ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.153.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 153

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
5 giugno 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

17

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 501/2013 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). A seguito dello svolgimento di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, l’applicazione di questo dazio è stata estesa, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (3), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. È stato inoltre deciso di creare un «sistema di esenzione» sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. I dettagli del sistema figurano nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (4).

(2)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1524/2000 (5), ha deciso che le misure di cui sopra dovessero essere mantenute.

(3)

A seguito di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005 (6), ha disposto un incremento del dazio antidumping in vigore portandolo al 48,5 %.

(4)

Nell’ottobre del 2011, a seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 (7), ha deciso che le misure di cui sopra dovessero essere mantenute («misure in vigore»).

(5)

Nel marzo del 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8), l’apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della RPC, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

(6)

Nel maggio del 2013 il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 502/2013 (9), ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

(7)

Nell’aprile del 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (11).

(8)

Nel novembre del 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12), che i risultati della presente inchiesta possono essere utilizzati anche ai fini dell’inchiesta antisovvenzioni di cui al considerando 7.

(9)

Nel maggio del 2013 la Commissione, con la decisione 2013/227/UE (13), ha chiuso il procedimento antisovvenzioni di cui al considerando 7, senza istituire misure.

1.2.   Domanda

(10)

Il 14 agosto 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l’invitava ad aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di biciclette originarie della RPC e a sottoporre a registrazione le importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che fossero o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

(11)

La domanda è stata presentata dalla European Bicycle Manufacturers Association (EBMA — Associazione europea dei fabbricanti di biciclette) per conto di tre produttori di biciclette dell’Unione: In Cycles — Montagem e Comercio de Bicicletas, Lda, SC. EUROSPORT DHS SA e MAXCOM Ltd.

1.3.   Apertura

(12)

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di biciclette originarie della RPC e di sottoporre a registrazione le importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che fossero o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

(13)

L’inchiesta è stata aperta il 25 settembre 2012 con il regolamento (UE) n. 875/2012 della Commissione (14) («regolamento di apertura»).

(14)

Dagli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione è emerso che la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dalla RPC, dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia ha subito una significativa modificazione a seguito dell’aumento del dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame disposto dal regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio richiamato al considerando 3. Sembra che tale modificazione si sia prodotta senza una sufficiente motivazione o giustificazione economica, se non l’incremento del dazio.

(15)

La modificazione sarebbe stata il risultato del trasbordo delle biciclette originarie della RPC attraverso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia verso l’UE e di operazioni di assemblaggio eseguite in Indonesia, nello Sri Lanka e in Tunisia.

(16)

Gli elementi di prova hanno indicato anche un indebolimento, in termini quantitativi e di prezzo, degli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore nei confronti del prodotto in esame. A quanto pare, notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno sostituito le importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Esistono inoltre prove sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono avvenute a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito dall’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(17)

È risultato infine che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente determinato per il prodotto in esame.

1.4.   Inchiesta

(18)

La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della RPC, dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell’Unione notoriamente interessati e all’industria dell’Unione.

(19)

I moduli di esenzione sono stati inviati ai produttori esportatori dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia noti alla Commissione oppure sono stati trasmessi attraverso le missioni dei paesi interessati presso l’Unione europea. I questionari sono stati inviati ai produttori esportatori della RPC noti alla Commissione oppure sono stati trasmessi attraverso la missione della RPC presso l’Unione europea. I questionari sono stati inviati anche agli importatori indipendenti noti dell’Unione.

(20)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che l’omessa collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di risultati in base ai dati disponibili.

(21)

Quattro produttori esportatori dell’Indonesia, uno della Malaysia, sei dello Sri Lanka e due della Tunisia hanno fatto pervenire i moduli di esenzione compilati. I produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Tre importatori indipendenti dell’Unione hanno risposto al questionario.

(22)

La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

—

P.T. Insera Sena, Buduran, Sidoarjo, Indonesia,

—

Wijaya Indonesia Makmur Bicycles Industries, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, Indonesia,

—

P.T. Terang Dunia Internusa, Slipi, Jakarta Barat, Indonesia,

—

P.T. Chin Haur, Tangerang, Indonesia,

—

Tan Lan Venture Corporation Sdn Bhd, Kampar, Perak, Malaysia,

—

Asiabike Industrial Limited, Henamulla, Panadura, Sri Lanka,

—

BSH Ventures Limited, Colombo, Sri Lanka,

—

City Cycle Industries, Colombo, Sri Lanka,

—

Firefox Lanka (Pvt) Ltd, Weliketiya Pamunugama, Sri Lanka,

—

Kelani Cycles Pvt Ltd, Katunayake, Sri Lanka,

—

Samson Bikes (Pvt) Ltd, Colombo, Sri Lanka,

—

Mediterranean United Industries, Bouhajar Monastir, Tunisia,

—

euro Cycles, Sousse, Tunisia.

1.5.   Periodo di riferimento e periodo dell’inchiesta

(23)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 agosto 2012 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al PI per esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi a seguito dell’aumento del dazio antidumping intervenuto nel 2005. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1o settembre 2011 e il 31 agosto 2012 («periodo di riferimento») sono stati raccolti dati più approfonditi al fine di esaminare l’eventuale indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore e l’esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(24)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto a verificare se fosse intervenuta una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, i quattro paesi interessati e l’Unione, se tale modificazione fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta e se fosse provata, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base, l’esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(25)

Il prodotto in esame sono biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 («prodotto in esame»).

(26)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso definito sopra, ma spedito dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, ed attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («prodotto oggetto dell’inchiesta»).

(27)

Dall’inchiesta è risultato che le biciclette, quali sopra definite, esportate nell’Unione dalla RPC e quelle spedite nell’Unione dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e vanno pertanto considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Grado di collaborazione e determinazione del volume degli scambi

2.3.1.   Indonesia

(28)

Le quattro società indonesiane che hanno presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base hanno rappresentato il 91 % del totale delle importazioni dall’Indonesia nell’Unione durante il periodo di riferimento. Il volume complessivo delle importazioni dall’Indonesia è stato determinato sulla base dei dati della banca dati Comext (15).

(29)

I dati presentati da una società sono risultati inverificabili, visto che la società ha dichiarato di non aver conservato i fogli di lavoro utilizzati per la compilazione del modulo di esenzione. Di conseguenza la società non è stata in grado di dimostrare come avesse ottenuto i dati da essa comunicati. I dati prodotti dalla società si sono inoltre rivelati inattendibili: sono infatti risultati imprecisi i dati (ad esempio acquisti, volume della produzione) sottoposti a verifica e ricalcolo sulla base della contabilità disponibile presso la sede della società. Dall’inchiesta è emerso anche che il responsabile delle vendite della società era in effetti al tempo stesso alle dipendenze di un produttore di biciclette cinese che rappresentava il principale fornitore di materie prime (parti di biciclette) della società indonesiana.

(30)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è stata di conseguenza informata del fatto che la Commissione non intendeva prendere in considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un termine entro il quale fornire osservazioni.

(31)

La società ha affermato di essersi dimostrata molto collaborativa avendo fornito tutti i documenti richiesti a parte i fogli di lavoro che, a suo dire, non le sarebbero stati precedentemente richiesti. In realtà, i fogli di lavoro sono stati richiesti con la lettera inviata alla società in preparazione della verifica in loco. A suo dire, il calcolo dei valori della produzione e degli acquisti sarebbe inoltre stato condizionato dalle errate spiegazioni fornite da un lavoratore e la verifica delle operazioni di esportazione sarebbe stata accurata. Va a questo proposito segnalato che, nonostante le diverse spiegazioni date dai lavoratori, non è stato, in ultima analisi, possibile riconciliare i dati forniti nel corso della verifica in loco con i dati contenuti nel modulo di esenzione. La riconciliazione è effettivamente risultata corretta per quanto concerne il valore delle vendite all’esportazione. Va aggiunto che durante la visita di verifica i lavoratori coinvolti non sono stati in grado di spiegare quale fosse la fonte dei dati riportati nel modulo di esenzione, né come fossero stati elaborati i dati. La società ha infine confermato che il responsabile delle vendite lavorava parallelamente per un produttore di biciclette cinese.

(32)

Di conseguenza non si è potuto tenere conto delle informazioni fornite dalla società.

(33)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative a tale società si sono pertanto basate sui dati disponibili. Per quanto riguarda le altre tre società, si considera che abbiano collaborato.

2.3.2.   Malaysia

(34)

L’unica società della Malaysia ad aver presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base ha rappresentato tra il 20 e il 30 % del totale delle importazioni dalla Malaysia nell’Unione durante il periodo di riferimento. Il totale delle importazioni di biciclette dalla Malaysia nell’Unione è stato determinato sulla base dei dati della banca dati Comext. Si considera che la società abbia collaborato.

2.3.3.   Sri Lanka

(35)

Le sei società dello Sri Lanka che hanno presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base hanno rappresentato il 69 % del totale delle importazioni dallo Sri Lanka nell’Unione durante il periodo di riferimento. Il volume complessivo delle importazioni dallo Sri Lanka è stato determinato sulla base dei dati della banca dati Comext.

(36)

Nel corso dell’inchiesta una delle società ha ritirato la richiesta di esenzione motivandola con il fatto di aver interrotto la produzione di biciclette nello Sri Lanka. Ne consegue che i dati relativi a tale società non sono stati presi in considerazione.

(37)

La collaborazione della seconda società è stata ritenuta insufficiente. I dati prodotti sono risultati inverificabili: non è stato, infatti, possibile determinare in modo affidabile il valore e il volume delle parti originarie della RPC acquistate dalla società. Tra l’altro, non è stato possibile verificare il valore e il volume delle parti impiegate nel processo produttivo, in quanto è stato un soggetto terzo ad acquistarle ed esse sono state semplicemente spedite alla società ai fini dell’assemblaggio.

(38)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è stata di conseguenza informata del fatto che la Commissione non intendeva prendere in considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un termine entro il quale fornire osservazioni. La società non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

(39)

Anche la collaborazione di un’altra società è stata giudicata insufficiente. Non è stato possibile verificare in loco le informazioni, in quanto la società ha celato informazioni essenziali. Più specificamente, la società non ha predisposto le informazioni, quali i fogli di lavoro o l’elenco delle sue società collegate, che le erano state esplicitamente richieste prima della verifica in loco e ciò ne ha, di conseguenza, impedito la verifica. È del resto risultato inattendibile il dato del valore di acquisto delle parti di origine locale dichiarato dalla società, in particolare in quanto dall’inchiesta sono emersi tra la società e il suo fornitore locale di parti di biciclette almeno alcuni legami che andavano al di là del normale rapporto compratore/venditore e che la società non è stata in grado di chiarire.

(40)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è stata informata del fatto che la Commissione non intendeva prendere in considerazione le informazioni ricevute e alla società è stato concesso un termine entro il quale fornire osservazioni. La società ha replicato contestando le conclusioni e presentando ulteriori prove e spiegazioni. Non si è potuto accogliere alcuno dei nuovi elementi di prova presentati, in primo luogo in quanto la loro presentazione, avvenuta successivamente alla visita in loco, ne ha reso impossibile la verifica. Nella maggior parte dei casi, i nuovi elementi di prova presentati sono risultati incoerenti con le spiegazioni e le prove raccolte in loco. Le nuove spiegazioni fornite sono state considerate insufficienti in quanto non davano una risposta alle principali questioni irrisolte, in particolare alla richiesta di chiarimenti circa le società collegate.

(41)

Non si è pertanto potuto tenere conto delle informazioni fornite dalla società.

(42)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative a tale società si sono pertanto basate sui dati disponibili.

2.3.4.   Tunisia

(43)

Le due società tunisine che hanno presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base hanno rappresentato il totale delle importazioni dalla Tunisia nell’Unione durante il periodo di riferimento, secondo quanto risulta dalla banca dati Comext. Si considera che tali società abbiano collaborato.

2.3.5.   Repubblica popolare cinese

(44)

Come indicato al considerando 21, i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Ne consegue che le conclusioni relative, da un lato, alle importazioni del prodotto in esame nell’Unione e, dall’altro, alle esportazioni di biciclette dalla RPC verso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia si sono basate sui dati disponibili, secondo quanto prevede l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Quanto alle importazioni nell’Unione, sono stati utilizzati i dati della banca dati Comext relativi alle importazioni. Per stabilire il volume delle esportazioni dalla RPC verso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia sono state utilizzate le statistiche nazionali cinesi.

2.4.   Modificazione della configurazione degli scambi

2.4.1.   Importazioni nell’Unione dalla RPC, dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia

(45)

Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’Unione sono calate del 38,2 % dal 2005, ossia dopo l’inasprimento delle misure antidumping nel luglio 2005 e hanno continuato a diminuire negli anni successivi. In totale le importazioni dalla RPC si sono ridotte di oltre l’80 % nel periodo dell’inchiesta.

(46)

Contemporaneamente, dal 2005 in poi sono aumentate le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dall’Indonesia nell’Unione: nel 2006 erano più che raddoppiate rispetto al 2004. Le importazioni hanno continuato ad aumentare, tranne che nel 2009, rimanendo comunque attestate su livelli di molto superiori a quelli registrati nel 2004. Dal 2009 fino al periodo di riferimento le importazioni hanno ripreso ad aumentare in maniera costante. Nel periodo di riferimento le importazioni dall’Indonesia sono cresciute del 157 % rispetto al 2004.

(47)

Le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Malaysia nell’Unione sono state trascurabili prima dell’aumento del dazio intervenuto nel luglio del 2005. Nel 2005 sono cresciute in misura significativa (di oltre duecento volte), per poi diminuire del 46 % nel 2009, con un successivo nuovo incremento del 38 % nel 2010. Le importazioni dalla Malaysia, pur essendo diminuite di nuovo nel 2011 e nel corso del periodo di riferimento, sono rimaste – nel periodo di riferimento – molto al di sopra del livello registrato nel 2004 prima dell’inasprimento delle misure antidumping: il dato è stato di 185 158 biciclette contro le 10 749 unità nel 2004, pari a un incremento del 1 623 %.

(48)

Le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dallo Sri Lanka nell’Unione sono cresciute in misura significativa dopo l’aumento dei dazi antidumping nel 2005 e hanno continuato ad aumentare di quasi il 500 % negli anni successivi, raggiungendo una punta massima nel 2010. Nel 2011 e nel corso del periodo di riferimento le importazioni dallo Sri Lanka del prodotto oggetto dell’inchiesta sono diminuite, pur rimanendo molto al di sopra del livello registrato nel 2004 prima dell’inasprimento delle misure antidumping: complessivamente, le importazioni dallo Sri Lanka sono aumentate del 282 % tra il 2004 e il periodo di riferimento.

(49)

Infine, le importazioni del prodotto in esame dalla Tunisia nell’Unione sono aumentate di quasi il 30 % nel 2005, ossia dopo l’aumento dei dazi antidumping e di oltre il 20 % nel 2006. Tra il 2006 e il 2007 sono più che raddoppiate raggiungendo una punta massima nel 2007. Nel 2008 e nel 2010 sono diminuite per poi aumentare di nuovo nel 2011 e ridursi, infine, leggermente nel corso del periodo di riferimento. Durante il periodo dell’inchiesta le importazioni dalla Tunisia sono aumentate del 200,3 %.

(50)

La tabella 1 mostra il numero di biciclette importate dalla RPC, dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia nell’Unione dal 1o gennaio 2004 al 31 agosto 2012, ossia durante il periodo dell’inchiesta.

Tabella 1

(numero di biciclette)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.9.2011-31.8.2012 (periodo di riferimento)

Repubblica popolare cinese

2 550 775

1 575 452

995 715

986 514

941 522

597 339

627 066

584 303

411 642

Indice (2004 = 100)

100

61,8

39,0

38,7

36,9

23,4

24,6

22,9

16,1

Indonesia

237 648

282 045

500 623

593 769

634 623

437 023

551 847

614 798

612 448

Indice (2004 = 100)

100

118,7

210,7

249,9

267,0

183,9

232,2

258,7

257,7

Malaysia

10 749

229 354

497 974

475 463

360 871

193 102

266 164

177 306

185 158

Indice (2004 = 100)

100

2 133,7

4 632,7

4 423,3

3 357,3

1 796,5

2 476,2

1 649,5

1 722,6

Sri Lanka

249 491

352 078

534 413

574 153

749 358

1 016 523

1 237 406

975 297

953 169

Indice (2004 = 100)

100

141,1

214,2

230,1

300,4

407,4

496,0

390,9

382,0

Tunisia

167 137

212 257

251 054

549 848

527 209

529 734

414 488

519 217

501 853

Indice (2004 = 100)

100

127,0

150,2

329,0

315,4

316,9

248,0

310,7

300,3

Fonte:

statistiche Comext

2.4.2.   Esportazioni dalla RPC verso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia

(51)

Le esportazioni di biciclette dalla RPC verso l’Indonesia sono aumentate per la prima volta nel 2008 (incremento del 56,2 %). Tra il 2008 e il periodo di riferimento, le importazioni hanno continuato ad aumentare, tranne che nel 2009. Nel corso del periodo dell’inchiesta le esportazioni dalla RPC verso l’Indonesia sono aumentate complessivamente dell’83,8 %.

(52)

Le esportazioni di biciclette dalla RPC verso la Malaysia sono aumentate di quasi il 30 % nel 2005, dopo l’inasprimento delle misure antidumping, e hanno continuato ad aumentare fino a raggiungere una punta massima nel 2011, con un incremento del 110,8 % rispetto al 2004. Nel periodo di riferimento le esportazioni dalla RPC verso la Malaysia sono leggermente diminuite, pur rimanendo attestate su livelli largamente superiori a quelli del 2004. Nel complesso le esportazioni cinesi verso la Malaysia sono aumentate del 99,6 % nel corso del periodo dell’inchiesta.

(53)

Anche le esportazioni di biciclette dalla RPC verso lo Sri Lanka sono aumentate dopo l’inasprimento dei dazi antidumping intervenuto nel luglio 2005. Dopo una leggera riduzione nel 2007, sono però più che raddoppiate nel 2010 e nel 2011 rispetto al 2004. Nel complesso le esportazioni cinesi verso lo Sri Lanka sono aumentate del 132,5 % nel corso del periodo dell’inchiesta.

(54)

Infine, le esportazioni dalla RPC verso la Tunisia sono state trascurabili prima dell’aumento dei dazi antidumping. Dal 2005 le esportazioni verso la Tunisia sono aumentate in misura significativa, toccando una punta massima nel 2008 (da 2 534 unità nel 2004 si è passati a 389 445 nel 2008). Dopo il 2008 le esportazioni dalla RPC verso la Tunisia sono diminuite e sono rimaste attestate su livelli più bassi, seppur di molto superiori a quelli del 2004. Nel complesso le esportazioni cinesi verso la Tunisia sono aumentate passando da 2 534 biciclette nel 2004 a 170 772 biciclette nel periodo di riferimento.

(55)

La tabella 2 mostra il numero di biciclette esportate dalla RPC verso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia dal 1o gennaio 2004 al 31 agosto 2012, ossia durante il periodo dell’inchiesta.

Tabella 2

(numero di biciclette)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.9.2011-31.8.2012 (periodo di riferimento)

Indonesia

2 128 804

1 731 224

2 121 019

1 906 364

3 325 531

2 287 374

3 644 836

3 773 852

3 912 882

Indice (2004 = 100)

100

81,3

99,6

89,6

156,2

107,4

171,2

177,3

183,8

Malaysia

721 335

933 943

890 241

974 860

1 515 886

1 111 251

1 291 766

1 520 276

1 440 132

Indice (2004 = 100)

100

129,5

123,4

135,1

210,2

154,1

179,1

210,8

199,6

Sri Lanka

267 371

315 233

345 953

254 774

425 405

383 377

699 328

685 744

621 620

Indice (2004 = 100)

100

117,9

129,4

95,3

159,1

143,4

261,6

256,5

232,5

Tunisia

2 534

7 188

37 042

175 761

389 445

171 332

225 369

204 465

170 772

Indice (2004 = 100)

100

283,7

1 461,8

6 936,1

15 368,8

6 761,3

8 893,8

8 068,9

6 739,2

Fonte:

statistiche cinesi

2.4.3.   Volumi di produzione

(56)

La produzione delle società indonesiane e tunisine è aumentata rispettivamente del 54 % e del 24 % tra il 2009 e il periodo di riferimento, mentre quella delle società dello Sri Lanka è leggermente calata nello stesso periodo.

(57)

Per quanto riguarda la Malaysia, l’unica società di tale paese ad aver collaborato ha iniziato a produrre e ad esportare biciclette nel 2010. Visto che nessun’altra società ha collaborato, non è stato possibile ottenere dati sui livelli plausibili dell’effettiva produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese.

Tabella 3

Produzione di biciclette da parte delle società indonesiane, dello Sri Lanka e tunisine che hanno collaborato

Volumi della produzione (in unità)

2009

2010

2011

Periodo di riferimento

Indonesia

1 217 664

1 631 459

1 877 067

1 877 381

Indice

100

134

154

154

Sri Lanka

737 632

886 191

688 059

692 454

Indice

100

120

93

94

Tunisia

430 022

483 135

575 393

532 425

Indice

100

112

134

124

2.5.   Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi

(58)

La diminuzione complessiva delle esportazioni dalla RPC nell’Unione, il parallelo aumento delle esportazioni dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia verso l’Unione e l’incremento delle esportazioni dalla RPC verso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia successivamente all’inasprimento delle misure antidumping nel luglio 2005 costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi interessati e l’Unione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.6.   Natura delle pratiche elusive

(59)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la modificazione della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi e lavorazioni comprendono, tra l’altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l’assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo. L’esistenza di operazioni di assemblaggio è stabilita in base all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.6.1.   Indonesia

Trasbordo

(60)

Le esportazioni delle quattro società indonesiane che hanno inizialmente collaborato hanno rappresentato il 91 % del totale delle esportazioni dell’Indonesia verso l’Unione nel periodo di riferimento.

(61)

Per tre di esse, non sono emerse pratiche di trasbordo dall’inchiesta.

