ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.123.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2013/214/UE |
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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA |
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Revisione del Regolamento interno del Comitato delle regioni |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 409/2013 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2013
relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (1), in particolare l’articolo 15 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Il quadro normativo del cielo unico europeo (CUE) si compone delle misure citate all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, l’applicazione del quadro normativo del cielo unico europeo lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri. |
(3) |
Nella comunicazione del 22 dicembre 2011 (3) la Commissione ha manifestato l’intenzione di definire meccanismi di governance e d’incentivazione per la realizzazione di SESAR (Ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo) in base all’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004. Si annoverano tra tali meccanismi: progetti comuni che contribuiscano alla proficua attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa («piano generale ATM»); orientamenti sui progetti comuni che delineino un quadro vincolante sulle modalità con cui detti progetti possono concorrere all’attuazione del piano generale ATM; meccanismi di governance che assicurino una realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata prevedendo una chiara attribuzione delle competenze tra i diversi soggetti. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 550/2004 intende assistere gli utenti dello spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di migliorare le infrastrutture collettive della navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l’uso dello spazio aereo mediante la collaborazione su progetti comuni. Mira parallelamente ad accelerare la realizzazione del progetto SESAR. |
(5) |
Il progetto SESAR, che è stato predisposto per modernizzare il sistema di gestione del traffico aereo in Europa, è il pilastro tecnologico dell’iniziativa sul cielo unico europeo. |
(6) |
SESAR si articola in tre fasi: la definizione, per stabilire il contenuto dei sistemi di ATM di prossima generazione; lo sviluppo, per mettere a punto e convalidare la nuova generazione di sistemi tecnologici, componenti e procedure operative; la realizzazione, ossia la fase industriale e l’applicazione dei nuovi sistemi di gestione del traffico aereo. |
(7) |
Il piano generale ATM, elaborato nella fase di definizione di SESAR, costituisce la tabella di marcia concordata per il passaggio dalla ricerca e sviluppo ATM alla fase di realizzazione. |
(8) |
Il piano generale ATM illustra le modifiche operative di fondo necessarie per contribuire al conseguimento degli obiettivi prestazionali del CUE. Si tratta di uno strumento essenziale per la realizzazione di SESAR e costituisce la base della realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata delle nuove funzionalità ATM. |
(9) |
Gli obiettivi e le priorità della realizzazione devono tener conto anche degli aspetti legati alle operazioni della rete, secondo la definizione contenuta nel piano strategico della rete, che include obiettivi prestazionali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e le azioni programmate per conseguirli, e nel piano operativo della rete di cui al regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (4). |
(10) |
La realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata di SESAR è essenziale per conseguire gli obiettivi prestazionali del CUE e i benefici economici complessivi attesi dalla modernizzazione dell’ATM. |
(11) |
I progetti comuni previsti all’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004 devono concorrere a migliorare le prestazioni della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN) e risultare in un’analisi costi-benefici globalmente positiva, tenuto conto del potenziale impatto negativo su regioni o soggetti specifici. |
(12) |
Occorre stabilire un assetto di governance per la realizzazione di SESAR che permetta di attuare e monitorare i progetti comuni in modo tempestivo, coordinato e sincronizzato, mediante l’impiego ottimale degli strumenti e degli organismi indicati nel quadro normativo del cielo unico europeo. |
(13) |
Ai fini di una gestione efficace della realizzazione di SESAR e della credibilità del relativo processo, occorre coinvolgere nella governance della realizzazione i soggetti operativi responsabili delle prestazioni del sistema ATM. |
(14) |
I soggetti operativi che investono nella realizzazione di SESAR devono svolgere, di preferenza mediante un soggetto unico, un ruolo guida nella gestione e attuazione delle attività di realizzazione evitando nel contempo conflitti d’interesse. |
(15) |
L’industria manifatturiera deve svolgere una funzione di consulenza nella realizzazione di SESAR, per garantire la coerenza con la fase industriale e la disponibilità tempestiva delle apparecchiature. |
(16) |
Occorre che la Commissione supervisioni le attività di realizzazione accertando che rispondano agli obiettivi del CUE e vigili alla salvaguardia del pubblico interesse; istituisce a tal fine meccanismi adeguati di relazione e monitoraggio sfruttando al meglio gli strumenti esistenti, quali il piano e la relazione sull’attuazione del cielo unico a livello europeo (ESSIP) e a livello locale (LSSIP). |
(17) |
Occorre che la Commissione tenga il comitato per il cielo unico pienamente informato sui processi di selezione del gestore della realizzazione, di approvazione del programma di realizzazione e di selezione dei progetti attuativi. Il comitato per il cielo unico dev’essere consultato su tali questioni nel rispetto delle norme e procedure previste nei pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione. |
(18) |
È opportuno che l’Organizzazione europea delle apparecchiature dell’aviazione civile (EUROCAE), che produce materiale tecnico e svolge attività preliminari e accessorie in relazione alla normazione europea, assista la Commissione nel monitoraggio e nell’agevolazione dei processi di standardizzazione e nella promozione dell’uso di norme europee. |
(19) |
Sebbene la realizzazione dei progetti SESAR collegata al settore militare resti di competenza dello Stato interessato, è opportuno un coordinamento con il comparto militare per evitare conseguenze negative sulle capacità di difesa. |
(20) |
Perché i soggetti interessati siano incoraggiati a investire in tempi rapidi e per attenuare l’effetto degli aspetti della realizzazione che presentano un’analisi costi-benefici meno favorevole, occorre ammettere al finanziamento e agli altri incentivi dell’Unione i progetti attuativi tesi alla realizzazione di progetti comuni, nel rispetto delle norme e procedure dei programmi di finanziamento e degli schemi d’incentivazione dell’Unione. |
(21) |
Occorre perseguire, per quanto possibile, sinergie tra la realizzazione di SESAR e i blocchi funzionali di spazio aereo (FAB). |
(22) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce i progetti comuni di cui all’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004, ne illustra le modalità di governance e indica gli incentivi alla loro realizzazione.
