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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.158.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in tale atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
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(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti e le decisioni indicati nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I seguenti regolamenti sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento:
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a) |
in materia di libera circolazione delle merci:
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b) |
in materia di libera circolazione delle persone:
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c) |
in materia di diritto societario:
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d) |
in materia di politica della concorrenza:
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e) |
in materia di agricoltura:
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f) |
in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria:
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g) |
in materia di politica dei trasporti:
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h) |
in materia di fiscalità:
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i) |
in materia di statistiche:
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j) |
in materia di sistema giudiziario e diritti fondamentali:
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k) |
in materia di giustizia, libertà e sicurezza:
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l) |
in materia di ambiente:
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m) |
in materia di unione doganale:
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n) |
in materia di relazioni esterne:
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o) |
in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa:
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p) |
in materia di istituzioni:
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2. Le seguenti decisioni sono modificate o abrogate conformemente all’allegato del presente regolamento:
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a) |
in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria:
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b) |
in materia di politica dei trasporti:
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c) |
in materia di energia:
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d) |
in materia di reti transeuropee:
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e) |
in materia di sistema giudiziario e diritti fondamentali:
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f) |
in materia di giustizia, libertà e sicurezza:
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g) |
in materia di ambiente:
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h) |
in materia di unione doganale:
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i) |
in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.
(4) GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1.
(5) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
(7) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(8) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(9) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(10) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(11) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.
(12) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.
(13) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(14) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(15) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(16) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.
(17) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(18) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(19) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(20) GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8.
(21) GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4.
(22) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(23) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.
(24) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.
(25) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.
(26) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(27) GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.
(28) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(29) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.
(30) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.
(31) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1.
(32) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
(33) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.
(34) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1.
(35) GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1.
(36) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22.
(37) GU L 403 del 30.12.2006, pag.1.
(38) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.
(39) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.
(40) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.
(41) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42.
(42) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.
(43) GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7.
(44) GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1.
(45) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.
(46) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
(47) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.
(48) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(49) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(50) GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.
(51) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.
(52) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.
(53) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
(54) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.
(55) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(56) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(57) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
(58) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.
(59) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.
(60) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
(61) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.
(62) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19.
(63) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(64) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(65) GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.
(66) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.
(67) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1.
(68) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1.
(69) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(70) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.
(71) GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.
(72) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.
(73) GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1.
(74) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.
(75) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 9.
(76) GU L 51 del 22.2.2006, pag. 1.
(77) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(78) GU L 267 del 27.9.2006, pag. 2.
(79) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
(80) GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.
(81) GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.
(82) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.
(83) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 16.
(84) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.
(85) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
(86) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.
(87) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.
(88) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.
(89) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(90) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(91) GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.
(92) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.
(93) GU 17 del 6.10.1958, pag. 401/58.
(94) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.
(95) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51.
(96) GU L 215 del 5.8.2006, pag. 28.
(97) GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83.
(98) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(99) GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1.
(100) GU L 8 del 12.1.2012, pag. 13.
(101) GU L 262 del 22.9.2006, pag.1.
(102) GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.
(103) GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1.
(104) GU L 168 del 6.7.1996, pag. 4.
(105) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 463.
(106) GU L 242 del 4.9.1997, pag. 64.
ALLEGATO
1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
A. VEICOLI A MOTORE
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 78/2009, al punto 1.1 è aggiunto quanto segue:
|
«— |
25 per la Croazia». |
B. CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO — SOSTANZE E MISCELE
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
|
1. |
L'allegato III, parte 1, è così modificato:
|
|
2. |
L'allegato III, parte 2, è così modificato:
|
|
3. |
Nell'allegato III, parte 3, la tabella è così modificata: Codice EUH 201/201A: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH 202: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH203: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH 204: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH205: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH206: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH 207: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH208: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH209/209A: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH210: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
Codice EUH401: dopo la voce in GA è inserito quanto segue:
|
|
4. |
L'allegato IV, parte 2, è così modificato:
|
C. TESSILI E CALZATURE
Nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1007/2011, dopo la voce in francese è inserito il seguente trattino:
|
«— |
croato |
: |
“runska vuna” ». |
D. PRODOTTI CHIMICI — REACH
All'articolo 3, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
«b) |
è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004, il 1o gennaio 2007 o il 1o luglio 2013, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale; |
|
c) |
è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004, il 1 o gennaio 2007 o il 1o luglio 2013, dal fabbricante o dall'importatore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che il fabbricante o l'importatore disponga di una prova documentale di ciò, compresa una prova attestante che la sostanza è stata immessa sul mercato da qualsiasi fabbricante o importatore tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso;». |
2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
SICUREZZA SOCIALE
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
|
a) |
nell’allegato I, parte I, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA Anticipi temporanei erogati dai Centri di assistenza sociale sulla base dell’obbligo di fornire assegni alimentari temporanei a norma della legge sulla famiglia (OG 116/03, quale modificata)»; |
|
b) |
nell’allegato I, parte II, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA Assegno di natalità una tantum a norma dalla legge sulla maternità e sulle prestazioni parentali (OG 85/08, quale modificata). Assegno di adozione una tantum a norma dalla legge sulla maternità e sulle prestazioni parentali (OG 85/08, quale modificata). Assegni di natalità o di adozione una tantum previsti dai regolamenti sulle autonomie locali e regionali a norma dell’articolo 59 della legge sulla maternità e sulle prestazioni parentali (OG 85/08, quale modificata).»; |
|
c) |
nell’allegato II, sono inserite le voci seguenti:
|
|
d) |
nell’allegato III, dopo la voce SPAGNA è inserito quanto segue: «CROAZIA»; |
|
e) |
nell’allegato VI, dopo la voce GRECIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
f) |
nell’allegato VIII, parte 2, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA Pensioni del regime di assicurazione obbligatorio basato sui risparmi capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (OG 49/99, quale modificata) e della legge sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99, quale modificata), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d’inabilità basata sull’inabilità generale al lavoro e pensione ai superstiti).». |
3. DIRITTO SOCIETARIO
Il regolamento (CE) n. 2157/2001 è così modificato:
|
a) |
nell’allegato I, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA: dioničko društvo»; |
|
b) |
nell’allegato II, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA: dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću». |
4. POLITICA DELLA CONCORRENZA
All’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, il punto i) è sostituito dal seguente:
|
«i) |
fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, l’allegato IV, punto 3, e l’appendice di detto allegato, dell’atto di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, l’allegato V, punto 2, e punto 3, lettera b), e l’appendice di detto allegato dell’atto di adesione di Bulgaria e Romania, e l’allegato IV, punto 2, e punto 3, lettera b), e l’appendice di detto allegato dell’atto di adesione della Croazia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;». |
5. AGRICOLTURA
|
1. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 834/2007, dopo la voce relativa a GA è inserito quanto segue:
|
|
2. |
L’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:
|
|
3. |
All’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori in Bulgaria, Croazia, Romania e nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell’Egeo. 4. In deroga al paragrafo 1, la riduzione ivi prevista è dello 0% nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania.». |
|
4. |
Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato:
|
6. SICUREZZA ALIMENTARE E POLITICA VETERINARIA E FITOSANITARIA
A. NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE
|
1. |
L’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:
|
|
2. |
L’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:
|
|
3. |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 15
|
B. NORMATIVA VETERINARIA
|
1. |
Il regolamento (CE) n. 1760/2000 è così modificato:
|
|
2. |
Nell’allegato X, capitolo A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001, nell’elenco, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
|
|
3. |
Nell’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003, è soppressa la voce seguente:
|
|
4. |
All’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è aggiunto il comma seguente:
«Per la Croazia, qualora la data di presentazione dei programmi di controllo nazionali degli altri Stati membri sia già trascorsa, la data di presentazione è la data dell’adesione.». |
|
5. |
Il regolamento (CE) n. 21/2004 è così modificato:
|
|
6. |
All’articolo 27 della decisione 2009/470/CE del Consiglioè aggiunto il paragrafo seguente:
«12. Le date del 30 aprile, di cui al paragrafo 2, del 15 settembre, di cui al paragrafo 4, e del 30 novembre, di cui al paragrafo 5, non sono applicabili ai programmi che la Croazia realizzerà nel corso del 2013.». |
C. LEGISLAZIONE FITOSANITARIA
|
1. |
Nell’allegato I della decisione 2003/17/CE la voce relativa alla Croazia è soppressa. |
|
2. |
L’allegato della decisione 2005/834/CE è così modificato:
|
|
3. |
La decisione 2006/545/CE è abrogata. |
|
4. |
L’allegato I della decisione 2008/971/CE è così modificato:
|
7. POLITICA DEI TRASPORTI
A. TRASPORTI INTERNI
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 1108/70 è così modificato:
|
a) |
alla rubrica «A.1. FERROVIA — Reti principali» è aggiunto quanto segue: «Repubblica di Croazia HŽ Infrastruktura d.o.o.»; |
|
b) |
alla rubrica «B. STRADA» è aggiunto quanto segue: «Repubblica di Croazia
|
B. TRASPORTI SU STRADA
|
1. |
Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è così modificato:
|
|
2. |
Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, la nota in calce (1) è sostituita dalla seguente:
|
|
3. |
Il regolamento (CE) n. 1072/2009 è così modificato:
|
|
4. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1073/2009, la nota in calce (1) è sostituita dalla seguente:
|
C. TRASPORTI PER FERROVIA
All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1192/69 è aggiunto il trattino seguente:
|
«— |
HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o.» |
D. TRASPORTI MARITTIMI:
|
1. |
All’articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 2012/22/UE, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.» |
|
2. |
All’articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 2012/23/UE, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, se emesse da un giudice del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, dell’Irlanda, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Croazia, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, dell'Ungheria, Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono riconosciute ed eseguite in uno degli Stati membri dell’Unione europea conformemente alla pertinente normativa dell’Unione europea in materia.» |
8. ENERGIA
|
1. |
La decisione n. 1364/2006/CE è così modificata:
|
|
2. |
L’allegato della decisione 2008/114/CE, Euratom è così modificato:
|
9. FISCALITÀ
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1. |
