|
ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.147.ita |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 147 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
|
2013/254/PESC |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
2013/256/UE |
|
|
|
* |
|
|
|
||
|
|
* |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 147/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 504/2013 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2013
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 per quanto riguarda la comunicazione di informazioni ai fini della franchigia doganale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, relativo agli articoli da 42 a 52 e agli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione informazioni relative all’ammissione in franchigia di taluni pezzi di ricambio, elementi, accessori, utensili, strumenti o apparecchi che superano un determinato valore o prezzo. La Commissione deve trasmettere tali informazioni agli Stati membri. A norma dell’articolo 18 di tale regolamento di esecuzione, dette informazioni devono essere periodicamente esaminate dal comitato del codice doganale. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011, talune informazioni contenute nelle domande di ammissione in franchigia di merci importate da o per conto di istituti o organismi scientifici aventi sede nell’Unione devono essere comunicate alla Commissione dagli Stati membri a cui è stata presentata la domanda. |
|
(3) |
Tali obblighi, che risalgono al 1983, non sono più necessari per la buona gestione delle importazioni in franchigia doganale. Essi comportano inoltre un inutile onere amministrativo, sia per gli Stati membri che per la Commissione. Pertanto, nell’interesse della semplificazione normativa e della razionalità, occorre sopprimere o semplificare le disposizioni corrispondenti. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 è modificato come segue:
|
1) |
Il capo VII è soppresso. |
|
2) |
L’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 In tutti i casi l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’istituto o l’organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all’articolo 19.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
|
1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 147/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2013 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2013
che istituisce ulteriori misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, e l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Durante la campagna di commercializzazione dello zucchero 2011-2012, il prezzo unionale medio stimato di vendita dello zucchero bianco alla rinfusa, franco fabbrica, ha raggiunto un livello pari al 175 % del prezzo di riferimento di 404 EUR/t ed era superiore al prezzo del mercato mondiale di circa 275 EUR/t. Il prezzo dell’Unione è ormai stabile, ad un livello che si aggira attorno a 700 EUR/t, che è il livello più elevato dalla riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero e nuoce alla fluidità ottimale dell’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione. Il previsto aumento di questo prezzo, già elevato, all’inizio della campagna 2012-2013, ha suscitato il rischio di gravi perturbazioni del mercato, che occorreva prevenire mediante opportune misure. Il 18 gennaio, il 15 febbraio e il 22 marzo 2013 la Commissione ha adottato rispettivamente i regolamenti di esecuzione (UE) n. 36/2013 (2), (UE) n. 131/2013 (3) e (UE) n. 281/2013 (4) recanti misure eccezionali intese a contrastare le perturbazioni del mercato. Nonostante le misure adottate, i prezzi attualmente registrati sul mercato denotano la necessità di adottare ulteriori misure per far fronte alle persistenti turbative di mercato. |
|
(2) |
In base alla valutazione dell’offerta e della domanda per la campagna 2012-2013, si calcola che il livello delle scorte finali per il mercato dello zucchero sarà inferiore almeno di 0,5 milioni di tonnellate rispetto alla campagna 2011-2012. Tale cifra tiene conto delle importazioni da paesi terzi che beneficiano di taluni accordi preferenziali. |
|
(3) |
D’altra parte, la previsione di un buon raccolto induce a stimare una produzione di zucchero che supera di 4 600 000 tonnellate la quota fissata dall’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tenendo conto delle stime degli impegni contrattuali dei produttori di zucchero per determinati usi industriali previsti dall’articolo 62 di tale regolamento e degli impegni di esportazione di zucchero fuori quota per il 2012-2013, resterebbero disponibili ingenti quantitativi di zucchero fuori quota, pari ad almeno 1 200 000 tonnellate. Una parte di tale produzione di zucchero potrebbe essere destinata ad alleviare la scarsa offerta sul mercato dello zucchero dell’Unione ed evitare aumenti eccessivi di prezzo. |
|
(4) |
Per garantire la fluidità del mercato, occorre immettere sul mercato zucchero fuori quota. Dovrebbe essere possibile prendere tale misura ogni volta che sia necessario durante la campagna 2012-2013. |
|
(5) |
Ai sensi degli articoli 186 e 188 del regolamento (CE) n. 1234/2007, se necessario, possono essere adottate le misure per rimediare alle perturbazioni di mercato o al rischio di perturbazioni nel caso in cui, in particolare, tali perturbazioni derivino da un significativo aumento dei prezzi nell’Unione purché tale obiettivo non possa essere raggiunto per mezzo di altre misure disponibili ai sensi di tale regolamento. Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, il regolamento (CE) n. 1234/2007 non prevede misure specifiche atte a limitare la tendenza al rialzo del prezzo dello zucchero ed a consentire l’approvvigionamento di zucchero a prezzi ragionevoli sul mercato dell’Unione, diverse da quelle basate sull’articolo 186 del suddetto regolamento. |
|
(6) |
L’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 autorizza la Commissione a fissare il prelievo sulle eccedenze, per lo zucchero e l’isoglucosio prodotti in superamento della quota, a un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo di eccedenze. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo alla produzione fuori quota nel settore dello zucchero (5), ha fissato tale prelievo a 500 EUR/t. |
|
(7) |
Per un quantitativo limitato di zucchero prodotto in superamento della quota, è opportuno che il prelievo sulle eccedenze ridotto sia fissato ad un livello per tonnellata che permetta un equo trattamento dei produttori di zucchero dell’Unione, garantendo il buon funzionamento del mercato dello zucchero nell’Unione e che aiuti a ridurre la differenza tra i prezzi del mercato unionale e mondiale dello zucchero senza creare rischi di accumulo di eccedenze nel mercato dell’Unione. |
|
(8) |
Poiché il regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa quote tanto per lo zucchero quanto per l’isoglucosio, è opportuno che una misura analoga si applichi a un quantitativo adeguato di isoglucosio prodotto in superamento della quota, poiché quest’ultimo prodotto è, in una certa misura, un sostituto commerciale dello zucchero. |
|
(9) |
Per questo motivo e per aumentare l’offerta, è necessario che i produttori di zucchero e di isoglucosio presentino alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di rilascio di certificati che li autorizzano a mettere in vendita sul mercato dell’Unione determinati quantitativi, prodotti in superamento della quota, col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze. |
|
(10) |
È opportuno disporre che il prelievo ridotto sulle eccedenze sia versato dopo l’accoglimento della domanda e prima del rilascio del certificato. |
|
(11) |
È opportuno limitare nel tempo la validità dei certificati per incoraggiare un rapido miglioramento della situazione sul fronte dell’offerta. |
|
(12) |
La fissazione di limiti massimi dei quantitativi per cui ogni produttore può fare domanda nel corso di un periodo di presentazione di domande e la limitazione dei certificati ai prodotti facenti parte della produzione di ciascun richiedente dovrebbe permettere di prevenire operazioni speculative nell’ambito del sistema istituito dal presente regolamento. |
|
(13) |
Nel presentare una domanda, i produttori di zucchero devono impegnarsi a pagare il prezzo minimo per la barbabietola da zucchero utilizzata nella produzione del quantitativo di zucchero oggetto della domanda. Occorre stabilire i requisiti minimi di ammissibilità per la presentazione delle domande. |
|
(14) |
Le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande ricevute. Allo scopo di semplificare e di armonizzare tali comunicazioni, è necessario fornire alcuni modelli. |
|
(15) |
La Commissione deve provvedere affinché i certificati siano rilasciati nel rigoroso rispetto dei limiti quantitativi fissati dal presente regolamento. A tale scopo, se necessario, la Commissione deve poter fissare un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande ricevute. |
|
(16) |
È necessario che gli Stati membri comunichino immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata accolta integralmente o parzialmente. |
|
(17) |
Le autorità competenti devono comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze. A tal fine, la Commissione deve mettere a disposizione alcuni modelli. |
|
(18) |
È necessario che i quantitativi di zucchero immessi sul mercato dell’Unione in superamento dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati i certificati previsti dal presente regolamento siano soggetti al pagamento del prelievo sulle eccedenze previsto all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. È pertanto appropriato prevedere che i richiedenti che non rispettano l’impegno di immettere sul mercato dell’Unione il quantitativo indicato nel certificato loro rilasciato siano tenuti a versare un importo pari a 500 EUR per tonnellata. Lo scopo di questo approccio coerente è prevenire abusi nell’applicazione del meccanismo previsto dal presente regolamento. |
|
(19) |
Ai fini della fissazione dei prezzi medi dello zucchero di quota e dello zucchero fuori quota sul mercato dell’Unione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (6), lo zucchero coperto da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento è considerato zucchero di quota. |
|
(20) |
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (7), stabilisce che i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero devono costituire risorse proprie. È pertanto necessario fissare la data per la determinazione degli importi in questione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (8). |
|
(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze
1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006, l’importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 8 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 150 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, prodotti in eccesso della quota fissata nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e immessi sul mercato dell’Unione nella campagna di commercializzazione 2012-2013, è fissato a 177 EUR/t.
