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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.056.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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28.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/1 |
Avviso concernente l'applicazione provvisoria tra l'Unione europea e il Perù dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra
L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, si applica in via provvisoria tra l'Unione europea e il Perù, conformemente al suo articolo 330, paragrafo 3, a decorrere dal 1o marzo 2013. In virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 31 maggio 2012 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo, l'UE non applica in via provvisoria l'articolo 2, l'articolo 202, paragrafo 1, e gli articoli 291 e 292 dell'accordo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
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28.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/2 |
Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, firmato il 18 giugno 2012 con la Thailandia e il 26 giugno 2012 con il Brasile, entrerà in vigore il 1o marzo 2013.
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28.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/3 |
Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra
Il protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2009, entrerà in vigore il 1o aprile 2013.
REGOLAMENTI
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28.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 175/2013 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2013
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la revoca dell’autorizzazione relativa alla sostanza attiva cloruro di didecildimetilammonio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2009/70/CE della Commissione (2) ha iscritto il cloruro di didecildimetilammonio come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), subordinatamente alla condizione che lo Stato membro interessato assicurasse che il notificante che aveva richiesto l’iscrizione della sostanza nell’allegato presentasse ulteriori informazioni atte a confermare la specifica chimica di tale sostanza attiva fabbricata entro il 1o gennaio 2010. |
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(2) |
Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; esse sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4). |
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(3) |
Il 25 ottobre 2011 il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, i Paesi Bassi, un supplemento d’informazioni adempiendo l’obbligo di presentare ulteriori informazioni sulla specifica chimica della sostanza attiva fabbricata. |
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(4) |
I Paesi Bassi hanno valutato le informazioni integrative presentate dal notificante e hanno presentato la loro valutazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare sottoforma di addendum al progetto di relazione di valutazione. |
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(5) |
Sulla scorta delle informazioni integrative presentate dal notificante, la Commissione ha ritenuto che le prescritte ulteriori informazioni di conferma non fossero state fornite. |
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(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito. |
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(7) |
La Commissione è giunta alla conclusione che le informazioni presentate sono incomplete e non permettono di stabilire il grado di purezza né, in particolare, natura e contenuto delle impurità. |
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(8) |
È opportuno revocare l’autorizzazione della sostanza attiva cloruro di didecildimetilammonio e quindi la riga 291 della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa. |
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(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(10) |
Agli Stati membri va concesso tempo per revocare le autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti cloruro di didecildimetilammonio. |
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(11) |
Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti cloruro di didecildimetilammonio tale periodo termina al più tardi entro un anno dalla revoca dell’autorizzazione. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Alla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga n. 291 cloruro di didecildimetilammonio è soppressa.
Articolo 2
Misure transitorie
Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti cloruro di didecildimetilammonio siano revocate entro il 20 giugno 2013.
Articolo 3
Periodo di tolleranza
Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque ha termine trascorsi dodici mesi dalla revoca della relativa autorizzazione.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 164 del 26.6.2009, pag. 59.
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28.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 176/2013 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
82,8 |
|
MA |
66,8 |
|
|
TN |
85,1 |
|
|
TR |
104,0 |
|
|
ZZ |
84,7 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
|
MA |
170,1 |
|
|
TR |
173,9 |
|
|
ZZ |
178,5 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
72,9 |
|
ZZ |
72,9 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
38,2 |
|
TR |
128,8 |
|
|
ZZ |
83,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
51,4 |
|
IL |
65,3 |
|
|
MA |
53,1 |
|
|
TN |
60,1 |
|
|
TR |
57,0 |
|
|
ZZ |
57,4 |
|
|
0805 20 10 |
EG |
165,0 |
|
IL |
140,4 |
|
|
MA |
104,8 |
|
|
ZA |
73,9 |
|
|
ZZ |
121,0 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
139,5 |
|
MA |
124,6 |
|
|
PK |
99,7 |
|
|
TR |
76,3 |
|
|
US |
127,1 |
|
|
ZA |
105,9 |
|
|
ZZ |
112,2 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
77,5 |
|
ZZ |
77,5 |
|
|
0808 10 80 |
CN |
82,2 |
|
MK |
34,4 |
|
|
US |
170,9 |
|
|
ZZ |
95,8 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
148,2 |
|
CL |
183,9 |
|
|
CN |
84,0 |
|
|
TR |
179,9 |
|
|
ZA |
