ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.113.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 113

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
25 aprile 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 378/2013 della Commissione, del 24 aprile 2013, che approva la sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 379/2013 della Commissione, del 24 aprile 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

DECISIONI

 

 

2013/191/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

11

 

 

2013/192/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Repubblica francese, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota d’accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica

13

 

 

2013/193/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Repubblica francesead applicare livelli differenziati di tassazione per i carburanti, in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

15

 

 

2013/194/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa alla nomina di un membro titolare spagnolo e di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

17

 

 

2013/195/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 aprile 2013, che definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all’inventario dello spettro radio previsto dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio [notificata con il numero C(2013) 2235]  ( 1 )

18

 

 

2013/196/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 aprile 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/715/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione ( 1 )

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ( GU L 315 del 14.11.2012 )

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

25.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/1


DECISIONE N. 377/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2013

recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il settore del trasporto aereo presenta un forte carattere internazionale. La soluzione migliore e più efficace per ridurre le emissioni di tale settore consisterebbe quindi in un approccio globale volto a far fronte al rapido aumento delle emissioni imputabili al trasporto aereo internazionale.

(2)

La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) impone a tutte le parti l’obbligo di elaborare e mettere in atto programmi nazionali e, se del caso, regionali contenenti misure volte ad attenuare i cambiamenti climatici.

(3)

L’Unione è impegnata a ridurre le proprie emissioni di CO2, ivi incluse quelle imputabili al trasporto aereo. È opportuno che tutti i settori dell’economia contribuiscano al conseguimento di tale riduzione.

(4)

La negoziazione di tutti gli accordi in materia di trasporto aereo con i paesi terzi dovrebbe prefiggersi l’obiettivo di salvaguardare la flessibilità di cui l’Unione necessita per poter adottare misure riguardanti problematiche di natura ambientale, comprese misure di mitigazione dell’impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici.

(5)

Sono stati compiuti progressi in seno all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) a favore dell’adozione, in occasione della 38a sessione dell’Assemblea dell’ICAO, che si terrà dal 24 settembre al 4 ottobre 2013, di un quadro globale per la politica in materia di riduzione delle emissioni che agevoli l’applicazione alle emissioni imputabili al trasporto aereo internazionale, da parte degli Stati, di misure basate sul mercato nonché la predisposizione di una misura basata sul mercato mondiale («MBM»). Un tale quadro potrebbe apportare un significativo contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 su scala regionale, nazionale e globale.

(6)

Per facilitare tali progressi e imprimere un ulteriore impulso, è auspicabile rinviare l’applicazione dei requisiti, introdotti prima della 38a sessione dell’Assemblea dell’ICAO, concernenti i voli da e per aeroporti situati nei paesi al di fuori dell’Unione e che non appartengono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), nelle dipendenze e nei territori degli Stati nello spazio economico europeo (SEE) o nei paesi che hanno firmato un trattato di adesione con l’Unione. Non è pertanto opportuno adottare misure nei confronti degli operatori aerei in relazione ai requisiti derivanti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per la notifica delle emissioni verificate relative agli anni civili 2010, 2011 e 2012 e la corrispondente restituzione di quote relative al 2012 derivanti da voli in arrivo verso questi aeroporti e in partenza da essi. È opportuno che gli operatori aerei che desiderino continuare a rispettare tali requisiti siano autorizzati a farlo.

(7)

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno che la deroga prevista dalla presente decisione si applichi unicamente agli operatori aerei che non hanno ricevuto o che hanno restituito tutte le quote a titolo gratuito che siano state rilasciate in relazione alle attività realizzate nel 2012. Per la stessa ragione, tali quote non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini del calcolo dei diritti a utilizzare crediti internazionali nel quadro della direttiva 2003/87/CE.

(8)

È opportuno che le quote assegnate al trasporto aereo per il 2012 che non siano rilasciate a tali operatori aerei o siano restituite siano ritirate dalla circolazione mediante cancellazione. Il numero di quote assegnate al trasporto aereo messe all’asta dovrebbe essere adeguato in conseguenza dell’attuazione della presente decisione al fine di garantire il rispetto dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

(9)

È opportuno che la deroga prevista dalla presente decisione non incida sull’integrità ambientale e sull’obiettivo generale della legislazione dell’Unione in materia di cambiamenti climatici, e che non dia luogo a distorsioni della concorrenza. Di conseguenza, e al fine di salvaguardare l’obiettivo generale della direttiva 2003/87/CE quale strumento facente parte del quadro giuridico di cui l’Unione si è dotata per conseguire il suo impegno unilaterale a ridurre le proprie emissioni del 20 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, è opportuno che tale direttiva continui ad applicarsi ai voli in partenza da o in arrivo in aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro diretti verso o in provenienza da aeroporti situati in talune zone o in determinati paesi strettamente collegati o associati che si trovano al di fuori dell’Unione.

