ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.069.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 69

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
13 marzo 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/125/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2013, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea

4

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea

5

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 218/2013 della Commissione, dell'8 marzo 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cabrito Transmontano (DOP)]

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 219/2013 della Commissione, del 12 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/1


REGOLAMENTO (UE) N. 216/2013 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2013

relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 297 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) disciplina la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («Gazzetta ufficiale») e l’entrata in vigore degli atti giuridici dell’Unione.

(2)

Il regolamento n. 1/1958 (1), inclusa ogni sua successiva modifica, stabilisce le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

(3)

L’edizione a stampa della Gazzetta ufficiale, disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, è attualmente l’unica pubblicazione giuridicamente vincolante, benché sia disponibile anche online.

(4)

La decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (2), assicura che l’Ufficio delle pubblicazioni provveda affinché le istituzioni assolvano all’obbligo in materia di pubblicazione dei testi normativi.

(5)

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato, nella causa C-161/06, Skoma-Lux sro contro Celní ředitelství Olomouc (3), che gli atti giuridici dell’Unione non sono opponibili ai singoli se non sono stati regolarmente pubblicati nella Gazzetta ufficiale e che mettere a disposizione online tali atti non equivale, in mancanza di una normativa dell’Unione al riguardo, a una pubblicazione nelle forme di legge nella Gazzetta ufficiale.

(6)

Se la pubblicazione in formato elettronico della Gazzetta ufficiale costituisse una pubblicazione nelle forme di legge, l’accesso al diritto dell’Unione sarebbe più rapido e più economico. Tuttavia, i cittadini dovrebbero continuare ad avere la possibilità di ottenere dall’Ufficio delle pubblicazioni una versione a stampa della Gazzetta ufficiale.

(7)

La comunicazione della Commissione intitolata «Un’agenda digitale europea» evidenzia che l’accesso a contenuti giuridici online promuove lo sviluppo di un mercato interno del digitale, con conseguenti vantaggi economici e sociali.

(8)

È opportuno pertanto stabilire norme per assicurare l’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità della pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme applicabili ai casi in cui, a causa di circostanze impreviste ed eccezionali, non è possibile pubblicare e rendere disponibile l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.

(10)

La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (4), stabilisce gli effetti giuridici delle firme elettroniche come strumento di autenticazione. Al fine di assicurare l’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale, una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura conformemente a tale direttiva, offre sufficienti garanzie al pubblico. Dovrebbe essere possibile verificare la Gazzetta ufficiale firmata elettronicamente mediante strumenti facilmente disponibili.

(11)

L’accesso al sito web EUR-Lex deve essere garantito nel rispetto degli impegni in materia di protezione delle persone con disabilità conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (5).

(12)

Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire l’obiettivo di permettere a tutti i cittadini europei di fare affidamento sulla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale, in quanto il suo ambito di applicazione è limitato al riconoscimento di tale pubblicazione come autentica allo stesso modo in cui oggi è autentica la pubblicazione cartacea.

(13)

I soli poteri d’azione previsti dal TFUE ai fini dell’adozione del presente regolamento sono quelli di cui all’articolo 352,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Gazzetta ufficiale è pubblicata in formato elettronico, conformemente al presente regolamento, nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

2.   Fatto salvo l’articolo 3, soltanto la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea pubblicata in formato elettronico («l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale») è autentica e produce effetti giuridici.

Articolo 2

1.   L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale reca una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, conformemente alla direttiva 1999/93/ CE. Il certificato qualificato e i suoi rinnovi sono pubblicati sul sito web EUR-Lex al fine di permettere al pubblico di verificare la firma elettronica avanzata e l’autenticità dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.

2.   L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale presenta informazioni in merito alla sua data di pubblicazione.

3.   L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è resa disponibile al pubblico sul sito web EUR-Lex in un formato non obsoleto e per un periodo illimitato. La sua consultazione è gratuita.

Articolo 3

1.   Qualora non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni, il sistema informatico è ripristinato al più presto.

Il momento in cui tali guasti si sono verificati è stabilito dall’Ufficio delle pubblicazioni.

2.   Se è necessario pubblicare la Gazzetta ufficiale e quando il sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni non è operativo a causa di un guasto ai sensi del paragrafo 1, soltanto l’edizione a stampa della Gazzetta ufficiale produce effetti giuridici.

Una volta ripristinato il sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni, la corrispondente versione elettronica dell’edizione a stampa di cui al primo comma è messa a disposizione del pubblico nel sito web EUR-LEX solo a titolo informativo e contiene un avviso in tal senso.

3.   Una volta ripristinato il sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni il sito web EUR-Lex fornisce informazioni su tutte le edizioni a stampa autentiche e che producono effetti giuridici conformemente al paragrafo 2, primo comma.

Articolo 4

1.   Con riferimento all’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale, l’Ufficio delle pubblicazioni è responsabile per:

a)

la sua pubblicazione e per garantirne l’autenticità;

b)

l’applicazione, la gestione e la manutenzione del sistema informatico che serve a produrre l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale e il potenziamento di tale sistema in linea con i futuri sviluppi tecnologici;

c)

l’applicazione e l’ampliamento delle apparecchiature tecniche onde garantire a tutti gli utenti l’accesso all’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale;

d)

la definizione di norme di sicurezza interna e di accesso con riguardo al sistema informatico che serve a produrre l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale;

e)

la conservazione e l’archiviazione dei documenti elettronici e il loro trattamento in linea con i futuri sviluppi tecnologici.

