ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.062.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 62

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
6 marzo 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Felino (IGP)]

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva etilene ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, recante approvazione della sostanza attiva mandipropamide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 189/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 in relazione al regime dei mittenti conosciuti ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 190/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva ipoclorito di sodio ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010 e la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda l’attestato di benessere animale nei modelli di certificati veterinari ( 1 )

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

DECISIONI

 

 

2013/114/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell’1 marzo 2013, che stabilisce gli orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati membri della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 1082]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 185/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2013

che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Un contingente di pesca per lo sgombro nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 è stato assegnato alla Spagna per il 2009 dal regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio (2).

(2)

Il contingente di pesca per lo sgombro relativo al 2009 è stato ridotto a seguito di scambi effettuati dalla Spagna con la Francia e la Polonia, a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3).

(3)

A seguito di un controllo incrociato dei dati registrati e trasmessi nel corso delle varie fasi della catena di valore, dalla cattura alla prima vendita, la Commissione ha rilevato incongruenze nei dati della Spagna relativi alla pesca dello sgombro nel 2009. La presenza di tali incongruenze è stata ulteriormente confermata da numerosi controlli, missioni di verifica e ispezioni effettuate in Spagna ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(4)

Con lettera del 28 novembre 2011 la Commissione ha avviato una consultazione con la Spagna sulle detrazioni previste, a cui le autorità spagnole hanno risposto con lettera del 19 dicembre 2011.

(5)

La Spagna riconosce di aver superato di 65 429 tonnellate il contingente di sgombro ad essa attribuito nel 2009.

(6)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico sia ambientale e sociale.

(7)

Tenuto conto del livello di sovrasfruttamento e della necessità di prendere in considerazione la situazione socioeconomica sia del settore della pesca che dell’industria di trasformazione ad esso associata nello Stato membro interessato, nonché della necessità di limitare nella misura del possibile gli effetti negativi su entrambi i settori, è opportuno scaglionare su un periodo di almeno 11 anni la detrazione dei quantitativi pescati fuori contingente.

(8)

Dato che il regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione (4) prevede altre detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per lo sgombro fino al 2015, è opportuno fissare detrazioni più limitate nel corso degli anni in cui le diverse disposizioni si sovrappongono, ossia dal 2013 al 2015.

(9)

Inoltre, al fine di evitare ripercussioni socioeconomiche sia sul settore della pesca interessato che sull’industria di trasformazione ad esso associata, è opportuno che a partire dal 2016 i quantitativi detratti nel corso di un anno non superino il 33 % del contingente annuo per lo sgombro. Se il quantitativo da detrarre è superiore al 33 % di tale contingente, è opportuno modificare il presente regolamento al fine di ridurre il quantitativo annuo da detrarre prorogando nel contempo in misura adeguata il periodo di detrazione.

(10)

La Spagna ha chiesto di procedere a una parte della detrazione dai propri contingenti di acciuga nella stessa zona e nel corso dello stesso periodo. Lo stock di sgombro in questione risulta attualmente entro i limiti biologici di sicurezza. Lo stock di acciuga nella zona VIII è sfruttato a un livello che consente di garantire il suo rendimento massimo a lungo termine ma è soggetto ad ampie fluttuazioni e, nel lungo periodo, l’applicazione di riduzioni temporanee del suo sfruttamento risulterebbe benefica. La pesca di questo stock di sgombro avviene principalmente (circa il 90 % delle catture) nella zona CIEM VIIIc, da febbraio a maggio, e lo stock di acciuga nella zona VIII viene pescato nella stessa zona (VIIIc) da aprile a giugno. Lo sgombro e l’acciuga sono specie pelagiche che vivono a media profondità. Se ne può dunque concludere che questi due stock si trovano nella stessa zona geografica e condividono lo stesso ecosistema. Di conseguenza, tenuto conto degli obiettivi della politica comune della pesca, in questo caso particolare si ritiene opportuno procedere a una parte delle detrazioni necessarie sui contingenti per l’acciuga attribuiti alla Spagna nella stessa zona e nel corso dello stesso periodo.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca per lo sgombro (Scomber scombrus) nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 nonché quelli per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nella zona CIEM VIII, che possono essere assegnati alla Spagna dal 2013 al 2023, sono ridotti conformemente all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(4)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11.


ALLEGATO

(in tonnellate)

Stock

Contin-gente iniziale 2009

Contin-gente 2009 modificato

Catture 2009 accertate

Differenza contingente-catture (superamento del contingente)

Detra-zione 2013

Detra-zione 2014

Detra-zione 2015

Detra-zione 2016

Detra-zione 2017

Detra-zione 2018

Detra-zione 2019

Detra-zione 2020

Detra-zione 2021

Detra-zione 2022

Detra-zione 2023

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

–65 429

100

100

100

5 544

5 544

5 544

5 544

5 544

5 544

5 544

269

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

3 696

3 696

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Nel caso dell’acciuga, l’anno è quello di inizio della campagna di pesca.


6.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 186/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Felino (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2), la domanda di registrazione della denominazione «Salame Felino», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, il Belgio, i Paesi Bassi e la Germania hanno notificato alla Commissione delle dichiarazioni di opposizione motivate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere a), c) e d) del regolamento (CE) n. 510/2006. Con lettera del 27 settembre 2011 la Commissione ha invitato le parti interessate a procedere alle consultazioni del caso.

(3)

Al termine del periodo di consultazioni previsto, il Belgio e i Paesi Bassi hanno raggiunto un accordo con l’Italia. Tale accordo prevede la modifica della descrizione qualitativa della materia prima attraverso l’introduzione di un riferimento alla classificazione citata nella tabella di definizione delle carcasse riportata nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), l’abolizione della limitazione geografica per le operazioni di taglio e confezionamento nonché altre variazioni testuali minori.

(4)

La Germania e l’Italia non sono giunte ad un accordo durante il periodo previsto allo scopo.

(5)

Dal momento che non è stato raggiunto un accordo tra tutte le parti entro il termine di sei mesi, la Commissione deve adottare una decisione.

(6)

L’opposizione della Germania riguardava il mancato rispetto dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (5) relativo all’origine delle materie prime. Va rilevato che la domanda di registrazione non contiene alcuna restrizione geografica, come confermato anche dalla modifica proposta dall’Italia in virtù dell’accordo con il Belgio e i Paesi Bassi.

(7)

L’opponente affermava inoltre che la condizione secondo la quale «una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica» non è soddisfatta. Poiché l’Italia ha basato la propria domanda di registrazione come indicazione geografica sulla reputazione acquisita dal «Salame Felino», il fascicolo si attiene a tale motivazione. Va osservato che l’opponente non contesta la suddetta reputazione e non adduce alcun argomento che possa metterla in discussione. Le condizioni stabilite dall’articolo 2 del regolamento CE n. 510/2006 sono quindi state rispettate.

(8)

A sostegno del terzo motivo di opposizione della Germania, secondo cui la denominazione proposta per la registrazione è una denominazione generica, non vengono forniti elementi giustificativi; la genericità non viene dunque in alcun modo dimostrata.

