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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.091.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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3.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 305/2013 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (1), in particolare l’articolo 7,
sentito il garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2010/40/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati per quanto riguarda le specifiche necessarie per assicurare l’interoperabilità, la compatibilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS). |
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(2) |
A norma dell’articolo 3, lettera d), della direttiva 2010/40/UE, la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile costituisce un’azione prioritaria. È opportuno, pertanto, che la Commissione adotti le specifiche necessarie in questo ambito. |
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(3) |
L’articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (2), stabilisce che le chiamate al numero di emergenza unico europeo 112 devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura nazionale dei servizi di soccorso, compresi i centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP). |
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(4) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo: «eCall: è ora di diffonderlo» (3), prospetta l’adozione di nuove misure regolamentari per accelerare la diffusione nell’Unione europea di un servizio di chiamata di emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte mira a rendere obbligatorio il necessario adeguamento dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) essenziale per ricevere e gestire in modo adeguato le chiamate eCall. |
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(5) |
La raccomandazione 2011/750/UE della Commissione relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 (chiamate eCall) (4), consiglia agli Stati membri di indicare il centro di raccolta delle chiamate di emergenza più idoneo per l’instradamento delle chiamate eCall e di garantire che gli operatori delle reti mobili gestiscano adeguatamente tali chiamate. |
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(6) |
Ci si aspetta che, riducendo i tempi di risposta dei servizi di pronto intervento, l’introduzione su scala UE del sistema elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile permetterà di ridurre il numero di vittime e la gravità delle lesioni negli incidenti della strada nell’Unione europea. |
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(7) |
Il servizio eCall interoperabile a livello UE dovrebbe inoltre garantire risparmi alla società, migliorando la gestione degli incidenti e riducendo la congestione sulle strade e gli incidenti secondari. |
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(8) |
Il trattamento dei dati personali nella gestione del servizio eCall da parte dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza, dei servizi di pronto intervento e degli altri servizi associati deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (5) e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (6). Gli Stati membri, in cooperazione con il garante nazionale della protezione dei dati, devono accertarsi che sia dimostrata tale conformità, sia con procedure di controllo ex ante, quali le notifiche preventive, sia con controlli ex post, ad esempio in caso di denunce o inchieste. |
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(9) |
Il servizio eCall paneuropeo interoperabile segue le raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro «articolo 29» in materia di protezione dei dati e riportate nel «Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell’iniziativa eCall», adottato il 26 settembre 2006 (1609/06/EN — WP 125). I veicoli muniti di equipaggiamento di bordo eCall non devono essere rintracciabili nelle normali condizioni di funzionamento. L’insieme minimo di dati inviato dall’equipaggiamento di bordo eCall (quando attivato) deve comprendere le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza. |
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(10) |
Fatta salva la direttiva 95/46/CE, nel predisporre l’infrastruttura per i centri di raccolta delle chiamate di emergenza per eCall gli Stati membri tengono conto del «Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell’iniziativa eCall», adottato il 26 settembre 2006 dal gruppo di lavoro «Articolo 29» (1609/06/EN — WP 125). |
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(11) |
È importante che tutti gli Stati membri elaborino soluzioni tecniche e prassi comuni per l’introduzione dei servizi di chiamata di emergenza. L’elaborazione di soluzioni tecniche comuni deve essere realizzata in particolare attraverso gli organismi europei di normalizzazione, al fine di agevolare l’introduzione del servizio eCall, garantire l’interoperabilità e la continuità del servizio in tutto il territorio dell’Unione e diminuire i costi di attuazione per l’Unione europea nel suo insieme. |
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(12) |
Gli organismi europei di normalizzazione, ETSI e CEN, hanno elaborato norme comuni per la realizzazione di un servizio eCall paneuropeo, alle quali fa riferimento il presente regolamento. |
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(13) |
