ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.133.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 133

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
17 maggio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2013 del Consiglio, del 16 maggio 2013, che attua l’articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 453/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lakeland Herdwick (DOP)]

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 454/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ail fumé d’Arleux (IGP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 455/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (DOP)]

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 456/2013 della Commissione, del 16 maggio 2013, recante misure transitorie per quanto riguarda i contingenti di importazione di latte previsti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 e i contingenti di importazione di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 412/2008 e (CE) n. 431/2008 a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2013 della Commissione, del 16 maggio 2013, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 412/2008 e (CE) n. 431/2008 per quanto riguarda i contingenti di importazione di carni bovine per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 458/2013 della Commissione, del 16 maggio 2013, che rettifica il regolamento (CE) n. 589/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 459/2013 della Commissione, del 16 maggio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 460/2013 della Commissione, del 16 maggio 2013, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la terza gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013

20

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione 2013/219/PESC del Consiglio, del 16 maggio 2013, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

22

 

 

2013/220/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 2 maggio 2013, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (BCE/2013/13)

26

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 451/2013 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 2013

che attua l’articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l’articolo 11, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

Il 16 e il 22 aprile 2013 il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha aggiornato e modificato l’elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti alle misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. QUINN


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

I.   La voce seguente è aggiunta all’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.

A.   Persone legate ai talibani

1.

Adam Khan Achekzai [alias: a) Maulavi Adam Khan; b) Maulavi Adam]

Titolo: Maulavi. Data di nascita: a) 1970; b) 1972; c) 1971; d) 1973; e) 1974; f) 1975. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Indirizzo:Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan. Cittadinanza: pakistana. Altre informazioni: a) fabbricante e facilitatore di ordigni esplosivi improvvisati per i talibani; b) membro dei talibani responsabile per provincia di Badghis, Afghanistan, nella metà del 2010; c) ex membro dei talibani responsabile delle province di Sar-e Pul e Samangan, Afghanistan; d) in qualità di comandante militare talibano nella provincia di Kandahar, è stato coinvolto nell’organizzazione di attacchi suicidi nelle province limitrofe; e) associato con Abdul Samad Achekzai.

Data di designazione dell’ONU: 16.4.2013.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Adam Khan Achekzai è stato inserito in elenco, il 16 aprile 2013, a norma del punto 2 della risoluzione 2082 (2012) per la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di soggetti designati e altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell’Afghanistan e per il sostegno, in qualsiasi altro modo, di atti commessi da questi ultimi o attività cui questi si dedicano.

Adam Khan Achekzai è un fabbricante e un facilitatore di ordigni esplosivi improvvisati (IED) per i talibani. Dal 2012 Adam ha costruito IED e formato circa 150 fabbricatori di IED a sostegno dei talibani. Dalla fine del 2010, Adam è stato un capo militare talibano responsabile della produzione di IED e di cinture esplosive. Adam è stato un vice del facilitatore di IED talibano, Abdul Samad Achekzai, e, in qualità di vice di Samad, ha coordinato le attività di approvvigionamento per la rete.

Oltre ai compiti di facilitazione di IED, Adam ha ricoperto altri ruoli di primo piano per i talibani. Alla metà del 2010, Adam è stato nominato capo talibano della provincia di Badghis, Afghanistan. Adam è anche l’ex capo talibano delle province di Sar-e Pul e Samangan, Afghanistan. In qualità di capo militare talibano nella provincia di Kandahar, Afghanistan, Adam è stato coinvolto nell’organizzazione di attacchi suicidi nelle province limitrofe.

II.   Le voci dell’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:

A.   Persone legate ai talibani

1.

Abdul Latif Mansur [alias: a) Abdul Latif Mansoor; b) Wali Mohammad]

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: ministro dell’agricoltura sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: a) distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan; b) distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della shura talibana di Miram Shah dal maggio 2007; b) governatore ombra talibano della provincia di Logar dalla fine del 2012; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Sahak (Ghilzai).