2. Il prelievo ridotto sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 è versato dopo l’accoglimento della domanda di cui all’articolo 2 e prima del rilascio del certificato di cui all’articolo 6.
Articolo 2
Domanda di certificato
1. Per avvalersi delle condizioni di cui all’articolo 1, i produttori di zucchero e isoglucosio richiedono un certificato.
2. Possono richiedere un certificato esclusivamente le imprese produttrici di zucchero di barbabietola, zucchero di canna o isoglucosio riconosciute a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e detentrici di una quota di produzione per la campagna di commercializzazione 2012-2013 ai sensi dell’articolo 56 del medesimo regolamento.
3. Per ogni periodo di presentazione delle domande, ciascun richiedente può presentare non più di una domanda per lo zucchero e non più di una domanda per l’isoglucosio.
4. Le domande di certificato sono presentate via fax o per posta elettronica all’autorità competente nello Stato membro in cui l’impresa è riconosciuta. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
5. Sono ammissibili le domande che soddisfano le seguenti condizioni:
|
a) |
le domande indicano:
|
|
b) |
i quantitativi richiesti nel periodo di presentazione delle domande di cui si tratta, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e in tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, non superano 50 000 t nel caso dello zucchero e 2 500 t nel caso dell’isoglucosio; |
|
c) |
ove la domanda riguardi lo zucchero, il richiedente s’impegna a pagare il prezzo minimo della barbabietola stabilito all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il quantitativo di zucchero coperto da certificati rilasciati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento; |
|
d) |
la domanda è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata; |
|
e) |
la domanda contiene un riferimento al presente regolamento e indica la scadenza prevista per la presentazione delle domande; |
|
f) |
il richiedente non introduce condizioni supplementari a quelle stabilite dal presente regolamento. |
6. Non sono ricevibili le domande non presentate in conformità ai paragrafi da 1 a 5.
7. Non sono ammessi il ritiro o la modifica di una domanda dopo la sua presentazione, nemmeno se il quantitativo oggetto della domanda sia concesso solo in parte.
Articolo 3
Presentazione delle domande
Il primo periodo di presentazione delle domande scade alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) dell’11 giugno 2013.
Articolo 4
Trasmissione delle domande da parte degli Stati membri
1. Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sull’ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni stabilite all’articolo 2. Se le autorità competenti decidono che una domanda è ammissibile, ne informano tempestivamente il richiedente.
2. L’autorità competente comunica alla Commissione le domande ammissibili presentate nel precedente periodo di presentazione entro il venerdì immediatamente successivo, via fax o per posta elettronica. Detta comunicazione non contiene i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i). Anche gli Stati membri ai quali non è pervenuta nessuna domanda, ma cui è stata attribuita una quota di zucchero o isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2012-2013, inviano le rispettive comunicazioni di assenza di domande alla Commissione, entro la medesima scadenza.
3. La forma ed il contenuto delle comunicazioni sono definite in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.
Articolo 5
Superamento dei limiti
Qualora le informazioni comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’articolo 1, la Commissione:
|
a) |
fissa un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri applicano ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato comunicata; |
|
b) |
respinge le domande non ancora comunicate. |
Articolo 6
Rilascio dei certificati
1. Fatto salvo l’articolo 5, il decimo giorno lavorativo successivo alla settimana di scadenza del periodo di presentazione delle domande, l’autorità competente rilascia i certificati per le domande comunicate alla Commissione, a norma all’articolo 4, paragrafo 2, nel corso di tale periodo.
2. Ogni lunedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali hanno rilasciato certificati nella settimana precedente.
3. Nell’allegato figura un modello del certificato.
Articolo 7
Validità dei certificati
I certificati sono validi fino al termine del secondo mese successivo al mese di rilascio.
Articolo 8
Trasferibilità dei certificati
Non sono trasferibili né i diritti né gli obblighi derivanti dai certificati.
Articolo 9
Comunicazione dei prezzi
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006, il quantitativo di zucchero venduto, coperto da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento, è considerato zucchero di quota.
Articolo 10
Monitoraggio
1. I richiedenti includono nelle comunicazioni mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 i quantitativi per i quali hanno ricevuto certificati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento.
2. Anteriormente al 31 ottobre 2013 i titolari di un certificato rilasciato a norma del presente regolamento presentano alle autorità competenti degli Stati membri la prova dell’immissione sul mercato dell’Unione di tutti i quantitativi oggetto dei certificati. Ogni tonnellata oggetto del certificato che non sia stata immessa sul mercato dell’Unione per motivi diversi dalla forza maggiore è soggetta al pagamento di un importo di 323 EUR/t.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi non immessi sul mercato dell’Unione.
4. Gli Stati membri calcolano e comunicano alla Commissione la differenza tra il quantitativo totale di zucchero e isoglucosio prodotto da ciascun produttore in superamento della quota e i quantitativi smaltiti dai produttori in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 967/2006. Qualora i quantitativi rimanenti di zucchero o isoglucosio fuori quota di un produttore siano inferiori ai quantitativi per i quali è stato rilasciato un certificato ai sensi del presente regolamento per tale produttore, questi è tenuto a versare un importo di 500 EUR/t su tale differenza.
5. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate entro il 30 giugno 2014.
Articolo 11
Data di accertamento
Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, la data da considerare per l’accertamento del diritto dell’Unione è la data in cui il prelievo sulle eccedenze è versato dai richiedenti in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso scade il 30 giugno 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 16 del 19.1.2013, pag. 7.
(3) GU L 45 del 16.2.2013, pag. 1.
(4) GU L 84 del 23.3.2013, pag. 19.
(5) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.
(6) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.
(7) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
|
1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 147/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 506/2013 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
15,1 |
|
MA |
57,6 |
|
|
MK |
65,0 |
|
|
TN |
27,7 |
|
|
TR |
72,4 |
|
|
ZZ |
47,6 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
41,5 |
|
MK |
46,1 |
|
|
TR |
142,5 |
|
|
ZZ |
76,7 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
128,9 |
|
ZZ |
128,9 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
109,0 |
|
TR |
97,3 |
|
|
ZA |
109,6 |
|
|
ZZ |
105,3 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
158,4 |
|
BR |
97,8 |
|
|
CL |
125,0 |
|
|
CN |
73,1 |
|
|
NZ |
145,6 |
|
|
US |
164,9 |
|
|
ZA |
126,3 |
|
|
ZZ |
127,3 |
|
|
0809 29 00 |
US |
781,5 |
|
ZZ |
781,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 147/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 507/2013 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2013
recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o giugno 2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. |
|
(4) |
Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o giugno 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione. |
|
(5) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o giugno 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o giugno 2013
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio all'importazione (1) (EUR/t) |
|
1001 19 00 1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
|
di media qualità |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
ex 1001 91 20 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
|
ex 1001 99 00 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
1002 10 00 1002 90 00 |
SEGALA |
0,00 |
|
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
|
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
|
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez, |
|
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I
15.5.2013-30.5.2013
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
|
1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 147/13 |
DECISIONE EUBAM LIBIA/1/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 24 maggio 2013
relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
(2013/254/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/233/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica dell’EUBAM Libia, compresa quella in merito alla nomina del capomissione. |
|
(2) |
Il 22 marzo 2013 il CPS ha approvato la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, datata 18 marzo 2013, relativa alla nomina del colonnello Antti Juhani HARTIKAINEN, cui ha chiesto di assistere, in qualità di futuro capomissione proposto, il comandante civile dell’operazione ai fini della pianificazione in corso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il colonnello Antti Juhani HARTIKAINEN è nominato capo della missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) per il periodo dal 22 maggio 2013 al 21 maggio 2014.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 22 maggio 2013.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
O. SKOOG
|
1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 147/14 |
DECISIONE 2013/255/PESC DEL CONSIGLIO
del 31 maggio 2013
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 27 maggio 2013, il Consiglio ha convenuto di adottare, per un periodo di 12 mesi, misure restrittive nei confronti della Siria nei settori seguenti, come specificato nella decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1):
|
|
(2) |
Riguardo all'eventuale esportazione di armamenti verso la Siria, il Consiglio ha preso atto dell'impegno degli Stati membri a procedere nelle loro politiche nazionali in conformità del punto 2 della dichiarazione del Consiglio adottata il 27 maggio 2013, anche attraverso la valutazione, caso per caso, delle domande di titoli d'esportazione, tenendo pienamente conto dei criteri definiti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (2). |
|
(3) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI
Articolo 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni materiali, beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.