(9)

Nell’ambito della propria dichiarazione di opposizione e a conclusione delle consultazioni del caso, il Belgio ha invocato l’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. Secondo tale articolo sono ricevibili le dichiarazioni di opposizione «[… che] dimostrano che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe […] l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2». Nella fattispecie, può essere istituito un periodo transitorio non superiore a cinque anni nel caso in cui un’opposizione sia stata dichiarata ricevibile per tale motivo. La dichiarazione di opposizione del Belgio cita le società Reulen bvba e Salaisons Salamone SA, fornendo prove della produzione e commercializzazione di un salame di tipo Felino da parte di queste due imprese.

(10)

Alla luce di tali elementi, la suddetta denominazione deve pertanto essere registrata, il documento unico aggiornato deve essere pubblicato e deve essere introdotto un periodo transitorio di cinque anni a favore delle imprese citate.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura all’allegato I del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Viene istituito un periodo transitorio di cinque anni a favore delle società Reulen bvba e Salaisons Salamone SA citate nella dichiarazione di opposizione del Belgio.

Articolo 3

Il documento unico aggiornato figura all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 19 del 20.1.2011, pag. 11.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(5)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2:   Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ITALIA

Salame Felino (IGP)


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 (1)

«SALAME FELINO»

N. CE: IT-PGI-0005-0597-11.04.2007

IGP (X) DOP ( )

1.   Denominazione

«Salame Felino»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

All’atto dell’immissione al consumo il «Salame Felino» IGP si presenta di forma cilindrica, con una estremità più grossa dell’altra e una superficie esterna di colore bianco-grigiastro leggermente polverulenta determinata dallo sviluppo superficiale di una modica quantità di muffe autoctone.

Il «Salame Felino» IGP deve possedere le seguenti caratteristiche:

peso: compreso tra 200 grammi e 4,5 chilogrammi,

dimensioni: forma cilindrica irregolare con una lunghezza compresa tra 15 e 130 centimetri,

caratteristiche organolettiche: al taglio la fetta presenta una consistenza compatta non elastica, omogenea e magra, di colore rosso rubino, senza macchie e dal gusto dolce e delicato,

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

proteine totali

min. 23 %

rapporto collagene/proteine

max 0,10

rapporto acqua/proteine

max 2,00

rapporto grasso/proteine

max 1,50

pH

> 5,3

Lattobacilli totali

> 100 000

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il «Salame Felino» IGP è ottenuto dalla carne di suino secondo le modalità descritte in appresso:

sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano,

sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza Duroc, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano,

sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci e ibridi, purché le loro carcasse rientrino nelle classi U, R e O definite nella tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche,

in osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi gli animali portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali «post mortem» e sui prodotti stagionati,

sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Piétrain, Duroc e Spotted Poland,

i tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 (più o meno 10 %),

l’età minima di macellazione è di nove mesi,

è proibita l’utilizzazione di verri e scrofe,

i suini devono essere macellati in ottimo stato di salute e perfettamente dissanguati,

i tagli di carne utilizzati per la produzione del «Salame Felino» IGP sono costituiti da frazioni muscolari e adipose selezionate quali, ad esempio, la testa di pancetta e/o il trito di banco (sottospalla). Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento.

Le frazioni muscolari e adipose sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiori dimensioni e il tessuto adiposo molle.

La carne (frazione muscolare e adiposa) utilizzata per il «Salame Felino» IGP deve essere fatta sostare in cella frigorifera a temperatura non inferiore a – 1 °C attrezzata in modo tale da permettere una buona disidratazione delle frazioni muscolari.

La macinatura dell’impasto deve essere effettuata con il tritacarne (provvisto di griglia perforata: fori di 6-8 mm di diametro).

Le carni sono quindi impastate con sale in percentuale da 2 a 2,8, pepe intero e/o a pezzi in percentuale da 0,03 a 0,06 e aglio pestato.

Possono essere inoltre impiegati i seguenti ingredienti:

vino bianco secco, con una proporzione massima di 400 cl/100 kg di carne, al fine di accentuarne la fragranza ed il profumo,

zucchero e/o destrosio e/o fruttosio: 0-0,3 %,

colture di avviamento alla fermentazione: l’utilizzo di dette colture di avviamento deve essere effettuato secondo buona prassi, considerando le caratteristiche specifiche delle colture di avviamento del «Salame Felino». La loro funzione è di sviluppare il sapore e l’aroma del prodotto attraverso l’azione lipolitica e proteolitica con stabilizzazione del colore e controllo dell’acidificazione,

nitrato di sodio e/o di potassio: max 300 mg/kg; nitrito di sodio e/o di potassio: max 150 mg/kg; acido ascorbico e suo sale sodico: max 1 g/kg.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Gli alimenti commercializzati devono essere conformi alle norme commerciali. Gli alimenti dovranno essere presentati preferibilmente in forma liquida (broda o pastone) e, per tradizione, con siero di latte. La presenza di sostanza secca da cereali, per gli alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo, non dovrà essere inferiore al 45 % di quella totale. Per quanto riguarda gli alimenti ammessi nella fase di ingrasso, la presenza di sostanza secca da cereali non dovrà essere inferiore al 55 % di quella totale.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi specifiche della produzione sono:

macinatura con tritacarne,

impasto del macinato con l’aggiunta di sale, pepe e aglio. Possono inoltre essere impiegati vino, zuccheri, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio o di potassio, nitrito di sodio o di potassio, acido ascorbico e suo sale sodico,

insaccatura in budello naturale suino,

legatura con spago (non a rete),

asciugatura e stagionatura.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Le operazioni di affettatura e confezionamento del «Salame Felino» sono effettuate sotto il controllo dell’organismo autorizzato secondo le modalità previste dal piano dei controlli.

Infatti, per la delicatezza del prodotto e la natura potenzialmente stressante delle fasi di taglio e confezionamento, è necessario che il tempo di permanenza della fetta a contatto con l’aria sia il più breve possibile, al fine di prevenire fenomeni di imbrunimento del colore.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Il «Salame Felino» IGP può essere immesso al consumo intero, con la sola etichetta o eventuale sigillo, in trancio, sottovuoto o in atmosfera protettiva, oppure affettato, sottovuoto o in atmosfera protettiva.

La denominazione «Salame Felino», seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» o dall’acronimo «IGP» (tradotto nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato) deve essere apposta sull’etichetta o eventuale sigillo in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulla stessa, seguita dal simbolo grafico comunitario e dal marchio aziendale.

4.   Definizione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Salame Felino» IGP corrisponde al territorio amministrativo della Provincia di Parma.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona di produzione del «Salame Felino» IGP, corrispondente all’intera provincia di Parma, è contraddistinta dalla compresenza di aree collinari e pianeggianti e dalla presenza di laghi e miniere di sale.

La delimitazione della zona geografica è stata compiuta facendo riferimento ad un’approfondita ricostruzione storica delle prassi produttive che hanno dato luogo alla creazione di questo prodotto tipico, legate alle millenarie tradizioni della macellazione e della stagionatura delle carni suine. Tali tradizioni sono favorite dalla presenza, fin dall’antichità, di miniere di sale e da particolari condizioni climatiche dovute alla presenza di specifici livelli di umidità, all’esposizione a correnti d’aria marine e alla concentrazione di vaste distese boschive.

