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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.109.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 353/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2013
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico «OCM») (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
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(2) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2010, 2011 e 2012, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, a partire dal 1o maggio 2013 e per le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola a partire dal 1o giugno 2013. |
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(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. |
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(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVIII
DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
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Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livello limite (in tonnellate) |
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78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
1o ottobre-31 maggio |
462 389 |
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78.0020 |
1o giugno-30 settembre |
30 766 |
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78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
1o maggio-31 ottobre |
13 080 |
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78.0075 |
1o novembre-30 aprile |
15 100 |
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78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
1o novembre-30 giugno |
37 475 |
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78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
1o gennaio-31 dicembre |
85 538 |
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78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
1o dicembre-31 maggio |
468 160 |
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78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
1o novembre-fine febbraio |
86 205 |
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78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
1o novembre-fine febbraio |
93 949 |
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78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
1o giugno-31 dicembre |
311 193 |
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78.0160 |
1o gennaio-31 maggio |
101 513 |
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78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
21 luglio-20 novembre |
124 303 |
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78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
1o gennaio-31 agosto |
703 063 |
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78.0180 |
1o settembre-31 dicembre |
73 884 |
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78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
1o gennaio-30 aprile |
225 388 |
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78.0235 |
1o luglio-31 dicembre |
33 797 |
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78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
1o giugno-31 luglio |
4 930 |
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78.0265 |
0809 21 00 0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
21 maggio-10 agosto |
33 967 |
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78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
11 giugno-30 settembre |
2 712 |
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78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
11 giugno-30 settembre |
10 441 » |
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19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 354/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2013
sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 51,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire un approccio armonizzato, è opportuno adottare disposizioni sulle modifiche dei biocidi riguardo alle informazioni trasmesse in relazione alla domanda iniziale di autorizzazione o registrazione di biocidi o di una famiglia di biocidi autorizzati o registrati conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2) e al regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(2) |
Eventuali modifiche proposte riguardo ai biocidi sono classificate in diverse categorie, tenendo conto della misura in cui richiedono una nuova valutazione dei rischi per la salute umana o animale o per l’ambiente e dell’efficacia del biocida o famiglia di biocidi. È opportuno stabilire i criteri da utilizzare per classificare una modifica pertinente a un prodotto in una delle categorie di cui all’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(3) |
Ai fini di una maggiore prevedibilità, l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (di seguito «l’Agenzia») esprime pareri sulla classificazione delle modifiche dei prodotti. L’Agenzia emana altresì orientamenti relativi ai particolari delle varie categorie di modifiche. Tali orientamenti sono aggiornati regolarmente alla luce dei progressi scientifici e tecnici. |
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(4) |
È necessario chiarire la procedura decisionale della Commissione conformemente al primo comma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e, se del caso, dell’articolo 44, paragrafo 5, dello stesso. |
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(5) |
Al fine di ridurre il numero complessivo di domande ammissibili e di consentire agli Stati membri, all’Agenzia e alla Commissione di concentrarsi su quelle modifiche che hanno un impatto effettivo sulle proprietà dei biocidi, è opportuno introdurre un sistema di relazioni annuali per alcune modifiche di natura amministrativa. Tali modifiche non richiedono alcun accordo preventivo e vanno notificate entro dodici mesi dall’applicazione. Tuttavia, altri tipi di modifiche di natura amministrativa la cui notifica immediata e il cui esame preventivo sono necessari ai fini di un controllo continuo del biocida in questione, non sono soggette al sistema di relazioni annuali. |
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(6) |
Ogni modifica va presentata separatamente. In alcuni casi, tuttavia, è consentito il raggruppamento delle modifiche al fine di facilitarne il riesame e di ridurre gli oneri amministrativi. |
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(7) |
Occorre introdurre disposizioni concernenti il ruolo del gruppo di coordinamento istituito a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e consentire la risoluzione delle controversie nella valutazione di alcuni cambiamenti. |
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(8) |
Il presente regolamento chiarisce i casi in cui il titolare dell’autorizzazione è autorizzato ad applicare una determinata modifica, poiché tale chiarimento è essenziale per gli operatori economici. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni concernenti modifiche dei biocidi richieste conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda le informazioni trasmesse in relazione alla domanda iniziale di autorizzazione di biocidi o famiglie di biocidi in base alla direttiva 98/8/CE e al regolamento (UE) n. 528/2012 (in appresso «modifiche dei prodotti»).
Articolo 2
Classificazione delle modifiche dei prodotti
1. Le modifiche dei prodotti sono classificate secondo i criteri di cui all’allegato del presente regolamento. Alcune categorie di modifiche sono elencate nelle tabelle dell’allegato.
2. Il titolare di un’autorizzazione può chiedere all’Agenzia di fornire un parere sulla classificazione seguendo i criteri stabiliti nell’allegato del presente regolamento di una modifica che non figura in una delle tabelle ivi riportate.
Il parere viene espresso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta e del pagamento di una tariffa, di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
L’Agenzia pubblica il parere dopo aver eliminato tutte le informazioni di natura commerciale riservata.
Articolo 3
Linee guida per la classificazione
1. L’Agenzia, previa consultazione degli Stati membri, della Commissione e delle parti interessate, redige delle linee guida concernenti i particolari delle varie categorie di modifiche dei prodotti.
2. Esse vengono aggiornate regolarmente, tenendo conto dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dei contributi degli Stati membri, nonché del progresso scientifico e tecnico.
Articolo 4
Raggruppamento delle modifiche
1. In caso vengano richieste diverse modifiche dei prodotti, è necessario presentare una notifica o una domanda distinta per ogni modifica proposta.
