ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.143.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 143

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
30 maggio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

11

 

*

Regolamento (UE) n. 497/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

22

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione 2013/248/PESC del Consiglio, del 29 maggio 2013, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

24

 

 

2013/249/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 maggio 2013, che modifica la decisione 2009/852/CE concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti [notificata con il numero C(2013) 2803]  ( 1 )

26

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 494/2013 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.

(2)

Il Consiglio ritiene che una persona e due entità debbano essere rimosse dall’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive che figura all’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON


(1)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.


ALLEGATO

La persona e le entità seguenti sono rimosse dall’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006:

1)

Persona

Shadryna, Hanna Stanislavauna

2)

Entità

a)

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

b)

Sport-Pari


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 495/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica, degli animali e dell’ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2). Tale regolamento è stato in seguito sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione (4) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione (5).

(3)

L’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 prevede una revisione delle disposizioni quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi sulla presenza di radioattività nei mangimi e negli alimenti del terzo periodo vegetativo in seguito all’incidente, ossia entro il 31 marzo 2014. Tuttavia, in conformità di tale articolo, le disposizioni concernenti i prodotti raccolti prevalentemente nella seconda metà del secondo periodo vegetativo, per i quali i dati del secondo periodo vegetativo non sono quindi ancora disponibili, vanno riesaminate entro il 31 marzo 2013.

(4)

Le misure sono state riesaminate tenendo conto dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti e nei mangimi forniti dalle autorità giapponesi per il periodo settembre 2012-gennaio 2013.

(5)

Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba e Kanagawa, il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 dispone il campionamento e l’analisi, prima dell’esportazione nell’Unione, di funghi, tè, prodotti della pesca, talune piante selvatiche commestibili, taluni ortofrutticoli, riso e semi di soia e tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. Dopo la valutazione dettagliata dei dati forniti, pere, taro, yacón, pomacee, papaia e pettinidi vanno cancellati dall’elenco dei prodotti per i quali sono richiesti il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione, mentre è opportuno includere in tale elenco grano saraceno, radice di loto e fecola di maranta. Dato che l’importazione di carni bovine fresche dal Giappone è stata recentemente autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 196/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’inserimento del Giappone nell’elenco dei paesi terzi o di loro regioni dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di determinate carni fresche (6), è necessario aggiungere le carni bovine fresche all’elenco dei prodotti per i quali sono prescritti il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione.

(6)

In seguito al rilevamento di non conformità, è opportuno aggiungere la prescrizione di effettuare il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione di funghi dal territorio delle prefetture di Nagano, Niigata e Aomori.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:

a)

il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell’11 marzo 2011; oppure

b)

il prodotto, diverso dal tè e dai funghi originari della prefettura di Shizuoka e diverso dai funghi originari delle prefetture di Yamanashi, Nagano, Niigata o Aomori, è originario di o proviene da una prefettura diversa da Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate; oppure

c)

il prodotto è originario di o proviene da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non figura nell’allegato IV del presente regolamento (e pertanto non è prescritta un’analisi prima dell’esportazione); oppure

d)

il prodotto proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non è originario di una di esse e non è stato esposto a radioattività durante il transito; oppure

e)

nel caso di tè e funghi originari della prefettura di Shizuoka, di funghi originari delle prefetture di Yamanashi, Nagano, Niigata o Aomori, di prodotti da essi derivati o di mangimi o alimenti composti contenenti oltre il 50 % di questi prodotti, il prodotto è accompagnato da un rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e dell’analisi; oppure

f)

se il prodotto elencato all’allegato IV del presente regolamento è originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate o è un alimento o mangime composto contenente oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e dell’analisi. L’elenco di prodotti figurante all’allegato IV lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (7); oppure

g)

se non è nota l’origine del prodotto o degli ingredienti presenti ad un livello superiore al 50 %, il prodotto è accompagnato da un rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e dell’analisi.