2.   L’Ufficio delle pubblicazioni esercita le responsabilità di cui al paragrafo 1 conformemente alla decisione 2009/496/CE, Euratom.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del quarto mese civile successivo all’adozione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER


(1)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 017 del 6.10.1958, pag. 385/58).

(2)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41.

(3)  Racc. 2007, pag. I-10841.

(4)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(5)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2013

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea

(2013/125/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio a norma dell’articolo XXIV:6 dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel quadro dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

Tali negoziati si sono conclusi e l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’ articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione Europea («accordo») è stato siglato il 21 dicembre 2011 da un rappresentante dell’Unione europea e il 17 febbraio 2012 da un rappresentante degli Stati Uniti d’America.

(4)

L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione europea il 7 dicembre 2012, con riserva della sua conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2012/644/UE del Consiglio (1).

(5)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea («accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare a nome dell’Unione la notifica prevista dall’accordo (2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  GU L 287 del 18.10.2012, pag. 2.

(2)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea

Ginevra, 7 dicembre 2012

Signor,

in seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernenti la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea, ho l’onore di confermare quanto segue:

1.

L’Unione europea integra e consolida nel suo elenco OMC per il territorio doganale dell’UE 27 le concessioni contenute nel suo elenco per il territorio doganale dell’UE 25 con le modifiche indicate nella presente lettera.

Aumento di 4 680 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato agli Stati Uniti per «carni e frattaglie commestibili di pollame, fresche, refrigerate o congelate», mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

aumento di 200 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato agli Stati Uniti per «prosciutti e lombate disossati, congelati», mantenendo l’attuale dazio contingentale di 250 EUR/t (voci tariffarie ex ex 0203 1955 ed ex ex 0203 2955);

introduzione del contingente tariffario attribuito agli Stati Uniti di 1 550 tonnellate per «preparazioni alimentari», con dazio contingentale «elemento agricolo» (voce tariffaria 2106 9098);

aumento di 600 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per «pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e o no, esclusi il filetto in unico pezzo», mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

aumento di 500 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per «pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati», mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

aumento di 400 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per «pezzi di galli e galline», mantenendo l’attuale dazio contingentale di 795 EUR/t (voce tariffaria 0207 1410);

aumento di 580 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per «carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerate o congelate», mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770);

Se tutte le procedure interne necessarie all’UE per integrare nel proprio elenco OMC le modifiche di cui alla presente lettera non sono portate a termine sessanta giorni prima della scadenza del periodo per l’esercizio da parte degli Stati Uniti del diritto di revocare concessioni sostanzialmente equivalenti a norma dell’articolo XXVIII del GATT, l’UE chiede al Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC di approvare, prima della scadenza di tale periodo, una proroga dello stesso. Tale proroga ha una durata sufficiente a garantire che tutte le procedure interne dell’UE siano portate a termine sessanta giorni prima della scadenza del periodo per l’esercizio da parte degli Stati Uniti dei propri diritti a norma dell’articolo XXVIII del GATT.

2.

In concomitanza con la negoziazione delle modifiche di cui sopra e in relazione all’allargamento del territorio doganale dell’Unione europea alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania, gli Stati Uniti d’America entro ventuno giorni dall’entrata in vigore del presente accordo pubblicano nel registro federale un avviso di modifica dei contingenti tariffari per i formaggi attribuiti all’Unione europea nelle note addizionali degli Stati Uniti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del capitolo 4 della nomenclatura tariffaria armonizzata degli Stati Uniti al fine di tener conto dell’allargamento del territorio doganale dell’Unione europea alla Bulgaria e alla Romania.

3.

Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

La prego di confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. Mi pregio proporre che, in caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America («accordo»).

L’Unione europea e gli Stati Uniti d’ America si notificano reciprocamente per iscritto l’espletamento delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell’ultima notifica.

Voglia accettare, Signor, l’espressione della mia profonda stima.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Ginevra, 7 dicembre 2012

Signor,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«In seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concerenti la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all’Unione europea, ho l’onore di confermare quanto segue:

1.

L’Unione europea integra e consolida nel suo elenco OMC per il territorio doganale dell’UE 27 le concessioni contenute nel suo elenco per il territorio doganale dell’UE 25 con le modifiche indicate nella presente lettera.

Aumento di 4 680 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato agli Stati Uniti per "carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate", mantenendo l’attuale dazio contingentale (voci tariffarie 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

aumento di 200 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato agli Stati Uniti per "prosciutti e lombate disossati, congelati", mantenendo l’attuale dazio contingentale di 250 EUR/t (voci tariffarie ex ex 0203 1955 ed ex ex 0203 2955);

introduzione di un contingente tariffario attribuito agli Stati Uniti di 1 550 tonnellate per "preparazioni alimentari", con dazio contingentale "elemento agricolo" (voce tariffaria 2106 9098);

Aumento di 600 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e o no, esclusi il filetto in unico pezzo", mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

aumento di 500 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per i "pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati", mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

aumento di 400 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "pezzi di galli e galline", mantenendo l’attuale dazio contingentale di 795 EUR/t (voce tariffaria 0207 1410);

Aumento di 580 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario UE per "carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerate o congelate", mantenendo gli attuali dazi contingentali (voci tariffarie 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770);

Se tutte le procedure interne necessarie all’UE per integrare nel proprio elenco OMC le modifiche di cui alla presente lettera non sono portate a termine sessanta giorni prima della scadenza del periodo per l’esercizio da parte degli Stati Uniti del diritto di revocare concessioni sostanzialmente equivalenti a norma dell’articolo XXVIII del GATT, l’UE chiede al Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC di approvare, prima della scadenza di tale periodo, una proroga dello stesso. Tale proroga ha una durata sufficiente a garantire che tutte le procedure interne dell’UE siano portate a termine sessanta giorni prima della scadenza del periodo per l’esercizio da parte degli Stati Uniti dei propri diritti a norma dell’articolo XXVIII del GATT.