È opportuno garantire il tempo sufficiente per l’adeguamento delle infrastrutture già realizzate; il presente regolamento deve quindi applicarsi alle stesse 12 mesi dopo la sua entrata in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento definisce le specifiche per l’adeguamento dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) necessario per ricevere e gestire in modo adeguato le eCall, al fine di garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità del servizio eCall armonizzato su tutto il territorio dell’Unione europea.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
«servizio di pronto intervento», un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio diretto per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente, in conformità alle legislazioni nazionali; |
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b) |
«centro di raccolta delle chiamate di emergenza» (PSAP), un luogo fisico, sotto la responsabilità di un’autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza; |
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c) |
«PSAP più idoneo», quello definito previamente dalle autorità competenti per coprire le chiamate d’emergenza da un dato luogo o per le chiamate d’emergenza di un certo tipo; |
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d) |
«PSAP per il servizio eCall», lo PSAP più idoneo definito previamente dalle autorità competenti che è il primo ricevere e gestire le eCall; |
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e) |
«operatore PSAP per il servizio eCall», una persona dello PSAP per il servizio eCall che riceve e/o gestisce le chiamate di emergenza; |
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f) |
«servizio associato», un organismo pubblico o privato riconosciuto dalle autorità nazionali che svolge un ruolo nella gestione degli incidenti oggetto di una eCall (ad esempio, operatori stradali, servizi di assistenza); |
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g) |
«equipaggiamento di bordo», equipaggiamento montato a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili; |
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h) |
«eCall («servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile in tutto il territorio dell’Unione europea» secondo la definizione di cui alla direttiva 2010/40/UE), una chiamata di emergenza al numero 112 effettuata dal veicolo, sia automatica, mediante l’attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette un insieme minimo di dati standardizzato e apre un canale audio tra il veicolo e lo PSAP per il servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili; |
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i) |
«transazione eCall», l’apertura di una sessione di comunicazioni mobili senza fili attraverso una rete pubblica di comunicazioni senza fili e la trasmissione di un insieme minimo di dati standardizzato da un veicolo a uno PSAP per il servizio eCall e l’apertura di un canale audio tra il veicolo e lo stesso PSAP; |
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j) |
«insieme minimo di dati» (MSD), le informazioni definite dalla norma EN 15722 — «Telematica per il traffico e il trasporto su strada — eSafety — Insieme minimo di dati (“MSD”) di eCall» — e inviate allo PSAP per il servizio eCall; |
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k) |
«numero di identificazione del veicolo (VIN)», il codice alfanumerico assegnato a un veicolo dal costruttore in modo da garantire l’identificazione corretta di ogni veicolo, quale descritto dalla norma ISO 3779; |
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l) |
«rete di comunicazione mobile senza fili», una rete per le comunicazioni senza fili con trasferimento omogeneo tra i punti di accesso alla rete; |
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m) |
«rete pubblica di comunicazione mobile senza fili», una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/22/CE e 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
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n) |
«sala operativa per le emergenze», una struttura utilizzata da uno o più servizi di emergenza per gestire le chiamate di emergenza; |
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o) |
«MSD grezzo», una rappresentazione dell’insieme minimo di dati trasmesso, prima che lo stesso sia presentato con modalità intelligibili all’operatore PSAP per il servizio eCall. |
Articolo 3
Requisiti degli PSAP per il servizio eCall
1. Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alle norme EN 16072 — «Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - Requisiti operativi per eCall paneuropeo» — e EN 16062 — «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)».
2. Gli PSAP per il servizio eCall gestiscono le eCall con la stessa rapidità ed efficienza con cui trattano qualsiasi altra chiamata effettuata al numero di emergenza unico europeo 112. Gli PSAP per il servizio eCall gestiscono le eCall conformemente ai requisiti delle normative nazionali in materia di gestione delle chiamate di emergenza.
3. Gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di ricevere i contenuti dei dati degli MSD e trasmetterli in formato chiaro e intelligibile all’operatore PSAP per il servizio eCall.
4. L’operatore PSAP per il servizio eCall ha la possibilità di accedere a un adeguato sistema di informazione geografica (GIS) o a un sistema equivalente che gli consenta di determinare la posizione e la direzione di un veicolo con il livello minimo di accuratezza, di cui alla norma EN 15722 per le coordinate dell’MSD.
