ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.112.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 112

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
24 aprile 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, recante approvazione della sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, che approva la sostanza attiva spiromesifen, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 376/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2013/189/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l’azione comune 2008/550/PESC

22

 

 

2013/190/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 aprile 2013, relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(2013) 2297]

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 372/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

(1)

Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compreso tra il 7,6 % e il 46,7 %.

(2)

Nel luglio 2008, in seguito a un riesame intermedio della definizione del prodotto, il Consiglio ha precisato, con il regolamento (CE) n. 684/2008 (3), la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale.

(3)

Nel giugno 2009, in seguito a un’inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso, con il regolamento (CE) n. 499/2009 (4), il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia.

(4)

Nell’ottobre 2011 il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 (5) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il dazio esteso menzionato al considerando 3 è stato mantenuto anch’esso con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011.

2.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(5)

Durante il riesame in previsione della scadenza, la Commissione europea («Commissione») ha constatato un cambiamento nella concorrenza nel mercato dell’Unione in seguito all’istituzione delle misure. Il produttore esportatore cinese con l’aliquota del dazio più bassa, al quale nell’inchiesta iniziale è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in un’economia di mercato (TEM), è stato infatti in grado di conquistare una parte molto ampia del mercato dell’Unione, aumentando considerevolmente la quota delle sue importazioni nell’Unione. La Commissione ha anche espresso dubbi in merito all’assegnazione iniziale del TEM, viste le prove dell’esistenza di distorsioni nel mercato dell’acciaio della RPC. Si è quindi ritenuto che le circostanze in base alle quali sono state adottate le misure attualmente in vigore fossero mutate e che tali cambiamenti fossero di carattere durevole.

(6)

Dopo aver sentito il comitato consultivo ed aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato il 14 febbraio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («avviso di apertura»), l’apertura d’ufficio di un riesame intermedio parziale, limitato all’esame del dumping concernente i produttori esportatori cinesi, in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(7)

L’inchiesta relativa al livello del dumping ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

4.   Parti interessate

(8)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame intermedio parziale i produttori esportatori, gli importatori indipendenti notoriamente interessati, le autorità della RPC e l’industria dell’Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(9)

È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(10)

Visto il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori e di importatori indipendenti, è stata presa in considerazione la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Due produttori esportatori e otto importatori indipendenti si sono dichiarati disposti a collaborare. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento per i produttori esportatori e per gli importatori indipendenti.

(11)

La Commissione ha inviato questionari e moduli di richiesta del TEM a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro i termini fissati nell’avviso di apertura. Hanno risposto al questionario un produttore esportatore cinese, Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd (di seguito «Noblelift») e tre importatori indipendenti.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Una visita di verifica è stata effettuata negli stabilimenti della società Noblefit a Changxing, Repubblica popolare cinese..

(13)

Vista la necessità di determinare un valore normale per il produttore esportatore della RPC cui non è stato concesso il TEM, è stata effettuata una verifica negli stabilimenti del seguente produttore del Brasile, scelto come paese di riferimento:

Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, São Paulo («Paletrans»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto oggetto dal presente riesame è lo stesso prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale che è stato precisato dal riesame intermedio sulla definizione del prodotto, cioè i transpallet manuali e i loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 . Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono destinati soltanto a sollevare un carico, azionando la barra fino ad un’altezza sufficiente da permettere il trasporto, e non hanno altre funzioni o impieghi supplementari, che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o consentire lo stoccaggio (carrelli elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori); iii) sollevare il carico fino all’altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).

2.   Prodotto simile

(15)

L’inchiesta ha confermato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC, il prodotto fabbricato e venduto nel Brasile, paese di riferimento, e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dai produttori dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzatori.

(16)

Tali prodotti sono quindi considerati simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

a)   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(17)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di tale articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri definiti all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, cioè nei casi in cui sia dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto simile. A titolo puramente indicativo, questi criteri sono riassunti brevemente qui di seguito:

le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza significative ingerenze statali; i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato,

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base che sono soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono d’applicazione in ogni caso,

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia di fallimento e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità,

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(18)

Noblelift, ha chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed ha inviato l’apposito modulo di richiesta entro i termini stabiliti.

(19)

La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha verificato tutte le informazioni fornite nei moduli di richiesta del TEM negli stabilimenti della società in questione.

(20)

Dall’inchiesta è emerso che i prezzi pagati da Noblelift durante il PIR per l’acciaio al carbonio laminato a caldo cinese, una materia prima principale che rappresenta all’incirca il 25 % del costo di un prodotto finito, presentavano una considerevole distorsione, essendo inferiori del 24-31 % rispetto ai prezzi internazionali praticati nello stesso periodo. I prezzi internazionali erano basati sulle statistiche per i mercati nordamericani e dell’Unione di Steel Business Briefing (SBB) (7) nonché sui prezzi all’importazione Comext. È stato quindi constatato che i prezzi cinesi dell’acciaio non riflettevano affatto i valori del mercato. Inoltre, nel mercato delle materie prime le ingerenze statali sono una prassi consolidata. Il 12o piano quinquennale della Cina (2011-2015) per il settore siderurgico comprende una serie di misure che dimostrano che le imprese siderurgiche sono costrette ad attenersi alle istruzioni del governo cinese a causa del rigoroso controllo esercitato dallo Stato cinese. Si conclude quindi che Noblelift non soddisfa le condizioni del primo criterio del TEM.

(21)

Nell’esercizio finanziario 2010 una società collegata inoltre forniva a Noblelift una garanzia bancaria per due crediti che costituiscono una parte rilevante del totale delle attività di tale società collegata e di Noblelift. Le garanzie non sono state indicate né nel rendiconto finanziario di Noblelift, né nei documenti contabili della società collegata. Ciò non è conforme al principio contabile internazionale IAS 24 (Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) e il revisore non ha espresso alcuna riserva su tale pratica. L’indicazione delle operazioni delle parti correlate nel rendiconto finanziario è importante perché evidenzia i possibili effetti sulla posizione finanziaria di una società. In questo caso la mancata indicazione di impegni considerevoli come le garanzie di credito in questione non consente un’adeguata valutazione delle operazioni della società, in particolare dei rischi e delle opportunità che la società si trova ad affrontare. Si ritiene pertanto che i documenti contabili della società non siano stati sottoposti a un audit appropriato, in linea con le norme internazionali di contabilità, e che quindi non soddisfino le condizioni del secondo criterio.

(22)

Noblelift ha inoltre ottenuto agevolazioni statali sotto forma di una tassazione preferenziale del reddito e di sovvenzioni che comportano una distorsione della sua situazione finanziaria e di conseguenza non soddisfa le condizioni del terzo criterio.

(23)

Il produttore esportatore interessato e l’industria dell’Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni suddette.

(24)

Dopo la comunicazione delle conclusioni relative al TEM, Noblelift ha chiesto informazioni più dettagliate riguardo al calcolo del prezzo dell’acciaio sul mercato internazionale. Secondo la società, le distorsioni dei prezzi delle materie prime dovrebbero comportare un adeguamento del valore normale nel calcolo del dumping anziché il rifiuto del TEM. Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base è chiarissimo e prescrive che «i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato». Qualsiasi adeguamento nei calcoli del dumping volto a compensare la distorsione dei costi dei fattori di produzione priverebbe quindi l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), di gran parte del suo significato. Le osservazioni non hanno quindi potuto alterare le suddette conclusioni.

(25)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, Noblelift ha ribadito le sue osservazioni. In primo luogo ha affermato che la Commissione non ha comunicato informazioni dettagliate, cioè tutti i dati utilizzati per il calcolo delle differenze dei prezzi delle materie prime.

(26)

A tale riguardo va notato innanzitutto che le fonti dei dati per i confronti dei prezzi dell’acciaio sono state rese note in varie occasioni dalla Commissione. Essa ha ripetuto la spiegazione fornita precedentemente nel corso della procedura, vale a dire che i prezzi basati su Steel Business Briefing sono protetti dal diritto d’autore, poiché il servizio è disponibile su abbonamento. Di conseguenza, la Commissione è soggetta a un divieto giuridico di divulgazione e non può comunicare tali dati direttamente, ma la base di dati è disponibile e accessibile dietro pagamento di un importo adeguato. Tuttavia, al fine di garantire un equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale e quella del diritto di difesa, i dati utilizzati sono stati verificati dal consigliere auditore della direzione generale del Commercio estero, che ha confermato il calcolo della differenza di prezzo e ha comunicato a Noblelift il risultato della sua verifica.

(27)

Va ricordato inoltre che Steel Business Briefing descrive esattamente la metodologia utilizzata (dimensioni, spessore, larghezza, punto di trasporto). Questi parametri sono generali e costituiscono una guida che indica anche il livello di dettaglio dei confronti dei prezzi delle materie prime effettuati per stabilire se i costi dei principali fattori di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato. La Commissione ha utilizzato come riferimento i prezzi europei e nordamericani.