2.

In concomitanza con la negoziazione delle modifiche di cui sopra e in relazione all’allargamento del territorio doganale dell’Unione europea alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania, gli Stati Uniti d’America entro ventuno giorni dall’ entrata in vigore del presente accordo pubblicano nel registro federale un avviso di modifica dei contingenti tariffari per i formaggi attribuiti all’Unione europa nelle note addizionali degli Stati Uniti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del capitolo 4 della nomenclatura tariffaria armonizzata degli Stati Uniti al fine di tener conto dell’allargamento del territorio doganale dell’Unione europea alla Bulgaria e alla Romania.

3.

Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

La prego di confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. Mi pregio proporre che, in caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ("lccordo").

L’Unione europea e gli Stati Uniti d’America si notificano reciprocamente per iscritto l’espletamento delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell’ultima notifica».

Ho l’onore di comunicarLe l’accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l’espressione della mia profonda stima.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

От името на Съединените американски щати

En nombre de los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

På vegne af Amerikas Forenede Stater

Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

On behalf of the United States of America

Au nom des États-Unis d'Amérique

Per degli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā —

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok nevében

F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Em nome dos Estados Unidos da América

În numele Statelor Unite ale Americii

V mene Spojených štátov amerických

V imenu Združenih držav Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


REGOLAMENTI

13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 217/2013 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (UE) n. 833/2012 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio («misure provvisorie») sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 9 novembre 2011 dall’Associazione europea dei metalli (Eurométaux) («denunziante») a nome di produttori che rappresentano più del 50 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli. La denuncia conteneva elementi di prova che permettevano di presumere l’esistenza di pratiche di dumping per il prodotto e di un grave pregiudizio in conseguenza del dumping, considerati sufficienti per giustificare l’avvio di un procedimento. Come indicato al considerando 17 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze necessario per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo dal gennaio 2008 alla fine del PI («periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva del procedimento

(3)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. In particolare, a un produttore esportatore che ha chiesto di essere sentito è stata concessa un’audizione in presenza del consigliere-auditore della DG Commercio.

(4)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, tre dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno fatto presente che i loro nomi non erano stati riportati correttamente nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento provvisorio. Di conseguenza è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) una rettifica del regolamento provvisorio, in cui sono stati indicati i nomi corretti di queste società.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6)

Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg («prodotto in esame» o «fogli di alluminio in rotoli»). Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10.

(7)

Il prodotto in esame viene utilizzato generalmente come prodotto di consumo per imballaggi e altre applicazioni domestiche o di ristorazione. La definizione del prodotto non è stata contestata.

(8)

L’inchiesta ha evidenziato che i fogli di alluminio in rotoli fabbricati ed esportati dalla RPC, i fogli di alluminio in rotoli fabbricati e venduti nell’Unione dai produttori dell’Unione e i fogli di alluminio in rotoli fabbricati e venduti in Turchia (il paese di riferimento) dal produttore turco che ha collaborato, hanno le stesse caratteristiche fondamentali fisiche e tecniche e le stesse utilizzazioni di base, e quindi sono considerati simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(9)

In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 18 a 20 del regolamento provvisorio.

3.   CAMPIONAMENTO

(10)

In assenza di osservazioni riguardo al campionamento, si confermano i considerando da 21 a 26 del regolamento provvisorio.

4.   DUMPING

4.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(11)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la società CeDo (Shanghai) Ltd. («CeDo») ha presentato osservazioni sulle conclusioni riguardanti il criterio stabilito nel terzo capoverso dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Nelle sue osservazioni e durante l’audizione con il consigliere-auditore, la società ha contestato la conclusione secondo cui le sue decisioni sull’ottenimento di finanziamenti dall’estero erano soggette all’autorizzazione dello Stato e questo ha determinato una distorsione nella sua situazione finanziaria. La società CeDo ha sostenuto che le norme cinesi sulla registrazione dei debiti esteri non hanno avuto alcun effetto distorsivo sulla sua situazione finanziaria perché il suo prestito era un prestito interno al gruppo concesso da una società collegata al di fuori della Cina ed era basato soltanto su considerazioni finanziarie interne al gruppo. La società ha inoltre sostenuto che l’autorizzazione per il trasferimento di interessi e capitali è concessa automaticamente.

(12)

Dall’esame delle informazioni aggiuntive fornite dalla società e degli argomenti presentati dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, è risultato che, nonostante l’esistenza dell’obbligo di registrazione dei prestiti e di autorizzazione dei rimborsi, in questo particolare caso di prestito all’interno del gruppo, la situazione finanziaria della società non ha subito distorsioni significative, dato che essa ha rimborsato gli interessi e il capitale secondo i termini dell’accordo di prestito. In queste circostanze, la società è risultata conforme al criterio stabilito nel terzo capoverso dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(13)

In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da 27 a 53 del regolamento provvisorio, fatta salva la suddetta modifica.