Sulle colline parmensi, è sempre stato possibile l’incontro tra la tecnologia della pianura ed il sale di Salsomaggiore.

Per «tecnologie della pianura» devono intendersi quelle prassi di lavorazione e di stagionatura delle carni suine che si sono formate in epoca etrusca e romana anche per la presenza di allevamenti suini destinati, fra l’altro, alla fornitura di alimenti per le legioni romane e che, sulle colline in prossimità della pianura, si sono avvalse della possibilità di un più facile utilizzo del sale proveniente dalle miniere di Salsomaggiore, luogo di collina in cui si concentrava per tradizione la lavorazione del sale. Quest’ultimo, essendo un materiale prezioso, veniva trasformato nelle zone più lontane dalle vie di comunicazione e, pertanto, più sicure da eventuali furti.

Infatti, anche per la presenza di tali miniere di sale, sin dal 1300, la salagione e la lavorazione delle carni di maiale hanno portato alla produzione di prodotti riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale.

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Salame Felino» IGP si distingue dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica per la sua compattezza e consistenza non elastica, per la sua omogeneità e per la colorazione rosso rubino. Il gusto è dolce e delicato.

Si tratta di un salame che, a differenza della grande maggioranza di quelli in commercio, viene insaccato esclusivamente in budello naturale (mai sintetico). Il «Salame Felino» è privo di lattosio e di farine di latte, presenta un pH moderatamente alto con conseguente esaltazione delle qualità organolettiche del prodotto.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La reputazione del «Salame Felino» IGP è dimostrata dalla copiosa bibliografia recante riferimenti e citazioni al prodotto in argomento.

I primi riferimenti al prodotto si trovano già in alcuni autori latini del I secolo d.C. (Apicio, De re coquinaria).

Il «Salame Felino» era ben noto nelle corti che si sono succedute nella capitale: dai Farnese, ai Borbone, alla Duchessa Maria Luigia.

La più antica raffigurazione del prodotto pare sia quella rappresentata nella decorazione interna del Battistero di Parma (1196-1307), dove, nella lastra dedicata al segno zodiacale dell’Acquario, compaiono, posti a cavallo di un sostegno girevole di una pentola, sul focolare, due salami che per dimensioni e forma, ancora attuali, sono riconducibili al «Salame Felino» IGP.

Nel 1766 un censimento dei suini indica che il Marchesato di Felino era la piazza più vivace della regione per il mercato dei suini. Nello stesso periodo si rinvengono inoltre dei calmieri riferiti al territorio felinese (di Felino) che fissano il prezzo del salame magro e grasso. A partire dal 1800 le cronache di costume e quelle culinarie segnalano la presenza di un particolare modo di trasformazione dalla carne suina in salame nel territorio della località di Felino.

Nel 1905 nel dizionario italiano compare l’espressione «Salame Felino» e nel 1912 la produzione dei salami a Felino viene affrontata nella relazione del ministro dell’agricoltura sull’andamento economico dell’anno.

Le istituzioni pubbliche locali competenti riconoscono fin dal 1927 la denominazione di «Salame Felino» al salame prodotto nella Provincia di Parma, che evidentemente doveva già godere di particolare fama e reputazione, quindi anche di riconoscibilità, se l’affermazione nell’uso commerciale di tale denominazione costituiva, nella valutazione dell’Ufficio e Consiglio Provinciale dell’Economia Nazionale, motivo di promozione del benessere della provincia. Ancora oggi il radicamento della produzione del «Salame Felino» nel territorio della provincia di Parma è constatabile attraverso ricerche e approfondimenti sulla cultura gastronomica del parmense. Numerosi sono infatti gli articoli che associano il «Salame Felino» alla gastronomia della provincia citandolo come uno dei più apprezzati salumi insaccati di Parma, la cui qualità è legata inevitabilmente alla sua secolare tradizione sviluppatasi e mantenuta intatta soltanto nella valle della provincia di Parma. A questo si aggiungono anche le numerose manifestazioni e gli eventi che continuano ad essere organizzati sia in Italia che all’estero dalle autorità locali e dalle istituzioni provinciali di Parma in onore del «Salame Felino», con allestimenti di stand di degustazione e di informazione sulle caratteristiche e sulla storica produzione del «Salame Felino» nel parmense.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento dell’indicazione geografica protetta «Salame Felino» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:

al seguente indirizzo:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente alla home page del sito del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto al centro dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


(1)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


6.3.2013   

IT

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L 62/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 187/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva etilene

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva etilene è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio in forza della direttiva 2008/127/CE (3) della Commissione seguendo la procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce ulteriori modalità di attuazione per la quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (5).

(2)

In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 il 16 dicembre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva etilene (6). L’Autorità ha trasmesso il suo parere sull’etilene al notificante. La Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul rapporto di riesame riguardante l’etilene. Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 1o febbraio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l’etilene.

(3)

Si conferma che la sostanza attiva etilene è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione della sostanza etilene. In particolare occorre modificare il grado di purezza minimo richiesto e limitare le autorizzazioni ad applicazioni in ambiente chiuso effettuate da utenti professionali. Quando gli Stati membri concedono autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti etilene occorre inoltre prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti e alla conformità dell’etilene alle specifiche richieste indipendentemente dalla forma in cui questo va fornito all’utilizzatore.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(6)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione del presente regolamento al fine di permettere agli Stati membri, al notificante e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti etilene di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

(4)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(5)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva etilene». EFSA Journal 2012; 10(1):2508. [43 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2508. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 227 relativa alla sostanza attiva etilene è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Grado di purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«227

Etilene

Numero CAS 74-85-1

Numero CIPAC 839

Etilene

≥ 90 %

Impurezze rilevanti: ossido di etilene, contenuto massimo 1 mg/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto le applicazioni all’interno come fitoregolatore effettuate da utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’etilene (SANCO/2608/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

la conformità dell’etilene con le specifiche richieste indipendentemente dalla forma in cui questo va fornito all’utilizzatore;

b)

la protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti.

Le condizioni di autorizzazione devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


6.3.2013   

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L 62/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 188/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2013

recante approvazione della sostanza attiva mandipropamide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE della Commissione (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per la sostanza attiva mandipropamide le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2006/589/CE della Commissione (3).

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il 13 dicembre 2005 l’Austria ha ricevuto dalla Syngenta Crop Protection AG una richiesta concernente l’iscrizione della sostanza attiva mandipropamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE ha riconosciuto la completezza del dossier, del quale è stata confermata la rispondenza, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 30 novembre 2006 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). Il 18 ottobre 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame della valutazione dei rischi dell’uso come antiparassitario della sostanza attiva mandipropamide (4). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 1o febbraio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sulla sostanza attiva mandipropamide.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti mandipropamide possono in generale essere considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la sostanza attiva mandipropamide.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare, è necessario chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(8)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia previste le seguenti disposizioni. Agli Stati membri deve essere concesso un periodo di sei mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mandipropamide. Gli Stati membri provvedono, se del caso, a modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del dossier completo aggiornato di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego previsto, in conformità ai principi uniformi.

