ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.082.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 82

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
22 marzo 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 258/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, che modifica le decisioni n. 573/2007/CE, e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria

1

 

*

Decisione n. 259/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria

6

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013 del Consiglio, del 18 marzo 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 261/2013 del Consiglio, del 21 marzo 2013, che attua l’articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 262/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melon du Quercy (IGP)]

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 263/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel (IGP)]

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 264/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP)]

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Wachauer Marille (DOP)]

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Münchener Bier (IGP)]

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 267/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chianti Classico (DOP)]

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 268/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oberpfälzer Karpfen (IGP)]

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 269/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Danablu (IGP)]

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2013 della Commissione, del 21 marzo 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

47

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2013 della Commissione, del 21 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

49

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 272/2013 della Commissione, del 21 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

51

 

 

DECISIONI

 

 

2013/143/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 marzo 2013, relativa alla nomina di due membri titolari svedesi e di un membro supplente svedese del Comitato delle regioni

53

 

*

Decisione 2013/144/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto

54

 

*

Decisione di esecuzione 2013/145/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

55

 

 

2013/146/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 marzo 2013, che fissa l’importo risultante dall’applicazione dell’aggiustamento volontario nel Regno Unito per l’anno civile 2013 [notificata con il numero C(2013) 1577]

58

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/147/UE

 

*

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto UE-Svizzera, del 18 marzo 2013, che modifica le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

60

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( GU L 79 del 21.3.2013 )

63

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/1


DECISIONE N. 258/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2013

che modifica le decisioni n. 573/2007/CE, e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, e l’articolo 79, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito il Fondo europeo per i rifugiati, la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il Fondo europeo per i rimpatri e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (4) ha istituito il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori». Tali decisioni fissano i tassi di cofinanziamento dell’Unione per le azioni sostenute dai Fondi.

(2)

La crisi finanziaria e la recessione economica mondiale senza precedenti hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni finanziarie, economiche e sociali di molti Stati membri. Alcuni Stati membri si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà, in particolare di stabilità finanziaria ed economica, che hanno condotto o possono condurre a un peggioramento del disavanzo e del debito e minacciano la crescita economica e sono aggravate dalla congiuntura economica e finanziaria internazionale.

(3)

Sebbene siano già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, l’impatto della crisi finanziaria si fa sentire pesantemente sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sulla società in generale. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando ed è opportuno adottare rapidamente misure supplementari per attenuarla massimizzando e ottimizzando l’uso dei finanziamenti dell’Unione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (5) prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l’euro, il Consiglio possa concedere a tale Stato membro sostegno finanziario a medio termine.

(5)

Con decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (6) è stato concesso un sostegno finanziario di questo tipo alla Romania.

(6)

Conformemente alle conclusioni del Consiglio Ecofin del 9-10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato un pacchetto esaustivo di misure, comprendente il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (7), e il 7 giugno 2010 è stato istituito dagli Stati membri della zona euro un fondo europeo di stabilità finanziaria per fornire sostegno finanziario agli Stati membri della zona euro che si trovano in difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo, salvaguardando così la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme e quella dei suoi Stati membri.

(7)

Con decisioni di esecuzione 2011/77/UE (8) e 2011/344/UE (9) del Consiglio è stato concesso il sostegno finanziario del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria all’Irlanda e al Portogallo rispettivamente. Tali paesi hanno inoltre ricevuto finanziamenti dal fondo europeo di stabilità finanziaria.

(8)

L’8 maggio 2010 sono stati stipulati un accordo tra creditori e un accordo sul programma di prestiti per la Grecia e l’11 maggio 2010 sono entrati in vigore come primo programma di sostegno finanziario per la Grecia. Il 12 marzo 2012 i ministri delle finanze degli Stati membri della zona euro hanno interrotto tale primo programma e hanno approvato un secondo programma di sostegno finanziario per la Grecia. È stato deciso che lo strumento finanziario di questo secondo programma sarebbe stato il fondo europeo di stabilità finanziaria, che faccia gravare su quest’ultimo anche l’importo rimanente del contributo della zona euro ai sensi del primo programma.

(9)

Il 2 febbraio 2012 i ministri delle finanze degli Stati membri della zona euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. Tale trattato fa seguito alla decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (10). Conformemente a tale trattato, a partire dalla sua entrata in vigore l’8 ottobre 2012 il meccanismo europeo di stabilità è la principale fonte di sostegno finanziario per gli Stati membri della zona euro. È opportuno pertanto che la presente decisione tenga conto del meccanismo europeo di stabilità.

(10)

Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha espresso compiacimento per l’intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie tra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell’Unione e ha espresso sostegno agli sforzi tesi ad aumentare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell’Unione per stimolare la crescita e l’occupazione, concentrando l’attenzione sul miglioramento della competitività e sulla creazione di posti di lavoro. Ha inoltre accolto con favore e appoggiato l’elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. Le modifiche della decisione n. 573/2007/CE, della decisione n. 575/2007/CE e della decisione 2007/435/CE previste nella presente decisione contribuiscono a tali sforzi per aumentare le sinergie.

(11)

Tenuto conto delle circostanze eccezionali, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (11), è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), per consentire un aumento del tasso di cofinanziamento applicato nel quadro dei fondi strutturali e del Fondo di coesione per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria. Un approccio dello stesso tipo è stato seguito per gli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale conformemente al regolamento (UE) n. 1312/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (13), e nell’ambito del Fondo europeo per la pesca conformemente al regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (14). Tali Stati membri dovrebbero ricevere anche il sostegno dei quattro fondi istituiti nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», vale a dire il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rimpatri, il Fondo europeo per i rifugiati e il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi («Fondi») istituiti per il periodo 2007-2013.

(12)

I Fondi sono strumenti essenziali per aiutare gli Stati membri ad affrontare le importanti sfide della migrazione, dell’asilo e delle frontiere esterne, quali lo sviluppo di una politica generale dell’immigrazione dell’Unione che ne rafforzi la competitività e la coesione sociale e contribuisca alla creazione di un sistema europeo comune di asilo.

(13)

Per agevolare la gestione dei finanziamenti dell’Unione nel settore della migrazione, dell’asilo e delle frontiere esterne e incrementarne la disponibilità per gli Stati membri ai fini dell’attuazione dei loro programmi annuali nel quadro dei Fondi, è necessario consentire, in via temporanea e senza pregiudizio per il periodo di programmazione 2014-2020, un aumento del tasso di cofinanziamento dell’Unione ai sensi dei Fondi per un importo corrispondente a una maggiorazione di 20 punti percentuali del tasso di cofinanziamento attualmente applicabile per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria. La dotazione annuale nazionale dei Fondi secondo gli atti di base rimarrà quindi la stessa, mentre il cofinanziamento nazionale sarà ridotto di conseguenza. I programmi annuali in corso dovranno essere rivisti in funzione dei cambiamenti derivanti dall’applicazione del tasso di cofinanziamento maggiorato.

(14)

È opportuno che lo Stato membro che desideri beneficiare del tasso di cofinanziamento maggiorato presenti alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al progetto di programma annuale o al progetto di programma annuale riveduto. In tale dichiarazione lo Stato membro interessato dovrebbe fare riferimento alla decisione del Consiglio pertinente o a qualsiasi altra decisione pertinente in base alla quale è ammesso a beneficiare del tasso di cofinanziamento dell’Unione maggiorato.

(15)

La crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali e la recessione economica hanno seriamente compromesso la stabilità finanziaria di molti Stati membri. Essendo necessaria una risposta rapida per contrastare gli effetti sull’economia nel suo insieme, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il più presto possibile.

(16)

Le decisioni n. 573/2007/CE, n. 575/2007/CE e n. 2007/435/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(17)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(18)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione n. 573/2007/CE

La decisione n. 573/2007/CE è così modificata:

1.

all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il contributo dell’Unione ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’articolo 3 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un’azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all’articolo 17.

Il contributo dell’Unione è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

Il contributo dell’Unione può essere maggiorato di 20 punti percentuali in uno Stato membro purché, al momento della presentazione del suo progetto di programma annuale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, della presente decisione, o del suo progetto di programma annuale riveduto ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2008/22/CE della Commissione (*1), esso soddisfi una delle seguenti condizioni:

a)

beneficia di un’assistenza finanziaria a medio termine messa a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (*2);

b)

beneficia di un’assistenza finanziaria messa a disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (*3), ovvero concessa da altri Stati membri della zona euro prima del 13 maggio 2010; oppure

c)

beneficia di un’assistenza finanziaria ai sensi dell’accordo intergovernativo che istituisce il fondo europeo di stabilità finanziaria o del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al suo progetto di programma annuale o al suo progetto di programma annuale riveduto, confermando di soddisfare una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).

Un progetto cofinanziato al tasso maggiorato può rimanere tale a prescindere che, nel corso dell’attuazione del relativo programma annuale, sussista ancora una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).

(*1)   GU L 7 del 10.1.2008, pag. 1."

(*2)   GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1."

(*3)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.»;"

2.

all’articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’assistenza finanziaria del Fondo per le misure d’urgenza di cui all’articolo 5 è limitato a una durata di sei mesi e non può superare l’80 % del costo di ogni misura.

L’assistenza finanziaria può essere maggiorata di 20 punti percentuali in uno Stato membro purché, al momento della presentazione della domanda per le misure d’urgenza di cui paragrafo 2 del presente articolo o del suo progetto di programma annuale riveduto ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2008/22/CE, esso soddisfi una delle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) o c).

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente alla domanda per le misure d’urgenza o al suo progetto di programma annuale riveduto, confermando di soddisfare una delle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) o c).

Un progetto cofinanziato al tasso maggiorato può rimanere tale a prescindere che, nel corso dell’attuazione delle relative misure d’urgenza, sussista ancora una delle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) o c).»

Articolo 2

Modifiche della decisione n. 575/2007/CE

All’articolo 15 della decisione n. 575/2007/CE, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il contributo dell’Unione ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’articolo 3 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un’azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all’articolo 18.

Il contributo dell’Unione è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

Il contributo dell’Unione può essere maggiorato di 20 punti percentuali in uno Stato membro purché, al momento della presentazione del suo progetto di programma annuale ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, della presente decisione, o del suo progetto di programma annuale riveduto ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2008/458/CE della Commissione (*4), esso soddisfi una delle seguenti condizioni:

a)

beneficia di un’assistenza finanziaria a medio termine messa a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (*5);

b)

beneficia di un’assistenza finanziaria messa a disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (*6), ovvero concessa da altri Stati membri della zona euro prima del 13 maggio 2010; oppure

c)

beneficia di un’assistenza finanziaria ai sensi dell’accordo intergovernativo che istituisce il fondo europeo di stabilità finanziaria o del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al suo progetto di programma annuale o al suo progetto di programma annuale riveduto, confermando di soddisfare una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).

Un progetto cofinanziato al tasso maggiorato può rimanere tale a prescindere che, nel corso dell’attuazione del relativo programma annuale, sussista ancora una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).

(*4)   GU L 167 del 27.6.2008, pag. 135."

(*5)   GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1."

(*6)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1."."

Articolo 3

Modifiche della decisione n. 2007/435/CE

All’articolo 13 della decisione 2007/435/CE il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il contributo dell’Unione ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un’azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all’articolo 16.

Il contributo dell’Unione è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

Il contributo dell’Unione può essere maggiorato di 20 punti percentuali purché in uno Stato membro, al momento della presentazione del suo progetto di programma annuale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della presente decisione, o del suo progetto di programma annuale riveduto ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2008/457/CE della Commissione (*7), esso soddisfi una delle seguenti condizioni:

a)

beneficia di un’assistenza finanziaria a medio termine messa a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (*8);

b)

beneficia di un’assistenza finanziaria messa a disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (*9), ovvero concessa da altri Stati membri della zona euro prima del 13 maggio 2010; oppure

c)

beneficia di un’assistenza finanziaria ai sensi dell’accordo intergovernativo che istituisce il fondo europeo di stabilità finanziaria o del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al suo progetto di programma annuale o al progetto di programma annuale riveduto, confermando di soddisfare una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).

Un progetto cofinanziato al tasso maggiorato può rimanere tale a prescindere che, nel corso dell’attuazione del relativo programma annuale, sussista ancora una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).

(*7)   GU L 167 del 27.6.2008, pag. 69."

(*8)   GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1."

(*9)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.» "

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 febbraio 2013.

(2)   GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

(3)   GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45.

(4)   GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18.

(5)   GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(6)   GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

(7)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(8)   GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

(9)   GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

(10)   GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.