(10)

La deroga prevista dalla presente decisione si riferisce esclusivamente alle emissioni del trasporto aereo del 2012. Il gruppo di alto livello dell’ICAO per l’aviazione internazionale e i cambiamenti climatici (HGCC) è stato istituito per fornire indicazioni sullo sviluppo di un quadro per le MBM, valutare la fattibilità delle opzioni per una MBM globale e identificare una serie di misure tecnologiche e operative. La deroga è concessa dall’Unione per facilitare, in occasione della 38a sessione dell’Assemblea dell’ICAO, il conseguimento di un accordo su un calendario realistico per lo sviluppo di una MBM globale, che vada oltre la 38a sessione della suddetta Assemblea, e su un quadro volto ad agevolare la generale applicazione al trasporto aereo internazionale delle MBM nazionali e regionali, in attesa dell’attuazione di una MBM globale. Su tale base, può essere esaminata la possibilità di adottare ulteriori misure volte a conseguire un’interazione ottimale tra un siffatto risultato e il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione. A tale proposito, in sede di valutazione della necessità di ulteriori misure, la Commissione dovrebbe altresì tener conto dell’eventuale impatto sul traffico aereo intra-europeo, onde evitare distorsioni della concorrenza.

(11)

È opportuno che la Commissione fornisca al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esaustiva sui progressi compiuti in occasione della 38a sessione dell’Assemblea dell’ICAO e, se del caso, proponga in tempi brevi misure in linea con i risultati ottenuti.

(12)

È fondamentale garantire agli operatori aerei e alle autorità nazionali la certezza giuridica in vista della scadenza per la restituzione fissata al 30 aprile 2013, di cui alla direttiva 2003/87/CE e, di conseguenza, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri non adottano misure nei confronti di operatori aerei in relazione ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2 bis, e all’articolo 14, paragrafo 3, della suddetta direttiva, per gli anni civili 2010, 2011 e 2012, riguardo all’attività da e verso aeroporti situati nei paesi al di fuori dell’Unione che non sono membri dell’EFTA, nelle dipendenze e nei territori degli Stati nel SEE o nei paesi che hanno firmato un trattato di adesione con l’Unione, qualora tali operatori aerei non abbiano beneficiato di quote a titolo gratuito per detta attività per il 2012, o nel caso in cui abbiano beneficiato di tali quote, abbiano restituito agli Stati membri, ai fini della loro cancellazione, entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione, un numero di quote assegnate al trasporto aereo per il 2012 corrispondente alla quantità di tonnellate-chilometro verificate di tale attività nell’anno di riferimento 2010.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri cancellano tutte le quote assegnate al trasporto aereo per il 2012 che non siano state rilasciate o, qualora siano state rilasciate, che siano state loro restituite, concernenti i voli da e verso gli aeroporti di cui all’articolo 1.

2.   Per quanto concerne la cancellazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri mettono all’asta un numero ridotto di quote assegnate al trasporto aereo per il 2012. Tale riduzione è proporzionale al numero totale inferiore di quote assegnate al trasporto aereo in circolazione. Nella misura in cui il suddetto numero inferiore di quote non sia stato messo all’asta prima del 1o maggio 2013, gli Stati membri adeguano di conseguenza il numero delle quote assegnate al trasporto aereo da mettere all’asta nel 2013.

Articolo 3

Le quote assegnate al trasporto aereo cancellate ai sensi dell’articolo 2 non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dei diritti di utilizzo dei crediti internazionali nell’ambito della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 4

La Commissione fornisce gli orientamenti necessari all’attuazione della presente decisione.

Articolo 5

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi compiuti nei negoziati ICAO e fornisce loro una relazione completa sui risultati conseguiti in seno alla 38a sessione dell’Assemblea di tale organizzazione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 24 aprile 2013.

Articolo 7

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  Parere del 13 febbraio 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.

(3)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.


Dichiarazione della Commissione

La Commissione rammenta che, in base all’articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE, i proventi della vendita all’asta di quote del trasporto aereo devono essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell’Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell’Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell’attenuazione e dell’adattamento, anche, in particolare, nel settore dell’aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario. I proventi delle aste dovrebbero servire anche per finanziare il Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.

La Commissione fa presente che gli Stati membri hanno l’obbligo di comunicarle la destinazione data, a norma dell’articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE, ai proventi generati dalla messa all’asta delle quote del trasporto aereo. Le disposizioni specifiche sul contenuto di tale comunicazione sono stabilite dal regolamento (UE) n. …/2013 (1) relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. Ulteriori dettagli saranno precisati da un atto di esecuzione della Commissione emanato a norma dell’articolo 18 del suddetto regolamento. Gli Stati membri renderanno pubbliche le relazioni e la Commissione ne pubblicherà i dati aggregati a livello dell’Unione, in una forma facilmente accessibile.

La Commissione ci tiene a sottolineare che un meccanismo di mercato di portata mondiale che fissi un prezzo internazionale per le emissioni di carbonio rilasciate dal trasporto aereo internazionale potrebbe non solo consentire di raggiungere l’obiettivo principale per cui è concepito, ossia ridurre le emissioni, ma concorrere anche a offrire le risorse necessarie per sostenere le misure internazionali di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi.


(1)  Di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 378/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2013

che approva la sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva del Consiglio 91/414/CEE (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3 di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per la sostanza Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 le condizioni dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2008/565/CE della Commissione (3).

