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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.075.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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19.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 241/2013 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2013
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, fludioxonil e proesadione in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Per il proesadione sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per il clorantraniliprolo e per il fludioxonil sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) No 396/2005. |
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(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva clorantraniliprolo su carote, pastinaca, prezzemolo a grossa radice e sedano rapa è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) No 396/2005. |
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(3) |
Riguardo al fludioxonil, è stata presentata una domanda per sedano, foglie di sedano e ravanelli. |
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(4) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del proesadione sulle arachidi. Secondo il richiedente negli Stati Uniti l'impiego autorizzato del proesadione sulle arachidi determina residui che eccedono i livelli ammessi nel regolamento (CE) n. 396/2005 e pertanto occorre fissare LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione. |
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(5) |
Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) No 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
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(6) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata "l'Autorità", ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali ed ha emesso pareri motivati sui LMR proposti (2). Essa ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico. |
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(7) |
Nel suo parere motivato relativo all'impiego del fludioxonil sui ravanelli l'Autorità ha concluso che i test sui residui presentati non erano stati eseguiti nel rispetto delle corrette prassi agricole. |
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(8) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori effettuata per 27 gruppi specifici di consumatori europei. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione lasciano presumere un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
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(9) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti per la materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(11) |
Per quanto riguarda il clorantraniliprolo nelle carote, per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità delle norme prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
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(12) |
Per quanto riguarda il clorantraniliprolo nelle carote, con il regolamento (CE) n. 460/2011 della Commissione (3) era stato inserito nel regolamento (CE) n. 396/2005 un LMR provvisorio applicabile fino al 31 dicembre 2012. Affinché gli Stati membri e gli operatori non siano obbligati ad adeguarsi a nuovi LMR due volte in pochi mesi, è opportuno fissare gli LMR per il clorantraniliprolo nelle carote con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda il clorantraniliprolo nelle carote con il numero di codice 0213020, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alla modifica apportata dal presente regolamento, continua ad essere applicabile ai prodotti ottenuti in osservanza delle norme prima del 1o gennaio 2013
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica tuttavia a partire dal 1o gennaio 2013 per quanto riguarda gli LMR per il clorantraniliprolo nelle carote recanti il numero di codice 0213020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chlorantraniliprole in carrots, parsnips, parsley root and celeriac (Parere motivato sulla modifica degli LMR esistenti per il clorantraniliprolo in carote, pastinaca, prezzemolo a grossa radice e sedano rapa). The EFSA Journal 2012; 10(11):2988 [24 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2988. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fludioxonil in celery, celery leaves and radishes (Parere motivato sulla modifica degli LMR esistenti per il fludioxonil in sedano, foglie di sedano e ravanelli). The EFSA Journal 2012; 10(12):3014 [26 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3014. |
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Reasoned opinion on the setting of a new MRL for prohexadione in peanuts (Parere motivato sulla fissazione di nuovi LMR per il proesadione nelle arachidi). The EFSA Journal 2012; 10(11):2957 [26 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2957. |
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell'allegato II la colonna relativa al proesadione è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
Nell'allegato III, parte A, le colonne relative al clorantraniliprolo e al fludioxonil sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(*2) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.»
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
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19.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 242/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2013
recante centottantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 12 marzo 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009). |
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(3) |
La Lettonia ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti. |
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(4) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
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(1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
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(2) |
L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
la voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":
"Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Indirizzo: Uhlenhorster Weg 34, Amburgo, 22085 Germania. Data di nascita: 4.8.1958. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: (a) siriana, (b) tedesca. Passaporto n.: 1310636262 (passaporto tedesco scaduto il 29.10.2005). Numero di identificazione nazionale: 1312072688 (carta d'identità tedesca scaduta il 29.10.2005). Altre informazioni: il nome del padre è Mohammed Darkazanli. Il nome della madre è Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.".
