ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.144.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 144

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
30 maggio 2013


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) e il protocollo 37 dell’accordo SEE, contenente l’elenco di cui all’articolo 101

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2013, del 1o febbraio 2013, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

35

 

 

 

*

Avviso ai lettori (vedi pagina 36)

36

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 456/2012 della Commissione, del 30 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/204/UE della Commissione, del 19 aprile 2012, che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE per quanto concerne la dichiarazione della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi e di determinate regioni dell’Italia, della Polonia e del Portogallo quali regioni ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/253/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, che modifica l’allegato II della direttiva 2004/68/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni generali alle quali un territorio può essere considerato indenne dalla febbre catarrale degli ovini (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/303/UE della Commissione, dell’11 giugno 2012, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per la Lituania (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/304/UE della Commissione, dell’11 giugno 2012, che autorizza laboratori in Croazia e in Messico ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (6).

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(8)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(9)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 L 0005: Direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 1).»;

2)

al punto 40 [regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0456: Regolamento di esecuzione (UE) n. 456/2012 della Commissione, del 30 maggio 2012 (GU L 141 del 31.5.2012, pag. 7).»;

3)

dopo il punto 54 (decisione 2000/258/CE del Consiglio) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:

«54a.

32012 D 0304: Decisione di esecuzione 2012/304/UE della Commissione, dell’11 giugno 2012, che autorizza laboratori in Croazia e in Messico ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (GU L 152 del 13.6.2012, pag. 50).

Questo atto non si applica all’Islanda.»;

4)

al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 D 0204: Decisione di esecuzione 2012/204/UE della Commissione, del 19 aprile 2012 (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 26),

32012 D 0303: Decisione di esecuzione 2012/303/UE della Commissione, dell’11 giugno 2012 (GU L 152 del 13.6.2012, pag. 48).»;

5)

al punto 16a (direttiva 2004/68/CE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 D 0253: Decisione di esecuzione 2012/253/UE della Commissione, del 10 maggio 2012 (GU L 125 del 12.5.2012, pag. 51).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 456/2012, della direttiva 2012/5/UE e delle decisioni di esecuzione 2012/204/UE, 2012/253/UE, 2012/303/UE e 2012/304/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 141 del 31.5.2012, pag. 7.

(2)  GU L 81 del 21.3.2012, pag. 1.

(3)  GU L 109 del 21.4.2012, pag. 26.

(4)  GU L 125 del 12.5.2012, pag. 51.

(5)  GU L 152 del 13.6.2012, pag. 48.

(6)  GU L 152 del 13.6.2012, pag. 50.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/489/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Austria, Belgio, Brasile, Colombia, Croazia e Nicaragua (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato I dell’accordo SEE, capitolo I, parte 7.2, al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0489: Decisione di esecuzione 2012/489/UE della Commissione, del 24 agosto 2012 (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 13).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2012/489/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 231 del 28.8.2012, pag. 13.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2012 della Commissione, del 15 maggio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 relativo all’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2012 della Commissione, del 15 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 554/2008 per quanto riguarda il tenore minimo e la dose minima raccomandata del preparato enzimatico di 6-fitasi come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 1zzzzq [regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0414: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2012 della Commissione, del 15 maggio 2012 (GU L 128 del 16.5.2012, pag. 5).»;

2)

al punto 2ze [regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32012 R 0413: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2012 della Commissione, del 15 maggio 2012 (GU L 128 del 16.5.2012, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 413/2012 e (UE) n. 414/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 128 del 16.5.2012, pag. 4.

(2)  GU L 128 del 16.5.2012, pag. 5.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 4/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione, del 1o luglio 2011, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. La legislazione relativa alle questioni fitosanitarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo III dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

ai punti 14 (direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 L 0068: Direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione, del 1o luglio 2011 (GU L 175 del 2.7.2011, pag. 17).»;

2)

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 82 (decisione 2010/680/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«83.