(62)

Per quanto riguarda la quarta società, è giustificata l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, come già illustrato nei considerando da 29 a 33. Dall’inchiesta è emerso che i macchinari posseduti dalla società non giustificavano il volume delle sue esportazioni nell’Unione nel periodo di riferimento e in assenza di altre giustificazioni si può concludere che la società fosse coinvolta in pratiche di elusione attraverso il trasbordo.

(63)

Per quanto riguarda le restanti esportazioni verso l’Unione, è mancata qualsiasi collaborazione, come enunciato nei considerando da 29 a 33.

(64)

Di conseguenza, alla luce della modificazione della configurazione degli scambi tra l’Indonesia e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, richiamata, a titolo di conclusione, nel considerando 58, e tenuto conto delle conclusioni relative a una società indonesiana contenute nel considerando 61, nonché del fatto che non tutti i produttori esportatori indonesiani si sono manifestati e hanno collaborato, si conferma l’esistenza del trasbordo di prodotti originari della RPC attraverso l’Indonesia.

Operazioni di assemblaggio

(65)

Si è proceduto all’esame delle fonti delle materie prime (le parti di biciclette) e dei costi di produzione di ogni società che ha collaborato, in modo da stabilire se le operazioni di assemblaggio in Indonesia costituiscano un’elusione delle misure in vigore alla luce dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Per tre delle quattro società che hanno inizialmente collaborato, il valore delle materie prime originarie della RPC (le parti di biciclette) non era uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Non è stato pertanto necessario valutare se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio fosse superiore al 25 % del costo di produzione. Per queste tre società non sono state quindi accertate operazioni di assemblaggio.

(66)

In relazione alla quarta società, è stato applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, come enunciato nei considerando da 29 a 33. Dato che tale società non è stata in grado di fornire dati attendibili, non è stato possibile stabilire se fosse coinvolta in operazioni di assemblaggio.

(67)

Non è stata quindi accertata l’esistenza di operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.6.2.   Malaysia

Trasbordo

(68)

Le esportazioni dell’unica società della Malaysia che ha collaborato hanno rappresentato tra il 20 e il 30 % del totale delle esportazioni della Malaysia verso l’Unione nel periodo di riferimento. Per tale società, che ha iniziato a produrre e ad esportare il prodotto in esame nell’Unione solo alla fine del 2011, non sono state riscontrate pratiche di trasbordo. Per quanto riguarda le restanti esportazioni verso l’Unione, è mancata qualsiasi collaborazione, come enunciato nel considerando 34.

(69)

Di conseguenza, alla luce della modificazione della configurazione degli scambi tra la Malaysia e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, richiamata, a titolo di conclusione, nel considerando 58 e tenuto conto del fatto che non tutti i produttori esportatori della Malaysia si sono manifestati e hanno collaborato, si può concludere che siano riconducibili a pratiche di trasbordo le restanti esportazioni che non sono effettuate da questa società.

(70)

È dunque confermata l’esistenza di pratiche di trasbordo di prodotti originari della RPC attraverso la Malaysia.

Operazioni di assemblaggio

(71)

Per quanto concerne la Malaysia, l’ambito dell’inchiesta è stato esteso alle altre pratiche di elusione individuate nel corso dell’inchiesta, ossia alle operazioni di assemblaggio, secondo quanto previsto dal considerando 12 del regolamento di apertura.

(72)

I criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base sono stati verificati per l’unica società che ha collaborato, in modo da stabilire se le operazioni di assemblaggio in Malaysia costituissero un’elusione delle misure in vigore. L’inchiesta ha portato alle conclusioni riportate di seguito.

(73)

La società ha iniziato l’attività nel 2010 e pertanto successivamente all’inasprimento delle misure antidumping nei confronti della RPC. Vista l’entità solo trascurabile delle vendite effettuate sul mercato interno o in altri paesi terzi, è emerso l’orientamento della società all’esportazione, in particolare verso il mercato dell’Unione. È risultato anche che la RPC era la principale fonte di approvvigionamento delle parti impiegate nella produzione. Sono stati quindi considerati soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(74)

Inoltre, eccezion fatta per tre tipi di parti, questa società ha acquistato dalla RPC kit CKD (completely knocked down, ovvero completamente smontati) di biciclette. In questo caso, le materie prime di origine cinese (le parti di biciclette) costituivano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finale. Inoltre il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio non è risultato superiore al 25 % del costo di produzione della società. Sono quindi risultati soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(75)

Dal confronto, a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, tra il valore normale precedentemente determinato (cfr. considerando 98) e i prezzi all’esportazione nell’Unione praticati dalla società durante il periodo di riferimento, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è emerso altresì che la società in questione praticava un dumping significativo nelle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. Il confronto ha riguardato le esportazioni, effettuate nell’Unione durante il periodo di riferimento, di ciascuna tipologia del prodotto oggetto dell’inchiesta. È risultato inoltre che i prezzi all’esportazione praticati da questa società erano di molto inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per l’industria dell’Unione nell’inchiesta originaria. Il calcolo è stato effettuato in rapporto alle principali categorie del prodotto, sulla base delle informazioni disponibili. Gli effetti riparatori del dazio in vigore risultano pertanto indeboliti in termini di prezzi. Per questi motivi si è concluso che fossero soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.

(76)

È su queste basi che la società è stata ritenuta coinvolta in un’operazione di assemblaggio. È quindi confermata, per la Malaysia, l’esistenza di operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.6.3.   Sri Lanka

Trasbordo

(77)

Le esportazioni delle società dello Sri Lanka che hanno inizialmente collaborato hanno rappresentato il 69 % del totale delle esportazioni dello Sri Lanka verso l’Unione nel periodo di riferimento. Dall’inchiesta non sono emerse pratiche di trasbordo per tre delle sei società che hanno inizialmente collaborato. Per quanto riguarda le restanti esportazioni verso l’Unione, è mancata qualsiasi collaborazione, come enunciato nei considerando da 35 a 42.

(78)

Di conseguenza, alla luce della modificazione della configurazione degli scambi tra lo Sri Lanka e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, richiamata, a titolo di conclusione, nel considerando 58 e tenuto conto del fatto che non tutti i produttori esportatori dello Sri Lanka si sono manifestati e/o hanno collaborato, si può concludere che siano riconducibili a pratiche di trasbordo le esportazioni di questi produttori esportatori.

(79)

È dunque confermata l’esistenza di pratiche di trasbordo di prodotti originari della RPC attraverso lo Sri Lanka.

Operazioni di assemblaggio

(80)

Si è proceduto all’esame delle fonti delle materie prime (le parti di biciclette) e dei costi di produzione di ogni società che ha collaborato, in modo da stabilire se le operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka costituiscano un’elusione delle misure in vigore alla luce dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(81)

Per tre delle sei società che hanno inizialmente collaborato, il valore delle materie prime di origine cinese (le parti di biciclette) non era uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Non è stato pertanto necessario valutare se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio fosse superiore al 25 % del costo di produzione. Per queste tre società non sono state quindi accertate operazioni di assemblaggio.

(82)

Ad altre due società è stato applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, secondo quanto enunciato nei considerando da 37 a 42, mentre un’altra società ha ritirato la collaborazione durante la verifica in loco, come indicato al considerando 36. Non è stata quindi accertata l’esistenza di operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.6.4.   Tunisia

Trasbordo

(83)

Le esportazioni delle società tunisine che hanno collaborato hanno rappresentato il totale delle esportazioni dalla Tunisia nell’Unione durante il periodo di riferimento.

(84)

Dalla verifica presso le due società che hanno collaborato non è emersa alcuna operazione di trasbordo di prodotti originari della RPC attraverso la Tunisia.

Operazioni di assemblaggio

(85)

Si è proceduto all’esame delle fonti delle materie prime (le parti di biciclette) e dei costi di produzione di ogni società che ha collaborato, in modo da stabilire se le operazioni di assemblaggio in Tunisia costituiscano un’elusione delle misure in vigore alla luce dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Per quanto riguarda una società che collaborato, le materie prime di origine cinese (le parti di biciclette) costituivano oltre il 60 % del valore complessivo delle parti del prodotto assemblato. L’inchiesta ha tuttavia evidenziato che il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di produzione di tale società. È su queste basi che la società non è stata ritenuta coinvolta in un’operazione di assemblaggio.

(86)

I criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base sono stati verificati per l’altra società tunisina. L’inchiesta ha portato alle conclusioni riportate di seguito.

(87)

La società ha iniziato l’attività nel 2006 e pertanto successivamente all’inasprimento delle misure antidumping nei confronti della RPC. Vista l’entità solo trascurabile delle vendite effettuate sul mercato interno o in altri paesi terzi, è emerso l’orientamento della società all’esportazione, in particolare verso il mercato dell’Unione. È risultato anche che la RPC era la principale fonte di approvvigionamento delle parti impiegate nella produzione. Sono stati di conseguenza considerati soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(88)

Si è appurato anche che l’azionista di maggioranza di questa società era un fabbricante di biciclette cinese.

(89)

Inoltre la società acquistava dalla RPC tutte le parti e di conseguenza le materie prime originarie della RPC (le parti di biciclette) costituivano oltre il 60 % del valore complessivo delle parti del prodotto finale. Dall’inchiesta è emerso anche che l’unico fornitore delle parti cinesi e dei servizi era collegato all’azionista di maggioranza cinese della società. Peraltro il valore aggiunto delle parti originato nelle operazioni di assemblaggio della società non superava il 25 % del suo costo di produzione. Su queste basi sono stati quindi considerati soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(90)

Dalla verifica sono inoltre emersi numerosi errori negli elenchi delle esportazioni effettuate nell’Unione nel corso del periodo di riferimento; per questo, sulla base di un campione delle fatture delle vendite corrispondente al 25 % del totale delle esportazioni verso il mercato dell’Unione, è stato costituito un nuovo dossier. Di conseguenza, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, in assenza di informazioni dettagliate sulle operazioni di esportazione effettuate dalla società nell’Unione, si è proceduto al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, facendo riferimento alla media ponderata del valore normale precedentemente determinato (cfr. considerando 98) e alla media ponderata dei prezzi all’esportazione nell’Unione praticati dalla società. Il margine di dumping, espresso come percentuale del valore cif frontiera dell’Unione, è risultato significativo. È stato accertato inoltre che i prezzi all’esportazione praticati da questa società erano in media molto inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per l’industria dell’Unione nell’inchiesta originaria. Il calcolo è stato effettuato sulla base di una media ponderata. Gli effetti riparatori del dazio in vigore risultano pertanto indeboliti in termini di prezzi. Per questi motivi si è concluso che fossero soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base. È su queste basi che la società è stata ritenuta coinvolta in un’operazione di assemblaggio.

(91)

È quindi confermata, per la Tunisia, l’esistenza di operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.7.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(92)

Dall’inchiesta non è emersa una sufficiente motivazione o giustificazione economica delle operazioni di trasbordo e di assemblaggio oltre all’elusione delle misure in vigore nei confronti del prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, tali da poter essere considerati come una compensazione dei costi delle operazioni di trasbordo e di assemblaggio, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico delle biciclette originarie della RPC attraverso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia.

2.8.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(93)

Per verificare se i prodotti importati avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC, sono stati impiegati i dati Comext, considerati quali i migliori dati disponibili relativi ai quantitativi e ai prezzi delle esportazioni effettuate, da un lato, dai produttori esportatori che hanno inizialmente collaborato all’inchiesta e ai quali è stato applicato l’articolo 18 del regolamento di base, e, dall’altro, dalle società che non hanno collaborato. Per quanto riguarda le società che hanno collaborato e che sono risultate coinvolte in pratiche di elusione, sono stati, se del caso, utilizzati i quantitativi e i prezzi delle esportazioni da esse comunicati. I prezzi delle esportazioni, così determinati, sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio per i produttori dell’Unione stabilito da ultimo nel riesame intermedio concluso nel 2005 e richiamato nel considerando 3.

(94)

Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio quale stabilito in sede di riesame intermedio nel 2005 e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo di riferimento della presente inchiesta ha evidenziato un notevole fenomeno di underselling per ciascuno dei quattro paesi interessati.

(95)

L’incremento delle importazioni nell’Unione dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia è stato considerato significativo in termini di quantità, come enunciato nella sezione 2.4.1 (considerando da 45 a 50).

(96)

Si è quindi concluso che le misure in vigore fossero indebolite in termini di quantitativi e di prezzi.

2.9.   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(97)

Infine, in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se esistessero prove dell’esistenza del dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per il prodotto in esame.

(98)

Nel riesame intermedio concluso nel 2005 e richiamato al considerando 3, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Messico, che nell’ambito di tale inchiesta è stato scelto come adeguato paese di riferimento a economia di mercato per la RPC («valore normale precedentemente determinato»).

2.9.1.   Indonesia

(99)

Una quota significativa delle esportazioni indonesiane è risultata essere effettivamente di produzione indonesiana ed essere esportata da tre società indonesiane che non sono risultate coinvolte in pratiche di elusione, come enunciato nei considerando 61 e 65. Per questo motivo, per stabilire i prezzi all’esportazione dall’Indonesia influenzati da pratiche di elusione, sono state prese in considerazione solo le esportazioni dei produttori esportatori che non hanno collaborato. Sono stati utilizzati a tal fine i migliori dati disponibili e i prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base del prezzo medio all’esportazione registrato, secondo i dati Comext, per le biciclette esportate dall’Indonesia all’Unione durante il periodo di riferimento.

(100)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati effettuati adeguamenti per tener conto delle differenze, a livello di spese di trasporto e di assicurazione e di costi di imballaggio, segnalate dall’industria dell’Unione nella richiesta di apertura della presente inchiesta.

(101)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale precedentemente determinato e la corrispondente media ponderata dei prezzi all’esportazione dell’Indonesia nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(102)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

2.9.2.   Malaysia

(103)

Data la scarsa collaborazione dei produttori malesi del prodotto oggetto dell’inchiesta, per il prezzo all’esportazione dalla Malaysia è stato necessario basarsi sui dati disponibili, ossia sul prezzo medio all’esportazione delle biciclette durante il periodo di riferimento quale risultante dalla banca dati Comext.

(104)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per tenere conto delle differenze a livello di spese di trasporto e di assicurazione e di costi di imballaggio. Dato il basso livello di collaborazione, gli opportuni adeguamenti si sono basati sulle informazioni fornite dall’industria dell’Unione nella richiesta di apertura della presente inchiesta.

(105)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale precedentemente determinato e la corrispondente media ponderata dei prezzi all’esportazione della Malaysia nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(106)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

2.9.3.   Sri Lanka

(107)

Data la scarsa collaborazione dello Sri Lanka, i prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base dei dati disponibili, ossia sulla base del prezzo medio all’esportazione delle biciclette durante il periodo di riferimento, quale risultante dalla banca dati Comext, e di una loro verifica incrociata con i dati disponibili relativi alle esportazioni delle società non coinvolte in pratiche di elusione.

(108)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, non essendo tra l’altro disponibili altre informazioni, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto delle differenze, a livello di spese di trasporto e di assicurazione e di costi di imballaggio, segnalate dall’industria dell’Unione nella richiesta di apertura della presente inchiesta.

(109)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale precedentemente determinato e la corrispondente media ponderata dei prezzi all’esportazione dello Sri Lanka nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(110)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

2.9.4.   Tunisia

(111)

Il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base del prezzo medio all’esportazione delle biciclette durante il periodo di riferimento, quale risultante dalla banca dati Comext, e di una sua verifica incrociata con i dati disponibili relativi alle esportazioni delle società non coinvolte in pratiche di elusione.

(112)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto delle differenze a livello di spese di trasporto e di assicurazione e di costi di imballaggio sulla base delle informazioni fornite dall’industria dell’Unione nella richiesta di apertura della presente inchiesta.

(113)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale precedentemente determinato e la corrispondente media ponderata dei prezzi all’esportazione della Tunisia nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(114)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

3.   MISURE

(115)

Stante quanto precede, si può concludere che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della RPC sia stato eluso ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base tramite il trasbordo attraverso l’Indonesia, la Malaysia e lo Sri Lanka e tramite operazioni di assemblaggio attraverso la Malaysia e la Tunisia.

(116)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore istituite nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC devono essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia o no dichiarato originario di tali paesi.

(117)

Le misure da estendere devono essere quelle attualmente istituite dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 990/2011, ossia un dazio antidumping definitivo del 48,5 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(118)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che l’estensione delle misure si applica alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

4.1.   Indonesia

(119)

Le quattro società indonesiane che hanno chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, hanno fatto pervenire il modulo di esenzione compilato.

(120)

Come si legge nei considerando da 29 a 33, per una società è giustificata l’applicazione dell’articolo 18. Di conseguenza, alla luce delle conclusioni relative alla modificazione della configurazione degli scambi e al trasbordo enunciate al considerando 58, a tale società non può essere concessa l’esenzione.

(121)

Le altre tre società indonesiane che hanno collaborato e che hanno richiesto un’esenzione dalla possibile estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base non solo risultate coinvolte in pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta, come enunciato al considerando 65. Questi produttori sono inoltre riusciti a dimostrare di non essere collegati ad alcun produttore esportatore coinvolto in pratiche di elusione né ad alcun produttore esportatore di biciclette cinese. È pertanto possibile concedere a queste tre società l’esenzione dall’estensione delle misure.

4.2.   Malaysia

(122)

Una società malese che ha chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ha fatto pervenire il modulo di esenzione compilato.

(123)

Come enunciato ai considerando da 72 a 76, la società è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Di conseguenza, alla luce delle conclusioni relative alla modificazione della configurazione degli scambi e al trasbordo enunciate al considerando 58, a tale società non può essere concessa l’esenzione.

4.3.   Sri Lanka

(124)

Le sei società dello Sri Lanka che hanno chiesto un’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, hanno fatto pervenire il modulo di esenzione compilato.

(125)

Come enunciato al considerando 36, una di esse ha ritirato la richiesta di esenzione durante l’inchiesta e di conseguenza, alla luce delle conclusioni relative alla modificazione della configurazione degli scambi e al trasbordo di cui al considerando 58, non si può concedere un’esenzione a tale società.

(126)

Per altre due società, è giustificata l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, come illustrato nei considerando da 36 a 42 e di conseguenza, alla luce delle conclusioni relative alla modificazione della configurazione degli scambi e al trasbordo di cui al considerando 58, non è possibile concedere un’esenzione a tali società.

(127)

Le altre tre società dello Sri Lanka che hanno collaborato e che hanno richiesto un’esenzione dalla possibile estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base non solo risultate coinvolte in pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta, come enunciato ai considerando 80 e 81. Questi produttori sono inoltre riusciti a dimostrare di non essere collegati ad alcuna società risultata coinvolta in pratiche di elusione né ad alcun produttore esportatore di biciclette cinese. È pertanto possibile concedere a queste società l’esenzione dall’estensione delle misure.

4.4.   Tunisia

(128)

Le due società della Tunisia che hanno chiesto un’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, hanno fatto pervenire il modulo di esenzione compilato.

(129)

Una società non è risultata coinvolta nelle pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta. Questo produttore è inoltre riuscito a dimostrare di non essere collegato ad alcuna società risultata coinvolta in pratiche di elusione né ad alcun produttore esportatore di biciclette cinese. È pertanto possibile concedere a questa società l’esenzione dall’estensione delle misure.

(130)

Come enunciato al considerando 89, la seconda società è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Di conseguenza, alla luce delle conclusioni relative alla modificazione della configurazione degli scambi e al trasbordo di cui al considerando 58, non può essere concessa l’esenzione.

4.5.   Misure speciali

(131)

In questo caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da questo tipo di fattura devono essere assoggettate al dazio antidumping esteso.

4.6.   Nuovi produttori esportatori

(132)

Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, altri produttori esportatori dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia che non si sono manifestati nell’ambito del presente procedimento, che non hanno esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione durante il periodo di riferimento e che intendono presentare una richiesta di esenzione dall’estensione del dazio antidumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l’esenzione sia giustificata. Tale esenzione può essere concessa dopo aver valutato la situazione del mercato del prodotto oggetto dell’inchiesta, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti, gli approvvigionamenti e le vendite, la probabilità che persista il ricorso a pratiche prive di una sufficiente motivazione o giustificazione economica, nonché gli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche a una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata alla Commissione quanto prima e contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività societarie connesse alla produzione e alla vendita.

(133)

Qualora un’esenzione sia giustificata, le misure estese in vigore devono essere modificate di conseguenza. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire il rispetto delle condizioni stabilite.

5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(134)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni.

(135)

Una società indonesiana ha ribadito quanto enunciato al considerando 31, senza apportare nuovi sostanziali elementi di prova. Come già enunciato al considerando 29, i dati presentati dalla società sono risultati inverificabili, vista l’assenza di un archivio di fascicoli di lavoro in grado di suffragare i dati contenuti nel modulo di esenzione. Si sono inoltre rivelati imprecisi i dati relativi agli acquisti e al volume della produzione, che sono stati sottoposti a verifica e ricalcolo sulla base della contabilità disponibile presso la sede della società. Le sue argomentazioni sono pertanto respinte.

(136)

Secondo una società della Malaysia, il fatto che le parti di origine cinese incidano sul costo di produzione delle biciclette solo in misura leggermente superiore alla soglia del 60 % non dovrebbe tradursi nel rigetto, da parte della Commissione, della richiesta di esenzione. La società ha inoltre presentato un certo numero di fatture relative all’acquisto di parti che sarebbero state erroneamente dichiarate come originarie della RPC, mentre in realtà erano originarie dell’Indonesia.

(137)

A questo proposito, va osservato che le soglie di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base sono molto chiare e pertanto è irrilevante di quanto l’incidenza delle parti di origine cinese sul costo di produzione delle biciclette superi la soglia del 60 %; ciò che rileva, invece, è che le parti di origine cinese rappresentino meno del 60 % di tale costo di produzione. Inoltre, nell’elenco degli acquisti fornito dalla società non è stato possibile rintracciare tali fatture e il valore delle fatture presentate non era tale da modificare la valutazione originaria della Commissione. Le tesi della società sono pertanto respinte.

(138)

La società in questione ha altresì sostenuto che manca una base giuridica tale da consentire il rigetto della richiesta di esenzione della società, visto che le conclusioni raggiunte si basano su calcoli senza tenere in debita considerazione la situazione specifica della società. In risposta a tale obiezione la società ha ricevuto ulteriori spiegazioni che rispecchiano l’analisi di cui ai considerando da 72 a 75.

