginevra dal 7 al 20 dicembre 2000 al fine di elaborare uno strumento di protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nelle rispettive interpretazioni o esecuzioni audiovisive. |
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(2) |
I negoziati si sono conclusi con esito positivo nella conferenza diplomatica riconvocata a Pechino dal 20 al 26 giugno 2012 e il trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive («trattato di Pechino») è stato adottato il 24 giugno 2012. |
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(3) |
Il trattato di Pechino stabilisce una serie di nuove norme internazionali nel settore dei diritti connessi, volte a garantire in modo adeguato la protezione e il compenso degli artisti interpreti o esecutori audiovisivi. |
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(4) |
Il trattato di Pechino rimane aperto alla firma di ciascuna parte che soddisfa i requisiti per l’adesione per un anno dopo l’adozione. |
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(5) |
L’Unione ha competenza esclusiva per una serie di disposizioni del trattato di Pechino in merito a cui è stata adottata corrispondente normativa dell’Unione. È opportuno pertanto firmare il trattato di Pechino a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva. |
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(6) |
Firmando il trattato di Pechino l’Unione non eserciterà una competenza concorrente, pertanto gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nei settori contemplati dal trattato di Pechino che non incidono su norme comuni o non ne modificano la portata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell’Unione del trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive («trattato di Pechino») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale trattato (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il trattato di Pechino a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 10 giugno 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. VARADKAR
(1) Il testo del trattato di Pechino sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
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12.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 535/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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La metà di un alloggiamento in materia plastica, munito di varie fessure e dispositivi di fissaggio, appositamente stampato e sagomato per incastrarsi nell’altra metà, misurante all’incirca 7,5 × 5 cm. L’articolo è destinato ad essere utilizzato come parte dell’elemento di copertura del meccanismo di chiusura della fibbia di una cintura di sicurezza usata, ad esempio, nei veicoli a motore. (*1) Cfr. l’immagine. |
3926 90 97 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 . La classificazione alla voce 8708 è esclusa, poiché tale voce comprende unicamente le cinture di sicurezza dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 , ma non le parti di tali cinture. L’articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva alla voce del codice NC 3926 90 97 , tra gli altri articoli in materie plastiche. |
(*1) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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12.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 536/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione, in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, ha adottato il regolamento (UE) n. 432/2012, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (2). L’elenco compilato ai sensi del regolamento (UE) n. 432/2012 contiene 222 indicazioni sulla salute consentite, corrispondenti a 497 voci dell’elenco consolidato (3) sottoposte per valutazione scientifica all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). |
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(2) |
Al momento dell’adozione dell’elenco di indicazioni sulla salute consentite, tuttavia, per alcune indicazioni (4) la relativa valutazione da parte dell’Autorità o il relativo esame da parte della Commissione non erano stati ancora completati. |
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(3) |
Riguardo alle indicazioni sui microorganismi giudicate non sufficientemente caratterizzate dall’Autorità nella sua valutazione iniziale e alle indicazioni sulla salute per le quali l’Autorità ha ritenuto che «le evidenze fornite non fossero sufficienti per stabilire un rapporto di causa ed effetto», la Commissione e gli Stati membri hanno convenuto di poterne considerare l’inclusione o la non inclusione nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite solo previa ulteriore valutazione da parte dell’Autorità. La valutazione su queste indicazioni sulla salute è stata completata dall’Autorità, che ha pubblicato i suoi pareri il 5 giugno e il 7 agosto 2012 (5) e ha concluso che un rapporto di causa ed effetto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati è stato stabilito, sulla base dei dati presentati, nel caso di due indicazioni sulla salute (6). |
