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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.046.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2013/86/UE |
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Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2013, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza ( 1 ) |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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19.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2013
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/86/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 27 del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (2) («protocollo») dispone che la conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo (COP/MOP) adotti, nella sua prima riunione, un processo volto a elaborare norme e procedure internazionali in materia di responsabilità e risarcimenti dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. |
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(2) |
Nel giugno 2007 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a partecipare ai negoziati sulla responsabilità e i risarcimenti in tale ambito a nome dell’Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell’Unione, nel rispetto di specifiche direttive di negoziato. Tale autorizzazione è stata prorogata nell’ottobre 2008 per coprire le fasi finali dei negoziati. |
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(3) |
In occasione della quinta COP/MOP svoltasi a Nagoya in Giappone, l’Unione ha sostenuto il compromesso finale raggiunto sul protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza («protocollo addizionale»), in quanto ritenuto conforme alle posizioni concordate dell’Unione e alle direttive di negoziato impartite alla Commissione. |
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(4) |
Il 15 ottobre 2010 la sessione plenaria che ha chiuso la quinta COP/MOP ha adottato il protocollo addizionale. |
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(5) |
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha preso atto con soddisfazione dell’adozione del protocollo addizionale. |
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(6) |
Conformemente alla decisione del Consiglio del 6 maggio 2011 (3), il protocollo addizionale è stato firmato dall’Unione l’11 maggio 2011, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
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(7) |
Ai sensi dell’articolo 34 della convenzione sulla diversità biologica (4), i protocolli alla convenzione sono aperti alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. |
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(8) |
È opportuno che l’Unione e i suoi Stati membri si adoperino per depositare non appena possibile gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo addizionale. |
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(9) |
Il protocollo addizionale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica ambientale dell’Unione. |
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(10) |
È pertanto opportuno approvare il protocollo addizionale a nome dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza è approvato a nome dell’Unione.
Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare a nome dell’Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell’Unione, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 18 del protocollo addizionale (5). Allo stesso tempo tali persone designate depositano la dichiarazione di cui all’allegato della presente decisione, conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, della convenzione sulla diversità biologica.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 50.
(3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.
(5) La data di entrata in vigore del protocollo addizionale sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL’ARTICOLO 34, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA
«L’Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare dell’articolo 191, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere gli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:
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salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, |
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protezione della salute umana, |
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utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, |
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promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. |
Inoltre, l’Unione europea adotta misure a livello dell’Unione, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, per il corretto funzionamento del suo mercato interno.
L’Unione europea dichiara di aver già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri in relazione alle materie disciplinate dal presente protocollo addizionale. L’esercizio delle competenze dell’Unione è, per sua natura, soggetto ad una costante evoluzione. Al fine di rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, l’Unione manterrà aggiornato l’elenco degli strumenti giuridici già trasmessi al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza.
L’Unione europea è responsabile dell’adempimento degli obblighi risultanti dal presente protocollo addizionale che sono disciplinati dal vigente diritto dell’Unione.»
TRADUZIONE
PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI NAGOYA-KUALA LUMPUR IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTI AL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA BIOSICUREZZA
LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO ADDIZIONALE,
ESSENDO parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, in appresso «il protocollo»,
TENENDO CONTO del principio n. 13 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo,
RIAFFERMANDO l’approccio precauzionale sancito dal principio n. 15 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo,
RICONOSCENDO la necessità di intervenire con misure adeguate in caso di danni o di sufficiente probabilità di danni, ai sensi del protocollo,
RICHIAMANDO l’articolo 27 del protocollo,
HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
L’obiettivo del presente protocollo addizionale è di contribuire alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l’elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati.
Articolo 2
Definizioni
1. I termini utilizzati all’articolo 2 della convenzione sulla diversità biologica, in appresso «la convenzione», e all’articolo 3 del protocollo si applicano al presente protocollo addizionale.
