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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.117.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2012
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione
(2013/202/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra (1), riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione («protocollo»). |
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(2) |
I negoziati si sono conclusi. |
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(3) |
È opportuno firmare il protocollo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione. |
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(4) |
È opportuno che il protocollo sia applicato a titolo provvisorio, conformemente all’articolo 10, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione («protocollo») è autorizzata a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma (2), in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.
(2) La data a decorrere dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
PROTOCOLLO
all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione
L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo «Unione»,
da una parte, e
IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, in prosieguo «Giordania»,
dall’altra,
in appresso denominate «Parti»,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
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(1) |
Il Regno hascemita di Giordania ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra (1) (in prosieguo «accordo»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2002. |
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(2) |
Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione europea relativa a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004. |
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(3) |
In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica. |
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(4) |
Il Consiglio, il 5 marzo 2007, ha espresso il proprio sostegno all’approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della politica europea di vicinato di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità. |
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(5) |
La Giordania ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell’Unione. |
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(6) |
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Giordania a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell’ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Giordania, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Giordania può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell’Unione aperti alla partecipazione del Regno hascemita di Giordania conformemente alle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.
Articolo 2
La Giordania fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.
Articolo 3
I rappresentanti della Giordania possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano la Giordania, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali la Giordania contribuisce finanziariamente.
Articolo 4
Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Giordania si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.
Articolo 5
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Giordania a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite nell’ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Giordania, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.
Qualora la Giordania chieda l’assistenza esterna dell’Unione per partecipare a un determinato programma dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (2), o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Giordania l’assistenza esterna dell’Unione, le condizioni secondo le quali la Giordania beneficia dell’assistenza esterna dell’Unione sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, che rispetti in particolare l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.
Articolo 6
Ciascun memorandum di intesa concluso a norma dell’articolo 5 stipula che, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.
Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione.
Articolo 7
Il presente protocollo è applicabile fintantoché l’accordo rimane in vigore.
Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure.
Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
L’estinzione del presente protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.
Articolo 8
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l’attuazione del presente protocollo sulla base dell’effettiva partecipazione della Giordania ai programmi dell’Unione.
Articolo 9
Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio della Giordania.
Articolo 10
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore.
In attesa della sua entrata in vigore le Parti decidono di applicare a titolo provvisorio il presente protocollo a decorrere dalla sua firma.
Articolo 11
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.
Articolo 12
Il presente protocollo redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и дванадесета година.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil doce.
V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce dvanáct.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og tolv.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendzwölf.
Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.
Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and twelve.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille douze.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladodici.
Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.
Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizend twaalf.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e doze.
Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii doisprezece.
V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdvanásť.
V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.
Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratolv.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Хашемитското кралство Йордания
Por el Reino Hachemita de Jordania
Za Jordánské hášimovské království
For Det Hashemitiske Kongerige Jordan
Für das Haschemitische Königreich Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel
Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Pour le Royaume hachémite de Jordanie
Per il Regno hascemita di Giordania
Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –
Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu
A Jordán Hásimita Királyság részéről
Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
Pelo Reino Hachemita da Jordânia
Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei
Za Jordánske hášimovské kráľovstvo
Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo
Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta
För Hashemitiska konungariket Jordanien
(1) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 aprile 2013
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, di un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza
(2013/203/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 352, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 10 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera riguardanti la cooperazione in merito all’applicazione dei diritti della concorrenza dell’Unione e della Confederazione svizzera. |
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(2) |
I negoziati con la Confederazione svizzera sono stati completati. |
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(3) |
È opportuno firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 384/2013 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Fatte salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo di forma cilindrica avente diametro di circa 7 mm e lunghezza di circa 130 mm costituito da uno strato esterno di carta che racchiude i seguenti componenti:
Le fibre di acetato di cellulosa nei diversi filtri [C, I e A] sono disposte parallelamente l’una all’altra. Le fibre formano un corpo flessibile e spugnoso di spessore uniforme e sono facilmente separabili ed «estraibili». All’interno del cilindro i componenti sono disposti nell’ordine seguente:
La percentuale, in peso, dei diversi materiali che costituiscono l’articolo è la seguente:
L’articolo è destinato a essere tagliato e utilizzato nella produzione di sigarette con filtro. Dalle caratteristiche oggettive dell’articolo non è evidente come sarà tagliato. (Cfr. le fotografie nn. 664 A e B) (*1) |
5601 22 10 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 4 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) nonché dal testo dei codici NC 5601 , 5601 22 e 5601 22 10 . L’articolo contiene più elementi di filtro che componenti di tabacco. Il tabacco può restare collocato tra due filtri senza essere destinato alla combustione ed essere utilizzato solo come componente aromatizzante in una sigaretta. Il tabacco costituisce solo all’incirca un terzo del volume dell’articolo. I diversi filtri conferiscono quindi all’articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b). Le fibre di acetato di cellulosa semplici [A] insieme alle fibre impregnate [I] rappresentano una percentuale più elevata, in peso e volume, delle fibre di acetato di cellulosa con carbone attivo [C]. I filtri di fibre di acetato di cellulosa semplici e impregnate [A e I] conferiscono pertanto all’articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b). I filtri costituiti dalle fibre di acetato di cellulosa semplici e impregnate [A e I] non possiedono la necessaria coesione e resistenza. È di conseguenza esclusa la classificazione alle voci 5602 «feltri» e 5603 «stoffe non tessute». I filtri di fibre di acetato di cellulosa semplici e impregnate [A e I] non sono ottenuti da una materia «tessile» ai sensi della nota 1 del capitolo 63. La classificazione alla voce 6307 è pertanto esclusa. Nei filtri di fibre di acetato di cellulosa semplici e impregnate [A e I] le fibre sono disposte parallelamente l’una all’altra. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 5601 come «articoli di ovatta». Poiché i filtri costituiti dalle fibre di acetato di cellulosa semplici e impregnate [A e I] non possono essere classificati in nessuna voce ai sensi delle RGI 1, 2 e 3, in applicazione della RGI 4 devono essere classificati nella voce relativa alle merci con cui hanno maggiore analogia. Poiché le fibre sono facilmente separabili ed «estraibili» e formano un corpo flessibile e spugnoso di spessore uniforme, il loro aspetto esterno è quello dell’ovatta. I filtri [A e I] devono pertanto essere classificati nella voce 5601 (cfr. anche il parere di classificazione nel SA che classifica i rotoli per la fabbricazione di filtri per sigarette nella sottovoce 5601 22 ). Il fatto che le fibre di acetato di cellulosa [I] siano impregnate non esclude la classificazione nella voce 5601 in quanto la sostanza agglutinante non penetra negli strati più interni delle fibre (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 5601 , A), quarto paragrafo). L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 5601 22 10 in quanto «articolo di ovatta di fibre sintetiche o artificiali». |
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(*1) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 385/2013 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare misure relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un prodotto composto da 25 salviettine di stoffa non tessuta, aventi dimensioni di circa 15 cm × 20 cm, condizionate per la vendita al minuto in una busta di plastica. Le salviettine sono impregnate, tra l’altro, di acqua, olio di soia, olio di mandorle dolci (Prunus dulcis), alcole cetilico, gomma di xantano, profumo, citronellolo, geraniolo, glicerina, EDTA tetrasodico e cocco anfodiacetato disodico. In base alle informazioni fornite, il prodotto è utilizzato per struccare, tonificare e purificare pelli normali e miste. |