(139)

La società ha aggiunto che l’aumento delle sue importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta coincide con l’allentamento delle regole del sistema di preferenze generalizzate nei confronti della Malaysia e di conseguenza l’aumento delle esportazioni della società nell’Unione nel 2010 non trova la sua giustificazione economica nell’inasprimento delle misure antidumping istituite nei confronti della RPC. La controreplica della Commissione è che, sebbene l’allentamento delle regole del sistema di preferenze generalizzate possa aver contribuito a indurre la società a esportare nell’Unione, ciò non è in contrasto con la conclusione che la società ha iniziato l’attività dopo l’aumento dei dazi antidumping nei confronti della RPC e che la sua fonte di approvvigionamento delle parti è stata principalmente la RPC (cfr. considerando 73). L’argomentazione addotta dalla parte è stata quindi respinta.

(140)

La stessa società ha anche affermato che è mancata la dovuta verifica dei dati da essa comunicati riguardanti il valore delle parti di biciclette acquistate e utilizzate, non essendo stata operata alcuna distinzione tra parti acquistate e parti impiegate. A tale proposito si fa notare che, secondo i dati presentati dalla società, il valore delle parti acquistate e di quelle utilizzate è risultato identico. Inoltre, il valore dichiarato delle parti acquistate nel 2011 corrispondeva al valore delle parti impiegate riportato nella relazione annuale della società relativa al 2011. I dati relativi all’acquisto e all’impiego delle parti, comunicati per il periodo di riferimento e per il 2010, sono stati accettati così come dichiarati dalla società. La tesi addotta è stata quindi respinta.

(141)

La società in questione ha presentato ulteriori dati della struttura dei costi per ogni modello di prodotto a dimostrazione del presunto rispetto dell’obbligo che impone che le parti la cui fonte di approvvigionamento sia la RPC non devono superare il 60 % del valore complessivo delle parti del prodotto assemblato. Tali informazioni contrastano con i dati della struttura dei costi, distinti per modello, raccolti e verificati in loco per determinati modelli per i quali è stato confermato il mancato rispetto, da parte della società, della soglia del 60 %. Le nuove informazioni presentate in merito dalla società non erano suffragate da alcun elemento di prova e, in sostanza, erano in contrasto con i dati verificati. Per questo motivo le informazioni non sono state prese in considerazione.

(142)

La società ha affermato anche di aver agito in buona fede, adducendo il presunto rispetto del regolamento (CE) n. 1063/2010 della Commissione (16), che stabilisce le norme di origine applicabili. Va, in questo contesto, rilevato che lo scopo dell’inchiesta antielusione non è verificare il rispetto delle norme di origine applicabili. Questo tipo di verifica non è stato effettuato nel quadro della presente inchiesta antielusione e, di conseguenza, il presunto rispetto delle norme di origine non può, in questo caso, essere confermato. Per questo motivo, nel caso in esame il presunto rispetto delle norme di origine non esclude in alcun modo la possibilità di pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base (17). È pertanto sulla base di queste considerazioni che l’argomentazione è respinta.

(143)

La società ha infine sostenuto che il calcolo del margine di dumping avrebbe dovuto essere effettuato sulla base dei dati specifici della società. La richiesta è stata accolta, come dimostra il considerando 75, e la società è stata informata della decisione.

(144)

Una società dello Sri Lanka ha contestato la pertinenza dei documenti richiesti durante la visita di verifica e ha sostenuto che la sua richiesta di esenzione non dovesse essere respinta. A tale proposito, va sottolineata l’importanza dei documenti attestanti l’origine delle parti impiegate nell’assemblaggio delle biciclette esportate nell’Unione ai fini della valutazione del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Come indicato al considerando 37, va aggiunto che i dati presentati dalle società sono risultati inverificabili. Inoltre, nel corso della visita in loco la società ha ammesso che in effetti le parti acquistate dalla RPC non erano registrate nel bilancio e per questo non è stato possibile determinare il rispetto dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Le tesi della società sono pertanto respinte.

(145)

Un’altra società dello Sri Lanka ha sostenuto che non avrebbe ritirato la richiesta di esenzione se avesse saputo che le esportazioni verso l’Unione dallo Sri Lanka avrebbero potuto essere soggette al dazio antidumping esteso allo Sri Lanka a decorrere dall’apertura dell’inchiesta. Va tuttavia sottolineato che si ritiene che, al momento del ritiro della richiesta di esenzione, la società fosse cosciente della possibile applicazione dal dazio antidumping esteso a decorrere dalla data della registrazione delle importazioni dallo Sri Lanka nell’Unione, ossia a decorrere dall’apertura dell’inchiesta antielusione. La società è stata informata di questo possibile sviluppo a tre riprese, ossia attraverso il considerando 20 del regolamento di apertura, durante un’audizione all’inizio dell’inchiesta e nel corso della visita in loco. Non è stato quindi possibile accogliere questa argomentazione.

(146)

Un’altra società dello Sri Lanka ha presentato nuove informazioni che avrebbero dovuto essere presentate prima della visita di verifica; ne consegue che, data la fase avanzata dell’inchiesta, queste informazioni non hanno più potuto essere verificate. La società ha inoltre affermato di aver presentato tutte le informazioni richieste.

(147)

Come indicato ai considerando 39 e 40, la società non ha fornito tutte le informazioni richieste in vista della loro verifica in loco. In particolare, è risultato inattendibile il valore di acquisto delle parti di origine locale dichiarato dalla società. Di conseguenza, non è stato possibile accertare il rispetto dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(148)

La società ha sostenuto anche che la visita in loco sarebbe stata viziata da irregolarità sotto il profilo linguistico e della durata. A questo riguardo, è opportuno segnalare che la società è stata costituita di recente e quindi è stata programmata una verifica di un solo giorno, che ha occupato un’intera giornata lavorativa. Al termine della verifica, la società non ha chiesto di presentare altre informazioni aggiuntive che non era stata in grado di fornire durante la verifica.

(149)

Inoltre, prima della verifica in loco, la società era stata informata del fatto che la verifica sarebbe stata condotta in lingua inglese e la parte non ha sollevato alcuna obiezione. Nel corso della verifica in loco la Commissione è stata tra l’altro accompagnata da un interprete per ovviare a eventuali problemi di comunicazione linguistica. Va infine sottolineato che la maggior parte dei documenti presentati dalla società nel corso della visita di verifica era proprio in lingua inglese, ivi compresa la documentazione di carattere contabile.

(150)

Alla luce di quanto precede, sono respinte tutte le argomentazioni addotte dalla società,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Considerata la finalità del presente regolamento, il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91), ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Indonesia

P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonesia

B765

 

PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur Indonesia

B766

 

P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonesia

B767

Sri Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka

B768

 

BSH Ventures (Private) Limited, No. 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka

B769

 

Samson Bikes (Pvt) Ltd., No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka

B770

Tunisia

euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunisia

B771

2.   L’applicazione delle esenzioni concesse alle società specificatamente elencate al paragrafo 1 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Qualora non sia presentata tale fattura, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 875/2012 e all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione che su quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax (32 2) 295 65 05

2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 del presente regolamento per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 875/2012.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

(3)   GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(4)   GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(5)   GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

(6)   GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.

(7)   GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2.

(8)   GU C 71 del 9.3.2012, pag. 10.

(9)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta.

(10)   GU C 122 del 27.4.2012, pag. 9.

(11)   GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(12)   GU C 346 del 14.11.2012, pag. 7.

(13)   GU L 136 del 23.5.2013, pag. 15.

(14)   GU L 258 del 26.9.2012, pag. 21.

(15)  Comext è la banca dati delle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.

(16)   GU L 307 del 23.11.2010, pag. 1.

(17)  Cfr. anche casi precedenti, ad esempio, il considerando 48 del regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

2)

testo della dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;

3)

data e firma.


5.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 502/2013 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver consultato il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») («inchiesta iniziale»). In seguito allo svolgimento di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, l’applicazione di questo dazio è stata estesa, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (3), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della RPC. È stato inoltre deciso di creare un «sistema di esenzione» in base all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. I dettagli del sistema figurano nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (4). Per ottenere l’esenzione dal dazio così esteso, i produttori di biciclette dell’Unione devono rispettare le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un rapporto di parti di biciclette originarie della Cina inferiore al 60 % nelle loro operazioni o un valore aggiunto superiore al 25 % per tutte le parti utilizzate nelle operazioni. A tutt’oggi sono state concesse più di 250 esenzioni.

(2)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso con il regolamento (CE) n. 1524/2000 (5) che le misure di cui sopra andassero mantenute.

(3)

In seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («riesame intermedio di modifica»), il Consiglio ha disposto con il regolamento (CE) n. 1095/2005 (6) un incremento del dazio antidumping in vigore portandolo al 48,5 %.

(4)

In seguito a un riesame delle misure antielusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso con il regolamento (CE) n. 171/2008 (7) di mantenere l’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della RPC alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della RPC.

(5)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 (8) («inchiesta precedente»), ha deciso che le misure di cui sopra dovessero essere mantenute.

2.   Apertura d’ufficio

(6)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza concluso nell’ottobre 2011, gli elementi di cui dispone la Commissione sembrano comprovare che, per quanto riguarda il dumping e il pregiudizio, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure in vigore potrebbero essere cambiate e che tali cambiamenti potrebbero essere di carattere duraturo.

(7)

Dagli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione è emerso che il regime di contingenti all’esportazione applicato ai produttori di biciclette della RPC, che ha impedito ai produttori esportatori di avere accesso al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato nel riesame intermedio di modifica, era stato abolito nel gennaio del 2011.

(8)

Inoltre la struttura dell’industria dell’Unione ha subito trasformazioni. Diversi produttori dell’Unione hanno in particolare interrotto il ciclo completo di produzione per passare ad operazioni di (parziale) assemblaggio di parti importate.

(9)

In seguito agli allargamenti dell’Unione europea del 2004 e del 2007, inoltre, il numero di produttori di biciclette dell’Unione è notevolmente aumentato. Molti produttori che facevano parte dell’industria dell’Unione prima degli allargamenti hanno altresì spostato i propri stabilimenti o ne hanno aperti di nuovi nei nuovi Stati membri. Di conseguenza il livello dei costi dell’industria dell’Unione potrebbe aver subito cambiamenti.

(10)

L’attuale livello di eliminazione del pregiudizio è stato infine calcolato prendendo in considerazione biciclette in acciaio, mentre attualmente la maggior parte delle biciclette viene fabbricata in leghe di alluminio.

(11)

Tutti questi sviluppi sembrano avere carattere duraturo, confermando così la necessità di rivedere le conclusioni relative al pregiudizio e al dumping.

(12)

Il numero di società che si avvalgono di questo regime di esenzione, inoltre, è in rapida crescita, ma il sistema stesso non è stato più aggiornato fin dalla sua introduzione nel 1997. Il sistema di monitoraggio delle importazioni di parti esentate dalle misure antidumping è diventato per di più assai complesso e oneroso, il che può diminuirne l’efficacia.

(13)

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha annunciato, mediante avviso («avviso di apertura») (9) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 marzo 2012, l’apertura d’ufficio di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della RPC.

3.   Inchiesta antielusione parallela

(14)

Mediante il regolamento (UE) n. 875/2012, del 25 settembre 2012 (10), la Commissione ha avviato un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della RPC con importazioni di biciclette provenienti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni («inchiesta antielusione»).

(15)

Nel maggio 2013 il Consiglio ha esteso con il regolamento (UE) n. 501/2013 (11) («regolamento antielusione») le misure antidumping in vigore sulle importazioni di biciclette originarie della RPC alle importazioni di biciclette provenienti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, poiché si è accertato che tali importazioni eludevano le misure tramite trasbordo e/o operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.

4.   Inchiesta antisovvenzioni parallela

(16)

Il 27 aprile 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della RPC («inchiesta antisovvenzioni»).

(17)

Nel novembre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (13), che i risultati dell’inchiesta antielusione possono essere utilizzati anche ai fini dell’inchiesta antisovvenzioni di cui ai considerando 14 e 15.

(18)

Nel maggio 2013 la Commissione, con la decisione 2013/227/UE (14), ha chiuso l’inchiesta antisovvenzioni senza prendere misure.

5.   Parti interessate dall’inchiesta

(19)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta i produttori noti dell’Unione, le associazioni note di produttori dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC e un’associazione di produttori cinesi, i rappresentanti del paese interessato, gli importatori e le associazioni di importatori noti, i produttori noti dell’Unione di parti di biciclette e i loro consorzi nonché le associazioni note di utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(20)

In considerazione del numero prevedibilmente elevato di produttori esportatori, di produttori dell’Unione e di importatori indipendenti, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a un campionamento, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori e le loro associazioni note nonché tutti i produttori dell’Unione e gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornire, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.

(21)

Poiché i rappresentanti del paese interessato non si sono manifestati al momento dell’apertura del procedimento, la Commissione ha contattato circa 70 imprese cinesi già note ai servizi della Commissione dall’inchiesta precedente. Successivamente, quando è stata avviata l’inchiesta antisovvenzioni di cui al considerando 16, la Commissione ha individuato circa 300 produttori esportatori cinesi supplementari che sono stati contattati anche nel quadro del presente riesame intermedio.

(22)

Nonostante gli sforzi della Commissione per ottenere cooperazione, si sono manifestati solo otto gruppi di produttori esportatori cinesi, di cui quattro soltanto hanno dichiarato esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame («PIR») definito al considerando 37, corrispondenti a meno del 4 % del totale delle importazioni di biciclette dalla RPC durante il PIR.

(23)

In base a quanto precede si è deciso che nel caso dei produttori esportatori della RPC il ricorso al campionamento non era necessario.

(24)

Come si legge nei considerando 63, 64 e 131, per un gruppo di esportatori cinesi, il Giant China, è giustificata l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza i produttori esportatori cinesi si sono dimostrati ancora meno disposti a collaborare.

(25)

Come si legge nei considerando da 32 a 35, è stato selezionato un campione di produttori dell’Unione.

(26)

Come indicato nel considerando 36, si è deciso che il ricorso al campionamento non fosse necessario per gli importatori indipendenti.

(27)

La Commissione ha inviato, entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura, questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che ne hanno fatto richiesta, vale a dire ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ai produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, agli importatori indipendenti che si sono manifestati, come indicato nel considerando 36, nonché ai produttori noti di parti di biciclette dell’Unione.

(28)

Risposte ai questionari e altre osservazioni sono pervenute da quattro gruppi di produttori esportatori cinesi e dal loro rappresentante, da otto produttori dell’Unione inclusi nel campione, da un’associazione di utilizzatori e da otto associazioni di produttori dell’Unione, da 53 produttori di parti di biciclette e da un’associazione di produttori di parti di biciclette. Nessuno degli importatori indipendenti contattati ha risposto al questionario.

(29)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping, il conseguente pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori di biciclette dell’Unione

—

Accell Hunland, Ungheria

—

Decathlon RGVS, Portogallo

—

Denver Srl, Italia

—

SC Eurosport DHS, Romania

—

Koninklijke Gazelle, Paesi Bassi

—

Maxcom Ltd, Bulgaria

—

MIFA, Germania

—

Sprick Rowery, Polonia

b)

produttori di parti di biciclette dell’Unione

—

Chimsport, Romania

—

Telai Olagnero, Italia

c)

produttori esportatori della RPC

—

Ideal (Dong Guan) Bike Co.

—

Oyama Bicycles (Taicang) Co.

—

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co.

(30)

Vista la necessità di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM e allo scopo di determinare tale valore in base ai dati di un paese di riferimento, è stata effettuata una visita di verifica presso le sedi delle seguenti società:

—

Distribuidora de Bicicletas Benotto, SA de C.V., Città del Messico, Messico

—

Bicicletas Magistroni, Città del Messico (Messico)

—

Bicicletas Mercurio SA di C.V., San Luis Potosi, Messico.

(31)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali («la divulgazione») alcune parti hanno obiettato che il periodo fornito loro per presentare osservazioni era inadeguato. A tale riguardo va rilevato che le parti hanno avuto a disposizione un periodo sufficiente per presentare osservazioni, a norma di quanto disposto dall’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base. L’obiezione viene perciò respinta.

6.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(32)

La Commissione ha annunciato nell’avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Tale campione era composto da otto società su oltre 380 produttori dell’Unione già noti prima dell’apertura dell’inchiesta. La selezione è stata effettuata in particolare in funzione del massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite che potesse essere ragionevolmente studiato nel periodo di tempo disponibile e tenendo conto della diffusione geografica. Il campione copriva i principali paesi produttori classificati in base ai volumi di produzione. Per ciascuno di questi paesi tra le società incluse nel campione figuravano i produttori più rappresentativi tra quanti avevano accettato di collaborare. Nel campione rientravano anche organismi appartenenti ai maggiori gruppi che hanno collaborato. Una particolare attenzione è stata rivolta in questo caso a inserire nel campione un numero uguale di imprese dei vecchi e dei nuovi Stati membri.

(33)

Il campione era rappresentativo di circa il 25 % della produzione e delle vendite totali stimate nell’Unione durante il PIR. Le parti interessate sono state invitate a consultare il fascicolo e a comunicare se ritengano opportuna o no tale scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere specifici motivi per essere sentite.

(34)

Alcune parti interessate hanno sollevato obiezioni sul campionamento dei produttori dell’Unione. Esse hanno affermato che: i) il campione provvisorio includeva soltanto determinati soggetti giuridici riguardanti gruppi di società collegate anziché tutti i soggetti giuridici che compongono l’intera entità economica che produce il prodotto in esame; e ii) la proposta comprendeva un’impresa che poco tempo prima operava in perdita, mentre nello stesso periodo i produttori dell’Unione prosperavano. È stato inoltre dichiarato che queste perdite non erano correlate al prodotto in esame.

(35)

Tali argomentazioni sono state respinte per i seguenti motivi: i) le entità appartenenti a grandi gruppi che operavano indipendentemente da altre controllate dello stesso gruppo sono state considerate rappresentative dell’industria dell’Unione: non era pertanto necessario esaminare l’intero gruppo su base consolidata; ii) la parte interessata non ha dimostrato la fondatezza della sua affermazione secondo cui la società inserita nel campione e che avrebbe operato in perdita non era in realtà rappresentativa dell’industria dell’Unione. Infine, se è vero che il campione selezionato dovrebbe essere rappresentativo dell’industria dell’Unione, le società selezionate non devono necessariamente essere omogenee. L’obiezione della parte in questione è stata pertanto respinta.

7.   Campionamento degli importatori indipendenti

(36)

Nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a un campionamento anche per gli importatori indipendenti. Tutti gli importatori indipendenti noti sono stati contattati all’apertura dell’inchiesta. Dato il numero esiguo di risposte ricevute nel quadro del campionamento non è stato peraltro selezionato nessun campione. Tutti gli importatori indipendenti che si sono manifestati sono state invitati a collaborare e hanno ricevuto un questionario. Nessuno degli importatori indipendenti ha risposto al questionario né ha collaborato ulteriormente alla presente inchiesta.

8.   Periodo dell’inchiesta

(37)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame degli andamenti rilevanti per l’analisi del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra gennaio 2008 e la fine del PIR («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(38)

Il prodotto oggetto della presente inchiesta di riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), privi di motore («prodotto oggetto del riesame»), originari della RPC, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 .

(39)

Come nell’inchiesta precedente, le biciclette sono state classificate nelle seguenti categorie:

—

A) biciclette fuoristrada (all-terrain bicycle o ATB, comprese le mountain bike 24″ o 26″),

—

B) biciclette da trekking/biciclette «city bike»/biciclette ibride/VTC («vélos tout chemin»)/biciclette da turismo 26″ o 28″,

—

C) biciclette da cross (BMX) e biciclette per bambini 16″ o 20″,

—

D) altri tipi di biciclette/velocipedi (esclusi gli unicicli o monocicli).

(40)

Tutti i tipi di biciclette di cui sopra presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre sono venduti sul mercato dell’Unione attraverso canali di distribuzione simili come dettaglianti specializzati, catene di negozi di articoli sportivi e grande distribuzione. Poiché le applicazioni e gli impieghi di base delle biciclette sono gli stessi, si tratta di prodotti in larga misura intercambiabili e, di conseguenza, i modelli classificati in diverse categorie sono reciprocamente concorrenziali. Si è quindi concluso che tutte le categorie di biciclette formano un unico prodotto.

(41)

Una parte ha sostenuto che i diversi tipi di biciclette hanno caratteristiche notevolmente diverse, così come sarebbero sostanzialmente diversi gli usi cui sono destinati e i rispettivi prezzi; questi vari tipi di bicicletta non sono intercambiabili neppure per il consumatore. È stato altresì asserito che le biciclette in acciaio e alluminio non sono considerate intercambiabili e che i loro prezzi sono anch’essi diversi.

(42)

A sostegno della sua affermazione la parte in questione ha presentato uno studio sulle caratteristiche fisiche e tecniche di base e sugli usi di cinque tipi di prodotti diversi nonché sulla loro intercambiabilità. Va rilevato che lo studio sarebbe basato sulle risposte di 36 partecipanti, selezionati secondo criteri poco chiari. Sembra inoltre che esso sia stato specificamente preparato per la presente inchiesta. Lo studio non contiene alcun dato quantificabile. Si osserva che il contenuto di questo studio si basa in apparenza sulle dichiarazioni di clienti e/o produttori di biciclette anziché su elementi di prova verificabili. La rappresentatività dei risultati dello studio in oggetto è pertanto discutibile.

(43)

La parte non ha addotto altri elementi di prova a sostegno della sua argomentazione.

(44)

L’inchiesta ha confermato che tutti i tipi di biciclette di cui sopra presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. È stato in particolare accertato che l’utilizzo di materie prime diverse non influisce affatto sulle caratteristiche di base di una bicicletta. Benché l’acciaio e l’alluminio abbiano alcune proprietà tecniche diverse, ad esempio il peso, le caratteristiche di base delle biciclette fabbricate in acciaio e alluminio rimangono simili.

(45)

Analogamente la parte non ha addotto nessuna prova specifica sul fatto che le biciclette in acciaio, da un lato, e quelle in alluminio, dall’altro, avessero in effetti caratteristiche fisiche e tecniche di base diverse.

