ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.049.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 49

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
22 febbraio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/100/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria, dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei

1

Accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 159/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio come additivo per mangimi per suini, pollame, bovini, ovini, caprini, conigli e cavalli e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1876/2006 e (CE) n. 757/2007 ( 1 )

47

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 160/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 162/2003, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione del diclazuril nei mangimi per animali ( 1 )

50

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di idrossido di sodio come additivo per mangimi per cani, gatti e pesci ornamentali ( 1 )

52

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa

55

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 163/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

62

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 164/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

64

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/7/UE della Commissione, del 21 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

66

 

 

DECISIONI

 

 

2013/101/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2013, relativa alla nomina di un membro titolare francese e di due membri supplenti francesi del Comitato delle regioni

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria, dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei

(2013/100/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell’Unione europea.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo con il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

(3)

È opportuno firmare e applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato su base provvisoria, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo, a decorrere dalla data della firma (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

U. ELBÆK


(1)  La data della firma dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio


ACCORDO

tra l’Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei

L’UNIONE EUROPEA,

(in prosieguo «l’Unione»)

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA,

(in prosieguo «Sri Lanka»),

dall’altra,

(in prosieguo «le parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri dell’Unione e lo Sri Lanka hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei,

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione e lo Sri Lanka, che sono contrarie al diritto dell’Unione, devono essere rese integralmente conformi al diritto dell’Unione, al fine di istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra l’Unione e lo Sri Lanka e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che l’Unione dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri dell’Unione europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell’Unione, i vettori aerei dell’Unione stabiliti in uno Stato membro hanno diritto ad un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra Stati membri dell’Unione e paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l’Unione ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi (paesi elencati nell’allegato 3) la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata conformemente alla legislazione dell’Unione,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell’Unione i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell’Unione e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione e lo Sri Lanka che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficace l’applicazione delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

RICONOSCENDO che laddove uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare per quanto riguarda la sorveglianza in materia di sicurezza è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti dello Sri Lanka nell’ambito delle disposizioni in materia di sicurezza dell’accordo tra lo Stato membro che ha designato il vettore e lo Sri Lanka si applicheranno anche nei confronti dell’altro Stato membro,

CONSTATANDO che gli accordi bilaterali sui servizi aerei di cui all’allegato 1 sono basati sul principio generale in base al quale le compagnie aeree designate delle parti godono di eque e pari opportunità nell’esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate,

CONSTATANDO che questo accordo non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione e lo Sri Lanka, né alterare l’equilibrio fra i vettori aerei dell’Unione e i vettori dello Sri Lanka, né negoziare modifiche alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell’Unione europea e per «trattati UE» si intendono il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1 i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte dell’accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri.

3.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte dell’accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

4.   La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante intese bilaterali.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e licenze ad essi rilasciate dallo Sri Lanka, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o licenze.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, lo Sri Lanka accorda le opportune autorizzazioni e licenze con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a)

il vettore aereo sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell’Unione; e

b)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

c)

il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, e sia da questi effettivamente controllato, e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati e sia costantemente ed effettivamente controllato da questo Stato e/o da questi cittadini.

3.   Lo Sri Lanka può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

a)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida in conformità con la legislazione dell’Unione; oppure

b)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

c)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure

d)

il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra lo Sri Lanka ed un altro Stato membro ed esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo; oppure

e)

il vettore aereo designato detenga un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale lo Sri Lanka non ha un accordo bilaterale sui servizi aerei e tale Stato membro ha negato diritti di traffico allo Sri Lanka.

Lo Sri Lanka esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell’Unione in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti allo Sri Lanka, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e lo Sri Lanka, si applicano ugualmente con riguardo all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e all’autorizzazione all’esercizio rilasciata a detto vettore aereo.

Articolo 4

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato 1: i) richiede o favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano o falsino il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino il gioco della concorrenza.

2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Articolo 5

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 6

Riesame, revisione o modifica

Le parti contraenti possono riesaminare, rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dalla data della firma fino alla sua entrata in vigore.

3.   Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e intese elencati nell’allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano applicati in via transitoria.

Articolo 8

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi elencati nell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi elencati nell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e singalese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми септември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de septiembre de dos mil doce.

V Bruselu dne dvacátého sedmého září dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende september to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of September in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit septītajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų rugsėjo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év szeptember havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste september tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego września roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de setembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte septembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho septembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega septembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde september tjugohundratolv.

За Европейския сьюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка

Por el Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri Lanka

Za vládu Srílanské demokratické socialistické republiky

For Den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lankas regering

Für die Regierung der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka

Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα

For the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Pour le Gouvernement de la République Socialiste Démocratique de Sri Lanka

Per il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka

Šrilankas Demokrātiskās Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Šri Lankos Demokratinės Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika Soċjalista tas-Sri Lanka

Voor de regering van de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka

W imieniu Rządu Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

Pelo Governo da República Democrática Socialista do Sri Lanca

Pentru Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Za vládu Srílanskej demokratickej socialistickej republiky

Za vlado Demokratične socialistične republike Šrilanke

Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För demokratiska socialistiska republiken Sri Lankas regering

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ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI ACCORDI RICHIAMATI ALL’ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO

Accordi in materia di servizi aerei e altre intese, emendati o modificati, tra lo Sri Lanka e Stati membri dell’Unione europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo:

accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e la Repubblica di Sri Lanka fatto a Colombo il 15 febbraio 1978, di seguito «accordo Sri Lanka - Austria» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul trasporto aereo fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1998, di seguito denominato «accordo Sri Lanka - Belgio» nell’allegato 2,

accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo di Ceylon sui servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Colombo il 27 novembre 1970, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Bulgaria» nell’allegato 2,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka siglato a Colombo il 15 novembre 2002, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Cipro» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka in materia di servizi aerei fatto a Praga il 20 aprile 2004, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Repubblica ceca» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo di Ceylon in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 29 maggio 1959, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Danimarca» nell’allegato 2,

accordo fra la Repubblica francese e Ceylon relativo ai trasporti aerei fatto a Colombo il 18 aprile 1966, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Francia» nell’allegato 2,

accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Sri Lanka fatto a Colombo il 24 luglio 1973, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Germania» nell’allegato 2,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka siglato ad Atene il 5 novembre 2002, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Grecia» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo di Ceylon in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 1o giugno 1959, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Italia» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo di Ceylon in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Colombo il 14 settembre 1953, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Paesi Bassi» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi fatto a Colombo il 26 gennaio 1982, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Polonia» nell’allegato 2,

accordo fra il governo di Svezia e il governo di Ceylon in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 29 maggio 1959, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Svezia» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka in materia di servizi aerei, fatto a Colombo il 22 aprile 1998, modificato, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Regno Unito» nell’allegato 2.

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI ARTICOLI DEGLI ACCORDI ELENCATI NELL’ALLEGATO 1 DI CUI AGLI ARTICOLI DA 2 A 4 DEL PRESENTE ACCORDO

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Austria,

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Belgio,

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Cipro,

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Repubblica ceca,

articolo 2 dell’accordo Sri Lanka — Danimarca,

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Francia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Sri Lanka — Germania,

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Grecia,

articolo 4, paragrafi 1-3, dell’accordo Sri Lanka — Italia,

articolo 2 dell’accordo Sri Lanka — Paesi Bassi,

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Polonia,

articolo 2 dell’accordo Sri Lanka — Svezia,

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o licenze:

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Austria,

articolo 5 dell’accordo Sri Lanka — Belgio,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Sri Lanka — Bulgaria,

articolo 5 dell’accordo Sri Lanka — Cipro,

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Repubblica ceca,

articolo 6 dell’accordo Sri Lanka — Danimarca,

articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, dell’accordo Sri Lanka — Francia,

articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo Sri Lanka — Germania,

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Grecia,

articolo 4, paragrafi 4-6, dell’accordo Sri Lanka — Italia,

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Paesi Bassi,

articolo 6 dell’accordo Sri Lanka — Svezia,

articolo 5 dell’accordo Sri Lanka — Regno Unito.

c)

Sicurezza:

articolo 7 dell’accordo Sri Lanka — Austria,

articolo 7 dell’accordo Sri Lanka — Belgio,

articolo 10 dell’accordo Sri Lanka — Cipro,

articolo 7 dell’accordo Sri Lanka — Repubblica ceca,

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Danimarca,

articolo 7 dell’accordo Sri Lanka — Grecia,

articolo 7 dell’accordo Sri Lanka — Polonia,

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Svezia.

ALLEGATO 3

ELENCO DEGLI ALTRI STATI RICHIAMATI ALL’ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO

a)

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

il Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).


REGOLAMENTI

22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 157/2013 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 25 novembre 2011, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), la Commissione europea ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping («procedimento antidumping» o «inchiesta») riguardante le importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America («USA» o «paese in esame»).

(2)

Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli USA e ha avviato un’inchiesta distinta («procedimento antisovvenzioni»). Questo procedimento si è concluso il 21 dicembre 2012 senza l’imposizione di misure compensative.

(3)

Il procedimento antidumping è stato avviato sulla base di una denuncia presentata il 12 ottobre 2011 dalla European Producers Union of Renewable Ethanol Association (ePURE) («denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di bioetanolo nell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e del grave pregiudizio che ne consegue, ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio d’inchiesta.

1.2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denuncianti, altri produttori noti dell’Unione, i produttori/esportatori negli USA, gli importatori e le altre parti interessate e le autorità degli USA. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso di apertura.

(5)

È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

1.2.1.   Campionamento dei produttori/esportatori negli USA

(6)

Considerato il numero potenzialmente elevato di produttori/esportatori negli USA, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

(7)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere alle tecniche di campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, è stato richiesto ai produttori/esportatori negli USA di manifestarsi entro 15 giorni dalla data di apertura dell’inchiesta e di compilare un modulo utilizzato ai fini della selezione del campione fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative alla produzione e alla vendita di bioetanolo durante il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).

(8)

Per selezionare un campione rappresentativo sono state consultate anche le autorità competenti degli USA.

(9)

Più di 60 produttori/esportatori si sono manifestati ed hanno fornito le informazioni richieste entro il termine di 15 giorni.

(10)

In conformità all’articolo 17, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione in base al maggior volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione di bioetanolo che potesse ragionevolmente essere indagato nel tempo a disposizione. Il campione selezionato comprendeva sei produttori di bioetanolo degli USA («campione USA»).

(11)

Durante l’inchiesta è risultato che la produzione di un produttore inserito nel campione USA non era esportata nell’Unione durante il PI. Tale società è stata pertanto esclusa dal campione.

(12)

Malgrado il fatto che gli altri produttori inseriti nel campione abbiano menzionato le esportazioni verso l’Unione di bioetanolo nel questionario di campionamento ricevuto, l’inchiesta ha dimostrato che nessuno di essi esportava bioetanolo direttamente nel mercato dell’Unione. I produttori lo vendevano infatti ad operatori commerciali/miscelatori statunitensi che lo miscelavano con la benzina e lo rivendevano nel mercato interno o lo esportavano, in particolare verso l’Unione. Nel corso dell’inchiesta in loco, è risultato chiaro che in realtà, contrariamente all’impressione ricavata dalle informazioni fornite dai produttori americani inclusi nel campione nei loro questionari di campionamento, essi non sapevano in modo sistematico se la loro produzione era destinata al mercato dell’Unione o a qualunque altro mercato, compreso il mercato americano, e non erano a conoscenza dei prezzi di vendita praticati dagli operatori commerciali/dai soggetti che effettuavano la miscelazione. Ciò significa in concreto che i produttori americani di bioetanolo non sono gli esportatori del prodotto in questione verso l’Unione. Gli esportatori sono infatti gli operatori commerciali/i soggetti che effettuano la miscelazione. I dati raccolti e verificati a livello del campione USA nella fase provvisoria non hanno pertanto consentito di stabilire se il bioetanolo americano era esportato nell’Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta.

(13)

Non è dunque stato possibile istituire alcuna misura antidumping in questa fase.

(14)

Per identificare le esportazioni di bioetanolo nell’Unione, il campione USA si è basato principalmente sui dati forniti dai miscelatori/operatori commerciali indipendenti che non sono stati oggetto dell’inchiesta nella fase provvisoria. Anche se in questa fase uno di questi operatori commerciali ha collaborato all’inchiesta e ha fornito informazioni complementari, tali informazioni non sono state sufficienti a stabilire in modo preciso e affidabile i dati necessari al calcolo dei margini di dumping.

(15)

Per completare l’inchiesta relativa al dumping, si è quindi ritenuto necessario basarsi piuttosto sui dati degli operatori commerciali e dei miscelatori che hanno effettivamente esportato il prodotto in questione nell’Unione.

(16)

Sono stati quindi inviati questionari antidumping agli otto principali operatori commerciali/miscelatori degli Stati Uniti identificati nel corso dell’inchiesta sul campione USA. Questi operatori commerciali/miscelatori rappresentano più del 90 % delle esportazioni totali di bioetanolo verso l’Unione. Due di essi hanno accettato di collaborare all’inchiesta, le loro esportazioni rappresentano circa il 51 % delle esportazioni totali di bioetanolo nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

1.2.2.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(17)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori dell’Unione, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

(18)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha annunciato di aver selezionato un campione provvisorio di produttori dell’Unione («campione UE»). Questo campione comprendeva cinque società e gruppi tra i 19 produttori dell’Unione che erano conosciuti prima dell’apertura dell’inchiesta. Il campione è stato costituito sulla base del volume di produzione di bioetanolo nel corso del periodo dell’inchiesta e dell’ubicazione dei produttori noti. Esso rappresentava il 48 % della produzione totale stimata dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(19)

L’inchiesta ha tuttavia evidenziato che i gruppi inseriti nel campione UE erano composti da un gran numero di società o di entità uniche che fabbricavano e vendevano il prodotto simile. Nella fattispecie, sarebbe stato necessario effettuare l’inchiesta su 13 società, ma ciò era impossibile entro il termine previsto. Si è quindi deciso di riesaminare i dati disponibili al fine di selezionare un campione rappresentativo. Si è considerato che il campione dovesse essere costituito sulla base delle singole entità aventi i maggiori volumi di produzione nell’Unione e all’interno dei gruppi, facendo in modo di garantire una certa ripartizione geografica dei produttori dell’Unione.

(20)

È stato pertanto costituito un campione definitivo UE comprendente sei produttori individuali sulla base della rappresentatività in termine di volumi di produzione e di vendita di bioetanolo durante il PI, nonché sulla base dell’ubicazione geografica. Questi produttori aventi sede in Belgio, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito, Svezia e Germania rappresentano il 36 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 44 % della produzione totale dichiarata dalle società che hanno inviato dati ai fini della selezione del campione. Questo campione è stato considerato rappresentativo per l’esame dell’eventuale pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.

(21)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’adeguatezza di questa scelta.

(22)

Alcune parti hanno sostenuto che il campione UE fosse meno rappresentativo di quello inizialmente costituito e che comprendesse gruppi interi. Dal loro punto di vista, un’analisi obiettiva della situazione dell’industria dell’Unione non era possibile se non inserendo nel campione tutte le società che facevano parte di gruppi. Sostenevano in particolare che costi e ricavi potevano essere attribuiti, nell’ambito di un gruppo, a talune società che non erano oggetto di visite di verifica e rischiavano pertanto di non essere prese in considerazione nell’analisi del pregiudizio.

(23)

A tale proposito è opportuno rilevare che la Commissione ha debitamente esaminato e analizzato i dati forniti da tutte le società, fossero esse o no inserite nel campione, e in particolare delle società che appartenevano a gruppi, al fine di garantire che la totalità dei costi e dei ricavi collegati alle attività di produzione e di vendita delle società inserite nel campione fosse pienamente e correttamente presa in considerazione nell’analisi del pregiudizio.

(24)

Alcune parti hanno contestato l’inserimento nel campione di produttori dell’Unione che si trovavano in fase di avvio. Hanno fatto osservare inoltre che una società con importanti capacità inutilizzate nel 2011 e situate in uno Stato membro che non ha recepito la direttiva sulle energie rinnovabili (4) non avrebbe dovuto essere inserita nel campione. Si è inoltre aggiunto che, se queste società dovevano essere inserite nel campione, avrebbero dovuto adeguare i loro dati al fine di tener conto di queste circostanze eccezionali.

(25)

Si è considerato che il fatto che tali società abbiano avviato o ripreso le loro attività di recente non osta al loro inserimento nel campione. Tale inserimento non è contrario ai criteri di selezione di un campione definiti all’articolo 17 del regolamento di base. Per quanto riguarda l’adeguamento dei dati comunicati da queste società, le parti non hanno fornito alcun elemento particolare né elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni, e neppure indicazioni sul modo in cui occorreva effettuare tale adeguamento.

(26)

Inoltre, l’inchiesta non ha consentito di identificare costi (come ad esempio gli ammortamenti accelerati) che dovrebbero essere adeguati al fine di correggere un’eventuale distorsione collegata all’avvio dell’attività. La domanda è stata pertanto respinta.

(27)

Alcune parti hanno inoltre contestato l’esclusione di una società che era stata provvisoriamente selezionata nel campione UE e che è situata in uno Stato membro caratterizzato da volumi importanti di consumo e di produzione di bioetanolo. Hanno sostenuto che la situazione economica di questa società era buona e hanno suggerito che questo era il motivo per cui era stata esclusa dal campione. Hanno inoltre sostenuto che la selezione del campione era stata falsata allo scopo di constatare un pregiudizio. Secondo queste parti, la Commissione avrebbe dovuto inviare mini questionari a tutti i produttori al fine di raccogliere i dati pertinenti per la costituzione del campione.

(28)

Per quanto riguarda l’invio di mini questionari, è opportuno ricordare che, prima di costituire il campione, la Commissione aveva chiesto informazioni a tutti i produttori dell’Unione notoriamente interessati, al fine di raccogliere i dati pertinenti per la selezione del campione. Come indicato al punto 5.2.1 dell’avviso di apertura, queste informazioni sono state disponibili a decorrere dalla data di apertura dell’inchiesta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e non rivelavano la situazione economica di coloro che hanno risposto. Di conseguenza, la Commissione disponeva di informazioni pertinenti sufficienti per selezionare un campione rappresentativo rispettando i criteri dell’articolo 17 del regolamento di base, ma non ha potuto effettuare una selezione delle società orientata sui risultati economici. Le obiezioni di cui sopra sono state pertanto respinte.

(29)

Si è infine sostenuto che il campione avrebbe dovuto comprendere società che producevano bioetanolo a partire da barbabietole da zucchero, considerando che la produzione effettuata a partire da questa materia prima può essere molto più redditizia della produzione, ad esempio, che utilizza il grano. Questo argomento non è stato sostenuto da elementi di prova, ma dalle informazioni disponibili risulta che il bioetanolo prodotto a partire da barbabietole da zucchero rappresenta solo una piccola parte della produzione totale dell’Unione, dell’ordine del 12 % nel 2011, e che due società inserite nel campione utilizzano in parte questa materia prima per produrre il bioetanolo. L’argomento è stato pertanto respinto.

(30)

Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che il campione selezionato nel modo sopradescritto ai fini dell’analisi del pregiudizio fosse rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.2.3.   Campionamento degli importatori indipendenti

(31)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori coinvolti nel procedimento, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

(32)

Soltanto tre importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione entro la scadenza indicata nell’avviso di apertura. In considerazione del numero limitato di importatori che hanno collaborato, il campionamento non è stato ritenuto necessario.

1.2.4.   Risposte al questionario e verifiche

(33)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. I questionari sono quindi stati inviati ai produttori/esportatori degli USA inclusi nel campione, ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ai tre importatori indipendenti dell’Unione che hanno collaborato e a tutti gli utilizzatori notoriamente interessati all’inchiesta.

(34)

Sono state ricevute risposte dai produttori/esportatori degli Stati Uniti inclusi nel campione, dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, da due importatori indipendenti e da quattro utilizzatori.

(35)

La Commissione ha esaminato e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e ritenute necessarie ai fini della determinazione definitiva del dumping, del pregiudizio derivante e dell’interesse dell’Unione.

(36)

Le visite di verifica sono state effettuate nei locali delle seguenti società:

 

Produttori/esportatori stabiliti negli Stati Uniti

Marquis Energy LLC, Hennepin, Illinois,

Patriot Renewable Fuels LLC, Annawan, Illinois,

Platinum Ethanol LLC, Arthur, Iowa,

Plymouth Energy Company LLC, Merrill, Iowa,

POET LLC, Wichita, Kansas and Sioux Falls, South Dakota,

 

Operatore commerciale indipendente stabilito negli Stati Uniti

Bio Urja Trading LLC, Houston, Texas,

 

Operatore commerciale collegato in Svizzera

Cargill International SA, Ginevra,

 

Produttori dell’Unione

Abengoa Energy Netherlands B.V., Rotterdam, Paesi Bassi,

BioWanze, S.A., Wanze, Belgio,

Crop Energies Bioethanol GmbH, Mannheim, Germania,

Ensus, Yarm, Regno Unito,

Lantmännen Energi/Agroetanol, Norrköping, Svezia,

Tereos BENP, Lillebonne, Francia,

 

Importatori indipendenti nell’Unione

Shell Trading Rotterdam B.V., Rotterdam, Paesi Bassi,

Greenergy Fuels Limited, Londra, Regno Unito,

 

Utilizzatori nell’Unione

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. Rotterdam, Paesi Bassi.

1.3.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(37)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio si è svolta tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011. L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio si è svolto tra il gennaio 2008 e la fine del PI («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(38)

Il prodotto in esame è il bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcool etilico derivato da prodotti agricoli (secondo l’elenco contenuto nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcool etilico derivato da prodotti agricoli (secondo l’elenco contenuto nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcool etilico superiore al 10 % (v/v) originario degli USA, attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 e ex 3824 90 97.

(39)

Il bioetanolo può essere prodotto da varie materie agricole, come canna da zucchero, barbabietola da zucchero, patate, manioca e mais. Negli USA vige la seguente distinzione a seconda del tipo di materia prima:

a)

il biocarburante convenzionale (prodotto soprattutto con mais e chiamato etanolo di mais) che viene definito un carburante rinnovabile derivato dall’amido di mais prodotto da impianti di cui è stata avviata la costruzione dopo la data di entrata in vigore dell’Energy Independence and Security Act nel dicembre 2007 (5) e che in futuro dovranno realizzare una riduzione del 20 % delle emissioni di gas serra («GHG») rispetto al ciclo di vita delle emissioni di riferimento GHG della benzina e del diesel;

b)

il biocarburante avanzato, definito un carburante rinnovabile diverso dall’etanolo derivato dall'amido di mais, viene prodotto da biomasse rinnovabili; il ciclo di vita delle sue emissioni GHG, secondo quanto disposto dall’ente amministratore della legge sulla politica energetica (Energy Policy Act — EPA) le rende inferiori almeno del 50 % alle emissioni GHG di riferimento. Il termine comprende anche i «biocarburanti cellulosici» come il bioetanolo e il «diesel basato sulla biomassa.» Il programma per i biocarburanti avanzati comprende il piano per i biocarburanti cellulosici, il diesel basato sulla biomassa e i biocarburanti avanzati non differenziati.

(40)

Più specificamente, il biocarburante cellulosico (6) viene definito un combustibile rinnovabile derivato da qualsiasi cellulosa, emicellulosa o lignina che deriva da biomasse rinnovabili; il ciclo di vita delle sue emissioni GHG, secondo quanto disposto dall’ente amministratore della legge sulla politica energetica («EPA»), le rende inferiori almeno del 60 % alle emissioni GHG di riferimento. Tra i biocarburanti cellulosici si annovera il bioetanolo. Esistono ricerche e progetti pilota ampiamente sostenuti dal governo federale statunitense per la produzione di biocarburanti avanzati e in particolare di bioetanolo cellulosico, prodotti soprattutto da scarti agricoli e forestali. Secondo i dati disponibili pubblicamente negli Stati Uniti e quanto dichiarato da alcuni funzionari di questo paese (7) la produzione di questo tipo di biocarburante, nel 2014, raggiungerà circa 4 miliardi di litri, per superare i 50 miliardi di litri entro il 2021. La produzione di bioetanolo cellulosico è stata trascurabile nel periodo dell’inchiesta.

(41)

Nel periodo dell’inchiesta il mais ha rappresentato la principale materia prima utilizzata negli USA, mentre la principale materia prima usata nell’Unione è il frumento.