3304 99 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 della sezione VI, della nota 4 del capitolo 33 e del testo dei codici NC 3304 e 3304 99 00 . L’agente tensioattivo (cocco anfodiacetato disodico) contenuto nel prodotto non conferisce al prodotto stesso il suo carattere essenziale, in quanto ha unicamente la funzione di emulsionante. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 3401 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3401 , esclusione c)]. La nota 4 del capitolo 33 non è applicata in quanto il carattere essenziale del prodotto è di cura della pelle. Anche la classificazione alla voce 3307 è pertanto esclusa. Il prodotto è utilizzato per rimuovere il trucco, tonificare e purificare la pelle, si tratta quindi di una preparazione per la cura della pelle (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304 ). Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 3304 come preparazione per la cura della pelle. |
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27.4.2013 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 386/2013 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Prodotto costituito da glicoproteina umana ricombinante (laminina), in quantità da 20 μg a 5 mg, in un tampone acquoso di conservazione. Il prodotto è destinato al rivestimento di recipienti per la coltura cellulare. Funge da matrice per la produzione di cellule staminali rendendo la superficie di tali recipienti più favorevole all’adesione delle cellule. Il prodotto non fornisce nutrimento alle cellule staminali e va utilizzato unitamente ad un terreno di coltura cellulare volto a mantenere o produrre cellule staminali. |
3504 00 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3504 00 e 3504 00 90 . Poiché il prodotto funge soltanto da matrice per la produzione di cellule staminali e va utilizzato insieme ad un terreno di coltura cellulare, esso non può essere considerato un mezzo di coltura preparato della voce 3821 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3821 , esclusioni). La classificazione del prodotto alla voce 3822 è esclusa in quanto non è utilizzato per la valutazione di processi fisici, biofisici o biochimici, o in reazioni analitiche (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3822 , primo paragrafo). Le laminine sono altre sostanze proteiche della voce 3504 , non contemplate da una voce più specifica [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3504 , lettera B)]. Il prodotto deve pertanto essere classificato come altre sostanze proteiche della voce 3504 . |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 387/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
|||||||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
|||||||||||||||
|
Prodotto presentato sotto forma di capsule di gelatina, confezionate per la vendita al minuto. Ogni capsula contiene i seguenti ingredienti:
Il prodotto ha un tenore approssimativo di amido o fecola/glucosio, in peso, del 17 %. L’etichetta presenta il prodotto come integratore alimentare destinato al consumo umano. |
2106 90 98 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera a), del capitolo 30, della nota complementare 1 del capitolo 30 e del testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 . Poiché la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute nel prodotto non è indicata sull’etichetta, sull’imballaggio o sulle avvertenze per l’uso, le condizioni di cui alla nota complementare 1 del capitolo 30 non sono soddisfatte. È pertanto esclusa la classificazione come medicamento alla voce 3004 . Il prodotto consiste in una preparazione alimentare presentata sotto forma di capsule. L’involucro costituisce un elemento che, congiuntamente al contenuto, determina la destinazione ed il carattere del prodotto (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08, «Swiss Caps», Racc. 2009, pag. I-11991, punti 29 e 32). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 98 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106 , punto 16). |
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 388/2013 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
71,1 |
|
TN |
88,0 |
|
|
TR |
121,6 |
|
|
ZZ |
93,6 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
65,0 |
|
TR |
130,2 |
|
|
ZZ |
97,6 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
101,0 |
|
ZZ |
101,0 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
52,1 |
|
IL |
72,3 |
|
|
MA |
50,0 |
|
|
TN |
69,6 |
|
|
TR |
60,8 |
|
|
ZZ |
61,0 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
94,4 |
|
ZA |
116,4 |
|
|
ZZ |
105,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
110,9 |
|
BR |
102,8 |
|
|
CL |
116,4 |
|
|
CN |
95,9 |
|
|
MK |
28,7 |
|
|
NZ |
149,9 |
|
|
US |
194,8 |
|
|
ZA |
107,6 |
|
|
ZZ |
113,4 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
108,4 |
|
CL |
120,8 |
|
|
CN |
69,8 |
|
|
NZ |
199,4 |
|
|
ZA |
116,7 |
|
|
ZZ |
123,0 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2013
concernente la non iscrizione della formaldeide per il tipo di prodotto 20 nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi
[notificata con il numero C(2013) 2284]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/204/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), stabilisce un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE. |
|
(2) |
La formaldeide (n. CE 200-001-8, n. CAS 50-00-0) è iscritta in tale elenco per l’uso, tra l’altro, per il tipo di prodotto 20, ossia preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale, quali definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE. |
|
(3) |
Due società («i richiedenti») hanno presentato un fascicolo alla Germania per la valutazione della formaldeide da utilizzare per il tipo di prodotto 20 entro il 31 ottobre 2008, a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1451/2007. Ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 98/8/CE, i fascicoli fanno riferimento a due prodotti contenenti formaldeide (i «prodotti di riferimento»). |
|
(4) |