(28)

Noblelift ha inoltre affermato che nell’inchiesta iniziale le differenze tra i prezzi nazionali dell’acciaio della RPC e i prezzi internazionali dell’acciaio non erano state considerate un fattore che impedisse alla società di soddisfare il primo criterio del TEM. Come indicato nel considerando 22 del regolamento (CE) n. 128/2005 della Commissione (8), del 27 gennaio 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio, nell’ambito dell’inchiesta iniziale, «Per tutte e quattro le imprese si è stabilito […] che i loro prezzi e costi rispecchiavano i valori di mercato». L’inchiesta iniziale non ha infatti stabilito una differenza di prezzo sostanziale tra le materie prime fornite a livello locale nella RPC e quelle acquistate a prezzi internazionali. Tuttavia, tale conclusione non impedisce che le istituzioni possano constatare una differenza di prezzo in un’inchiesta successiva, se le circostanze sono cambiate e se sussiste una differenza di prezzo. Come indicato al considerando 76, le circostanze hanno subito un notevole mutamento tra il 2004 (periodo dell’inchiesta iniziale) e il 2011 (PI del presente riesame), vale a dire nel corso di sette anni. A tale riguardo, in particolare durante l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza del 2010, sono state raccolte prove che dimostrano distorsioni dei prezzi dell’acciaio sul mercato della RPC dovute all’ingerenza statale. Questo costituisce anche uno dei motivi che hanno condotto all’apertura d’ufficio del presente riesame ed è stato confermato nella presente inchiesta (cfr. considerando 20).

(29)

Noblelift ha inoltre ribadito le sue osservazioni in merito all’impatto immateriale delle garanzie di credito o all’impatto trascurabile delle agevolazioni statali. A tale riguardo va notato che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base è chiaro e non fa riferimento all’impatto materiale sui risultati finanziari («le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità»). In ogni caso, come indicato al considerando 21, la mancata indicazione di impegni considerevoli come le garanzie di credito in questione non consente un’adeguata valutazione delle operazioni della società, in particolare dei rischi e delle opportunità che essa si trova ad affrontare. Per quanto riguarda le prestazioni statali, la Commissione ha già risposto alla parte nel corso dell’inchiesta che tali agevolazioni ammontano a importi superiori a 10 milioni di renminbi (RMB). Le argomentazioni non hanno pertanto potuto essere accettate.

(30)

Noblelift ha sostenuto infine che l’inchiesta avrebbe dovuto essere chiusa a causa del mancato rispetto del termine di tre mesi previsto per la determinazione del TEM, come specificato all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. A tale riguardo, si rimanda alla modifica apportata dal regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (9) e ai suoi effetti retroattivi. Inoltre, va notato che la determinazione del TEM è stata effettuata più di tre mesi dopo l’inizio dell’inchiesta a causa di aspetti procedurali e dei tempi troppo brevi dell’inchiesta. Data la maggiore complessità delle questioni sollevate nell’ambito delle valutazioni del TEM, il termine di tre mesi si è infatti rivelato praticamente impossibile da rispettare. Va notato tuttavia che la durata della determinazione non ha influito sui risultati.

(31)

Si conclude pertanto che le osservazioni a sostegno della concessione del TEM non sono giustificate.

(32)

In considerazione di quanto precede e in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, è stato deciso di non concedere il TEM a Noblelift.

b)   Valore normale

Paese di riferimento

(33)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di paesi non retti da un’economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi in fase di transizione il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(34)

Nell’inchiesta iniziale è stato utilizzato il Canada come paese di riferimento per stabilire un valore normale. Dato che in Canada la produzione è cessata, nell’avviso di apertura del presente riesame è stato preso in considerazione il Brasile come paese di riferimento.

(35)

Due produttori esportatori e un importatore si sono dichiarati contrari alla proposta di utilizzare il Brasile come paese di riferimento. La scelta del Brasile è stata contestata perché nel mercato brasiliano dei transpallet manuali esiste scarsa concorrenza a causa del numero esiguo di produttori nazionali e pertanto i prezzi di vendita, i profitti e i costi di produzione risultano gonfiati. I produttori esportatori in questione hanno suggerito l’India, la Malaysia o Taiwan come paesi di riferimento adeguati.

(36)

Sulla base di tali osservazioni, la Commissione ha contattato 38 produttori indiani, tre produttori di Taiwan, due produttori della Malaysia e due noti produttori brasiliani di transpallet manuali, inviando loro il questionario pertinente. Solo un produttore brasiliano si è dichiarato disposto a collaborare: Paletrans.

(37)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive e alla proposta della Commissione, le parti hanno ribadito le loro osservazioni che la scelta del Brasile come paese di riferimento non era appropriata a causa della mancanza di concorrenza sul mercato brasiliano. Le parti hanno affermato che il produttore del paese di riferimento che ha collaborato deteneva un monopolio sul mercato brasiliano, rafforzato dagli elevati dazi sull’importazione. Esse hanno anche sostenuto che le risposte fornite dal produttore del paese di riferimento nel questionario non riservato presentassero carenze. Infine, hanno chiesto che venissero effettuati adeguamenti per tener conto delle differenze tra il produttore del paese di riferimento e il produttore esportatore del paese interessato.

(38)

Per quanto riguarda l’adeguatezza del Brasile come paese di riferimento, va sottolineato che il produttore del paese di riferimento, pur essendo il maggior produttore del mercato brasiliano, non monopolizza tale mercato. È in concorrenza con almeno due produttori locali e un volume considerevole di importazioni e il suo margine di profitto è risultato coerente con un mercato aperto.

(39)

Come indicato nel considerando 36, seguito alle osservazioni, presentate all’inizio della procedura, contrarie alla scelta del Brasile come paese di riferimento, la Commissione ha contattato 45 produttori di quattro paesi diversi, tra cui le società suggerite da Noblelift. Nonostante queste società siano state contattate ripetutamente per telefono ed e-mail, un solo produttore del Brasile ha presentato le informazioni richieste ed ha collaborato all’inchiesta.

(40)

Per quanto riguarda le asserite carenze, va notato che un solo produttore del paese di riferimento ha collaborato all’inchiesta. Tale situazione non è rara, ma presenta difficoltà per la comunicazione dei dati. Viste le frequenti difficoltà incontrate per ottenere la collaborazione dei produttori del paese di riferimento, la Commissione deve garantire un elevato livello di protezione dei dati riservati. Nel caso in questione, la presentazione di dati non riservati ha creato malintesi riguardo alle asserite carenze, ma tali malintesi sono stati chiariti con le parti. In particolare, una parte ha sostenuto che le carenze riscontrate nelle risposte del produttore del paese di riferimento squalificassero il Brasile come paese di riferimento e che l’inchiesta dovesse essere chiusa perché la Commissione non era in grado di stabilire il valore normale. A tale riguardo va notato che nella presente inchiesta la Commissione disponeva effettivamente delle informazioni necessarie per calcolare il dumping.

(41)

Le osservazioni sull’inadeguatezza del Brasile come paese di riferimento non hanno quindi potuto essere accettate.

(42)

Per quanto riguarda le richieste di adeguamenti, va notato che le differenze a livello commerciale del produttore brasiliano e del produttore esportatore cinese sono state risolte con un adeguamento dello stadio commerciale (cfr. considerando 59).

(43)

Infine, una parte ha sostenuto la necessità di un adeguamento per tener conto dell’effetto di distorsione dovuto al dazio del 14 % sulle importazioni nel paese di riferimento. Quest’argomentazione non ha potuto essere accettata poiché non è stato possibile stabilire un legame tra il dazio sulle importazioni di per sé e il livello dei prezzi sul mercato interno.

(44)

Di conseguenza, il Brasile è considerato un paese di riferimento appropriato, data l’esistenza di una concorrenza sufficiente con almeno due produttori e di un livello considerevole di importazioni.

Determinazione del valore normale

(45)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate da Paletrans sul mercato interno a clienti indipendenti fossero rappresentative. A tale riguardo è emerso che il volume totale di queste vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione di Noblelift.

(46)

La Commissione ha quindi verificato se esistevano tipi di prodotti simili venduti sul mercato interno da Paletrans sufficientemente comparabili, in termini di funzioni e materiali utilizzati, ai tipi venduti all’esportazione nell’Unione da Noblelift. Dall’inchiesta è risultato che alcuni tipi venduti sul mercato interno da Palestrans erano sufficientemente comparabili ai tipi esportati nell’Unione da Noblelift.

(47)

La Commissione ha quindi verificato se, per il produttore del paese di riferimento, le vendite sul mercato interno di ciascun tipo comparabile del prodotto simile potessero essere considerate come effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali. A questo scopo è stata stabilita, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR.

(48)

Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore ai costi di produzione calcolati rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo di vendita medio ponderato per quel tipo di prodotto risultava pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Ciò è stato fatto per tutti i tipi comparabili e il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di ciascun tipo di prodotto comparabile effettuate sul mercato interno durante il PIR.

