ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.072.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 72

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
15 marzo 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 222/2013 della Commissione, del 6 marzo 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 223/2013 della Commissione, del 6 marzo 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Rossa Cuneo (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 224/2013 della Commissione, del 6 marzo 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kitkan viisas (DOP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 225/2013 della Commissione, del 6 marzo 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ficodindia di San Cono (DOP)]

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

DECISIONI

 

 

2013/129/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina

11

 

 

2013/130/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 marzo 2013, che respinge una limitazione dell’autorizzazione di un biocida contenente indoxacarb notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 1366]

13

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ( GU L 342 del 22.12.2009 )

16

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 222/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Spargel aus Franken» o «Fränkischer Spargel» o «Franken-Spargel», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU C 125 del 28.4.2012, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GERMANIA

Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel (IGP)


15.3.2013   

IT

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L 72/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 223/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Rossa Cuneo (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Mela Rossa Cuneo», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU C 140 del 16.5.2012, pag. 4.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Mela Rossa Cuneo (IGP)


15.3.2013   

IT

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L 72/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 224/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kitkan viisas (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Kitkan viisas», presentata dalla Finlandia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU C 136 dell’11.5.2012, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.7.   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

FINLANDIA

Kitkan viisas (DOP)


15.3.2013   

IT

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L 72/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 225/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ficodindia di San Cono (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 ed ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Ficodindia di San Cono», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)   GU C 150 del 26.5.2012, pag. 9.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Ficodindia di San Cono (DOP)


15.3.2013   

IT

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L 72/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 226/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

107,2

MA

73,9

TN

92,1

TR

109,3

ZZ

95,6

0707 00 05

MA

167,3

TR

167,9

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

46,9

TR

104,0

ZZ

75,5

0805 10 20

EG

57,8

IL

72,0

MA

61,2

TN

62,2

TR

73,6

ZZ

65,4

0805 50 10

TR

92,9

ZZ

92,9

0808 10 80

AR

116,3

BR

89,4

CL

139,6

CN

93,7

MK

29,8

US

185,0

ZZ

109,0

0808 30 90

AR

112,4

BR

113,7

CL

148,0

CN

91,6

TR

171,6

ZA

108,9

ZZ

124,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

15.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2013

che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina

(2013/129/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

vista l’iniziativa della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato scientifico allargato dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria ha redatto, a norma dell’articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi sulla 4-metilanfetamina, che è stata trasmessa alla Commissione in data 29 novembre 2012.

(2)

La 4-metilanfetamina è un derivato sintetico metilato ad anello dell’anfetamina, che si presenta principalmente, nei campioni sequestrati, in forma di polvere o di pasta in associazione con anfetamina o caffeina, ma che è stata anche osservata in forma di compressa e in forma liquida. È apparsa sul mercato illegale dell’anfetamina, dove è venduta e consumata come anfetamina, droga controllata. In un caso, la sostanza è stata rilevata in un prodotto commerciale venduto su Internet. Il principale precursore chimico per la sintesi della 4-metilanfetamina è il 4-metilbenzil metil chetone (4-metil-BMC), che sembra essere disponibile alla vendita su Internet e non è controllato ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988.

(3)

Gli specifici effetti fisici della 4-metilanfetamina sono stati raramente riferiti dagli utilizzatori, poiché generalmente non sanno di avere assunto tale sostanza. Tuttavia, le poche segnalazioni disponibili suggeriscono che abbia un effetto di tipo stimolante. Le limitate informazioni disponibili riguardanti l’uomo indicano che gli effetti nocivi della 4-metilanfetamina includono ipertermia, ipertensione, anoressia, nausea, sudorazione, disturbi gastrici, tosse, vomito, mal di testa, palpitazioni, insonnia, paranoia, ansietà e depressione. I dati attuali non bastano a determinare il potenziale grado di dipendenza che può causare la sostanza.

(4)

Secondo le limitate fonti di dati a disposizione, la tossicità acuta della 4-metilanfetamina è analoga a quella di altri stimolanti. Alcuni elementi indicano che dalla combinazione della 4-metilanfetamina con altre sostanze, fra cui l’anfetamina e la caffeina, può derivare un rischio più elevato di un aumento di tossicità globale.