(46)

Per quanto riguarda le applicazioni specifiche e gli impieghi delle biciclette in esame, nonché la percezione che ne hanno i consumatori, la presente inchiesta ha confermato che tutte le biciclette hanno essenzialmente le stesse applicazioni e svolgono la stessa funzione. Se è vero che le diverse categorie di prodotti sono in linea di massima intese a soddisfare le esigenze di utilizzatori finali diversi, questi ultimi spesso destinano una bicicletta di una determinata categoria a tutta una serie di impieghi.

(47)

Non vi sono pertanto linee di demarcazione nette in funzione dell’uso che gli utilizzatori finali fanno delle diverse categorie e delle percezioni dei consumatori.

(48)

Inoltre i produttori dell’Unione spesso non fanno alcuna distinzione tra le biciclette classificate in categorie diverse sotto il profilo della produzione, della distribuzione e della contabilità. Essi sovente hanno un processo di fabbricazione analogo per tutte le categorie di biciclette.

(49)

Oltre a ciò le biciclette delle diverse categorie sono vendute attraverso canali di distribuzione simili come dettaglianti specializzati, catene di negozi di articoli sportivi e grande distribuzione sul mercato dell’Unione.

(50)

Si è quindi concluso che le biciclette di tutte le categorie costituiscono un prodotto unico.

(51)

Una parte ha fatto rilevare che la presente inchiesta riguarda due codici NC, come enunciato nel considerando 38, mentre l’inchiesta precedente citata al considerando 5 contemplava tre codici NC, ossia ex 8712 00 10 , 8712 00 30 ed ex 8712 00 80 . A tale proposito è opportuno notare che la modifica dei codici è avvenuta in seguito alle modifiche della nomenclatura combinata introdotte dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione (15), con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(52)

In questo contesto la parte ha affermato che le biciclette senza cuscinetti a sfera non andrebbero accomunate alle biciclette con cuscinetti a sfera e considerate un unico prodotto. L’inchiesta ha però dimostrato che le biciclette con cuscinetti a sfera e quelle senza cuscinetti a sfera presentano le stesse caratteristiche tecniche e i medesimi impieghi. La parte inoltre non ha addotto alcuna prova a sostegno della propria obiezione, che è stata pertanto respinta.

(53)

La parte ha altresì sostenuto che tra i due codici NC corrispondenti al prodotto in esame vi è una differenza significativa per quanto riguarda i prezzi medi all’importazione registrati dall’Eurostat. In proposito si sottolinea che, come indicato nel considerando 157, a causa della combinazione dei prodotti il prezzo medio registrato dall’Eurostat può fungere unicamente da indicatore dell’andamento dei prezzi, mentre non è utilizzabile per effettuare un confronto dei prezzi di vendita tra diversi paesi e l’Unione.

(54)

Dopo la divulgazione una parte ha ribadito che i diversi tipi di biciclette che rientrano nel campo di applicazione della presente inchiesta non sono prodotti simili e ha dichiarato di aver presentato prove dirette a sostegno delle differenze tra le materie prime, le caratteristiche fisiche e tecnologiche e le destinazioni finali riscontrabili a suo parere nei diversi tipi di biciclette.

(55)

A tale proposito giova rilevare che le prove dirette che la parte sostiene di aver presentato consistono per l’appunto nello studio esaminato dalla Commissione nel considerando 42. Dopo un’accurata valutazione la Commissione è giunta alla conclusione che la rappresentatività dei risultati di tale studio era discutibile per le ragioni indicate allo stesso considerando 42.

(56)

Le parti hanno affermato che le biciclette per bambini, definite dalla parte interessata come biciclette le cui ruote hanno un diametro uguale o inferiore a 16 pollici, vanno escluse dal prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali affermazioni si basavano in particolare sul presupposto che la durata dell’impiego e la semplicità delle caratteristiche distinguessero chiaramente le biciclette in questione dagli altri tipi di biciclette che rientrano nell’ambito della presente inchiesta.

(57)

Queste affermazioni sono state tuttavia ritenute insufficienti per escludere le biciclette le cui ruote hanno un diametro uguale o inferiore a 16 pollici dalla definizione del prodotto in esame in quanto non corroborate da elementi di prova sufficienti a dimostrare, nel quadro della presente inchiesta, una netta distinzione tra le biciclette le cui ruote hanno un diametro uguale o inferiore a 16 pollici e altri tipi di biciclette che rientrano nell’ambito dell’inchiesta. In realtà è stato rilevato che le caratteristiche fisiche e tecniche di base che le biciclette le cui ruote hanno un diametro uguale o inferiore a 16 pollici hanno in comune con il prodotto in esame (un veicolo a propulsione umana e a pedali, avente più di una ruota collegata ad un telaio) sono molto più importanti delle eventuali differenze (in sostanza, la dimensione delle ruote). È emerso inoltre che la produzione, i canali di vendita e il servizio alla clientela non sono sostanzialmente diversi da quelli di altri tipi di biciclette oggetto dell’inchiesta. Il semplice fatto che biciclette le cui ruote hanno un diametro uguale o inferiore a 16 pollici costituiscano un sottogruppo distinto nel quadro della definizione del prodotto in esame non ne giustifica l’esclusione dalla definizione del prodotto. Si è constatato in effetti che non esiste una chiara linea di demarcazione tra le biciclette le cui ruote hanno un diametro uguale o inferiore a 16 pollici e il prodotto in esame, quanto piuttosto notevoli coincidenze per quanto riguarda la definizione del prodotto in esame, segnatamente che si tratta di un veicolo a propulsione umana e a pedali, avente più di una ruota e utilizzato essenzialmente per il trasporto e lo sport. A questo proposito, è emerso dall’inchiesta che uno dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ha effettivamente esportato nell’Unione biciclette dalle ruote di 12 pollici che non erano considerate necessariamente biciclette per bambini in quanto biciclette pieghevoli usate da adulti per i quali questa caratteristica era importante per poterle poi riporre.

(58)

La richiesta di escludere dalla definizione del prodotto in esame le biciclette le cui ruote hanno un diametro uguale o inferiore a 16 pollici è stata pertanto respinta.

2.   Prodotto simile

(59)

Le biciclette prodotte e vendute dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, quelle fabbricate e vendute sul mercato del paese di riferimento e quelle importate dalla RPC nel mercato dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi, e sono pertanto considerate prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

1.1.   Valutazione del TEM

(60)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori per i quali sia dimostrata la rispondenza ai criteri elencati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica:

—

le decisioni delle imprese sono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative ingerenze statali, e i costi rispecchiano i valori di mercato,

—

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali di contabilità (IAS, International Accounting Standards), e che sono d’applicazione in ogni caso,

—

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato,

—

la legislazione in tema di procedure concorsuali e assetto proprietario garantisce certezza del diritto e stabilità; e

—

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(61)

Nella presente inchiesta tutti i gruppi esportatori che hanno inizialmente collaborato all’inchiesta hanno chiesto il TEM in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base e hanno fatto pervenire l’apposito modulo compilato entro il termine stabilito.

(62)

Per tutti i gruppi esportatori che hanno inizialmente collaborato all’inchiesta, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato i dati riportati nel modulo di richiesta del TEM presso la sede di tali gruppi.

(63)

La risposta di uno dei gruppi, Giant China, è stata ritenuta sensibilmente lacunosa in quanto non conteneva tutte le informazioni richieste sulla struttura del gruppo, nonostante gli sforzi della Commissione per ottenere dal gruppo le informazioni necessarie.

(64)

Come disposto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, Giant China è stato informato della probabile applicazione dei dati disponibili e invitato a presentare osservazioni. Giacché però Giant China si è rifiutato di fornire alla Commissione le informazioni necessarie, è stato applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e la richiesta di concessione del TEM è stata respinta.

(65)

L’inchiesta ha inoltre dimostrato che il TEM non poteva essere concesso a nessuno dei gruppi di società cinesi dal momento che nessuno di essi soddisfaceva tutti i criteri stabiliti nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per le ragioni indicate in appresso.

Criterio 1

(66)

Nessuno dei gruppi esportatori inclusi nel campione ha dimostrato di soddisfare il criterio 1 a causa delle interferenze statali nelle decisioni concernenti le materie prime principali (acciaio e alluminio). Il costo dell’acciaio e dell’alluminio per i gruppi esportatori che hanno collaborato rappresenta una percentuale variabile almeno tra il 20 % circa e il 25 % del costo di produzione del prodotto in esame. Molte imprese sono pienamente integrate verticalmente, il che significa che esse acquistano i lingotti di alluminio o di acciaio per produrre tubi che sono poi utilizzati per fabbricare i telai/le forcelle e infine le biciclette.

(67)

L’inchiesta ha dimostrato che i tre gruppi di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno acquistato sul mercato interno cinese l’acciaio e l’alluminio utilizzati per la produzione del prodotto in esame.

(68)

I prezzi si basano sulla quotazione dell’alluminio alla borsa dei metalli non ferrosi di Shangai (Shanghai Non-ferrous Metal Exchange), controllata dallo Stato («Borsa» o «SHFE»). L’SHFE è una borsa aperta esclusivamente alle società registrate nella RPC e ai cittadini cinesi, controllata dalla Commissione statale di regolamentazione dei valori mobiliari. Diverse norme che disciplinano il funzionamento della Borsa contribuiscono alla sua bassa volatilità; ne risultano prezzi SHFE che non rispecchiano il valore di mercato: le fluttuazioni di prezzo giornaliere sono limitate al 4 % al di sopra o al di sotto del prezzo di liquidazione del giorno di contrattazione precedente, le contrattazioni avvengono a bassa frequenza (fino al quindicesimo giorno di ogni mese), i futures sono limitati a una durata massima di 12 mesi e i costi delle operazioni sono fatturati sia dalla Borsa che dagli intermediari.

(69)

Per quanto riguarda le operazioni sull’SHFE, le consegne possono inoltre aver luogo soltanto in un deposito autorizzato situato sul territorio cinese, a differenza di quanto avviene per gli scambi internazionali, che prevedono consegne in qualsiasi parte del mondo. Essendo l’SHFE anche una piattaforma di scambi solo materiali (non vengono venduti derivati), questo isola completamente il mercato cinese dell’alluminio. Di conseguenza è praticamente impossibile l’arbitraggio con il parametro di riferimento a livello mondiale, ossia il London Metals Exchange («LME») o con altri mercati e l’SHFE funziona dunque in isolamento rispetto ad altri mercati mondiali. Un arbitraggio tra questi mercati non è pertanto possibile. Durante il PIR i prezzi dell’alluminio primario erano inferiori del 7 % circa all’SHFE (IVA esclusa) rispetto all’LME (IVA esclusa), confrontando prezzi a pronti.

(70)

Lo Stato interferisce anche con il meccanismo di determinazione dei prezzi dell’SHFE poiché è sia venditore che acquirente di alluminio primario, tramite lo State Reserve Bureau e altri organismi statali. Lo Stato fissa inoltre limiti di prezzo giornalieri attraverso le regole dell’SHFE che sono state approvate dall’autorità di regolamentazione dello Stato, la China Securities Regulatory Commission («CSRC»).

(71)

La RPC sostiene la trasformazione di prodotti di alluminio, concedendo un rimborso parziale dell’IVA sulle esportazioni di molti prodotti di alluminio (per le biciclette il tasso è pari al 15 %); in caso di esportazioni di alluminio primario invece non vi è alcuna restituzione. Si tratta di un incentivo affinché l’industria cinese continui a trasformare l’alluminio, che ha un’incidenza diretta sulla disponibilità e sul prezzo dell’alluminio primario sul mercato interno. L’inchiesta ha dimostrato altresì che l’alluminio primario destinato all’esportazione è soggetto a un’imposta del 17 %, mentre alle esportazioni di biciclette non si applica nessuna tassa. Ciò corrobora la constatazione di interferenza dello Stato cinese sul mercato interno dell’alluminio. Questi strumenti hanno un impatto negativo sui prezzi interni in quanto incoraggiano l’industria nazionale a fabbricare prodotti finiti contenenti alluminio (come il prodotto in esame) sia per il mercato interno che per quello estero.

(72)

Un’ulteriore distorsione da parte dello Stato cinese avviene sotto forma di interventi sul mercato da parte dello State Reserve Bureau («SRB»), che fa parte della National Development Reform Commission («NDRC»). Alla fine del 2008 e all’inizio del 2009 l’SRB ha cominciato ad acquistare scorte di alluminio primario dalle fonderie di alluminio cinesi, allo scopo di far lievitare il prezzo del prodotto. L’SRB ha poi rivenduto sul mercato l’alluminio primario, per esempio all’inizio del novembre 2010 come riferito da Bloomberg (16). L’agenzia Xinhua News ha riportato le notizie relative alle misure di stoccaggio nel dicembre 2008, spiegando che si era previsto di accumulare 300 000 tonnellate di alluminio a prezzi superiori del 10 % al prezzo di mercato allo scopo di sostenere i prezzi (17). Il piano di stoccaggio dell’SRB riguardava l’acquisto da varie fonderie cinesi, sebbene fosse previsto che circa la metà degli acquisti di questo prodotto dovesse far capo alla Aluminium Corporation of China Ltd. Quanto precede dimostra che lo Stato cinese svolge un ruolo fondamentale nel determinare i prezzi dell’alluminio primario e interferisce sul mercato.

(73)

Che la forte ingerenza da parte dello Stato, quale descritta sopra, abbia un obiettivo ben chiaro è confermato, tra le altre cose, dal dodicesimo piano quinquennale di sviluppo per l’alluminio (2011-2015), in cui il governo cinese dichiara esplicitamente l’intenzione di «adeguare le riduzioni delle imposte e delle tasse all’esportazione e altre leve economiche, e controllare rigorosamente l’importo totale di espansione ed esportazioni di prodotti primari». Tale piano prosegue la politica sottesa al precedente piano per l’alluminio. Tali piani sono inoltre stati attuati lungo l’arco di molti anni e, come dimostrato sopra, durante il PIR erano in atto varie misure.

(74)

Le molteplici distorsioni dei prezzi cinesi dell’alluminio primario determinate dallo Stato influenzano dunque i prezzi delle materie prime. Tali distorsioni conferiscono inoltre un vantaggio alle imprese, dal momento che esse effettuano normalmente i loro acquisti sul mercato cinese da fornitori locali utilizzando come parametro di riferimento i prezzi a pronti del mercato cinese (o dell’SHFE). Durante il PIR questi prezzi erano inferiori del 7 % circa a quelli del mercato mondiale. Quando i prezzi sul mercato cinese sono più alti a causa dell’intervento dello Stato, le imprese cinesi possono in teoria anche comprare determinate quantità a prezzi LME, mentre il contrario è impossibile per gli operatori non cinesi.

(75)

Si è pertanto concluso che il mercato cinese dell’alluminio è distorto a causa di una notevole ingerenza da parte dello Stato.

(76)

L’ingerenza da parte dello Stato cinese nel settore siderurgico è dimostrata dal fatto che la grande maggioranza dei grossi produttori di acciaio cinesi è di proprietà dello Stato. Capacità e produzione degli impianti di acciaio sono influenzate dai vari piani industriali quinquennali, in particolare l’attuale dodicesimo piano quinquennale (2011-2015) in vigore per il settore siderurgico.

(77)

Lo Stato esercita anche un notevole controllo sul mercato delle materie prime. Il coke, che unitamente al ferro rappresenta la principale materia prima per la produzione dell’acciaio, è soggetto a restrizioni quantitative sulle esportazioni e a un dazio all’esportazione pari al 40 %. Si può pertanto concludere che il mercato cinese dell’acciaio è distorto a causa di una notevole ingerenza da parte dello Stato.

(78)

Un’inchiesta antidumping condotta dalla Commissione (18) ha confermato l’importanza dell’intervento dello Stato anche nel settore specifico dei tubi, che costituisce il materiale di base utilizzato per la produzione di biciclette in acciaio.

(79)

Si è pertanto concluso che il mercato cinese dell’acciaio è distorto a causa di una notevole ingerenza da parte dello Stato.

(80)

In tali circostanze, nessuna delle società è stata in grado di dimostrare che le proprie decisioni commerciali in materia di acquisizione delle materie prime non fossero soggette a una notevole interferenza dello Stato e che i costi dei principali fattori produttivi riflettessero sostanzialmente i valori di mercato. Pertanto, esse non hanno dimostrato di soddisfare il primo criterio.

(81)

Per quanto riguarda gli altri quattro criteri, i tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta sono stati in grado di dimostrare che essi soddisfacevano i criteri rimanenti.

(82)

In considerazione delle conclusioni di cui sopra in merito al criterio 1 si è ritenuto, dopo aver sentito il comitato consultivo, di non concedere il TEM ai tre gruppi di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta.

(83)

La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati relativi al TEM alle società collegate interessate della RPC e al denunciante. È stata inoltre offerta loro l’opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione qualora avessero particolari ragioni per essere sentiti.

1.2.   Osservazioni presentate dalle parti

(84)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, una società ha sostenuto che il rifiuto di concedere il TEM fa riferimento all’industria cinese della bicicletta nel suo insieme, anziché a livello di singole imprese. A tale riguardo va notato che, anche se la Commissione ha effettuato una valutazione del settore dell’acciaio e dell’alluminio in Cina, vi è una chiara correlazione tra il mercato dell’acciaio e dell’alluminio nella RPC e gli acquisti di prodotti di acciaio e di alluminio come materia prima da parte dei gruppi che hanno collaborato all’inchiesta.

(85)

Si è inoltre sostenuto che il vantaggio in termini di costi per i produttori di biciclette cinesi per quanto riguarda l’acciaio e l’alluminio è insignificante in quanto rappresenta soltanto un margine compreso tra l’1,4 % e l’1,75 %, considerando nel contempo che l’alluminio e l’acciaio primario rappresentano il 20-25 % del costo di produzione delle biciclette e che la differenza tra i prezzi LME e SHFE era del 7 % durante il PIR.

(86)

A tale proposito si sottolinea che fattori fondamentali nell’analisi sono la quota spettante alle materie prime nel costo di produzione (che nella fattispecie era significativa, in quanto equivalente almeno al 20-25 % dei costi di fabbricazione) e le distorsioni esercitate sul mercato delle materie prime nella RPC. L’effetto quantitativo esatto della distorsione sul costo per l’impresa non è considerato un fattore decisivo.

(87)

Si è inoltre asserito che, in un’altra inchiesta, la Commissione ha analizzato i prezzi delle materie prime dirette utilizzate per la fabbricazione del prodotto in esame anziché il prezzo della materia prima primaria; di conseguenza nel presente caso la Commissione avrebbe dovuto valutare l’interferenza dello Stato sui prezzi della materia prima diretta, ossia la lega di alluminio estruso, anziché dell’alluminio primario, che costituisce la materia prima primaria.

(88)

Va osservato a tale proposito che ogni inchiesta dà luogo a un’analisi basata sui fattori specifici in gioco. Il fatto che il mercato dell’alluminio primario sia controllato dallo Stato indica inoltre che il mercato dei prodotti intermedi in alluminio non opera in condizioni di economia di mercato, rispondendo cioè all’offerta e alla domanda. L’obiezione è stata pertanto respinta.

(89)

Si è inoltre affermato che una differenza di prezzo per l’alluminio primario tra SHFE e LME non comporta necessariamente una differenza di prezzo delle leghe di alluminio estruso sui suddetti mercati, e che occorre prendere in considerazione fattori quali l’efficienza di produzione, la capacità residua e i costi derivanti dagli obblighi ambientali.

(90)

A tale riguardo va rilevato che non sono state fornite prove a sostegno di tale affermazione. In mancanza di elementi di prova la Commissione non è stata in grado di analizzare e verificare tale obiezione, che è stata pertanto respinta.

(91)

Si è altresì dichiarato che la Commissione, ignorando l’esistenza di una serie di prodotti intermedi successivi, non ha tenuto conto delle caratteristiche e dei fattori reali che determinano i prezzi delle biciclette come prodotto finale. In particolare, dal momento che la bicicletta è venduta direttamente al consumatore finale (a differenza dell’alluminio primario), il suo prezzo è determinato da altri fattori oltre al prezzo della materia prima, quali le caratteristiche tecniche specifiche della bicicletta e la domanda dei consumatori.

(92)

Non sono stati però forniti dettagli concreti su tali caratteristiche e fattori che andrebbero presi in considerazione, cosicché non è stato possibile per la Commissione presentare osservazioni in merito.

(93)

Si è poi sostenuto che la Commissione ha effettuato un’erronea valutazione dei principi in base ai quali opera l’SHFE. Si è affermato che la CSRC regola le funzioni dell’SHFE analogamente a quanto fanno, tra gli altri, l’Autorité des marchés financiers («AMF») in Francia o la Financial Services Authority («FSA») nel Regno Unito, e che il ruolo e le specifiche misure regolamentari/di vigilanza della CSRC sono conformi ai principi del G20. Di conseguenza le conclusioni relative al TEM, basate sul ruolo della CSRC e sul funzionamento dell’SHFE, sono prive di fondamento.

(94)

Si fa notare che la società in questione ha trascurato di considerare che, mentre l’FSA (19) e l’AMF (20) sono enti non governativi indipendenti, la CSRC è un’unità a livello ministeriale che opera direttamente sotto il Consiglio di Stato (21). Il Consiglio di Stato è il massimo organo del potere esecutivo dello Stato nonché il massimo organo della pubblica amministrazione (22). Questo è un ulteriore esempio della partecipazione attiva dello Stato alla regolamentazione del mercato dell’alluminio nella RPC. Per quanto riguarda la conformità ai principi del G20, la società si è limitata a presentare una dichiarazione senza dimostrare concretamente i principi cui fa riferimento. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(95)

Una società non ha inoltre condiviso la valutazione della Commissione secondo cui l’arbitraggio tra il parametro di riferimento a livello mondiale (LME o altri mercati) e i prezzi sull’SHFE è praticamente impossibile e dunque l’SHFE funziona in isolamento rispetto ad altri mercati mondiali.

(96)

Si osserva che ciò contraddice l’accettazione da parte della società della differenza di prezzi tra SHFE e LME durante il periodo in cui i prezzi SHFE erano superiori ai prezzi LME, con l’affermazione che in quel periodo i produttori cinesi pagavano un prezzo maggiore per i prodotti in alluminio rispetto ai produttori dell’Unione.