(49)

Per i tipi di prodotti non comparabili il valore normale ha potuto essere costruito in conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, aggiungendo al costo di produzione, adeguato se necessario, una percentuale ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita sul mercato interno e un margine ragionevole per il profitto ottenuto sul mercato interno. Le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati basati sui dati effettivi relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali dal produttore nel paese di riferimento. Il prezzo così costruito è stato sottoposto agli adeguamenti di cui al considerando 59 soprattutto per tener conto della differenza di stadio commerciale tra le vendite all’esportazione di Noblelift e le vendite sul mercato interno del produttore del paese di riferimento.

(50)

L’unico produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che la Commissione ha calcolato il dumping sulla base di numeri di controllo del prodotto (NCP) «abbreviati» e che non ha fornito spiegazioni sui parametri utilizzati per effettuare il confronto.

(51)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stabilito di norma in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione, fatte salve le disposizioni pertinenti relative al confronto equo.

(52)

A tale riguardo, va notato che il numero di controllo del prodotto è uno strumento utilizzato nell’inchiesta al fine di strutturare e organizzare le grandi quantità di dati molto dettagliati forniti dalle società. Esso aiuta ad effettuare analisi più particolareggiate delle diverse caratteristiche del prodotto all’interno della categoria del prodotto in esame e del prodotto simile.

(53)

La Commissione ha raccolto informazioni su una serie di parametri (materiale del telaio, verniciatura del telaio, capacità di sollevamento, tipo di sistema idraulico, lunghezza delle forche, larghezza delle forche, materiale del timone direzionale, materiale del comando del carico, tipo di comando del carico, tipo di freno), ma per prendere in considerazione tutte le operazioni di esportazione è stato ritenuto ragionevole e possibile basare il confronto in questo caso su alcuni parametri che costituiscono le caratteristiche più importanti (materiale del telaio, verniciatura del telaio, materiale del comando del carico, tipo di comando del carico).

(54)

Pertanto, il confronto è stato basato sulle caratteristiche più importanti al fine di aumentare la concordanza e garantire un confronto equo. Va sottolineato che la Commissione non ha tralasciato alcuna informazione. Tuttavia, non è raro che alcuni parametri utilizzati nel numero di controllo del prodotto abbiano un peso minore e che determinati parametri costituiscano, più di altri, una base migliore per un confronto equo. Nessun prodotto è stato escluso dal confronto sulla base di differenze fisiche o di altri motivi e non sono stati creati nuovi tipi di prodotto. Anzi, tutte le vendite sono state incluse nel confronto. Pur ammettendo l’impatto degli altri parametri sui prezzi, è stato ritenuto più adeguato basare i calcoli sui cinque parametri più importanti, poiché ciò comporta un livello di concordanza più elevato.

(55)

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali del confronto, va notato che al produttore esportatore sono state offerte ampie possibilità di presentare osservazioni sui calcoli effettuati in questo caso. I dettagli dei calcoli sono stati comunicati due volte.

(56)

Di conseguenza le argomentazioni suddette hanno dovuto essere respinte.

c)   Prezzo all’esportazione

(57)

Tutte le vendite all’esportazione verso l’Unione del produttore esportatore sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti nell’Unione. Il prezzo all’esportazione è stato quindi calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(58)

Una parte ha chiesto che le vendite all’esportazione del telaio e del sistema idraulico fossero incluse nel calcolo. Tale richiesta è stata accettata.

d)   Confronto

(59)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze di vari fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se applicabili e giustificati, per tener conto delle differenze di stadio commerciale (differenza di prezzo stimata delle vendite a diversi tipi di clienti sul mercato interno del paese di riferimento), trasporto (spese di trasporto nazionali nel paese di esportazione e di trasporto marittimo verso l’Unione), assicurazione (spese di assicurazione marittima), movimentazione, carico e spese accessorie, commissioni (pagate per le vendite all’esportazione), spese bancarie (sostenute per le vendite all’esportazione), costi del credito (basati sui termini di pagamento concordati e sul tasso di interesse vigente) e spese di imballaggio (costo del materiale utilizzato per l’imballaggio).

(60)

In seguito a una richiesta dell’unico produttore esportatore che ha collaborato, è stato effettuato un adeguamento, ritenuto ragionevole, al valore normale per riflettere la differenza di spessore dell’acciaio utilizzato dal produttore nel paese di riferimento e dal produttore esportatore nel paese in questione. L’adeguamento è stato basato sulla differenza di spessore, in proporzione all’incidenza dell’acciaio sul prezzo del prodotto simile venduto in Brasile dal produttore del paese di riferimento. Ciò ha portato a una modifica del margine di dumping (cfr. considerando 73). In seguito a un’altra comunicazione (che invitava a presentare osservazioni sull’adeguamento per lo spessore dell’acciaio), una parte ha sostenuto che l’adeguamento non avesse una base concreta. Essa ha inoltre affermato che le informazioni non riservate fornite dal produttore esportatore che ha chiesto l’adeguamento presentassero carenze e violassero quindi il diritto di difesa delle altre parti. La Commissione ha verificato i dati del fascicolo su cui si basava l’adeguamento per lo spessore dell’acciaio e ha confermato che era giustificato.

(61)

L’unico esportatore che ha collaborato ha chiesto alcuni altri adeguamenti per le differenze di efficienza e di produttività, sostenendo tra l’altro che il produttore del paese di riferimento fosse meno produttivo (con un minore rendimento per lavoratore) ed avesse un maggiore consumo di materie prime per unità.

(62)

Va notato innanzitutto che nonostante le differenze di efficienza o di produttività che possono esistere tra le società, il principio guida è quello di garantire la comparabilità tra i prezzi all’esportazione e il valore normale, il che non richiede che le situazioni di un produttore di un paese di riferimento e un produttore esportatore di paese non retto da un’economia di mercato siano completamente allineate. In effetti, è necessario un adeguamento solo per le differenze dei fattori che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi, esistenti tra un produttore di un paese di riferimento e un produttore esportatore di un paese non retto da un’economia di mercato.

(63)

Dall’inchiesta non sono tuttavia emersi elementi che dimostrino che il produttore del paese di riferimento non avesse un processo produttivo ragionevolmente efficiente.

(64)

Per quanto riguarda i fattori di costo (per esempio la produttività), questi non vanno selezionati e valutati individualmente. Sarebbe invece necessaria un’analisi globale per valutare se i vantaggi in relazione a un fattore di costo (come la produttività) siano eventualmente compensati da svantaggi in altri ambiti. Un minor utilizzo di manodopera è spesso il risultato di una maggiore automatizzazione, che a sua volta comporta maggiori costi in altri settori (ammortamento, capitale, finanziamento, spese generali di fabbricazione). Solo un’analisi globale potrebbe rivelare tutte le differenze dei fattori di costo e dimostrare se incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi, giustificando così un adeguamento. Le argomentazioni non hanno quindi potuto essere accettate.

(65)

Inoltre, le richieste di adeguamento per riflettere il diverso consumo energetico per unità e le differenze dell’ammortamento per unità e delle spese generali di fabbricazione erano prive di fondamento. In particolare, in relazione all’efficienza energetica, non è stato spiegato quali elementi nel processo di produzione rendessero inefficiente il produttore brasiliano al confronto con l’unico produttore esportatore che ha collaborato. L’importo dell’adeguamento è stato basato su un rapporto tra la differenza del costo del lavoro per unità (basato su una differenza di produttività) e la quota del costo del lavoro rispetto al costo totale. Il legame tra tale rapporto e le differenze di efficienza energetica, ammortamento e spese generali di fabbricazione non è stato spiegato ed era incomprensibile. Le argomentazioni sono state quindi respinte.

(66)

Una parte ha chiesto anche adeguamenti per altri parametri come la capacità di sollevamento e la forca. A tale riguardo si rimanda alle osservazioni concernenti i parametri di confronto (cfr. considerando 50), ove si osserva che un confronto viene basato sui parametri più importanti per garantire un livello di concordanza più elevato. In ogni caso, le richieste non erano giustificate.

(67)

È stato chiesto anche un adeguamento per riflettere l’utilizzo, da parte del produttore esportatore, di una tecnologia brevettata. Tale richiesta non è stata ulteriormente motivata. In particolare, il produttore esportatore ha omesso di quantificare l’adeguamento. La sola informazione fornita è stata un documento presentato come brevetto. Nelle informazioni presentate successivamente, l’adeguamento era quantificato parzialmente, ma senza elementi di prova. La richiesta non ha quindi potuto essere accolta.

(68)

Per quanto riguarda la richiesta di un adeguamento per la differenza di efficienza nell’utilizzo delle materie prime, tale adeguamento è compreso in quello relativo allo spessore dell’acciaio (cfr. considerando 60), perché l’utilizzo di uno spessore diverso dell’acciaio può comportare un minore consumo generale di acciaio.

