ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.087.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 87

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
27 marzo 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/156/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 marzo 2013, concernente la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 290/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante centonovantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 292/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

DECISIONI

 

 

2013/157/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2013, che stabilisce la data di applicazione della decisione 2007/533/GAI, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

8

 

 

2013/158/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2013, che stabilisce la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

10

 

 

2013/159/PESC

 

*

Decisione Atalanta/1/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 22 marzo 2013, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

12

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

27.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2013

concernente la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

(2013/156/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l’Armenia sulla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo») è stato siglato il 18 ottobre 2012.

(2)

È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(4)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare, è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

P. HOGAN


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

27.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 290/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2013

recante centonovantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 18 marzo 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 19 marzo 2013 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha deciso di aggiungere un'entità all'elenco. Il 15 marzo 2013 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di modificare tre entità dell'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":

"Ansar Eddine (alias Ansar Dine). Indirizzo: Mali. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.3.2013.".

(2)

La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti, (c) Talha). Indirizzo: Marocco. Data di nascita: 6.12.1972. Luogo di nascita: Marrakesh (Marocco). Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: F 879567 (passaporto marocchino rilasciato a Marrakech, Marocco, il 29.4.1992). Numero di identificazione nazionale: E 427689 (carta d'identità nazionale marocchina, rilasciata il 20.3.2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Abdeslam Ahmed; (b) il nome della madre è Aicha Hammou; (c) dopo il rilascio ha lasciato la Germania per il Marocco nel giugno 2005. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.6.2003.".

(3)

La voce "Hassan Dahir Aweys (alias (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir, (g) Hassan Tahir Oais, (h) Hassan Tahir Uways, (i) Hassan Dahir Awes, (j) Sheikh Aweys, (k) Sheikh Hassan, (l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titolo (a) Sceicco, (b) Colonnello. Indirizzo: Somalia. Data di nascita: 1935. Luogo di nascita: Somalia. Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) si troverebbe in Eritrea dal novembre 2007; (b) contesto familiare: appartiene al clan Hawiya, Habergdir, Ayr; (c) alto dirigente di Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) e Hizbul Islam in Somalia; (d) dal 12 aprile 2010 è anche soggetto alle misure di cui al regolamento (UE) n. 356/2010 riguardante la Somalia e l'Eritrea. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Hassan Dahir Aweys (alias (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir, (g) Hassan Tahir Oais, (h) Hassan Tahir Uways, (i) Hassan Dahir Awes, (j) Sheikh Aweys, (k) Sheikh Hassan, (l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titolo: (a) Sceicco, (b) Colonnello. Indirizzo: Somalia. Data di nascita: 1935. Luogo di nascita: Somalia. Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) si troverebbe nella Somalia meridionale (dal novembre 2012), (b) è stata segnalata anche la sua presenza in Eritrea dal novembre 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.".

(4)

La voce "Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihiye, (c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, (d) Hassan Al-Turki, (e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, (f) Sheikh Hassan Turki, (g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, (h) Xasan Cabdulle Xirsi). Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: regione V, Etiopia (regione di Ogaden nell'Etiopia orientale). Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) sarebbe attivo nella Somalia meridionale, basso Giuba vicino a Kismayo, per lo più a Jilibe e Burgabo, dal novembre 2007; (b) contesto familiare: del clan Ogaden, sottoclan Reer-Abdille; (c) fa parte dei dirigenti di Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) soggetto alle misure di cui al regolamento (UE) n. 356/2010 riguardante la Somalia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihiye, (c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, (d) Hassan Al- Turki, (e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, (f) Sheikh Hassan Turki, (g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, (h) Xasan Cabdulle Xirsi). Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: regione V, Etiopia (regione di Ogaden nell'Etiopia orientale). Nazionalità: somala. Indirizzo: si troverebbe nella Somalia meridionale, basso Giuba vicino a Kismayo, per lo più a Jilibe e Burgabo, dal novembre 2012. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.".

(5)

La voce "Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI. (alias AIAI). Altre informazioni: (a) opererebbe in Somalia e in Etiopia; (b) fra i leader figurano Hassan Abdullah Hersi Al-Turki e Hassan Dahir Aweys; (c) AIAI ha ricevuto fondi tramite la Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001." dell'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita da quanto segue:

"Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI (alias AIAI). Altre informazioni: avrebbe operato in Somalia e in Etiopia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.".


27.3.2013   

IT

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L 87/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 291/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 21 gennaio 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è così modificato:

La voce "Richard Ammar Chichakli (alias Ammar M. Chichakli). Indirizzo: a) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, Stati Uniti; b) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, Stati Uniti. Data di nascita: 29.3.1959. Luogo di nascita: Siria. Nazionalità: statunitense. Altre informazioni: a) numero della previdenza sociale: 405 41 5342 o 467 79 1065; b) certified public accountant e certified fraud examiner; c) funzionario di San Air General Trading" è sostituita da quanto segue:

"Richard Ammar Chichakli (alias (a) Ammar M. Chichakli, (b) Jehad Almustafa, (c) Jehad Almusara, (d) Jhad Almustasa). Indirizzo: (a) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA; (b) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA, (c) 51 Churchill Ave., Reservoir VIC 3073, Australia. Data di nascita: (a) 29.3.1959, (b) 10.7.1967. Luogo di nascita: (a) Siria, (b) Deirazzor, Siria. Nazionalità: statunitense. N. del passaporto: 002680351 (passaporto siriano rilasciato il 25.4.2007, che scade il 24.4.2013). Altre informazioni: (a) numero della previdenza sociale: 405 41 5342 o 467 79 1065, (b) patente n. 099711346 (rilasciata dallo Stato di Victoria, Australia); (c) certified public accountant e certified fraud examiner, (d) funzionario di San Air General Trading. Data di designazione di cui all'articolo 6, lettera b): 30.11.2005".


