ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.132.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 132

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
16 maggio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 449/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 450/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2013

8

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 521/12/COL, del 19 dicembre 2012, di chiudere il procedimento d’indagine formale sugli aiuti di Stato avviato con la decisione n. 363/11/COL in relazione agli aiuti di Stato concessi a tre banche d’investimento islandesi attraverso prestiti le cui scadenze sono state rinegoziate a condizioni preferenziali (Islanda)

11

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 447/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2013

che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE, i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che soddisfano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, della medesima possono scegliere di sottoporsi alle sue norme per beneficiare dei diritti concessi. Qualora il GEFIA operi tale scelta, la direttiva 2011/61/UE gli si applica integralmente.

(2)

La direttiva 2011/61/UE prevede una procedura di autorizzazione dei GEFIA. Poiché i dati necessari sul GEFIA richiedente sono riportati nella documentazione e nelle informazioni che occorre fornire nel quadro di tale procedura, è opportuno prevedere la stessa documentazione e la stessa procedura per il GEFIA che sceglie di sottoporsi alle norme di detta direttiva. Non si ravvisano motivi specifici che giustifichino in tale caso il ricorso a una procedura diversa da quella applicabile al GEFIA che gestisce attività superiori alle soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva. Pertanto, al GEFIA che sceglie di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE si applica la stessa procedura stabilita per il GEFIA tenuto a chiedere l’autorizzazione ai sensi della medesima.

(3)

Gode del diritto di scegliere di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE il GEFIA registrato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della medesima ovvero autorizzato in quanto società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (2). È opportuno evitare duplicazioni nella trasmissione dei dati e tenere in considerazione, purché siano aggiornate, la documentazione e le informazioni che il GEFIA ha già fornito alle autorità competenti nel quadro della procedura di registrazione o di autorizzazione.

(4)

Le autorità competenti devono esaminare la richiesta di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE e rilasciare la relativa autorizzazione alle stesse condizioni e secondo la stessa procedura applicabili al GEFIA che gestisce attività superiori alle pertinenti soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

È importante chiarire la relazione tra la procedura applicabile al GEFIA che sceglie di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE e la revoca dell’autorizzazione rilasciata al GEFIA ai sensi della medesima. Il GEFIA le cui attività scendono, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/61/UE, al di sotto delle soglie previste all’articolo 3, paragrafo 2, della medesima, resta autorizzato e soggetto all’applicazione della direttiva nella sua integralità fino a che l’autorizzazione non gli è revocata. La revoca dell’autorizzazione non deve scattare automaticamente quando le attività gestite dal GEFIA autorizzato scendono al di sotto della pertinente soglia, bensì soltanto su richiesta del GEFIA stesso. Non dev’essere quindi possibile per il GEFIA chiedere di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE finché è in possesso di un’autorizzazione rilasciata ai sensi della medesima, mentre il GEFIA cui è stata revocata, su sua richiesta, l’autorizzazione deve comunque poter chiedere di sottoporsi nuovamente alle norme di detta direttiva.

(6)

Ai sensi della direttiva 2011/61/UE, gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di attuazione della direttiva stessa a decorrere dal 22 luglio 2013. Anche l’applicazione del presente regolamento è quindi differita alla medesima data.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedura e condizioni applicabili alla scelta di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE

1.   Il gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che soddisfa le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE e che sceglie di sottoporsi alle norme della medesima presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro d’origine.

Alla domanda si applica la stessa procedura prevista dall’articolo 7, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2011/61/UE e dalle relative misure di esecuzione.

2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine può esentare il GEFIA di cui al paragrafo 1 dall’obbligo di fornire tutte le informazioni e la documentazione previste dall’articolo 7 della direttiva 2011/61/UE, purché esse siano già state trasmesse all’autorità competente ai fini della registrazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della medesima ovvero nel quadro della procedura di autorizzazione di cui all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE e a condizione che siano aggiornate, fatto che il GEFIA conferma per iscritto.

3.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia l’autorizzazione secondo la stessa procedura prevista dall’articolo 8, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2011/61/UE.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 22 luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.


16.5.2013   

IT

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L 132/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 448/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2013

che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Può verificarsi che, nelle circostanze previste all’articolo 37, paragrafo 4, lettera b), lettera c), punto i), lettere e) ed f) e lettera g), punto i), della direttiva 2011/61/UE, più di uno Stato membro possa essere considerato Stato membro di riferimento del gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) non UE che intende gestire fondi di investimento alternativi (FIA) UE e/o commercializzare nell’Unione FIA da esso gestiti. In tal caso il GEFIA non UE deve presentare alle autorità competenti di detti Stati membri una richiesta per determinare quale sia lo Stato membro di riferimento. La richiesta dev’essere corredata di tutte le pertinenti informazioni e la documentazione necessarie per determinare lo Stato membro di riferimento del GEFIA. Le autorità competenti interessate devono adottare una decisione congiunta riguardo alla determinazione in questione. Occorre stabilire la procedura cui le pertinenti autorità competenti devono attenersi a tal fine. Sebbene la designazione dello Stato membro di riferimento sia di responsabilità congiunta delle autorità competenti degli Stati membri interessati, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), deve accertare che tutti i possibili Stati membri di riferimento siano adeguatamente implicati in tale processo decisionale e deve favorire il raggiungimento di un accordo.