(2)

In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il 4 febbraio 2004 il Belgio ha ricevuto dalla società FuturEco S.L. una richiesta d’inserimento della sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/565/CE della Commissione ha riconosciuto che il fascicolo era completo, nel senso che poteva essere considerato conforme in linea di massima alle prescrizioni riguardanti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 29 marzo 2007.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). Il 20 agosto 2012 l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame della valutazione dei rischi derivanti dall’uso della sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 (4) come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il 15 marzo 2013 il progetto di relazione di valutazione è stato inserito nella sua versione definitiva nel rapporto di riesame della Commissione riguardante il Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 possono essere considerati conformi in generale alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto appropriato approvare il Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901.

(6)

È opportuno lasciar trascorrere un periodo ragionevole prima dell’approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(7)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, è tuttavia opportuno stabilire le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare secondo i casi le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione dell’aggiornamento del fascicolo completo di cui all’allegato III, come stabilito dalla direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego previsto in conformità ai principi uniformi.

(8)

L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell’11 dicembre 1992 recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono manifestarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari di autorizzazioni vigenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre quindi chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(9)

In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate, (6) va modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all’occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 come sostanza attiva entro il 31 marzo 2014.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna riguardante le disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di, o abbia accesso a, un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva, e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 come unica sostanza attiva o come una di una serie di sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 30 settembre 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è sottoposto dagli Stati membri ad un riesame secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna dell’allegato I del presente regolamento contenente le disposizioni specifiche. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 come unica sostanza attiva modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione non oltre il 31 marzo 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 come una di più sostanze attive, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015 o entro il termine, se questo cade ad una data successiva, fissato per la modifica o la revoca dall’atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la/le sostanza/e in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 181 del 10.7.2008, pag. 49.

(4)   The EFSA Journal 2012; 10(9):2869. Disponibile su Internet: www.efsa.europa.eu

(5)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)   GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Denominazione comune, Numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901

Numero di raccolta: USDA-ARS Raccolta di colture micotiche entomopatogene U.S. Plant Soil and Nutrition laboratory. New York. Numero di registrazione ARSEF 4490

Non pertinente

Minimo 1,0 × 109 UFC/g

Massimo 3,0 × 109 UFC/g

1o ottobre 2013

30 settembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 15 marzo 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 va considerata un potenziale sensibilizzante.

Le condizioni d’uso comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Denominazione comune, Numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«39

Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901

Numero di raccolta: USDA-ARS Raccolta di colture micotiche entomopatogene U.S. Plant Soil and Nutrition laboratory. New York. Numero di registrazione ARSEF 4490

Non pertinente

Minimo 1,0 × 109 UFC/g

Massimo 3,0 × 109 UFC/g

1o ottobre 2013

30 settembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 15 marzo 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 va considerata un potenziale sensibilizzante.

Le condizioni d’uso comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


25.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 379/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

63,5

TN

82,2

TR

120,8

ZZ

88,8

0707 00 05

MA

99,6

TR

130,8

ZZ

115,2

0709 93 10

TR

107,6

ZZ

107,6

0805 10 20

EG

55,6

IL

72,2

MA

51,8

TN

69,6

TR

59,9

ZZ

61,8

0805 50 10

TR

109,2

ZA

105,2

ZZ

107,2

0808 10 80

AR

102,1

BR

91,2

CL

119,2

CN

76,7

MK

28,7

NZ

139,9

US

198,9

ZA

111,0

ZZ

108,5

0808 30 90

AR

100,5

CL

124,0

NZ

199,4

ZA

120,1

ZZ

136,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

25.4.2013   

IT

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L 113/11


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2013/191/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere protocollate presso la Commissione il 17 giugno 2011 e il 27 agosto 2012, la Lettonia ha richiesto l’autorizzazione a derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto di detrarre l’imposta a monte in relazione alle autovetture per il trasporto di persone.

(2)

Con lettera del 26 novembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 30 novembre 2012 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e i servizi da esso ottenuti e utilizzati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva impone l’obbligo ai soggetti passivi di registrare ai fini dell’IVA quando un bene professionale è destinato ad un uso non professionale.

(4)

L’uso non professionale dei veicoli è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta spesso una procedura complessa. In base all’autorizzazione richiesta, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture che non sono interamente utilizzate a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. In base alle informazioni fornite dalla Lettonia, un tasso dell’80 % appare giustificato. Nel contempo, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso non professionale delle autovetture dovrebbe essere sospeso qualora tali autovetture siano sottoposte alla limitazione autorizzata dalla presente decisione. Tale misura di semplificazione elimina la necessità di registrare l’uso non professionale delle autovetture aziendali ed evita l’evasione fiscale dovuta ad una registrazione inesatta.

(5)

La limitazione del diritto a detrazione ai sensi della presente autorizzazione dovrebbe applicarsi all’IVA pagata sull’acquisto, il leasing, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di determinate autovetture e sulle relative spese, compreso l’acquisto di carburante.

(6)

L’autorizzazione dovrebbe applicarsi soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. Qualsiasi uso non professionale di autovetture superiori a 3 500 kg e con più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente è trascurabile, vista le caratteristiche di tali autovetture o il tipo di attività per cui sono utilizzate. Dovrebbe anche essere comunicato un elenco dettagliato delle categorie di autovetture escluse dall’autorizzazione, in base ai fini specifici per cui sono utilizzate.