2. Inoltre, ai fini del presente protocollo addizionale si intende per:
a) «conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo»: la conferenza delle parti della convenzione che funge da riunione delle parti del protocollo;
b) «danno»: l’effetto negativo sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, che:
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i) |
è misurabile o altrimenti osservabile, considerando, ogni volta che siano disponibili, basi scientificamente solide e riconosciute da un’autorità competente, che tenga conto di eventuali altri cambiamenti indotti sull’uomo e sull’ambiente naturale; e |
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ii) |
è significativo ai sensi del successivo paragrafo 3; |
c) «operatore»: la persona che abbia il controllo diretto o indiretto dell’organismo vivente modificato che potrebbe, secondo quanto appropriato e disposto dal diritto interno, includere tra l’altro il detentore dei permessi, la persona che ha immesso sul mercato l’organismo vivente modificato, lo sviluppatore, il produttore, il notificante, l’importatore, l’esportatore, il vettore o il fornitore;
d) «misure di risposta»: le azioni ragionevolmente svolte al fine di:
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i) |
prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o altrimenti evitare i danni, a seconda dei casi; |
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ii) |
ripristinare la diversità biologica tramite azioni da intraprendere nell’ordine di priorità che segue:
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3. L’effetto negativo «significativo» è determinato sulla base di fattori quali:
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a) |
il cambiamento a lungo termine o permanente, da intendersi come un cambiamento al quale non potrà essere dato rimedio mediante un recupero naturale entro un lasso di tempo ragionevole; |
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b) |
la misura dei cambiamenti qualitativi o quantitativi che influiscono negativamente sulle componenti della diversità biologica; |
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c) |
la riduzione della capacità delle componenti della diversità biologica di produrre beni e servizi; |
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d) |
la misura di eventuali effetti negativi sulla salute umana, ai sensi del protocollo. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Il presente protocollo addizionale si applica a danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero. Gli organismi viventi modificati ai quali si fa riferimento sono quelli:
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a) |
destinati all’uso diretto nell’alimentazione umana o animale o alla lavorazione; |
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b) |
destinati ad un uso confinato; |
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c) |
destinati all’introduzione intenzionale nell’ambiente. |
2. Per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri intenzionali, il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da qualsiasi uso autorizzato degli organismi viventi modificati di cui al precedente paragrafo 1.
3. Il presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri accidentali, di cui all’articolo 17 del protocollo, nonché al danno derivante dai movimenti transfrontalieri illegali, di cui all’articolo 25 del protocollo.
4. Il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da un movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati cominciato dopo l’entrata in vigore del presente protocollo addizionale, per la parte contraente nella cui giurisdizione è stato effettuato il movimento transfrontaliero.
5. Il presente protocollo addizionale si applica al danno verificatosi in aree ubicate entro i limiti della giurisdizione nazionale delle parti.
6. Per rispondere al danno che si verifica entro i limiti della propria giurisdizione nazionale, le parti possono usare i criteri stabiliti nel proprio diritto interno.
7. La normativa nazionale di attuazione del presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati non provenienti da parti contraenti.
Articolo 4
Nesso di causalità
Il rapporto di causa-effetto tra il danno e l’organismo vivente modificato in questione viene stabilito conformemente al diritto interno.
Articolo 5
Misure di risposta
1. In caso di danno, fatti salvi eventuali obblighi imposti dall’autorità competente, le parti impongono all’operatore o agli operatori appropriati di:
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a) |
informare immediatamente l’autorità competente; |
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b) |
valutare il danno; e |
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c) |
adottare appropriate misure di risposta. |
2. L’autorità competente:
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a) |
individua l’operatore che ha causato il danno; |
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b) |
valuta il danno; e |
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c) |
stabilisce le misure di risposta che l’operatore è tenuto ad adottare. |
3. Qualora le informazioni pertinenti, incluse informazioni scientifiche disponibili oppure informazioni disponibili nel centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, indichino che sussiste una sufficiente probabilità che, se non si assumono tempestivamente misure di risposta, si verificherà un danno, l’operatore è tenuto ad adottare appropriate misure di risposta per evitare il danno.
4. L’autorità competente può adottare appropriate misure di risposta, in particolare se l’operatore ha omesso di farlo.
5. L’autorità competente ha il diritto di imporre all’operatore il rimborso dei costi e delle spese sostenuti per la valutazione del danno e per l’adozione di eventuali misure appropriate di risposta, ivi compresi i costi e le spese incidentali. Nel diritto interno le parti possono disciplinare altre situazioni in cui l’operatore può non essere tenuto a sostenere i costi e le spese.
6. Le decisioni dell’autorità competente che impongono all’operatore di adottare misure di risposta dovrebbero essere motivate. Le decisioni dovrebbero essere notificate all’operatore. Il diritto interno prevede mezzi di ricorso, ivi inclusa la possibilità del ricorso amministrativo o giurisdizionale, contro le decisioni. Conformemente al diritto interno, l’autorità competente informa l’operatore dei mezzi di ricorso disponibili. I mezzi di ricorso non impediscono all’autorità competente di adottare misure di risposta appropriate, nelle opportune circostanze, salvo altrimenti disposto dal diritto interno.