Data di designazione dell’ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Nel maggio 2007 Abdul Latif Mansur era membro del consiglio talibano di Miram Shah. Nel 2009 era il governatore ombra talibano della provincia di Nangarhar (Afghanistan) e, a partire dalla metà del 2009, il capo della commissione politica dei talibani. Nel maggio 2010, Abdul Latif Mansur era un alto comandante talibano nell’Afghanistan orientale.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad [alias: a) Mullah Naeem Barech; b) Mullah Naeem Baraich; c) Mullah Naimullah; d) Mullah Naim Bareh; e) Mohammad Naim; f) Mullah Naim Barich; g) Mullah Naim Barech; h) Mullah Naim Barech Akhund; i) Mullah Naeem Baric; j) Naim Berich; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; l) Gul Mohammad; m) Haji Ghul Mohammad; n) Gul Mohammad Kamran; o) Mawlawi Gul Mohammad].

Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: viceministro dell’aviazione civile sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: a) villaggio di Lakhi, zona di Hazarjuft, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; b) villaggio di Laki, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; c) villaggio di Lakari, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; d) Darvishan, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; e) villaggio di De Luy Wiyalah, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della commissione militare talibana dal marzo 2010; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. c) appartiene alla tribù dei Barich.

Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Mohammad Naim è membro del consiglio talibano di Gerdi Jangal. È l’ex vice di Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, alto esponente del consiglio dei capi talibani. Mohammad Naim comanda una base militare nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

3.

Din Mohammad Hanif [alias: a) Qari Din Mohammad; b) Iadena Mohammad]

Titolo: Qari. Motivi dell’inserimento nell’elenco: a) ministro della pianificazione sotto il regime talibano; b) ministro dell’istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1955; b)1.1.1969 (come Iadena Mohammad). Luogo di nascita: a) villaggio di Shakarlab, distretto di Yaftali Pain, provincia di Badakhshan, Afghanistan; b) Badakhshan (come Iadena Mohammad). Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: OA 454044 (come Iadena Mohammad). Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani responsabile delle province di Takhar e Badakhshan; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar Omari [alias: a) Mullah Jabar; b) Muawin Jabbar]

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: governatore della provincia di Baghlan (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: appartiene alla tribù degli Hottak.

Data di designazione dell’ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Nel giugno 2008 Abdul Jabbar Omari era il vice di Amir Khan Haqqani e il comandante di un gruppo armato nel distretto di Siuri nella provincia di Zabul. Nello stesso periodo, al fine di rafforzare le loro attività in tale settore, la dirigenza talibana lo ha nominato governatore ombra della provincia di Zabul.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titolo: Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: governatore della provincia di Samangan sotto il regime dei talibani. Data di nascita: 1956-1957. Luogo di nascita: villaggio di Charmistan, distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) governatore ombra talibano della provincia di Uruzgan dalla fine del 2012; b) appartiene alla tribù degli Hottak.

Data di designazione dell’ONU: 23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Titolo: Maulavi. Motivi dell’inserimento nell’elenco: vicepresidente della Corte Suprema sotto il regime talibano. Data di nascita: a) 1957; b) 1953. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n: passaporto afgano numero OA296623. Altre informazioni: a) vicedirettore dell’Ambasciata talibana a Riyadh, Arabia Saudita, fino al 25 settembre 1998; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

Data di designazione dell’ONU:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani [alias:a) Siraj Haqqani; b) Serajuddin Haqani; c) Siraj Haqani; d) Saraj Haqani; e) Khalifa].

Motivi dell’inserimento nell’elenco: Nàib Amir (vice comandante). Indirizzo: a)quartiere di Kela/Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan; b)Madrasa Manbàul uloom, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan; c)Madrasa Dergey Manday, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan. Data di nascita: intorno al 1977/1978. Luogo di nascita: a) Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan; b) villaggio di Srana, distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan; c) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan; d) provincia di Khost, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) a capo della rete Haqqani dalla fine del 2012; b) figlio di Jallaloudine Haqani; c) appartiene alla sezione Sultan Khel, tribù Zardan di Garda Saray della provincia di Paktia, Afghanistan; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

Data di designazione dell’ONU:13.9.2007.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani è uno dei capi più conosciuti, influenti, carismatici e di maggiore esperienza della rete Haqqani, un gruppo di combattenti strettamente associato ai talibani e ad Al-Qaida, e dal 2004 è uno dei principali comandanti operativi della rete.