4.2.   Trattamento individuale (TI)

(14)

In assenza di osservazioni sul trattamento individuale, si confermano i considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio.

4.3.   Paese di riferimento

(15)

Nessuna delle parti ha contestato la scelta della Turchia come paese di riferimento per l’accertamento definitivo.

(16)

In assenza di osservazioni sulla scelta del paese di riferimento, si confermano i considerando da 57 a 64 del regolamento provvisorio.

4.4.   Valore normale

(17)

Il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati forniti dall’unico produttore del paese di riferimento (la Turchia) che ha collaborato. Il valore normale è stato quindi stabilito in base ai prezzi delle vendite sul mercato nazionale e del valore normale costruito di un produttore turco del prodotto simile.

(18)

La società Ningbo Favored Commodity Co. Ltd («Ningbo Favored») ha messo in dubbio che i dati di un unico produttore turco possano essere sufficientemente rappresentativi per stabilire un margine di dumping per la totalità dei produttori esportatori cinesi ed ha affermato di considerare sorprendente che i prezzi sul mercato interno della Turchia siano notevolmente più elevati che nell’Unione. Per quanto riguarda il mercato turco dei fogli di alluminio, come indicato nel considerando 63 del regolamento provvisorio, la Turchia è stata considerata un paese di riferimento adeguato in base ai volumi e ai valori della produzioni interna, delle importazioni e delle esportazioni. Il fatto che i prezzi sul mercato turco siano più alti di quelli dell’Unione non è un fattore decisivo nella scelta di un paese di riferimento adeguato. In ogni caso, la differenza di prezzo si spiega in parte per il fatto che l’industria dell’Unione era prossima al pareggio durante il PI. Se l’industria dell’Unione sarà posta nella condizioni di ottenere un profitto ragionevole (cioè il 5 %, come indicato al considerando 158 del regolamento provvisorio), la differenza di prezzo tra la Turchia e l’Unione diminuirà.

(19)

La Ningbo Favored ha sostenuto inoltre che le istituzioni non hanno fornito informazioni sufficienti sul valore normale costruito.

(20)

A tale proposito va notato che la Commissione, come spiegato al considerando 70, ha fornito alla parte tutte le informazioni sui dati utilizzati per il calcolo del valore normale che potevano essere divulgate senza violare le disposizioni dell’articolo 19 del regolamento di base, cioè garantendo che i dati riservati forniti dall’unico produttore turco fossero trattati come tali e non venissero divulgati ad altre parti. Le informazioni comunicate al produttore esportatore erano significative e gli hanno dato la possibilità di capire la metodologia utilizzata in conformità alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base. Inoltre, durante un’audizione svolta su richiesta della Ningbo Favored, la società è stata informata che ai fini del calcolo del dumping erano stati utilizzati i numeri di controllo del prodotto (NCP) completi e che nei casi in cui il produttore turco non aveva venduto un tipo di prodotto esattamente uguale, il valore normale era stato stabilito adeguando il numero di controllo più vicino del prodotto venduto dal produttore turco. Alla Ningbo Favored e agli altri esportatori cinesi inseriti nel campione sono state inoltre fornite informazioni supplementari sulla determinazione del valore normale costruito al momento della divulgazione delle conclusioni definitive. Le argomentazioni di cui sopra hanno quindi dovuto essere respinte.

(21)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 65 a 72 del regolamento provvisorio.

4.5.   Prezzo all’esportazione

(22)

La Ningbo Favored ha chiesto che i valori delle vendite all’esportazione nell’elenco delle transazioni siano convertiti dal dollaro US alla valuta cinese, utilizzando il tasso di cambio mensile riportato nel questionario e non il tasso di cambio effettivo del momento delle varie transazioni. A tale riguardo, secondo l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j) della «Conversione valutaria» del regolamento di base, se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio alla data della vendita. Va notato inoltre che le istruzioni del questionario indicano esplicitamente che devono essere utilizzati gli importi nella valuta della contabilità, come registrati nei libri contabili del rispondente. La società è stata quindi debitamente informata sul tasso di cambio da utilizzare. Questa argomentazione non ha quindi potuto essere accettata.

(23)

In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, è stata effettuata un’ulteriore verifica presso la sede di uno degli importatori indipendenti, per il quale era stato stabilito il profitto menzionato al considerando 75 del regolamento provvisorio. Di conseguenza è diminuito il margine di profitto utilizzato per costruire i prezzi all’esportazione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(24)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 73 a 75 del regolamento provvisorio, fatta salva la suddetta modifica.

4.6.   Confronto

(25)

Non sono state ricevute osservazioni riguardo al confronto. In mancanza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 76 a 78 del regolamento provvisorio.

4.7.   Margini di dumping

(26)

Non sono state presentate osservazioni relative ai margini di dumping. In mancanza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 79 a 81 del regolamento provvisorio.

(27)

In seguito alla revisione del profitto degli importatori indipendenti, di cui al considerando 23, e alla correzione di alcuni errori materiali, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Ragione sociale

Margine di dumping

CeDo (Shanghai) Ltd.

37,4 %

Ningbo Favored Commodity Co., Ltd.

30,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd.