(5)

In quattro Stati membri è stato registrato un numero complessivo di ventuno casi di mortalità, nell’ambito dei quali l’autopsia ha rilevato tracce di 4-metilanfetamina, sola o combinata con una o più sostanze, fra cui l’anfetamina. Dalle informazioni disponibili non è possibile stabilire con certezza il ruolo della 4-metilanfetamina in tali casi di mortalità; in alcuni casi tuttavia, la sostanza era la principale droga individuata, a livelli paragonabili a quelli rilevati in certi casi di decesso causati dal consumo di anfetamina.

(6)

La 4-metilanfetamina è stata scoperta in quindici Stati membri; uno Stato membro ha segnalato la produzione della sostanza sul suo territorio. La prevalenza specifica della 4-metilanfetamina è difficile da valutare. Non vi sono informazioni relative alla specifica domanda della sostanza da parte di gruppi di utilizzatori e la 4-metilanfetamina non è commercializzata su Internet.

(7)

Le informazioni disponibili indicano che la 4-metilanfetamina è prodotta e distribuita dagli stessi gruppi di criminalità organizzata che sono implicati nella produzione e nel traffico dell’anfetamina.

(8)

La 4-metilanfetamina non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti nell’Unione, dove non è peraltro oggetto di alcuna autorizzazione per la commercializzazione. A parte l’uso come campione analitico e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che possa essere usata ad altri fini legittimi.

(9)

La 4-metilanfetamina non è attualmente oggetto di alcuna valutazione e non è stata valutata nel quadro del sistema delle Nazioni Unite. Otto Stati membri la sottopongono a misure di controllo nel quadro delle rispettive legislazioni antidroga, conformemente ai loro obblighi in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Altri due Stati membri applicano al prodotto la definizione generica di feniletilamina contenuta nella loro legislazione nazionale, mentre uno Stato membro la controlla nell’ambito della legislazione sui prodotti farmaceutici.

(10)

La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sulle caratteristiche e sui rischi della 4-metilanfetamina, e aggiunge che sono necessari altri studi sui rischi generali, di salute e sociali, associati alla sostanza. Tuttavia, le prove disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre la 4-metilanfetamina a misure di controllo in tutta l’Unione. Considerati i rischi per la salute che essa presenta, come dimostrato dalla sua scoperta in diversi casi di mortalità, specialmente se usata in combinazione con altre sostanze, considerata la sua forte somiglianza, in termini di apparenza ed effetti, all’anfetamina, considerato il fatto che è possibile che gli utilizzatori possono utilizzare la sostanza a loro insaputa e le sue limitate proprietà e usi terapeutici, è opportuno sottoporre la 4-metilanfetamina a misure di controllo in tutta l’Unione.

(11)

Poiché dieci Stati membri controllano già la 4-metilanfetamina, sottoporla a misure di controllo in tutta l’Unione può contribuire a evitare problemi nell’applicazione della legge e nella cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero.

(12)

Misure di controllo a livello di Unione possono anche contribuire a evitare che la 4-metilanfetamina si sviluppi come un’alternativa all’anfetamina sui mercati delle droghe illegali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva, la 4-metilanfetamina, è sottoposta a misure di controllo in tutta l’Unione.

Articolo 2

Entro il 17 marzo 2014 gli Stati membri prendono le misure necessarie in conformità delle proprie leggi nazionali, per sottoporre la 4-metilanfetamina a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni conformemente ai loro obblighi in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER


(1)   GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.


15.3.2013   

IT

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L 72/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2013

che respinge una limitazione dell’autorizzazione di un biocida contenente indoxacarb notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 1366]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2013/130/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I della direttiva 98/8/CE contiene l’elenco dei principi attivi approvati a livello dell’Unione per poterli includere tra i biocidi. La direttiva 2009/87/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’indoxacarb come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2), ha approvato il principio attivo indoxacarb nei prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, quali definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE.

(2)

La direttiva 2009/87/CE stabilisce che gli Stati membri valutino, al fine di rilasciare l’autorizzazione per il prodotto, gli scenari d’uso pertinenti che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale.