2. È vietato:
|
a) |
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati; |
|
b) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati. |
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinate attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, oppure per la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, qualora uno Stato membro determini, valutando caso per caso, che sono destinati a scopi alimentari, medici o altri scopi umanitari, oppure a beneficio del personale dell'ONU, o del personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri.
Articolo 2
1. Sono soggetti ad un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni materiali, beni o tecnologie diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.
2. La fornitura di:
|
a) |
assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati; |
|
b) |
finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati, |
è parimenti soggetta ad un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di esportazione.
Articolo 3
1. Sono vietati l'acquisto, l'importazione o il trasporto di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, in provenienza dalla Siria o originari della Siria.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all'acquisto, all'importazione o al trasporto dei beni di cui al paragrafo 1 in provenienza dalla Siria o originari della Siria.
Articolo 4
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo e l'intercettazione, da parte del regime siriano, o per suo conto, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Siria, nonché la prestazione di assistenza per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento delle apparecchiature o del software.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.
Articolo 5
1. Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.
Articolo 6
Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e la fornitura dei relativi finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
la coalizione nazionale delle forze siriane della rivoluzione e dell'opposizione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato; |
|
b) |
le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all’articolo 28, paragrafo 1; e |
|
c) |
le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Articolo 7
I divieti di cui all’articolo 5 si applicano fatta salva l’esecuzione, sino al 15 novembre 2011, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 2 settembre 2011.
Articolo 8
1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria, o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, siano esse originarie o meno di detto territorio:
|
a) |
raffinazione; |
|
b) |
gas naturale liquefatto; |
|
c) |
esplorazione; |
|
d) |
produzione. |
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.
2. È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Siria operanti nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria di cui al paragrafo 1, ovvero ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria:
|
a) |
la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave di cui al paragrafo 1; |
|
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1 o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate. |
Articolo 9
1. Il divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1o dicembre 2011.
2. I divieti di cui all’articolo 8 si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1o dicembre 2011 riguardanti investimenti effettuati in Siria prima del 23 settembre 2011 da imprese stabilite negli Stati membri.
Articolo 10
Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature e tecnologie chiave per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria, di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria e la prestazione di assistenza tecnica o di formazione o di altri servizi correlati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
la coalizione nazionale delle forze siriane della rivoluzione e dell'opposizione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato; |
|
b) |
le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all’articolo 28, paragrafo 1; e |
|
c) |
le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Articolo 11
È vietata la consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale siriana.
Articolo 12
Sono vietati la vendita, l’acquisto, il trasporto o l’intermediazione, diretti o indiretti, di oro e metalli preziosi nonché di diamanti destinati, provenienti o a favore del governo della Siria, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici, della Banca centrale della Siria, nonché destinati, provenienti o a favore di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.
Articolo 13
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di beni di lusso da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.
CAPO II
RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE
Articolo 14
Sono vietati:
|
a) |
la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero a imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria; |
|
b) |
la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria; |
|
c) |
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero in imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo; |
|
d) |
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo; |
|
e) |
la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana e con società controllate o affiliate da esse controllate; |
|
f) |
la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria e con società controllate o affiliate da esse controllate. |
Articolo 15
1. I divieti di cui all’articolo 14, lettere a) e c):
|
i) |
si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011; |
|
ii) |
non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011. |
2. I divieti di cui all’articolo 14, lettere b) e d):
|
i) |
si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 1o dicembre 2011; |
|
ii) |
non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 1o dicembre 2011. |
Articolo 16
Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 14, lettere a), c) e e), le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la concessione di prestiti o crediti finanziari o l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero in imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria o la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione nell'industria petrolifera siriana e con società controllate o affiliate da esse controllate, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
la coalizione nazionale delle forze siriane della rivoluzione e dell'opposizione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato; |
|
b) |
le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all’articolo 28, paragrafo 1; e |
|
c) |
le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
CAPO III
RESTRIZIONI AI PROGETTI INFRASTRUTTURALI
Articolo 17
1. È vietata la partecipazione alla costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria.
2. È vietato prestare assistenza tecnica o finanziamenti o assistenza finanziaria alla costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria.
3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi anteriormente al 1o dicembre 2011.
CAPO IV
RESTRIZIONI AL SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI SCAMBI
Articolo 18
1. Gli Stati membri pongono limitazioni allorché sottoscrivono nuovi impegni di sostegno finanziario pubblico e privato a breve e medio termine per gli scambi con la Siria, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, al fine di ridurre gli importi insoluti, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca alla repressione violenta della popolazione civile in Siria. Inoltre gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con la Siria.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli impegni stabiliti anteriormente al 1o dicembre 2011.
3. Il paragrafo 1 non riguarda gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.
CAPO V
SETTORE FINANZIARIO
Articolo 19
Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo della Siria, anche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.
Articolo 20
Sono vietati:
|
a) |
le erogazioni o i pagamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra la Siria e la BEI o connessi agli stessi; |
|
b) |
la prosecuzione da parte della BEI di ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti sovrani situati in Siria. |
Articolo 21
Sono vietati la vendita, l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza - diretti o indiretti - all'emissione concernente obbligazioni pubbliche siriane o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 1o dicembre 2011 verso o da governo della Siria, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale siriana o banche domiciliate in Siria o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Siria o enti finanziari non domiciliati in Siria né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Siria, nonché persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.
Articolo 22
1. Sono vietati l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche siriane nel territorio degli Stati membri e la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà in banche sotto la giurisdizione degli Stati membri o l'apertura di nuovi conti di corrispondenza con dette banche da parte di banche siriane, inclusa la Banca centrale siriana, le sue succursali e filiali e gli altri enti finanziari non domiciliati in Siria ma controllati da persone o entità ivi domiciliate.
2. È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Siria ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.
Articolo 23
Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 22, paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione ad aprire uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Siria purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
la coalizione nazionale delle forze siriane della rivoluzione e dell'opposizione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato; |
|
b) |
le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all’articolo 28, paragrafo 1; e |
|
c) |
le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Articolo 24
1. È vietata la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo della Siria, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o a persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti.
2. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di:
|
a) |
assicurazione sanitaria o di viaggio alle persone; |
|
b) |
assicurazioni obbligatorie o di responsabilità civile a persone, entità od organismi siriani basati nell'Unione; |
|
c) |
assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da persone, entità od organismi siriani non elencati negli allegati I o II. |
CAPO VI
SETTORE DEI TRASPORTI
Articolo 25
1. Gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l’accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e di tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines.
2. Il paragrafo 1 non si applica all'accesso agli aeroporti sotto la giurisdizione degli Stati membri dei voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines necessari per il solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.
Articolo 26
1. Se gli Stati membri hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di navi e aeromobili diretti in Siria contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'articolo 1 o soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, essi ispezionano, conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare al diritto del mare e ai pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale e agli accordi in materia di trasporto marittimo, tali navi e aeromobili nei loro porti e aeroporti, nonché nelle loro acque territoriali, conformemente alle decisioni e capacità delle loro autorità competenti e con il consenso, se necessario conformemente al diritto internazionale per le acque territoriali, dello Stato di bandiera.
2. Gli Stati membri, conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 1 o 2.
3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle loro legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.
4. Le aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Siria hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o da esso esportati.
CAPO VII
RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE
Articolo 27
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato I.