2)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Misure transitorie

1.   In deroga all’articolo 3, i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, qualora:

a)

abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012; oppure

b)

siano accompagnati da una dichiarazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, rilasciata prima del 1o novembre 2012, e abbiano lasciato il Giappone prima del 1o dicembre 2012.

2.   In deroga all’articolo 3, i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, qualora:

a)

abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2013 della Commissione (8); oppure

b)

siano accompagnati da una dichiarazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, rilasciata prima del 1o giugno 2013, e abbiano lasciato il Giappone prima del 1o luglio 2013.

3.   In deroga all’articolo 3, per grano saraceno, radici di loto e fecola di maranta originari di o provenienti da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate e funghi originari di o provenienti da Nagano, Niigata o Aomori, l’obbligo di campionamento e analisi prima dell’esportazione nell’Unione non si applica qualora tali prodotti abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2013.

3)

l’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato IV è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.

(3)  GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.

(4)  GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16.

(5)  GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31.

(6)  GU L 65 dell’8.3.2013, pag. 13.

(7)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.»;

(8)  GU L 143 del 30.5.2013, pag. 3.»;


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Image Image


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Mangimi ed alimenti per i quali sono prescritti il campionamento e l’analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell’esportazione nell’Unione

a)

prodotti originari della prefettura di Fukushima:

tutti i prodotti, tenendo conto delle esenzioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento;

b)

prodotti originari della prefettura di Shizuoka:

tè e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 09022101 20 e 2202 90 10,

funghi e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

c)

prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Nagano, Niigata o Aomori:

funghi e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

d)

prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa o Iwate:

tè e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0902, 2101 20 e 2202 90 10,

funghi e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80,

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 e 1605 ad eccezione dei pettinidi di cui ai codici NC 0307 21, 0307 29 e 1605 52 00,

riso e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 e 1905 90,

semi di soia e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 1201 90, 1208 10, 1507,

fagioli azuki che rientrano nei codici NC 0708 20, 0713 32 00 e relativi prodotti trasformati di cui al codice NC 1106 10,

mirtilli e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95,

semi di ginkgo biloba che rientrano nel codice NC 0802 90 85 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici 9019, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

albicocco del Giappone che rientra nel codice NC 0809 40 05 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

agrumi che rientrano nel codice NC 0805, scorza di agrumi che rientra nel codice NC 0814 00 00 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95,

kaki che rientrano nel codice NC 0810 70 00 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

melagrane che rientrano nel codice NC 0810 90 75 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

chocolate-vine (Akebia quinata) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 e 0813 40 95,

castagne che rientrano nei codici NC 0802 41 00 e 0802 42 00 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

noci che rientrano nei codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95,

Ashitaba (Angelica keiskei) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

farfaraccio maggiore (fuki), steli di farfaraccio giapponese (Petasites japonica) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

zenzero giapponese (Myoga) che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 2008 99 49, 2008 99 67,

parti commestibili di Aralia sp. e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91,

felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

parti commestibili di ravanello giapponese o wasabi (Wasabia japonica) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0910 99,

prezzemolo giapponese (Oenanthe javanica) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

pepe nero giapponese (Zanthoxylum piperitum) che rientra nel codice NC 0910 99,

felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

aurea marginata (Hosta Montana) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

aglio serpentino (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0712 90,

cardo giapponese (Cirsium japonicum) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

yobusumaso (Honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

Synurus pungens (Oyamabokuchi) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

equiseto dei campi (Equisetum arvense) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90,

Actinidia polygama (vite d’argento) e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 e 0813 40 95,

carni bovine fresche che rientrano nei codici NC 0201, 0202, 0206 10, 0206 21 00, 0206 22 00, 0206 29, 0504 e 1502,

riso e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 e 1905 90,

radice di loto e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0711 90, 0712 90 e 1211 90,

fecola di maranta e relativi prodotti trasformati che rientrano nei codici NC 0714 90;

e)

prodotti composti contenenti più del 50 % dei prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente allegato.»


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 496/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2013

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1o gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (1) (regolamento SPG), in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il considerando 12 del regolamento (CE) n. 732/2008 prevede che il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi al mercato comunitario per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite.