(69)

Il produttore esportatore ha affermato infine di aver venduto i suoi prodotti, in particolare quelli non di marca, su base OEM (Original Equipment Manufacturer) tramite un canale di vendita diverso da quello del produttore del paese di riferimento. Di conseguenza, egli ha chiesto un adeguamento che riflettesse tale differenza. Come specificato al considerando 59, è stato effettuato un adeguamento dello stadio commerciale, basato sulla differenza dei prezzi stimata per le vendite a diversi tipi di clienti, comprese le vendite OEM, sul mercato interno del paese di riferimento. La portata di questo adeguamento non ha potuto essere comunicata per motivi di riservatezza, dato che avrebbe rivelato il valore normale basato su dati dell’unico produttore del paese di riferimento. Pertanto, si è concluso che le differenze per cui è stato chiesto l’adeguamento sono già state prese in considerazione.

(70)

Va notato tuttavia che il produttore esportatore ha omesso di quantificare l’adeguamento richiesto. Egli ha dichiarato soltanto che in un’altra procedura era stato concesso un adeguamento del 40 %. Un adeguamento concesso in un’altra procedura (specifico per le circostanze particolari di un’altra procedura) non può servire di per sé come punto di riferimento per quantificare un adeguamento nel caso in questione.

(71)

In seguito ad un’ulteriore comunicazione (che invitava a presentare osservazioni sull’adeguamento per lo spessore dell’acciaio) il produttore esportatore ha presentato altre richieste di adeguamento (non legate all’adeguamento per lo spessore dell’acciaio): per il rivestimento, il timone e i prezzi dell’acciaio in Brasile.

(72)

Innanzitutto va notato che le richieste sono state presentate dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e quindi erano formalmente inammissibili. In ogni caso, le richieste non erano quantificate o giustificate. La società non ha fornito prove a sostegno delle sue argomentazioni e non ha spiegato come era stata calcolata o dovesse essere calcolata la portata dei vari adeguamenti.

e)   Margini di dumping

(73)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per tipo è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del prodotto in esame. Il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 70,8 %.

(74)

Nell’inchiesta iniziale i margini di dumping per tutti i produttori esportatori diversi da Noblelift andavano dal 28,5 % al 46,7 %. Dato che solo Noblelift ha collaborato al presente riesame e la collaborazione ha potuto essere considerata ad alta incidenza perché la grande maggioranza delle esportazioni cinesi proveniva da Noblelift, la Commissione ha riveduto il margine di dumping a livello nazionale anche per tutti gli altri esportatori. Di conseguenza il margine di dumping residuo va fissato allo stesso livello di quello di Noblelift, cioè al 70,8 %.

(75)

Una parte ha chiesto che il dazio a livello nazionale non venga fissato al livello del margine di dumping dell’unico produttore esportatore che ha collaborato, dato che non esistono elementi di prova che dimostrino che le importazioni provenivano in gran parte dall’unico esportatore che ha collaborato. A tale riguardo è stato confermato dai dati statistici che la grande maggioranza delle importazioni dalla RPC proveniva dall’unico produttore esportatore che ha collaborato. La richiesta è stata quindi respinta.

D.   CARATTERE DURATURO DELLA NUOVA SITUAZIONE

(76)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se il mutamento delle circostanze potesse essere ragionevolmente considerato duraturo.

(77)

A tale riguardo, l’inchiesta iniziale non ha constatato una differenza sostanziale tra i prezzi delle materie prime acquistate localmente nella RPC dai produttori esportatori cinesi (incluso Noblelift) e i prezzi dei mercati internazionali. Le circostanze sono cambiate notevolmente dal 2004 (periodo dell’inchiesta iniziale) al 2011 (PIR), quando il prezzo dell’acciaio laminato a caldo, la principale materia prima, era inferiore del 24-31 % rispetto ai prezzi internazionali. I prezzi non riflettevano i valori del mercato a causa delle distorsioni sul mercato dell’acciaio della RPC (cfr. considerando 20). Il mercato cinese dell’acciaio è infatti cambiato considerevolmente in questi sette anni e la RPC, da un paese importatore netto di acciaio, è diventata un importante produttore di acciaio e un esportatore a livello mondiale, un fatto che può essere ragionevolmente considerato di carattere duraturo.

(78)

Le imprese cinesi di alta tecnologia, compreso Noblelift, hanno inoltre ottenuto agevolazioni statali sotto forma di una tassazione preferenziale dei redditi (15 %) dal 2008. Nel periodo dell’inchiesta iniziale le società erano soggette a un’aliquota normale del 25 %. Anche questo mutamento di circostanze può essere ragionevolmente considerato di carattere duraturo.

(79)

Si ritiene quindi improbabile che le circostanze che hanno condotto all’apertura del presente riesame intermedio possano cambiare in un prossimo futuro, in modo tale da modificare le conclusioni del riesame. È stato pertanto concluso che il mutamento delle circostanze è di carattere duraturo e che l’applicazione della misura al suo livello attuale non è più giustificata.

E.   MISURE ANTIDUMPING

(80)

Visti i risultati dell’inchiesta di riesame e dato che il nuovo margine di dumping del 70,8 % è inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale [cfr. considerando da 120 a 123 del regolamento (CE) n. 128/2005], si ritiene opportuno modificare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame effettuate da Noblelift e da tutti gli altri produttori esportatori portandolo al 70,8 %.

(81)

Una parte ha sostenuto che il nuovo margine di dumping non dovesse essere confrontato con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale. Secondo tale parte, il livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe essere invece stabilito in ogni inchiesta, anche in un riesame parziale limitato al dumping, e la prassi attuale, che non comprende la valutazione del pregiudizio, costituirebbe una violazione della regola del dazio inferiore. Tale parte ha anche chiesto l’avvio di un riesame intermedio a pieno titolo.

(82)

A tale riguardo va notato che non è possibile valutare il pregiudizio nel quadro del presente riesame, dato che la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato al dumping. In conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il mantenimento delle misure può essere riesaminato, quando giustificato, su iniziativa della Commissione. Quindi la Commissione non ha l’obbligo di avviare d’ufficio un riesame intermedio concernente sia il dumping sia il pregiudizio, e in ogni caso dovrebbe essere giustificato. Nel caso in questione, le informazioni e le prove a disposizione della Commissione erano sufficienti per aprire un riesame intermedio limitato al dumping. Inoltre, se negli esami intermedi si dovesse sempre valutare il pregiudizio, la possibilità di avviare un riesame intermedio parziale limitato al dumping, prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, sarebbe priva di senso. L’argomentazione ha quindi dovuto essere respinta. Si ricorda comunque che la parte interessata ha la possibilità di chiedere un riesame parziale del pregiudizio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(83)

La regola del dazio inferiore è stata rispettata pienamente e il nuovo margine di dumping è stato effettivamente confrontato con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale (ultime conclusioni relative al pregiudizio).

(84)

Una parte ha sostenuto che nel caso in questione sarebbe più adeguato un prezzo minimo all’importazione oppure un dazio fisso.

(85)

A tale riguardo va notato che né il prezzo minimo all’importazione né il dazio fisso risultano adeguati per i prodotti di cui esiste una grande varietà di tipi diversi con diversi prezzi, sottoposti a continui cambiamenti e aggiornamenti. Una grande varietà di livelli di dazi sarebbe molto difficile da amministrare. Il caso in questione è ulteriormente limitato dal fatto che il prezzo minimo all’importazione dovrebbe essere basato sul valore normale (dato che il dazio è basato sul dumping), che si basa sui dati riservati di una società sul mercato di un paese di riferimento. Le argomentazioni sono state quindi respinte.

(86)

Il produttore esportatore ha espresso il suo interesse entro i termini previsti. Dato che egli non ha presentato alcuna offerta formale, la Commissione non ha tuttavia potuto prenderlo in considerazione.

(87)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva modificare le aliquote del dazio applicabili ai produttori esportatori ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(88)

Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate.

(89)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, il dazio antidumping del 70,8 % stabilito per «tutte le altre società» da tale regolamento si applica ai transpallet manuali e ai relativi componenti essenziali, come definiti nell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 è sostituito dal seguente:

«2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Aliquota del dazio

(%)

Codice addizionale TARIC

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxing, Zhejiang Province, 313100, RPC

70,8

A603

Tutte le altre società

70,8

A999 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

(3)   GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

(4)   GU L 151 del 16.6.2009, pag. 1.

(5)   GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1.

(6)   GU C 41 del 14.2.2012, pag. 14.

(7)  www.steelbb.com/it/steelprices/

(8)   GU L 25 del 28.1.2005, pag. 16.

(9)   GU L 344 del 14.12.2012, pag. 1.


24.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 373/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2013

recante approvazione della sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, dispone che la direttiva 91/414/CEE (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per la sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2007/380/CE della Commissione (3).

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 12 luglio 2006 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bionext sprl la richiesta di iscrizione della sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2007/380/CE è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che esso poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 15 novembre 2011 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). Il 24 ottobre 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame della valutazione dei rischi dell’uso come antiparassitario della sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O (4). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il progetto di relazione di valutazione è stato approvato il 15 marzo 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo alla Candida oleophila di ceppo O.