(11)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(12)   GU L 337 del 20.12.2011, pag. 5.

(13)   GU L 339 del 21.12.2011, pag. 1.

(14)   GU L 129 del 16.5.2012, pag. 7.


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/6


DECISIONE N. 259/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2013

che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e fissa i tassi di cofinanziamento dell'Unione per le azioni sostenute da tale Fondo.

(2)

La crisi finanziaria e la recessione economica mondiale senza precedenti hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni finanziarie, economiche e sociali di molti Stati membri. Alcuni Stati membri si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà, in particolare di stabilità finanziaria ed economica, che hanno condotto o possono condurre a un peggioramento del disavanzo e del debito e minacciano la crescita economica e sono aggravate dalla congiuntura economica e finanziaria internazionale.

(3)

Sebbene siano già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, l'impatto della crisi finanziaria si fa sentire pesantemente sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sulla società in generale. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando ed è opportuno adottare rapidamente misure supplementari per attenuarla massimizzando e ottimizzando l’uso dei finanziamenti dell’Unione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (3) prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l'euro, il Consiglio possa concedere a tale Stato membro sostegno finanziario a medio termine.

(5)

Con decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (4), è stato concesso un sostegno finanziario di questo tipo alla Romania.

(6)

Conformemente alle conclusioni del Consiglio Ecofin del 9-10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato un pacchetto esaustivo di misure, comprendente il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (5), e il 7 giugno 2010 è stato istituito dagli Stati membri della zona euro un fondo europeo di stabilità finanziaria per fornire sostegno finanziario agli Stati membri della zona euro che si trovano in difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo, salvaguardando così la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme e quella dei suoi Stati membri.

(7)

Con decisioni di esecuzione 2011/77/UE (6) e 2011/344/UE (7) del Consiglio è stato concesso il sostegno finanziario del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria all'Irlanda e al Portogallo rispettivamente. Tali paesi hanno inoltre ricevuto finanziamenti dal fondo europeo di stabilità finanziaria.

(8)

L’8 maggio 2010 sono stati stipulati un accordo tra creditori e un accordo sul programma di prestiti per la Grecia e l'11 maggio 2010 sono entrati in vigore come primo programma di sostegno finanziario per la Grecia. Il 12 marzo 2012 i ministri delle finanze degli Stati membri della zona euro hanno interrotto tale primo programma e hanno approvato un secondo programma di sostegno finanziario per la Grecia. È stato deciso che lo strumento finanziario di questo secondo programma sarebbe stato il fondo europeo di stabilità finanziaria, che faccia gravare su quest'ultimo anche l'importo rimanente del contributo della zona euro ai sensi del primo programma.

(9)

Il 2 febbraio 2012 i ministri delle finanze degli Stati membri della zona euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. Tale trattato fa seguito alla decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (8). Conformemente a tale trattato, a partire dalla sua entrata in vigore l'8 ottobre 2012 il meccanismo europeo di stabilità è la principale fonte di sostegno finanziario per gli Stati membri della zona euro. È opportuno pertanto che la presente decisione tenga conto del meccanismo europeo di stabilità.

(10)

Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha espresso compiacimento per l’intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie tra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell’Unione e ha espresso sostegno agli sforzi tesi ad aumentare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell’Unione per stimolare la crescita e l’occupazione, concentrando l’attenzione sul miglioramento della competitività e sulla creazione di posti di lavoro. Ha inoltre accolto con favore e appoggiato l'elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. Le modifiche della decisione n. 574/2007/CE previste nella presente decisione contribuiscono a tali sforzi per aumentare le sinergie.

(11)

Tenuto conto delle circostanze eccezionali, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (9), è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per consentire un aumento del tasso di cofinanziamento applicato nel quadro dei fondi strutturali e del Fondo di coesione per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria. Un approccio dello stesso tipo è stato seguito per detti Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale conformemente al regolamento (UE) n. 1312/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (11), e nell'ambito del Fondo europeo per la pesca conformemente al regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (12).Tali Stati membri dovrebbero ricevere anche il sostegno dei quattro fondi istituiti nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», vale a dire il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rimpatri, il Fondo europeo per i rifugiati e il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi («Fondi») istituiti per il periodo 2007-2013.

(12)

I Fondi sono strumenti essenziali per aiutare gli Stati membri ad affrontare le importanti sfide della migrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne, quali lo sviluppo di una politica generale dell’immigrazione dell’Unione che ne rafforzi la competitività e la coesione sociale e contribuisca alla creazione di un sistema europeo comune di asilo.

(13)

Per agevolare la gestione dei finanziamenti dell'Unione nel settore della migrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne e incrementarne la disponibilità per gli Stati membri ai fini dell'attuazione dei loro programmi annuali nel quadro dei Fondi, è necessario consentire, in via temporanea e senza pregiudizio per il periodo di programmazione 2014–2020, un aumento del tasso di cofinanziamento dell'Unione ai sensi dei Fondi per un importo corrispondente a una maggiorazione di 20 punti percentuali del tasso di cofinanziamento attualmente applicabile per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria. La dotazione annuale nazionale dei Fondi secondo gli atti di base rimarrà quindi la stessa, mentre il cofinanziamento nazionale sarà ridotto di conseguenza. I programmi annuali in corso dovranno essere rivisti in funzione dei cambiamenti derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento maggiorato.

(14)

È opportuno che lo Stato membro che desideri beneficiare del tasso di cofinanziamento maggiorato presenti alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al progetto di programma annuale o al progetto di programma annuale riveduto. In tale dichiarazione lo Stato membro interessato dovrebbe fare riferimento alla decisione del Consiglio pertinente o a qualsiasi altra decisione pertinente in base alla quale è ammesso a beneficiare del tasso di cofinanziamento dell'Unione maggiorato.

(15)

La crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali e la recessione economica hanno seriamente compromesso la stabilità finanziaria di molti Stati membri. Essendo necessaria una risposta rapida per contrastare gli effetti sull'economia nel suo insieme, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il più presto possibile.

(16)

La decisione n. 574/2007/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(17)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (13) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (14) relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(18)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (15) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (16).

(19)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (17) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (18).

(20)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(21)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (19); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(22)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (20); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione n. 574/2007/CE

All'articolo 16, il paragrafo 4 della decisione n. 574/2007/CE è sostituito dal seguente:

«4.   Il contributo dell'Unione ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un’azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all’articolo 20.

Il contributo dell'Unione è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

Il contributo dell'Unione può essere maggiorato di 20 punti percentuali in uno Stato membro purché, al momento della presentazione del suo progetto di programma annuale ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della presente decisione, o del suo progetto di programma annuale riveduto ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2008/456/CE della Commissione (*1), esso soddisfi una delle seguenti condizioni:

a)

beneficia di un'assistenza finanziaria a medio termine messa a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (*2);

b)

beneficia di un'assistenza finanziaria messa a disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (*3), ovvero concessa da altri Stati membri della zona euro prima del 13 maggio 2010; oppure

c)

beneficia di un'assistenza finanziaria ai sensi dell'accordo intergovernativo che istituisce il fondo europeo di stabilità finanziaria o del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al suo progetto di programma annuale o al suo progetto di programma annuale riveduto, confermando di soddisfare una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).

Un progetto cofinanziato al tasso maggiorato può rimanere tale a prescindere che, nel corso dell'attuazione del relativo programma annuale, sussista ancora una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).

(*1)   GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1."

(*2)   GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1."

(*3)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.» "

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 febbraio 2013.

(2)   GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

(3)   GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(4)   GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

(5)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(6)   GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

(7)   GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

(8)   GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.

(9)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(10)   GU L 337 del 20.12.2011, pag. 5.

(11)   GU L 339 del 21.12.2011, pag. 1.

(12)   GU L 129 del 16.5.2012, pag. 7.

(13)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(14)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(15)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(16)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(17)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(18)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(19)   GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(20)   GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 260/2013 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2013

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Contesto

(1)

Nel 1991, con il regolamento (CEE) n. 3433/91 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 16,9 % sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC») («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

(2)

Nel 1995, con il regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio (3), il dazio ad valorem originario è stato sostituito da un dazio specifico di 0,065 ECU per accendino.

(3)

In seguito a un’inchiesta, svolta in conformità all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 («regolamento di base»), le suddette misure sono state estese con il regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio (4) 1) alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti o originari di Taiwan e 2) alle importazioni di alcuni accendini ricaricabili originari della RPC o provenienti o originari di Taiwan, con un valore unitario franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore a 0,15 EUR.

(4)

Nel 2001, con il regolamento (CE) n. 1824/2001 (5), il Consiglio ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1006/95 ed estesi dal regolamento (CE) n. 192/1999 («misure in vigore»), a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

Nel 2007, con il regolamento (CE) n. 1458/2007 (6) («il regolamento di apertura»), il Consiglio ha confermato il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1824/2001, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Queste misure sono denominate di seguito «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure con il regolamento di apertura è denominata «inchiesta iniziale».

(6)

Il 12 dicembre 2012 (7) la Commissione ha pubblicato un avviso di scadenza delle misure antidumping.

(7)

Le misure sono scadute il 13 dicembre 2012 e il regolamento (UE) n. 1192/2012 (8) della Commissione ha posto termine alla registrazione delle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, a decorrere dalla stessa data (cfr. anche il considerando 14).

1.2.   Richiesta

(8)

Il 17 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la richiesta («richiesta») di avviare un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, originari della RPC e di sottoporre a registrazione le importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam («Vietnam»), dichiarati o meno originari di tale paese.

(9)

La richiesta è stata presentata dalla Société BIC, un produttore dell’Unione di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia.

(10)

La richiesta conteneva elementi di prova sufficienti dell’elusione delle misure iniziali tramite operazioni di assemblaggio in Vietnam.

(11)

La richiesta ha dimostrato che dopo l’istituzione delle misure iniziali la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dal Vietnam verso l’Unione ha subito un cambiamento significativo, per il quale non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti oltre all’istituzione delle misure iniziali. Tale modificazione della configurazione degli scambi sarebbe dovuta alle operazioni di assemblaggio di accendini effettuate in Vietnam utilizzando parti originarie della RPC.

(12)

Gli elementi di prova hanno inoltre dimostrato che gli effetti riparatori delle misure iniziali sono stati compromessi sia in termini di quantità che di prezzo. Dagli elementi di prova è risultato in particolare che le crescenti importazioni dal Vietnam erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale.

(13)

Infine, sono stati presentati sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi degli accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, provenienti dal Vietnam erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale.

1.3.   Apertura dell’inchiesta

(14)

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’avvio di un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (UE) n. 548/2012 (9) («regolamento di apertura»). In conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità doganali, con il regolamento di apertura, di registrare le importazioni di accendini tascabili a gas e a pietra focaia, non ricaricabili, provenienti dal Vietnam, dichiarati o meno originari del Vietnam.

1.4.   Inchiesta

(15)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta le autorità della RPC e del Vietnam, i produttori esportatori di tali paesi, gli importatori dell’Unione notoriamente interessati e la Société BIC («richiedente»), un produttore dell’Unione che rappresenta più del 75 % della produzione di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, dell’Unione europea.

(16)

Sono stati inviati questionari a 70 produttori esportatori della RPC e a 15 produttori esportatori del Vietnam noti alla Commissione perché menzionati nella richiesta. Sono stati inoltre inviati questionari a 59 importatori dell’Unione citati nella richiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione poteva comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.

(17)

Otto dei quindici produttori esportatori del Vietnam si sono manifestati ed uno di loro ha dichiarato di non voler essere considerato quale parte interessata poiché non aveva fabbricato il prodotto oggetto dell’inchiesta e non aveva esportato nell’Unione.

(18)

Le sette società seguenti hanno risposto al questionario e successivamente nelle loro sedi sono state effettuate visite di verifica:

Viet Giai Thanh Co. Ltd, Ho Chi Minh City,

Hoa Hung Co. Ltd, Tay Ninh Province,

Trung Lai Gas Lighter Manufacture Co. Ltd, Nghe An Province,

Textion Plastic Co. Ltd, Binh Duong Province,

Cherry Year Vietnam Lighter Manufacture Co. Ltd, Tay Ninh Province,

Huaxing Vietnam Manufacture Co. Ltd, Tay Ninh Province,

Top Field Enterprises Co. Ltd, Tay Ninh Province.

(19)

Nessuno dei produttori esportatori noti della RPC si è manifestato o ha risposto al questionario.

