ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.142.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 142

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
29 maggio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007 e (CE) n. 442/2009 per quanto riguarda i quantitativi disponibili nell’ambito dei contingenti tariffari di importazione a norma di tali regolamenti

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 493/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

DECISIONI

 

 

2013/244/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 maggio 2013, relativa all’adeguamento su base mensile dal 1o agosto 2011 al 1o giugno 2012 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

5

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili ( GU L 197 del 29.7.2009 )

10

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 492/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2013

che modifica i regolamenti (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007 e (CE) n. 442/2009 per quanto riguarda i quantitativi disponibili nell’ambito dei contingenti tariffari di importazione a norma di tali regolamenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America (3) e il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (4), aprono contingenti tariffari per determinati quantitativi di prodotti dei settori del pollame e delle carni suine.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all’Unione europea, approvato con decisione 2013/125/UE del Consiglio (5), prevede la concessione, da parte dell’Unione, di quantitativi supplementari a titolo dei contingenti tariffari di importazione per i prodotti dei settori del pollame e delle carni suine. Occorre pertanto adeguare i quantitativi disponibili per i rispettivi contingenti tariffari di importazione UE per le carni di pollame e le carni suine.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007 e (CE) n. 442/2009.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 533/2007 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 536/2007 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L’allegato I del regolamento (CE) n. 442/2009 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’anno contingentale che ha inizio il 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.

(3)   GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.

(4)   GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13.

(5)   GU L 69 del 13.3.2013, pag. 4.


ALLEGATO I

La tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 533/2007 è così modificata:

1)

nella riga relativa al gruppo P 2, il numero indicato nella colonna «Quantitativi annui (in t)» è sostituito da «8 570»;

2)

nella riga relativa al gruppo P 3, il numero indicato nella colonna «Quantitativi annui (in t)» è sostituito da «2 705»;

3)

nella riga relativa al gruppo P 4, il numero indicato nella colonna «Quantitativi annui (in t)» è sostituito da «1 781»;


ALLEGATO II

Nella tabella dell’allegato I del regolamento (CE) n. 536/2007, il numero indicato nella colonna «Quantitativo totale (in tonnellate peso prodotto) dal 1o luglio 2006 » è sostituito da « 21 345 » e il titolo di tale colonna è sostituito da «Quantitativi annui (in t)».


ALLEGATO III

L’allegato I del regolamento (CE) n. 442/2009 è così modificato:

1)

nella tabella della parte A, nella riga relativa al numero d’ordine 09.0123, il numero indicato nella quarta colonna «Quantitativi in tonnellate (peso del prodotto)» è sostituito da «6 135»;

2)

nella tabella della parte B, nella riga relativa al numero d’ordine 09.4170, il numero indicato nella quarta colonna «Quantitativi in tonnellate (peso del prodotto)» è sostituito da «4 922».


29.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 493/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

56,4

TN

42,7

TR

67,1

ZZ

55,4

0707 00 05

MK

25,8

TR

139,4

ZZ

82,6

0709 93 10

MA

110,7

TR

146,5

ZZ

128,6

0805 10 20

EG

58,6

IL

71,7

MA

56,6

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

108,5

TR

114,6

ZA

108,6

ZZ

110,6

0808 10 80

AR

143,6

BR

102,6

CL

120,3

CN

95,7

MK

42,6

NZ

139,4

US

207,5

ZA

113,8

ZZ

120,7

0809 29 00

US

557,8

ZZ

557,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

29.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2013

relativa all’adeguamento su base mensile dal 1o agosto 2011 al 1o giugno 2012 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

(2013/244/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione, la variazione del costo della vita, rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente, è risultata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alla retribuzione dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposti nella moneta del paese sede di servizio.

(2)

In conformità dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto occorre adeguare, su base mensile, tali coefficienti correttori a decorrere dal 1o agosto, dal 1o settembre, dal 1o ottobre, dal 1o novembre e dal 1o dicembre 2011 nonché dal 1o gennaio, dal 1o febbraio, dal 1o marzo, dal 1o aprile, dal 1o maggio e dal 1o giugno 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati per determinati paesi, indicati in allegato. Quest’ultimo contiene 11 tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le successive date di applicazione per ciascuno di essi.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del regolamento finanziario (2) e corrispondono alle diverse date pertinenti di cui al primo comma.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Agosto 2011