32,9 %

Altre imprese che hanno collaborato

34,9 %

Margine di dumping a livello nazionale

45,6 %

(28)

In base ai fatti specificati nel considerando 81 del regolamento provvisorio, il margine di dumping definitivo per l’intero territorio della RPC è stato stabilito utilizzando le transazioni degli esportatori che hanno collaborato per le quali il dumping è risultato il più elevato. Su tale base, il margine di dumping definitivo è risultato pari al 45,6 %.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

(29)

In assenza di osservazioni sulla produzione dell’Unione e sull’industria dell’Unione, si conferma il considerando 83 del regolamento provvisorio.

5.2.   Consumo dell’Unione

(30)

In assenza di osservazioni sul consumo dell’Unione, si confermano i considerando da 84 a 86 del regolamento provvisorio.

5.3.   Importazioni nell’Unione dalla RPC

5.3.1.   Volume e quota di mercato

(31)

In assenza di osservazioni sul livello delle importazioni nell’Unione in provenienza dalla RPC e sulla quota di mercato, si confermano i considerando 87 e 89 del regolamento provvisorio.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e sottoquotazione dei prezzi

(32)

Come debitamente spiegato nel considerando 47, in seguito all’analisi delle osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, si è ritenuto opportuno non effettuare un adeguamento dello stadio commerciale per il confronto tra i prezzi del prodotto in esame e dei fogli di alluminio prodotti dall’industria dell’Unione. Questo cambiamento di metodo ha influito leggermente sui margini di sottoquotazione.

(33)

Inoltre, il margine di sottoquotazione del gruppo CeDo è stato ridotto dalla revisione del margine di profitto degli importatori indipendenti (v. considerando 23). La media ponderata del margine di sottoquotazione dei produttori esportatori inseriti nel campione rimane comunque superiore al 7 %.

(34)

Ad eccezione dei cambiamenti suddetti e in mancanza di altre osservazioni sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping e sulla sottoquotazione dei prezzi, si conferma il metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi descritto nei considerando da 90 a 94 del regolamento provvisorio.

5.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione e dei produttori rappresentativi dell’Unione

5.4.1.   Osservazioni preliminari e dati relativi all’industria dell’Unione

(35)

In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni provvisorie esposte nei considerando da 95 a 107 del regolamento provvisorio.

5.4.2.   Entità del margine di dumping effettivo

(36)

In assenza di osservazioni su questo punto, si conferma il considerando 108 del regolamento provvisorio.

5.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(37)

In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie esposte nei considerando da 109 a 112 del regolamento provvisorio.

6.   CAUSALITÀ

(38)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione sulle conclusioni provvisorie riguardanti il nesso di causalità fra il dumping e il pregiudizio. Di conseguenza si conferma che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, e che non esistono altri fattori noti che possano annullare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Si confermano quindi le conclusioni esposte nei considerando da 113 e a 136 del regolamento provvisorio.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Industria dell’Unione

(39)

In assenza di osservazioni sull’interesse dell’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 138 a 142 del regolamento provvisorio.

7.2.   Importatori/grossisti

(40)

La collaborazione da parte del settore dell’importazione è stata molto scarsa, come già detto al considerando 146 del regolamento provvisorio, dato che solo due importatori hanno presentato le risposte al questionario. Come indicato nel considerando 23, dopo l’adozione delle misure provvisorie, è stata effettuata un’ispezione presso il maggiore importatore (Robinson Young, UK) al fine di verificare le sue risposte al questionario. La verifica ha condotto a una rettifica della redditività indicata dalla società per le attività in questione. Di conseguenza è diminuita la media ponderata del margine di profitto dei due importatori che hanno collaborato inclusi nel campione. La riduzione del profitto degli importatori che hanno collaborato non è stata tuttavia considerata significativa per quanto riguarda l’analisi dell’interesse dell’Unione, poiché entrambi i tassi di profitto (prima e dopo la rettifica) erano moderati.

(41)

Uno degli importatori inclusi nel campione ha contestato la conclusione preliminare riassunta nel considerando 148 del regolamento provvisorio, secondo la quale l’impatto delle misure sull’insieme del settore dell’importazione non sarebbe sproporzionato, dato che se le misure venissero confermate, egli potrebbe essere costretto a uscire dal mercato. Nel regolamento provvisorio si è effettivamente concluso che l’industria dell’Unione potrebbe riottenere qualche contratto a danno del settore dell’importazione. Tuttavia, non vi sono dubbi che le importazioni del prodotto in esame continueranno a servire il mercato dell’Unione, anche se sulla base di una concorrenza leale e quindi probabilmente in misura minore. Alla luce di queste considerazioni, si conferma che l’impatto globale sul settore dell’importazione non è sproporzionato.

(42)

Non sono pervenute ulteriori osservazioni o informazioni riguardo all’interesse degli importatori e dei grossisti. Si confermano quindi le conclusioni provvisorie dei considerando da 143 a 149 del regolamento provvisorio concernenti l’interesse di tali gruppi.

7.3.   Dettaglianti e consumatori

(43)

In assenza di osservazioni relative all’interesse dei dettaglianti e dei consumatori, si confermano i considerando da 150 a 153 del regolamento provvisorio.

7.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(44)

Considerato quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie sull’interesse dell’Unione, secondo le quali non vi sono motivi che si oppongano all’istituzione di misure definitive sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(45)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la Ningbo Favored ha presentato osservazioni sulla metodologia utilizzata per il calcolo dei margini di pregiudizio. La società ha sostenuto che gli adeguamenti apportati alla struttura del numero di controllo del prodotto hanno determinato uno squilibrio e in particolare che è probabile che i costi di imballaggio abbiano causato una distorsione dei dati. Una seconda questione ha riguardato il metodo utilizzato per procedere a un confronto equo in termini di stadio commerciale. Nella fase provvisoria i dati dell’Unione erano stati suddivisi fra canali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, ma secondo la Ningbo Favored ciò ha dato luogo a due prezzi indicativi per tipo di prodotto, il che sarebbe illegale.

