ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.090.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 90

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
28 marzo 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 295/2013 del Consiglio, del 21 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 192/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato originario, tra l’altro, di Taiwan a seguito di un riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009

1

 

*

Regolamento (UE) n. 296/2013 del Consiglio, del 26 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

4

 

*

Regolamento (UE) n. 297/2013 del Consiglio, del 27 marzo 2013, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca

10

 

*

Regolamento (UE) n. 298/2013 del Consiglio, del 27 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

52

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 300/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano ( 1 )

71

 

*

Regolamento (UE) n. 301/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Ciclo annuale di miglioramenti 2009 – 2011 dei principi contabili internazionali ( 1 )

78

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

86

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 303/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

90

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o aprile 2013

92

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2013/160/PESC del Consiglio, del 27 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

95

 

 

2013/161/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 1279]  ( 1 )

99

 

 

2013/162/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 1708]

106

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 295/2013 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 192/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato originario, tra l’altro, di Taiwan a seguito di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

il regolamento (CE) n. 2604/2000 (2) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

(2)

Sulla base di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 192/2007 (3), ha deciso che le misure di cui sopra dovessero essere mantenute.

(3)

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 febbraio 2012 (4), la Commissione europea («Commissione») ha avviato un altro riesame in previsione della scadenza delle misure pertinenti a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale inchiesta è tuttora parallelamente in corso e sarà conclusa con un atto giuridico distinto.

B.   PROCEDURA IN CORSO

1.   Domanda di riesame

(4)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Lealea Enterprise Co., Ltd. («richiedente»), un produttore esportatore di Taiwan («paese interessato»).

(5)

Il richiedente sosteneva di non avere esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, cioè dal 1o ottobre 1998 al 30 settembre 1999 («periodo dell’inchiesta iniziale»).

(6)

Il richiedente affermava inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(7)

Il richiedente sosteneva altresì di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

2.   Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori

(8)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria dell’Unione l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (UE) n. 653/2012 (5), un riesame del regolamento (CE) n. 192/2007 in relazione al richiedente.

(9)

A norma del regolamento (UE) n. 653/2012, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007 su alcuni tipi di polietilentereftalato è stato abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

3.   Prodotto in esame

(10)

Il prodotto in esame è il polietilentereftalato («PET») con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione 1628-5, originario di Taiwan, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 («il prodotto in esame»).

4.   Parti interessate

(11)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame l’industria dell’Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(12)

La Commissione ha inviato al richiedente e alle sue società collegate un questionario sull’antidumping, ricevendo le risposte entro il termine stabilito.

(13)

La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente a Taiwan.

5.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(14)

Il periodo dell’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2011 e il 30 giugno 2012 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

C.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

1.   Qualifica di «nuovo esportatore»

(15)

L’inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale e che le sue esportazioni nell’Unione erano iniziate dopo tale periodo.

(16)

Sebbene le quantità esportate fossero limitate, sono state considerate sufficienti a stabilire un margine di dumping attendibile. In termini di volume delle spedizioni e di fatturato per cliente, hanno seguito un andamento comparabile alle attività del richiedente sui mercati dei paesi terzi.

(17)

Per quanto riguarda le altre condizioni relative al riconoscimento dello status di nuovo esportatore, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcun produttore esportatore di Taiwan soggetto alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(18)

È quindi confermato che la società deve essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e per essa occorre di conseguenza determinare un margine di dumping individuale.

2.   Dumping

Valore normale

(19)

Il richiedente produce e vende il prodotto in esame sul mercato interno e sui mercati di esportazione. Vende il prodotto direttamente su tutti i mercati.

(20)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il loro volume totale corrispondeva ad almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni verso l’Unione. La Commissione ha stabilito che il richiedente ha esportato nell’Unione un solo tipo di prodotto e che ha venduto volumi complessivamente rappresentativi dello stesso tipo di prodotto sul mercato interno.

(21)

La Commissione ha anche esaminato se le vendite del prodotto in esame sul mercato interno in quantità rappresentative fossero da ritenersi effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti. Dato che erano state realizzate sufficienti vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno.

Prezzo all’esportazione

(22)

Il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti nell’Unione. Il prezzo all’esportazione è stato pertanto stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all’esportazione realmente pagati o pagabili.

Confronto

(23)

Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica.

(24)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori nonché spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili.

Margine di dumping

(25)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione verso l’Unione. Poiché il numero di esportazioni verso l’Unione era limitato, i singoli prezzi all’esportazione verso l’Unione sono stati confrontati anche con la media ponderata del valore normale del mese in cui è avvenuta ogni esportazione.

(26)

In entrambi i casi, tali confronti hanno dimostrato l’esistenza di un dumping de minimis per il richiedente che ha esportato verso l’Unione durante il PIR.

D.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(27)

Il margine di dumping relativo al richiedente, stabilito per il PIR, era al livello de minimis. Si propone pertanto di istituire un dazio di 0 EUR/t fondato sul margine di dumping de minimis e di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 192/2007.

E.   REGISTRAZIONE

(28)

Alla luce di tali conclusioni, la registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento (UE) n. 653/2012 deve cessare senza riscossione retroattiva dei dazi antidumping.

F.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE

(29)

Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping di 0 EUR/t sulle importazioni del prodotto in esame provenienti dal richiedente e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 192/2007. Le loro osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione, ove opportuno.

(30)

Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 192/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007 il testo seguente è aggiunto nella tabella sotto la voce relativa ai produttori di Taiwan:

Paese

Impresa

Dazio antidumping (EUR/t)

Codice addizionale TARIC

«Taiwan

Lealea Enterprise Co., Ltd.

0

A996 ».

2.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario di Taiwan fabbricato da Lealea Enterprise Co., Ltd..

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

P. HOGAN


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

(3)   GU L 59 del 27.2.2007, pag. 59.

(4)   GU C 55 del 24.2.2012, pag. 4.

(5)   GU L 188 del 18.7.2012, pag. 8.


28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/4


REGOLAMENTO (UE) N. 296/2013 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (1) attua le misure previste dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (2).

(2)

Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/88/PESC (3), che modifica la decisione 2010/800/PESC, la quale disponeva ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («Corea del Nord») attuando le misure supplementari richieste dalla risoluzione 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) e altre misure autonome dell’Unione.

(3)

La decisione 2013/88/PESC comprende un ulteriore criterio di designazione autonoma, da parte dell’Unione, di persone ed entità soggette a misure restrittive, cioè le persone che sono coinvolte, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

(4)

Inoltre, la decisione 2013/88/PESC vieta la vendita, la fornitura o il trasferimento alla Corea del Nord di taluni altri beni - specialmente determinati tipi di alluminio - di interesse per i programmi della Corea del Nord legati alle armi di distruzione di massa, in particolare al suo settore di missili balistici.

(5)

La decisione 2013/88/PESC vieta altresì la vendita, l’acquisto, il trasporto o l’intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti a, da o per conto del governo della Corea del Nord, la consegna di banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio, nonché la vendita o l’acquisto di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della Corea del Nord. La decisione 2013/88/PESC specifica inoltre che, ove il Consiglio abbia previsto un divieto relativo ai servizi finanziari, questo include la prestazione dei servizi di assicurazione e riassicurazione. Ciò richiede una modifica tecnica del regolamento (CE) n. 329/2007.

(6)

La decisione 2013/88/PESC vieta l’apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche nordcoreane nel territorio degli Stati membri, nonché la costituzione di nuove imprese in partecipazione o l’acquisizione di diritti di proprietà da parte di banche nordcoreane, inclusa la Banca centrale della Corea del Nord, con banche sotto la giurisdizione degli Stati membri.

(7)

Inoltre, in linea con il punto 13 della risoluzione 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza dell’ONU, è necessario stabilire che alle persone o entità designate o a qualsiasi altra persona o entità nella Corea del Nord non può essere concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso tali misure.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati negli allegati I, I bis e I ter, anche non originari dell’Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord, o per l’uso in tale paese;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

2.   L’allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunutario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (*1).

L’allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L’allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

3.   È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, I bis e I ter, a prescindere dal fatto che essi siano originari o no di tale paese.

(*1)   GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;"

2)

l’articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord o per l’uso in Corea del Nord;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell’assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l’uso in Corea del Nord;»

b)

alle lettere c) e d), i termini «allegati I e I bis» sono sostituiti dai termini «allegati I, I bis ed I ter»;

3)

al primo comma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, i termini «allegati I e I bis» sono sostituiti dai termini «allegati I, I bis ed I ter»;

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi;

b)

acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari della Corea del Nord, dal governo della Corea del Nord, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Corea del Nord e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b) al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano.

2.   L’allegato VII comprende l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.

Articolo 4 ter

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio.»

«Articolo 5 bis

1.   Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 è vietato:

a)

aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova filiale nella Corea del Nord; o

b)

costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2.

2.   È vietato:

a)

autorizzare l’apertura nell’Unione di un ufficio di rappresentanza o di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

b)

concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, relativi all’apertura nell’Unione di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o di una filiale;

c)

concedere un’autorizzazione per l’avvio e il proseguimento dell’attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un’autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, se l’ufficio di rappresentanza, la succursale o la filiale non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013;

d)

acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2.»;

5)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell’allegato V o a questi appartenenti. L’allegato V comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati nell’allegato IV che il Consiglio ha identificato, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nel confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (*2) come persone, entità o organismi che:

a)

sono responsabili dei programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, nonché le persone od organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e le entità che essi possiedono o controllano;

b)

forniscono servizi finanziari o provvedono, eventualmente con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari ubicati nel territorio dell’Unione, al trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell’Unione di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici nonché le persone o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e le entità che essi possiedono o controllano; o

c)

sono coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L’allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

(*2)   GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.»;"

6)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

È vietato:

a)

vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:

i)

la Corea del Nord o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

ii)

la Banca centrale della Corea del Nord;

iii)

un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

iv)

una persona fisica o una persona giuridica, un’entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

v)

una persona giuridica, un’entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

b)

fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un’entità o un organismo di cui alla lettera a);

c)

assistere una persona, un’entità o un organismo di cui alla lettera a) nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 9 ter

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone, entità od organismi designati elencati negli allegati IV e V;

b)

qualsiasi altra persona, entità od organismo della Corea del Nord, compreso il governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

c)

qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

2.   Si considera che le misure istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull’esecuzione di un contratto o di un’operazione quando l’esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3.   In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.»;

7)

le voci che figurano all’allegato I del presente regolamento sono inserite nell’allegato I bis esistente del regolamento (CE) n. 329/2007 dopo la voce I.A1.020;

8)

l’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato I ter del regolamento (CE) n. 329/2007;

9)

l’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato VII del regolamento (CE) n. 329/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

(2)   GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.

(3)   GU L 46 del 19.2.2013, pag. 28.


ALLEGATO I

«I.A1.021

Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)

acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa, a 293 K (20 °C); o

b)

acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto.

Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.

Nota tecnica: L’«acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto» ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l’aggiunta di azoto.

1C116

1C216

I.A1.022

Materiale composito carbonio-carbonio

1A002.b.1

I.A1.023

Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C).

Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.3»


ALLEGATO II

«ALLEGATO I ter

Beni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

7601

Alluminio greggio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

7603

Polveri e pagliette di alluminio

7604

Barre e profilati di alluminio

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

7608

Tubi di alluminio

7609

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità»


ALLEGATO III

«ALLEGATO VII

Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 4 bis

Codice SA

Designazione

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio, semilavorato o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi»


28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/10


REGOLAMENTO (UE) N. 297/2013 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2013

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.

(2)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(3)

Con il regolamento (UE) n. 44/2012 (2), il Consiglio ha stabilito, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE. Con i regolamenti (UE) n. 39/2013 (3) e (UE) n. 40/2013 (4), il Consiglio ha stabilito, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE.

(4)

Nel regolamento (UE) n. 39/2013 è opportuno chiarire le condizioni speciali per la fissazione delle possibilità di pesca di suri/sugarelli nelle zone VIIIc e IX.

(5)

Nel 2012, a seguito di trasferimenti di contingenti tra l'Unione e altre parti contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), sono state rese disponibili per l'Unione possibilità di pesca supplementari per l'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO. Di conseguenza, per il 2012, è opportuno modificare l’allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 con effetti dal 1o gennaio 2012, in modo da tener conto di tali nuove possibilità di pesca. Tali modifiche riguardano unicamente il 2012 e non pregiudicano il principio della stabilità relativa.

(6)

Le possibilità di pesca per le navi UE e della Norvegia, nonché le condizioni di accesso reciproco alle risorse ittiche nelle rispettive acque, sono stabilite ogni anno alla luce di consultazioni sui diritti di pesca detenuti conformemente all'accordo bilaterale in materia di pesca con la Norvegia (5). In attesa che si concludano le consultazioni sugli accordi per il 2013, il regolamento (UE) n. 40/2013 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock in questione. Le consultazioni con la Norvegia si sono concluse il 18 gennaio 2013 e sono stati stabiliti accordi in relazione alle possibilità di pesca per il 2013. È opportuno che le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 40/2013 siano modificate in tal senso.

(7)

I limiti di cattura dei cicerelli nella zona IIIa del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque UE delle zone CIEM IIa e IV sono provvisoriamente stabiliti nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013. Nel febbraio 2013 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Conformemente a tale parere, i limiti di cattura per le zone di gestione 1 e 2 dovrebbero essere fissati a 224 544 tonnellate e 17 544 tonnellate rispettivamente. Per la zona di gestione 3, il CIEM consiglia di fissare il limite del totale delle catture a 78 331 tonnellate. Poiché la zona di gestione 3 comprende le catture sia dell'UE che norvegesi, il limite dell'Unione in questa zona dovrebbe essere fissato a non più di 40 000 tonnellate. Dato che per le zone di gestione 4 e 6 i dati sulle catture e le indagini erano insufficienti perché il CIEM potesse effettuare una valutazione in base all'età. Di conseguenza, in linea con l'approccio adottato per altri stock in casi analoghi è opportuno fissare i limiti di cattura nelle suddette zone di gestione a 4 000 tonnellate e 336 tonnellate rispettivamente, il che corrisponde a una riduzione del 20% rispetto ai limiti di cattura del 2012 per le medesime zone. Conformemente al parere del CIEM, è opportuno fissare limiti di cattura pari a zero per le zone di gestione 5 e 7. Considerato che il cicerello costituisce uno stock condiviso con la Norvegia e considerata la disponibilità di cicerello nelle acque UE nel 2013, è opportuno prevedere uno scambio di contingenti con la Norvegia. Conseguentemente, il quantitativo attribuito alla Norvegia dal contingente del totale ammissibile di catture (TAC) dell'Unione dovrebbe essere fissato a 22 450 tonnellate di cicerello nella zona di gestione 1 in cambio di 1 769 tonnellate di merluzzo bianco della Norvegia settentrionale, 131 tonnellate di eglefino della Norvegia settentrionale, 250 tonnellate di passera di mare nel Mare del Nord e 95 tonnellate di molva nel Mare del Nord. Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013.