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

agosto 2011

Tasso di cambio agosto

agosto 2011 (*1)

Coefficiente correttore

agosto 2011 (*2)

Benin

639,0

655,957

97,4

Bielorussia

3 838

7 116,11

53,9

Ciad

756,5

655,957

115,3

Georgia

1,561

2,36590

66,0

India

44,31

62,8840

70,5

Kenya

83,54

129,752

64,4

Liberia

1,467

1,42600

102,9

Malawi

169,9

217,528

78,1

Maurizio

31,10

40,5968

76,6

Mozambico

30,25

38,5900

78,4

Nicaragua

16,76

32,1014

52,2

Siria

48,30

68,7600

70,2

Sri Lanka

111,7

157,915

70,7

Sudan

3,610

3,99934

90,3

Tanzania

1 277

2 238,61

57,0

Trinidad e Tobago

6,634

9,08750

73,0

Uruguay

23,84

26,4790

90,0

Venezuela

5,027

6,12417

82,1

Vietnam

14 308

29 354,2

48,7


Settembre 2011

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

settembre 2011

Tasso di cambio

settembre 2011 (*3)

Coefficiente correttore

settembre 2011 (*4)

Albania

81,44

140,420

58,0

Bielorussia

4 171

7 268,69

57,4


Ottobre 2011

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

ottobre 2011

Tasso di cambio

ottobre 2011 (*5)

Coefficiente correttore

ottobre 2011 (*6)

Bangladesh

55,17

101,524

54,3

Bielorussia

4 735

7 491,43

63,2

Sierra Leone

6 007

5 998,80

100,1

Uganda

2 199

3 815,54

57,6

Yemen

228,2

291,089

78,4


Novembre 2011

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

novembre 2011

Tasso di cambio

novembre 2011 (*7)

Coefficiente correttore

novembre 2011 (*8)

Bielorussia

5 108

11 830,0

43,2

Senegal

625,1

655,957

95,3

Togo

542,5

655,957

82,7


Dicembre 2011

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

dicembre 2011

Tasso di cambio

dicembre 2011 (*9)

Coefficiente correttore

dicembre 2011 (*10)

Bielorussia

5 507

11 670,0

47,2

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

35,27

61,5050

57,3

Turchia

2,072

2,46920

83,9


Gennaio 2012

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

gennaio 2012

Tasso di cambio

gennaio 2012 (*11)

Coefficiente correttore

gennaio 2012 (*12)

Bielorussia

5 834

10 930,0

53,4

Guinea

6 191

9 155,86

67,6

Kenya

88,45

109,362

80,9


Febbraio 2012

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

febbraio 2012

Tasso di cambio

febbraio 2012 (*13)

Coefficiente correttore

febbraio 2012 (*14)

Capo Verde

77,80

110,265

70,6

Eritrea

22,99

19,8798

115,6

Ghana

1,791

2,11115

84,8

Malawi

192,3

217,304

88,5

Siria

52,75

75,1350

70,2

Thailandia

32,29

40,9030

78,9

Venezuela

5,464

5,63029

97,0


Marzo 2012

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

marzo 2012

Tasso di cambio marzo

marzo 2012 (*15)

Coefficiente correttore

marzo 2012 (*16)

Liberia

1,557

1,34540

115,7

Sudan

3,824

3,77329

101,3

Tanzania

1 359

2 088,03

65,1


Aprile 2012

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

aprile 2012

Tasso di cambio

aprile 2012 (*17)

Coefficiente correttore

aprile 2012 (*18)

Marocco

7,934

11,1375

71,2

Nigeria

200,4

205,899

97,3

Siria

56,30

79,3900

70,9


Maggio 2012

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

maggio 2012

Tasso di cambio

maggio 2012 (*19)

Coefficiente correttore

maggio 2012 (*20)

Repubblica centrafricana

707,5

655,957

107,9

Sri Lanka

117,5

173,829

67,6

Sudan

4,082

3,71019

110,0

Uganda

2 317

3 317,44

69,8


Giugno 2012

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

giugno 2012

Tasso di cambio

giugno 2012 (*21)

Coefficiente correttore

giugno 2012 (*22)

Algeria

75,30

100,391

75,0

Angola

158,2

120,712

131,1

Etiopia

20,54

22,2818

92,2

Ghana

1,894

2,32615

81,4

India

46,58

69,9420

66,6

Mali

669,2

655,957

102,0

Sierra Leone

6 350

5 403,82

117,5

Zambia

6 442

6 625,66

97,2


(*1)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timor Leste).