(9)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone, tuttavia, alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di tale direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(10)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6) deve essere modificato di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva mandipropamide di cui all’allegato I è approvata alle condizioni indicate nel medesimo allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

1.   Gli Stati membri, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti mandipropamide come sostanza attiva entro il 31 gennaio 2014.

Entro tale data verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un dossier conforme ai requisiti dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto delle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente mandipropamide come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 luglio 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un dossier conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente mandipropamide come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2015;

b)

nel caso di un prodotto contenente mandipropamide in combinazione con altre sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2015 o, se posteriore, entro il termine fissato per tale modifica o revoca rispettivamente nell’atto o negli atti che hanno approvato o inserito la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 240 del 9.9.2006, pag. 9.

(4)  EFSA Journal (2012) 10(11):2935. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Mandipropamide

N. CAS 374726-62-2

N. CIPAC 783

(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide

≥ 930 g/kg

L’impurezza N-{2-[4-(2-cloro-allilossi)-3-metossi-fenil]-etil}-2-(4-cloro-fenil)-2-prop-2-inilossi-acetammide è di rilevanza tossicologica e non deve superare 0,1 g/kg nel materiale tecnico.

1o agosto 2013

31 luglio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla mandipropamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale per la trasformazione degli enantiomeri o la racemizzazione della mandipropamide alla superficie del suolo a seguito della fotolisi nel suolo.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 luglio 2015.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«34

Mandipropamide

N. CAS 374726-62-2

N. CIPAC 783

(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide

≥ 930 g/kg

L’impurezza N-{2-[4-(2-cloro-allilossi)-3-metossi-fenil]-etil}-2-(4-cloro-fenil)-2-prop-2-inilossi-acetammide è di rilevanza tossicologica e non deve superare 0,1 g/kg nel materiale tecnico.

1o agosto 2013

31 luglio 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla mandipropamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale per la trasformazione degli enantiomeri o la racemizzazione della mandipropamide alla superficie del suolo a seguito della fotolisi nel suolo.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 luglio 2015.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


6.3.2013   

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L 62/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 189/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 in relazione al regime dei mittenti conosciuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 (2) della Commissione fissa un periodo transitorio per l’applicazione dei requisiti relativi all’approvazione dei mittenti conosciuti. Per motivi di semplificazione è necessario armonizzare tale data con altre date del regolamento.

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(3)

Le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Nel capitolo 6 dell'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, il punto 6.4.1.2, lettera d), è sostituito dal seguente:

«d)

se un mittente conosciuto è stato riconosciuto tale prima del 29 aprile 2010 accertando il soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 6.4.2, egli può continuare ad essere considerato mittente conosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 300/2008 e suoi provvedimenti attuativi fino al 28 aprile 2013;».


6.3.2013   

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L 62/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 190/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva ipoclorito di sodio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva ipoclorito di sodio è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio in forza della direttiva 2008/127/CE (3) della Commissione seguendo la procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione del 3 dicembre 2004 che stabilisce ulteriori modalità di attuazione per la quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (4). Dopo la sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (5).

(2)

In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 il 25 giugno 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva ipoclorito di sodio (6). L’Autorità ha trasmesso il suo parere sull’ipoclorito di sodio al notificante. La Commissione l’ha invitata a presentare osservazioni sul rapporto di riesame riguardante l’ipoclorito di sodio. Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 1o febbraio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l’ipoclorito di sodio.

(3)

Si conferma che la sostanza attiva ipoclorito di sodio deve considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione della sostanza ipoclorito di sodio. Nonostante sussistano informazioni complete sull’ipoclorito di sodio come sostanza nota generalmente disponibile, risulta impossibile portare a termine la valutazione dell’esposizione dell’operatore, del lavoratore e dell’acqua superficiale tenendo conto unicamente dei dati forniti dal notificante. È opportuno pertanto limitare le autorizzazioni per impieghi in ambiente chiuso e introdurre alcune nuove disposizioni per gli Stati membri che concedono autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti l’ipoclorito di sodio.

(5)

Occorre dunque modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(6)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

(4)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(5)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva ipoclorito di sodio. EFSA Journal 2012; 10(7):2796. [40 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2796. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 254 relativa alla sostanza attiva ipoclorito di sodio è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«254

ipoclorito di sodio

Numero CAS: 7681-52-9

Numero CIPAC: 848

ipoclorito di sodio

ipoclorito di sodio: 105 g/kg-126 g/kg (122 g/L-151 g/L) concentrato tecnico

10-12 % (p/p) espresso come cloro

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo impieghi in ambiente chiuso come disinfettante.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’ipoclorito di sodio (SANCO/2988/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o febbraio 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

il rischio per gli operatori e i lavoratori;

b)

va evitata l’esposizione del suolo all’ipoclorito di sodio e ai suoi prodotti di reazione dovuta alla diffusione di composta trattata nei terreni biologici.

Le condizioni d’impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.


6.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 191/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2013

che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010 e la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda l’attestato di benessere animale nei modelli di certificati veterinari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (2) istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame e definisce le condizioni di certificazione veterinaria.

(2)

Il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (3) stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento.

(3)

Il regolamento (UE) n. 206/2010della Commissione (4) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite di animali vivi o carni fresche. Esso stabilisce inoltre gli elenchi di paesi terzi, di territori o loro parti che soddisfano determinati criteri e quindi sono autorizzati a introdurre nell’Unione tali partite e definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite di carni fresche derivanti da ungulati quali definiti nella direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (5).

(4)

La decisione 2000/572/CE della Commissione (6) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione da paesi terzi di preparazioni di carni.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1099/2009del Consiglio (7) stabilisce le norme per la protezione degli animali durante l’abbattimento e si applica dal 1o gennaio 2013.

(6)

L’articolo 12 di tale regolamento stabilisce che il certificato sanitario che accompagna le carni importate da paesi terzi è corredato di un attestato che comprovi l’osservanza di prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del medesimo regolamento.

(7)

Per motivi di chiarezza è opportuno aggiornare le dichiarazioni in materia di benessere degli animali nei modelli di certificati veterinari «POU» e «RAT» di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, nel modello di certificato veterinario «RM» di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 119/2009, nei modelli di certificati veterinari «BOV», «OVI», «POR», «EQU» e «SUF» di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e nel modello di certificato veterinario «MP-PREP» di cui all’allegato II della decisione 2000/572/CE.

(8)

È opportuno inoltre aggiungere tale dichiarazione al modello di certificato veterinario «RUF» di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 affinché sia prevista la necessaria certificazione solo nel caso in cui selvaggina d’allevamento sia macellata o abbattuta in un macello.

(9)

È opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire ai paesi terzi di adeguarsi ai modelli di certificati veterinari modificati.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 798/2008

Nel modello dei certificati veterinari «POU» e «RAT» di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, il punto II.3 è sostituito dal seguente:

«II.3.   Attestato di benessere animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (8).