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
l'indirizzo che figura sotto la dicitura "Lettonia" è sostituito da quanto segue:
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"Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija |
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K.Valdemāra iela 3 |
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Rīga LV-1395, Latvija |
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Tel: (+371) 67 016 201 |
|
Fax: (+371) 67 828 121 |
|
mfa.cha@mfa.gov.lv |
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Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests |
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Raiņa bulvāris 15 |
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Rīga LV-1050, Latvija |
|
Tel: (+371) 67 044 430 |
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Fax: (+371) 67 324 497 |
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kd@kd.gov.lv" |
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19.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 243/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
107,2 |
|
MA |
74,8 |
|
|
TN |
97,5 |
|
|
TR |
125,6 |
|
|
ZZ |
101,3 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
194,1 |
|
MA |
152,2 |
|
|
TR |
166,6 |
|
|
ZZ |
171,0 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
66,7 |
|
ZZ |
66,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
44,4 |
|
TR |
107,2 |
|
|
ZZ |
75,8 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
54,1 |
|
IL |
72,5 |
|
|
MA |
60,4 |
|
|
TN |
58,8 |
|
|
TR |
64,7 |
|
|
ZZ |
62,1 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
80,8 |
|
ZZ |
80,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
115,0 |
|
BR |
93,2 |
|
|
CL |
130,6 |
|
|
CN |
73,5 |
|
|
MK |
29,8 |
|
|
US |
189,7 |
|
|
ZZ |
105,3 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
115,4 |
|
BR |
113,7 |
|
|
CL |
130,4 |
|
|
CN |
84,8 |
|
|
TR |
168,7 |
|
|
US |
194,3 |
|
|
ZA |
100,3 |
|
|
ZZ |
129,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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19.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/29 |
DECISIONE 2013/133/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 2013
che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È necessaria una risposta a livello regionale da parte dell’Unione alle sfide complesse e interconnesse nel Sahel. |
|
(2) |
È opportuno che il sig. Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON sia nominato rappresentante speciale per l’Unione europea («RSUE») per il Sahel per il periodo sino al 28 febbraio 2014. |
|
(3) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
1. Il sig. Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON è nominato RSUE per il Sahel sino al 28 febbraio 2014. Il mandato dell’RSUE può essere prorogato o terminare anticipatamente, se il Consiglio lo decide, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).
2. Ai fini del mandato dell’RSUE, il Sahel è definito quale area compresa negli obiettivi primari della strategia dell’Unione per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel («Strategia»), vale a dire il Mali, la Mauritania e il Niger. Per le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l’RSUE avvierà un dialogo con altri paesi limitrofi ed entità regionali o internazionali, anche oltre l’Africa occidentale, se del caso.
3. In considerazione della necessità di un approccio regionale alle problematiche interconnesse alla regione, l’RSUE per il Sahel opera in stretta consultazione con altri RSUE pertinenti, tra cui l’RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale, l’RSUE per i diritti umani e l’RSUE presso l’Unione africana.
Articolo 2
Obiettivi politici
1. Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi definiti dall’Unione per il Sahel, al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali ed internazionali volti ad ottenere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. L’RSUE deve, inoltre, puntare al rafforzamento della qualità, intensità ed impatto dell’articolato impegno dell’Unione nel Sahel.
2. L’RSUE deve contribuire ad implementare ed a sviluppare l’approccio dell’Unione riguardo a tutti gli aspetti dell’azione dell’Unione, in particolare negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo delle aree, compresa la Strategia, nonché coordinare tutti gli strumenti adatti per l’azione dell’Unione.
3. La priorità iniziale è data al Mali e alle dimensioni regionali del conflitto in questo paese.
4. Riguardo al Mali, gli obiettivi politici dell’Unione intendono promuovere, mediante l’uso coordinato ed effettivo di tutti i propri strumenti, il ritorno per il Mali ed il suo popolo ad un contesto di pace, riconciliazione, sicurezza e sviluppo.