(8)

La nona riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), svoltasi a Manila dal 2 al 9 dicembre 2012, ha adottato nuove misure di conservazione e di gestione per il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato con riguardo alle limitazioni dello sforzo di pesca, nonché misure relative alla zona di divieto di pesca con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP). Nell'ambito della WCPFC è stato inoltre concluso un accordo sulle misure di gestione relative alla zona di sovrapposizione tra la WCPFC e la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC). Conformemente a tali misure, le navi UE che figurano nel registro di entrambe le organizzazioni sono tenute, quando pescano nella zona di sovrapposizione, a conformarsi unicamente alle misure di conservazione e di gestione della IATTC stabilite nel regolamento (UE) n. 40/2013. È opportuno che tali misure della WCPFC vengano recepite nel diritto dell'Unione.

(9)

Nell'ambito delle disposizioni della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) riguardanti la conservazione del pesce spada dell'Atlantico, l'Unione ha la possibilità di imputare fino a 200 tonnellate delle catture di pesce spada effettuate nella zona di gestione dell'Atlantico settentrionale al proprio contingente inutilizzato di catture di pesce spada dell'Atlantico meridionale. L'Unione può inoltre imputare fino a 200 tonnellate delle proprie catture di pesce spada effettuate nella zona di gestione dell'Atlantico meridionale al proprio contingente inutilizzato di catture di pesce spada dell'Atlantico settentrionale. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'Unione.

(10)

Nell'ambito della sua prima riunione annuale, tenutasi nel 2013, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un TAC per il sugarello cileno, inclusa una modifica delle modalità di comunicazione applicabili a questo tipo di pesca, e limitazioni dello sforzo per la pesca pelagica e la pesca di fondo. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'Unione.

(11)

I regolamenti (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 si applicano, in generale, a decorrere dal 1o gennaio 2013. È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2013 per quanto riguarda le modifiche ai suddetti regolamenti. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. È opportuno che la modifica del regolamento (UE) n. 44/2012si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi UE, è necessario modificare urgentemente i regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012

L'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 39/2013

L'allegato I del regolamento (UE) n. 39/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013

Il regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 4 è aggiunta la seguente lettera:

"n)   ‧zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC‧: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

longitudine 150 ° O,

longitudine 130 ° O,

latitudine 4 ° S,

latitudine 50 ° S.";

2)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Pesca pelagica – Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2013 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione nella zona suddetta.";

3)

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Pesca pelagica – TAC

1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 24, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

2.   Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, perché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.";

4)

l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora e del tonnetto striato

Gli Stati membri garantiscono che non venga aumentato il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20 ° N e 20 ° S.";

5)

l'articolo 30, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20 ° N e 20 ° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2013 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2013. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

a)

utilizzi o predisponga un DCP o dispositivi elettronici correlati;

b)

peschi su banchi avvalendosi di DCP.";

6)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 30 bis

Zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC

1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera n), applicano le misure di cui agli articoli da 29 a 31.

2.   Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera n), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 27, paragrafi da 2 a 6.";

7)

gli allegati IA, IB, ID, IJ, III e VIII sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55).

(3)  Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54).

(5)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).


ALLEGATO I

Nell'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012, la voce relativa all'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

NAFO 3 LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

328

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

335

Lettonia

46

Lituania

23  (1)

Spagna

4 486

Portogallo

1 875  (2)

Unione

7 093  (3)

TAC

12 098


(1)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 19,6 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

(2)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 10 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

(3)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 29,6 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da paesi terzi."


ALLEGATO II

1.   

Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nella zona VIIIc è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spagna

22 409  (1)  (3)

TAC analitico.

Francia

388  (1)

Portogallo

2 214  (1)  (3)

Unione

25 011

TAC

25 011

2.   

Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nella zona IX è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona

:

IX

(JAX/09.)

Spagna

7 762  (4)  (5)

TAC analitico.

Portogallo

22 238  (4)  (5)

Unione

30 000

TAC

30 000

3.   

Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli in X; acque UE della zona COPACE è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona

:

X; acque UE della zona COPACE (6)

(JAX/X34PRT)

Portogallo

Da fissare (7)  (8)

TAC precauzionale.

Unione

Da fissare (9)

TAC

Da fissare (9)

4.   

Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nelle acque UE della zona COPACE è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona

:

Acque UE della zona COPACE (10)

(JAX/341PRT)

Portogallo

Da fissare (11)  (12)

TAC precauzionale.

Unione

Da fissare (13)

TAC

Da fissare (13)


(1)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98 (2), fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

(2)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(3)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.)."

(4)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

(5)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C)."

(6)  Acque circostanti le isole Azzorre.

(7)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

(8)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

(9)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3."

(10)  Acque circostanti Madera.

(11)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

(12)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

(13)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3."


ALLEGATO III

1.   

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

a)

la voce relativa al cicerello e catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Cicerello e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona

:

Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (1)

Danimarca

249 006  (2)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

5 443  (2)

Germania

381  (2)

Svezia

9 144  (2)

Unione

263 974

Norvegia

22 450

TAC

286 424

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

Zona

:

Acque UE delle zone di gestione del cicerello

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danimarca

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Regno Unito

4 167

362

825

82

0

7

0

Germania

292

25

58

6

0

0

0

Svezia

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Unione

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norvegia

22 450

0

0

0

0

0

0

Totale

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0 "

b)

la voce relativa alla rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Rana Pescatrice

Lophiidae

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(ANF/04-N.)

Belgio

45

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

1 152

Germania

18

Paesi Bassi

16

Regno Unito

269

Unione

1 500

TAC

non pertinente"

c)

la voce relativa al brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(USK/567EI.)

Germania

13

TAC analitico.

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Spagna

46

Francia

548

Irlanda

53

Regno Unito

264

Altri

13  (3)

Unione

937

Norvegia

2 923  (4)  (5)  (6)

TAC

3 860

d)

la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Aringa (7)

Clupea harengus

Zona

:

IIIa

(HER/03 A.)

Danimarca

23 115  (8)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

370  (8)

Svezia

24 180  (8)

Unione

47 665  (8)

TAC

55 000

e)

la voce relativa all'aringa nelle acque UE e nelle acque norvegesi delle zona IV a nord di 53° 30' N è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Aringa (9)

Clupea harengus

Zona

:

Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N

(HER/4AB.)

Danimarca

81 945

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

50 632

Francia

23 464

Paesi Bassi

59 995

Svezia

4 863

Regno Unito

65 901

Unione

286 800

Norvegia

138 620  (10)

TAC

478 000

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a sud

di 62° N (HER/*04N-) ()

Unione

50 000

()  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.)."

f)

la voce relativa all'aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Aringa (12)

Clupea harengus

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/04-N.)

Svezia

922  (12)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

922

TAC

478 000

g)

la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Aringa (13)

Clupea harengus

Zona

:

IIIa

(HER/03A-BC)

Danimarca

5 692

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

51

Svezia

916

Unione

6 659

TAC

6 659

h)

la voce relativa all'aringa nelle zone IV, VIId e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Aringa (14)

Clupea harengus

Zona

:

IV, VIId e acque UE della zona IIa

(HER/2A47DX)

Belgio

71

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

13 787

Germania

71

Francia

71

Paesi Bassi

71

Svezia

67

Regno Unito

262

Unione

14 400

TAC

14 400

i)

la voce relativa all'aringa nelle zone IVc, VIId è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Aringa (15)

Clupea harengus

Zona

:

IVc e VIId (16)

(HER/4CXB7D)

Belgio

9 285  (17)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

1 187  (17)

Germania

733  (17)

Francia

13 035  (17)

Paesi Bassi

23 276  (17)

Regno Unito

5 064  (17)

Unione

52 580

TAC

478 000

j)

la voce relativa all'aringa nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

9  (18)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

3 026  (18)

Germania

76  (18)

Paesi Bassi

19  (18)

Svezia

530  (18)

Unione

3 660

TAC

3 783

k)

la voce relativa al merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque UE della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

782  (19)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

4 495  (19)

Germania

2 850  (19)

Francia

966  (19)

Paesi Bassi

2 540  (19)

Svezia

30  (19)

Regno Unito

10 311  (19)

Unione

21 974

Norvegia

4 501  (20)

TAC

26 475

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(COD/*04N-)

Unione

19 099 "

l)

la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/04-N.)

Svezia

382  (21)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

382

TAC

Non pertinente

m)

la voce relativa al merluzzo bianco nella zona VIId è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

VIId

(COD/07D.)

Belgio

66  (22)

TAC analitico.

Francia

1 295  (22)

Paesi Bassi

39  (22)

Regno Unito

143  (22)

Unione

1 543

TAC

1 543

n)

la voce relativa all'eglefino nella zona IIIa e nelle acque UE delle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

IIIa, acque UE delle sottodivisioni 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belgio

13

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

2 231

Germania

142

Paesi Bassi

3

Svezia

264

Unione

2 653

TAC

2 770 "

o)

la voce relativa all'eglefino nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

IV; acque UE della zona IIa

(HAD/2AC4.)

Belgio

257

TAC analitico.

Danimarca

1 770

Germania

1 126

Francia

1 963

Paesi Bassi

193

Svezia

178

Regno Unito

29 194

Unione

34 681

Norvegia

10 359

TAC

45 040

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(HAD/*04N-)

Unione

25 798 "

p)

la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/04-N.)

Svezia

707  (23)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

707

TAC

Non pertinente

q)

la voce relativa al merlano nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

IIIa

(WHG/03A.)

Danimarca

929

TAC precauzionale

Paesi Bassi

3

Svezia

99

Unione

1 031

TAC

1 050 "

r)

la voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

IV; acque UE della zona IIa

(WHG/2AC4.)

Belgio

365

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

1 577

Germania

410

Francia

2 370

Paesi Bassi

912

Svezia

3

Regno Unito

11 402

Unione

17 039

Norvegia

1 893  (24)

TAC

18 932

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(WHG/*04N-)

Unione

11 544 "

s)

la voce relativa al merlano e al merluzzo giallo nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(WHG/04-N.) per il merlano;

(POL/04-N.) per il merluzzo giallo

Svezia

190  (25)

TAC precauzionale.

Unione

190

TAC

Non pertinente

t)

la voce relativa al melù nelle acque norvegesi delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Acque norvegesi delle zone II e IV

(WHB/24-N.)

Danimarca

0

TAC analitico.

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

643 000 "

u)

la voce relativa al melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

(WHB/1X14)

Danimarca

17 715  (26)

TAC analitico.

Germania

6 888  (26)

Spagna

15 018  (26)  (27)

Francia

12 328  (26)

Irlanda

13 718  (26)

Paesi Bassi

21 601  (26)

Portogallo

1 395  (26)  (27)

Svezia

4 382  (26)

Regno Unito

22 987  (26)

Unione

116 032  (26)

Norvegia

45 000

TAC

643 000

v)

la voce relativa al melù nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.

(WHB/8C3411)

Spagna

13 213

TAC analitico.

Portogallo

3 303

Unione

16 516  (28)

TAC

643 000

w)

la voce relativa al melù nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

113 630  (29)  (30)

TAC analitico.

TAC

643 000

x)

la voce relativa alla molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

(BLI/5B67-)

Germania

25

TAC analitico.

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Estonia

4

Spagna

79

Francia

1 806

Irlanda

7

Lituania

2

Polonia

1

Regno Unito

459

Altri

7  (31)

Unione

2 390

Norvegia

150  (32)

TAC

2 540

y)

la voce relativa alla molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

(LIN/6X14.)

Belgio

30

TAC analitico.

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Danimarca

5

Germania

109

Spagna

2 211

Francia

2 357

Irlanda

591

Portogallo

5

Regno Unito

2 716

Unione

8 024

Norvegia

6 140  (33)  (34)

TAC

14 164

z)

la voce relativa alla molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(LIN/04-N.)

Belgio

7

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

831

Germania

23

Francia

9

Paesi Bassi

1

Regno Unito

74

Unione

945

TAC

Non pertinente"

aa)

la voce relativa allo scampo nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(NEP/04-N.)

Danimarca

947

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0

Regno Unito

53

Unione

1 000

TAC

Non pertinente"

bb)

la voce relativa al gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

IIIa

(PRA/03A.)

Danimarca

2 308

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

1 243

Unione

3 551

TAC

6 650 "

cc)

la voce relativa al gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarca

357

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

123  (35)

Unione

480

TAC

Non pertinente

dd)

la voce relativa alla passera di mare nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

55

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

7 117

Germania

37

Paesi Bassi

1 369

Svezia

381

Unione

8 959

TAC

9 142 "

(ee)

la voce relativa alla passera di mare nella zona IV, nelle acque UE della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

5 614

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

18 245

Germania

5 263

Francia

1 053

Paesi Bassi

35 086

Regno Unito

25 964

Unione

91 225

Norvegia

5 845

TAC

97 070

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(PLE/*04N-)

Unione

37 331 "

ff)

la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV, nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

(POK/2A34.)

Belgio

32

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

3 757

Germania

9 487

Francia

22 326

Paesi Bassi

95

Svezia

516

Regno Unito

7 273

Unione

43 486

Norvegia

47 734  (36))

TAC

91 220

gg)

la voce relativa al merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

(POK/56/-14)

Germania

484

TAC analitico.

Francia

4 805

Irlanda

421

Regno Unito

3 254

Unione

8 964

Norvegia

500  (37)

TAC

9 464

hh)

la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/04-N.)

Svezia

880  (38)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

880

TAC

Non pertinente

ii)

la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque UE delle zone IIa e IV e nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb e VI è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI

(GHL/2A-C46)

Danimarca

13

TAC analitico.

Germania

23

Estonia

13

Spagna

13

Francia

218

Irlanda

13

Lituania

13

Polonia

13

Regno Unito

857

Unione

1 176

Norvegia

824  (39)

TAC

2 000

jj)

la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV, nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

(MAC/2A34.)

Belgio

440  (42)

TAC analitico.

Danimarca

15 072  (42)

Germania

459  (42)

Francia

1 387  (42)

Paesi Bassi

1 396  (42)

Svezia

4 174  (40)  (41)  (42)

Regno Unito

1 293  (42)

Unione

24 221  (40)  (42)

Norvegia

141 809  (43)

TAC

Non pertinente

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa

(MAC/*03 A.)

IIIa e IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 e nel dicembre 2013

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

8 107

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

1 573

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0 "

kk)

la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

(MAC/2CX14-)

Germania

17 326

TAC analitico.

Spagna

18

Estonia

144

Francia

11 552

Irlanda

57 753

Lettonia

106

Lituania

106

Paesi Bassi

25 267

Polonia

1 220

Regno Unito

158 825

Unione

272 317

Norvegia

11 788  (44)  (45)

TAC

Non pertinente

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque UE e acque norvegesi della zona IVa

(MAC/*4 A-EN)

Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2013 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2013

Acque norvegesi della zona IIa

(MAC/*2AN-)

Germania

6 971

710

Francia

4 648

473

Irlanda

23 237

2 366

Paesi Bassi

10 166

1 035

Regno Unito

63 905

6 507

Unione

108 927

11 091 "

ll)

la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.

(MAC/8C3411)

Spagna

25 682  (46)

TAC analitico.

Francia

170  (46)

Portogallo

5 308  (46)

Unione

31 160

TAC

Non pertinente

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

2 157

Francia

14

Portogallo

446 "

mm)

la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

(MAC/2A4 A-N)

Danimarca

10 694  (47)

TAC analitico.