(97)

La società ha aggiunto che, a partire dal 2010, l’SHFE ha iniziato a consentire la consegna fisica di alluminio nei depositi doganali della zona franca di Shangai. Ne consegue che la dichiarazione in questione non contraddice, bensì corrobora la valutazione della Commissione secondo cui le consegne fisiche possono aver luogo soltanto in un deposito sito nel territorio della RPC che sia stato approvato dall’SHFE, a differenza di quanto avviene per gli scambi internazionali, per i quali le consegne possono avvenire in qualsiasi parte del mondo.

(98)

Si è sostenuto inoltre che l’SHFE è un mercato a termine, dove i contratti a termine per l’alluminio sono stati oggetto di scambio dal 1991: di conseguenza la valutazione della Commissione secondo cui nell’SHFE non vengono venduti derivati è errata.

(99)

L’SHFE è effettivamente un mercato a termine. Tuttavia i contratti a termine negoziati sull’SHFE sono regolati mediante consegna fisica. I prodotti derivati per i quali non ha luogo la consegna fisica perché vengono scambiati prima della data di consegna sono limitati nella RPC, per cui l’SHFE è semplicemente una piattaforma di scambi materiali, e questo isola il mercato cinese dell’alluminio.

(100)

Si è poi affermato che il ragionamento della Commissione a proposito degli effetti prodotti sulla fissazione dei prezzi delle biciclette dalle misure fiscali/di IVA e dalle misure di inventario relative all’alluminio primario è dubbio sul piano economico e insufficientemente motivato.

(101)

Poiché tuttavia la società non ha spiegato quali sono gli elementi che fanno difetto nell’analisi della Commissione né ha ulteriormente comprovato la propria obiezione, non è stato possibile per la Commissione presentare osservazioni in merito.

(102)

Si è altresì affermato che esistono analogie tra la politica industriale della RPC e le politiche dell’Unione, e che la Commissione non ha dimostrato che la politica industriale della RPC abbia ripercussioni dirette o rilevanti sulle decisioni relative ai fattori produttivi, alla produzione di biciclette o alle operazioni di vendita dei produttori esportatori cinesi di biciclette.

(103)

A tale riguardo va osservato che la società non ha specificato a quale politica dell’Unione facesse riferimento e pertanto la Commissione non può formulare osservazioni in proposito. Per quanto attiene l’affermazione secondo cui non è stato dimostrato che la politica industriale nella RPC abbia ripercussioni rilevanti sulle decisioni relative ai fattori produttivi, alla produzione o alle vendite dei produttori esportatori cinesi di biciclette, si osserva inoltre che l’esistenza nella RPC di un piano quinquennale nel settore dell’alluminio e le distorsioni del prezzo dell’alluminio, oggetto di transazioni in una Borsa isolata laddove rappresenta il 20-25 % dei costi totali di produzione di una bicicletta, indicano una correlazione evidente tra la politica industriale della RPC e le decisioni relative ai fattori produttivi, alla produzione e alle vendite dei produttori esportatori cinesi di biciclette.

(104)

È stato altresì sostenuto che la Commissione ha violato il termine di tre mesi previsto nel regolamento di base. A tale proposito si fa notare che, a causa del livello di collaborazione alquanto scarso degli esportatori cinesi, la Commissione ha fatto sforzi supplementari per ottenere una maggiore cooperazione contattando un gran numero di altri esportatori successivamente individuati nel corso dell’inchiesta. Per tale motivo non è stato possibile concludere gli accertamenti in merito alla concessione del TEM entro il termine stabilito. Si ricorda altresì che il Tribunale (23) recentemente ha dichiarato che una decisione in materia di TEM adottata dopo la scadenza dei tre mesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non è di per sé sufficiente ad annullare un regolamento che imponga misure antidumping. Va inoltre notato che l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base è stato nel frattempo modificato con la conseguenza che la Commissione limita gli accertamenti ai fini del TEM alle società incluse in un campione e che essa procede all’accertamento di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall’avvio dell’inchiesta (24). Questo emendamento si applica a tutte le nuove inchieste e a quelle in corso, compreso il caso di specie. Gli accertamenti sono stati effettuati entro otto mesi dalla data di apertura.

(105)

In considerazione di quanto sopra, la contestazione relativa al mancato rispetto del termine di 3 mesi è respinta.

1.3.   Richiesta delle parti

(106)

Una delle parti ha chiesto che venissero analizzate anche le domande di TEM presentate dai produttori della RPC che hanno cessato di esportare nell’Unione. Si è asserito che tali produttori avevano sospeso le esportazioni nell’Unione a causa dei dazi antidumping in vigore dal 2005.

(107)

A tale riguardo si sottolinea che le conclusioni relative al dumping e al pregiudizio si riferiscono al periodo dell’inchiesta di riesame («PIR»), stabilito a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Ciò significa che anche i dati raccolti presso i produttori esportatori al fine di stabilire il valore normale e il prezzo all’esportazione si riferiscono esclusivamente a tale periodo. L’analisi delle domande di TEM viene svolta nel contesto della determinazione del valore normale di produttori esportatori della RPC, il quale viene poi confrontato con il prezzo all’esportazione nel corso dello stesso periodo. Se un produttore non ha esportato il prodotto in esame durante il PIR, risulta impossibile stabilire un prezzo all’esportazione e calcolare un margine di dumping. Non vi è pertanto alcun motivo di svolgere accertamenti ai fini del MET per un produttore che non ha esportato il prodotto in esame durante il PIR. Si ricorda però che tutti i produttori esportatori hanno la possibilità di richiedere che la loro situazione sia sottoposta a un «riesame intermedio» a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. In alternativa, i produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure, hanno la possibilità di chiedere un «riesame relativo ai nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(108)

Nella sua richiesta la parte ha anche citato la sentenza Brosmann (25) della Corte e sembra implicare che in base a essa i produttori della RPC dovrebbero essere autorizzati a presentare i moduli di domanda del TEM anche se non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Si osserva che la sentenza non affronta la situazione relativa alle richieste di TEM per i produttori esportatori che non hanno esportato durante il periodo dell’inchiesta: essa non è pertanto pertinente all’attuale contesto.

(109)

La richiesta è stata quindi respinta.

(110)

Si è inoltre sostenuto che i prezzi all’esportazione per le società che non hanno esportato nell’Unione durante il PIR dovrebbero essere determinati conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero su qualsiasi altra base equa.

(111)

A questo proposito si osserva che l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non implica in modo incontestabile che venga costruito un prezzo all’esportazione per i produttori del paese interessato nel caso in cui essi non abbiano esportato nessun quantitativo nell’Unione. Al contrario l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si riferisce al prezzo di rivendita del prodotto importato come base sulla quale costruire il prezzo all’esportazione, e alla possibilità di applicare adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, il che implica che abbiano per l’appunto avuto luogo importazioni nell’Unione. La frase «qualsiasi altra base equa» presente in questa disposizione fa riferimento a casi specifici in cui non possono essere applicate le metodologie precedentemente citate nel suddetto articolo. Ciò non sminuisce il fatto che l’articolo in questione implica che siano state effettuate importazioni nell’Unione durante il PIR.

1.4.   Conclusione

(112)

Risulta da quanto precede che nessuno dei gruppi cinesi che avevano chiesto il TEM ha potuto dimostrare di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Si è pertanto deciso di non concedere il TEM a nessuno di questi gruppi.

2.   Trattamento individuale

(113)

Con il regolamento (UE) n. 765/2012 (26), entrato in vigore il 6 settembre 2012, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modificato l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012 prevedeva che la modifica dovesse applicarsi esclusivamente alle inchieste aperte dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso. Di conseguenza la modifica non si applicava alla presente inchiesta in quanto quest’ultima è stata avviata il 9 marzo 2012.

(114)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, per i paesi cui si applica l’articolo 2, paragrafo 7, di tale regolamento viene calcolato all’occorrenza un dazio unico per tutto il paese, tranne nei casi in cui le società possano dimostrare, a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, di essere libere di determinare i propri prezzi all’esportazione e i quantitativi da esportare nonché le condizioni di vendita, di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali tali da permettere l’elusione delle misure, se agli esportatori sono concesse aliquote diverse del dazio.

(115)

I tre gruppi di esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che hanno chiesto il TEM, hanno chiesto anche il trattamento individuale qualora fosse loro rifiutato il TEM. In base alle informazioni disponibili, si stabilisce che i tre gruppi della RPC ottemperano tutti all’insieme delle prescrizioni per beneficiare del trattamento individuale.

3.   Valore normale

3.1.   Paese di riferimento

(116)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM va determinato in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

(117)

Negli avvisi di apertura la Commissione aveva suggerito a tal fine la scelta del Messico, che era già stato usato quale paese di riferimento nell’inchiesta precedente relativa alla RPC.

(118)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni circa la scelta del paese di riferimento preso in considerazione.

(119)

Una parte ha sostenuto che il Messico non rappresentava la scelta più opportuna come paese di riferimento, mentre Taiwan sarebbe stata un’opzione migliore in quanto è uno dei principali produttori di biciclette, ha più caratteristiche in comune con la RPC rispetto al Messico e potrebbe portare alla determinazione di un valore normale più attendibile.

(120)

La Commissione ha cercato di ottenere collaborazione da 15 paesi, segnatamente Bangladesh, Canada, Cambogia, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Norvegia, Filippine, Sri Lanka, Taiwan, Tailandia, Tunisia, Turchia e Stati Uniti.

(121)

La Commissione ha ricevuto risposte al questionario da tre soli produttori messicani di biciclette, i quali hanno anche accettato una verifica presso le loro sedi delle risposte fornite. Nessun’altra società nei paesi contattati ha accettato di collaborare. I tre produttori in questione avevano registrato vendite sul mercato interno pari a più del 30 % del mercato messicano, stimato a circa 1,7 milioni di unità nel 2011. Oltre 14 produttori e diversi importatori operavano in un contesto concorrenziale. Nel 2011 le importazioni di biciclette provenivano principalmente dalla RPC (oltre il 60 %) e da Taiwan (20 %). Tali importazioni rappresentavano circa il 5 % del mercato interno (fonte: relazione annuale dell’ANAFABI, l’associazione messicana dei produttori di biciclette).

(122)

Il profilo del mercato messicano per il prodotto in esame, il numero di operatori, la concorrenza sul mercato interno e le caratteristiche del processo di produzione hanno confermato che il Messico continua a essere un paese di riferimento appropriato. Alla luce di quanto precede, il mercato messicano può considerarsi rappresentativo e competitivo. Si è pertanto concluso che il Messico fosse un paese di riferimento adeguato.

3.2.   Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

(123)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dai produttori del paese di riferimento, come precisato nel seguito.

(124)

Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame era venduto in quantità rappresentative sul mercato interno messicano.

(125)

Si è altresì valutato se fosse possibile considerare le vendite come effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR.

(126)

Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato in base al prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Quest’ultimo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PIR.

(127)

Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresenta l’80 % o una percentuale inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o se la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto risulta inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto.

(128)

L’inchiesta non ha inoltre rivelato alcun tipo di prodotto per cui non fossero state realizzate vendite remunerative.

4.   Prezzo all’esportazione

(129)

In tutti i casi in cui il prodotto in esame era stato esportato ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito secondo quanto indicato nell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in base al prezzo all’esportazione realmente pagato o pagabile.

(130)

Nei casi in cui le vendite erano state effettuate attraverso un commerciante o un importatore collegato, i prezzi all’esportazione sono stati costruiti conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, tenendo conto dei prezzi di rivendita di tale importatore collegato ai primi acquirenti indipendenti nell’Unione. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita, nonché dei profitti. Riguardo al margine di profitto si è utilizzato il profitto realizzato da un commerciante o importatore indipendente del prodotto in esame, poiché l’effettivo profitto del commerciante o dell’importatore collegato non era ritenuto attendibile a causa della relazione tra quest’ultimo e i produttori esportatori.

(131)

Come indicato nei considerando 63 e 64, Giant China ha rifiutato di fornire ai servizi della Commissione le informazioni necessarie sulla struttura del gruppo e i dati essenziali relativi alla produzione, al volume delle vendite e ai prezzi all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione durante il PIR dalle imprese appartenenti al Jinshan Development and Construction Ltd group («Jinshan Group»), che partecipa alla produzione e alla vendita del prodotto in esame nella RPC. Riguardo al prezzo all’esportazione è stato pertanto applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(132)

Giant China ha contestato l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base sia per quanto riguarda il rifiuto del TEM che per l’applicazione dei dati disponibili al calcolo del prezzo all’esportazione. Il gruppo ha sostenuto che le informazioni richieste dalla Commissione non erano necessarie per il calcolo del margine di dumping. A questo proposito, Giant China ha dichiarato che le informazioni richieste al Jinshan Group con sede nella RPC erano prive di rilevanza ai fini della valutazione del TEM o del calcolo del prezzo all’esportazione, in quanto solo indirettamente attinenti a Giant China e alle società collegate («Giant Group»).

(133)

L’inchiesta ha però confermato che una delle consociate del Giant Group, che ha prodotto ed esportato attivamente il prodotto in esame nell’Unione durante una parte del PIR, ovvero Shanghai Giant & Phoenix Bicycles Co Ltd («GP»), è collegata, tramite azionisti comuni e legami strutturali e manageriali, al Jinshan Group e che quest’ultimo è coinvolto nella produzione e nella vendita del prodotto in esame. In assenza di una risposta al formulario TEM e al questionario antidumping da parte delle società del Jinshan Group coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto in esame nella RPC, si è rivelato impossibile valutare in che misura la produzione e le vendite del prodotto in esame del Jinshan Group abbiano influito sul calcolo del prezzo all’esportazione per GP e, di conseguenza, per il gruppo Giant nel suo insieme. È risultato altresì impossibile accertare se fossero state rispettate le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c, del regolamento di base. In assenza di cooperazione a tale riguardo le obiezioni di Giant China sono state respinte.

(134)

Giant China ha inoltre sostenuto che non è necessario prendere in considerazione le informazioni sui prezzi relativi ad altri produttori esportatori ai fini del calcolo del margine individuale di un produttore esportatore, a meno che Giant group e Jinshan Group non costituiscano un’unica entità alla luce degli stretti legami esistenti a livello finanziario, commerciale e manageriale.

(135)

Gli elementi nel fascicolo suffragano la conclusione secondo cui GP e Jinshan Group sono collegati e hanno stretti legami a livello strutturale, gestionale e di azionariato. In mancanza di informazioni complete su tutte le parti collegate a GP, in particolare sulle imprese produttrici ed esportatrici cinesi di biciclette consociate del Jinshan Group, è impossibile effettuare calcoli completi e attendibili sul prezzo all’esportazione e determinare così un margine individuale per GP e conseguentemente per Giant Group nel suo insieme.

(136)

Si è inoltre affermato che le informazioni richieste imponevano un onere irragionevole a Giant China, che ha agito al meglio delle proprie capacità nel corso dell’inchiesta. A tale proposito va osservato che non sono stati presentati elementi di prova prima delle osservazioni relative alla divulgazione delle conclusioni definitive, il che dimostra che Giant China non si è adoperata per raccogliere le informazioni richieste nel formulario TEM e nel questionario antidumping per le società appartenenti al Jinshan Group, coinvolto nella produzione e nella vendita del prodotto in esame. Nel corso dell’inchiesta, Giant China ha obiettato che non era necessario fornire le informazioni richieste, ma non ha sostenuto che la raccolta delle informazioni in questione costituisse un onere irragionevole. Giant China ha presentato elementi di prova dei suoi presunti sforzi solo dopo la comunicazione delle informazioni finali, quando tali dati non potevano più essere verificati. Non era quindi più possibile tenerne conto.

(137)

Giant China ha dichiarato che non vi era in ogni caso alcun rischio potenziale di elusione delle misure antidumping mediante, ad esempio, il trasferimento della produzione tra i due gruppi, in quanto GP, l’unico collegamento tra i due gruppi, ha cessato ogni attività nel settembre 2011. A tale proposito si fa notare che, alla fine del PIR, GP esisteva ancora come entità, fatto confermato anche da Giant China. Di conseguenza l’attività di produzione sarebbe potuta riprendere in qualsiasi momento futuro e il fatto che GP abbia presumibilmente cessato ogni attività nel settembre 2011 non è pertinente. Giant China ha inoltre sostenuto che il rischio di elusione si sarebbe potuto affrontare in modo diverso, cioè attraverso la clausola di monitoraggio di cui ai considerando 276 e 277. A tale riguardo va osservato che la clausola di monitoraggio si applica esclusivamente a società non collegate, per cui i rischi connessi sono di natura diversa e non è possibile applicare soluzioni identiche.

(138)

Giant China ha altresì affermato che si sarebbe dovuta svolgere una verifica in loco presso la sede di GP nella RPC per verificare la produzione e le attività di vendita di GP successive a settembre 2011. A tale riguardo va osservato che il fatto che GP abbia cessato le sue attività a partire da settembre 2011 non è stato considerato pertinente. Infatti, quand’anche ciò fosse accaduto, GP avrebbe potuto riprendere le attività di produzione e vendita di biciclette in qualunque momento e una verifica in loco non avrebbe diminuito tale rischio.

(139)

Giant China ha anche fornito alcune prove secondo cui le azioni di GP in possesso di Giant Group sono state vendute il 30 marzo 2013. Va però rilevato che questa transazione è avvenuta dopo il PIR e durante una fase avanzata dell’inchiesta, quando le informazioni non potevano essere verificate né essere pertinenti ai fini dell’inchiesta stessa. A tale riguardo, qualora Giant chiedesse un riesame della propria situazione in seguito alla vendita delle azioni la questione potrà essere esaminata a tempo debito conformemente alle disposizioni del regolamento di base.

(140)

Nell’ambito delle sue osservazioni Giant China ha presentato altri chiarimenti alla valutazione con cui la Commissione giustificava l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia essi non erano tali da modificare la valutazione iniziale della Commissione.

(141)

Sono pertanto confermate le conclusioni relative all’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base nei confronti del Giant Group.

5.   Confronto

(142)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, grazie a opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per imposte indirette, sconti, stadio commerciale, costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, costi accessori, spese relative all’imballaggio, spese di credito e bancarie e commissioni ogniqualvolta tali adeguamenti sono risultati ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova.

6.   Margine di dumping

6.1.   Per i produttori esportatori che hanno collaborato

(143)

Per le tre società che hanno collaborato all’inchiesta i margini di dumping sono stati determinati raffrontando la media ponderata del valore normale fissata per i produttori messicani che hanno collaborato e la media ponderata del prezzo all’esportazione nell’Unione di ogni società, come disposto dall’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(144)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Impresa

Margine di dumping (in %)

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd.

19,2

Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd.

20,9

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0

6.2.   Per tutti gli altri produttori esportatori

(145)

Dal momento che il livello di collaborazione da parte della RPC è stato molto basso, come indicato nei considerando 22 e 24, i risultati riguardanti le imprese che hanno collaborato non possono essere considerati rappresentativi per l’intero paese. Il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC non può di conseguenza essere riveduto.

(146)

Il margine di dumping nazionale viene pertanto mantenuto invariato al 48,5 %, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1095/2005.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

(147)

Secondo le stime disponibili, il prodotto simile è fabbricato da circa 380 produttori noti nell’Unione. Si sono inoltre manifestate sei associazioni nazionali di produttori dell’Unione.

(148)

Per determinare la produzione totale dell’Unione, pari a circa 11 milioni di biciclette durante il PIR, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili, compresi i dati raccolti presso i produttori dell’Unione e le associazioni nazionali, come pure le statistiche sulla produzione a disposizione della Commissione.

(149)

I produttori dell’Unione che rappresentano la produzione totale dell’Unione costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno nel seguito denominati «industria dell’Unione».

(150)

Come indicato in precedenza, in considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione che hanno collaborato è stato selezionato un campione di otto produttori dell’Unione, che rappresentavano circa il 25 % della produzione e delle vendite totali del prodotto simile da parte dell’industria dell’Unione durante il PIR. Tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno beneficiato del regime di esenzione di cui al considerando 1.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Consumo dell’Unione

(151)

La stima delle vendite dell’industria dell’Unione è stata fatta in base ai dati forniti dai produttori nelle risposte al questionario per il campionamento e a quelli forniti dalle varie associazioni di produttori di biciclette dell’Unione.

(152)

Il consumo nell’Unione è stato calcolato in base alle vendite realizzate dall’intera industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, come indicato nel considerando 151, con l’aggiunta delle importazioni provenienti da tutti i paesi secondo le statistiche Eurostat.

(153)

Il consumo totale nell’Unione è sceso da 22 459 062 unità nel 2008 a 20 116 602 unità durante il PIR, ossia un calo del 10 % nel periodo in esame. Questo risultato è dovuto principalmente a un calo dell’8 % registrato tra il 2008 e il 2009. Il consumo è rimasto poi stabile per diminuire leggermente durante il PIR (2 %). Nel 2009 il mercato ha risentito in particolare dell’impatto della crisi economica e da allora non si è più ripreso. L’ulteriore calo registrato nel 2011 è stato provocato soprattutto dalla conferma del comportamento di spesa prudente dei consumatori nell’attuale clima economico.

Tabella 1

Consumo

 

2008

2009

2010

2011

Volume (unità)

 

 

 

 

+

Totale delle importazioni

10 017 616

8 974 906

9 734 143

8 840 362

+

Produzione dell’Unione venduta sul mercato dell’Unione

12 441 446

11 604 072

10 946 875

11 276 240

=

Consumo

22 459 062

20 578 978

20 681 018

20 116 602

Indice (2008 = 100)

100

92

92

90

Fonte:

Eurostat e risposte al questionario

2.   Importazioni dalla RPC

2.1.   Volume delle importazioni oggetto di dumping e quota di mercato delle biciclette originarie della RPC

(154)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è stato calcolato in base ai dati statistici Eurostat. Il volume delle importazioni dalla RPC ha registrato un forte calo (37 %) tra il 2008 e 2009, passando da 941 522 a 597 339 unità. Nel 2010 le importazioni sono aumentate, ma durante il PIR sono scese di nuovo per raggiungere le 581 459 unità. La notevole riduzione delle importazioni dalla RPC ha coinciso con la crisi economica e la tendenza non si è più invertita. Complessivamente i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 38 % durante il periodo in esame.

