ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.054.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2013/93/UE |
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2013/94/UE |
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Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
26.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2011
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(2013/93/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, «la convenzione», è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea. |
(2) |
Per mezzo della convenzione i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione sono stati inseriti nel sistema paneuromediterraneo di cumulo dell’origine. |
(3) |
Il 26 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati relativi alla convenzione con gli stati dell’EFTA, i partecipanti al processo di Barcellona, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e le Isole Fær Øer. |
(4) |
Il 9 dicembre 2009 il testo della convenzione è stato approvato dai ministri euromediterranei del commercio alla conferenza tenutasi a Bruxelles. |
(5) |
La convenzione dovrebbe essere firmata e la dichiarazione acclusa dovrebbe essere approvata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata, a nome dell’Unione europea, la firma della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, fatta salva la conclusione di detta convenzione (1).
Articolo 2
È approvata a nome dell'Unione europea la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione, e a rendere la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2011
Per il Consiglio
Il presidente
FAZEKAS S.
(1) Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE
L'Unione europea dichiara che il riferimento al Kosovo non reca pregiudizio alla posizione degli Stati membri dell'Unione europea né ad alcuna posizione dell'Unione europea sullo status del Kosovo, né al diritto degli Stati membri dell'Unione europea di stabilire le rispettive relazioni con il Kosovo.
26.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 marzo 2012
relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(2013/94/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati EFTA, i partecipanti al processo di Barcellona, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e le Isole Faerøer in merito alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, «la convenzione». |
(2) |
Il 9 dicembre 2009 il testo della convenzione è stato approvato dai ministri euromediterranei del commercio alla conferenza svoltasi a Bruxelles. |
(3) |
A norma della decisione 2013/93/UE del Consiglio (1), e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, la convenzione è stata firmata a nome dell'Unione europea in data 14 aprile 2011. |
(4) |
È opportuno concludere la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata, a nome dell'Unione europea, la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata, a nome dell'Unione europea, a depositare lo strumento di accettazione di cui all'articolo 10 della convenzione.
Articolo 3
La Commissione rappresenta l'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 3 della convenzione. I rappresentanti degli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato misto.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
TRADUZIONE
CONVENZIONE REGIONALE
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
L'UNIONE EUROPEA,
L’ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
in appresso denominati «gli Stati EFTA»,
LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE,
LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,
LO STATO DI ISRAELE,
IL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA,
LA REPUBBLICA DEL LIBANO,
IL REGNO DEL MAROCCO,
L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA A BENEFICIO DELL'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA,
LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA,
LA REPUBBLICA TUNISINA,
LA REPUBBLICA DI TURCHIA,
in appresso denominati «i partecipanti al processo di Barcellona»,
LA REPUBBLICA DI ALBANIA,
LA BOSNIA ED ERZEGOVINA,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,
IL MONTENEGRO,
LA REPUBBLICA DI SERBIA,
NONCHÉ IL KOSOVO [AI SENSI DELLA RISOLUZIONE 1244 (1999) DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE],
in appresso denominati «i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea»,
IL REGNO DI DANIMARCA PER QUANTO RIGUARDA LE ISOLE FÆRØER,
in appresso denominate «le Isole Færøer»,
in appresso denominate insieme le «parti contraenti»,
CONSIDERANDO il sistema paneuromediterraneo di cumulo dell’origine, che è costituito da una rete di accordi di libero scambio e che stabilisce norme di origine identiche che consentono di applicare il cumulo diagonale,
CONSIDERANDO la possibilità di un ampliamento futuro della zona geografica di cumulo diagonale ai paesi e territori limitrofi,
CONSIDERANDO le difficoltà nella gestione dell'attuale rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra i paesi o i territori della zona paneuromediterranea, è auspicabile che i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine siano trasposti in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti,
CONSIDERANDO che qualsiasi modifica di un protocollo sulle norme di origine esistente tra due paesi partner della zona paneuromediterranea comporta un’identica modifica di tutti i protocolli applicabili nella zona,
CONSIDERANDO che le norme di origine dovranno essere modificate per meglio rispondere alla realtà economica,
CONSIDERANDO l’idea di basare il cumulo dell’origine su uno strumento giuridico unico che assumerebbe la forma di una convenzione regionale relativa alle norme di origine preferenziali, cui gli accordi di libero scambio individuali vigenti tra i paesi della zona farebbero riferimento,
CONSIDERANDO che la convenzione regionale di seguito esposta non comporta nel complesso una situazione meno favorevole rispetto a quella che esisteva nella precedente relazione di libero scambio tra i partner che applicano il cumulo paneuropeo o paneuromediterraneo,
CONSIDERANDO che l'idea di una convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali per la zona paneuromediterranea ha ricevuto il sostegno dei ministri euromediterranei del commercio durante il loro incontro a Lisbona il 21 ottobre 2007,
CONSIDERANDO che uno degli obiettivi principali alla base della stipula di una convenzione regionale unica è orientarsi verso l'applicazione di norme di origine identiche ai fini del cumulo dell'origine per le merci scambiate fra tutte le parti contraenti,
HANNO DECISO di stipulare la seguente convenzione:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. La presente convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
2. La nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa corrispondenti sono definiti nelle appendici della presente convenzione.
L'appendice I stabilisce norme generali relative alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.
L'appendice II fissa disposizioni particolari applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all'appendice I.
3. Sono parti contraenti della presente convenzione:
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l'Unione europea, |
— |
gli Stati dell'EFTA elencati nel preambolo, |
— |
il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Faerøer, |
— |
i partecipanti al processo di Barcellona elencati nel preambolo, |
— |
i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea elencati nel preambolo. |
Per quanto riguarda l'Unione europea, la presente convenzione si applica al territorio in cui si applica il trattato sull'Unione europea, come stabilito nell'articolo 52 del trattato e nell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 2
Ai fini della presente convenzione:
1) |
per «parte contraente» si intendono quelle elencate all'articolo l, paragrafo 3; |
2) |
per «terzi» si intende qualsiasi paese o territorio limitrofo che non è una parte contraente; |
3) |
per «accordo pertinente» si intende un accordo di libero scambio fra due o più parti contraenti che fa riferimento alla presente convenzione. |
PARTE II
IL COMITATO MISTO
Articolo 3
1. È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le parti contraenti.
2. Il comitato misto decide all'unanimità, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 4.
3. Il comitato misto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
4. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, fra l'altro, disposizioni riguardanti l'organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente.