Unione

10 694  (47)

TAC

Non pertinente

nn)

la voce relativa alla sogliola nelle acque UE delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

Acque UE delle zone II e IV

(SOL/24-C.)

Belgio

1 164

TAC analitico.

Danimarca

532

Germania

931

Francia

233

Paesi Bassi

10 511

Regno Unito

599

Unione

13 970

Norvegia

30  (48)

TAC

14 000

oo)

la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona

:

IIIa

(SPR/03A.)

Danimarca

27 875  (49)

TAC precauzionale

Germania

58  (49)

Svezia

10 547  (49)

Unione

38 480

TAC

41 600

pp)

la voce relativa allo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona

:

..Acque UE zone IIa e IV

(SPR/2AC4-C)

Belgio

1 737  (51)

TAC precauzionale

Danimarca

137 489  (51)

Germania

1 737  (51)

Francia

1 737  (51)

Paesi Bassi

1 737  (51)

Svezia

1 330  (50)  (51)

Regno Unito

5 733  (51)

Unione

151 500

Norvegia

10 000

TAC

161 500

qq)

la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona

:

Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

(JAX/4BC7D)

Belgio

38  (54)

TAC precauzionale

Danimarca

16 367  (54)

Germania

1 445  (52)  (54)

Spagna

304  (54)

Francia

1 358  (52)  (54)

Irlanda

1 029  (54)

Paesi Bassi

9 854  (52)  (54)

Portogallo

35  (54)

Svezia

75  (54)

Regno Unito

3 895  (52)  (54)

Unione

34 400

Norvegia

3 550  (53)

TAC

37 950

rr)

la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IVa, delle zone VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, delle acque UE e acque internazionali della zona Vb e delle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(JAX/2A-14)

Danimarca

15 702  (55)  (57)

TAC analitico.

Germania

12 251  (55)  (56)  (57)

Spagna

16 711  (57)

Francia

6 306  (55)  (56)  (57)

Irlanda

40 803  (55)  (57)

Paesi Bassi

49 156  (55)  (56)  (57)

Portogallo

1 610  (57)

Svezia

675  (55)  (57)

Regno Unito

14 775  (55)  (56)  (57)

Unione

157 989

TAC

157 989

ss)

la voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIIa; acque UE delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Danimarca

167 345  (58)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

32  (58)  (59)

Paesi Bassi

123  (58)  (59)

Unione

167 500  (58)

Norvegia

20 000

TAC

187 500

tt)

la voce relativa al pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Pesce industriale

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(I/F/04-N.)

Svezia

800  (60)  (61)

TAC precauzionale

Unione

800

TAC

Non pertinente

uu)

la voce relativa ad altre specie nelle acque UE delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Altre specie

Zona

:

Acque UE delle zone Vb, VI e VII

(OTH/5B67-C)

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

140  (62)

TAC

Non pertinente

vv)

la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Altre specie

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(OTH/04-N.)

Belgio

35

TAC precauzionale

Danimarca

3 250

Germania

366

Francia

151

Paesi Bassi

260

Svezia

Non pertinente (63)

Regno Unito

2 438

Unione

6 500  (64)

TAC

Non pertinente

ww)

la voce relativa ad altre specie nelle acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Altre specie

Zona

:

Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N

(OTH/2A46AN)

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

3 250  (65)  (66)

TAC

Non pertinente

2.   

L'allegato IB del regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

a)

la voce relativa all'aringa nelle acque UE, norvegesi e internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Acque UE, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

(HER/1/2)

Belgio

14  (67)

TAC analitico.

Danimarca

13 806  (67)

Germania

2 418  (67)

Spagna

46  (67)

Francia

596  (67)

Irlanda

3 574  (67)

Paesi Bassi

4 941  (67)

Polonia

699  (67)

Portogallo

46  (67)

Finlandia

214  (67)

Svezia

5 116  (67)

Regno Unito

8 827  (67)

Unione

40 297  (67)

Norvegia

34 695  (68)

TAC

619 000

Condizioni speciali:

nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 34 695  t:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen

(HER/*2AJMN)"

b)

la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Acque norvegesi delle zone I e II

(COD/1N2AB.)

Germania

2 413

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Grecia

299

Spagna

2 691

Irlanda

299

Francia

2 215

Portogallo

2 691

Regno Unito

9 363

Unione

19 971

TAC

Non pertinente"

c)

la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi della zona XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV

(COD/N1GL14)

Germania

1 391  (69)  (70)  (71)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

309  (69)  (70)  (71)

Unione

1 700  (69)  (70)  (71)

Norvegia

500

TAC

Non pertinente

d)

la voce relativa al merluzzo bianco nelle zone I e IIb è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

I e IIb

(COD/1/2B.)

Germania

7 739  (74)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

14 329  (74)

Francia

3 758  (74)

Polonia

3 057  (74)

Portogallo

2 816  (74)

Regno Unito

5 223  (74)

Altri Stati membri

250  (72)  (74)

Unione

37 172  (73)

TAC

986 000

e)

la voce relativa all’ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(HAL/514GRN)

Portogallo

125

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

125

Norvegia

75  (75)

TAC

Non pertinente

f)

la voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona

:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(HAL/N1GRN.)

Unione

125

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Norvegia

75  (76)

TAC

Non pertinente

g)

la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(GRV/514GRN)

Unione

140  (77)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente (78)

h)

la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona

:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

140  (79)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente (80)

i)

la voce relativa al capelin nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Capelin

Mallotus villosus

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(CAP/514GRN)

Danimarca

4 909

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

46

Svezia

352

Germania

214

Tutti gli Stati membri

254  (81)  (82)

Unione

5 775  (83)

TAC

Non pertinente

j)

la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Acque norvegesi delle zone I e II

(HAD/1N2AB.)

Germania

317

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

191

Regno Unito

973

Unione

1 481

TAC

Non pertinente"

k)

la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(PRA/514GRN)

Danimarca

2 400

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

2 400

Unione

4 800

Norvegia

2 700  (84)

TAC

Non pertinente"

l)

la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

Acque norvegesi delle zone I e II

(POK/1N2AB.)

Germania

2 040

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

328

Regno Unito

182

Unione

2 550

TAC

Non pertinente"

m)

la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

Acque norvegesi delle zone I e II

(GHL/1N2AB.)

Germania

25  (85)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

25  (85)

Unione

50  (85)

TAC

Non pertinente

n)

la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1GRN.)

Germania

2 075

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

2 075  (86)

Norvegia

575

TAC

Non pertinente

o)

la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(GHL/514GRN)

Germania

3 695

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

195

Unione

3 890  (87)

Norvegia

575

TAC

Non pertinente

p)

la voce relativa agli scorfani nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

Acque norvegesi delle zone I e II

(RED/1N2AB.)

Germania

766  (88)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

95  (88)

Francia

84  (88)

Portogallo

405  (88)

Regno Unito

150  (88)

Unione

1 500  (88)

TAC

Non pertinente

q)

la voce relativa agli scorfani (di acque pelagiche) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Scorfani (acque pelagiche)

Sebastes spp.

Zona

:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

(RED/N1G14P)

Germania

2 173  (89)  (90)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

11  (89)  (90)

Regno Unito

16  (89)  (90)

Unione

2 200  (89)  (90)

Norvegia

800  (91)

TAC

Non pertinente

r)

la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Altre specie

Zona:

:

Acque norvegesi delle zone I e II

(OTH/1N2AB.)

Germania

117  (92)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

47  (92)

Regno Unito

186  (92)

Unione

350  (92)

TAC

Non pertinente

3.   

L'allegato ID del regolamento (UE) n. 40/2013 è modificato come segue:

a)

la voce relativa al pesce spada nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona

:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

6 949  (93)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

1 263  (93)

Altri Stati membri

135,5  (93)  (94)

Unione

8 347,5

TAC

13 700

b)

la voce relativa al pesce spada nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N è sostituita dalla seguente:

"Specie

:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona

:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

4 818,18  (95)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

361,82  (95)

Unione

5 180

TAC

15 000

4.   

L’allegato I J del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specié

:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona

:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

7 808,07 (1)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

8 463,14 (1)

Lituania

5 433,05 (1)

Polonia

9 341,74 (1)

Unione

31 046 (1)"

5.   

L'allegato III del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi ue operanti nelle acque di paesi terzi

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00' N

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

Specie demersali, a nord di 62° 00 N

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

Non attribuite: 2

50

Sgombro

Non pertinente

Non pertinente

70  (96)

Specie industriali, a sud di 62° 00' N

480

DK: 450

UK: 30

150

6.   

L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE UE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00' N

20

20

Venezuela (97)

Lutiani (acque della Guiana francese)

45

45


(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del contingente (OT1/*2A3A4).

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(4)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

(5)  Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t (OTH/*5B67-).

(6)  Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva (LIN/*5B67-) e 2 923 t per il brosmio (USK/*5B67-), sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII."

(7)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(8)  Condizioni speciali: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV (HER/*04-C.)."

(9)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

(10)  Di cui fino a 50 000 t possono essere prelevate nelle acque UE delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(11)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.)."

(12)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."

(13)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm."

(14)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm."

(15)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(16)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(17)  Condizioni speciali: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.)."

(18)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento."

(19)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

(20)  Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(21)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."

(22)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento."

(23)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."

(24)  Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(25)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti."

(26)  Condizioni speciali: di cui fino al 64 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(27)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione."

(28)  Condizioni speciali: di cui fino al 64 % può essere pescato nella ZEE norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2)."

(29)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(30)  Condizioni speciali: le catture nella zona IV non devono superare 28 408 t, vale a dire il 25 % del contingente di accesso della Norvegia."

(31)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(32)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C)."

(33)  Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t (OTH/*6X14.).

(34)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII."

(35)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."

(36)  Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC."

(37)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N)."

(38)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente."

(39)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C)."

(40)  Condizioni speciali: comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

(41)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(42)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

(43)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 39 599 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa (MAC/*03A.).

(44)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

(45)   28 362 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputate al limite di cattura (MAC/*N6530).

(46)  Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

(47)  Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente."

(48)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SOL/*04-C.)."

(49)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A)."

(50)  Inclusi i cicerelli.

(51)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e di merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C)."

(52)  Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

(53)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (JAX/*04-C.).

(54)  Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*4BC7D)."

(55)  Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno 2013, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

(56)  Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).

(57)  Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2o-14)."

(58)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OT2/*2A3A4).

(59)  Da prelevare unicamente nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV."

(60)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(61)  Condizioni speciali: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.)."

(62)  Da pescare esclusivamente con palangari."

(63)  Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(64)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni."

(65)  Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

(66)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni."

(67)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

(68)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

(69)  La zona della Groenlandia orientale denominata "Kleine Banke" è chiusa a tutte le attività di pesca. Tale zona è delimitata dalle seguenti coordinate:

 

64°40' N 37°30' O

 

64°40' N 36°30' O

 

64°15' N 36°30'O e

 

64°15' N 37°30' O

(70)  Può essere pescato a est o ovest della Groenlandia. Tuttavia, nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo:

con reti da traino dal 1o luglio al 31 dicembre 2013;

con palangari dal 1o aprile al 31 dicembre 2013.

(71)  TLe attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100 % e con VMS. Non oltre l'80 % del contingente può essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona deve essere condotto uno sforzo minimo di 10 cale per nave:

Zona

Confine

1.

Groenlandia orientale (COD/N65E44)

A nord di 65° N e ad est di 44° O

2.

Groenlandia orientale (COD/645E44)

Tra 64° N e 65° N ad est di 44° O

3.

Groenlandia orientale (COD/624E44)

Tra 62° N e 64° N ad est di 44° O

4.

Groenlandia orientale (COD/S62E44)

A sud di 62° N e ad est di 44° O

5.

Groenlandia occidentale (COD/S62W44)

A sud di 62° N e ad ovest di 44° O

6.

Groenlandia occidentale (COD/N62W44)

A nord di 62° N e ad ovest di 44° O"

(72)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(73)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(74)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 15 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco."

(75)  Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione, da pescare con palangari (HAL/*514GN)."

(76)  Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN)."

(77)  Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(78)  Alla Norvegia è assegnato un quantitativo totale di 120 tonnellate che può essere pescato nella zona di questo TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente."

(79)  Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(80)  Alla Norvegia è assegnato un quantitativo totale di 120 tonnellate che può essere pescato nella zona di questo TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente."

(81)  Ad eccezione degli Stati membri a cui è stato assegnato più del 10% del contingente dell'Unione.

(82)  Gli Stati membri a cui è stato assegnato un contingente possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente.

(83)  Da pescare dal 1o gennaio al 30 aprile 2013. Se un livello di cattura del 70% di questo contingente iniziale dell'Unione è raggiunto entro il 15 aprile 2013, tale contingente dell'Unione è automaticamente aumentato di un quantitativo supplementare di 5 775 t da pescare nello stesso periodo. Detto contingente supplementare dell'Unione si considera assegnato secondo gli stessi criteri di ripartizione."

(84)  Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione.

(85)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente."

(86)  Da pescare a sud di 68° N."

(87)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente."

(88)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente."

(89)  Può essere pescato solo con reti da traino.

(90)  Condizioni speciali: i contingenti possono essere pescati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte dei contingenti pescati in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*5-14P). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2013 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona (la "NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine N

Longitudine O

1

64° 45'

28° 30'

2

62° 50'

25° 45'

3

61° 55'

26° 45'

4

61° 00'

26° 30'

5

59° 00'

30° 00'

6

59° 00'

34° 00'

7

61° 30'

34° 00'

8

62° 50'

36° 00'

9

64° 45'

28° 30'

(91)  Da pescarsi esclusivamente nella NEAFC box definita nella nota in calce 2 (RED/*5-14N)."

(92)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente."

(93)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

(94)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria."

(95)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 3,86 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N)."

(96)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale."

(97)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione."


28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/48


REGOLAMENTO (UE) N. 298/2013 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (1) attua diverse misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.

(2)

Il 23 luglio 2012 e il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha concluso che un referendum costituzionale pacifico e credibile nello Zimbabwe avrebbe rappresentato una tappa importante nella preparazione di elezioni democratiche che avrebbe giustificato la sospensione immediata della maggior parte delle rimanenti misure restrittive mirate imposte dall'Unione nei confronti di persone ed entità.

(3)

Tenuto conto dell'esito del referendum costituzionale svoltosi nello Zimbabwe il 16 marzo 2013, il Consiglio ha deciso di sospendere il divieto di viaggio e il congelamento dei beni applicati alla maggioranza delle persone ed entità di cui all'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione dovrebbe essere oggetto di un riesame ogni tre mesi da parte del Consiglio in funzione degli sviluppi in loco.

(4)

Poiché alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2004.

(6)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2004 è sospesa fino al 20 febbraio 2014 nella misura in cui riguarda persone e entità elencate nell'allegato del presente regolamento. La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

(2)   GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.


ALLEGATO

I.   Persone

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

1

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2

Buka (alias Bhuka), Flora

3

Bvudzijena, Wayne

4

Charamba, George

5

Chidarikire, Faber Edmund

6

Chigwedere, Aeneas Soko

7

Chihota, Phineas

8

Chinamasa, Patrick Anthony

9

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10

Chinotimba, Joseph

11

Chipwere Augustine

12

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13

Dinha, Martin

14

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15

Gono, Gideon

16

Gurira, Cephas T.