7. Nel recepire il presente articolo e nel definire le specifiche misure di risposta che l’autorità competente deve imporre o adottare, le parti possono, a seconda dei casi, valutare se le misure di risposta siano già previste dal diritto interno in materia di responsabilità civile.
8. Le misure di risposta sono attuate in conformità al diritto interno.
Articolo 6
Esenzioni
1. Le parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni:
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a) |
caso fortuito o forza maggiore; e |
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b) |
eventi bellici o agitazioni sociali. |
2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.
Articolo 7
Limiti temporali
Nel diritto interno le parti possono prevedere:
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a) |
limiti temporali relativi e/o assoluti, anche per azioni riguardanti misure di risposta; e |
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b) |
l’inizio del periodo nel quale si applica il limite temporale. |
Articolo 8
Limiti finanziari
Nel diritto interno le parti possono prevedere limiti finanziari per il rimborso dei costi e delle spese riguardanti misure di risposta.
Articolo 9
Diritto di ricorso
Il presente protocollo addizionale non limita né restringe l’eventuale diritto di ricorso o al risarcimento che un operatore può far valere nei confronti di un’altra persona.
Articolo 10
Garanzia finanziaria
1. Nel diritto nazionale le parti si riservano il diritto di prevedere disposizioni in materia di garanzia finanziaria.
2. Le parti esercitano il diritto di cui al precedente paragrafo 1 in linea con i diritti e gli obblighi loro imposti dal diritto internazionale, tenendo conto dei tre paragrafi finali del preambolo del protocollo.
3. La prima riunione della conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo dopo l’entrata in vigore del presente protocollo addizionale chiede al segretariato di effettuare uno studio completo che analizzi tra l’altro i seguenti aspetti:
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a) |
le modalità dei meccanismi di garanzia finanziaria; |
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b) |
la valutazione dell’impatto ambientale, economico e sociale di tali meccanismi, in particolare per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo; e |
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c) |
l’individuazione dei soggetti idonei a offrire la garanzia finanziaria. |
Articolo 11
Responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale
Il presente protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale in materia di responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale.
Articolo 12
Attuazione e relazione con la responsabilità civile
1. Nel diritto interno le parti prevedono disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di danno. Per dare attuazione a tale obbligo le parti prevedono misure di risposta conformemente al presente protocollo addizionale e, se del caso, possono:
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a) |
applicare il vigente diritto interno, ivi incluse, laddove applicabili, le norme generali e le procedure in materia di responsabilità civile; |
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b) |
applicare o elaborare norme e procedure in materia di responsabilità civile specifiche a tale scopo; o |
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c) |
applicare o predisporre una combinazione di entrambe le soluzioni. |
2. Allo scopo di prevedere adeguate norme e procedure nel diritto interno in materia di responsabilità civile per danno a cose o persone associato al danno definito dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le parti:
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a) |
continuano ad applicare il vigente diritto interno generale in materia di responsabilità civile; |
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b) |
elaborano e applicano o continuano ad applicare il diritto interno in materia di responsabilità civile specificamente a tale scopo; o |
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c) |
elaborano e applicano o continuano ad applicare una combinazione di entrambe le soluzioni. |
3. Nell’elaborare le norme in materia di responsabilità civile come indicato ai precedenti paragrafi 1 e 2, lettere b) o c), le parti tengono conto tra altro, a seconda dei casi, dei seguenti elementi:
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a) |
il danno; |
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b) |
le norme in materia di responsabilità, inclusa la responsabilità oggettiva o la responsabilità sulla base della colpa; |
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c) |
la designazione di un preciso soggetto responsabile, laddove appropriato; |
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d) |
il diritto di ricorso. |
Articolo 13
Valutazione e riesame
La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo riesamina cinque anni dopo l’entrata in vigore, e successivamente con cadenza quinquennale, l’efficacia del presente protocollo addizionale, purché le parti abbiano messo a disposizione le informazioni necessarie per il riesame. Il riesame è effettuato nel contesto della valutazione e del riesame del protocollo come previsto all’articolo 35 del protocollo, salvo decisione contraria adottata dalle parti del presente protocollo addizionale. Il primo riesame comprende un riesame dell’efficacia degli articoli 10 e 12.