(5)

Sulla base degli esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti Candida oleophila di ceppo O siano in generale conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all’articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la Candida oleophila di ceppo O.

(6)

È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(7)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia previste le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Candida oleophila di ceppo O. È opportuno che ove necessario gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto, è necessario prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III, come stabilito nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego previsto, in conformità ai principi uniformi.

(8)

L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(9)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O di cui all’allegato I è approvata alle condizioni indicate nel medesimo allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

1.   In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 31 marzo 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti Candida oleophila di ceppo O come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni fissate nell’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1 ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente Candida oleophila di ceppo O come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive, iscritte entro il 30 settembre 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente Candida oleophila di ceppo O come unica sostanza attiva modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015; o

b)

nel caso di un prodotto contenente Candida oleophila di ceppo O come una di più sostanze attive, modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la/e sostanza/e in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 141 del 2.6.2007, pag. 78.

(4)   The EFSA Journal 2012; 10(11):2944. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(5)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)   GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Denominazione comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Candida oleophila di ceppo O

Numero di raccolta: Mucl40654

Non applicabile

Contenuto nominale: 3 × 1010 CFU/g di prodotto essiccato

Intervallo: 6 × 109 – 1 × 1011 CFU/g di prodotto essiccato

1o ottobre 2013

30 settembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla Candida oleophila di ceppo O, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Denominazione comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«37

Candida oleophila di ceppo O

Numero di raccolta: Mucl40654

Non applicabile

Contenuto nominale: 3 × 1010 CFU/g di prodotto essiccato

Intervallo: 6 × 109 – 1 × 1011 CFU/g di prodotto essiccato

1o ottobre 2013

30 settembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla Candida oleophila di ceppo O, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


24.4.2013   

IT

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L 112/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 374/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2013

relativo all’autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

L’impiego come additivo per mangimi di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) appartenente alla categoria «additivi zootecnici» è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 930/2009 della Commissione (2) e le specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), i suinetti svezzati e le specie di suini minori (svezzati) dal regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione (3).

(3)

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) per le pollastre destinate alla produzione di uova, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dei dati pertinenti a sostegno delle richieste.

(5)

Nel suo parere dell’11 dicembre 2012 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che nelle condizioni d’impiego proposte il preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) non ha effetti dannosi per la salute animale e umana e l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo può migliorare in parte i parametri produttivi delle pollastre destinate alla produzione di uova. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’impiego di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   GU L 256 del 29.9.2009, pag. 26.

(3)   GU L 102 del 16.4.2011, pag. 10.

(4)   EFSA Journal 2013; 11(1):3040.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentata da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

(FERM BP-2789)

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) con un contenuto minimo in forma solida di 5 × 108 CFU/g di additivo.

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vive di Clostridium butyricum FERM BP-2789.

 

Metodo di analisi  (1)

Quantificazione: semina per inclusione su piastra in base alla norma ISO 15213.

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Pollastre destinate alla produzione di uova

2,5 × 108

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet..

2.

È consentito l’impiego in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati: monensin sodico, diclazuril, salinomicina sodica o lasalocid sodico.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

14 maggio 2023


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


24.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 375/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2013

che approva la sostanza attiva spiromesifen, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per lo spiromesifen le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2003/105/CE della Commissione. (3)

(2)

In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il 18 aprile 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva spiromesifen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/105/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, giudicando che potesse considerarsi in linea di massima conforme alle prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati a norma delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 9 marzo 2004. Tale progetto è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»); una discussione finale si è avuta il 26 aprile 2007. Il 13 giugno 2007 l’Autorità ha presentato alla Commissione la sua conclusione (4) sull’esame della valutazione dei rischi derivanti dall’uso della sostanza attiva spiromesifen in quanto antiparassitario.

(4)

Nella sua conclusione l’Autorità non ha tenuto conto di tutte le informazioni presentate dal richiedente prima del 26 aprile 2007. La Commissione ha richiesto all’Autorità di riesaminare la sua conclusione e di tenere conto di tutte le informazioni presentate.

(5)

Lo Stato membro relatore designato ha valutato tutte le informazioni supplementari e il 28 settembre 2009 ha presentato un addendum al progetto di relazione di valutazione.

(6)

L’addendum al progetto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità. Il 19 settembre 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione la sua seconda conclusione sull’esame della valutazione dei rischi derivanti dall’uso della sostanza attiva spiromesifen (5) in quanto antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione così aggiornato e la conclusione dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il 15 marzo 2013 il progetto di relazione di valutazione è stato inserito nella sua versione definitiva nel rapporto di riesame della Commissione relativo allo spiromesifen.

(7)

Sulla base degli esami effettuati i prodotti fitosanitari contenenti spiromesifen possono in generale considerarsi conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all’articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto appropriato approvare lo spiromesifen.

(8)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre tuttavia introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare occorre chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(9)

È opportuno lasciar trascorrere un periodo ragionevole prima dell’approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(10)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tuttavia stabilire le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti spiromesifen. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare secondo i casi le autorizzazioni in vigore. In deroga alle disposizioni di cui sopra relative al termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione dell’aggiornamento del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi.

(11)

L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (6), ha dimostrato che può risultare difficile interpretare gli obblighi dei titolari di autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre quindi chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(12)

In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (7).

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva spiromesifen, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all’occorrenza le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti spiromesifen come sostanza attiva entro il 31 marzo 2014.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga spiromesifen come unica sostanza attiva o come una di una serie di sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 30 settembre 2013 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è sottoposto dagli Stati membri a una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna dell’allegato I del presente regolamento contenente le disposizioni specifiche. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto risponde alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente spiromesifen come unica sostanza attiva, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione non oltre il 31 marzo 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente spiromesifen come una di una serie di sostanze attive, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015 oppure entro il termine, qualora esso cada ad una data successiva, fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o iscritto le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.

(4)  Rapporto scientifico EFSA (2007) 105, 1-69. Disponibile on line all’indirizzo: www.efsa.europa.eu

(5)   EFSA Journal 2012; 10(10):2873. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(6)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(7)   GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Denominazione comune, Numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Spiromesifen

Numero CAS 283594-90-1

Numero CIPAC 747

3-mesitil-2-osso-1-ossaspiro[4.4]non-3-en-4-yl 3,3-dimetilbutirrato

≥ 965 g/kg (racemico)

L’impurezza N,N-dimetilacetamide è di rilevanza tossicologica e non deve superare 4 g/kg nel materiale tecnico.

1o ottobre 2013

30 settembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spiromesifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

i rischi a lungo termine per gli invertebrati acquatici;

il rischio per gli imenotteri pronubi e gli artropodi non bersaglio qualora l’esposizione non sia trascurabile;

la protezione dei lavoratori e degli operatori.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presente informazioni di conferma per quanto riguarda il ricalcolo della concentrazione prevista nelle acque sotterranee (PECGW) con uno scenario FOCUS GW adattato agli usi indicati e utilizzando un valore Q10 di 2,58.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 settembre 2015.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Denominazione comune, Numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«41

Spiromesifen

Numero CAS 283594-90-1

Numero CIPAC 747

3-mesitil-2-osso-1-ossaspiro[4.4]non-3-en-4-yl 3,3-dimetilbutirrato

≥ 965 g/kg (racemico)

L’impurezza N,N-dimetilacetamide è di rilevanza tossicologica e non deve superare 4 g/kg nel materiale tecnico.

1o ottobre 2013

30 settembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spiromesifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

i rischi a lungo termine per gli invertebrati acquatici;

il rischio per gli imenotteri pronubi e gli artropodi non bersaglio qualora l’esposizione non sia trascurabile;

la protezione dei lavoratori e degli operatori.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presente informazioni di conferma per quanto riguarda il ricalcolo della concentrazione prevista nelle acque sotterranee (PECGW) con uno scenario FOCUS GW adattato agli usi indicati e utilizzando un valore Q10 di 2,58.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 settembre 2015.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


24.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 376/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

58,1

TN

81,5

TR

101,9

ZZ

80,5

0707 00 05

MA

99,6

TR

134,3

ZZ

117,0

0709 93 10

MA

91,2

TR

107,5

ZZ

99,4

0805 10 20

EG

55,4

IL

71,6

MA

52,7

TN

69,6

TR

63,4

US

84,5

ZZ

66,2

0805 50 10

TR

91,6

ZA

116,4

ZZ

104,0

0808 10 80

AR

109,1

BR

93,0

CL

114,3

CN

79,3

MK

30,8

NZ

142,4

US

196,8

ZA

109,4

ZZ

109,4

0808 30 90

AR

113,2

CL

120,8

CN

72,9

ZA

122,9

ZZ

107,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

24.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/22


DECISIONE 2013/189/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l’azione comune 2008/550/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, l’articolo 42, paragrafo 4 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/575/PESC, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (1). Tale azione comune è stata sostituita dall’azione comune 2008/550/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (2).