5. Il comitato misto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 4
1. Il comitato misto ha la responsabilità di gestire la presente convenzione e di garantirne la corretta attuazione. A tal fine è periodicamente informato dalle parti contraenti in merito alle loro esperienze nell'applicazione della presente convenzione. Il comitato misto formula raccomandazioni e, nei casi previsti dal paragrafo 3, adotta decisioni.
2. In particolare, il comitato misto formula raccomandazioni alle parti contraenti in merito a:
a) |
note esplicative e orientamenti per l'applicazione uniforme della presente convenzione; |
b) |
ogni altra misura utile alla sua applicazione. |
3. Il comitato misto adotta mediante decisione:
a) |
modifiche alla presente convenzione, incluse le appendici; |
b) |
inviti a terzi ad aderire alla presente convenzione in conformità all'articolo 5; |
c) |
le misure transitorie necessarie in caso di adesione di nuove parti contraenti. |
Le decisioni di cui al presente paragrafo sono applicate dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.
4. Se il rappresentante di una parte contraente nel comitato misto accetta una decisione con riserva dell'osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, se essa non precisa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dello scioglimento della riserva.
PARTE III
ADESIONE DI TERZI
Articolo 5
1. I terzi possono diventare parti contraenti della presente convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
2. La parte terza presenta al depositario una domanda scritta di adesione.
3. Il depositario presenta la domanda al comitato misto per esame.
4. La decisione del comitato misto con cui si invitano terzi ad aderire alla presente convenzione, dev'essere inviata al depositario, che, entro due mesi, la trasmette, insieme al testo della convenzione in vigore a tale data, alla parte terza che ha presentato la domanda. Una sola parte contraente non può opporsi a tale decisione.
5. La parte terza invitata a diventare parte contraente della presente convenzione deposita a tal fine uno strumento di adesione presso il depositario. Allo strumento è acclusa una traduzione della convenzione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) della parte terza che aderisce.
6. L'adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
7. Il depositario notifica a tutte le parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui l'adesione ha effetto.
8. Anche le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, adottate nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la data in cui l'adesione ha effetto sono comunicate tramite il depositario alla parte terza che aderisce.
Una dichiarazione di accettazione di tali atti è inserita nello strumento di adesione o in uno strumento separato depositato presso il depositario entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non sia presentata entro tale termine, l'adesione è considerata non valida.
9. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 4, la parte terza interessata può essere rappresentata da osservatori nel comitato misto, nei sottocomitati e nei gruppi di lavoro.
PARTE IV
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Articolo 6
Ciascuna parte contraente adotta misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della presente convenzione, tenendo conto della necessità di pervenire a soluzioni reciprocamente soddisfacenti dei problemi che potranno derivare dalla sua applicazione.
Articolo 7
Le parti contraenti si tengono reciprocamente informate, tramite il depositario, delle misure che esse adottano per l'attuazione della presente convenzione.
Articolo 8
Le appendici della presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.
Articolo 9
Ogni parte contraente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi comunicato al depositario, che provvede a informarne tutte le altre parti contraenti.
Articolo 10
1. La presente convenzione entra in vigore il 1o gennaio 2011 per le parti contraenti che, a tale data, hanno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario, a condizione che almeno due parti contraenti abbiano depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario entro il 31 dicembre 2010.
2. Se la presente convenzione non entra in vigore il 1o gennaio 2011, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di accettazione da parte di almeno due parti contraenti.
3. Per quanto riguarda qualsiasi altra parte contraente diversa da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del proprio strumento di accettazione.
4. Il depositario notifica alle parti contraenti la data del deposito dello strumento di accettazione di ciascuna parte contraente e la data di entrata in vigore della presente convenzione mediante pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
Articolo 11
Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
Appendice I
Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa
INDICE
TITOLO I |
DISPOSIZIONI GENERALI |
Articolo 1 |
Definizioni |
TITOLO II |
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» |
Articolo 2 |
Prescrizioni generali |
Articolo 3 |
Cumulo dell'origine |
Articolo 4 |
Prodotti interamente ottenuti |
Articolo 5 |
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
Articolo 6 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
Articolo 7 |
Unità di riferimento |
Articolo 8 |
Accessori, pezzi di ricambio e utensili |
Articolo 9 |
Assortimenti |
Articolo 10 |
Elementi neutri |
TITOLO III |
REQUISITI TERRITORIALI |
Articolo 11 |
Principio di territorialità |
Articolo 12 |
Trasporto diretto |
Articolo 13 |
Esposizioni |
TITOLO IV |
RESTITUZIONE O ESENZIONE |
Articolo 14 |
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi |
TITOLO V |
PROVA DELL’ORIGINE |
Articolo 15 |
Prescrizioni generali |
Articolo 16 |
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
Articolo 17 |
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
Articolo 18 |
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
Articolo 19 |
Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza |
Articolo 20 |
Contabilità separata |
Articolo 21 |
Condizioni per il rilascio di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED |
Articolo 22 |
Esportatore autorizzato |
Articolo 23 |
Validità della prova dell’origine |
Articolo 24 |
Presentazione della prova dell’origine |
Articolo 25 |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
Articolo 26 |
Esonero dalla prova dell’origine |
Articolo 27 |
Documenti giustificativi |
Articolo 28 |
Conservazione della prova dell'origine, della dichiarazione del fornitore e dei documenti giustificativi |
Articolo 29 |
Discordanze ed errori formali |
Articolo 30 |
Importi espressi in euro |
TITOLO VI |
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
Articolo 31 |
Cooperazione amministrativa |
Articolo 32 |
Verifica delle prove dell’origine |
Articolo 33 |
Composizione delle controversie |
Articolo 34 |
Sanzioni |
Articolo 35 |
Zone franche |
Elenco degli allegati
ALLEGATO I: |
Note introduttive all’elenco dell’allegato II |
ALLEGATO II |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
ALLEGATO III a: |
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1 |
ALLEGATO III b: |
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED |
ALLEGATO IV a: |
Testo della dichiarazione di origine |
ALLEGATO IV b: |
Testo della dichiarazione di origine EUR-MED |
ALLEGATO V |
Elenco delle parti contraenti che non applicano disposizioni sulla restituzione parziale di cui all'articolo 14, paragrafo 7 della presente appendice |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente convenzione si intende per:
a) |
«fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; |
b) |
«materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione di un prodotto; |
c) |
«prodotto», un prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; |
d) |
«merci», sia i materiali che i prodotti; |
e) |
«valore in dogana», il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; |
f) |
«prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte contraente nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; |
g) |
«valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte contraente esportatrice; |
h) |
«valore dei materiali originari», il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); |
i) |
«valore aggiunto», la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario delle altre parti contraenti con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella parte contraente esportatrice; |
j) |
«capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nella presente convenzione «sistema armonizzato» o «SA»; |
k) |
«classificato», il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; |
l) |
«spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; |
m) |
«territori», comprensivi delle acque territoriali; |
n) |
«autorità doganali della parte contraente» per l'Unione europea, qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea. |
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Prescrizioni generali
1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo pertinente i seguenti prodotti si considerano originari di una parte contraente quando sono esportati in un'altra parte contraente:
a) |
i prodotti interamente ottenuti nella parte contraente ai sensi dell’articolo 4; |
b) |
i prodotti ottenuti nella parte contraente utilizzando materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 5; |
c) |
le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Tali merci sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein (1) o della Norvegia («parti SEE») quando sono esportate, rispettivamente, dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in una parte contraente diversa dalle parti contraenti del SEE. |
2. L’applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all’esistenza di accordi di libero scambio tra la parte contraente importatrice e le parti contraenti del SEE.