(7)

Nella proposta di direttiva, del 29 ottobre 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, attuale direttiva 2006/112/CE, al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione ha inserito disposizioni finalizzate all’armonizzazione delle categorie di spese alle quali si possono applicare le esclusioni del diritto a detrazione. Nell’ambito di tale proposta si possono applicare esclusioni del diritto a detrazione ai veicoli stradali a motore. È quindi opportuno limitare il periodo d’applicazione della presente decisione fino a quando la direttiva proposta divenga applicabile. Tuttavia, è necessario prevedere una precisa data di scadenza dell’autorizzazione che si applicherà nel caso in cui la direttiva proposta non divenisse applicabile entro tale data, così come sarà necessario riesaminare l’autorizzazione e la percentuale di rapporto globale tra uso professionale ed uso non professionale.

(8)

Qualora la Lettonia ritenga necessaria una proroga dell’autorizzazione oltre il 2015, essa dovrebbe presentare alla Commissione, entro il 30 marzo 2015, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata unitamente alla richiesta di proroga.

(9)

La deroga avrà un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a limitare a 80 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture per il trasporto di passeggeri non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso non professionale di un autovettura inclusa nelle attività dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata ai sensi dell’articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all’articolo 1 riguardano l’acquisto, il leasing, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché le spese di manutenzione, di riparazione e di carburante per tali autovetture.

Articolo 4

La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:

a)

automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;

b)

automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;

c)

automobili utilizzate per la fornitura di servizi di trasporto merci;

d)

automobili utilizzate per impartire lezioni di guida;

e)

automobili utilizzate per prestare servizi di vigilanza;

f)

automobili utilizzate come veicoli di emergenza;

g)

automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione per vendite di auto.

Articolo 6

Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione:

a)

sono presentate alla Commissione entro il 30 marzo 2015; e

b)

sono corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.

Articolo 7

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione cessa di produrre effetti alla data in cui diventano applicabili le norme dell’Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell’IVA, o al 31 dicembre 2015, se questa data è anteriore.

Articolo 8

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


25.4.2013   

IT

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L 113/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che autorizza la Repubblica francese, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota d’accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica

(2013/192/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/880/CE del Consiglio (2) autorizzava la Repubblica francese (in prosieguo «Francia»), in conformità con l’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota di accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.

(2)

Con lettera del 12 marzo 2012 la Francia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare un’aliquota ridotta della tassa sull’energia alla benzina senza piombo utilizzata come carburante, proseguendo una prassi seguita ai sensi della decisione 2007/880/CE. La riduzione è pari ad 1 EUR per ettolitro. L’autorizzazione è chiesta per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2018. In Corsica la fornitura di benzina senza piombo ai distributori comporta un notevole sovraccosto rispetto alla fornitura nella Francia continentale e i prezzi finali sono superiori di 0,10 EUR al litro a quelli praticati sul continente.

(3)

Riducendo la tassa sulla benzina senza piombo in Corsica, i consumatori ai quali essa si applica saranno in posizione di maggior parità con quelli del continente. La misura consegue pertanto obiettivi di politica regionale e di coesione.

(4)

La riduzione fiscale non supera quanto necessario per tener conto dei costi supplementari di trasporto e di distribuzione sostenuti dai consumatori in Corsica.

(5)

Il livello di tassazione finale rispetta i livelli minimi di cui alla direttiva 2003/96/CE: attualmente 359 EUR/1 000 litri (o 35,90 EUR/ettolitro). Questo vale anche nel caso dell’autorizzazione conferita con decisione di esecuzione n. 2013/193/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Repubblica francese ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, in conformità all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (3), per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013, anche se gli effetti di tale decisione sono combinati con quelli della presente decisione.

(6)

Tenendo conto della lontananza e della posizione insulare dei dipartimenti ai quali si applica la misura, e data anche la modesta riduzione dell’aliquota, che peraltro è molto elevata rispetto al livello minimo previsto dalla direttiva 2003/96/CE, la misura richiesta non susciterà spostamenti legati specificamente alla fornitura di carburanti.

(7)

Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale e non è incompatibile con le politiche dell’Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

(8)

È quindi opportuno autorizzare la Francia, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ad applicare, fino al 31 dicembre 2018, un’aliquota di accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo in Corsica.

(9)

Dall’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo.

(10)

Per garantire ai dipartimenti interessati un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l’autorizzazione per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme modificate.

(11)

È opportuno assicurare che la Francia possa applicare l’esatta riduzione oggetto della presente decisione a partire dal 1o gennaio 2013, senza discontinuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione 2007/880/CE. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2013.

(12)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell’aliquota di accisa non superiore a 1 EUR per ettolitro sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante per motori e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.

La riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione a carico dei dipartimenti della Corsica rispetto alla Francia continentale.

L’aliquota ridotta rispetta gli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.

Articolo 2

Gi effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l’autorizzazione concessa dall’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di applicazione delle norme modificate.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)   GU L 346 del 29.12.2007, pag. 15.

(3)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.


25.4.2013   

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L 113/15


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che autorizza la Repubblica francesead applicare livelli differenziati di tassazione per i carburanti, in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2013/193/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2011/38/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la Repubblica francese (in prosieguo «Francia») ad applicare, per un periodo di tre anni, livelli differenziati di tassazione per il gasolio e la benzina senza piombo nel quadro di una riforma amministrativa concernente il decentramento di determinate competenze in precedenza esercitate a livello centrale. La decisione di esecuzione 2011/38/UE ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2012.