2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 fa salvi i casi in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
|
a) |
in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; |
|
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
|
c) |
in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità, o |
|
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. |
4. Si considera che le disposizioni del paragrafo 3 si applichino anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Siria.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Ove uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3 a 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini e alla persona oggetto dell'autorizzazione stessa.
CAPO VIII
CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE
Articolo 28
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate negli allegati I e II.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui agli allegati I e II.
3. Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
|
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencati negli allegati I e II e dei loro familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
|
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
|
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o |
|
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; |
|
e) |
necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, o l’evacuazione dalla Siria; |
|
f) |
da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. |
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona o dell'entità di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato I o II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'UE, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; |
|
b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
|
c) |
la decisione non vada a favore di una delle persone o delle entità di cui all’allegato I o II; e |
|
d) |
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. |
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 1 non osta a che un'entità inserita nell'allegato II, per un periodo di due mesi successivamente alla data della sua designazione, effettui un pagamento con fondi o risorse congelati percepiti da detta entità dopo la data della sua designazione se tale pagamento è dovuto nell'ambito di un contratto in relazione al finanziamento di scambi commerciali, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.
7. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
|
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti o |
|
b) |
pagamenti dovuti per contratti, accordi od obbligazioni conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.
8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o a un trasferimento di fondi o di risorse economiche alla Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento di un’istituzione finanziaria non designata dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.
9. Il paragrafo 1 non si applica ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dallo Stato membro pertinente.
10. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte di un'entità finanziaria elencata nell'allegato I o nell'allegato II, o mediante la stessa, di fondi o risorse congelati, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato I o nell'allegato II in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.
11. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines per il solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.
CAPO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 29
Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate negli allegati I e II, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.
Articolo 30
1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione sull'inserimento nell'elenco e relativi motivi alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano prodotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.
Articolo 31
1. Gli allegati I e II indicano i motivi dell'inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi.
2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 32
È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alla presente decisione.
Articolo 33
Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Articolo 34
La presente decisione resta in vigore fino al 1o giugno 2014. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 35
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 27 e all'articolo 28
A. Persone
|
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
1. |
Bashar (
|
Data di nascita: 11 settembre 1965; Luogo di nascita: Damasco; passaporto diplomatico n. D1903 |
Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti. |
23.5.2011 |
|
2. |
Maher (
|
Data di nascita: 8 dicembre 1967; passaporto diplomatico n. 4138 |
Comandante della quarta divisione corazzata dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
|
3. |
Ali (
|
Data di nascita: 19 febbraio 1946; Luogo di nascita: Damasco; passaporto diplomatico n. 983 |
Capo dei servizi d'informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
|
4. |
Atej (
|
|
Ex capo della direzione della sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
|
5. |
Hafiz (
|
Data di nascita: 2 aprile 1971; Luogo di nascita: Damasco; passaporto diplomatico n. 2246 |
Colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
|
6. |
Muhammad (
|
Data di nascita: 20 maggio 1951; Luogo di nascita: Damasco; passaporto diplomatico n. D000001300 |
Capo della direzione della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
9.5.2011 |
|
7. |
Amjad (
|
|
Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. |
9.5.2011 |
|
8. |
Rami (
|
Data di nascita: 10 luglio 1969; Luogo di nascita: Damasco; passaporto n. 454224 |
Uomo d'affari siriano; cugino del Presidente Bashar Al-Assad; controlla il fondo d'investimento Al Mashreq, Bena Properties, Cham Holding, Syriatel, Souruh Company e a questo titolo finanzia e sostiene il regime. |
9.5.2011 |
|
9. |
Abd Al-Fatah (
|
nato nel: 1953; Luogo di nascita: Hama; passaporto diplomatico n. D0005788 |
Capo dell'intelligence militare siriana (SMI); coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
9.5.2011 |
|
10. |
Jamil (
|
|
Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
9.5.2011 |
|
11. |
Rustum (
|
Data di nascita: 3 maggio 1953; Luogo di nascita: Deraa; passaporto diplomatico n. D000000887 |
Capo della sezione dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
9.5.2011 |
|
12. |
Fawwaz (
|
Data di nascita: 18 giugno 1962; Luogo di nascita: Kerdala; passaporto n. 88238 |
Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. |
9.5.2011 |
|
13. |
Munzir (
|
Data di nascita: 1 marzo 1961; Luogo di nascita: Latakia; passaporti n. 86449 e n. 842781 |
Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. |
9.5.2011 |
|
14. |
Asif (
|
Data di nascita: 15 gennaio 1950; Luogo di nascita: Al-Madehleh, TartOus |
Vicecapo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
|
15. |
Hisham (
|
nato nel: 20 luglio 1941; Luogo di nascita Damasco |
Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile. È stata segnalata la sua morte a causa dei bombardamenti del 18 luglio 2012 |
23.5.2011 |
|
16. |
Faruq (
|
Data di nascita: 10 dicembre 1938 |
Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
|
17. |
Muhammad (
|
Data di nascita: 10 aprile 1937 (o 20 maggio 1937); Luogo di nascita: Hama; passaporto diplomatico n. 0002250 |
Vicepresidente aggiunto della Siria incaricato della sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
|
18. |
Mohamed (
|
Data di nascita: 20 maggio 1966; passaporto n. 002954347 |
Uomo d'affari siriano e agente locale di varie società straniere; collaboratore di Maher al-Assad, di cui gestisce parte degli interessi finanziari ed economici; in quanto tale, fonte di finanziamenti per il regime. |
23.5.2011 |
|
19. |
Iyad (
|
Data di nascita: 21 gennaio 1973; Luogo di nascita: Damasco; passaporto n. N001820740 |
Fratello di Rami Makhlouf e agente del GID, coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
|
20. |
Bassam (
|
|
Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
23.5.2011 |
|
21. |
Dawud Rajiha |
|
Capo di Stato maggiore dell'esercito responsabile dell'impegno militare nella repressione di pacifici manifestanti. Morto nel bombardamento del 18 luglio 2012. |
23.5.2011 |
|
22. |
Ihab (
|
Data di nascita: 21 gennaio 1973; Luogo di nascita: Damasco; passaporto n. N002848852 |
Vicepresidente di Syriatel, che versa il 50% dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza a tale titolo. |
23.5.2011 |
|
23. |
Zoulhima (
|
nato nel: 1951 o 1946 o 1956; Luogo di nascita: Kerdaha. |
Capo della protezione presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad. |
23.6.2011 |
|
24. |
Riyad (
|
|
Direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad. |
23.6.2011 |
|
25. |
Brigadier Commander Mohammad (
|
Data di nascita: 1 settembre 1957; Luogo di nascita: Yazd, Iran. |
Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. |
23.6.2011 |
|
26. |
Major General Qasem (
|
|
Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) - Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. |
23.6.2011 |
|
27. |
Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) |
nato nel: 1963; Luogo di nascita: Tehran, Iran. |
Vicecomandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. |
23.6.2011 |
|
28. |
Khalid (
|
|
Socio d'affari di Maher Al-Assad. fonte di finanziamenti per il regime. |
23.6.2011 |
|
29. |
Ra'if (
|
|
Socio d'affari di Maher Al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime. |
23.6.2011 |
|
30. |
Mohammad (
|
|
Capo dell'intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