2. Il presente regolamento si applica alla rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 677/2011.
Valgono, inoltre, le definizioni seguenti. Si intende per:
1) |
«impresa comune SESAR», l’organismo costituito dal regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio (5), incaricato di gestire e coordinare la fase di sviluppo del progetto SESAR; |
2) |
«sistema di tariffazione», il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione (6); |
3) |
«funzionalità ATM», un gruppo di funzioni o servizi operativi di ATM collegati alla gestione delle traiettorie, dello spazio aereo e della superficie o alla condivisione delle informazioni negli ambienti operativi di rotta, di terminale, di aeroporto o di rete; |
4) |
«realizzazione di SESAR», le attività e i processi relativi alla fase industriale e all’attuazione delle funzionalità ATM indicate nel piano generale ATM; |
5) |
«fase industriale» delle funzionalità ATM, le attività e i processi a seguito della convalida, ossia: normazione, certificazione e produzione da parte dell’industria manifatturiera (produttori di attrezzature di terra e di bordo); |
6) |
«attuazione» delle funzionalità ATM, l’approvvigionamento, l’installazione e la messa in servizio di apparecchiature e sistemi, comprese le procedure operative associate, da parte dei soggetti operativi; |
7) |
«modifica operativa di fondo», modifica operativa di gestione del traffico aereo (ATM) che determina per il soggetto operativo notevoli miglioramenti delle prestazioni di rete, di cui al piano generale ATM; |
8) |
«sistema di prestazioni», il sistema istituito dal regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione (7); |
9) |
«obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea», gli obiettivi previsti all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 691/2010; |
10) |
«soggetto operativo», utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea e gestori aeroportuali dei settori civile e militare. |
Articolo 3
Piano generale ATM
1. Il piano generale ATM è la tabella di marcia applicabile alla modernizzazione del sistema europeo di ATM e che collega l’attività di ricerca e sviluppo di SESAR alla realizzazione. Rappresenta lo strumento fondamentale del cielo unico europeo (CUE) per la fluidità operativa della EATMN e la realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata di SESAR.
2. Gli aggiornamenti del piano generale ATM concorrono al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e ne preservano la coerenza con la realizzazione di SESAR e le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e convalida di quest’ultima. A tal fine gli aggiornamenti del piano generale ATM tengono conto del piano strategico della rete e del piano operativo della rete.
CAPO II
PROGETTI COMUNI
Articolo 4
Finalità e contenuto
1. Scopo dei progetti comuni è la realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata delle funzionalità ATM che permetteranno le modifiche operative di fondo.
2. I progetti comuni sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e contribuiscono al loro conseguimento.
3. I progetti comuni indicano le funzionalità ATM che:
a) |
avendo raggiunto lo stato di avanzamento appropriato della fase industriale, sono mature per la realizzazione; |
b) |
richiedono una realizzazione sincronizzata. |
4. La maturità delle funzionalità ATM è dimostrata, fra l’altro, in base ai risultati della convalida da parte dell’impresa comune SESAR, allo stato di avanzamento dei processi di standardizzazione e certificazione e a una valutazione della loro interoperabilità, anche in relazione al piano globale di navigazione aerea dell’ICAO e al materiale ICAO pertinente.
5. La necessità di una realizzazione sincronizzata delle funzionalità ATM è valutata in base:
a) |
alla definizione del relativo ambito geografico e della pianificazione, comprese le date obiettivo per la realizzazione; |
b) |
all’individuazione dei soggetti operativi necessari alla realizzazione; |
c) |
a misure transitorie per una realizzazione graduale. |
6. Inoltre i progetti comuni:
a) |
dimostrano l’effettivo interesse economico dell’EATMN sulla scorta di un’analisi indipendente dei costi-benefici e individuano le potenziali conseguenze negative, a livello locale o regionale, per le specifiche categorie di soggetti operativi; |
b) |
indicano gli incentivi alla realizzazione, di cui al capo III, sezione 3, in particolare per attutire gli impatti negativi su una data area geografica o categoria di soggetti operativi; |
c) |
rimandano alle norme di attuazione per l’interoperabilità e la sicurezza previste dal regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). È fatto riferimento, in particolare, alle specifiche comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 552/2004 e ai metodi accettabili di rispondenza e specifiche di certificazione di cui al regolamento (CE) n. 216/2008; |
d) |
individuano l’eventuale necessità di nuove norme di attuazione per l’interoperabilità e la sicurezza, specifiche comunitarie e norme civili a sostegno della realizzazione e dell’applicabilità al comparto militare, tenendo presente l’equivalenza tra sistemi civili e militari; |
e) |
tengono conto dei pertinenti elementi di realizzazione indicati nel piano strategico della rete e nel piano operativo della rete del gestore della rete. |
Articolo 5
Predisposizione, adozione e attuazione
1. La Commissione elabora le proposte di progetti comuni in base ai requisiti dell’articolo 4.
2. Assistono la Commissione il gestore della rete, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea e l’organo di valutazione delle prestazioni, nel rispettivo ruolo e secondo le rispettive competenze definiti nel quadro normativo del CUE, nonché l’impresa comune SESAR, Eurocontrol, le organizzazioni europee di normazione, l’Organizzazione europea delle apparecchiature dell’aviazione civile (EUROCAE) e il gestore della realizzazione. I soggetti operativi e l’industria manifatturiera sono coinvolti nei lavori di detti organismi.
3. Sulle proposte di progetti comuni la Commissione consulta le parti interessate a norma degli articoli 6 e 10 del regolamento (CE) n. 549/2004, anche per il tramite dell’Agenzia europea per la difesa in quanto agevolatrice del coordinamento delle posizioni del comparto militare, e il gruppo consultivo di esperti sulla dimensione sociale del cielo unico europeo.
4. La Commissione provvede a che le proposte di progetti comuni siano avallate dagli utenti dello spazio aereo e dai soggetti operativi a terra necessari per l’attuazione del dato progetto comune. A tal fine gli utenti dello spazio aereo costituiscono un gruppo composto di loro rappresentanti.
5. La Commissione adotta i progetti comuni e le relative modifiche secondo la procedura di cui all’articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004.
6. I progetti comuni sono attuati mediante progetti attuativi, secondo il programma di realizzazione stabilito nel capo III, sezione 2.
Articolo 6
Monitoraggio
1. La Commissione monitora l’attuazione dei progetti comuni e il relativo effetto sulle prestazioni dell’EATMN imponendo obblighi specifici di relazione. La Commissione stabilisce detti obblighi nell’ambito del partenariato quadro di cui all’articolo 9, paragrafo 5.
2. Nel monitorare l’efficacia dei progetti comuni in termini di prestazioni dell’EATMN, la Commissione impiega al meglio gli strumenti di monitoraggio e di relazione esistenti ed è assistita, in particolare, dal gestore della rete e dall’organo di valutazione delle prestazioni in conformità ai regolamenti (UE) n. 677/2011 e (UE) n. 691/2010, nonché dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativamente agli aspetti di sicurezza.
3. Il comitato per il cielo unico è informato sull’attuazione dei progetti comuni.
CAPO III
GOVERNANCE DELLA REALIZZAZIONE E INCENTIVI
SEZIONE 1
Governance della realizzazione
Articolo 7
Principi generali
1. La governance della realizzazione assicura l’attuazione tempestiva, coordinata e sincronizzata dei progetti comuni fungendo nel contempo da interfaccia con la fase industriale e agevolandola.
2. La governance della realizzazione si articola in tre livelli: politico, gestionale e attuativo.
Articolo 8
Livello politico
1. Il livello politico ha la responsabilità di supervisionare la realizzazione di SESAR assicurando che sia conforme al quadro normativo del cielo unico europeo e che salvaguardi il pubblico interesse.