113,0 |
|
|
ZZ |
141,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
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28.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/8 |
DIRETTIVA 2013/8/UE DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2013
che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato IV della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) reca disposizioni generali e prescrizioni per i collegamenti meccanici tra trattori e veicoli rimorchiati e carico verticale al punto di accoppiamento. |
|
(2) |
Negli ultimi anni nuovi tipi di dispositivi di accoppiamento sono stati messi in servizio nell’Unione e sono attualmente approvati a livello nazionale sulla base di norme ISO. Si tratta in particolare di dispositivi di accoppiamento a perno fisso («non-swivel clevis couplings» ISO 6489-5:2011), a sfera («ball type couplings» ISO 24347:2005) e a perno (piton) («pin type couplings» ISO 6489-4:2004). |
|
(3) |
Per tener conto dell’attuale situazione del mercato, ridurre al minimo gli eventuali impatti economici e sulla sicurezza e consentire l’omologazione CE dei dispositivi di accoppiamento di cui sopra, è necessario includere tali dispositivi di accoppiamento e le norme ISO pertinenti nella direttiva 2009/144/CE. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/144/CE. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato IV della direttiva 2009/144/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o aprile 2014 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
L’allegato IV della direttiva 2009/144/CE è così modificato:
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1) |
il punto 1.1 è sostituito dal seguente: 1.1. Per dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato” si intendono le unità tecniche che, installate sul trattore e sul rimorchio, consentono l’accoppiamento meccanico di questi due veicoli. Nel contesto della presente direttiva si contemplano unicamente i dispositivi meccanici di accoppiamento installati sul trattore. Tra i vari tipi di dispositivi meccanici di accoppiamento per trattori, si possono distinguere in particolare:
|
|
2) |
il punto 2.7 è sostituito dal seguente: 2.7. Il gancio a perno deve permettere una libertà di rotazione assiale dell’occhione di almeno 90° verso destra o verso sinistra rispetto all’asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento; detta libertà deve essere contrastata mediante un momento frenante di 30-150 Nm. Il gancio a uncino, il gancio di traino a perno fisso, il gancio a sfera e il gancio a perno (piton) devono permettere una libertà di rotazione assiale dell’occhione di almeno 20° verso destra o verso sinistra rispetto all’asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento.»; |
|
3) |
il punto 3.1 è sostituito dal seguente: «3.1. Dimensioni Le dimensioni dei dispositivi meccanici di accoppiamento del trattore devono essere conformi all’appendice 1, figure da 1 a 5 e tabella 1.»; |
|
4) |
il punto 3.3.1 è sostituito dal seguente:
|
|
5) |
al punto 3.4.1 è aggiunta la seguente frase: «Le masse mt, mlt, ma e mla sono espresse in kg.»; |
|
6) |
il punto 4.2 è sostituito dal seguente: 4.2. Per ogni tipo di dispositivo meccanico di accoppiamento, la domanda deve essere corredata dei documenti e dei dati seguenti:
|
|
7) |
i punti 5.1.3 e 5.1.4 sono sostituiti dai seguenti:
|
|
8) |
il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. NORME PER L’USO Ogni dispositivo meccanico di accoppiamento deve essere accompagnato da istruzioni per l’uso a cura del costruttore. Il prospetto deve contenere tra l’altro il numero di omologazione CE nonché i valori D (kN) o T (tonnellate), a seconda della prova cui è stato sottoposto il dispositivo.»; |
|
9) |
l’appendice 1 è così modificata:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10) |
l’appendice 2 è così modificata:
|
|
11) |
nell’appendice 3, il punto 1.5 è sostituito dal seguente: 1.5. Prima della prova di cui al punto 1.4.2 deve essere effettuata una prova consistente nell’applicare, in maniera gradualmente crescente in corrispondenza del centro di riferimento del gancio e a partire da un precarico di 500 daN, un carico verticale fissato a 3 volte la forza verticale massima ammissibile (in daN, pari a g · S/10) indicata dal fabbricante. Durante la prova la deformazione del gancio non deve superare il 10 % della deformazione elastica massima riscontrata. La verifica si effettua dopo aver annullato la forza verticale (in daN, pari a g · S/10) e aver ripristinato il precarico di 500 daN.»; |
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12) |
nell’appendice 4 viene aggiunto il seguente esempio: « Esempio di marchio di omologazione CE
Il dispositivo che reca il marchio di omologazione CE sopra raffigurato è un dispositivo cui è stata accordata un’omologazione in Germania (e1) con il numero 38 — 363 e che è stato sottoposto a una prova statica di resistenza (S).»; |
|
13) |
l’appendice 5 è così modificata:
|
|
14) |
nell’appendice 7, il punto 9 è sostituito dal seguente: 9. Carico verticale statico autorizzato al punto di accoppiamento: … (kg)». |
DECISIONI
|
28.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/15 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2012
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2013/108/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi. |
|
(2) |
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo. |
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(4) |
L'Italia ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una serie di terremoti, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2012, una somma pari a 670 192 359 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
Rettifiche
|
28.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/16 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94 del 30 marzo 2012 )
A pagina 47, articolo 1, punto 8 [nuovo articolo 196 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prima frase]:
anziché:
«1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.»
leggi:
«1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.»