Articolo 3
Cumulo dell'origine
1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della parte contraente esportatrice quando sono esportati in un'altra parte contraente i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari della Svizzera [compreso il Liechtenstein (2)], dell'Islanda, della Norvegia, della Turchia o dell'Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della parte contraente esportatrice quando sono esportati in un'altra parte contraente i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di qualsiasi partecipante al processo di Barcellona, esclusa la Turchia, o qualsiasi altra parte contraente diversa da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte contraente esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto è considerato originario della parte contraente esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario della parte contraente che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte contraente esportatrice.
4. I prodotti originari delle parti contraenti di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte contraente esportatrice, conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altri parti contraenti.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
a) |
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio sia in vigore tra le parti contraenti che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente di destinazione; |
b) |
i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dalla presente convenzione; nonché |
c) |
siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e nelle parti contraenti che sono parte degli accordi pertinenti, secondo le rispettive procedure, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. |
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
Le parti contraenti forniscono alle altre parti contraenti che sono parte degli accordi pertinenti, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi stipulati con le altre parti contraenti di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le date di entrata in vigore.
Articolo 4
Prodotti interamente ottenuti
1. I seguenti prodotti si considerano interamente ottenuti in una parte contraente quando sono esportati in un'altra parte contraente:
a) |
i prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino della parte contraente esportatrice; |
b) |
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; |
c) |
gli animali vivi, ivi nati e allevati; |
d) |
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; |
e) |
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; |
f) |
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della parte contraente esportatrice, con le sue navi; |
g) |
i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); |
h) |
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; |
i) |
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; |
j) |
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle sue acque territoriali, purché essa eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo; |
k) |
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). |
2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a) |
che sono immatricolate o registrate nella parte contraente esportatrice; |
b) |
che battono bandiera della parte contraente esportatrice; |
c) |
che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte contraente esportatrice o ad una società la cui sede principale è situata nella parte contraente esportatrice, il cui dirigente o i cui dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della parte contraente esportatrice e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene alla parte contraente esportatrice o a enti pubblici o a cittadini di detta parte contraente; |
d) |
il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini della parte contraente esportatrice; nonché |
e) |
il cui equipaggio è composto, per almeno il 75 %, da cittadini della parte contraente esportatrice. |
3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), quando la parte contraente è l'Unione europea, si intende uno Stato membro dell'Unione europea.
Articolo 5
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'Allegato II, non devono essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
a) |
il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
b) |
in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco con riguardo al valore massimo dei materiali non originari. |
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.
Articolo 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell’articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) |
le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; |
b) |
la scomposizione e la composizione di confezioni; |
c) |
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; |
d) |
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; |
e) |
semplici operazioni di pittura e lucidatura; |
f) |
la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; |
g) |
le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; |
h) |
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; |
i) |
l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; |
j) |
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); |
k) |
le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; |
l) |
l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; |
m) |
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; |
n) |
la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza; |
o) |
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; |
p) |
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n); |
q) |
la macellazione degli animali. |
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte contraente esportatrice su quel prodotto.
Articolo 7
Unità di riferimento
1. L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) |
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; |
b) |
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni della presente convenzione. |
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.
Articolo 8
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 9
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 10
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) |
energia e combustibile; |
b) |
impianti e attrezzature; |
c) |
macchine e utensili; |
d) |
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. |
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 11
Principio di territorialità
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella parte contraente esportatrice, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 3 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Le merci originarie esportate da una parte contraente verso un altro paese e successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, fatto salvo l'articolo 3, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a) |
che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e |
b) |
che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione. |
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte contraente esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:
a) |
i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella parte contraente esportatrice o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e |
b) |
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
|
4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte contraente esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte contraente esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte contraente con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte contraente esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte contraente esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Articolo 12
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo pertinente si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente convenzione trasportati direttamente da una parte contraente all'altra o attraverso i territori delle parti contraenti in cui è in vigore il cumulo ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli delle parti contraenti che fungono da esportatore e importatore.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita alle autorità doganali della parte contraente importatrice presentando:
a) |
un titolo di trasporto unico per il passaggio dalla parte contraente esportatrice fino all’uscita dal paese di transito; o |
b) |
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
|
c) |
in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio. |
Articolo 13
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
a) |
un esportatore ha spedito detti prodotti da una parte contraente verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti; |
b) |
l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte contraente; |
c) |
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e |
d) |
dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. |
2. Alle autorità doganali della parte contraente importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 14
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una parte contraente per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine in base alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella parte contraente esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, se tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applicano, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell’articolo 8 e agli assortimenti definiti a norma dell’articolo 9, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo pertinente.
6. |
|
7. In deroga al paragrafo 1, la parte contraente esportatrice può applicare, eccetto per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari in conformità delle seguenti disposizioni:
a) |
è prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 4 % per i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nella parte contraente esportatrice; |
b) |
è prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota dell’8 % per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nella parte contraente esportatrice. |
Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicate dalle parti contraenti elencate nell'allegato V.