(2)

Con lettera datata 10 febbraio 2012 la Francia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare aliquote differenziate di tassazione alle medesime condizioni per sei ulteriori anni a decorrere dal 31 dicembre 2012.

(3)

La decisione di esecuzione 2011/38/UE è stata adottata in considerazione del fatto che la misura richiesta dalla Francia soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. In particolare si è tenuto presente che la misura non avrebbe ostacolato il corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, la misura risultava conforme alle pertinenti politiche dell’Unione.

(4)

La misura nazionale rientra nel quadro di una politica volta ad aumentare l’efficacia amministrativa tramite il miglioramento della qualità e la riduzione del costo dei servizi pubblici, nonché di una politica di sussidiarietà. Essa offre alle regioni un ulteriore incentivo a migliorare in modo trasparente la qualità della loro gestione. A questo proposito, la decisione di esecuzione 2011/38/UE impone che le riduzioni siano stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche delle regioni in cui sono applicate. Di conseguenza, un certo numero di regioni che hanno un prodotto interno lordo inferiore o una disoccupazione superiore alla media nazionale hanno applicato aliquote più basse. Nel complesso, la misura nazionale si basa su considerazioni politiche specifiche.

(5)

In conseguenza dei rigidi limiti posti alla differenziazione delle aliquote su base regionale e dell’esclusione del gasolio commerciale dal campo di applicazione della misura, il rischio di distorsioni della concorrenza sul mercato interno è molto limitato. Inoltre, fino ad oggi l’applicazione della misura ha evidenziato una forte tendenza da parte delle regioni ad applicare l’aliquota massima consentita, fatto che ha ulteriormente ridotto la possibilità di distorsioni della concorrenza.

(6)

Non sono stati individuati ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, con riguardo segnatamente alla circolazione dei prodotti di cui trattasi in quanto prodotti soggetti ad accisa.

(7)

All’epoca della richiesta iniziale, la misura nazionale era stata preceduta da un aumento dell’accisa pari al margine fissato per le riduzioni regionali. In tale contesto e alla luce delle condizioni dell’autorizzazione, nonché in virtù dell’esperienza maturata, la misura nazionale non sembra essere in contrasto con le politiche dell’Unione in materia di energia e di cambiamento climatico.

(8)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa a norma di detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Inoltre, la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE prevede una norma permanente che consente alla Francia di applicare, entro determinati limiti, aliquote differenziate a livello delle regioni francesi. È quindi opportuno limitare il periodo di applicazione della presente decisione a tre anni e prevedere che, in ogni caso, la presente decisione cesserà di produrre effetti alla data in cui la suddetta norma permanente diventerà applicabile. Inoltre, al fine di non compromettere gli sviluppi generali futuri del quadro giuridico in vigore, è altresì importante prevedere che, qualora il Consiglio adotti un sistema generale modificato per la tassazione dei prodotti energetici con il quale la presente autorizzazione non risulti compatibile, la presente decisione cesserà di produrre effetti alla data in cui diventeranno applicabili le norme di tale sistema modificato.

(9)

È opportuno assicurare che la Francia possa applicare l’esatta riduzione oggetto della presente decisione a partire dal 1o gennaio 2013, senza discontinuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2011/38/UE. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2013.

(10)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Francia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzati come carburante. Il gasolio per uso commerciale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, non beneficia di tale possibilità di riduzione.

2.   Le regioni amministrative possono essere autorizzate ad applicare riduzioni differenziate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

le riduzioni non superano 35,4 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio;

b)

le riduzioni non sono superiori alla differenza del livello di tassazione tra il gasolio per uso non commerciale e il gasolio per uso commerciale;

c)

le riduzioni sono stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche oggettive delle regioni in cui sono applicate;

d)

l’applicazione di riduzioni regionali non comporta la concessione a determinate regioni di un vantaggio competitivo negli scambi all’interno dell’UE.

3.   Le aliquote ridotte devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2015.

Tuttavia, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data in cui una delle seguenti modifiche alla direttiva 2003/96/CE diviene applicabile:

modifica del sistema generale di tassazione dei prodotti energetici, in base a modalità con le quali la presente autorizzazione non è compatibile,

modifica che autorizza la Francia ad applicare aliquote d’imposta differenziate a livello delle regioni.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)   GU L 19 del 22.1.2011, pag. 13.


25.4.2013   

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L 113/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

relativa alla nomina di un membro titolare spagnolo e di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2013/194/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Juan Ignacio DIEGO PALACIOS. Un seggio di membro supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Cristina MAZAS PEREZ-OLEAGA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quale membro titolare:

la sig.ra Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA, Consejera de Economía, Hacienda y Empleo

e

b)

quale membro supplente:

la sig.ra Inmaculada VALENCIA BAYÓN, Directora General de Economía y Asuntos Europeos.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)   GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


25.4.2013   

IT

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L 113/18


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2013

che definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all’inventario dello spettro radio previsto dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio

[notificata con il numero C(2013) 2235]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/195/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 243/2012/UE ha istituito un inventario degli usi esistenti dello spettro radio a fini sia commerciali che pubblici. Per realizzare tale inventario occorre adottare un atto di esecuzione, da un lato per sviluppare modalità pratiche e formati uniformi per la raccolta, ad opera degli Stati membri, dei dati sugli usi esistenti dello spettro radio e per la comunicazione di tali dati alla Commissione, e dall’altro per elaborare una metodologia per l’analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio nei settori contemplati dal programma relativo alla politica in materia di spettro radio (Radio Spectrum Policy Programme — RSPP), allo scopo di individuare usi importanti dello spettro radio, potenziali o emergenti, in particolare nella gamma di frequenze comprese tra i 400 MHz e i 6 GHz (di seguito: «lo spettro pertinente»).