(42)

L’inchiesta ha dimostrato che generalmente il bioetanolo viene venduto puro a operatori commerciali/soggetti che lo miscelano (8) con la benzina, soprattutto per produrre miscele ad alto tenore che vengono esportate o vendute nel mercato interno per l’ulteriore miscelazione e il consumo. La miscelazione non è un’attività molto complessa e può essere effettuata in serbatoi speciali aggiungendo le percentuali desiderate di bioetanolo e benzina.

(43)

Per identificare i vari tipi di bioetanolo e di miscele di bioetanolo utilizzate in tutto il mondo, le miscele di etanolo combustibile sono contrassegnate da numeri preceduti dalla lettera «E» che indicano la percentuale di etanolo combustibile contenuta nella miscela. Per esempio, l’E85 è composto da etanolo anidro all’85 % e benzina al 15 %. Le miscele a basso tenore di etanolo, dall’E5 all’E25, sono note anche come miscele benzina-alcole, benché a livello internazionale l’uso più comune del termine benzina-alcole si riferisca alla miscela E10. Le miscele E10 o inferiori venivano utilizzate in più di 20 paesi in tutto il mondo prima del 2011; in questo gli USA hanno svolto un ruolo leader, dal momento che quasi tutta la benzina venduta al dettaglio nel 2010 era miscelata con etanolo al 10 %.

(44)

L’inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di bioetanolo vengono considerati biocarburanti nell’ambito del vigente RFS1 (National Renewable Fuel Standard program –— Programma di standard nazionali per i carburanti rinnovabili) istituito nel quadro della legge del 2005 sulla politica energetica (Energy Policy Act), che ha modificato la legge sull’aria pulita (Clean Air Act) istituendo il primo standard nazionale per i carburanti rinnovabili. Il congresso statunitense ha attribuito all’agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) il mandato di coordinarsi con il ministero dell’energia, il ministero dell’agricoltura e le parti interessate per elaborare e attuare questo programma.

(45)

In seguito alla politica energetica adottata negli USA, dal 2005 questo paese è diventato il maggior produttore mondiale di bioetanolo e ha fornito il 57,5 % della produzione globale. Nel 2009, i requisiti stabiliti nel quadro dell’EPA hanno garantito una produzione di almeno 11 miliardi di galloni USA di carburanti rinnovabili, per rispettare in particolare gli obiettivi fissati dalla legge sull’Indipendenza e la sicurezza energetica (Energy Independence and Security Act) del 2007. L’ampia produzione ha consentito inoltre ai produttori degli Stati Uniti di divenire esportatori di bioetanolo in altri mercati, compresa l’Unione.

(46)

Sulla base di fonti ufficiali, informazioni di mercato e dati pubblici (9), tutti i tipi di bioetanolo e il bioetanolo contenuto nelle miscele, ossia le miscele di bioetanolo con benzina minerale, secondo quanto indicato al precedente considerando 43, che vengono prodotti e venduti negli USA ed esportati, sono ritenuti carburanti di bioetanolo e fanno parte di un pacchetto legislativo sull’efficienza energetica, l’energia rinnovabile e i carburanti alternativi negli USA.

(47)

A quanto risulta, tutti i tipi di bioetanolo e il bioetanolo contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate nella produzione o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.

(48)

Alcune delle parti hanno sostenuto che la definizione del prodotto in esame non era chiara, soprattutto perché non consentiva di distinguere il bioetanolo utilizzato come carburante da quello destinato ad altri usi. Secondo loro quindi l’inchiesta avrebbe dovuto trattare l’etanolo per tutti gli usi e quello proveniente da tutte le diverse fonti, tra cui l’etanolo sintetico, che è in concorrenza con il bioetanolo per usi industriali.

(49)

Un’altra parte ha dichiarato il contrario, ossia che l’inchiesta avrebbe dovuto trattare soltanto il bioetanolo utilizzato come carburante, escludendo il bioetanolo per usi industriali.

(50)

In tale contesto, si è osservato che il prodotto in esame deve essere definito soprattutto a seconda delle sue caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e non a seconda degli usi o delle applicazioni. Un prodotto per cui esistano applicazioni diverse può certamente avere caratteristiche di base uguali o simili indipendentemente dall’utilizzo successivo, e a certe condizioni potrebbe essere necessario approfondire l’analisi della definizione del prodotto e del suo campo di utilizzo alla luce della specificità dell’industria e del mercato.

(51)

Nel caso specifico è risultato evidente che l’avviso di apertura non intendeva includere l’etanolo sintetico nella definizione del prodotto. L’etanolo sintetico ha caratteristiche diverse dal bioetanolo e non corrisponde ai criteri citati per la definizione del prodotto in esame. Nessun produttore attivo soprattutto nella fabbricazione di tale prodotto ha preso parte all’inchiesta. Quindi, l’etanolo sintetico non può essere incluso nella definizione del prodotto in esame e rimane fuori dal campo dell’inchiesta. Contrariamente a quanto hanno suggerito alcune parti, questo chiarimento non comporta la modifica dell’ambito dell’inchiesta o della definizione del prodotto in esame e non ha alcuna incidenza sulla qualità dei dati utilizzati.

(52)

Il bioetanolo utilizzato come carburante e il bioetanolo destinato ad altre applicazioni possono presentare caratteristiche simili. Tuttavia, nel corso dell’inchiesta, il dumping è stato esaminato a livello degli operatori degli Stati Uniti che hanno prodotto o miscelato bioetanolo utilizzato come carburante, vale a dire bioetanolo destinato ad essere integrato in una miscela di carburante. L’inchiesta presso i produttori dell’Unione si è inoltre concentrata esclusivamente sul bioetanolo utilizzato come carburante. Di conseguenza, il bioetanolo destinato ad applicazioni diverse dal carburante non dovrebbe essere coperto dalla presente inchiesta.

(53)

Gli importatori che non utilizzeranno il bioetanolo importato dagli Stati Uniti come carburante hanno la possibilità di presentare una dichiarazione conformemente alle disposizioni relative alla destinazione particolare contenute negli articoli da 291 a 300 delle disposizioni d’applicazione del Codice delle dogane dell’Unione (10).

2.2.   Prodotto simile

(54)

È emerso che il bioetanolo prodotto dall’industria dell’Unione e venduto nel mercato dell’Unione presenta caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base simili a quelle del bioetanolo esportato dagli USA verso l’Unione.

(55)

Come risulta dal precedente considerando 39, il bioetanolo può essere prodotto da diverse materia prime. L’inchiesta tuttavia non ha mostrato che le materie prime utilizzate avrebbero causato differenze nel prodotto finale. È emerso che il prodotto in esame fabbricato negli USA, in particolare a partire dal mais, ed esportato nell’Unione è intercambiabile con quello fabbricato e venduto nell’Unione da produttori dell’Unione. Inoltre, non ci sono differenze significative negli usi e nella percezione degli operatori e degli utilizzatori nel mercato del bioetanolo.

(56)

È confermato pertanto che il bioetanolo prodotto e venduto nell’Unione e il prodotto in esame esportato dagli USA sono da considerare simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(57)

Alcuni produttori americani inclusi nel campione hanno sostenuto che il bioetanolo prodotto e venduto sul mercato degli Stati Uniti non è simile al prodotto in esame, poiché non corrisponde strettamente alla definizione del prodotto che figura nell’avviso di apertura. Effettivamente, i tipi di bioetanolo venduti sul mercato degli Stati Uniti hanno un tenore di acqua superiore alla soglia dello 0,3 % e corrispondono alla norma americana (ASTM) piuttosto che alla norma EN 15376.

(58)

L’inchiesta ha tuttavia mostrato che il bioetanolo prodotto per essere venduto sul mercato degli Stati Uniti presenta essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base del prodotto in esame. L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che il prodotto simile non deve necessariamente essere simile sotto tutti gli aspetti, ma può essere un prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato. È questo il caso del bioetanolo venduto sul mercato degli Stati Uniti e del bioetanolo esportato verso l’Unione. Esistono precedenti in cui i prodotti sono stati considerati come simili al prodotto in esame malgrado alcune differenze (11).

(59)

Si è quindi deciso di rivedere la conclusione provvisoria e di considerare che il bioetanolo corrispondente alla norma ASTM venduto sul mercato degli Stati Uniti e il prodotto in esame sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Introduzione

(60)

Come chiarito nei precedenti considerando da 6 a 16, al fine di esaminare l’eventuale esistenza del dumping, l’inchiesta verte da un lato sui produttori di bioetanolo e, dall’altro, sugli operatori commerciali/miscelatori che esportavano il prodotto in esame nel mercato dell’Unione.

(61)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile, il nome del paese fornitore interessato.

(62)

Alcuni produttori hanno affermato che era possibile identificare i loro prodotti e ricostruire il loro percorso quando erano venduti ad operatori degli Stati Uniti per l’esportazione, in particolare verso l’Unione. Essi hanno fatto riferimento alla procedura di certificazione prevista dalla direttiva sulle energie rinnovabili, ma non sono stati in grado di stabilire, in particolare, il collegamento tra le loro vendite sul mercato USA e le esportazioni verso l’UE realizzate da altri operatori. Come indicato ai considerando 12 e 63, questi produttori non erano neppure a conoscenza del livello dei prezzi all’esportazione vero l’Unione.

(63)

Nella fattispecie, si è constatato che la struttura dell’industria del bioetanolo e il modo in cui il prodotto in esame era fabbricato e venduto nel mercato degli Stati Uniti ed esportato nell’Unione rendevano impraticabile la determinazione di margini di dumping individuali per i produttori USA. Più specificamente, i produttori del campione USA non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione e gli operatori commerciali/miscelatori che sono stati sottoposti all’inchiesta si procuravano il bioetanolo presso vari produttori, lo miscelavano e lo vendevano, in particolare esportandolo nell’Unione; non è quindi possibile, contrariamente a quanto affermato dalle parti sopra citate, ricostituire individualmente il percorso di tutti gli acquisti e confrontare i valori normali con i prezzi all’esportazione corrispondenti e non è possibile identificare il produttore al momento dell’esportazione verso l’Unione. In altre parole, ogni carico destinato all’UE conteneva bioetanolo prodotto da diversi produttori USA e non unicamente da produttori inclusi nel campione USA. L’inchiesta ha inoltre mostrato che il livello di prezzo fatturato dai produttori inclusi nel campione USA ai loro clienti negli Stati Uniti non corrispondeva al prezzo pagato o da pagare per il prodotto in esame quando era esportato verso l’Unione.

(64)

Di conseguenza, si è ritenuto necessario stabilire un margine di dumping a livello nazionale.

3.2.   Valore normale

(65)

Per determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo verificato se le vendite interne del prodotto in esame a clienti indipendenti effettuate dai due operatori commerciali/miscelatori che hanno collaborato costituivano volumi rappresentativi, vale a dire se il volume totale di queste vendite rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(66)

Considerando che le vendite del prodotto simile nel mercato interno sono state effettuate in quantità sufficienti, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo pagato o da pagare ai due operatori commerciali/miscelatori sopramenzionati, nel corso di operazioni commerciali normali, da clienti indipendenti negli Stati Uniti.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(67)

Gli operatori commerciali/miscelatori che hanno collaborato hanno fornito dati che hanno consentito di determinare un prezzo all’esportazione sulla base dei loro prezzi effettivamente pagati o da pagare, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Nel caso delle operazioni vertenti su importazioni nell’Unione effettuate attraverso una società commerciale collegata, il prezzo all’esportazione è stato costruito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(68)

Per quanto riguarda le vendite realizzate attraverso l’operatore commerciale collegato, stabilito in Svizzera, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali non sono state detratte dal prezzo all’esportazione, poiché esse non sono state considerate come costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita nell’Unione. L’inchiesta ha mostrato che l’attività principale dell’operatore commerciale collegato consisteva nel gestire la tesoreria per l’unità commerciale «zucchero», alla quale appartengono i biocarburanti, e nel garantire la copertura dei rischi inerenti alle attività agricole mediante la conclusione di contratti derivati, sia fuori mercato che sui mercati finanziari organizzati.

(69)

Alcuni produttori americani hanno sostenuto che le istituzioni seguivano la prassi costante di prendere come prezzo all’esportazione per il calcolo del dumping il prezzo di vendita fatturato dall’esportatore al primo cliente indipendente. In questo caso, tale prezzo sarebbe il prezzo di vendita praticato dai produttori degli Stati Uniti nei confronti degli operatori commerciali/miscelatori indipendenti del loro paese. Tuttavia, com’è stato chiarito ai precedenti considerando 62 e 63, nessun produttore americano di bioetanolo ha esportato il prodotto in esame nell’Unione, né era a conoscenza del prezzo delle esportazioni verso l’Unione. Di conseguenza, il loro prezzo interno non può essere utilizzato perché non si tratta del prezzo all’esportazione pagato o da pagare per il prodotto in esame nell’Unione. Questa argomentazione non può quindi essere accolta.

3.4.   Confronto

(70)

Il confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo all’esportazione medio ponderato per tipo di prodotto stabilito per gli operatori commerciali/miscelatori che hanno collaborato è stato effettuato a livello franco fabbrica, tenendo conto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze constatate nei fattori di cui è stata dimostrata l’influenza sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Uno degli operatori commerciali/miscelatori ha preteso che i dati relativi alle vendite sul mercato interno non erano rappresentativi. Considerando che gli operatori commerciali/miscelatori non hanno comunicato dati sull’insieme delle vendite interne, il calcolo è stato effettuato sulla base dei dati forniti nelle risposte al questionario e durante le visite in loco.

(71)

Uno degli operatori commerciali/miscelatori ha sostenuto che il calcolo delle vendite interne dovrebbe basarsi sui dati relativi al mercato a pronti del NYMEX. La Commissione ritiene che i dati verificati provenienti dai due operatori commerciali/miscelatori siano più affidabili.

(72)

A tale scopo, si è debitamente tenuto conto, sottoforma di adeguamenti, delle differenze nelle spese di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico e degli eventuali costi accessori.

(73)

Il prodotto in esame e il prodotto simile presentano la particolarità che gli operatori commerciali/miscelatori hanno ricevuto, durante il periodo dell’inchiesta, una sovvenzione principalmente sotto forma di crediti di accisa sulle loro vendite di miscele di bioetanolo. Il metodo utilizzato per stabilire il valore normale e il prezzo all’esportazione è un metodo che tiene conto pienamente dei prezzi di vendita effettivi, sia nel mercato interno che all’esportazione, degli operatori commerciali/miscelatori. Di conseguenza, un confronto tra le vendite realizzate dagli operatori commerciali/miscelatori nel mercato degli Stati Uniti e i prezzi praticati dagli operatori commerciali/miscelatori per le esportazioni nell’UE, al fine di calcolare il livello di dumping sul prodotto in esame, elimina gli effetti eventuali della sovvenzione sui prezzi, poiché tale sovvenzione influenza nella stessa misura le vendite interne e le vendite all’esportazione durante il periodo dell’inchiesta. Un operatore economico/miscelatore ha affermato di non aver ricevuto sovvenzioni per le sue vendite interne. Non ha tuttavia fornito prove a sostegno della sua affermazione che, d’altro canto, si concilia difficilmente con le informazioni comunicate dalle autorità USA in merito all’utilizzazione della sovvenzione.

3.5.   Dumping

(74)

Come prevede l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto è stato confrontato al prezzo all’esportazione medio ponderato del tipo corrispondente del prodotto in esame. Sulla base di tale confronto, si è constatato che gli operatori commerciali/miscelatori indipendenti avevano effettivamente adottato pratiche di dumping.

(75)

Il margine di dumping medio ponderato del 9,5 % è stato stabilito sulla base dei dati aggregati degli operatori commerciali/miscelatori che hanno collaborato e corrisponde al margine di dumping stabilito a livello nazionale per gli Stati Uniti.

(76)

Alcuni produttori americani inseriti nel campione hanno fatto sapere che in caso di istituzione di misure antidumping definitive, si aspettavano di ottenere l’aliquota del dazio individuale. Alla luce del contenuto dei considerando da 6 a 16 e del ragionamento esposto nei considerando da 60 a 64, tale richiesta non può essere accolta: l’inchiesta ha infatti confermato che per questi operatori, in particolare per il fatto che essi non hanno effettuato alcuna esportazione verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta, non era possibile ricostruire il percorso dei loro prodotti esportati verso l’Unione, né essi avevano in generale alcuna idea della data delle esportazioni o del prezzo pagato o da pagare dagli importatori dell’Unione. Di conseguenza, non era possibile stabilire per loro in modo affidabile un prezzo all’esportazione e un margine di dumping.

(77)

Alcuni produttori hanno chiesto ulteriori informazioni sul calcolo del dumping effettuato per quanto riguarda i due operatori commerciali/miscelatori che hanno collaborato. A tale proposito è opportuno considerare che, da un lato, le informazioni richieste contengono elementi che rientrano nel segreto commerciale e non possono quindi essere comunicate a parti diverse dalla parte interessata e, d’altro lato, che le istituzioni seguono la prassi costante di comunicare a tutte le parti il metodo generale seguito per determinare il dumping senza i dati individuali utilizzati nei calcoli. Tale metodo è stato descritto nel documento di informazione generale inviato a tutte le parti.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

(78)

La produzione dell’Unione è stata stabilita sulla base di una relazione sul mercato inviata dal denunciante durante l’inchiesta. La produzione totale dell’Unione per il prodotto simile, così come indicata nella relazione, è stata confrontata con le informazioni fornite da 17 produttori dell’Unione che hanno collaborato. È stata constatata una piccola differenza di circa il 5 % tra i due gruppi di dati. Ciò si spiega con il fatto che diversi produttori dell’Unione di dimensioni relativamente piccole e che non hanno collaborato non hanno comunicato informazioni sulla produzione. Su questa base, la produzione totale dell’Unione è stata stimata a 3,42 milioni di tonnellate durante il periodo dell’inchiesta. I produttori dell’Unione che rappresentano la produzione totale dell’Unione costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno pertanto d’ora in poi denominati «industria dell’Unione».

4.2.   Consumo dell’Unione

(79)

Il consumo dell’Unione è stato stabilito sulla base della produzione totale dell’Unione, alla quale è stato aggiunto il volume delle importazioni originarie dei paesi terzi, determinato sulla base delle migliori statistiche disponibili, da cui sono stati detratti la variazione degli stock e le esportazioni dell’industria dell’Unione, secondo le cifre comunicate da quest’ultima. Alcune parti hanno sostenuto che le statistiche utilizzate per stabilire il consumo non erano complete poiché non sono state prese in considerazione grandi importazioni di bioetanolo provenienti da altri paesi terzi, in particolare durante il periodo dell’inchiesta. Hanno inoltre sostenuto che il volume delle importazioni provenienti dagli Stati Uniti era stato sovrastimato dalla Commissione e che le cifre relative al consumo e alla quota di mercato non erano pertanto affidabili.

(80)

Questi argomenti sono stati analizzati e confrontati con le informazioni disponibili. Per quanto riguarda le importazioni originarie di altri paesi, le parti non hanno fornito alcun elemento di prova concernente i volumi delle importazioni del prodotto in esame. Malgrado ciò, le importazioni originarie di altri paesi sono state prese in considerazione nella stima delle importazioni. D’altro canto, dal momento che è stato evidenziato un errore materiale della stima del volume importazioni provenienti dagli Stati Uniti durante il periodo dell’inchiesta, tale volume è stato rivalutato e se necessario adeguato. Ciò non ha tuttavia alcun impatto sulle conclusioni delle valutazioni del pregiudizio e del nesso di causalità.

(81)

Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame, è opportuno sottolineare che non vi è un codice specifico nella nomenclatura combinata per tale prodotto. Inoltre, i codici della nomenclatura combinata sotto i quali il prodotto in esame può essere dichiarato alle autorità doganali comprendono altri prodotti, oltre al prodotto in esame.

(82)

Per quanto riguarda le importazioni di miscele di bioetanolo, le risposte (verificate) al questionario fornite dagli importatori indipendenti hanno evidenziato che la maggior parte delle importazioni è stata dichiarata in dogana sotto il codice TARIC 3824909799. Il volume delle importazioni non può tuttavia essere ottenuto direttamente da Eurostat poiché questo codice TARIC comprende, oltre al prodotto in esame, diversi prodotti chimici.

(83)

Per quanto riguarda le importazioni dichiarate sotto i codici 2207 10 00 e 2207 20 00 della nomenclatura combinata, non è stato possibile stabilire una distinzione tra il prodotto in esame e altri prodotti non coperti dall’inchiesta, in mancanza di informazioni sufficienti sul prodotto importato.

(84)

Di conseguenza, in mancanza di informazioni complete in Eurostat sulle importazioni, si è deciso di utilizzare anche altre fonti di informazioni ai fini della determinazione delle importazioni del prodotto in esame nel mercato dell’Unione.

(85)

Si è ritenuto che la base più affidabile per ottenere la migliore stima delle importazioni del prodotto in esame originario degli USA fossero le statistiche fornite dalla International Trade Commission (ITC) di questo paese. I volumi delle esportazioni dichiarate corrispondono ai codici della tariffa doganale americana 22071060 e 22072000.

(86)

È stato adottato un approccio ragionevole per stimare tali importazioni e tutte le quantità dichiarate dalla International Trade Commission sono state prese in considerazione per la determinazione delle esportazioni americane nel mercato dell’Unione.

(87)

La stima delle importazioni nell’Unione originarie del Brasile si è basata sulle fonti di informazione seguenti: le relazioni pubblicate dalla Renewable Fuels Agency del Regno Unito (agenzia competente in materia di carburanti rinnovabili) per le importazioni nel Regno Unito e i dati estratti dalla base di dati doganali particolareggiati sulle importazioni forniti dai Paesi Bassi, dalla Svezia, dalla Finlandia e da Eurostat. Per i Paesi Bassi, la Svezia e la Finlandia, il volume delle importazioni è stato stimato sulla base dei nomi degli importatori e degli esportatori e della descrizione del prodotto, quando questi elementi erano disponibili. È stato adottato un atteggiamento prudenziale nella stima di queste importazioni. Tutte le quantità dichiarate sono state prese in considerazione per il calcolo delle importazioni.

(88)

Infine, si è utilizzato anche Eurostat per stimare le importazioni residuali nell’Unione per gli Stati membri diversi da quelli menzionati al precedente considerando 87. È stato effettuato un adeguamento dei volumi d’importazione in funzione della percentuale di bioetanolo utilizzata come carburante nell’Unione. La fonte di questo adeguamento può essere reperita nella denuncia. La percentuale in questione è stata ottenuta a partire dal bilancio dell’alcool etilico pubblicato ogni anno dalla Commissione europea (12). La percentuale di bioetanolo utilizzata come carburante nell’Unione era del 54 % nel 2008, del 66 % nel 2009 e del 68 % nel 2010. La percentuale del 2010 è stata utilizzata al fine di stimare le importazioni corrispondenti effettuate durante il periodo dell’inchiesta.

(89)

Per la stima delle importazioni di altra origine, le fonti di informazione utilizzate sono state Eurostat e i dati estratti dalla base di dati doganali particolareggiati sulle importazioni forniti dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dalla Finlandia. È stata utilizzata la stessa metodologia per determinare le importazioni brasiliane.

(90)

Per quanto riguarda il calcolo del prezzo unitario medio CIF per le importazioni provenienti dagli USA e dal Brasile, la fonte delle informazioni sono i dati estratti dalla base di dati doganali particolareggiati sulle importazioni forniti dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dalla Finlandia. Per gli Stati Uniti, sono stati utilizzati anche i dati ricavati dalle risposte (verificate) al questionario e inviate dagli importatori indipendenti. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i prezzi medi CIF per il 2008 e il 2009 sono stati stimati sulla base del prezzo medio comunicato dalla ITC americana per gli anni in questione, espresso in rapporto al prezzo unitario medio CIF ottenuto per il 2010.

(91)

La variazione degli stock è stata stabilita sulla base delle informazioni sull’industria dell’Unione fornite dal denunciante.

(92)

Su questa base, il consumo dell’Unione ha avuto la seguente evoluzione:

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Produzione totale dell’Unione (in tonnellate) (A)

2 153 118

2 797 948

3 274 665

3 389 503

Totale delle importazioni provenienti da paesi terzi, compreso il paese in esame (in tonnellate) (B)

1 252 705

1 130 703

859 605

1 031 226

Totale delle esportazioni dell’industria dell’Unione verso paesi terzi (in tonnellate) (C)

26 263

41 023

53 085

59 633

Variazione degli stock (13) (in tonnellate) (C)

0

4 730

–8 415

–5 458

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

3 379 559

3 882 897

4 089 600

4 366 554

Indice: 2008 = 100

100

115

121

129

Fonti:

(A) relazione sul mercato; (B) Eurostat, International Trade Commission degli Stati Uniti, Renewable Fuels Agency del Regno Unito e base di dati doganali sulle importazioni dei Paesi Bassi, della Svezia e della Finlandia; (C) denuncia, risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, informazioni sull’industria dell’Unione fornite nella denuncia.