32012 D 0340: Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 90).»

Articolo 2

I testi della direttiva di esecuzione 2011/68/UE e della decisione di esecuzione 2012/340/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 175 del 2.7.2011, pag. 17.

(2)  GU L 166 del 27.6.2012, pag. 90.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 5/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012, relativo al ritiro dal mercato di taluni additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 610/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012, relativo all’autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Latochema Co Ltd) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products) (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 838/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti (6).

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(8)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 1zzzzzb [regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32012 R 0610: Regolamento (UE) n. 610/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012 (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 1).»;

2)

dopo il punto 52 (raccomandazione 2011/25/UE della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:

«53.

32012 R 0451: Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012, relativo al ritiro dal mercato di taluni additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 55).

54.

32012 R 0832: Regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012, relativo all’autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Latochema Co Ltd) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 27).

55.

32012 R 0837: Regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products) (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 7).

56.

32012 R 0838: Regolamento di esecuzione (UE) n. 838/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 9).

57.

32012 R 0839: Regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 11).»

Articolo 2

Al punto 54zzzzc [regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32012 R 0610: Regolamento (UE) n. 610/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012 (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2012, del regolamento (UE) n. 610/2012, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 832/2012, (UE) n. 837/2012, (UE) n. 838/2012 e (UE) n. 839/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (7).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 140 del 30.5.2012, pag. 55.

(2)  GU L 178 del 10.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 251 del 18.9.2012, pag. 27.

(4)  GU L 252 del 19.9.2012, pag. 7.

(5)  GU L 252 del 19.9.2012, pag. 9.

(6)  GU L 252 del 19.9.2012, pag. 11.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell’11 aprile 2012, recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 322/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clopiralid, dimetomorf, fenpyrazamine, folpet e pendimetalin in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 379/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 441/2012 della Commissione, del 24 maggio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, bifentrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, clorotalonil, clotianidin, ciproconazolo, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, dinocap, etoxazolo, fenpirossimato, flubendiamide, fludioxonil, glifosato, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam e triazofos in o su determinati prodotti (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 470/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di polidestrosio (E 1200) nella birra (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 471/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di lisozima (E 1105) nella birra (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 472/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012, che modifica l’allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’uso degli esteri della glicerina della resina del legno (E 445) per la stampa su prodotti dolciari a superficie dura (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 473/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di spinetoram (XDE-175) in o su determinati prodotti (10).

(11)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(12)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 R 0322: Regolamento (UE) n. 322/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012 (GU L 105 del 17.4.2012, pag. 1),

32012 R 0441: Regolamento (UE) n. 441/2012 della Commissione, del 24 maggio 2012 (GU L 135 del 25.5.2012, pag. 4),

32012 R 0473: Regolamento (UE) n. 473/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 (GU L 144 del 5.6.2012, pag. 25).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 R 0322: Regolamento (UE) n. 322/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012 (GU L 105 del 17.4.2012, pag. 1),

32012 R 0441: Regolamento (UE) n. 441/2012 della Commissione del 24 maggio 2012 (GU L 135 del 25.5.2012, pag. 4),

32012 R 0473: Regolamento (UE) n. 473/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 (GU L 144 del 5.6.2012, pag. 25).»;

2)

al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 R 0380: Regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione del 3 maggio 2012 (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14),

32012 R 0470: Regolamento (UE) n. 470/2012 della Commissione del 4 giugno 2012 (GU L 144 del 5.6.2012, pag. 16),

32012 R 0471: Regolamento (UE) n. 471/2012 della Commissione del 4 giugno 2012 (GU L 144 del 5.6.2012, pag. 19),

32012 R 0472: Regolamento (UE) n. 472/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 (GU L 144 del 5.6.2012, pag. 22).»;

3)

dopo il punto 54zzzzzm [regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«54zzzzzn.

32012 R 0307: Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell’11 aprile 2012, recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).