All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 904/2010, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:
«La Croazia comunica alla Commissione, entro il 1o luglio 2013, l’autorità competente ai fini del presente regolamento e successivamente ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento.». |
|
2. |
All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, è aggiunta la frase seguente:
«La Croazia comunica alla Commissione, entro il 1o luglio 2013, l’autorità competente.» |
10. STATISTICHE
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1. |
Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, nella tabella del capitolo 98, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
|
|
2. |
L’allegato B del regolamento (CE) n. 2223/96 è così modificato:
|
|
3. |
Il regolamento (CE) n. 1221/2002 è così modificato:
|
|
4. |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 437/2003, sezione «CODICI», «1. Paese dichiarante», dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
«Croazia LD». |
|
5. |
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1177/2003, la tavola è così modificata:
|
|
7. |
Il regolamento (CE) n. 501/2004 è così modificato:
|
|
8. |
Il regolamento (CE) n. 1222/2004 è così modificato:
|
|
9. |
All’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1161/2005, è aggiunto il comma seguente:
«Per la Repubblica di Croazia, la prima trasmissione di dati trimestrali è quella dei dati per il terzo trimestre del 2014. La Repubblica di Croazia trasmette tali dati entro il 29 dicembre 2015. Questa prima trasmissione include i dati retrospettivi per i periodi dal primo trimestre del 2012.» |
|
10. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1921/2006, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
|
|
11. |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 716/2007 è così modificato:
|
|
12. |
All’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 295/2008, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
|
13. |
Nell’allegato VI, punto A, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2009, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue:
|
|
14. |
Il regolamento (CE) n. 217/2009 è così modificato:
|
|
15. |
Nell’allegato V, sezione A, lettera c), del regolamento (CE) n. 218/2009, dopo la voce relativa alla Grecia è inserito quanto segue:
|
|
16. |
L’allegato II del regolamento (UE) n. 1337/2011 è così modificato:
|
|
17. |
L’allegato VII del regolamento (UE) n. 70/2012 è così modificato:
|
11. RETI TRANSEUROPEE
RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI
L’allegato I della decisione n. 661/2010/UE è così modificato:
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a) |
la sezione 2 «Rete stradale» è così modificata:
|
|
b) |
la sezione 3: «Rete ferroviaria» è così modificata:
|
|
c) |
la sezione 4 «Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna» è così modificata:
|
|
d) |
la sezione 5 «Porti marittimi» è così modificata:
|
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e) |
la sezione 6 «Aeroporti» è così modificata:
|
|
f) |
nella sezione 7 «Rete di trasporto intermodale» la cartina 7.1-A è sostituita dalla seguente:
|
12. SISTEMA GIUDIZIARIO E DIRITTI FONDAMENTALI
DIRITTI DEI CITTADINI DELL’UE
|
1. |
La decisione 96/409/PESC è così modificata:
|
|
2. |
Il regolamento (UE) n. 211/2011 è così modificato:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
A. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
|
1. |
Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è così modificato:
|
|
2. |
Il regolamento (CE) n. 44/2001 è così modificato:
|
|
3. |
Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:
|
|
4. |
Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:
|
|
5. |
Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è così modificato:
|
|
6. |
Il regolamento (CE) n. 4/2009 è così modificato:
|
B. POLITICA DEI VISTI
|
1. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
|
2. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, al punto 1 è soppressa la voce seguente:
«Croazia». |
C. VARIE
Nell’allegato II della decisione del Comitato esecutivo (SCH/Com-ex (94) 28 riv.), dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:
«CROAZIA:
|
Ministry of Health |
|
Service for Medicinal Products and Medical Devices |
|
Ksaver 200a |
|
10 000 Zagreb |
|
Tel: + 385 14607541 |
|
Fax: + 385 14677 085». |
14. AMBIENTE
A. PROTEZIONE DELLA NATURA
Nell’allegato della decisione 97/602/CE è soppressa la voce seguente:
|
«Repubblica di Croazia |
Martes zibellina Mustela erminea Ondatra zibethicus». |
B. CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEL RISCHIO
Il regolamento (CE) n. 1221/2009 è così modificato:
|
a) |
nell’allegato II, parte A, l’elenco degli enti nazionali di normazione è sostituito dal seguente: «BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie) CZ: ČNI (Český normalizační institut) DK: DS (Dansk Standard) DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) EE: EVS (Eesti Standardikeskus) EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion) FR: AFNOR (Association Française de Normalisation) HR: HZN (Hrvatski zavod za norme) IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland) IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας LV: LVS (Latvijas Standarts) LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas) LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg) HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) MT: MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards / Malta Standards Authority) NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut) AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut) PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade) SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo) SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie) FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y) SE: SIS (Swedish Standards Institute) UK: BSI (British Standards Institution).»; |
|
b) |
nell’allegato V, il punto 1. è sostituito dal seguente:
|
15. UNIONE DOGANALE
A. ADATTAMENTI TECNICI AL CODICE DOGANALE
All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 è aggiunto quanto segue:
|
«— |
il territorio della Repubblica di Croazia.». |
B. ALTRI ATTI DEL CONSIGLIO
|
1. |
All’appendice 4 — Dichiarazione su fattura, della decisione 2001/822/CE,dopo la versione francese è inserito quanto segue:
«Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.». |
|
2. |
All’appendice 4 — Dichiarazione su fattura, del regolamento (CE) n. 1528/2007, dopo la versione francese è inserito quanto segue:
«Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.». |
16. RELAZIONI ESTERNE
|
1. |
Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:
|
|
2. |
Nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 517/94, sotto il titolo «Area tessile residua del Regno Unito», il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’“Area CEFTA” comprende: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.» |
|
3. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è soppressa la voce seguente:
«CROAZIA
|
|
4. |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue:
«CROAZIA
|
|
5. |
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:
|
17. POLITICA ESTERA, DI SICUREZZA E DI DIFESA
A. MISURE RESTRITTIVE
|
1. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
2. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
3. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA Per quanto riguarda l’assistenza tecnica e le restrizioni alle esportazioni:
Per quanto riguarda il congelamento dei fondi e delle risorse economiche:
|
|
4. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 147/2003, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
5. |
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
6. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 131/2004, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
7. |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
8. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
9. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
10. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 174/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
11. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
12. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 889/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
13. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
14. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1184/2005, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
15. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 305/2006, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
|
|
16. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
17. |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1412/2006, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
18. |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
19. |
Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 194/2008, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
20. |
Nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
21. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 356/2010, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
22. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 667/2010, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
23. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 101/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
24. |
Nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
25. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 270/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
26. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
27. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
28. |
Nell’allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
29. |
Nell’allegato X del regolamento (UE) n. 267/2012, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
|
30. |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA http://www.mvep.hr/sankcije». |
B. MISURE DI SICUREZZA
La decisione 292/2011/UE è così modificata:
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a) |
nell’appendice B, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
|
|
b) |
nell’appendice C, dopo la voce FRANCIA è inserito quanto segue: «CROAZIA
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18. ISTITUZIONI
|
1. |
L’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.». |
|
2. |
L’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica, è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.» |
(1) Avvertenze in materia di privacy: ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, le persone interessate sono informate del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura relativa alla proposta d’iniziativa dei cittadini. Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Le persone interessate hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico della Commissione alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini.»
|
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/72 |
REGOLAMENTO (UE) N. 518/2013 DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adatta il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in tale atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
|
(3) |
In vista dell'adesione della Croazia all'Unione, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (1), che definisce zone cui appartengono gli Stati membri aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (anche climatiche) comparabili, in particolare al fine di agevolare l'esame delle domande e il rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari nell'Unione e il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni. La Croazia dovrebbe essere aggiunta nell'elenco degli Stati membri che appartengono alla zona Sud, poiché le condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali in Croazia sono paragonabili a quelle in Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Definizione delle zone per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 3, punto 17
Zona A — Nord
I seguenti Stati membri appartengono a questa zona:
Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Svezia
Zona B — Centro
I seguenti Stati membri appartengono a questa zona:
Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito
Zona C — Sud
I seguenti Stati membri appartengono a questa zona:
Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo».
|
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/74 |
REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2013
che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, pesca, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa, a motivo dell’adesione della Croazia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 50,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell’adesione richiedano adattamenti a motivo dell’adesione, adattamenti non contemplati dall’atto di adesione o dai relativi allegati, la Commissione (nel caso in cui l’atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione) adotta gli atti necessari a tal fine. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente i seguenti regolamenti della Commissione:
|
|
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente le seguenti decisioni della Commissione:
|
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I seguenti regolamenti sono modificati conformemente all’allegato:
|
— |
in materia di libera circolazione delle merci: regolamenti (CE) n. 1474/2000, (CE) n. 1488/2001, (CE) n. 706/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 578/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 286/2011 e (UE) n. 582/2011, |
|
— |
in materia di politica della concorrenza: regolamenti (CE) n. 773/2004 e (CE) n. 802/2004, |
|
— |
in materia di agricoltura: regolamenti (CEE) n. 120/89, (CE) n. 1439/95, (CE) n. 2390/98, (CE) n. 2298/2001, (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 462/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 793/2006, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 1850/2006, (CE) n. 1898/2006, (CE) n. 1301/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007, (CE) n. 539/2007, (CE) n. 616/2007, (CE) n. 1216/2007, (CE) n. 1385/2007, (CE) n. 376/2008, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 491/2008, (CE) n. 543/2008, (CE) n. 555/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008, (CE) n. 619/2008, (CE) n. 720/2008, (CE) n. 889/2008, (CE) n. 1235/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1296/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 442/2009, (CE) n. 607/2009, (CE) n. 612/2009, (CE) n. 828/2009, (CE) n. 891/2009, (CE) n. 1187/2009, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 1274/2009, (UE) n. 234/2010, (UE) n. 817/2010, regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011, (UE) n. 1273/2011, (UE) n. 29/2012 e (UE) n. 480/2012, |
|
— |
in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria: regolamenti (CE) n. 136/2004, (CE) n. 911/2004, (CE) n. 504/2008, (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 1291/2008, (CE) n. 206/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010 e (UE) n. 547/2011, |
|
— |
in materia di pesca: regolamenti (CE) n. 2065/2001, (CE) n. 2306/2002 e (CE) n. 248/2009, |
|
— |
in materia di politica dei trasporti: regolamento (UE) n. 36/2010, |
|
— |
in materia di energia: regolamenti (Euratom) n. 302/2005 e (CE) n. 1635/2006, |
|
— |
in materia di fiscalità: regolamenti (CE) n. 684/2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012, |
|
— |
in materia di statistiche: regolamenti (CE) n. 1358/2003, (CE) n. 772/2005, (CE) n. 617/2008, (CE) n. 250/2009, (CE) n. 251/2009, (UE) n. 88/2011 e (UE) n. 555/2012, |
|
— |
in materia di ambiente: regolamento di esecuzione (CE) n. 757/2012, |
|
— |
in materia di unione doganale: regolamenti (CEE) n. 2454/93, (CE) n. 1891/2004 e regolamenti di esecuzione (UE) n. 1224/2011 e (UE) n. 1225/2011, |
|
— |
in materia di relazioni esterne: regolamenti (CE) n. 3168/94 e (CE) n. 1418/2007. |
2. Le seguenti decisioni sono modificate conformemente all’allegato:
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— |
in materia di libera circolazione delle persone: decisione 2001/548/CE, |
|
— |
in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi: decisione 2009/767/CE, |
|
— |
in materia di diritto societario: decisione 2011/30/UE, |
|
— |
in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria: decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 97/4/CE, 97/252/CE, 97/467/CE, 97/468/CE, 97/569/CE, 98/179/CE, 98/536/CE, 1999/120/CE, 1999/710/CE, 2001/556/CE, 2004/211/CE, 2006/168/CE, 2006/766/CE, 2006/778/CE, 2007/25/CE, 2007/453/CE, 2007/777/CE, 2009/821/CE, 2010/472/UE, 2011/163/UE e decisione di esecuzione 2011/630/UE, |
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— |
in materia di pesca: decisione di esecuzione 2011/207/UE, |
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— |
in materia di politica dei trasporti: decisione 2007/756/CE, |
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— |
in materia di statistiche: decisioni 91/450/CEE, Euratom e 2008/861/CE, |
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— |
in materia di politica sociale e occupazione: decisioni 98/500/CE e 2008/590/CE, |
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— |
in materia di ambiente: decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE, 2005/416/CE, 2005/814/CE, 2009/875/CE, 2009/966/CE e decisione di esecuzione 2012/C 177/05, |
|
— |
in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa: decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 171 dell’11.7.2000, pag. 11.