(20)

Per quanto riguarda gli importatori, otto hanno risposto al questionario e sei si sono manifestati ed hanno dichiarato di non voler essere considerati parti interessate perché non avevano importato accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia (il prodotto oggetto dell’inchiesta) dal Vietnam nell’Unione. Le altre società note non si sono manifestate.

(21)

In seguito all’apertura dell’inchiesta, due importatori hanno chiesto ed ottenuto un’audizione, che si è svolta nel settembre 2012. Gli importatori hanno anche presentato le loro osservazioni scritte, con le quali hanno contestato le motivazioni dell’apertura dell’inchiesta per quanto riguarda la definizione del prodotto, i volumi delle importazioni, la giustificazione economica della modificazione della configurazione degli scambi, i motivi alla base della richiesta e la situazione finanziaria del produttore dell’Unione che ha presentato la richiesta. Secondo i due importatori non sussistevano motivi sufficienti per avviare un’inchiesta.

(22)

La Commissione ha fornito una risposta dettagliata alle osservazioni ed ha offerto alle parti la possibilità di commentarla. Essa ha spiegato perché riteneva che la richiesta contenesse elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. Le osservazioni dei due importatori non hanno dimostrato che non esistevano prove sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.5.   Periodo dell’inchiesta

(23)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 marzo 2012 («il PI»). Sono stati rilevati dati per il PI al fine di esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («il PR») sono stati rilevati dati più dettagliati, al fine di esaminare il possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure, nonché l’esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(24)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, il Vietnam e l’Unione; se tale cambiamento fosse il risultato di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non c’era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio; se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultavano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantità del prodotto oggetto dell’inchiesta e se vi fossero prove dell’esistenza di pratiche di dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati nell’inchiesta iniziale, se necessario in conformità dell’articolo 2 del regolamento di base.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(25)

Il prodotto in esame è quello definito nell’inchiesta iniziale: accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, attualmente classificati al codice NC ex 9613 10 00 , originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).

(26)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è identico a quello definito nel precedente considerando, ma proviene dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Vietnam o meno, ed è attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame («prodotto oggetto dell’inchiesta»).

(27)

Dall’inchiesta è emerso che gli accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, sopra definiti, esportati dalla RPC nell’Unione e quelli spediti dal Vietnam nell’Unione, presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi e che quindi devono essere considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Grado di collaborazione e determinazione dei volumi degli scambi

Vietnam

(28)

Come indicato nel considerando 18, hanno risposto al questionario sette società. Nel PR il volume totale di accendini venduti all’Unione secondo queste risposte ha rappresentato più del 100 % del volume totale di accendini importati nell’Unione secondo la base di dati Comext di Eurostat. Anche se le informazioni sui volumi delle vendite fornite nelle risposte sono state considerate inattendibili, come spiegato al successivo considerando 29, esse indicano tuttavia che sussisteva una stretta collaborazione e che le società esaminate erano rappresentative.

(29)

Durante le visite di verifica nelle sedi dei sette produttori esportatori vietnamiti è stato constatato che ciascuno aveva fornito informazioni che non potevano essere considerate attendibili e non consentivano di elaborare conclusioni valide per l’inchiesta. In particolare, è emerso che le sette società hanno fornito dati inesatti sui volumi di produzione, sulle importazioni delle parti di accendini e sulle vendite complessive. È stato inoltre constatato che una parte delle attività riguardanti il prodotto oggetto dell’inchiesta non era stata inclusa nella contabilità e che alcune operazioni di assemblaggio erano state effettuate da subcontraenti ufficiosi. Inoltre, non erano stati dichiarati o erano indicati in modo errato i quantitativi delle importazioni di parti dalla RPC e una parte delle vendite non figurava nei libri contabili delle società. Di conseguenza, non è stato possibile stabilire con esattezza, in particolare, la produzione totale e il volume totale delle vendite delle società interessate, o conciliare con i dati forniti nelle risposte al questionario i prezzi di vendita effettivi del prodotto oggetto dell’inchiesta e i costi dei principali fattori produttivi, come il gas.

(30)

Vista la situazione descritta al considerando 29, i produttori esportatori sono stati informati che, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, è stato deciso di basare i risultati e le conclusioni dell’inchiesta sui dati disponibili più attendibili. Le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di ottenere un’audizione su richiesta. Tutte le parti hanno ricevuto una lettera che esponeva i risultati specifici e dettagliati che hanno portato alla conclusione che i dati forniti non potevano essere considerati attendibili e non erano appropriati per l’accertamento dei fatti ai fini dell’inchiesta.

(31)

Due produttori esportatori non hanno presentato alcuna osservazione sull’intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Gli altri cinque produttori esportatori, costituiti da due società singole e da un gruppo di tre società, hanno chiesto ed ottenuto un’audizione che ha avuto luogo nel novembre 2012. Questi produttori esportatori hanno anche presentato osservazioni per iscritto ed hanno contestato l’intenzione della Commissione di non tener conto dei dati forniti e l’eventuale conclusione dell’esistenza di un’elusione, raggiunta in base ai dati disponibili più attendibili.

(32)

Quattro produttori esportatori non hanno contestato il fatto che le informazioni da loro fornite non fossero complete o attendibili ed hanno ammesso le discrepanze contabili e il fatto che non tutte le operazioni erano state comunicate o registrate nei libri contabili. Secondo loro, queste differenze riguardavano però solo le vendite sul mercato interno e non avevano effetti sulle vendite all’esportazione. Una parte ha affermato che i suoi registri erano andati distrutti in un incendio per giustificare l’incompletezza delle informazioni disponibili. Le parti hanno anche sostenuto che la quantità di gas contenuta negli accendini non era stata stimata correttamente dalla Commissione e che quindi le conclusioni sui volumi di produzione non erano corrette. Una società ha sostenuto che una discrepanza riguardante il consumo di gas derivasse dal fatto che il gas veniva fatto fuoriuscire intenzionalmente durante i mesi più caldi. Tali parti non sono riuscite, tuttavia, a dimostrare con prove certe la fondatezza di tali asserzioni.

(33)

Le società hanno anche sostenuto di aver collaborato pienamente, senza celare informazioni sulle loro attività. Hanno ammesso di aver presentato risposte lacunose, ma hanno negato fermamente di aver fornito informazioni false o fuorvianti. Secondo loro, i dati non divulgati e non verificabili non costituiscono di per sé una prova di elusione e la Commissione non aveva dimostrato con prove dirette l’esistenza di un’elusione.

(34)

Sebbene le società non abbiano fornito informazioni complete e accurate sulle loro attività, la Commissione ha applicato metodi alternativi, come il consumo di materie prime, per confrontare i principali dati forniti nelle risposte al questionario con le informazioni fornite e verificate sul posto. Questi metodi alternativi, anche se inevitabilmente meno precisi dei documenti contabili, hanno dimostrato che i dati forniti non erano attendibili. Ad esempio, il risultato relativo al volume di produzione ha dimostrato che i quantitativi di produzione dichiarati dalle società non corrispondevano al loro consumo di materie prime.

(35)

In seguito a un processo di verifica, la Commissione ritiene che l’assenza di documenti contabili attendibili, l’omissione di informazioni rilevanti per l’inchiesta e la presentazione di informazioni false o fuorvianti abbiano reso i dati inattendibili.

(36)

Alla luce di questi fatti, le conclusioni relative alle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, dal Vietnam nell’Unione hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Per evitare che la mancanza di informazioni fornite dalle parti ostacolasse l’inchiesta, la Commissione ha quindi sostituito i dati non verificabili forniti dai produttori vietnamiti con altri dati disponibili, come i dati Comext di Eurostat, per stabilire i volumi totali delle importazioni dal Vietnam verso l’Unione, e i dati relativi ai costi forniti nella richiesta per stabilire la quota delle parti cinesi (cfr. considerando 50).

Repubblica popolare cinese

(37)

I produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Pertanto, le conclusioni sulle importazioni del prodotto in esame nell’Unione e sulle esportazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, dalla RPC verso il Vietnam hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Per determinare le esportazioni totali dalla RPC verso il Vietnam sono state utilizzate le statistiche ONU-Comtrade fornite nella richiesta.

2.4.   Cambiamento della configurazione degli scambi

Importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, nell’Unione

(38)

Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono diminuite nel 1991, quando le misure sono state istituite per la prima volta. Sono rimaste ridotte anche nel corso delle successive modifiche ed estensioni delle misure, avvenute nel 1995, 1999, 2001 e 2007.

(39)

Tra il 1o gennaio 2008 e il 31 marzo 2012 le importazioni di accendini dalla RPC sono rimaste relativamente stabili in termini di volume: circa 50 milioni di unità nel 2008 e nel 2009, 70 milioni nel 2010 e 60 milioni nel 2011 e nel PR. Si trattava tuttavia solo di modelli ricaricabili e di accendini piezoelettrici non soggetti alle misure.

(40)

Le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dal Vietnam verso l’Unione sono aumentate nel corso del tempo. Mentre nel 1997 erano praticamente inesistenti, a partire dal 2007 il loro volume è aumentato rapidamente.

(41)

Nel PR le importazioni dal Vietnam hanno rappresentato l’84 % di tutte le importazioni nell’Unione.

Importazioni di accendini non ricaricabili dal Vietnam nell’Unione, in % di tutte le importazioni

 

2008

2009

2010

2011

PR

Quota di mercato

80  %

84  %

83  %

84  %

84  %

Fonte: statistiche fornite nella richiesta

Esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam

(42)

Nel PI sono state esportate parti di accendini a pietra focaia dalla RPC verso il Vietnam, la destinazione più importante delle esportazioni di accendini a pietra focaia dalla RPC. Secondo le statistiche fornite nella richiesta, le esportazioni di parti di accendini dalla RPC nel Vietnam sono aumentate considerevolmente dal 1999. Mentre nel 1999 le esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam costituivano meno del 3 % del totale delle esportazioni, nel 2010 il Vietnam è diventato il principale paese di esportazione di parti di accendini, raggiungendo una quota del 26 % delle importazioni. In termini di volume, ciò corrisponde a un aumento da meno di 50 milioni a 200 milioni di accendini finiti.

Volumi di produzione di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, nel Vietnam

(43)

Dato che le informazioni fornite dai produttori vietnamiti non hanno potuto essere accettate, non è stato possibile ottenere informazioni verificabili sui possibili livelli della produzione effettiva di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia.

2.5.   Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

(44)

Il calo generale nelle esportazioni dalla RPC verso l’Unione, l’aumento delle esportazioni dal Vietnam nell’Unione dal 2007 e il notevole aumento nelle esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam dal 1999 hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC ed il Vietnam, da un lato, e l’Unione, dall’altro.

2.6.   Forma di elusione

(45)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l’altro, l’assemblaggio di parti in un paese terzo. Per questo motivo è stata verificata l’esistenza di operazioni di assemblaggio, in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

Operazioni di assemblaggio

(46)

Come indicato sopra, l’assenza di libri contabili attendibili e il rifiuto di fornire informazioni necessarie all’inchiesta hanno comportato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. È stato quindi necessario verificare in base ai dati disponibili se le operazioni di assemblaggio in Vietnam potessero essere considerate elusive o meno.

(47)

Dall’inchiesta è emerso che l’elusione avviene con operazioni di assemblaggio effettuate da società vietnamite che operano in stretta collaborazione con società registrate cinesi e di Hong Kong. La maggior parte delle società vietnamite che hanno collaborato sono di proprietà di società della RPC e di Hong Kong. Anche i loro dirigenti sono, in gran parte, professionisti cinesi che hanno lavorato precedentemente per i produttori di accendini nella RPC.

(48)

I produttori vietnamiti importano parti di accendini dalla RPC tramite società collegate registrate a Hong Kong. Alcuni produttori vietnamiti hanno accordi sulla lavorazione con i titolari cinesi e/o di Hong Kong. In base a questi accordi, il titolare cinese fornisce le parti di accendini e la plastica alla fabbrica vietnamita e vende gli accendini finiti. Anche senza questi accordi sulla lavorazione, gli accendini prodotti in Vietnam sono venduti generalmente a società di Hong Kong, che si occupano delle relazioni commerciali con gli importatori dell’Unione.

(49)

Dato che le informazioni fornite dai produttori vietnamiti non sono attendibili, non è stato possibile determinare se le soglie percentuali stabilite nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base siano state rispettate o meno. Non è stato possibile verificare se le parti degli accendini originarie della RPC costituiscano più o meno del 60 % del valore totale degli accendini assemblati e se il valore aggiunto alle parti importate sia superiore o inferiore al 25 % del costo di produzione.