2. In deroga al paragrafo 1, si applicano le regole riportate di seguito:
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a) |
una singola notifica può riguardare una serie di proposte di modifiche amministrative che incidono in maniera simile su diversi prodotti; |
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b) |
una singola notifica può riguardare una serie di proposte di modifiche amministrative che incidono su un medesimo prodotto; |
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c) |
una singola domanda può riguardare più di una proposta di modifica di uno stesso prodotto nei seguenti casi:
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d) |
una singola domanda può comprendere più di una proposta di modifica se lo Stato membro che valuta la domanda in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4, o dell’articolo 8, paragrafo 4, oppure, in caso di modifica riguardante un’autorizzazione dell’Unione, se l’Agenzia conferma che sia concretamente possibile gestire tali modifiche nella stessa procedura. |
Le singole domande di cui alle lettere c) e d) del primo comma vengono presentate a norma degli articoli 7 o 12 qualora almeno una delle modifiche proposte consista in una modifica minore del prodotto e nessuna delle modifiche proposte rappresenti una modifica maggiore del prodotto, e vengono presentate a norma degli articoli 8 o 13 qualora almeno una delle modifiche proposte consista in una modifica maggiore del prodotto.
Articolo 5
Informazioni richieste
Una domanda presentata a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 contiene gli elementi elencati di seguito:
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1) |
l’apposito modulo di domanda, quale fornito dal registro per i biocidi, debitamente compilato e contenente i seguenti elementi:
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2) |
una descrizione di tutte le modifiche richieste; |
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3) |
qualora una modifica comporti o sia conseguenza di altre modifiche relative alle condizioni della stessa autorizzazione, una descrizione delle correlazioni tra dette modifiche; |
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4) |
tutti i documenti giustificativi che dimostrano che la modifica proposta non pregiudica le conclusioni già raggiunte per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 19 e 25 del regolamento (UE) n. 528/2012; |
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5) |
se necessario, il parere emesso dall’Agenzia a norma dell’articolo 3 del presente regolamento. |
CAPO II
MODIFICHE DEI PRODOTTI AUTORIZZATI DAGLI STATI MEMBRI
Articolo 6
Procedura di notifica per modifiche amministrative relative ai prodotti
1. Il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, presenta contemporaneamente a tutti gli Stati membri interessati una notifica conforme all’articolo 5 e, in ciascuno di essi, corrisponde la tariffa dovuta conformemente all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
2. Fatto salvo il secondo comma, la notifica è presentata entro i dodici mesi successivi all’applicazione della modifica.
In caso di modifica di cui alla sezione 1 del titolo 1 dell’allegato al presente regolamento, la notifica va presentata prima dell’applicazione di detta modifica.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, qualora uno degli Stati membri interessati non concordi con la modifica o se la tariffa non è stata pagata, lo Stato membro in questione informa il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, e gli altri Stati membri interessati che la modifica è respinta e fornisce il motivo del rigetto.
Qualora entro trenta giorni dal ricevimento della notifica lo Stato membro in questione non abbia espresso il proprio dissenso, si considera che esso abbia approvato la modifica.
4. Ogni Stato membro interessato che non ha respinto la modifica in conformità del paragrafo 3 apporta, ove necessario, i cambiamenti all’autorizzazione del biocida conformemente alla modifica.
Articolo 7
Procedura per modifiche minori dei prodotti
1. Il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, presenta contemporaneamente a tutti gli Stati membri interessati una domanda conforme all’articolo 5.
2. Ciascuno Stato membro interessato informa il richiedente riguardo alla tariffa applicabile ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Qualora il richiedente non paghi la tariffa entro trenta giorni, lo Stato membro interessato respinge la domanda e ne informa il richiedente e gli altri Stati membri interessati. Ricevuto il pagamento della tariffa, gli Stati membri interessati accettano la domanda e ne informano il richiedente, indicando la data di accettazione.
3. Lo Stato membro di riferimento convalida la domanda entro trenta giorni dalla sua accettazione se essa soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5 e ne informa il richiedente e gli Stati membri interessati.
Nel contesto della convalida di cui al primo comma, lo Stato membro di riferimento non valuta la qualità o l’idoneità dei dati o delle motivazioni trasmesse.
Qualora lo Stato membro di riferimento ritenga che la domanda sia incompleta, comunica al richiedente quali informazioni supplementari siano necessarie per completarla e fissa un termine ragionevole per la presentazione di dette informazioni. Di norma, tale termine non è superiore a quarantacinque giorni.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni supplementari, lo Stato membro di riferimento convalida la domanda se tali informazioni sono sufficienti a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5.
Qualora il richiedente non invii le informazioni richieste entro il termine stabilito, lo Stato membro di riferimento competente respinge la domanda e ne informa il richiedente e gli Stati membri interessati.
4. Entro novanta giorni dalla data della convalida della domanda, lo Stato membro di riferimento valuta tale domanda, compila un progetto di relazione di valutazione e lo invia agli Stati membri interessati e al richiedente, trasmettendo, se del caso, anche la revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida.
5. Qualora per effettuare la valutazione risultino necessarie informazioni supplementari, lo Stato membro di riferimento chiede al richiedente di trasmetterle entro un termine preciso. Il periodo di cui al paragrafo 4 è sospeso a partire dalla data della domanda fino alla data di ricezione delle informazioni. Il termine comunicato al richiedente non può superare i quarantacinque giorni in totale a meno che non sia giustificato dalla natura delle informazioni richieste o da circostanze eccezionali.