8. Le disposizioni del paragrafo 7 si applicano fino al 31 dicembre 2012 e possono essere rivedute di comune accordo.
TITOLO V
PROVA DELL’ORIGINE
Articolo 15
Prescrizioni generali
1. I prodotti originari di una delle parti contraenti beneficiano, all'importazione nelle altre parti contraenti, delle disposizioni degli accordi pertinenti su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
a) |
un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa; |
b) |
un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb; |
c) |
nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (in appresso denominata «dichiarazione di origine» o «dichiarazione di origine EUR-MED») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb. |
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi della presente convenzione beneficiano delle disposizioni degli accordi pertinenti senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 16
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano negli allegati III a e III b. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo pertinente e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature tra le righe. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla presente convenzione.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali della parte contraente esportatrice rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 nei seguenti casi:
a) |
se i prodotti sono esportati da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle altre parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; e
|
b) |
se i prodotti sono esportati da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; e
|
c) |
se i prodotti sono esportati da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2; e
|
5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati originari della parte contraente esportatrice, della parte contraente importatrice o di una delle altre parti contraenti di cui all'articolo 3 con le quali si applica il cumulo e soddisfano gli obblighi della presente convenzione, nei seguenti casi:
a) |
se i prodotti sono esportati da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle altre parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; e
|
b) |
se i prodotti sono esportati da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; e
|
c) |
se i prodotti sono esportati da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2; e
|
6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
a) |
se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con i materiali originari di almeno una delle parti contraenti: «CUMULATION APPLIED WITH … (nome del paese/dei paesi)»; |
b) |
se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di almeno una delle parti contraenti: «NO CUMULATION APPLIED». |
7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente convenzione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
8. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.
9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 17
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) |
non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure |
b) |
viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. |
2. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 5.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.
4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
5. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY [Original EUR.1 No … (data e luogo del rilascio)]».
6. Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
Articolo 18
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:
«DUPLICATE».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 19
Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in una parte contraente, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in tale parte contraente. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 20
Separazione contabile
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (in appresso denominato «il metodo»).
2. Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente convenzione.
Articolo 21
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED
1. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:
a) |
da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22; oppure |
b) |
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR. |
2. Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata nei seguenti casi:
a) |
se i prodotti sono esportati da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle altre parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; e
|
b) |
se i prodotti sono esportati da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; e
|
c) |
se i prodotti sono esportati da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2; e
|
3. La dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari della parte contraente esportatrice, della parte contraente importatrice o di una delle altre parti contraenti di cui all'articolo 3 con le quali si applica il cumulo e soddisfano gli obblighi della presente convenzione, nei seguenti casi:
a) |
se i prodotti sono esportati da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle altre parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e
|
b) |
se i prodotti sono esportati da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; e
|
c) |
se i prodotti sono esportati da una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in una delle parti contraenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2; e
|
4. Le dichiarazioni di origine EUR-MED contengono una delle seguenti menzioni in inglese:
a) |
se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con i materiali originari di almeno una delle parti contraenti: «CUMULATION APPLIED WITH …(nome del paese/dei paesi)»; |
b) |
se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con i materiali originari di almeno una delle parti contraenti: «NO CUMULATION APPLIED». |
5. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte contraente esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla presente convenzione.
6. La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED è compilata dall'esportatore scrivendo a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli allegati IV a e IV b, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in detti allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
7. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale della parte contraente esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
8. La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 22
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali della parte contraente esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso denominato «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti spedizioni di prodotti in conformità della presente convenzione a compilare dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri obblighi della presente convenzione.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine o sulla dichiarazione di origine EUR-MED.
4. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Articolo 23
Validità della prova dell’origine
1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella parte contraente esportatrice ed è presentata entro detto termine alle autorità doganali della parte contraente importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte contraente importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte contraente importatrice possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 24
Presentazione della prova dell’origine
Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali della parte contraente importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo pertinente.
Articolo 25
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente importatrice, sono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 26
Esonero dalla prova dell’origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti agli obblighi della presente convenzione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 27
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED o da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari di una parte contraente e soddisfano gli altri obblighi della presente convenzione, possono consistere, tra l'altro, in:
1) |
una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; |
2) |
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente interessata, se tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; |
3) |
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte contraente interessata, rilasciati o compilati in tale parte contraente, se tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; |
4) |
certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti contraenti conformemente alla presente convenzione; |
5) |
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della parte contraente interessata in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono stati soddisfatti gli obblighi di tale articolo. |
Articolo 28
Conservazione delle prove dell’origine, della dichiarazione del fornitore e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 5.
3. Le autorità doganali della parte contraente esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali della parte contraente importatrice conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED loro presentati.
Articolo 29
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 30
Importi espressi in euro
1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali delle parti contraenti, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun paese interessato.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 26, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una qualsiasi parte contraente. Nel procedere a detta revisione il comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 31
Cooperazione amministrativa
1. Le autorità doganali delle parti contraenti si trasmettono a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED nonché gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente convenzione, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 32
Controllo delle prove dell’origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri obblighi di cui alla presente convenzione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della parte contraente importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte contraente esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Se le autorità doganali della parte contraente importatrice decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Dai risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari di una delle parti contraenti e se soddisfino gli altri obblighi della presente convenzione.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Articolo 33
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte all'organismo bilaterale istituito dall'accordo pertinente. Le controversie, diverse da quelle riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32, inerenti all'interpretazione della presente convenzione sono sottoposte al comitato misto.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte contraente importatrice ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 34
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 35
Zone franche
1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alla presente convenzione.
(1) In considerazione dell'Unione doganale tra Liechtenstein e Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.
(2) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
ALLEGATO I
Note introduttive all’elenco dell’allegato II
Nota 1
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni necessarie affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 della presente appendice.