(2) GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9.
(3) GU L 161 del 22.6.2007, pag. 33.
(4) GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.
(5) GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1.
(6) GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.
(7) GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2.
(8) GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2.
(9) GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.
(10) GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1.
(11) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
(12) GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.
(13) GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19.
(14) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.
(15) GU L 297 del 6.11.1998, pag. 7.
(16) GU L 308 del 27.11.2008, pag. 16.
(17) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.
(18) GU L 70 del 14.3.2003, pag. 8.
(19) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
(20) GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.
(21) GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.
(22) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.
(23) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53.
(24) GU L 355 del 15.12.2006, pag. 72.
(25) GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.
(26) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(27) GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.
(28) GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.
(29) GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.
(30) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.
(31) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.
(32) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
(33) GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.
(34) GU L 309 del 27.11. 2007, pag. 47.
(35) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(36) GU L 120 del 7.5.2008, pag. 3.
(37) GU L 144 del 4.6.2008, pag. 3.
(38) GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.
(39) GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.
(40) GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.
(41) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5.
(42) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.
(43) GU L 198 del 26.7.2008, pag. 17.
(44) GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.
(45) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.
(46) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45.
(47) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.
(48) GU L 50 del 21.2.2009, pag. 5.
(49) GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.
(50) GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13.
(51) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.
(52) GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.
(53) GU L 240 dell’11.9.2009, pag. 14.
(54) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.
(55) GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.
(56) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
(57) GU L 344 del 23.12.2009, pag. 3.
(58) GU L 72 del 20.3.2010, pag. 3.
(59) GU L 245 del 17.9.2010, pag. 16.
(60) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
(61) GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 6.
(62) GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14.
(63) GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 1.
(64) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.
(65) GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65.
(66) GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3.
(67) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
(68) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.
(69) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 22.
(70) GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1.
(71) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
(72) GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.
(73) GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 176.
(74) GU L 278 del 23.10.2001, pag. 6.
(75) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 94.
(76) GU L 79 del 25.3.2009, pag. 7.
(77) GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1.
(78) GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1.
(79) GU L 306 del 7.11.2006, pag. 3.
(80) GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24.
(81) GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 13.
(82) GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9.
(83) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 51.
(84) GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1.
(85) GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170.
(86) GU L 29 del 3.2.2011, pag. 5.
(87) GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22.
(88) GU L 223 del 21.8.2012, pag. 31.
(89) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(90) GU L 328 del 30.10.2004, pag. 16.
(91) GU L 314 del 29.11.2011, pag. 14.
(92) GU L 314 del 29.11.2011, pag. 20.
(93) GU L 335 del 23.12.1994, pag. 23.
(94) GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.
(95) GU L 196 del 20.7.2001, pag. 26.
(96) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.
(97) GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12.
(98) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.
(99) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.
(100) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7.
(101) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.
(102) GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6.
(103) GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46.
(104) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57.
(105) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 62.
(106) GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16.
(107) GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31.
(108) GU L 251 dell’11.9.1998, pag. 39.
(109) GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21.
(110) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82.
(111) GU L 200 del 25.7.2001, pag. 23.
(112) GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.
(113) GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19.
(114) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.
(115) GU L 314 del 15.11.2006, pag. 39.
(116) GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29.
(117) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.
(118) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.
(119) GU L 296 del 21.11.2009, pag. 1.
(120) GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74.
(121) GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.
(122) GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
(123) GU L 87 del 2.4.2011, pag. 9.
(124) GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30.
(125) GU L 240 del 29.8.1991, pag. 36.
(126) GU L 306 del 15.11.2008, pag. 66.
(127) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27.
(128) GU L 190 del 18.7.2008, pag. 17.
(129) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44.
(130) GU L 318 del 4.12.2001, pag. 28.
(131) GU L 174 del 12.7.2003, pag. 10.
(132) GU L 144 del 30.4.2004, pag. 13.
(133) GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1.
(134) GU L 304 del 23.11.2005, pag. 46.
(135) GU L 315 del 2.12.2009, pag. 25.
(136) GU L 341 del 22.12.2009, pag. 14.
ALLEGATO
1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
A. VEICOLI A MOTORE
|
1. |
32007 R 0706: Regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l’omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d’aria (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 33):
nell’allegato I, parte 3, nell’elenco del punto 1.1.1 è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
|
2. |
32008 R 0692: Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1):
nell’allegato XIII, al punto 3.2 è aggiunto quanto segue:
|
|
3. |
32010 R 0406: Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione, del 26 aprile 2010, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno (GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1):
nell’allegato II, parte 3, nell’elenco del punto 1.1 è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
|
4. |
32010 R 1008: Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti per l’omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2):
nell’allegato II, parte 3, nell’elenco del punto 1.1 è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
|
5. |
32011 R 0109: Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzi (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2):
nell’allegato II, parte 3, nell’elenco del punto 1.1 è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
|
6. |
32011 R 0582: Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1):
|
B. PRODOTTI ALIMENTARI
|
1. |
32000 R 1474: Regolamento (CE) n. 1474/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché i dazi addizionali applicabili, dal 1o luglio 2000, all’importazione nella Comunità di talune merci coperte dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nel quadro di un accordo interinale tra l’Unione europea e Israele (GU L 171 dell’11.7.2000, pag. 11):
|
|
2. |
32001 R 1488: Regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell’allegato I del trattato (GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9):
|
|
3. |
32010 R 0578: Regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1):
nell’allegato VIII, dopo la voce in irlandese è inserito quanto segue:
|
C. CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO — SOSTANZE E MISCELE
32011 R 0286: Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1):
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a) |
nell’allegato III, punto 1, lettera c) iii), nella tabella «H300 + H310», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
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b) |
nell’allegato III, punto 1, lettera c) iii), nella tabella «H300 + H330», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
|
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c) |
nell’allegato III, punto 1, lettera c) iii), nella tabella «H310 + H330», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
|
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d) |
nell’allegato III, punto 1, lettera c) iii), nella tabella «H300 + H310 + H330», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
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e) |
nell’allegato III, punto 1, lettera c) iii), nella tabella «H301 + H311», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
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f) |
nell’allegato III, punto 1, lettera c) iii), nella tabella «H301 + H331», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
|
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g) |
nell’allegato III, punto 1, lettera c) iii), nella tabella «H311 + H331», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
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h) |
nell’allegato III, punto 1, lettera c) iii), nella tabella «H301 + H311 + H331», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
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i) |
nell’allegato III, punto 1, lettera c) iii), nella tabella «H302 + H312», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
|
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j) |
nell’allegato III, punto 1, lettera c) iii), nella tabella «H302 + H332», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
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|
k) |
nell’allegato III, punto 1, lettera c) iii), nella tabella «H312 + H332», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
|
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l) |
nell’allegato III, punto 1, lettera c) iii), nella tabella «H302 + H312 + H332», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
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m) |
nell’allegato III, punto 1, lettera d) i), nella tabella «H420», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
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n) |
nell’allegato IV, punto 1, lettera c) 2), nella tabella «P502», dopo la voce in gaelico è inserito quanto segue:
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2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
SICUREZZA SOCIALE
32001 D 0548: Decisione 2001/548/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, relativa all’istituzione di un comitato nel settore delle pensioni integrative (GU L 196 del 20.7.2001, pag. 26):
all’articolo 3, paragrafo 1, «57» è sostituito da «58».
3. DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
ACCESSO ED ESERCIZIO DI UN’ATTIVITÀ DI SERVIZIO
32009 D 0767: Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36):
nell’allegato, nella tabella del CAPITOLO II, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
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Denominazione abbreviata (nella lingua originale) |
Denominazione abbreviata (in inglese) |
Codice paese |
Codice lingua |
Note |
Traslitterazione in caratteri latini |
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«Hrvatska |
Croatia |
HR |
Hr» |
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4. DIRITTO SOCIETARIO
PRINCIPI CONTABILI
32011 D 0030: Decisione 2011/30/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e a un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea (GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12):
all’articolo 1, la voce relativa alla Croazia è soppressa.