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(4) |
La Commissione ha completato l’esame di tutte le indicazioni sulla salute presentate per essere sottoposte a valutazione, fatta eccezione per quattro categorie di indicazioni relative a specifici gruppi di alimenti o a uno dei loro componenti. Tali categorie comprendono indicazioni relative a sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate «sostanze botaniche», indicazioni relative ad alimenti specifici, segnatamente gli alimenti destinati a diete fortemente ipocaloriche e i prodotti alimentari a ridotto contenuto di lattosio, indicazioni relative alla caffeina e un’indicazione relativa ai carboidrati. |
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(5) |
Per quanto concerne le sostanze botaniche gli Stati membri e le parti interessate hanno espresso timori in merito alla differente considerazione attribuita ai dati basati su un «impiego tradizionale» ai sensi, da una parte, del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni sulla salute e, dall’altra, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (7) per quanto riguarda l’uso come medicinali vegetali tradizionali. Poiché la Commissione ritiene che tali timori siano fondati e giustifichino un’ulteriore riflessione e consultazione, è opportuno che una decisione sulle indicazioni relative alle sostanze botaniche (8) sia presa soltanto una volta che tale processo sarà completato. |
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(6) |
Per quanto concerne le indicazioni sulla salute relative agli effetti delle diete fortemente ipocaloriche (9) e dei prodotti alimentari a ridotto contenuto di lattosio (10), l’attuale revisione della normativa sui prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (11) potrebbe avere un’incidenza su dette indicazioni. Al fine di evitare potenziali incongruenze con tale legislazione, è opportuno che una decisione sulle indicazioni sulla salute relative a detti alimenti sia presa soltanto dopo il completamento di tale revisione. |
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(7) |
Per quanto concerne le indicazioni sulla salute relative agli effetti della caffeina (12), gli Stati membri hanno espresso timori in merito alla sicurezza dell’assunzione di caffeina da parte di differenti categorie della popolazione. Poiché la Commissione ritiene che tali timori siano fondati e giustifichino la formulazione di un ulteriore parere scientifico da parte dell’Autorità, è opportuno che una decisione sulle indicazioni relative alla caffeina sia presa soltanto una volta che tale processo sarà completato. |
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(8) |
Per quanto concerne l’indicazione sulla salute relativa agli effetti benefici dei carboidrati (13), alcuni Stati membri hanno espresso timori in merito alla sua autorizzazione perché, a loro parere, potrebbe rischiare di generare confusione nei consumatori, in particolare alla luce del consiglio dietetico dato a livello nazionale di ridurre il consumo di zuccheri. Poiché, per tale indicazione specifica, la Commissione ritiene indispensabile conciliare questi obiettivi contrastanti, si rende necessario un ulteriore approfondimento nell’intento di stabilire le condizioni di impiego per tale indicazione. È pertanto opportuno che una decisione sull’indicazione relativa ai carboidrati sia presa soltanto dopo che tale approfondimento sarà stato completato. |
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(9) |
Allo scopo di assicurare la trasparenza e la certezza del diritto a beneficio di tutte le parti interessate, le indicazioni di cui non è stato ancora completato l’esame resteranno pubblicate sul sito della Commissione (14) e potranno continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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(10) |
Le indicazioni sulla salute cui si riferiscono le conclusioni dell’Autorità secondo cui un rapporto di causa ed effetto è stato stabilito tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati e che adempiono alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 devono essere autorizzate a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, di detto regolamento e incluse nell’elenco di indicazioni consentite compilato in virtù del regolamento (UE) n. 432/2012 (15). |
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(11) |
Secondo quanto disposto dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego (incluse eventuali restrizioni). Di conseguenza, l’elenco delle indicazioni consentite deve includere l’enunciazione delle indicazioni, le condizioni specifiche per il loro impiego e, all’occorrenza, le condizioni d’impiego o le restrizioni all’uso e/o una dicitura o un’avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell’Autorità. |