2. La Commissione è competente a livello politico, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a) |
predisposizione e adozione dei progetti comuni a norma dell’articolo 5; |
b) |
selezione del gestore della realizzazione, approvazione del programma di realizzazione e selezione dei progetti di realizzazione; |
c) |
gestione dei fondi dell’Unione a sostegno del gestore della realizzazione e dei progetti di realizzazione; |
d) |
indicazione degli incentivi alla realizzazione di SESAR e applicazione della convenzione quadro di partenariato conclusa con il gestore della realizzazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, e di qualsiasi accordo pertinente ai progetti di realizzazione; |
e) |
promozione della partecipazione dei soggetti civili e militari; |
f) |
sviluppo della cooperazione e del coordinamento con i paesi terzi; |
g) |
istituzione di un coordinamento con le organizzazioni e gli organismi di normazione e di certificazione al fine di agevolare la fase industriale e promuovere l’interoperabilità delle funzionalità ATM; |
h) |
monitoraggio della realizzazione dei progetti comuni e del loro contributo al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea; |
i) |
emanazione di raccomandazioni ai soggetti operativi e agli Stati membri. |
3. Assistono la Commissione, nel rispettivo ruolo e secondo le rispettive competenze definiti nel quadro normativo del CUE, il comitato per il cielo unico, l’organo consultivo di settore, il gruppo consultivo di esperti sulla dimensione sociale del cielo unico europeo, le autorità nazionali di vigilanza e l’organo di valutazione delle prestazioni. La Commissione può consultare il comitato per il cielo unico su qualsiasi questione concernente l’applicazione del presente regolamento.
4. La Commissione implica anche, secondo le rispettive competenze e il rispettivo ruolo:
a) |
Eurocontrol mediante meccanismi di cooperazione da essa concordati con l’Unione, per valersi appieno del suo patrimonio di conoscenze e delle sue competenze paneuropee nei settori civile e militare; |
b) |
l’Agenzia europea per la difesa, per agevolare il coordinamento delle posizioni militari degli Stati membri e delle pertinenti organizzazioni militari internazionali sulla realizzazione di SESAR, e a loro sostegno, e per informare i meccanismi di pianificazione militare degli obblighi derivanti dalla realizzazione di SESAR; |
c) |
l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, per garantire l’integrazione delle considerazioni di sicurezza nell’attuazione dei progetti comuni, in particolare in sede di sviluppo delle necessarie norme tecniche, quali gli standard di progettazione, produzione e manutenzione dei sistemi e dei componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea, così come in materia di personale e di organizzazioni coinvolte; |
d) |
l’impresa comune SESAR, per mantenere un collegamento permanente tra le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e convalida di SESAR e la realizzazione di SESAR e per assicurare che i progetti comuni e il programma di realizzazione siano conformi al piano generale ATM; |
e) |
le organizzazioni europee di normazione e l’EUROCAE; nel secondo caso, in particolare, per favorire e monitorare i processi di standardizzazione industriale e l’uso delle norme che ne scaturiscono. |
Articolo 9
Livello gestionale
1. Il gestore della realizzazione è responsabile del livello gestionale.
2. Il gestore della realizzazione è competente, in particolare, per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a) |
sviluppo, proposta, mantenimento e attuazione del programma di realizzazione in conformità alla sezione 2; |
b) |
associazione dei soggetti operativi necessari per l’attuazione dei progetti comuni; |
c) |
istituzione dei meccanismi e processi decisionali che permettono la sincronizzazione efficiente e il coordinamento generale dei progetti attuativi e dei relativi investimenti, in linea con il programma di realizzazione; |
d) |
gestione efficace dei rischi e dei conflitti d’interesse; |
e) |
consulenza alla Commissione sulle questioni inerenti all’attuazione dei progetti comuni e alla predisposizione di progetti comuni nuovi; |
f) |
attuazione delle decisioni della Commissione assicurandone e monitorandone l’attuazione da parte del livello attuativo; |
g) |
individuazione dei meccanismi di finanziamento più appropriati combinando fondi pubblici e privati; |
h) |
monitoraggio dell’attuazione del programma di realizzazione; |
i) |
presentazione di relazioni alla Commissione; |
j) |
coordinamento adeguato con le autorità nazionali di vigilanza. |
3. Il gestore della realizzazione si compone di raggruppamenti di soggetti operativi o di soggetti operativi singoli, anche di paesi terzi, nel rispetto delle condizioni previste nel pertinente programma di finanziamento dell’Unione. I soggetti operativi possono partecipare al gestore della realizzazione tramite strutture di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB).
4. Il gestore della realizzazione dimostra, tra l’altro, la capacità di:
a) |
rappresentare i soggetti operativi necessari per l’attuazione dei progetti comuni; |
b) |
gestire programmi di attuazione multinazionali; |
c) |
comprendere i meccanismi di reperimento dei fondi e di finanziamento e la gestione finanziaria dei programmi; |
d) |
usare le strutture esistenti per coinvolgere tutti i soggetti operativi. |
5. La Commissione seleziona i membri del gestore della realizzazione concludendo un partenariato quadro a seguito di un invito a presentare proposte, a norma dell’articolo 178 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (10) (modalità di applicazione). L’invito a presentare proposte fissa gli obiettivi, requisiti e criteri applicabili alla selezione dei membri del gestore della realizzazione in conformità alle modalità di applicazione. Il comitato per il cielo unico è informato sulla procedura di selezione del gestore della realizzazione.
6. I membri del gestore della realizzazione eseguono almeno un progetto attuativo o parte di esso.
7. Il gestore della realizzazione concorda opportuni meccanismi di cooperazione con il gestore della rete, l’impresa comune SESAR e il comparto militare. Detti meccanismi di cooperazione sono sottoposti all’approvazione della Commissione. La cooperazione si configura come segue:
a) |
gestore della realizzazione e gestore della rete collaborano affinché i rispettivi compiti non si sovrappongono né entrino in concorrenza, in particolare per quanto attiene agli aspetti della realizzazione che interessano l’infrastruttura della rete, l’organizzazione dello spazio aereo e le prestazioni, così come la coerenza con il piano strategico della rete e il piano operativo della rete; inoltre il gestore della rete sostiene, nei limiti del proprio mandato, i membri del gestore della realizzazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 677/2011; |
b) |
il gestore della realizzazione coopera con l’impresa comune SESAR per assicurare i necessari collegamenti fra le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e convalida di SESAR e la realizzazione di SESAR e si consulta con l’impresa comune SESAR sulle priorità e i progressi compiuti nella fase di sviluppo su questioni inerenti alla fase industriale e ai fini della coerenza con il piano generale ATM; |
c) |
il gestore della realizzazione coordina i lavori con il comparto militare per scongiurare effetti negativi sulle capacità di difesa nazionali e collettive. |
8. Nelle decisioni che possono avere conseguenze per le attività degli organismi di cui al paragrafo 7 il gestore della realizzazione tiene debitamente conto del loro parere.