Articolo 3
Mandato
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell’Unione in relazione al Sahel, il mandato dell’RSUE deve:
|
a) |
contribuire attivamente all’attuazione, al coordinamento ed al successivo sviluppo dell’approccio globale dell’Unione alla crisi regionale, in base alla sua strategia, con l’obiettivo comune di rafforzare la coerenza e l’efficienza globale delle attività dell’Unione nel Sahel, in particolare nel Mali; |
|
b) |
impegnarsi con tutte le parti interessate della regione, i governi, le autorità regionali, le organizzazioni regionali e internazionali, la società civile e le diaspore, al fine di promuovere gli obiettivi dell’Unione e di contribuire ad una migliore comprensione del ruolo dell’Unione nel Sahel; |
|
c) |
rappresentare l’Unione nelle pertinenti sedi internazionali e regionali, tra cui il gruppo di sostegno e di monitoraggio sulla situazione in Mali, e garantire la visibilità del sostegno dell’Unione alla gestione delle crisi ed alla prevenzione dei conflitti, tra cui la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la missione PSDC dell’Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger); |
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d) |
mantenere una stretta cooperazione con le Nazioni Unite (ONU), in particolare con l’inviato speciale del segretario generale dell’ONU per il Sahel, ed il rappresentante speciale del segretario generale per l’Africa occidentale, l’Unione Africana (UA), in particolare l’alto rappresentante dell’UA per il Mali, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) e gli altri soggetti interessati nazionali, regionali e internazionali più importanti, inclusi altri inviati speciali per il Sahel; |
|
e) |
seguire da vicino la dimensione regionale e transfrontaliera della crisi, inclusi il terrorismo, la criminalità organizzata, il contrabbando di armi, il traffico di esseri umani e di stupefacenti, i flussi migratori e di rifugiati ed i correlati flussi finanziari, in stretta collaborazione con il coordinatore anti-terrorismo dell’Unione; contribuire allo sviluppo e all’attuazione della strategia anti-terrorismo; |
|
f) |
mantenere intensi e stretti contatti con i governi di tutti i paesi pertinenti della regione del Sahel interessati da terrorismo e criminalità internazionale, al fine di garantire un approccio coerente e globale ed assicurare un ruolo chiave dell’Unione negli sforzi internazionali volti a lottare contro il terrorismo e la criminalità internazionale. Ciò include il sostegno attivo dell’Unione alle capacità di rafforzamento regionali nel settore della sicurezza, ed una garanzia affinché le cause profonde del terrorismo e la criminalità internazionale nel Sahel siano adeguatamente trattate; |
|
g) |
seguire con attenzione le conseguenze politiche e di sicurezza della crisi umanitaria nella regione; |
|
h) |
per quanto riguarda il Mali, contribuire agli sforzi regionali e internazionali intesi a favorire la risoluzione della crisi nel Mali, in particolare l’adozione ed attuazione della tabella di marcia per la transizione politica, un processo elettorale libero e trasparente ed un dialogo nazionale credibile e inclusivo; |
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i) |
promuovere lo sviluppo delle istituzioni, la riforma del settore della sicurezza e la costruzione della riconciliazione e della pace a lungo termine in Mali; |
|
j) |
cooperare con l’RSUE per i diritti umani nella promozione del rispetto di tali diritti e del diritto internazionale umanitario, mantenendo contatti periodici con le competenti autorità del Mali e della regione, con l’Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, con l’Ufficio dell’alto commissario per i diritti dell’uomo e con i difensori e gli osservatori dei diritti dell’uomo presenti nella regione. Contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e sui conflitti armati, nonché gli orientamenti sulla violenza contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, le linee guida aggiornate dell’Unione per favorire l’osservanza del diritto internazionale umanitario, gli ultimi orientamenti in materia di protezione dei civili in missioni e operazioni PSDC e la politica dell’Unione riguardante la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1325 (2000) sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza, compresi i suoi orientamenti in materia, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo; |
|
k) |
monitorare e riferire nel rispetto delle pertinenti UNSCR, in particolare la 2056 (2012), la 2071 (2012) e la 2085 (2012). |
2. Ai fini dell’espletamento del suo mandato, l’RSUE tra l’altro:
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a) |
fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell’Unione nei consessi regionali e internazionali al fine di promuovere e consolidare l’approccio globale dell’Unione alla crisi nel Sahel; |
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b) |
mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione e collabora strettamente con le delegazioni dell’Unione in materia. |
Articolo 4
Coordinamento con il Consiglio
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza («CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le responsabilità dell’AR.