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 119/2009

Nel modello di certificato veterinario «RM» di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 119/2009, il punto V è sostituito dal seguente:

«V.   ATTESTATO DI BENESSERE ANIMALE

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (9).

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 206/2010

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)

nei modelli di certificati veterinari «BOV», «OVI», «POR», «EQU» e «SUF» di cui all’allegato II, parte 2, il punto II.3 è sostituito dal seguente:

«II.3   Attestato di benessere animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (10).

2)

nel modello di certificato veterinario «RUF» di cui all’allegato II, parte 2, dopo il punto II.2.7 è inserito il seguente punto II.3:

«(1) II.3.   Attestato di benessere animale

Nel caso in cui le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivino da animali macellati o abbattuti in macello, il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, gli animali sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 (11).

Articolo 4

Modifica della decisione 2000/572/CE

Nel modello di certificato veterinario «MP-PREP» di cui all’allegato II della decisione 2000/572/CE, il punto II.3 è sostituito dal seguente:

«II.3.   Attestato di benessere animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le preparazioni di carni (1) descritte nella parte I del presente certificato derivano da carni di animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (12).

Articolo 5

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio che termina il 31 gennaio 2014, le partite di prodotti di origine animale, accompagnate dai pertinenti certificati veterinari rilasciati entro il 30 novembre 2013 rispettando i modelli di certificati veterinari utilizzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere introdotte nell’Unione.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(3)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12.

(4)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(6)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19.

(7)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

(8)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1

(9)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.»;

(10)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.»;

(11)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1

(12)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1


6.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 192/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

82,8

MA

58,9

TN

87,6

TR

100,6

ZZ

82,5

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

176,5

ZZ

179,4

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

47,5

TR

131,1

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

50,5

IL

71,4

MA

49,4

TN

56,3

TR

62,7

ZZ

58,1

0805 50 10

TR

75,6

ZZ

75,6

0808 10 80

AR

115,2

BR

110,3

CL

115,2

CN

78,5

MK

31,3

US

164,6

ZZ

102,5

0808 30 90

AR

121,2

CL

175,5

TR

179,9

US

185,0

ZA

108,9

ZZ

154,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.3.2013   

IT

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L 62/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’1 marzo 2013

che stabilisce gli orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati membri della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 1082]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/114/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato VII,

considerando quanto segue:

(1)

la direttiva 2009/28/CE stabilisce un obiettivo che consiste nel conseguire una quota del 20 % di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo complessivo di energia nell’UE entro il 2020 e indica gli obiettivi nazionali di energia da fonti rinnovabili per ciascuno Stato membro, nonché un percorso indicativo minimo.

(2)

È necessaria una metodologia statistica adeguata per misurare il consumo di energia rinnovabile.

(3)

L’allegato VII della direttiva 2009/28/CE stabilisce le norme per il computo dell’energia prodotta dalle pompe di calore e prevede che la Commissione stabilisca gli orientamenti relativi alle modalità con cui gli Stati membri fissano i parametri necessari, prendendo in considerazione le differenze nelle condizioni climatiche, particolarmente per quanto concerne i climi molto freddi.

(4)

Il metodo per il computo dell’energia rinnovabile prodotta dalle pompe di calore deve basarsi sui migliori dati scientifici a disposizione, deve essere il più accurato possibile, ma non eccessivamente complicato e costoso da mettere in pratica.

(5)

Solo l’aria ambiente, ovvero l’aria esterna, può essere fonte di energia per una pompa di calore aria-aria. Tuttavia, se la fonte di energia è un insieme di energia prodotta a partire dai rifiuti e di energia ambientale (ad esempio aria di scarico proveniente da impianti di ventilazione), il metodo per calcolare l’energia rinnovabile fornita dovrebbe tenerne conto.

(6)

Spesso nei climi più caldi le pompe di calore reversibili sono installate allo scopo di raffreddare l’ambiente interno, sebbene possano essere utilizzate anche per fornire calore durante l’inverno. Tali pompe di calore possono essere installate anche nell’impianto di riscaldamento esistente. In situazioni analoghe, la capacità installata riflette la domanda di raffreddamento anziché il riscaldamento fornito. Dato che nei presenti orientamenti la capacità installata è un indicatore del fabbisogno di calore, con essa le statistiche relative alla capacità installata sovrastimeranno la quantità di calore fornita. Occorre quindi un appropriato adeguamento.

(7)

I presenti orientamenti consentono agli Stati membri di calcolare l’energia rinnovabile prodotta dalle tecnologie a pompa di calore e di tenerne conto. In particolare stabiliscono le modalità con cui gli Stati membri valutano i due parametri Qusable e il «fattore di rendimento stagionale» (SPF), prendendo in considerazione le differenze nelle condizioni climatiche, particolarmente per quanto concerne i climi molto freddi.

(8)

È opportuno consentire agli Stati membri di effettuare i propri calcoli e le proprie indagini, al fine di migliorare l’accuratezza delle statistiche nazionali al di là di quanto reso possibile dalla metodologia stabilita nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce gli orientamenti per il computo dell’energia da fonti rinnovabili prodotta dalle tecnologie a pompa di calore, a norma dell’allegato VII della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 2

Gli orientamenti possono essere rivisti e integrati dalla Commissione entro e non oltre il 31 dicembre 2016, qualora siano necessari aggiornamenti di natura statistica, tecnica o scientifica.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'1 marzo 2013

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.


ALLEGATO

Orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati membri della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE

1.   INTRODUZIONE

L’allegato VII della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (in seguito «la direttiva») stabilisce il metodo per il computo dell’energia rinnovabile prodotta dalle pompe di calore. L’allegato VII stabilisce tre parametri necessari al computo dell’energia rinnovabile prodotta dalle pompe di calore ai fini degli obiettivi in materia di energia rinnovabile:

a)

l’efficienza del sistema energetico (η o eta);

b)

la quantità stimata di energia utile prodotta dalle pompe di calore (Qusable);

c)

il «fattore di rendimento stagionale» (SPF).

Il metodo per determinare l’efficienza del sistema energetico (η) è stato concordato nella riunione del gruppo di lavoro sulle statistiche delle energie rinnovabili svoltasi il 23 ottobre 2009 (1). I dati necessari al calcolo dell’efficienza del sistema energetico figurano nel regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativo alle statistiche dell’energia. L’efficienza del sistema energetico (η) è fissata a 0,455 (o 45,5 %), in base ai dati più recenti per il 2010 (3), che costituisce il valore da utilizzare per gli obiettivi 2020.