Qualora il richiedente non invii le informazioni richieste entro il termine stabilito, lo Stato membro di riferimento competente respinge la domanda e ne informa il richiedente e gli Stati membri interessati.
6. Se gli Stati membri interessati non esprimono disaccordo conformemente all’articolo 10 entro un termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di valutazione e, se del caso, della revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida, si considera che essi abbiano approvato le conclusioni della relazione di valutazione e, se del caso, la revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida.
7. Entro trenta giorni dal raggiungimento di un accordo, lo Stato membro di riferimento ne informa il richiedente e mette a disposizione tale accordo nel quadro del registro per i biocidi di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 528/2012. Inoltre, lo Stato membro di riferimento e ciascuno degli Stati membri interessati modificano, se del caso, le autorizzazioni del biocida conformemente alla modifica accettata.
Articolo 8
Procedura per modifiche maggiori dei prodotti
1. Il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, presenta contemporaneamente a tutti gli Stati membri interessati una domanda conforme all’articolo 5.
2. Ciascuno Stato membro interessato informa il richiedente riguardo alla tariffa applicabile ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Qualora il richiedente non paghi la tariffa entro trenta giorni, lo Stato membro interessato respinge la domanda e ne informa il richiedente e gli altri Stati membri interessati. Ricevuto il pagamento della tariffa, gli Stati membri interessati accettano la domanda e ne informano il richiedente, indicando la data di accettazione.
3. Lo Stato membro di riferimento convalida la domanda entro trenta giorni dalla sua accettazione se essa soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5 e ne informa il richiedente e gli Stati membri interessati.
Nel contesto della convalida di cui al primo comma, lo Stato membro di riferimento non valuta la qualità o l’idoneità dei dati o delle motivazioni trasmesse.
Qualora lo Stato membro di riferimento ritenga che la domanda sia incompleta, comunica al richiedente quali informazioni supplementari sono necessarie per la convalida della domanda e fissa un termine ragionevole per la presentazione di dette informazioni. Di norma, tale termine non è superiore a novanta giorni.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni supplementari, lo Stato membro di riferimento convalida la domanda dopo aver determinato che tali informazioni sono sufficienti a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5.
Qualora il richiedente non invii le informazioni richieste entro il termine stabilito, lo Stato membro di riferimento competente respinge la domanda e ne informa il richiedente e gli Stati membri interessati.
4. Entro centottanta giorni dalla data della convalida della domanda, lo Stato membro di riferimento valuta tale domanda, compila un progetto di relazione di valutazione e lo invia agli Stati membri interessati e al richiedente, trasmettendo, se del caso, anche la revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida.
5. Qualora per effettuare la valutazione risultino necessarie informazioni supplementari, lo Stato membro di riferimento chiede al richiedente di trasmetterle entro un termine preciso. Il periodo di cui al paragrafo 4 è sospeso a partire dalla data della domanda fino alla data di ricezione delle informazioni. Il termine comunicato al richiedente non può superare i novanta giorni in totale a meno che non sia giustificato dalla natura delle informazioni richieste o da circostanze eccezionali.
Qualora il richiedente non invii le informazioni richieste entro il termine stabilito, lo Stato membro di riferimento competente respinge la domanda e ne informa il richiedente e gli Stati membri interessati.
6. Se gli Stati membri interessati non esprimono disaccordo conformemente all’articolo 10 entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della relazione di valutazione e, se del caso, della revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida, si considera che essi approvino le conclusioni della relazione di valutazione e, se del caso, la revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida.
7. Entro trenta giorni dal raggiungimento di un accordo, lo Stato membro di riferimento ne informa il richiedente; inoltre, lo Stato membro di riferimento e ciascuno degli Stati membri interessati modificano, se del caso, le autorizzazioni del biocida conformemente alla modifica accettata.
Articolo 9
Biocidi autorizzati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 528/2012
1. Qualora l’autorizzazione sia stata concessa ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 528/2012, il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, comunica a ogni Stato membro, sul territorio del quale il prodotto è messo a disposizione, eventuali notifiche o domande presentate allo Stato membro di riferimento in conformità degli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.
2. Se lo Stato membro di riferimento ha approvato la revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida, il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, presenta la sintesi riveduta a ciascuno Stato membro sul cui territorio il prodotto è disponibile, nella lingua o nelle lingue ufficiali di tale Stato membro.
Articolo 9 bis
Procedura relativa alle modifiche già approvate da altri Stati membri
1. Laddove il titolare dell’autorizzazione chieda in un ulteriore Stato membro interessato una modifica amministrativa che è già stata approvata in uno o più Stati membri, l’ulteriore Stato membro interessato, il titolare dell’autorizzazione o il suo rappresentante presenta una notifica a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.
2. Laddove chieda in un ulteriore Stato membro interessato la stessa modifica maggiore o minore già approvata in uno o più Stati membri, il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, presenta all’ulteriore Stato membro interessato una domanda a norma dell’articolo 5.
3. Lo Stato membro interessato informa il richiedente riguardo alla tariffa applicabile ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Qualora il richiedente non paghi la tariffa entro trenta giorni, lo Stato membro interessato respinge la domanda e ne informa il richiedente e gli altri Stati membri interessati. Ricevuto il pagamento delle tariffe, lo Stato membro interessato accetta la domanda e ne informa il richiedente, indicando la data di accettazione.
4. Se lo Stato membro interessato non esprime disaccordo conformemente all’articolo 10 entro un termine di quarantacinque giorni, in caso di modifica minore, o di novanta giorni, in caso di modifica maggiore, si considera che esso approvi le conclusioni della relazione di valutazione e, se del caso, della revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida.