3. L’RSUE eserciterà il suo mandato in pieno coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2014 è pari a 1 350 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, in funzione del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale che lavori con l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato presso l’RSUE è a carico dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
4. Il personale dell’RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell’Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza riguardo alle loro rispettive attività.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’Unione
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione (1).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni e/o gli Stati membri dell’Unione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
|
a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, regoli la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione della missione; |
|
b) |
provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
|
c) |
assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione; |
|
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sull'evoluzione e con la relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
1. L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».
2. L’RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione, quali il contributo dell’Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell’Unione, in coordinamento con le delegazioni dell’Unione nella regione.
Articolo 12
Coordinamento con altri attori dell’Unione
1. Nell’ambito della strategia, l’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione politica e diplomatica dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impegnati coerentemente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione.
2. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell’Unione e della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione.
3. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. L’RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell’Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUCAP Sahel Niger e al comandante della missione EUTM Mali. Se necessario, l’RSUE, il comandante della missione EUTM Mali e il comandante civile dell’operazione EUCAP Sahel Niger si consultano reciprocamente.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro agosto 2013 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
|
19.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/33 |
DECISIONE 2013/134/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 2013
che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 21 marzo 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/173/PESC (1). |
|
(2) |
In base ad un riesame della decisione 2011/173/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 22 marzo 2014. |
|
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/173/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 6 della decisione 2011/173/PESC il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2014.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
|
19.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/34 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2013
che modifica le decisioni 2007/506/CE e 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione a taluni prodotti del marchio comunitario di qualità ecologica dell’Unione europea
[notificata con il numero C(2013) 1411]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/135/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c),
sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2007/506/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli (2), si applica fino al 31 marzo 2013. |
|
(2) |
La decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (3), si applica fino al 31 marzo 2013. |
|
(3) |
È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l’adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni in esame. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di riesame di dette decisioni, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici che queste stabiliscono nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2007/506/CE e 2007/742/CE deve essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2007/506/CE e 2007/742/CE. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 4 della decisione 2007/506/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “saponi, shampoo e balsami per capelli” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013».
Articolo 2
L’articolo 4 della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas” e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013».
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
|
19.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/35 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2013
che chiude l’inchiesta aperta con la decisione di esecuzione 2012/161/UE sull’effettiva applicazione in Bolivia della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti
[notificata con il numero C(2013) 1422]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2013/136/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate dal 1o gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97, (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 della Commissione (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,
sentito il comitato delle preferenze generalizzate,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 20 marzo 2012, la Commissione ha aperto un’inchiesta, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008 (il «regolamento SPG»), sull’effettiva applicazione della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti nello Stato plurinazionale di Bolivia («Bolivia»), mediante la pubblicazione della decisione di esecuzione 2012/161/UE della Commissione (2). |