(2)

La procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento è diversa dalla procedura di richiesta del passaporto a norma della direttiva 2011/61/UE. Una volta che è stato determinato lo Stato membro di riferimento, il GEFIA non UE deve presentare domanda di autorizzazione all’autorità competente di tale Stato membro, secondo la stessa procedura e alle medesime condizioni applicabili ai GEFIA a norma degli articoli 7 e 8 della direttiva 2011/61/UE.

(3)

Ai sensi della direttiva 2011/61/UE, gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di attuazione della direttiva stessa a decorrere dal 22 luglio 2013. Fatto salvo l’atto delegato previsto dall’articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE, anche l’applicazione del presente regolamento è quindi differita alla medesima data.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento fra i diversi possibili

1.   Laddove il gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) non UE che intende gestire fondi di investimento alternativi (FIA) UE senza commercializzarli ovvero intende commercializzare nell’Unione FIA da esso gestiti presenti una richiesta per determinare quale sia lo Stato membro di riferimento a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE, detta richiesta è formulata per iscritto ed è rivolta a ciascuna delle autorità competenti degli Stati membri che possono essere Stati membri di riferimento. La richiesta elenca tutti i possibili Stati membri di riferimento.

2.   La richiesta del GEFIA non UE è corredata delle informazioni e della documentazione necessarie per determinare lo Stato membro di riferimento.

3.   Nelle circostanze di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/61/UE dette informazioni e documentazione precisano:

a)

gli Stati membri in cui sono stabiliti i FIA gestiti dal GEFIA non UE;

b)

gli Stati membri in cui il GEFIA non UE gestisce attività;

c)

gli importi delle attività gestite dal GEFIA non UE nei vari Stati membri.

4.   Nelle circostanze di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera c), punto i), della direttiva 2011/61/UE dette informazioni e documentazione precisano:

a)

lo Stato membro in cui è stabilito il FIA gestito dal GEFIA non UE;

b)

gli Stati membri in cui il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA.

5.   Nelle circostanze di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), e lettera g), punto i), della direttiva 2011/61/UE dette informazioni e documentazione precisano:

a)

gli Stati membri in cui sono stabiliti i FIA gestiti dal GEFIA non UE;

b)

la strategia di commercializzazione in grado di dimostrare l’intenzione del GEFIA non UE di commercializzare un determinato FIA o vari FIA in un dato Stato membro o in vari Stati membri e di sviluppare una commercializzazione efficace in determinati Stati membri, indicando almeno:

i)

gli Stati membri in cui i distributori (e il GEFIA in caso provveda autonomamente alla distribuzione) promuoveranno quote o azioni dei FIA gestiti dal GEFIA, con specificazione della prevista percentuale, in termini di attività gestite, rispetto alla promozione complessiva nell’Unione;

ii)

una stima del numero previsto di investitori destinatari con domicilio negli Stati membri in cui il GEFIA intende commercializzare i FIA;

iii)

le lingue ufficiali degli Stati membri nelle quali è stata o sarà tradotta la documentazione promozionale;

iv)

la distribuzione delle iniziative di commercializzazione nei vari Stati membri in cui il GEFIA intende commercializzare i FIA, tenuto conto in particolare della visibilità e della frequenza dei messaggi pubblicitari e delle manifestazioni promozionali.

6.   Nelle circostanze di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera f), della direttiva 2011/61/UE dette informazioni e documentazione precisano le informazioni previste al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo.

7.   Al ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interpellate dal GEFIA non UE in quanto autorità competenti di possibili Stati membri di riferimento contattano immediatamente, entro tre giorni lavorativi da tale ricevimento, le loro omologhe e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) per stabilire se vi siano nell’Unione altre autorità competenti da implicare nella procedura a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE.

Le autorità competenti trasmettono immediatamente all’AESFEM, su sua richiesta, la richiesta integrale presentata dal GEFIA non UE.

8.   Se è stabilito che, nell’Unione, siano implicate altre autorità competenti, l’AESFEM le informa immediatamente e provvede a che sia loro trasmessa la richiesta integrale presentata dal GEFIA non UE.

9.   Ciascuna autorità competente implicata nella procedura e l’AESFEM possono chiedere al GEFIA non UE le pertinenti informazioni e documentazione necessarie per determinare lo Stato membro di riferimento.

Detta richiesta d’informazioni o documentazione supplementari è formulata per iscritto, è motivata ed è comunicata contestualmente a tutte le altre autorità competenti interessate e all’AESFEM.