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(12) |
A norma delle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono essere basate su dati scientifici generalmente accettati. Di conseguenza, le indicazioni sulla salute per le quali l’Autorità non è giunta a una valutazione favorevole quanto alla loro fondatezza scientifica durante la valutazione iniziale o nel corso del processo di «ulteriore valutazione» non devono essere autorizzate. |
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(13) |
Inoltre, l’autorizzazione può essere legittimamente negata quando le indicazioni sulla salute non soddisfino altre prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche in caso di valutazione scientifica favorevole da parte dell’Autorità. L’Autorità ha concluso che un rapporto di causa ed effetto è stato stabilito per una indicazione sugli effetti della L-arginina (16) sul mantenimento di una normale eliminazione dell’ammoniaca e per un’altra indicazione sugli effetti della L-tirosina (17) sulla normale sintesi delle catecolammine. La Commissione e gli Stati membri hanno esaminato l’opportunità di autorizzare indicazioni sulla salute che riflettano tali conclusioni. Sulla base dei dati presentati e delle attuali conoscenze scientifiche, l’Autorità ha concluso che non possono essere definite condizioni di impiego per accompagnare l’indicazione sulla salute relativa alla L-arginina (18), mentre per l’indicazione sulla salute relativa alla L-tirosina l’Autorità ha proposto come appropriata condizione d’uso che «un alimento sia almeno una fonte di proteine ai sensi delle disposizioni dell’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006» (19). Nella sua risposta del 9 novembre 2012 alla richiesta di chiarimenti della Commissione, l’Autorità ha precisato che le sue conclusioni per tali indicazioni erano basate sul ruolo biochimico noto dei due amminoacidi contenuti nella proteina, aggiungendo di non poter fornire un’indicazione quantitativa dell’assunzione giornaliera di L-tirosina e di L-arginina necessaria di per sé per produrre i rispettivi effetti benefici fisiologici. Non è pertanto possibile definire condizioni specifiche per l’uso di tali indicazioni in modo da garantire che gli amminoacidi siano contenuti nel prodotto finale in quantità tale da produrre i rispettivi effetti benefici fisiologici conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1924/2006. In mancanza di tali condizioni di uso specifiche, gli effetti benefici della sostanza cui si riferisce l’indicazione non possono essere garantiti. Tali indicazioni, che potrebbero risultare fuorvianti per il consumatore, non vanno pertanto incluse negli elenchi di indicazioni sulla salute consentite. |
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(14) |
L’applicazione del presente regolamento deve essere successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore, in modo da consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue disposizioni, compreso il divieto a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 delle indicazioni sulla salute la cui valutazione da parte dell’Autorità e il cui esame da parte della Commissione sono stati completati. |
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(15) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, che elenca tutte le indicazioni sulla salute autorizzate nonché quelle respinte, specificando in tal caso il motivo del loro rigetto, va aggiornato alla luce del presente regolamento e della sua applicazione differita. |
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(16) |
Nello stabilire i provvedimenti di cui al presente regolamento si è tenuto debitamente conto delle posizioni dei cittadini e degli interessati e delle osservazioni che questi hanno fatto pervenire alla Commissione. |
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(17) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012. |
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(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 2 gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm
(4) Corrispondenti a 2232 voci (ID) dell’elenco consolidato.
(5) http://www.efsa.europa.eu/en/publications.htm
(6) Corrispondenti alle voci ID 2926 e ID 1164 dell’elenco consolidato.
(7) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(8) Corrispondenti a 2078 voci (ID) dell’elenco consolidato.
(9) Corrispondenti alla voce ID 1410 dell’elenco consolidato.
(10) Corrispondenti alle voci ID 646, ID 1224, ID 1238 e ID 1339 dell’elenco consolidato.
(11) COM(2011) 353 definitivo.
(12) Corrispondenti alle voci ID 737, ID 1486, ID 1488, ID 1490, ID 736, ID 1101, ID 1187, ID 1485, ID 1491, ID 2063, ID 2103 e ID 2375 dell’elenco consolidato.
(13) Corrispondenti alle voci ID 603 e ID 653 dell’elenco consolidato.