Articolo 14
Conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo
1. Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 2, della convenzione, la conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo funge da riunione delle parti contraenti del presente protocollo addizionale.
2. La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo esamina regolarmente l’attuazione del presente protocollo addizionale e, entro i limiti del proprio mandato, prende le decisioni necessarie per promuoverne l’effettiva attuazione. Essa svolge le funzioni assegnatele dal presente protocollo addizionale e, mutatis mutandis, le funzioni assegnatele ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, lettere a) e f), del protocollo.
Articolo 15
Segretariato
Il segretariato istituito dall’articolo 24 della convenzione funge da segretariato del presente protocollo addizionale.
Articolo 16
Relazione tra la convenzione e il protocollo
1. Il presente protocollo addizionale integra il protocollo, senza tuttavia modificarlo o emendarlo.
2. Il presente protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti del presente protocollo addizionale ai sensi della convenzione e del protocollo.
3. Salvo diversamente previsto dal presente protocollo addizionale, le disposizioni della convenzione e del protocollo si applicano, mutatis mutandis, al presente protocollo addizionale.
4. Fatto salvo il precedente paragrafo 3, il presente protocollo addizionale lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi del diritto internazionale.
Articolo 17
Firma
Il presente protocollo sarà aperto alla firma da parte delle parti del protocollo presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 7 marzo 2011 al 6 marzo 2012.
Articolo 18
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo addizionale entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati od organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti contraenti del protocollo.
2. Il presente protocollo addizionale entra in vigore per uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo il deposito del quarantesimo strumento ai sensi del precedente paragrafo 1, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detto Stato o detta organizzazione regionale di integrazione economica deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data alla quale il protocollo entra in vigore per lo Stato o l’organizzazione regionale di integrazione economica in questione.
3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da un’organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato in più rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri dell’organizzazione.
Articolo 19
Riserve
Non si possono fare riserve al presente protocollo addizionale.
Articolo 20
Denuncia
1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo addizionale per una parte contraente, detta parte può denunciare in qualsiasi momento il presente protocollo addizionale mediante notifica scritta al depositario.
2. La denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data di ricevimento da parte del depositario o alla data posteriore specificata nella notifica della denuncia.
3. Si considera che la parte contraente che denuncia il protocollo, conformemente all’articolo 39 dello stesso protocollo, denuncia anche il presente protocollo addizionale.
Articolo 21
Testi autentici
L’originale del presente protocollo addizionale, i cui testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo addizionale.
FATTO a Nagoya addì quindici ottobre duemiladieci.
REGOLAMENTI
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19.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 135/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2013
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, nell’ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento dell’UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, del 12 settembre 2011, nell’ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento dell’UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (2), stabilisce norme riguardanti il regime di concessione dei contributi finanziari dell’Unione per le attività, tra cui l’organizzazione di seminari, dei laboratori di riferimento dell’UE, diversi dal Centro comune di ricerca nonché le condizioni in base alle quali essi sono concessi. |
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(2) |
Al fine di limitare l’onere amministrativo per i laboratori di riferimento dell’UE e per la Commissione è opportuno che l’organizzazione di seminari sia soggetta alle stesse norme delle altre attività di tali laboratori, in modo tale che essi non siano più tenuti a presentare relazioni finanziarie e tecniche specifiche relative ai seminari e che la Commissione non sia più tenuta ad effettuare pagamenti specifici dopo la presentazione e l’approvazione di tali relazioni. |
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(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011. |
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(4) |