(3)

La società DuPont de Nemours (Germania) GmbH (in appresso «il richiedente») ha presentato al Regno Unito una richiesta di autorizzazione per un prodotto contenente indoxacarb (in appresso «il prodotto in causa») conformemente all’articolo 8 della direttiva 98/8/CE. I nomi e i numeri di riferimento del prodotto in causa nel registro dei biocidi («R4BP») sono indicati nell’allegato della presente decisione.

(4)

Il 28 ottobre 2011 il Regno Unito ha autorizzato il prodotto in causa da impiegare contro delle formiche. In base a tale autorizzazione il prodotto può essere applicato unicamente all’interno e nei pressi di abitazioni residenziali, impianti industriali, uffici, depositi, cucine industriali, ospedali, scuole, case di cura, alberghi, autobus, treni, aeromobili, stabilimenti commerciali e di vendita al dettaglio. Tale autorizzazione stabilisce inoltre che il prodotto in causa in aree o impianti in cui sono presenti o lavorati alimenti o mangimi può essere impiegato unicamente per trattare fessure e fenditure. L’autorizzazione stabilisce che il prodotto debba riportare sull’etichettatura le seguenti istruzioni: «Non utilizzare in luoghi in cui il prodotto possa venire a contatto o contaminare alimenti/mangimi, utensili per alimenti o superfici destinate alla lavorazione di alimenti.»

(5)

Il 21 dicembre 2011 il richiedente ha presentato una richiesta completa alla Germania per il riconoscimento reciproco della prima autorizzazione relativa al prodotto in causa.

(6)

Il 23 aprile 2012 la Germania ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente la proposta di limitare la prima autorizzazione conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE, escludendo la protezione degli alimenti dagli usi previsti del prodotto in causa.

(7)

Come giustificazione della notifica la Germania ha sostenuto che i prodotti usati per la protezione degli alimenti sono disciplinati, a tale fine, dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (3), e che sono pertanto esclusi dal campo di applicazione della direttiva 98/8/CE nel caso in cui gli alimenti protetti sono costituiti da vegetali o prodotti vegetali ai sensi dell’articolo 3, punti 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni in merito alla notifica entro novanta giorni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Alcune osservazioni sono state presentate entro il termine indicato dal Regno Unito, dalla Francia e dalla Spagna. La notifica è stata altresì discussa dai rappresentanti della Commissione e delle autorità nazionali degli Stati membri competenti per i biocidi in occasione della riunione del gruppo per l’agevolazione dell’autorizzazione dei prodotti e del riconoscimento reciproco del 22 e 23 maggio 2012, alla quale il richiedente era presente.

(9)

Poiché è incontestabile che il prodotto in causa è compreso nella definizione di biocida di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 98/8/CE, è opportuno verificare semplicemente se il prodotto sia tuttavia escluso per alcuni usi dal campo d’applicazione della direttiva 98/8/CE a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera r), della suddetta direttiva, nel qual caso occorrerebbe un’ulteriore autorizzazione per tali usi particolari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10)

Dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 si evince che tale regolamento non si applica ai prodotti che si ritengono usati principalmente a fini igienici piuttosto che ai fini della protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali.

(11)

Il prodotto in causa, tra l’altro, è destinato a essere utilizzato come insetticida contro le formiche nelle cucine industriali. Tale uso può comprendere la protezione di prodotti vegetali quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che possono includere alimenti.

(12)

Il prodotto in causa è altresì destinato a numerosi altri settori in cui non ha il fine di proteggere alimenti costituiti da piante o prodotti vegetali. Inoltre, anche l’applicazione in cucine industriali non può essere considerata come destinata principalmente alla protezione dei prodotti vegetali. In primo luogo il prodotto in causa non deve essere direttamente applicato su alimenti o venire indirettamente a contatto con alimenti mediante l’applicazione in strutture vuote. In secondo luogo la maggior parte dei prodotti lavorati nelle cucine industriali non rientra tra i prodotti vegetali (4). In terzo luogo gli Stati membri diversi dalla Germania hanno informato la Commissione che il prodotto in causa è utilizzato nelle cucine per soddisfare i requisiti generali in materia d’igiene di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (5) per tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

(13)

Poiché il fine principale del prodotto in causa è di natura igienica piuttosto che orientato alla protezione di vegetali o prodotti vegetali, esso non è escluso dal campo di applicazione della direttiva 98/8/CE in virtù dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera r), della medesima ai fini dell’uso nelle cucine industriali. La Commissione ritiene pertanto che la limitazione richiesta dalla Germania non possa essere giustificata dai motivi addotti.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta dalla Germania di limitare l’autorizzazione concessa dal Regno Unito il 28 ottobre 2011 del prodotto di cui all’allegato, escludendo la protezione degli alimenti dagli usi autorizzati previsti del prodotto, è respinta.