5. Entro trenta giorni dall’accordo di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato informa il richiedente dell’accordo e apporta, ove necessario, i cambiamenti all’autorizzazione del biocida conformemente alla modifica approvata.
Articolo 10
Gruppo di coordinamento, arbitrato e deroga al principio del riconoscimento reciproco
1. Uno Stato membro interessato può proporre di rifiutare il rilascio di un’autorizzazione o di adeguare le condizioni dell’autorizzazione richiesta, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012.
2. Se, per questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati non raggiungono un accordo sulle conclusioni della relazione di valutazione o, se del caso, sulla revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida di cui all’articolo 7, paragrafo 6, e all’articolo 8, paragrafo 6, oppure se uno Stato membro interessato ha espresso il proprio disaccordo a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lo Stato membro interessato sottopone la questione al gruppo di coordinamento di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Qualora non concordi con lo Stato membro di riferimento, lo Stato membro interessato fornisce una dichiarazione dettagliata degli elementi che motivano la sua posizione a tutti gli altri Stati membri interessati e al richiedente.
3. Gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 si applicano ai casi di disaccordo di cui al paragrafo 2.
CAPO III
MODIFICHE DI PRODOTTI AUTORIZZATI DALLA COMMISSIONE
Articolo 11
Procedura di notifica per modifiche amministrative relative ai prodotti
1. Il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, presenta all’Agenzia una notifica conforme all’articolo 5 e provvede al pagamento della tariffa di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
2. Fatto salvo il secondo comma, detta notifica è presentata entro i dodici mesi successivi all’applicazione della modifica.
In caso di modifica di cui alla sezione 1 del titolo 1 dell’allegato al presente regolamento, la notifica va presentata prima dell’applicazione di detta modifica.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica e previo pagamento della relativa tariffa, l’Agenzia prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito alla modifica proposta.
4. Se, entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, la tariffa in questione non è stata corrisposta, l’Agenzia respinge la domanda e ne informa il richiedente.
Conformemente all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, è possibile proporre ricorsi contro le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi del presente paragrafo.
5. L’Agenzia informa il richiedente del suo parere e, se del caso, lo invita a presentare un progetto di revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
6. Entro trenta giorni dalla presentazione del suo parere alla Commissione, se opportuno, l’Agenzia trasmette alla Commissione, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, la sintesi delle caratteristiche del biocida di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Articolo 12
Procedura per modifiche minori dei prodotti
1. Il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, presenta all’Agenzia una domanda conforme all’articolo 5.
2. L’Agenzia informa il richiedente della tariffa applicabile ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, e respinge la domanda se il richiedente non è in grado di pagare la tariffa entro trenta giorni. Essa ne informa il richiedente.
Ricevuto il pagamento della tariffa, l’Agenzia accetta la domanda e ne informa il richiedente.
Conformemente all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, è possibile proporre ricorsi contro le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi del presente paragrafo.
3. L’Agenzia convalida la domanda entro 30 giorni dalla data di accettazione se è conforme ai requisiti di cui all’articolo 5.
In sede di convalida a norma del primo comma, l’Agenzia non valuta la qualità o l’idoneità dei dati o delle motivazioni trasmessi.
Qualora l’Agenzia ritenga che la domanda sia incompleta, comunica al richiedente le informazioni supplementari necessarie a completarla e stabilisce un termine ragionevole per la presentazione di dette informazioni. Di norma, tale termine non è superiore a quarantacinque giorni.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni supplementari, l’Agenzia convalida la domanda dopo aver determinato che tali informazioni sono sufficienti a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5.
Qualora il richiedente non invii le informazioni richieste entro il termine stabilito, l’Agenzia respinge la domanda e ne informa il richiedente. In tal caso, viene rimborsata una parte della tariffa corrisposta ai sensi del paragrafo 2.
Conformemente all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, è possibile proporre ricorsi contro le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi del presente paragrafo.
4. Nei novanta giorni successivi all’accettazione di una domanda in quanto valida, l’Agenzia prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito alla modifica proposta. In caso di parere favorevole, l’Agenzia indica se la modifica proposta richiede una modifica dell’autorizzazione.
L’Agenzia informa il richiedente del suo parere e mette a disposizione tale parere nel quadro del registro per i biocidi di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 528/2012 e, se del caso, invita il richiedente a presentare un progetto di revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
5. Qualora per effettuare la valutazione risultino necessarie informazioni supplementari, l’Agenzia chiede al richiedente di trasmetterle entro un dato termine. Il periodo di cui al paragrafo 4 è sospeso a partire dalla data della domanda fino alla data di ricezione delle informazioni. Il termine comunicato al richiedente non può superare i quarantacinque giorni in totale a meno che non sia giustificato dalla natura delle informazioni richieste o da circostanze eccezionali.
6. Entro trenta giorni dalla presentazione del suo parere alla Commissione, se opportuno, l’Agenzia trasmette alla Commissione, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, la sintesi delle caratteristiche del biocida di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Articolo 13
Procedura per modifiche maggiori dei prodotti
1. Il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, presenta all’Agenzia una domanda conforme all’articolo 5.
2. L’Agenzia informa il richiedente della tariffa applicabile ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, e respinge la domanda se il richiedente non è in grado di pagare la tariffa entro trenta giorni. Essa informa di conseguenza il richiedente e l’autorità competente dello Stato membro di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d) (in appresso «autorità di valutazione competente»).