(50)

In assenza di informazioni attendibili fornite dai produttori vietnamiti, le conclusioni hanno dovuto essere elaborate in base ai fatti disponibili. Dalle informazioni fornite nella richiesta risulta che le parti degli accendini originarie della RPC rappresentano tra il 60 % e 70 % del valore totale e che il valore aggiunto delle parti importate corrisponde al 12 % dei costi di produzione. Questi valori si basano sui costi di produzione comparabili di un fabbricante situato nella RPC. Si ritiene che i calcoli effettuati siano abbastanza accurati e che riflettano la differenza dei costi del Vietnam, perché le parti di accendini e le materie prime utilizzate sono le stesse nella RPC e nel Vietnam. Qualsiasi adeguamento dovuto ai minori costi locali in Vietnam comporterebbe una quota ancora più elevata del valore cinese degli accendini finiti.

2.7.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(51)

Dall’inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per le operazioni di assemblaggio se non l’elusione delle misure iniziali riguardanti il prodotto in esame. I produttori vietnamiti hanno sostenuto che la causa della delocalizzazione della produzione è rappresentata dai costi più bassi della manodopera in Vietnam, ma questa affermazione non è stata comprovata. Una differenza generale del costo della manodopera non spiega comunque come mai la produzione di uno specifico settore (quello degli accendini) sia stata delocalizzata in Vietnam, mentre la produzione di altri settori, compreso quello delle parti di accendini, continui nella RPC.

2.8.   Pregiudizio o indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(52)

L’esistenza del pregiudizio è stata esaminata nel regolamento di apertura e la presente inchiesta ha lo scopo di esaminare se gli effetti riparatori dei dazi in vigore siano stati compromessi in termini di prezzi e/o quantità del prodotto simile.

(53)

Al fine di valutare se il prodotto importato oggetto dell’inchiesta abbia compromesso, in termini di quantità e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure iniziali sulle importazioni del prodotto in esame, è stata utilizzata la base di dati Comext di Eurostat come fonte dei migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle importazioni dal Vietnam. I prezzi determinati in questo modo sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell’Unione nel considerando 63 del regolamento (CE) n. 1006/95.

(54)

L’aumento delle importazioni dal Vietnam verso l’Unione dallo 0,6 % delle importazioni dell’Unione nel 1998 all’80 % nel 2008 (inizio del PI) e all’84 % delle importazioni dell’Unione nel PR (fine del PI), come illustrato nella tabella del punto 2.4, è stato considerato notevole in termini di quantità. Nello stesso periodo, le importazioni dalla RPC verso l’Unione sono diminuite considerevolmente, dal 30 % al 10 % della quota di tutte le importazioni.

(55)

Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nell’inchiesta iniziale e la media ponderata del prezzo all’esportazione per le esportazioni dichiarate vietnamite ha evidenziato un notevole pratica di underselling. Si è quindi concluso che gli effetti riparatori del dazio, come determinato nel regolamento di apertura, sono stati compromessi in termini sia di quantità che di prezzo.

2.9.   Elementi di prova del dumping

(56)

In conformità all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l’esistenza di pratiche di dumping mediante un confronto tra il valore normale stabilito precedentemente nell’inchiesta iniziale e i prezzi all’esportazione dal Vietnam.

(57)

Nel regolamento di apertura il valore normale era stato calcolato in base ai prezzi praticati in Brasile, che nell’ambito di quest’inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC.

(58)

I prezzi all’esportazione dal Vietnam sono stati stabiliti in base ai dati disponibili, cioè sulla media dei prezzi all’esportazione degli accendini tascabili non ricaricabili, a gas o pietra focaia, durante il PR, registrati nella base di dati Comext di Eurostat. Il ricorso ai dati disponibili è stato reso necessario dall’inattendibilità delle informazioni fornite dai produttori vietnamiti sul prodotto oggetto dell’inchiesta.

(59)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze dei costi di trasporto, assicurazione e imballaggio. Visto che i produttori del Vietnam e della RPC non hanno fornito informazioni attendibili, gli adeguamenti sono stati effettuati in base ai migliori dati disponibili e sono quindi stati basati su una percentuale calcolata come proporzione dei costi complessivi di trasporto, assicurazione e imballaggio rispetto al valore delle vendite cif all’Unione indicato dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta iniziale.

(60)

In conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato confrontando la media ponderata del valore normale stabilita nel regolamento di apertura e la media ponderata corrispondente dei prezzi all’esportazione per le esportazioni dichiarate vietnamite durante il PR dell’inchiesta, secondo la base di dati Comext, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(61)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, dopo gli adeguamenti di cui al considerando 59, ha dimostrato l’esistenza di notevoli pratiche di dumping.

2.10.   Osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni

(62)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni, un gruppo di parti interessate, costituito da produttori vietnamiti e da importatori dell’Unione, ha presentato osservazioni sulle conclusioni dell’inchiesta, ammettendo tuttavia di non essere direttamente interessato dalle misure. Tali parti hanno sostenuto nuovamente che le informazioni fuorvianti non erano state fornite intenzionalmente, che la Commissione non aveva trovato alcuna prova diretta dell’esistenza di un’elusione e che l’imposizione retroattiva delle misure non poteva dar luogo a effetti riparatori, come dimostrava la mancata proroga delle misure iniziali contro la RPC. Secondo le parti interessate, tale mancata proroga si basava su conclusioni che riguardavano lo stesso periodo della conclusione secondo cui le pratiche di elusione pregiudicavano gli effetti riparatori delle misure iniziali. Inoltre, esse hanno contestato gli effetti prefissati e l’interesse dell’Unione ad estendere le misure scadute nel dicembre 2012. Secondo loro, l’estensione delle misure non comportava alcun beneficio per l’industria dell’Unione e avrebbe penalizzato soltanto gli importatori dell’Unione.

(63)

In seguito alla presentazione e all’ammissione di una richiesta valida per un’inchiesta antielusione, la Commissione ha l’obbligo giuridico di esaminare in modo approfondito la questione e di adottare provvedimenti appropriati, se necessario. Nel caso in questione è stato constatato che erano soddisfatte tutte le condizioni dell’articolo 13 del regolamento di base per determinare l’esistenza di un’elusione. Di conseguenza, le misure hanno dovuto essere estese adeguatamente alle importazioni dal Vietnam.

(64)

Nel valutare se le pratiche di elusione pregiudichino gli effetti riparatori delle misure iniziali, la Commissione deve basare la sua analisi sugli sviluppi successivi all’istituzione delle misure e prendere in considerazione le conclusioni dell’inchiesta iniziale in base alla quale sono stati determinati gli effetti riparatori. La valutazione della necessità di avviare un riesame in previsione della scadenza è effettuata invece a causa del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio in futuro, in base a conclusioni riguardanti un periodo diverso. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti interessate, le due conclusioni non riguardano la stesso periodo. Per quanto riguarda l’argomentazione che si colpirebbero soltanto gli importatori dell’Unione e che non vi sarebbero benefici per l’industria dell’Unione, l’inchiesta iniziale ha confermato l’interesse dell’Unione all’istituzione delle misure. In conformità all’articolo 13 del regolamento di base, l’estensione degli effetti riparatori delle misure iniziali contro l’elusione è giustificata finché le misure iniziali sono in vigore. Lo scopo dell’estensione delle misure, in ogni caso, non è quello di penalizzare le parti, bensì di correggere l’effetto distorsivo delle importazioni in dumping dal Vietnam, che sono state oggetto di elusione, sul mercato dell’Unione, con l’introduzione di una parità di condizioni, in termini di prezzi o di quantità delle importazioni. Ad ogni modo, l’asserzione che le misure abbiano effetto solo sugli importatori non è sostenuta da alcuna prova o analisi.

(65)

Un’altra parte interessata, un importatore, ha presentato osservazioni riguardo all’inchiesta sostenendo di non essere stato informato dell’apertura dell’inchiesta sull’elusione. A questo riguardo va notato che tale parte non era nota alla Commissione prima dell’apertura dell’inchiesta e che l’avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(66)

Un altro importatore ha risposto annunciando che, entro sei mesi, avrebbe presentato elementi di prova che dimostravano che le sue importazioni di accendini non erano oggetto di elusione. La Commissione ricorda che nell’avviso di apertura tutte le parti interessate sono state invitate a presentare prove nel corso dell’inchiesta [cfr. in particolare i considerando 10, 19 e 20 e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 548/2012]. La Commissione deve concludere l’inchiesta entro un termine di 9 mesi e non può quindi attendere in questa fase la presentazione ulteriori elementi di prova.

3.   MISURE

(67)

In considerazione di quanto precede, è stato concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas o pietra focaia, originari della RPC è stato eluso con operazioni di assemblaggio in Vietnam, ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.

(68)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, è opportuno che le misure iniziali applicate alle importazioni del prodotto in esame siano estese alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, cioè dello stesso prodotto, ma proveniente dal Vietnam, dichiarato o meno originario del Vietnam.

(69)

Vista la mancata collaborazione nella presente inchiesta, le misure che dovranno essere estese sono quelle stabilite nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1458/2007, cioè un dazio antidumping definitivo di 0,065 EUR per accendino.

(70)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabilisce che le misure estese vengano applicate alle importazioni sottoposte a registrazione all’ingresso dell’Unione in forza del regolamento di apertura, dovranno essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di accendini tascabili non ricaricabili, a gas o pietra focaia, provenienti dal Vietnam. Dato che le misure iniziali sono scadute il 13 dicembre 2012 e la registrazione è stata conclusa lo stesso giorno, il prelievo di dazi si applicherebbe solo fino a tale data.

4.   DOMANDE DI ESENZIONE

(71)

Le sette società vietnamite che hanno risposto al questionario hanno chiesto l’esenzione da eventuali misure estese a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(72)

Queste sette società risultano tutte aver fornito informazioni false o fuorvianti. In conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, esse sono state informate che le informazioni fornite non sono state accettate ed hanno ottenuto la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro un termine specificato.

(73)

Le ulteriori spiegazioni di queste società non sono state tali da determinare un cambiamento delle conclusioni. Pertanto, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i risultati riguardanti tali società si basano sui dati disponibili.

(74)

Vista la natura delle informazioni false e/o fuorvianti di cui sopra, le esenzioni chieste dalle sette società non hanno potuto essere concesse, in conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(75)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari del Vietnam, attualmente classificati al codice NC ex 9613 10 00 .

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni provenienti dal Vietnam dal 27 giugno 2012 al 13 dicembre 2012, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarate originarie del Vietnam, registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 548/2012 nonché all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3.   Salvo indicazioni diverse, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1.

(3)   GU L 101 del 4.5.1995, pag. 38.

(4)   GU L 22 del 29.1.1999, pag. 1.

(5)   GU L 248 del 18.9.2001, pag. 1.

(6)   GU L 326 del 12.12.2007, pag. 1.

(7)   GU C 382 del 12.12.2012, pag. 12.

(8)   GU L 340 del 13.12.2012, pag. 37.

(9)   GU L 165 del 26.6.2012, pag. 37.


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 261/2013 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2013

che attua l’articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l’articolo 11, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

L’11 e il 25 febbraio 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio stesso, ha aggiornato e modificato l’elenco delle persone, gruppi, imprese ed entità soggetti a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

P. HOGAN


(1)   GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

I.   Le voci dell’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:

A.   Persone legate ai talibani

1.

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad [alias a) Abdul Jalil Akhund b) Mullah Akhtar c) Abdul Jalil Haqqani d) Nazar Jan]

Titolo: a) Maulavi; b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: viceministro degli affari esteri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n: OR 1961825 (rilasciato con il nome Mullah Akhtar in data 4 febbraio 2003 dal Consolato afgano di Quetta, Pakistan, e scaduto il 2 febbraio 2006). Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) membro del consiglio supremo dei talibani dal maggio 2007; c) membro della commissione finanziaria del consiglio dei talibani; d) fratello di Atiqullah Wali Mohammad. Data di designazione dell’ONU: 25.1.2001.

2.

Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah)

Titolo: a) Haji; b) Mullah. Motivi dell’inserimento nell’elenco: viceministro dei lavori pubblici sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1962. Luogo di nascita: a) distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) villaggio di Khwaja Malik, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della commissione politica del consiglio supremo dei talibani dal 2010; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù degli Alizai; d) fratello di Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Data di designazione dell’ONU: 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

dopo la conquista di Kabul da parte dei talibani nel 1996, Atiqullah è stato nominato a un posto di responsabilità a Kandahar. Nel 1999 o 2000 è stato nominato primo viceministro dell’agricoltura e poi viceministro dei lavori pubblici del regime talibano. Dopo la caduta del regime talibano, Atiqullah è diventato ufficiale operativo dei talibani nell’Afghanistan meridionale. Nel 2008 è stato nominato vice del governatore talibano della provincia di Helmand, Afghanistan.