9. In caso di disaccordo tra il gestore della realizzazione e gli organismi di cui al paragrafo 7, il gestore della realizzazione sottopone la questione alla Commissione, che decide. Il gestore della realizzazione si attiene alla decisione della Commissione.
10. Il gestore della realizzazione chiede all’industria manifatturiera, attraverso meccanismi di cooperazione che sono comunicati alla Commissione, assistenza per ottenere, fra l’altro, informazioni sulla fase industriale dei prodotti.
11. Fatta salva la disponibilità di fondi e nel rispetto delle condizioni previste nel pertinente programma di finanziamento dell’Unione, la Commissione accorda sostegno finanziario al gestore della realizzazione esclusivamente per l’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 2.
Articolo 10
Livello attuativo
1. Il livello attuativo consiste nei progetti attuativi selezionati dalla Commissione per dare attuazione ai progetti comuni in linea con il programma di realizzazione.
2. La Commissione seleziona i progetti attuativi tramite inviti a presentare proposte per l’attuazione del programma di realizzazione, nel rispetto delle norme e procedure dei pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione.
3. Le proposte di progetti attuativi tengono debitamente presente la maturità dei processi della fase industriale relativi ai progetti in questione, in base alle informazioni fornite dall’industria manifatturiera, in particolare per quanto riguarda l’impatto dei progetti attuativi sui sistemi di ATM preesistenti, la fattibilità tecnica, le stime dei costi e le tabelle di marcia applicabili alle soluzioni tecniche.
4. I progetti attuativi e la relativa esecuzione sono conformi alle condizioni concordate con la Commissione.
SEZIONE 2
Programma di realizzazione
Articolo 11
Finalità
1. Il programma di realizzazione presenta, in un piano di lavoro completo e strutturato, tutte le attività richieste per attuare le tecnologie, procedure e migliori pratiche necessarie per l’attuazione dei progetti comuni. Organizza tali attività in progetti attuativi indicandone i rischi associati e gli interventi di attenuazione del rischio, l’ambito geografico, la tempistica e i soggetti operativi responsabili dell’esecuzione.
2. Il programma di realizzazione è il quadro di riferimento per i lavori dei livelli gestionale e attuativo.
3. Il programma di realizzazione è parte integrante della convenzione quadro di partenariato e, pertanto, i membri del gestore della realizzazione s’impegnano ad attuarlo.
Articolo 12
Stesura e attuazione
1. Il gestore della realizzazione sottopone all’approvazione della Commissione la proposta di programma di realizzazione e qualsiasi proposta di relativa modifica.
2. Nella stesura della proposta di programma di realizzazione o della proposta di relativa modifica, il gestore della realizzazione si coordina con il gestore della rete, l’impresa comune SESAR e il comparto militare a norma dell’articolo 9, paragrafo 7.
3. All’adozione di ciascun progetto comune la Commissione chiede al gestore della realizzazione di adattare il programma di realizzazione.
SEZIONE 3
Incentivi
Articolo 13
Finanziamento dell’Unione
1. Il finanziamento dell’Unione a sostegno della realizzazione di SESAR verte sui progetti attuativi si cui all’articolo 10, selezionati per l’assegnazione dei fondi dell’Unione nel rispetto delle norme e procedure dei pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione.
2. La Commissione stabilisce gli accordi contrattuali relativi ai progetti attuativi selezionati per l’assegnazione dei fondi dell’Unione. Detti accordi stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di mancata esecuzione del programma di realizzazione e di mancata esecuzione dei progetti attuativi.
Articolo 14
Altri incentivi
1. All’atto di istituire progetti comuni possono essere indicati incentivi alla realizzazione di SESAR a norma del regolamento (CE) n. 1794/2006 e del regolamento (UE) n. 691/2010.
2. Il finanziamento dell’Unione accordato a norma dell’articolo 13 è considerato «altre entrate» ai sensi dell’articolo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 1794/2006.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Riesame
La Commissione esamina l’attuazione dei progetti comuni entro la fine del secondo periodo di riferimento previsto dall’articolo 7 del regolamento (UE) n. 691/2010.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(3) COM(2011) 923 definitivo.
(4) GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.
(5) GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.
(6) GU L 341 del 7.12.2006, pag. 3.
(7) GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.
(8) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
(9) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(10) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 410/2013 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
74,6 |
TN |
108,2 |
|
TR |
125,9 |
|
ZZ |
102,9 |
|
0707 00 05 |
AL |
65,0 |
EG |
158,2 |
|
TR |
126,3 |
|
ZZ |
116,5 |
|
0709 93 10 |
TR |
135,7 |
ZZ |
135,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
51,2 |
IL |
71,8 |
|
MA |
60,7 |
|
TN |
67,7 |
|
TR |
72,9 |
|
ZZ |
64,9 |
|
0805 50 10 |
TR |
97,0 |
ZA |
116,4 |
|
ZZ |
106,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
116,6 |
BR |
98,6 |
|
CL |
121,1 |
|
CN |
76,2 |
|
MK |
30,3 |
|
NZ |
142,8 |
|
US |
202,7 |
|
ZA |
108,8 |
|
ZZ |
112,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 411/2013 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2013
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 29 al 30 aprile 2013 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di maggio 2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna. |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione. |
(3) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di maggio. |
(4) |
È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile. |
(5) |
Poiché per il mese di maggio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate il 29 e 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 61,061322 %.
Per il mese di maggio 2013 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 6 maggio 2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.
(4) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
(5) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.