I presenti orientamenti stabiliscono pertanto le modalità con cui gli Stati membri valutano i restanti parametri Qusable e il «fattore di rendimento stagionale» (SPF), prendendo in considerazione le differenze nelle condizioni climatiche, particolarmente per quanto concerne i climi molto freddi. I presenti orientamenti consentono agli Stati membri di calcolare l’energia rinnovabile prodotta dalle tecnologie a pompa di calore.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini della presente decisione si intende per:

 

«Qusable», il calore utilizzabile totale stimato prodotto dalle pompe di calore, calcolato come il prodotto della capacità nominale di riscaldamento (Prated) e l’equivalente annuo delle ore di funzionamento delle pompe di calore (HHP), espresso in GWh;

 

«equivalente annuo delle ore di funzionamento delle pompe di calore» (HHP), il presunto numero annuo di ore in cui una pompa di calore deve produrre calore alla potenza nominale per ottenere il calore totale utilizzabile fornito dalle pompe di calore, espresso in h;

 

«capacità nominale» (Prated), la capacità di raffreddamento o di riscaldamento del ciclo a compressione di vapore o del ciclo di assorbimento dell’unità alle condizioni nominali standard;

 

«SPF», il fattore di rendimento stagionale medio stimato, che corrisponde al «coefficiente di rendimento stagionale netto in modo attivo» (SCOPnet) per le pompe di calore elettriche o all’«indice di energia primaria stagionale netto in modo attivo» (SPERnet) per le pompe di calore termiche.

3.   STIMA DI SPF E QUSABLE

3.1.   Principi metodologici

La metodologia si articola secondo tre principi generali:

a)

il metodo deve basarsi su solidi fondamenti tecnici;

b)

l’approccio deve essere pragmatico, garantendo un equilibrio tra precisione ed efficacia a livello di costi;

c)

i fattori di default per stabilire il contributo dell’energia rinnovabile prodotta dalle pompe di calore sono fissati a un livello prudente per limitare il rischio di sovrastimare detto contributo.

Gli Stati membri sono invitati ad aumentare i modesti valori per difetto, adeguandoli alle circostanze nazionali/regionali, anche mediante lo sviluppo di metodologie più accurate. Tali aumenti devono essere comunicati alla Commissione e resi pubblici.

3.2.   Sintesi della metodologia

A norma dell’allegato VII della direttiva, la quantità di energia rinnovabile prodotta dalle tecnologie a pompa di calore (ERES) è calcolata in base alla seguente formula:

Formula

Formula

in cui:

=

Qusable

=

calore totale stimato utilizzabile prodotto dalle pompe di calore [GWh],

=

HHP

=

ore di funzionamento equivalenti a pieno regime [h],

=

Prated

=

capacità delle pompe di calore installate, tenuto conto della durata di funzionamento dei diversi tipi di pompe di calore [GW],

=

SPF

=

fattore di rendimento stagionale medio stimato (SCOPnet o SPERnet);

I valori per difetto di HHP e i valori per difetto del parametro SPF sono stabiliti nella tabella 1 e nella tabella 2 del paragrafo 3.6.

3.3.   Rendimento minimo delle pompe di calore per rientrare nel calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in base alla direttiva

A norma dell’allegato VII della direttiva, gli Stati membri assicurano che siano prese in considerazione solo le pompe di calore con SPF superiore a 1,15 * 1/η.

Con l’efficienza del sistema energetico (η) fissata al 45,5 % (cfr. paragrafo 1 e nota 3), l’SPF minimo delle pompe di calore elettriche (SCOPnet) che rientra nel calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili a norma della direttiva è pari a 2,5.

Per le pompe di calore alimentate da energia termica (sia direttamente che attraverso la combustione di carburanti), l’efficienza del sistema energetico (η) è pari a 1, in modo tale che l’SPF minimo (SPERnet) ai fini del loro computo nella quota di energia da fonti rinnovabili a norma della direttiva sia 1,15.

Gli Stati membri devono stabilire, in particolare per le pompe di calore aria-aria, la frazione di capacità già installata nelle pompe di calore che hanno un SPF superiore al rendimento minimo. Nell’effettuare la valutazione gli Stati membri possono basarsi sia su dati di prova che su misurazioni, sebbene in alcuni casi la mancanza di dati riduca detta valutazione al parere fornito da esperti per ciascuno Stato membro. È opportuno che tali pareri siano prudenti, ovvero che le valutazioni tendano a sottovalutare anziché a sovrastimare il contributo delle pompe di calore (4). Nel caso delle pompe di calore installate negli scaldacqua, solo in casi eccezionali si riscontra un SPF superiore alla soglia minima.

3.4.   Limiti del sistema per misurare l’energia prodotta dalle pompe di calore

I limiti del sistema per la misurazione includono il ciclo di refrigerazione, la pompa del fluido frigorigeno e inoltre, per il processo di adsorbimento/assorbimento, il ciclo di assorbimento e la pompa solvente. L’SPF deve essere determinato in base al coefficiente di rendimento stagionale (SCOPnet) secondo la norma EN 14825:2012 o all’indice di energia primaria stagionale (SPERnet) in base alla norma EN 12309. Ciò implica che si deve tenere conto dell’energia elettrica o del consumo di carburante per il funzionamento della pompa di calore e la circolazione del fluido frigorigeno. Il limite corrispondente del sistema è indicato con SPFH2 ed evidenziato in rosso nella seguente figura 1.

Figura 1

limiti del sistema per la misurazione di SPF e di Qusable

Image

Fonte:

SEPEMO build.

Nella figura 1 sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

ES_fan/pump

Energia utilizzata per il funzionamento del ventilatore e/o della pompa per la circolazione del fluido frigorigeno

EHW_hp

Energia utilizzata per il funzionamento della pompa stessa

Ebt_pump

Energia utilizzata per il funzionamento della pompa che fa circolare il mezzo che assorbe l’energia ambientale (non rilevante per tutte le pompe di calore)

EHW_bu

Energia utilizzata per il funzionamento dell’apparecchio di riscaldamento supplementare (non rilevante per tutte le pompe di calore)

EB_fan/pump

Energia utilizzata per il funzionamento del ventilatore e/o della pompa che fa circolare il mezzo che fornisce il calore finale utilizzabile

QH_hp

Calore fornito dalla fonte di calore attraverso la pompa di calore

QW_hp

Calore fornito dall’energia meccanica utilizzata per far funzionare la pompa di calore

QHW_hp

Energia fornita dall’apparecchio di riscaldamento supplementare (non rilevante per tutte le pompe di calore)

ERES

Energia aerotermica, geotermica o idrotermica rinnovabile (fonte di calore) catturata dalla pompa di calore

ERES

Formula

Qusable

Formula

Dai limiti del sistema illustrati emerge che il calcolo dell’energia da fonti rinnovabili prodotta da pompe di calore dipende solo dalla pompa di calore e non dal sistema di riscaldamento in cui essa è installata. Un utilizzo poco efficiente dell’energia da pompe di calore è pertanto una questione di efficienza energetica e non deve dunque influire sul computo dell’energia rinnovabile prodotta dalle pompe di calore.

3.5.   Condizioni climatiche

La definizione di condizioni climatiche medie, più fredde e più calde segue il metodo proposto nel progetto di regolamento delegato della Commissione in materia di etichettatura energetica delle caldaie (5), nel quale «condizioni climatiche medie», «condizioni climatiche più fredde» e «condizioni climatiche più calde» indicano rispettivamente le condizioni di temperatura caratteristiche delle città di Strasburgo, Helsinki e Atene. Le zone climatiche suggerite sono indicate nella seguente figura 2:

Figura 2

zone climatiche

Image

Negli Stati membri in cui esistono varie condizioni climatiche è necessario stimare la capacità installata delle pompe di calore per ciascuna zona climatica.