(2)

A norma dell’articolo 25, lettera b), del regolamento SPG la Commissione adotta le modifiche rese necessarie da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori.

(3)

La Repubblica del Sud Sudan (di seguito il «Sud Sudan») è divenuta uno Stato indipendente. Il 14 luglio 2011 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/65/308 che riconosce il Sud Sudan come membro delle Nazioni Unite.

(4)

Il 18 dicembre 2012 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/67/136 con la quale il Sud Sudan è stato aggiunto all’elenco dei paesi meno sviluppati.

(5)

Le Antille olandesi sono state dissolte. Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Curaçao e Sint Maarten (parte neerlandese) sono attualmente paesi e territori d’oltremare del Regno dei Paesi Bassi.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1106/2012, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (2), ha soppresso le Antille olandesi dalla versione della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione e del commercio tra i suoi Stati membri, valida a decorrere dal 1o gennaio 2013, ed ha incluso nella stessa Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Curaçao e Sint Maarten (parte neerlandese) e il Sud Sudan.

(7)

Di conseguenza, è opportuno modificare l’allegato I del regolamento SPG nel modo indicato di seguito. Le Antille olandesi devono essere eliminate dalla colonna B dell’allegato I del regolamento SPG. Il Sud Sudan, Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Curaçao e Sint Maarten (parte neerlandese) devono essere inclusi nella colonna B dell’allegato I del regolamento SPG. Il Sud Sudan deve essere inserito anche nella colonna D dell’allegato I del regolamento SPG tra i paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Paesi  (1) e territori beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate

Colonna A

:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità

Colonna B

:

nome del paese o del territorio

Colonna C

:

sezioni nei confronti delle quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate (articolo 13)

Colonna D

:

paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (articolo 11)

Colonna E

:

paesi inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 7)

A

B

C

D

E

AE

Emirati Arabi Uniti

 

 

 

 

AF

Afghanistan

 

 

X

 

AG

Antigua e Barbuda

 

 

 

 

AI

Anguilla

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

X

AO

Angola

 

 

X

 

AQ

Antartide

 

 

 

 

AR

Argentina

 

 

 

 

AS

Samoa americane

 

 

 

 

AW

Aruba

 

 

 

 

AZ

Azerbaigian

 

 

 

X

BB

Barbados

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

X

 

BF

Burkina Faso

 

 

X

 

BH

Bahrein

 

 

 

 

BI

Burundi

 

 

X

 

BJ

Benin

 

 

X

 

BM

Bermuda

 

 

 

 

BN

Brunei Darussalam

 

 

 

 

BO

Bolivia

 

 

 

X

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba

 

 

 

 

BR

Brasile

S-IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

 

 

S-IX

Legno e lavori di legno; carbone di legna; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; legno e sughero, esclusi i mobili;

 

 

BS

Bahamas

 

 

 

 

BT

Bhutan

 

 

X

 

BV

Isola di Bouvet

 

 

 

 

BW

Botswana

 

 

 

 

BY

Bielorussia

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

CC

Isole Cocos (Keeling)

 

 

 

 

CD

Congo, Repubblica democratica del

 

 

X

 

CF

Repubblica centrafricana

 

 

X

 

CG

Congo

 

 

 

 

CI

Costa d’Avorio

 

 

 

 

CK

Isole Cook

 

 

 

 

CM

Camerun

 

 

 

 

CN

Repubblica popolare cinese

S-VI

Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

 

 

S-VII

Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

 

 

S-VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

 

 

S-IX

Legno e lavori di legno; carbone di legna; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; da panieraio o da stuoiaio

 

 

S-XI(a)

Prodotti tessili; S-XI(b) Manufatti tessili

 

 

S-XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

 

 

S-XIII

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

 

 

S-XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

 

 

S-XV

Metalli comuni e loro lavori

 

 

S-XVI

Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e parti di queste macchine o apparecchi, apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

 

 

S-XVII

Materiale da trasporto

 

 

S-XVIII

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori

 

 

S-XX

Merci e prodotti diversi

 