(2)

L’inventario deve aiutare a individuare le bande di frequenza in cui può essere migliorata l’efficienza degli attuali usi dello spettro, in particolare le bande che possono prestarsi a riassegnazione e a opportunità di condivisione dello spettro per sostenere le politiche unionali esposte nell’RSPP, onde tenere conto delle tendenze tecnologiche e delle esigenze future in tema di spettro radio, tra l’altro sulla base della domanda dei consumatori e degli operatori dei vari settori delle politiche unionali. Per contribuire ad analizzare i vari tipi di uso dello spettro radio da parte degli utenti privati, ossia principalmente commerciali, e degli utenti pubblici, vale a dire le amministrazioni, occorre migliorare il livello di dettaglio, in particolare i dati quantitativi disponibili su domanda e offerta per alcune parti o usi dello spettro, poiché i dati attualmente disponibili variano notevolmente a seconda che lo spettro sia utilizzato per fini privati, commerciali o pubblici, e a seconda degli Stati membri.

(3)

L’inventario dello spettro deve essere realizzato progressivamente onde ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri; è peraltro necessario stabilire alcune priorità in funzione del tipo di uso, concentrandosi anzitutto sulle bande individuate all’articolo 6 della decisione n. 243/2012/UE e su quelle che riguardano le politiche unionali individuate all’articolo 8 della medesima decisione. L’obiettivo è stilare un inventario che venga migliorato continuamente e che possa contribuire a realizzare una gestione efficiente dello spettro in tutte le bande di frequenza utili ai fini delle politiche dell’Unione mediante un miglioramento progressivo della disponibilità e dell’analisi dei dati. Tra i contributi più urgenti dell’inventario vi sono l’individuazione di almeno 1 200 MHz di spettro idonei per i servizi a banda larga senza fili, come disposto dall’articolo 3, lettera b), della decisione n. 243/2012/UE, e l’aumento dell’efficienza e della flessibilità, tra l’altro incoraggiando ove opportuno l’uso collettivo e l’uso condiviso dello spettro, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, della medesima decisione.

(4)

I dati devono essere forniti dagli Stati membri nella maniera più coerente possibile, attraverso il sistema EFIS (European Communications Office Frequency Information System) o direttamente alla Commissione, ad esempio nei casi in cui i dati raccolti dagli utenti pubblici e dalle autorità nazionali devono essere trattati in maniera riservata o confidenziale. I singoli formati uniformi per la raccolta dei dati possono variare notevolmente in funzione del tipo di uso e della banda di frequenza di cui trattasi e, in determinati casi, i dati possono non essere disponibili in uno specifico formato uniforme. Per garantire tuttavia che i dati disponibili siano forniti alla Commissione in modo efficace ai fini delle analisi, gli Stati membri devono raccogliere i dati in un formato leggibile da una macchina, onde avere lo stesso formato di scambio elettronico di dati con la Commissione e l’EFIS.

(5)

Oltre a fornire i dati pertinenti disponibili, gli Stati membri devono avviare insieme alla Commissione un processo di collaborazione per migliorare la qualità e la comparabilità dei dati, al fine di sviluppare l’efficienza dell’inventario come opportuno e pertinente per la specifica banda in questione e per trovare un formato comparabile per i dati senza che ciò comporti un ulteriore onere amministrativo.

(6)

Ulteriori dati possono essere ottenuti anche da consultazioni pubbliche e studi. Inoltre, l’inventario può usare i dati forniti, su base volontaria, dagli Stati membri e dai soggetti privati che monitorano in permanenza lo spettro radio per gestire lo spettro a livello locale, per effettuare controlli incrociati sulla validità dei dati relativi al rilascio delle licenze, per determinare la densità d’uso in determinati regimi di autorizzazione quali le bande esenti da licenza e per valutare il livello di utilizzo dello spettro in tutta l’Unione, in particolare per le bande di frequenza fortemente richieste.

(7)

Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi e gli obblighi per gli Stati membri, la metodologia scelta per l’inventario deve tenere conto, nella misura del possibile, dei dati forniti dagli Stati membri a norma della decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all’armonizzazione delle informazioni sull’uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità (2). Per arricchire ulteriormente l’inventario possono essere utilizzate ulteriori informazioni raccolte attraverso contributi di carattere volontario, quali gli studi, anche ad opera della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni.

(8)

Per individuare le bande di frequenza che possono essere utilizzate in modo più efficiente e che possono essere oggetto di riassegnazione o di condivisione dello spettro è necessaria una conoscenza approfondita dell’utilizzo effettivo dello spettro radio, preferibilmente basata su dati quantitativi. Procedere a tale individuazione può aiutare a trovare soluzioni per tener conto delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro che verrebbe individuata in base all’analisi prevista.