II.   La voce seguente è aggiunta all’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.

A.   Persone legate ai talibani

1.

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah [alias a) Mullah Ahmed Shah Noorzai b) Haji Ahmad Shah c) Haji Mullah Ahmad Shah d) Maulawi Ahmed Shah e) Mullah Mohammed Shah]

Titolo: a) Mullah; b) Maulavi. Data di nascita: a) 1o gennaio 1985; b) 1981. Luogo di nascita: Quetta, Pakistan. Passaporto n.: passaporto pakistano n. NC5140251, rilasciato il 23 ottobre 2009, con scadenza 22 ottobre 2014. Numero di identificazione nazionale: carta d’identità nazionale pakistana n. 54401-2288025-9. Indirizzo: Quetta, Pakistan. Altre informazioni: a) detiene e gestisce l’Ufficio cambi Roshan; b) ha fornito servizi finanziari a Ghul Agha Ishakzai e ad altri talibani nella provincia di Helmand. Data di designazione dell’ONU: 26.2.2013

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah detiene e gestisce l’Ufficio cambi Roshan che fornisce sostegno finanziario, materiale o tecnologico, oppure servizi finanziari o di altro tipo ai talibani o in loro favore. L’Ufficio cambi Roshan tiene in deposito e trasferisce fondi destinati a sostenere le operazioni militari dei talibani e il ruolo che essi ricoprono nel narcotraffico in Afghanistan. Dal 2011, l’Ufficio cambi Roshan è uno dei principali fornitori di servizi finanziari (o «hawala») utilizzati dai funzionari talibani nella provincia di Helmand, Afghanistan. Ahmed Shah fornisce, da un certo numero di anni, servizi di trasferimento di denaro (hawala) ai leader talibani nella provincia di Helmand e, dal 2011, è un fornitore di fiducia di servizi finanziari dei talibani. All’inizio del 2012, i talibani hanno ordinato ad Ahmed Shah di trasferire denaro verso un certo numero di hawala a Lashkar Gah, nella provincia di Helmand, tramite i quali un alto comandante talibano procedeva poi alla distribuzione dei fondi.

Alla fine del 2011, Ahmed Shah ha accumulato centinaia di migliaia di dollari USA da destinare alla commissione finanziaria dei talibani e ha trasferito centinaia di migliaia di dollari USA per i talibani, tra cui degli alti comandanti talibani. Così alla fine del 2011, Ahmed Shah ha ricevuto tramite la sua filiale hawala di Quetta, in Pakistan, un trasferimento di fondi per conto dei talibani, che sono stati utilizzati per acquistare fertilizzanti e componenti di ordigni esplosivi improvvisati, comprese batterie e filo detonante. Alla metà del 2011, il capo della commissione finanziaria dei talibani, Gul Agha Ishakzai, ha dato istruzioni ad Ahmed Shah di depositare, per i talibani, vari milioni di dollari USA presso l’Ufficio cambi Roshan. Gul Agha ha spiegato che quando veniva chiesto un trasferimento di denaro, egli era solito informare Ahmed Shah del destinatario talibano. Ahmed Shah forniva quindi i fondi richiesti tramite il suo sistema di hawala. Dalla metà del 2010 Ahmed Shah ha trasferito denaro tra il Pakistan e l’Afghanistan per i comandanti talibani e per i narcotrafficanti. Oltre alle attività di facilitatore, nel 2011, Ahmed Shah ha anche donato ai talibani cospicue, ma non ben precisate, somme di denaro.


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 262/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melon du Quercy (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 ed ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Melon du Quercy», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1165/2004 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2007 (4).

(3)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare precisando la descrizione del prodotto, la prova dell’origine, il metodo di ottenimento, l’etichettatura, i requisiti nazionali e i dati relativi all’organismo di controllo.

(4)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 50-52 del regolamento (UE) n. 1151/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Melon du Quercy» è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico recante gli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU L 224 del 25.6.2004, pag. 16.

(4)   GU L 238 dell’11.9.2007, pag. 29.


ALLEGATO I

La seguente modifica è approvata per il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Melon du Quercy».

1.   Descrizione del prodotto

Poiché la norma di commercializzazione europea sul melone è stata abrogata il 1o luglio 2009 (regolamento CE n. 1615/2001), il riferimento fatto alla categoria I del regolamento comunitario CE n. 1615/2001 è sostituito con l’aggiunta nel disciplinare di elementi obiettivi inizialmente imposti dalla norma (caratteristiche della varietà, buona qualità e condizionamento omogeneo).

Il disciplinare iniziale distingueva il melone cosiddetto «Charentais» dagli altri tipi di melone a «lunga conservazione». Dato che tutti i meloni utilizzati nella produzione di «Melon du Quercy» sono di tipo Charentais, viene proposta una redazione sintetica.

Per semplicità l’elenco delle classi di condizionamento è sostituito dall’obbligo esplicito di un condizionamento omogeneo, con il peso del melone più grosso che supera al massimo del 30 % il peso del più piccolo.

Per quanto riguarda il tasso di zucchero, i testi nazionali che disciplinano le condizioni di certificazione per questo stesso prodotto imponevano come valore minimo 11° Brix, valore che corrisponde alle consuetudini di produzione. Pertanto, viene proposto di modificare il disciplinare dell’IGP per passare da «superiore à 11° Brix» a «superiore o pari a 11° Brix».

2.   Elementi che provano che il prodotto agricolo è originario della zona determinata

L’identificazione degli operatori viene introdotta per rafforzare il controllo dell’origine del «Melon du Quercy». L’insieme degli obblighi dichiarativi, di tenuta del registro o d’identificazione dei prodotti sono inseriti in questo capitolo.

Per tener conto delle particolarità della commercializzazione sui mercati al dettaglio e tenendo presente che i meloni du Quercy sono tutti identificati individualmente, l’identificazione dei condizionamenti non è più obbligatoria. Le informazioni per i consumatori sono invece diffuse mediante la pubblicità sui luoghi di vendita (PLV) o l’etichetta del prezzo.

3.   Descrizione del metodo di ottenimento

Formalmente, il diagramma di fabbricazione è stato modificato al fine di mettere in evidenza la successione delle operazioni realizzate per la produzione del «Melon du Quercy»: produzione, selezionatura e condizionamento e successivamente magazzinaggio. La distinzione dei diversi circuiti di commercializzazione viene soppressa a favore della priorità degli obblighi comuni a tutti gli operatori.

Le modalità della redazione annuale degli elenchi di varietà autorizzate sono precisate per garantire la qualità del «Melon du Quercy».

Nell’ambito della trascrizione delle disposizioni contenute nei testi nazionali, e al fine di precisare maggiormente le tappe di produzione, sono inserite nel disciplinare le norme relative all’impianto e alla semina, all’irrigazione, alla fertilizzazione, alla protezione fitosanitaria, alla registrazione e alla selezione.

Le evoluzioni varietali e l’esperienza degli ultimi quindici anni, soprattutto le estati calde (in particolare l’estate 2005) permettono di garantire che la qualità del «Melon du Quercy» non sarà modificata in caso di raccolta dopo le ore 13, cioè quando la temperatura è più elevata. L’obbligo di raccolta prima delle ore 13 è pertanto soppresso.

Inoltre, la raccolta in strato unico si giustificava nei casi di varietà molto sensibili agli urti. Poiché le prove condotte nel 2009 nel territorio non mostrano perdite di qualità, viene aggiunta la possibilità di raccogliere in palox (casse per il condizionamento su diversi strati).

Per quanto riguarda il condizionamento, il riferimento al vassoio è eliminato per permettere l’uso di sostegni di condizionamento di migliore qualità come ad esempio la vaschetta.

Al fine di tener conto delle particolarità della commercializzazione sui mercati al dettaglio, che prevede un posizionamento regolare dei meloni sui banchi, l’obbligo di un condizionamento con alveolo e fazzoletto è soppresso a favore di questo tipo di commercializzazione.

4.   Struttura di controllo

I dati dell’organismo di controllo vengono aggiornati. Viene aggiunto il riferimento al suo accreditamento.

5.   Elementi specifici dell’etichettatura

Vengono introdotti gli obblighi specifici dell’IGP. Sono soppressi gli obblighi relativi ai testi nazionali.

6.   Esigenze da rispettare in virtù delle disposizioni europee o nazionali

Introduzione di un quadro dei principali punti da controllare, conformemente alle esigenze nazionali.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 (*1)

«MELON DU QUERCY»

N. CE: FR-PGI-0205-0086-13.10.2011

IGP (X) DOP ( )

1.   Denominazione

«Melon du Quercy»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6:

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Varietà tipo «Charentais», melone a buccia liscia o retata, di colore verde, grigio, cangiante in giallo, con la polpa arancione e peso minimo di 450 g.

Intero, sano, di aspetto fresco, sodo, netto, di buona qualità; quando i frutti vengono raccolti con il peduncolo devono presentare una lunghezza inferiore ai 2 cm.

L’indice refrattometrico minimo è di 11 °Brix.

I meloni di Quercy sono commercializzati interi e condizionati. Per ciascun condizionamento, il peso del melone più grosso può superare al massimo del 30 % il peso del più piccolo.

Il contenuto di ciascun imballaggio dev’essere omogeneo e contenere meloni evidentemente allo stesso stato di sviluppo e maturità e della stessa colorazione.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La coltura del Melone du Quercy si svolge nella zona geografica dell’IGP.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

La registrazione, la selezionatura e il condizionamento si svolgono nella zona geografica dell’IGP.

Per garantire la qualità del prodotto, tali operazioni sono eseguite molto rapidamente per permettere una commercializzazione nei sei giorni successivi alla raccolta.

Le fasi di registrazione e di selezionatura sono eseguite nella zona geografica poiché tali fasi sono fondamentali per una buona selezione dei meloni che possono beneficiare dell’IGP; vengono effettuate da operatori formati per giudicare la maturità ottimale dei meloni attraverso la colorazione della scorza e il tenore di zucchero misurato mediante refrattometria.

Inoltre, anche il condizionamento va effettuato nella zona geografica poiché viene realizzato contemporaneamente alle fasi di selezionatura e registrazione, limitando così il numero di manipolazioni che potrebbero intaccare le qualità del «Melon du Quercy». Peraltro, la tracciabilità è assicurata da una identificazione individuale dei meloni e dei condizionamenti con il logo «Melon du Quercy» e dalla tenuta di una contabilità di magazzino specifica.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Denominazione del prodotto: «Melon du Quercy»

il logo IGP o la menzione «Indicazione geografica protetta»

il logo «Melon du Quercy» su ogni frutto.

4.   Definizione concisa della zona geografica

La zona geografica dell’IGP «Melon du Quercy» comprende:

il dipartimento di Lot: i cantoni di Castelnau-Montratier, Lalbenque, Montcuq e i comuni di Cambayrac, Carnac-Rouffiac, Concots, Floressas, Labastide-Marnhac, Lacapelle-Cabanac, Mauroux, Le Montat, Sauzet, Sérignac e Villesèque,

il dipartimento di Lot-et-Garonne, i cantoni di Beauville, Penne-d’Agenais, Puymirol, Tournon-d’Agenais,

il dipartimento di Tarn-et-Garonne, i cantoni di Bourg-de-Visa, Caussade, Lafrançaise, Lauzerte, Moissac, Molières, Monclar-de-Quercy, Montaigu-de-Quercy, Montauban, Montpezat-de-Quercy, Négrepelisse, Villebrumier, e i comuni di Castelsagrat, Gasques, Goudourville, Montjoi, Mouillac, Perville, Pommevic, Saint-Clair e Valence.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

È caratterizzata dal suo clima con alternanze di flussi oceanici (freschi e umidi) e di flussi mediterranei (caldi e secchi) che provoca escursioni termiche. Tale clima temperato è adatto alla coltivazione del melone.

I terreni scelti sono di tipo argillo-calcareo. La natura di questi suoli è particolarmente adatta alla coltura del melone.

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Melon du Quercy» deriva da varietà di tipo Charentais la cui buccia è liscia o retata e presenta solchi più o meno accentuati.

È caratterizzato dalla polpa arancione, succosa, soda e al tempo stesso fondente.

La scelta delle varietà secondo criteri agronomici e aromatici (aroma, sapore, …), i terreni argillo-calcarei, il clima particolare e i criteri di raccolta (maturità ottimale) costituiscono i fattori determinanti che permettono di ottenere frutti che esprimono tutte le loro potenzialità: sapori dolci (11° Brix minimo), profumi e gusti sviluppati, aromi sostenuti e caratteristici.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le condizioni pedoclimatiche della zona geografica concorrono all’ottenimento di frutti aromatici.