Non appena l’autorità competente richiedente o l’AESFEM riceve le informazioni o documentazione supplementari, l’autorità richiedente le trasmette immediatamente a tutte le altre autorità interessate e, se del caso, all’AESFEM.

10.   Entro una settimana dalla data in cui le autorità competenti interpellate dal GEFIA o, ove applicabile, le altre autorità competenti nell’Unione implicate a norma del paragrafo 8 ricevono la richiesta di cui al paragrafo 1, ciascuna delle autorità competenti interessate trasmette alle altre e all’AESFEM un parere sulla determinazione dello Stato membro di riferimento appropriato.

11.   In seguito tutte le autorità competenti determinano congiuntamente quale sia lo Stato membro di riferimento. La determinazione è effettuata entro un mese dalla data in cui le autorità competenti individuate dal GEFIA non UE o, ove applicabile, le altre autorità competenti nell’Unione a norma del paragrafo 8 ne ricevono richiesta.

Laddove siano chieste informazioni supplementari il termine di cui al primo comma è prorogato in considerazione del periodo che intercorre fra la richiesta di informazioni e documentazione supplementari di cui al paragrafo 9 e il relativo ricevimento.

12.   L’AESFEM assiste le pertinenti autorità competenti e, ove necessario, facilita, a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010, la determinazione dello Stato membro di riferimento.

13.   L’autorità competente dello Stato membro designato Stato membro di riferimento informa senza indugio, per iscritto, il GEFIA non UE della designazione.

14.   Se il GEFIA non UE richiedente non è informato per iscritto entro sette giorni dalla designazione ovvero se le pertinenti autorità competenti non hanno determinato lo Stato membro di riferimento entro il termine di cui al paragrafo 11, primo comma, il GEFIA non UE stesso può scegliere lo Stato membro di riferimento secondo i criteri previsti nell’articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE.

Il GEFIA non UE informa immediatamente, per iscritto, tutte le autorità competenti inizialmente interpellate e l’AESFEM della scelta operata riguardo allo Stato membro di riferimento.

15.   Laddove il GEFIA non UE abbia scelto uno Stato membro di riferimento diverso da quello determinato dalle autorità competenti, le autorità competenti interessate lo informano della designazione al più presto, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data in cui esso le ha informate della scelta operata a norma del paragrafo 14. In tal caso prevale la designazione.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 22 luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


16.5.2013   

IT

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L 132/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 449/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

51,2

TN

81,2

TR

93,4

ZZ

75,3

0707 00 05

AL

36,9

MK

29,8

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

TR

136,9

ZZ

136,9

0805 10 20

EG

52,5

IL

71,8

MA

55,2

TR

59,9

ZZ

59,9

0805 50 10

AR

117,3

TR

116,7

ZA

96,3

ZZ

110,1

0808 10 80

AR

124,0

BR

93,1

CL

117,9

CN

95,9

MK

43,1

NZ

151,2

US

192,6

ZA

116,3

ZZ

116,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


16.5.2013   

IT

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L 132/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 450/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2013

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 maggio 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 maggio 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 maggio 2013

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.5.2013-14.5.2013

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

242,77

195,50

Prezzo fob USA

251,21

241,21

221,21

Premio sul Golfo

26,75

Premio sui Grandi Laghi

30,49

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

16,38 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

50,28 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

16.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/11


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 521/12/COL

del 19 dicembre 2012

di chiudere il procedimento d’indagine formale sugli aiuti di Stato avviato con la decisione n. 363/11/COL in relazione agli aiuti di Stato concessi a tre banche d’investimento islandesi attraverso prestiti le cui scadenze sono state rinegoziate a condizioni preferenziali (Islanda)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (di seguito «l’Autorità»),

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 61 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24,

VISTO il protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte («protocollo 3»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3 della parte I, nonché l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6 della parte II,

DOPO AVER INVITATO gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente a tali disposizioni (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   Procedura

(1)

Con lettera in data 22 giugno 2010, la società islandese di intermediazione mobiliare H.F. Verðbréf hf. ha inviato all’Autorità di vigilanza EFTA (di seguito «l’Autorità») una denuncia contro presunti aiuti di stato illegittimi concessi nel marzo 2009 dal ministero del Tesoro islandese alle banche d’investimento Saga Capital e VBS attraverso la conversione del debito a breve termine con la Banca centrale d’Islanda (CBI) in prestiti a lungo termine a condizioni favorevoli. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall’Autorità il 7 luglio 2010 (doc. n. 563424).