5. I requisiti sopramenzionati devono consentire agli PSAP per il servizio eCall di fornire l’ubicazione, il tipo di attivazione dell’eCall (manuale o automatico) e altri dati pertinenti ai servizi di pronto intervento o servizi associati responsabili.
6. Gli PSAP per il servizio eCall (che sono i primi a ricevere la chiamata) stabiliscono una comunicazione audio con il veicolo ed elaborano i dati inviati dall’eCall; se necessario, gli PSAP per il servizio eCall inoltrano la chiamata e i dati MSD a un altro PSAP, a una sala operativa per le emergenze o a un servizio associato conformemente alle procedure nazionali determinate dall’autorità nazionale competente. L’inoltro della chiamata può essere effettuato mediante collegamento dati o audio o, preferibilmente, con entrambe le modalità.
7. Se opportuno, e in funzione delle procedure e legislazioni nazionali, gli PSAP per il servizio eCall e i servizi di emergenza o servizi associati competenti possono ottenere accesso alle caratteristiche del veicolo contenute nelle banche dati nazionali e/o in altre risorse pertinenti, al fine di ottenere le informazioni necessarie per la gestione delle eCall, in particolare per consentire l’interpretazione del numero di identificazione del veicolo (VIN) e la presentazione di ulteriori informazioni pertinenti, quali il tipo e il modello di veicolo.
Articolo 4
Valutazione della conformità
Gli Stati membri designano, e notificano alla Commissione, le autorità competenti per valutare la conformità del funzionamento degli PSAP per il servizio eCall ai requisiti di cui all’articolo 3. La valutazione della conformità si basa sulla parte della norma EN 16454 — «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — Valutazione della conformità di eCall da punto a punto» — relativa alla conformità degli PSAP al sevizio eCall paneuropeo.
Articolo 5
Obblighi correlati alla realizzazione dell’infrastruttura per gli PSAP per il servizio eCall
Gli Stati membri assicurano che il presente regolamento sia applicato una volta realizzata l’infrastruttura degli PSAP per il servizio eCall per la gestione del servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile in tutto il territorio dell’Unione europea, conformemente ai principi in materia di specifiche e realizzazione di cui all’allegato II della direttiva 2010/40/UE. Ciò non pregiudica il diritto di ciascuno Stato membro di decidere in merito alla realizzazione sul proprio territorio dell’infrastruttura degli PSAP per il servizio eCall per la gestione del servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile a livello UE. Tale diritto lascia impregiudicato qualsiasi atto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 2010/40/UE.
Articolo 6
Norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati
1. Gli PSAP, compresi quelli per il servizio eCall, sono considerati responsabili del trattamento dei dati a norma dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE. Quando i dati di una eCall devono essere inviati a sale operative per le emergenze o servizi associati a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, anche quest’ultimi sono considerati responsabili del trattamento dei dati. Gli Stati membri si assicurano che il trattamento dei dati personali nella gestione delle eCall da parte degli PSAP, dei servizi di emergenza e dei servizi associati avvenga in conformità alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e che tale conformità sia provata al garante nazionale della protezione dei dati.
2. In particolare gli Stati membri si assicurano che i dati personali siano protetti dagli abusi, compresi l’accesso non autorizzato, l’alterazione o la perdita, e che i protocolli relativi all’archiviazione, alla durata di conservazione, all’elaborazione e alla protezione dei dati personali siano definiti al livello adeguato e debitamente rispettati.
Articolo 7
Norme in materia di responsabilità
1. Gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di soddisfare tutti i requisiti di conformità specificati dalle norme relative al servizio eCall ed elencati all’articolo 3, paragrafo 1, in relazione alla o alle parti del sistema loro soggette per quanto riguarda progettazione e/o controllo. Gli PSAP sono responsabili esclusivamente per la parte del servizio eCall di loro pertinenza che inizia nel momento in cui la eCall perviene allo PSAP per il servizio eCall in conformità alle procedure nazionali.
2. A tal fine, e in aggiunta ad altre misure esistenti, in particolare quelle relative alle gestione delle chiamate al 112, sia gli MSD grezzi ricevuti con la eCall sia il contenuto degli MSD presentati all’operatore del servizio eCall sono mantenuti per un lasso di tempo specificato, in conformità alle normative nazionali. Tali dati sono archiviati in conformità agli articoli 6, 13 e 17 della direttiva 95/46/CE.