(93)

Nel corso del periodo considerato, il consumo dell’Unione è sensibilmente aumentato, (+ 29 %). Questo aumento è stato stimolato dall’attuazione, negli Stati membri, della direttiva sulle energie rinnovabili che ha stabilito obiettivi di crescita per quanto riguarda l’utilizzazione di energie rinnovabili.

4.3.   Importazioni nell’Unione provenienti dal paese in esame

4.3.1.   Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni provenienti dal paese in esame

(94)

In termini di volume, di quote di mercato e di prezzo, le importazioni nell’Unione provenienti dagli Stati Uniti hanno avuto la seguente evoluzione nel corso del periodo considerato:

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Volume delle importazioni provenienti dagli USA (in tonnellate) (A)

63 406

53 332

348 868

686 185

Indice: 2008 = 100

100

84

550

1 082

Quota di mercato (%)

1,9

1,4

8,5

15,7

Indice: 2008 = 100

100

73

454

837

Prezzo medio in EUR/tonnellate (B)

590,6

552,5

542,5

626,7

Indice: 2008 = 100

100

94

92

106

Fonti:

(A) volume delle esportazioni dichiarato dalla International Trade Commission degli Stati Uniti; (B) base di dati doganali sulle importazioni dei Paesi Bassi, della Svezia e della Finlandia, risposta al questionario (verificata) di un importatore indipendente.

(95)

Le importazioni provenienti dagli USA sono notevolmente aumentate in volume, passando da 63 406 tonnellate a 686 185 tonnellate durante il periodo considerato. Inoltre, la quota di mercato detenuta dagli esportatori americani nell’Unione è sensibilmente aumentata, passando dall’1,9 % al 15,7 % in questo periodo.

(96)

Anche se i prezzi medi delle esportazioni provenienti dagli Stati Uniti sono aumentati del 6 % durante il periodo considerato, i prezzi praticati dagli esportatori americani sono stati sistematicamente inferiori alla media dei prezzi dei produttori dell’Unione, come chiarito al successivo considerando 117. Questa sistematica sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori americani spiega la forte progressione della loro quota di mercato nel corso del periodo considerato.

4.3.2.   Sottoquotazione dei prezzi delle importazioni provenienti dal paese in esame

(97)

Ai fini della valutazione della sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell’inchiesta, i prezzi di vendita medi ponderati per tipo di prodotto fatturati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione a clienti indipendenti nel mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica, sono stati confrontati ai prezzi medi ponderati corrispondenti per tipo di prodotto fatturati dagli esportatori americani al primo cliente indipendente nel mercato dell’Unione, stabiliti su una base CIF. Al fine di permettere un confronto di prezzi equo, sono stati applicati ai prezzi americani gli adeguamenti appropriati per tener conto dei dazi doganali esistenti e dei costi successivi all’importazione.

(98)

I risultati di questo confronto, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, evidenziano una sottoquotazione di prezzi costante dell’ordine del 5,6 % in media. Questa sottoquotazione dei prezzi indica la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni provenienti dal paese in esame nel mercato dell’Unione, in particolare durante il periodo dell’inchiesta.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Note preliminari

(99)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’impatto delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici che consentono di valutare la situazione di questa industria durante il periodo considerato.

(100)

L’analisi del pregiudizio per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, come la produzione, le capacità di produzione e la loro utilizzazione, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, gli stock, l’occupazione, la produttività e la portata del margine di dumping, si basa sui dati concernenti l’industria dell’Unione nel suo insieme forniti da ePURE.

(101)

L’analisi del pregiudizio per quanto riguarda gli indicatori microeconomici, come i prezzi, la redditività, il flusso di liquidità, gli investimenti, il rendimento degli investimenti, la capacità di mobilitare capitale, i salari e gli stock, è stata fatta sulla base dei dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nelle loro risposte (verificate) al questionario.

(102)

L’industria del bioetanolo è ancora in fase di avvio nell’Unione. Le società hanno recentemente investito in nuovi impianti di produzione o hanno ampliato le capacità esistenti al fine di rispondere alla domanda crescente dell’Unione. Il fatto che nuovi produttori abbiano avviato la loro produzione durante il periodo considerato ha generato un’evoluzione positiva di indicatori come la produzione, le capacità di produzione, il volume delle vendite e l’occupazione.

(103)

L’inchiesta ha inoltre mostrato che questo tipo di industria ha bisogno di un certo tempo, dai due ai tre anni a partire dalla data di avvio, per raggiungere un livello normale di produzione.

4.4.2.   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione delle capacità

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Volume di produzione (in tonnellate)

2 153 118

2 797 948

3 274 665

3 389 503

Indice: 2008 = 100

100

130

152

157

Capacità di produzione (in tonnellate)

3 443 766

3 992 640

4 670 076

4 734 915

Indice: 2008 = 100

100

116

136

137

Utilizzazione delle capacità (%)

63

70

70

72

Indice: 2008 = 100

100

112

112

114

Fonte:

dati sull’industria dell’Unione forniti dal denunciante.

(104)

L’adozione della direttiva sulle energie rinnovabili è stata seguita da un aumento sensibile della produzione dell’Unione (circa + 57 %) nel corso del periodo considerato. Dal 2008 al 2010, la produzione dell’Unione è progredita del 36 %, ma in seguito la crescita è diminuita in modo significativo ed è stata solo del 3,5 % durante il periodo dell’inchiesta rispetto al 2010.

(105)

Le capacità di produzione sono aumentate del 37 % durante il periodo considerato e hanno seguito la stessa tendenza della produzione.

(106)

L’utilizzazione delle capacità è aumentata del 14 % durante il periodo considerato e questo aumento si è verificato all’inizio dello stesso periodo. Considerando che alcuni produttori dell’Unione erano in fase di avvio nel 2009, ci si aspettava che l’utilizzazione delle capacità continuasse a progredire, poiché occorrono normalmente dai due ai tre anni a partire dalla data di avvio per raggiungere un livello normale di produzione, come è stato spiegato nel precedente considerando 103. Ciò non si è tuttavia verificato.

(107)

L’inchiesta ha pertanto confermato che varie imprese dell’UE hanno iniziato le loro attività all’inizio o durante il periodo considerato a seguito della prevista pubblicazione della direttiva sulle energie rinnovabili, per cui si è constatata un’evoluzione favorevole, in particolare per gli indicatori di pregiudizio, soprattutto sino al 2010. Ma la situazione sul mercato dell’Unione è cambiata quando le importazioni oggetto di dumping provenienti dagli Stati Uniti sono considerevolmente aumentate nel 2010 e la crescita prevista dell’attività durante il periodo dell’inchiesta non si è concretizzata.

4.4.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Volume delle vendite (in tonnellate)

2 035 367

2 650 526

3 117 410

3 229 326

Indice: 2008 = 100

100

130

152

159

Quota di mercato (%)

60,2

68,3

76,2

74,0

Indice: 2008 = 100

100

113

126

122

Fonte:

dati sull’industria dell’Unione forniti dal denunciante.

(108)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 59 % e la quota di mercato è aumentata di 13,8 punti percentuali durante il periodo considerato. Il volume delle vendite è aumentato costantemente tra il 2008 e il 2010, ma tra il 2010 e il periodo dell’inchiesta è progredito meno del consumo, che è aumentato in questo periodo del 6,8 %.

(109)

Inoltre, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata sino al 2010 e poi è diminuita durante il periodo dell’inchiesta. Tra il 2010 e il periodo dell’inchiesta, l’industria dell’Unione ha perduto 2,2 punti percentuali, mentre le importazioni provenienti dagli Stati Uniti hanno raddoppiato la loro quota di mercato, guadagnando 7,2 punti percentuali.

4.4.4.   Crescita

(110)

Il consumo dell’Unione è notevolmente aumentato (+ 29,2 %) durante il periodo considerato. Anche se il volume delle vendite e la quota di mercato sono a loro volta aumentati durante questo periodo, l’industria dell’Unione non ha tratto pieno vantaggio da questa crescita del consumo, in particolare a partire dal 2010. Dal 2010 e sino al periodo dell’inchiesta, la crescita del volume delle vendite dell’industria dell’Unione è rallentata e la sua quota di mercato è diminuita rispetto agli anni precedenti.

(111)

Varie parti hanno sostenuto che il profilo di crescita di alcuni indicatori durante il periodo considerato non rifletteva la situazione di un’industria che ha subito un pregiudizio. Tuttavia, come chiarito in precedenza, l’inchiesta ha rivelato che il rallentamento della crescita dell’industria dell’Unione nel 2010 e durante il periodo dell’inchiesta ha coinciso con il rapido aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dagli USA.

4.4.5.   Occupazione e produttività

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Numero di lavoratori

2 331

2 419

2 523

2 552

Indice: 2008 = 100

100

104

108

109

Produttività

(unità/lavoratore)

924

1 157

1 298

1 328

Indice: 2008 = 100

100

125

141

144

Fonte:

dati sull’industria dell’Unione forniti dal denunciante.

(112)

L’occupazione è aumentata del 9 % nel periodo considerato. Più specificamente, è aumentata dell’8 % dal 2008 al 2010 ma solo dell’1 % durante il periodo dell’inchiesta. Questa evoluzione riflette quella delle capacità e della produzione nell’Unione.

(113)

La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione è stata misurata come la produzione per persona occupata in un anno. Essa è aumentata in modo significativo nel corso del periodo considerato (+ 44 %), riflettendo in tal modo l’effetto di apprendimento e dell’aumento di efficacia durante e dopo la fase di avvio.

4.4.6.   Entità del margine di dumping reale

(114)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame, l’impatto dei margini di dumping stabiliti durante il periodo dell’inchiesta sull’industria dell’Unione non può essere considerato trascurabile.

4.4.7.   Recupero dagli effetti di dumping precedenti

(115)

Questa questione non è pertinente nella fattispecie, in mancanza di effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.4.8.   Prezzi unitari medi dell’industria dell’Unione

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Prezzi unitari (EUR)

702,59

634,88

657,41

768,59

Indice: 2008 = 100

100

90

94

109

Fonte:

risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(116)

I prezzi dell’industria dell’Unione sono globalmente aumentati del 9 % durante il periodo considerato. Sono diminuiti nel 2009 rispetto al 2008, ma sono poi progressivamente aumentati sino alla fine del periodo dell’inchiesta. L’inchiesta ha tuttavia mostrato che gli aumenti dei prezzi non sono stati tali da consentire all’industria dell’Unione di coprire i suoi costi. Lo scarto tra i prezzi di vendita e i costi è continuato ad aumentare, in particolare durante il periodo dell’inchiesta. Questa situazione coincide con la maggiore presenza sul mercato dell’Unione di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dagli Stati Uniti.

(117)

L’inchiesta ha mostrato che i prezzi dell’industria dell’Unione sono rimasti superiori (sino a + 23 %) a quelli delle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA nel corso del periodo considerato.

4.4.9.   Redditività, flusso di liquidità, investimenti, rendimento degli investimenti e capacità di mobilitare capitali

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Utile netto al lordo delle imposte (EUR)

–33 305 225

1 343 823

–33 932 738

–82 070 168

Indice: 2008 = – 100

– 100

4

– 102

– 246

Redditività delle vendite dell’Unione (% vendite nette)

–11,65

0,33

–5,72

–9,74

Indice: 2008 = – 100

– 100

3

–49

–84

Flusso di liquidità (EUR)

–2 528 061

34 783 260

48 733 697

36 832 646

Indice: 2008 = – 100

– 100

1 376

1 928

1 457

Flusso di liquidità in % delle vendite dell’Unione a parti non collegate

–0,9

8,7

8,2

4,4

Indice: 2008 = – 100

– 100

980

930

494

Investimenti (EUR)

330 441 830

86 279 988

38 710 739

23 018 175

Indice: 2008 = 100

100

26

12

7

Rendimento degli investimenti (%)

–10

2

–88

– 357

Indice: 2008 = – 100

– 100

15

– 870

–3 538

Fonte:

risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(118)

La redditività dell’industria dell’Unione è stata stabilita sia in importi assoluti (utile netto al lordo delle imposte) sia esprimendo l’utile o la perdita netti al lordo delle imposte come percentuale del fatturato generato dalle vendite del prodotto simile. La redditività dell’industria dell’Unione è stata negativa durante il periodo considerato, tranne che nel 2009, anno in cui le imprese del campione hanno raggiunto una situazione di equilibrio.

(119)

Il rendimento degli investimenti ha seguito una tendenza analoga, rimanendo molto al di sotto dei rendimenti necessari per consentire all’industria dell’Unione di sopravvivere.

(120)

I flussi di liquidità sono stati negativi nel 2008, prima di vedere un miglioramento nel 2009 e nel 2010. Nel corso del periodo dell’inchiesta, tuttavia, i flussi di liquidità hanno iniziato a diminuire di nuovo, circostanza che riflette un deterioramento della capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le sue attività.

(121)

L’evoluzione della redditività, dei flussi di liquidità e del rendimento degli investimenti durante il periodo considerato ha limitato la capacità dell’industria dell’Unione di investire nelle sue attività ed ha nuociuto al suo sviluppo, come dimostra chiaramente la riduzione del 93 % degli investimenti nel corso di questo periodo.

4.4.10.   Salari

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Salari (EUR)

45 066 253

57 253 228

68 711 959

76 030 008

Costo medio della manodopera per lavoratore (EUR)

75 691

81 233

88 638

99 646

Indice: 2008 = 100

100

107

117

132

Fonte:

risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(122)

I salari sono aumentati del 32 % nel corso del periodo considerato, e ciò riflette gli aumenti di produttività realizzati dai lavoratori.

4.4.11.   Stock

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Stock di chiusura (in tonnellate)

34 585

24 022

38 649

31 408

Indice: 2008 = 100

100

69

112

91

Stock rispetto alla produzione (%)

8,3

3,5

3,8

2,5

Fonte:

risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(123)

I livelli di stock sono leggermente diminuiti durante il periodo considerato.

4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(124)

L’inchiesta ha evidenziato che l’aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping sul mercato dell’Unione ha avuto luogo nel 2010, in particolare durante il periodo dell’inchiesta. Durante tale periodo, alcuni indicatori di pregiudizio relativi alla situazione economica dell’industria dell’Unione sono migliorati, ma questo aumento non era in linea con l’aumento del consumo nel periodo considerato e, pertanto, i miglioramenti non sono stati sufficienti a consentire all’industria dell’Unione di sviluppare le sue attività.

(125)

Com’è normale in un’attività nuova e in espansione, taluni indicatori, come il volume delle vendite, la produzione e l’utilizzazione delle capacità hanno avuto un’evoluzione positiva durante il periodo considerato. Ciò si spiega con il fatto che nuovi produttori dell’Unione sono entrati nel mercato in questo periodo. Tuttavia, l’inchiesta ha mostrato che la situazione nel mercato dell’Unione, a partire dal 2010, vale a dire a partire dal massiccio arrivo di importazioni a basso prezzo, non ha consentito ai produttori dell’Unione di raggiungere un livello di attività e di prezzi sufficiente a sviluppare e mantenere gli importanti investimenti realizzati nel corso del periodo considerato.

(126)

Si è constatato che le importazioni a basso prezzo sono state effettuate a prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Il livello dei prezzi non ha consentito a questa industria di coprire i suoi costi e di realizzare i benefici e i flussi di tesoreria necessari allo sviluppo delle sue attività.

(127)

In effetti, gli indicatori di pregiudizio collegati ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione, come la redditività, i flussi di liquidità e il rendimento degli investimenti, si sono deteriorati o sono rimasti nettamente al di sotto della norma, e ciò ha gravemente limitato la capacità dell’industria dell’Unione di mobilitare capitali e di continuare a investire nelle sue attività.

(128)

Alla luce di quanto precede, si è considerato che, durante il periodo dell’inchiesta, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio importante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Introduzione

(129)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 5 e 6, del regolamento antidumping di base, si è esaminato se le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario del paese interessato hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. I fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso momento avrebbero potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione, sono stati a loro volta esaminati in modo che l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse attributo alle importazioni oggetto di dumping.

5.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(130)

Come ricordato in precedenza, il consumo dell’Unione è aumentato in modo significativo durante il periodo considerato, vale a dire del 29,2 %. Tuttavia, le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato sono notevolmente aumentate in volume, e la loro quota di mercato nell’Unione è passata dall’1,9 % all’inizio del periodo considerato al 15,7 % nel corso del periodo dell’inchiesta. Ciò ha posto chiaramente l’industria dell’Unione sotto pressione, particolarmente a partire dal 2010 sino alla fine nel periodo dell’inchiesta, quando queste importazioni sono più che raddoppiate. A partire dal 2010, e in particolare durante il periodo dell’inchiesta, importanti volumi di importazioni a basso prezzo provenienti dagli USA erano presenti nel mercato dell’Unione e sottoquotavano i prezzi dell’industria dell’Unione. Tale situazione non ha consentito all’industria di svilupparsi come previsto durante il periodo dell’inchiesta.

(131)

Alcune parti hanno sostenuto che la situazione dell’industria dell’Unione sia migliorata precisamente tra il 2010 e il periodo dell’inchiesta, vale a dire parallelamente al raddoppio delle importazioni provenienti dagli USA. Come è stato spiegato nei considerando 102 e 107, il fatto che numerosi produttori dell’Unione hanno cominciato ad entrare nel mercato durante il periodo considerato ha generato un’evoluzione positiva di alcuni fattori di pregiudizio, come il volume di produzione e di vendite. Tuttavia, rispetto al 2010, l’industria dell’Unione ha perduto quote di mercato nel corso del periodo dell’inchiesta mentre, nello stesso periodo, il mercato dell’Unione ha visto un forte aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA. L’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi e di una pressione sui prezzi ha portato al deterioramento della situazione finanziaria generale, e in particolare della redditività, dell’industria dell’Unione.

(132)

Le importazioni a basso prezzo hanno pertanto ampiamente contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

5.3.   Effetto di altri fattori

(133)

I fattori noti seguenti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, suscettibili di aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, sono stati esaminati affinché il pregiudizio che essi avrebbero potuto causare non fosse imputato alle importazioni oggetto di dumping: le importazioni originarie di altri paesi, i risultati all’esportazione dell’industria dell’Unione, gli effetti della crisi economica nonché altri fattori come le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, l’evoluzione della domanda e i presunti problemi interni delle imprese che costituiscono l’industria dell’Unione.

5.3.1.   Importazioni provenienti da altri paesi (Brasile)

(134)

Secondo le informazioni disponibili, ad eccezione del Brasile, non vi erano altri paesi che esportavano il prodotto in esame verso l’Unione in quantità significative nel corso del periodo considerato. I prezzi delle importazioni provenienti dal Brasile sono rimasti nettamente inferiori a quelli dei produttori dell’Unione. Tuttavia, le importazioni provenienti dal Brasile hanno mostrato una chiara tendenza alla diminuzione, in volume (– 81 %) e in quota di mercato (– 25,8 %), durante il periodo considerato. Di conseguenza, dato che questi volumi d’importazione sono tornati ad un livello così basso durante il periodo dell’inchiesta, non si può ritenere che essi abbiano interrotto il nesso di causalità tra le importazioni a basso prezzo provenienti dagli USA e il pregiudizio subito dell’industria dell’Unione durante lo stesso periodo.

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Volume delle importazioni provenienti dal Brasile (in tonnellate)

1 022 980

884 020

396 249

195 342

Indice: 2008 = 100

100

86

39

19

Quota di mercato delle importazioni provenienti dal Brasile (%)

30,3

22,8

9,7

4,5

Prezzo unitario medio CIF delle importazioni

(EUR/tonnellata)

560,8

496,2

580,8

622,4

Indice: 2008 = 100

100

88

104

111

Fonti:

Eurostat, Renewable Fuels Agency del Regno Unito, dati estratti dalla base di dati doganali sulle importazioni forniti dai Paesi Bassi, dalla Svezia, dalla Finlandia e dal denunciante.

(135)

Alcune parti hanno sostenuto che le importazioni provenienti dal Brasile sono rimaste superiori al livello de minimis durante tutto il periodo considerato e che sono state vendute a prezzi di dumping sul mercato dell’Unione. Hanno inoltre affermato che le importazioni provenienti dagli USA non hanno fatto altro che colmare la quota di mercato liberata dalle importazioni provenienti dal Brasile e che le importazioni provenienti dagli Stati Uniti non potevano pertanto essere considerate come la causa del grave pregiudizio subito dell’industria dell’Unione.

(136)

Come spiegato in precedenza, le importazioni provenienti dal Brasile sono notevolmente diminuite nel corso del periodo considerato. La loro quota di mercato è passata dal 30,3 % al 4,5 % in un momento in cui il consumo è aumentato in modo significativo. Tenuto conto del livello di prezzo praticato dagli esportatori brasiliani nel mercato dell’Unione, non si può escludere che la presenza di bioetanolo brasiliano abbia contribuito in qualche misura al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Si è ritenuto tuttavia che tali importazioni si sono talmente ridotte durante il periodo dell’inchiesta che esse non possono essere considerate come una causa importante di questo pregiudizio. In effetti, nel periodo compreso tra il 2010 e il periodo dell’inchiesta, mentre le importazioni provenienti dal Brasile diminuivano di circa 200 000 tonnellate, le importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA sono aumentate di oltre 330 000 tonnellate. Si è ritenuto pertanto che la presenza del bioetanolo brasiliano sul mercato dell’Unione, in particolare durante il periodo dell’inchiesta, non può essere tale da interrompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA e la situazione pregiudizievole nella quale si è trovata l’industria dell’Unione durante questo periodo.

5.3.2.   Risultati delle esportazioni dell’industria dell’Unione

 

2008

2009

2010

Periodo d’inchiesta

Volume delle vendite all’esportazione (in tonnellate)

26 263

41 023

53 085

59 633

Fonti:

denuncia e risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(137)

L’inchiesta ha mostrato che piccoli volumi di bioetanolo sono stati esportati dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e a prezzi ampiamente superiori a quelli praticati nel mercato dell’Unione. Se ne è concluso pertanto che i risultati all’esportazione non costituiscono un fattore di interruzione del nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato.

5.3.3.   Impatto della crisi economica

(138)

Si è stabilito che la crisi economica non ha avuto un impatto negativo sull’industria dell’Unione. Il consumo di bioetanolo nell’Unione ha registrato il maggiore aumento nel 2009, anno considerato generalmente come il peggiore della crisi economica. Nel corso dello stesso periodo, la produzione e le vendite dei produttori dell’Unione sono a loro volta aumentate.

(139)

Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che la crisi economica non abbia interrotto il nesso di causalità tra le importazioni a basso prezzo provenienti dai paese interessati e il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione.

5.3.4.   Altri fattori

(140)

Alcune parti hanno evidenziato anche altri fattori suscettibili di aver interrotto il nesso di causalità, come la fluttuazione dei prezzi delle materie prime, l’evoluzione della domanda — che è stata inferiore al previsto — un quadro regolamentare nell’Unione ritenuto sfavorevole ai produttori dell’Unione e alcuni problemi interni presso alcuni produttori dell’Unione.

(141)

Per quanto riguarda le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, si è constatato che sia i prezzi del mais che quelli del grano sono stati volatili durante il periodo considerato. L’inchiesta ha tuttavia mostrato che la maggior parte dei produttori coprono questo rischio, sia mediante un meccanismo di fissazione dei prezzi convenuto con altri fornitori, sia attraverso i mercati finanziari. Di conseguenza, anche se i prezzi delle materie prime sono variati, in particolare dal 2008 al 2010, quando il prezzo del mais è stato inferiore al prezzo del grano, essi sono rimasti più o meno gli stessi nella seconda metà del periodo dell’inchiesta. Ciò indica che le eventuali differenze di prezzo sono ridotte al minimo e non hanno carattere durevole.