Sirajuddin Haqqani trae gran parte del suo potere e della sua autorità da suo padre, Jalaluddin Haqqani, ex ministro sotto il regime talibano, già comandante militare dei talibani e intermediario di Al-Qaida e dei talibani sui due versanti della frontiera tra Afghanistan e Pakistan. Durante il suo mandato di ministro del regime talibano, Jalaluddin Haqqani ha stabilito legami molto stretti con Al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani è strettamente associato ai talibani, i quali contribuiscono a finanziare le sue operazioni. Riceve anche finanziamenti da vari altri gruppi e individui, compresi baroni della droga. È un tramite fondamentale per le operazioni terroristiche in Afghanistan e le attività di sostegno nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. I suoi legami con i talibani sono stati resi pubblici nel maggio 2006 dal Mullah Dadullah, che all’epoca era uno dei principali comandanti militari dei talibani e che ha dichiarato di aver collaborato e pianificato operazioni con Sirajuddin Haqqani. Ha anche legami con Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani è attivamente coinvolto nella pianificazione ed esecuzione di attentati contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) e contro funzionari e civili afgani, principalmente nelle regioni orientale e meridionale dell’Afghanistan. Regolarmente recluta e invia inoltre combattenti nelle province afgane di Kost, Paktia e Paktika.

Sirajuddin Haqqani ha partecipato all’attentato suicida contro un autobus dell’accademia di polizia di Kabul del 18 giugno 2007 in cui hanno perso la vita 35 agenti di polizia.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud).

Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: villaggio di Sheykhan, regione di Pirkowti, distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan. Altre informazioni: a) comandante principale nella rete Haqqani sotto l’autorità di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; b) governatore ombra talibano del distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan, dall’inizio del 2010; c) ha gestito un campo di addestramento per combattenti non afgani nella provincia di Paktika; d) è stato coinvolto nel trasporto di armi verso l’Afghanistan.

Data di designazione dell’ONU: 4.10.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abdul Aziz Abbasin è uno dei principali comandanti della rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell’Afghanistan orientale e nell’agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Dall’inizio del 2010 Abbasin riceveva ordini da Sirajuddin Haqqani, che lo ha nominato governatore ombra talibano del distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan. Abbasin comanda un gruppo di combattenti talibani ed ha contribuito alla gestione di un campo di addestramento per combattenti stranieri situato nella provincia di Paktika. Abbasin è stato inoltre coinvolto in agguati a veicoli che rifornivano le forze del governo afgano e nel trasporto di armi verso l’Afghanistan.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim [alias: a) Muhammad Qasim; b) Abdul Salam]

Titolo: Haji. Data di nascita: tra il 1975 e il 1976. Luogo di nascita: a) villaggio di Minar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan, b) villaggio di Darweshan, distretto di Garmser, provincia di Helmand. Cittadinanza: afgana. Numero di identificazione nazionale: a) carta di identificazione nazionale afgana (tazkira) numero 57388 rilasciata nel distretto di Lashgar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; b) carta di soggiorno numero 665, Ayno Maina, provincia di Kandahar, Afghanistan. Indirizzo: a)Wesh, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistanb)bazar di Safar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistanc)stanza numero 33, quinto piano, mercato Sarafi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: a) proprietario di Rahat Ltd, b) implicato nella fornitura di armi ai talibani, compresi ordigni esplosivi improvvisati (IED); c) arrestato nel 2012 e detenuto in Afghanistan da gennaio 2013; d) associato a Rahat Ltd.

Data di designazione dell’ONU: 21.11.2012.


17.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 452/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Eichsfelder Feldgieker»/«Eichsfelder Feldkieker», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 188 del 28.6.2012, pag. 6.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

GERMANIA

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)


17.5.2013   

IT

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L 133/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 453/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lakeland Herdwick (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Lakeland Herdwick», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 162 dell’8.6.2012, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

REGNO UNITO

Lakeland Herdwick (DOP)


17.5.2013   

IT

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L 133/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 454/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ail fumé d’Arleux (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Ail fumé d’Arleux», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 212 del 19.7.2012, pag. 6.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Ail fumé d’Arleux (IGP)


17.5.2013   

IT

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L 133/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 455/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη» (Xira Syka Taxiarchi), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 155 dell’1.6.2012, pag. 11.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GRECIA

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (DOP)


17.5.2013   

IT

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L 133/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 456/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2013

recante misure transitorie per quanto riguarda i contingenti di importazione di latte previsti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 e i contingenti di importazione di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 412/2008 e (CE) n. 431/2008 a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

In vista dell’adesione della Croazia all’Unione europea a decorrere dal 1o luglio 2013, occorre stabilire misure transitorie riguardo ad alcuni contingenti di importazione nei settori lattiero-caseario e delle carni bovine al fine di consentire agli importatori della Croazia di partecipare a tali contingenti.