1.8.2011 |
|
31. |
Major General Tawfiq (
|
|
Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
1.8.2011 |
|
32. |
Mr Mohammed (
|
Data di nascita: 19.10.1932; Luogo di nascita: Latakia, Siria. |
Stretto collaboratore e zio materno di Bashar, socio di Mahir al-Assad, e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. |
1.8.2011 |
|
33. |
Ayman (
|
Luogo di nascita: Latakia |
Collaboratore di Mahir al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. |
1.8.2011 |
|
34. |
Hayel (
|
|
Vice di Maher Al-Assad, capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolta nella repressione. |
23.8.2011 |
|
35. |
Ali (
|
|
Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d'armi dell'esercito siriano. |
23.8.2011 |
|
36. |
Nizar Al-Assad (
|
Cugino di Bashar Al-Assad; ex direttore della società "Nizar Oilfield Supplies". |
Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziamento della milizia Shabiha nella regione di Latakia. |
23.8.2011 |
|
37. |
Brigadier-General Rafiq (
|
|
Capo dell'intelligence militare siriana dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare. |
23.8.2011 |
|
38. |
Brigadier-General Jamea (
|
|
Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Dayr az-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Dayr az-Zor e Alboukamal. |
23.8.2011 |
|
39. |
Hassan Bin-Ali Al-Turkmani |
nato nel: 1935; Luogo di nascita: Aleppo |
Viceministro aggiunto, ex ministro della difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad. È stata segnalata la sua morte a causa dei bombardamenti del 18 luglio 2012. |
23.8.2011 |
|
40. |
Muhammad (
|
|
Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000-2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto responsabile del regime nella repressione della popolazione civile. |
23.8.2011 |
|
41. |
Ali (
|
|
Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad. |
23.8.2011 |
|
42. |
Brigadier-General Nawful (
|
|
Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib. |
23.8.2011 |
|
43. |
Brigadier Husam (
|
|
Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza. |
23.8.2011 |
|
44. |
Brigadier-General Muhammed (
|
|
Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs. |
23.8.2011 |
|
45. |
Lieutenant-General Munir (
|
Nato nel 1951 |
Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. |
23.8.2011 |
|
46. |
Brigadier-General Ghassan (
|
|
Capo del dipartimento informazioni della direzione generale dell'intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. |
23.8.2011 |
|
47. |
Mohammed (
|
Luogo di nascita: Latakia |
Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher Al-Assad in ordine alla milizia shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia shabiha. |
23.8.2011 |
|
48. |
Samir (
|
|
Socio d'affari di Maher Al-Assad. Risulta sostenere economicamente il regime siriano. |
23.8.2011 |
|
49. |
Fares (
|
Figlio di Ahmad Chehabi; Data di nascita: 7 maggio 1972 |
Presidente della camera di commercio e dell'industria di Aleppo. Vicepresidente della Holding Cham. Fornisce sostegno economico al regime siriano. |
2.9.2011 |
|
50. |
Tarif (
|
Data di nascita: 2 giugno 1951; Luogo di nascita: Homs, Siria; passaporto siriano n. 0000092405 |
Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d’affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha messo a disposizione edifici industriali e residenziali per campi di detenzione improvvisati e fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). |
2.9.2011 |
|
51. |
Issam (
|
Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co.; nato nel: 1952; Luogo di nascita: Homs, Siria |
Fornisce sostegno finanziario all'apparato repressivo e ai gruppi paramilitari che esercitano la violenza contro la popolazione civile in Siria. Fornisce proprietà (locali, magazzini) per centri di detenzione improvvisati. Rapporti finanziari con alti ufficiali siriani. |
2.9.2011 |
|
52. |
Mazen (
|
Data di nascita: 1.1.1958; Luogo di nascita: Damasco; passaporto n. 004415063 (scadenza: 6 maggio 2015) (Siria) |
Partner commerciale di Ihab Makhlour e Nizar al-Assad (soggetti a sanzioni il 23.8.2011); comproprietario, con Rami Makhlour, della società di cambio valuta al-diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), che sostiene la politica della Central Bank of Syria. |
23.3.2012 |
|
53. |
Adib (
|
nato nel: 1955; Luogo di nascita: Daraa |
Adib Mayaleh è responsabile per la fornitura di sostegno economico e finanziario al regime siriano attraverso la sua carica di governatore della Central Bank of Syria. |
15.5.2012 |
|
54. |
Major General Jumah (
|
|
Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. |
14.11.2011 |
|
55. |
Colonel Lu'ai (
|
|
Capo dell'Intelligence militare siriana, dipartimento di Dera'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dera'a. |
14.11.2011 |
|
56. |
Lt. General Ali (
|
|
Vicecapo di Stato maggiore (Personale e manodopera). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. |
14.11.2011 |
|
57. |
Lt. General Jasim (
|
|
Capo di Stato maggiore. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. |
14.11.2011 |
|
58. |
General Aous (
|
nato nel: 1958 |
Capo di battaglione della Guardia Repubblicana. Persona vicina a Maher al-Assad e al presidente al-Assad. Partecipazione alla repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. |
14.11.2011 |
|
59. |
General Ghassan (
|
|
Generale che comanda l'ufficio riservato alla quarta divisione. Consigliere di Maher al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. |
14.11.2011 |
|
60. |
Abdullah (
|
|
Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo. |
14.11.2011 |
|
61. |
George (
|
|
Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. |
14.11.2011 |
|
62. |
Major General Zuhair (
|
|
Vicecapo della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. |
14.11.2011 |
|
63. |
Amar (
|
Nato il o intorno il 3 aprile 1973; Luogo di nascita Damasco |
Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizio di intelligence dell'esercito). Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. |
14.11.2011 |
|
64. |
Mujahed (
|
|
Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. |
14.11.2011 |
|
65. |
Major General Nazih (
|
|
Vicedirettore della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. |
14.11.2011 |
|
66. |
Kifah (
|
|
Comandante di battaglione della quarta divisione. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deïr el-Zor. |
14.11.2011 |
|
67. |
Major General Wajih (
|
|
Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs. |
14.11.2011 |
|
68. |
Bassam (
|
Data di nascita: 24 agosto 1959; Luogo di nascita: Damasco; Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile al Midani, Damasco; passaporto siriano n. 004326765, emesso il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014. |
Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bashar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Laodicea. Sostiene finanziariamente il regime |
14.11.2011 |
|
69. |
Lt. General Talal (
|
|
Vicecapo di Stato maggiore (Logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. |
14.11.2011 |
|
70. |
Major General Fu'ad (
|
|
Vicecapo della direzione delle informazioni dell'aeronautica militare della Siria. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. |
14.11.2011 |
|
71. |
Bushra (
|
Data di nascita: 24.10.1960 |
Sorella di Bashar Al-Assad e moglie di Asif Shawkat, Vicecapo di Stato maggiore (Sicurezza e riconoscimento). Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad e con le figure chiave del regime siriano, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata. |
23.3.2012 |
|
72. |
Asma (
|
Data di nascita: 11.8.1975; Luogo di nascita: Londra, GB; passaporto n. 707512830 (scadenza: 22.9.2020); nome da nubile: Al Akhras |
Moglie di Bashar Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è adesso associata. |
23.3.2012 |
|
73. |
Manal (
|
Data di nascita: 2.2.1970; Luogo di nascita: Damasco; Numero di passaporto (siriano): n. 000000914; nome da nubile: Al Jadaan |
Moglie di Maher Al-Assad, e in quanto tale trae vantaggio dal regime ed è a esso associata. |
23.3.2012 |
|
74. |
Anisa (
|
nata nel: 1934; nome da nubile: Makhlouf |
Madre del presidente Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è adesso associata. |
23.3.2012 |
|
75. |
Lt.General Fahid (
|
|
Capo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
|
76. |
Major General Ibrahim (
|
|
Vicecapo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
|
77. |
Brigadier Khalil (
|
|
Quattordicesima divisione. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
|
78. |
Brigadier Ali (
|
|
103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
|
79. |
Brigadier Talal (
|
|
103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
|
80. |
Brigadier Nazih (
|
|
Intelligence dell'aeronautica militare siriana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
|
81. |
Captain Maan (
|
|
Guardia presidenziale. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
|
82. |
Mohammad (
|
|
Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
|
83. |
Khald (
|
|
Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
|
84. |
Ghiath (
|
|
Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. |
1.12.2011 |
|
85. |
Brigadier General Jawdat (
|
Comandante del 154o reggimento |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. |
23.1.2012 |
|
86. |
Major General Muhammad (
|
Comandante della 4a divisione |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. |
23.1.2012 |
|
87. |
Major General Ramadan (
|
Comandante del 35o reggimento delle forze speciali |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Deraa. |
23.1.2012 |
|
88. |
Brigadier General Ahmed (