(14) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm.
(15) Corrispondenti a 16 voci (ID) dell’elenco consolidato, come riportato nell’allegato del presente regolamento.
(16) Corrispondente alla voce ID 4683 dell’elenco consolidato.
(17) Corrispondente alla voce ID 1928 dell’elenco consolidato.
(18) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2051.pdf
(19) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2270.pdf
ALLEGATO
Nell'allegato al regolamento (UE) n. 432/2012,, le seguenti voci di indicazioni sulla salute consentite sono inserite in ordine alfabetico:
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Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Condizioni d’uso dell’indicazione |
Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare |
Numero dell’EFSA Journal |
Numero delle pertinenti voci nell’elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell’EFSA |
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Acido docosaesaenoico (DHA) |
Il DHA contribuisce al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 2 g di DHA e che contiene DHA in combinazione con l’acido eicosapentaenoico (EPA). L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di DHA. Il consumatore va inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di combinazioni di EPA e di DHA allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari e/o alimenti arricchiti. |
L’indicazione non va utilizzata per alimenti destinati a bambini. |
2010;8(10):1734 |
533, 691, 3150 |
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Acido docosaesaenoico e acido eicosapentaenoico (DHA/EPA) |
Il DHA e l’EPA contribuiscono al mantenimento di una normale pressione sanguigna |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di EPA e di DHA. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di EPA e di DHA. Il consumatore va inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di combinazioni di EPA e di DHA allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari e/o alimenti arricchiti. |
L’indicazione non va utilizzata per alimenti destinati a bambini. |
2009; 7(9):1263 2010;8(10):1796 |
502, 506, 516, 703, 1317, 1324 |
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Acido docosaesaenoico e acido eicosapentaenoico (DHA/EPA) |
Il DHA e l’EPA contribuiscono al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 2 g di EPA e di DHA. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di EPA e di DHA. Il consumatore va inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di combinazioni di EPA e di DHA allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari e/o alimenti arricchiti. |
L’indicazione non va utilizzata per alimenti destinati a bambini. |
2009; 7(9):1263 2010;8(10):1796 |
506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325 |
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ALFA-ciclodestrina |
Il consumo di alfa-ciclodestrina nell’ambito di un pasto contenente amidi contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 5 g di alfa-ciclodestrina per 50 g di amido in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con il consumo di alfa-ciclodestrina nell’ambito del pasto. |
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2012;10(6):2713 |
2926 |
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Fruttosio |
Il consumo di alimenti contenenti fruttosio determina un minore aumento del glucosio ematico rispetto agli alimenti contenenti saccarosio o glucosio |
L’indicazione è consentita solo se il glucosio e/o il saccarosio sono sostituiti con fruttosio nelle bevande o negli alimenti zuccherati in modo tale che la riduzione di glucosio e/o di saccarosio in detti alimenti o bevande sia almeno del 30 %. |
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2011;9(6):2223 |
558 |
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Prugne secche (frutti di Prunus domestica L.) |
Le prugne secche contribuiscono al mantenimento delle normali funzioni intestinali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 100 g di prugne secche. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 100 g di prugne secche. |
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2012;10(6):2712 |
1164 |
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12.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 537/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
41,5 |
|
TN |
30,0 |
|
|
TR |
52,9 |
|
|
ZZ |
41,5 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
36,9 |
|
EG |
172,5 |
|
|
MK |
68,9 |
|
|
TR |
152,1 |
|
|
ZZ |
107,6 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
142,5 |
|
ZZ |
142,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
103,0 |
|
TR |
113,1 |
|
|
ZA |
104,0 |
|
|
ZZ |
106,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
161,2 |
|
BR |
106,9 |
|
|
CL |
116,1 |
|
|
CN |
72,9 |
|
|
NZ |
133,9 |
|
|
US |
156,1 |
|
|
ZA |
120,2 |
|
|
ZZ |
123,9 |
|
|
0809 10 00 |
IL |
325,6 |
|
TR |
208,4 |
|
|
ZZ |
267,0 |
|
|
0809 29 00 |
IL |
750,0 |
|
TR |
417,0 |
|
|
US |
792,1 |
|
|
ZZ |
653,0 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
12.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/11 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2013
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, presentata dall’Austria)