3.6.   Valori per difetto di SPF e Qusable per le pompe di calore

I valori per difetto di HHP e SPF (SCOPnet) per le pompe di calore elettriche sono stabiliti nella tabella seguente:

Tabella 1

Valori per difetto di HHP e SPF (SCOPnet) per le pompe di calore elettriche

 

Condizioni climatiche

Più calde

Medie

Più fredde

Fonte di energia della pompa di calore

Fonte di energia e mezzo di distribuzione

HHP

SPF

(SCOPnet)

HHP

SPF

(SCOPnet)

HHP

SPF

(SCOPnet)

Energia aerotermica

aria/aria

1 200

2,7

1 770

2,6

1 970

2,5

aria/acqua

1 170

2,7

1 640

2,6

1 710

2,5

aria/aria (reversibile)

480

2,7

710

2,6

1 970

2,5

aria/acqua (reversibile)

470

2,7

660

2,6

1 710

2,5

aria di scarico/aria

760

2,7

660

2,6

600

2,5

aria di scarico/acqua

760

2,7

660

2,6

600

2,5

Energia geotermica

terra/aria

1 340

3,2

2 070

3,2

2 470

3,2

acque freatiche

1 340

3,5

2 070

3,5

2 470

3,5

Calore idrotermico

acqua/aria

1 340

3,2

2 070

3,2

2 470

3,2

acqua/acqua

1 340

3,5

2 070

3,5

2 470

3,5

I valori per difetto di HHP e SPF (SPERnet) per le pompe di calore alimentate da energia termica sono stabiliti nella tabella seguente:

Tabella 2

Valori per difetto di HHP e SPF (SPERnet) per le pompe alimentate da energia termica

 

Condizioni climatiche

Più calde

Medie

Più fredde

Fonte di energia della pompa di calore

Fonte di energia e mezzo di distribuzione

HHP

SPF

(SPERnet)

HHP

SPF

(SPERnet)

HHP

SPF

(SPERnet)

Energia aerotermica

aria/aria

1 200

1,2

1 770

1,2

1 970

1,15

aria/acqua

1 170

1,2

1 640

1,2

1 710

1,15

aria/aria (reversibile)

480

1,2

710

1,2

1 970

1,15

aria/acqua (reversibile)

470

1,2

660

1,2

1 710

1,15

aria di scarico/aria

760

1,2

660

1,2

600

1,15

aria di scarico/acqua

760

1,2

660

1,2

600

1,15

Energia geotermica

terra/aria

1 340

1,4

2 070

1,4

2 470

1,4

acque freatiche

1 340

1,6

2 070

1,6

2 470

1,6

Calore idrotermico

acqua/aria

1 340

1,4

2 070

1,4

2 470

1,4

acqua/acqua

1 340

1,6

2 070

1,6

2 470

1,6

I valori per difetto stabiliti nelle tabelle 1 e 2 sono tipici del segmento di pompe di calore con SPF superiore alla soglia minima, ciò significa che le pompe di calore con SPF inferiore a 2,5 non sono state prese in considerazione nella definizione dei valori tipici (6).

3.7.   Osservazioni in merito alle pompe di calore non elettriche

Le pompe di calore che non utilizzano l’elettricità, perché fanno uso di carburanti liquidi o gassosi per il funzionamento del motore oppure utilizzano un processo di adsorbimento/assorbimento (generato dalla combustione di un carburante liquido o gassoso o dall’utilizzo di energia geotermica/solare termica o calore di scarto), producono energia rinnovabile se l’indice di energia primaria stagionale netto in modo attivo (SPERnet) è pari o superiore al 115 % (7).

3.8.   Osservazioni in merito alle pompe di calore che utilizzano aria di scarico come fonte di energia

Le pompe di calore che utilizzano aria di scarico come fonte di energia utilizzano energia ambientale e producono pertanto energia rinnovabile. Al contempo però tali pompe di calore recuperano l’energia nell’aria di scarico, che a norma della direttiva non costituisce energia aerotermica (8). Solo l’energia aerotermica è pertanto considerata energia rinnovabile. Si effettua dunque un adeguamento, correggendo i valori di HHP per tali pompe di calore, conformemente al paragrafo 3.6.

3.9.   Osservazioni in merito alle pompe di calore alimentate ad aria

I valori HHP indicati nelle tabelle 1 e 2 si basano sui valori HHE che non comprendono solo le ore di utilizzo della pompa di calore, ma anche le ore di utilizzo dell’apparecchio di riscaldamento supplementare. Dato che l’apparecchio di riscaldamento supplementare non rientra nei limiti del sistema descritti al paragrafo 3.4, i valori HHE per tutte le pompe di calore alimentate ad aria sono adeguati in modo appropriato per tenere conto esclusivamente del calore utile fornito dalla pompa di calore stessa. I dati HHP adeguati sono indicati nelle precedenti tabelle 1 e 2.

I valori di HHE dovrebbero essere utilizzati (9) per le pompe di calore alimentate ad aria con capacità indicata con riferimento alle condizioni di progettazione (e non alle condizioni di verifica standard).

Solo l’aria ambiente, ovvero l’aria esterna, può essere fonte di energia per una pompa di calore aria-aria.

3.10.   Osservazioni in merito alle pompe di calore reversibili

In primo luogo, spesso nei climi più caldi, e in parte in quelli medi, le pompe di calore reversibili sono installate allo scopo di raffreddare l’ambiente interno, sebbene possano essere utilizzate anche per fornire calore durante l’inverno. Dato che nella stagione estiva la domanda di raffreddamento è maggiore della domanda di riscaldamento della stagione invernale, la capacità nominale riflette maggiormente la domanda di raffreddamento anziché le esigenze di riscaldamento. Dato che la capacità installata rappresenta un indicatore del fabbisogno di calore, essa implica che le statistiche relative alla capacità installata non rifletteranno la capacità installata a scopo di riscaldamento. Inoltre, le pompe di calore reversibili sono spesso installate all’interno di sistemi di riscaldamento esistenti ed esse quindi non sono utilizzate sempre a scopo di riscaldamento.

Questi elementi necessitano di un appropriato adeguamento. Nelle tabelle 1 e 2 è stata applicata una prudente riduzione (10) del 10 % per i climi caldi e del 40 % per i climi medi. Tuttavia, la riduzione effettiva dipende molto dalle pratiche nazionali in materia di fornitura di sistemi di riscaldamento, e pertanto, ove possibile, è necessario utilizzare i dati nazionali. È opportuno presentare alla Commissione i dati alternativi cui si fa ricorso, corredandoli di una relazione che descriva metodi e dati utilizzati Se necessario, la Commissione provvederà a tradurre i documenti e a pubblicarli sulla propria piattaforma in materia di sicurezza.