Articolo 8
Relazioni
Gli Stati membri presentano entro il 23 ottobre 2013 una relazione alla Commissione sullo stato di attuazione del presente regolamento. La relazione deve riportare quantomeno l’elenco delle autorità competenti per valutare la conformità del funzionamento degli PSAP per il servizio eCall, l’elenco e la copertura geografica degli stessi, un calendario della realizzazione di PSAP nei due anni successivi, la descrizione delle prove di conformità e dei protocolli per la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle infrastrutture realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Esso si applica a decorrere dal 23 aprile 2014 alle infrastrutture già realizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.
(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(3) COM(2009) 434 definitivo.
(4) GU L 303 del 22.11.2011, pag. 46.
(5) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
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3.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 306/2013 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2013
relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) per suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus (titolare dell’autorizzazione Kemin Europa N.V.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda per un nuovo impiego di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
Tale domanda concerne l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi per suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
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(4) |
L’impiego di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione (2) per i polli da ingrasso e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione (3) per galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi. |
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(5) |
Nel parere del 25 aprile 2012 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha confermato le sue precedenti conclusioni, secondo cui si presume che il preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), alle condizioni di utilizzo proposte, sia sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori di prodotti derivati da tutti i tipi di animali trattati con l’additivo e per l’ambiente. Anche se tre test effettuati dal richiedente hanno rivelato il notevole miglioramento di almeno un parametro al confronto con i gruppi di controllo, l’Autorità non ha potuto stabilire una dose efficace minima come proposto dal richiedente, a causa dei risultati contrastanti ottenuti con dosi di diverso livello. Due test hanno rivelato notevoli miglioramenti con una dose di 1 × 107 CFU/kg, ma non di 5 × 107 CFU/kg di mangime. L’Autorità non ritiene necessario un monitoraggio specifico per il periodo successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(6) |
La valutazione del preparato Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1.
(3) GU L 229 del 6.9.2011, pag. 3.
(4) EFSA Journal 2012; 10(5):2671.
ALLEGATO
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Numero d’identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
|||||||||||||||||||||||
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4b1823 |
Kemin Europa N.V. |
Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) |
|
Suinetti (svezzati) suidi (svezzati) diversi da Sus scrofa domesticus |
— |
1 × 107 |
— |
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23 aprile 2023 |
||||||||||||||
(1) Ulteriori informazioni sul metodo analitico sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell’UE: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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3.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 307/2013 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
69,7 |
|
TN |
99,6 |
|
|
TR |
126,7 |
|
|
ZZ |
98,7 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
194,1 |
|
TR |
145,4 |
|
|
ZZ |
169,8 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
46,3 |
|
TR |
107,4 |
|
|
ZZ |
76,9 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
54,1 |
|
IL |
65,2 |
|
|
MA |
57,6 |
|
|
TN |
58,7 |
|
|
TR |
69,0 |
|
|
ZZ |
60,9 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
71,9 |
|
ZZ |
71,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
108,9 |
|
BR |
93,3 |
|
|
CL |
131,0 |
|
|
CN |
78,7 |
|
|
MK |
27,7 |
|
|
US |
180,6 |
|
|
ZA |
111,6 |
|
|
ZZ |
104,5 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
117,1 |
|
CL |
145,2 |
|
|
TR |
208,9 |
|
|
US |
158,2 |
|
|
ZA |
129,2 |
|
|
ZZ |
151,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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3.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2013
che abroga le decisioni 2003/135/CE, 2004/832/CE e 2005/59/CE che approvano i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici in Francia, in Germania e in Slovacchia
[notificata con il numero C(2013) 1741]
(I testi in lingua francese, tedesca e slovacca sono i soli facenti fede)