Ricevuto il pagamento della tariffa, l’Agenzia accetta la domanda e ne informa il richiedente e l’autorità di valutazione competente.
Conformemente all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, è possibile proporre ricorsi contro le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi del presente paragrafo.
3. Entro trenta giorni dall’accettazione di una domanda da parte dell’Agenzia, l’autorità di valutazione competente convalida tale domanda se questa rispetta i requisiti di cui all’articolo 5.
In sede di convalida a norma del primo comma, l’autorità di valutazione competente non valuta la qualità o l’idoneità dei dati o delle motivazioni trasmessi.
Entro quindici giorni dall’accettazione di una domanda da parte dell’Agenzia, l’autorità di valutazione competente informa il richiedente della tariffa applicabile ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e, qualora il richiedente non paghi entro trenta giorni, respinge la domanda.
4. Qualora l’autorità di valutazione competente ritenga che la domanda sia incompleta, comunica al richiedente le informazioni supplementari necessarie a completarla e fissa un termine ragionevole per la presentazione di dette informazioni. Di norma, tale termine non è superiore a novanta giorni.
Entro trenta giorni dal ricevimento delle informazioni supplementari, l’autorità di valutazione competente convalida la domanda se ritiene che tali informazioni siano sufficienti per rispondere ai requisiti di cui all’articolo 5.
Qualora il richiedente non trasmetta le informazioni richieste entro il termine stabilito, l’autorità di valutazione competente respinge la domanda e ne informa il richiedente e l’Agenzia. In tal caso, viene rimborsata una parte della tariffa corrisposta ai sensi del paragrafo 2.
5. Entro centottanta giorni dalla convalida di una domanda, l’autorità di valutazione competente la esamina e invia all’Agenzia una relazione di valutazione nonché le conclusioni di tale analisi, compreso, se del caso, un progetto di revisione della sintesi delle caratteristiche del prodotto.
Prima di trasmettere le proprie conclusioni all’Agenzia, l’autorità di valutazione competente consente al richiedente di presentare, entro trenta giorni, osservazioni scritte relative alle conclusioni della valutazione. L’autorità di valutazione competente tiene debito conto di tali osservazioni nel portare a termine la valutazione.
6. Qualora per effettuare la valutazione risultino necessarie informazioni supplementari, l’autorità di valutazione competente chiede al richiedente di trasmetterle entro un dato termine e ne informa l’Agenzia. Il periodo di cui al paragrafo 5 è sospeso a partire dalla data della domanda fino alla data di ricezione delle informazioni. Il termine comunicato al richiedente non può superare i novanta giorni in totale a meno che non sia giustificato dalla natura delle informazioni richieste o da circostanze eccezionali.
7. Entro 90 giorni dal ricevimento delle conclusioni della valutazione, l’Agenzia prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito alla modifica proposta. In caso di parere favorevole, l’Agenzia indica se la modifica proposta richiede una modifica dell’autorizzazione.
L’Agenzia informa il richiedente del suo parere e, se del caso, lo invita a presentare un progetto di revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
8. Entro trenta giorni dalla presentazione del suo parere alla Commissione, se opportuno, l’Agenzia trasmette alla Commissione, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, il progetto di sintesi delle caratteristiche del biocida di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
CAPO IV
APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE
Articolo 14
Modifiche amministrative relative ai prodotti
1. Le modifiche amministrative di cui alla sezione 2 del titolo 1 dell’allegato possono essere applicate in qualsiasi momento prima dell’espletamento delle procedure di cui agli articoli 6 e 11.
Le modifiche amministrative di cui alla sezione 1 del titolo 1 dell’allegato possono essere applicate non prima della data in cui lo Stato membro, o la Commissione in caso di modifica di un prodotto con autorizzazione dell’Unione, approva esplicitamente la modifica oppure, se la data è precedente, trascorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica presentata ai sensi degli articoli 6 e 11.
2. Qualora una delle modifiche di cui al paragrafo 1 sia respinta, il titolare dell’autorizzazione cessa di applicare la modifica in questione entro i trenta giorni successivi alla notifica della decisione da parte degli Stati membri interessati o, in caso di modifica di un prodotto autorizzato dall’Unione, da parte della Commissione.
Articolo 15
Modifiche minori
1. Previo parere favorevole dell’Agenzia, le modifiche minori relative a un prodotto con autorizzazione dell’Unione possono essere applicate in qualsiasi momento successivo alla messa a disposizione del parere dell’Agenzia alla Commissione nel quadro del registro per i biocidi a norma dell’articolo 12, paragrafo 4.
2. Qualora la proposta di una modifica minore del prodotto sia stata respinta dalla Commissione a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il titolare dell’autorizzazione cessa di applicare la modifica proposta entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione.
3. Le modifiche minori relative a un prodotto con autorizzazione degli Stati membri possono essere applicate in qualsiasi momento successivo al momento in cui lo Stato membro di riferimento ha messo a disposizione l’accordo nel quadro del registro per i biocidi a norma dell’articolo 7, paragrafo 7.
Articolo 16
Modifiche maggiori
È possibile applicare una modifica maggiore soltanto dopo che gli Stati membri interessati, oppure la Commissione se si tratta di una modifica di un prodotto con autorizzazione dell’Unione, l’hanno approvata e, se del caso, hanno modificato la decisione relativa al rilascio dell’autorizzazione tramite la decisione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Monitoraggio continuo dell’applicazione delle modifiche
Su richiesta di uno Stato membro, dell’Agenzia o della Commissione, nonché al fine di monitorare i biocidi immessi sul mercato, i titolari di un’autorizzazione forniscono senza indugio all’autorità richiedente tutte le informazioni relative all’applicazione di una determinata modifica.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
CLASSIFICAZIONE DELLE MODIFICHE DEI PRODOTTI
TITOLO 1
Modifiche amministrative relative ai prodotti
Per modifica amministrativa relativa a un prodotto si intende un cambiamento successivamente al quale qualsiasi modifica dell’autorizzazione esistente sarà probabilmente solo di natura amministrativa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (UE) n. 528/2012.