(142)

Alcune parti hanno sostenuto che l’attuazione della direttiva sulle energie rinnovabili negli Stati membri era troppo lenta e che il consumo era rimasto indietro rispetto agli obiettivi fissati nella stessa. Tuttavia, anche se gli obiettivi iniziali non sono stati totalmente raggiunti nel corso del periodo considerato, il fatto che il consumo sia aumentato in modo significativo, vale a dire del 29,2 %, in questo periodo è un fattore positivo che non può essere ignorato nel quadro dell’analisi. In ogni caso, la presunta lentezza di attuazione della direttiva sulle energie rinnovabili non può giustificare la presenza, nel mercato dell’Unione, di volumi importanti di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping e che sottoquotano i prezzi dell’industria dell’Unione, causa di un grave pregiudizio. L’argomento è pertanto respinto.

(143)

Alcune parti hanno inoltre affermato che l’industria dell’Unione non poteva da sola soddisfare la domanda dell’Unione, a causa dell’incertezza regolamentare, e che il sistema di certificazione era estremamente lento e comprometteva i vantaggi che potevano aspettarsi i produttori certificati dell’Unione. Alcune parti hanno sostenuto che il fatto che numerosi produttori dell’Unione hanno dovuto affrontare problemi interni durante il periodo considerato basta a spiegare il pregiudizio che essi hanno subito. Tali affermazioni non sono tuttavia state appoggiate da prove e l’inchiesta non le ha confermate. È opportuno tuttavia sottolineare che l’inchiesta ha mostrato che il basso livello della produzione dell’Unione era imputabile principalmente al basso livello dei prezzi di vendita nel mercato dell’Unione, che hanno enormemente sofferto dell’improvviso aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli Stati Uniti e i cui prezzi sottoquotavano i prezzi dei produttori dell’Unione, in particolare durante il periodo dell’inchiesta. È apparso evidente che i produttori dell’UE non hanno avuto altra scelta se non quella di interrompere la produzione, visto che i prezzi non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi delle materie prime, in particolare durante il periodo dell’inchiesta. Pertanto, le affermazioni non sostenute da prove di cui sopra non sono tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(144)

Si è concluso pertanto che nessuno dei fattori sopra menzionati ha potuto interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dagli Stati Uniti.

(145)

Alcune parti hanno infine fatto presente che durante il periodo d’inchiesta un notevole numero di importazioni è stato dichiarato sotto la voce CN 3824, caratterizzata da bassi dazi doganali. Dopo la fine del periodo d’inchiesta, il livello dei rispettivi dazi doganali è stato aumentato. Le parti in questione ritengono che il pregiudizio sia stato provocato da questo basso dazio doganale e non dal dumping. Su questo punto, è sufficiente ricordare che i dazi doganali possono cambiare in qualunque momento e che questo argomento non è tale da rimettere in questione l’esistenza del pregiudizio durante il PI.

5.4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(146)

La precedente analisi ha dimostrato l’aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo provenienti dal paese in esame nel corso del periodo considerato. Si è constatato inoltre che i prezzi di queste importazioni erano inferiori ai prezzi fatturati dall’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione.

(147)

Questo aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo provenienti dal paese interessato è coinciso con un aumento generale e continuo del consumo nell’Unione, nonché con i risultati negativi dell’industria dell’Unione durante il periodo considerato. Gli esportatori del paese in esame sono riusciti ad aumentare la loro quota di mercato praticando una sottoquotazione sistematica dei prezzi dell’industria nell’Unione. Allo stesso tempo, l’industria dell’Unione non è stata in grado di raggiungere livelli di redditività positivi e durevoli nonostante l’aumento delle sue attività.

(148)

L’esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione ha rivelato che questi fattori non sono sembrati in grado di interrompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(149)

Sulla base dell’analisi presentata nei considerando precedenti, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si è concluso che le importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA hanno causato all’industria dell’Unione un pregiudizio grave ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

6.1.   Nota preliminare

(150)

Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se, nonostante la conclusione concernente il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame, esistevano motivi convincenti per concludere che nella fattispecie non era nell’interesse dell’Unione adottare misure antidumping. L’analisi relativa all’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi in gioco, in particolare quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

6.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(151)

L’inchiesta ha mostrato che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA. In mancanza di misure volte a correggere gli effetti distorsivi degli scambi derivanti da queste importazioni, appare probabile un nuovo deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(152)

L’istituzione di dazi antidumping dovrebbe ristabilire nel mercato dell’Unione condizioni di effettiva concorrenza che consentirebbero ai prezzi dell’industria dell’Unione di riflettere i relativi costi di produzione. L’istituzione di queste misure dovrebbe inoltre permettere all’industria dell’Unione di aumentare i suoi volumi di vendita e di riconquistare le quote di mercato perdute a causa delle importazioni oggetto di dumping. Questi sviluppi avranno a loro volta effetti positivi sulla sua situazione finanziaria e sulla sua redditività.

(153)

Si conclude pertanto che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie degli USA non sarebbe contraria all’interesse dell’industria dell’Unione.

6.3.   Interesse degli importatori

(154)

Due imprese hanno risposto al questionario destinato agli importatori indipendenti dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica nei locali di questi importatori che hanno collaborato. Per le due società visitate, le attività collegate al bioetanolo rappresentano solo una piccola parte del loro fatturato totale (meno del 5 %). Entrambe hanno indicato che sarebbero in grado di ripercuotere qualunque aumento di prezzo sui loro clienti, gli utilizzatori.

(155)

Sulle base delle informazioni disponibili, si è concluso che l’istituzione di misure non avrebbe un impatto negativo significativo sugli importatori.

6.4.   Interesse degli utilizzatori

(156)

Quattro imprese hanno risposto al questionario destinato agli utilizzatori nell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica nei locali di una di esse.

(157)

Per la società visitata, le attività collegate al bioetanolo rappresentano una piccola parte del suo fatturato, vale a dire meno del 5 %. Questa società ha realizzato un’analisi d’impatto prendendo come ipotesi una miscela di E5 e ha calcolato che un dazio di 100 EUR/m3 comporterebbe un aumento di 0,005 EUR del prezzo per litro alla pompa.

(158)

Per quanto riguarda gli altri tre utilizzatori, dai dati contenuti nelle loro risposte al questionario risulta che l’impatto sarebbe anche per loro limitato. Per una di queste società, i volumi acquistati nel paese in questione sono relativamente limitati e l’istituzione di un dazio antidumping avrebbe solo un impatto minimo sulla sua redditività.

(159)

Gli altri due utilizzatori che hanno collaborato sono collegati ed hanno dichiarato che l’eventuale istituzione di dazi antidumping potrebbe ricadere sui loro clienti. Hanno inoltre precisato che essi dispongono di una scelta sufficiente di fonti di approvvigionamento e che non dipendono dalle importazioni provenienti dagli Stati Uniti.

(160)

Alcune parti hanno sostenuto che l’Unione non dispone di capacità sufficienti per rispondere alla domanda totale dell’Unione e che essa ha dovuto ricorrere alle importazioni per coprire i suoi bisogni di bioetanolo. Le cifre verificate sulle capacità mostrano che vi sono capacità inutilizzate nell’Unione, in particolare tenuto conto del basso livello dei prezzi di vendita. Di conseguenza, i produttori dell’Unione sarebbero in grado di aumentare la loro produzione per soddisfare la domanda crescente, in particolare se vengono eliminate le distorsioni degli scambi. È inoltre previsto che nuove installazioni saranno costruite ed operative in un prossimo futuro, e ciò ridurrà qualunque rischio di carenza nell’Unione.

(161)

Considerando quanto precede, si è concluso che le misure antidumping nei confronti delle importazioni di bioetanolo provenienti dagli USA non avrebbero un impatto negativo significativo sugli utilizzatori dell’Unione.

6.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(162)

Considerando quanto precede e sulla base delle informazioni disponibili concernenti l’interesse dell’Unione, si è concluso che nessun valido motivo si oppone all’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di bioetanolo originarie degli USA.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(163)

Tenuto conto delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure antidumping definitive al fine di impedire l’aggravamento del pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

(164)

Ai fini della determinazione del livello di queste misure, si è tenuto conto dei margini di dumping e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, senza eccedere i margini di dumping determinati.

(165)

Al momento del calcolo dell’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che qualsiasi misura dovrebbe consentire all’industria dell’Unione di coprire i suoi costi di produzione e di realizzare l’utile al lordo delle imposte che un’industria di questo tipo può ragionevolmente aspettarsi in questo settore in condizioni normali di concorrenza, vale a dire in mancanza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendita del prodotto simile nell’Unione.

(166)

Nel caso in esame, tenuto conto in particolare delle osservazioni che figurano nei precedenti considerando 102 e 103, si è considerato che il margine di utile perseguito per l’industria dell’Unione dovrebbe essere basato sugli utili realizzati quando le importazioni provenienti dagli USA erano trascurabili, nella fattispecie sul margine medio di utile al lordo delle imposte realizzato nel 2008 e nel 2009 da uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione che non era in fase di avvio a quell’epoca. Un margine corrispondente al 6,8 % del fatturato è quindi considerato come ragionevole e corrispondente al minimo che l’industria dell’Unione avrebbe potuto aspettarsi in condizioni commerciali normali, in mancanza di dumping pregiudizievoli, durante il periodo dell’inchiesta.

(167)

Su questa base, è stato calcolato per l’industria dell’Unione un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile. Tale prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inseriti nel campione per tenere conto degli utili/delle perdite reali durante il periodo dell’inchiesta e aggiungendo il margine di utile sopraindicato.

(168)

L’aumento di prezzo necessario è stato quindi determinato confrontando, da un lato, il prezzo all’importazione medio ponderato fatturato dai produttori esportatori americani che hanno collaborato, così come stabilito per il calcolo della sottoquotazione e, dall’altro, il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da questo confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore totale CIF medio all’importazione.

7.2.   Forma e livello dei dazi

(169)

Alla luce di quanto precede, si è considerato che, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine più basso (dumping o pregiudizio), conformemente alla regola del dazio minore. Tutti i tassi di dazio vanno pertanto stabiliti al livello dei margini di dumping constatati.

(170)

I dazi antidumping definitivi proposti sono i seguenti:

 

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio definitivo

Margine di dumping a livello nazionale (%)

9,5

31,1

9,5

(171)

Tenuto conto del fatto che il dazio antidumping si applicherà anche alle miscele contenenti più del 10 % di bioetanolo in volume (v/v) e proporzionalmente al loro tenore di bioetanolo, si è ritenuto opportuno, per un’efficace attuazione della misura da parte delle autorità doganali degli Stati membri, definire il dazio sottoforma di un importo fisso, sulla base del tenore di bioetanolo puro.

(172)

Il tasso di dazio antidumping precisato nel presente regolamento è stato stabilito sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esso riflette pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta. Questo dazio a livello nazionale, applicabile a tutte le società si applica alle importazioni del prodotto in esame originario degli USA.

(173)

Pur avendo inizialmente previsto di limitare la durata delle misure a 3 anni, prendendo in considerazione un’evoluzione del mercato per il prodotto in esame considerata dinamica, tale questione è stata riesaminata dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate. I denuncianti, in particolare, hanno sostenuto che era prematuro in questa fase presupporre cambiamenti importanti della struttura del mercato, poiché per il passaggio al bioetanolo di nuova generazione occorrerà sicuramente molto tempo e non dovrebbe pertanto essere preso in considerazione nella presente proposta. Sarebbe inoltre prematuro anticipare i risultati di alcune proposte di regolamentazione in corso di discussione e gli effetti che esse avrebbero sull’insieme degli operatori del mercato. Dopo aver esaminato tali argomentazioni, si è ritenuto che non fosse opportuno allontanarsi dalla normale durata di validità delle misure così come previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale decisione non esclude la possibilità, per qualunque parte interessata, di chiedere un riesame se le circostanze lo giustificheranno, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento.

8.   REGISTRAZIONE

(174)

Il denunciante ha chiesto alla Commissione la registrazione delle importazioni di bioetanolo originarie degli USA. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’UE che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Il denunciante ha sostenuto che, nella misura in cui una registrazione è stata imposta nel quadro del procedimento antisovvenzioni parallelo concernente le importazioni di bioetanolo originario degli USA (14), queste condizioni erano automaticamente rispettate.

(175)

A tale proposito, è tuttavia opportuno sottolineare che la registrazione nel procedimento antisovvenzioni parallelo è stata stabilita nell’ambito di un insieme di circostanze completamente diverse. Come indicato nel considerando 10 del regolamento (UE) n. 771/2012, anche se si è stabilito che sono state concesse sovvenzioni passibili di misure compensative e che tali sovvenzioni hanno causato un pregiudizio grave all’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha deciso di non adottare dazi compensativi provvisori poiché ha constatato a titolo provvisorio che il principale regime di sovvenzioni in vigore durante il periodo dell’inchiesta era cessato, nel senso che nel momento in cui le misure provvisorie sarebbero state imposte esso non avrebbe più conferito un vantaggio. Esistevano tuttavia prove del fatto che gli Stati Uniti avrebbero potuto ripristinare nei mesi successivi, con effetto retroattivo, il principale regime di sovvenzioni risultato compensabile. La Commissione ha ritenuto che essa avrebbe avuto il diritto di adottare (ed eventualmente riscuotere) dazi compensativi provvisori nell’ambito di tale inchiesta. Pertanto, per tutelare i diritti dell’Unione europea in tali circostanze particolari, la Commissione ha deciso di imporre alle autorità doganali di procedere alla registrazione delle importazioni. Questo insieme di circostanze specifiche non si applica nell’ambito del presente procedimento antidumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo, denominato «etanolo combustibile», ossia alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, ma compreso l’alcool etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcool etilico superiore al 10 % (v/v) destinato ad essere utilizzato come carburante, originario degli Stati Uniti d’America e attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 e ex 3824 90 97 (codici TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125111, 2710125911, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 e 3824909767).

2.   Il tasso del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 è di 62,3 EUR per tonnellata netta. Il dazio antidumping è applicabile in proporzione al tenore totale, in peso, di alcool etilico puro ottenuto a partire da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) nel prodotto (tenore di bioetanolo).

3.   I prodotti descritti al paragrafo 1 sono esonerati dal dazio antidumping definitivo se non sono destinati ad essere utilizzati come carburanti. L’esonero è subordinato alle condizioni di cui alle disposizioni dell’Unione europea in materia al fine del controllo doganale della destinazione di queste merci (cfr. gli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione).

4.   Se le merci vengono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5.   Salvo indicazione contraria, sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. SHERLOCK


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 345 del 25.11.2011, pag. 7.

(3)  GU C 345 del 25.11.2011, pag. 13.

(4)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(5)  Cfr. www.ethanol.org — RFS (Renewable fuels standard) nel quadro dell’Energy Independence and Security Act del 2007.

(6)  Cfr. US Internal Revenue Code (IRC) — sez. 40(b)(4) punto E.

(7)  Cfr. www.ethanol.org — RFS (Renewable fuels standard) nel quadro dell’Energy Independence and Security Act del 2007.

(8)  L’inchiesta ha dimostrato che per poter fruire del credito sulle miscele di alcole, secondo quanto previsto nela sezione 40(b)(3) dell’IRC, negli USA era sufficiente miscelare il bioetanolo puro con appena lo 0,1 % di benzina.

(9)  Ad esempio: a) le informazioni pubblicate in Internet dall’American Coalition for Ethanol (ACE — Coalizione americana per l’etanolo); b) la legge sulla politica energetica (EPA) del 2005, in particolare P.L. 109-58; c) la legge del 2007 sull’indipendenza e la sicurezza energetica (P.L. 110-140, H.R.6) che ha modificato lo standard per i carburanti rinnovabili (RFS) imponendo l’uso di 9 miliardi di galloni di carburanti rinnovabili nel 2008 e 13,9 miliardi di galloni nel 2011; d) schede informative a cura del ministero dell’energia statunitense nel quadro degli interventi previsti dal programma Clean cities (città pulite) ecc.

(10)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(11)  Ad esempio, il regolamento (CE) n. 2961/95 del Consiglio sui persolfati ha considerato che il prodotto cinese e il prodotto dell’UE erano «simili» malgrado l’esistenza, a livello qualitativo, di differenze di purezza e di tenore di ferro (GU L 308 del 21.12.1995, pag. 61, considerando 10). Cfr. inoltre la sentenza del Tribunale nella causa T-2/95, Industrie des Poudres Sphériques, nella quale il Tribunale ha ritenuto che «le istituzioni potessero legalmente giungere alla conclusione che il calciometallo cinese e russo da una parte e il calciometallo dell’UE potevano essere considerati “prodotti simili” malgrado le differenze nel tenore di ossigeno che rendevano il prodotto dell’UE improprio ad un’applicazione specifica che rappresenta l’11 % del consumo dell’UE (causa T-2/95, punti 202-221)». Questo punto non è stato contestato in sede d’appello (C-458/98 P).

(12)  GU C 225 del 18.9.2009, pag. 13; GU C 176 del 2.7.2010, pag. 6; GU C 236 del 12.8.2011, pag. 16.

(13)  Si presuppone che non vi siano state variazioni degli stock nel 2008.

(14)  Regolamento (UE) n. 771/2012 della Commissione (GU L 229 del 24.8.2012, pag. 20).


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 158/2013 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2013

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 20 ottobre 2007 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (RPC) (2). Il 4 luglio 2008 la Commissione, con il regolamento (CE) n. 642/2008 (3) («regolamento provvisorio»), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC.

(2)

Il procedimento è stato iniziato in seguito a una denuncia presentata il 6 settembre 2007 dalla Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (FNACV) («il ricorrente») per conto di produttori rappresentanti il 100 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all’esistenza di pratiche di dumping del prodotto in esame e del notevole pregiudizio subito, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 («periodo dell’inchiesta»o «PI»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o ottobre 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

(4)

Il 9 novembre 2007 con il regolamento (CE) n. 1295/2007 del 5 novembre 2007 che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (4), la Commissione ha assoggettato a registrazione le importazioni di prodotti dello stesso tipo originari della RPC.

(5)

Va ricordato che fino all’8 novembre 2007 erano in vigore misure di salvaguardia nei confronti di tale prodotto. Con il regolamento (CE) n. 1964/2003 (5) la Commissione ha istituito misure di salvaguardia provvisorie nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.), cui hanno fatto seguito misure definitive di salvaguardia stabilite dal regolamento (CE) n. 658/2004 (6) («il regolamento di salvaguardia»). Le misure di salvaguardia sia provvisorie che definitive consistevano nell’applicazione di un contingente tariffario, vale a dire nella riscossione di un dazio solo una volta esaurito il volume di importazioni esenti da dazi.

(6)

Con il regolamento (CE) n. 1355/2008 (7) («il regolamento originario») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese.

(7)

Il dazio antidumping definitivo ammontava tra 361,4 e 531,2 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto.

1.1.   Sentenza Xinshiji

(8)

Con la sentenza del 17 febbraio 2011 nella causa T-122/09 Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea sostenuto dalla Commissione europea (8) («la sentenza Xinshiji») il Tribunale ha annullato il regolamento originario nella parte riguardante i ricorrenti Xinshiji Foods Co., Ltd. e Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd.

(9)

Secondo la motivazione della sentenza del Tribunale, la Commissione aveva violato i diritti di difesa omettendo di fornire ai ricorrenti le informazioni necessarie per metterli in condizione di stabilire se, considerata la struttura del mercato, l’adeguamento del prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica risultasse in quanto permetteva il confronto tra prezzo all’esportazione e prezzo di produzione nell’Unione allo stesso stadio commerciale. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto che la Commissione fosse venuta meno al proprio obbligo di motivazione in quanto la motivazione di un provvedimento deve figurare nell’enunciato del provvedimento stesso e non può essere esposta in spiegazioni scritte o orali date successivamente, quando il provvedimento è già oggetto di ricorso presentato al giudice dell’Unione.

(10)

Nell'aprile 2011 la Commissione ha proposto l’impugnazione (C-195/11P) avverso la sentenza Xinshiji. In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 marzo 2012 (cfr. il seguente considerando 16) che dichiarava invalido il regolamento originario, la Commissione ha ritirato l’impugnazione essendo priva di oggetto.

(11)

Il 3 dicembre 2011 la Commissione ha pubblicato un avviso (9) di riapertura parziale dell’inchiesta antidumping («primo avviso di riapertura») per dare esecuzione alla sentenza Xinshiji del Tribunale. Con tale riapertura la Commissione intendeva stabilire solamente se, in considerazione della struttura del mercato, l’adeguamento del prezzo all’esportazione al livello franco fabbrica dell’importatore fosse appropriato in quanto permetteva di confrontare il prezzo all’esportazione e il prezzo degli operatori dell’Unione allo stesso stadio commerciale.

(12)

Contemporaneamente tutte le parti interessate hanno ricevuto un documento informativo, corredato di allegati, in cui si spiegavano i motivi che avevano indotto ad adeguare i costi successivi all’importazione considerati nel computo del prezzo di prodotti originari della RPC.

(13)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso.

(14)

Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato e hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(15)

I due ricorrenti, otto importatori, due associazioni d’importatori e un’associazione di produttori si sono manifestati come parti interessate.

1.2.   Sentenza sulla scelta del paese di riferimento

(16)

Il 22 marzo 2012, nella causa C-338/10 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt («sentenza sulla scelta del paese di riferimento»), la Corte ha dichiarato invalido il regolamento originario (10).

(17)

La Corte ha ritenuto che, avendo determinato il valore normale del prodotto in causa sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per un prodotto simile senza dar prova di tutta la necessaria diligenza al fine di fissare tale valore a partire dai prezzi praticati per lo stesso prodotto in un paese terzo retto da un’economia di mercato, la Commissione e il Consiglio avevano violato gli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(18)

Il 19 giugno 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso (11) («secondo avviso di riapertura») con il quale le parti sono state informate che, in seguito all’anzidetta sentenza della Corte, le importazioni nell’Unione europea di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC non erano più soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento originario e che si doveva procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi versati a titolo del suddetto regolamento per i prodotti in questione.

(19)

L’avviso ha inoltre annunciato la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC in esecuzione della predetta sentenza della Corte.

(20)

Nell’avviso si precisava che la riapertura si limitava alla scelta di un eventuale paese di riferimento e alla determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base da usare nel calcolo del margine di dumping.

(21)

Le parti interessate venivano inoltre invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a documentare l’esistenza di paesi terzi a economia di mercato che avrebbero potuto essere selezionati per stabilire il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, prendendo in considerazione anche Israele, Swaziland, Turchia e Thailandia.

(22)

La Commissione ha informato direttamente le associazioni degli operatori di settore dell’Unione e il settore stesso, i produttori esportatori, i fornitori, gli importatori e le associazioni notoriamente coinvolte, nonché le autorità dei paesi terzi con interessi nella questione, offrendo inoltre a tali parti la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso.

(23)

Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(24)

Otto importatori e un’associazione di importatori si sono manifestati come parti interessate.

2.   PROCEDURA DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE MISURE PROVVISORIE

(25)

In seguito all’istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni del prodotto in questione originario della RPC, varie parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite.

(26)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Nell’inchiesta la Commissione ha in particolare approfondito gli aspetti relativi all’interesse dell’Unione («Comunità»). A tale riguardo ha effettuato sopralluoghi di verifica nelle sedi dei seguenti importatori indipendenti dell’Unione:

Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co KG), Amburgo, Germania,

Hüpeden & Co (GmbH & Co) KG, Amburgo, Germania,

I. Schroeder KG. (GmbH & Co), Amburgo, Germania,

Zumdieck GmbH, Paderborn, Germania,

Gaston spol. s r.o., Zlin, Repubblica ceca.

(27)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(28)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base, alcuni importatori hanno proposto una riunione congiunta di tutte le parti interessate; la richiesta è stata tuttavia rifiutata da uno di essi.

(29)

Le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

3.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(30)

In seguito all’istituzione di misure provvisorie, due importatori indipendenti dell’Unione hanno sostenuto la necessità di escludere alcuni tipi di mandarini dalla definizione del prodotto in esame a causa del contenuto zuccherino o dell’imballaggio per l’esportazione. A questo proposito occorre osservare che tali osservazioni non erano corredate di alcun dato e informazione verificabili a dimostrazione della differenza tra le caratteristiche di tali tipi di mandarini e di quelle del prodotto in esame. Occorre osservare inoltre che le differenze d’imballaggio non possono essere considerate un elemento essenziale ai fini della definizione del prodotto in esame, a maggior ragione perché i formati d’imballaggio sono già stati presi in considerazione nella definizione di tale prodotto al considerando 16 del regolamento provvisorio. Tali osservazioni non possono pertanto essere accolte.

(31)

Le misure decretate per il prodotto definito nel regolamento originale si articolano come segue: mandarini (compresi tangerini e mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) originari della RPC.