(2013/164/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, l’articolo 20, paragrafo 2, l’articolo 25, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2003/135/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar (2), la decisione 2004/832/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’urgenza di tali suini nei Vosgi settentrionali (Francia) (3) e la decisione 2005/59/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini in Slovacchia (4), sono state adottate a seguito della conferma della presenza della peste suina classica nelle popolazioni di suini selvatici di alcune regioni della Francia, della Germania e della Slovacchia. Con queste decisioni sono stati approvati per tali Stati membri i piani per l’eradicazione della peste suina classica e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro tale malattia. |
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(2) |
La decisione di esecuzione 2012/761/UE della Commissione, del 30 novembre 2012, che approva i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2013, nonché del contributo finanziario dell’Unione a tali programmi (5), approva, tra l’altro, i programmi di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentati dalla Germania e dalla Slovacchia. |
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(3) |
Nel 2011 la Francia e la Slovacchia hanno informato la Commissione e gli Stati membri della situazione favorevole nel loro territorio per quanto riguarda la peste suina classica. Dalle informazioni fornite da tali Stati membri è risultato che la peste suina classica è stata eradicata dalla popolazione di suini selvatici presenti nelle loro regioni colpite dalla malattia. Nel 2012 anche la Germania ha informato la Commissione e gli Stati membri che la peste suina classica è stata eradicata dalla popolazione di suini selvatici presenti nelle sue regioni colpite dalla malattia. |
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(4) |
Secondo le informazioni fornite dalla Francia, dalla Germania e dalla Slovacchia, la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici è stata sospesa. Inoltre, nel quadro dei programmi approvati dalla decisione di esecuzione 2012/761/UE, è stato mantenuto un elevato livello di sorveglianza nelle aree precedentemente colpite dalla malattia. Non sono pertanto più necessarie per detti Stati membri le misure previste nei piani per l’eradicazione della peste suina classica e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro tale malattia. |
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(5) |
Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione dell’Unione, occorre pertanto abrogare le decisioni 2003/135/CE, 2004/832/CE e 2005/59/CE. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le decisioni 2003/135/CE, 2004/832/CE e 2005/59/CE sono abrogate.
Articolo 2
La la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.
(2) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47.
(3) GU L 359 del 4.12.2004, pag. 62.
RACCOMANDAZIONI
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3.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/12 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2013
relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/165/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le tossine T-2 e HT-2 sono micotossine prodotte da diverse specie di Fusarium. La tossina T-2 è metabolizzata rapidamente in un gran numero di prodotti e la tossina HT-2 è uno dei principali metaboliti. |
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(2) |
Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), su richiesta della Commissione, ha adottato un parere sui rischi per la salute pubblica e degli animali legati alla presenza delle tossine T-2 e HT-2 negli alimenti per l’uomo e per gli animali (1). |
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(3) |
Il gruppo CONTAM ha stabilito una dose giornaliera tollerabile (TDI-Tolerable Daily Intake) di gruppo pari a 100 ng/kg di peso corporeo per la somma delle tossine T-2 e HT-2. Le stime dell’esposizione alimentare cronica dell’uomo alla somma delle tossine T-2 e HT-2, sulla base dei dati disponibili sull’occorrenza sono inferiori a tale TDI per le popolazioni di tutti i gruppi di età; esse non rappresentano quindi una minaccia immediata per la salute. |
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(4) |
Per quanto riguarda il rischio per la salute degli animali, il gruppo CONTAM ha concluso che è da ritenersi improbabile che per i ruminanti, i conigli e i pesci l’attuale esposizione stimata alle tossine T-2 e HT-2 costituisca un problema per la salute. Per i suini, il pollame, i cavalli e i cani, le stime dell’esposizione alle tossine T-2 e HT-2 indicano che il rischio di effetti negativi sulla salute è basso. I gatti sono tra le specie animali più sensibili. A causa della scarsità di dati e dei gravi effetti nocivi per la salute osservati a dosi basse, non è stato possibile definire NOAEL o LOAEL. Pertanto, la presente raccomandazione non si applica ai mangimi per gatti, per i quali saranno stabilite misure più rigorose. |