(2)

A norma del titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (1), il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. Al fine di garantire, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l’accesso degli operatori della Croazia ai contingenti di importazione di cui al titolo 2, capo I, e al titolo 2, capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001, è opportuno autorizzare detti operatori a presentare la domanda e la prova richiesta per il riconoscimento solo anteriormente al 1o ottobre 2013 anziché anteriormente al 1o aprile 2013. È altresì opportuno che le autorità della Croazia comunichino ai richiedenti l’esito della procedura di riconoscimento anteriormente al 1o novembre 2013 anziché anteriormente al 1o maggio 2013 e che comunichino alla Commissione il relativo elenco degli importatori riconosciuti anteriormente al 15 novembre 2013 anziché anteriormente al 20 maggio 2013.

(3)

Il regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell’8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 63 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione nell’Unione per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo. A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 412/2008, i richiedenti di diritti di importazione sono tenuti a dimostrare di essere stabilimenti di trasformazione riconosciuti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3) e di avere operato nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4). Riguardo alla prima condizione, per poter importare nel periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014, i richiedenti di diritti di importazione della Croazia devono dimostrare di essere stati riconosciuti quali stabilimenti di trasformazione autorizzati a esportare nell’Unione a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5). L’obbligo di dimostrare i risultati ottenuti in passato per poter presentare domanda di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 412/2008 dovrebbe essere soddisfatto dalla produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine avvenuta in Croazia nel 2011 e nel 2012 in conformità alla legislazione croata.

(4)

Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (6) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 53 000 tonnellate di carni bovine congelate per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo. In relazione al periodo contingentale che va dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014, occorre precisare che la prova che gli operatori della Croazia sono tenuti a esibire per poter presentare domanda di diritti di importazione non deve riguardare le importazioni in provenienza dagli Stati membri.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 2535/2001

1.   In deroga all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014 nell’ambito dei contingenti di cui al titolo 2, capo I, e al titolo 2, capo III, sezione 2, del medesimo regolamento, è concesso il riconoscimento ai richiedenti che, anteriormente al 1o ottobre 2013, presentano una domanda alle autorità competenti della Croazia, dove sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA, accompagnata dalla prova di avere importato in Croazia o esportato dalla Croazia sia nel 2011 che nel 2012 almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, non sono considerate importazioni o esportazioni le transazioni realizzate nell’ambito del perfezionamento attivo o passivo.

3.   In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2535/2001, anteriormente al 1o novembre 2013, l’autorità competente della Croazia comunica ai richiedenti l’esito della procedura di riconoscimento e, se del caso, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido fino al 30 giugno 2014.

4.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, anteriormente al 15 novembre 2013, l’autorità competente della Croazia comunica, in conformità al paragrafo 3 del medesimo articolo, l’elenco degli operatori riconosciuti alla Commissione, la quale lo trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Solo gli importatori che figurano nell’elenco sono autorizzati a presentare domande di titolo dal 20 al 30 novembre 2013 per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014, a norma degli articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 412/2008

In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 412/2008, riguardo al periodo contingentale di importazione dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014, i richiedenti di diritti di importazione della Croazia dimostrano di essere stati riconosciuti quali stabilimenti di trasformazione autorizzati a esportare nell’Unione a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 e dimostrano inoltre alle autorità competenti della Croazia di avere operato nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine, in conformità alla legislazione croata, durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 431/2008

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 431/2008, per il periodo contingentale che ha inizio il 1o luglio 2013, i richiedenti di diritti di importazione della Croazia dimostrano alle autorità competenti della Croazia che un quantitativo di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91 è stato importato dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali croate pertinenti nel periodo dal 1o maggio 2012 al 30 aprile 2013, escludendo tuttavia le importazioni dagli Stati membri. Tale quantitativo costituisce il quantitativo di riferimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e con riserva dell’entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(2)  GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(6)  GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3.


17.5.2013   

IT

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L 133/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 457/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2013

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 412/2008 e (CE) n. 431/2008 per quanto riguarda i contingenti di importazione di carni bovine per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell’8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 63 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione nell’Unione per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, suddiviso in quattro sottoperiodi. Le domande di diritti di importazione per detto periodo contingentale possono essere presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascun sottoperiodo. Il volume totale annuo è tuttavia disponibile dal primo sottoperiodo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 53 000 tonnellate di carni bovine congelate per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Le domande di diritti di importazione per detto periodo contingentale possono essere presentate il 1o giugno che precede l’inizio del periodo contingentale di importazione.