(2)

Avendo ricevuto le informazioni pertinenti dalle autorità islandesi e avendo discusso la questione con queste ultime in una riunione svoltasi il 6 giugno 2011 (2), l’Autorità ha deciso, con decisione n. 363/11/COL del 23 novembre 2011, di avviare il procedimento d’indagine formale in relazione agli aiuti di Stato concessi a tre banche d’investimento islandesi attraverso prestiti le cui scadenze sono state rinegoziate a condizioni preferenziali (3). Nella decisione, l’Autorità invitava le parti interessate a trasmettere le proprie osservazioni. Con lettera del 21 febbraio 2012 (doc. n. 625875), le autorità islandesi hanno trasmesso all’Autorità le proprie osservazioni sulla decisione n. 363/11/COL.

(3)

Nel giugno 2012 l’Autorità ha ricevuto dal denunciante, H.F. Verðbréf hf., informazioni relative al processo di liquidazione di Saga Capital hf. (doc. n. 641907). L’Autorità ha ricevuto informazioni sulla questione anche da altre fonti e ha seguito da vicino il processo di liquidazione delle banche d’investimento oggetto della decisione n. 363/11/COL.

2.   Descrizione delle misure

2.1.   Schema di erogazione di prestiti collaterali e titoli da parte della CBI

(4)

Le misure che nella decisione dell’Autorità n. 363/11/COL sono sottoposte a valutazione preliminare sono legate allo schema di erogazione di prestiti collaterali e titoli da parte della CBI. La CBI, nel quadro del suo ruolo di banca centrale e di prestatore di ultima istanza e in linea con la politica monetaria di altre banche centrali, ha concesso alle imprese finanziarie linee di credito a breve termine sotto forma di prestiti collaterali (4), in conformità con quanto disposto dalle regole CBI in materia. Nel 2007 e 2008 i prestiti collaterali hanno visto un continuo aumento e la CBI è diventata la principale fonte di liquidità delle imprese finanziarie. Al momento del crollo finanziario delle tre banche commerciali islandesi, nell’ottobre 2008, la CBI aveva accumulato crediti significativi nei confronti di imprese finanziarie nazionali, assistiti da garanzie collaterali di vario tipo.

(5)

A seguito del crollo delle banche, il valore delle garanzie collaterali è diminuito, ed è risultato chiaro che la CBI aveva subito perdite a causa della scarsa solidità delle garanzie collaterali. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Parlamento, nel gennaio 2009 il ministero del Tesoro e la CBI hanno concluso un accordo in base al quale la CBI ha assegnato al ministero delle Finanze una parte dei suoi crediti in prestiti collaterali nei confronti di imprese finanziarie, insieme ai titoli sottostanti. Nel febbraio 2010 il ministero e la CBI hanno concordato che i crediti precedentemente trasferiti dalla CBI al ministero dovevano essere ritrasferiti a prezzo ridotto, con decorrenza 31 dicembre 2009, alla Eignarhaldsfélag Seðlabanka Íslands (ESÍ), una società finanziaria della CBI di recente istituzione.

(6)

L’organismo di gestione del debito pubblico (GDM), amministrato dalla CBI, offre linee di credito agli operatori primari di titoli di Stato. L’obiettivo di erogare prestiti in titoli è migliorare la funzionalità del mercato e mantenere la liquidità per le serie di obbligazioni che il GDM sta costituendo. I titoli accettati dal GDM come garanzia collaterale per le obbligazioni e i buoni del tesoro sono tutti titoli di Stato e obbligazioni ipotecarie di riferimento negoziate elettronicamente sul mercato secondario. Possono essere accettati anche altri titoli negoziati elettronicamente, a seconda dei criteri specificati nella linea di credito. Il tasso d’interesse per questi prestiti si basa sul tasso pronti contro termine CBI. La durata massima del contratto è 28 giorni (5).

2.2.   Conversione delle linee di credito a breve termine in prestiti a lungo termine

(7)

Nel marzo 2009 il ministero delle Finanze ha concluso accordi di conversione dei prestiti con Saga Capital Investment Bank hf., VBS Investment Bank hf. e Askar Capital Investment Bank hf.. Tutti gli accordi sono stati conclusi a condizioni analoghe. Gli importi dei prestiti si basavano sull’estinzione delle rispettive passività in essere nel dicembre 2008. Le condizioni di rimborso dei prestiti a Saga e VBS erano identiche. I prestiti erano rimborsabili nel corso dei successivi sette anni con indicizzazione e a un tasso d’interesse del 2 % annuo. Le condizioni di rimborso del prestito ad Askar Capital erano simili, ad eccezione del tasso d’interesse, fissato al 3 % annuo. L’importo totale nominale del debito attribuibile alle tre banche d’investimento al momento dell’emissione delle obbligazioni di lungo termine era di 52,4 miliardi di ISK (6).