 

CO

Colombia

 

 

 

X

CR

Costa Rica

 

 

 

X

CU

Cuba

 

 

 

 

CV

Capo Verde

 

 

X

 

CW

Curaçao

 

 

 

 

CX

Isola Christmas

 

 

 

 

DJ

Gibuti

 

 

X

 

DM

Dominica

 

 

 

 

DO

Repubblica dominicana

 

 

 

 

DZ

Algeria

 

 

 

 

EC

Ecuador

 

 

 

X

EG

Egitto

 

 

 

 

ER

Eritrea

 

 

X

 

ET

Etiopia

 

 

X

 

FJ

Figi

 

 

 

 

FK

Isole Falkland

 

 

 

 

FM

Stati federati di Micronesia

 

 

 

 

GA

Gabon

 

 

 

 

GD

Grenada

 

 

 

 

GE

Georgia

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

GI

Gibilterra

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

 

 

 

GM

Gambia

 

 

X

 

GN

Guinea

 

 

X

 

GQ

Guinea equatoriale

 

 

X

 

GS

Georgia del Sud e Sandwich australi

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

X

GU

Guam

 

 

 

 

GW

Guinea-Bissau

 

 

X

 

GY

Guyana

 

 

 

 

HM

Isole Heard e McDonald

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

X

HT

Haiti

 

 

X

 

ID

Indonesia

S-III

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

 

 

IN

India

S-XI(a)

Prodotti tessili

 

 

IO

Territorio britannico dell’Oceano Indiano

 

 

 

 

IQ

Iraq

 

 

 

 

IR

Iran

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

JO

Giordania

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

KH

Cambogia

 

 

X

 

KI

Kiribati

 

 

X

 

KM

Comore

 

 

X

 

KN

Saint Kitts e Nevis

 

 

 

 

KW

Kuwait

 

 

 

 

KY

Isole Cayman

 

 

 

 

KZ

Kazakistan

 

 

 

 

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

 

 

X

 

LB

Libano

 

 

 

 

LC

Saint Lucia

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

X

LR

Liberia

 

 

X

 

LS

Lesotho

 

 

X

 

LY

Libia

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

MG

Madagascar

 

 

X

 

MH

Isole Marshall

 

 

 

 

ML

Mali

 

 

X

 

MM

Myanmar/Birmania

 

 

X

 

MN

Mongolia

 

 

 

X

MO

Macao

 

 

 

 

MP

Isole Marianne settentrionali

 

 

 

 

MR

Mauritania

 

 

X

 

MS

Montserrat

 

 

 

 

MU

Maurizio

 

 

 

 

MV

Maldive

 

 

X

 

MW

Malawi

 

 

X

 

MX

Messico

 

 

 

 

MY

Malaysia

S-III

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

 

 

MZ

Mozambico

 

 

X

 

NA

Namibia

 

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

 

 

 

 

NE

Niger

 

 

X

 

NF

Isola Norfolk

 

 

 

 

NG

Nigeria

 

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

 

X

NP

Nepal

 

 

X

 

NR

Nauru

 

 

 

 

NU

Niue

 

 

 

 

OM

Oman

 

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

X

PF

Polinesia francese

 

 

 

 

PG

Papua Nuova Guinea

 

 

 

 

PH

Filippine

 

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

 

 

 

 

PW

Palau

 

 

 

 

PY

Paraguay

 

 

 

X

QA

Qatar

 

 

 

 

RU

Federazione russa

 

 

 

 

RW

Ruanda

 

 

X

 

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

SB

Isole Salomone

 

 

X

 

SC

Seychelles

 

 

 

 

SD

Sudan

 

 

X

 

SH

Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha

 

 

 

 

SL

Sierra Leone

 

 

X

 

SN

Senegal

 

 

X

 

SO

Somalia

 

 

X

 

SR

Suriname

 

 

 

 

SS

Sud Sudan

 

 

X

 

ST

São Tomé e Príncipe

 

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

X

SX

Sint Maarten (parte neerlandese)

 

 

 

 

SY

Repubblica araba siriana

 