(46)

Per quanto riguarda l’argomentazione sull’adeguamento apportato alla struttura del numero di controllo del prodotto, simulazioni hanno dimostrato che se non fosse effettuato alcun adeguamento si verificherebbero distorsioni. Gli adeguamenti della struttura del numero di controllo del prodotto (un consolidamento dei dati per migliorare il tasso di corrispondenza e la rappresentatività) hanno eliminato le distorsioni e migliorato l’affidabilità dei calcoli. Questa argomentazione deve pertanto essere respinta.

(47)

Anche la seconda questione sollevata dalla Ningbo Favored, riguardo al metodo utilizzato provvisoriamente per effettuare un confronto equo in termini di stadio commerciale, è stata debitamente analizzata. A tale riguardo è stato constatato che sebbene i prezzi fossero generalmente diversi per i due canali di vendita, nel caso in questione non esisteva alcuno schema identificabile o costante. In alcuni casi, infatti, i prezzi di vendita praticati dal produttore per i dettaglianti erano inferiori a quelli per i grossisti, mentre in altri casi si verificava il contrario. È stato quindi deciso di accettare la richiesta di non apportare adeguamenti dello stadio commerciale, non essendo soddisfatte le condizioni per tali adeguamenti. Di conseguenza, i calcoli definitivi dei livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati effettuati sulla base dei prezzi consolidati dei produttori esportatori e dell’industria dell’Unione, senza adeguamenti dello stadio commerciale. Questo cambiamento di metodologia ha influito leggermente sui margini di pregiudizio.

(48)

In merito alle conclusioni definitive, la Ningbo Favored ha obiettato che il metodo utilizzato per calcolare la sottoquotazione è errato e inattendibile perché, per quanto concerne l’industria dell’Unione, si è basato sul prezzo di vendita dell’Unione per numero di controllo del prodotto, invece che sul costo di produzione per numero di controllo del prodotto. La Ningbo Favored ha sostenuto che i costi di produzione ripartiti per numero di controllo del prodotto non sono stati utilizzati perché i funzionari della Commissione non hanno invitato la società a fornire i dati pertinenti e che quindi il procedimento deve essere chiuso per mancanza di prove.

(49)

Il regolamento di base, tuttavia, non prescrive il modo in cui deve essere stabilito il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione. Secondo una prassi comune, lo si calcola sommando il profitto bersaglio al costo di produzione per numero di controllo del prodotto oppure utilizzando i prezzi di vendita franco fabbrica per numero di controllo del prodotto praticati agli acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione e adeguandoli al profitto effettivamente ottenuto o alle perdite subite durante il PI, aggiungendo il profitto bersaglio stabilito. Entrambi i metodi sono attendibili e possono essere utilizzati indistintamente (a seconda delle circostanze). Nell’inchiesta è stato utilizzato il secondo metodo (quello basato sui prezzi di vendita effettivi praticati nell’Unione agli acquirenti indipendenti) perché non tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati in grado di calcolare un costo di produzione attendibile per numero di controllo del prodotto.

(50)

In considerazione di ciò, l’affermazione secondo cui il metodo adottato sarebbe inattendibile e la richiesta di chiusura del procedimento sono respinte.

(51)

Il gruppo CeDo ha sostenuto che la metodologia utilizzata per calcolare i suoi margini di pregiudizio provvisori non è corretta, dato che non ha tenuto conto pienamente della struttura del gruppo CeDo. L’importatore CeDo UK, collegato a un produttore esportatore che ha collaborato incluso nel campione [«CeDo (Shanghai)»], rifornisce infatti il mercato dell’Unione con fogli prodotti sia nella RPC che nell’Unione, che passano tutti per il canale di un importatore/commerciante collegato. La società ha sostenuto che le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) di tale importatore collegato e un margine di profitto non avrebbero dovuto essere detratti dal prezzo di rivendita della società CeDo, poiché la concorrenza si svolge a livello degli acquirenti nell’Unione. I prezzi di vendita della CeDo a livello degli acquirenti non sarebbero, a suo avviso, pregiudizievoli per l’industria dell’Unione.

(52)

Quanto sostenuto dalla CeDo riguardo ai suoi prezzi di vendita in confronto a quelli dell’industria dell’Unione è contestato da vari produttori dell’Unione denunzianti. La questione non ha però potuto essere esaminata ulteriormente perché non è stato possibile verificare le informazioni fornite dalle parti in una fase così avanzata dell’indagine.

(53)

Nel merito, va notato che lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è quello di determinare se sarebbe sufficiente applicare al prezzo cif delle importazioni in dumping un’aliquota del dazio inferiore a quella basata sul margine di dumping per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping. Questa valutazione deve basarsi sul prezzo cif delle importazioni in questione, considerato di livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell’industria dell’Unione. Nel caso delle importazioni effettuate tramite importatori collegati, per analogia con il metodo seguito per il calcolo del margine di dumping, che potrebbe essere sostituito dal calcolo del margine di pregiudizio per determinare l’aliquota del dazio applicando la regola del dazio inferiore, il prezzo cif è costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato in conformità all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In secondo luogo e fatte salve queste ultime osservazioni, va notato che la metodologia suggerita dalla CeDo comporterebbe inevitabilmente l’utilizzo dei prezzi relativi alla produzione nell’Unione di fogli di alluminio da parte della CeDo, dato che, come menzionato sopra, l’importatore/commerciante collegato ha rifornito il mercato dell’Unione con fogli di alluminio prodotti sia in Cina che nell’Unione.