SEZIONE 1
Modifiche amministrative relative ai prodotti per la cui applicazione è necessaria notifica preventiva
Per modifica amministrativa relativa a un prodotto per la cui applicazione è necessaria una notifica preventiva si intende una modifica della quale è importante essere a conoscenza a fini di controllo ed attuazione. Tali modifiche comprendono quelle indicate nella tabella sottostante, a condizione che i relativi obblighi siano soddisfatti.
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Denominazione del biocida |
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1. |
Modifiche della denominazione del biocida, se non sussiste alcun rischio di confusione con la denominazione di altri biocidi. |
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2. |
Aggiunta di una denominazione per il biocida, se non sussiste alcun rischio di confusione con la denominazione di altri biocidi. |
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Titolare dell’autorizzazione |
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3. |
Trasferimento dell’autorizzazione a un nuovo titolare stabilito nello Spazio economico europeo (SEE). |
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4. |
Modifica del nome o dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione, che resta nel SEE. |
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Fabbricante/i della o delle sostanze attive |
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|
5. |
Aggiunta di un produttore della sostanza attiva, o modifica relativa all’identità del produttore, al processo o al luogo di fabbricazione, qualora l’equivalenza tecnica tra le sostanze dei due fabbricanti, i luoghi e i processi di fabbricazione sia stata stabilita dall’Agenzia a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 528/2012 e il fabbricante o l’importatore sia elencato conformemente all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
Famiglia di biocidi |
|
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6. |
Autorizzazione in quanto famiglia di biocidi di un numero di prodotti autorizzati che presentano le caratteristiche di una formulazione quadro stabilita ai sensi della direttiva 98/8/CE secondo gli stessi termini e alle stesse condizioni. |
SEZIONE 2
Modifiche amministrative relative ai prodotti notificabili ad applicazione avvenuta
Per modifica amministrativa relativa a un prodotto notificabile ad applicazione avvenuta si intende una modifica amministrativa della quale non è importante essere a conoscenza a fini di controllo ed attuazione. Tali modifiche comprendono quelle indicate nella tabella sottostante, a condizione che i relativi obblighi siano soddisfatti.
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Titolare dell’autorizzazione |
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|
1. |
Cambiamenti in aspetti amministrativi che non siano il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione. |
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Formulatore/i del biocida |
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2. |
Modifiche del nome, dei dettagli amministrativi o del luogo di formulazione del formulatore del biocida, nel caso in cui la composizione del biocida e il processo di formulazione restino invariati. |
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3. |
Soppressione di un luogo di formulazione o di un formulatore del biocida |
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4. |
Aggiunta di un formulatore del biocida, nel caso in cui la composizione del biocida e il processo di formulazione rimangano invariati. |
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Fabbricante/i della o delle sostanze attive |
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|
5. |
Modifica del nome o dei dettagli amministrativi di un fabbricante della sostanza attiva, nel caso in cui il processo e il luogo di fabbricazione rimangano invariati e il fabbricante rimanga nell’elenco stilato in conformità dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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6. |
Soppressione di un fabbricante o di un luogo di fabbricazione della sostanza attiva |
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Condizioni d’uso |
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7. |
Istruzioni per l’uso più precise, nel caso in cui solo il testo e non il contenuto delle istruzioni vengono modificate. |
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8. |
Rimozione di una particolare affermazione, che riguarda ad esempio un organismo bersaglio specifico o un uso specifico. |
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9. |
Rimozione di una categoria di utenti. |
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10. |
Aggiunta, sostituzione o modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione non rilevanti per la valutazione del rischio e che non vengono considerati una misura di attenuazione dei rischi. |
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Classificazione ed etichettatura |
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11. |
Modifica della classificazione e dell’etichettatura, nel caso in cui la modifica sia limitata a quanto necessario a conformarsi a nuovi requisiti del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
TITOLO 2
Modifiche minori dei prodotti
Per modifica minore di un prodotto si intende un cambiamento in seguito al quale qualsiasi modifica dell’autorizzazione esistente sarà probabilmente considerata di entità minore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera ab), del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto, presumibilmente, non incide sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 19 e 25 del medesimo regolamento. Tali modifiche comprendono quelle indicate nella seguente tabella, a condizione che siano soddisfatte le relative condizioni.