 

 

 

SZ

Swaziland

 

 

 

 

TC

Isole Turks e Caicos

 

 

 

 

TD

Ciad

 

 

X

 

TF

Territori australi francesi

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

X

 

TH

Thailandia

S-XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

 

 

TJ

Tagikistan

 

 

 

 

TK

Tokelau

 

 

 

 

TL

Timor Leste

 

 

X

 

TM

Turkmenistan

 

 

 

 

TN

Tunisia

 

 

 

 

TO

Tonga

 

 

 

 

TT

Trinidad e Tobago

 

 

 

 

TV

Tuvalu

 

 

X

 

TZ

Tanzania

 

 

X

 

UA

Ucraina

 

 

 

 

UG

Uganda

 

 

X

 

UM

Isole minori lontane degli Stati Uniti

 

 

 

 

UY

Uruguay

 

 

 

 

UZ

Uzbekistan

 

 

 

 

VC

Saint Vincent e Grenadine

 

 

 

 

VE

Venezuela

 

 

 

 

VG

Isole Vergini britanniche

 

 

 

 

VI

Isole Vergini americane

 

 

 

 

VN

Vietnam

S-XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

 

 

VU

Vanuatu

 

 

X

 

WF

Wallis e Futuna

 

 

 

 

WS

Samoa

 

 

X

 

YE

Yemen

 

 

X

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

ZA

Sudafrica

 

 

 

 

ZM

Zambia

 

 

X

 

ZW

Zimbabwe»

 

 

 

 


(1)  L’elenco include paesi che sono temporaneamente sospesi dal SPG comunitario o che non hanno rispettato le prescrizioni di cooperazione amministrativa (condizione indispensabile per la concessione del beneficio delle preferenze tariffarie alle merci). La Commissione o le competenti autorità del paese interessato forniranno un elenco aggiornato.


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/20


REGOLAMENTO (UE) N. 497/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2013

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2)

Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Nell’aggiornare tali specifiche occorre tenere conto delle specifiche e delle tecniche analitiche relative agli additivi alimentari definite nel Codex Alimentarius redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari.

(4)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 contiene errori nelle specifiche relative al sodio bisolfito (E 222), al lattato di sodio (E 325) e ai fosfatidi di ammonio (E 442). Occorre rettificare tali errori.

(5)

Il regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (4) sopprime gli additivi alimentari silicato di calcio e alluminio (E 556) e silicato d’alluminio (caolino) (E 559) dall’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 a decorrere dal 1o febbraio 2014. Di conseguenza devono essere soppresse anche le specifiche relative a tali additivi alimentari.

(6)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 contiene due errori relativi ai numeri Einecs (5) attribuiti al guanilato bisodico (E 627) e al guanilato dipotassico (E 628). Occorre rettificare tali errori.

(7)

Occorre pertanto modificare e rettificare in conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato e rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

(4)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14.

(5)  European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale — Einecs).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato e rettificato:

1)

la voce «E 222 sodio bisolfito» è così modificata:

a)

l’intestazione è sostituita dalla seguente:

«E 222 IDROGENO SOLFITO DI SODIO»

b)

la specifica relativa alla purezza del ferro è sostituita dalla seguente:

«Ferro

Non più di 10 mg/kg sul tenore di SO2»

2)

alla voce «E325 lattato di sodio», la specifica relativa al test per l’identificazione del potassio è sostituita dalla seguente:

«Test del sodio

Positivo»

3)

alla voce «E 442 fosfatidi di ammonio», le specifiche relative alla descrizione sono sostituite dalla seguente:

«Descrizione

Da semisolido untuoso a liquido oleoso»

4)

alla voce «E 556 calcium aluminium silicate», l’intestazione è sostituita dalla seguente:

«E 556 SILICATO DI CALCIO E ALLUMINIO  (1)

5)

alla voce «E 559 silicato di alluminio (caolino)», l’intestazione è sostituita dalla seguente:

«E 559 SILICATO DI ALLUMINIO (CAOLINO)  (2)

6)

alla voce «E 627 guanilato bisodico», il numero Einecs nella definizione è sostituito dal seguente:

«Einecs

226-914-1»

7)

alla voce «E 628 guanilato dipotassico», il numero Einecs nella definizione è sostituito dal seguente:

«Einecs

221-849-5»


(1)  Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014.»