(32)

A tal proposito nella sentenza sulla scelta del paese di riferimento la Corte ha interpretato le statistiche comunicate dalla Commissione alla Corte il 27 luglio 2011 come dati relativi esclusivamente al prodotto in esame. Tuttavia, la Commissione ha riesaminato nella sua interezza ciascun codice NC inserito in tali statistiche e occorre notare che esse riguardano uno spettro di prodotti più ampio di quello dei prodotti oggetto di misure riferendosi anche ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 e 2008 30 90 nella loro interezza. I dati statistici che riguardano solo il prodotto in esame o il prodotto simile (codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75), relativi ai paesi precitati nel periodo d’inchiesta sono i seguenti:

Paese

Volume delle importazioni

(in tonnellate)

RPC

49 791,30

Thailandia

666,10

Turchia

151,20

Israele

4,80

Swaziland

0

(33)

Nel codice NC 2008 30 90 le statistiche riguardavano prodotti diversi da quelli in esame. Di conseguenza, in base a tale codice NC non si può trarre alcuna conclusione relativa alle importazione del prodotto simile. Non è possibile pertanto desumere dalle statistiche che il prodotto simile sia stato importato da Israele, Swaziland, Thailandia e Turchia durante il periodo d’inchiesta.

4.   CAMPIONAMENTO

4.1.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(34)

Due importatori indipendenti dell’UE hanno contestato il fatto che i produttori esportatori cinesi selezionati per il campione rappresentassero il 60 % delle esportazioni totali nell’UE. Essi non sono stati in grado tuttavia di fornire alcuna informazione verificabile che mettesse in dubbio l’esattezza delle informazioni di campionamento presentate dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta e ampiamente confermate nel corso dell’ulteriore inchiesta. Tale obiezione pertanto non può essere accolta.

(35)

Secondo le dichiarazioni presentate da tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta risulta che le rispettive società collegate producono ed esportano il prodotto in esame e dovrebbero quindi essere incluse nell’allegato in cui si elencano i produttori esportatori che hanno collaborato. Tali osservazioni sono state considerate giustificate e si è deciso di modificare di conseguenza il relativo allegato. Un importatore indipendente dell’UE ha sostenuto che le esportazioni nell’Unione effettuate tramite operatori commerciali dovrebbero automaticamente poter beneficiare delle misure applicabili ai produttori esportatori cinesi. A questo proposito si è osservato che le misure antidumping si applicano nel caso in esame ai prodotti fabbricati da produttori esportatori nel paese oggetto dell’inchiesta ed esportati nell’Unione (a prescindere dalla società commerciante) e non alle società che si occupano esclusivamente di attività commerciali. L’obiezione quindi non è stata accolta.

5.   DUMPING

5.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(36)

Dopo l’istituzione delle misure provvisorie i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non hanno presentato osservazioni riguardo alle conclusioni relative al TEM. In assenza di osservazioni su questo punto si confermano i considerando da 29 a 33 del regolamento provvisorio.

5.2.   Trattamento individuale (Individual treatment — IT)

(37)

In mancanza di osservazioni su questo punto si confermano i considerando da 34 a 37 del regolamento provvisorio relativi al trattamento individuale.

5.3.   Valore normale

5.3.1.   Osservazioni delle parti in seguito al secondo avviso di riapertura

(38)

Alcuni importatori hanno asserito che le importazioni cinesi sarebbero necessarie per soddisfare la domanda dell’Unione, sebbene un importatore abbia indicato che la produzione congiunta di Spagna e Turchia sarebbe sufficiente al fabbisogno del mercato dell’Unione. Un importatore ha osservato che l’istituzione di dazi antidumping avrebbe comportato un notevole aumento del prezzo del prodotto in esame. Anche altri importatori hanno sostenuto l’argomento dell’aumento dei prezzi indicando varie cause, per esempio la diminuzione della disponibilità di mandarini cinesi nell’Unione a causa della domanda interna e della domanda di altri mercati, dei cattivi raccolti e della scarsità di forza lavoro nella RPC. Un altro fattore indicato è stata la minor concorrenza nell’Unione (attualmente nell’Unione vi sono solo tre produttori, mentre nel 2000 erano otto). Secondo un importatore le misure antidumping favorirebbero le grandi imprese commerciali anziché quelle tradizionali che hanno mantenuto rapporti commerciali con la RPC per decenni. Questo stesso importatore si pronuncia a favore di un sistema di licenze basato su dati precedenti al 2001.

(39)

Un gruppo di importatori ha chiesto che le istituzioni dell’Unione avviino una nuova inchiesta invece di riaprire parzialmente quella che ha portato all’istituzione delle misure vigenti fino alla sentenza sulla scelta del paese di riferimento. Tale richiesta era basata sul fatto che secondo gli anzidetti importatori non vi erano prove sufficienti della sussistenza di dumping o pregiudizio nell’attuale situazione del mercato.

(40)

Altri importatori hanno espresso il loro disaccordo in merito all’impiego di dati del PI per un eventuale ricalcolo del margine di dumping in quanto, a loro avviso, dovrebbero essere utilizzati dati più recenti e in particolare quelli riguardanti i periodi 2010-2011 e 2011-2012.

(41)

Un gruppo di importatori ha sostenuto che la riapertura parziale dell’inchiesta viola l’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Secondo tali importatori il richiamo alla giurisprudenza citata nel secondo avviso (12) di riapertura avrebbe ragion d’essere solo laddove le misure siano annullate o dichiarate invalide a causa di un’errata determinazione del pregiudizio, ossia, per citare le loro parole «le istituzioni comunitarie non sono incorse in errore determinando il pregiudizio, bensì nel valutare se i prodotti in esame fossero effettivamente oggetto di dumping tout-court». Poiché nella fattispecie il regolamento originario era stato dichiarato invalido a causa della determinazione del valore normale, gli importatori hanno sostenuto che la giurisprudenza citata non fosse applicabile.

(42)

Vari importatori hanno infine raccomandato di utilizzare la Turchia come paese di riferimento. Nel corso di un’audizione un importatore ha suggerito di rivolgersi alle autorità di Giappone e Corea dove dovrebbero esserci aziende che fabbricavano il prodotto in esame durante il PI.

5.3.2.   Analisi delle osservazioni in seguito al secondo avviso di riapertura

(43)

Per quanto riguarda le varie asserzioni sintetizzate nel precedente considerando 38, va sottolineato che secondo la decisione della Commissione la riapertura dell’inchiesta si limita alla scelta di un eventuale paese di riferimento senza definire un nuovo periodo d’inchiesta contrariamente all’approccio seguito nel caso che ha portato alla sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio (causa C-458/98 P, Raccolta 2000, pag. I-8147). Ciò in considerazione del fatto che, essendo i dazi antidumping in vigore, i dati raccolti nel corso di un nuovo periodo d’inchiesta sarebbero stati distorti proprio da tali dazi, in particolare per quanto riguarda la determinazione del pregiudizio. La Commissione ritiene che le questioni sollevate dalle parti sulla presunta assenza di dumping in questa fase possano essere affrontate in modo più adeguato nel quadro di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Mentre nell’inchiesta iniziale l’analisi dell’esistenza del pregiudizio è effettuata ex post durante il periodo d’inchiesta, l’analisi del pregiudizio nel corso di un riesame intermedio è effettuata in prospettiva poiché il pregiudizio constatato durante il periodo di riesame potrebbe essere influenzato dai dazio antidumping in vigore.

(44)

Si rammenta alle parti che l’importatore, o altra parte in causa, che intenda richiedere il riesame completo delle misure può chiedere l’apertura di un riesame intermedio, come disposto nell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Le parti che avevano presentato domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, prima della sentenza sulla scelta del paese di riferimento saranno contattate dai servizi della Commissione per stabilire se intendano procedere con la loro richiesta.

(45)

Per quanto riguarda l’asserita illegittimità della riapertura parziale, va rilevato che la giurisprudenza menzionata non subordina necessariamente la riapertura parziale al fatto che sia finalizzata alla determinazione del pregiudizio subito dagli operatori dell’Unione; nelle cause T-2/95 e C-458/98 P si chiarisce che «nel caso di un atto che conclude un procedimento che comprende varie fasi amministrative, l’annullamento non comporta necessariamente l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione dell’atto impugnato a prescindere dai motivi procedurali o sostanziali, della sentenza di annullamento» (13). È pertanto irrilevante che l’annullamento o la dichiarazione d’invalidità del regolamento riguardino la determinazione del pregiudizio oppure la determinazione del valore normale.

(46)

Per quanto riguarda l’utilizzo dei dati del PI, è opportuno ricordare che oggetto del secondo avviso di riapertura era la riapertura parziale dell’inchiesta iniziale e non l’avvio di una nuova inchiesta, quindi solo i dati del PI potevano considerarsi pertinenti e in quanto tali dovevano essere esaminati, a fortiori per il fatto che anche i prezzi all’esportazione utilizzati nel confronto si riferivano a tale periodo. La richiesta di utilizzare dati più recenti non può pertanto essere accolta.

5.3.3.   Inchiesta in seguito al secondo avviso di riapertura

(47)

Nella sentenza di cui al precedente considerando 16, la Corte, basandosi su dati Eurostat, fa esplicito riferimento a quattro paesi cui fanno capo importazioni significative nell’Unione di prodotti rientranti sotto le voci tariffarie NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90, vale a dire Israele, Swaziland, Thailandia e Turchia. In considerazione di ciò, la Commissione ha preso contatto con le autorità di questi paesi tramite le loro missioni permanenti presso l’Unione europea. Tutti sono stati contattati prima della riapertura parziale dell’inchiesta e di nuovo al momento della riapertura. Le anzidette missioni permanenti, nonché le delegazioni dell’Unione europea presso quei quattro paesi, sono state invitate a individuare possibili produttori nazionali di prodotti simili per ottenerne eventualmente la cooperazione.

(48)

Nonostante due tentativi di prender contatto con esse, le missioni dello Swaziland e dalla Thailandia presso l’Unione europea non hanno dato risposta, mentre quelle di Israele e Turchia si sono manifestate. La missione turca ha comunicato gli indirizzi di sei probabili produttori, mentre la missione di Israele ha informato i servizi della Commissione che non vi era stata durante il PI in Israele né attualmente vi è alcuna produzione di un prodotto simile.

(49)

I sei produttori turchi sono stati tutti contattati, cinque di loro due volte. Tre non hanno risposto in alcun modo e altri tre hanno comunicato che durante il PI non producevano prodotti simili. Sebbene queste aziende si fossero quindi offerte per cooperare, non potevano fornire alla Commissione i dati necessari. Tale conclusione è stata confermata dalla dichiarazione pervenuta da un importatore tedesco con interessi nella produzione turca secondo il quale durante il periodo dell’inchiesta non vi era stata alcuna produzione di prodotti simili nel paese.

(50)

Nonostante l’assenza di risposte da parte della missione della Thailandia, sono state contattate due volte due aziende thailandesi reperite tramite la delegazione dell’Unione europea a Bangkok. Entrambe erano già state contattate durante l’inchiesta iniziale senza tuttavia ottenerne la cooperazione. Anche in questo caso uno dei produttori non ha risposto affatto alle due richieste, mentre l’altro ha comunicato che non era sua intenzione collaborare all’inchiesta.

(51)

Nonostante i tentativi effettuati dalla Commissione tramite la missione permanente dello Swaziland presso l’Unione europea e la delegazione dell’Unione europea nello Swaziland, non è stato possibile individuare alcun produttore in quel paese.

(52)

In considerazione della proposta di cui al precedente considerando 42 è stata richiesta anche la cooperazione dalle autorità giapponesi e coreane e in parallelo delle delegazioni dell’Unione europea in tali paesi per individuare eventuali produttori locali di prodotti simili. Le autorità coreane non hanno risposto, ma la Commissione è riuscita a ottenere nome e indirizzo di un produttore del prodotto simile tramite la delegazione dell’Unione europea presso la Repubblica di Corea. Tale produttore è stato contattato una volta, ma non ha risposto alla richiesta di cooperazione.

(53)

Le autorità giapponesi hanno contattato aziende presumibilmente produttrici le quali a detta delle medesime autorità non hanno tuttavia accettato di collaborare né hanno acconsentito di trasmettere i loro dati identificativi alla Commissione.

5.3.4.   Conclusioni sull’inchiesta in seguito al secondo avviso di riapertura

(54)

Tenuto conto delle osservazioni delle parti e della relativa analisi nonché della mancanza di cooperazione da parte di potenziali produttori di paesi terzi, nonostante i notevoli sforzi compiuti dai servizi della Commissione, si è concluso che non si poteva determinare un valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

5.3.5.   Osservazioni di alcune parti in seguito all’istituzione delle misure provvisorie

(55)

Si rammenta che la determinazione del valore normale si basa sui dati forniti dagli operatori dell’Unione verificati presso la sede dei produttori che hanno accettato di cooperare.

(56)

Dopo che erano state prese le misure provvisorie i tre produttori esportatori cinesi inseriti nel campione che hanno collaborato all’inchiesta e due importatori indipendenti dell’Unione hanno contestato l’utilizzo dei prezzi degli operatori dell’Unione per il calcolo del valore normale, affermando che il valore normale avrebbe dovuto essere calcolato in base ai costi di produzione della RPC, tenendo conto degli adeguamenti necessari relativi alle differenze tra i mercati dell’Unione e della RPC.

5.3.6.   Analisi delle osservazioni in seguito all’istituzione delle misure provvisorie

(57)

A tale proposito si osserva che l’utilizzo di informazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato e in particolare comunicati da società che non hanno ottenuto il TEM non è conforme all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Tale obiezione è pertanto respinta. È stato inoltre affermato che data la mancata collaborazione del paese di riferimento sarebbe stato ragionevole utilizzare i dati sui prezzi provenienti da tutti gli altri paesi importatori o le informazioni pubblicate a riguardo. Così facendo però tale informazione che riveste carattere generale, al contrario dei dati utilizzati dalla Commissione, non avrebbe potuto essere sottoposta a controlli incrociati né se ne sarebbe potuta accertare l’esattezza come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. Tale osservazione è pertanto respinta. Non è stata presentata alcuna ulteriore osservazione in grado di mettere in dubbio la conformità della metodologia seguita dalla Commissione all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e in particolare il fatto che essa costituisse nella fattispecie l’unica base ragionevole disponibile per calcolare il valore normale.

5.3.7.   Conclusioni sul valore normale

(58)

In mancanza di altre osservazioni e tenuto conto del fatto che, nonostante i notevoli sforzi, i servizi della Commissione non hanno potuto individuare un produttore che collaborasse in un paese di riferimento e fornisse i dati per il periodo dell’inchiesta, si confermano i considerando da 38 a 45 del regolamento provvisorio.

5.4.   Prezzo all’esportazione

(59)

Dopo che erano state adottate le misure provvisorie, un produttore esportatore cinese inserito nel campione e che ha collaborato all’inchiesta ha affermato che il suo prezzo all’esportazione avrebbe dovuto essere modificato in modo da prendere in considerazione alcuni elementi di costo (in particolare il nolo marittimo). A tale proposito si osserva che tale obiezione è stata presa in esame durante le verifiche in loco sia per l’azienda in questione che per le altre società inserite nel campione. In tale occasione ogni società ha fornito le informazioni riguardanti i costi in questione. L’importo ora reclamato dalla società in questione risulta notevolmente più elevato di quello dichiarato in origine. Si osserva che la nuova richiesta si fonda solamente sulla dichiarazione di uno spedizioniere e non rispecchia i dati di un’effettiva transazione. Nessuno degli altri produttori esportatori inseriti nel campione ha contestato i costi del nolo marittimo utilizzati. A causa del ritardo nel presentare la richiesta, quest’ultima non può venir inoltre verificata. La modifica richiesta non si riferisce altresì ad alcun dato già acquisito al fascicolo. In seguito alla richiesta la Commissione ha comunque riesaminato l’importo del costo in esame tenendo conto dell’importanza di questo particolare elemento per le transazioni di esportazione nell’Unione dichiarate dalla società. Di conseguenza la Commissione è giunta alla conclusione che è più appropriato utilizzare il costo medio del nolo marittimo verificato in loco per tutte le società cinesi inserite nel campione. Il prezzo all’esportazione della società è stato pertanto modificato di conseguenza.

(60)

Un altro produttore esportatore cinese inserito nel campione e che ha collaborato all’inchiesta ha fatto notare due errori di calcolo nel computo del suo prezzo all’esportazione rispetto ai valori all’esportazione presentati. L’obiezione è stata considerata giustificata e si è deciso di modificare di conseguenza il relativo prezzo all’esportazione del produttore.

(61)

In mancanza di altre osservazioni a tale riguardo, si conferma il considerando 46 del regolamento provvisorio.

5.5.   Confronto

(62)

In mancanza di osservazioni al proposito, si confermano i considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

5.6.   Margini di dumping

(63)

In base a quanto sopra esposto, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione senza dazio sono i seguenti:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 139,4 %,

Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 86,5 %,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Provincia di Hubei 136,3 %,

Produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato: 131 %,

Tutte le altre imprese 139,4 %.

6.   ESECUZIONE DELLA SENTENZA XINSHIJI

6.1.   Osservazioni delle parti interessate

6.1.1.   Riapertura prematura

(64)

Gli esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno contestato la riapertura parziale prima della pronuncia della sentenza nella causa C-338/10. Essi ritenevano che riaprendo l’inchiesta in un momento in cui la validità del regolamento iniziale era impugnata ed inoltre, a loro parere, l’atto era probabilmente sul punto di essere dichiarato invalido, si sono violati i principi di proporzionalità e di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto si è imposto un onere eccessivo alle parti interessate che hanno dovuto consacrare notevoli risorse finanziarie e umane alla procedura così riaperta.

(65)

Le medesime parti hanno anche sostenuto fosse prematuro e contrario agli articoli 266 e 264 TFUE e all’articolo 60, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia, riaprire l’inchiesta prima che venisse pronunciata la sentenza nella causa d’impugnazione C-195/11P, sostenendo che la Commissione aveva anticipato il successo del proprio ricorso. La riapertura ha ignorato la relazione tra Commissione e Consiglio, da un lato, e Corte, dall’altro, e ha pregiudicato il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Gli importatori interessati hanno chiesto che la Commissione attenda la decisione definitiva della Corte prima di riaprire il procedimento antidumping per dare così esecuzione all’anzidetta decisione.

(66)

Gli esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno obiettato che la riapertura viola l’articolo 3 del regolamento di base poiché si basa su dati raccolti durante il periodo dell’inchiesta (vale a dire, dall’1 ottobre 2006 al 30 settembre 2007) e non durante un periodo più recente.

(67)

Un gruppo di importatori ha contestato che la Commissione abbia dato prova dell’equità e dell’imparzialità di condotta della Commissione cui è tenuta a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, asserendo che la Commissione avrebbe respinto la richiesta degli importatori dell’Unione di avviare un riesame intermedio completo, anche se i dati ufficiali Eurostat già dimostravano un aumento costante e duraturo del prezzo all’importazione.

6.1.2.   Retroattività

(68)

Gli esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno asserito che riaprire il procedimento non avrebbe risolto il problema perché alla violazione del diritto di difesa e al difetto di motivazione nel caso di un regolamento antidumping definitivo si può porre rimedio in maniera isolata e retroattivamente. In particolare hanno sostenuto che i diritti di difesa delle parti interessate andavano tutelati durante il procedimento antidumping in corso, vale a dire prima dell’adozione della misura e che la motivazione del regolamento antidumping definitivo doveva essere fornita entro la data d’adozione del regolamento originario.

(69)

Un atto giuridico che non sia adeguatamente motivato è inefficace fin dall’inizio e lo rimane in seguito; il provvedimento auspicato può divenire efficace solo grazie all’adozione di un nuovo atto giuridico adeguatamente motivato.

6.1.3.   Informazione inadeguata

(70)

Gli esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno osservato che le informazioni divulgate non erano sufficienti a correggere gli errori rilevati dal Tribunale per i motivi illustrati nel seguito.

(71)

Gli esportatori e gli importatori già menzionati hanno sostenuto che la violazione del diritto dell’Unione rilevata dal Tribunale concerneva tutte le conclusioni e i risultati del calcolo del margine di pregiudizio e che pertanto andava promosso un nuovo processo tenendo conto dei dati più recenti relativi al pregiudizio.

(72)

Le stesse parti hanno inoltre affermato che la Commissione ha omesso di riconoscere correttamente portata e conseguenze della sua inadempienza e che, contrariamente all’interpretazione dei fatti data dalla Commissione, le violazioni del diritto rilevate dal Tribunale non riguardavano esclusivamente il calcolo dell’incremento del 2 % dei costi di importazione di prodotti cinesi (costi successivi all’importazione) e dei costi di trasporto dei prodotti di produttori dell’Unione, ma quanto meno l’intera determinazione del margine di pregiudizio.

(73)

Le parti hanno asserito in sostanza che la comunicazione diffusa all’atto della riapertura ometteva la questione della comparabilità dello stadio commerciale e non motivava il metodo scelto dalla Commissione per il confronto tra prezzi all’importazione e prezzi dell’Unione alle condizioni del mercato in esame, ossia se i prodotti fabbricati da produttori dell’Unione e quelli importati fossero effettivamente in concorrenza reciproca «nel deposito degli importatori amburghesi». Secondo gli esportatori interessati e alcuni importatori le informazioni sulla determinazione dello stadio commerciale fornite al momento della riapertura risultavano troppo generali per consentire alle parti di capire perché il confronto tra il prezzo all’importazione e il prezzo degli operatori dell’Unione era effettuato al medesimo stadio commerciale, né fornivano alcuna spiegazione circa i fattori emersi dall’inchiesta in base ai quali si era effettuato il calcolo. Non si spiegava Inoltre perché l’aumento del 2 % in questione, che non teneva conto né delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») né di un margine di profitto degli importatori, fosse appropriato per ottenere la comparabilità dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione con i prezzi all’importazione dei produttori esportatori cinesi.

(74)

Le stesse parti hanno sostenuto che non è stata formulata alcuna conclusione per quanto riguarda la supposizione che i produttori dell’Unione vendano le merci esclusivamente attraverso importatori. Le parti inoltre confutavano il ragionamento in base al quale era stato scelto lo stadio commerciale, ossia che i produttori dell’Unione vendevano esclusivamente agli importatori poiché secondo le informazioni divulgate solo il 62 % delle vendite dei produttori dell’Unione era destinato a importatori indipendenti. Secondo le parti la Commissione sembra ignorare il fatto che presumibilmente il 38 % della produzione dell’Unione non viene venduto tramite importatori e quindi, rispetto a tali vendite, i prodotti importati erano in concorrenza a uno stadio commerciale diverso. Per questa quota di vendite secondo le parti il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare il margine di pregiudizio era inappropriato in quanto i prezzi applicati dagli importatori avrebbero dovuto essere adeguati aggiungendo i costi successivi all’importazione, le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto dell’importatore indipendente. Tali adeguamenti avrebbero comportato una riduzione del margine di pregiudizio per il 38 % delle merci dell’Unione e quindi una riduzione generalizzata del margine di pregiudizio e una sostanziale riduzione dei dazi antidumping.

(75)

Le parti hanno in sostanza sostenuto che la Commissione non è riuscita a elaborare un metodo che tenesse conto delle reali condizioni di mercato, adeguato alla determinazione del margine di pregiudizio relativo a tutte le importazioni e che occorresse considerare in modo differenziato le vendite di prodotti dei produttori dell’Unione per la determinazione del margine di pregiudizio tenendo conto dei diversi canali di distribuzione dei produttori dell’Unione.

(76)

Le parti hanno invitato la Commissione a descrivere dettagliatamente, fornendone anche un’analisi particolareggiata, i dati verificati relativi ai flussi commerciali e ai volumi a sostegno delle sue conclusioni e a divulgare tali informazioni in quanto non riservate.

(77)

Un gruppo di importatori ha inoltre contestato il «riferimento stereotipato» alla riservatezza dei dati che ha impedito ai produttori esportatori e agli importatori dell’Unione di conoscere le fonti necessarie per stabilire se, tenuto conto della struttura del mercato, l’adeguamento in questione fosse o no appropriato in quanto permette un confronto tra il prezzo all’esportazione e il prezzo degli operatori dell’Unione allo stesso stadio commerciale. Gli importatori interessati hanno tenuto a precisare che il Tribunale ha confermato questa tesi al punto 86 della sentenza Xinshiji.