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Composizione |
|||||||||||
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1. |
Aumento, riduzione, aggiunta, eliminazione o sostituzione intenzionale di una sostanza non attiva nel prodotto laddove:
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2. |
Aumento, riduzione, aggiunta, eliminazione o sostituzione intenzionale di una sostanza non attiva nella famiglia di biocidi al di fuori della gamma autorizzata, laddove:
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Condizioni d’uso |
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3. |
Modifica delle istruzioni per l’uso, nel caso in cui tali modifiche non incidano negativamente sull’esposizione. |
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4. |
Aggiunta, sostituzione o modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione rilevanti per la valutazione del rischio e che vengono considerati una misura di attenuazione dei rischi, consentita laddove:
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|
Durata di conservazione e condizioni di magazzinaggio |
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5. |
Modifica della durata di conservazione. |
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6. |
Modifica delle condizioni di magazzinaggio. |
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Formato della confezione |
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7. |
Modifica delle dimensioni delle varie confezioni disponibili, consentita se:
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TITOLO 3
Modifiche maggiori dei prodotti
Per modifica maggiore di un prodotto si intende un cambiamento in seguito al quale qualsiasi modifica dell’autorizzazione esistente sarà probabilmente considerata di entità maggiore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera ac), del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto, presumibilmente, incide sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 19 e 25 del medesimo regolamento.
|
19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 355/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2013
che approva la sostanza attiva maltodestrina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata presa una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per la maltodestrina dette condizioni ex articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2008/20/CE della Commissione (3). |
|
(2) |
In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, l’8 ottobre 2008 il Regno Unito ha ricevuto dalla Biological Crop Protection Ltd. la domanda di iscrizione della sostanza attiva maltodestrina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2008/20/CE della Commissione è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme in linea di massima alle prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
|
(3) |
Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente (Certis Europe B.V.), a norma di quanto disposto dall’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 29 novembre 2011. |
|
(4) |
Il progetto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). L’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla revisione della valutazione del rischio della sostanza attiva maltodestrina (4) in quanto antiparassitario il 3 dicembre 2012. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il progetto di relazione di valutazione è sfociato il 15 marzo 2013 nel rapporto di riesame definitivo della Commissione per la maltodestrina. |
|
(5) |
Dai vari esami effettuati è risultato che prevedibilmente i prodotti fitosanitari contenenti maltodestrina soddisfano in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), ed all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto appropriato approvare la maltodestrina. |
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(6) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre tuttavia introdurre alcune condizioni e restrizioni. |
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(7) |
È opportuno che trascorra un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad adempiere alle nuove prescrizioni risultanti dall’approvazione. |
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(8) |
Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenendo conto della specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009 vanno tuttavia applicate le disposizioni riportate di seguito. È necessario concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi successivo all’approvazione per rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti maltodestrina. Gli Stati membri provvedono secondo i casi a modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga a tali disposizioni sul termine è necessario prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III, quale definito nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego previsto, in conformità ai principi uniformi. |
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(9) |
L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono manifestarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre quindi chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive. |
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(10) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6). |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva maltodestrina, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari
1. Ove necessario, gli Stati membri modificano o revocano entro il 31 marzo 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti maltodestrina come sostanza attiva.
Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni fissate nell’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga maltodestrina come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 30 settembre 2013 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è sottoposto dagli Stati membri a una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna dell’allegato I del presente regolamento contenente le disposizioni specifiche. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
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a) |
nel caso di un prodotto contenente maltodestrina come unica sostanza attiva, all’occorrenza, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015; oppure |
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b) |
nel caso di un prodotto contenente maltodestrina come una di più sostanze attive, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015 oppure entro il termine fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dai rispettivi atti legislativi che hanno iscritto le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o hanno approvato tali sostanze, se esso cade ad una data successiva. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309, del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230, del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 1, del 4.1.2008, pag. 5.
(4) EFSA Journal (2013); 11(1):3007. Disponibile online: www.efsa.europa.eu
ALLEGATO I
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Nome comune, Numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
|
Maltodestrina Numero CAS 9050-36-6 Numero CIPAC 801 |
Non assegnato |
≥ 910 g/kg |
1o ottobre 2013 |
30 settembre 2023 |
Per l’applicazione dei principi uniformi ex articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla maltodestrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Le condizioni d’impiego comprendono, all’occorrenza, misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:
|
Numero |
Nome comune, Numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (*1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
|
«44 |
Maltodestrina Numero CAS 9050-36-6 Numero CIPAC 801 |
Non assegnato |
≥ 910 g/kg |
1o ottobre 2013 |
30 settembre 2023 |
Per l’applicazione dei principi uniformi ex articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla maltodestrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Le condizioni d’impiego comprendono, all’occorrenza, misure di attenuazione dei rischi.» |
(*1) Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.
|
19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 356/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2013
che approva la sostanza attiva halosulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda la sostanza halosulfuron metile, le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate dalla decisione 2006/586/CE della Commissione (3). |
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(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 19 maggio 2005 l’Italia ha ricevuto dalla Nissan Chemical Europe S.A.R.L. una domanda di iscrizione della sostanza attiva halosulfuron metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/586/CE ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva considerarsi in linea di massima conforme ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
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(3) |
Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 30 marzo 2007. |
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(4) |
Il progetto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). Il 26 novembre 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame della valutazione dei rischi dell’uso come antiparassitario della sostanza attiva halosulfuron metile (4). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; il progetto di relazione di valutazione è stato approvato il 15 marzo 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all’halosulfuron metile. |
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(5) |
Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti halosulfuron metile possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. Occorre pertanto autorizzare la sostanza halosulfuron metile. |
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(6) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare, è necessario chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
|
(7) |
È opportuno far trascorrere un periodo ragionevole prima dell’approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione. |
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(8) |
Fermi restando gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, tenuto conto della particolare situazione creatasi con il passaggio dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le disposizioni riportate in appresso. Occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti halosulfuron metile. Gli Stati membri dovranno, secondo i casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III, come stabilito nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego previsto, in conformità ai principi uniformi. |
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(9) |
L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive. |
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(10) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6). |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva halosulfuron metile, specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari
1. In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, entro il 31 marzo 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti halosulfuron metile come sostanza attiva.
Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni fissate nell’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente halosulfuron metile come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 30 settembre 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri, secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
|
a) |
nel caso di un prodotto contenente halosulfuron metile come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015 oppure |
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b) |
nel caso di un prodotto contenente halosulfuron metile come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti che hanno approvato o iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31.
(4) The EFSA Journal (2012); 10(11):2987. Disponibile on line all’indirizzo: www.efsa.europa.eu.
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||
|
Halosulfuron metile N. CAS 100785-20-1 N. CIPAC 785.201 |
methyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate |
≥ 980 g/kg |
1o ottobre 2013 |
30 settembre 2023 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’halosulfuron metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 15 marzo 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:
Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 settembre 2015. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
(2) Acido 3-cloro-5-[(4,6-dimetossi-2-pirimidinil)amino]-1-metil-1H-pirazole-4-carbossilico.
(3) Acido 3-cloro-1-metil-5-sulfamoil-1H-pirazole-4-carbossilico
ALLEGATO II
Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:
|
«35 |
Halosulfuron metile N. CAS 100785-20-1 N. CIPAC 785.201 |
methyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate |
≥ 980 g/kg |
1o ottobre 2013 |
30 settembre 2023 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’halosulfuron metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:
Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 settembre 2015. |
(1) Acido 3-cloro-5-[(4,6-dimetossi-2-pirimidinil)amino]-1-metil-1H-pirazole-4-carbossilico.
(2) Acido 3-cloro-1-metil-5-sulfamoil-1H-pirazole-4-carbossilico.»
|
19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 357/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 riguardo alla dose minima del preparato a base di Clostridium butyricum FERM BP-2789 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle specie avicole minori escluse le specie ovaiole (titolare dell’autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Mediante il regolamento (CE) n. 903/2009 (2) la Commissione ha autorizzato per dieci anni l’uso di un preparato a base di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso; mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione (3) l’impiego di tale preparato è stato esteso alle specie avicole minori, escluse le specie ovaiole, ai suinetti svezzati e alle specie di suini minori (svezzati). |
|
(2) |
In forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 della Commissione il titolare dell’autorizzazione ha proposto una modifica dei termini dell’autorizzazione del preparato in esame, ossia una riduzione della dose minima di alimento completo da 5 × 108 UFC/kg a 2,5 × 108 UFC/kg per quanto riguarda il mangime destinato ai polli da ingrasso e alle specie avicole minori (escluse le specie ovaiole). La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso la domanda all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). |
|
(3) |
Nel suo parere dell’11 dicembre 2012 (4) l’Autorità è giunta alla conclusione che il preparato in esame ottiene i risultati auspicati nei polli da ingrasso e nelle specie avicole minori (escluse le specie ovaiole) anche alle nuove condizioni di impiego, ossia nella dose minima di 2,5 × 108 UFC/kg. L’Autorità non ritiene necessario un monitoraggio specifico per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi per animali presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. |
|
(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 903/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011. |
|
(6) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’allegato del regolamento (CE) n. 903/2009 nella colonna «dose minima» i termini «5 × 108 UFC» sono sostituiti da «2,5 × 108».
Articolo 2
All’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 nella colonna «dose minima» i termini «5 × 108 UFC» sono sostituiti da «2,5 × 108» per le specie avicole minori (escluse le specie ovaiole) e i termini «2,5 × 108 UFC» sono sostituiti da «2,5 × 108» per i suinetti svezzati e per le specie di suini minori svezzati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 26.
(3) GU L 102 del 16.4.2011, pag. 10.
(4) EFSA Journal 2013; 11(1):3040.
|
19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 358/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
57,0 |
|
TN |
98,3 |
|
|
TR |
106,5 |
|
|
ZZ |
87,3 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
46,1 |
|
MA |
99,6 |
|
|
TR |
131,8 |
|
|
ZZ |
92,5 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
91,2 |
|
TR |
108,8 |
|
|
ZZ |
100,0 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
53,2 |
|
IL |
68,8 |
|
|
MA |
63,4 |
|
|
TN |
68,7 |
|
|
TR |
68,9 |
|
|
US |
84,5 |
|
|
ZZ |
67,9 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
86,0 |
|
ZA |
91,7 |
|
|
ZZ |
88,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
106,9 |
|
BR |
88,0 |
|
|
CL |
121,2 |
|
|
CN |
72,7 |
|
|
MK |
28,7 |
|
|
NZ |
141,4 |
|
|
US |
195,4 |
|
|
ZA |
109,9 |
|
|
ZZ |
108,0 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
128,0 |
|
CL |
139,1 |
|
|
CN |
72,9 |
|
|
TR |
204,5 |
|
|
ZA |
126,3 |
|
|
ZZ |
134,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 359/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
|
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
|
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
148,8 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
164,4 |
0 |
AR |
|
157,2 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
254,8 |
14 |
AR |
|
247,1 |
16 |
BR |
||
|
303,9 |
0 |
CL |
||
|
258,1 |
13 |
TH |
||
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
315,6 |
0 |
BR |
|
306,2 |
0 |
CL |
||
|
0408 11 80 |
Tuorli |
375,8 |
0 |
AR |
|
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
469,1 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
292,4 |
0 |
BR |
|
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
750,3 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»
|
19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 360/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2013
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
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(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
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(3) |
Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
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(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3). |
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(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 33/2013 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
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(6) |
Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(7) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 2
Il regolamento d'esecuzione (UE) n. 33/2013 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 19 aprile 2013
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Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
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0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
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0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
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0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
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0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
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0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
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0105 14 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
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0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
10,85 |
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0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
10,85 |
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0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
10,85 |
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NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
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