17

Gwekwerere, Stephen (alias Steven)

18

Kachepa, Newton

19

Karakadzai, Mike Tichafa

20

Kasukuwere, Saviour

21

Kazangarare, Jawet

22

Khumalo, Sibangumuzi

23

Kunonga, Nolbert (alias Nobert)

24

Kwainona, Martin

25

Langa, Andrew

26

Mabunda, Musarashana

27

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

28

Made, Joseph Mtakwese

29

Madzongwe, Edna (alias Edina)

30

Maluleke, Titus

31

Mangwana, Paul Munyaradzi

32

Marumahoko, Reuben

33

Masuku, Angeline

34

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35

Mathuthu, Thokozile (alias Sithokozile)

36

Matibiri, Innocent Tonderai

37

Matiza, Joel Biggie

38

Matonga, Brighton (alias Bright)

39

Mhandu, Cairo (alias Kairo)

40

Mhonda, Fidellis

41

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44

Moyo, Jonathan Nathaniel

45

Moyo, Sibusio Bussie

46

Moyo, Simon Khaya

47

Mpofu, Obert Moses

48

Muchena, Henry

49

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

50

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51

Mudede, Tobaiwa (alias Tonneth)

52

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54

Murerwa, Herbert Muchemwa

52

Musariri, Munyaradzi

56

Mushohwe, Christopher Chindoti

57

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

58

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

59

Mzembi, Walter

60

Mzilikazi, Morgan S.

61

Nguni, Sylvester Robert

62

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

63

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65

Rugeje, Engelbert Abel

66

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

67

Sakupwanya, Stanley Urayayi

68

Savanhu, Tendai

69

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

70

Sekeremayi, Lovemore

71

Shamu, Webster Kotiwani

72

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73

Shungu, Etherton

74

Sibanda, Chris

75

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76

Sigauke, David

77

Sikosana, (alias Sikhosana), Absolom

78

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79

Tomana, Johannes

80

Veterai, Edmore

81

Zimondi, Paradzai Willings


II.   Entità

 

Nome

1

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2

Comoil (PVT) Ltd

3

Famba Safaris

4

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (alias Jongwe Printing and Publishing Co., alias Jongwe Printing and Publishing Company)

5

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6

OSLEG Ltd (alias Operation Sovereign Legitimacy)

7

Swift Investments (PVT) Ltd

8

Zidco Holdings (alias Zidco Holdings (PVT) Ltd)


28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 299/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2013

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (2), definisce le caratteristiche chimiche ed organolettiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva e stabilisce metodi di valutazione di tali caratteristiche. Occorre aggiornare detti metodi in base al parere degli esperti di chimica e conformemente all’operato svolto nell’ambito del Consiglio oleicolo internazionale (in appresso «COI»).

(2)

Ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri si accertano della conformità degli oli d’oliva e degli oli di sansa alle norme stabilite nel regolamento (CEE) n. 2568/91 e comminano le sanzioni opportune. Gli articoli 2 e 2 bis del regolamento (CEE) n. 2568/91 definiscono norme particolareggiate relative a tali controlli di conformità. Dette norme devono garantire che l’olio d’oliva per il quale è stata stabilita una norma di qualità sia effettivamente conforme alla norma stessa. Occorre precisare ulteriormente le norme di cui trattasi e prevedere, in particolare, un’analisi del rischio. Per procedere a tali controlli, è necessario definire il termine «olio d’oliva commercializzato».

(3)

L’esperienza ha insegnato che alcuni rischi di frode hanno fatto sì che la tutela dei consumatori non abbia potuto essere pienamente garantita dal regolamento (CEE) n. 2568/91. I detentori di olio d’oliva devono quindi iscrivere in un apposito registro le entrate e le uscite per ogni singola categoria di oli. Onde evitare eccessivi oneri amministrativi senza compromettere le finalità del registro degli oli d’oliva, la raccolta di informazioni va limitata fino alla fase dell’imbottigliamento dell’olio d’oliva.

(4)

Al fine di garantire il follow-up e di valutare le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2568/91, gli Stati membri comunicano alla Commissione non soltanto le misure nazionali di recepimento bensì anche i risultati dei controlli di conformità.

(5)

Al fine di proseguire il processo di armonizzazione con le norme internazionali stabilite dal COI è necessario aggiornare alcuni metodi di analisi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2568/91. Di conseguenza, il metodo di analisi previsto all’allegato XVIII del suddetto regolamento deve essere sostituito da un metodo più efficace. È opportuno altresì ovviare ad alcune incongruenze ed imperfezioni dei metodi di analisi di cui all’allegato IX del regolamento in parola.

(6)

Gli Stati membri hanno bisogno di un periodo di transizione per applicare la nuova normativa prevista dal presente regolamento.

(7)

La Commissione ha messo a punto un sistema informativo che consente di gestire i documenti e le procedure elettronicamente nell’ambito del proprio funzionamento interno e delle relazioni con le autorità interessate dalla politica agricola comune. Si ritiene che gli obblighi di notifica previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 possano essere rispettati mediante tale sistema, conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (3).

(8)

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 va modificato in conseguenza.

(9)

Il Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è espresso entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2 bis

1.   Ai fini del presente articolo, si intende per “olio d’oliva commercializzato” il quantitativo totale di olio d’oliva e di olio di sansa di uno Stato membro che è consumato in tale Stato membro oppure esportato da tale Stato membro.

2.   Gli Stati membri fanno in modo che i controlli di conformità siano effettuati selettivamente, in base ad un’analisi di rischio e con adeguata frequenza, onde garantire che l’olio d’oliva immesso in commercio corrisponda alla categoria dichiarata.

3.   I criteri di valutazione del rischio possono includere:

a)

la categoria dell’olio, il periodo di produzione, il prezzo degli oli rispetto a quello di altri oli vegetali, le operazioni di miscelazione e confezionamento, gli impianti e le condizioni di stoccaggio, il paese d’origine, il paese di destinazione, il mezzo di trasporto o il volume della partita;

b)

la posizione degli operatori nella catena di commercializzazione, il volume e/o il valore nonché la gamma di categorie di oli che commercializzano, il tipo di attività economica svolta quali la molitura, l’immagazzinamento, la raffinazione, la miscelazione, il confezionamento e la vendita al minuto;

c)

le risultanze che emergono da controlli precedenti, segnatamente per quanto riguarda il numero e il tipo di carenze accertate, la qualità abituale degli oli commercializzati e il livello di prestazione delle attrezzature tecniche adoperate;

d)

l’affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità degli operatori o dei loro sistemi di autocontrollo rispetto alla conformità alle norme di commercializzazione;

e)

il luogo in cui il controllo viene effettuato, in particolare se si tratta del primo punto di ingresso nell’Unione, dell’ultimo punto di uscita dall’Unione o del luogo in cui gli oli sono prodotti, confezionati, caricati o venduti al consumatore finale;

f)

qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere un rischio di non conformità.

4.   Gli Stati membri stabiliscono in anticipo:

a)

i criteri di valutazione del rischio di non conformità delle partite;

b)

sulla base di un’analisi del rischio per ogni singola categoria di rischio, il numero minimo di operatori o di partite e/o di quantitativi minimi che saranno soggetti ad un controllo di conformità.

Almeno un controllo annuale di conformità è effettuato per mille tonnellate di olio d’oliva commercializzato annualmente nello Stato membro.

5.   Gli Stati membri verificano la conformità:

a)

procedendo, in un ordine qualsiasi, alle analisi di cui all’allegato I; o

b)

nell’ordine previsto dall’albero decisionale di cui all’allegato I ter, fino a raggiungere una delle decisioni figuranti nel suddetto albero decisionale.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3

Qualora si constati che un olio non corrisponde alla descrizione della sua categoria, lo Stato membro interessato applica sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive stabilite in base alla gravità dell’irregolarità accertata, ferme restando altre sanzioni eventuali.

Se dai controlli emergono irregolarità sostanziali, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi alla fase di commercializzazione, alla categoria dell’olio, all’origine o ad altri criteri.»;

3)

si inserisce il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono, ai fini dell’esercizio della loro professione o a fini commerciali, olio d’oliva ed olio di sansa, dalla fase dell’estrazione al frantoio fino all’imbottigliamento incluso, hanno l’obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per ogni categoria di questi oli.

Gli Stati membri assicurano che l’obbligo di cui al primo paragrafo sia debitamente rispettato.»;

4)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 8

1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione le misure adottate per l’applicazione del presente regolamento. Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica di dette misure.

2.   Entro il 31 maggio di ogni anno, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente. La relazione contiene almeno i risultati dei controlli di conformità effettuati sugli oli d’oliva, presentati in base ai modelli figuranti nell’allegato XXI.

3.   Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1)

(*1)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;"

5)

l’allegato IX è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento;

6)

l’allegato XVIII è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento;

7)

l’allegato XXI, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento, è aggiunto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014. Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

(3)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

«ALLEGATO IX

ANALISI SPETTROFOTOMETRICA NELL’ULTRAVIOLETTO

PREMESSA

L’esame spettrofotometrico nell’ultravioletto può fornire informazioni sulla qualità di una sostanza grassa, sul suo stato di conservazione e sulle modificazioni indotte da processi tecnologici.

Gli assorbimenti alle lunghezze d’onda previste nel metodo sono dovuti alla presenza di sistemi dieni e trinci coniugati. I valori di tali assorbimenti sono espressi come estinzione specifica E 1 % 1 cm (estinzione di una soluzione della sostanza grassa all’1 % nel solvente prescritto, in uno spessore di 1 cm) convenzionalmente indicata con K (detto anche “coefficiente di estinzione”).

1.   OGGETTO

Il metodo descrive il procedimento per l’esecuzione dell’esame spettrofotometrico dell’olio di oliva (secondo la descrizione riportata nell’Appendice).

2.   PRINCIPIO DEL METODO

La sostanza grassa in esame viene disciolta nel solvente stabilito, quindi si determina l’estinzione della soluzione alle lunghezze d’onda prescritte, in riferimento al solvente puro. Dalle letture spettrofotometriche si calcolano le estinzioni specifiche. Si determina la specifica assorbanza alle lunghezze d’onda di 232 e 268 nm nell’isoottano o di 232 e 270 nm nel cicloesano, per una concentrazione di 1 g per 100 ml in una cuvetta di 10 mm.

3.   APPARECCHIATURA

3.1.   Spettrofotometro per misurare l’estinzione nell’ultravioletto fra 220 e 360 nm, con possibilità di lettura per ogni unità nanometrica. Prima dell’uso, si raccomanda di effettuare il controllo delle scale di lunghezza d’onda e di assorbanza secondo le modalità indicate qui di seguito.

3.1.1.

Scala delle lunghezza d’onda: questo controllo può essere effettuato mediante materiale di riferimento costituito da un filtro di vetro ottico contenente ossido di olmio, che presenta bande di assorbanza separate. Il materiale di riferimento è destinato alla la verifica e alla taratura della scala delle lunghezze d’onda dei spettrofotometri UV-visibile con ampiezza di banda spettrale nominale uguale o inferiore a 5 nm. Il filtro di vetro all’ossido di olmio è misurato in modalità di assorbanza rispetto ad una prova in bianco all’aria, su un intervallo di lunghezze d’onda compreso tra 640 e 240 nm. Per ogni ampiezza di banda spettrale (0,10 – 0,25 – 0,50 – 1,00 – 1,50 – 2,00 e 3,00), si esegue una correzione della linea di base con un porta-cuvette vuoto. Nella norma ISO 3656, le lunghezze d’onda della banda spettrale sono elencate nel certificato del materiale di riferimento.

3.1.2.

Scala di assorbanza: tale controllo può essere eseguito utilizzando materiale di riferimento composto da quattro soluzioni di dicromato di potassio in acido perclorico, sigillate in quattro cuvette UV in quarzo utilizzate per misurare la linearità e la precisione fotometrica di riferimento nell’ultravioletto. Le cuvette contenenti dicromato di potassio (40 mg/ml, 60 mg/ml, 80 mg/ml e 100 mg/ml) sono misurate rispetto ad una prova in bianco con acido perclorico. Nella norma ISO 3656 i valori netti di assorbanza sono elencati nel certificato del materiale di riferimento.

3.2.   Cuvette in quarzo rettangolari, con coperchio, di percorso ottico da 1 cm. Riempite di acqua o con altro solvente idoneo, non devono presentare fra di loro differenze superiori a 0,01 unità di estinzione.

3.3.   Matracci tarati da 25 ml.

3.4.   Bilancia analitica, idonea a fornire una lettura con l’approssimazione di 0,0001 g.

4.   REAGENTI

Si raccomanda di utilizzare solo reagenti di qualità analitica riconosciuta, salvo indicazione contraria.

Solvente: Isoottano (2,2,4 trimetilpentano) per la misurazione a 232 nm e 268 nm o cicloesano per la misurazione a 232 nm e 270 nm, con assorbanza inferiore a 0,12 a 232 nm e a 0,05 a 250 nm in riferimento all’acqua distillata, misurata in una cuvetta di 10 mm.

5.   PROCEDIMENTO

5.1.   Il campione in esame deve essere perfettamente omogeneo ed esente da impurità in sospensione. Gli oli liquidi a temperatura ambiente sono filtrati su carta ad una temperatura di circa 30 °C, i grassi concreti devono essere omogeneizzati e filtrati a una temperatura al massimo superiore di 10 °C rispetto alla loro temperatura di fusione.

5.2.   Del campione così preparato si versano circa 0,25 g (con un’approssimazione di 1 mg) in un matraccio tarato da 25 ml, si porta a volume con il solvente prescritto e si omogeneizza. La soluzione risultante deve essere perfettamente limpida. Qualora si riscontri opalescenza o torbidità si filtra rapidamente con carta.

5.3.   Con la soluzione ottenuta si riempie una cuvetta di quarzo e si misurano le estinzioni, usando come riferimento il solvente impiegato, ad una lunghezza d’onda adeguata fra 232 e 276 nm.

I valori di estinzione registrati devono essere compresi tra a 0,1 a 0,8; in caso contrario è necessario ripetere le misure utilizzando soluzioni più concentrate o più diluite, a seconda del caso.

NOTA: non è sempre necessario misurare l’assorbanza sull’intero intervallo delle lunghezze d’onda.

6.   ESPRESSIONE DEI RISULTATI

6.1.   Si rilevano le estinzioni specifiche (coefficienti di estinzione) alle varie lunghezze d’onda calcolate come segue:

Formula

in cui:

Κλ

=

estinzione specifica alla lunghezza d’onda λ,

Ελ

=

estinzione misurata alla lunghezza d’onda λ;

c

=

concentrazione della soluzione in g/100 ml;

s

=

spessore della cuvetta di quarzo in cm.

I risultati devono essere espressi con due cifre decimali.

6.2.   Variazione dell’estinzione specifica (ΔΚ)

L’esame spettrofotometrico dell’olio di oliva secondo il metodo ufficiale stabilito dalla legislazione dell’Unione prevede anche la determinazione della variazione del valore assoluto dell’estinzione specifica (ΔΚ), intesa come:

Formula

in cui Km è l’estinzione specifica alla lunghezza d’onda m: la lunghezza d’onda di massimo assorbimento dipende dal solvente utilizzato: 270 nm per il cicloesano e 268 nm per l’isoottano.