(2)  Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014.»


30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 498/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

15,1

MA

57,6

TN

48,3

TR

65,0

ZZ

46,5

0707 00 05

MK

55,3

TR

142,5

ZZ

98,9

0709 93 10

MA

110,7

TR

141,4

ZZ

126,1

0805 10 20

EG

55,4

IL

71,9

MA

67,7

ZZ

65,0

0805 50 10

AR

99,0

TR

106,5

ZA

109,5

ZZ

105,0

0808 10 80

AR

146,3

BR

108,4

CL

131,9

CN

96,2

MK

42,6

NZ

142,0

US

203,2

ZA

114,4

ZZ

123,1

0809 29 00

US

899,4

ZZ

899,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/24


DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/248/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC.

(2)

Il Consiglio ritiene che una persona e due entità debbano essere rimosse dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura all’allegato della decisione 2012/642/PESC.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO

La persona e le entità seguenti sono rimosse dall’allegato della decisione 2012/642/PESC:

1)

Persona

Shadryna, Hanna Stanislavauna

2)

Entità

a)

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

b)

Sport-Pari


30.5.2013   

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L 143/26


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2013

che modifica la decisione 2009/852/CE concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti

[notificata con il numero C(2013) 2803]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/249/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/852/CE della Commissione (2) prevede che le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004, non si applichino fino al 31 dicembre 2013 agli stabilimenti di trasformazione del latte in Romania che figurano negli allegati II e III di tale decisione.

(2)

A norma di quanto disposto dalla decisione 2009/852/CE alcuni stabilimenti di trasformazione del latte figuranti nell’allegato II di tale decisione possono trasformare latte non conforme utilizzando linee di produzione separate.

(3)

Il 15 febbraio 2013 la Romania ha inviato alla Commissione un elenco rivisto e aggiornato di tali stabilimenti di trasformazione del latte.

(4)

In tale elenco rivisto ed aggiornato lo stabilimento numero L35 SC DANONE PDPA ROMANIA SRL è stato eliminato dall’allegato II ed autorizzato a trasformare soltanto latte conforme per la commercializzazione nell’UE.

(5)

Lo stabilimento numero MM 1795 SC CALITATEA SRL è stato autorizzato a trasformare latte crudo conforme e non conforme senza separazione; è quindi opportuno eliminarlo dall’allegato II e iscriverlo nell’elenco dell’allegato III della medesima decisione.

(6)

Diciassette stabilimenti sono stati cancellati dall’elenco di cui all’allegato III della decisione 2009/852/CE in cui figuravano poiché, utilizzando solo latte conforme, sono autorizzati a commercializzare prodotti lattiero-caseari all’interno dell’Unione. Tali stabilimenti figuravano nella tabella dell’allegato III della decisione 2009/852/CE al n. 1 (AB 641 SC BIOMILK SRL); al n. 6 (L78 SC ROMFULDA PROD SRL), al n. 9 (BN 2399 SC CARMO-LACT PROD SRL), al n. 13 (L140 S.C. CARMOLACT SRL), al n. 29 (CT 30 EASTERN EUROPEAN FOODS SRL), al n. 40 (L124 SC PRIMULACT SRL, la cui ragione sociale è stata modificata in: SC LACTATE HARGHITA SA), al n. 41 (HR 119 BOMILACT SRL), al n. 42 (HR 625 LACTIS SRL), al n. 43 (HR 213 PAULACT SA), al n. 45 (IS 1540 PROMILCH SRL), al n. 46 (L18 S.C. EUROCHEESE SRL), al n. 56 (L121 SC MIRDATOD PROD SRL), al n. 69 (SM 4189 PRIMALACT SRL), al n. 70 (L5 SC NIRO SERV COM SRL), al n. 74 (SV 1562 BUCOVINA SA SUCEAVA), al n. 81 (L80 SC INDUSTRIAL MARIAN SRL), e al n. 82 (VN 231 VRANLACT SA).