5. POLITICA DELLA CONCORRENZA
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1. |
32004 R 0773: Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18):
all’articolo 10, paragrafo 3, «30» è sostituito da «31». |
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2. |
32004 R 0802: Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1):
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6. AGRICOLTURA
A. POLITICA DI QUALITÀ
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1. |
32006 R 1898: Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1):
|
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2. |
32007 R 1216: Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3):
nell’allegato V, punto 6, dopo la voce in gaelico è inserito il seguente trattino:
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B. ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI — PARTE ORIZZONTALE
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1. |
31989 R 0120: Regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19):
nell’allegato I, dopo la voce «In francese» è inserito quanto segue:
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2. |
32001 R 2298: Regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l’esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16):
nell’allegato, dopo la voce «In francese» è inserito quanto segue:
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3. |
32006 R 1301: Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13):
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4. |
32008 R 0376: Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3):
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5. |
32008 R 0720: Regolamento (CE) n. 720/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il magazzinaggio e i movimenti dei prodotti acquistati da un organismo pagatore o un organismo d’intervento (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 17):
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6. |
32009 R 0612: Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1):
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7. |
32009 R 1272: Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1):
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8. |
32010 R 0817: Regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione (GU L 245 del 17.9.2010, pag. 16):
nell’allegato II, dopo la voce «in francese» è inserito quanto segue:
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C. CEREALI E RISO
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1. |
31998 R 2390 Regolamento (CE) n. 2390/98 della Commissione, del 5 novembre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2245/90 (GU L 297 del 6.11.1998, pag. 7):
|
|
2. |
32003 R 1342 Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12):
|
|
3. |
32009 R 0147 Regolamento (CE) n. 147/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009, recante delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all’esportazione e per determinati titoli d’esportazione nei settori dei cereali e del riso (GU L 50 del 21.2.2009, pag. 5):
nell’allegato I, zona III, è soppressa la voce «Croazia». |
D. RISO
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1. |
32006 R 0972: Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53):
|
|
2. |
32006 R 1964: Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 18):
|
|
3. |
32009 R 1274: Regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti d’importazione di riso originario dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) (GU L 344 del 23.12.2009, pag. 3):
nell’allegato II, dopo la voce «in francese» è inserito quanto segue:
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4. |
32011 R 1273: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 6):
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|
5. |
32012 R 0480: Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 1):
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E. CEREALI
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1. |
32008 R 0402: Regolamento (CE) n. 402/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia (GU L 120 del 7.5.2008, pag. 3):
nell’allegato I, dopo la voce «in francese» è inserito quanto segue:
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2. |
32008 R 0491: Regolamento (CE) n. 491/2008 della Commissione, del 3 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 3):
nell’allegato III, dopo la voce «in francese» è inserito quanto segue:
|
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3. |
32008 R 1296: Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57):
nell’allegato III, dopo la voce «in francese» è inserito quanto segue:
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4. |
32010 R 0234: Regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione, del 19 marzo 2010, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 3):
nell’allegato III, dopo la voce «in francese» è inserito quanto segue:
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F. ZUCCHERO
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1. |
32006 R 0951 Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24):
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2. |
32009 R 0828: Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali (GU L 240 dell’11.9.2009, pag. 14):
|
|
3. |
32009 R 0891: Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82):
|
G. CARNI SUINE
|
1. |
32003 R 0462 Regolamento (CE) n. 462/2003 della Commissione, del 13 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all’importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 2562/98 (GU L 70 del 14.3.2003, pag. 8):
|
|
2. |
32003 R 1518 Regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35):
|
|
3. |
32009 R 0442 Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13):
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H. CARNI OVINE E CAPRINE
31995 R 1439 Regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7):
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a) |
all’articolo 14, paragrafo 3, dopo la voce in francese è inserito quanto segue:
|
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b) |
all’articolo 14, paragrafo 4, dopo la voce in francese è inserito quanto segue:
|
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c) |
all’articolo 17, paragrafo 4, dopo la voce in francese è inserito quanto segue:
|
|
d) |
all’articolo 17, paragrafo 5, dopo la voce in francese è inserito quanto segue:
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I. UOVA E POLLAME
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1. |
32007 R 0553 Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9):
|
|
2. |
32007 R 0536 Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione delle carni di pollame originarie degli Stati Uniti d’America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6):
|
|
3. |
32007 R 0539 Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19):
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|
4. |
32007 R 0616 Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3):
|
|
5. |
32007 R 1385 Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47):
|
|
6. |
32008 R 0543 Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46):
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7. |
32008 R 0589 Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6):
|
|
8. |
32008 R 0617: Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5):
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J. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
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1. |
32001 R 2535: Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29):
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2. |
32008 R 0619: Regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20):
nell’allegato II, l’autorità competente per la Croazia è inserita dopo la voce in francese:
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|
3. |
32009 R 1187: Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1):
nell’allegato III, dopo la voce «in francese» è inserita la voce seguente: «— in croato : Glava III, Odjeljak 3. Uredbe (EZ) br. 1187/2009: carinska kvota za 1.7…- 30.6…., za mlijeko u prahu sukladno Dodatku 2. Priloga III. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, čije su potpisivanje i privremena primjena odobreni Odlukom Vijeća 2008/805/EZ.» |
K. VINI
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1. |
32008 R 0555: Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1):
|
|
2. |
32009 R 0436: Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15):
|
|
3. |
32009 R 0607: Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60):
nell’allegato X, parte A, dopo la voce/riga «in francese» sono inserite le voci seguenti:
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L. ORTOFRUTTICOLI
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1. |
32007 R 0341: Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12):
nell’allegato III, dopo la voce «in francese» è inserita la voce seguente:
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2. |
32011 R 0543: Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1):
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M. OLIO D’OLIVA
32012 R 0029: Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14):
il paragrafo 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni, per assicurare l’osservanza del presente regolamento.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2002, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.
La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2004, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.
La Bulgaria e la Romania comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2010 e le modifiche a dette misure entro la fine del mese successivo a quello della loro adozione.
La Croazia comunica alla Commissione le misure di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2013 e le modifiche a dette misure entro la fine del mese successivo a quello della loro adozione.»
N. LUPPOLO
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1. |
32006 R 1850: Regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 72):
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2. |
32008 R 1295: Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45):
nell’allegato I, prima colonna, la riga con la voce «(HR) Croazia» è soppressa. |
O. REGIONI ULTRAPERIFERICHE:
32006 R 0793: Regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1):
|
a) |
nell’allegato I, parte A, dopo la voce «in francese» è inserito il seguente trattino: «— in croato : una delle diciture seguenti:
|
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b) |
nell’allegato I, parte B, dopo la voce «in francese» è inserito il seguente trattino:
|
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c) |
nell’allegato I, parte C, dopo la voce «in francese» è inserito il seguente trattino:
|
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d) |
nell’allegato I, parte D, dopo la voce «in francese» è inserito il seguente trattino: «— in croato: una delle diciture seguenti:
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e) |
nell’allegato I, parte E, dopo la voce «in francese» è inserito il seguente trattino:
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|
f) |
nell’allegato I, parte F, dopo la voce «in francese» è inserito il seguente trattino: «— in croato: una delle diciture seguenti:
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g) |
nell’allegato I, parte G, dopo la voce «in francese» è inserito il seguente trattino:
|
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h) |
nell’allegato I, parte H, dopo la voce «in francese» è inserito il seguente trattino:
|
|
i) |
nell’allegato I, parte I, dopo la voce «in francese» è inserito il seguente trattino:
|
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j) |
nell’allegato I, parte J, dopo la voce «in francese» è inserito il seguente trattino:
|
P. AGRICOLTURA BIOLOGICA
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1. |
32008 R 0889: Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1):
nell’allegato XII ter, dopo la voce «in francese» è inserito il seguente trattino:
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2. |
32008 R 1235: Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25):
nell’allegato IV:
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7. SICUREZZA ALIMENTARE, POLITICA VETERINARIA E FITOSANITARIA
NORMATIVA VETERINARIA
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1. |
31992 D 0260: Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67):
|
|
2. |
31993 D 0195: Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1):
|
|
3. |
31993 D 0196: Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7):
nell’allegato II, punto III, nota in calce 3, dall’elenco del «Gruppo B» è soppressa la voce relativa alla Croazia. |
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4. |
31993 D 0197: Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16):
nell’allegato I, dall’elenco del «Gruppo B» è soppressa la voce «Croazia (HR)». |
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5. |
31997 D 0004: Decisione 97/4/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame (GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6):
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6. |
31997 D 0252: Decisione 97/252/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46):
l’allegato è così modificato:
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7. |
31997 D 0467: Decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57):
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8. |
31997 D 0468: Decisione 97/468/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 62):
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9. |
31997 D 0569: Decisione 97/569/CE della Commissione, del 16 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne (GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16):
l’allegato I è così modificato:
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10. |
31998 D 0179: Decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d’applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31):
nell’allegato, punto 1.2, al secondo capoverso è aggiunta la seguente frase: «Per la Croazia l’accreditamento deve essere ottenuto entro la data di adesione.» |
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11. |
31998 D 0536: Decisione 98/536/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che stabilisce l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU L 251 dell’11.9.1998, pag. 39):
nell’allegato, dopo la voce relativa alla Bulgaria è inserito quanto segue:
|
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12. |
31999 D 0120: Decisione 1999/120/CE della Commissione, del 27 gennaio 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri, stomaci e vesciche di origine animale (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21):
l’allegato è così modificato:
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13. |
31999 D 0710: Decisione 1999/710/CE della Commissione, del 15 ottobre 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82):
l’allegato è così modificato:
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14. |
32001 D 0556: Decisione 2001/556/CE della Commissione, dell’11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di gelatine destinate al consumo umano (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 23):
l’allegato è così modificato:
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15. |
32004 D 0211: Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1):
nell’allegato I è soppressa la voce relativa alla Croazia. |
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16. |
32004 R 0136: Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11):
nell’allegato V, parte I, è soppressa la seguente voce: «Croazia». |
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17. |
32004 R 0911: Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65):
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18. |
32006 D 0168: Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19):
nell’allegato I è soppressa la voce relativa alla Croazia. |
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19. |
32006 D 0766: Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53):
nell’allegato II è soppressa la seguente voce: «HR CROAZIA». |
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20. |
32007 D 0025: Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29):
all’articolo 3 è soppressa la parola «Croazia». |
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21. |
32006 D 0778: Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 39):
all’articolo 8, paragrafo 1, dopo «durante il precedente anno civile» è inserita la seguente frase: «La Croazia presenta per la prima volta la sua relazione entro e non oltre il 30 giugno 2014.» |
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22. |
32007 D 0453: Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84):
nella parte B dell’allegato è soppressa la voce relativa alla Croazia. |
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23. |
32007 D 0777: Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49):
nell’allegato II, parte 2, è soppressa la voce relativa alla Croazia. |
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24. |
32008 R 0504: Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GU L 149, 7.6.2008, pag. 3):
all’articolo 26, è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Gli equidi nati in Croazia entro il 30 giugno 2013 ma non identificati in conformità del presente regolamento sono identificati in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre 2014.» |