(8)

Le suddette misure erano basate sulle proposte di un gruppo di lavoro che il 20 gennaio 2009 ha presentato una relazione al ministero delle Finanze per la ristrutturazione del debito gravante sulle imprese finanziarie a causa di prestiti collaterali erogati loro dalla CBI. La relazione si basava su informazioni relative alle imprese finanziarie e alla loro capacità di rimborsare il debito. Stando alla relazione, a causa dell’impatto della crisi finanziaria in Islanda, le imprese finanziarie interessate non erano in condizione di rimborsare alla CBI il totale dei propri debiti. La relazione del gruppo di lavoro del ministero dichiara inoltre che in quel momento l’intero apparato delle autorità islandesi stava lavorando per mantenere in vita il sistema finanziario del paese e per proteggere gli interessi dei titolari dei depositi. Tenendo conto di questo e sulla base di altre considerazioni, si è ritenuto necessario stabilire determinati accordi per garantire che le imprese potessero rimborsare i propri debiti.

(9)

Secondo le autorità islandesi, la decisione sulle condizioni e sul tasso d’interesse non è stata basata su quello che dovrebbe essere un rendimento di capitale equo e normale, visto che era già chiaro che con ogni probabilità le imprese interessate non avrebbero rimborsato totalmente le passività in questione. Il gruppo di lavoro, invece, ha lavorato per stabilire un tasso d’interesse che fosse sufficientemente elevato da essere significativo per l’impresa in questione, ma non così elevato da precludere a quest’ultima la possibilità di rimborso, eliminando quindi l’incentivo a ristrutturare le proprie finanze.

(10)

Le autorità islandesi, tuttavia, hanno stabilito determinate condizioni per la conversione del debito. Stando a queste condizioni, i debitori erano tra l’altro obbligati a non pagare i dividendi a meno che non si fosse in presenza di un corrispondente acconto sui prestiti, a non sottoscrivere alcun impegno ad alto rischio che fosse superiore al 20 % del capitale proprio, a corrispondere ai dipendenti debitori bonus moderati, a fornire al prestatore relazioni trimestrali dettagliate sulle loro operazioni e a mantenere il coefficiente di adeguatezza patrimoniale (CAD-ratio) sopra il 10 %. Qualora le disponibilità liquide dei debitori diventassero, a parere della CBI, non più accettabili o qualora il coefficiente di adeguatezza patrimoniale scendesse sotto il 10 %, il prestatore potrebbe chiedere che il restante importo del prestito, insieme agli interessi e ad altri costi collegati, venisse convertito in capitale proprio. Lo scopo di queste condizioni era rendere più probabile il pieno recupero dei prestiti, salvaguardando quindi gli interessi del Tesoro.

(11)

Per una descrizione più dettagliata delle misure si rinvia alla decisione dell’Autorità n. 363/11/COL (7).

2.3.   Obiettivo delle misure e base giuridica nazionale

(12)

Secondo le autorità islandesi la misura ha un duplice obiettivo: in primo luogo cercare di garantire gli enormi interessi dello Stato ottimizzando il recupero dei crediti da parte del Tesoro, in secondo luogo dare respiro alle imprese finanziarie dando loro la possibilità di mettere ordine nei loro problemi e superare le difficoltà.

(13)

Le misure si basano su un’autorizzazione del Parlamento islandese (punto 7.20 del bilancio suppletivo dello Stato per il 2008), in virtù della quale il ministero delle Finanze, per conto del ministero del Tesoro, è stato autorizzato ad acquistare dalla Banca centrale d’Islanda carte commerciali (commercial papers) che erano state costituite a garanzia collaterale a favore della banca stessa, nonché a rimborsare tali crediti nella maniera migliore.

2.4.   I beneficiari

(14)

Come detto in precedenza, i tre beneficiari delle suddette misure erano Saga Capital Investment Bank hf., VBS Investment Bank hf. e Askar Capital Investment Bank hf.. Per una descrizione più dettagliata dei tre beneficiari e dei successivi sviluppi relativi alle loro operazioni, si rimanda ai punti 2.5 e 2.6 della decisione dell’Autorità n. 363/11/COL.

3.   Motivi per avviare il procedimento d’indagine formale

(15)

Nella decisione n. 363/11/COL l’Autorità ha valutato in via preliminare se le misure del Tesoro per convertire i crediti a breve termine in prestiti a lungo termine a condizioni favorevoli erano compatibili con le disposizioni in materia di aiuti di Stato previsti dall’accordo SEE. Tuttavia, dato che il coinvolgimento dello Stato in quanto principale creditore nei confronti delle imprese interessate derivava da misure prese in precedenza, ossia dall’erogazione di prestiti collaterali e titoli da parte della CBI, si è reso necessario esaminare se tali misure potessero costituire aiuti di Stato.

(16)

L’Autorità ha dunque avviato la valutazione analizzando i prestiti collaterali a breve termine della CBI alle imprese finanziarie. Le autorità islandesi avevano sottolineato che le linee di credito a breve termine interessate rientravano nel quadro della politica monetaria corrente e delle misure finanziarie della CBI nonché dell’ordinaria gestione del debito pubblico del Tesoro. L’Autorità non ha contestato il fatto che tali misure rientrassero nel quadro della politica monetaria e nella gestione del debito pubblico, né che fossero fondate sulle regole che disciplinano la politica monetaria e la gestione del debito pubblico (8). Le misure sono state prese su iniziativa delle imprese finanziarie interessate e la CBI non è stata assistita da nessuna controgaranzia del governo. L’Autorità ha pertanto concluso che i prestiti collaterali a breve termine della CBI alle imprese finanziarie e le linee di credito a breve termine del Tesoro non rappresentavano un aiuto di Stato.