(2)

Il 1o dicembre 2008, ai sensi dell’articolo 13 dell’azione comune 2008/550/PESC, il comitato direttivo dell’AESD («comitato») ha approvato delle raccomandazioni sulle future prospettive dell’AESD.

(3)

Il Consiglio, nelle conclusioni dell’8 dicembre 2008, ha approvato le raccomandazioni del comitato. L’azione comune 2008/550/PESC dovrebbe essere pertanto sostituita da un nuovo atto giuridico che rifletta tali raccomandazioni.

(4)

Le attività di formazione nel quadro dell’AESD dovrebbero essere effettuate nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), anche in materia di stabilizzazione e di risoluzione dei conflitti.

(5)

È opportuno che, nel corso del periodo contemplato dalla presente decisione, l’AESD si avvalga unicamente di personale distaccato.

(6)

A norma della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (3) (SEAE), il SEAE deve prestare all’AESD l’assistenza precedentemente fornita dal segretariato generale del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

ISTITUZIONE, MISSIONE, OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Istituzione

È istituita l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD).

Articolo 2

Missione

L’AESD offre formazione a livello strategico nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione (PSDC) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di sviluppare e promuovere una visione comune della PSDC tra il personale civile e militare nonché di individuare e diffondere, attraverso le attività di formazione («attività di formazione AESD»), le migliori prassi in relazione a vari temi PSDC.

Articolo 3

Obiettivi

L’AESD persegue i seguenti obiettivi:

a)

sviluppare ulteriormente la cultura europea comune in materia di sicurezza e di difesa nel contesto PSDC;

b)

promuovere una migliore comprensione della PSDC quale componente essenziale della PESC;

c)

fornire alle istanze dell’Unione personale qualificato capace di trattare efficacemente tutte le materie PSDC;

d)

mettere a disposizione delle amministrazioni e dei servizi degli Stati membri personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni e le procedure dell’Unione in ambito PESC;

e)

sostenere i partenariati dell’Unione nel settore della PSDC, in particolare i partenariati con i paesi che partecipano alle missioni PSDC;

f)

contribuire a favorire le relazioni e i contatti professionali tra i partecipanti alle attività di formazione dell’AESD («partecipanti»).

Ove opportuno, si presta attenzione a che sia garantita la coerenza con altre attività dell’Unione.

Articolo 4

Compiti

1.   In linea con la missione e gli obiettivi perseguiti, i compiti principali dell’AESD sono l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione dell’AESD nel settore della PSDC.

2.   Le attività di formazione dell’AESD comprendono:

a)

il corso di alto livello sulla PSDC;

b)

i corsi di orientamento sulla PSDC;

c)

i corsi sulla PSDC per un pubblico specializzato o con un taglio specifico.

In funzione delle decisioni prese dal comitato direttivo si avviano altre attività formative di cui all’articolo 8 («comitato»).

3.   Oltre alle attività di cui al paragrafo 2, l’AESD svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

fornisce assistenza per le relazioni da instaurare tra gli istituti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, partecipanti alla rete di cui a tale paragrafo («rete»);

b)

provvede al funzionamento e all’ulteriore sviluppo del sistema di teledidattica via Internet (Internet-Based Distance Learning — IDL), per fornire assistenza alle attività di formazione nel settore della PSDC;

c)

elabora e sviluppa materiale didattico per la formazione dell’Unione nel settore della PSDC, anche sulla base di materiale già esistente;

d)

promuove una rete di ex studenti tra gli ex partecipanti;

e)

sostiene programmi di scambio nel campo della PSDC tra istituti di formazione degli Stati membri;

f)

contribuisce al programma di formazione annuale dell’Unione in materia di PSDC;

g)

sostiene la gestione della formazione nel settore della prevenzione dei conflitti e della gestione civile delle crisi;

h)

organizza e svolge una conferenza annuale di collegamento in rete destinata a riunire esperti in materia di formazione sui temi PSDC civili e militari degli istituti di formazione e dei ministeri degli Stati membri e, ove opportuno, pertinenti operatori esterni nel settore della formazione; e

i)

rivede annualmente i propri risultati in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 3.

4.   Le attività di formazione dell’AESD si svolgono attraverso la rete.

5.   L’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (IUESS), che fa parte della rete, fornisce assistenza alle attività di formazione dell’AESD, in particolare attraverso le sue pubblicazioni e le conferenze date dai suoi ricercatori, fornendo inoltre contributi al sistema di teledidattica via Internet dell’AESD.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Rete

1.   L’AESD è costituita in forma di rete che riunisce istituti, scuole, accademie, università, istituzioni e altri operatori specializzati in politica della sicurezza e della difesa all’interno dell’Unione, civili e militari, identificati dagli Stati membri nonché l’IUESS («istituti») per sostenere lo svolgimento delle attività di formazione nel settore della PSDC.

2.   L’AESD stabilisce stretti collegamenti con le istituzioni dell’Unione e le pertinenti agenzie dell’Unione, in particolare con l’Accademia europea di polizia (CEPOL).

3.   L’AESD opera sotto la responsabilità generale dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza («Alto rappresentante»).

Articolo 6

Capacità giuridica

1.   L’AESD dispone della capacità giuridica necessaria per svolgere i suoi compiti e realizzare i suoi obiettivi, per concludere contratti e accordi amministrativi necessari al suo funzionamento, compreso per il distacco di personale, per acquistare attrezzature, in particolare materiale pedagogico, per detenere conti bancari e per stare in giudizio.

2.   L’eventuale responsabilità derivante da contratti conclusi dall’AESD è coperta dai fondi di cui dispone in conformità degli articoli 14, 15 e 16.

Articolo 7

Struttura

È istituita la struttura seguente nell’ambito dell’AESD:

a)

il comitato incaricato del coordinamento e della direzione generali delle attività di formazione dell’AESD;

b)

un consiglio accademico esecutivo («consiglio accademico») incaricato di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione;

c)

il capo dell’AESD, responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell’AESD, che assiste il comitato e il consiglio accademico nell’organizzazione e nella gestione delle attività dell’AESD;

d)

un segretariato dell’AESD («segretariato»), che assiste il capo dell’AESD nell’assolvimento dei suoi compiti.

Articolo 8

Comitato direttivo

1.   Il comitato, composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro, è l’organo decisionale dell’AESD. Ogni membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un supplente.

2.   I membri del comitato possono essere accompagnati da esperti alle riunioni del comitato.

3.   Il comitato è presieduto da un rappresentante dell’alto rappresentante adeguatamente esperto. Esso si riunisce almeno due volte all’anno.

4.   I rappresentanti dei paesi in via di adesione all’Unione possono assistere alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.

5.   Il capo dell’AESD, il presidente del consiglio accademico e, se del caso, i presidenti delle sue diverse configurazioni, nonché un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

6.   Il comitato:

a)

stabilisce il programma accademico annuale dell’AESD, sulla base del concetto di formazione dell’AESD;

b)

fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio accademico;

c)

approva e sottopone a riesame periodico il concetto di formazione dell’AESD nel rispetto dei requisiti convenuti in materia di formazione dell’AESD;

d)

sceglie lo Stato membro o gli Stati membri che ospitano le attività di formazione dell’AESD e gli istituti che le svolgono;

e)

elabora e stabilisce i programmi generali di studio per tutte le attività formative dell’AESD;

f)

prende atto dei rapporti di valutazione relativi ai corsi e approva una relazione generale annuale sulle attività di formazione dell’AESD, da trasmettere agli organi competenti del Consiglio;

g)

nomina i presidenti del consiglio accademico e delle sue diverse configurazioni per un periodo di almeno due anni accademici;

h)

prende i provvedimenti necessari per quanto riguarda il funzionamento dell’AESD nella misura in cui tale compito non sia attribuito ad altri organi;

i)

approva il bilancio annuale ed eventuali bilanci rettificativi, su proposta del capo dell’AESD;

j)

approva i conti annuali e dà scarico al capo dell’AESD;

k)

approva disposizioni aggiuntive applicabili alle spese gestite dall’AESD;

l)

approva eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici conclusi con la Commissione, il SEAE o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all’esecuzione delle spese dell’AESD;

m)

approva le disposizioni applicabili al personale distaccato presso l’AESD;

n)

decide in merito all’apertura di specifiche attività di formazione dell’AESD alla partecipazione di paesi terzi nell’ambito politico generale stabilito dal Comitato politico e di sicurezza.

7.   Il comitato approva il suo regolamento interno.

8.   Il comitato delibera a maggioranza qualificata, quale definita al titolo II del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 9

Consiglio accademico

1.   Il consiglio accademico è composto dai rappresentanti senior degli istituti civili e militari ed altri operatori identificati dagli Stati membri per sostenere lo svolgimento delle attività di formazione dell’AESD. Ove vi siano più rappresentanti di uno Stato membro, essi formano insieme un’unica delegazione.