|
Comandante della 132a brigata |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Deraa, incluso l'uso di mitragliatrici e cannoni contraerei. |
23.1.2012 |
|
89. |
Major General Naim (
|
Comandante della 3a divisione |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma. |
23.1.2012 |
|
90. |
Brigadier General Jihad (
|
Comandante della 65a brigata |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma. |
23.1.2012 |
|
91. |
Major General Fo'ad (
|
Comandante delle operazioni militari a Idlib |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all'inizio di settembre 2011. |
23.1.2012 |
|
92. |
Major General Bader (
|
Comandante delle forze speciali |
Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli alla mukhabarat; è altresì responsabile delle violenze a Bukamal. |
23.1.2012 |
|
93. |
Brigadier General Ghassan (
|
Comandante del 45o reggimento |
Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib. |
23.1.2012 |
|
94. |
Brigadier General Mohamed (
|
Comandante del 45o reggimento |
Comandante delle operazioni militari a Homs. Ha ordinato di sparare contro i manifestanti a Homs. |
23.1.2012 |
|
95. |
Brigadier General Yousef (
|
Comandante della 134a brigata |
Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manifestanti uccisi il giorno precedente. |
23.1.2012 |
|
96. |
Brigadier General Jamal (
|
Comandante del 555o reggimento |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo'adamiyeh. |
23.1.2012 |
|
97. |
Brigadier General Mohsin (
|
|
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak. |
23.1.2012 |
|
98. |
Brigadier General Ali (
|
|
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak. |
23.1.2012 |
|
99. |
Brigadier General Mohamed (
|
Comandante della 106a brigata della guardia presidenziale |
Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma. |
23.1.2012 |
|
100. |
Major General Suheil (
|
Comandante della 5a divisione |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti nel governatorato di Deraa. |
23.1.2012 |
|
101. |
Wafiq (
|
Capo della sezione regionale di Suwayda (dipartimento dell'intelligence militare) |
Come capo della sezione di Suwayda del dipartimento dell'intelligence militare, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda. |
23.1.2012 |
|
102. |
Ahmed (
|
Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza generale) |
Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza generale, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Deraa. |
23.1.2012 |
|
103. |
Makhmoud (
|
Capo della sezione investigativa (direzione della sicurezza politica) |
Come capo della sezione investigativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. |
23.1.2012 |
|
104. |
Mohamed (
|
Capo della sezione operativa (direzione della sicurezza politica) |
Come capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. |
23.1.2012 |
|
105. |
Nasser (
|
Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza politica) |
Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. Responsabile del sito di Deraa dall'aprile 2012 (ex-Direttore della sezione de Homs) della Direzione della sicurezza politica. |
23.1.2012 |
|
106. |
Dr. Wael (
|
nato nel: 1964; Luogo di nascita: provincia di Deraa. |
Primo ministro ed ex ministro della sanità. In quanto Primo ministro, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
27.2.2012 |
|
107. |
Mohammad (
|
nato nel: 1956; Luogo di nascita: Aleppo |
Ministro dell'Interno. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
1.12.2011 |
|
108. |
Dr. Mohammad (
|
nato nel: 1945; Luogo di nascita: Damasco. |
Ministro delle finanze. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
1.12.2011 |
|
109. |
Imad (
|
Data di nascita: 1 agosto 1961; Luogo di nascita: vicino a Damasco |
Ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
23.3.2012 |
|
110. |
Omar (
|
nato nel: 1954; Luogo di nascita: TartOus. |
Vice Primo ministro con delega per i Servizi, Ministro degli enti locali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
23.3.2012 |
|
111. |
Joseph (
|
nato nel: 1958; Luogo di nascita: Damasco. |
Ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
23.3.2012 |
|
112. |
Eng Hussein (
|
nato nel: 1957; Luogo di nascita: Hama |
Ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
23.3.2012 |
|
113. |
Mansour (
|
nato nel: 1960; Luogo di nascita: provincia di Sweida |
Ministro degli Affari presidenziali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
27.2.2012 |
|
114. |
Dr. Emad (
|
nato nel: 1964; Luogo di nascita: Damasco. |
Ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
27.2.2012 |
|
115. |
General Ali (
|
nato nel: 1939; Luogo di nascita: TartOus. |
Ex ministro della difesa. Associato al regime siriano e all'esercito siriano, e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. |
1.8.2011 |
|
116. |
Tayseer (
|
nato nel: 1943; Luogo di nascita: Damasco. |
Ex ministro della giustizia. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. |
23.9.2011 |
|
117. |
Dr Adnan (
|
nato nel: 1966; Luogo di nascita: TartOus. |
Ex ministro dell'informazione. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. |
23.9.2011 |
|
118. |
Dr. Mohammad (
|
nato nel: 1956; Luogo di nascita: Aleppo |
Ex ministro dell'economia e del commercio. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. |
1.12.2011 |
|
119. |
Sufian (
|
nato nel: 1944; Luogo di nascita: al-Bukamal, Deir Ezzor. |
Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. |
27.2.2012 |
|
120. |
Dr Adnan (
|
nato nel: 1955; Luogo di nascita: Damasco. |
Ex ministro dell'industria. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. |
27.2.2012 |
|
121. |
Dr. Saleh (
|
nato nel: 1964; Luogo di nascita: provincia di Aleppo. |
Ex ministro dell'istruzione. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. |
27.2.2012 |
|
122. |
Dr. Fayssal (
|
nato nel: 1955; Luogo di nascita: provincia di Hama. |
Ex ministro dei trasporti. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. |
27.2.2012 |
|
123. |
Ghiath (
|
nato nel: 1950; Luogo di nascita: Salamiya |
Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. |
23.3.2012 |
|
124. |
Yousef (
|
nato nel: 1956; Luogo di nascita: Hasaka |
Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. |
23.3.2012 |
|
125. |
Hassan (
|
nato nel: 1953; Luogo di nascita: Hama |
Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. |
23.3.2012 |
|
126. |
Bouthaina (
|
nata nel: 1953; Luogo di nascita: Homs, Siria |
Consigliere politico e per i media del presidente dal luglio 2008, in quanto tale associata alla repressione violenta contro la popolazione. |
26.6.2012 |
|
127. |
Brigadier General Sha'afiq (
|
|
Direttore della sezione 215 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Partecipa alla repressione contro i civili. |
24.7.2012 |
|
128. |
Brigadier General Burhan (
|
|
Direttore della sezione 291 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
129. |
Brigadier General Salah (
|
|
Vicedirettore della sezione 291 dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
130. |
Brigadier General Muhammad (
|
|
Direttore della sezione 235, detta "Palestina" (Damasco), dei Servizi d'informazione dell'esercito, che è al centro del dispositivo di repressione dell'esercito. Partecipa direttamente alla repressione contro gli oppositori. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
131. |
Major General Riad (
|
|
Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura e dell'omicidio di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
132. |
Brigadier General Abdul- Salam (
|
|
Direttore della sezione di Bab Tuma (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
133. |
Brigadier General Jawdat (
|
|
Direttore della sezione di Homs dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
134. |
Colonel Qusay (
|
|
Direttore della sezione di Deraa (inviato da Damasco a Deraa all'inizio delle manifestazioni in tale città) dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
135. |
Colonel Suhail (
|
|
Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
136. |
Brigadier General Khudr (
|
|
Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione generali. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
137. |
Brigadier General Ibrahim (
|
|
Direttore della sezione 285 (Damasco) dei Servizi d'informazione generali (ha sostituito il Gen. brig. Hussam Fendi alla fine del 2011). Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
138. |
Brigadier General Firas (
|
|
Direttore della sezione 318 (Homs) del Servizio informazioni generali. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
139. |
Brigadier General Hussam (
|
|
Direttore della sezione di Homs dall'aprile 2012 (succeduto al Gen. Brig. Nasr al-Ali) della Direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
140. |
Brigadier General Taha (
|
|
Responsabile del sito della sezione di Latakia della Direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. |
24.7.2012 |
|
141. |
Bassel (
|
|
Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib. |
24.7.2012 |
|
142. |
Ahmad (
|
|
Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib. |
24.7.2012 |
|
143. |
Bassam (
|
|
Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib. |
24.7.2012 |
|
144. |
Ahmed (
|
nato nel: 1957 |
Direttore della sezione esterna delle informazioni generali (sezione 279). A questo titolo, è responsabile del dispositivo delle informazioni generali presso le ambasciate siriane. Partecipa direttamente alla repressione attuata dalle autorità siriane contro gli oppositori ed è incaricato in particolare della repressione dell'opposizione siriana all'estero. |
24.7.2012 |
|
145. |
Michel (
|
Data di nascita: 1 febbraio 1948 |