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25. |
32008 R 0798: Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1):
nell’allegato I, parte 1, è soppressa la voce relativa alla Croazia. |
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26. |
32008 R 1251: Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41):
nell’allegato III è soppressa la voce relativa alla Croazia. |
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27. |
32008 R 1291: Regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 22):
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28. |
32009 R 0206: Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all’introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1):
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29. |
32009 D 0821: Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1):
l’allegato I è così modificato:
l’allegato II è così modificato:
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30. |
32010 R 0206: Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1):
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31. |
32010 D 0472: Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell’Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74):
nell’allegato I e nell’allegato III sono soppresse le voci relative alla Croazia. |
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32. |
32010 R 0605: Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1):
nell’allegato I è soppressa la voce relativa alla Croazia. |
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33. |
32011 D 0163: Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40):
nell’allegato è soppressa la voce relativa alla Croazia. |
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34. |
32011 R 0547: Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell’8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 176):
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35. |
32011 D 0630: Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32):
nell’allegato I è soppressa la voce relativa alla Croazia. |
8. PESCA
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1. |
32001 R 2065: Regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l’informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 6):
all’articolo 4, paragrafo 1, tra le voci relative al francese e all’italiano è inserito quanto segue:
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2. |
32002 R 2306: Regolamento (CE) n. 2306/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, riguardo alla notificazione dei prezzi all’importazione dei prodotti della pesca (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 94):
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3. |
32009 R 0248: Regolamento (CE) n. 248/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 7):
l’allegato VIII è così modificato:
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4. |
32011 D 0207: Decisione di esecuzione della Commissione 2011/207/UE, del 29 marzo 2011, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L 87 del 2.4.2011, pag. 9), modificata dalla decisione di esecuzione 2012/246/UE (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 25):
all’articolo 12, paragrafo 1, tra «Francia» e «Italia» è inserito quanto segue: «Croazia». |
9. POLITICA DEI TRASPORTI
TRASPORTI SU STRADA
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1. |
32007 D 0756: Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30):
nell’appendice 2, il campo 1 – codice identificativo del paese (2 lettere) è sostituito dal seguente: «I codici sono quelli ufficiali pubblicati e aggiornati sul sito web europeo nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (http://publications.europa.eu/code/it/it-5000600.htm)
Il codice per le autorità multinazionali competenti in materia di sicurezza deve essere composto nello stesso modo. Attualmente è operativa soltanto un’autorità di questo tipo: la Channel Tunnel Safety Authority. Si propone di utilizzare il codice seguente:
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2. |
32010 R 0036: Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1):
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10. ENERGIA
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1. |
32005 R 0302: Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1):
all’articolo 2, paragrafo 1, tra le voci relative a Irlanda e Italia è inserito quanto segue: «Croazia». |
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2. |
32006 R 1635: Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl (GU L 306 del 7.11.2006, pag. 3):
nell’allegato II è soppressa la seguente voce: «Croazia». |
11. FISCALITÀ
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1. |
32009 R 0684: Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24):
nell’allegato II, elenco codici 1, tra le voci relative alle lingue bulgara e ceca è inserito quanto segue:
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2. |
32012 R 0079: Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 13):
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12. STATISTICHE
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1. |
31991 D 0450: Decisione 91/450/CEE, Euratom della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce il territorio degli Stati membri ai fini dell’applicazione dell’articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom relativa all’armonizzazione della fissazione del prodotto lordo ai prezzi di mercato (GU L 240 del 29.8.1991, pag. 36):
nell’allegato, tra i testi relativi a Francia e Irlanda è inserito quanto segue: «Il territorio economico della Repubblica di Croazia comprende:
|
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2. |
32003 R 1358: Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9):
nell’allegato I, sezione III «Elenco degli aeroporti comunitari contemplati e deroghe», dopo la voce relativa alla Francia è aggiunta la seguente tabella: «Croazia: Elenco degli aeroporti comunitari
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3. |
32005 R 0772: Regolamento (CE) n. 772/2005 della Commissione, del 20 maggio 2005, relativo alle specifiche per la copertura delle caratteristiche e alla definizione del formato tecnico per la produzione delle statistiche comunitarie annuali sull’acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 51):
nell’allegato II, punto 3.2 «Paesi», dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
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4. |
32008 D 0861: Decisione 2008/861/CE della Commissione, del 29 ottobre 2008, relativa alle modalità d’applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 306 del 15.11.2008, pag. 66):
nella tabella dell’allegato I «Elenco Eurostat dei porti europei», tra le voci relative a Francia [FR] e Italia [IT] è inserito quanto segue:
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5. |
32009 R 0250: Regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1):
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6. |
32009 R 0251: Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170):
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7. |
32011 R 0088: Regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione (GU L 29 del 3.2.2011, pag. 5):
nell’allegato I, tabella «ENRLLNG1», l’elenco delle lingue straniere moderne è sostituito dal seguente: «Bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, arabo, cinese, giapponese, russo e altre lingue moderne». |
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8. |
32012 R 0555: Regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012, che modifica, per quanto concerne l’aggiornamento delle esigenze in termini di dati e delle definizioni, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22):
nell’allegato I, la tabella 6 «Livelli di disaggregazione geografica» è sostituita dalla tabella seguente: « Livelli di disaggregazione geografica
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13. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE
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1. |
31998 D 0500: Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27):
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2. |
32008 D 0590: Decisione 2008/590/CE della Commissione, del 16 giugno 2008, relativa alla creazione di un comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini (GU L 190 del 18.7.2008, pag. 17):
all’articolo 3, paragrafo 1, «68» è sostituito da «70». |
14. AMBIENTE
A. PROTEZIONE DELLA NATURA
32012 R 0757: Regolamento di esecuzione (UE) n. 757/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012, che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 31):
nell’allegato [Esemplari delle specie elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa] è soppresso il riferimento alla Croazia per la specie Orchis simia.
B. PRODOTTI CHIMICI
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1. |
32000 D 0657: Decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44):
nell’allegato, il testo nel riquadro prima delle tabelle è sostituito dal seguente: « PAESE: Comunità europea (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)». |
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2. |
32001 D 0852: Decisione 2001/852/CE della Commissione, del 19 novembre 2001, recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE (GU L 318 del 4.12.2001, pag. 28):
negli allegati I e II, il testo nel riquadro prima delle tabelle in ciascun formulario è sostituito dal seguente: « PAESE: Comunità europea (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)». |
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3. |
32003 D 0508: Decisione 2003/508/CE della Commissione, del 7 luglio 2003, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE e 2001/852/CE (GU L 174 del 12.7.2003, pag. 10):
negli allegati I, II e III, il testo nel riquadro prima delle tabelle è sostituito dal seguente: « PAESE: Comunità europea (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)». |
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4. |
32004 D 0382: Decisione 2004/382/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante adozione di decisioni comunitarie sull’importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 11):
negli allegati I, II e III, il testo nel riquadro prima delle tabelle è sostituito dal seguente: « PAESE: Comunità europea (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)». |
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5. |
32005 D 0416: Decisione 2005/416/CE della Commissione, del 19 maggio 2005, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di taluni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE (GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1):
negli allegati I, II, III e IV, il testo nel riquadro prima delle tabelle in ciascun formulario è sostituito dal seguente: « PAESE: Comunità europea (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)». |
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6. |
32005 D 0814: Decisione 2003/814/CE della Commissione, del 18 novembre 2005, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di alcuni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione 2005/657/CE (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 46):
negli allegati I, II e III, il testo nel riquadro prima delle tabelle è sostituito dal seguente: « PAESE: Comunità europea (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)». |
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7. |
32009 D 0875: Decisione 2009/875/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante adozione di decisioni comunitarie sull’importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 2.12.2009, pag. 25):
Nell’allegato, il testo nel riquadro prima della sezione 1 è sostituito dal seguente: « PAESE: Comunità europea (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)». |
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8. |
32009 D 0966: Decisione 2009/966/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di talune sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni della Commissione 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 14):
negli allegati I, II, III, IV, V e VI, il testo nel riquadro prima di ciascuna sezione 1 è sostituito dal seguente: « PAESE: Comunità europea (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)»; nell’allegato II, sezione 5.3, riquadro, dopo il titolo «Per i biocidi» il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Stati membri che autorizzano l’importazione (previa autorizzazione scritta): Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi (solo per il tipo di prodotto 2, Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche), Polonia, Portogallo.» |
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9. |
32012 D 620(01): Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 giugno 2012, recante adozione di decisioni comunitarie sull’importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 177 del 20.6.2012, pag. 22):
nell’allegato, in ciascuno dei tre formulari di risposta sulle importazioni, il testo nel riquadro dopo «Paese» è sostituito dal seguente: «Unione europea (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)». |
15. UNIONE DOGANALE
A. ADATTAMENTI TECNICI ALLE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE
31993 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1):
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1) |
all’articolo 62, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:
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2) |
all’articolo 113, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:
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3) |
all’articolo 114, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
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4) |
all’articolo 163, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue: «2. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate a destinazione in un’altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, russo, svizzero, bosniaco, iugoslavo e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia si determina in rapporto al primo luogo d’introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori.»; |
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5) |
all’articolo 163, il paragrafo 4 è sostituito da quanto segue: «4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, russo, svizzero, bosniaco, iugoslavo e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.»; |
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6) |
all’articolo 296, paragrafo 2, lettera b), ottavo trattino, è aggiunto quanto segue:
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7) |
all’articolo 297, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:
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8) |
all’articolo 298, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
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9) |
all’articolo 314 quater, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
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10) |
all’articolo 314 quater, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:
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11) |
all’articolo 324 quater, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
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12) |
all’articolo 324 quinquies, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
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13) |
all’articolo 333, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto quanto segue:
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14) |
all’articolo 423, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:
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15) |
all’articolo 438, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:
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16) |
all’articolo 549, paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:
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17) |
all’articolo 549, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
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18) |
all’articolo 550 è aggiunto quanto segue:
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19) |
all’articolo 583 è aggiunto quanto segue:
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20) |
all’articolo 849, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
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21) |
all’articolo 849, paragrafo 3, dopo «Restituiri și alte sume rambursate la export pentru … (cantitatea),» è aggiunto quanto segue:
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22) |
all’articolo 849, paragrafo 3, dopo «Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru… (cantitatea),» è aggiunto quanto segue:
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23) |
all’articolo 855, primo comma, è aggiunto quanto segue:
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24) |
all’articolo 882, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto quanto segue:
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25) |
all’articolo 912 ter, paragrafo 2, secondo comma, è aggiunto quanto segue:
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26) |
all’articolo 912 ter, paragrafo 5, secondo comma, è aggiunto quanto segue:
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27) |
all’articolo 912 sexies, paragrafo 2, secondo comma, è aggiunto quanto segue:
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28) |
all’articolo 912 sexies, paragrafo 2, quarto comma, è aggiunto quanto segue:
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29) |