(17)

Nella valutazione preliminare dell’Autorità, tuttavia, l’accordo di conversione del prestito del Tesoro equivaleva ad un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale erano stati individuati i seguenti aspetti:

i)

l’Autorità ha concluso che le misure erano chiaramente state concesse attraverso risorse pubbliche, dato che i prestiti erano stati concessi dal ministero delle Finanze sulla base dell’autorizzazione di cui al bilancio dello Stato;

ii)

l’Autorità ha osservato che le misure hanno apportato alle tre banche d’investimento vantaggi commerciali, dato che sono state esentate da spese (pagamenti di interessi ed altri costi associati con le linee di credito a breve termine con la CBI) che di norma sarebbero state a carico del loro bilancio. L’Autorità ha inoltre manifestato dubbi circa la coerenza delle misure con il comportamento di un ipotetico creditore del settore privato in una situazione giuridicamente e oggettivamente comparabile, date le condizioni di rimborso favorevoli e il fatto che esse non prevedessero l’aumento dei tassi d’interesse in caso di miglioramento delle condizioni finanziarie dei debitori;

iii)

quanto alla selettività, l’Autorità ha concluso che le misure non potessero essere considerate di natura generale, in quanto hanno favorito tre imprese in un particolare settore economico mentre altre imprese e settori non ne hanno beneficiato. Le misure devono pertanto essere ritenute selettive (9). Inoltre le autorità islandesi non avevano presentato prove chiare del fatto che gli accordi di conversione dei prestiti a condizioni favorevoli fossero effettivamente stati resi disponibili a tutte le imprese in una situazione giuridica e concreta comparabile a quella di Saga Capital, VBS e Askar Capital;

iv)

infine, l’Autorità ha concluso che le misure erano tali da provocare distorsioni di concorrenza. Benché le banche d’investimento interessate operassero essenzialmente sul mercato islandese e fossero di dimensione modesta, esse erano comunque attive nella fornitura di servizi finanziari pienamente aperti alla concorrenza e agli scambi commerciali nello Spazio economico europeo.

(18)

Inoltre, l’Autorità dubitava che l’aiuto di Stato potesse essere ritenuto compatibile con l’accordo SEE. A sostegno della propria argomentazione, ossia che la misura fosse compatibile con l’accordo SEE, le autorità islandesi si erano riferite all’articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo stesso. Le autorità islandesi tuttavia non hanno presentato alcuna prova a sostegno della valutazione della compatibilità della misura ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE né degli orientamenti temporanei dell’Autorità sugli aiuti di Stato in relazione alla crisi finanziaria. L’Autorità ha sottolineato che le regole temporanee in materia di aiuti alle imprese finanziarie prevedono la limitazione dell’aiuto al minimo necessario, il ripristino della redditività della banca nel lungo termine e salvaguardie contro le indebite distorsioni di concorrenza. In particolare, gli orientamenti contengono regole intese a garantire una remunerazione opportuna e adeguata per la ricapitalizzazione statale (10). Le condizioni di rimborso dei prestiti concessi dallo Stato non sembrano tenere conto di tali principi. I prestiti erano stati concessi con un periodo di rimborso di sette anni, con indicizzazione, ad un tasso d’interesse fisso del 2 % annuo, nettamente inferiore ai tassi di mercato. Per incoraggiare il rimborso del capitale dello Stato non era previsto l’aumento del tasso d’interesse. Alla luce di tutto ciò, l’Autorità ha concluso che siffatte condizioni di prestito non sono compatibili con gli orientamenti dell’Autorità in materia di aiuti di Stato.

4.   Osservazioni delle autorità islandesi

(19)

Le osservazioni delle autorità islandesi si basano sul loro convincimento che le misure fossero compatibili con l’accordo SEE. A loro avviso le misure non erano selettive in quanto le situazioni delle tre banche d’investimento erano peculiari, mentre altre banche, quali ad esempio Straumur, SPB and SPRON, non si trovavano in condizioni simili a quelle delle tre banche d’investimento. Alcuni degli altri istituti bancari erano già venuti meno ai propri obblighi nei confronti dei creditori al momento in cui gli accordi di conversione dei prestiti sono stati conclusi, e i loro sforzi di riorganizzazione erano talmente ingenti che la conversione dei debiti con la CBI non avrebbe rappresentato un elemento significativo nella loro ristrutturazione finanziaria. Le autorità islandesi, inoltre, hanno asserito che le proprie decisioni di convertire i prestiti erano in linea con il principio del creditore privato, in quanto qualsiasi creditore che si trovasse in quel momento nella stessa posizione in cui si trovava lo Stato islandese avrebbe agito nello stesso modo.