Poiché le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 non avranno alcun impatto negativo sui laboratori di riferimento dell’UE, è opportuno che il presente regolamento sia applicato retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2013. L’anzidetto effetto retroattivo è necessario per assicurare la parità di trattamento tra i laboratori di riferimento dell’UE nell’eventualità che taluni seminari siano stati organizzati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 è modificato come segue:
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1) |
L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Pagamento del contributo Il saldo del contributo finanziario dell’Unione ai programmi di lavoro è versato ai laboratori dopo la presentazione delle relazioni tecniche e finanziarie di cui all’articolo 11, paragrafo 1 e dopo la loro approvazione da parte della Commissione.» |
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2) |
Al capo II il titolo è sostituito dal seguente: «CAPO II ATTIVITÀ DEI LABORATORI » |
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3) |
L’articolo 9 è così modificato:
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4) |
Gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 10 Ammissibilità 1. Nell’ambito del programma di lavoro dei laboratori sono ammissibili le spese per le voci seguenti:
2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al rimborso nei limiti fissati nella decisione di finanziamento annuale e in base alle regole di ammissibilità di cui agli allegati II e IV. 3. Per aumentare il bilancio di una delle voci di cui al paragrafo 1 di oltre il 10 %, senza tuttavia superare l’importo totale dei costi ammissibili previsti nella decisione di finanziamento annuale, i laboratori presentano alla Commissione una richiesta scritta di approvazione in via preliminare. Articolo 11 Presentazione delle relazioni sul programma di lavoro dei laboratori 1. Entro il 31 marzo dell’anno civile “n + 2” i laboratori presentano alla Commissione le seguenti relazioni:
2. La Commissione può ridurre il contributo finanziario dell’Unione se al 31 dicembre dell’anno civile per il quale è stato approvato, il programma di lavoro non è stato svolto o è stato svolto in modo mediocre.» |
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5) |
All’articolo 12, il paragrafo 2 è soppresso |
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6) |
L’articolo 13 è soppresso |
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7) |
Il capo III è soppresso |
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8) |
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 sono modificati come segue:
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1) |
Gli allegati da I a) a III b) sono sostituiti come segue: «ALLEGATO I a) (cfr. articolo 2, paragrafo 2) Bilancio di previsione per attività in euro:
«ALLEGATO I b) (cfr. articolo 2, paragrafo 2) Bilancio di previsione per le spese sostenute dai laboratori riguardanti attività dell’Unione, per l’anno civile cui si riferisce il bilancio Nome e indirizzo del laboratorio di riferimento dell’Unione: Conto bancario sul quale va versato il contributo finanziario dell’Unione: IMPORTANTE: tutti i prezzi devono essere espressi in euro 1. PERSONALE
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 2. SUBFORNITURE
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 3. BENI STRUMENTALI
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 4. MATERIALI DI CONSUMO
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 5. SPEDIZIONE DI CAMPIONI PER PROVE COMPARATIVE
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 6. MISSIONI
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 7. SEMINARI
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 9. RIUNIONI
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 10. SPESE GENERALI E SPESE TOTALI PER ATTIVITÀ
«ALLEGATO II Regole di ammissibilità applicabili alle spese di personale, per subforniture, beni strumentali, materiali di consumo, spedizione di campioni per prove comparative, missioni, seminari, attività di formazione, riunioni e spese generali (cfr. articolo 10, paragrafo 2) 1. Personale Le spese di personale (qualunque ne sia lo statuto) si limitano alle remunerazioni effettivamente versate, segnatamente retribuzioni, salari, oneri sociali, contributi pensionistici al personale specificatamente assegnato (a tempo pieno o parziale) all’attuazione del programma di lavoro. Tutte le ore di lavoro del personale dedicato al programma di lavoro sono registrate e certificate, su una base di 220 giornate lavorative/anno (20 giorni lavorativi al mese). Registrazione e certificazione vanno effettuate almeno una volta al mese dal capo del progetto designato o da un membro di grado superiore debitamente autorizzato del personale dei laboratori. 2. Subforniture Il rimborso si basa sulle spese effettivamente sostenute. 3. Beni strumentali Le attrezzature acquistate, acquisite in leasing o noleggiate sono elementi ammissibili tra i costi diretti. L’importo rimborsabile per attrezzature acquisite in leasing o noleggiate non può superare i costi che avrebbe comportato l’acquisto delle attrezzature stesse. Le spese rimborsabili sono calcolate secondo la formula seguente.