all’articolo 912 septies, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto quanto segue:
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30) |
all’articolo 912 septies, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
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31) |
all’articolo 912 octies, paragrafo 2, lettera c), è aggiunto quanto segue:
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32) |
all’articolo 912 octies, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:
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33) |
nell’allegato 1, riquadro «13 Lingua» degli esemplari 4 e 5 del formulario «Informazioni tariffarie vincolanti», è inserito quanto segue: «HR»; |
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34) |
nell’allegato 1 bis, riquadro «15 Lingua» del formulario «INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE», è inserito quanto segue: «HR»; |
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35) |
nell’allegato 22, dopo il primo capoverso intitolato «Dichiarazione su fattura» è aggiunto quanto segue: « Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.»; |
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36) |
nell’allegato 25 (SPESE DI TRASPORTO AEREO DA COMPRENDERE NEL VALORE IN DOGANA), tabella, prima colonna, sezione «Zona Q» è soppresso il termine «Croazia»; |
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37) |
nell’allegato 38, alla nota relativa al TITOLO III — TABELLA DELLE VERSIONI LINGUISTICHE DELLE DICITURE UTILIZZATE NEL TRANSITO COMUNITARIO E DEI RELATIVI CODICI, è aggiunto quanto segue:
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38) |
nell’allegato 48, al paragrafo I, il punto 1 è sostituito da quanto segue:
(4) Cognome e nome o ragione sociale." (5) Indirizzo completo." (6) Cancellare le menzioni inutili." (7) Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario." (8) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.»;" |
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39) |
nell’allegato 49, al paragrafo I, il punto 1 è sostituito da quanto segue:
(9) Cognome e nome o ragione sociale." (10) Indirizzo completo." (11) Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario." (12) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.»;" |
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40) |
nell’allegato 50, al paragrafo I, il punto 1 è sostituito da quanto segue:
(13) Cognome e nome o ragione sociale." (14) Indirizzo completo." (15) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.»;" |
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41) |
nell’allegato 51, riquadro 7, e nell’allegato 51 bis, riquadro 6, la parola «Croazia» è soppressa tra «Comunità europea» e «Islanda»; |
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42) |
nell’allegato 60, sotto «DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL FORMULARIO DI TASSAZIONE», punto «I. Osservazioni generali», è inserito quanto segue:
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43) |
nell’allegato 63 (esemplare di controllo T5), alla casella B dell’esemplare 1 è aggiunto quanto segue: «Vratiti:» |
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44) |
nell’allegato 71 è inserito quanto segue:
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45) |
nell’allegato 111, nota B.12 a tergo del formulario «Domanda di rimborso/sgravio» è inserito quanto segue:
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B. ALTRI ADATTAMENTI TECNICI
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1. |
32004 R 1891: Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 16):
nell’allegato II è inserito quanto segue:
|
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2. |
32011 R 1224: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1224/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, relativo agli articoli da 66 a 73 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 14):
l’allegato I «Menzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2» è sostituito dal seguente:
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3. |
32011 R 1225: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, relativo agli articoli da 42 a 52 e agli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 20):
l’allegato I «Menzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2» è sostituito dal seguente:
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16. RELAZIONI ESTERNE
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1. |
31994 R 3168: Regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che istituisce, nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, una licenza d’importazione comunitaria (GU L 335 del 23.12.1994, pag. 23):
|
|
2. |
32007 R 1418: Regolamento CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6):
nell’allegato è soppressa la voce relativa alla Croazia. |
17. POLITICA ESTERA, DI SICUREZZA E DI DIFESA
MISURE DI SICUREZZA
32001 D 0844: Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1):
nell’appendice 1, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
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«Croazia |
Vrlo tajno |
Tajno |
Povjerljivo |
Ograničeno» |
(4) Cognome e nome o ragione sociale.
(5) Indirizzo completo.
(6) Cancellare le menzioni inutili.
(7) Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.
(8) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.»;
(9) Cognome e nome o ragione sociale.
(10) Indirizzo completo.
(11) Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.
(12) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.»;
(13) Cognome e nome o ragione sociale.
(14) Indirizzo completo.
(15) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.»;»
(*1) Прясно месо — Carne fresca — Čerstvé maso — Fersk kød — Frisches Fleisch — Värske liha — Νωπό κρέας — Fresh Meat — Viande fraîche — Svježe meso — Carni fresche — Svaiga gaļa — Šviežia mėsa — Friss hús — Laħam frisk — Vers vlees — Świeże mięso — Carne fresca — Carne proaspătă — Čerstvé mäso — Sveže meso — Tuore liha — Färskt kött
(1) Dati da non fornire per il paese dichiarante.»
(2) Dati da non fornire per il paese dichiarante.»
(3) Stati membri dell’Unione non appartenenti all’area dell’euro: disaggregazione individuale per paese.»
DIRETTIVE
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10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/172 |
DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive nel settore della libera circolazione delle merci di cui alla presente direttiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le seguenti direttive sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva:
|
1) |
nel settore della libera circolazione dei veicoli a motore:
|
|
2) |
nel settore della libera circolazione delle calzature: direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (39). |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.
(2) GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23.
(3) GU L 176 del 10.8.1970, pag. 12.
(4) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37.
(5) GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15.
(6) GU L 38 dell’11.2.1974, pag. 22.
(7) GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1.
(8) GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4.
(9) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1.
(10) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 32.
(11) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 54.
(12) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 71.
(13) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 85.
(14) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.
(15) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 122.
(16) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 60.
(17) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 72.
(18) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 83.
(19) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95.
(20) GU L 81 del 28.3.1978, pag. 49.
(21) GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1.
(22) GU L 325 del 20.11.1978, pag. 1.
(23) GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 26.
(24) GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 1.
(25) GU L 195 del 29.7.1994, pag. 1.
(26) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1.
(27) GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.
(28) GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.
(29) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.
(30) GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.
(31) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.
(32) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
(33) GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.
(34) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(35) GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1.
(36) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1.
(37) GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40.
ALLEGATO
PARTE A
VEICOLI A MOTORE
|
1. |
Nell’allegato II della direttiva 70/157/CEE, nell’elenco, al punto 4.2, dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:
« “25” per la Croazia». |
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2. |
Nell’allegato II della direttiva 70/221/CEE, nell’elenco, al punto 6.2, dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
3. |
Nell’allegato I della direttiva 70/388/CEE, al punto 1.4.1, al testo tra parentesi è aggiunto quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
4. |
Nell’allegato XV della direttiva 71/320/CEE, nell’elenco, al punto 4.4.2 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
5. |
Nell’allegato I della direttiva 72/245/CEE, nell’elenco, al punto 5.2 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
6. |
Nell’allegato I della direttiva 74/61/CEE, nell’elenco, al punto 5.1.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
« “25” per la Croazia». |
|
7. |
Nell’allegato I della direttiva 74/408/CEE, nell’elenco, al punto 6.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
8. |
Nell’allegato I della direttiva 74/483/CEE, nella nota in calce 1 relativa al punto 3.2.2.2, è aggiunto quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
9. |
Nell’allegato della direttiva 76/114/CEE, al punto 2.1.2, al testo fra parentesi è aggiunto quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
10. |
Nell’allegato I della direttiva 76/757/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
11. |
Nell’allegato I della direttiva 76/758/CEE, nell’elenco, al punto 5.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
12. |
Nell’allegato I della direttiva 76/759/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
13. |
Nell’allegato I della direttiva 76/760/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
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14. |
L’allegato I della direttiva 76/761/CEE, è così modificato:
|
|
15. |
Nell’allegato I della direttiva 76/762/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
16. |
Nell’allegato I della direttiva 77/538/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
17. |
Nell’allegato I della direttiva 77/539/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
18. |
Nell’allegato I della direttiva 77/540/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
19. |
Nell’allegato III della direttiva 77/541/CEE, nell’elenco, al punto 1.1.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia,». |
|
20. |
Nell’allegato I della direttiva 78/318/CEE, nell’elenco, al punto 7.2 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia,». |
|
21. |
Nell’allegato II della direttiva 78/764/CEE, al punto 3.5.2.1 è aggiunto quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
22. |
Nell’allegato VI della direttiva 78/932/CEE, al punto 1.1.1 è aggiunto quanto segue:
«25 per la Croazia;». |
|
23. |
Nell’allegato VI della direttiva 86/298/CEE, al primo trattino è aggiunto quanto segue:
«25 per la Croazia,». |
|
24. |
Nell’allegato VII della direttiva 87/402/CEE, al primo trattino dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia,». |
|
25. |
Nell’allegato I della direttiva 94/20/CE, nell’elenco, al punto 3.3.4 dopo la voce relativa al Portogallo, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
26. |
Nell’allegato I della direttiva 95/28/CE, nell’elenco, al punto 6.1.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
27. |
Nell’appendice 4 dell’allegato I della direttiva 2000/25/CE, nell’elenco, alla sezione 1 del punto 1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:
« “25” per la Croazia». |
|
28. |
Nell’allegato I della direttiva 2000/40/CE, nell’elenco, al punto 3.2 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
29. |
Nell’appendice 5 dell’allegato I della direttiva 2001/56/CE, nell’elenco, al punto 1.1.1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
30. |
L’allegato I della direttiva 2001/85/CE è così modificato:
|
|
31. |
La direttiva 2002/24/CE è così modificata:
|
|
32. |
La direttiva 2003/37/CE è così modificata:
|
|
33. |
Nell’appendice 5 dell’allegato I della direttiva 2003/97/CE, nel punto 1.1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia,». |
|
34. |
L’allegato VII della direttiva 2007/46/CE è così modificato:
|
|
35. |
Nell’allegato VI della direttiva 2009/57/CE, nell’elenco dopo la voce relativa all’Irlanda, al primo capoverso è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
36. |
Nell’allegato I della direttiva 2009/64/CE, nell’elenco dei numeri distintivi dopo la voce relativa all’Irlanda, al punto 5.2 è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia;». |
|
37. |
Nell’allegato VI della direttiva 2009/75/CE, nell’elenco dopo la voce relativa all’Irlanda, al primo capoverso è inserito quanto segue:
«25 per la Croazia». |
|
38. |
La direttiva 2009/144/CE è così modificata:
|
PARTE B
CALZATURE
L’allegato I della direttiva 94/11/CE è così modificato:
|
a) |
il punto 1 è modificato come segue:
|
|
b) |
il punto 2 è modificato come segue:
|
|
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/184 |
DIRETTIVA 2013/16/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua determinate direttive in materia di appalti pubblici a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono stati contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE (1), 2004/18/CE (2) e 2009/81/CE (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
(3) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
ALLEGATO
|
1. |
La direttiva 2004/17/CE è così modificata:
|
|
2. |
La direttiva 2004/18/CE è così modificata:
|
|
3. |
L’allegato VII della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
|
|
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/193 |
DIRETTIVA 2013/17/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 92/43/CEE (1), 2001/81/CE (2) e 2009/147/CE (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 92/43/CEE, 2001/81/CE e 2009/147/EC sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
ALLEGATO
PARTE A
CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI
La direttiva 2001/81/CE è così modificata:
|
1) |
l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I LIMITI NAZIONALI DI EMISSIONE DI SO2, NOx, COV E NH3 DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2010 (1)
|
|
2) |
nell’allegato II la tabella è sostituita dalla seguente:
|
PARTE B
PROTEZIONE DELLA NATURA
|
1. |
La direttiva 92/43/CEE è così modificata:
|
|
2. |
L’allegato II della direttiva 2009/147/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II PARTE A ANSERIFORMES Anatidae Anser fabalis Anser anser Branta canadensis Anas penelope Anas strepera Anas crecca Anas platyrhynchos Anas acuta Anas querquedula Anas clypeata Aythya ferina Aythya fuligula GALLIFORMES Tetraonidae Lagopus lagopus scoticus et hibernicus Lagopus mutus Phasianidae Alectoris graeca Alectoris rufa Perdix perdix Phasianus colchicus GRUIFORMES Rallidae Fulica atra CHARADRIIFORMES Scolopacidae Lymnocryptes minimus Gallinago gallinago Scolopax rusticola COLUMBIFORMES Columbidae Columba livia Columba palumbus PARTE B ANSERIFORMES Anatidae Cygnus olor Anser brachyrhynchus Anser albifrons Branta bernicla Netta rufina Aythya marila Somateria mollissima Clangula hyemalis Melanitta nigra Melanitta fusca Bucephala clangula Mergus serrator Mergus merganser GALLIFORMES Meleagridae Meleagris gallopavo Tetraonidae Bonasa bonasia Lagopus lagopus lagopus Tetrao tetrix Tetrao urogallus Phasianidae Francolinus francolinus Alectoris barbara Alectoris chukar Coturnix coturnix GRUIFORMES Rallidae Rallus aquaticus Gallinula chloropus CHARADRIIFORMES Haematopodidae Haematopus ostralegus Charadriidae Pluvialis apricaria Pluvialis squatarola Vanellus vanellus Scolopacidae Calidris canutus Philomachus pugnax Limosa limosa Limosa lapponica Numenius phaeopus Numenius arquata Tringa erythropus Tringa totanus Tringa nebularia Laridae Larus ridibundus Larus canus Larus fuscus Larus argentatus Larus cachinnans Larus marinus COLUMBIFORMES Columbidae Columba oenas Streptopelia decaocto Streptopelia turtur PASSERIFORMES Alaudidae Alauda arvensis Muscicapidae Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos Turdus iliacus Turdus viscivorus Sturnidae Sturnus vulgaris Corvidae Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone
|
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(1) Questi limiti nazionali di emissione sono stabiliti nell’intento di realizzare, in via generale, gli obiettivi ambientali provvisori di cui all’articolo 5. Il conseguimento di detti obiettivi dovrebbe comportare una riduzione dell’eutrofizzazione del suolo in misura tale che l’area dell’Unione con depositi di nutrienti a base di azoto superiori ai carichi critici sarà ridotta del 30 % rispetto ai livelli del 1990.