(20)

Le autorità islandesi hanno inoltre trasmesso informazioni relative alla situazione in cui si trovavano le tre banche d’investimento e agli sviluppi osservati dal momento in cui l’Autorità ha adottato la decisione n. 363/11/COL (11).

(21)

Alla luce del fatto che i tre beneficiari hanno cessato tutte le attività economiche dal momento in cui la decisione n. 363/11/COL è stata adottata, e in riferimento alla prassi consolidata della Commissione europea e dell’Autorità circa la classificazione delle misure in circostanze di questo tipo e circa la valutazione della compatibilità delle misure stesse (12), le autorità islandesi hanno dichiarato che non c’era ragione di procedere ulteriormente.

II.   VALUTAZIONE

(22)

L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE stipula quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(23)

Di conseguenza, per essere qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, le misure devono comportare una sovvenzione concessa dallo Stato o tramite risorse statali, conferire un vantaggio a favore dell’impresa beneficiaria, essere selettive, falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra le parti contraenti.

(24)

Come precedentemente osservato, la decisione n. 363/11/COL ha concluso in via preliminare che le misure oggetto di valutazione, ossia la conversione delle linee di credito a breve termine in prestiti a lungo termine, soddisfacevano i criteri di cui all’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, e pertanto costituivano aiuto di Stato. Inoltre non sussistevano elementi indicativi della compatibilità delle misure o con le disposizioni generali in materia di aiuti di Stato dell’accordo SEE o con gli orientamenti temporanei dell’Autorità sugli aiuti di Stato in relazione alla crisi finanziaria. Nel corso dell’indagine l’Autorità non ha ricevuto informazioni che potessero modificare questo parere preliminare. Inoltre, le autorità islandesi non avevano notificato all’Autorità le misure di aiuto incluse nella decisione di avvio prima della loro esecuzione, venendo così meno all’obbligo di notifica cui sono tenute a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3. L’esecuzione di tali misure di aiuto era pertanto illegittima. Ciononostante, l’Autorità deve valutare l’esistenza di un motivo per procedere ulteriormente.

(25)

Come osservato nella decisione n. 363/11/COL, già nel 2007 Askar Capital Investment Bank hf. aveva subito perdite significative, derivanti dai propri investimenti in crediti strutturati (sub-prime) con ipoteche USA come attività sottostanti. Nel giugno 2010 la banca si è trovata di fronte a difficoltà ancora maggiori quando la Corte suprema islandese ha stabilito l’illegalità dei prestiti denominati in valuta estera. Il 14 luglio 2010 la banca ha infine presentato istanza di fallimento e lo stesso giorno è stata rilevata dall’autorità di vigilanza finanziaria (“FME”). In base alle informazioni successivamente trasmesse all’Autorità, la banca è attualmente in liquidazione e ha cessato tutte le attività economiche.

(26)

Dalla decisione 363/11/COL risulta anche che la situazione finanziaria di VBS Investment bank hf. si è gravemente deteriorata dopo il fallimento di una negoziazione tra la banca e i suoi creditori e azionisti. Nel 2010 i creditori della banca hanno cessato tutti i negoziati. Con decisione del 3 marzo 2010, la FME ha nominato per VBS un consiglio di amministrazione provvisorio. Il 9 aprile 2010, con sentenza del tribunale distrettuale di Reykjavík, è stata avviata la procedura di liquidazione di VBS, in conformità con l’articolo 101 della legge 161/2002 sulle imprese finanziarie. Essendo la banca in fase di liquidazione, la sua licenza d’esercizio è stata revocata.

(27)

La licenza d’esercizio di Saga Capital è stata revocata con decisione della FME del 28 settembre 2011. La FME ha poi chiesto per Saga Capital l’avvio della procedura di liquidazione e la nomina di un consiglio di liquidazione. Con sentenza del 16 maggio 2012 il tribunale distrettuale dell’Islanda del nord-est ha avallato le richieste della FME, decretando l’avvio della procedura di liquidazione per Saga Capital. Il 14 giugno 2012 la Corte suprema islandese ha confermato tale sentenza. La decisione della FME di revocare la licenza d’esercizio di Saga Capital è stata confermata da una sentenza del tribunale distrettuale di Reykjavík del 5 marzo 2012. La sentenza del tribunale distrettuale di Reykjavík è stata impugnata dinanzi alla Corte suprema. La banca, tuttavia, ha cessato tutte le operazioni soggette a licenza, dato che la sua licenza d’esercizio di istituto bancario è stata ritirata.