6.1.4.   Spese di trasporto

(78)

Gli esportatori interessati hanno contestato l’aumento del prezzo di vendita franco fabbrica degli operatori dell’Unione per tenere conto dei costi di consegna al deposito dell’importatore ritenendolo contrario alla nozione di mercato interno, aggiungendo che le misure di difesa commerciale non hanno lo scopo di porre rimedio agli svantaggi in termini di costi degli operatori dell’Unione derivanti dall’ubicazione dei suoi impianti di produzione.

(79)

Gli esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che gli importatori sostenevano costi di trasbordo più elevati, in quanto i prodotti cinesi sono consegnati in container, mentre i prodotti dei produttori dell’Unione sono pallettizzati per consentirne il trasporto su strada e possono perciò essere rispediti immediatamente ai clienti finali senza alcuna ulteriore manipolazione riducendo i costi di movimentazione del 50 % ossia di 7 EUR/tonnellata.

(80)

Un gruppo di importatori ha osservato che la Commissione ha trascurato di considerare che per una quota di prodotto degli operatori dell’Unione che di fatto è distribuita tramite un importatore si sosterrebbero le spese di trasporto fino al deposito solo se i mandarini conservati fossero materialmente consegnati al deposito dell’importatore in questione. In realtà, invece, la maggior parte dei prodotti venduti dai produttori dell’Unione tramite importatori viene consegnata direttamente dai produttori dell’Unione ai clienti degli importatori. Lo scopo di tutto ciò è ottenere un considerevole vantaggio in termini di costi per i produttori dell’Unione rispetto ai prodotti importati; tale situazione fosse stata adeguatamente presa in considerazione ne sarebbe risultato un margine di pregiudizio minore rispetto a quello determinato in base al metodo di calcolo della Commissione.

(81)

L’associazione degli importatori e alcuni importatori hanno contestato la cifra di 90 EUR utilizzata come base per il calcolo delle spese di trasporto. Le parti hanno affermato che i costi di trasporto considerati sono troppo elevati, riferendosi probabilmente al trasporto su strada, laddove in base alle loro informazioni la maggior parte delle merci è trasportata via nave, ossia un modo di trasporto molto meno costoso.

(82)

Le parti hanno richiesto una spiegazione in merito all’inclusione delle spese per la movimentazione al terminale e dei costi per il trasporto delle merci su strada alla sede dell’importatore nel computo dei costi successivi all’importazione.

6.2.   Analisi delle osservazioni

(83)

Per quanto riguarda l’asserzione secondo la quale l’inchiesta non avrebbe dovuto essere riaperta mentre la validità del regolamento iniziale era impugnata nella causa C-338/10 (considerando 64), la Commissione ha spiegato di aver agito secondo il principio della presunzione di legittimità.

(84)

Quanto alle obiezioni relative alla riapertura prematura rispetto alla sentenza nella causa d’impugnazione C-195/11P (considerando 65), la Commissione ritiene che la questione non sussista dato che la riapertura si basava sulle conclusioni del Tribunale. Inoltre il ricorso nel frattempo è stato ritirato.

(85)

Per quanto riguarda la questione di una nuova inchiesta occorre dar risalto al fatto che la riapertura parziale mira solo a sanare la violazione dei diritti di difesa rilevata dal Tribunale e non a riaprire l’intero procedimento. La Commissione comunque informerà le parti interessate circa la possibilità di chiedere l’apertura di un riesame intermedio, come contemplato all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, laddove queste desiderassero che le istituzioni verifichino le loro asserzioni, secondo le quali in base a dati più recenti il pregiudizio non sussiste.

(86)

Per quanto riguarda l’asserzione secondo la quale l’analisi del pregiudizio deve basarsi su dati più recenti (considerando 66), si osserva che i dati più recenti sono influenzati dall’esistenza di un dazio antidumping. Di conseguenza lo strumento appropriato per analizzare dati più recenti è un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e non una nuova inchiesta (cfr. anche il precedente considerando 43).

(87)

Quanto al dubbio manifestato in merito all’imparzialità e all’equità del procedimento (considerando 67), esso nasce da un equivoco circa il rifiuto della Commissione di accogliere la richiesta di un riesame intermedio. Con lettera del 6 settembre 2011 i servizi della Commissione hanno informato le rispettive parti che, in base alle informazioni in loro possesso in quel momento, non poteva essere adottata nessuna decisione sulla possibilità di avviare una revisione e contestualmente hanno chiarito o comprovato i punti rimasti ambigui. Le parti sono state messe al corrente in merito all’udienza del 29 febbraio 2012 e sono state invitate a proseguire la discussione con il servizio competente della Commissione. I servizi della Commissione le informeranno che possono dar seguito alla loro richiesta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine di un anno previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base non si applica nel caso di specie in quanto ciò sarebbe in contrasto con l’obiettivo di lasciar trascorrere un periodo minimo tra il periodo d’inchiesta iniziale e un riesame intermedio. Nella fattispecie il periodo minimo è stato osservato.

(88)

Riguardo alla questione del rimedio retroattivo della violazione dei diritti di difesa (considerando 68) la Commissione reputa che in base alla sentenza del Tribunale l’inchiesta sia stata riaperta allo stadio in cui si era verificato il fatto illegittimo. Le parti hanno ora la possibilità di esercitare i diritti che, come stabilito dal Tribunale, non avevano avuto modo di esercitare. I dazi saranno inoltre introdotti solo in futuro. Stando così le cose la Commissione ritiene che la retroattività del rimedio non sia in discussione, contrariamente a quanto affermato dalle parti e pertanto la richiesta delle parti non può essere accolta.

(89)

Quanto alla carenza di motivazione (considerando 69), la riapertura mira unicamente a porre rimedio a tale carenza e a basare il nuovo atto giuridico su un’esauriente motivazione. Pertanto l’asserzione delle parti è stata debitamente esaminata.

(90)

Per quanto riguarda la portata della sentenza (considerando 72), lo scopo della riapertura è stabilire un adeguato stadio commerciale e in particolare chiarire per quale motivo sia necessario l’adeguamento del prezzo all’esportazione cif aggiungendo i costi successivi all’importazione per garantire che il confronto tra il prezzo all’esportazione e il prezzo di vendita degli operatori dell’Unione sia effettuato allo stesso stadio commerciale. L’obiezione delle parti non può pertanto essere accolta.

(91)

Quanto alla carenza della comunicazione del 5 dicembre 2011 relativamente alla spiegazione dello stadio commerciale scelto nel caso di specie (in particolare i considerando da 73 a 76), alle parti sono state fornite ulteriori informazioni e spiegazioni in varie occasioni e, nello specifico, ai punti 4 e 5 della comunicazione del 5 dicembre 2011, nonché durante le audizioni del 29 febbraio 2012.

(92)

Per fare piena chiarezza su questo punto, si sintetizzano nel seguito le conclusioni relative allo stadio commerciale: i) dall’inchiesta è risultato che le conserve di mandarini sono prodotte solo in una regione della Spagna (Valencia) e vengono vendute principalmente in Germania e nel Regno Unito. Secondo i calcoli la quota di vendite dell’Unione alla Germania e al Regno Unito ammonta al 62 % del totale delle vendite dell’Unione. ii) In base ai dati verificati, è stato accertato che durante il PI i produttori dell’Unione e gli esportatori cinesi hanno venduto essenzialmente agli stessi clienti, vale a dire operatori economici o distributori. iii) Per questi motivi il confronto dei prezzi tra importazioni provenienti da produttori esportatori e vendite dei produttori dell’Unione è stato effettuato per i produttori esportatori franco frontiera (cif) e per i produttori dell’Unione franco fabbrica con adeguamento in considerazione del costo di trasporto ai depositi degli importatori. iv) Tale metodologia ha imposto i seguenti adeguamenti: da un lato un adeguamento dei prezzi all’esportazione cif cinesi in considerazione dei costi successivi all’importazione, in particolare il trasporto delle merci dal porto ai depositi degli importatori; tale adeguamento, fissato al 2 %, è stato calcolato in base alle fatture raccolte e verificate e i rispettivi calcoli sono stati comunicati alle parti interessate mediante il documento allegato alla comunicazione del 5 dicembre 2011. D’altro canto, i prezzi franco fabbrica dell’Unione sono stati aumentati in considerazione del costo del nolo richiesto per trasportare le merci dai produttori (Valencia) alle sedi degli importatori (Germania e Regno Unito). Tale adeguamento è stato calcolato in base al costo consolidato del trasporto da Valencia ad Amburgo. Siccome non tutte le vendite dei produttori dell’Unione erano destinate a Germania e Regno Unito, tale media è stata ridotta proporzionalmente alla quota di vendite in Germania e nel Regno Unito (62 %) e alla quota di vendite dirette.

(93)

Per quanto riguarda la quota di vendite dirette dei produttori dell’Unione nel corso del PI, essa si è attestata tra il 2 % e il 12 %. Il dato preciso non può essere divulgato per motivi di riservatezza.

(94)

Le parti hanno sostenuto inoltre che nel determinare l’appropriato stadio commerciale si sarebbe dovuto operare una distinzione rispetto alle vendite dirette dei produttori dell’Unione (considerando 72). A tal proposito occorre osservare che secondo i risultati verificati in nessun caso, nel PI, le importazioni cinesi sono state vendute direttamente. In assenza di riscontri in questo senso non è stato possibile operare distinzioni per stabilire uno stadio commerciale per la quota di vendita diretta dei produttori dell’Unione. Ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, invece, le vendite dirette dei produttori dell’Unione sono state riadeguate allo stadio franco fabbrica e ad esse sono stati applicati gli adeguamenti relativi al trasporto merci di cui al precedente considerando 92 punto iv. In tali circostanze la relativa obiezione delle parti non può essere accolta.

(95)

Per quanto riguarda l’obiezione delle parti in merito al fatto che l’adeguamento del prezzo all’esportazione cif avrebbero dovuto includere le SGAV e un ragionevole margine di profitto (considerando 73) si osserva che se la Commissione avesse adeguato i prezzi all’esportazione cif aggiungendo SGAV e profitto avrebbe portato le vendite di merci importate allo stadio del dettaglio. In tal caso il confronto fra prezzi all’esportazione cinesi e prezzi di vendita dell’Unione sarebbe stato effettuato a stadi commerciali diversi. Per questo motivo l’obiezione delle parti non può essere accolta.

(96)

Per quanto riguarda l’asserzione delle parti secondo la quale dalla comunicazione del 5 dicembre 2011 si evince che il 38 % delle vendite dei produttori dell’Unione durante il PI sono dirette (considerando 74) è stato spiegato alle parti nel corso delle audizioni del 29 febbraio 2012 che tale conclusione è errata. La quota pari al 62 % di vendite del settore dell’Unione effettuate in Germania e Regno Unito riguarda la distribuzione geografica delle vendite e non ha alcuna rilevanza per quanto riguarda l’identificazione del tipo di clienti e quindi del tipo di vendita, diretta o no. Da questo fatto si può solo dedurre, come è stato confermato, che la restante quota di vendite dei produttori dell’Unione pari al 38 % è stata effettuata altrove rispetto alla Germania e al Regno Unito. Stando il fatto che il presupposto delle parti circa lo stadio commerciale del 38 % delle vendite dei produttori dell’Unione è errato, la richiesta che ne discende basata sulla necessità di ricalcolare il margine di pregiudizio non può essere accolta.

(97)

Quanto alla richiesta di pubblicare i dati dettagliati sul flusso commerciale e sui relativi volumi (considerando 76), si rammenta che i fatti e le cifre sottostanti la scelta del metodo per determinare lo stadio commerciale in questo caso sono stati discussi nei punti da 3 a 7 della comunicazione del 5 dicembre 2011. Si rinviano le parti alle informazioni contenute in tale comunicazione nonché ai chiarimenti forniti delle audizioni del 29 febbraio 2012. Per maggiore chiarezza i flussi commerciali sono illustrati in dettaglio al precedente considerando 92.

(98)

Per quanto riguarda il «riferimento stereotipato alla riservatezza» (considerando 77), la Commissione fa notare che le informazioni mantenute riservate riguardavano i) la quota di vendite dirette e ii) le informazioni utilizzate per il calcolo dell’aumento del 2 % tratte dalle fatture e dai dati raccolti durante la visita di verifica. A questo proposito va osservato che le fatture costituiscono per loro natura informazioni di carattere riservato. La sintesi non riservata di queste ultime è stata fornita nell’allegato della comunicazione del 5 dicembre 2011. Per quanto riguarda le vendite dirette, durante l’audizione congiunta del 29 febbraio 2012 il consigliere-auditore ha confermato che i dati effettivi riguardanti le vendite dirette sono informazioni riservate e ha proposto di dare la possibilità alle parti che ne facciano richiesta di verificare come i servizi della Commissione responsabili dell’inchiesta abbiano utilizzato i dati contenuti nei fascicoli riservati, offrendosi inoltre di rendere noto alle parti il suo parere sull’esattezza delle conclusioni rispetto a tali dati. Le parti non hanno avanzato alcuna richiesta in merito. Per tali motivi la Commissione ritiene di aver ottemperato alla disposizione che le impone di divulgare le informazioni, salvo quelle riservate. In più, risalendo i dati da valutare a 5 anni fa, la Commissione ritiene di poter ora divulgare il dato relativo alla quota di vendite dirette che si attesta tra 2 % e 12 %.

(99)

Per quanto riguarda la contestazione dell’adeguamento del prezzo di vendita franco fabbrica tenendo conto dei costi di trasporto (considerando 78) la Commissione osserva che tale adeguamento è stato effettuato per considerare le merci allo stesso stadio commerciale delle esportazioni cinesi, ossia nel deposito dell’importatore. Esso ha trovato ragione nelle circostanze specifiche del mercato in questione in cui le conserve di mandarini sono prodotte solamente in una zona della Spagna (Valencia) e sono vendute principalmente in Germania e Regno Unito. È stato effettuato per confrontare in modo equo il prezzo all’esportazione e il prezzo dell’Unione allo stesso stadio commerciale e non per compensare il presunto svantaggio in termini di costi dei produttori dell’Unione derivante dall’ubicazione delle loro strutture di produzione. L’obiezione delle parti pertanto non può essere accolta.

(100)

Per quanto riguarda l’asserzione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto tener conto dei costi più elevati sostenuti dagli importatori perché i prodotti cinesi sono consegnati in container mentre i prodotti degli operatori dell’Unione sono pallettizzati e quindi i costi di movimentazione sostenuti dai produttori dell’Unione sono inferiori (considerando 79), va osservato che gli adeguamenti applicati interessavano soltanto il costo per portare la merce allo stadio di deposito dell’importatore. I costi successivi riferibili alle operazioni di spedizione delle merci presso i dettaglianti sono sostenuti ad uno stadio commerciale posteriore a quello definito e non possono pertanto essere presi in considerazione. Per questo motivo l’asserzione delle parti non può essere accolta.

(101)

Per quanto riguarda l’osservazione secondo la quale i costi di trasporto sostenuti dai produttori dell’Unione avrebbero dovuto essere ridotti per tener conto dei casi in cui i prodotti sono consegnati direttamente ai clienti degli importatori, come sostenuto da questi ultimi (considerando 80), si rammenta che l’adeguamento dei prezzi di vendita franco fabbrica dell’Unione in considerazione dei costi di trasporto è stato calcolato in base al costo consolidato della consegna materiale al deposito di Amburgo (90 EUR) dedotto dalle fatture raccolte, essendo tale deposito lo stadio commerciale idoneo per confrontare il prezzo all’esportazione e i prezzi del prodotto nell’Unione. L’adeguamento anzidetto non è motivato dal fatto che esso comprende tutti i costi di trasporto tra il produttore dell’Unione e il dettagliante (che sarebbe superiore a quello per la consegna al deposito), ma dal fatto che, date le specificità del mercato per il prodotto in esame, il deposito di Amburgo è lo stadio commerciale idoneo. In tale contesto la contestazione delle parti risulta irrilevante.

(102)

Le parti hanno asserito che l’adeguamento dei costi di trasporto delle merci è troppo elevato in quanto fondato sui costi di trasporto su strada (considerando 81). Va peraltro ricordato che l’adeguamento anzidetto si fonda sulla consegna materiale delle merci ad Amburgo, che prevede sia il trasporto via terra sia per via navigabile. L’adeguamento richiesto dalle parti, pertanto, è già compreso nel calcolo dei costi di trasporto ad Amburgo. Non è stato necessario quindi verificare i dati presentati dalle parti durante l’audizione poiché nel corso dell’inchiesta iniziale, i costi di trasporto per la consegna delle merci ad Amburgo erano stati calcolati in base ai dati verificati dei produttori dell’Unione.

(103)

Per quanto riguarda l’osservazione formulata dal ricorrente in merito al calcolo dei costi successivi all’importazione (considerando 82), come spiegato al paragrafo 9 della comunicazione inviata il 5 dicembre 2011, sia i costi di movimentazione al terminale sia i costi di trasporto su strada alla sede dell’importatore sono stati inclusi nel calcolo. Nei costi di movimentazione al terminale non sono stati inclusi né noli marittimi né assicurazioni perché compaiono già nel prezzo cif rilevato e verificato nel corso degli accertamenti presso la sede dell’esportatore. Se la Commissione avesse incluso tali spese nel calcolo dei costi successivi all’importazione le avrebbe contabilizzate due volte.

6.3.   Procedura

(104)

Il 5 dicembre 2011 la Commissione ha rilasciato una comunicazione con fatti e cifre riguardante i motivi su cui si base l’annullamento delle misure da parte del Tribunale. Tutte le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni.

(105)

Il 29 febbraio 2012 la Commissione ha proceduto alle audizioni di tutte le parti che ne avevano fatto richiesta, compresa un’audizione congiunta con il consigliere-auditore degli esportatori interessati e un gruppo di importatori.

(106)

Il 26 marzo 2012 una delle parti interessate ha informato la Commissione che, in considerazione della sentenza nella causa C-338/10 riteneva senza oggetto la riapertura parziale per quanto riguardava i costi successivi all’importazione.

(107)

Il 17 luglio 2012 la Commissione ha risposto che, data la riapertura del 19 giugno 2012, entrambe le riaperture parziali erano ancora pendenti e che le inchieste continuavano ad avere uno scopo ben determinato.

6.4.   Conclusioni

(108)

La Commissione ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza Xinshiji del Tribunale fornendo una motivazione più approfondita nonché maggiori informazioni e spiegazioni alle parti in merito ai punti dell’inchiesta iniziale riaperti. Le parti hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Tutte le obiezioni sono già state esaminate e debitamente prese in considerazione.

(109)

In base alle osservazioni delle parti e alla relativa analisi si è giunti alla conclusione che né le argomentazioni dalle parti né i fatti addotti dimostravano la necessità di modificare il calcolo del margine di pregiudizio contestato.

(110)

Il margine di pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale è pertanto confermato.

(111)

In base a quanto precede, si è concluso che per dare esecuzione alla sentenza Xinshiji si dovrebbe reimporre il dazio antidumping definitivo ai ricorrenti nella causa in questione.

7.   PREGIUDIZIO

7.1.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

(112)

In mancanza di osservazioni documentate si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 54 del regolamento provvisorio.

7.2.   Consumo nell’Unione

(113)

Una delle parti esportatrici ha indicato una discrepanza tra il livello di consumo menzionato nel regolamento di salvaguardia e il livello menzionato nel regolamento provvisorio. Si fa notare che la differenza nel livello di consumo è sostanzialmente dovuta alla diversa definizione del prodotto oggetto dell’attuale inchiesta e al diverso numero di Stati membri partecipanti alle due inchieste. A tale riguardo non sono state ricevute nuove informazioni documentate. Sono quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando da 55 a 57 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, anche le successive parti dell’analisi che fanno riferimento al consumo risultano confermate.

7.3.   Importazioni dal paese in questione

7.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame

(114)

Per quanto riguarda la quota di mercato, alcune parti hanno contestato quanto affermato dalla Commissione al considerando 58 del regolamento provvisorio ossia un aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping. Le parti hanno asserito che, contrariamente alle conclusioni della Commissione, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è diminuita. La valutazione delle importazioni dalla RPC, espresse in volume e in quota di mercato, è stata verificata. Come affermato nell’anzidetto considerando soltanto per un anno la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è diminuita. Nel resto del periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dalla RPC si è mantenuta elevata. Di conseguenza, i risultati indicati nella fase provvisoria sono confermati.

(115)

Alcune parti hanno affermato che per valutare un eventuale aumento delle importazioni dalla RPC si sarebbero dovuti esaminare anche i volumi successivi al PI. Si deve sottolineare che l’andamento delle importazioni dalla Cina, valutato per il periodo compreso tra il 2002/2003 e il 2006/2007, ha mostrato un chiaro aumento. Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, gli sviluppi successivi al PI vengono presi in considerazione solamente in circostanze eccezionali. In ogni caso, come indicato nel seguente considerando 136, il livello delle importazioni successive al PI è stato esaminato e considerato significativo.

7.3.2.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(116)

Tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno contestato le conclusioni della Commissione relative alla sottoquotazione. Uno di essi ha contestato la metodologia utilizzata per il calcolo e ha richiesto una modifica che riflettesse i costi sostenuti dagli operatori commerciali per le vendite indirette. I calcoli sono stati adattati ove del caso. Dal confronto è emerso che, durante il PI, le importazioni del prodotto in esame sono state vendute nell’Unione a prezzi inferiori a quelli degli operatori dell’Unione, con una differenza in percentuale compresa tra il 18,4 % e il 35,2 %, sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e inseriti nel campione.

7.4.   Situazione degli operatori dell’Unione

(117)

Due importatori e l’associazione degli importatori hanno contestato la durata del periodo di messa in conserva di cui al considerando 79 del regolamento provvisorio. Essi hanno affermato che tale periodo in Spagna dura solo tre mesi invece di quattro o cinque come indicato nel regolamento provvisorio. Tale periodo tuttavia dipende dal raccolto (variabile per natura) e dalla quantità prodotta e in ogni caso non ha effetti sui fattori di pregiudizio quali analizzati dai servizi della Commissione.

(118)

In assenza di ulteriori informazioni o obiezioni documentate relative alla situazione degli operatori dell’Unione, si confermano i considerando da 63 a 86 del regolamento provvisorio.

7.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(119)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio alcuni importatori e alcuni produttori esportatori hanno sostenuto, in riferimento ai considerando da 83 a 86 dell’anzidetto regolamento, che la Commissione aveva basato le proprie conclusioni relative al livello di pregiudizio su dati non corretti né valutati oggettivamente. Le parti hanno sostenuto che quasi tutti gli indicatori di pregiudizio presentavano un andamento positivo e quindi il pregiudizio non era comprovato.

(120)

A tale riguardo, si osserva che, nonostante alcuni indicatori mostrino leggeri miglioramenti, la situazione degli operatori dell’Unione va valutata nel suo complesso e considerando che le misure di salvaguardia sono state in vigore fino al termine del periodo d’inchiesta. La questione è esaminata approfonditamente nei considerando da 51 a 86 del regolamento provvisorio. Il processo di profonda ristrutturazione permesso da queste misure, che ha comportato una forte riduzione della produzione e della capacità, avrebbe portato in circostanze normali ad un miglioramento significativo della situazione generale dei produttori dell’Unione, con effetti positivi sulla produzione, sull’utilizzo delle capacità, sulle vendite e sugli scarti tra prezzo e costo. Gli indicatori di volume sono invece rimasti deboli, le scorte sono aumentate notevolmente, gli indicatori finanziari hanno mantenuto valori negativi e in alcuni casi sono peggiorati.

(121)

In base a tali dati si ritiene che le conclusioni del regolamento provvisorio riguardanti il pregiudizio materiale subito dall’industria dell’Unione non debbano essere modificate. In assenza di altre informazioni o obiezioni documentate, tali conclusioni sono definitivamente confermate.

8.   NESSO DI CAUSALITÀ

8.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(122)

Alcune delle parti hanno sostenuto che il volume delle importazioni cinesi si è mantenuto stabile dal 1982 cosicché tali importazioni non avrebbero potuto essere causa di pregiudizio, come affermato nel regolamento provvisorio (cfr. considerando 58). Come già spiegato nel considerando 114, nel periodo in esame le importazioni dalla RPC sono in realtà aumentate in modo significativo a danno della quota di mercato del settore dell’Unione. D’altronde, siccome l’obiezione si riferisce all’andamento delle importazioni nell’arco di un periodo che supera largamente quello in esame, essa è respinta.