«Appendice

CARATTERISTICHE DELL’OLIO DI OLIVA

Categoria

Esteri metilici di acidi grassi (FAME) e esteri etilici di acidi grassi (FAEE)

Acidità (%) (*)

Indice di perossido mEq 02/kg (*)

Cere mg/kg (**)

2-gliceril monopalmitato (%)

Stigmastadiene mg/kg (1)

Differenza: ECN 42 (HPLC) e ECN 42 (calcolo teorico)

K232 (*)

K270 (*) ‧K 270 o K 268 (5)

Delta-K (*) (5)

Valutazione organolettica Mediana del difetto (Md) (*)

Valutazione organolettica Mediana del fruttato (Mf) (*)

1.

Olio di oliva extravergine

Σ FAME + FAEE ≤75 mg/kg oppure 75 mg/kg <Σ FAME + FAEE ≤150 mg/kg e (FAEE/FAME) ≤1,5

≤ 0,8

≤ 20

≤ 250

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≥ 14 %

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

2.

Olio di oliva vergine

≤ 2,0

≤ 20

≤ 250

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

3.

Olio di oliva lampante

> 2,0

≤ 300 (3)

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 0,50

≤ 0,3

Md > 3,5 (2)

≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %

4.

Olio di oliva raffinato

≤ 0,3

≤ 5

≤ 350

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 0,3

≤ 1,10

≤ 0,16

≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %

5.

Olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini

≤ 1,0

≤ 15

≤ 350

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 0,3

≤ 0,90

≤ 0,15

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

6.

Olio di sansa di oliva greggio

> 350 (4)

≤ 1,4

≤ 0,6

7.

Olio di sansa di oliva raffinato

≤ 0,3

≤ 5

> 350

≤ 1,4

≤ 0,5

≤ 2,00

≤ 0,20

8.

Olio di sansa di oliva

 

≤ 1,0

≤ 15

> 350

≤ 1,2

≤ 0,5

≤ 1,70

≤ 0,18

»

(1)  Somma degli isomeri che possono (o meno) essere separati mediante colonna capillare

(2)  O quando la mediana del difetto è inferiore o uguale a 3,5 e la mediana del fruttato è uguale a 0.

(3)  Gli oli con un contenuto di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg oppure se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5.

(4)  Gli oli con un contenuto di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5.

(5)  K 270 se il solvente è cicloesano, K 268 se il solvente è isoottano


ALLEGATO II

«ALLEGATO XVIII

DETERMINAZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL CONTENUTO EFFETTIVO E IL CONTENUTO TEORICO DI TRIACILGLICEROLI CON ECN 42

1.   OGGETTO

Determinazione della differenza assoluta tra i valori sperimentali dei triacilgliceroli (TAG) con numero di carbonio equivalente pari a 42 (ECN 42HPLC) ottenuti mediante determinazione nell’olio per cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) e il valore teorico dei TAG con un numero di carbonio equivalente pari a 42 (ECN 42teorico), calcolato a partire dalla composizione degli acidi grassi.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo è applicabile agli oli d’oliva. Mira a individuare la presenza di piccole quantità di oli di semi (ricchi in acido linoleico) in qualunque categoria di olio d’oliva.

3.   PRINCIPIO

Per gli oli puri, il contenuto in triacilgliceroli con ECN 42, determinato mediante HPLC, corrisponde all’incirca al contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN 42 (calcolato in base alla determinazione mediante GLC (gascromatografia gas-liquido) della composizione in acidi grassi). Una differenza superiore ai valori adottati per ciascun tipo di olio indica che l’olio contiene oli di semi.

4.   METODO

Il metodo per il calcolo del contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN 42 e della differenza rispetto ai dati HPLC si basa essenzialmente sulla coordinazione dei dati analitici ottenuti mediante altri metodi. È possibile distinguere tre fasi: determinazione della composizione in acidi grassi per cromatografia in fase gassosa su colonna capillare, calcolo della composizione teorica dei triacilgliceroli con ECN 42 e determinazione HPLC dei triacilgliceroli con ECN 42.

4.1.   Apparecchiatura

4.1.1.   Matracci a fondo arrotondato (palloni) da 250 e 500 ml.

4.1.2.   Becher da 100 ml.

4.1.3.   Colonna cromatografica in vetro (diametro interno: 21 mm, lunghezza 450 mm), provvista di rubinetto e cono normalizzato (femmina) alla sommità.

4.1.4.   Imbuti separatori da 250 ml con cono normalizzato (maschio) alla base, che si può adattare alla la sommità della colonna.

4.1.5.   Bacchetta di vetro, lunghezza 600 mm.

4.1.6.   Imbuto di vetro, diametro 80 mm.

4.1.7.   Matracci volumetrici, 50 ml.

4.1.8.   Matracci volumetrici, 20 ml.

4.1.9.   Evaporatore rotante.

4.1.10.   Cromatografo in fase liquida ad alta prestazione, con regolazione termostatica della temperatura della colonna.

4.1.11.   Unità di iniezione di 10 μl.

4.1.12.   Rivelatore: rifrattometro differenziale. La sensibilità su tutta la scala deve essere pari almeno a 10–4 unità dell’indice refrattivo.

4.1.13.   Colonna: tubo in acciaio inossidabile della lunghezza di 250 mm e del diametro interno di 4,5 mm, riempito con particelle di silice del diametro di 5 μm, contenente il 22-23 % di carbonio sotto forma di ottadecilsilano.

4.1.14.   Software di elaborazione dati.

4.1.15.   Fialette da circa 2 ml, con setti in teflon e cappucci a vite.

4.2.   Reagenti

I reagenti devono evidenziare una purezza per analisi. I solventi di eluizione devono essere degassati e possono essere riciclati più volte senza ripercussioni sulle separazioni.

4.2.1.   Etere di petrolio 40-60 °C, qualità per cromatografia o esano.

4.2.2.   Etere etilico, esente da perossidi, distillato da poco.

4.2.3.   Solvente per eluizione per purificare l’olio mediante cromatografia su colonna: miscela di etere di petrolio/etere etilico 87:13 (v/v).

4.2.4.   Gel di silice, 70-230, tipo Merck 7734, con un tenore di acqua normalizzato al 5 % (m/m).

4.2.5.   Lana di vetro.

4.2.6.   Acetone per HPLC.

4.2.7.   Acetonitrile o propionitrile per HPLC.

4.2.8.   Solvente di eluzione per HPLC: acetonitrile + acetone (proporzioni da regolare in modo da ottenere la separazione desiderata: cominciare con una miscela 50:50), o propionitrile.

4.2.9.   Solvente di solubilizzazione: acetone.

4.2.10.   Trigliceridi di riferimento: si possono usare i trigliceridi che si trovano in commercio (tripalmitina, trioleina ecc.), riportando su un grafico i rispettivi tempi di ritenzione in funzione del numero di carbonio equivalente, oppure utilizzare cromatogrammi di riferimento ottenuti impiegando olio di soia, miscela 30:70 olio di soia - olio di oliva e olio di oliva puro (cfr. note 1 e 2 e figure 1, 2, 3 e 4).

4.2.11.   Colonna di estrazione in fase solida (SPE) con gel di silice, 1 g, 6 ml.

4.3.   Preparazione del campione

Poiché alcune sostanze interferenti possono dar luogo a risultati falsamente positivi, il campione deve essere sempre purificato secondo il metodo IUPAC 2.507, impiegato per la determinazione dei composti polari nei grassi di frittura.

4.3.1.   Preparazione della colonna cromatografica

Riempire la colonna (4.1.3) con 30 ml circa di solvente di eluizione (4.2.3), introducendo poi nella colonna un tampone di lana di vetro (4.2.5) spingendolo sul fondo della colonna con la bacchetta di vetro (4.1.5).

In un becher da 100 ml, sospendere 25 g di gel di silice (4.2.4) in 80 ml di miscela di eluizione (4.2.3), trasferendola quindi nella colonna mediante un imbuto di vetro (4.1.6).

Per assicurare il completo trasferimento del gel di silice nella colonna, lavare il becher con la miscela di eluizione e trasferire nella colonna anche le porzioni di lavaggio.

Aprire il rubinetto e lasciar eluire il solvente dalla colonna fin a quando il suo livello supera di circa 1 cm quello del gel di silice.

4.3.2.   Cromatografia su colonna

In un matraccio tarato da 50 ml (4.1.7), pesare, con la precisione di 0,001 g, 2,5 ± 0,1 g di olio previamente filtrato, omogeneizzato e se necessario disidratato.

Diluirlo in 20 ml circa di solvente di eluizione (4.2.3), se necessario riscaldandolo leggermente per facilitare la dissoluzione. Raffreddare a temperatura ambiente e portare a volume con solvente di eluizione.

Con una pipetta volumetrica, introdurre 20 ml di soluzione all’interno della colonna preparata come indicato al punto 4.3.1, aprire il rubinetto e lasciar defluire il solvente fino al livello dello strato di gel di silice.

Eluire in seguito con 150 ml di solvente di eluizione (4.2.3), regolando il flusso del solvente a circa 2 ml/min (per passare attraverso la colonna, 150 ml impiegheranno circa 60-70 minuti).

Recuperare l’eluato in un matraccio a fondo arrotondato da 250 ml (4.1.1) precedentemente tarato in una stufa e pesato con accuratezza. Eliminare il solvente a pressione ridotta in un evaporatore rotante (4.1.9) e pesare il residuo che sarà impiegato per preparare la soluzione per l’analisi HPLC e per la preparazione dell’estere metilico.

Il campione deve essere recuperato almeno al 90 % per le categorie olio extra vergine, olio vergine, olio raffinato e olio d’oliva, e all’80 % per l’olio lampante e per l’olio di sansa.

4.3.3.   Purificazione mediante SPE

Attivare la colonna SPE con assorbente siliceo eluendo 6 ml di esano (4.2.3) sotto vuoto, evitandone l’essicazione.

Pesare con un’accuratezza dello 0,001 g, 0,12 g in una pipetta da 2 ml (4.1.15) e dissolvere in 0,5 ml di esano (4.2.3).

Versare nella colonna SPE la soluzione ed eluire con 10 ml di esano-etere dietilico (87:13 v/v) (4.2.3) sotto vuoto.

La frazione ottenuta è fatta evaporare completamente in un evaporatore rotante (4.1.9) a pressione ridotta e a temperatura ambiente. Il residuo è disciolto in 2 ml di acetone (4.2.6) per l’analisi dei triacilgliceroli (TAG).

4.4.   Analisi HPLC

4.4.1.   Preparazione dei campioni per l’analisi cromatografica

Preparare una soluzione al 5 % del campione da analizzare pesando 0,5 g (con uno scarto massimo di ± 0,001 g) del campione in un matraccio tarato da 10 ml e portare a volume (10 ml) con il solvente di solubilizzazione (4.2.9).

4.4.2.   Procedimento

Predisporre il sistema cromatografico. Far defluire il solvente di eluizione (4.2.8) ad un flusso di 1,5 ml/min, in modo da spurgare l’intero sistema. Attendere finché la linea di base è diventata stabile.

Iniettare 10 μl del campione preparato come indicato al punto 4.3.

4.4.3.   Calcolo ed espressione dei risultati

Impiegare il metodo della normalizzazione interna, ossia partendo dal presupposto che la somma delle aree dei picchi corrispondenti ai TAG da ECN 42 a ECN 52 è uguale al 100 %.

Calcolare la percentuale relativa di ciascun trigliceride applicando la formula:

Formula

I risultati devono essere espressi con almeno due cifre decimali.

Vedere le note 1, 2, 3 e 4.

4.5.   Calcolo della composizione dei triacilgliceroli (% di moli) a partire dai dati relativi alla composizione in acidi grassi (% dell’area)

4.5.1.   Determinazione della composizione in acidi grassi

La composizione in acidi grassi è determinata conformemente alla norma ISO 5508, mediante una colonna capillare. La preparazione degli esteri metilici è eseguita conformemente al metodo COI/T.20/Doc. n. 24.

4.5.2.   Acidi grassi considerati per il calcolo

I gliceridi sono raggruppati secondo i loro numeri di carbonio equivalente (ECN), tenendo conto delle equivalenze fra ECN e acidi grassi riportate qui di seguito. Sono stati presi in considerazione soltanto gli acidi grassi con 16 e 18 atomi di carbonio, perché sono i soli ad avere importanza per l’olio di oliva. Gli acidi grassi devono essere riproporzionati al 100 %.

Acidi grassi (FA)

Abbreviazione

Peso molecolare

(PM)

ECN

Acido palmitico

P

256,4

16

Acido palmitoleico

Po

254,4

14

Acido stearico

S

284,5

18

Acido oleico

O

282,5

16

Acido linoleico

L

280,4

14

Acido linolenico

Ln

278,4

12

4.5.3.   Trasformazione in moli della % dell’area per tutti gli acidi grassi (1)

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

4.5.4.   Riproporzionamento degli acidi grassi al 100 % (2)

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Il risultato esprime la percentuale di ciascun acido grasso in moli % sulla posizione complessiva (1, 2, 3) dei TAG.

Si calcola quindi la somma degli acidi grassi saturi P e S (SFA) e degli acidi grassi insaturi Po, O, L e Ln (UFA) (3):

Formula

Formula

4.5.5.   Calcolo della composizione degli acidi grassi nelle posizioni 2, e 1, 3 dei TAG:

Gli acidi grassi sono distribuiti in tre gruppi, nel modo seguente: uno per la posizione 2 e due identici per le posizioni 1 e 3, con coefficienti diversi per gli acidi saturi (P e S) e gli acidi insaturi (Po, O, L e Ln).

4.5.5.1.   Acidi grassi saturi nella posizione 2 [P(2) e S(2)] (4)

Formula

Formula

4.5.5.2.   Acidi grassi insaturi nella posizione 2 [Po(2), O(2), L(2) e Ln(2)] (5):

Formula

Formula

Formula

Formula

4.5.5.3.   Acidi grassi nelle posizioni 1e 3 [P(1,3), S(1,3), Po(1,3), O(1,3), L(1,3) e Ln(1,3)] (6):

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

4.5.6.   Calcolo dei triacilgliceroli

4.5.6.1.   TAG con un solo acido grasso (AAA, qui LLL, PoPoPo) (7)

Formula

4.5.6.2.   TAG con due acidi grassi (AAB, qui PoPoL, PoLL) (8)

Formula

Formula

4.5.6.3.   TAG con tre diversi acidi grassi (ABC, qui OLLn, PLLn, PoOLn, PPoLn) (9)

Formula

Formula

Formula

4.5.6.4.   Triacilgliceroli con ECN 42

I triagliceroli ECN 42 sono calcolati secondo le equazioni 7, 8 e 9 e sono espressi nell’ordine previsto di eluizione in HPLC (normalmente soltanto tre picchi).

LLL

PoLL e isomero di posizione LPoL

OLLn e isomeri di posizione OLnL e LnOL

PoPoL e isomero di posizione PoLPo

PoOLn e isomeri di posizione OPoLn e OLnPo

PLLn e isomeri di posizione LLnP e LnPL

PoPoPo

SLnLn e isomero di posizione LnSLn

PPoLn e isomeri di posizione PLnPo e PoPLn

I triacilgliceroli ECN 42 sono espressi dalla somma dei nove triacilgliceroli, compresi i loro isomeri di posizione. I risultati devono essere espressi con almeno due cifre decimali.