Per beni strumentali di costo inferiore a 3 000 EUR può essere dichiarato l’intero costo. Per tali apparecchiature non è necessario l’ammortamento. 4. Materiali di consumo Il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute. Tutte le altre spese (amministrative, per viaggi di affari diversi dalle missioni di cui al punto 6 e segretariato) sono da ritenersi coperte dalla voce “spese generali” di cui al punto 10. 5. Spedizione di campioni per prove comparative Il rimborso avviene in base alle spese effettivamente sostenute per la spedizione dei campioni per prove comparative. 6. Missioni Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale dei laboratori per le missioni previste nel programma di lavoro sono rimborsate in conformità dell’allegato IV. Le indennità giornaliere sono concesse in conformità dell’allegato IV. 7. Seminari Le spese di viaggio, le spese di soggiorno nonché le indennità giornaliere per non più di 32 partecipanti ai seminari sono ammissibili sotto la voce organizzazione di seminari. Sono considerate ammissibili tra le spese per l’organizzazione di seminari: spese di viaggio aggiuntive, spese di soggiorno e indennità giornaliere per non più di 3 oratori invitati ai seminari. Sono considerate ammissibili tra le spese per l’organizzazione di seminari: spese di viaggio aggiuntive, spese di soggiorno e indennità giornaliere per non più di 10 rappresentanti di paesi terzi invitati ai seminari. 8. Attività di formazione Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da non più di 32 rappresentanti dei laboratori nazionali di riferimento per attività di formazione previste dal programma di lavoro sono rimborsate rispondendo alle indicazioni dell’allegato IV. Le indennità giornaliere sono concesse rispondendo alle indicazioni dell’allegato IV. 9. Riunioni Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da non più di otto esperti esterni (ossia esperti che non sono membri del personale dei laboratori di riferimento dell’UE) per le riunioni che hanno luogo nei locali dei laboratori e previste nel programma di lavoro, sono rimborsate in conformità dell’allegato IV. Le indennità giornaliere sono concesse in conformità dell’allegato IV. 10. Spese generali Si applica automaticamente un contributo forfettario pari al 7 % dei costi rimborsabili effettivi, calcolati in funzione di tutti i costi diretti elencati ai punti da 1 a 9. «ALLEGATO III a) [cfr. articolo 11, paragrafo 1, lettera a)] Relazione finanziaria per attività Spesa per attività in euro:
«ALLEGATO III b) [cfr. articolo 11, paragrafo 1, lettera a)] Relazione finanziaria certificata Anno: Numero di riferimento della decisione di finanziamento annuale: Nome e indirizzo del laboratorio: Tetto massimo del contributo finanziario annuale dell’Unione:
Certificazione da parte del laboratorio Il sottoscritto certifica che:
Ripartizione per categoria (in euro) 1. PERSONALE
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 2. SUBFORNITURE
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 3. BENI STRUMENTALI
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 4. MATERIALI DI CONSUMO
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 5. SPEDIZIONE DI CAMPIONI PER PROVE COMPARATIVE
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 6. MISSIONI
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 7. SEMINARI
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 9. RIUNIONI
Percentuale del bilancio globale del laboratorio: … % 10. SPESE GENERALI E SPESE TOTALI PER ATTIVITÀ
|
|
2) |
L’allegato IV è così modificato:
|
|
3) |
L’allegato V è soppresso. |
(1) Da precisare per ogni persona assegnata al progetto: senior scientist, junior scientist, tecnico ecc.
(2) Funzionario, personale a contratto ecc. Per il personale a contratto indicare le date d’inizio e di fine del contratto.
(3) Retribuzione mensile lorda effettiva (non impiegare tabelle salariali), compresi oneri sociali e d’altro genere che compaiono nel foglio paga.
(4) Calcolata sulla base di 220 giorni lavorativi/anno (20 giorni lavorativi al mese).
(5) Esempi: reagenti, cavie, materiale minuto di laboratorio ecc.