DECISIONI
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/11 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2013
che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
[notificata con il numero C(2013) 2436]
(I testi in lingua ceca, francese, greca, inglese, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2013/214/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare gli articoli 30 e 31,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni. |
(2) |
Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi a oggetto l’esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione. |
(3) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme dell’Unione europea. |
(4) |
In base alle verifiche effettuate, all’esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR. |
(5) |
Occorre indicare gli importi non riconosciuti come imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche. |
(6) |
Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha comunicato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell’Unione europea. |
(7) |
La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze degli organi giurisdizionali europei in cause pendenti alla data del 1o febbraio 2013 e riguardanti materie in essa trattate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le spese riportate nell’allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea in quanto non conformi alle norme dell’Unione europea.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2013
Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
ALLEGATO
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivazione |
Tipo |
% |
Valuta |
Importo |
Detrazioni |
Incidenza finanziaria |
VOCE DI BILANCIO: |
|||||||||
BE |
Audit finanziario - superamento |
2011 |
Superamento dei massimali |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 621 738,10 |
0,00 |
– 595 061,63 |
TOTALE BE |
EUR |
– 621 738,10 |
0,00 |
– 595 061,63 |
|||||
CZ |
Audit finanziario - superamento |
2010 |
Superamento dei massimali finanziari |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–26 676,47 |
0,00 |
–26 676,47 |
TOTALE CZ |
EUR |
–26 676,47 |
0,00 |
–26 676,47 |
|||||
DE |
Liquidazione dei conti - liquidazione finanziaria |
2009 |
Errore materiale riscontrato nella popolazione dei debitori FEAGA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–63 112,38 |
0,00 |
–63 112,38 |
TOTALE DE |
EUR |
–63 112,38 |
0,00 |
–63 112,38 |
|||||
ES |
Altri aiuti diretti - bovini |
2008 |
Percentuale insufficiente di controlli in loco durante il periodo di detenzione per il premio alle vacche nutrici |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 167 971,02 |
0,00 |
– 167 971,02 |
ES |
Altri aiuti diretti - ovini e caprini |
2008 |
Mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli in loco durante l'intero periodo di detenzione |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
–11 498,80 |
0,00 |
–11 498,80 |
ES |
Altri aiuti diretti - ovini e caprini |
2009 |
Mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli in loco durante l'intero periodo di detenzione |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
–68,10 |
0,00 |
–68,10 |
ES |
Altri aiuti diretti - bovini |
2009 |
Percentuale insufficiente di controlli in loco durante il periodo di detenzione per il premio alle vacche nutrici |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 807,40 |
0,00 |
– 807,40 |
ES |
Altri aiuti diretti - articolo 69 del regolamento (CE) n.1782/2003 - solo ovini e bovini |
2009 |
Errata applicazione di sanzioni per i pagamenti art. 69 per le vacche nutrici |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–14 942,25 |
0,00 |
–14 942,25 |
ES |
Altri aiuti diretti - bovini |
2010 |
Percentuale insufficiente di controlli in loco durante il periodo di detenzione per il premio alle vacche nutrici |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 349,10 |
0,00 |
– 349,10 |
ES |
Condizionalità |
2007 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2006 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 278 566,12 |
–15,91 |
– 278 550,21 |
ES |
Condizionalità |
2007 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2006 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
10,62 |
0,00 |
10,62 |
ES |
Condizionalità |
2008 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2006 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
69,80 |
0,01 |
69,79 |
ES |
Condizionalità |
2008 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 455 159,79 |
–16,40 |
– 455 143,39 |
ES |
Condizionalità |
2008 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2006 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
7,84 |
0,00 |
7,84 |
ES |
Condizionalità |
2008 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
46,11 |
0,00 |
46,11 |
ES |
Condizionalità |
2009 |
Applicazione parziale dell'intenzionalità, controllo parziale di 1 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 193 420,77 |
–64,19 |
– 193 356,58 |
ES |
Condizionalità |
2009 |
Applicazione parziale dell'intenzionalità, controllo parziale di 1 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
21,10 |
0,00 |
21,10 |
ES |
Condizionalità |
2009 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2006 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 315,09 |
0,00 |
– 315,09 |
ES |
Condizionalità |
2009 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–1 230,99 |
0,00 |
–1 230,99 |
ES |
Condizionalità |
2009 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
15,27 |
0,00 |
15,27 |
ES |
Condizionalità |
2009 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2006 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
11,26 |
0,00 |
11,26 |
ES |
Condizionalità |
2009 |
Applicazione sistematica di sanzioni dell'1 %, anno di domanda 2008 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–32 093,42 |
0,00 |
–32 093,42 |
ES |
Condizionalità |
2010 |
Applicazione parziale dell'intenzionalità, controllo parziale di 1 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
–9,74 |
0,00 |
–9,74 |
ES |
Condizionalità |
2010 |
Applicazione parziale dell'intenzionalità, controllo parziale di 1 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
8,14 |
0,00 |
8,14 |
ES |
Condizionalità |
2010 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–32,98 |
0,00 |
–32,98 |
ES |
Condizionalità |
2011 |
Applicazione parziale dell'intenzionalità, controllo parziale di 1 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
–53,05 |
0,00 |
–53,05 |
TOTALE ES |
EUR |
–1 156 328,48 |
–96,49 |
–1 156 231,99 |
|||||
GB |
Premi nel settore delle carni bovine |
2004 |
Identificazione degli animali solo con contrassegni apposti a fini di gestione; nessun aumento del numero dei controlli in loco; frequente preavviso di oltre 48 ore per i controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
GBP |
–3 740 792,02 |
0,00 |
–3 740 792,02 |
GB |
Premi nel settore delle carni bovine |
2004 |
Applicazione inadeguata del concetto di «errore ovvio» |
UNA TANTUM |
|
GBP |
– 574 250,30 |
0,00 |
– 574 250,30 |
GB |
Premi nel settore delle carni bovine |
2005 |
Identificazione degli animali solo con contrassegni apposti a fini di gestione; nessun aumento del numero dei controlli in loco; frequente preavviso di oltre 48 ore per i controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
GBP |
–4 114 103,86 |
0,00 |
–4 114 103,86 |
GB |
Premi nel settore delle carni bovine |
2005 |
Applicazione inadeguata del concetto di «errore ovvio» |
UNA TANTUM |
|
GBP |
– 432 462,11 |
0,00 |
– 432 462,11 |
GB |
Premi nel settore delle carni bovine |