(*2)  Bruxelles = 100.

(*3)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timor Leste).

(*4)  Bruxelles = 100.

(*5)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timor Leste).

(*6)  Bruxelles = 100.

(*7)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timor Leste).

(*8)  Bruxelles = 100.

(*9)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timor Leste).

(*10)  Bruxelles = 100.

(*11)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timor Leste).

(*12)  Bruxelles = 100.

(*13)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timor Leste). 100.

(*14)  Bruxelles = 100.

(*15)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timor Leste).

(*16)  Bruxelles = 100.

(*17)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timor Leste).

(*18)  Bruxelles = 100.

(*19)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timor-Leste).

(*20)  Bruxelles = 100.

(*21)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timor-Leste).

(*22)  Bruxelles = 100.


Rettifiche

29.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/10


Rettifica della decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197 del 29 luglio 2009 )

A pagina 76, criterio 10.1, terzo capoverso:

anziché:

« Valutazione e verifica: in questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile o eliminabile:

se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 A, OCSE 301 E, ISO 7827, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 70 % entro 28 giorni,

se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 302 C, OCSE 301 D, ISO 10707, OCSE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 60 % entro 28 giorni,

se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 303 o ISO 11733 evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 80 % entro 28 giorni,

o, nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili, se viene dimostrato un equivalente livello di biodegradazione o eliminazione.»,

leggi:

« Valutazione e verifica: in questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile:

se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 A, OCSE 301 E, ISO 7827, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 70 % entro 28 giorni,

se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 302 C, OCSE 301 D, ISO 10707, OCSE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 60 % entro 28 giorni,

se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 303 o ISO 11733 evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 80 % entro 28 giorni,

o, nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili, se viene dimostrato un equivalente livello di biodegradazione.»;

a pagina 76, criterio 10.2, terzo capoverso:

anziché:

« Valutazione e verifica: in questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile o eliminabile:»,

leggi:

« Valutazione e verifica: in questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile o eliminabile negli impianti di trattamento delle acque reflue:»;

a pagina 77, il titolo del criterio 18:

anziché:

«Impurità nei pigmenti: materia colorante insolubile caratterizzata da affinità con la fibra»

leggi:

«Impurità nei pigmenti: materia colorante insolubile senza affinità con la fibra»;

a pagina 79, criterio 22:

anziché:

«22.   Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

22.1.

Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

C.I. Rosso di base 9,

C.I. Blu disperso 1,

C.I. Rosso acido 26,

C.I. Viola di base 14,

C.I. Arancio disperso 11,

C. I. Nero diretto 38,

C. I. Nero diretto 6,

C. I. Nero diretto 28,

C. I. Nero diretto 3.»,

leggi:

«22.   Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

22.1.

Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

C.I. Rosso di base 9,

C.I. Blu disperso 1,

C.I. Rosso acido 26,

C.I. Viola di base 14,

C.I. Arancio disperso 11,

C.I. Nero diretto 38,

C.I. Blu diretto 6,

C.I. Rosso diretto 28,

C.I. Giallo disperso 3.»;

a pagina 83, criterio 32.2:

anziché:

«32.2.

I prodotti in poliuretano devono soddisfare il criterio di cui al punto 8.1 relativo ai composti organostannici e il criterio di cui al punto 8.2 sull’emissione nell’atmosfera di diisocianati aromatici.»,

leggi:

«32.2.

I prodotti in poliestere devono soddisfare il criterio di cui al punto 8.1 relativo al contenuto di antimonio e il criterio di cui al punto 8.2 sull’emissione di COV durante la polimerizzazione.»;

a pagina 84, criterio 34:

anziché:

«Le variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l’asciugatura non devono superare:

più o meno 2 % per le tende ed i tessili da arredamento sfoderabili e lavabili,

meno dell’8 % o più del 4 % per altri prodotti tessuti e beni durevoli non tessuti, altri prodotti in maglia o articoli in spugna.»,

leggi:

«Le variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l’asciugatura non devono superare:

più o meno 2 % per le tende ed i tessili da arredamento sfoderabili e lavabili,

più di – 8 % o più di + 4 % per altri prodotti tessuti e beni durevoli non tessuti, altri prodotti in maglia o articoli in spugna.»


29.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/s3


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