(123)

Come affermato nel precedente considerando 116, si è concluso in via definitiva che, durante il PI, i prezzi all’importazione applicati dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione erano inferiori ai prezzi medi degli operatori dell’Unione in percentuali comprese tra il 18,4 % e il 35,2 %. La revisione del margine di sottoquotazione non modifica le conclusioni sull’effetto delle importazioni oggetto di dumping dei considerando 100 e 101 del regolamento provvisorio.

8.2.   Fluttuazioni dei tassi di cambio

(124)

Dopo che sono stati imposti i dazi provvisori alcuni importatori hanno sostenuto l’esistenza di un’influenza negativa del tasso di cambio sul livello dei prezzi sostenendo altresì che tale tasso costituisce il fattore di pregiudizio principale. La valutazione della Commissione comunque si riferisce semplicemente a una differenza tra prezzi senza alcuna necessità di analizzare i fattori che ne determinano il livello. Di conseguenza esiste un chiaro nesso di causalità tra elevati livelli di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e si conferma pertanto il considerando 95 del regolamento provvisorio.

8.3.   Disponibilità e prezzi delle materie prime

(125)

Alcune parti hanno affermato che il pregiudizio non è causato dalle importazioni oggetto di dumping ma dalla scarsa disponibilità di frutta fresca, vale a dire delle materie prime per le conserve di mandarini.

(126)

Dati ufficiali del ministero spagnolo dell’Agricoltura confermano tuttavia che la quantità disponibile per l’industria conserviera è più che sufficiente a coprire l’intera capacità di produzione dei produttori spagnoli.

(127)

Entro una certa misura i produttori sono in concorrenza per la frutta fresca con il mercato del consumo diretto di prodotti freschi. Tale concorrenza tuttavia non inficia il nesso di causalità. Una chiara e importante ragione del basso livello di produzione, delle vendite contenute e di una quota di mercato ridotta del settore dell’Unione è piuttosto la pressione esercitata dalle massicce importazioni dalla RPC a prezzi bassissimi. Data tale situazione, considerando altresì che il prezzo di mercato è dettato dalle importazioni che costituiscono oltre il 70 % del mercato, fenomeno che causa sottoquotazione, compressione e depressione dei prezzi, risulterebbe antieconomico aumentare la produzione senza concrete prospettive di vendita del prodotto a prezzi che permettono di realizzare un profitto normale. Gli operatori spagnoli quindi potrebbero fornire quantità di prodotto notevolmente maggiori se il prezzo di mercato non penalizzasse i risultati economici.

(128)

Un ulteriore fatto a conferma di questa analisi è la costante presenza di ingenti quantitativi di scorte accumulate da produttori dell’Unione, il che mostra che la situazione pregiudizievole per l’industria dell’Unione non deriva da una produzione insufficiente bensì da una produzione invendibile a causa della pressione esercitata dalle importazioni cinesi.

(129)

Trattandosi di un prodotto agricolo, il prezzo delle materie prime è soggetto a fluttuazioni stagionali dovute alla natura del prodotto. Nel corso del quinquennio preso in esame, caratterizzato da raccolti con prezzi variabili, la Commissione osserva che il pregiudizio (sotto forma di perdite finanziarie) è presente indipendentemente da queste fluttuazioni e che pertanto i risultati economici degli operatori dell’Unione non sono direttamente correlati a dette fluttuazioni stagionali.

8.4.   Differenze qualitative

(130)

Alcune parti hanno asserito che il prodotto cinese era di qualità superiore rispetto alla produzione dell’Unione. Le eventuali differenze di prezzo non sono state tuttavia comprovate in modo sufficiente e nulla indica che la presunta preferenza dei consumatori per i prodotti cinesi sia così forte da costituire la causa della situazione negativa del settore dell’Unione. In ogni caso, tali presunte differenze di prezzo favorirebbero il prodotto cinese, aumentando il livello di sottoquotazione/vendita sotto costo. In mancanza di nuove informazioni o obiezioni documentate, si confermano le conclusioni di cui al considerando 99 del regolamento provvisorio.

8.5.   Aumenti dei costi

(131)

Alcune parti hanno asserito che il pregiudizio derivava dall’aumento anomalo dei costi dichiarati da alcuni produttori. Non sono però state addotte prove sufficienti ad avvalorare tali asserzioni. L’analisi della Commissione non ha riscontrato eventi che potessero capovolgere la valutazione del nesso di causalità o influenzare il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

(132)

Alcune parti hanno presentato osservazioni sull’aumento dei costi di produzione e sull’incapacità degli operatori dell’Unione di ridurli. Alcune voci di costo (a esempio l’energia) sono aumentate, ma il loro impatto non è tale da invalidare il nesso di causalità in un contesto in cui ingenti quantitativi di importazioni cinesi oggetto di dumping provocano sia una riduzione delle vendite e della produzione (aumentando in tal modo i costi unitari) sia una compressione e una depressione dei prezzi del settore dell’Unione.

8.6.   Regimi di aiuti

(133)

È stato asserito che i regimi di aiuti UE hanno causato un aumento artificiale delle attività di trasformazione nell’Unione, contribuendo così a una riduzione della disponibilità delle materie prime per il prodotto in esame. Tale asserzione è di natura generale e non è stata comprovata in modo sufficiente. In ogni caso, i regimi in questione sono stati modificati nel 1996, quando gli aiuti sono stati destinati agli agricoltori invece che ai trasformatori del prodotto in esame. L’analisi della Commissione non ha evidenziato durante il periodo d’inchiesta nessun effetto residuo tale da interrompere il nesso di causalità. Per quanto riguarda la disponibilità si rimanda ai precedenti considerando 128 e 129.

8.7.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(134)

In mancanza di ulteriori informazioni o obiezioni documentate, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 87 a 101 del regolamento provvisorio.

(135)

In considerazione di quanto precede, sono confermate le conclusioni provvisorie circa l’esistenza di un nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni cinesi oggetto di dumping.

9.   INTERESSE DELL’UNIONE

9.1.   Sviluppi successivi al periodo d’inchiesta

(136)

Dal 9 novembre 2007 le importazioni dalla RPC sono soggette a registrazione a norma del regolamento relativo alla registrazione. Tale decisione è stata adottata in vista di una possibile imposizione retroattiva di dazi antidumping. Di conseguenza e in via eccezionale si sono analizzati anche gli sviluppi successivi al PI. Dati Eurostat, corroborati da alcuni importatori, confermano che le importazioni dalla RPC rimangono significative. Il volume registrato negli ultimi dieci mesi successivi al PI ammontava a 74 000 tonnellate a prezzi bassi stabili.

9.2.   Capacità dei produttori dell’Unione di rifornire il mercato dell’Unione

(137)

Diverse parti hanno osservato che a causa del suo basso livello di produzione, gli operatori spagnoli non sono in grado di soddisfare interamente la domanda dell’Unione. Pur essendo corretto affermare che nella situazione attuale gli operatori dell’Unione non soddisfano l’intera domanda dell’Unione, occorre osservare che questa è la conseguenza delle importazioni pregiudizievoli, come chiarito in precedenza. In ogni caso, l’effetto auspicato delle misure non è quello di chiudere il mercato dell’Unione alle importazioni cinesi, bensì di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole. Fra l’altro si sottolinea che, data l’esistenza di due sole fonti di approvvigionamento di questi prodotti, se fossero prese misure definitive i prodotti cinesi continuerebbero ad essere oggetto di una notevole domanda nell’Unione.

9.3.   Interesse degli operatori e dei fornitori dell’Unione

(138)

Un’associazione di importatori ha affermato che qualsiasi misura antidumping priva di limitazione quantitativa non aiuterebbe a proteggere gli operatori spagnoli ma scatenerebbe automaticamente attività commerciali illecite. Tale osservazione pone l’accento sull’esigenza che le istituzioni assicurino un adeguato monitoraggio dell’applicazione delle misure piuttosto che mettere in dubbio i benefici delle misure stesse per i produttori dell’Unione.

(139)

Un altro importatore ha asserito che l’istituzione di misure antidumping non migliorerebbe la situazione dei produttori spagnoli, giacché le ingenti scorte accumulate dagli importatori nell’Unione sarebbero in grado di soddisfare la domanda del mercato nell’immediato futuro. I fenomeni della costituzione di scorte e della loro consistenza sono stati corroborati da un secondo importatore. Queste osservazioni confermano l’analisi della Commissione contenuta nel regolamento provvisorio e nel presente regolamento. Si rammenta tuttavia che le misure sono finalizzate a porre rimedio al dumping pregiudizievole nell’arco di cinque anni e non soltanto di un anno.

(140)

In assenza di altre informazioni o di nuove obiezioni documentate, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 103 a 106 e nel considerando 115 del regolamento provvisorio per quanto riguarda l’interesse degli operatori dell’Unione.

9.4.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti dell’Unione

(141)

Gli importatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno espresso un interesse generale per il mantenimento di due fonti di approvvigionamento del prodotto in esame, vale a dire Spagna e RPC, al fine di mantenere la sicurezza dell’approvvigionamento a prezzi competitivi.

(142)

Nel caso in cui fossero prese misure definitive, la maggioranza degli importatori preferirebbe tuttavia un provvedimento che contenga anche elementi quantitativi. Come precisato di seguito al considerando 156 si ritiene che ciò non sia appropriato.

(143)

La verifica dei dati degli importatori che hanno collaborato all’inchiesta e inseriti nel campione ha confermato che il settore delle conserve di mandarini rappresenta meno del 6 % del loro fatturato totale e che il livello medio di redditività ottenuto supera il 10 % sia nel periodo dell’inchiesta che nel periodo 2004-2008.

(144)

Risulta evidente, da quanto precede, che nel complesso il potenziale impatto delle misure sugli importatori/operatori commerciali non sarebbe sproporzionato rispetto agli effetti positivi da esse derivanti.

9.5.   Interesse degli utilizzatori/dettaglianti

(145)

Un utilizzatore che rappresenta meno dell’1 % del consumo ha presentato osservazioni generali in merito alla scarsa offerta di mandarini nell’UE e alla qualità superiore del prodotto cinese. Invitato a collaborare ulteriormente fornendo dati individuali, ha tuttavia declinato tale proposta e non ha addotto valide prove a sostegno delle sue osservazioni. Un altro dettagliante, membro della principale associazione di importatori, si è dichiarato generalmente contrario all’aumento di prezzo. Durante l’inchiesta non sono pervenute altre osservazioni riguardanti l’interesse di utilizzatori/dettaglianti. In tale situazione e in assenza di osservazioni comprovate da parte di utilizzatori/dettaglianti, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 109 a 112 del regolamento provvisorio.

9.6.   Interesse dei consumatori

(146)

Contrariamente a quanto sostenuto da un importatore, l’interesse dei consumatori è stato preso in considerazione nella fase provvisoria. Le conclusioni della Commissione sono delineate ai considerando 113 e 114 del regolamento provvisorio. Altre parti hanno indicato che l’impatto sui consumatori sarebbe significativo. Non è stata addotta tuttavia alcuna informazione tale da mettere in dubbio le conclusioni dei considerando sopra citati. Anche se i dazi dovessero portare ad un aumento del prezzo al consumo, nessuna delle parti ha contestato il fatto che il prodotto in esame rappresenti una minima parte delle spese alimentari di una famiglia. In assenza di osservazioni dei consumatori e di ulteriori informazioni nuove e documentate, si confermano i considerando di cui sopra.

9.7.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(147)

L’ulteriore analisi di cui sopra concernente gli interessi in gioco non ha modificato le conclusioni provvisorie a tale riguardo. La verifica dei dati degli importatori che hanno collaborato all’inchiesta e inclusi nel campione ha confermato che il settore delle conserve di mandarini è pari a meno del 6 % del loro fatturato totale e che essi, in media, hanno ottenuto risultati soddisfacenti sia durante il periodo dell’inchiesta che durante il periodo 2004-2008 in esame; l’impatto delle misure sugli importatori sarà pertanto minimo. Si è inoltre accertato che l’impatto finanziario sul consumatore finale sarebbe trascurabile, considerando che nei paesi consumatori le quantità pro capite acquistate sono marginali. Si ritiene che le conclusioni del regolamento provvisorio riguardo all’interesse dell’Unione non siano cambiate. In assenza di altre osservazioni, le conclusioni indicate nel regolamento provvisorio sono quindi confermate in via definitiva.

10.   MISURE DEFINITIVE

10.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(148)

Un importatore ha affermato che il margine di profitto pari al 6,8 % utilizzato come riferimento nella fase provvisoria è sopravvalutato. A tale riguardo si osserva che la stessa percentuale è stata utilizzata ed accettata per le misure di salvaguardia in quanto utile effettivamente registrato dall’industria dell’Unione nel periodo compreso tra il 1998-1999 e il 2001-2002. Essa si riferisce all’utile dei produttori dell’Unione in una normale situazione commerciale precedente all’aumento delle importazioni causa di pregiudizio nel settore. L’obiezione è stata quindi respinta.

(149)

I produttori dell’Unione hanno affermato che i dazi provvisori non tenevano conto della particolare situazione del mercato delle conserve di mandarini, in cui la produzione è concentrata soltanto in un paese e la stragrande maggioranza delle vendite e delle importazioni è concentrata in un altro paese europeo. Si è richiesto pertanto che i calcoli finali fossero effettuati prendendo in considerazione i costi di trasporto dal paese produttore al paese consumatore. Essendo la richiesta giustificata e comprovata, i calcoli sono stati adattati di conseguenza per riflettere la concentrazione delle vendite nelle aree interessate dell’Unione.

(150)

Una parte ha presentato osservazioni relative ai calcoli di sottoquotazione e vendita sottocosto. Nei casi giustificati sono stati operati adeguamenti nella fase definitiva.

(151)

I risultanti margini di pregiudizio, tenendo conto ove giustificato delle richieste delle parti interessate, espressi come percentuale del valore totale cif all’importazione di ogni esportatore cinese inserito nel campione, erano inferiori ai margini di dumping rilevati, come segue:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 100,1 %,

Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 48,4 %,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Provincia di Hubei 92,0 %,

Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non costituenti il campione 90,6 %,

Tutte le altre imprese 100,1 %.

10.2.   Retroattività

(152)

Come specificato al considerando 4, il 9 novembre 2007 la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni dei prodotti in esame originari della RPC in base a una richiesta degli operatori dell’Unione. La richiesta è stata ritirata e pertanto la questione non è stata ulteriormente esaminata.

10.3.   Misure definitive

(153)

Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso presente l’aliquota del dazio va pertanto fissata al livello del pregiudizio accertato.

(154)

In base a quanto precede e conformemente alla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 258 (14), il dazio definitivo deve essere fissato come segue:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 531,2 EUR/t,

Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 361,4 EUR/t

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Provincia di Hubei: 490,7 EUR/t,

Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non costituenti il campione 499,6 EUR/t,

Tutte le altre imprese 531,2 EUR/t.

10.4.   Forma delle misure

(155)

Diverse parti hanno richiesto misure che combinassero elementi quantitativi e di prezzo, in modo tale che un volume iniziale di importazione fosse esente da dazi o soggetto a dazi ridotti. In alcuni casi in connessione a un sistema di licenze.

(156)

L’opzione è stata considerata ma respinta, in particolare per le seguenti ragioni. I dazi antidumping sono imposti laddove il prezzo all’esportazione risulta inferiore al valore normale. I quantitativi esportati nell’Unione sono utili per analizzare se le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio. Tali quantitativi sono tuttavia di norma irrilevanti per determinare il livello di dazio da istituire. Se si determina cioè che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio, il dumping può essere compensato da un dazio applicabile a partire dalla prima spedizione di merce importata successivamente all’entrata in vigore del dazio. Infine, qualora si accerti che sia nell’interesse dell’Unione importare prodotti per un determinato periodo senza l’imposizione di dazi antidumping, l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base permette di sospendere il dazio a determinate condizioni.

(157)

Alcune parti hanno asserito che qualsiasi tipo di misura priva di una limitazione quantitativa porterebbe all’elusione del dazio e hanno nuovamente fatto riferimento alla costituzione di scorte avvenuta in seguito all’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004. L’analisi dei servizi della Commissione ha confermato che si trattava di un chiaro tentativo di eludere i dazi. Date queste affermazioni e i fatti descritti nel regolamento provvisorio ai considerando 123 e 125, la Commissione seguirà l’evolversi della situazione al fine di prendere i provvedimenti necessari ad assicurare una corretta applicazione delle misure.

(158)

Altre parti hanno affermato che le misure dovrebbero escludere i volumi già soggetti a contratti di vendita esistenti. Ciò equivarrebbe in pratica ad un’esenzione dai dazi che indebolirebbe l’effetto riparatore delle misure; la richiesta è pertanto respinta. Si rinvia inoltre ai precedenti considerando 138 e 139.

(159)

Il regolamento provvisorio ha istituito un dazio antidumping sotto forma di dazio specifico per ogni società, risultante dall’applicazione del margine di eliminazione del pregiudizio ai prezzi all’esportazione utilizzati nel calcolo del dumping durante il PI. Tale metodo è confermato a livello delle misure definitive.

10.5.   Impegni

(160)

In una fase avanzata dell’inchiesta diversi produttori esportatori della RPC hanno offerto impegni sui prezzi che non sono stati giudicati accettabili in considerazione dell’alta volatilità dei prezzi del prodotto in esame, del rischio di mancato pagamento dei dazi e di elusione delle misure (cfr. considerando 124 e 125 del regolamento provvisorio) come pure del fatto che le offerte non contengono alcuna garanzia da parte delle autorità cinesi di un adeguato monitoraggio, in un contesto in cui le società non hanno ottenuto il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato.

11.   REGISTRAZIONE

(161)

Le importazioni del prodotto in esame sono state assoggettate a registrazione con il regolamento (UE) n. 572/2012 della Commissione (15). È opportuno porre termine tale registrazione. La possibilità di riscuotere i dazi retroattivamente sarà valutata in una fase successiva, quando saranno disponibili dati statistici esaustivi.

12.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(162)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito alla comunicazione. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Due gruppi di importatori hanno richiesto e ottenuto audizioni in presenza del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio.

(163)

Le osservazioni presentate in merito alla sentenza Xinshiji sono già state esaminate e risolte nel documento informativo generale. Nessuna delle anzidette osservazioni ha condotto alla modifica delle considerazioni e dei fatti essenziali in base a cui è stato deciso di confermare il margine di pregiudizio calcolato nell’inchiesta iniziale. Per quanto riguarda il paese di riferimento, un gruppo di importatori ha ribadito le osservazioni già formulate nel corso dell’inchiesta riguardo alla portata della riapertura parziale dell’inchiesta, all’utilizzazione di dati e alla determinazione del valore normale. A tali osservazioni si è risposto, rispettivamente, nei precedenti considerando 43, 46 e 54. Lo stesso gruppo di importatori si è espresso in favore di un sistema di misure di salvaguardia con contingenti invece di dazi antidumping. Il motivo del rifiuto di un sistema di contingenti è già spiegato al considerando 156. Occorre inoltre notare che in forza del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (16), le misure di salvaguardia possono essere prese soltanto in determinate situazioni e a condizioni molto specifiche. Si ritiene che i dazi antidumping costituiscano lo strumento più idoneo per contrastare le pratiche di dumping pregiudizievoli. L’anzidetto gruppo di importatori ha inoltre messo in evidenza il fatto che, in relazione alle questioni sollevate nei precedenti considerando da 44 a 85, la Commissione non ha aperto un riesame intermedio come le era stato richiesto. Si ribadisce che alla data della sentenza sulla scelta del paese di riferimento non era più possibile effettuare un riesame intermedio poiché il dazio non era più in vigore. La Commissione probabilmente riprenderà a considerare le richieste in attesa di riesame intermedio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Se dall’esame della domanda risulta che le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base sono rispettate, il riesame intermedio sarà avviato quanto prima.

(164)

In sintesi, dopo aver preso in considerazione tutte le osservazioni presentate dopo la comunicazione delle conclusioni dell’inchiesta alle parti interessate, si è ritenuto che nessuna di esse fosse di natura tale da modificare le conclusioni raggiunte durante l’inchiesta.

13.   DURATA DELLE MISURE

(165)

Il presente regolamento recepisce le sentenze della Corte relative al regolamento originario. Il presente regolamento cessa pertanto di produrre effetti cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento originario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle seguenti società è fissato come segue:

Società

EUR/tonnellata di peso netto del prodotto

Codice addizionale TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Provincia di Hubei

490,7

A888

Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non costituenti il campione, figuranti nell’allegato

499,6

A889

Tutte le altre società

531,2

A999

Articolo 2

1.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (17), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati all’articolo 1, va ridotto di una percentuale che corrisponda all’adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 572/2012.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Il presente regolamento cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2013.

Articolo 6

Le richieste di riesame sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. SHERLOCK


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15.

(3)  GU L 178 del 5.7.2008, pag. 19.

(4)  GU L 288 del 6.11.2007, pag. 22.

(5)  GU L 290 dell’8.11.2003, pag. 3.

(6)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67.

(7)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35.

(8)  GU C 103 del 2.4.2011, pag. 21.

(9)  GU C 353 del 3.12.2011, pag. 15.

(10)  Sentenza della Corte (terza Sezione) del 22 marzo 2012 nella causa C-338/10, GLS/Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

(11)  GU C 175 del 19.6.2012, pag. 19.

(12)  Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, (Raccolta 1998, pag. II-3939) e causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, (Raccolta 2000, pag. I-08147).

(13)  Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, (Raccolta 1998, pag. II-3941).

(14)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 74.

(15)  Regolamento (UE) n. 572/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 169 del 29.6.2012, pag. 50).

(16)  GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

(17)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CHE HANNO COLLABORATO ALL’INCHIESTA, NON INCLUSI NEL CAMPIONE

(codice addizionale TARIC A889)

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang

Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 159/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2013

relativo all’autorizzazione di un preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio come additivo per mangimi per suini, pollame, bovini, ovini, caprini, conigli e cavalli e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1876/2006 e (CE) n. 757/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del regolamento suddetto prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Un preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio è stato autorizzato a tempo indeterminato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati ai suini e alle vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione (3) e per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 757/2007 della Commissione (4). Il preparato è stato perciò iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suini, alle vacche da latte e ai bovini da ingrasso e, in conformità all’articolo 7 di detto regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione a un nuovo impiego per i suini, il pollame, i bovini, gli ovini, i caprini, i conigli e i cavalli, con la richiesta che l’additivo fosse classificato nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nei suoi pareri del 6 settembre 2011 (5) e del 24 aprile 2012 (6) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio non ha effetti nocivi per la salute degli animali o per la salute umana — a condizione che siano adottate misure adeguate per proteggere gli utilizzatori — né per l’ambiente e che il preparato risulta efficace nel conservare i cereali e i mangimi completi. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego del preparato in questione come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, i regolamenti (CE) n. 1876/2006 e (CE) n. 757/2007 vanno modificati di conseguenza.

(7)

Non essendovi ragioni di sicurezza che impongano di applicare immediatamente le modifiche delle condizioni d’autorizzazione è opportuno che le parti interessate dispongano di un periodo transitorio per prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1876/2006

L’articolo 4 e l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1876/2006 sono soppressi.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 757/2007

L’articolo 1 e l’allegato I del regolamento (CE) n. 757/2007 sono soppressi.

Articolo 4

Misure transitorie

Il preparato di cui all’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 14 settembre 2013 in conformità della normativa applicabile prima del 14 marzo 2013 possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 126.

(4)  GU L 172 del 30.6.2007, pag. 43.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(9):2357.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(5):2681.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: conservanti

1a700

Preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio

 

Composizione dell’additivo

Preparato di:

 

benzoato di sodio 140 g/kg

 

acido propionico: 370 g/kg

 

propionato di sodio: 110 g/kg

 

Acqua: 380 g/kg

 

Caratterizzazione delle sostanze attive

 

Benzoato di sodio (C7H5O2Na) ≥ 99 % dopo essiccazione per 2 ore a 105 °C

 

Acido propionico (C3H6O2) ≥ 99,5 %

 

Propionato di sodio (C3H5O2Na) ≥ 99 % dopo essiccazione per 4 ore a 105 °C

 

Metodo analitico  (1)

Quantificazione nell’additivo per mangimi:

determinazione del benzoato: cromatografia a fase inversa con rivelatore UV (HPLC-UV),

propionato totale: cromatografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI),

sodio totale: spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869).

Suini

Pollame

Bovini

Ovini

Caprini

Conigli

Cavalli

10 000

1.

L’uso contemporaneo con altre fonti delle sostanze attive non deve superare il tenore massimo autorizzato.

2.