5.   VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Si confrontano il contenuto teorico calcolato e il contenuto determinato mediante HPLC. Se la differenza nel valore assoluto tra i dati HPLC e i dati teorici è superiore ai valori riportati nella norma per la pertinente categoria di olio, il campione contiene olio di semi.

I risultati vanno espressi con due cifre decimali.

6.   ESEMPIO (I NUMERI SI RIFERISCONO ALLE SEZIONI NEL TESTO DEL METODO)

— 4.5.1.   Calcolo della % di moli degli acidi grassi a partire dai dati della GLC (% normalizzata dell’area)

Per la composizione in acidi grassi si ottengono mediante GLC i dati seguenti:

FA

P

S

Po

O

L

Ln

PM

256,4

284,5

254,4

282,5

280,4

278,4

Area %

10,0

3,0

1,0

75,0

10,0

1,0

— 4.5.3   Conversione, in moli, della % dell’area per tutti gli acidi grassi (cfr. formula (1)]

moli P

=

Formula

moli S

=

Formula

moli Po

=

Formula

moli O

=

Formula

moli L

=

Formula

moli Ln

=

Formula

Somma

=

0,35821 moli TAG

— 4.5.4   Normalizzazione al 100 % delle moli di acidi grassi (cfr. formula (2)]

moli % P(1,2,3)

=

Formula

moli % S(1,2,3)

=

Formula

moli % Po(1,2,3)

=

Formula

moli % O(1,2,3)

=

Formula

moli % L(1,2,3)

=

Formula

moli % Ln(1,2,3)

=

Formula

Totale moli %

=

100 %

Somma degli acidi grassi saturi e insaturi nella posizione 1,2,3- dei TAG (cfr. formula (3)]:

Formula

Formula

— 4.5.5   Calcolo della composizione di acidi grassi nelle posizioni 2 e 1, 3 dei TAG

— 4.5.5.1   Acidi grassi saturi nella posizione 2 [P(2) e S(2)] (cfr. formula (4)]

Formula

Formula

— 4.5.5.2   Acidi grassi insaturi nella posizione 2 [Po(1,3), O(1,3), L(1,3) e Ln(1,3)] (cfr. formula (5)]

Formula

Formula

Formula

Formula

— 4.5.5.3   Acidi grassi nelle posizioni 1, 3 [P(1,3), S(1,3), Po(1,3), O(1,3), L(1,3) e Ln(1,3)] (cfr. formula (6)]

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

— 4.5.6.   Calcolo dei triacilgliceroli

Dalla composizione calcolata di acidi grassi nelle posizioni 2 e 1e 3:

AG in

posiz.1,3-

posiz. 2-

P

16,004  %

0,653  %

S

4,325  %

0,177  %

Po

1,015  %

1,262  %

O

68,526  %

85,296  %

L

9,204  %

11,457  %

Ln

0,927  %

1,153  %

Somma

100,0  %

100,0  %

si calcolano i seguenti triacilgliceroli:

LLL

PoPoPo

PoLL con 1 isomero di posizione

SLnLn con 1 isomero di posizione

PoPoL con 1 isomero di posizione

PPoLn con 2 isomeri di posizione

OLLn con 2 isomeri di posizione

PLLn con 2 isomeri di posizione

PoOLn con 2 isomeri di posizione

— 4.5.6.1.   TAG con un unico acido grasso (LLL, PoPoPo) (cfr. formula (7)]

Formula
= 0,09706 moli LLL

Formula

— 4.5.6.2   TAG con due acidi grassi (PoLL, SLnLn, PoPoL) (cfr. formula (8)]

Formula

Formula

0,03210 moli PoLL

Formula

Formula

0,00094 moli SLnLn

Formula

Formula

0,00354 moli PoPoL

— 4.5.6.3   TAG con tre diversi acidi grassi (PoPLn, OLLn, PLLn, PoOLn) Cfr. formula (9)

Formula

Formula

Formula

0,00761 moli PPoLn

Formula

Formula

Formula

0,43655 moli OLLn

Formula

Formula

Formula

0,06907 moli PLLn

Formula

Formula

Formula

0,04812 di moli PoOLn

ECN42 = 0,69512 % di moli TAG

Nota 1: L’ordine di eluizione può essere determinato calcolando i numeri di carbonio equivalente, spesso definiti dalla relazione

Formula
, dove CN è il numero di carbonio ed n è il numero di doppi legami; esso può essere calcolato precisamente tenendo conto dell’origine del doppio legame. Se no, nl e nln sono i numeri di doppi legami attribuiti rispettivamente agli acidi oleico, linoleico e linolenico, il numero di carbonio equivalente può essere calcolato mediante la relazione data dalla formula:

Formula

dove i coefficienti do, dl e dln possono essere calcolati mediante i trigliceridi di riferimento. Nelle condizioni specificate nel presente metodo, la relazione ottenuta sarà vicina a:

Formula

Nota 2: Con diversi trigliceridi di riferimento, è anche possibile calcolare la risoluzione rispetto alla trioleina:

Formula
trioleina

impiegando il tempo corretto di ritenzione RT

Formula

Il grafico di log α in funzione di f (numero di doppi legami) consente di determinare i valori di ritenzione per tutti i trigliceridi degli acidi grassi contenuti nei trigliceridi di riferimento - cfr. figura 1.

Nota 3: l’efficienza della colonna dovrebbe permettere una chiara separazione del picco della trilinoleina dai picchi dei trigliceridi con un RT adiacente. L’eluizione viene effettuata fino al picco corrispondente a ECN 52.

Nota 4: una misura corretta delle aree di tutti i picchi rilevanti per la presente determinazione è garantita quando l’altezza del secondo picco della serie ECN 50 è pari al 50 % del massimo della scala di registrazione.

Figura 1

Grafico di log α in funzione di f (numero di doppi legami)

Image 1

Numero di doppi legami

La: acido laurico; My: acido miristico; P: acido palmitico; S: acido stearico; O: acido oleico; L: acido linoleico; Ln: acido linolenico

Figura 2

Olio di oliva a basso tenore in acido linoleico

a

Image 2

Con solvente: acetone/acetonitrile.

PROFILO a: componenti principali dei picchi cromatografici: ECN42: (1) LLL + PoLL; (2) OLLn + PoOLn; (3) PLLn; ECN44: (4) OLL + PoOL; (5) OOLn + PLL; (6) POLn + PPoPo; (7) OOL + PoOO; ECN46: (8) OOL + LnPP; (9) PoOO; (10) SLL + PLO; (11) PoOP + SPoL + SOLn + SPoPo; (12) PLP; ECN48: (13) OOO + PoPP; (14 + 15) SOL + POO; (16) POP; ECN50: (17) SOO; (18) POS + SLS.

b

Image 3

Con solvente: propionitrile

PROFILO b: componenti principali dei picchi cromatografici: ECN42: (1) LLL; (2) OLLn + PoLL; (3) PLLn; ECN44: (4) OLL; (5) OOLn + PoOL; (6) PLL + PoPoO; (7) POLn + PPoPo + PPoL; ECN46: (8) OOL + LnPP; (9) PoOO; (10) SLL + PLO; (11) PoOP + SPoL + SOLn + SPoPo; (12) PLP; ECN48: (13) OOO + PoPP; (14) SOL; (15) POO; (16) POP; ECN50: (17) SOO; (18) POS + SLS

Figura 3

Olio di oliva ad alto tenore in acido linoleico

a

Image 4

Con solvente: Acetone/Acetonitrile (50:50).

Profilo a: componenti principali dei picchi cromatografici: ECN42: (1’) LLL + PoLL; (2’) OLLn + PoOLn; (3’) PLLn; ECN44: (4’) OLL + PoOL; (5’) OOLn + PLL; (6’) POLn + PPoPo; ECN46: (7’) OOL + PoOO; (8’) PLO + SLL + PoOP; (9’) PLP + PoPP; ECN48: (10’) OOO; (11’) POO + SLL + PPoO; (12’) POP + PLS; ECN50: (13’) SOO; (14’) POS + SLS

b

Image 5

Con solvente: propionitrile.

Profilo b: componenti principali dei picchi cromatografici: ECN42: (1) LLL; (2 + 2’) OLLn + PoLL; (3) PLLn; ECN44: (4) OLL; (5) OOLn + PoOL; (6) PLL + PoPoO; (7) POLn + PPoPo + PPoL; ECN46: (8) OOL + LnPP; (9) PoOO; (10) SLL + PLO; (11) PoOP + SPoL + SOLn + SPoPo; ECN48: (12) PLP; (13) OOO + PoPP; (14) SOL; (15) POO; (16) POP; ECN50: (17) SOO; (18) POS + SLS; ECN52: (19) AOO.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO XXI

Risultati dei controlli di conformità eseguiti sugli oli di oliva di cui al paragrafo 2 dell’articolo 8

 

Etichettatura

Parametri chimici

Caratteristiche organolettiche (4)

Conclusione finale

Campione

Categoria

Paese di origine

Luogo di ispezione (1)

Denominazione legale

Denominazione di origine

Condizioni di conservazione

Informazione erronea

Leggibilità

C/NC (3)

Parametri fuori limite

SÌ/NO

Se sì, indicare quale/quali (2)

C/NC (3)

Mediana dei difetti

MEDIA-na del fruttato

C/NC (3)

Azione richiesta

Sanzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Mercato interno (frantoi, imbottigliatori, fase di vendita al dettaglio), esportazione, importazione

(2)  Ciascuna caratteristica dell’olio di oliva di cui all’allegato I deve avere un codice

(3)  Conforme/non conforme

(4)  Non richieste per l’olio di oliva e per l’olio di sansa»


28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/71


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, l’articolo 8, punto 4 e l’articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo e di prodotti a base di latte e l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite.

(2)

L’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce un elenco di paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati ad introdurre nell’Unione partite di latte crudo o di prodotti a base di latte e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali merci. L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce che gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale da paesi terzi o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell’allegato I di tale regolamento, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico come disposto da tale articolo.

(3)

Il rischio derivante dalle importazioni nell’Unione di prodotti a base di latte prodotti da latte crudo di cammelli della specie Camelus dromedarius (cammello dromedario) proveniente da paesi terzi o parti dei medesimi a rischio di afta epizootica di cui alla colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 non è superiore al rischio derivante dalle importazioni di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti ai trattamenti termici o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto ai trattamenti termici di cui all’articolo 4 dello stesso regolamento. Di conseguenza, occorre modificare tale articolo per includervi prodotti a base di latte crudo di tale specie.

(4)

Inoltre, l’Emirato del Dubai, parte degli Emirati arabi uniti, paese terzo non incluso nell’elenco dell’Organizzazione mondiale per la salute animale come indenne da afta epizootica, ha espresso interesse ad esportare nell’Unione prodotti a base di latte crudo di dromedario sottoposto a previo trattamento fisico o chimico in conformità dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 605//2010 e ha presentato informazioni a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4).

(5)

Il servizio d’ispezione della Commissione ha ottenuto risultati soddisfacenti dai controlli svolti in materia di salute pubblica e degli animali sulla produzione di latte ottenuto da dromedari nell’emirato del Dubai. Inoltre, l’emirato del Dubai ha recepito adeguatamente le raccomandazioni del servizio d’ispezione della Commissione.

(6)

Sulla base di tali informazioni, si può concludere che l’emirato del Dubai è in grado di fornire le necessarie garanzie per assicurare che i prodotti a base a base di latte crudo di dromedario prodotti al suo interno siano conformi alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, a rischio di afta epizootica di cui alla colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

(7)

Al fine di autorizzare le importazioni nell’Unione di prodotti a base di latte di dromedario provenienti da talune parti del territorio nazionale degli Emirati Arabi Uniti, occorre aggiungere l’emirato del Dubai all’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, con l’indicazione che l’autorizzazione prevista alla colonna C di tale elenco si applica unicamente ai prodotti fabbricati a partire da latte di tale specie.

(8)

Occorre modificare il modello di certificato sanitario «Milk-HTC» di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010 in modo da includervi un riferimento ai prodotti a base di latte di dromedario.

(9)

Taluni prodotti a base di latte di cui al regolamento (UE) n. 605/2010 non rientrano nei codici merceologici (codici SA) riportati nei modelli di certificati sanitari per i prodotti a base di latte. Al fine di consentire un’identificazione più precisa di tali prodotti nei modelli di certificati sanitari, è necessario aggiungere i codici mancanti SA 15.17 (margarina) e 28.35 (fosfati) nei rispettivi modelli di certificati sanitari «Milk-HTB»,»Milk-HTC» e «Milk-T/S» nell’allegato II del suddetto regolamento.

(10)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 va pertanto modificato di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove esplicitamente autorizzati nell’allegato I, di camelidi della specie Camelus dromedarius provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell’allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:»;

2)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)   GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.

(4)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) n. 605/2010 sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

la seguente voce è inserita dopo la voce relativa ad Andorra nella tabella figurante in allegato:

«AE

L’Emirato del Dubai degli Emirati arabi uniti (1)

0

0

+ (2

b)

sono inserite le seguenti note nella tabella figurante in allegato:

«(1)

solo prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius;

(2)

sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius.»;

2)

nell’allegato II, la parte 2 è così modificata:

a)

nel modello Milk-HTB, nelle note, nella parte I, il riferimento della casella I.19 è sostituito dal seguente:

«—

Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 o 35.04.»;

b)

il modello Milk-HTC è sostituito dal seguente:

« Modello Milk-HTC

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all’importazione nell’Unione europea

Image 6

Testo di immagine

Image 7

Testo di immagine

Image 8

Testo di immagine

c)

nel modello Milk-T/S, nelle note, nella parte I, la casella I.19 è sostituita dalla seguente:

«—

Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 o 35.04.»


28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/78


REGOLAMENTO (UE) N. 301/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Ciclo annuale di miglioramenti 2009 – 2011 dei principi contabili internazionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 17 maggio 2012, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011 dei principi contabili internazionali (i miglioramenti), nel contesto dell’ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L’obiettivo dei miglioramenti è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale iniziato nel 2009. Tre miglioramenti, in particolare le modifiche dell’Appendice D dell’IFRS 1 e dei principi contabili internazionali IAS 16 e IAS 34, rappresentano chiarimenti o correzioni dei principi in questione. Gli altri tre miglioramenti, in particolare le modifiche dell’IFRS 1, dello IAS 1 e dello IAS 32, comportano cambiamenti dei requisiti esistenti oppure la formulazione di linee guida aggiuntive in merito all’implementazione di tali requisiti.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

(2)

il Principio contabile internazionale (IAS) n. 1 Presentazione del bilancio è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

(3)

l’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e lo IAS 34 Bilanci intermedi sono modificati in conformità allo IAS 1 come indicato nell’allegato del presente regolamento;

(4)

lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

(5)

lo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

(6)

l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili è modificata in conformità allo IAS 32 come indicato nell’allegato del presente regolamento;

(7)

lo IAS 34 Bilanci intermedi è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2013 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)   GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 1

IFRS 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

IAS 1

IAS 1

Presentazione del bilancio

IAS 16

IAS 16

Immobili, impianti e macchinari

IAS 32

IAS 32

Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

IAS 34

IAS 34

Bilanci intermedi

“Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo. Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org”

Modifica all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Si aggiungono i paragrafi 4A–4B, 23A–23B e 39P.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4A

Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, un'entità che abbia applicato gli IFRS per un esercizio precedente, ma il cui bilancio annuale più recente non contenga una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve, deve applicare il presente IFRS o deve applicare gli IFRS retroattivamente in base alle disposizioni dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori come se l’entità non avesse mai smesso di applicare gli IFRS.