27.3.2013   

IT

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L 87/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 292/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

97,3

MA

69,4

TN

99,5

TR

136,0

ZZ

100,6

0707 00 05

MA

152,2

TR

158,6

ZZ

155,4

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

39,3

TR

89,0

ZZ

64,2

0805 10 20

EG

59,6

IL

72,5

MA

62,5

TN

56,8

TR

66,3

ZZ

63,5

0805 50 10

TR

86,3

ZZ

86,3

0808 10 80

AR

96,1

BR

87,8

CL

131,0

CN

76,5

MK

28,2

US

171,7

ZA

113,5

ZZ

100,7

0808 30 90

AR

107,3

CL

150,0

CN

85,7

TR

208,9

US

185,9

ZA

119,3

ZZ

142,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

27.3.2013   

IT

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L 87/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2013

che stabilisce la data di applicazione della decisione 2007/533/GAI, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

(2013/157/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI specifica che questa deve applicarsi agli Stati membri partecipanti al SIS 1 + a partire da una data che il Consiglio stabilirà, deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+.

(2)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+ ) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2), la transizione verso il SIS II inizierà alla data stabilita dal Consiglio deliberando conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.

(3)

Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2007/533/GAI, la Commissione ha adottato le disposizioni di attuazione necessarie, vale a dire la decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione (3), che adotta il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e la decisione 2010/261/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione (4).

(4)

Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, lettera b), della decisione 2007/533/GAI, tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1 + hanno notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari.

(5)

Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, lettera c), della decisione 2007/533/GAI, la Commissione ha dichiarato che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri. I pertinenti organi preparatori del Consiglio hanno convalidato i risultati proposti del test il 6 febbraio 2013 e confermato che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

(6)

Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, lettera d), della decisione 2007/533/GAI, la Commissione ha adottato le necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione del SIS II centrale all’N.SIS II degli Stati membri interessati.

(7)

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 1272/2012, gli Stati membri partecipanti al SIS 1 + hanno completato con successo i test funzionali SIRENE e i pertinenti organi preparatori del Consiglio hanno convalidato i relativi risultati il 15 febbraio 2013.

(8)

Essendo così soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI, spetta al Consiglio stabilire la data dalla quale il SIS II si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+.

(9)

Vista l’esigenza che il SIS II entri in funzione il prima possibile, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(11)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(12)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(13)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(14)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo (n. 19) sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (11).

(15)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo (n. 19) sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (12).

(16)

La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale dell’Irlanda e del Regno Unito all’acquis di Schengen stabilite, rispettivamente, dalle decisioni 2002/192/CE e 2000/365/CE.

(17)

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(18)

Occorre notare che il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (13), si applica, conformemente al suo articolo 3, dalla data fissata ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/533/GAI si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1 + a partire dal 9 aprile 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER


(1)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(2)  GU L 359 del 29.12.2012, pag. 21.

(3)  GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1.

(4)  GU L 112 del 5.5.2010, pag. 31.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(11)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(12)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(13)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.


27.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/10


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2013

che stabilisce la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

(2013/158/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 specifica che questo deve applicarsi agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire da una data che il Consiglio stabilirà, deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+.

(2)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2), la transizione verso il SIS II inizierà alla data stabilita dal Consiglio deliberando conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.

(3)

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1987/2006, la Commissione ha adottato le disposizioni di attuazione necessarie, vale a dire la decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione (3), che adotta il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), e la decisione 2010/261/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione (4).

(4)

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006, tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ hanno notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari.

(5)

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006, la Commissione ha dichiarato che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri. I pertinenti organi preparatori del Consiglio hanno convalidato i risultati proposti del test il 6 febbraio 2013 e confermato che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

(6)

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1987/2006, la Commissione ha adottato le necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione del SIS II centrale all’N.SIS II degli Stati membri interessati.

(7)

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 1273/2012, gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ hanno completato con successo i test funzionali SIRENE e i pertinenti organi preparatori del Consiglio hanno convalidato i relativi risultati il 15 febbraio 2013.

(8)

Essendo così soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006, spetta al Consiglio stabilire la data dalla quale il SIS II si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+.

(9)

Vista l’esigenza che il SIS II entri in funzione il prima possibile, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE (6) del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(11)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(12)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(13)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(14)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (11); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetta alla sua applicazione.

(15)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (12); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(16)

La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale dell’Irlanda e del Regno Unito all’acquis di Schengen stabilite, rispettivamente, dalle decisioni 2002/192/CE e 2000/365/CE.

(17)

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire dal 9 aprile 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(2)  GU L 359 del 29.12.2012, pag. 32.

(3)  GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1.

(4)  GU L 112 del 5.5.2010, pag. 31.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(11)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(12)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


27.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/12


DECISIONE ATALANTA/1/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 22 marzo 2013

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2013/159/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE.

(2)

Il 27 novembre 2012 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/3/2012 (2), che nomina il contrammiraglio Pedro Ángel GARCĺA DE PAREDES PÉREZ DE SEVILLA comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).

(3)

Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Jorge NOVO PALMA nuovo comandante della forza dell'UE per Atalanta affinché subentri al contrammiraglio Pedro Ángel GARCÍA DE PAREDES PÉREZ DE SEVILLA.

(4)

Il comitato militare dell'UE appoggia tale raccomandazione.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Jorge NOVO PALMA è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia a decorrere dal 6 aprile 2013.

Articolo 2

La decisione Atalanta/3/2012 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 aprile 2013.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2013

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  Decisione Atalanta/3/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 27 novembre 2012, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (GU L 332 del 4.12.2012, pag. 20).