(28)

È pertanto chiaro che le tre banche d’investimento in questione hanno adesso cessato tutte le attività economiche, che le loro licenze d’esercizio sono stata revocate, che sono attualmente in fase di liquidazione e che il termine per far valere crediti nei loro confronti è scaduto (13). Se alle banche d’investimento fosse concesso un aiuto di Stato, il recupero di tale aiuto sarebbe impossibile. In tali circostanze, la decisione dell’Autorità per valutare la natura di aiuto della misura in questione e la sua compatibilità con l’accordo SEE non avrebbe alcun effetto a livello pratico (14).

(29)

Non vi è alcuna utilità nel proseguire il procedimento d’indagine formale avviato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento d’indagine formale in relazione agli aiuti di Stato concessi a tre banche d’investimento islandesi attraverso prestiti le cui scadenze sono state rinegoziate a condizioni preferenziali è chiuso.

Articolo 2

L’Islanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

Il testo inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio


(1)  La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 363/11/COL, del 23 novembre 2011, di avviare il procedimento d’indagine formale in relazione agli aiuti di Stato concessi a tre banche d’investimento islandesi attraverso prestiti le cui scadenze sono state rinegoziate a condizioni preferenziali è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26.1.2012 (GU C 21 del 26.1.2012, pag. 2) e nel supplemento SEE n. 4 del 26.1.2012, pag. 8.

(2)  Cfr. punti 2-6 della decisione dell’Autorità n. 363/11/COL.

(3)  Per i riferimenti sulla pubblicazione cfr. nota 1.

(4)  I prestiti collaterali sono denominati anche prestiti pronti contro termine con accordo di riacquisto. Gli accordi di riacquisto sono contratti in virtù dei quali il venditore di titoli (ad esempio buoni del Tesoro) accetta di riacquistarli in un determinato momento ad un determinato prezzo.

(5)  Per ulteriori dettagli cfr. il regolamento sullo strumento di prestito in titoli della Banca centrale d’Islanda per conto del ministero del Tesoro a favore di operatori primari, del 28 novembre 2008, disponibile all’indirizzo http://www.lanamal.is/assets/nyrlanasysla/regluren08.pdf

(6)  Ulteriori dettagli degli accordi di prestito figurano nella decisione n. 363/11/COL, punti 11-27.

(7)  Cfr. in particolare il punto 2.2 della decisione.

(8)  Il 26 giugno 2009 queste regole sono state sostituite dal regolamento n. 553 sullo stesso argomento (attualmente in vigore).

(9)  Cfr. ad esempio la causa C-75/97 Belgio contro Commissione europea (Maribel bis/ter) [1999] ECR I-3671 e la recente sentenza per le cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P Commissione europea e Spagna contro Government of Gibraltar e Regno Unito, non ancora pubblicata, punto 75.

(10)  Cfr. ad esempio gli orientamenti dell’Autorità in materia di ricapitalizzazione, disponibili all’indirizzo http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16015&1=1

(11)  L’Autorità ha successivamente ricevuto le corrispondenti informazioni dal denunciante (doc. n. 641907).

(12)  Decisione della Commissione, del 25 settembre 2007, relativa alle misure cui la Spagna ha dato attuazione a favore di Izar, causa C-47/2003 (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 33); decisione della Commissione, del 9 novembre 2005, concernente la misura cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Mines de potasse d’Alsace, causa C-53/2000 (GU L 86 del 24.3.2006, pag. 20) e decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 27 maggio 2009, relativa ai presunti aiuti di Stato illegittimi a favore dell’impresa NordBook AS, causa 245/09/COL (GU L 282 del 29.10.2009, pag. 41).

(13)  Si osservi che la il termine per dichiarare i propri crediti ai consigli di liquidazione delle banche è scaduto: secondo l’articolo 85 della legge n. 21/1991 relativa ai fallimenti, il periodo per reclamare i crediti è generalmente di due mesi, ma in circostanze eccezionali il curatore può estendere il periodo fino a tre o al massimo sei mesi. A prescindere dalla sua durata, tale periodo inizia quando l’avviso ai creditori viene pubblicato per la prima volta, e viene chiaramente indicato nell’avviso stesso. Pertanto, una decisione dell’Autorità che ordinasse il recupero di aiuti incompatibili sarebbe in questo caso inutile. Tuttavia, dato che le autorità islandesi non hanno rispettato l’obbligo di notifica cui sono tenute a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità non era in condizione di avviare l’indagine sulle misure prima di quanto ha fatto con la decisione 363/11/COL, ossia nel novembre 2011. In ogni caso, l’Autorità prevede che la vendita delle attività delle tre banche d’investimento sarà condotta a condizioni di mercato e in linea con le regole generali applicabili alle procedure di fallimento.

(14)  Decisione della Commissione, del 25 settembre 2007, relativa alle misure cui la Spagna ha dato attuazione a favore di Izar, causa C-47/2003 (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 33) e decisione della Commissione, del 9 novembre 2005, concernente la misura cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Mines de potasse d’Alsace, causa C-53/2000 (GU L 86 del 24.3.2006, pag. 20).


16.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.