Articolo 2

La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)   GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)   GU L 198 del 30.7.2009, pag. 35.

(3)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(4)  In proposito si rimanda a un documento di orientamento pubblicato concordato tra i servizi della Commissione e le autorità competenti degli Stati membri relativo alla direttiva 98/8/CE sui biocidi e alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) sui prodotti fitosanitari, intitolato Borderline between Directive 98/8/EC concerning the placing on the market of Biocidal product and Directive 91/414/EEC concerning the placing on the market of plant protection products, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/borderline_en.htm.

(5)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Prodotto per il quale la proposta dalla Germania, di limitare l’autorizzazione concessa a norma dell’articolo 4 della direttiva 98/8/CE, è respinta:

Nome del prodotto nel Regno Unito

Numero di riferimento della domanda presentata dal Regno Unito nel registro dei biocidi

Nome del prodotto in Germania

Numero di riferimento della domanda presentata dalla Germania nel registro dei biocidi

DuPont Advion Ant Gel 0,05 %

2010/1949/4987/UK/AA/5945

Advion® Ameisen Gel

2011/1949/4987/DE/MA/28005


Rettifiche

15.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/16


Rettifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342 del 22 dicembre 2009 )

A pagina 78, articolo 37:

anziché:

«… Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 11 luglio 2013 …»,

leggi:

«… Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro l’11 luglio 2013 …»;

a pagina 78, articolo 38:

anziché:

«La direttiva 76/768/CEE è abrogata a partire dal 11 luglio 2013, ad eccezione dell’articolo 4 ter che è abrogato dal 1o dicembre 2010.

Tuttavia, le autorità competenti continuano a tenere a disposizione le informazioni ricevute a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE e le persone responsabili continuano a tenere ad immediata disposizione le informazioni raccolte a norma dell’articolo 7 bis di tale direttiva fino al 11 luglio 2020.»;

leggi:

«La direttiva 76/768/CEE è abrogata con effetto dall’11 luglio 2013, ad eccezione dell’articolo 4 ter che è abrogato con effetto dal 1o dicembre 2010.

Tuttavia, le autorità competenti continuano a tenere a disposizione le informazioni ricevute a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE e le persone responsabili continuano a tenere ad immediata disposizione le informazioni raccolte a norma dell’articolo 7 bis di tale direttiva fino all’11 luglio 2020.»;

a pagina 78, articolo 39:

anziché:

«In deroga alla direttiva 76/768/CEE, i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 11 luglio 2013. A decorrere dal 11 gennaio 2012, in deroga alla direttiva 76/768/CEE, le notifiche eseguite a norma dell’articolo 13 del presente regolamento sono considerate conformi all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 7 bis, paragrafo 4 di tale direttiva.»;

leggi:

«In deroga alla direttiva 76/768/CEE, i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima dell’11 luglio 2013. A decorrere dall’11 gennaio 2012, in deroga alla direttiva 76/768/CEE, le notifiche eseguite a norma dell’articolo 13 del presente regolamento sono considerate conformi all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 7 bis, paragrafo 4, di tale direttiva.»;

a pagina 78, articolo 40:

anziché:

«1.   Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea].

2.   Esso si applica a decorrere dal 11 luglio 2013, ad eccezione:

dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal1o dicembre 2010, e degli articoli 14, 31 e 32 se necessari all’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2; nonché

dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, che si applica a decorrere dal 11 gennaio 2013.»;

leggi:

«1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dall’11 luglio 2013, ad eccezione:

dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010, e degli articoli 14, 31 e 32 se necessari all’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, nonché

dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, che si applica a decorrere dall’11 gennaio 2013.»