(54)

La società CeDo è tornata sulla questione di cui sopra nella fase definitiva. Inoltre, ha chiesto di essere sentita dal consigliere-auditore della DG Commercio, con il quale ha avuto un’audizione per discutere la questione. La CeDo ha ribadito le sue argomentazioni precedenti ed ha contestato anche la spiegazione riguardante l’articolo 2, paragrafo 9, sostenendo che tale articolo figurava tra le disposizioni del regolamento di base relative al dumping e non può essere utilizzato per analogia per calcolare il pregiudizio. Le istituzioni hanno sottolineato che anche se l’articolo 2 riguarda il dumping, il suo paragrafo 9 fa parte delle sezione «Prezzo all’esportazione» e contiene indicazioni per il calcolo del prezzo all’esportazione nei casi in cui le vendite nell’Unione sono effettuate tramite un importatore collegato. Nel regolamento di base non vi sono altre disposizioni che contengano indicazioni più specifiche a tale riguardo.

(55)

Secondo la CeDo, la sentenza del Tribunale nella causa Kazchrome (4) indicherebbe che il modo più preciso per calcolare la sottoquotazione dei prezzi sarebbe quello di comparare i prezzi delle importazioni e quelli dei prodotti dell’industria dell’Unione, includendovi tutti i costi fino agli impianti dei clienti. Va notato tuttavia che il Tribunale ha anche riconosciuto che questo approccio non è praticabile e la sentenza precisa che i prezzi cif costituiscono un metodo accettabile per calcolare i margini di pregiudizio. Inoltre, la causa Kazchrome riguarda una situazione particolare concernente merci entrate nel mercato UE prima attraverso la Lituania (in transito) e poi a Rotterdam, dove sono state sdoganate. In quel caso, la Commissione aveva deciso di calcolare la sottoquotazione e le vendite sottocosto sulla base del prezzo al punto di transito e non sulla base del prezzo dopo lo sdoganamento. Nell’attuale inchiesta, invece, i calcoli dell’undercutting e dell’underselling si basano sul prezzo cif della CeDo dopo lo sdoganamento. Inoltre, nella sentenza Kazchrome, il Tribunale ha chiaramente limitato le sue conclusioni a quella specifica causa.

(56)

La CeDo ha anche sollevato la questione dell’equo confronto ed ha citato due relazioni del panel dell’OMC (5). Le istituzioni sono dell’opinione che i prezzi della CeDo stabiliti dai servizi della Commissione e i prezzi franco fabbrica dell’industria dell’Unione (per l’undercutting e l’underselling) forniscano la base per un confronto equo e ragionevole. Va ricordato che un confronto perfetto richiederebbe che si prendano in considerazione unicamente le offerte per lo stesso contratto, perché solo in quel caso le condizioni di vendita sarebbero identiche. Dato che in questo caso un confronto perfetto non è possibile, le istituzioni ritengono che la loro metodologia (che utilizza i prezzi medi rilevati per i prodotti simili nel corso di un PI della durata di un anno) sia equa. Questa metodologia è stata comunicata chiaramente con la divulgazione delle conclusioni.

(57)

Il metodo propugnato dalla CeDo comporterebbe inoltre una disparità di trattamento nel calcolo dei margini della CeDo e degli altri produttori esportatori che vendono a importatori indipendenti. La metodologia utilizzata per gli altri produttori esportatori inclusi nel campione si basava su un prezzo all’esportazione a livello cif che naturalmente esclude le spese generali, amministrative e di vendita dell’Unione e il profitto per la rivendita nell’Unione dopo lo sdoganamento. La Commissione ritiene che la determinazione del prezzo all’importazione utilizzato per il calcolo dell’undercutting e dell’underselling non debba essere influenzata dal fatto che le esportazioni sono effettuate a operatori collegati o indipendenti nell’Unione. La metodologia seguita dalla Commissione garantisce un trattamento paritario di entrambe le circostanze. Infine, come già menzionato nel considerando 53, l’approccio richiesto dalla CeDo confonderebbe, in particolare nelle circostanze di questa società, le due qualità distinte in cui opera la CeDo come fornitore di fogli di alluminio sul mercato dell’Unione. La CeDo rifornisce infatti il mercato dell’Unione in primo luogo come produttore situato nell’Unione e in secondo luogo come rivenditore di fogli di alluminio importati dalla Cina. Lo scopo dei calcoli del margine di pregiudizio non è quello di verificare in che misura le vendite della CeDo UK, come produttore importatore dell’Unione, causino un pregiudizio ai produttori dell’Unione, bensì di verificare se le esportazioni della CeDo Shanghai abbiano questo effetto attraverso l’undercutting e l’underselling rispetto ai prezzi dei produttori dell’Unione. Il prezzo da prendere in considerazione a tal fine è il prezzo di vendita del prodotto in esame nell’Unione e non il prezzo di rivendita successiva dei materiali importati dai produttori importatori nell’Unione. Ciò è coerente con l’approccio adottato per il calcolo del margine di pregiudizio attribuibile alle importazioni effettuate nell’Unione dai produttori nazionali.