(155)

La quota cinese del mercato si è pertanto ridotta, passando dal 4,2 % nel 2008 al 2,9 % durante il PIR. Il declino della quota di mercato è stato in parte compensato dalla riduzione dei consumi nell’Unione.

(156)

Va tuttavia sottolineato che la quota di mercato delle importazioni cinesi, già relativamente ridotta e in ulteriore calo, deve essere considerata alla luce dell’esito della concomitante inchiesta antielusione in corso, citata nei considerando 14 e 15 (cfr. i considerando 223 e 224).

Tabella 2

Importazioni dalla RPC

 

2008

2009

2010

PIR

Volume delle importazioni dal paese interessato (unità)

941 522

597 339

627 120

581 459

Indice (2008 = 100)

100

63

67

62

Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (in %)

4,2

2,9

3,0

2,9

Fonte:

Eurostat

3.   Prezzi delle importazioni in esame

3.1.   Andamento dei prezzi

(157)

Come stabilito nel regolamento (CE) n. 1095/2005, per determinare gli andamenti dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, nel periodo compreso tra il 2008 e il PIR, i dati statistici Eurostat hanno potuto essere utilizzati solo in misura limitata per i motivi esposti nel seguito.

(158)

I prezzi all’importazione ricavati dai dati Eurostat non tengono conto dei diversi tipi di prodotto in esame e delle notevoli differenze di prezzo tra questi vari tipi. I prezzi medi di ciascun paese sono fortemente influenzati dalla combinazione di prodotti di quel dato paese. Confrontando per ciascun tipo di modello le importazioni effettuate dagli esportatori che hanno collaborato, persino all’interno della fascia degli stessi tipi e modelli di prodotto esistono inoltre sostanziali differenze di prezzo, a seconda dei componenti o parti delle biciclette. I prezzi ricavati dalle statistiche Eurostat non appaiono pertanto utili ai fini della presente inchiesta. I prezzi all’importazione dalle statistiche Eurostat relativi alla RPC, riportati nella tabella seguente sotto forma di valori indicizzati, possono servire soltanto da indicatori dell’andamento dei prezzi, ma non servono per effettuare un confronto tra i prezzi di vendita dei diversi paesi e quelli dell’Unione.

(159)

In base ai dati Eurostat la media ponderata dei prezzi all’importazione dalla RPC, riportati nella tabella seguente sotto forma di valori indicizzati, è aumentata considerevolmente nel periodo in esame, come indicato nella tabella 3. In mancanza di dati sulla tipologia delle biciclette importate dalla RPC e non sapendo se vi sia stato un cambiamento nella combinazione di prodotti da un anno all’altro, non è tuttavia possibile trarre alcuna conclusione.

Tabella 3

Prezzo delle importazioni dalla RPC

 

2008

2009

2010

PIR

Prezzo delle importazioni dalla RPC

 

 

 

 

Indice (2008 = 100)

100

173

217

214

Fonte:

Eurostat

3.2.   Sottoquotazione dei prezzi

(160)

La sottoquotazione dei prezzi dei produttori esportatori che hanno collaborato e per i quali sono state constatate pratiche di dumping è stata calcolata in base al loro prezzo all’esportazione reale e verificato (cif frontiera dell’Unione), con e senza dazio antidumping. Sono stati considerati pertinenti per l’analisi i prezzi di vendita applicati dall’industria dell’Unione agli acquirenti indipendenti nell’Unione, riportati all’occorrenza al livello franco fabbrica. Durante il PIR in base ai diversi tipi di prodotto definiti nel questionario è emerso un margine di sottoquotazione pari al 61 % senza il dazio antidumping e pari al 44 % incluso tale dazio per uno soltanto dei produttori esportatori.

(161)

Dato che la collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi è stata assai scarsa e che le conclusioni per le imprese che hanno collaborato non potevano essere considerate rappresentative per il paese, e considerando altresì che il prezzo medio ricavato dai dati Eurostat non poteva essere considerato conclusivo, si è ritenuto che i livelli di sottoquotazione constatati durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza, svolto in conformità del regolamento (CE) n. 1095/2005 di cui al considerando 2, vadano presi come riferimento al momento di stabilire la sottoquotazione a livello nazionale per la RPC, poiché non erano disponibili informazioni più attendibili: tale valore corrisponde al 53 % al netto del dazio antidumping e al 39 % al lordo di tale dazio.

4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(162)

Come indicato nei considerando 8, 9 e 10, la presente inchiesta ha esaminato se nella situazione dell’industria dell’Unione fosse sopraggiunto un cambiamento tale da giustificare la necessità di rivedere le conclusioni relative al pregiudizio emerse dal riesame intermedio di modifica. L’inchiesta ha confermato i seguenti elementi: i) rispettando la tendenza a livello mondiale, la produzione di biciclette nell’Unione consiste fondamentalmente nell’attività, ad alta intensità di manodopera, di assemblaggio di parti di biciclette progettate secondo le specifiche dei clienti ed aventi origini disparate; ii) l’inchiesta ha dimostrato un impegno costante da parte dell’industria dell’Unione a ridurre i costi di produzione automatizzando e razionalizzando il processo di assemblaggio; alcuni produttori dell’Unione avevano anche beneficiato dei costi del lavoro relativamente più bassi in Europa centrale e orientale rispetto a quelli riscontrati nel periodo dell’inchiesta relativa al riesame intermedio di modifica. Le statistiche sulla produzione a disposizione della Commissione confermano questa tendenza; iii) l’inchiesta ha ribadito la preferenza per le leghe di alluminio come materia prima, mentre l’acciaio è rimasto la materia prima principale per i prodotti di gamma bassa e le biciclette per bambini. Alla luce di questi cambiamenti la situazione economica dell’industria dell’Unione è stata esaminata come illustrato di seguito.

(163)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione.

(164)

Ai fini dell’analisi del pregiudizio gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti come segue:

—

gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati al livello dell’intera produzione dell’Unione per tutti i produttori dell’Unione, in base alle informazioni raccolte presso le associazioni nazionali dei produttori dell’Unione e i singoli produttori dell’Unione. Questi fattori sono stati confrontati ove possibile con le informazioni generali fornite dalle pertinenti statistiche ufficiali,

—

gli indicatori microeconomici (scorte, prezzi unitari di vendita, costi di produzione, flussi di cassa, redditività, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, investimenti e salari) sono stati valutati per i produttori dell’Unione inseriti nel campione, in base alle informazioni da essi fornite.

Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(165)

Durante il periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione ha subito un calo continuo e a un ritmo più sostenuto rispetto al consumo dell’Unione, come precedentemente indicato nella tabella 1 del considerando 153. La produzione è pertanto scesa da 13 541 244 unità nel 2008 a 11 026 646 unità durante il PIR, il che rappresenta una riduzione del 19 %.

Tabella 4

Produzione totale dell’Unione

 

2008

2009

2010

PIR

Volume (unità)

 

 

 

 

Produzione

13 541 244

12 778 305

11 682 329

11 026 646

Indice (2008 = 100)

100

94

86

81

Fonte:

Risposte al questionario e pertinenti statistiche ufficiali

(166)

La capacità di produzione è stata ridotta del 5 % tra il 2008 e il PIR, il che ha in parte compensato l’impatto della riduzione della produzione del 19 % sul tasso di utilizzo degli impianti. Quest’ultimo si è ridotto del 14 % nel corso dello stesso periodo, raggiungendo il 74 % durante il PIR.

Tabella 5

Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

 

2008

2009

2010

PIR

Volume (unità)

 

 

 

 

Capacità di produzione

15 804 000

15 660 000

15 150 000

15 000 000

Indice (2008 = 100)

100

99

96

95

Utilizzo degli impianti (in %)

86

82

77

74

Indice (2008 = 100)

100

95

90

86

Fonte:

Risposte al questionario e pertinenti statistiche ufficiali

b)   Volume delle vendite

(167)

Complessivamente il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito in misura analoga al consumo dell’Unione, con un calo del 9 % nel periodo in esame, passando da 12 441 446 unità nel 2008 a 11 276 240 unità durante il PIR. Tra il 2009 e il 2010 invece le vendite hanno continuano a diminuire, mentre il consumo è rimasto stabile, il che nel 2010 si traduce in una perdita di quota di mercato per l’industria dell’Unione, come indicato nella tabella 7 del considerando 168. Durante il PIR i volumi delle vendite sono nuovamente aumentati ma non hanno raggiunto il livello del 2008.

Tabella 6

Vendite nell’Unione dell’industria dell’Unione

 

2008

2009

2010

PIR

Volume (unità)

12 441 446

11 604 072

10 946 875

11 276 240

Indice (2008 = 100)

100

93

88

91

Fonte:

Risposte al questionario e pertinenti statistiche ufficiali

c)   Quota di mercato

(168)

La quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione è aumentata passando dal 55,4 % nel 2008 al 56,1 % durante il PIR, con un incremento di 0,7 punti percentuali. Questo lieve miglioramento di 0,7 punti percentuali nel corso del periodo in esame comprendeva un calo significativo dal 56,4 % nel 2009 al 52,9 % nel 2010. L’aumento complessivo della quota di mercato dell’industria dell’Unione in un contesto di contrazione dei volumi delle vendite (cfr. il considerando 167) può essere spiegato con il calo generale del consumo (cfr. il considerando 153).

Tabella 7

Quota di mercato dell’industria dell’Unione

 

2008

2009

2010

PIR

Quota di mercato dell’Unione (in %)

55,4

56,4

52,9

56,1

Indice (2008 = 100)

100

102

96

101

Fonte:

Risposte al questionario e pertinenti statistiche ufficiali

d)   Occupazione e produttività

(169)

L’occupazione diretta è diminuita del 17 %, passando da 14 197 dipendenti nel 2008 a 11 783 durante il PIR. Questo calo ha fatto seguito alla riduzione del volume di produzione.

(170)

Complessivamente la produzione ha subito una contrazione del 2 % durante il periodo in esame. Tra il 2008 e il 2009 la diminuzione della produzione, associata all’occupazione costante, ha determinato un calo della produttività. A ciò ha fatto seguito un incremento di produttività tra il 2009 e il 2010, che può essere spiegato con la ristrutturazione dell’industria e con gli investimenti volti a migliorare l’efficacia dei processi di produzione nel corso dello stesso periodo. L’ulteriore calo del volume di produzione durante il PIR, unitamente alla contrazione, sebbene meno marcata, del mercato del lavoro ha provocato una nuova diminuzione della produttività nel PIR.

Tabella 8

Occupazione e produttività totali dell’Unione

 

2008

2009

2010

PIR

Numero di dipendenti

14 197

14 147

12 067

11 783

Indice (2008 = 100)

100

100

85

83

Produttività (unità/anno)

954

903

968

936

Indice (2008 = 100)

100

95

102

98

Fonte:

Risposte al questionario e pertinenti statistiche ufficiali

e)   Crescita

(171)

In tutto il periodo in esame il consumo è diminuito del 10 %. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta relativamente costante (l’incremento è stato lieve, di soli 0,7 punti percentuali nel corso del periodo in esame, come indicato nel considerando 168). Il declino del mercato dell’Unione indica che i produttori dell’Unione non hanno avuto modo di beneficiare di un’eventuale crescita.

f)   Entità del margine di dumping

(172)

Le pratiche di dumping da parte della RPC sono proseguite durante il PIR, come esposto nei considerando da 143 a 145. Data l’ampia capacità inutilizzata nella RPC (cfr. il considerando 203) e la comprovata elusione (cfr. i considerando 223 e 224), le ripercussioni dei margini reali di dumping sull’industria dell’Unione non possono essere considerate trascurabili.

g)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(173)

Si è esaminato se l’industria dell’Unione si fosse ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Si è concluso che l’attesa ripresa dell’industria dell’Unione dagli effetti di precedenti pratiche di dumping non è avvenuta, come evidenziato in particolare dal persistere di un basso livello di redditività e dalla diminuzione dell’utilizzo degli impianti. La ripresa dell’industria dell’Unione è stata inoltre ostacolata da pratiche di elusione consolidate (cfr. i considerando 223 e 224).

Indicatori microeconomici

h)   Scorte

(174)

Le scorte di biciclette per i produttori dell’Unione ammontavano a 517 977 unità alla fine del PIR, rimanendo sostanzialmente stabili rispetto al livello del 2008 nonostante un calo del 25 % tra il 2008 e il 2009.

(175)

Alcuni produttori dell’Unione avevano livelli di scorte molto limitati in quanto stavano vendendo la loro intera produzione ad altre società facenti parte dello stesso gruppo. Si è inoltre riscontrato che i produttori dell’Unione producevano prevalentemente su ordinazione dei clienti. L’andamento delle scorte durante il periodo in esame era distorto da tutti questi fattori e di conseguenza questo indicatore non può essere considerato significativo.

Tabella 9

Scorte

 

2008

2009

2010

PIR

Volume (unità)

 

 

 

 

Scorte finali

519 832

390 398

522 779

517 977

Indice (2008 = 100)

100

75

101

100

Fonte:

risposte al questionario.

i)   Prezzi di vendita e costi

(176)

La media dei prezzi di vendita franco fabbrica nell’Unione è rimasta stabile durante il periodo in esame, nonostante un aumento del 3 % tra il 2008 e il 2009. Durante il PIR i prezzi di vendita sono scesi nuovamente al livello del 2008.

Tabella 10

Prezzi unitari di vendita nell’Unione

 

2008

2009

2010

PIR

Prezzi unitari di vendita nell’UE (EUR)

144

149

146

144

Indice (2008 = 100)

100

103

102

100

Fonte:

risposte al questionario.

(177)

Il costo di produzione è stato calcolato in base alla media ponderata di tutti i tipi di prodotto simile fabbricati dai produttori dell’Unione. Il costo di produzione ha registrato un lieve aumento del 2 % nel periodo in esame, come indicato nella tabella 11.

Tabella 11

Costo unitario di produzione

 

2008

2009

2010

PIR

Costo unitario di produzione (EUR/unità)

141

147

146

145

Indice (2008 = 100)

100

104

103

102

Fonte:

risposte al questionario.

j)   Redditività

(178)

I livelli di redditività sono stati calcolati in base alle vendite ad acquirenti indipendenti. L’industria dell’Unione era prossima al punto di pareggio tra il 2010 e il PIR. Complessivamente la redditività è peggiorata durante il periodo in esame, passando dall’1,9 % nel 2008 a – 0,1 % durante il PIR.

Tabella 12

Redditività (in %)

 

2008

2009

2010

PIR

Redditività (vendite dell’Unione)

1,9

1,6

0,3

–0,1

Indice (2008 = 100)

100

100

98

98

Fonte:

risposte al questionario

k)   Investimenti e utile sul capitale investito

(179)

Gli investimenti sono nettamente aumentati (del 16 %) nel periodo in esame, passando da EUR 7 952 150 nel 2008 a EUR 9 263 184 durante il PIR. Ciò riflette i continui sforzi dell’industria dell’Unione per aumentare l’efficienza del processo di fabbricazione e salvaguardare la competitività.

(180)

L’utile sul capitale investito ha seguito un andamento simile a quello della redditività. Nel 2008 l’utile sul capitale investito è stato positivo (14 %), per poi passare a – 1 % durante il PIR.

Tabella 13

Investimenti e utile sul capitale investito

 

2008

2009

2010

PIR

Investimenti (in migliaia di euro)

7 952 150

9 421 745

19 288 284

9 263 184

Indice (2008 = 100)

100

118

243

116

Utile sul capitale investito (in %)

14

11

2

–1

Fonte:

risposte al questionario

l)   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(181)

Il flusso di cassa ha seguito una tendenza analoga a quella della redditività, rimanendo però su valori positivi durante l’intero periodo in esame. La successiva tabella 14 presenta il flusso di cassa in termini di percentuale del fatturato.

(182)

Solo i produttori dell’Unione facenti parte di gruppi più grandi non hanno segnalato particolari difficoltà nel reperire capitali. I produttori dell’Unione che non facevano parte di gruppi più grandi hanno riferito una situazione di tesoreria sottoposta a una maggiore pressione legata alla scarsa redditività e al deterioramento delle condizioni commerciali sia con fornitori che con i clienti. La capacità di reperire capitali è stata ulteriormente compromessa dalla riluttanza delle banche a finanziare il mercato della bicicletta nell’attuale contesto di crisi economica.

Tabella 14

Flusso di cassa (in %)

 

2008

2009

2010

PIR

Flusso di cassa

3,2

3,1

1,8

1,3

Indice (2008 = 100)

100

97

99

98

Fonte:

risposte al questionario.

m)   Salari

(183)

Durante il periodo in esame il costo salariale per dipendente è rimasto sostanzialmente stabile, con un unico aumento registrato nel 2009. Ciò è dovuto principalmente agli effetti della riduzione del personale nei libri paga delle imprese, pur se si è conservato personale qualificato al fine di mantenere l’efficienza e la qualità.

Tabella 15

Salari

 

2008

2009

2010

PIR

Costo salariale per dipendente (in EUR)

15 747

17 393

17 383

16 581

Indice (2008 = 100)

100

110

110

105

Fonte:

risposte al questionario.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(184)

Nonostante le misure in vigore la maggior parte degli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati dell’industria dell’Unione si è deteriorata durante il periodo in esame. Hanno registrato una riduzione particolarmente rilevante gli indicatori macroeconomici quali i volumi di produzione (– 19 %), la capacità di produzione (– 5 %), il tasso di utilizzo degli impianti (– 14 %) e l’occupazione (– 17 %). Inoltre gli indicatori microeconomici correlati agli utili si sono ridotti nel periodo in esame, con una redditività pari a – 0,1 % durante il PIR.

(185)

Da quanto precede risulta che l’industria dell’Unione permane in una situazione precaria, con un calo degli utili e valori prossimi al pareggio nel 2010 e nel PIR. Inoltre qualunque possibilità di continuare a crescere e a realizzare utili è stata compromessa dalla pressione delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e da importazioni che eludevano le misure (cfr. i considerando 223 e 224).

(186)

Ciò nonostante l’industria dell’Unione è riuscita a mantenere e persino ad aumentare leggermente la propria quota in un mercato in contrazione. L’aumento degli investimenti nel periodo in esame (+ 16 %) illustra gli sforzi profusi dall’industria dell’Unione per rimanere competitiva. Questa circostanza, unitamente alle innovazioni più recenti dell’industria dell’Unione descritte nel considerando 248, ne dimostra la sottostante vitalità e la sostenibilità economica.

(187)

Tali dati hanno portato a concludere che l’industria dell’Unione ha continuato a subire un rilevante pregiudizio a termini dell’articolo 3 del regolamento di base ed è rimasta in una situazione di vulnerabilità.

(188)

Dopo la divulgazione delle conclusioni le parti hanno affermato, facendo riferimento alla sentenza sulle conserve di mandarini (27), che la Commissione era tenuta a prendere le misure del caso per ovviare alla mancanza di talune informazioni causata dalla scarsa cooperazione dei produttori esportatori cinesi; in caso contrario, la Commissione viola i propri obblighi procedurali previsti dal regolamento di base. Le parti hanno altresì suggerito di utilizzare le statistiche cinesi sulle esportazioni che, a differenza dell’Eurostat, scompongono i quantitativi di biciclette esportate verso il mercato dell’Unione nelle principali categorie, o di chiedere alle autorità doganali nazionali dei principali Stati membri importatori di effettuare un’analisi dei diversi tipi importati dalla RPC, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3 o 4 del regolamento di base.

(189)

Come indicato ai considerando 19 e 21, la Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta i produttori esportatori noti della RPC, un’associazione di produttori cinesi e i rappresentanti del paese interessato. La Commissione ha contattato circa 70 imprese cinesi già note ai suoi servizi dall’inchiesta precedente; successivamente, quando è stata avviata l’inchiesta antisovvenzioni indicata nel considerando 16, la Commissione ha individuato circa 300 produttori esportatori cinesi aggiuntivi che sono stati contattati anche nell’ambito del presente riesame intermedio. Al momento dell’apertura dell’inchiesta inoltre i rappresentanti del paese interessato sono stati informati del fatto che, nel caso in cui i produttori esportatori avessero collaborato in misura insufficiente, la Commissione avrebbe potuto fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma di quanto disposto dall’articolo 18 del regolamento di base. Si è fatto notare che una conclusione basata sui dati disponibili può risultare meno vantaggiosa per la parte interessata.

(190)

Nella causa sulle conserve di mandarini l’elemento analizzato dalla Corte era il livello di impegno con cui la Commissione avrebbe dovuto cercare di ottenere informazioni pertinenti riguardo al calcolo del valore normale in base al prezzo o al valore costruito dai produttori nazionali in un paese terzo a economia di mercato attraverso la ricerca di collaborazione da parte di potenziali mercati di riferimento individuati.

(191)

Nella presente inchiesta la mancanza di informazioni è dovuta al diffuso diniego di collaborazione delle parti che sono effettivamente oggetto dell’inchiesta. Come indicato nel considerando 186, le parti sono state più volte invitate a collaborare, senza risultato. A differenza di quanto accertato nella causa sulle conserve di mandarini, la Commissione ha pertanto attivamente e ripetutamente cercato di ottenere la collaborazione delle parti interessate. Il parallelismo ipotizzato tra la causa sulle conserve di mandarini e l’inchiesta attuale non è perciò suffragato da alcun elemento di prova.

(192)

La Commissione ha valutato l’utilità di altre fonti, tra cui le statistiche cinesi sulle esportazioni. Si è concluso che le fonti alternative non si prestavano ai fini della presente inchiesta, in quanto il livello di dettaglio non era sufficiente per consentire il calcolo di nuovi margini. È stata inoltre rilevata un’incongruenza tra le statistiche cinesi e i dati Eurostat: nelle prime, ad esempio, si registrano livelli di importazioni significativamente superiori rispetto a quelli comunicati dall’Eurostat. Non è stato quindi possibile utilizzare le fonti alternative proposte. Per analizzare le diverse categorie di prodotti importati dalla RPC alcune parti hanno anche suggerito alla Commissione di cercare di ottenere la collaborazione delle autorità doganali nazionali dei principali Stati membri importatori. In risposta a tale obiezione si è ritenuto che, oltre all’impossibilità pratica di mettere in atto tale suggerimento, quand’anche tali dati venissero raccolti essi non potrebbero colmare le lacune di informazioni provocate dall’omissione di collaborazione. Ciò è dovuto in particolare al fatto che il livello di analisi richiesto non avrebbe potuto basarsi semplicemente su fatture, le quali non descrivono il tipo di prodotto in maniera sufficientemente dettagliata da permettere una comparabilità significativa dei tipi di prodotto.