In una serie di riunioni e lettere la Commissione ha informato i richiedenti e gli Stati membri della sua intenzione di includere i prodotti di riferimento nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (3) e, di conseguenza, di escluderli dal campo di applicazione della direttiva 98/8/CE a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera o), della suddetta direttiva. La Commissione ha dichiarato la sua decisione di non includere la formaldeide per il tipo di prodotto 20 negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE. Essa invita pertanto i richiedenti a interrompere la propria collaborazione al programma di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007, e a chiedere l’autorizzazione per i prodotti di riferimento, in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, per la quale offre assistenza pratica, nonché tutto ciò che è in suo potere per evitare perturbazioni del mercato nel corso della transizione da un regime normativo all’altro. |
|
(5) |
A seguito del parere della Commissione, il 10 settembre 2009, uno dei richiedenti ha informato la Commissione della propria intenzione di interrompere la propria collaborazione al programma di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007. L’altro richiedente ha scelto di rimanere nel programma di revisione, nonostante il suddetto parere. |
|
(6) |
La Commissione ha ribadito la sua posizione con lettera del 25 maggio 2010, indirizzata alla Germania e al richiedente restante. Con lettera del 17 agosto 2010, la Germania ha risposto che il richiedente restante rifiutava di interrompere la propria collaborazione al programma di riesame, obbligando così la Germania a continuare la valutazione. |
|
(7) |
Come confermato dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (4), i prodotti usati per la preservazione di alimenti o mangimi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (5). Pertanto, tali prodotti sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 98/8/CE a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera o) della medesima direttiva. Di conseguenza, ai fini della certezza del diritto, è opportuno decidere che la formaldeide non sia inclusa negli allegati I, I A o I B della direttiva per il tipo di prodotto 20. |
|
(8) |
Non si conosce l’uso della formaldeide come additivo alimentare e tale uso non è approvato in conformità al regolamento (CE) n. 1333/2008. |
|
(9) |
Sono attualmente in corso di valutazione due domande di autorizzazione della formaldeide come additivo alimentare a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. Occorre che la fase di eliminazione graduale dei prodotti contenenti formaldeide e usati per la preservazione dei mangimi e immessi sul mercato come biocidi tenga conto del tempo necessario per regolamentare tali prodotti in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La formaldeide (n. CE 200-001-8; n. CAS 50-00-0) non è inclusa nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 20.
Articolo 2
I prodotti immessi sul mercato come biocidi per essere utilizzati come preservanti dei mangimi contenenti formaldeide non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1o luglio 2015.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2013
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(2) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.
(3) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
|
27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2013
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie rilasciate per le nuove sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, flubendiamide, gamma-cialotrina, ipconazolo, metaflumizone, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiencarbazone e topramezone
[notificata con il numero C(2013) 2246]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/205/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, prima del 14 giugno 2011. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2003 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Agro-Kanesho una richiesta di inserimento della sostanza attiva acechinocil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/636/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(3) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow AgroSciences Ltd una richiesta di inserimento della sostanza attiva aminopyralid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/778/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(4) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Citrex Nederland BV una richiesta di inserimento della sostanza attiva acido ascorbico nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(5) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2006 la Grecia ha ricevuto dalla Bayer CropScience AG una richiesta di inserimento della sostanza attiva flubendiamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/927/CE della Commissione (6) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(6) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’agosto 2001 il Regno Unito ha ricevuto dalla Pytech Chemicals GmbH una richiesta di inserimento della sostanza attiva gamma-cialotrina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2004/686/CE della Commissione (7) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(7) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2007 il Regno Unito ha ricevuto dalla Kureha GmbH una richiesta di inserimento della sostanza attiva ipconazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/20/CE della Commissione (8) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(8) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel novembre 2005 il Regno Unito ha ricevuto dalla BASF SE una richiesta di inserimento della sostanza attiva metaflumizone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/517/CE della Commissione (9) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(9) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel luglio 2005 l’Italia ha ricevuto dalla Isagro SpA una richiesta di inserimento della sostanza attiva orthosulfamuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/806/CE della Commissione (10) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(10) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nell’agosto 2008 