(2) Questi limiti nazionali di emissione sono temporanei e lasciano impregiudicata la revisione di cui all’articolo 10 della direttiva, da completare nel 2008.
(3) I limiti nazionali di emissione per la Croazia devono essere raggiunti entro la data di adesione all’Unione»;
(4) Questi limiti di emissione sono temporanei e lasciano impregiudicata la revisione di cui all’articolo 10 della direttiva, da completare nel 2008».
|
(+) |
“Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2” adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e “Amendments to the “Interpretation Manual of European Union Habitats” with a view to EU enlargement” (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell’Ambiente; |
(*1) A eccezione delle Bryophyta dell’allegato II, lettera b).
|
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/230 |
DIRETTIVA 2013/18/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella parte A dell’allegato I della direttiva 2009/28/CE, dopo la voce relativa alla Francia nella tabella è inserito quanto segue:
|
«Croazia |
12,6 % |
20 %». |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
|
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/231 |
DIRETTIVA 2013/19/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/80/CE del Consiglio (1), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato della direttiva 94/80/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
ALLEGATO
«ALLEGATO
Agli effetti dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva s’intende per “ente locale di base”:
|
— |
per il Belgio: commune/gemeente/Gemeinde, |
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— |
per la Bulgaria: община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, |
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— |
per la Repubblica ceca: obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy, |
|
— |
per la Danimarca: kommune, region, |
|
— |
per la Germania: kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis; Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin; Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen, Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften, |
|
— |
per l’Estonia: vald, linn, |
|
— |
per l’Irlanda: City Council, County Council, Borough Council, Town Council, |
|
— |
per la Grecia: δήμος, |
|
— |
per la Spagna: municipio, entidad de ámbito territorial inferior al municipal, |
|
— |
per la Francia: commune, arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune, |
|
— |
per la Croazia: općina, grad, županija, |
|
— |
per l’Italia: comune, circoscrizione, |
|
— |
per Cipro: δήμος, κοινότητα, |
|
— |
per la Lettonia: novads, republikas pilsēta, |
|
— |
per la Lituania: Savivaldybė, |
|
— |
per il Lussemburgo: commune, |
|
— |
per l’Ungheria: települési önkormányzat; község, nagyközség, város, megyei jogú város, főváros, főváros kerületei; területi önkormányzat; megye, |
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— |
per Malta: Kunsill Lokali, |
|
— |
per i Paesi Bassi: gemeente, deelgemeente, |
|
— |
per l’Austria: Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien, |
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— |
per la Polonia: gmina, |
|
— |
per il Portogallo: município, freguesia, |
|
— |
per la Romania: comuna, orașul, municipiul, sectorul (numai în municipiul București) și județul, |
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— |
per la Slovenia: občina, |
|
— |
per la Slovacchia: samospráva obce: obec, mesto, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, mesto Košice, mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mestská časť mesta Košice; samospráva vyššieho územného celku: samosprávny kraj, |
|
— |
per la Finlandia: kunta, kommun, kommun på Åland, |
|
— |
per la Svezia: kommuner, landsting, |
|
— |
per il Regno Unito: counties in England; counties, county boroughs and communities in Wales; regions and Islands in Scotland; districts in England, Scotland and Northern Ireland; London boroughs; parishes in England; the City of London in relation to ward elections for common councilmen.». |
|
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/234 |
DIRETTIVA 2013/20/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 64/432/CEE (1), 89/108/CEE (2), 91/68/CEE (3), 96/23/CE (4), 97/78/CE (5), 2000/13/CE (6), 2000/75/CE (7), 2002/99/CE (8), 2003/85/CE (9), 2003/99/CE (10) e 2009/156/CE (11), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Article 1
Le direttive 64/432/CEE, 89/108/CEE, 91/68/CEE, 96/23/CE, 97/78/CE, 2000/13/CE, 2000/75/CE, 2002/99/CE, 2003/85/CE, 2003/99/CE e 2009/156/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).
(2) Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34).
(3) Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).
(4) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
(5) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).
(6) Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).
(7) Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74).
(8) Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).
(9) Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).
(10) Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).
(11) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).
ALLEGATO
PARTE A
NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE
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1. |
All’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/108/CEE, all’elenco è aggiunto quanto segue:
«in croato: “brzo smrznuto”.» |
|
2. |
La direttiva 2000/13/CE è così modificata:
|
PARTE B
NORMATIVA VETERINARIA
|
1. |
All’articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE, all’elenco è aggiunto quanto segue:
«— Croazia: županija;». |
|
2. |
All’articolo 2, lettera b), della direttiva 91/68/CEE, nell’elenco, al punto 14 è aggiunto quanto segue:
«— Croazia: županija». |
|
3. |
All’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE, dopo il terzo comma è inserito il seguente comma:
«La Croazia comunica alla Commissione, per la prima volta entro il 31 marzo 2014, i risultati del piano di ricerca dei residui e delle sostanze e delle sue azioni di controllo.» |
|
4. |
L’allegato I della direttiva 97/78/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 1
|
|
5. |
Nell’allegato II della direttiva 2000/75/CE, nel titolo della parte A, dopo la voce «LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON», è inserito quanto segue:
«REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA». |
|
6. |
L’allegato II della direttiva 2002/99/CE è così modificato:
|
|
7. |
Nell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE, nella tabella alla parte A dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:
|
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8. |
All’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro la fine del mese di maggio di ogni anno, e per la Croazia per la prima volta entro la fine di maggio 2014, per la Bulgaria e la Romania, per la prima volta, entro la fine di maggio 2008, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, contenente i dati raccolti ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 nel corso dell’anno precedente. Le relazioni, ed eventuali loro sintesi, sono rese disponibili al pubblico.». |
|
9. |
All’articolo 4, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2009/156/CE, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Nel caso in cui uno Stato membro stabilisca o abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui gli equidi siano sensibili, esso può sottoporre detto programma alla Commissione, entro sei mesi a decorrere dal 4 luglio 1990 per Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, a decorrere dal 1o gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia, a decorrere dal 1o maggio 2004 per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, a decorrere dal 1o gennaio 2007 per Bulgaria e Romania e a decorrere dal 1o luglio 2013 per la Croazia, precisando in particolare:». |
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10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/240 |
DIRETTIVA 2013/21/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(2) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).
ALLEGATO
1.
