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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.154.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2013/263/UE |
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2013/264/UE |
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2013/265/UE |
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2013/266/UE |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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6.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 515/2013 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (2). |
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(2) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, la denominazione «Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1151/2012:
Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
SPAGNA
Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta (STG)
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6.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 516/2013 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
AL |
41,5 |
|
MA |
51,3 |
|
|
MK |
65,0 |
|
|
TN |
23,4 |
|
|
TR |
71,2 |
|
|
ZZ |
50,5 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
41,5 |
|
MK |
31,8 |
|
|
TR |
142,5 |
|
|
ZZ |
71,9 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
143,5 |
|
ZZ |
143,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
103,9 |
|
TR |
69,0 |
|
|
ZA |
108,2 |
|
|
ZZ |
93,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
181,8 |
|
BR |
109,2 |
|
|
CL |
119,3 |
|
|
CN |
95,9 |
|
|
NZ |
136,8 |
|
|
US |
155,7 |
|
|
ZA |
119,6 |
|
|
ZZ |
131,2 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
197,2 |
|
ZZ |
197,2 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
456,6 |
|
US |
781,2 |
|
|
ZZ |
618,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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6.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe
(2013/263/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno che l’Unione europea e la Federazione russa rafforzino la loro cooperazione al fine di prevenire la diversione dei precursori di droghe dal commercio lecito, al fine di combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. |
|
(2) |
Il 23 marzo 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Federazione russa in prospettiva di un accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe («l’accordo»). I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nell’ambito delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio e si sono conclusi positivamente. |
|
(3) |
L’accordo dovrebbe garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare un elevato livello di protezione con riguardo al trattamento e al trasferimento di dati personali tra le sue parti. |
|
(4) |
L’accordo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe («l’accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel gruppo di esperti misto di verifica istituito a norma dell’articolo 9 dell’accordo.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
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6.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2013
relativa alla nomina di due membri titolari italiani e di un membro supplente italiano del Comitato delle regioni
(2013/264/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
|
(2) |
Due seggi di membro titolare sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Renata POLVERINI e del sig. Gianfranco VITAGLIANO. Un seggio di membro supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Paolo VALENTINI PUCCITELLI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
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a) |
quali membri titolari:
nonché |
|
b) |
quale membro supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. BRUTON
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6.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/7 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2013
relativa alla nomina di un membro titolare italiano del Comitato delle regioni
(2013/265/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
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(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Giuseppe CASTIGLIONE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
|
— |
il sig. Guerino TESTA, Presidente della Provincia di Pescara. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. BRUTON
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6.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2013
che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una sesta e in una settima regione
(2013/266/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/274/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che determina il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) (2), la sesta regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende Comore, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Madagascar, Maurizio, Seychelles, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Tanzania e Uganda; mentre la settima regione comprende Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Swaziland, Zambia e Zimbabwe. |
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(2) |
Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS riguardanti tutte le domande in tali regioni, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro. |
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(3) |
La condizione di cui alla prima frase dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento VIS risulta pertanto soddisfatta; è quindi necessario stabilire ora la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella sesta e nella settima regione. |
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(4) |
In considerazione della necessità di stabilire la data d’inizio del VIS nell’immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(5) |
Atteso che il regolamento VIS sviluppa l’acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l’attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. |
|
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione. |
|
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); l’Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(8) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6) relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo. |
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(9) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
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(10) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
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(11) |
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003. |
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(12) |
Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema di informazione visti entra in funzione a partire dal 6 giugno 2013 nella sesta e nella settima regione determinate con decisione di esecuzione 2012/274/UE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(2) GU L 134 del 24.5.2012, pag. 20.
(3) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(4) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
Rettifiche
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6.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/10 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243 del 15 settembre 2009 )
A pagina 34, nell'allegato V, titoli di soggiorno — STATI UNITI D'AMERICA, primo e secondo trattino:
anziché:
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«— |
Form I-551 permanent resident card (valido due o dieci anni), |
|
— |
Form I-551 Alien registration receipt card (valido due o dieci anni),», |
leggi:
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«— |
Form I-551 permanent resident card (valido da due a dieci anni), |
|
— |
Form I-551 Alien registration receipt card (valido da due a dieci anni),». |
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6.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.