(7)

Sette stabilimenti attualmente figuranti nell’allegato III della decisione 2009/852/CE sono stati inoltre chiusi, cosicché risulta opportuno eliminarli dall’elenco. Tali stabilimenti figuravano nella tabella dell’allegato III della decisione 2009/852/CE al n. 26 (CT 225 MIH PROD SRL), al n. 28 (CT 258 BINCO LACT SRL), al n. 30 (CT 15 SC NIC COSTI TRADE SRL), al n. 32 (L82 SC TOTALLACT GROUP SA), al n. 33 (DJ 80 SC DUVADI PROD COM SRL), al n. 75 (SV 1888 SC TOCAR PROD SRL) e al n. 76 (SV 4909 SC ZADA PROD SRL).

(8)

Sei stabilimenti in Romania hanno chiesto per la prima volta di essere inseriti nell’elenco di cui all’allegato III della decisione 2009/852/CE. Tali stabilimenti sono stati iscritti nell’elenco al n. 8 (L 185 SC SIMCODRIN COM SRL), al n. 17 (L 83 SC KAZAL SRL), al n. 45 (L169 SC DOBREAN SRL), al n. 46 (L152 AGROTRANSCOMEX SRL), al n. 61 (L199 SC LACTO-BOROAIA SRL) e al n. 40 (L 189 SC CALITATEA SRL).

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/852/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e III della decisione 2009/852/CE sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 312 del 27.11.2009, pag. 59.


ALLEGATO

Gli allegati II e III della decisione 2009/852/CE sono sostituiti dai seguenti allegati:

«

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3

N.

Numero di riconoscimento veterinario

Nome dello stabilimento

Indirizzo (città/villaggio/contea)

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4

N.

Numero di riconoscimento veterinario

Nome dello stabilimento

Indirizzo (città/villaggio/contea)

1

L 175

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

2

L 172

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

3

L 136

SC CÂMPANEII PREST SRL

Hidișelul de Sus, județul Bihor, 417277

4

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

5

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

6

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

7

L 171

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

8

L 185

SC SIMCODRIN COM SRL

Budești-Fânațe, județul Bistrița-Năsăud, 427374

9

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

10

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

11

L154

S.C. CAS SRL

Braila, judetul Braila, 810224

12

L148

S.C. LACTAS S.R.L.

Ianca, judetul Braila, 815200

13

L 177

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

14

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

15

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

16

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, judetul Cluj, 407056

17

L 83

SC KAZAL SRL

Dej, județul Cluj, 405200

18

L43

SC DTM MILK LOGISTIC SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

19

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

20

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

21

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

22

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

23

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

24

L 173

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

25

L 181

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

26

L 180

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

27

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

28

L 113

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

29

L 179

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

30

L49

SC ARTEGO SA

Târgu Jiu, Gorj, 210257

31

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

32

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

33

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

34

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

35

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

36

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

37

L134

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

38

L 191

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

39

L190

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

40

L189

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

41

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

42

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

43

L 29

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

44

L 176

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

45

L 169

SC DOBREAN SRL

Ideciu de Sus, județul Mureș, 547362

46

L 152

SC AGROTRANSCOMEX SRL

Miercurea Nirajului, județul Mureș, 547410

47

L 184

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

48

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

49

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

50

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

51

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

52

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

53

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

54

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

55

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

56

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

57

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

58

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

59

L166

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

60

L 167

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

61

L 199

SC LACTO-BOROAIA SRL

Boroaia, jud. Suceava, 727040

62

L 168

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

63

L 186

SC MADIS BIG COM SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

64

L 163

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

L43 — SC LACTOCORV SRL, judetul Constanta - la ragione sociale è stata modificata in: SC DTM MILK LOGISTIC SRL

L186 — SC BIG FAMILY SRL judetul Teleorman, la ragione sociale è stata modificata in: SC MADIS BIG COM SRL

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