|
(2) |
L’inchiesta mirava a determinare se il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso alla Bolivia dovesse essere revocato, in base alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, dell’attuale regolamento SPG. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SPG, un avviso di apertura dell’inchiesta è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 marzo 2012 (3). |
|
(4) |
Il 3 aprile 2012, la Commissione europea ha invitato il governo boliviano a fornire informazioni e osservazioni riguardanti l’oggetto dell’inchiesta entro 4 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale. La Commissione ha anche inviato al governo boliviano un questionario sull’applicazione della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti («la Convenzione unica dell’ONU»). |
|
(5) |
Il governo boliviano ha trasmesso le sue osservazioni, sotto forma di risposta al questionario, entro il termine previsto. |
|
(6) |
La Commissione ha analizzato il contenuto della risposta al questionario e ha inviato al governo boliviano una richiesta di ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni elementi. La Bolivia ha risposto in tempo utile a tale richiesta e ha fornito i chiarimenti richiesti. |
|
(7) |
La Commissione ha cercato anche tutte le informazioni ritenute necessarie, compresi i risultati della relazione 2012 dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) sulla coltivazione di coca in Bolivia. |
|
(8) |
Nell’analizzare la risposta al questionario e le informazioni disponibili, la Commissione ha rilevato che dalla denuncia della Convenzione unica dell’ONU da parte della Bolivia, che ha preso effetto il 1o gennaio 2012, la legislazione boliviana pertinente non ha subito modifiche sostanziali. |
|
(9) |
Dall’analisi della risposta al questionario e delle informazioni disponibili è emerso che il governo boliviano non ha modificato il suo approccio al trattamento della produzione, del commercio e dell’uso di droghe illecite nel periodo successivo alla sua denuncia della Convenzione unica dell’ONU. |
|
(10) |
In base alle informazioni fornite nella risposta al questionario e a tutte le informazioni a disposizione della Commissione, la Bolivia dispone di una serie di istituzioni e di strumenti legislativi per lottare contro la produzione, il commercio e l’uso di droghe illecite. La Bolivia è parte contraente di accordi internazionali che mirano a combattere la produzione e l’offerta di droghe illecite. |
|
(11) |
Si conclude pertanto che non vi sono elementi a disposizione della Commissione che facciano supporre che la legislazione e la prassi delle autorità boliviane impedirebbero loro di applicare le norme della Convenzione unica dell’ONU. |
|
(12) |
La Commissione ha ricevuto informazioni secondo cui, al 10 gennaio 2013, oltre i due terzi degli Stati firmatari della Convenzione unica dell’ONU non si erano opposti alla richiesta depositata dalla Bolivia di riaderire alla Convenzione unica dell’ONU con una riserva riguardante l’uso tradizionale delle foglie di coca (in particolare da masticare e per usi medicinali). La Bolivia ha pertanto riaderito alla Convenzione unica dell’ONU il 10 febbraio 2013. |
|
(13) |
La Commissione ritiene che la legislazione nazionale boliviana integri la Convenzione unica dell’ONU e che il governo boliviano stia applicando efficacemente la propria legislazione in materia di droghe illecite. |
|
(14) |
Di conseguenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento SPG, la Commissione ha concluso che la revoca temporanea del regime speciale d’incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo non è giustificata e che l’inchiesta va chiusa. |
|
(15) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’inchiesta aperta con la decisione di esecuzione 2012/161/UE sull’effettiva applicazione in Bolivia della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti è chiusa.
Articolo 2
Lo Stato plurinazionale di Bolivia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013
Per la Commissione
Karel DE GUCHT
Membro della Commissione
(1) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.
|
19.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2013
che autorizza l’uso dei bovini a rischio fino al termine della loro vita produttiva in Spagna a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE
[notificata con il numero C(2013) 1473]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2013/137/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento stabilisce le misure di eradicazione da applicare in caso di conferma ufficiale della presenza di una TSE. Tali misure consistono in particolare nell’abbattimento e nella distruzione completa degli animali e dei prodotti di origine animale identificati come a rischio («bovini a rischio») a causa di un collegamento epidemiologico con gli animali infetti. |
|
(2) |
La Spagna ha presentato alla Commissione la richiesta di una decisione che consenta l’uso dei bovini a rischio fino al termine della vita produttiva, in deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001. |
|
(3) |
Le misure di controllo presentate dalla Spagna prevedono la rigorosa limitazione di movimento e la tracciabilità dei bovini, in modo che non sia minacciato l’attuale livello di protezione della salute umana e degli animali. |
|
(4) |