3.11.   Contributo dei sistemi ibridi a pompa di calore alla quota di energia rinnovabile

Per i sistemi ibridi a pompa di calore, se la pompa di calore funziona con altre tecnologie che utilizzano fonti di energia rinnovabili (ad esempio i collettori termici solari utilizzati come dispositivi di preriscaldamento), il computo dell’energia rinnovabile rischia di non essere accurato. Gli Stati membri assicurano pertanto la correttezza del computo dell’energia rinnovabile prodotta da sistemi ibridi a pompa di calore e garantiscono in particolare che le quote di energia rinnovabile non siano computate ripetutamente.

3.12.   Guida allo sviluppo di metodologie più accurate

La prassi per cui gli Stati membri effettuano le proprie stime dei parametri SPF e HHP è prevista e incoraggiata. Se è possibile effettuare stime migliori, gli approcci nazionali/regionali devono basarsi su ipotesi precise ed esempi rappresentativi di portata sufficiente, in modo da ottenere una stima decisamente migliore dell’energia rinnovabile prodotta dalle pompe di calore rispetto alle stime ottenute con il metodo stabilito nella presente decisione. Tali metodologie perfezionate possono basarsi su un calcolo dettagliato fondato su dati tecnici che tengano conto, tra i vari elementi, dell’anno e della qualità dell’installazione, del tipo di compressore, della modalità di funzionamento, del sistema di distribuzione del calore, del punto di bivalenza e del clima della regione.

Se le misurazioni sono disponibili solo per altri limiti di sistema rispetto a quelli fissati dal limite di sistema indicato al paragrafo 3.4, sono necessari alcuni adeguamenti appropriati.

Solo le pompe di calore con efficienza energetica superiore alla soglia minima, come stabilito nell’allegato VII della direttiva, sono incluse nel calcolo della quota di energia rinnovabile ai fini della direttiva.

Qualora vengano utilizzati metodi e/o valori alternativi, gli Stati membri sono invitati a presentarli alla Commissione insieme a una relazione che li descrive. Se necessario, la Commissione provvederà a tradurre i documenti e a pubblicarli sulla propria piattaforma in materia di sicurezza.

4.   ESEMPIO DI CALCOLO

La tabella seguente mostra l’esempio di un ipotetico Stato membro situato in una zona climatica media, in cui sono installate tre diverse tecnologie a pompa di calore.

 

 

 

 

Aria/aria

(reversibile)

Acqua/acqua

Aria di scarico/acqua

Calcolo

Descrizione

A passo variabile

Unità di misura

 

 

 

 

Capacità della pompa di calore installata

Prated

GW

255

74

215

 

il cui SPF supera la soglia minima

Prated

GW

150

70

120

 

Ore di funzionamento equivalenti a pieno regime

HHP

h

852 (11)

2 010

660

Formula

Calore totale stimato utilizzabile prodotto dalle pompe di calore

Qusable

GWh

127 800

144 900

79 200

 

Fattore di rendimento stagionale medio stimato

SPF

 

2,6

3,5

2,6

Formula

Quantità di energia rinnovabile prodotta per tecnologia a pompa di calore

ERES

GWh

78 646

103 500

48 738

 

Quantità complessiva di energia rinnovabile prodotta dalle pompe di calore

ERES

GWh

 

230 885

 


(1)  Cfr. punto 4.5 del verbale della riunione del 23 ottobre 2009, consultabile al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/w/browse/be80a323-0f89-4ab7-b8f7-888e3ff351ed

(2)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

(3)  Nel 2010 il valore di η è 45,5 % (sviluppandosi a partire dal 44,0 % nel 2007, passando al 44,7 % nel 2008 e al 45,1 % nel 2009) che comporta un SPF minimo pari a 2,5 nello stesso anno. La stima è prudente, poiché prima del 2020 l’efficienza del sistema energetico dovrebbe aumentare. Tuttavia, dato che la base per definire l’efficienza del sistema energetico (η) varia in seguito agli aggiornamenti delle statistiche da cui essa dipende, è più prevedibile fissare η a un livello prestabilito per evitare confusione in merito ai requisiti in materia di SPF minimo (certezza giuridica) e anche per agevolare lo sviluppo di metodologie da parte degli Stati membri (cfr. paragrafo 3.10). Se necessario, il valore di η può essere modificato, come stabilito all’articolo 2 (revisione degli orientamenti, se necessario, entro il 31 dicembre 2016).

(4)  Le pompe di calore aria-aria reversibili necessitano di un’attenzione particolare, poiché maggiormente soggette al rischio di stime per eccesso, in particolare: a) non tutte le pompe di calore reversibili sono utilizzate per il riscaldamento, o lo sono solo in misura limitata e; b) le unità meno recenti (e le nuove meno efficienti) hanno un’efficienza (SPF) inferiore alla soglia minima richiesta pari a 2,5.

(5)  Il progetto di regolamento non è ancora stato adottato dalla Commissione (gennaio 2013). La bozza può essere consultata nella banca dati dell’OMC: http://members.wto.org/crnattachments/2012/tbt/EEC/12_2119_00_e.pdf

(6)  Questo implica che gli Stati membri possono considerare i valori stabiliti nelle tabelle 1 e 2 come valori medi delle pompe di calore elettriche con SPF superiore alla soglia minima di 2,5.

(7)  Cfr. paragrafo 3.3.

(8)  Cfr. articolo 5, paragrafo 4, e la definizione di «energia aerotermica» all’articolo 2, lettera b), della direttiva.

(9)  Tali valori sono 1 336, 2 066 e 3 465 rispettivamente per climi caldi, medi e freddi.

(10)  Una ricerca italiana (citata a pag. 48 della pubblicazione «Outlook 2011 — European Heat Pump Statistics») rileva che in meno del 10 % dei casi le pompe di calore sono l’unico generatore di calore installato. Dato che le pompe di calore aria-aria reversibili rappresentano il tipo di tecnologia più comune tra le pompe di calore installate (il 60 % di tutte le unità installate, principalmente in Italia, Spagna e Francia, nonché in Svezia e Finlandia), è importante adeguare di conseguenza i dati. La valutazione d’impatto del regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7) ipotizza che in tutta l’UE il 33 % delle pompe di calore reversibili non è utilizzato a scopo di riscaldamento. Inoltre si può dedurre che un’ampia parte del 67 % delle pompe di calore reversibili sono utilizzate solo in parte a scopo di riscaldamento, poiché la pompa di calore è installata all’interno di un altro sistema di riscaldamento. I valori proposti sono pertanto appropriati per ridurre i rischi di una stima per eccesso.

(11)  Lo Stato membro di questo ipotetico esempio ha effettuato un’indagine sulle pompe di calore aria/aria reversibili installate e ha concluso che l’equivalente al 48 % della capacità delle pompe di calore reversibili installate era utilizzato esclusivamente per il riscaldamento, anziché il 40 % ipotizzato nei presenti orientamenti. Il valore HHP è pertanto modificato, passando dalle 710 ore che corrispondono al 40 % ipotizzato nella tabella 1 alle 852 ore che corrispondono al 48 % stimato.