4B

Se un’entità decide di non applicare il presente IFRS in conformità al paragrafo 4A, l’entità deve comunque applicare le disposizioni informative di cui ai paragrafi 23A–23B dell’IFRS 1 in aggiunta alle disposizioni informative di cui allo IAS 8.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Spiegazione del passaggio agli IFRS

23A

Un’entità che abbia applicato gli IFRS a un esercizio precedente, come descritto nel paragrafo 4A, deve indicare:

(a)

le motivazioni per cui ha smesso di applicare gli IFRS; e

(b)

le motivazioni per cui ha ripreso ad applicare gli IFRS.

23B

Se un’entità, in conformità al paragrafo 4A, decide di non applicare l'IFRS 1, deve illustrare le ragioni per cui ha scelto di applicare gli IFRS come se non avesse mai smesso di applicarli.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39P

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha aggiunto i paragrafi 4A–4B e 23A–23B. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica all’Appendice D dell’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Il paragrafo D23 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 39Q.

Oneri finanziari

D23

Un neo-utilizzatore può scegliere di applicare le disposizioni dello IAS 23 a partire dalla data di entrata in vigore o da una data precedente come consentito dal paragrafo 28 dello IAS 23. A partire dalla data in cui un’entità che applica la presente esenzione inizia ad applicare lo IAS 23, l’entità:

(a)

non deve rideterminare la parte degli oneri finanziari capitalizzati in base ai precedenti principi contabili e che era stata inclusa nel valore contabile delle attività a tale data; e

(b)

deve considerare gli oneri finanziari sostenuti a partire da tale data in conformità allo IAS 23, comprendendo gli oneri finanziari sostenuti a partire da tale data e relativi ad attività già in corso di costruzione.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39Q

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo D23. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica allo IAS 1 Presentazione del bilancio

I paragrafi 10, 38 e 41 sono modificati. I paragrafi 39 e 40 sono eliminati. Si aggiungono i paragrafi 38A–38D, 40A–40D e 139L (sebbene il contenuto dei paragrafi 38A e 38B sia basato sui precedenti paragrafi 39 e 40 che ora sono stati eliminati) oltre ai titoli che precedono i paragrafi 38, 38C e 40A.

Informativa completa di bilancio

10

Un’informativa di bilancio completa include:

(a)

un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;

(b)

un prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio;

(c)

un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;

(d)

un rendiconto finanziario dell’esercizio;

(e)

le note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;

(ea)

le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A; e

(f)

un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente se un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure se riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D.

Un’entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo" .

Informazioni comparative

Informazioni comparative minime

38

Ad eccezione di quando gli IFRS consentano o richiedano diversamente, un’entità deve presentare le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell’esercizio corrente. Un’entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell’esercizio di riferimento.

38A

Un’entità deve presentare almeno due prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti distinti dell'utile (perdita) d'esercizio (se presentati), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto, con le relative note integrative.

38B

In alcuni casi l’informazione descrittiva fornita nel bilancio dell’/degli esercizio/esercizi precedente/i è significativa anche per l’esercizio in corso. Per esempio, un’entità presenta nell’esercizio corrente i dettagli di una causa legale i cui esiti erano incerti alla data di chiusura dell’esercizio precedente e che non è stata ancora definita. Gli utilizzatori del bilancio possono trarre beneficio dall'informazione che indica che l'incertezza esisteva alla fine dell'esercizio precedente e dall'informazione relativa alle iniziative che sono state intraprese nel corso dell'esercizio per risolvere tale incertezza.

Informazioni comparative aggiuntive

38C

Un’entità può presentare informazioni comparative aggiuntive rispetto ai prospetti comparativi minimi richiesti dagli IFRS, purché tali informazioni comparative siano predisposte in conformità agli IFRS. Tali informazioni comparative possono consistere di uno o più dei prospetti di cui al paragrafo 10, ma non occorre comprendano un’informativa completa di bilancio. In tal caso l’entità deve presentare, per tali prospetti aggiuntivi, le relative note integrative.

38D

Per esempio, un’entità può presentare un terzo prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (presentando così l’esercizio corrente, quello precedente e un ulteriore esercizio comparativo). Tuttavia, l’entità non deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un terzo rendiconto finanziario o un terzo prospetto delle variazioni di patrimonio netto (ossia, un ulteriore bilancio comparativo). L’entità deve presentare, nelle note al bilancio, le informazioni comparative relative a quello specifico prospetto aggiuntivo dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.

39

[Eliminato]

40

[Eliminato]

Cambiamento dei principi contabili, rideterminazione retroattiva o riclassificazione

40A

Un’entità deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell’esercizio precedente in aggiunta ai prospetti informativi comparativi minimi richiesti dal paragrafo 38A se:

(a)

applica un principio contabile retroattivamente, ridetermina retroattivamente voci del proprio bilancio oppure riclassifica alcune voci del proprio bilancio; e

(b)

l’applicazione retroattiva, la rideterminazione retroattiva o la riclassificazione hanno un impatto significativo sull'informativa riportata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente.

40B

Nelle circostanze descritte nel paragrafo 40A, un’entità deve presentare tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria:

(a)

alla chiusura dell’esercizio corrente;

(b)

alla chiusura dell’esercizio precedente; e

(c)

all’inizio dell’esercizio precedente.

40C

Se un’entità deve presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria aggiuntivo in conformità al paragrafo 40A, deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 41–44 e dallo IAS 8. Tuttavia, non deve presentare le note relative al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura all'inizio dell'esercizio precedente.

40D

La data di tale prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura deve essere quella di inizio dell'esercizio precedente indipendentemente dal fatto che il bilancio dell'entità riporti o meno informazioni comparative relative agli esercizi precedenti (come consentito dal paragrafo 38C).

41

Se l’entità modifica la presentazione o la classificazione delle voci nel bilancio, deve riclassificare gli importi comparativi a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando un'entità riclassifica gli importi comparativi, deve indicare (incluso all'inizio dell'esercizio precedente):

(a)

la natura della riclassificazione;

(b)

l’importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata; e

(c)

i motivi della riclassificazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

139L

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato i paragrafi 10, 38 e 41, ha eliminato i paragrafi 39–40 e ha aggiunto i paragrafi 38A–38D e 40A–40D. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche conseguenti ad altri principi risultanti dalla modifica allo IAS 1

Le seguenti modifiche agli altri IFRS sono necessarie al fine di garantire la coerenza con lo IAS 1 rivisto nella sostanza.

Modifica all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Il paragrafo 21 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 39R.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Informazioni comparative

21

Il primo bilancio che l’entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti distinti dell’utile (perdita) d’esercizio (se presentato), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note, incluse le informazioni comparative per tutti i prospetti presentati.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39R

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 21. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica allo IAS 34 Bilanci intermedi

Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 52.

CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

5

Lo IAS 1 definisce un’informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:

(a)

un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;

(b)

un prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio;

(c)

un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;

(d)

un rendiconto finanziario dell’esercizio;

(e)

le note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;

(ea)

le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1; e

(f)

un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A–40D dello IAS 1.

Un’entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

52

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 5 come modifica conseguente alla modifica allo IAS 1 Presentazione del bilancio. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

Il paragrafo 8 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 81G.

RILEVAZIONE

8

Elementi quali pezzi di ricambio, attrezzature in dotazione e attrezzature per la manutenzione devono essere rilevate in conformità al presente IFRS se soddisfano la definizione di immobili, impianti e macchinari. In alternativa, tali elementi devono essere rilevati come rimanenze.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

81G

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 8. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

I paragrafi 35, 37 e 39 sono modificati e si aggiungono i paragrafi 35A e 97M.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

Interessi, dividendi, perdite e utili (vedere anche paragrafo AG37)

35

Interessi, dividendi, perdite ed utili correlati a uno strumento finanziario o a una componente che è una passività finanziaria devono essere rilevati come proventi od oneri nell’utile (perdita) d’esercizio. Le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere rilevate dall’entità direttamente nel patrimonio netto. I costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale devono essere contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto.

35A

Le imposte sul reddito relative alle distribuzioni ai possessori di uno strumento finanziario e ai costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 12 Imposte sul reddito.

37

Un’entità tipicamente sostiene vari costi nell’emissione o riacquisto dei propri strumenti rappresentativi di capitale. Tali costi possono comprendere spese di registro e altri oneri dovuti all’Autorità di regolamentazione, importi pagati a consulenti legali, contabili e ad altri professionisti, costi di stampa, imposte di registro e di bollo. I costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale sono contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all’operazione sul capitale che diversamente sarebbero stati evitati. I costi di un’operazione sul capitale che viene abbandonata sono rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio.

39

L’importo dei costi di transazione portato in deduzione del patrimonio netto nell’esercizio deve essere indicato distintamente secondo quanto previsto dallo IAS 1.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

97M

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato i paragrafi 35, 37 e 39 e ha aggiunto il paragrafo 35A. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche conseguenti ad altri principi risultanti dalla modifica allo IAS 32

Le seguenti modifiche agli altri IFRS sono necessarie al fine di garantire la coerenza con lo IAS 32 rivisto nella sostanza.

Modifica all’IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

Il paragrafo 11 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 17.

INTERPRETAZIONE

11

Come richiesto dal paragrafo 35 dello IAS 32, le distribuzioni ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale sono rilevate direttamente nel patrimonio netto. Interessi, dividendi ed altri rendimenti relativi agli strumenti finanziari classificati come passività finanziarie sono imputati nell’utile (perdita) d’esercizio, indipendentemente dal fatto che tali importi corrisposti siano giuridicamente caratterizzati come dividendi, interessi o altro.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

17

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 11. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Se un’entità applica tale modifica allo IAS 32 come parte del Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011 (pubblicato a Maggio 2012) a un periodo precedente, a tale periodo deve essere applicata la modifica di cui al paragrafo 11.

Modifica allo IAS 34 Bilanci intermedi

Il paragrafo 16A è modificato ed è aggiunto il paragrafo 53.

CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

Altre informazioni integrative

16A

Oltre a indicare operazioni e fatti significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15–15C, un’entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio, se non riportate in altre sezioni del bilancio intermedio. L’informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l’inizio dell’esercizio e la chiusura del periodo intermedio.

(a)

(g)

la seguente informativa di settore (l’informativa sui dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio dell’entità solo se l’IFRS 8 Settori operativi richiede che l’entità fornisca l’informativa di settore nel suo bilancio annuale):

(i)

(iv)

un’indicazione delle attività e passività totali per un particolare settore oggetto di informativa se tali importi sono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo e se si siano verificate variazioni significative rispetto agli importi indicati nell’ultimo bilancio annuale per tale settore oggetto di informativa.

(v)

(h)

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

53

Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 16A. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/86


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 302/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

Al fine di evitare incongruenze, è opportuno modificare e armonizzare i quantitativi minimi e massimi applicabili alle domande di diritti di importazione e di titoli d’importazione.

(3)

Al fine di migliorare e armonizzare la gestione dei contingenti, occorre adeguare la cauzione per taluni contingenti e la validità dei titoli d’importazione ed escludere la possibilità di trasferire i titoli d’importazione per alcuni gruppi di prodotti.

(4)

Nell’allegato è necessario specificare che nell’assegnazione di alcuni contingenti ad altri paesi vanno inclusi, in determinati casi, anche il Brasile o la Thailandia.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 616/2007.

(6)

Il Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 616/2007 è modificato nel seguente modo:

1)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ciascuna domanda di titolo d’importazione o di diritto d’importazione deve soddisfare le prescrizioni relative a un quantitativo minimo in tonnellate nonché a una percentuale massima del quantitativo disponibile per il periodo o il sottoperiodo contingentale in questione. Le prescrizioni relative a ciascun contingente sono stabilite nell’allegato I.»;

b)

il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B.

Nella casella 24 del titolo relativo ai gruppi 3 e 6A, nonché al contingente del gruppo 6B recante il numero d’ordine 09.4262, è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte C.

Nella casella 24 del titolo relativo al gruppo 8 nonché al contingente del gruppo 6B recante il numero d’ordine 09.4261, è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte D.

Nella casella 24 del titolo relativo ai contingenti del gruppo 6B recanti i numeri d’ordine 09.4263, 09.4264 e 09.4265, è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte E.»;

2)

all’articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Una cauzione pari a 50 EUR/100 kg è depositata all’atto della presentazione di una domanda di titolo per i gruppi 2, 3, 6A, 6B e 8. La cauzione è fissata a 10 EUR/100 kg per i gruppi 1, 4A, 4B e 7 e a 35 EUR/100 kg per le domande di diritti di importazione relative ai gruppi 5A e 5B.»;

3)

il testo dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*1), i titoli d’importazione e i diritti d’importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingentale per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno dello stesso periodo contingentale.

Tuttavia, per i gruppi 5A e 5B, i titoli sono validi 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio effettivo del titolo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti da titoli relativi a gruppi diversi dai gruppi 5A e 5B non sono trasferibili.

3.   Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli relativi ai gruppi 5A e 5B è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

(*1)   GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»;"

4)

l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

5)

l’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II, parte E.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Carni di pollame salate o in salamoia  (*1)

Paese

Numero del gruppo

Periodicità della gestione

Numero d’ordine

Codice NC

Dazio doganale

Quantitativi annui

(tonnellate)

Quantitativo minimo per domanda

Quantitativo massimo per domanda

Brasile

1

Trimestrale

09.4211

ex 0210 99 39

15,4  %

170 807

100  t

10  %

Thailandia

2

Trimestrale

09.4212

ex 0210 99 39

15,4  %

92 610

100  t

5  %

Altri

3

Annuale

09.4213

ex 0210 99 39

15,4  %

828

10  t

10  %


Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Paese

Numero del gruppo

Periodicità della gestione

Numero d’ordine

Codice NC

Dazio doganale

Quantitativi annui

(tonnellate)

Quantitativo minimo per domanda

Quantitativo massimo per domanda

Brasile

4A

Trimestrale

09.4214

1602 32 19

8  %

79 477

100  t

10  %

09.4251

1602 32 11

630  EUR/t

15 800

100  t

10  %

09.4252

1602 32 30

10,9  %

62 905

100  t

10  %

4B

Annuale

09.4253

1602 32 90

10,9  %

295

10  t

100  %

Thailandia

5A

Trimestrale

09.4215

1602 32 19

8  %

160 033

100  t

10  %

09.4254

1602 32 30

10,9  %

14 000

100  t

10  %

09.4255

1602 32 90

10,9  %

2 100

10  t

10  %

09.4256

1602 39 29

10,9  %

13 500

100  t

10  %

5B

Annuale

09.4257

1602 39 21

630  EUR/t

10

10  t

100  %

09.4258

ex 1602 39 85  (1)

10,9  %

600

10  t

100  %

09.4259

ex 1602 39 85  (2)

10,9  %

600

10  t

100  %

Altri

6A

Trimestrale

09.4216

1602 32 19

8  %

11 443

10  t

10  %

09.4260

1602 32 30

10,9  %

2 800

10  t

10  %

6B

Annuale

09.4261 (3)

1602 32 11

630  EUR/t

340

10  t

100  %

09.4262

1602 32 90

10,9  %

470

10  t

100  %

09.4263 (4)

1602 39 29

10,9  %

220

10  t

100  %

09.4264 (4)

ex 1602 39 85  (1)

10,9  %

148

10  t

100  %

09.4265 (4)

ex 1602 39 85  (2)

10,9  %

125

10  t

100  %


Preparazioni di carne di tacchino

Paese

Numero del gruppo

Periodicità della gestione

Numero d’ordine

Codice NC

Dazio doganale

Quantitativi annui

(tonnellate)

Quantitativo minimo per domanda

Quantitativo massimo per domanda

Brasile

7

Trimestrale

09.4217

1602 31

8,5  %

92 300

100  t

10  %

Altri

8

Trimestrale

09.4218

1602 31

8,5  %

11 596

10  t

10  %»


(*1)  L’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC, a condizione che la carne salata o in salamoia di cui trattasi sia carne di pollame di cui al codice NC 0207 .