2006 |
Identificazione degli animali solo con contrassegni apposti a fini di gestione; nessun aumento del numero dei controlli in loco; frequente preavviso di oltre 48 ore per i controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
GBP |
–18 601,72 |
0,00 |
–18 601,72 |
GB |
Premi nel settore delle carni bovine |
2006 |
Applicazione inadeguata del concetto di «errore ovvio» |
UNA TANTUM |
|
GBP |
–1 660,87 |
0,00 |
–1 660,87 |
GB |
Audit finanziario - ritardi nei pagamenti e nelle scadenze di pagamento |
2011 |
Pagamenti tardivi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
0,00 |
– 277 450,62 |
277 450,62 |
GB |
Audit finanziario - ritardi nei pagamenti e nelle scadenze di pagamento |
2011 |
Pagamenti tardivi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–47 756,85 |
–47 756,85 |
0,00 |
GB |
Audit finanziario - superamento |
2011 |
Superamento del massimale |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–3 590,98 |
–3 590,98 |
0,00 |
GB |
Audit finanziario - ritardi nei pagamenti e nelle scadenze di pagamento |
2011 |
Pagamenti tardivi |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 270 356,10 |
– 270 356,10 |
0,00 |
TOTALE GB |
GBP |
–8 881 870,88 |
0,00 |
–8 881 870,88 |
|||||
TOTALE GB |
EUR |
– 321 703,93 |
– 599 154,55 |
277 450,62 |
|||||
GR |
Altri aiuti diretti - prodotti trasformati a base di uve secche (altre misure) |
2008 |
Riduzione non conforme della resa minima delle uve secche |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–83 614 255,41 |
0,00 |
–83 614 255,41 |
GR |
Altri aiuti diretti - prodotti trasformati a base di uve secche (altre misure) |
2009 |
Riduzione non conforme della resa minima delle uve secche |
UNA TANTUM |
|
EUR |
885,19 |
0,00 |
885,19 |
GR |
Altri aiuti diretti - bovini |
2005 |
Lacune nei controlli in loco, ritardi negli aggiornamenti della banca dati I&R (anno di domanda 2004) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–4 768 967,30 |
–71 456,42 |
–4 697 510,88 |
GR |
Altri aiuti diretti - bovini |
2006 |
Lacune nei controlli in loco, ritardi negli aggiornamenti della banca dati I&R (anno di domanda 2004) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–68,56 |
0,00 |
–68,56 |
GR |
Altri aiuti diretti - bovini |
2006 |
Lacune nei controlli in loco, ritardi negli aggiornamenti della banca dati I&R (anno di domanda 2005) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–4 726 636,37 |
– 431 325,20 |
–4 295 311,17 |
GR |
Altri aiuti diretti - bovini |
2007 |
Lacune nei controlli in loco, ritardi negli aggiornamenti della banca dati I&R (anno di domanda 2004) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–2,53 |
0,00 |
–2,53 |
GR |
Altri aiuti diretti - bovini |
2008 |
Lacune nei controlli in loco, ritardi negli aggiornamenti della banca dati I&R (anno di domanda 2004) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
129 970,98 |
0,00 |
129 970,98 |
GR |
Altri aiuti diretti - bovini |
2008 |
Lacune nei controlli in loco, ritardi negli aggiornamenti della banca dati I&R (anno di domanda 2005) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–28 893,72 |
– 586,21 |
–28 307,51 |
GR |
Altri aiuti diretti - bovini |
2009 |
Lacune nei controlli in loco, ritardi negli aggiornamenti della banca dati I&R (anno di domanda 2005) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–8 325,21 |
0,00 |
–8 325,21 |
GR |
Altri aiuti diretti - ovini e caprini |
2006 |
Lacune nei registri degli animali e nei controlli in loco (anno di domanda 2005) |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
–23 930 463,40 |
–71 791,38 |
–23 858 672,02 |
GR |
Altri aiuti diretti - ovini e caprini |
2006 |
Pagamenti a richiedenti con meno di 10 diritti (anno di domanda 2005) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–12 269,39 |
–1 226,94 |
–11 042,45 |
GR |
Altri aiuti diretti - ovini e caprini |
2007 |
Lacune nei registri degli animali e nei controlli in loco (anno di domanda 2005) |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
–9 671,15 |
–29,01 |
–9 642,14 |
GR |
Altri aiuti diretti - ovini e caprini |
2008 |
Lacune nei registri degli animali e nei controlli in loco (anno di domanda 2005) |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
–1 753,01 |
0,00 |
–1 753,01 |
GR |
Altri aiuti diretti - ovini e caprini |
2009 |
Lacune nei registri degli animali e nei controlli in loco (anno di domanda 2005) |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
–2 110,56 |
0,00 |
–2 110,56 |
TOTALE GR |
EUR |
– 116 972 560,44 |
– 576 415,16 |
– 116 396 145,28 |
|||||
HU |
Audit finanziario - superamento |
2011 |
Superamento dei massimali |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 575,13 |
– 575,13 |
0,00 |
TOTALE HU |
EUR |
– 575,13 |
– 575,13 |
0,00 |
|||||
IE |
Condizionalità |
2007 |
Due BCAA mancanti, seminativi, anno di domanda 2006 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 345 152,32 |
0,00 |
– 345 152,32 |
IE |
Condizionalità |
2007 |
Inosservanze che non hanno dato luogo a sanzioni, anno di domanda 2006 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 167 997,40 |
0,00 |
– 167 997,40 |
IE |
Condizionalità |
2008 |
Due BCAA mancanti, seminativi, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 588 528,41 |
0,00 |
– 588 528,41 |
IE |
Condizionalità |
2008 |
Inosservanze che non hanno dato luogo a sanzioni, anno di domanda 2007 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 139 818,63 |
0,00 |
– 139 818,63 |
IE |
Condizionalità |
2009 |
Due BCAA mancanti, seminativi, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 657 665,13 |
0,00 |
– 657 665,13 |
TOTALE IE |
EUR |
–1 899 161,89 |
0,00 |
–1 899 161,89 |
|||||
MT |
Diritti |
2008 |
Lacune nella determinazione dei diritti all'aiuto |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–55 495,24 |
– 277,48 |
–55 217,76 |
MT |
Diritti |
2009 |
Lacune nella determinazione dei diritti all'aiuto |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–28 426,43 |
– 142,14 |
–28 284,29 |
MT |
Diritti |
2010 |
Lacune nella determinazione dei diritti all'aiuto |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–7 763,34 |
–38,82 |
–7 724,52 |
TOTALE MT |
EUR |
–91 685,01 |
– 458,44 |
–91 226,57 |
|||||
PL |
Liquidazione dei conti - liquidazione finanziaria |
2010 |
Recuperi non contabilizzati |
UNA TANTUM |
|
PLN |
–4 462,70 |
0,00 |
–4 462,70 |
PL |
Liquidazione dei conti - liquidazione finanziaria |
2010 |
Recuperi non contabilizzati |
UNA TANTUM |
|
PLN |
–90 495,14 |
0,00 |
–90 495,14 |
TOTALE PL |
PLN |
–94 957,84 |
0,00 |
–94 957,84 |
|||||
PT |
Restituzioni all'esportazione - altri |
2006 |
Lacune nella selezione delle dichiarazioni di esportazione per i controlli materiali |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–3 156,84 |
0,00 |
–3 156,84 |
PT |
Restituzioni all'esportazione - altri |
2007 |
Lacune nella selezione delle dichiarazioni di esportazione per i controlli materiali |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–17 242,40 |
0,00 |
–17 242,40 |
PT |
Restituzioni all'esportazione - altri |
2008 |
Lacune nella selezione delle dichiarazioni di esportazione per i controlli materiali |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–10 585,11 |
0,00 |
–10 585,11 |
TOTALE PT |
EUR |
–30 984,35 |
0,00 |
–30 984,35 |
|||||
SI |
Liquidazione dei conti - liquidazione finanziaria |
2008 |
Correzione dell'errata imputazione al FEASR della rettifica finanziaria ai sensi della decisione 2012/336/UE |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–6 010,62 |
0,00 |
–6 010,62 |
TOTALE SI |
EUR |