Nota 2
2.1. |
Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. |
2.2. |
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. |
2.3. |
Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4. |
2.4. |
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d’origine, si deve applicare la norma della colonna 3. |
Nota 3
3.1. |
Le disposizioni dell'articolo 5 della presente appendice relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove tali prodotti sono utilizzati o in un altro stabilimento di una parte contraente. Esempio
|
3.2. |
La norma dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori al minimo richiesto non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. |
3.3. |
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. |
3.4. |
Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. Esempio La norma per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali e anche di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. |
3.5. |
Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Esempio
Esempio Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. |
3.6. |
Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. |
Nota 4
4.1. |
Nell’elenco con l’espressione «fibre naturali» s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
4.2. |
Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. |
4.3. |
Nell’elenco le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. |
4.4. |
Nell’elenco per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. |
Nota 5
5.1. |
Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). |
5.2. |
Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
Esempio Un filato della voce 5205, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. Si possono quindi utilizzare fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili), purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del filato. Esempio Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Esempio Una superficie tessile «tufted» della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Esempio Se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe ovviamente un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. |
5.3. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati. |
5.4. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %. |
Nota 6
6.1. |
Quando nell’elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
6.2. |
Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Esempio Se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l’uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili. |
6.3. |
Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63. |
Nota 7
7.1. |
I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
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7.2. |
I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
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7.3. |
Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine. |
ALLEGATO II
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti I materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
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capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui:
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ex capitolo 5 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 0502 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale |
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capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali |
Fabbricazione in cui:
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capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 8 |
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui:
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ex capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffenizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex ex 0910 |
Miscugli di spezie |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
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capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
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– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati |
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |
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– Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: |
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– Grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506 |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
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1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: |
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– Grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506 |
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– Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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– Frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
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– Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 1505 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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– Frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
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– Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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– Olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– Frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba |
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
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– Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui:
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui:
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capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione:
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ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
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– Maltosio o fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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– Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari |
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ex ex 1703 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione:
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capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione:
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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– Estratti di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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– Altri |
Fabbricazione:
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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– contenenti, in peso, 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti |
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– contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui:
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione:
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 2001 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2004 ed ex ex 2005 |
Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell’aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2006 |
Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
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ex ex 2008 |
– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole |
Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione:
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione:
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
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– Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata |
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– Farina di senapa e senapa preparata: |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione:
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ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi: |
Fabbricazione:
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione:
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2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione:
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2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione:
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2301 |
Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso |
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto |
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ex ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio di oliva, con tenore di olio d’oliva superiore a 3 % |
Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui:
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari |
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ex ex 2403 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2504 |
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata |
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
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ex ex 2515 |
Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex ex 2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm |
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ex ex 2518 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato. |
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ex ex 2520 |
Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2524 |
Fibre di amianto naturali |
Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
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ex ex 2525 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei cascami di mica |
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ex ex 2530 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 2707 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2709 |
Oli greggi di minerali bituminosi |
Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2805 |
«Mischmetall» |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2811 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2833 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2840 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2852 |
– Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2901 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2902 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2932 |
– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2939 |
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
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– Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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– Altri |
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– – Sangue umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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– – Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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– – Frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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– – Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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– – Altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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3003 e 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): |
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– ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione:
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ex ex 3006 |
– Rifiuti farmaceutici di cui alla nota 4 k) di questo capitolo |
L’origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata |
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– Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili |
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– – di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – in tessuto |
Fabbricazione a partire da (7):
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– Dispositivi per stomia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 31 |
Concimi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3201 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oloresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3403 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno di 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate: |
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– a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altre |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:
Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
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– Eteri ed esteri di amidi o di fecole |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3507 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
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– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altre |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3801 |
– Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3806 |
«Gomme-esteri» |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3807 |
Pece nera (pece di catrame di legno) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
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– Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3821 |
Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
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– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– Alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
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– I seguenti prodotti di questa voce: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali |
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– – Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri |
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– – Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 |
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– – Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali |
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– – Scambiatori di ioni |
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– – Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche |
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– – Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas |
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– – Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante |
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– – Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri |
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– – Olio di flemma e olio di Dippel |
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– – Miscele di sali aventi differenti anioni |
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– – Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: |
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– Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3907 |
– Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
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– Poliestere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3916 a 3921 |
Semilavorati e lavori di plastica; escluse le voci ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 ed ex ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti: |
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– Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri: |
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– – Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3916 ed ex ex 3917 |
Profilati e tubi |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3920 |
– Lastre o pellicole ionomere |
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3921 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3922 a 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 4001 |
Lastre «crêpe» di gomma per suole |
Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: |
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– Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 |
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ex ex 4017 |
Lavori di gomma indurita |
Fabbricazione a partire da gomma indurita |
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ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 4102 |
Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello |
Slanatura di pelli di pecora o di agnello |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4107, 4112 e 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 |
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ex ex 4114 |
Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
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– Tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
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– altri |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 4403 |
Legno semplicemente squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
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ex ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex ex 4409 |
Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: |
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– Levigato o incollato con giunture di testa |
Levigatura o incollatura con giunture di testa |
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– Liste e modanature |
Fabbricazione di liste e modanature |
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da ex ex 4410 a ex ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex ex 4416 |
Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
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ex ex 4418 |
– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
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– Liste e modanature |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4503 |
Lavori di sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
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capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 4811 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4816 |
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione:
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ex ex 4818 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex ex 4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione:
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ex ex 4820 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex capitolo 49 |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |
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– Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone |
Fabbricazione:
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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ex capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da (7):
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da (7):
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi: |
Fabbricazione a partire da (7):
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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– Feltri all’ago |
Fabbricazione a partire da (7):
Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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– Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (7):
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Fabbricazione a partire da (7):
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capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
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– di feltro ad ago |
Fabbricazione a partire da (7):
Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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– di altri feltri |
Fabbricazione a partire da (7):
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
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– elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione:
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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– Contenenti, in peso, non più di 90 % di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati |
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– altri |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da (7): |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
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– impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Fabbricazione a partire da filati |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: |
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– Stoffe a maglia |
Fabbricazione a partire da (7):
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– Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili |
Fabbricazione a partire da materiali chimici |
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– altri |
Fabbricazione a partire da filati |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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– Reticelle ad incandescenza, impregnate |
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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– Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
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– Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da (7):
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||||||||||||||||||||||||
– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
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capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Fabbricazione a partire da (7):