(6) Fornire la ripartizione dettagliata tra le voci
|
19.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 136/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2013
che esclude, per il 2013, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico. |
|
(2) |
Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, l’allegato II del regolamento (UE) n. 1088/2012 del 20 novembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (2), ha stabilito le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico per il 2013. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca qualora le catture di merluzzo bianco siano inferiori a una determinata soglia nell’ultimo periodo di dichiarazione. |
|
(4) |
Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, è opportuno escludere nel 2013 le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca. |
|
(5) |
Il regolamento (UE) n. 1088/2012 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013. Allo scopo di assicurare la coerenza con il suddetto regolamento, anche il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2013. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applicano nel 2013 alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
|
19.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 137/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, lettere b), d) e e),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre aggiornare l’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l’identificazione delle autorità competenti. |
|
(2) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al paragrafo 8, lettera d), della risoluzione UNSC 1718 (2006), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
|
(3) |
Il 2 maggio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto tre entità all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 22 gennaio 2013, inoltre, la risoluzione UNSC 2087 (2013) ha aggiunto quattro persone fisiche e sei entità all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Le entità e le persone fisiche in questione devono essere inserite nell’elenco figurante nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007. |
|
(4) |
L’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi non elencati nell’allegato IV che sono stati designati dal Consiglio a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), della posizione comune 2006/795/PESC. Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha deciso che sei entità dell’elenco, designate dall’ONU e destinate ad essere incluse nell’allegato IV, dovevano essere depennate dall’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007. |
|
(5) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II, IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007. |
|
(6) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
|
(1) |
l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento. |
|
(2) |
L’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
|
(3) |
L’allegato V è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO I
“ALLEGATO II
Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10 e 15 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
|
Commissione europea |
|
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
|
EEAS 02/309 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
Belgio |
|
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu” |
ALLEGATO II
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
|
(1) |
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco “A. Persone fisiche”:
|
|
(2) |
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco “B. Persone giuridiche, entità e organismi”:
|
ALLEGATO III
L’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
|
(1) |
Le voci seguenti dell’elenco “B. Persone giuridiche, entità e organismi” di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), sono soppresse:
|
|
(2) |
Le voci seguenti dell’elenco “D. Persone giuridiche, entità e organismi” di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), sono soppresse:
|
|
19.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 138/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
80,1 |
|
MA |
58,7 |
|
|
TN |
78,9 |
|
|
TR |
96,9 |
|
|
ZZ |
78,7 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
|
MA |
191,6 |
|
|
TR |
144,4 |
|
|
ZZ |
175,9 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
91,5 |
|
ZZ |
91,5 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
49,3 |
|
TR |
130,5 |
|
|
ZZ |
89,9 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
52,5 |
|
IL |
71,3 |
|
|
MA |
54,8 |
|
|
TN |
51,1 |
|
|
TR |
57,6 |
|
|
ZZ |
57,5 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
182,8 |
|
MA |
101,9 |
|
|
ZZ |
142,4 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
72,6 |
|
IL |
132,7 |
|
|
KR |
134,8 |
|
|
MA |
119,9 |
|
|
TR |
72,3 |
|
|
ZA |
148,7 |
|
|
ZZ |
113,5 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
83,9 |
|
TR |
74,1 |
|
|
ZZ |
79,0 |
|
|
0808 10 80 |
CN |
81,9 |
|
MK |
34,9 |
|
|
US |
178,0 |
|
|
ZZ |
98,3 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
136,8 |
|
CL |
248,4 |
|
|
CN |
36,6 |
|
|
TR |
168,0 |
|
|
US |
140,7 |
|
|
ZA |
110,4 |
|
|
ZZ |
140,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
19.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/27 |
DECISIONE 2013/87/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2013
relativa all'avvio della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1), in particolare l'articolo 4,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con lettera datata 24 dicembre 2012 il presidente della Repubblica del Mali ha trasmesso all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza una lettera di invito in cui ha espresso apprezzamento per lo spiegamento di una missione militare di formazione dell'UE in Mali. |
|
(2) |
Il 17 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/34/PESC. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce pertanto al finanziamento della presente missione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il piano della missione e le regole di ingaggio relativi alla missione militare dell’UE volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) sono approvati.
Articolo 2
L'EUTM Mali ha inizio il 18 febbraio 2013.