–6 010,62 |
0,00 |
–6 010,62 |
|||||
TOTALE |
GBP |
–8 881 870,88 |
0,00 |
–8 881 870,88 |
|||||
TOTALE |
PLN |
–94 957,84 |
0,00 |
–94 957,84 |
|||||
TOTALE |
EUR |
– 121 190 536,80 |
–1 176 699,77 |
– 119 987 160,56 |
|||||
|
|||||||||
VOCE DI BILANCIO: 05 07 01 07 |
|||||||||
GR |
|
|
Rimborso in seguito alla sentenza nella causa T-158/09 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
820 821,99 |
0,00 |
820 821,99 |
TOTALE GR |
EUR |
820 821,99 |
0,00 |
820 821,99 |
|||||
05 07 01 07 TOTALE |
EUR |
820 821,99 |
0,00 |
820 821,99 |
|||||
|
|||||||||
VOCE DI BILANCIO: |
|||||||||
PL |
Liquidazione dei conti – liquidazione finanziaria |
2010 |
Recuperi non contabilizzati per l’STSR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 464 767,83 |
0,00 |
– 464 767,83 |
PL |
Sviluppo rurale – Strumento transitorio |
2007 |
Lacune nel controllo della domanda iniziale e nell’approvazione del piano aziendale |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
–2 624 539,65 |
0,00 |
–2 624 539,65 |
PL |
Sviluppo rurale – Strumento transitorio |
2007 |
Lacune nel controllo della domanda iniziale e nell’approvazione del piano aziendale |
ESTRAPOLATA |
|
EUR |
–3 243 813,05 |
0,00 |
–3 243 813,05 |
PL |
Sviluppo rurale – Strumento transitorio |
2008 |
Lacune nel controllo della domanda iniziale e nell’approvazione del piano aziendale |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
–1 153 939,94 |
0,00 |
–1 153 939,94 |
PL |
Sviluppo rurale – Strumento transitorio |
2008 |
Lacune nel controllo della domanda iniziale e nell’approvazione del piano aziendale |
ESTRAPOLATA |
|
EUR |
–1 426 217,90 |
0,00 |
–1 426 217,90 |
PL |
Sviluppo rurale – Strumento transitorio |
2009 |
Lacune nel controllo della domanda iniziale e nell’approvazione del piano aziendale |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
69 646,57 |
0,00 |
69 646,57 |
PL |
Sviluppo rurale – Strumento transitorio |
2009 |
Lacune nel controllo della domanda iniziale e nell’approvazione del piano aziendale |
ESTRAPOLATA |
|
EUR |
86 080,03 |
0,00 |
86 080,03 |
TOTALE PL |
EUR |
–8 757 551,77 |
0,00 |
–8 757 551,77 |
|||||
TOTALE |
EUR |
–8 757 551,77 |
0,00 |
–8 757 551,77 |
|||||
|
|||||||||
VOCE DI BILANCIO: |
|||||||||
DE |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Mancata verifica del 100 % delle parcelle per la misura agroambientale |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
–1 953,69 |
0,00 |
–1 953,69 |
DE |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2010 |
Mancata verifica del 100 % delle parcelle per la misura agroambientale |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 338 482,03 |
0,00 |
– 338 482,03 |
DE |
Liquidazione dei conti - liquidazione finanziaria |
2009 |
Correzione dell'errore più probabile nella popolazione non SIGC del FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 171 305,80 |
0,00 |
– 171 305,80 |
DE |
Liquidazione dei conti - liquidazione finanziaria |
2009 |
Correzione dell'errore più probabile nella popolazione non SIGC del FEASR e correzione allegato III |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 700 856,93 |
0,00 |
– 700 856,93 |
TOTALE DE |
EUR |
–1 212 598,45 |
0,00 |
–1 212 598,45 |
|||||
ES |
Condizionalità |
2007 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–0,58 |
0,00 |
–0,58 |
ES |
Condizionalità |
2008 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–20 558,89 |
0,00 |
–20 558,89 |
ES |
Condizionalità |
2009 |
Applicazione parziale dell'intenzionalità, controllo parziale di 1 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
–8 501,05 |
0,00 |
–8 501,05 |
ES |
Condizionalità |
2009 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 551,07 |
0,00 |
– 551,07 |
ES |
Condizionalità |
2010 |
Applicazione parziale dell'intenzionalità, controllo parziale di 1 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
–83,31 |
0,00 |
–83,31 |
ES |
Condizionalità |
2010 |
Sistema di sanzioni non conforme, controllo parziale di 2 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2007 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–58,17 |
0,00 |
–58,17 |
ES |
Condizionalità |
2011 |
Applicazione parziale dell'intenzionalità, controllo parziale di 1 CGO, 1 BCAA mancante, anno di domanda 2008 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
–88,59 |
0,00 |
–88,59 |
TOTALE ES |
EUR |
–29 841,66 |
0,00 |
–29 841,66 |
|||||
GB |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2008 |
Lacune nella portata dei controlli in loco, nella controllabilità e nell'analisi dei rischi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–1 928,36 |
–1 928,36 |
0,00 |
GB |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Lacune nella portata dei controlli in loco, nella controllabilità e nell'analisi dei rischi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 820 649,49 |
– 819 434,95 |
–1 214,54 |
GB |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2010 |
Lacune nella portata dei controlli in loco, nella controllabilità e nell'analisi dei rischi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–1 107 312,97 |
–1 107 270,18 |
–42,79 |
TOTALE GB |
EUR |
–1 929 890,82 |
–1 928 633,49 |
–1 257,33 |
|||||
GR |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Lacune nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 959 020,82 |
0,00 |
– 959 020,82 |
GR |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Lacune nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–2 369 009,27 |
0,00 |
–2 369 009,27 |
GR |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2010 |
Lacune nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 992 833,01 |
0,00 |
– 992 833,01 |
GR |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2010 |
Lacune nei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–1 854 231,39 |
0,00 |
–1 854 231,39 |
TOTALE GR |
EUR |
–6 175 094,49 |
0,00 |
–6 175 094,49 |
|||||
LT |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2008 |
Lacune nei controlli in loco: controllo degli impegni e dell'uso di fertilizzanti |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 192 017,09 |
0,00 |
– 192 017,09 |
LT |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2008 |
Lacune nel controllo in loco di un criterio di ammissibilità |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–82 671,20 |
0,00 |
–82 671,20 |
LT |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Lacune nei controlli in loco: numero di parcelle controllate |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
–78 104,23 |
0,00 |
–78 104,23 |
LT |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Lacune nel controllo in loco di un criterio di ammissibilità |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–77 995,30 |
0,00 |
–77 995,30 |
LT |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Lacune nei controlli in loco: controllo degli impegni e dell'uso di fertilizzanti |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–1 388 259,62 |
0,00 |
–1 388 259,62 |
LT |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2010 |
Lacune nei controlli in loco: numero di parcelle controllate |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 156 283,74 |
0,00 |
– 156 283,74 |
LT |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2010 |
Lacune nei controlli in loco: controllo degli impegni e dell'uso di fertilizzanti |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–1 473 178,82 |
0,00 |
–1 473 178,82 |
TOTALE LT |
EUR |
–3 448 510,00 |
0,00 |
–3 448 510,00 |
|||||
PL |
Sviluppo rurale FEASR asse 1 - misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2008 |