(193)

Diverse parti hanno inoltre obiettato che la Commissione non ha effettuato un’analisi della combinazione di prodotti importati dalla RPC per confrontare in modo equo le importazioni con le biciclette prodotte nell’Unione e raffrontare così in maniera equa ed obiettiva il pregiudizio subito e determinare la sottoquotazione dei prezzi. Le parti hanno altresì sostenuto che la Commissione ha fatto riferimento alla cifra relativa alla sottoquotazione dei prezzi stabilita nella precedente inchiesta di cui al considerando 5, calcolata facendo riferimento ai prezzi medi ricavati dall’Eurostat, senza conoscere la composizione effettiva delle importazioni. È stato anche sostenuto che la Commissione non ha compiuto tutti gli sforzi possibili per determinare se i prodotti importati fossero effettivamente comparabili alle biciclette prodotte nell’Unione: l’analisi della sottoquotazione dei prezzi effettuata dalla Commissione rispetto ai produttori che non hanno collaborato sarebbe pertanto carente. Per questi motivi secondo le parti occorre anche concludere che la Commissione non ha presentato una valutazione obiettiva e un’adeguata giustificazione della sua asserzione secondo cui l’industria dell’Unione continua a subire un pregiudizio notevole.

(194)

A tale riguardo va osservato che, come indicato al considerando 160, la sottoquotazione dei prezzi dei produttori esportatori che hanno collaborato e per i quali sono state constatate pratiche di dumping è stata calcolata in base al loro prezzo all’esportazione reale e verificato (cif frontiera dell’Unione), con e senza dazio antidumping e tenendo conto della combinazione dei prodotti esportati durante il PIR. Dato però che la collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi è stata assai scarsa e che le conclusioni per gli importatori esportatori cinesi che hanno collaborato non potevano essere considerate rappresentative per la RPC nel suo complesso, come indicato al considerando 145, i livelli di sottoquotazione stabiliti nel riesame intermedio di modifica di cui al considerando 3 non possono essere cambiati.

(195)

A fronte della mancanza generalizzata di collaborazione, la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili per determinare il margine di dumping nazionale e i livelli di sottoquotazione e di eliminazione del pregiudizio. In questo contesto la Commissione ha esaminato fonti d’informazione alternative che, per i motivi di cui ai considerando da 192 a 194, è risultato impossibile utilizzare. Di conseguenza, in assenza di conclusioni contraddittorie, il dumping nazionale e i livelli di sottoquotazione e di eliminazione del pregiudizio fissati nel riesame intermedio di modifica di cui al considerando 3 sono stati presi come riferimento ai fini della presente inchiesta.

(196)

Si conferma che, contrariamente a quanto affermato dalle parti, i livelli di riferimento utilizzati erano quelli stabiliti durante il riesame in previsione della scadenza che si è concluso con il regolamento (CE) n. 1095/2005 di cui al considerando 3, e non quelli stabiliti durante il riesame in previsione della scadenza concluso con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011.

(197)

È stato inoltre sostenuto che la Commissione non ha analizzato i pretesi errori doganali nazionali che impediscono un confronto equo con i prezzi delle importazioni cinesi. Si ricorda che, nella presente inchiesta, non si sarebbe potuto operare nessun confronto significativo dei prezzi a causa della mancanza generalizzata di collaborazione. Date le circostanze l’argomentazione è stata pertanto considerata non pertinente.

F.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE E RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING E DEL PREGIUDIZIO

1.   Dumping

(198)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base si è esaminato se le circostanze relative al dumping e al pregiudizio siano mutate in maniera significativa e se tale cambiamento possa essere ragionevolmente ritenuto di carattere duraturo.

(199)

Tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato erano soggetti all’aliquota del dazio residuo nell’inchiesta precedente, mentre nella presente inchiesta sono state calcolate per loro aliquote di dazio individuali. Come indicato nei considerando 113 e 115, i tre produttori esportatori della RPC ottemperavano tutti all’insieme delle prescrizioni per beneficiare del trattamento individuale. Nel fascicolo non vi era nessuna informazione che lasciasse presagire mutamenti in un prossimo futuro della situazione dei produttori esportatori che hanno collaborato.

(200)

L’inchiesta ha altresì rivelato che il regime cinese di contingenti all’esportazione applicabile durante il riesame intermedio di modifica è stato abolito dal governo della RPC ed è improbabile che venga ripristinato, in particolare tenuto conto delle politiche di governo che incoraggiano le esportazioni per il settore delle biciclette, come indicato nel considerando 203. Per di più l’inchiesta non ha rivelato elementi atti a provare che i prezzi all’esportazione praticati da queste tre società possano mutare in misura significativa in un prossimo futuro.

(201)

Si ritiene pertanto che il mutamento di circostanze che ha portato al calcolo dei margini di dumping per i tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato sia di carattere duraturo.

(202)

Per quanto riguarda il dazio unico per tutta la RPC l’inchiesta non ha rivelato alcun mutamento di circostanze. Si propone così di mantenere la stessa aliquota di dazio stabilita durante il riesame intermedio di modifica.

(203)

Si è inoltre esaminato se il mantenimento della misura sia ancora necessario per compensare il dumping. Secondo la Chinese Bicycles Association la produzione totale di biciclette nella RPC era pari a 83,45 milioni di unità nel 2011, con un aumento del 2,3 % rispetto al 2010. Per di più l’industria cinese della bicicletta continua a essere orientata all’esportazione. Nel 2011 la RPC ha così esportato 55,72 milioni di biciclette, pari al 67 % della produzione totale, il che equivale a un calo del 4,2 % rispetto al 2010. Sul mercato interno sono stati venduti circa 23,73 milioni di unità nel 2011. La principale regione di produzione nella RPC è Tianjin, che nel 2011 ha prodotto circa la metà dell’output totale. Secondo il Piano di sviluppo dell’industria leggera e tessile del comune di Tianjin per il dodicesimo piano quinquennale, in questa regione sono in fase di creazione nuovi parchi industriali specializzati nella produzione di biciclette. Ne consegue che entro il 2015 la capacità produttiva di biciclette della regione di Tianjin dovrebbe raggiungere i 55 milioni di unità, con un aumento del 44 % rispetto al 2011; circa la metà della produzione sarebbe destinata all’esportazione (più del consumo complessivo di biciclette nell’Unione durante il PIR).

(204)

Le tre società che hanno collaborato hanno inoltre dichiarato un tasso di utilizzo degli impianti compreso tra il 72 % e l’81 % durante il PIR. Estrapolando, la capacità inutilizzata dell’industria cinese può essere stimata a più di 25 milioni di biciclette, il che rappresenta oltre il doppio della produzione totale dell’industria dell’Unione durante il PIR e un quantitativo superiore del 24 % al consumo totale nell’Unione. Dal momento che la fabbricazione di biciclette è ad alta intensità di manodopera e data la grande disponibilità di forza lavoro a basso costo nella RPC, sembra inoltre che i produttori cinesi siano in grado di costruire nuovi impianti in tempi relativamente rapidi.

(205)

In termini di volume poi quello dell’Unione è il secondo mercato a livello mondiale dopo la Cina, il che lo rende molto attraente in termini di domanda potenziale.

(206)

I risultati dell’inchiesta antielusione (cfr. il considerando 14) confermano che il mercato dell’Unione continua a rivestire interesse per i produttori esportatori cinesi e che, in mancanza di provvedimenti opportuni, è altamente probabile che ingenti volumi di produzione siano diretti nell’Unione.

(207)

Anche altri mercati di esportazione potenzialmente importanti per la RPC hanno istituito misure antidumping (Canada (28)), riducendo così i mercati dei paesi terzi potenzialmente disponibili per le esportazioni cinesi non soggette a dazio.

(208)

Si ricorda che gli Stati Uniti avevano in passato una produzione nazionale di biciclette e avevano istituito dazi antidumping nei confronti della RPC. Dopo l’abrogazione dei suddetti dazi alla fine degli anni novanta, però, le importazioni cinesi sono entrate in maniera massiccia nel mercato statunitense. Negli anni successivi la produzione nazionale è quasi del tutto scomparsa. Si è calcolato che nel 2011 il 99 % delle biciclette vendute negli Stati Uniti erano importate; il 93 % dalla RPC e il 6 % da Taiwan. Secondo le stime, la produzione nazionale di biciclette negli Stati Uniti è pari a circa 56 000 unità all’anno, per un consumo di circa 16 milioni di biciclette. Il totale del mercato statunitense delle biciclette (comprese le vendite di accessori e pezzi di ricambio) è stato valutato a 6 miliardi di USD nel 2011.

(209)

In conclusione, l’industria cinese delle biciclette è orientata all’esportazione, con precedenti di politica dei prezzi sleale in diversi mercati mondiali. L’esito dell’inchiesta antielusione ha altresì confermato il costante interesse degli esportatori cinesi nei confronti del mercato dell’Unione. Tale comportamento indica inoltre che, se le misure venissero abrogate, è molto probabile che il mercato dell’Unione diventi bersaglio di importazioni cinesi a basso costo miranti a conquistarlo. Si può dunque concludere che il mantenimento delle misure è ancora necessario per compensare il dumping.

(210)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni è stato affermato che l’analisi ha trascurato il fatto che la crescita della produzione della RPC è limitata dalla disponibilità di manodopera e che la RPC sta perdendo il vantaggio in termini di costo della manodopera a beneficio di altri paesi dell’Asia meridionale che operano nel quadro di accordi commerciali preferenziali. La mancata collaborazione rende però impossibile verificare tale affermazione, che non è stata quindi presa in considerazione.

2.   Pregiudizio

(211)

Per quanto riguarda le ragioni che hanno determinato l’apertura d’ufficio del riesame intermedio, l’inchiesta ha esaminato i seguenti cambiamenti intervenuti nella struttura dell’industria dell’Unione delle biciclette: i) interruzione del ciclo completo di produzione per passare a operazioni di (parziale) assemblaggio di parti importate; ii) cambiamento nel livello dei costi a causa dell’allargamento e del conseguente trasferimento e installazione di nuovi stabilimenti di produzione in Europa centrale e orientale; iii) tendenza crescente a utilizzare le leghe come materia prima al posto dell’acciaio, seguendo gli orientamenti dei consumatori. Alla luce delle constatazioni illustrate nel considerando 162, tutte le evoluzioni di cui sopra sono in corso e hanno portata mondiale, ed è quindi improbabile che possano mutare nel prossimo futuro.

(212)

Per quanto riguarda la valutazione della probabilità di persistenza del pregiudizio, data la già fragile situazione dell’industria dell’Unione descritta nei considerando da 184 a 187, è anche probabile che i produttori dell’Unione non saranno in grado di resistere all’ulteriore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi in dumping e che, pertanto, saranno costretti ad uscire dal mercato dell’Unione con il conseguente rischio di perdita di posti di lavoro, investimenti, tecnologie e know-how (cfr. i considerando 247 e 248). Si può pertanto concludere che esiste la probabilità di persistenza del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure in questione.

Osservazioni presentate dalle parti

(213)

Alcune parti hanno sostenuto che l’industria dell’Unione non ha subito un notevole pregiudizio, in quanto le informazioni di pubblico dominio indicano una situazione finanziaria sana. Va osservato che la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione è analizzata in base alle informazioni raccolte e verificate nel corso dell’inchiesta da un campione rappresentativo di produttori dell’Unione. Questa valutazione non può essere sostituita da informazioni di pubblico dominio in merito a certi produttori dell’Unione, anche se la loro produzione e il valore delle vendite sono presumibilmente ingenti. Di conseguenza, le conclusioni dell’inchiesta analizzate nei considerando da 162 a 187 contraddicono le informazioni presentate dalle parti. Le loro argomentazioni sono state pertanto ritenute infondate.

(214)

È stato inoltre affermato che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della RPC sarebbe discriminatorio giacché importazioni da altri paesi terzi, in particolare dallo Sri Lanka, sarebbero oggetto di dumping e causerebbero pregiudizio, ma nei loro confronti non sono in vigore misure antidumping. Alla luce dell’inchiesta antielusione, le misure antidumping sono state estese alle importazioni di biciclette provenienti tra l’altro dallo Sri Lanka. Non sono state inoltre fornite prove che dimostrassero pratiche di dumping attuate dai reali produttori del paese interessato. Di conseguenza l’argomentazione della parte è stata ritenuta irricevibile ed è stata respinta.

G.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(215)

In conformità dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se il pregiudizio notevole subìto dall’industria dell’Unione sia stato causato dalle importazioni in dumping oggetto della presente inchiesta. In questa analisi sono stati inoltre esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, allo scopo di garantire che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in dumping in questione. Sono state analizzate in particolare le conclusioni dell’inchiesta antielusione.

2.   Effetti delle importazioni cinesi in dumping

(216)

Nel periodo considerato le importazioni cinesi hanno subito una flessione pari al 2,9 % della quota di mercato durante il PIR. Il livello relativamente modesto della quota di mercato e la sua progressiva diminuzione devono essere analizzati nel contesto delle importazioni dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia che eludevano le misure in vigore (cfr. i considerando 223 e 224).

(217)

Come indicato al considerando 160, si è giunti alla conclusione che le importazioni dalla RPC hanno continuato a erodere significativamente i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, esercitando così una forte pressione sul livello dei prezzi in tale mercato.

(218)

Contemporaneamente la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha registrato una tendenza negativa, in particolare la produzione (– 19 %) e il volume delle vendite (– 9 %), la capacità di produzione (– 5 %) e il livello di utilizzo degli impianti (– 14 %).

(219)

La redditività dell’industria dell’Unione si è deteriorata durante tutto il periodo in esame, mantenendosi prossima al punto di pareggio anche a causa della pressione dei prezzi cinesi. Per tale motivo l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi a livelli remunerativi senza perdere una consistente quota di mercato.

(220)

Si è pertanto concluso che la pressione esercitata dalle importazioni di biciclette a prezzi di dumping ha avuto un impatto decisivo sull’attuale situazione economica di precarietà in cui versa l’industria dell’Unione.

(221)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni è stato affermato che la considerevole diminuzione dei livelli di produzione e di utilizzo degli impianti non è stata adeguatamente motivata; in particolare si riteneva che il calo della produzione non avesse alcun impatto sulla redditività. Va osservato che tutti gli elementi del pregiudizio sono pertinenti per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione, indipendentemente dal fatto che si ripercuotano o no sui livelli di redditività nel caso di specie. Come esposto nel considerando 237, la diminuzione della redditività e di altri indicatori correlati agli utili non è stata provocata dalla contrazione del mercato ma può essere attribuita alla continua pressione delle importazioni cinesi in dumping. L’argomentazione è quindi respinta.

(222)

La stessa parte ha inoltre sostenuto che l’andamento della quota di mercato delle importazioni cinesi non è stato adeguatamente esaminato in quanto l’analisi ha trascurato di trattare il netto declino delle importazioni durante il periodo in esame. Si è parimenti asserito che l’analisi del nesso di causalità non ha tenuto conto dell’andamento al rialzo dei prezzi di tali esportazioni. In replica a questa argomentazione si rammenta che la diminuzione del volume delle importazioni cinesi va vista alla luce dell’esito della concomitante inchiesta antielusione in corso (cfr. il considerando 216). L’andamento dei prezzi delle importazioni dalla Cina stabilito in base ai dati Eurostat non è significativo poiché non tiene conto dell’evoluzione dei prezzi delle importazioni di biciclette cinesi attraverso i paesi che praticano l’elusione delle misure. L’argomentazione è stata pertanto respinta in base alle suddette motivazioni.

3.   Effetto delle importazioni che eludevano le misure in vigore

(223)

Come indicato nel considerando 15, l’inchiesta antielusione ha stabilito l’elusione delle misure in vigore nei confronti della RPC mediante operazioni di assemblaggio e di trasbordo via l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia. In base a queste risultanze si è ritenuto che le importazioni effettuate eludendo le misure in vigore («importazioni che eludevano le misure in vigore») fossero pari alla differenza fra il volume delle importazioni dai paesi in questione secondo i dati Eurostat e i volumi esportati dai produttori autentici noti, vale a dire quelli che potevano beneficiare dell’esenzione dall’estensione delle misure per i motivi esposti nel regolamento (UE) n. 501/2013.

(224)

Nel quadro dell’analisi del nesso di causalità, queste importazioni sono state ritenute provenienti a tutti gli effetti dalla Cina e devono pertanto essere considerate congiuntamente alle importazioni dirette dalla Cina. Basandosi su questi dati il volume delle importazioni cinesi così calcolato ha raggiunto 1 904 761 unità durante il PIR. Nel 2008 le importazioni sono salite a 2 321 240 unità. Dopo un calo del 22 % nel 2009 fino a 1 802 101 unità, le importazioni sono nuovamente aumentate nel 2010 per tornare quasi agli stessi livelli del 2008, con il 10,6 % della quota di mercato. Durante il PIR infine le importazioni sono di nuovo diminuite del 13 %, fino a raggiungere una quota di mercato pari al 9,5 %. In tutto il periodo in esame i volumi delle importazioni sono diminuiti del 18 %. In un mercato in via di contrazione (cfr. il considerando 153), la diminuzione del volume delle importazioni descritta non ha determinato una riduzione significativa della quota di mercato, che ha perso soltanto lo 0,8 % nel periodo in esame. Dal momento che non è noto il mix di prodotti delle importazioni dalla RPC e delle importazioni che eludono le misure, sarebbe inutile mettere a confronto i prezzi di queste importazioni con i prezzi dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione.

Tabella 16

Importazioni dalla RPC insieme alle importazioni che eludono le misure dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia

 

2008

2009

2010

PIR

Volume delle importazioni (unità)

2 321 240

1 802 101

2 194 354

1 904 761

Indice (2008 = 100)

100

78

95

82

Quota di mercato

10,3  %

8,8  %

10,6  %

9,5  %

Fonte:

Eurostat

(225)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti hanno sostenuto che l’analisi delle ripercussioni delle importazioni che eludevano le misure era insufficiente poiché basata esclusivamente sulle conseguenze in termini di volume; non presentava confronti prezzo basati sull’analisi di una gamma di prodotti. Si è affermato che la mancanza di tale analisi è la conseguenza di un inadempimento procedurale poiché è stata omessa l’analisi della combinazione dei prodotti, nonostante la collaborazione dei produttori esportatori dei paesi interessati. Si è inoltre dichiarato che le importazioni provenienti da tali paesi nell’Unione riguardavano biciclette a basso costo o per bambini, che non sono in concorrenza con le biciclette prodotte nell’Unione. In risposta a tale argomentazione va osservato che l’analisi della combinazione di prodotti non si sarebbe potuta realizzare per i motivi esposti nel considerando 192. Le importazioni che hanno eluso le misure erano inoltre in gran parte operazioni di trasbordo, per le quali non erano disponibili informazioni sulla combinazione di prodotti. Va infine osservato che i produttori dell’Unione producono tutti i segmenti di prodotto; di conseguenza l’argomentazione secondo cui le importazioni di biciclette per bambini e di gamma bassa non sarebbero in concorrenza con i prodotti dell’Unione è stata ritenuta priva di fondamento.

4.   Effetto di altri fattori

4.1.   Importazioni da altri paesi

(226)

Il totale delle importazioni provenienti da altri paesi terzi ammontava a 6 931 333 unità durante il PIR. Questo livello di importazioni corrispondeva a un lieve aumento (dell’1 %) nel corso del periodo considerato.

(227)

Data la contrazione del consumo dell’Unione la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è rimasta sostanzialmente stabile, raggiungendo il 34 % nel PIR.

(228)

Il principale paese esportatore nell’Unione è rimasto Taiwan, con una quota di mercato relativamente costante nel periodo in esame, che rappresentava il 14 % del consumo dell’Unione durante il PIR.

(229)

La Thailandia è il secondo maggior esportatore nell’Unione. La sua quota di mercato è diminuita di 2 punti percentuali durante il periodo in esame, passando cioè dal 7 % nel 2008 al 5 % durante il PIR.

(230)

Come esposto nel considerando 157, i prezzi ricavati dai dati Eurostat non tengono conto delle diverse combinazioni di prodotti di ciascun paese; per indicare gli andamenti dei prezzi si è fatto pertanto ricorso unicamente a valori indicizzati. Dal momento che non è noto il mix di prodotti delle importazioni da altri paesi terzi, sarebbe infatti inutile mettere a confronto i prezzi di tali importazioni con i prezzi dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione.

(231)

Va tuttavia rilevato che solo le importazioni da Taiwan superano il volume delle importazioni cinesi (comprese le importazioni che eludevano le misure). A tale riguardo occorre osservare che le biciclette importate da Taiwan sono di norma destinate al segmento di mercato di alta gamma e non è stata presentata alcune prova che dimostri il contrario. Si può quindi concludere che queste importazioni non possono essere considerati una causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(232)

Varie parti hanno sostenuto che le importazioni da altri paesi terzi sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli delle importazioni cinesi e che quindi le importazioni cinesi non hanno causato il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Non è stato possibile accogliere tale argomentazione in quanto i prezzi medi all’importazione non potevano essere determinati in base alle statistiche Eurostat per le ragioni indicate nel considerando 157 e, di conseguenza, non si è potuto trarre alcuna conclusione su questa base.

(233)

Un’altra parte ha sostenuto che le importazioni dai paesi terzi soggette al sistema di preferenze generalizzate (SPG) dovrebbero aumentare a partire dal 1o gennaio 2011 (Cambogia e Bangladesh). Tuttavia le ripercussioni sui prezzi all’importazione e i quantitativi e le conseguenze sul mercato dell’Unione non possono essere valutati in maniera aprioristica. Non sono neppure disponibili dati sulla possibilità per questi paesi di aumentare la propria capacità produttiva e il volume delle vendite sul mercato dell’Unione. Non è pertanto possibile trarre conclusioni irrefutabili su questa base e l’obiezione in questione è stata respinta.