(9)

La realizzazione dell’inventario deve determinare un miglioramento permanente dell’efficienza d’uso dello spettro radio, volta a soddisfare una domanda in costante evoluzione in relazione alle politiche dell’Unione, tenendo conto altresì dell’evoluzione tecnologica. Su tale base e per conseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, la Commissione presenterà relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Ciò avverrà con cadenza periodica, in funzione del tempo necessario per eseguire l’analisi dell’inventario e del ritmo di evoluzione dell’uso dello spettro radio.

(10)

Sebbene si tratti di un aspetto essenziale ai fini dell’inventario, la trasparenza sull’uso dello spettro è subordinata ad aspetti quali la protezione dei dati personali e della vita privata, la riservatezza delle informazioni di carattere commerciale e i segreti di Stato nell’ambito del diritto unionale. Tra le disposizioni al riguardo vi è l’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente agli Stati membri di astenersi dal fornire informazioni contrarie agli interessi essenziali della propria sicurezza; l’articolo 8 della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (3); il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4) e infine l’allegato del regolamento interno della Commissione che disciplina il trattamento delle informazioni classificate UE, comprese le informazioni provenienti dall’interno dell’Unione europea o ricevute dagli Stati membri, da paesi terzi o da organismi internazionali (5).

(11)

A norma dell’articolo 15 della decisione n. 243/2012/UE, l’efficacia dell’inventario deve essere oggetto di revisioni periodiche volte a garantire che gli obiettivi elencati in tale decisione siano conseguiti con efficacia e a stabilire se sia necessario adeguarli. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione tengono nella massima considerazione il punto di vista del gruppo «Politica dello spettro radio» e sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo

La presente decisione stabilisce modalità pratiche e formati uniformi per la raccolta e la messa a disposizione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione sugli usi esistenti dello spettro radio tra 400 MHz e 6 GHz (di seguito: «lo spettro pertinente») nonché la metodologia per l’analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio nei settori delle politiche unionali, a norma dell’articolo 9 della decisione n. 243/2012/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio.

Articolo 2

Raccolta e messa a disposizione dei dati

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione, per lo scambio elettronico di dati con la Commissione, i dati di cui essi dispongono sui diritti d’uso e sull’utilizzo effettivo dello spettro pertinente, secondo le modalità descritte di seguito:

1)

gli Stati membri provvedono affinché le informazioni pertinenti già raccolte a norma della decisione 2007/344/CE siano messe a disposizione della Commissione dall’Ufficio europeo delle comunicazioni, in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi;

2)

oltre ai dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, se disponibili a livello nazionale, dati nel formato leggibile da una macchina prescelto a livello nazionale, compresi i dati sull’utilizzo pubblico dello spettro, e che sono necessari affinché la Commissione possa assolvere i compiti previsti dalla presente decisione e dalla decisione n. 243/2012/UE;

3)

gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di aumentare la disponibilità di dati sull’utilizzo dello spettro di cui al paragrafo 2, in particolare mettendo a disposizione, a meno che lo ritengano impossibile a motivo della situazione nazionale, dati quantitativi quali il numero di trasmettitori, la durata temporale di utilizzo e le coordinate o informazioni relative alla localizzazione che mostrino l’estensione geografica dell’utilizzo dello spettro, nonché le tecnologie in uso e le condizioni di condivisione, in un formato comparabile in tutti gli Stati membri. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, i dati sulle bande importanti per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla decisione n. 243/2012/UE, tenendo conto del parere del gruppo «Politica dello spettro radio», sono raccolti e messi a disposizione per primi in base al disposto del presente articolo. I dati su tutte le bande di frequenza dello spettro pertinente sono raccolti e trasmessi progressivamente dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 3

Individuazione della domanda futura di spettro

1.   Per contribuire a individuare la domanda futura di spettro e le bande di frequenza specifiche in grado di soddisfare al meglio le esigenze e la domanda future di spettro e tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio», la Commissione analizza tutti i dati raccolti a norma dell’articolo 2 o con altri mezzi, quali consultazioni pubbliche e studi, tenendo conto degli aspetti seguenti:

l’efficienza tecnica dell’uso esistente,

l’efficienza economica dell’uso esistente confrontando le possibilità e le opzioni a disposizione per le singole bande al fine di soddisfare le esigenze future,

l’impatto socioeconomico sugli attuali utilizzatori delle bande pertinenti e di quelle adiacenti.

2.   L’analisi di cui al paragrafo 1 è finalizzata a individuare le tendenze tecnologiche, le esigenze future e la domanda di spettro radio nei settori delle politiche unionali in relazione alle applicazioni, raggruppate in base alle caratteristiche tecniche e alle funzionalità nella parte I dell’allegato, nonché a individuare gli usi importanti dello spettro radio, potenziali o emergenti. Ove necessario e possibile, tale analisi contiene almeno le informazioni elencate nella parte II dell’allegato. La Commissione garantisce la trasparenza organizzando seminari o consultazioni pubbliche.

Articolo 4

Relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

1.   La Commissione comunica i risultati dell’analisi svolta in forza della presente decisione e le informazioni elencate nella parte II dell’allegato nelle relazioni periodiche da presentare a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della decisione n. 243/2012/UE.