Sulla base di una valutazione favorevole del rischio, occorre quindi autorizzare la Spagna a utilizzare i bovini a rischio fino al termine della vita produttiva, purché siano soddisfatte determinate condizioni. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001, la Spagna può utilizzare i bovini di cui all’allegato VII, punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino, di detto regolamento fino al termine della vita produttiva, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. La Spagna provvede affinché i bovini di cui al paragrafo 1:
|
a) |
siano permanentemente rintracciabili nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
|
b) |
siano spostati dalla loro azienda soltanto sotto controllo ufficiale e a fini di distruzione; |
|
c) |
non siano spediti in altri Stati membri o esportati in paesi terzi. |
3. La Spagna effettua controlli regolari per verificare la corretta applicazione della presente decisione.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
Rettifiche
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19.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/38 |
Rettifica della decisione di esecuzione 2012/414/UE della Commissione, del 17 luglio 2012, che modifica gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda alcune disposizioni per la certificazione veterinaria relative alle importazioni di embrioni di bovini nell’Unione
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 194 del 21 luglio 2012 )
Nell’allegato, a pagina 19, nelle modifiche dell’allegato III della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, nella parte II: Certificazione, al punto II.3:
anziché:
|
«II.3. |
Gli embrioni destinati all’esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.», |
leggi:
|
«II.3. |
Gli embrioni destinati all’esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.»; |
nell’allegato, a pagina 20, nelle modifiche dell’allegato III della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, nella parte II: Certificazione, nelle osservazioni sulla parte I, casella I.11:
anziché:
|
«Casella I.11: |
il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell’Unione, indicato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm», |
leggi:
|
«Casella I.11: |
il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell’Unione, indicato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm»; |
nell’allegato, a pagina 20, nelle modifiche dell’allegato III della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, nella parte II: Certificazione, nelle osservazioni sulla parte I, casella I.28:
anziché:
|
«Casella I.28: |
specie: scegliere tra “Bos taurus”, “Bison bison”o“Bubalus bubalis”, a seconda dei casi;
categoria: scegliere “ embrioni concepiti in vivo ”; l’identità del donatore femmina deve corrispondere all’identificazione ufficiale dell’animale; l’identità del maschio riproduttore deve corrispondere all’identificazione ufficiale dell’animale; la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni che ha prelevato, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm», |
leggi:
|
«Casella I.28: |
specie: scegliere tra “Bos taurus”, “Bison bison” o “Bubalus bubalis”, a seconda dei casi;
categoria: scegliere “ embrioni prodotti in vitro ”; l’identità del donatore femmina deve corrispondere all’identificazione ufficiale dell’animale; l’identità del maschio riproduttore deve corrispondere all’identificazione ufficiale dell’animale; la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm}»; |
nell’allegato, a pagina 23, nelle modifiche dell’allegato IV della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall’autorità competente del paese di esportazione, nella parte II: Certificazione, al punto II.3:
anziché:
|
«II.3. |
Gli embrioni destinati all’esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.», |
leggi:
|
«II.3. |
Gli embrioni destinati all’esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini.»; |
nell’allegato, a pagina 24, nelle modifiche dell’allegato IV della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall’autorità competente del paese di esportazione, nella parte II: Certificazione, nelle osservazioni sulla parte I, casella I.11:
anziché:
|
«Casella I.11: |
il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di prelievo di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell’Unione, indicato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.», |
leggi:
|
«Casella I.11: |
il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell’Unione, indicato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.»; |
nell’allegato, a pagina 24, nelle modifiche dell’allegato IV della decisione 2006/168/CE, nel modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall’autorità competente del paese di esportazione, nella parte II: Certificazione, nelle osservazioni sulla parte I, casella I.28:
anziché:
|
«Casella I.28: |
specie: scegliere tra “Bos taurus”, “Bison bison” o “Bubalus bubalis”, a seconda dei casi;
categoria: scegliere “embrioni prodotti in vivo”; l’identità del donatore femmina deve corrispondere all’identificazione ufficiale dell’animale; l’identità del maschio riproduttore deve corrispondere all’identificazione ufficiale dell’animale; la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.», |
leggi:
|
«Casella I.28: |
specie: scegliere tra “Bos taurus”, “Bison bison” o “Bubalus bubalis”, a seconda dei casi;
categoria: scegliere “embrioni prodotti in vitro”; l’identità del donatore femmina deve corrispondere all’identificazione ufficiale dell’animale; l’identità del maschio riproduttore deve corrispondere all’identificazione ufficiale dell’animale; la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.» |