54zzzzzo.

32012 R 0379: Regolamento (UE) n. 379/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 12).

54zzzzzp.

32012 R 0432: Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012, dei regolamenti (UE) n. 322/2012, (UE) n. 379/2012, (UE) n. 380/2012, (UE) n. 432/2012, (UE) n. 441/2012, (UE) n. 470/2012, (UE) n. 471/2012, (UE) n. 472/2012 e (UE) n. 473/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (11).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2.

(2)  GU L 105 del 17.4.2012, pag. 1.

(3)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 12.

(4)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14.

(5)  GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1.

(6)  GU L 135 del 25.5.2012, pag. 4.

(7)  GU L 144 del 5.6.2012, pag. 16.

(8)  GU L 144 del 5.6.2012, pag. 19.

(9)  GU L 144 del 5.6.2012, pag. 22.

(10)  GU L 144 del 5.6.2012, pag. 25.

(11)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 7/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2009/19/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 11 (direttiva 72/245/CEE del Consiglio) del capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 L 0019: Direttiva 2009/19/CE della Commissione, del 12 marzo 2009 (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 17).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/19/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 70 del 14.3.2009, pag. 17.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 8/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 221/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, che modifica, per quanto riguarda la sostanza closantel, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 222/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, che modifica, per quanto riguarda la sostanza triclabendazolo, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 R 0221: Regolamento di esecuzione (UE) n. 221/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012 (GU L 75 del 15.3.2012, pag. 7),

32012 R 0222: Regolamento di esecuzione (UE) n. 222/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012 (GU L 75 del 15.3.2012, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 221/2012 e (UE) n. 222/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 75 del 15.3.2012, pag. 7.

(2)  GU L 75 del 15.3.2012, pag. 10.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 9/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione, del 10 luglio 2012, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE, al punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0618: Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione, del 10 luglio 2012 (GU L 179 dell’11.7.2012, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 618/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 179 dell’11.7.2012, pag. 3.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 10/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico (1), rettificato dalla GU L 124 dell’11.5.2012, pag. 56.

(2)

Il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 abroga la direttiva 95/13/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo IV dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 4c (direttiva 95/13/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32012 R 0392: Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1), rettificato dalla GU L 124 dell’11.5.2012, pag. 56.»;

2)

il testo della sezione 3 dell’appendice 1 e della sezione 3 dell’appendice 2 è soppresso.

Articolo 2

L’allegato IV dell’accordo SEE è così modificato:

1)

il testo del punto 11c (direttiva 95/13/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32012 R 0392: Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1), rettificato dalla GU L 124 dell’11.5.2012, pag. 56  (3).

2)

il testo della sezione 3 dell’appendice 5 e della sezione 3 dell’appendice 6 è soppresso.

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) n. 392/2012, rettificato dalla GU L 124 dell’11.5.2012, pag. 56, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 217/2012 del 7 dicembre 2012 (5).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1.

(2)  GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

(3)  Elencato a titolo puramente informativo; per l’applicazione cfr. l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»;

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(5)  GU L 81 del 21.3.2013, pag. 17.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (1), rettificato dalla GU L 298 del 16.11.2010, pag. 87.

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al capitolo IV dell’allegato II dell’accordo SEE, dopo il punto 6a [regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«6b.

32010 R 1015: Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 21), rettificato dalla GU L 298 del 16.11.2010, pag. 87.

6c.

32010 R 1016: Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 31).

6d.

32011 R 0327: Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8).»

Articolo 2

Dopo il punto 26b [Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione] dell’allegato IV dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti punti:

«26c.

32010 R 1015: Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 21), rettificato dalla GU L 298 del 16.11.2010, pag. 87.

26d.

32010 R 1016: Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 31).

26e.

32011 R 0327: Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 1015/2010, rettificato dalla GU L 298 del 16.11.2010, pag. 87, (UE) n. 1016/2010 e (UE) n. 327/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 21.