(3)

In vista dell’adesione della Croazia all’Unione europea a decorrere dal 1o luglio 2013, è opportuno consentire agli importatori della Croazia di partecipare a tali contingenti di importazione. Occorre pertanto stabilire deroghe ai regolamenti (CE) n. 412/2008 e (CE) n. 431/2008 per quanto riguarda i periodi di presentazione delle domande. Tali deroghe non devono tuttavia ripercuotersi negativamente né sugli operatori degli Stati membri né sull’efficienza della gestione di detti contingenti.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 412/2008

In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 412/2008, le domande di diritti di importazione relative al sottoperiodo dal 1o luglio 2013 al 30 settembre 2013 sono presentate dal 1o al 5 luglio 2013, e comunque entro le ore 13:00, ora di Bruxelles, del 5 luglio 2013.

Articolo 2

Regolamento (CE) n. 431/2008

1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 431/2008, le domande di diritti di importazione relative al periodo contingentale di importazione che ha inizio il 1o luglio 2013 sono presentate dal 24 giugno al 5 luglio 2013, e comunque entro le ore 13:00, ora di Bruxelles, del 5 luglio 2013.

2.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 431/2008, per il contingente tariffario di importazione che ha inizio il 1o luglio 2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 13:00, ora di Bruxelles, del 12 luglio 2013, i quantitativi totali oggetto delle domande di diritti di importazione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7.

(3)  GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3.


17.5.2013   

IT

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L 133/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 458/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2013

che rettifica il regolamento (CE) n. 589/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (2) reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova. La formulazione della definizione di «partita» all’articolo 1 del suddetto regolamento deve essere chiarita in modo da non dare più luogo a interpretazioni divergenti e, di conseguenza, a pratiche diverse negli Stati membri.

(2)

Il regolamento (CE) n. 589/2008 va rettificato in conseguenza.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1, secondo comma, la lettera i) del regolamento (CE) n. 589/2008 è sostituita dal seguente testo:

«i)   “partita”: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 163, del 24.6.2008, pag. 6.


17.5.2013   

IT

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L 133/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 459/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

48,5

TN

95,6

TR

81,4

ZZ

75,2

0707 00 05

AL

36,9

MK

29,8

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

TR

135,2

ZZ

135,2

0805 10 20

EG

54,7

IL

62,9

MA

71,8

TR

59,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

113,5

TR

116,2

ZA

94,6

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

129,7

BR

91,6

CL

115,2

CN

71,7

MK

55,3

NZ

153,6

US

187,5

ZA

117,2

ZZ

115,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


17.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 460/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2013

relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la terza gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 186 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2012/2013 relativa alle importazioni di zucchero di cui ai codici 1701 14 10 e 1701 99 10 a dazio doganale ridotto.

(2)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare o no un dazio doganale minimo per codice NC ad otto cifre.

(3)

In base alle offerte ricevute nell’ambito della terza gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per lo zucchero di cui ai codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 15 maggio 2013, per lo zucchero di cui ai codici 1701 14 10 e 1701 99 10 è fissato, in conformità all’allegato del presente regolamento, un dazio doganale minimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 16 del 19.1.2013, pag. 7.


ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre

Dazio doganale minimo

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate)

(X)

nessuna offerta


DECISIONI

17.5.2013   

IT

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L 133/22


DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/219/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 2013

che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1 agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 16 e il 22 aprile 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha aggiornato e modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti alle misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. QUINN


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

I.   La voce seguente è aggiunta all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC.

A.   Persone legate ai talibani

1.

Adam Khan Achekzai [alias a) Maulavi Adam Khan; b) Maulavi Adam].

Titolo: Maulavi. Data di nascita: a) 1970; b) 1972; c) 1971; d) 1973; e) 1974; f) 1975. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Indirizzo:Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan. Cittadinanza: pakistana. Altre informazioni: a) fabbricante e facilitatore di ordigni esplosivi improvvisati per i talibani; b) membro dei talibani responsabile per provincia di Badghis, Afghanistan, nella metà del 2010; c) ex membro dei talibani responsabile delle province di Sar-e Pul e Samangan, Afghanistan; d) in qualità di comandante militare talibano nella provincia di Kandahar, è stato coinvolto nell'organizzazione di attacchi suicidi nelle province limitrofe; e) associato con Abdul Samad Achekzai.