(2013/276/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in seguito ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
|
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 30 dicembre 2011 al fine di offrire un sostegno ai lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale. |
|
(3) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
|
(4) |
Il 20 dicembre 2011 l’Austria ha presentato una domanda di intervento del FEG relativamente ai licenziamenti effettuati presso l’impresa Austria Tabak GmbH e 14 suoi fornitori o produttori a valle, e ha fornito informazioni complementari fino al 9 ottobre 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 3 941 999 EUR. |
|
(5) |
È dunque opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall’Austria, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013, un importo pari a 3 941 999 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
L. CREIGHTON
|
12.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/12 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2013
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/016 IT/Agile, presentata dall’Italia)
(2013/277/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
|
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 30 dicembre 2011 al fine di includere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale. |
|
(3) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
|
(4) |
Il 30 dicembre 2011 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti nell’impresa Agile S.r.l. e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa fino al 2 ottobre 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 3 689 474 EUR. |
|
(5) |
Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall’Italia, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2013, un importo pari a 3 689 474 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
L. CREIGHTON
|
12.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/13 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2013
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA, presentata dall’Italia)
(2013/278/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati come conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
|
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 30 dicembre 2011 al fine di includere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale. |
|
(3) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del Fondo entro il massimale annuo di 500 milioni di EUR. |
|
(4) |
Il 29 dicembre 2011 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti nell’impresa Antonio Merloni SpA e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa fino al 4 settembre 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 5 037 482 EUR. |
|
(5) |
Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall’Italia, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2013, un’importo di 5 037 482 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
L. CREIGHTON
|
12.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/14 |
DECISIONE EUPOL AFGHANISTAN/1/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 4 giugno 2013
che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
(2013/279/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma della decisione 2010/279/PESC, il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, conformemente all’articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione. |
|
(2) |
Il 27 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/240/PESC (2), che proroga la durata di EUPOL AFGHANISTAN fino al 31 dicembre 2014. |
|
(3) |
Il 10 luglio 2012 il Comitato politico e di sicurezza ha adottato la decisione EUPOL AFGHANISTAN/1/2012 (3), che nomina il sig. Karl Åke ROGHE capo della missione EUPOL AFGHANISTAN dal 1o agosto 2012 al 31 maggio 2013. |
|
(4) |
Il 29 maggio 2013 l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Karl Åke ROGHE quale capo della missione EUPOL AFGHANISTAN dal 1o giugno 2013 al 31 dicembre 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Karl Åke ROGHE quale capo della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) è prorogato fino al 31 dicembre 2014.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2013.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2013
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
O. SKOOG
(1) GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4.
Rettifiche
|
12.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/15 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 30 aprile 2004 )
(Versione rettificata nella GU L 226 del 25 giugno 2004 )
I riferimenti seguenti riguardano la versione pubblicata nella GU L 226 del 25 giugno 2004.
A pagina 61, allegato III, sezione VII, capitolo VII, punto 1:
anziché:
|
«1. |
L'etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere impermeabile.», |
leggi:
|
«1. |
L'etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere resistente all'acqua.»; |
a pagina 68, allegato III, sezione VIII, capitolo VI, punto 1:
anziché:
|
«1. |
I vani di carico nei quali i prodotti della pesca freschi sono conservati sotto ghiaccio devono essere costruiti con materiali impermeabili …», |
leggi:
|
«1. |
I vani di carico nei quali i prodotti della pesca freschi sono conservati sotto ghiaccio devono essere costruiti con materiali resistenti all'acqua…». |
|
12.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.