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capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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– ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7):
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ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
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ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 ed ex ex 6211 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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ex ex 6210 ed ex ex 6216 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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– ricamati |
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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||||||||||||||||||||||||
– altri |
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: |
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– ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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– Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione:
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– altri |
Fabbricazione a partire da filati (9) |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
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– in feltro, non tessuti |
Fabbricazione a partire da (7):
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– altri: |
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– – ricamati |
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (10) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – altri |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da (7):
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6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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– non tessuti |
Fabbricazione a partire da (7) (9):
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– altri |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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6505 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9) |
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ex capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata |
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ex ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 7003, ex ex 7004 ed ex ex 7005 |
Vetro con uno strato non riflettente |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7006 |
Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |
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– Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11) |
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 7019 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da:
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 7101 |
Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 7102, ex ex 7103 ed ex ex 7104 |
Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostituite) |
Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipreziose non lavorate |
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7106, 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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– greggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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– semilavorati o in polvere |
Produzione a partire da metalli preziosi greggi |
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ex ex 7107, ex ex 7109 ed ex ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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ex ex 7218, da 7219 a 7222 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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ex ex 7224, da 7225 a 7228 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304, 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
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ex ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
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ex ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione:
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7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio: |
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– rame raffinato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi |
Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame |
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7404 |
Cascami ed avanzi di rame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel, esclusi: |
Fabbricazione:
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da 7501 a 7503 |
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione:
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione:
o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio |
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7602 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 7616 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio |
Fabbricazione:
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capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, esclusi: |
Fabbricazione:
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7801 |
Piombo greggio: |
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– Piombo raffinato |
Fabbricazione a partire da piombo d’opera |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati |
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7802 |
Cascami ed avanzi di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco, esclusi: |
Fabbricazione:
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7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati |
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7902 |
Cascami ed avanzi di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno, esclusi: |
Fabbricazione:
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8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati |
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8002 e 8007 |
Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 81 |
Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie: |
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– Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8202 e 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento. |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione:
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8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione:
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ex ex 8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8306 |
Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8401 |
Elementi combustibili per reattori nucleari |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8403 ed ex ex 8404 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8413 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8414 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8415 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8419 |
Macchine per l’industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8425 a 8428 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: |
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– Rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8430 |
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8431 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8439 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8441 |
Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8443 |
Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi, ecc.) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8444 a 8447 |
Macchine di queste voci per l’industria tessile |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8448 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |
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– Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore |
Fabbricazione in cui:
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8456 a 8466 |
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8469 a 8472 |
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8486 |
– Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori |
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– macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori |
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– strumenti da traccia, che generano modelli per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente, loro parti e accessori |
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– forme, per formare ad iniezione o per compressione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8487 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8501 |
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8504 |
Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8517 |
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8518 |
Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8519 |
Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono: |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8522 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, incluse matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, ma esclusi i prodotti del capitolo 37 |
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– Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37; |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Schede di prossimità e «schede intelligenti» con due o più circuiti integrati elettronici |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– «Schede intelligenti» con un circuito integrato elettronico |
Fabbricazione in cui:
o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato nell'articolo 3 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini: |
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– Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: |
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– Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altre |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8535 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8536 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche: |
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|||||||||||||||||||||||
– Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
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– – di materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – di ceramica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– – di rame |
Fabbricazione:
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8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione in cui:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8541 |
Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8542 |
Circuiti integrati elettronici |
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– Circuiti integrati monolitici |
Fabbricazione in cui:
o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato nell'articolo 3 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
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– Microassiemaggi elettronici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»): |
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– con motore a pistone alternativo di cilindrata: |
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– – inferiore o uguale a 50 cm3 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – superiore a 50 cm3 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8712 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini e loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 88 |
Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8804 |
Rotochutes |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce elettriche |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9014 |
Altri strumenti e apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9017 |
Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9018 |
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |
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– Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Altri |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9024 |
Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: |
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– Parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9032 |
Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 91 |
Orologeria, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9105 |
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9111 |
Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9112 |
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |
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– Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 93 |
Armi, munizioni e loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9401 ed ex ex 9403 |
Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, con materiali della voce 9401 o 9403, a condizione che:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9405 |
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione:
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ex ex 9506 |
Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex ex 9601 ed ex ex 9602 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce del prodotto |
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ex ex 9603 |
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione:
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9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione:
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ex ex 9613 |
Accendini piezoelettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9614 |
Pipe, comprese le teste di pipe |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
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capitolo 97 |
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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(1) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(2) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2.
(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.
(4) Per «gruppo» si intende una parte della designazione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(6) Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2 %.
(7) Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.
(8) L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(9) Cfr. la nota introduttiva 6.
(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(11) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(12) La presente nota si applica fino al 31 dicembre 2005.
ALLEGATO III a
Modello di certificato di circolazione delle mercI EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1
Istruzioni per la stampa
1. |
Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. |
2. |
Le autorità competenti delle parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l’esecuzione a tipografie autorizzate. In quest’ultimo caso su ciascun certificato dev’essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. |
(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.
ALLEGATO III b
Modello del certificato di circolazione EUR-MED e di domanda di certificato di circolazione EUR-MED
Istruzioni per la stampa
1. |
Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. |
2. |
Le autorità competenti delle parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l’esecuzione a tipografie autorizzate. In quest’ultimo caso su ciascun certificato dev’essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. |
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;
PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:
…
…
…
…
PRESENTA i seguenti documenti giustificativi: (1)
…
…
…
…
S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.
…
Luogo e data
…
(Firma)
(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.
ALLEGATO IV a
Testo della dichiarazione di origine
La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Versione albanese
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2).
Versione bosniaca
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to - drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Versione lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).
Versione lituana
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.
Versione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Versione montenegrina
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако то је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Versione serba
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla.
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Versione araba
Versione ebraica
Versione faroese
Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2).
Versione islandese
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2).
Versione norvegese
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr … (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).
Versione turca
İșbu belge (gümrük onay No: … (1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menșeli (2) maddeler olduğunu beyan eder.
… (3)
(Luogo e data)
… (4)
(Firma dell’esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
ALLEGATO IV b
Testo della dichiarazione di origine EUR-MED
La dichiarazione di origine EUR-MED, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Versione albanese
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2).
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
— |
no cumulation applied (3) |
Versione bosniaca
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
— |
no cumulation applied (3) |
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
— |
no cumulation applied (3) |
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
— |
no cumulation applied (3) |
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
— |
no cumulation applied (3) |
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione lituana
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференцијално потекло.
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione montenegrina
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног поријекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione portoghese
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione serba
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla.
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione araba
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Versione ebraica
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Versione faroese
Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione islandese
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione norvegese
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr … (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
Versione turca
İșbu belge (gümrük onay No: … (1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menșeli (2) maddeler olduğunu beyan eder.
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cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
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no cumulation applied (3) |
… (4)
(Luogo e data)
… (5)
(Firma dell’esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione).
(1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
(3) Compilare o cancellare ove opportuno.
(4) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
(5) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
ALLEGATO V
Elenco delle parti contraenti
che non applicano disposizioni sulla restituzione parziale di cui all'articolo 14, paragrafo 7 della presente appendice
1. |
L'Unione europea, |
2. |
gli Stati EFTA, |
3. |
la Repubblica di Turchia, |
4. |
lo Stato di Israele, |
5. |
le Isole Færøer, |
6. |
i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea. |
Appendice II
Disposizioni particolari che derogano alle disposizioni di cui all'appendice i
INDICE
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
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ALLEGATO I |
Scambi commerciali tra l'Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea |
ALLEGATO II |
Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare |
ALLEGATO III |
Scambi commerciali tra l'Unione europea e il Regno del Marocco |
ALLEGATO IV |
Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina |
ALLEGATO V |
Ceuta e Melilla |
ALLEGATO VI |
Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra |
ALLEGATO VII |
Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino |
ALLEGATO VIII |
Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea |
ALLEGATO IX |
Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco |
ALLEGATO X |
Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica tunisina |
ALLEGATO XI |
Scambi commerciali tra gli Stati EFTA e la Repubblica tunisina |
ALLEGATO XII |
Scambi commerciali nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir) |
ALLEGATO A |
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale |
ALLEGATO B |
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale |
ALLEGATO C |
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia, senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale |
ALLEGATO D |
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale |
ALLEGATO E |
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale |
ALLEGATO F |
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale |
Articolo 1
Le parti contraenti possono applicare negli scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell'appendice I.