Da un lato i suoli argillo-calcarei, la cui struttura è equilibrata e ben ventilata, permettono una crescita regolare delle piante e un equilibrio minerale ottimale dei frutti.

Dall’altro, il clima specifico di Quercy influisce sull’allegagione, ottimizzando il numero di frutti per cespo. Pertanto, ciascun frutto è meglio alimentato. Parallelamente, i flussi con dominante mediterranea (caldo e secco), in particolare durante l’estate favoriscono la maturità dei frutti.

La qualità del «Melon du Quercy» si basa anche sull’antica competenza degli operatori della filiera del «Melon du Quercy» che si esprime in particolare attraverso una selezione delle varietà specificamente adatte alla zona di produzione, di una raccolta ottimale e termini ottimizzati per la preparazione dei meloni dopo la raccolta.

La sua reputazione si è formata grazie a una identificazione precoce del «Melon du Quercy» da parte dei suoi operatori sin dal 1994. Le numerose manifestazioni che stanno a margine della sua commercializzazione hanno contribuito alla sua notorietà, ad esempio con la festa di Belfort du Quercy di metà agosto o all’apertura della stagione a luglio 1994 nei saloni della prefettura del Lot, che ha trovato notevole eco sulla stampa locale. Nel luglio 1996 il periodico Dépêche du Midi titolava «L’eccellenza del Melon du Quercy ».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPMelonDuQuercy.pdf


(*1)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 263/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel», registrata con il regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU L 297 del 15.11.2005, pag. 5.

(4)   GU C 125 del 28.4.2012, pag. 5.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel (IGP)


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 264/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 ed ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 284/2008 della Commissione (3).

(3)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando la presentazione e il condizionamento nonché l’etichettatura delle cipolle.

(4)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico degli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU L 86 del 28.3.2008, pag. 21.


ALLEGATO I

Nel disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» è approvata la seguente modifica:

Articolo 5, paragrafi 6 e 7, anziché:

«Successivamente alla raccolta i bulbi dei cipollotti devono subire l’eliminazione della tunica esterna sporca di terra, la spuntatura delle code a 40 cm e quindi essere posti in cassette disposti in fascetti.

Per la cipolla da consumo fresco i bulbi privati dalla tunica esterna vengono sottoposti all’eventuale taglio delle code se superano i 60 cm e poi riuniti in fasci di 5-8 Kg e posti in cassoni o cassette.»,

leggi:

«Successivamente alla raccolta i bulbi dei cipollotti devono subire l’eliminazione della tunica esterna sporca di terra, la spuntatura delle code con taglio variabile tra i 30 e i 60 cm e quindi essere posti in cassette disposti in fascetti.

Per la cipolla da consumo fresco i bulbi privati dalla tunica esterna vengono sottoposti all’eventuale taglio delle code se lunghe tra i 35 e i 60 cm e poi riuniti in fasci di 1,5-6 Kg e posti in cassoni o cassette.»

Articolo 9, paragrafo 2, anziché:

«Per l’immissione al consumo i bulbi designati dalla I.G.P. "Cipolla Rossa di Tropea Calabria" devono essere confezionati secondo le seguenti modalità:

i cipollotti si riuniscono in fascetti e posti in cassette di cartone, plastica o legno, pronti per la vendita;

la cipolla da consumo fresco è raccolta in mazzi da 5-8 kg posti in cassoni e cassette.»,

leggi:

«Per l’immissione al consumo i bulbi designati dall’I.G.P. "Cipolla Rossa di Tropea Calabria" devono essere confezionati secondo le seguenti modalità:

i cipollotti si riuniscono in fascetti e posti in cassette di cartone, plastica o legno, pronti per la vendita;

la cipolla da consumo fresco è raccolta in mazzi da 1,5-6 kg posti in cassoni e cassette.»

Si è provveduto a modificare le disposizioni relative alle modalità di preparazione del prodotto al confezionamento al fine di permettere maggiore flessibilità nella scelta delle dimensioni delle confezioni e far fronte alle nuove esigenze del mercato in materia di packaging.

Articolo 9, paragrafo 4, anziché:

«Il numero dei capi per formare le trecce parte, indipendentemente dal calibro, da un minimo di 6 bulbi e per uno stesso imballaggio il numero ed il peso devono essere uniformi.»,

leggi:

«Il numero dei capi per formare le trecce parte, indipendentemente dal calibro, da un minimo di 6 bulbi.»

Si prevede per la realizzazione della tradizionale «treccia» maggiore libertà per le maestranze locali di personalizzare la treccia per quanto riguarda il numero e il calibro dei bulbi.

Articolo 9, paragrafo 7, anziché:

«I cipollotti e le cipolle da consumo fresco riuniti in fasci, nonché le cipolle da serbo in treccia, all’immissione al consumo, porteranno un adesivo recante il logo ed il marchio tale da renderli perfettamente riconoscibili e per uno stesso tipo d’imballaggio.»,

leggi:

«I cipollotti e le cipolle da consumo fresco riuniti in fasci, nonché le cipolle da serbo in treccia, all’immissione al consumo, porteranno, su adesivo o altro materiale, il logo dell’Unione ed il marchio del prodotto. Le cipolle da consumo fresco, invece, poste in cassoni o cassette, saranno dotate di etichetta completa, a livello di singoli fasci, comprensiva di ragione sociale della ditta, del logo dell’Unione, del marchio e della tipologia di prodotto, al fine di garantirne la tracciabilità e di renderlo perfettamente riconoscibile.»

Si prevede per la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» tipologia cipolla da consumo fresco confezionata in fasci l’apposizione a livello dei singoli fasci di un’etichetta con l’indicazione della ragione sociale della ditta, la raffigurazione del logo dell’Unione e del marchio, l’indicazione della tipologia di prodotto. In questo modo ogni singolo fascio sarà provvisto di un’etichetta contenente tutte le informazioni necessarie al consumatore per la corretta identificazione del prodotto.

Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2081/92 presenti nel disciplinare di produzione.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 (*1)

«CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA»

Numero CE: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

IGP (X) DOP ( )

1.   Denominazione

«Cipolla Rossa di Tropea Calabria»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La indicazione geografica protetta (IGP) «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» individua i bulbi della Specie Allium Cepa limitatamente ai seguenti ecotipi autoctoni, che si distinguono in base alla forma e alla precocità di bulbificazione derivante dall’influenza del fotoperiodo:

«Tondo Piatta» o primaticcia,

«Mezza Campana» o medio precoce,

«Allungata» o tardiva.

Si distinguono tre tipologie di prodotto:

 

Cipollotto:

colore: bianco-rosato — violaceo,

sapore: dolci e teneri,

calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie;

 

Cipolla da consumo fresco:

colore: bianco-rosso fino al violaceo,

sapore: dolci e teneri,

calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie;

 

Cipolla da serbo:

colore: rosso-violaceo,

sapore: dolci e croccanti,

calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione dalla semina alla raccolta della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» devono avvenire nell’area geografica di produzione.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Successivamente alla raccolta i bulbi della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» sono così lavorati:

successivamente alla raccolta i bulbi dei cipollotti devono subire l’eliminazione della tunica esterna sporca di terra, la spuntatura delle code, con taglio variabile dai 30 ai 60 cm, e quindi essere posti in cassette disposti in fascetti,

per la cipolla da consumo fresco i bulbi privati dalla tunica esterna vengono sottoposti alla spuntatura delle code con taglio variabile dai 35 ai 60 cm, e poi riuniti in fasci di 1,5-6 Kg e posti in cassoni o cassette,

i bulbi della cipolla da serbo vengono deposti in andane sul terreno coprendoli con le stesse foglie e lasciandoli un tempo variabile da 8 a 15 giorni per farli asciugare, far acquisire compattezza, resistenza ed una colorazione rosso vivo. I bulbi una volta disidratati possono essere scollettati o, mantenendo le code, destinati alla produzione di trecce. Il numero dei capi per formare le trecce parte, indipendentemente dal calibro, da un minimo di 6 bulbi. Il confezionamento, di peso variabile fino ad un massimo di 25 Kg, avviene in sacchetti o cassette.

Le operazioni di condizionamento devono avvenire presso l’area di produzione, nel rispetto delle metodiche tradizionali radicate nelle abitudini e nel folklore storico locale, al fine di garantire la tracciabilità, il controllo e conservare la qualità del prodotto.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Sui contenitori devono essere indicati, in caratteri di stampa doppi rispetto a tutti gli altri, le diciture «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» I.G.P. accompagnata dalla specificazione della tipologia «cipollotto», «cipolla da consumo fresco», «cipolla da serbo» e dal marchio.

I cipollotti e le cipolle da consumo fresco riuniti in fasci, nonché le cipolle da serbo in treccia, all’immissione al consumo, porteranno, su adesivo o altro materiale, il logo dell’Unione ed il marchio del prodotto. Le cipolle da consumo fresco, invece, poste in cassoni o cassette, saranno dotate di etichetta completa, a livello di singoli fasci, comprensiva di ragione sociale della ditta, del logo dell’Unione, del marchio e della tipologia di prodotto, al fine di garantirne la tracciabilità e di renderlo perfettamente riconoscibile.

4.   Definizione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» IGP comprende i terreni idonei ricadenti nel territorio amministrativo, tutto o in parte, dei seguenti comuni calabresi:

a)

provincia di Cosenza:

parte dei comuni di Fiumefreddo, Longobardi, Serra d’Aiello, Belmonte, Amantea;

b)

provincia di Catanzaro:

parte dei comuni di Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga.

c)

provincia di Vibo Valentia:

parte dei comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La produzione della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» avviene in terreni sabbiosi o tendenzialmente sabbiosi, di medio impasto, a tessitura franco-argillosa o limosa che decorrono lungo la fascia costiera o che costeggiano fiumi e torrenti, di origine alluvionale che seppur ghiaiosi non limitano lo sviluppo e l’accrescimento del bulbo. I terreni costieri sono idonei alla coltura della cipolla precoce da consumo fresco, quelli di aree interne, di natura argillosa e franco-argillosa sono adatti alla tardiva da serbo. Oggi come nel passato la cipolla rossa è presente negli orti familiari come nelle grandi estensioni, nel paesaggio rurale, nell’alimentazione e nei piatti locali e nelle tradizionali ricette.

Le caratteristiche pedoclimatiche del territorio di riferimento consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità, unico nel suo genere, la cui reputazione è famosa in tutto il mondo.

5.2.   Specificità del prodotto

La «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» è conosciuta per le sue caratteristiche qualitative e organolettiche quali la tenerezza dei bulbi, la dolcezza, la particolare digeribilità. Queste caratteristiche consentono di degustare la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» anche cruda in quantitativi sicuramente superiori rispetto a quelli che una normale cipolla consente.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La domanda di riconoscimento della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» IGP è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto raggiunte tra l’altro grazie alla realizzazione delle diverse iniziative promozionali, come dimostrano le fonti storiche e bibliografiche. Diverse fonti storiche e bibliografiche attribuiscono l’introduzione della cipolla nel bacino del Mediterraneo ed in Calabria prima ai Fenici e dopo ai Greci. Ben apprezzata nel Medio Evo e nel Rinascimento, considerata principale prodotto dell’alimentazione e dell’economia locale veniva barattata in loco, venduta ed esportata via mare in Tunisia, Algeria e Grecia. Citazioni si rilevano negli scritti dei numerosi viaggiatori che arrivano in Calabria fra il 1700 ed il 1800 e visitando la costa tirrenica da Pizzo a Tropea, parlano delle comuni Cipolle Rosse. La cipolla da sempre è stata presente nell’alimentazione degli agricoltori e nelle produzioni locali; già il viaggiatore in Calabria Dr. Albert nel 1905 in visita a Tropea è impressionato dalla miseria dei contadini che mangiano solo cipolla. Nei primi anni del Novecento la cipolla di Tropea abbandona la coltivazione dei piccoli giardini e degli orti familiari per passare a estensioni considerevoli; nel 1929 l’acquedotto della Valle Ruffa consente d’irrigare ed avere rese maggiori e miglioramento della qualità. Il prodotto si diffonderà con maggiore impulso nel periodo borbonico, verso i mercati del nord Europa, diventando in breve ricercato e ben apprezzato così come si racconta in Studi sulla Calabria, del 1901, che riferisce pure sulla forma del bulbo e delle rosse bislunghe di Calabria. I primi ed organizzati rilevamenti statistici sulla coltivazione della cipolla in Calabria sono riportati nell’Enciclopedia agraria Reda (1936-39). Le caratteristiche merceologiche uniche che hanno conferito notorietà al prodotto a livello nazionale, e soprattutto il valore storico e culturale nell’area considerata ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e nelle manifestazioni folcloristiche, hanno reso il prodotto stesso oggetto di imitazioni e contraffazione della denominazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la richiesta di modifica della IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 del 10.8.2011.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto al centro dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(*1)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 265/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Wachauer Marille (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Austria relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Wachauer Marille», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(4)   GU C 140 del 16.5.2012, pag. 18.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

AUSTRIA

Wachauer Marille (DOP)


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 266/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Münchener Bier (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52 paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 ed ha abrogato il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Münchener Bier», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3) come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/98 (4).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(4)   GU L 202 del 18.7.1998, pag. 25.