2.   Il presidente del consiglio accademico è nominato dal comitato tra i membri del consiglio stesso.

3.   Alle riunioni del consiglio accademico sono invitati ad assistere rappresentanti della Commissione e del SEAE.

4.   Alle riunioni del consiglio accademico possono essere invitati ad assistere esperti accademici e alti funzionari di istituzioni nazionali e dell’Unione.

5.   Il consiglio accademico:

a)

fornisce al comitato consulenze e raccomandazioni di carattere accademico;

b)

applica tramite la rete il programma accademico annuale convenuto;

c)

supervisiona l’IDL;

d)

elabora i programmi di studio specifici per tutte le attività di formazione dell’AESD, sulla base dei programmi generali convenuti;

e)

assicura il coordinamento generale delle attività formative dell’AESD tra tutti gli istituti;

f)

passa in rassegna il livello delle attività di formazione dell’AESD svolte nell’anno accademico precedente;

g)

presenta al comitato proposte di attività di formazione dell’AESD per l’anno accademico successivo;

h)

assicura una sistematica valutazione di tutte le attività di formazione dell’AESD e approva i rapporti di valutazione relativi ai corsi;

i)

contribuisce alla redazione del progetto di relazione annuale generale sulle attività dell’AESD.

6.   Per svolgere i suoi compiti il consiglio accademico può riunirsi in diverse configurazioni incentrate sui progetti. Il consiglio accademico definisce norme e disposizioni che disciplinano la creazione e il funzionamento di tali configurazioni e le sottopone all’approvazione del comitato.

7.   Il regolamento interno del consiglio accademico è adottato dal comitato.

Articolo 10

Capo dell’AESD

1.   Il capo dell’AESD è responsabile dell’organizzazione e della gestione delle attività di formazione dell’AESD. Il capo dell’AESD sostiene i lavori del comitato e del consiglio accademico in questo settore e funge da rappresentante dell’AESD per le attività di formazione dell’AESD all’interno e all’esterno della rete. Il capo dell’AESD, in particolare:

a)

prende tutti i provvedimenti necessari all’efficace svolgimento delle attività dell’AESD, compresa l’adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni;

b)

redige il progetto preliminare di relazione annuale dell’AESD e il progetto preliminare di programma di lavoro da sottoporre al comitato sulla base delle proposte presentate dal consiglio accademico;

c)

coordina l’attuazione del programma di lavoro dell’AESD;

d)

mantiene i contatti con le autorità pertinenti degli Stati membri;

e)

mantiene i contatti con i soggetti formativi esterni pertinenti nel settore della PSDC;

f)

conclude, se del caso, accordi tecnici sulle attività di formazione dell’AESD con le autorità e i soggetti formativi pertinenti nel settore della PSDC;

g)

esegue qualsiasi altro compito attribuitogli dal comitato.

2.   Il capo dell’AESD è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell’AESD, in particolare:

a)

stabilisce e presenta al comitato qualsiasi progetto di bilancio;

b)

adotta i bilanci previa approvazione del comitato;

c)

assume la qualità di ordinatore per il bilancio dell’AESD;

d)

apre uno o più conti bancari a nome dell’AESD;

e)

negozia, sottopone al comitato e conclude eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici con la Commissione, il SEAE o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all’esecuzione delle spese dell’AESD;

f)

negozia e firma a nome dell’AESD eventuali scambi di lettere per il distacco di personale del segretariato presso l’AESD;

g)

in generale, rappresenta l’AESD in tutti gli atti giuridici aventi implicazioni finanziarie;

h)

sottopone al comitato i conti annuali dell’AESD.

3.   Il capo dell’AESD è nominato dall’Alto rappresentante, previa consultazione del comitato. Il capo dell’AESD è nominato quale membro del SEAE per la durata del suo mandato. Gli Stati membri possono proporre candidati per la funzione di capo dell’AESD e il personale delle istituzioni dell’Unione e del SEAE possono presentare domanda per tale funzione, conformemente alle norme applicabili.

4.   Il capo dell’AESD è responsabile delle sue attività dinanzi al comitato.

Articolo 11

Segretariato dell’AESD

1.   Il segretariato assiste il capo dell’AESD nell’assolvimento dei suoi compiti.

2.   Il capo dell’AESD, assistito da una commissione di selezione, è responsabile della scelta del personale del segretariato.

3.   Il segretariato sostiene il comitato, il consiglio accademico e gli istituti nell’organizzazione delle attività di formazione dell’AESD.

4.   Ciascun istituto designa un punto di contatto con il segretariato per le questioni organizzative e amministrative connesse all’organizzazione delle attività di formazione dell’AESD.

5.   Il segretariato opera in stretta collaborazione con la Commissione e il SEAE.

Articolo 12

Personale dell’AESD

1.   Il personale dell’AESD è costituito da:

a)

personale distaccato presso l’AESD dalle istituzioni dell’Unione, dal SEAE e dalle agenzie dell’Unione;

b)

esperti nazionali distaccati presso l’AESD dagli Stati membri.

2.   L’AESD può accogliere tirocinanti nonché professori e ricercatori invitati.

3.   Il comitato, su proposta dell’Alto rappresentante, definisce ove necessario le condizioni applicabili ai tirocinanti e ai professori e ricercatori invitati.

4.   La decisione dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 23 marzo 2011, che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l’azione esterna (4), si applica mutatis mutandis agli esperti nazionali distaccati presso l’AESD dagli Stati membri.

CAPO III

FINANZIAMENTO

Articolo 13

Contributi in natura alle attività di formazione dell’AESD

1.   Ogni Stato membro, istituzione dell’Unione, agenzia dell’Unione e istituto e il SEAE si fanno carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all’AESD, tra cui retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione dell’AESD.

2.   Ogni partecipante sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.

Articolo 14

Supporto da parte del SEAE

1.   Il SEAE si fa carico di tutte le spese derivanti dall’ospitare il capo dell’AESD e il segretariato nei propri locali, compresi i costi delle tecnologie dell’informazione, il distacco del capo dell’AESD e il distacco di un membro del suo personale come assistente presso il segretariato.

2.   Il SEAE fornisce all’AESD il supporto amministrativo necessario per l’assunzione e la gestione del personale e l’esecuzione del bilancio.

3.   Un accordo tecnico con il SEAE relativo al supporto fornito è negoziato dal capo dell’AESD e approvato dal comitato.

Articolo 15

Contributi volontari

1.   Per finanziare attività specifiche, l’AESD può ricevere contributi volontari dagli Stati membri e dagli istituti o altri donatori. Tali contributi sono gestiti dall’AESD come entrate con destinazione specifica.

2.   Un accordo tecnico relativo ai contributi di cui al paragrafo 1 è negoziato dal capo dell’AESD e approvato dal comitato.

Articolo 16

Contributo dal bilancio dell’Unione

1.   L’AESD riceve un contributo annuale dal bilancio generale dell’Unione. Tale contributo può coprire in particolare i costi relativi al supporto delle attività di formazione dell’AESD e agli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’AESD.

2.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell’AESD nei primi dodici mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 è pari a 535 000 EUR. Gli importi di riferimento finanziario destinati a coprire le spese dell’AESD per i periodi successivi sono decisi dal Consiglio.

3.   A seguito della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 2, un accordo di finanziamento con la Commissione è negoziato dal capo dell’AESD e approvato dal comitato.

Articolo 17

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie che figurano nell’allegato si applicano alle spese finanziate dall’AESD e al finanziamento di tali spese.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 18

Partecipazione alle attività di formazione dell’AESD

1.   Tutte le attività di formazione dell’AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e degli Stati in via di adesione. Gli istituti che le organizzano e le svolgono assicurano che tale principio si applichi senza eccezioni.

Le attività di formazione dell’AESD sono anche aperte, in linea di massima, alla partecipazione dei cittadini di paesi che sono candidati all’adesione all’Unione e, nel caso, di altri paesi terzi.

2.   Alle attività di formazione partecipano il personale civile e militare che si occupa degli aspetti strategici nel settore della PSDC e gli esperti da inviare nelle missioni e operazioni PSDC.

Possono essere invitati a partecipare alle attività di formazione dell’AESD rappresentanti, tra l’altro, di organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, istituti accademici, dei media e dell’imprenditoria.

3.   I partecipanti che hanno completato un corso dell’AESD ricevono un certificato firmato dall’Alto rappresentante. Le modalità di rilascio del certificato sono riesaminate periodicamente dal comitato. Il certificato è riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione.

Articolo 19

Collaborazione

L’AESD collabora con organizzazioni internazionali e altri soggetti pertinenti, quali istituti internazionali di formazione di paesi terzi, avvalendosi delle loro conoscenze specialistiche.

Articolo 20

Norme di sicurezza

All’AESD si applica la decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (5).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Continuità

Le norme e i regolamenti adottati per l’attuazione dell’azione comune 2008/550/PESC restano in vigore ai fini dell’attuazione della presente decisione a condizione che siano compatibili con la presente decisione e finché non sono modificati o abrogati.