(58)

Va sottolineato infine che i prezzi dei produttori dell’Unione sono stati adeguati a livello franco fabbrica, detraendo non solo le note di credito, gli sconti e le riduzioni, ma anche le commissioni (una forma di spese di vendita) e le spese legate al trasporto. Il confronto tra il prezzo di rivendita dell’importatore e un prezzo franco fabbrica nell’Unione non sarebbe quindi un confronto equo.

(59)

Per i motivi sopraindicati, si ritiene che la richiesta di revisione del metodo di calcolo del margine di pregiudizio della CeDo non possa essere accettata.

(60)

Tuttavia, il margine di profitto riveduto degli importatori indipendenti (modificato per i motivi spiegati al considerando 23) ha inciso sul margine di pregiudizio della CeDo, dato che è stato dedotto dal suo prezzo di rivendita. Infine, su tutti i margini di underselling ha influito la correzione di un errore materiale minore nell’applicazione del profitto bersaglio nella fase provvisoria.

(61)

In considerazione di quanto precede, i margini di pregiudizio definitivi sono i seguenti:

Ragione sociale

Underselling

CeDo (Shanghai) Ltd.

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd

15,6 %

MEDIA ponderata per gli altri collaboratori

14,6 %

Tutte le altre società

35,6 %

8.2.   Misure definitive

(62)

Viste le conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione e in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC, di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. In questo caso l’aliquota del dazio deve quindi essere fissata al livello dei margini di pregiudizio accertati.

(63)

In considerazione di quanto precede, le aliquote dei dazi da istituire sono le seguenti:

Ragione sociale

Margine di dumping

Margine di eliminazione del pregiudizio

Aliquota del dazio antidumping

CeDo (Shanghai) Ltd.

37,4 %

14,2 %

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.

30,6 %

14,6 %

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd.

32,9 %

15,6 %

15,6 %

Altre imprese che hanno collaborato

34,9 %

14,6 %

14,6 %

Margine di dumping a livello nazionale

45,6 %

35,6 %

35,6 %

(64)

Le aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per quanto riguarda le società interessate. Di conseguenza tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dalle persone giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(65)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(66)

Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote del dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In queste circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e di istituire conseguentemente un dazio unico a livello nazionale.

(67)

Le eventuali richieste di applicazione di un’aliquota individuale del dazio antidumping (per esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione (6) immediatamente, con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, il presente regolamento sarà modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano dei aliquote individuali del dazio antidumping.

(68)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio a livello nazionale deve essere applicata non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI.

(69)

Per garantire la parità di trattamento tra gli eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione, elencate nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, con l’aliquota del dazio medio campione del 14,6 %, occorre prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di tali società sia applicato a tutti i nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica se è stato utilizzato il campionamento.

(70)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori (divulgazione delle conclusioni definitive). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.

(71)

Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

9.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(72)

Vista l’entità dei margini di dumping accertati e il livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si ritiene necessario riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(73)

Qualora i dazi definitivi risultino più elevati dei dazi provvisori, solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori sono riscossi in via definitiva, mentre la parte degli importi depositati che supera l’aliquota del dazio antidumping definitivo è svincolata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, attualmente classificati ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111110 e 7607191010), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

CeDo (Shanghai) Ltd., Shanghai

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd., Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd., Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co.,Ltd., Shanghai

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd., Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd., Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd., Shanghai

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminum Foil Co.,Ltd., Linqu

14,6 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd., Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd., Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd., Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co.,Ltd., Yuyao

14,6 %

B310

Tutte le altre società

35,6 %

B999

3.   L’applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti indicati nell’allegato del presente regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (UE) n. 833/2012 sono riscossi in via definitiva. La parte degli importi depositati che supera l’importo del dazio antidumping definitivo è svincolata.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto nell’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011),

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell’Unione,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un’aliquota del dazio media ponderata del 14,6 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 251 del 18.9.2012, pag. 29.

(3)  GU L 331 dell’1.12.2012, pag. 56.

(4)  Caso T-107/08 Transnational Company «Kazchrome» AO e ENRC Marketing AG contro Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea [2011] (non ancora pubblicato in Raccolta)

(5)  Relazioni del panel dell’OMC, China, Countervailing and Anti-Dumping Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from the United States — WT/DS414/R e Anti-Dumping Measure on Farmed Atlantic Salmon from Norway — WT/DS337/R

(6)  Commissione europea, direzione generale Commercio, Direzione H, Ufficio: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile dell’entità che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3:

1)

nome e funzione del responsabile dell’entità che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto dichiara che il (volume) di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli esportati nell’Unione europea compreso nella presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e sede sociale) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».


13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 218/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cabrito Transmontano (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Cabrito Transmontano», registrata con il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

(4)  GU C 122 del 27.4.2012, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

PORTOGALLO

Cabrito Transmontano (DOP)


13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 219/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

107,2

MA

70,0

TN

101,4

TR

111,5

ZZ

97,5

0707 00 05

MA

170,1

TR

169,8

ZZ

170,0

0709 93 10

MA

55,6

TR

126,5

ZZ

91,1

0805 10 20

EG

57,0

IL

71,4

MA

52,6

TN

56,6

TR

65,0

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

77,1

ZZ

77,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

81,6

CL

122,3

CN

76,3

MK

31,3

US

170,8

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

124,4

BR

113,7

CL

133,7

TR

171,6

US

191,0

ZA

107,5

ZZ

140,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».