(1)  Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.

(2)  Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %.

(3)  Altri, escluso il Brasile e inclusa la Thailandia.

(4)  Altri, esclusa la Thailandia e incluso il Brasile.


ALLEGATO II

«E.

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 7, quinto comma:

in bulgaro

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

in spagnolo

:

No puede utilizarse para productos originarios de Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

in ceco

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

in danese

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

in tedesco

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Thailand.

in estone

:

Ei ole kasutatav Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

in greco

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

in inglese

:

Not to be used for products originating in Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

in francese

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires de Thaïlande en application du règlement (CE) n.o 616/2007.

in italiano

:

Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

in lettone

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Taizemes izcelsmes produktiem.

in lituano

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

in ungherese

:

Nem alkalmazandó a Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

in maltese

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti li joriġinaw mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

in neerlandese

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

in polacco

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

in portoghese

:

Não utilizável para produtos originários da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

in rumeno

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

in slovacco

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Thajska.

in sloveno

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Tajske.

in finlandese

:

Ei voimassa Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

in svedese

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.»


28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/90


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 303/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

71,0

TN

111,6

TR

135,6

ZZ

106,1

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

159,3

ZZ

168,5

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

42,8

TR

155,2

ZZ

99,0

0805 10 20

EG

58,2

IL

72,5

MA

59,7

TN

67,4

TR

66,5

ZZ

64,9

0805 50 10

TR

77,5

ZZ

77,5

0808 10 80

AR

96,5

BR

88,0

CL

129,7

CN

75,5

MK

28,2

US

196,6

ZA

113,5

ZZ

104,0

0808 30 90

AR

108,6

CL

147,7

TR

208,9

US

150,6

ZA

117,0

ZZ

146,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/92


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 304/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2013

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o aprile 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o aprile 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o aprile 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o aprile 2013

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

15.3.2013-26.3.2013

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

241,73

221,29

Prezzo fob USA

300,83

290,83

270,83

Premio sul Golfo

84,96

20,14

Premio sui Grandi Laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

16,32  EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

51,71  EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/95


DECISIONE 2013/160/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2013

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1).

(2)

Il 23 luglio 2012 e il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha concluso che un referendum costituzionale pacifico e credibile nello Zimbabwe avrebbe rappresentato una tappa importante nella preparazione di elezioni democratiche che avrebbe giustificato la sospensione immediata della maggior parte delle rimanenti misure restrittive mirate imposte dall'Unione nei confronti di persone ed entità.

(3)

Tenuto conto dell'esito del referendum costituzionale svoltosi nello Zimbabwe il 16 marzo 2013, il Consiglio ha deciso di sospendere il divieto di viaggio e il congelamento dei beni applicati alla maggioranza delle persone ed entità di cui all'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione dovrebbe essere oggetto di un riesame ogni tre mesi da parte del Consiglio in funzione della situazione in loco.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2014. La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.»;

2)

l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

I.   Persone

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

1.

Abu Basutu, Titus MJ

2.

Buka (alias Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (alias Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton

39.

Mhandu, Cairo (alias Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (alias Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho

58.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester

62.

Nhema, Francis

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor TC

67.

Sakupwanya, Stanley

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana, Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai


II.   Entità

 

Nome

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (alias Jongwe Printing and Publishing Co., alias Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (alias Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (alias Zidco Holdings (PVT) Ltd)»


28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/99


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2013

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 1279]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/161/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29 paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. Essa dispone che i paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e i prodotti di origine animale che rientrano in detta direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che indichi le garanzie necessarie. Tale piano comprende almeno le categorie di residui e di sostanze elencati in detto allegato I.

(2)

La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani di cui all’articolo 29 della direttiva 96/23/CE (nel seguito «i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell’elenco dell’allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale indicati in tale elenco.

(3)

Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione, è necessario aggiornare l’elenco dei paesi terzi attualmente figuranti nell’allegato della decisione 2011/163/UE («l’elenco»), dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale a norma della direttiva 96/23/CE.

(4)

La Bosnia-Erzegovina ha sottoposto alla Commissione un piano per il pollame, il latte, le uova e il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell’elenco voci relative alla Bosnia-Erzegovina per il pollame, il latte, le uova e il miele.

(5)

Il Giappone ha presentato alla Commissione un piano per i bovini che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell’elenco una voce relativa al Giappone per i bovini.

(6)

La Moldova ha sottoposto alla Commissione un piano per il pollame, l’acquacoltura e le uova che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell’elenco voci relative alla Moldova per il pollame, l’acquacoltura e le uova.

(7)

Le Isole Pitcairn sono attualmente incluse nell’elenco per il miele. Esse non hanno tuttavia presentato un piano come disposto dall’articolo 29 della direttiva 96/23/CE. È quindi opportuno eliminare le Isole Pitcairn dall’elenco.

(8)

Il Vietnam ha sottoposto alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell’elenco una voce relativa al Vietnam per il miele.

(9)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, occorre fissare un periodo di transizione per le partite pertinenti provenienti dalle Isole Pitcairn, certificate e spedite nell’Unione prima della data di applicazione della presente decisione.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo di transizione che va fino al 16 maggio 2013, gli Stati membri accettano le partite di miele provenienti dalle Isole Pitcairn, a condizione che l’importatore dimostri che i prodotti sono stati certificati e spediti nell’Unione prima del 1o aprile 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)   GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO 2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acqua-coltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina selvatica

Selvaggina d’allevamento

Miele

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Isole Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croazia

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurizio

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nuova Caledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polinesia francese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Solo latte di cammello.

(2)  Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3)  Paesi terzi che utilizzano solo materie prime provenienti dagli Stati membri o da altri paesi terzi da cui siano autorizzate le importazioni di tali materie prime nell’Unione, in conformità all’articolo 2.

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(6)  Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.»


28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/106


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2013

che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 1708]

(2013/162/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

I dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (2), ottenuti mediante il registro dell’Unione, le decisioni della Commissione, i piani nazionali di assegnazione e la corrispondenza ufficiale tra la Commissione e i rispettivi Stati membri costituiscono dati di emissioni verificati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, della decisione n. 406/2009/CE.

(2)

I dati relativi al totale delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da gas e attività quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE, presentati nel 2012 a norma della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (3), e stabiliti a seguito della prima verifica del 2012, effettuata dalla Commissione in conformità alle linee guida per la revisione tecnica del 2012 degli inventari sulle emissioni di gas ad effetto serra (4), costituiscono dati di emissioni rivisti per il 2005, 2008, 2009 e 2010, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto paragrafo, della decisione n. 406/2009/CE.

(3)

Al fine di assicurare la coerenza tra la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e i quantitativi di emissioni comunicati ogni anno, è opportuno calcolare le assegnazioni annuali degli Stati membri anche mediante l’applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta riportati nel quarto rapporto di valutazione dell’IPCC adottato mediante la decisione 15/CP.17. L’assegnazione annuale di emissioni calcolata in tal modo dovrebbe essere applicabile dal primo anno in cui i rapporti relativi agli inventari sul gas ad effetto serra che utilizzano tali nuovi valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta diventeranno obbligatori a norma dell’articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE.

(4)

I dati attualmente contenuti negli inventari nazionali sui gas ad effetto serra e i registri nazionali ed unionali non sono sufficienti a determinare, a livello degli Stati membri, le emissioni di CO2 generate dall’aviazione civile a livello nazionale, che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tali emissioni non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE rappresentano solo una piccola parte del totale delle emissioni di gas a effetto serra, e la raccolta di informazioni supplementari in materia comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato. Pertanto, nel determinare le assegnazioni annuali di emissioni, è opportuno considerare il quantitativo di emissioni di CO2 che rientrano nella categoria dell’inventario «1.A.3.A aviazione civile» pari a zero.

(5)

Occorre calcolare le assegnazioni annuali di emissioni per Stato membro per il 2020 sottraendo il quantitativo di emissioni verificate di gas a effetto serra prodotte da impianti che esistevano nel 2005 dal quantitativo di emissioni di gas a effetto serra riviste per il 2005, adeguando i risultati in base alla percentuale di cui all’allegato II della decisione n. 406/2009/CE.

(6)

È auspicabile che il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra verificate provenienti da impianti sia determinato come segue:

per gli Stati membri che hanno partecipato al sistema di scambio delle quote di emissione a decorrere dal 2005: il quantitativo di emissioni prodotte nel 2005 da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE adeguato in base al quantitativo di emissioni di gas a effetto serra di tali impianti che erano incluse nel sistema di scambio di quote di emissione, o escluse da tale sistema, nel periodo dal 2008 al 2012 a seguito dell’adeguamento dell’ambito di applicazione concordato dagli Stati membri, e il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti esclusi temporaneamente nel 2005 dal sistema di scambio di quote di emissione, ma non esclusi nel periodo tra il 2008 e il 2012,

per gli Stati membri che hanno partecipato al sistema di scambio delle quote di emissione a decorrere dal 2007: il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel 2007,

per gli Stati membri che partecipano al sistema di scambio di quote di emissione a decorrere dal 2013: il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra prodotte nel 2005 da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE (sulla base dei dati comunicati dallo Stato membro interessato e rivisti dalla Commissione).

(7)

È necessario che il quantitativo medio di emissioni di gas a effetto serra nel 2009 di uno Stato membro cui sia stato assegnato un limite positivo di emissioni di gas a effetto serra a norma dell’allegato II della decisione n. 406/2009/CE sia calcolato sottraendo il quantitativo medio di emissioni verificate di gas a effetto serra provenienti da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel corso degli anni 2008, 2009 e 2010 nel rispettivo Stato membro dalla media del totale di emissioni di gas ad effetto serra riviste per gli anni 2008, 2009 e 2010.

(8)

È necessario definire le assegnazioni annuali di emissioni per uno Stato membro cui è stato assegnato un limite positivo di emissioni di gas a effetto serra a norma dell’allegato II della decisione n. 406/2009/CE per il periodo dal 2013 al 2019 mediante una traiettoria lineare che inizi con il quantitativo medio delle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro nel 2009 e termini con il quantitativo della sua assegnazione annuale di emissioni per il 2020.

(9)

Occorre calcolare l’assegnazione annuale di emissioni per uno Stato membro cui sia stato assegnato un limite negativo di emissioni di gas a effetto serra a norma dell’allegato II della decisione n. 406/2009/CE per il 2013 sottraendo il quantitativo medio di emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli anni 2008, 2009 e 2010 nel rispettivo Stato membro dal quantitativo medio del totale delle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2008, 2009 e 2010.

(10)

È auspicabile che l’assegnazione annuale di emissioni per uno Stato membro cui sia stato assegnato un limite negativo di emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato II della decisione n. 406/2009/CE per gli anni dal 2014 al 2019 sia definita da una traiettoria lineare che inizi con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2013 e termini con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2020.

(11)

È opportuno che le emissioni verificate di gas a effetto serra prodotte da impianti inclusi unilateralmente nel sistema di scambio delle quote di emissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE nel corso del periodo dal 2008 al 2012 non siano contabilizzate nel calcolo della media delle emissioni verificate di gas a effetto serra provenienti da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE per gli anni 2008, 2009 e 2010, in quanto ciò potrebbe comportare un doppio computo delle emissioni di gas a effetto serra in occasione di futuri adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni ai sensi dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE.

(12)

In vista dell’adesione della Croazia all’Unione europea è auspicabile che la sua assegnazione annuale di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 sia determinata mediante l’applicazione dello stesso metodo utilizzato per gli altri Stati membri. Tali valori dovrebbero diventare applicabili a partire dalla data di adesione della Croazia.

(13)

Con l’adozione da parte del Consiglio europeo della decisione 2012/419/UE, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (5) a decorrere dal 2014, le assegnazioni annuali di emissioni per la Francia a decorrere dal 2014 sono calcolate tenendo conto delle pertinenti emissioni riviste di gas a effetto serra.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro in relazione ad ogni anno compreso nel periodo dal 2013 al 2020 sono indicate nell’allegato I e si applicano fatte salve eventuali modifiche pubblicate a norma dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE.

Articolo 2

In deroga all’articolo 1, nei casi in cui un atto adottato a norma dell’articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE preveda che gli Stati membri debbano presentare inventari sulle emissioni di gas a effetto serra utilizzando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell’IPCC, adottata mediante la decisione 15/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, le assegnazioni annuali di emissioni indicate nell’allegato II si applicano a decorrere dal primo anno per cui i rapporti relativi agli inventari sui gas a effetto serra sono obbligatori.

Articolo 3

Le assegnazioni annuali di emissioni per la Croazia, come specificato nell’allegato I, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2013

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(2)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(3)   GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione (2012) 107 definitivo, del 26.4.2012.

(5)   GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.


ALLEGATO I

Assegnazione annuale di emissioni per Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020 calcolata mediante l’applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella seconda relazione di valutazione dell’IPCC

Paese

Assegnazione annuale di emissioni

(tonnellate di biossido di carbonio equivalente)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulgaria

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Repubblica ceca

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Danimarca

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Germania

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Estonia

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Irlanda

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Grecia

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Spagna

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Francia

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Croazia

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Italia

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Cipro

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Lettonia

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Lituania

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Lussemburgo

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Ungheria

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Paesi Bassi

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Austria

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Polonia

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portogallo

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Romania

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Slovenia

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slovacchia

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Finlandia

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Svezia

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Regno Unito

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


ALLEGATO II

Assegnazione annuale di emissioni per Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020 calcolata mediante l’applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella quarta relazione di valutazione dell’IPCC

Paese

Assegnazione annuale di emissioni

(tonnellate di biossido di carbonio equivalente)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulgaria

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Repubblica ceca

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Danimarca

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Germania

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Estonia

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Irlanda

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Grecia

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Spagna

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Francia

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Croazia

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Italia

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Cipro

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Lettonia

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Lituania

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Lussemburgo

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Ungheria

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Paesi Bassi

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Austria

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Polonia

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portogallo

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Romania

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Slovenia

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slovacchia

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Finlandia

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Svezia

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Regno Unito

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099