Lacune nel controllo della domanda iniziale e nell'approvazione del piano aziendale |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
–12 142 330,51 |
0,00 |
–12 142 330,51 |
PL |
Sviluppo rurale FEASR asse 1 - misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2008 |
Lacune nel controllo della domanda iniziale e nell'approvazione del piano aziendale |
ESTRAPOLATA |
|
EUR |
–15 007 374,79 |
0,00 |
–15 007 374,79 |
PL |
Sviluppo rurale FEASR asse 1 - misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2009 |
Lacune nel controllo della domanda iniziale e nell'approvazione del piano aziendale |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
–9 619 133,12 |
0,00 |
–9 619 133,12 |
PL |
Sviluppo rurale FEASR asse 1 - misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2009 |
Lacune nel controllo della domanda iniziale e nell'approvazione del piano aziendale |
ESTRAPOLATA |
|
EUR |
–11 888 816,22 |
0,00 |
–11 888 816,22 |
PL |
Sviluppo rurale FEASR asse 1 - misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2010 |
Lacune nel controllo della domanda iniziale e nell'approvazione del piano aziendale |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
–10 265 369,46 |
0,00 |
–10 265 369,46 |
PL |
Sviluppo rurale FEASR asse 1 - misure con sostegno forfettario (2007-2013) |
2010 |
Lacune nel controllo della domanda iniziale e nell'approvazione del piano aziendale |
ESTRAPOLATA |
|
EUR |
–12 687 535,29 |
0,00 |
–12 687 535,29 |
PL |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Mancata verifica del 100 % delle parcelle per la misura agroambientale |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 558 083,72 |
0,00 |
– 558 083,72 |
PL |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Lacune nel sistema sanzionatorio per la sottomisura 7 della misura agroambientale |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 128 160,62 |
0,00 |
– 128 160,62 |
PL |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2010 |
Mancata verifica del 100 % delle parcelle per la misura agroambientale |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
–1 235 465,50 |
0,00 |
–1 235 465,50 |
PL |
Liquidazione dei conti - liquidazione finanziaria |
2010 |
Recuperi non contabilizzati |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 192 783,22 |
0,00 |
– 192 783,22 |
TOTALE PL |
EUR |
–73 725 052,45 |
0,00 |
–73 725 052,45 |
|||||
SI |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Lacune nei controlli amministrativi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 172 157,18 |
0,00 |
– 172 157,18 |
SI |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Assenza di controlli incrociati con la banca dati per la valutazione della densità del bestiame |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 148 151,34 |
0,00 |
– 148 151,34 |
SI |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2010 |
Lacune nei controlli amministrativi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 148 762,78 |
0,00 |
– 148 762,78 |
SI |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2010 |
Assenza di controlli incrociati con la banca dati per la valutazione della densità del bestiame |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–84 932,61 |
0,00 |
–84 932,61 |
SI |
Liquidazione dei conti - liquidazione finanziaria |
2008 |
Rimborso per correggere l'errata imputazione al FEASR della rettifica finanziaria ai sensi della decisione 2012/336/UE |
UNA TANTUM |
|
EUR |
6 010,62 |
0,00 |
6 010,62 |
TOTALE SI |
EUR |
– 547 993,29 |
0,00 |
– 547 993,29 |
|||||
SK |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Intempestività dei controlli in loco per l'agricoltura biologica |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
–28 024,87 |
0,00 |
–28 024,87 |
SK |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Intempestività dei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 559 889,71 |
0,00 |
– 559 889,71 |
SK |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2009 |
Assenza di controlli incrociati per la verifica del bestiame |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 547 079,42 |
0,00 |
– 547 079,42 |
SK |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure basate sulla superficie) |
2010 |
Intempestività dei controlli in loco |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
–3 641,64 |
0,00 |
–3 641,64 |
SK |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure non basate sulla superficie) |
2009 |
Mancata verifica dei requisiti minimi di benessere degli animali |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 176 405,60 |
0,00 |
– 176 405,60 |
SK |
Sviluppo rurale FEASR asse 2 (2007-2013, misure non basate sulla superficie) |
2010 |
Mancata verifica dei requisiti minimi di benessere degli animali |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 224 457,67 |
0,00 |
– 224 457,67 |
SK |
Liquidazione dei conti - liquidazione finanziaria |
2010 |
Errore finanziario nella contabilità del FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
–1 764 408,41 |
0,00 |
–1 764 408,41 |
TOTALE SK |
EUR |
–3 303 907,32 |
0,00 |
–3 303 907,32 |
|||||
TOTALE |
EUR |
–90 372 888,48 |
–1 928 633,49 |
–88 444 254,99 |
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/27 |
Revisione del Regolamento interno del Comitato delle regioni
Il Comitato delle regioni (CdR) ha deciso, in occasione della sua 99a sessione plenaria svoltasi in data 1o febbraio 2013, di sostituire l'articolo 29 del proprio Regolamento interno, adottato il 3 dicembre 2009 sulla base dell'articolo 306, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con il testo che segue:
«Articolo 29 — Composizione dell'Ufficio di presidenza
L'Ufficio di presidenza si compone
a) |
di un Presidente; |
b) |
di un primo vicepresidente; |
c) |
di un vicepresidente per ogni Stato membro; |
d) |
di altri ventotto membri; |
e) |
dei presidenti dei gruppi politici. |
I seggi dell'Ufficio di presidenza, a esclusione della carica di Presidente e primo vicepresidente e dei seggi dei presidenti dei gruppi politici, vengono ripartiti come segue tra le delegazioni nazionali:
— |
3 seggi: Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Spagna, |
— |
2 seggi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, Ungheria, |
— |
1 seggio: Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovenia.» |
La presente decisione entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e alla data di entrata in vigore dello stesso, prevista per il 1o luglio 2013.
Rettifiche
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/28 |
Rettifica della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111 del 23 aprile 2013 )
A pagina 81, allegato, riga 36, colonna «Nome»:
anziché:
«Nizar () Al-Assad () (alias Al-Assaad, Al-Assad, Al-Asaad)»
leggi:
«Nizar Al-Assad ()»;
a pagina 81, allegato, riga 36, colonna «Informazioni identificative»:
anziché:
«ex direttore della società “Nizar Oilfield Supplies” »
leggi:
«Cugino di Bashar Al-Assad; direttore della società “Nizar Oilfield Supplies” ».
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/28 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111 del 23 aprile 2013 )
A pagina 5, allegato, riga 36, colonna «Nome»:
anziché:
«Nizar () Al-Assad () (alias. Al-Assaad, Al-Assad, Al-Asaad)»
leggi:
«Nizar Al-Assad ()»;
a pagina 5, allegato, riga 36, colonna «Informazioni identificative»:
anziché:
«ex direttore della società “Nizar Oilfield Supplies”»
leggi:
«Cugino di Bashar Al-Assad; direttore della società “Nizar Oilfield Supplies”».
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.