(2)  GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 31.

(3)  GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 12/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE (1).

(2)

La decisione di esecuzione 2011/877/UE abroga la decisione 2007/74/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IV dell’accordo SEE è così modificato:

1)

dopo il punto 24a (decisione 2008/952/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«24b.

32011 D 0877: Decisione di esecuzione della Commissione 2011/877/UE, del 19 dicembre 2011, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 91).»;

2)

il testo del punto 29 (decisione 2007/74/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2011/877/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 91.

(2)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 13/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (1).

(2)

La direttiva 2008/92/CE abroga la direttiva 90/377/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati IV e XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 7 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio) dell’allegato IV dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32008 L 0092: Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9) (3).

Articolo 2

Il testo del punto 26 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio) dell’allegato XXI dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32008 L 0092: Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Il Liechtenstein è esentato dagli obblighi previsti nella presente direttiva, fatta eccezione per l’obbligo di comunicare i dati relativi al prezzo industriale per il consumatore finale industriale della fascia IC per l’elettricità e per il consumatore finale industriale della fascia I3 per il gas. I dati semestrali relativi a tre livelli di prezzo (prezzi al netto di tutte le tasse e oneri; prezzi al netto dell’IVA e di altre imposte recuperabili; prezzi comprensivi di tutte le tasse, oneri e IVA) sono comunicati entro due mesi dalla scadenza del periodo di riferimento usando i questionari forniti a tal fine da Eurostat.»

Articolo 3

I testi della direttiva 2008/92/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9.

(2)  GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16.

(3)  Elencata a titolo puramente informativo: per l’applicazione cfr. l’allegato XXI sulle statistiche.»

(4)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 14/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato VI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato VI dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 1 [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0465: Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 4).»;

2)

al punto 2 [regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32012 R 0465: Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 465/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 4.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 15/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione (1) modifica il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); e poiché entrambi sono integrati nell’accordo SEE, occorre fare riferimento al regolamento (UE) n. 1244/2010 al punto 2 dell’allegato VI.

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato VI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2 [regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato VI dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 1244: Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 16/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/194/UE della Commissione, dell’11 aprile 2012, che modifica la decisione 2008/961/CE sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 23c (decisione 2008/961/CE della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 D 0194: Decisione di esecuzione 2012/194/UE della Commissione, dell’11 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 49).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2012/194/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 103 del 13.4.2012, pag. 49.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 17/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 310/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 29e [regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione] dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32012 R 0310: Regolamento delegato (UE) n. 310/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) n. 310/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 103 del 13.4.2012, pag. 11.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) e il protocollo 37 dell’accordo SEE, contenente l’elenco di cui all’articolo 101

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/C 326/07 della Commissione, del 2 novembre 2010, che istituisce il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (1).

(2)

Per il buon funzionamento dell’accordo SEE è necessario estendere il suo protocollo 37, in modo tale che questo comprenda il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica istituito con decisione 2010/C 326/07 della Commissione, e modificare il suo allegato IX al fine di precisare le procedure di associazione a tale forum.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IX e il protocollo 37 dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31ec (decisione 2010/578/UE della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«31ed.

32010 D 1203(02): Decisione 2010/C 326/07 della Commissione, del 2 novembre 2010, che istituisce il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (GU C 326 del 3.12.2010, pag. 13).

Modalità per l’associazione degli Stati EFTA in conformità dell’articolo 101 dell’accordo:

Ogni Stato EFTA può designare una persona incaricata di partecipare come osservatore alle riunioni del forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica.».

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell’accordo SEE (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) è aggiunto il seguente punto:

«38.

Forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (decisione 2010/C 326/07 della Commissione).»

Articolo 3

I testi della decisione 2010/C 326/07 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU C 326 del 3.12.2010, pag. 13.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 19/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 37dj [regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«37dk.