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE e tenendo conto dell’analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro, nonché di un’analisi dei dati raccolti a norma dell’articolo 2 della presente decisione, la Commissione può includere in tali relazioni eventuali opzioni specifiche per soddisfare le esigenze individuate e ottimizzare l’efficienza d’uso dello spettro tenendo conto degli svantaggi (compresi i costi per gli utilizzatori, i produttori, il bilancio dell’Unione nonché il bilancio degli Stati membri interessati) e dei benefici, con un’analisi degli effetti complessivi di tali opzioni.

Articolo 5

Riservatezza e informazioni classificate

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni considerate riservate o classificate da uno Stato membro, un’istituzione internazionale, la Commissione o terzi a norma della legislazione unionale e nazionale, e in particolare:

delle informazioni commerciali riservate,

delle informazioni connesse alla tutela della vita privata, e

delle informazioni connesse alla pubblica sicurezza e alla difesa.

Ciò non pregiudica il diritto delle autorità competenti di procedere alla divulgazione delle suddette informazioni ove la normativa nazionale lo consenta e qualora ciò sia indispensabile ai fini dell’adempimento dei loro compiti. La divulgazione di tali informazioni deve essere proporzionata e prendere in considerazione l’interesse legittimo della parte interessata alla tutela di ciascuna delle informazioni suddette.

Articolo 6

Revisione

Per assistere la Commissione nella presentazione delle relazioni sul funzionamento dell’inventario dello spettro radio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni in merito all’applicazione e all’efficacia della presente decisione.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)   GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7.

(2)   GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67.

(3)   GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(4)   GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(5)   GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.


ALLEGATO

PARTE I

Gruppi di applicazioni

I gruppi di applicazioni elencati di seguito sono finalizzati all’analisi da parte della Commissione delle tendenze, delle esigenze e della domanda e non pongono restrizioni ai termini relativi alle applicazioni utilizzati dagli Stati membri per comunicare i dati. Tali gruppi rappresentano un punto di partenza per una valutazione strutturata degli utilizzi dello spettro con caratteristiche tecniche e funzionalità simili e possono essere sviluppati ulteriormente, in funzione delle esigenze, per la valutazione delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio.

1)

Sistemi di radiolocalizzazione e navigazione aeronautici, marittimi e civili

2)

Radiodiffusione (terrestre)

3)

Cellulare/BWA

4)

Sistemi di difesa

5)

Collegamenti fissi

6)

Sistemi di trasporto intelligenti (Intelligent Transport Systems — ITS)

7)

Meteorologia

8)

PMR/PAMR

9)

PMSE

10)

PPDR

11)

Radioastronomia

12)

Sistemi satellitari

13)

Dispositivi a corto raggio (Short Range Devices — SRD)

14)

WLAN/RLAN

PARTE II

Contenuto della relazione che la Commissione è tenuta a presentare a norma dell’articolo 4

Ove possibile, in funzione del livello di dati raccolti, la relazione che la Commissione è tenuta a presentare a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della decisione n. 243/2012/UE comprende almeno le seguenti informazioni:

1)

lo stato delle tendenze tecnologiche per l’utilizzo dello spettro pertinente nei settori delle politiche unionali contemplati dal programma relativo alla politica in materia di spettro radio;

2)

le esigenze future e la domanda di spettro radio.


25.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2013

recante modifica della decisione di esecuzione 2012/715/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/196/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 111 ter, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, un paese terzo può chiedere alla Commissione di valutare se il suo quadro normativo applicabile alle sostanze attive esportate nell’Unione e le corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, al fine di essere incluso in un elenco di paesi terzi che garantiscono un livello equivalente di tutela della salute pubblica.

(2)

Con lettera del 18 settembre 2012, l’Australia ha chiesto di essere inclusa in tale elenco, conformemente all’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE. La valutazione dell’equivalenza effettuata dalla Commissione ha confermato il rispetto delle prescrizioni di tale articolo. Nell’esperire la valutazione dell’equivalenza si è tenuto conto dell’accordo sul reciproco riconoscimento (2) tra l’Australia e l’Unione europea, come stabilito all’articolo 51, paragrafo 2, di detta direttiva.

(3)

Di conseguenza occorre modificare la decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione, del 22 novembre 2012, che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione 2012/715/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)   GU L 229 del 17.8.1998, pag. 3.

(3)   GU L 325 del 23.11.2012, pag. 15.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Paese terzo

Osservazioni

Australia

 

Svizzera»

 


Rettifiche

25.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/24


Rettifica della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 14 novembre 2012 )

A pagina 22, articolo 15, paragrafo 5, secondo comma, seconda frase:

anziché:

«Nell’assicurare l’accesso o il dispacciamento prioritario per la cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati membri possono stabilire una classificazione tra l’energia rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento, nonché tra diversi tipi delle stesse, e provvedono in ogni caso affinché l’accesso prioritario o il dispacciamento di energia da varie fonti energetiche rinnovabili non sia ostacolato.»,

leggi:

«Nell’assicurare l’accesso o il dispacciamento prioritario per la cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati membri possono stabilire una classificazione tra l’energia rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento, nonché tra diversi tipi delle stesse, e provvedono in ogni caso affinché l’accesso prioritario o il dispacciamento di energia da fonti energetiche rinnovabili variabili non sia ostacolato.»