Tali disposizioni particolari figurano negli allegati della presente appendice.
Articolo 2
Le merci originarie di Ceuta e Melilla, di Andorra e di San Marino sono considerate prodotti originari nel commercio diagonale di cui all'articolo 3 dell'appendice I, a condizione che un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED siano stati rilasciati nel paese di origine.
ALLEGATO I
Scambi commerciali tra l'Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
Articolo 1
I prodotti elencati di seguito sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I se:
a) |
il paese della destinazione finale è l'Unione europea e
|
b) |
il paese di destinazione finale è uno dei paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e
|
ALLEGATO II
Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare
Articolo 1
I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.
Articolo 2
Cumulo nell'Unione europea
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate nell'Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell'Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari dell'Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.
Articolo 3
Cumulo in Algeria
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell'Unione europea, in Marocco o in Tunisia si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari dell'Algeria solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.
Articolo 4
Prove dell'origine
1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o dell'Algeria, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o dell'Algeria, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
Articolo 5
Dichiarazioni del fornitore
1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell'Unione europea o in Algeria, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall'Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell'Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari dell'Unione europea o dell'Algeria e soddisfino gli altri obblighi di cui all'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell'Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.
Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Articolo 6
Documenti giustificativi
La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o dell'Algeria e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
Articolo 7
Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna o altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione inviate al cliente, nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Articolo 8
Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l'Unione europea e l'Algeria si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 9
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione è stata compilata indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella la dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella la dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.
Articolo 10
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 11
Zone franche
1. L'Unione europea e l'Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell'Unione europea o dell'Algeria siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.
ALLEGATO III
Scambi commerciali tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
Articolo 1
I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.
Articolo 2
Cumulo nell'Unione europea
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate nell'Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell'Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari dell'Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là di quelle contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.
Articolo 3
Cumulo in Marocco
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell'Unione europea, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là di quelle contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.
Articolo 4
Prove dell'origine
1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
Articolo 5
Dichiarazioni del fornitore
1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell’Unione europea o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall'Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell'Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari dell'Unione europea o del Marocco e soddisfino gli altri obblighi di cui all'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell'Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata «dichiarazione a lungo termine del fornitore», valida anche per le successive spedizioni.
Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Articolo 6
Documenti giustificativi
La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati originari dell'Unione europea o del Marocco e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
Articolo 7
Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture, bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna o altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Articolo 8
Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l'Unione europea e il Marocco si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 9
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.
Articolo 10
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 11
Zone franche
1. L'Unione europea e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell'Unione europea o del Marocco siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.
ALLEGATO IV
Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina
Articolo 1
I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.
Articolo 2
Cumulo nell'Unione europea
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate nell'Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell'Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari dell'Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.
Articolo 3
Cumulo in Tunisia
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell'Unione europea, in Algeria o in Marocco si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.
Articolo 4
Prove dell'origine
1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
Articolo 5
Dichiarazioni del fornitore
1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell'Unione europea o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall'Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell'Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari dell'Unione europea o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi di cui all'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell'Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (in appresso denominata «dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.
Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui la dichiarazione è compilata, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Articolo 6
Documenti giustificativi
La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o della Tunisia e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
Articolo 7
Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture, bolle di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, delle fatture, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte da tale dichiarazione e inviato al cliente nonché i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Articolo 8
Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l'Unione europea e la Repubblica tunisina si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 9
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolla di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte da detta dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Articolo 10
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 11
Zone franche
1. L'Unione europea e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari dell'Unione europea o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.
ALLEGATO V
Ceuta e Melilla
Articolo 1
Applicazione della presente convenzione
1. Il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari di una parte contraente diversa dall'Unione europea importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea ai sensi del protocollo n. 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Le parti contraenti diverse dall'Unione europea riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo pertinente e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati dall'Unione europea e originari della stessa.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, la presente convenzione si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 2.
Articolo 2
Condizioni particolari
1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 12 dell'appendice I, si considerano:
1) |
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
|
2) |
prodotti originari della parte contraente esportatrice diversa dall'Unione europea:
|
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, inserisce il nome della parte contraente esportatrice o importatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o nelle dichiarazioni di origine o nelle dichiarazioni di origine EUR-MED. Inoltre, se i prodotti sono originari di Ceuta e Melilla, questa indicazione è riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o nelle dichiarazioni di origine o nelle dichiarazioni di origine EUR-MED.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente convenzione a Ceuta e Melilla.
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa al Principato di Andorra
1. |
Le parti contraenti diverse dall'Unione europea accettano come prodotti originari dell'Unione europea, ai sensi della presente convenzione, i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato. |
2. |
La convenzione si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. |
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa alla Repubblica di San Marino
1. |
Le parti contraenti diverse dall'Unione europea accettano come prodotti originari dell'Unione europea, ai sensi della presente convenzione, i prodotti originari della Repubblica di San Marino. |
2. |
La convenzione si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. |
ALLEGATO VIII
Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
Articolo 1
I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I se:
a) |
il paese di destinazione finale è la Repubblica di Turchia; e
|
b) |
il paese di destinazione finale è uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea; e
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
1704 90 99 |
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao |
1806 10 30 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
1806 10 90 |
- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % |
|
- - avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
|
1806 20 95 |
- altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
- - altre |
|
- - - altre |
|
1901 90 99 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
- altri |
|
- - altri (esclusi gli estratti di malto) |
|
- - - altri |
|
2101 12 98 |
Altre preparazioni a base di caffè |
2101 20 98 |
Altre preparazioni a base di tè o di mate |
2106 90 59 (1) |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
- altre |
|
- - altre |
|
2106 90 98 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
- altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate |
|
- - altre |
|
- - - altre |
|
3302 10 29 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande |
|
- - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: |
|
- - - Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: |
|
- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol |
|
- - - - altre: |
|
- - - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
|
- - - - - altre |
(1) Questo prodotto non è escluso dal cumulo di cui all'articolo 1 del presente allegato negli scambi preferenziali tra la Repubblica di Turchia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
ALLEGATO IX
Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco
Articolo 1
I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.
Articolo 2
Cumulo in Turchia
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate in Turchia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Turchia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della Turchia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.
Articolo 3
Cumulo in Marocco
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria,in Tunisia o in Turchia si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.
Articolo 4
Prove dell'origine
1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
Articolo 5
Dichiarazioni del fornitore
1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in Turchia o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Turchia, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Turchia o del Marocco e soddisfino gli altri obblighi di cui all'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell'allegato C, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.
Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato D e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui la dichiarazione è compilata, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Articolo 6
Documenti giustificativi
Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia i materiali utilizzati, compilate in uno di questi paesi, sono considerate come uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Turchia o del Marocco e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
Articolo 7
Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui è allegata la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, delle fatture, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente nonché i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Articolo 8
Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Turchia e il Marocco si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 9
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte da detta dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Articolo 10
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 11
Zone franche
1. La Turchia e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Turchia o del Marocco importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.
ALLEGATO X
Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica tunisina
Articolo 1
I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.
Articolo 2
Cumulo in Turchia
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, Marocco o Tunisia si considerano effettuate in Turchia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Turchia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Turchia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.
Articolo 3
Cumulo in Tunisia
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Turchia, Algeria o Marocco si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.
Articolo 4
Prove dell'origine
1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
Articolo 5
Dichiarazioni del fornitore
1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in Turchia o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Turchia, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. Le dichiarazioni dei fornitori di cui al paragrafo 1 costituiscono la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Turchia o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi di cui all'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell'allegato C, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.
Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato D e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Articolo 6
Documenti giustificativi
La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Turchia o della Tunisia e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
Articolo 7
Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente nonché i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Articolo 8
Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Turchia e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 9
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte da tale dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Articolo 10
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 11
Zone franche
1. La Turchia e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Turchia o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.
ALLEGATO XI
Scambi commerciali tra gli Stati EFTA e la Repubblica tunisina
Articolo 1
I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I.
Articolo 2
Cumulo in uno Stato EFTA
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia si considerano effettuate in uno Stato EFTA se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in uno Stato EFTA. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari di uno Stato EFTA solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.
Articolo 3
Cumulo in Tunisia
Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati EFTA si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6 dell'appendice I.
Articolo 4
Prove dell'origine
1. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell'appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato EFTA o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato EFTA o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato EFTA o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all'appendice I.
Articolo 5
Dichiarazioni del fornitore
1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in uno Stato EFTA o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dalla Tunisia o dagli Stati EFTA che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Tunisia o negli Stati EFTA al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari degli Stati EFTA o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi dell'appendice I.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell'allegato E, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Tunisia o negli Stati EFTA rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.
Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato F e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il suo cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Articolo 6
Documenti giustificativi
Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto negli Stati EFTA o in Tunisia i materiali utilizzati, compilate in uno di questi paesi, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 5, dell'appendice I e all'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di uno Stato EFTA o della Tunisia e soddisfano gli altri requisiti di cui all'appendice I.
Articolo 7
Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture, bolle di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Articolo 8
Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, gli Stati EFTA e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 9
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore, le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da detta dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Articolo 10
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 11
Zone franche
1. Gli Stati EFTA e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato EFTA o della Tunisia siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.
ALLEGATO XII
Scambi commerciali nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir)
I prodotti ottenuti nei paesi aderenti all'accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir) da materiali di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato sono esclusi dal cumulo diagonale con le altre parti contraenti se gli scambi di tali materali non sono liberalizzati nell'ambito degli accordi di libero scambio conclusi tra il paese di destinazione finale e il paese di origine dei materali utilizzati per la fabbricazione del prodotto.
ALLEGATO A
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
1. |
per produrre queste merci sono stati impiegati nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell'Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia:
|
2. |
tutti gli altri materiali impiegati nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari dell'Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia; |
3. |
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente: Designazione delle merci fornite … … … … Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia (4) … … … … … (Luogo e data) … … … … (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall'Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
(3) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(4) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell'Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
ALLEGATO B
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a … (1), dichiaro che:
1. |
per produrre queste merci sono stati impiegati nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell'Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia:
|
2. |
tutti gli altri materiali utilizzati nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari dell'Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia; |
3. |
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
|
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci
da …
a … (6)
Mi impegno ad informare immediatamente … (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.
…
(Luogo e data)
…
…
…
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Nome e indirizzo del cliente.
(2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
|
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall'Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. |
|
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie. |
(4) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(5) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell'Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.
ALLEGATO C
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che
1. |
per produrre queste merci sono stati impiegati in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia:
|
2. |
tutti gli altri materiali utilizzati in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia per produrre queste merci sono originari dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia; |
3. |
le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente: Designazione delle merci fornite … … … … Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia (4) … … … … … (Luogo e data)… … … … (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
|
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati dalla Turchia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore turco descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. |
|
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie. |
(3) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(4) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
ALLEGATO D
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco,Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco,Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a … (1), dichiaro che:
1. |
per produrre queste merci sono stati impiegati in Algeria, Marocco,Tunisia o Turchia i seguenti materiali non originari dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia:
|
2. |
tutti gli altri materiali utilizzati in Algeria, Marocco,Tunisia o Turchia per produrre queste merci sono originari dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia; |
3. |
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente: |
Designazione delle merci fornite |
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia (5) |
|
|
|
|
|
|
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci
da …
a … (6)
Mi impegno ad informare immediatamente … (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.
…
(Luogo e data)
…
…
…
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Nome e indirizzo del cliente.
(2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
|
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati dalla Turchia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore turco descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. |
|
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie. |
(4) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(5) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Turchia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.
ALLEGATO E
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
1. |
per produrre queste merci sono stati impiegati in uno Stato EFTA o in Tunisia i seguenti materiali non originari di uno Stato EFTA o della Tunisia:
|
2. |
tutti gli altri materiali utilizzati in uno Stato EFTA o in Tunisia per produrre queste merci sono originari di uno Stato EFTA o della Tunisia; |
3. |
le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente: Designazione delle merci fornite … … … … Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia (4) … … … … … (Luogo e data)… … … … (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
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La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati da uno Stato EFTA ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dello Stato EFTA descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati» senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. |
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Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie. |
(3) Per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato EFTA o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(4) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
ALLEGATO F
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a … (1), dichiaro che:
1. |
per produrre queste merci sono stati impiegati in uno Stato EFTA o in Tunisia i seguenti materiali non originari di uno Stato EFTA o della Tunisia:
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2. |
tutti gli altri materiali utilizzati in uno Stato EFTA o in Tunisia per produrre queste merci sono originari di uno Stato EFTA o della Tunisia; |
3. |
le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
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La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci
da …
a … (6)
Mi impegno ad informare immediatamente … (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.
…
(Luogo e data)
…
…
…
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Nome e indirizzo del cliente.
(2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
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La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati da uno Stato EFTA ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dello Stato EFTA descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. |
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Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie. |
(4) Per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato EFTA o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(5) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.