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(5) |
Il gruppo CONTAM ha concluso altresì che la migrazione delle tossine T-2 e HT-2 dai mangimi agli alimenti di origine animale è limitata e contribuisce quindi solo in misura trascurabile all’esposizione umana. |
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(6) |
Alla luce delle conclusioni del parere scientifico, nonché delle forti variazioni osservate nell’occorrenza delle tossine T-2 e HT-2, è opportuno raccogliere dati supplementari sulla presenza di tali tossine nei cereali e nei prodotti a base di cereali e maggiori informazioni sugli effetti della trasformazione alimentare (ad esempio, la cottura) e ai fattori agronomici sulla presenza delle tossine T-2 e HT-2. Inoltre, è necessario ottenere maggiori informazioni riguardo ai diversi fattori che determinano tenori relativamente elevati di T2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali per poter determinare le misure da adottare per evitare o ridurre la presenza di tali tossine nei cereali e nei prodotti a base di cereali. Occorre effettuare indagini per raccogliere informazioni sui fattori che determinano tenori relativamente elevati di tossine T2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, nonché sugli effetti della trasformazione dei mangimi e dei prodotti alimentari. Sulla base dei dati disponibili, risulta che le tossine T-2 e HT-2 non sono presenti — o lo sono a livelli molto bassi — nel riso e nei prodotti a base di riso; è pertanto opportuno escludere tali prodotti dal campo di applicazione della presente raccomandazione. |
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(7) |
I risultati del monitoraggio dei cereali e dei prodotti a base di cereali saranno utilizzati per valutare le variazioni e le tendenze nell’esposizione umana e animale alle tossine T-2 e HT-2. È perciò opportuno usare metodi di analisi sufficientemente sensibili. |
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(8) |
Al fine di fornire indicazioni sui casi nei quali sarebbe opportuno effettuare tali indagini, occorre stabilire valori indicativi superati i quali si dovrebbe procedere a tali indagini. Per determinare tali valori indicativi sono stati utilizzati i dati sull’occorrenza disponibili nella banca dati dell’EFSA. La tracciabilità è un elemento importante nella realizzazione delle indagini. |
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(9) |
Occorre intraprendere nel 2015 una valutazione delle informazioni raccolte nel quadro della presente raccomandazione. I dati di monitoraggio ottenuti in base alla presente raccomandazione consentiranno inoltre di comprendere meglio la variazione da un anno all’altro e la presenza delle tossine T2 e HT-2 nell’ampia gamma di prodotti a base di cereali, i fattori che determinano tenori più elevati e le possibili misure da adottare per prevenire o limitare la presenza delle tossine T-2 e HT-2, tenendo conto anche dei fattori agronomici e della trasformazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
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(1) |
È opportuno che gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, svolgano un’attività di monitoraggio della presenza delle tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali. Ai fini della presente raccomandazione, il riso non è incluso nella categoria dei cereali e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei prodotti a base di cereali. |
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(2) |
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’analisi simultanea dei campioni per accertare la presenza di T-2 e HT-2 e di altre tossine da Fusarium quali il deossinivalenolo, lo zearalenone e le fumonisine B1 + B2, al fine di poterne valutare il grado di co-occorrenza.
Se il metodo di analisi applicato lo consente, sarebbe opportuno analizzare anche le micotossine mascherate, in particolare i coniugati mono- e di-glicosilati delle tossine T-2 e HT-2. |
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(3) |
Il prelievo e l’analisi dei campioni di cereali e di prodotti a base di cereali destinati al consumo umano dovrebbero essere effettuati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (2), in particolare:
La procedura di campionamento applicata dagli operatori del settore alimentare può derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 401/2006, ma deve essere rappresentativa per la partita campionata. |
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(4) |
Il prelievo e l’analisi dei campioni di cereali e di prodotti a base di cereali destinati ai mangimi e ai mangimi composti dovrebbero essere effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (3). Il limite di quantificazione (LOQ) per la tossina T-2 e la tossina HT-2 non dovrebbe preferibilmente superare i 10 μg/kg per ciascuna. Qualora si utilizzi una tecnica analitica di screening, il limite di rilevabilità per la somma delle tossine T-2 e HT-2 non dovrebbe preferibilmente superare i 25 μg/kg.