(234)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni le parti hanno sostenuto che l’analisi delle ripercussioni delle importazioni dai paesi terzi con accordi commerciali preferenziali non è stata affrontata in modo adeguato in quanto le importazioni da questi paesi, secondo quanto sostenuto, sarebbero significative in termini di volumi rispetto alle importazioni dalla Cina e alcune anche a prezzi notevolmente inferiori. In tale contesto si ricorda che la RPC è il secondo maggior esportatore nell’Unione. Le importazioni da altri paesi terzi erano tutte inferiori rispetto ai volumi delle importazioni di biciclette cinesi. Inoltre non sono state mosse accuse di pratiche di dumping nei confronti di questi paesi. Si è pertanto concluso che le importazioni da questi paesi non potevano avere ripercussioni tali da interrompere il nesso di causalità accertato tra gli ingenti volumi di importazioni in dumping dalla Cina e il persistere del grave pregiudizio per l’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta in base alle suddette motivazioni.

Tabella 17

Importazioni da altri paesi terzi  (*1)

 

2008

2009

2010

PIR

 

Unità

Quota di merca-to

Prezzo

EUR/unità

Unità

Quota di mercato

Prezzo

EUR/unità

Unità

Quota di merca-to

Prezzo

EUR/unità

Unità

Quota di merca-to

Prezzo

EUR/unità

Taiwan

3 428 043

15  %

 

2 949 433

14  %

 

3 458 448

17  %

 

2 864 114

14  %

 

Valore indicizzato

100

100

100

86

94

126

101

110

125

84

93

151

Thailandia

1 522 209

7  %

 

1 384 410

7  %

 

1 234 123

6  %

 

993 952

5  %

 

Valore indicizzato

100

100

100

91

99

118

81

88

114

65

73

113

Altri

2 746 124

12  %

66

2 838 962

14  %

73

2 847 164

14  %

80

3 077 535

15  %

80

Valore indicizzato

100

100

100

103

113

111

104

113

122

112

125

121

Totale

7 696 376

34  %

99

7 172 805

35  %

116

7 539 735

36  %

122

6 935 601

34  %

132

Valore indicizzato

100

100

100

93

102

118

98

106

124

90

101

134

Fonte:

Eurostat

4.2.   Andamento del consumo

(235)

Come indicato nel considerando 153, nell’arco di tempo compreso tra il 2008 e il PIR il consumo è diminuito del 10 %. L’industria dell’Unione ha però mantenuto e persino leggermente aumentato la propria quota di mercato (cfr. il considerando 168). Di conseguenza la contrazione del mercato non può aver costituito una fonte di pregiudizio.

4.3.   Crisi economica e condizioni climatiche

(236)

Alcune parti hanno sostenuto che le prevalenti condizioni economiche negative nell’Unione avevano avuto un impatto sul comportamento d’acquisto dei consumatori nel periodo in esame. Si è inoltre affermato che le avverse condizioni climatiche che hanno colpito l’Unione nel 2011 si erano ripercosse almeno in parte sulla situazione dell’industria dell’Unione. Questi fattori avrebbero portato ad una diminuzione generale del consumo di biciclette nell’Unione.

(237)

In effetti l’ inchiesta ha rivelato un calo del consumo nell’Unione durante il periodo in esame. Come indicato nel considerando 234, la contrazione del mercato non può tuttavia aver costituito una fonte di pregiudizio.

(238)

Le suddette parti hanno inoltre affermato che la produzione e l’occupazione sono diminuite solo perché rispecchiavano l’andamento dei consumi, e non a causa delle importazioni oggetto di dumping. Poiché tuttavia l’industria delle biciclette non ha costi fissi elevati, il calo della produzione non ha avuto ripercussioni sulla redditività dell’industria delle biciclette dell’Unione. L’evoluzione dell’occupazione, dal canto suo, è dovuta al processo di ristrutturazione intrapreso dall’industria dell’Unione. In ogni caso ciò non spiega l’andamento negativo di altri indicatori di pregiudizio.

4.4.   Importazioni non in dumping

(239)

Le importazioni non in dumping di un produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta rappresentavano quantità trascurabili, vicine cioè allo 0 % delle importazioni complessive dalla RPC, e non potevano quindi avere un effetto percettibile sulla situazione dell’industria dell’Unione.

4.5.   Biciclette elettriche

(240)

Si è sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato provocato dalla diffusione delle biciclette elettriche, che avrebbero sostituito il prodotto in esame. Lo sviluppo delle biciclette elettriche è però molto recente e ha rappresentato una parte solo marginale del volume delle vendite durante il PIR. Questo prodotto non può pertanto aver avuto ripercussioni sulla situazione dell’industria dell’Unione.

4.6.   Conseguenze dei cambiamenti strutturali

(241)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha affermato che la Commissione ha trascurato di esaminare le ripercussioni dei cambiamenti strutturali riconosciuti del mercato e dell’industria dell’Unione nell’analizzare il pregiudizio e le sue cause. A titolo esemplificativo si è sostenuto che nell’analizzare i costi produzione la Commissione non si è soffermata sulle conseguenze del trasferimento della produzione verso i paesi dell’Europa orientale. In risposta a tale obiezione si rileva che è stata effettuata l’analisi del carattere duraturo dei cambiamenti (cfr. considerando 162) e si è giunti alla conclusione che i cambiamenti avessero per l’appunto carattere duraturo (cfr. considerando 211). Per questo motivo è stata effettuata una nuova analisi del pregiudizio in base a un campione di produttori dell’Unione selezionati in modo da rispecchiare i cambiamenti strutturali. Si ritiene pertanto che le ripercussioni di tali cambiamenti siano state debitamente prese in considerazione nell’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità. L’argomentazione è quindi respinta.

4.7.   Conclusione

(242)

Nonostante il calo dei consumi nell’Unione, sono stati scoperti in entrata nel mercato dell’Unione volumi considerevoli di biciclette direttamente importate in dumping dalla RPC o che hanno eluso le misure in vigore. La relativa importanza e stabilità della quota di mercato di queste importazioni nel periodo in esame hanno coinciso con una fase di persistente vulnerabilità economica dell’industria dell’Unione (cfr. i considerando da 184 a 187). Si conclude pertanto che esiste un nesso di causalità tra le importazioni originarie della RPC (dirette ed elusive) e il pregiudizio notevole subìto dall’industria dell’Unione.

(243)

Sono stati considerati altri fattori quali le ripercussioni delle importazioni da altri paesi terzi, l’andamento dei consumi, la crisi economica e le condizioni climatiche, le importazioni non in dumping e lo sviluppo delle biciclette elettroniche. Nessuno di questi fattori è risultato sufficientemente significativo da interrompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni in dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subìto.

(244)

In base all’analisi di cui sopra, che distingue e separa distintamente gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle esportazioni oggetto di dumping, si è concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC unitamente alle importazioni che hanno eluso le misure in vigore hanno causato un grave pregiudizio all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

H.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Introduzione

(245)

Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base si è esaminato se, nonostante la conclusione sul dumping pregiudizievole, non esistessero motivi impellenti per concludere inequivocabilmente che non sarebbe nell’interesse dell’Unione istituire misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla RPC alle aliquote espresse nel seguito (cfr. il considerando 279).

(246)

Va ricordato che nelle precedenti inchieste si era ritenuto che l’adozione di misure non fosse contraria all’interesse dell’Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente inoltre di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(247)

La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell’industria dell’Unione, dei produttori di parti di biciclette, degli importatori indipendenti e degli utilizzatori.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(248)

Dall’inchiesta è emerso che l’industria si trova ancora in una situazione delicata. Considerato il notevole volume delle importazioni in dumping dalla RPC e la probabilità del persistere del dumping e del pregiudizio, è altamente probabile che la produzione dell’Unione sia destinata a venir meno in caso di abrogazione delle misure.

(249)

L’industria dell’Unione contribuisce in misura significativa all’innovazione tecnologica e agli spin-off, come gli EPAC di recente concezione (cicli ad alimentazione elettronica) e le biciclette elettroniche, che non sarebbero economicamente sostenibili senza un’industria delle biciclette nell’Unione. L’industria dell’Unione contribuisce anche agli obiettivi ambientali come l’integrazione degli aspetti ambientali nel settore dei trasporti e la decarbonizzazione.

(250)

L’industria dell’Unione svolge inoltre un ruolo trainante per le industrie connesse, quali la produzione di parti di biciclette, di accessori per biciclette e di servizi connessi. Complessivamente l’industria dell’Unione genera direttamente e indirettamente tra 60 000 e 70 000 posti di lavoro nel mercato dell’Unione.

(251)

Gli sforzi di ristrutturazione e gli investimenti nell’innovazione intrapresi dall’industria dell’Unione andrebbero persi se il settore dovesse scomparire. Ex converso grazie alle misure in vigore l’industria dell’Unione sarebbe in grado di mantenere e persino di aumentare il volume delle proprie vendite, generando così quegli utili sugli investimenti indispensabili per continuare a reinvestire nelle nuove tecnologie e nell’innovazione.

(252)

Alla luce delle conclusioni sulla situazione dell’industria dell’Unione di cui ai considerando da 184 a 187 è lecito prevedere che, in assenza di misure, la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione potrebbe gravemente deteriorarsi e, in ultima analisi, si potrebbe rischiare l’arresto della produzione. Le misure antidumping sono pertanto nell’interesse dell’industria dell’Unione.

3.   Interesse dei produttori di parti di biciclette

(253)

L’Association of the Bicycles Parts Producers (Associazione dei produttori di componenti di biciclette — COLIPED) si è manifestata nel corso dell’inchiesta. Secondo le informazioni fornite dalla COLIPED, vi sono circa 370 aziende nell’Unione che riforniscono di componenti i produttori di biciclette e che danno lavoro a circa 16 000 persone. L’industria dei fornitori di componenti dipende dalla sopravvivenza della produzione di biciclette nell’Unione.

(254)

Si sono espressi a favore delle misure 53 fabbricanti di parti di biciclette che rappresentano il 39 % del fatturato totale dell’industria di componenti per biciclette, stimato a circa 1,2 miliardi di EUR. I fabbricanti di parti di biciclette stanno traendo vantaggio dall’estensione delle misure in vigore a parti essenziali di biciclette (cfr. il considerando 1). L’attuale regime di esenzione (cfr. il considerando 1) incoraggia la produzione locale di parti di biciclette limitando il contenuto cinese delle parti di biciclette a meno del 60 % del valore complessivo. Grazie alle misure in vigore l’industria dell’Unione è riuscita a sviluppare e investire in nuovi progetti volti a ripristinare la produzione di talune parti essenziali nell’Unione.

(255)

A tale riguardo è stato rilevato che, in assenza di misure e con il prospettato arresto della produzione di biciclette nell’Unione, l’industria dei fabbricanti di parti di biciclette nell’Unione subirà anch’essa ripercussioni negative in quanto perderà i propri clienti. Si conclude pertanto che l’istituzione di misure antidumping è nell’interesse dell’industria dei fabbricanti di parti di biciclette.

4.   Interesse degli utenti e dei consumatori

(256)

La European Cyclists’ Federation (Federazione ciclistica europea — ECF), una federazione di coordinamento delle associazioni ciclistiche nazionali in Europa, ha appoggiato il mantenimento delle misure antidumping vigenti. L’ECF ha sostenuto che una produzione locale sia nell’interesse dei consumatori in quanto garantisce qualità e sicurezza nonché servizi specializzati nell’assistenza alla clientela.

(257)

L’ECF ha aggiunto che un aumento delle importazioni dalla RPC avrebbe ripercussioni negative sulle elevate norme di qualità e sicurezza dell’Unione a scapito del consumatore.

(258)

Si calcola che le ripercussioni dei dazi antidumping sui prezzi al consumo non dovrebbero essere significative poiché la maggior parte dei produttori di biciclette dell’Unione operano in regime di esenzione, mentre le parti essenziali di biciclette possono essere importate dalla RPC in esenzione dal dazio fino al 60 % del valore totale delle parti utilizzate.

(259)

Si ricorda che dalle precedenti inchieste era emerso che l’incidenza delle misure non sarebbe stata rilevante per gli utilizzatori/i consumatori. Nonostante le misure in vigore, è sempre possibile rifornirsi di biciclette dalla RPC come pure da paesi nei cui confronti non è in vigore alcuna misura. Si conclude pertanto che le misure antidumping non incideranno in misura particolarmente negativa sugli utilizzatori dell’Unione.

(260)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha affermato che l’analisi non ha tenuto conto delle ripercussioni negative, sotto forma di costi supplementari, introdotte delle misure nei confronti degli utilizzatori. Va osservato che l’ECF, la federazione che rappresenta i consumatori, ha apertamente espresso il suo sostegno alle misure di qualità e sicurezza (cfr. il considerando 255). Grazie poi al regime d’esenzione i consumatori beneficiano già di un prezzo ridotto su alcune parti di biciclette (cfr. il considerando 257). La tesi addotta è stata quindi respinta.

5.   Interesse degli importatori indipendenti

(261)

Non ha collaborato all’inchiesta nessuno degli importatori indipendenti. Non è stato quindi possibile effettuare una valutazione dell’impatto delle misure durante il PIR. È altresì opportuno ricordare che la finalità delle misure antidumping non è impedire le importazioni, ma ripristinare condizioni commerciali eque e garantire che le importazioni non vengano effettuate a prezzi in dumping che arrechino pregiudizio.

(262)

Si ricorda che esistono altre fonti di importazione e che il 45 % circa del consumo di biciclette è costituito in realtà da biciclette importate.

(263)

Dal momento che importazioni a prezzi equi dalla RPC sarebbero comunque autorizzate a entrare nel mercato dell’Unione, così come si manterrebbero le importazioni da paesi terzi, è probabile che l’attività tradizionale degli importatori si mantenga anche qualora siano confermate le misure antidumping nei confronti della RPC. Le misure antidumping modificate per i tre produttori esportatori che hanno collaborato aumenterebbero le possibilità di importazione dalla RPC a dazio nullo o ridotto. Si conclude pertanto che le misure antidumping non incidono in misura rilevante sugli importatori indipendenti dell’Unione.

6.   Efficacia delle misure

(264)

Una parte ha sostenuto che le misure antidumping non sarebbero efficaci poiché, dopo quasi vent’anni dall’entrata in vigore di tali misure, il pregiudizio per l’industria dell’Unione non è ancora stato eliminato. Si fa rilevare che, nonostante le misure vigenti, si è avuta conferma che i produttori esportatori cinesi eludevano tali misure attraverso altri paesi terzi, il che spiega almeno in parte la situazione dell’industria dell’Unione durante il PIR. La tesi addotta è stata quindi respinta.

(265)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti hanno sostenuto che le misure in vigore da più di ventitré anni non si giustificano né per motivi giuridici, né di politica commerciale. In risposta a tale obiezione, si osserva che la durata delle misure non sottostà ad alcun limite di tempo fintanto che sono rispettate le condizioni che ne giustificano l’istituzione o il mantenimento. Nella fattispecie inoltre le misure sono giustificate in quanto le conclusioni hanno confermato la pratica di dumping pregiudizievole. La situazione dell’industria dell’Unione è poi ulteriormente indebolita dall’elusione. La tesi addotta è quindi respinta.

7.   Conclusione

(266)

La proroga delle misure sulle importazioni di biciclette originarie della RPC sarebbe chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione e dei fornitori di parti di biciclette dell’Unione. Essa consentirà all’industria dell’Unione di crescere e di migliorare la propria situazione pregiudicata, dalle importazioni in dumping. Gli importatori dal canto loro non subirebbero conseguenze particolarmente gravose in quanto continuerebbero a essere disponibili sul mercato biciclette a prezzi equi originarie della RPC e di altri paesi terzi. Dato poi il ricorso generalizzato all’attuale regime di esenzione da parte dell’industria dell’Unione, si è concluso che le misure in vigore non hanno avuto ripercussioni particolarmente negative sugli utilizzatori/i consumatori. Ex converso se le misure venissero abrogate è probabile che i produttori di biciclette dell’Unione cesserebbero di produrre, minacciando così anche l’esistenza dei produttori di parti di biciclette dell’Unione.

(267)

In considerazione di quanto precede si è concluso che, in base alle informazioni disponibili relative all’interesse dell’Unione, non esistono motivi impellenti che ostino all’istituzione di misure ai tassi di seguito indicati (cfr. il considerando 279) nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC.

I.   DAZI PROPOSTI

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(268)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle pratiche di dumping, al pregiudizio che ne risulta e all’interesse dell’Unione, le misure in vigore istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 dovrebbero essere mantenute, fatte salve le disposizioni che seguono.

(269)

Allo scopo di stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

(270)

Le misure da prendere dovrebbero essere di livello sufficiente da eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all’industria dell’Unione di coprire i costi di produzione e di ottenere un utile globale al lordo delle imposte quale potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’industria di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nell’Unione. Il margine di profitto al lordo delle imposte utilizzato in questo calcolo è pari all’8 % del fatturato delle vendite di biciclette. È lo stesso margine utilizzato nell’inchiesta precedente, dato che non è emersa alcuna indicazione che esso andasse modificato.

(271)

Dal momento che il livello di collaborazione da parte della RPC è stato molto basso, come indicato nei considerando 22 e 24, i risultati riguardanti le imprese che hanno collaborato non possono essere considerati rappresentativi per l’intero paese. Il margine di dumping nazionale viene pertanto mantenuto invariato, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1095/2005.

(272)

Per i due esportatori che hanno collaborato e per i quali sono state riscontrate pratiche di dumping, i margini di pregiudizio sono stati determinati in base al confronto dei loro prezzi all’esportazione con i prezzi non pregiudizievoli dell’industria dell’Unione per tipo di prodotto, allo stesso stadio commerciale. Non è stato calcolato alcun margine di pregiudizio per la terza società, per la quale non è stato accertato alcun dumping. Per Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd. non è stato identificato nessun margine di pregiudizio. È stato invece rilevato un livello di pregiudizio consistente, superiore al margine di dumping, per Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd.

(273)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha affermato che l’obiettivo di profitto dell’8 % è stato fissato a condizioni di mercato che non corrispondono alla situazione attuale e che la Commissione non è riuscita a fornire un’adeguata motivazione del perché l’obiettivo di profitto stabilito nella precedente inchiesta di cui al considerando 5 sia ancora giustificato. Va osservato che nell’ambito dell’attuale revisione non è emersa alcuna indicazione tale da indurre a modificare la percentuale dell’obiettivo di profitto. La parte in questione non ha presentato alcun livello alternativo di obiettivo di profitto basato su calcoli comprovati. La tesi addotta è stata quindi respinta.

2.   Misure definitive

(274)

Per quanto riguarda i tre gruppi di esportatori cinesi che hanno collaborato, le aliquote di dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione accertata durante l’inchiesta rispetto a tali gruppi. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio applicabile su scala nazionale a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese fabbricati da tali gruppi, e quindi dalle specifiche persone giuridiche citate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altro gruppo non specificamente citato nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(275)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote antidumping individuali (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (29), corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(276)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping l’aliquota del dazio residuo dovrà essere applicata non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il PIR.

(277)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle considerevoli differenze tra le aliquote del dazio si ritiene nella fattispecie che siano necessarie misure speciali per garantire un’adeguata applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni illustrate nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da questo tipo di fattura sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori.

(278)

Qualora le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse dovessero aumentare notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito di tale inchiesta si valuterebbe tra l’altro l’opportunità di eliminare le aliquote individuali del dazio e di imporre di conseguenza un dazio a livello nazionale.

(279)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base le aliquote del dazio per gli esportatori che hanno collaborato all’inchiesta sono stabilite al livello sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Per Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd e Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd le aliquote del dazio si basano sui margini di dumping accertati dall’inchiesta poiché questi si sono rivelati inferiori ai margini di pregiudizio. Per Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd. il margine di pregiudizio è risultato inferiore al margine di dumping; il dazio è stato quindi fissato al livello del margine di pregiudizio.

(280)

Le aliquote individuali del dazio calcolate per il PIR sono le seguenti:

Impresa

Dazio definitivo (in %)

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd.

19,2

Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd.

0

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0

Tutte le altre società

48,5

(281)

Va notato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 71/97, il dazio antidumping del 48,5 % istituito nei confronti di tutte le altre società dal presente regolamento (cfr. il considerando 279) si applica anche alle importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 71/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91 e 8712 00 70 99), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Impresa

Dazio definitivo

Codice addizionale TARIC

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd.

19,2  %

B772

Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd.

0  %

B773

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0  %

B774

Tutte le altre società

48,5  %

B999

3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni indicate nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

È mantenuta l’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97.

Il dazio antidumping definitivo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 71/97 è il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

(3)   GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(4)   GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(5)   GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

(6)   GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.

(7)   GU L 55 del 28.2.2008, pag. 1.

(8)   GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2.

(9)   GU C 71 del 9.3.2012, pag. 10.

(10)   GU L 258 del 26.9.2012, pag. 21.

(11)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta.

(12)   GU C 122 del 27.4.2012, pag. 9.

(13)   GU C 346 del 14.11.2012, pag. 7.

(14)   GU L 136 del 23.5.2013, pag. 15.

(15)   GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

(16)  www.bloomberg.com.

(17)  http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.htm.

(18)  Regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione, del 27 giugno 2011, che istituisce dazi antidumping provvisori (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di tubi senza saldature originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 6).

(19)  http://www.fsa.gov.uk/about/who.

(20)  http://www.amf-france.org/affiche_page.asp?urldoc=lesmissionsamf.htm&lang=en&Id_Tab=0.

(21)  http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/about/.

(22)  http://english.gov.cn/links/statecouncil.htm.

(23)  Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2012 nella causa T-156/11, Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd contro Consiglio, paragrafo 167 (non ancora pubblicata) e sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 nella causa T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd contro Consiglio, paragrafo 53 (non ancora pubblicata).

(24)  Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344 del 14.12.2012, pag. 1).

(25)  Causa C-249/10 P.

(26)   GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1.

(27)  Causa C-338/10 del 22 marzo 2012.

(28)  SIMA — Avviso di conclusione di nuova inchiesta — Biciclette — 2011.

(*1)   Escluse le importazioni che eludono le misure dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia

(29)   Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

2)

testo della dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il (volume) di biciclette venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e sede legale della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».