(5)   GU C 140 del 16.5.2012, pag. 8.


ALLEGATO

Prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

Classe 2.1.   Birre

GERMANIA

Münchener Bier (IGP)


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 267/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chianti Classico (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Chianti Classico», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione (3), modificato dal regolamento (UE) n. 216/2011 (4).

(3)

La domanda mira a modificare il disciplinare di produzione precisando la descrizione del prodotto e il metodo di ottenimento e di condizionamento.

(4)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico recante gli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU L 281 del 7.11.2000, pag. 12.

(4)   GU L 59 del 4.3.2011, pag. 17.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» è approvata la seguente modifica.

—   Descrizione del prodotto

Si è inserito il riferimento all’elenco del germoplasma olivicolo toscano perché tale documento è soggetto a periodici aggiornamenti per risultati scientifici e genetici di lavori tuttora in corso sulle vecchie piante di olivo presenti nel nostro territorio.

Tale modifica non è legata quindi ad una volontà di introdurre nuove varietà, ma è generata dal miglioramento delle conoscenze che consente di introdurre varietà esistenti da tempo che non erano ancora state descritte e catalogate.

—   Metodo di ottenimento

Caratteristiche di coltivazione

Tra le caratteristiche ambientali di coltivazione si è abbassata di 20 metri l’altitudine minima sotto la quale non si possono iscrivere gli olivi nell’albo in quanto l’intero territorio ha un’altitudine minima di 180 metri sul livello del mare. All’epoca in cui fu scritta la prima versione del disciplinare, i sistemi di misurazione adottati non avevano la precisione di oggi. Con l’utilizzo dei moderni GPS, si è potuto verificare tale imprecisione.

Produzione di olio

Si è introdotto un nuovo livello produttivo per oliveti con densità superiore alle 500 piante per ettaro in quanto nel territorio del Chianti Classico sono presenti impianti realizzati negli anni 90 con i criteri tecnici dell’epoca, per i quali il limite di chilogrammi 650 di olio per ettaro risulta fortemente penalizzante per l’economia e lo sviluppo del comparto.

Modalità di raccolta e conservazione

Per il trasporto delle olive si introducono, oltre alle cassette, anche i cassoni ed i carrelli, specificando che in questo caso il trasporto al frantoio per la lavorazione delle olive deve avvenire nello stesso giorno della raccolta e in tre (3) giorni come previsto se vengono utilizzate cassette forate.

Modalità di oleificazione e formazione delle partite

Si introduce l’opportunità di utilizzare anche l’aria come sistema di pulitura delle olive nel caso che siano introdotti i nuovi sistemi tecnologici sviluppati dalle aziende costruttrici e già applicati in altri paesi produttori, ai fini di una sempre maggiore attenzione al risparmio di acqua.

Validità del certificato di idoneità

L’olio conforme alle norme del disciplinare può essere imbottigliato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello della raccolta delle olive nel caso in cui venga sottoposto a processo di filtrazione brillantante entro il 31 dicembre, e comunque entro la data di richiesta di certificazione.

Quando l’olio presenta le caratteristiche chimiche ed organolettiche previste nel disciplinare ed è correttamente conservato, può durare nel tempo con modeste variazioni qualitative, tali da non inficiare i requisiti dell’olio Dop Chianti Classico. Si introduce il concetto della pratica della filtrazione specificando che si intende quella per la brillantatura (e non una semplice sgrossatura), da eseguirsi per lo meno entro il 31 dicembre, al fine di iniziare a formare gli olivicoltori sulle tecniche di conservazione più idonee per la commercializzazione di un prodotto di qualità.

Si chiarisce inoltre che le caratteristiche fisiche dell’olio dovranno essere quelle definitive al momento del prelievo e cioè se si vorrà imbottigliare l’olio conforme entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla raccolta, la filtrazione brillantante dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre o comunque prima del prelievo del campione nel caso in cui tale richiesta pervenga prima del 31 dicembre.

Si introduce anche l’opportunità di «non filtrare» per non limitare la libertà imprenditoriale ma si impone che l’olio venga conservato sotto gas inerte per mantenere al meglio le caratteristiche qualitative.

—   Altro (confezioni)

Si introduce l’opportunità che i contenitori metallici siano adottati anche per formati inferiori ai 3 e 5 litri.

Si sono introdotti inoltre formati con capacità anche inferiore a 100 ml purché questi non vengano venduti singolarmente ma siano immessi sul mercato in confezioni il cui volume totale rientri tra quelli ammessi dalla normativa. La modifica nasce dall’esigenza di rispondere alle richieste di mercato che vedono in questi formati minori la necessità di soddisfare le richieste del mondo della ristorazione che non apprezza l’utilizzo di bottiglie già avviate e quello della promozione per il conseguente aumento della visibilità del prodotto.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 (*1)

« CHIANTI CLASSICO »

Numero CE: IT-PDO-0205-0977-07.11.2011

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denominazione

«Chianti Classico»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5.

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» è prodotto con olivi iscritti all’Albo che, per almeno l’80 % devono appartenere alle varietà Frantoio, Correggiolo, Moraiolo e Leccino, da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20 % di altre varietà della zona, e comunque iscritte nell’elenco del germoplasma olivicolo toscano.

Per l’immissione al consumo come DOP «Chianti Classico», l’olio deve possedere le seguenti caratteristiche:

acidità (espressa in acido oleico): massimo 0,5 %,

indice di perossidi: al massimo 12 (meq di ossigeno),

assorbenza alla radiazione ultravioletta: K232 al massimo 2,1 e K270 al massimo 0,2,

alto tenore di acido oleico: maggiore del 72 %,

CMP totali (antiossidanti fenolici) maggiori di 150 ppm,

tocoferoli totali maggiori di 140 ppm.

L’olio inoltre deve essere:

di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate,

con aroma netto di olio di oliva e di fruttato.

In particolare la scheda di assaggio con Panel test deve risultare:

a)

fruttato verde 3-8;

b)

amaro 2-8;

c)

piccante 2-8.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono svolgersi nella zona geografica delimitata

Le operazioni di coltivazione, produzione e molitura dell’olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» devono avvenire esclusivamente all’interno dell’area geografica di produzione di cui al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

L’olio «Chianti Classico» dovrà essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro o metallici, nei volumi definiti e con quantità nominali fino a 5 (cinque) litri. Sono ammessi formati anche inferiori a 100 ml in vetro, metallo o PET purché si preveda il loro confezionamento in modo che siano rispettate le capacità totali ammesse dalla normativa in vigore. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l’apertura rompa il sigillo di garanzia.

Il confezionamento dell’olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» deve avvenire all’interno dell’area geografica di produzione per meglio garantire il controllo dell’origine del prodotto nonché per impedire che il trasporto dello stesso allo stato sfuso al di fuori di tale area geografica possa causare il deterioramento e la perdita delle sue peculiari caratteristiche definite al precedente punto 3.2, in particolare le tipiche note di amaro e piccante dell’olio extravergine di oliva «Chianti Classico», determinate dal contenuto in antiossidanti fenolici e dal profilo delle sostanze aromatiche. L’azione dell’ossigeno dell’aria durante la fase di travaso, pompaggio, trasporto e scarico, operazioni che si ripeterebbero con maggiore frequenza nell’eventualità dell’imbottigliamento fuori zona, può causare la perdita delle caratteristiche peculiari dell’olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» descritte al punto 3.2.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Sulle etichette dei contenitori, oltre alle normali diciture previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dicitura «Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico», seguita immediatamente dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta» riportando evidente e con caratteri indelebili l’annata di produzione.

Alla denominazione è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare. È tuttavia consentito l’uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50 % della dicitura di denominazione prevista.

4.   Definizione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell’olio «Chianti Classico» comprende, nelle province di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti per tutto il loro territorio, ed, in parte, Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.

Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del vino «Chianti Classico», già descritta nel decreto interministeriale del 31 luglio 1932, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 9 settembre 1932.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Il territorio di produzione dell’olio «Chianti Classico» ha specifiche peculiarità climatiche ed idrogeologiche ed è geograficamente ben definito dal XIV secolo.

La zona è una placca abbastanza omogenea per terreno e clima, caratterizzata da autunni mediamente tiepidi ed asciutti seguiti da inverni rigidi. L’ambiente, nel suo insieme, ha caratteristiche tali che rendono la coltivazione dell’olivo al limite dell’areale naturale e questo ha influenzato ed influenza il processo di fruttificazione e maturazione delle olive.

Da sempre la tecnica olivicola di questo territorio vede applicata la raccolta dei frutti direttamente dalla pianta, in epoca anticipata rispetto a quella che sarebbe della maturazione fisiologica.

Le esigenze termiche hanno determinato anche la tipologia della forma di allevamento degli olivi adottata dagli agricoltori locali, generalmente espansa e a vaso aperto, che consente lo sviluppo delle chiome in volume così da favorire la distribuzione del calore e della luce all’interno della chioma, elementi questi che accompagnano lo sviluppo degli olivi per brevi periodi dell’anno.

5.2.   Specificità del prodotto

L’olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» è prodotto da varietà tradizionalmente coltivate in Toscana e si contraddistingue per il suo profilo sensoriale riconducibile nello specifico all’intensità gustativa dell’amaro e del piccante unite a note fruttate percepibili all’olfatto.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell’olio extra vergine DOP «Chianti Classico» sono legate agli aspetti climatici della zona di produzione che influenzano in modo diretto la composizione quali-quantitativa dei fenoli, il livello di amaro e piccante nel gusto e l’intensità del fruttato.

A seguito della necessità di proteggere i frutti dalle prime gelate autunnali, si è determinata tradizionalmente una tendenza a raccogliere le olive precocemente, ovvero prima del termine della maturazione. Questa pratica, se da un lato determina una perdita di quantità di olio, dall’altro permette di cogliere le olive quando il contenuto in polifenoli è ancora elevato e quindi contribuisce all’esaltazione delle note gustative riconducibili all’amaro e al piccante, che rendono riconoscibile l’olio «Chianti Classico». Inoltre, grazie alle ampie escursioni termiche che caratterizzano questo territorio nel corso della stagione autunnale, l’olio extravergine di oliva «Chianti Classico» riesce a distinguersi anche per una evidente componente aromatica fruttata.

Un riconoscimento importante alla zona di produzione fu la promulgazione di un editto del 1716 con il quale il duca Cosimo III tracciava gli attuali confini del territorio per riconoscere il pregio e le peculiarità delle produzioni viticola ed olivicola della zona; una sorta di DOP ante litteram. Nel 1819 con il «Trattato teorico-pratico completo sull’ulivo», il Tavanti elencava già le principali varietà esistenti nella zona del Chianti Classico.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(*1)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 268/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oberpfälzer Karpfen (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 e ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Oberpfälzer Karpfen», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) come modificato dal regolamento (CE) n. 1495/2002 (4).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(4)   GU L 225 del 22.8.2002, pag. 11.

(5)   GU C 353 del 3.12.2011, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.7.   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

GERMANIA

Oberpfälzer Karpfen (IGP)


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 269/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Danablu (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Danimarca relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Danablu», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), quale modificato dal regolamento (CE) n. 828/2003 (4).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(4)   GU L 120 del 15.5.2003, pag. 3.

(5)   GU C 150 del 26.5.2012, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

DANIMARCA

Danablu (IGP)


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 270/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2013

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l’elenco») nei punti di entrata nei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l’elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione quantomeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

Il verificarsi e la gravità degli incidenti connessi agli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, le risultanze degli audit effettuati nei paesi terzi dall’Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l’elenco.