La procedura di campionamento applicata dagli operatori del settore alimentare può derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 401/2006, ma deve essere rappresentativa per la partita campionata. |
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(5) |
È opportuno che gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, effettuino indagini per individuare i fattori che determinano tenori superiori al livello indicativo e stabilire le misure da adottare per evitare o ridurre in futuro la loro presenza. Tali indagini dovranno essere effettuate soprattutto qualora, nell’arco di un dato periodo, si riscontrino ripetutamente tenori di tossine T-2 e HT-2 superiori ai livelli indicativi nei cereali e nei prodotti a base di cereali figuranti nell’allegato della presente raccomandazione. Occorre che il prelievo e l’analisi dei campioni finalizzati ad ottenere maggiori informazioni sui diversi fattori, compresi quelli agronomici, che determinano tenori relativamente elevati di T2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, riguardino essenzialmente i cereali e i prodotti a base di cereali di prima trasformazione. |
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(6) |
È opportuno che gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, effettuino indagini sugli effetti della trasformazione dei mangimi e dei prodotti alimentari sulla presenza delle tossine T-2 e HT-2. Tali indagini dovrebbero essere effettuate soprattutto qualora, nell’arco di un dato periodo, si riscontrino ripetutamente tenori superiori ai livelli indicativi delle tossine T-2 e HT-2 nei prodotti a base di cereali. |
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(7) |
È opportuno che gli Stati membri provvedano a che i risultati delle analisi siano forniti all’EFSA su base regolare ai fini di un loro inserimento in un’unica banca dati e che il risultato delle indagini sia comunicato alla Commissione europea ogni anno, la prima volta entro il dicembre 2013. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente raccomandazione e garantire la comparabilità dei risultati delle indagini comunicati sarà elaborata una nota di orientamento. |
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed (Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e degli animali legati alla presenza delle tossine T-2 e HT-2 negli alimenti per l’uomo e per gli animali). The EFSA Journal 2011; 9(12):2481. [187 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Disponibile on line all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal
ALLEGATO
Livelli indicativi per i cereali e i prodotti a base di cereali (*1) (*2)
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Livelli indicativi per la somma delle tossine T-2 e HT-2 (μg/kg) a partire dai quali/superati i quali occorre effettuare indagini, soprattutto in caso di riscontri ripetuti (*1) |
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1. Cereali non trasformati (*3) |
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200 |
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1 000 |
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100 |
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2. Grani di cereali destinati al consumo umano diretto (*4) |
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200 |
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100 |
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50 |
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3. Prodotti a base di cereali destinati al consumo umano |
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200 |
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100 |
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50 |
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75 |
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25 |
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15 |
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4. Prodotti a base di cereali per mangimi e mangimi composti (*5) |
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2 000 |
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500 |
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250 |
(*1) i livelli di cui al presente allegato sono livelli indicativi superati i quali, soprattutto in caso di riscontri ripetuti, occorre effettuare indagini sui fattori che determinano la presenza delle tossine T-2 e HT-2 o sugli effetti della trasformazione dei mangimi e dei prodotti alimentari. I livelli indicativi si basano sui dati sull’occorrenza disponibili nella banca dati dell’EFSA come da questa illustrato nel suo parere. I livelli indicativi non corrispondono ai livelli di sicurezza dei mangimi e degli alimenti.
(*2) Ai fini della presente raccomandazione, il riso non è incluso nei cereali e prodotti a base di riso non sono inclusi nei prodotti a base di cereali.
(*3) I cereali non trasformati sono cereali che non hanno subito alcun trattamento fisico o termico ad eccezione dell’essiccazione, della pulitura e della cernita.
(*4) I grani di cereali destinati al consumo umano diretto sono i grani di cereali sottoposti ai processi di essiccazione, di pulizia, di decorticazione e di cernita, che non saranno più sottoposti ad altri processi di pulizia e di cernita prima della loro ulteriore trasformazione nella catena alimentare.
(*5) I livelli indicativi per i cereali e i prodotti a base di cereali destinati ai mangimi e ai mangimi composti si riferiscono a mangimi con un tasso di umidità del 12 %.
Rettifiche
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3.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/16 |
Rettifica della direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 77 del 20 marzo 2013 )
A pagina 21, Articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 giugno 2014 per quanto concerne i generatori aerosol contenenti una sostanza.»