32011 D 0665: Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2011/665/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 20/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2012/226/UE della Commissione, del 23 aprile 2012, relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario (1).

(2)

La decisione 2012/226/UE abroga la decisione 2010/409/UE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 42ed (decisione 2010/409/UE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32012 D 0226: Decisione 2012/226/UE della Commissione, del 23 aprile 2012, relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 27).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

a)

Le tabelle che figurano nell’allegato della decisione sono integrate come segue.

Nella tabella del punto 1.1 viene aggiunto il testo seguente:

Paese

NRV 1.1 (× 10–9) (*)

NRV 1.2 (× 10–9) (**)

Norvegia (NO)

2,84

0,033

Nella tabella del punto 1.2 viene aggiunto il testo seguente:

Paese

NRV 2 (× 10–9) (*)

Norvegia (NO)

2,82

Nella tabella del punto 1.3 viene aggiunto il testo seguente:

Paese

NRV 3.1 (× 10–9) (*)

NRV 3.2 (**)

Norvegia (NO)

21,7

n.a.

Nella tabella del punto 1.4 viene aggiunto il testo seguente:

Paese

NRV 4 (× 10–9) (*)

Norvegia (NO)

14,20

Nella tabella del punto 1.5 viene aggiunto il testo seguente:

Paese

NRV 5 (× 10–9) (*)

Norvegia (NO)

91,8

Nella tabella del punto 1.6 viene aggiunto il testo seguente:

Paese

NRV 6 (× 10–9) (*)

Norvegia (NO)

50,9

b)

Le misure stabilite dalla presente decisione non si applicano alle infrastrutture ferroviarie esistenti sul territorio del Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi della decisione 2012/226/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 115 del 27.4.2012, pag. 27.

(2)  GU L 189 del 22.7.2010, pag. 19.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2012 della Commissione, del 27 luglio 2012, relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 415/2007 relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 49ab [regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32012 R 0689: Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2012 della Commissione, del 27 luglio 2012 (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 202 del 28.7.2012, pag. 5.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 22/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/505/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, relativa al riconoscimento dell’Egitto a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 56jo (decisione di esecuzione 2012/76/UE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«56jp.

32012 D 0505: Decisione di esecuzione 2012/505/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, relativa al riconoscimento dell’Egitto a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 57).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2012/505/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 252 del 19.9.2012, pag. 57.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 23/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 della Commissione, del 25 agosto 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 173/2012 della Commissione, del 29 febbraio 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto riguarda i metodi utilizzati per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/5862/EU della Commissione, del 17 agosto 2011, che modifica la decisione 2010/774/UE che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta.

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/9407/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/774/UE in relazione al trasporto di merci e di posta per via aerea.

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/1228/UE della Commissione, del 29 febbraio 2012, che modifica la decisione 2010/774/UE della Commissione per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione.

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/5672/UE della Commissione, del 10 agosto 2012, che modifica la decisione 2010/774/UE della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta.

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/5880/UE della Commissione, del 23 agosto 2012, che modifica la decisione 2010/774/UE della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto riguarda i metodi utilizzati per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati.

(9)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 R 0859: Regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2011 della Commissione, del 25 agosto 2011 (GU L 220 del 26.8.2011, pag. 9),

32012 R 0173: Regolamento di esecuzione (UE) n. 173/2012 della Commissione, del 29 febbraio 2012 (GU L 59 dell’1.3.2012, pag. 1),

32012 R 0711: Regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012 (GU L 209 del 4.8.2012, pag. 1).».

2.