Tenore minimo:

cereali con un tenore di umidità ≥ 15 % diversi dai chicchi di granturco: 3 000 mg/kg di cereali,

chicchi di granturco con un tenore di umidità ≥ 15 %: 13 000 mg/kg di chicchi di granturco,

mangime completo con un tenore di umidità ≥ 12 %: 5 000 mg/kg di mangime completo.

3.

Tenore massimo in tutti i cereali: 22 000 mg/kg di cereali.

4.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi e guanti.

14 marzo 2023


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 160/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2013

che modifica i regolamenti (CE) n. 162/2003, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione del diclazuril nei mangimi per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1) e in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Janssen Pharmaceutica NV ha presentato una domanda a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003 in cui propone di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione per quanto riguarda i regolamenti della Commissione (CE) n. 162/2003, del 30 gennaio 2003, relativo all’autorizzazione di un additivo nei mangimi (2), (CE) n. 971/2008, del 3 ottobre 2008, relativo ad un nuovo impiego di un coccidiostatico come additivo per mangimi (3), (UE) n. 1118/2010, del 2 dicembre 2010, relativo all’autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Janssen Pharmaceutica NV), che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (4), (UE) n. 169/2011, del 23 febbraio 2011, relativo all’autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati alle faraone (titolare dell’autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) (5), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all’autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V), che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (6).

(2)

Il richiedente sostiene che a decorrere dal 7 luglio 2011 la Janssen Animal Health, una divisione della Janssen Pharmaceutica NV, è stata acquisita dalla Eli Lilly and Company Ltd., che attualmente detiene i diritti di commercializzazione dell’additivo diclazuril. Il richiedente ha presentato un’opportuna documentazione a sostegno di quanto affermato.

(3)

La proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

Per consentire alla Eli Lilly and Company Ltd. di esercitare i diritti di commercializzazione occorre modificare i termini delle autorizzazioni.

(5)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 162/2003, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011.

(6)

Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l’applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento ai regolamenti (CE) n. 162/2003, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 162/2003

Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 162/2003, le parole «Janssen Pharmaceutica NV» sono sostituite da «Eli Lilly and Company Ltd.»

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 971/2008

Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 971/2008, le parole «Janssen Pharmaceutica nv» sono sostituite da «Eli Lilly and Company Ltd.»

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) n. 1118/2010

Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1118/2010, le parole «Janssen Pharmaceutica NV» sono sostituite da «Eli Lilly and Company Ltd.»

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 169/2011

Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 169/2011, le parole «Janssen Pharmaceutica NV» sono sostituite da «Eli Lilly and Company Ltd.»

Articolo 5

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011

Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011, le parole «Janssen Pharmaceutica NV» sono sostituite da «Eli Lilly and Company Ltd.»

Articolo 6

Misure transitorie

Le scorte esistenti di additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere commercializzate e utilizzate fino al loro esaurimento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 26 del 31.1.2003, pag. 3.

(3)  GU L 265 del 4.10.2008, pag. 3.

(4)  GU L 317 del 3.12.2010, pag. 5.

(5)  GU L 49 del 24.2.2011, pag. 6.

(6)  GU L 229 del 6.9.2011, pag. 9.


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 161/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2013

relativo all’autorizzazione di un preparato di idrossido di sodio come additivo per mangimi per cani, gatti e pesci ornamentali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del regolamento suddetto prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Un preparato a base di idrossido di sodio, numero CAS 1310-73-2, è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a cani e gatti dalla direttiva n. 86/525/CEE della Commissione (3). Successivamente detto preparato è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’idrossido di sodio, numero CAS 1310-73-2, come additivo per mangimi destinati a cani e gatti e, in conformità all’articolo 7 di detto regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione a un nuovo impiego per i pesci ornamentali, con la richiesta che l’additivo fosse classificato nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere dell’11 settembre 2012 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, considerato che tale additivo è già stato autorizzato per uso alimentare con la stessa funzione e nelle condizioni di impiego proposte, l’idrossido di sodio non ha effetti nocivi per la salute degli animali; inoltre, la sua funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella di regolatore dell’acidità che ha negli alimenti e non sono quindi necessarie ulteriori dimostrazioni della sua efficacia. L’Autorità ha concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dell’idrossido di sodio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego del preparato in questione come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Non essendovi ragioni di sicurezza che impongano di applicare immediatamente le modifiche delle condizioni d’autorizzazione è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte dell’additivo nonché delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, come autorizzato dalla direttiva 86/525/CEE.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

L’additivo di cui all’allegato e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 14 marzo 2014 in conformità della normativa applicabile prima del 14 marzo 2013, possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.

I mangimi composti contenenti l’additivo di cui all’allegato, prodotti ed etichettati prima del 14 marzo 2015 in conformità della normativa applicabile prima del 14 marzo 2013, possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 310 del 5.11.1986, pag. 19.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(10):2882.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: regolatori dell’acidità

1j524

Idrossido di sodio

 

Composizione dell’additivo

Idrossido di sodio 50 % p/p

(soluzione acquosa)

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Idrossido di sodio ≥ 98,0 % alcali totali (calcolati come NaOH)

NaOH n. CAS: 1310-73-2

Prodotto mediante sintesi chimica

 

Metodo analitico  (1)

Determinazione dell’idrossido di sodio nell’additivo per mangimi: Titrimetria — FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications, Monograph N. 1 (2006) «idrossido di sodio».

Cani, gatti e pesci ornamentali

1.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.

2.

Per l’uso: la concentrazione totale di sodio che si ottiene nei mangimi non deve compromettere l’equilibrio elettrolitico globale.

14 marzo 2023


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili ai seguenti indirizzi: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx e http://www.fao.org/ag/jecfa-additives/details.html?id=400


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 162/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2013

che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati in conformità con le condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione (2) dall’accisa stabilisce che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell’alcole, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell’allegato di detto regolamento.

(3)

La proliferazione di procedimenti di denaturazione aggiunge complessità al sistema di denaturazione, indebolendo la capacità di un’efficace gestione del sistema, e offre più opportunità alle frodi.

(4)

Nel 2008, gli Stati membri hanno fornito un ampio sostegno a favore di un gruppo di progetto che opera a norma della decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 2235/2002/CE (3), con la partecipazione di un gran numero di laboratori chimici delle dogane e del Centro comune di ricerca. L’obiettivo del progetto è di esplorare la possibilità di applicare procedimenti comuni di denaturazione (eurodenaturanti) per la denaturazione completa dell’alcole.

(5)

Nella sua relazione finale, pubblicata nel giugno 2011, il gruppo di progetto ha proposto che ai fini dell’adozione di una procedimento comune di denaturazione per la denaturazione completa dell’alcole potrebbe essere preso in considerazione un procedimento di denaturazione costituito da tre litri di alcole isopropilico (IPA), tre litri di metiletilchetone (MEK) e 1 grammo di denatonium benzoato per ettolitro di alcole assoluto. Uno dei principali vantaggi di tale procedimento comune è che esso è destinato a sostituire numerosi singoli procedimenti dei vari Stati membri: è quindi opportuno che sia impiegato come procedimento comune a tutti gli Stati membri per la denaturazione completa dell’alcole per evitare frodi, evasioni e abusi in questo campo.

(6)

Successivamente, ciascuno Stato membro ha comunicato alla Commissione un nuovo elenco di requisiti ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/83/CEE. Ciascuno di questi elenchi fa riferimento al procedimento comune di denaturazione e, in taluni casi, ad altri metodi in vigore. Per quanto riguarda le procedure vigenti, taluni Stati membri hanno espresso il desiderio di mantenerle per un periodo di transizione o per un periodo di tempo non precisato a causa di particolari esigenze tecniche.

(7)

Il 28 giugno 2012, la Commissione ha trasmesso tutte le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri.

(8)

Nessuno degli Stati membri ha contestato il procedimento comune di denaturazione proposto.

(9)

Per quanto riguarda i procedimenti vigenti, non sono emersi nuovi elementi indicanti l’esistenza di un rischio di evasione, elusione e abuso.

(10)

Oltre ai procedimenti comuni per la denaturazione completa dell’alcole, i brevetti e i relativi problemi di costo hanno condotto all’adozione da parte dell’Austria di un procedimento alternativo già utilizzato da altri Stati membri come procedimento di denaturazione.

(11)

Per lasciare all’industria un periodo di tempo sufficiente a esaurire le scorte dei denaturanti e dei prodotti denaturati disciplinati sinora dal regolamento (CE) n. 3199/93, ma che non lo saranno più, una volta entrato in vigore il presente regolamento, deve essere differita l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la sezione I del presente allegato.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(2)  GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12.

(3)  GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco di prodotti autorizzati con il rispettivo numero di registrazione CAS «Chemical Abstracts Service», se disponibile, e delle formule quindi autorizzate per la completa denaturazione dell’alcole:

Acetone

CAS: 67-64-1

Reactive Red 24 (colorante rosso)

CAS: 70210-20-7

Piridina greggia

CAS: non disponibile

Cristalvioletto (C.I. n. 42555)

CAS: 548-62-9

Denatonium benzoato

CAS: 3734-33-6

Etanolo

CAS: 64-17-5

Acetato di etile

CAS: 141-78-6

Etil-sec-amilchetone

CAS: 541-85-5

Etil ter-butil etere

CAS: 637-92-3

Fluoresceina

CAS: 2321-07-5

Formaldeide

CAS: 50-00-0

Olio di flemma

CAS: 8013-75-0

Benzina (compresa la benzina senza piombo)

CAS: 86290-81-5

Alcole isopropilico (IPA)

CAS: 67-63-0

Cherosene

CAS: 8008-20-6

Olio per lampade

CAS: 64742-47-8 a 64742-48-9

Metanolo

CAS: 67-56-1

Metiletilchetone (butanone) (MEK)

CAS: 78-93-3

Metilisobutilchetone

CAS: 108-10-1

Metile isopropile chetone

CAS: 563-80-4

Violetto di metile

CAS: 8004-87-3

Blu di metilene

CAS: 61-73-4

Nafta minerale

CAS: non disponibile

Nafta solvente

CAS: 8030-30-6

Piridina (o Basi piridiniche)

CAS: 110-86-1

Essenza di trementina:

CAS: 8006-64-2

Benzina per uso tecnico

CAS: 92045-57-3

Alcool terz-butilico

CAS: 75-65-0

Tiofene

CAS: 110-02-1

Blu timolo

CAS: 76-61-9

Nafta di legno o Alcole metilico greggio

Non disponibile

Sinonimi dei prodotti autorizzati sono disponibili in varie lingue europee nella base di dati dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche.

Il termine «etanolo assoluto» è utilizzato in tutto l’allegato in conformità con la terminologia utilizzata dall’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

I.   Procedimento di denaturazione utilizzata in tutti gli Stati membri

Per ettolitro di etanolo assoluto:

3 litri di alcole isopropilico (IPA),

3 litri di metiletilchetone (MEK),

1 grammo di denatonium benzoato.

Gli Stati membri, per il mercato interno, possono aggiungere un colorante per conferire al prodotto un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.

II.   Procedimenti supplementari di denaturazione applicati in taluni Stati membri

Repubblica ceca

Per ettolitro di etanolo assoluto, una delle seguenti formule:

1.

0,4 litri di nafta solvente,

0,2 litri di cherosene,

0,1 litri di benzina per uso tecnico («technical petrol»).

2.

3 litri di etil ter-butil etere,

1 litro di alcole isopropilico,

1 litro di benzina senza piombo,

10 milligrammi di fluoresceina.

Germania

Per ettolitro di etanolo assoluto:

un litro di miscela di chetone, comprendente:

dal 95 % al 96 % in peso di metiletilchetone (MEK),

dal 2,5 % al 3 % in peso di metilisopropilchetone (3-metil-2-butanone),

dall’1,5 % al 2 % in peso di etil-sec-amilchetone (5-metil-3-eptanone),

insieme a 1 grammo di denatonium benzoato.

Estonia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

3 litri di acetone,

2 grammi di denatonium benzoato.

Irlanda

Una base è prodotta miscelando le seguenti sostanze:

90 % in volume di etanolo,

9,5 % in volume di nafta da legno,

0,5 % in volume di piridina greggia.

A ogni 10 ettolitri di base aggiungere:

3,75 litri di nafta minerale (olio di petrolio),

1,5 grammi di violetto di metile.

Nota: la nafta da legno e la piridina greggia possono essere sostituite con il 10 % in volume di alcole metilico.

Grecia

Solo l'alcole di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico non inferiore a 93 % vol e non superiore a 96 % vol può essere denaturato.

Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol sono aggiunte le seguenti sostanze:

2 litri di metanolo,

1 litro di essenza di trementina,

0,50 litri di olio lampante,

0,40 grammi di blu di metilene.

A 20 °C il prodotto finale raggiungerà, allo stato naturale, il 93 % vol.

Italia

Per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze:

125 grammi di tiofene,

0,8 grammi di denatonium benzoato,

3 g di C.I. reactive red 24 (colorante rosso), soluzione al 25 % p/p,

2 litri di metiletilchetone (MEK).

L’alcole etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore a 83 % in volume ed un titolo misurato all’alcolometro CE non inferiore a 90 % in volume.

Al fine di garantire la completa solubilizzazione di tutti i componenti, la miscela denaturante deve essere preparata in alcole etilico di gradazione inferiore al 96 % in volume misurato all’alcolometro CE.

La funzione del C.I. Reactive Red 24 è quella di conferire al prodotto una caratteristica colorazione rossa, che ne permette l’immediata individuazione della destinazione d’uso.

Lettonia

1.

Per ettolitro di etanolo assoluto, una delle seguenti formule:

a)

almeno:

9 litri di alcole isopropilico,

1 litro di acetone,

0,4 grammi di blu di metilene o blu di timolo o violetto di metile;

b)

almeno:

3 litri di metilisobutilchetone,

2 litri di metiletilchetone (MEK);

c)

almeno:

3 litri di acetone,

2 grammi di denatonium benzoato;

d)

almeno 10 litri di acetato di etile.

2.

Per 1 ettolitro di alcole etilico disidratato (contenente al massimo 0,5 % di acqua):

minimo 5 litri e massimo 7 litri di benzina.

Lituania

Per ettolitro di etanolo assoluto:

3 litri di acetone,

2 grammi di denatonium benzoato.

Ungheria

I prodotti alcolici in rapporto alla loro quantità di alcole puro, contengono almeno una delle seguenti sostanze:

a)

il 2 % in peso di metiletilchetone (MEK), il 3 % in peso di metilisobutilchetone e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato;

b)

l’1 % in peso di metiletilchetone (MEK) e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato;

c)

il 2 % in peso di alcole isopropilico, l’1 % in peso di alcole ter-butilico e lo 0,001 % in peso di denatonium benzoato.

Malta

Una base è prodotta miscelando le seguenti sostanze:

90 % in volume di etanolo,

9,5 % in volume di nafta da legno,

0,5 % in volume di piridina greggia.

A ogni 10 ettolitri di base aggiungere:

3,75 litri di nafta minerale (olio di petrolio),

1,5 grammi di violetto di metile.

Paesi Bassi

Per ettolitro di etanolo assoluto:

5 litri di una miscela composta da:

60 % in volume di metanolo,

20 % in volume di acetone,

11 % in volume di olio di flemma (un concentrato dei sottoprodotti della distillazione dell’alcole),

8 % in volume di acqua,

0,5 % in volume di metiletilchetone (MEK),

0,5 % in volume di formalina (una soluzione idrica composta per il 37 % in peso di formaldeide).

Austria

Per ettolitro di etanolo assoluto:

un litro di miscela di chetone, comprendente:

dal 95 % al 96 % in peso di metiletilchetone (MEK),

dal 2,5 % al 3 % in peso di metilisopropilchetone,

dall'1,5 % al 2 % in peso di etil-sec-amilchetone,

insieme a 1 grammo di denatonium benzoato.

Polonia

Per ettolitro di etanolo assoluto, una delle seguenti formule:

1.

0,75 litri di miscela di chetone, comprendente:

dal 95 % al 96 % in peso di metiletilchetone (MEK),

dal 2,5 % al 3 % in peso di metilisopropilchetone,

dall'1,5 % al 2 % in peso di etil-sec-amilchetone,

insieme a 0,25 litri di base di piridina;

2.

Un litro di miscela di chetone, comprendente:

dal 95 % al 96 % in peso di metiletilchetone (MEK),

dal 2,5 % al 3 % in peso di metilisopropilchetone,

dall’1,5 % al 2 % in peso di etil-sec-amilchetone,

insieme a 1 grammo di denatonium benzoato.

Romania

Per ettolitro di etanolo assoluto:

2 litri di metiletilchetone (MEK),

1 grammo di denatonium benzoato,

0,2 grammi di blu di metilene.

Slovenia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

1 580 grammi di alcole isopropilico,

790 grammi di alcole ter-butilico, e

0,79 grammi di denatonium benzoato.

Slovacchia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

1.

 

3 litri di metilisobutilchetone,

 

2 litri di metiletilchetone (MEK),

 

1 grammo di denatonium benzoato,

 

0,2 grammi di blu di metilene.

2.

 

1,5 litri di benzina per uso tecnico («technical petrol»),

 

1,5 litri di petrolio lampant,

 

2 grammi di denatonium benzoato.

Finlandia

Per ettolitro di etanolo assoluto, una delle seguenti formule:

1.

 

2 litri di metiletilchetone (MEK),

 

3 litri di metilisobutilchetone.

2.

 

2 litri di acetone,

 

3 litri di metilisobutilchetone.

Svezia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

3 litri di metilisobutilchetone,

2 litri di metiletilchetone (MEK).

Regno Unito

Una base è prodotta miscelando le seguenti sostanze:

90 % in volume di etanolo,

9,5 % in volume di nafta da legno,

0,5 % in volume di piridina greggia.

Ogni 10 ettolitri di base vengono aggiunti:

3,75 litri di nafta minerale (olio di petrolio),

1,5 grammi di violetto di metile (C.I. n. 42555).


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 163/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

83,8

MA

61,8

TN

86,4

TR

102,8

ZZ

83,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

190,0

TR

175,4

ZZ

185,7

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

44,1

TR

102,3

ZZ

73,2

0805 10 20

EG

51,1

IL

71,3

MA

63,4

TN

56,2

TR

58,0

ZZ

60,0

0805 20 10

IL

125,9

MA

109,8

ZZ

117,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

57,7

IL

144,7

KR

134,8

MA

120,0

TR

70,3

ZZ

105,5

0805 50 10

TR

72,2

ZZ

72,2

0808 10 80

CN

83,6

MK

31,3

US

180,2

ZZ

98,4

0808 30 90

AR

140,0

CL

228,4

CN

77,9

TR

172,7

US

187,5

ZA

109,1

ZZ

152,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 164/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

158,2

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

153,1

0

AR

150,0

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

271,6

9

AR

241,2

18

BR

318,4

0

CL

223,0

23

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

280,0

5

BR

323,6

0

CL

0408 11 80

Tuorli

569,2

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

486,0

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

266,7

6

BR

206,3

24

TH

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

750,3

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


DIRETTIVE

22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/66


DIRETTIVA 2013/7/UE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2013

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. In detto elenco figurano i composti di ammonio quaternario, benzil- C12-16-alchildimetil, cloruri, sinonimo di cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell’allegato V di detta direttiva.

(3)

L’Italia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il 14 agosto 2007 la relazione dell’autorità competente, corredata di una raccomandazione, in conformità dell’articolo 10, paragrafi 5 e 7, del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (3).

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. In conformità dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 21 settembre 2012 il risultato della valutazione è stato inserito nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi.

(5)

Dalla valutazione risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È pertanto opportuno iscrivere nell’allegato I di detta direttiva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8.

(6)

A livello dell’Unione non sono stati valutati tutti i possibili usi e scenari di esposizione. Tra l’altro non è stato valutato l’uso da parte di non professionisti né l’esposizione di alimenti o mangimi. Pertanto è opportuno disporre che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell’Unione e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(7)

Alla luce dei rischi individuati per la salute umana è opportuno esigere che siano definite procedure operative sicure, che i prodotti siano utilizzati indossando idonei dispositivi di protezione individuale e che non siano applicati a legno con il quale i bambini possono entrare a diretto contatto, tranne qualora nella richiesta di autorizzazione venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili.

(8)

In considerazione dei rischi rilevati per l’ambiente, occorre prevedere che l’applicazione in ambito industriale o professionale avvenga all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno sia conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e per consentire la raccolta degli eventuali scoli di prodotti utilizzati come preservanti del legno e contenenti cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

(9)

Sono stati individuati rischi inaccettabili per l’ambiente nel caso di trattamento in cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio nel quale il legno era esposto continuamente agli agenti atmosferici o soggetto frequentemente all’umidità [classe di uso 3 secondo la definizione dell’OCSE (4)], era utilizzato per costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o a essa vicine [lo scenario «ponte» nella classe di uso 3 secondo la definizione dell’OCSE (5)], oppure era a contatto con acque dolci [classe di uso 4b secondo la definizione dell’OCSE (6)]. È dunque opportuno esigere che i prodotti non siano autorizzati per il trattamento del legno destinato ai suddetti utilizzi, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti sia dell’articolo 5 che dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

(10)

Le disposizioni della presente direttiva devono essere applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, per garantire sul mercato dell’Unione parità di trattamento dei biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti il principio attivo cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio e al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(11)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima di iscrivere un principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, allo scopo di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi obblighi che ne derivano e di garantire che i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, inizia a decorrere dalla data di iscrizione.

(12)

Dopo l’iscrizione, agli Stati membri deve essere concesso un congruo periodo di tempo per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(14)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(15)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

(4)  Serie di documenti OCSE sugli scenari di emissione, numero 2, «Documento sullo scenario di emissione per i preservanti del legno», parte 2, pag. 64.

(5)  Ibidem.

(6)  Ibidem.

(7)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, tranne qualora si applichi una delle eccezioni indicate nella nota alla presente voce (2)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (3)

«64

cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilam-monio;

C12-16 ADBAC

Nomenclatura IUPAC: Non applicabile

Numero CE: 270-325-2

Numero CAS: 68424-85-1

Peso a secco: 940 g/kg

1o febbraio 2015

31 gennaio 2017

31 gennaio 2025

8

La valutazione del rischio a livello dell’Unione non prende in esame tutti gli usi potenziali e gli scenari di esposizione, in quanto sono stati esclusi alcuni usi e scenari di esposizione, come l’uso da parte di non professionisti e l’esposizione di alimenti o mangimi. Nell’esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’Unione.

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utenti industriali o professionali occorre stabilire procedure operative sicure e i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

2)

i prodotti non possono essere usati per il trattamento di legno con il quale i bambini possono entrare a diretto contatto, tranne qualora nella richiesta di autorizzazione venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili;

3)

le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l’applicazione in ambito industriale o professionale deve avvenire all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e che gli eventuali scoli dei prodotti utilizzati devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento;

4)

i prodotti per il trattamento del legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno a contatto con l’acqua dolce, esposto continuamente agliagenti atmosferici o soggetto frequentemente all’umidità, possono essere autorizzati soltanto se sono forniti dati che dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni dell’articolo 5 e dell’allegato VI, se necessario mediante l’applicazione di idonee misure di riduzione del rischio.»


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell’articolo 11. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio valutato.

(2)  Per i prodotti contenenti più di un principio attivo cui si applica l’articolo 16, paragrafo 2, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello che si applica all’ultimo dei suoi principi attivi iscritto nel presente allegato. Per i prodotti per i quali la prima autorizzazione è stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, ed è stata presentata una domanda completa di riconoscimento reciproco in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, entro 60 giorni dalla concessione della prima autorizzazione, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, in relazione a detta domanda è portato a 120 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda completa di riconoscimento reciproco. Per i prodotti per i quali uno Stato membro ha proposto di derogare al reciproco riconoscimento in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è portato a 30 giorni dalla data di adozione della decisione della Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma.

(3)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECISIONI

22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/70


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2013

relativa alla nomina di un membro titolare francese e di due membri supplenti francesi del Comitato delle regioni

(2013/101/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Jean-Yves Le DRIAN.

(3)

Due seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Victorin LUREL e della sig.ra Caroline CAYEUX,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quale membro titolare:

il sig. Pierrick MASSIOT, président du Conseil régional de Bretagne;

e

b)

quali membri supplenti:

la sig.ra Josette BOREL-LECERTIN, présidente du Conseil régional de Guadeloupe,

il sig. Daniel DUGLERY, conseiller régional d’Auvergne.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. SHERLOCK


(1)  GU L 348 del 29.12.2009.

(2)  GU L 12 del 19.1.2012, pag.11.