Data di designazione dell'ONU: 16.4.2013.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Adam Khan Achekzai è stato inserito in elenco, il 16 aprile 2013, a norma del punto 2 della risoluzione 2082 (2012) per la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di soggetti designati e altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell'Afghanistan e per il sostegno, in qualsiasi altro modo, di atti commessi da questi ultimi o attività cui questi si dedicano.

Adam Khan Achekzai è un fabbricante e un facilitatore di ordigni esplosivi improvvisati (IED) per i talibani. Dal 2012 Adam ha costruito IED e formato circa 150 fabbricatori di IED a sostegno dei talibani. Dalla fine del 2010, Adam è stato un capo militare talibano responsabile della produzione di IED e di cinture esplosive. Adam è stato un vice del facilitatore di IED talebano, Abdul Samad Achekzai, e, in qualità di vice di Samad, ha coordinato le attività di approvvigionamento per la rete.

Oltre ai compiti di facilitazione di IED, Adam ha ricoperto altri ruoli di primo piano per i talibani. Alla metà del 2010, Adam è stato nominato capo talibano della provincia di Badghis, Afghanistan. Adam è anche l'ex capo talibano delle province di Sar-e Pul e Samangan, Afghanistan. In qualità di capo militare talibano nella provincia di Kandahar, Afghanistan, Adam è stato coinvolto nell'organizzazione di attacchi suicidi nelle province limitrofe.

II.   Le voci dell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti.

A.   Persone legate ai talibani

1.

Abdul Latif Mansur [alias: a) Abdul Latif Mansoor; b) Wali Mohammad].

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro dell'agricoltura sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: a) distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan; b) distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della shura talibana di Miram Shah dal maggio 2007; b) governatore ombra talibano della provincia di Logar dalla fine del 2012; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Sahak (Ghilzai).

Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel maggio 2007 Abdul Latif Mansur era membro del consiglio talibano di Miram Shah. Nel 2009 era il governatore ombra talibano della provincia di Nangarhar (Afghanistan) e, a partire dalla metà del 2009, il capo della commissione politica dei talibani. Nel maggio 2010, Abdul Latif Mansur era un alto comandante talibano nell'Afghanistan orientale.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad [alias: a) Mullah Naeem Barech; b) Mullah Naeem Baraich; c) Mullah Naimullah; d) Mullah Naim Bareh; e) Mohammad Naim; f) Mullah Naim Barich; g) Mullah Naim Barech; h) Mullah Naim Barech Akhund; i) Mullah Naeem Baric; j) Naim Berich; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; l) Gul Mohammad; m) Haji Ghul Mohammad; n) Gul Mohammad Kamran; o) Mawlawi Gul Mohammad].

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'aviazione civile sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: a) villaggio di Lakhi, zona di Hazarjuft, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; b) villaggio di Laki, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; c) villaggio di Lakari, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; d) Darvishan, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; e) villaggio di De Luy Wiyalah, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della commissione militare talibana dal marzo 2010; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Barich.

Data di designazione dell'ONU: 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammad Naim è membro del consiglio talibano di Gerdi Jangal. È l'ex vice di Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, alto esponente del consiglio dei capi talibani. Mohammad Naim comanda una base militare nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

3.

Din Mohammad Hanif [alias: a) Qari Din Mohammad; b) Iadena Mohammad].

Titolo: Qari. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) ministro della pianificazione sotto il regime talibano; b) ministro dell’istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1955; b)1.1.1969 (come Iadena Mohammad). Luogo di nascita: a) villaggio di Shakarlab, distretto di Yaftali Pain, provincia di Badakhshan, Afghanistan; b) Badakhshan (come Iadena Mohammad). Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: OA 454044 (come Iadena Mohammad). Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani responsabile delle province di Takhar e Badakhshan; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

Data di designazione dell'ONU: 25.1.2001.

4.

Abdul Jabbar Omari [alias: a) Mullah Jabar; b) Muawin Jabbar].

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Baghlan (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: appartiene alla tribù degli Hottak.

Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel giugno 2008 Abdul Jabbar Omari era il vice di Amir Khan Haqqani e il comandante di un gruppo armato nel distretto di Siuri nella provincia di Zabul. Nello stesso periodo, al fine di rafforzare le loro attività in tale settore, la dirigenza talibana lo ha nominato governatore ombra della provincia di Zabul.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Samangan sotto il regime dei talibani. Data di nascita: 1956-1957. Luogo di nascita: villaggio di Charmistan, distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) governatore ombra talibano della provincia di Uruzgan dalla fine del 2012; b) appartiene alla tribù degli Hottak.

Data di designazione dell'ONU: 23.2.2001.

6.

Shahabuddin Delawar

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: vicepresidente della Corte Suprema sotto il regime talibano. Data di nascita: a) 1957; b) 1953. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: passaporto afgano numero OA296623. Altre informazioni: a) vicedirettore dell'Ambasciata talibana a Riyadh, Arabia Saudita, fino al 25 settembre 1998; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani [alias: a) Siraj Haqqani; b) Serajuddin Haqani; c) Siraj Haqani; d) Saraj Haqani; e) Khalifa].

Motivi dell'inserimento nell'elenco: Na’ib Amir (vice comandante). Indirizzo: a)quartiere di Kela/Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan; b)Madrasa Manba’ul uloom, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan; c)Madrasa Dergey Manday, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan. Data di nascita: intorno al 1977-1978. Luogo di nascita: a) Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan; b) villaggio di Srana, distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan; c) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan; d) provincia di Khost, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) a capo della rete Haqqani dalla fine del 2012; b) figlio di Jallaloudine Haqani; c) appartiene alla sezione Sultan Khel, tribù Zardan di Garda Saray della provincia di Paktia, Afghanistan; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

Data di designazione dell'ONU:13.9.2007.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani è uno dei capi più conosciuti, influenti, carismatici e di maggiore esperienza della rete Haqqani, un gruppo di combattenti strettamente associato ai talibani e ad Al-Qaida, e dal 2004 è uno dei principali comandanti operativi della rete.

Sirajuddin Haqqani trae gran parte del suo potere e della sua autorità da suo padre, Jalaluddin Haqqani, ex ministro sotto il regime talibano, già comandante militare dei talibani e intermediario di Al-Qaida e dei talibani sui due versanti della frontiera tra Afghanistan e Pakistan. Durante il suo mandato di ministro del regime talibano, Jalaluddin Haqqani ha stabilito legami molto stretti con Al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani è strettamente associato ai talibani, i quali contribuiscono a finanziare le sue operazioni. Riceve anche finanziamenti da vari altri gruppi e individui, compresi baroni della droga. È un tramite fondamentale per le operazioni terroristiche in Afghanistan e le attività di sostegno nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. I suoi legami con i talibani sono stati resi pubblici nel maggio 2006 dal Mullah Dadullah, che all'epoca era uno dei principali comandanti militari dei talibani e che ha dichiarato di aver collaborato e pianificato operazioni con Sirajuddin Haqqani. Ha anche legami con Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani è attivamente coinvolto nella pianificazione ed esecuzione di attentati contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) e contro funzionari e civili afgani, principalmente nelle regioni orientale e meridionale dell'Afghanistan. Regolarmente recluta e invia inoltre combattenti nelle province afgane di Kost, Paktia e Paktika.

Sirajuddin Haqqani ha partecipato all'attentato suicida contro un autobus dell'accademia di polizia di Kabul del 18 giugno 2007 in cui hanno perso la vita 35 agenti di polizia.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias: Abdul Aziz Mahsud)

Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: villaggio di Sheykhan, regione di Pirkowti, distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan. Altre informazioni: a) comandante principale nella rete Haqqani sotto l'autorità di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; b) governatore ombra talibano del distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan, dall'inizio del 2010; c) ha gestito un campo di addestramento per combattenti non afgani nella provincia di Paktika; d) è stato coinvolto nel trasporto di armi verso l'Afghanistan.