Membro dei servizi di sicurezza siriani dall'inizio degli anni 1970, è coinvolto nella lotta contro gli oppositori in Francia e in Germania. Da marzo 2006 è responsabile delle relazioni della sezione 273 delle informazioni generali siriane. Dirigente storico, è vicino al direttore delle informazioni generali Ali Mamlouk, uno dei principali dirigenti della sicurezza del regime, soggetto a misure restrittive dell'UE dal 9 maggio 2011. Sostiene direttamente la repressione condotta dal regime contro gli oppositori ed è incaricato in particolare della repressione dell'opposizione siriana all'estero. |
24.7.2012 |
|
146. |
General Ghassan (
|
nato nel: 1960; Luogo di origine: Derikich, regione di Tarotus. |
Responsabile della sezione delle missioni del Servizio informazioni dell'aviazione, che gestisce, in cooperazione con la sezione delle operazioni speciali, le truppe scelte del Servizio informazioni dell'aviazione, che svolgono un ruolo importante nella repressione condotta dal regime. A questo titolo Ghassan Jaoudat Ismail fa parte dei responsabili militari che mettono in pratica direttamente la repressione condotta dal regime contro gli oppositori. |
24.7.2012 |
|
147. |
General Amer (
|
|
Diplomato alla scuola di guerra di Aleppo, Capo della sezione informazioni del Servizio informazioni dell'aviazione (dal 2012), vicino a Daoud Rajah, ministro della difesa siriano. Per le funzioni svolte presso il Servizio informazioni dell'aviazione, Amer al-Achi è implicato nella repressione dell'opposizione siriana. |
24.7.2012 |
|
148. |
General Mohammed (
|
nata nel: 1960 circa. |
Vicino a Maher al-Assad, fratello minore del presidente. Ha svolto la parte essenziale della sua carriera nella Guardia repubblicana. Nel 2010 è stato integrato nella sezione interna (o sezione 251) delle Informazioni generali, incaricata di lottare contro l'opposizione politica. Quale uno dei suoi principali responsabili, il Generale Mohammed Ali partecipa direttamente alla repressione contro gli oppositori. |
24.7.2012 |
|
149. |
General Issam (
|
|
Capo di Stato maggiore dell'aviazione dal 2010. Comanda le operazioni aeree contro gli oppositori. |
24.7.2012 |
|
150. |
Ezzedine (
|
nato nel: metà degli anni 1940 (probabilmente 1947); Luogo di nascita: Bastir. Regione di Jableh |
Generale in pensione e dirigente storico del Servizio informazioni dell'aviazione, di cui ha assunto il comando all'inizio degli anni 2000. È stato nominato consigliere politico e di sicurezza del Presidente nel 2006. Quale consigliere politico e di sicurezza del presidente siriano, Ezzedine Ismael è implicato nella politica repressiva condotta dal regime contro gli oppositori. |
24.7.2012 |
|
151. |
Samir (
|
nato nel: 1962 circa |
Da circa 20 anni è il direttore di gabinetto di Mohammad Nassif Kheir Bek, uno dei principali consiglieri di sicurezza di Bachar al-Assad (che occupa ufficialmente l'incarico di assistente del vicepresidente Farouk al-Sharaa). La sua vicinanza a Bachar al-Asad e Mohammed Nassif Kheir Bek implica Samir Joumaa nella politica repressiva condotta dal regime contro gli oppositori. |
24.7.2012 |
|
152. |
Dr. Qadri (
|
|
Vice Primo Ministro, responsabile dell'economia nonché ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
153. |
Waleed (
|
|
Vice Primo Ministro, ministro degli esteri e degli espatriati. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
154. |
Major general Fahd (
|
|
Ministro della difesa e comandante militare. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
155. |
Dr. Mohammad (
|
|
Ministro dei beni religiosi. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
156. |
Hala (
|
|
Ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
157. |
Eng. Bassam (
|
|
Ministero delle risorse idriche. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
158. |
Eng. Subhi (
|
|
Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
159. |
Dr. Mohammad (
|
|
Ministro dell'istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
160. |
Dr. Hazwan Al Wez (alias. Al Wazz) |
|
Ministro dell'istruzione. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
161. |
Dr. Mohamad (
|
|
Ministro dell'economia e del commercio estero. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
162. |
Dr. Mahmoud (
|
|
Ministro dei Trasporti. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
163. |
Dr. Safwan (
|
|
Ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
164. |
Yasser (
|
|
Ministro dei Lavori pubblici. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
165. |
Eng Sa'iid (
|
|
Ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
166. |
Dr. Lubana (
|
Nata nel 1955; Luogo di nascita Damasco |
Ministero della Cultura. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
167. |
Dr. Jassem (
|
nato nel 1968 |
Ministro del lavoro e degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
168. |
Omran (
|
nato il 27 settembre 1959; Luogo di nascita Damasco |
Ministro dell'informazione. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
169. |
Dr. Adnan (
|
|
Ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
170. |
Najm (
|
|
Ministro della giustizia. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
171. |
Dr. Abdul- Salam (
|
|
Ministro della Sanità. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
172. |
Dr. Ali (
|
|
Ministro aggiunto per la riconciliazione nazionale. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
173. |
Dr. Nazeera (
|
|
Ministro aggiunto per l'ambiente. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
174. |
Mohammed (
|
|
Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
175. |
Najm-eddin (
|
|
Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
176. |
Abdullah (
|
|
Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
177. |
Jamal (
|
|
Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. |
16.10.2012 |
|
178. |
Sulieman (
|
Passaporto: in possesso di un passaporto del Regno Unito. |
Uomo d'affari vicino alla famiglia del presidente Al-Assad. Detiene azioni nell'emittente televisiva Addounia TV, inserita nell'elenco. Collaboratore di Muhammad Nasif Khayrbik, oggetto di designazione. Sostiene il regime siriano. |
16.10.2012 |
|
179. |
Razan (
|
Moglie di Rami Makhlouf, figlia di Waleed (alias Walid) Othman.; Data di nascita: 31 gennaio 1977; Luogo di nascita: governatorato di Latakia; ID nr.: 06090034007 |
In stretti rapporti personali e finanziari con Rami Makhlouf, cugino del presidente Bashar Al-Assad e principale finanziatore del regime, oggetto di designazione. In quanto tale, è associata al regime siriano e ne trae vantaggio. |
16.10.2012 |
B. Entità
|
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
||||||||||
|
1. |
Bena Properties |
|
Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime. |
23.6.2011 |
||||||||||
|
2. |
Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) |
|
Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime. |
23.6.2011 |
||||||||||
|
3. |
Hamcho International (alias Hamsho International Group) |
|
Sotto il controllo di Mohamed Hamcho o Hamsho; fonte di finanziamenti per il regime. |
23.6.2011 |
||||||||||
|
4. |
Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) |
|
Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Chaliche e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime. |
23.6.2011 |
||||||||||
|
5. |
Direzione della sicurezza politica |
|
Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione. |
23.8.2011 |
||||||||||
|
6. |
Direzione delle informazioni generali |
|
Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione. |
23.8.2011 |
||||||||||
|
7. |
Direzione delle informazioni militari |
|
Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione. |
23.8.2011 |
||||||||||
|
8. |
Direzione delle informazioni dell'aeronautica militare |
|
Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione. |
23.8.2011 |
||||||||||
|
9. |
Forza Qods dell'IRGC (alias: Forza Quds) |
Teheran (Iran) |
La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell'IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili. |
23.8.2011 |
||||||||||
|
10. |
Mada Transport |
(Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62) |
Entità economica che finanzia il regime. |
2.9.2011 |
||||||||||
|
11. |
Filiale della Cham Holding |
(Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62) |
Entità economica che finanzia il regime. |
2.9.2011 |
||||||||||
|
12. |
Real Estate Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime. |
2.9.2011 |
||||||||||
|
13. |
Addounia TV (alias Dounia TV) |
tel.: +963-11-5667274; +963 - 11 -5667271; fax: +963-11-5667272; sito web: http://www.addounia.tv |
Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria. |
23.9.2011 |
||||||||||
|
14. |
Cham Holding |
|
Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene. |
23.9.2011 |
||||||||||
|
15. |
El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company) |
|
Produzione e fornitura di torri di comunicazione e di trasmissione e di altre apparecchiature per l'esercito siriano. |
23.9.2011 |
||||||||||
|
16. |
Ramak Constructions Co. |
|
Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito. |
23.9.2011 |
||||||||||
|
17. |
Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) |
|
Investimenti in progetti industriali, militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Majority of shares of the company is owned by Rami Makhlouf. |
23.9.2011 |
||||||||||
|
18. |
Syriatel |
|
Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime: mediante il contratto di licenza versa il 50% dei suoi utili al governo. |
23.9.2011 |
||||||||||
|
19. |
ChamPress TV |
|
Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti |
1.12.2011 |
||||||||||
|
20. |
Al Watan |
|
Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti |
1.12.2011 |
||||||||||
|
21. |
Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (alias Centre d’Etude et de Recherche Scientifique (CERS); aliasScientific Studies and Research Center (SSRC); alias Centre de Recherche de Kaboun) |
|
Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. |
1.12.2011 |
||||||||||
|
22. |
Business Lab |
|
Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. |
1.12.2011 |
||||||||||
|
23. |
Industrial Solutions |
|
Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. |
1.12.2011 |
||||||||||
|
24. |
Mechanical Construction Factory (MCF) |
|
Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. |
1.12.2011 |
||||||||||
|
25. |
Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries |
|
Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. |
1.12.2011 |
||||||||||
|
26. |
Handasieh – Organization for Engineering Industries |
|
Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. |
1.12.2011 |
||||||||||
|
27. |
Syria Trading Oil Company (Sytrol) |
|
Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Partecipa al finanziamento del regime. |
1.12.2011 |
||||||||||
|
28. |
General Petroleum Corporation (GPC) |
|
Società petrolifera statale. Partecipa al finanziamento del regime. |
1.12.2011 |
||||||||||
|
29. |
Al Furat Petroleum Company |
|
Joint venture detenuta per il 50% dalla GPC. Partecipa al finanziamento del regime. |
1.12.2011 |
||||||||||
|
30. |
Industrial Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
||||||||||
|
31. |
Popular Credit Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
||||||||||
|
32. |
Saving Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
||||||||||
|
33. |
Agricultural Cooperative Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
||||||||||
|
34. |
Syrian Lebanese Commercial Bank |
|
Sussidiaria della Commercial Bank of Syria già inserita nell'elenco. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
||||||||||
|
35. |
Deir ez-Zur Petroleum Company |
|
Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
||||||||||
|
36. |
Ebla Petroleum Company |
|
Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
||||||||||
|
37. |
Dijla Petroleum Company Building No. |
|
Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
||||||||||
|
38. |
Central Bank of Syria |
|
Partecipa al finanziamento del regime. |
27.2.2012 |
||||||||||
|
39. |
Syrian Petroleum company |
|
Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. |
23.3.2012 |
||||||||||
|
40. |
Mahrukat Company (Società siriana per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti petroliferi) |
|
Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. |
23.3.2012 |
||||||||||
|
41. |
General Organisation of Tobacco |
|
Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. Appartiene interamente allo Stato siriano. Gli utili ricavati dall'organizzazione, anche attraverso la vendita di licenze per commercializzare marche estere di tabacco e la riscossione di imposte all'importazione di marche estere di tabacco, sono trasferiti allo Stato siriano. |
15.5.2012 |
||||||||||
|
42. |
Ministero della difesa |
|
Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione. |
26.6.2012 |
||||||||||
|
43. |
Ministero dell'interno |
|
Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione. |
26.6.2012 |
||||||||||
|
44. |
Syrian National Security Bureau (Ufficio per la sicurezza nazionale siriana) |
|
Ramo del governo siriano e componente del partito siriano Baath. Direttamente coinvolto nella repressione. Ha ordinato alle forze di sicurezza siriane di usare estrema durezza nei confronti dei manifestanti. |
26.6.2012 |
||||||||||
|
45. |
Syria International Islamic Bank (SIIB) (alias Syrian International Islamic Bank; alias SIIB) |
|
La SIIB ha offerto copertura alla Commercial Bank of Syria, consentendo a tale banca di eludere le sanzioni impostele dall'UE. Dal 2011 al 2012, la SIIB ha agevolato in modo surrettizio finanziamenti per un valore di quasi 150 milioni di dollari per conto della Commercial Bank of Syria. Gli accordi finanziari che sarebbero stati conclusi dalla SIIB sono in realtà da attribuire alla Commercial Bank of Syria. Oltre a lavorare con la Commercial Bank of Syria per eludere le sanzioni, nel 2012 la SIIB ha agevolato una serie di ingenti pagamenti per la Syrian Lebanese Commercial Bank, un altro istituto già designato dall'UE. Così facendo la SIIB ha contribuito a fornire sostegno finanziario al regime siriano. |
26.6.2012 |
||||||||||
|
46. |
General Organisation of Radio and TV (alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT) |
|
Agenzia statale che dipende dal ministero dell'informazione siriano e come tale ne sostiene e promuove la politica d'informazione. È responsabile della gestione delle emittenti televisive siriane di proprietà statale, due terrestri e una satellitare, nonché delle stazioni radio pubbliche. La GORT ha istigato alla violenza contro la popolazione civile in Siria, diventando così uno strumento di propaganda per il regime di Assad e diffondendo disinformazione. |
26.6.2012 |
||||||||||
|
47. |
Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company;alias ‧SCOT‧; alias ‧SCOTRACO‧) |
|
Società petrolifera statale siriana. Partecipa al finanziamento del regime. |
26.6.2012 |
||||||||||
|
48. |
Drex Technologies S.A. |
Data di costituzione: 4 luglio 2000; numero di costituzione: 394678; Direttore: Rami Makhlouf; Agente registrato: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd |
Drex Technologies appartiene interamente a Rami Makhlouf, che è soggetto a sanzioni dell'UE per il sostegno finanziario fornito al regime siriano. Rami Makhlouf utilizza la Drex Technologies per facilitare e gestire le sue partecipazioni finanziarie internazionali, compresa una quota di maggioranza di SyriaTel, precedentemente inserita nell'elenco dell'UE in quanto fornisce anch'essa sostegno finanziario al regime siriano. |
24.7.2012 |
||||||||||
|
49. |
Cotton Marketing Organisation |
|
Banca di proprietà dello Stato. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. |
24.7.2012 |
||||||||||
|
50. |
Syrian Arab Airlines (alias. SAA, alias Syrian Air) |
|
Società pubblica controllata dal regime. Sostiene finanziariamente il regime |
24.7.2012 |
||||||||||
|
51. |
Drex Technologies Holding S.A. |
Registrata in Lussemburgo con il numero B77616; in precedenza aveva sede al seguente indirizzo:
|
Il proprietario effettivo della Drex Technologies Holding S.A è Rami Makhlouf, persona oggetto di sanzioni dell'UE perché finanziatore del regime siriano. |
17.8.2012 |
||||||||||
|
52. |
Megatrade |
|
Agisce come mandatario del Centre d'études et de recherches syrien (CERS), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano. |
16.10.2012 |
||||||||||
|
53. |
Expert Partners |
|
Agisce come mandatario del Centre d'études et de recherches syrien (CERS), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano. |
16.10.2012 |
ALLEGATO II
Elenco delle entità di cui all'articolo 28
Entità
|
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
||||||
|
1. |
Commercial Bank of Syria |
sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php tel.: +963 112218890; fax: +963 112216975; Direzione generale: dir.cbs@mail.sy |
Banca statale che sostiene finanziariamente il regime. |
13.10.2011 |
|
1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 147/46 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2013
relativa al riconoscimento dello «strumento di calcolo delle emissioni di gas serra Biograce» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(2013/256/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,
previa consultazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Gli articoli 7 ter e 7 quater e l’allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili agli articoli 17 e 18 e all’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
|
(2) |
Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, è necessario che gli Stati membri impongano agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. |
|
(3) |
Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
|
(4) |
Lo «strumento di calcolo delle emissioni di gas serra Biograce» è stato presentato il 19 febbraio 2013 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Tale strumento consente di calcolare le emissioni di gas serra per un’ampia gamma di biocarburanti e bioliquidi. I sistemi volontari che se ne avvalgono devono garantire il corretto utilizzo dello strumento e l’osservanza di norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. |
|
(5) |
Dalla valutazione dello «strumento di calcolo delle emissioni di gas serra Biograce» risulta che esso contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE e rispetta i requisiti metodologici di cui all’allegato IV della direttiva 98/70/CE e all’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
|
(6) |
In caso di modifiche del sistema, la Commissione lo esaminerà per stabilire se esso continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto. |
|
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema volontario «strumento di calcolo delle emissioni di gas serra Biograce» (di seguito, «il sistema»), presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 19 febbraio 2013, contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
Le modifiche che possono avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all’adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione può abrogare la presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
|
1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 147/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.