(4)

È opportuno in particolare modificare l’elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un miglioramento generale della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti nella normativa dell’Unione e l’attuale frequenza di controlli ufficiali non è quindi più giustificata. Le voci dell’elenco relative alle foglie di coriandolo e al basilico originari della Thailandia vanno pertanto modificate di conseguenza per quanto riguarda la frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità ai fini dell’individuazione di residui di antiparassitari.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, nelle voci relative alla Thailandia, le righe «foglie di coriandolo» e «basilico», «(Alimenti — erbe aromatiche)», per quanto riguarda la frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità ai fini dell’individuazione di residui di antiparassitari, sono sostituite dalle seguenti:

«—

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

10 »

Basilico

ex 1211 90 86

20

(Alimenti — erbe aromatiche)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 271/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

97,3

MA

73,5

TN

111,4

TR

116,0

ZZ

99,6

0707 00 05

JO

194,1

MA

158,2

TR

160,3

ZZ

170,9

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

44,9

TR

96,6

ZZ

70,8

0805 10 20

EG

55,8

IL

67,7

MA

72,4

TN

58,0

TR

61,9

ZZ

63,2

0805 50 10

TR

79,2

ZZ

79,2

0808 10 80

AR

115,6

BR

89,9

CL

133,8

CN

75,8

MK

35,4

US

162,3

ZA

101,5

ZZ

102,0

0808 30 90

AR

110,1

CL

141,6

CN

85,7

TR

164,1

US

150,6

ZA

99,4

ZZ

125,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 272/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)   GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

140,0

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

158,7

0

AR

167,5

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

275,5

7

AR

227,2

22

BR

304,9

0

CL

239,6

18

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

286,4

3

BR

313,4

0

CL

0408 11 80

Tuorli

375,8

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

494,0

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

276,6

3

BR

212,0

22

TH

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

750,3

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»


DECISIONI

22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/53


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2013

relativa alla nomina di due membri titolari svedesi e di un membro supplente svedese del Comitato delle regioni

(2013/143/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Due seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Britt-Marie LÖVGREN e della sig.ra Annelie STARK. Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Tore HULT,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quali membri titolari:

sig. Tore HULT, Ledamot i kommunfullmäktige, Alingsås kommun,

sig.ra Ulrika CARLEFALL LANDERGREN, Ledamot i kommunfullmäktige, Kungsbacka kommun;

e

b)

quale membro supplente:

sig. Anders ROSÉN, Ledamot i kommunfullmäktige, Halmstads kommun.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)   GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)   GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


22.3.2013   

IT

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L 82/54


DECISIONE 2013/144/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2013

che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC (1).

(2)

In base ad un riesame della decisione 2011/172/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 22 marzo 2014.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/172/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2011/172/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2014.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

P. HOGAN


(1)   GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/55


DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/145/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2013

che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

L'11 e il 25 febbraio 2013 il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha aggiornato e modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti alle misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

P. HOGAN


(1)   GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

I.   Le voci dell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:

A.   Persone legate ai talibani

1.

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad [alias a) Abdul Jalil Akhund b) Mullah Akhtar c) Abdul Jalil Haqqani d) Nazar Jan]

Titolo: a) Maulavi; b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro degli Affari esteri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: OR 1961825 (rilasciato con il nome Mullah Akhtar in data 4 febbraio 2003 dal Consolato afgano di Quetta, Pakistan, e scaduto il 2 febbraio 2006). Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) membro del Consiglio supremo dei talibani dal maggio 2007; c) membro della Commissione finanziaria del consiglio dei talibani; d) fratello di Atiqullah Wali Mohammad. Data di designazione dell'ONU: 25.1.2001.

2.

Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah)

Titolo: a) Haji; b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dei Lavori pubblici sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1962. Luogo di nascita: a) distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) villaggio di Khwaja Malik, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della Commissione politica del consiglio supremo dei talibani dal 2010; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù degli Alizai; d) fratello di Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Data di designazione dell'ONU: 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Dopo la conquista di Kabul da parte dei talibani nel 1996, Atiqullah è stato nominato ad un posto di responsabilità a Kandahar. Nel 1999 o 2000 è stato nominato primo viceministro dell'Agricoltura e poi viceministro dei Lavori pubblici del regime talibano. Dopo la caduta del regime talibano, Atiqullah è diventato ufficiale operativo dei talibani nell'Afghanistan meridionale. Nel 2008 è stato nominato vice del governatore talibano della provincia di Helmand, Afghanistan.

II.   La voce seguente è aggiunta all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC.

A.   Persone legate ai talibani

1.

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah [alias a) Mullah Ahmed Shah Noorzai b) Haji Ahmad Shah c) Haji Mullah Ahmad Shah d) Maulawi Ahmed Shah e) Mullah Mohammed Shah]

Titolo: a) Mullah; b) Maulavi. Data di nascita: a) 1o gennaio 1985; b) 1981. Luogo di nascita: Quetta, Pakistan. Passaporto n.: passaporto pakistano n. NC5140251 rilasciato il 23 ottobre 2009 con scadenza 22 ottobre 2014. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità nazionale pakistana n. 54401-2288025-9. Indirizzo: Quetta, Pakistan. Altre informazioni: a) detiene e gestisce l'Ufficio cambi Roshan; b) ha fornito servizi finanziari a Ghul Agha Ishakzai e ad altri talibani nella provincia di Helmand. Data di designazione dell'ONU: 26.2.2013.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah detiene e gestisce l'Ufficio cambi Roshan che fornisce sostegno finanziario, materiale o tecnologico, oppure servizi finanziari o di altro tipo ai talibani o in loro favore. L'Ufficio cambi Roshan tiene in deposito e trasferisce fondi destinati a sostenere le operazioni militari dei talibani e il ruolo che essi ricoprono nel narcotraffico in Afghanistan. Dal 2011, l'Ufficio cambi Roshan è uno di principali fornitori di servizi finanziari (o «hawala») utilizzati dai funzionari talibani nella provincia di Helmand, Afghanistan.

Ahmed Shah fornisce, da un certo numero di anni, servizi di trasferimento di denaro (hawala) ai leader talibani nella provincia di Helmand e, dal 2011, è un fornitore di fiducia di servizi finanziari dei talibani. All'inizio del 2012, i talibani hanno ordinato ad Ahmed Shah di trasferire denaro verso un certo numero di hawala a Lashkar Gah, nella provincia di Helmand, tramite i quali un alto comandante talibano procedeva poi alla distribuzione dei fondi.

Alla fine del 2011, Ahmed Shah ha accumulato centinaia di migliaia di dollari USA da destinare alla commissione finanziaria dei talibani e ha trasferito centinaia di migliaia di dollari USA per i talibani, tra cui degli alti comandanti talibani. Così alla fine del 2011, Ahmed Shah ha ricevuto tramite la sua filiale hawala di Quetta, in Pakistan, un trasferimento di fondi per conto dei talibani, che sono stati utilizzati per acquistare fertilizzanti e componenti di ordigni esplosivi improvvisati, comprese batterie e filo detonante. Alla metà del 2011, il capo della commissione finanziaria dei talibani, Gul Agha Ishakzai, ha dato istruzioni ad Ahmed Shah di depositare, per i talibani, vari milioni di dollari USA presso l'Ufficio cambi Roshan. Gul Agha ha spiegato che quando veniva chiesto un trasferimento di denaro, egli era solito informare Ahmed Shah del destinatario talibano. Ahmed Shah forniva quindi i fondi richiesti tramite il suo sistema di hawala. Dalla metà del 2010 Ahmed Shah ha trasferito denaro tra il Pakistan e l'Afghanistan per i comandanti talebani e per i narcotrafficanti. Oltre alle attività di facilitatore, nel 2011, Ahmed Shah ha anche donato ai talibani cospicue, ma non ben precisate, somme di denaro.


22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/58


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2013

che fissa l’importo risultante dall’applicazione dell’aggiustamento volontario nel Regno Unito per l’anno civile 2013

[notificata con il numero C(2013) 1577]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2013/146/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 10 quater, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede che gli Stati membri che hanno applicato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (2) per l’anno civile 2012 possano applicare una riduzione (di seguito denominata «aggiustamento volontario») a tutti gli importi dei pagamenti diretti che devono essere erogati nel loro territorio per l’anno civile 2013. L’aggiustamento volontario si applica a integrazione dell’aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.

(2)

L’articolo 10 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede che gli Stati membri decidano e comunichino alla Commissione il tasso di aggiustamento volontario per l’intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione, nonché l’importo totale da ridurre a titolo dell’aggiustamento volontario per l’intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione.

(3)

Il Regno Unito ha stabilito e comunicato alla Commissione i seguenti tassi applicabili a livello regionale per l’aggiustamento volontario conformemente all’articolo 10 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009:

Regione

Importo dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore

(in EUR)

Tasso di aggiustamento volontario

Inghilterra

inferiore a 5 000

14  %

pari o superiore a 5 000 ma inferiore a 300 000

9  %

pari o superiore a 300 000

5  %

Galles

inferiore a 5 000

6,5  %

pari o superiore a 5 000 ma inferiore a 300 000

1,5  %

pari o superiore a 300 000

0  %

Scozia

inferiore a 5 000

9  %

pari o superiore a 5 000 ma inferiore a 300 000

4  %

pari o superiore a 300 000

0  %

(4)

Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l’importo totale da ridurre a titolo dell’aggiustamento volontario per l’anno civile 2013, rispettando il limite massimo fissato all’articolo 10 ter, paragrafo 3, e in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009.

(5)

Occorre pertanto fissare l’importo risultante dall’applicazione dell’aggiustamento volontario nel Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo totale risultante dall’aggiustamento volontario nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per l’anno civile 2013, è pari a 296,3 milioni di EUR.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)   GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/60


DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 18 marzo 2013

che modifica le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

(2013/147/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1), di seguito denominato «l’accordo», modificato dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (2), firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il relativo protocollo n. 2, in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini dell’attuazione del protocollo n. 2 dell’accordo sono stati fissati prezzi interni di riferimento per le parti contraenti.

(2)

Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi.

(3)

Occorre pertanto aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi indicati nella tabella III e nella tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell’accordo è così modificato:

a)

la tabella III è sostituita dal testo dell’allegato I della presente decisione;

b)

nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo dell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per il comitato misto

Il presidente

Luc DEVIGNE


(1)   GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

(2)   GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.


ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi interni di riferimento dell’UE e della Svizzera

Materia prima agricola

Prezzo interno di riferimento svizzero

Prezzo interno di riferimento dell’UE

Articolo 4, paragrafo 1

Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/UE

Articolo 3, paragrafo 3b

Applicato nell’UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/UE

CHF per 100 kg netti

CHF per 100 kg netti

CHF per 100 kg netti

EUR per 100 kg netti

Frumento tenero

52,60

32,55

20,05

0,00

Frumento duro

1,20

0,00

Segala

44,50

27,65

16,85

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

95,50

57,15

38,35

0,00

Latte intero in polvere

603,80

348,65

255,15

0,00

Latte scremato in polvere

419,50

316,45

103,05

0,00

Burro

1 037,65

383,65

654,00

0,00

Zucchero bianco

Uova

38,00

0,00

Patate fresche

42,10

31,35

10,75

0,00

Grasso vegetale

170,00

0,00 »


ALLEGATO II

«TABELLA IV

b)

Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola

Importo di base applicato in Svizzera

Articolo 3, paragrafo 2

Importo di base applicato nell’UE

Articolo 4, paragrafo 2

CHF per 100 kg netti

EUR per 100 kg netti

Frumento tenero

17,00

0,00

Frumento duro

1,00

0,00

Segala

14,00

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

33,00

0,00

Latte intero in polvere

217,00

0,00

Latte scremato in polvere

88,00

0,00

Burro

514,00

0,00

Zucchero bianco

Uova

32,00

0,00

Patate fresche

9,00

0,00

Grasso vegetale

145,00

0,00 »


Rettifiche

22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/63


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 79 del 21 marzo 2013 )

A pagina 8, articolo 1, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

L’articolo 5 è così modificato:

a)

Al paragrafo 2, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

“Per modificare l’accesso concesso alle informazioni nella registrazione l’agenzia riscuote una tariffa per ogni voce aggiornata, conformemente alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.

Nel caso di un aggiornamento riguardante sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio aggiornato.”;

b)

Al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, nel caso di altri aggiornamenti, l’agenzia respinge l’aggiornamento. Su richiesta del dichiarante l’agenzia estende il secondo termine, purché la richiesta di estensione sia presentata entro il secondo termine. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l’agenzia respinge la richiesta di aggiornamento.”;

1.

Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7.   Qualora l’aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento prima che esso sia stato respinto non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.”»