Data di designazione dell'ONU: 4.10.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Aziz Abbasin è uno dei principali comandanti della rete Haqqani, un gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'Afghanistan orientale e nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Dall'inizio del 2010 Abbasin riceveva ordini da Sirajuddin Haqqani, che lo ha nominato governatore ombra talibano del distretto di Orgun, provincia di Paktika, Afghanistan. Abbasin comanda un gruppo di combattenti talibani e ha contribuito alla gestione di un campo di addestramento per combattenti stranieri situato nella provincia di Paktika. Abbasin è stato inoltre coinvolto in agguati a veicoli che rifornivano le forze del governo afgano e nel trasporto di armi verso l'Afghanistan.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim [alias: a) Muhammad Qasim; b) Abdul Salam]

Titolo: Haji. Data di nascita: tra il 1975 e il 1976. Luogo di nascita: a) villaggio di Minar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan; b) villaggio di Darweshan, distretto di Garmser, provincia di Helmand. Cittadinanza: afgana. Numero di identificazione nazionale: a) carta di identificazione nazionale afgana (tazkira) numero 57388 rilasciata nel distretto di Lashgar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; b) carta di soggiorno numero 665, Ayno Maina, provincia di Kandahar, Afghanistan. Indirizzo: a) Wesh, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan; b)bazar di Safar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan; c)stanza numero 33, quinto piano, mercato Sarafi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: a) proprietario di Rahat Ltd; b) implicato nella fornitura di armi ai talibani, compresi ordigni esplosivi improvvisati (IED); c) arrestato nel 2012 e detenuto in Afghanistan da gennaio 2013; d) associato a Rahat Ltd.

Data di designazione dell'ONU: 21.11.2012.


17.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/26


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 maggio 2013

concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

(BCE/2013/13)

(2013/220/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 18 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

visto l’Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), e in particolare la sezione 1.6, nonché le sezioni 6.3.1, 6.3.2 e 6.4.2 dell’allegato I,

visto l’Indirizzo BCE/2013/4 del 20 marzo 2013 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (2) e, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli 5 e 7,

Considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCN) possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14.

(2)

Ai sensi della sezione 1.6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Ai sensi della sezione 6.3.1 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito sulla base di ogni informazione che possa considerare rilevante.

(3)

Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro attualmente non soddisfano i requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili, così come stabiliti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14.

(4)

Il Consiglio direttivo ha preso in considerazione il protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding, MoU) concluso tra la Repubblica di Cipro e la Commissione europea e approvato dagli Stati membri, che riflette il programma di risanamento economico e finanziario per Cipro.

(5)

Il Consiglio direttivo ritiene che il programma sia appropriato e che pertanto gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro abbiano uno standard di qualità sufficiente per costituire idonea garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere da qualunque valutazione esterna della qualità creditizia.

(6)

Il Consiglio direttivo ha pertanto deciso che l’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro deve essere ripristinata ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, fatta salva l’applicazione a tali strumenti di specifici scarti di garanzia diversi da quelli di cui nella sezione 6.4.2 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2011/14.

(7)

Ai sensi dell’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2013/4, la soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti da parte del governo di uno Stato membro dell’area dell’euro sottoposto ad un programma Unione europea e/o Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfi le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 dello stesso indirizzo, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7, solo l’Irlanda, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese sono considerati Stati membri dell’area dell’euro conformi a un programma dell’Unione europea e/o Fondo monetario internazionale. Pertanto è richiesta un’ulteriore decisione del Consiglio direttivo per derogare alla soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema per gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro.

(8)

Questa misura eccezionale troverà applicazione in via temporanea, finché il Consiglio direttivo ritenga possibile ripristinare la normale applicazione dei criteri di idoneità dell’Eurosistema e del sistema di controllo dei rischi per le operazioni di politica monetaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sospensione di alcune disposizioni dell’Indirizzo BCE/2011/14 e idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

1.   I requisiti minimi dell’Eurosistema per la qualità creditizia, specificati nelle regole del quadro di riferimento in materia di valutazione della qualità creditizia dell’Eurosistema per le attività negoziabili nella sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, sono sospesi per gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro. Pertanto ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2013/4, la Repubblica di Cipro è considerata uno Stato membro dell’area dell’euro conforme a un programma dell’Unione europea e/o Fondo monetario internazionale.

2.   Gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dalla Repubblica di Cipro sono soggetti agli specifici scarti di garanzia di cui all’allegato alla presente decisione.

3.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione, l’Indirizzo BCE/2011/14 e l’Indirizzo BCE/2013/4, come attuati a livello nazionale da parte delle BCN, prevale la presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 9 maggio 2013.

Fatto a Bratislava, il 2 maggio 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23.


ALLEGATO

Tabella degli scarti di garanzia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

Titoli di Stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e obbligazioni di società non finanziarie garantite dallo Stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


17.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/s3


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