La direttiva 67/548/CEE è così modificata:|
a) |
l’allegato II è sostituito dal seguente: «ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II ПРИЛОЖЕНИЕ II Символи и индикации за опасност на опасните вещества и препарати ANEXO II Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos PŘÍLOHA II Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky BILAG II Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater ANHANG II Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen II LISA Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα ANNEX II Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations ANNEXE II Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses PRILOG II Grafički znakovi (simboli) i oznake upozorenja za opasne tvari i pripravke ALLEGATO II Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi II PIELIKUMS Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi II PRIEDAS Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos II. MELLÉKLET Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei ANNESS II Simboli u indikazzjonijiet ta’ periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi BIJLAGE II Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten ZAŁĄCZNIK II Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie ANEXO II Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas ANEXA II Simboluri și indicații de pericol pentru substanțele și preparatele periculoase PRÍLOHA II Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky PRILOGA II Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke LIITE II varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille BILAGA II Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar
E
O
F
F+
T
T+
C
Xn
Xi
N
|
|
b) |
L’allegato III è sostituito dal seguente: "ПРИЛОЖЕНИЕ III — ANEXO III — PŘÍLOHA III — BILAG III — ANHANG III — III LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — PRILOG III — ALLEGATO III — III PIELIKUMS — III PRIEDAS — III. MELLÉKLET — ANNESS III — BIJLAGE III — ZAŁĄCZNIK III — ANEXO III — ANEXA III — PRÍLOHA III — PRILOGA III — LIITE III — BILAGA III ПРИЛОЖЕНИЕ III Характер на специфичните рискове, свързани с опасните вещества и препарати ANEXO III Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos PŘÍLOHA III Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky BILAG III Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater ANHANG III Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen III LISA Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα ANNEX III Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations ANNEXE III Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses PRILOG III Oznake upozorenja za označavanje opasnih tvari i pripravaka ALLEGATO III Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi III PIELIKUMS Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi III PRIEDAS Pavojingoms medžiagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis III. MELLÉKLET A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok) ANNESS III In-natura ta’ riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi BIJLAGE III Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten ZAŁĄCZNIK III Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny ANEXO III Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas ANEXA III Natura riscurilor specifice atribuite substanțelor și preparatelor periculoase PRÍLOHA III Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku PRILOGA III Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov LIITE III Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin BILAGA III Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
Комбинирани R-фрази Combinación de frases-R Kombinace R-vět Kombination af R-sætninger Kombination der R-Sätze R ühendlaused Συνδυασμός των R-φράσεων Combination of R-phrases Combinaison des phrases R Kombinacija R oznaka Combinazioni delle frasi R R frāžu kombinācija R frazių derinys Összetett R-mondatok Kombinazzjoni ta’ Frażi R Combinatie van R-zinnen Łączone zwroty R Combinação das frases R Combinații de fraze R Kombinácie R-viet Sestavljeni stavki R Yhdistetyt R-lausekkeet Sammansatta R-fraser R14/15
R15/29
R20/21
R20/22
R20/21/22
R21/22
R23/24
R23/25
R23/24/25
R24/25
R26/27
R26/28
R26/27/28
R27/28
R36/37
R36/38
R36/37/38
R37/38
R39/23
R39/24
R39/25
R39/23/24
R39/23/25
R39/24/25
R39/23/24/25
R39/26
R39/27
R39/28
R39/26/27
R39/26/28
R39/27/28
R39/26/27/28
R42/43
R48/20
R48/21
R48/22
R48/20/21
R48/20/22
R48/21/22
R48/20/21/22
R48/23
R48/24
R48/25
R48/23/24
R48/23/25
R48/24/25
R48/23/24/25
R50/53
R51/53
R52/53
R68/20
R68/21
R68/22
R68/20/21
R68/20/22
R68/21/22
R68/20/21/22
|
|
c) |
L’allegato IV è sostituito dal seguente: "ПРИЛОЖЕНИЕ IV — ANEXO IV — PŘÍLOHA IV — BILAG IV — IV ANHANG — IV LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV— PRILOG IV — ALLEGATO IV — IV PIELIKUMS — IV PRIEDAS — IV. MELLÉKLET — ANNESS IV — BIJLAGE IV — ZAŁĄCZNIK IV — ANEXO IV — ANEXA IV — PRÍLOHA IV — PRILOGA IV — LIITE IV — BILAGA IV ПРИЛОЖЕНИЕ IV Съвети за безопасност, свързани с опасните вещества и препарати ANEXO IV Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos PŘÍLOHA IV Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků BILAG IV Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater ANHANG IV Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen IV LISA Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα ANNEX IV Safety advice concerning dangerous substances and preparations ANNEXE IV Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses PRILOG IV Oznake obavijesti za označavanje opasnih tvari i pripravaka ALLEGATO IV Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi IV PIELIKUMS Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi IV PRIEDAS Saugos patarimai dėl pavojingų medžiagų ir preparatų IV. MELLÉKLET A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások ANNESS IV Pariri ta’ sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi BIJLAGE IV Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten ZAŁĄCZNIK IV Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego ANEXO IV Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas ANEXA IV Recomandări de prudență privind substanțele și preparatele periculoase PRÍLOHA IV Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku PRILOGA IV Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov LIITE IV Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet BILAGA IV Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S33
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S56
S57
S59
S60
S61
S62
S63
S64
Комбинирани S-фрази Combinación de frases-S Kombinace S-vět Kombination af S-sætninger Kombination der S-Sätze S ühendohutuslaused Συνδυασμός των S- φράσεων Combination of S-phrases Combinaison des phrases S Kombinacija S oznaka Combinazioni delle frasi S S frāžu kombinācija S frazių derinys Összetett S-mondatok Taħlita ta’ frażijiet S Combinatie van S-zinnen Łączone zwroty S Combinação das frases S Combinații de fraze S Kombinácie S-viet Sestavljeni stavki S Yhdistetyt S-lausekkeet Sammansatta S-fraser S1/2
S3/7
S3/9/14
S3/9/14/49
S3/9/49
S3/14
S7/8
S7/9
S7/47
S20/21
S24/25
S27/28
S29/35
S29/56
S36/37
S36/37/39
S36/39
S37/39
S47/49
|
2.
All’allegato VI, parte A, punto 5 della direttiva 1999/45/CE, l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente:|
|
«Belgio: |
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Bulgaria: |
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Repubblica ceca: |
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Danimarca: |
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Germania: |
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Estonia: |
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Grecia: |
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Spagna: |
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Francia: |
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Croazia: |
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Irlanda: |
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Italia: |
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Cipro: |
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Lettonia: |
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Lituania: |
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Lussemburgo: |
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Ungheria: |
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Malta: |
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Paesi Bassi: |
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Austria: |
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Polonia: |
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Portogallo: |
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Romania: |
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|
Slovenia: |
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Slovacchia: |
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|
Finlandia: |
|
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Svezia: |
|
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Regno Unito:». |
|
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/356 |
DIRETTIVA 2013/22/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in tale atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 91/672/CEE (1), 92/106/CEE (2), 1999/37/CE (3), 1999/62/CE (4), 2003/59/CE (5), 2006/87/CE (6) e 2006/126/CE (7), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 91/672/CEE, 92/106/CEE, 1999/37/CE, 1999/62/CE, 2003/59/CE, 2006/87/CE e 2006/126/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).
(2) Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).
(3) Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57).
(4) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).
(5) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
(6) Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).
(7) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
ALLEGATO
PARTE A
TRASPORTI SU STRADA
|
1. |
All’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/106/CEE, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente:
|
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2. |
La direttiva 1999/37/CE è così modificata:
|
|
3. |
All’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 1999/62/CE, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:
|
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4. |
L’allegato II, punto 2, della direttiva 2003/59/CE è così modificato:
|
|
5. |
L’allegato I, punto 3, della direttiva 2006/126/CE è così modificato:
|
PARTE B
TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE
|
1. |
All’allegato I della direttiva 91/672/CEE, dopo la sezione «GRUPPO B», è aggiunto quanto segue:
«Repubblica di Croazia
|
|
2. |
La direttiva 2006/87/CE è così modificata:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/362 |
DIRETTIVA 2013/23/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 73/239/CEE (1), 2002/83/CE (2), 2005/68/CE (3) e 2009/138/CE (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 2005/68/CE e 2009/138/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).
(2) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).
(3) Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
(4) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
ALLEGATO
1.
All’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 73/239/CEE, è aggiunto quanto segue:|
«— |
per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”.» |
2.
La direttiva 2002/83/CE è così modificata:|
a) |
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dopo la voce relativa alla Repubblica francese è inserito quanto segue:
|
|
b) |
all’articolo 18, paragrafo 3, dopo il quinto trattino è inserito quanto segue:
|
3.
Nell’allegato I della direttiva 2005/68/CE, dopo la voce relativa alla Repubblica francese è inserito quanto segue:|
«— |
per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”,». |
4.
La direttiva 2009/138/CE è così modificata:|
a) |
all’articolo 73, paragrafo 5, primo comma, è inserita la lettera seguente:
|
|
b) |
l’allegato III è così modificato:
|
|
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/365 |
DIRETTIVA 2013/24/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua determinate direttive in materia di diritto societario a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti a motivo dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l'atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall'adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 78/660/CEE (1), 83/349/CEE (2), 2009/101/CE (3), 2009/102/CE (4), 2011/35/UE (5) e 2012/30/UE (6), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 2009/101/CE, 2009/102/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE sono modificate conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all'Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11). Nota editoriale: il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adeguato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; il riferimento originario era all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato.
(2) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). Nota editoriale: il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adeguato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; il riferimento originario era all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato.
(3) Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11). Nota editoriale: il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adeguato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; il riferimento originario era all'articolo 48 del trattato.
(4) Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 20).
(5) Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).
(6) Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).
ALLEGATO
PARTE A
DIRITTO SOCIETARIO
|
1. |
All'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
|
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2. |
All'allegato I della direttiva 2009/102/CE, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
|
|
3. |
All'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/35/UE, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
|
|
4. |
All'allegato I della direttiva 2012/30/UE, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
|
PARTE B
PRINCIPI CONTABILI
|
1. |
L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE è così modificato:
|
|
2. |
All'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, al primo comma è aggiunto quanto segue:
|
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10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/368 |
DIRETTIVA 2013/25/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della Conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 74/557/CEE (1), 77/249/CEE (2), 98/5/CE (3) e 2005/36/CE (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 74/557/CEE, 77/249/CEE, 98/5/CE e 2005/36/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5).
(2) Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
(3) Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).
(4) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
ALLEGATO
PARTE A
RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
La direttiva 2005/36/CE è così modificata:
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1. |
all’articolo 49, paragrafo 2, primo comma, è inserito il punto seguente:
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2. |
l’allegato V è così modificato:
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3. |
all’allegato VI dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
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PARTE B
PROFESSIONI LEGALI
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1. |
All’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 77/249/CEE è aggiunto quanto segue:
«Croazia: Odvjetnik/Odvjetnica.» |
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2. |
All’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:
«Croazia: Odvjetnik/Odvjetnica». |
PARTE C
COMMERCIO E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI TOSSICI
Nell’allegato della direttiva 74/557/CEE è aggiunto quanto segue:
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«— |
Croazia:
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10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/376 |
DIRETTIVA 2013/26/UE DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2013
che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria, a motivo dell’adesione della Croazia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 50,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell’adesione richiedano adattamenti a motivo dell’adesione, adattamenti non contemplati dall’atto di adesione o dai relativi allegati, la Commissione (nel caso in cui l’atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione) adotta gli atti necessari. |
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(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente le direttive 1999/21/CE (1) e 2006/141/CE (2) della Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 1999/21/CE e 2006/141/CE sono modificate conformemente all’allegato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
SICUREZZA ALIMENTARE, POLITICA VETERINARIA E FITOSANITARIA
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE
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1. |
31999 L 0021: Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29):
all’articolo 4, paragrafo 1, l’elenco che inizia con «in bulgaro» e finisce con «medicinska ändamål» è sostituito dall’elenco seguente:
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2. |
32006 L 0141: Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1):
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