Al punto 66hf [decisione C(2010) 774 definitivo della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 D 5862: Decisione di esecuzione 2011/5862/UE della Commissione, del 17 agosto 2011, che modifica la decisione 2012/774/UE della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta,

32011 D 9407: Decisione di esecuzione 2011/9407/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/774/UE in relazione al trasporto di merci e di posta per via aerea,

32012 D 1228: Decisione di esecuzione della Commissione 2012/1228/UE della Commissione, del 29 febbraio 2012, che modifica la decisione 2010/774/UE della Commissione per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione,

32012 D 5672: Decisione di esecuzione 2012/5672/EU della Commissione, del 10 agosto 2012, che modifica la decisione 2010/774/UE della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile in relazione al trasporto di merci e di posta,

32012 D 5880: Decisione di esecuzione 2012/5880/UE della Commissione, del 23 agosto 2012, che modifica la decisione 2010/774/UE della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto riguarda i metodi utilizzati per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 859/2011, (UE) n. 173/2012 e (UE) n. 711/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 220 del 26.8.2011, pag. 9.

(2)  GU L 59 dell’1.3.2012, pag. 1.

(3)  GU L 209 del 4.8.2012, pag. 1.

(4)  Non è stata indicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 24/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2012/49/UE della Commissione, del 26 gennaio 2012, che modifica le decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione degli enzimi conformemente all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 2e (decisione 2011/264/UE della Commissione) e 2h (decisione 2011/263/UE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 D 0049: Decisione 2012/49/UE della Commissione, del 26 gennaio 2012 (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 36).»

Articolo 2

I testi della decisione 2012/49/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 201/2012, del 26 ottobre 2012 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 26 del 28.1.2012, pag. 36.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  GU L 21 del 24.1.2013, pag. 51.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 26/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (1).

(2)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1102/2008 occorre tenere conto del fatto che gli scambi con i paesi terzi non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE e che quindi le disposizioni del regolamento che vietano l’esportazione di mercurio non sono applicabili agli Stati EFTA. Tuttavia, poiché le disposizioni relative al mercurio inteso come rifiuto sono rilevanti ai fini del SEE, gli Stati EFTA collaboreranno affinché il divieto di esportazione risulti efficace.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 22 (direttiva 96/59/CE del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«22a.

32008 R 1102: Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

L’articolo 1 recita:

“È consentita l’esportazione dall’UE agli Stati EFTA e viceversa, nonché tra Stati EFTA di mercurio metallico (Hg, numero CAS RN 7439-97-6), cinabro, mercurio (I), cloruro mercuroso (Hg2Cl2, numero CAS RN 10112-91-1), mercurio (II), ossido mercurico (HgO, numero CAS RN 21908-53-2) e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.

Tale disposizione lascia impregiudicata l’applicazione di divieti all’importazione o all’esportazione più rigidi vigenti in uno Stato EFTA al momento dell’integrazione del regolamento nell’accordo SEE.

Gli Stati EFTA adottano misure efficaci a garantire che il mercurio e i composti e le miscele del mercurio di cui al primo comma non siano esportati dall’UE in un paese terzo attraverso uno Stato EFTA. Lo stesso vale per la miscela di mercurio metallico con altre sostanze finalizzata unicamente all’esportazione di mercurio metallico dall’UE ad un paese terzo attraverso uno Stato EFTA. Il divieto non si applica alle esportazioni dei composti di cui al primo comma per scopi di ricerca e sviluppo, medici o di analisi.”;

b)

L’articolo 9 non si applica agli Stati EFTA.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1102/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 27/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell’allegato III B (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32c [regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XX dell’accordo SEE viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0135: Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012 (GU L 46 del 17.2.2012, pag. 30).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 135/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 46 del 17.2.2012, pag. 30.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 28/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32d (direttiva 1999/31/CE del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo SEE viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32011 L 0097: Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011 (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 49).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/97/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 26/2013 del 1o febbraio 2013 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 328 del 10.12.2011, pag. 49.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  Cfr. pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 29/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XXII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio) dell’allegato XXII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 L 0006: Direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 3).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2012/6/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 81 del 21.3.2012, pag. 3.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/36


AVVISO AI LETTORI

La decisione del Comitato misto SEE n. 25/2013 è stata ritirata prima dell’adozione e pertanto non esiste.