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Sourcon-Padena GmbH & Co KG una richiesta di inserimento della sostanza attiva Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/599/CE della Commissione (11) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(11) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2006 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Sumitomo Chemical Agro Europe SAS una richiesta di inserimento della sostanza attiva pyridalil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/669/CE della Commissione (12) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(12) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2006 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow AgroSciences GmbH una richiesta di inserimento della sostanza attiva pyroxsulam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/277/CE della Commissione (13) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(13) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience AG una richiesta di inserimento della sostanza attiva spiromesifen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/105/CE della Commissione (14) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(14) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2007 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience AG una richiesta di inserimento della sostanza attiva thiencarbazone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/566/CE della Commissione (15) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
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(15) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel maggio 2003 la Francia ha ricevuto dalla BASF SE una richiesta di inserimento della sostanza attiva topramezone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/850/CE della Commissione (16) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
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(16) |
La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare delle condizioni relative alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva. |
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(17) |
Gli effetti di dette sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i progetti di relazione di valutazione il 15 marzo 2005 (acechinocil), il 10 settembre 2007 (acido ascorbico), il 22 agosto 2006 (aminopyralid), il 1o settembre 2008 (flubendiamide), il 13 settembre 2012 (gamma-cialotrina), il 29 maggio 2008 (ipconazolo), il 15 aprile 2008 (metaflumizone), il 19 luglio 2012 (orthosulfamuron), il 3 novembre 2009 (Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134), il 13 gennaio 2009 (pyridalil), il 20 marzo 2008 (pyroxsulam), il 9 marzo 2004 (spiromesifen), il 17 dicembre 2008 (thiencarbazone) e il 26 luglio 2007 (topramezone). |
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(18) |
In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni, che gli Stati membri relatori hanno dovuto esaminare presentando una loro valutazione. Per questo motivo, l’esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con le decisioni di esecuzione 2011/490/UE (17) (acechinocil, aminopyralid, flubendiamide, metaflumizone, pyroxsulam e thiencarbazone), 2011/252/UE (18) (acido ascorbico, ipconazolo, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, spiromesifen e topramezone) e 2011/671/UE (19) (gamma-cialotrina). |
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(19) |
Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, in conformità all’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l’esame dei fascicoli possa proseguire. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito a un’eventuale approvazione in conformità all’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009, delle sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, flubendiamide, gamma-cialotrina, ipconazolo, metaflumizone, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiencarbazone e topramezone. |
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(20) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, flubendiamide, gamma-cialotrina, ipconazolo, metaflumizone, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiencarbazone e topramezone fino al 30 aprile 2015.
Articolo 2
La presente decisione scade il 30 aprile 2015.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(3) GU L 221 del 4.9.2003, pag. 42.
(4) GU L 293 del 9.11.2005, pag. 26.
(5) GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18.
(6) GU L 354 del 14.12.2006, pag. 54.
(7) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 21.
(8) GU L 1 del 4.1.2008, pag. 5.
(9) GU L 201 del 25.7.2006, pag. 34.
(10) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 74.
(11) GU L 193 del 22.7.2008, pag. 14.
(12) GU L 274 del 18.10.2007, pag. 15.
(13) GU L 116 del 4.5.2007, pag. 59.
(14) GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.
(15) GU L 181 del 10.7.2008, pag. 52.
(16) GU L 322 del 9.12.2003, pag. 28.
(17) GU L 201 del 4.8.2011, pag. 16.
Rettifiche
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27.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/23 |
Rettifica della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 265 dell’11 ottobre 2011 )
A pagina 4, articolo 1, punto 3) (nuovo paragrafo 5):
anziché:
«5. L’articolo 3, paragrafi da 1 a 2 sexies, nella versione in vigore al 31 ottobre 2011, si applica alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l’artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi sono ancora protetti in virtù di tali disposizioni nella versione in vigore al 30 ottobre 2011, quale al 1o novembre 2013, e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.»,
leggi:
«5. L’articolo 3, paragrafi da 1 a 2 sexies, nella versione in vigore al 31 ottobre 2011, si applica alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali al 1o novembre 2013 l’artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi sono ancora protetti in virtù di tali disposizioni nella versione in vigore al 30 ottobre 2011 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi al 1o novembre 2013.»