Articolo 22

Abrogazione

L’azione comune 2008/550/PESC è abrogata.

Articolo 23

Riesame, entrata in vigore e cessazione

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2013, è sottoposta a riesame ove opportuno e, in ogni caso, al più tardi sei mesi prima della sua scadenza.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti quattro anni dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 194 del 26.7.2005, pag. 15.

(2)   GU L 176 del 4.7.2008, pag. 20.

(3)   GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

(4)   GU C 12 del 14.1.2012, pag. 8.

(5)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


ALLEGATO

Disposizioni finanziarie applicabili alle spese finanziate dall’AESD e relativo finanziamento

Articolo 1

Principi di bilancio

1.   Il bilancio dell’AESD è l’atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l’insieme delle entrate dell’AESD e delle spese finanziate dall’AESD.

2.   Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

3.   La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese finanziate dall’AESD possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio.

Articolo 2

Adozione dei bilanci

1.   Ogni anno il capo dell’AESD stabilisce un progetto di bilancio per l’esercizio successivo, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il progetto di bilancio include gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire le spese che devono essere finanziate dall’AESD durante tale periodo e una previsione delle entrate previste per coprire dette spese.

2.   Gli stanziamenti sono classificati, per quanto occorra, a seconda della loro natura o della loro destinazione in capitoli e articoli. Il progetto include commenti dettagliati per articolo.

3.   Le entrate sono costituite dai contributi volontari degli Stati membri, dal contributo annuale dal bilancio dell’Unione europea e da entrate varie.

4.   Il capo dell’AESD sottopone una relazione dettagliata di bilancio sull’esercizio in corso e su quello precedente e propone il progetto di bilancio al comitato entro il 31 ottobre. Il comitato approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre.

5.   In caso di circostanze impreviste e necessità assoluta, il capo dell’AESD può proporre un bilancio rettificativo. I progetti di bilancio rettificativo e il bilancio relativo al primo anno successivo all’adozione della presente decisione sono proposti, approvati e adottati secondo la stessa procedura applicabile al bilancio annuale, salvo per il fatto che non si applicano i termini applicabili al bilancio annuale.

Articolo 3

Storni di stanziamenti

Il capo dell’AESD può effettuare storni di stanziamenti all’interno del bilancio con l’approvazione del comitato.

Articolo 4

Riporti di stanziamenti

1.   Gli stanziamenti necessari per onorare obblighi giuridici contratti entro il 31 dicembre di un esercizio sono riportati all’esercizio successivo.

2.   Il capo dell’AESD può riportare altri stanziamenti del bilancio all’esercizio successivo con l’approvazione del comitato.

3.   Altri stanziamenti sono annullati a fine esercizio.

Articolo 5

Esecuzione del bilancio e gestione del personale

Ai fini dell’esecuzione del bilancio e della gestione del personale, l’AESD utilizza quanto più possibile le strutture amministrative esistenti dell’Unione, in particolare il SEAE.

Articolo 6

Conti bancari dell’AESD

1.   I conti bancari dell’AESD sono aperti presso un ente creditizio di prim’ordine la cui sede si trovi in uno Stato membro e possono essere correnti o a breve termine in euro.

2.   Non sono consentiti scoperti sui conti dell’AESD.

Articolo 7

Pagamenti

I pagamenti effettuati a partire da un conto bancario dell’AESD richiedono la firma congiunta del capo dell’AESD e di un altro membro del personale dell’AESD.

Articolo 8

Contabilità

1.   Il capo dell’AESD provvede affinché la contabilità relativa alle entrate, alle spese e all’inventario dei beni dell’AESD sia tenuta conformemente alle norme contabili internazionalmente accettate per il settore pubblico.

2.   Il capo dell’AESD presenta al comitato i conti annuali relativi a un determinato esercizio entro il 31 marzo successivo.

3.   I servizi contabili necessari sono esternalizzati.

Articolo 9

Revisione dei conti

1.   Ogni anno è effettuata una revisione dei conti dell’AESD.

2.   I servizi di revisione contabile necessari sono esternalizzati.

3.   Su richiesta, le relazioni di revisione contabile sono messe a disposizione del comitato.

Articolo 10

Scarico

1.   Il comitato decide sulla base dei conti annuali e tenuto conto della relazione annuale di revisione contabile se dare scarico al capo dell’AESD sull’esecuzione del bilancio dell’AESD.

2.   Il capo dell’AESD adotta ogni provvedimento opportuno per assicurare al comitato che lo scarico può essere concesso e per dar seguito alle eventuali osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico.


24.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/30


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2013

relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti

[notificata con il numero C(2013) 2297]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2013/190/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto iii), e l’articolo 248,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 160/2007, del 15 febbraio 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (3), che ha classificato nel codice NC 208 90 69 un prodotto costituito da un liquido trasparente, di color marrone scuro, avente un profumo aromatico di tipo vegetale ed un gusto di erbe amaro, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo di 43 % vol. e consistente in una miscela di 32 diversi estratti di piante medicinali, estratto di caramello, acqua e alcole.

(2)

Tale classificazione è stata adottata per le motivazioni seguenti: «Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota complementare 1 b) del capitolo 30 e del testo dei codici NC 2208 , 2208 90 e 2208 90 69 . Il prodotto non può essere considerato un medicamento del capitolo 30. Le indicazioni relative al tipo ed alla concentrazione della(e) sostanza(e) attiva(e) non sono riportate sull’etichetta e neppure nelle istruzioni per l’uso o sulla confezione. Sono indicati soltanto il quantitativo ed il tipo delle piante o parti di piante utilizzate. Le condizioni di cui alla nota complementare 1.b) del capitolo 30 non sono pertanto soddisfatte. Il prodotto è una bevanda contenente alcole di distillazione della voce 2208 , avente le caratteristiche di un alimento complementare, inteso a mantenere in uno stato generale di salute o di benessere, a base di estratti di piante (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208 , terzo paragrafo, punto 16).»

(3)

A seguito della pubblicazione del regolamento precitato il 20 febbraio 2007, tutte le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) precedentemente rilasciate dagli Stati membri che classificavano i prodotti interessati nella voce 3004 hanno cessato di essere valide.

(4)

Gli Stati membri hanno di conseguenza rilasciato ITV che classificavano tali prodotti nella voce 2208 .

(5)

L’Austria ha tuttavia rilasciato l’ITV di cui all’allegato, classificando un prodotto simile nel codice NC 3004 90 00 . Procedendo in questo modo l’Austria non ha tenuto conto del fatto che il regolamento relativo alla classificazione costituisce l’applicazione di una norma generale a un caso particolare e fornisce pertanto l’orientamento sull’interpretazione della norma che può essere applicata dall’autorità responsabile della classificazione di un prodotto identico o simile.

(6)

L’ITV di cui all’allegato riguarda un prodotto costituito da un liquido trasparente, di un colore tra il giallo e il marrone, con un profumo aromatico caratteristico e un gusto amaro, speziato e aromatico. Il prodotto ha un titolo alcolometrico volumico effettivo di 43,4 % vol e consiste in una miscela di canfora e di 26 estratti di piante medicinali con oli essenziali, un colorante alimentare e alcole. Il prodotto è sufficientemente simile a quello contemplato dal regolamento (CE) n. 160/2007.

(7)

Le condizioni di cui alla nota complementare 1 b) del capitolo 30 non sono soddisfatte in quanto l’etichetta non riporta informazioni precise sulla composizione quantitativa. Il prodotto descritto nell’ITV rilasciata dall’Austria consiste in una miscela alcolica di canfora e di diversi estratti di piante. Manca tuttavia una motivazione chiara della scelta delle piante che compongono la miscela. Il prodotto non cura né previene malattie o disturbi specifici. Alcune indicazioni fanno riferimento a condizioni fisiopatologiche non chiaramente definite.

(8)

Al fine di garantire parità di condizioni tra gli operatori e l’applicazione uniforme della NC è necessario che l’ITV di cui all’allegato cessi di essere valida. L’amministrazione doganale che ha rilasciato l’informazione deve pertanto revocarla quanto prima e notificare la revoca alla Commissione.

(9)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, il titolare di un’informazione tariffaria vincolante che ha cessato di essere valida deve avere la possibilità, per un determinato periodo, di invocare detta informazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell’allegato, rilasciata dalle autorità doganali indicate nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, cessa di essere valida.

2.   Le autorità doganali specificate nella colonna 2 della tabella figurante nell’allegato revocano l’informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 quanto prima e comunque entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione.

3.   L’autorità doganale che revoca l’informazione tariffaria vincolante ne informa la Commissione.

Articolo 2

L’informazione tariffaria vincolante di cui all’allegato può continuare ad essere invocata per un periodo di sei mesi a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2013

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)   GU L 51 del 20.2.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Informazione tariffaria vincolante

Numero di riferimento

Autorità doganale

Classificazione tariffaria

1

2

3

AT 2009/000788

Zollamt Wien

30049000