Articolo 3
Il comandante della missione EUTM Mali è autorizzato, con effetto immediato, a dare avvio all'esecuzione dell'EUTM Mali.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
|
19.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/28 |
DECISIONE 2013/88/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2013
che modifica la decisione 2010/800/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/800/PESC. |
|
(2) |
Il 10 dicembre 2012 il Consiglio ha espresso profonda preoccupazione per l'intenzione della Repubblica popolare democratica di Corea ("RPDC") di lanciare un "satellite operativo", in quanto questo tipo di lancio si avvale della tecnologia dei missili balistici, il che rappresenta un'altra chiara violazione degli obblighi internazionali dell'RPDC di cui in particolare alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) UNSCR 1695 (2006), UNSCR 1718 (2006) e UNSCR 1874 (2009) e un rifiuto diretto dell'invito dell'intera comunità internazionale a non effettuare tali lanci. |
|
(3) |
Il 22 gennaio 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2087 (2013), in cui condanna il lancio effettuato dall'RPDC il 12 dicembre 2012, che si è avvalso della tecnologia dei missili balistici violando le UNSCR 1718 (2006) e 1874 (2009). |
|
(4) |
Il 12 febbraio 2013 l'RPDC ha effettuato un test nucleare violando gli obblighi internazionali che le incombono ai sensi dell'UNSCR 1718 (2006), dell'UNSCR 1874 (2009) e dell'UNSCR 2087 (2013) e rappresentando una seria minaccia per la pace e la sicurezza regionali e internazionali. |
|
(5) |
L'UNSCR 2087 (2013) dispone al punto 5, lettera a), che altre persone ed entità siano soggette a misure restrittive. |
|
(6) |
Inoltre, al punto 5, lettera b), l'UNSCR 2087 (2013) stabilisce che il divieto di fornire, vendere o trasferire taluni prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie a norma del punto 8, lettera a), punto ii), dell'UNSCR 1718 (2006) debba applicarsi anche ai prodotti specificati al punto 5, lettera b), dell'UNSCR 2087 (2013). |
|
(7) |
L'UNSCR 2087 (2013) chiarisce al punto 8 taluni metodi a disposizione degli Stati per distruggere i prodotti sequestrati conformemente alle disposizioni delle UNSCR 1718 (2006) e 1874 (2009) e al punto 14 dell'UNSCR 1874 (2009). |
|
(8) |
Il punto 12 dell'UNSCR 2087 (2013) chiede inoltre agli Stati di vigilare e limitare l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate. |
|
(9) |
In linea con il punto 13 della risoluzione 2087 (2013), è necessario stabilire che, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure adottate ai sensi delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o le misure contemplate dalla presente decisione, non può essere concesso alcun diritto alle persone o entità designate o a qualsiasi altra persona o entità nell'RPDC. |
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(10) |
Conformemente alle conclusioni del Consiglio sull'RPDC del 10 dicembre 2012, è opportuno adottare nuove misure restrittive. |
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(11) |
Nella decisione 2010/800/PESC dovrebbe essere incluso un ulteriore criterio di designazione autonoma, da parte dell'Unione, di persone ed entità soggette a misure restrittive. |
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(12) |
Dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'RPDC di taluni altri beni - specialmente determinati tipi di alluminio - di interesse per i programmi dell'RPDC legati alle armi di distruzione di massa, in particolare al suo settore di missili balistici. |
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(13) |
Si dovrebbe poi chiarire che, quando la presente decisione prevede un divieto relativo ai servizi finanziari, questo include la prestazione dei servizi di assicurazione e riassicurazione. |
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(14) |
Inoltre, dovrebbero essere vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti a, da o per conto del governo dell'RPDC. |
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(15) |
Dovrebbe essere vietata altresì la consegna di banconote e monete dell'RPDC recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell'RPDC o a suo beneficio. |
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(16) |
È opportuno vietare la vendita o l'acquisto di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche dell'RPDC. |
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(17) |
Occorre vietare inoltre l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche dell'RPDC nel territorio degli Stati membri, nonché la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà da parte di banche dell'RPDC, inclusa la Banca centrale dell'RPDC, con banche all'interno della giurisdizione degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per vietare alle istituzioni finanziarie nel loro territorio o sotto la loro giurisdizione di aprire uffici di rappresentanza o filiali nell'RPDC. |
|
(18) |
A seguito di una decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma dell'UNSCR 1718 (2006), sei entità dovrebbero essere cancellate dagli elenchi riportati negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC e dovrebbero essere aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato I di detta decisione. È altresì necessario modificare le voci relative a tali entità. |
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(19) |
Inoltre, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, della decisione 2010/800/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell'elenco di altre persone ed entità riportato negli allegati II e III di detta decisione ed è giunto alla conclusione che a tali persone ed entità dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive appropriate previste in detta decisione. |
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(20) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/800/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/800/PESC è così modificata:
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1) |
l'articolo 1 è così modificato:
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2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 1 bis Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione - diretti o indiretti - di oro e metalli preziosi e di diamanti a, da o per conto di governo dell'RPDC, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale dell'RPDC, nonché a, da o per conto di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da essi possedute o controllate. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti coperti dalla presente disposizione. Articolo 1 ter È vietata la consegna di banconote e monete dell'RPDC recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell'RPDC o a suo beneficio. Articolo 2 bis Sono vietati la vendita o l'acquisto diretti o indiretti, nonché l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche dell'RPDC emesse dopo l'entrata in vigore della presente decisione verso o da governo dell'RPDC, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale dell'RPDC o banche domiciliate nell'RPDC o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nell'RPDC o enti finanziari non domiciliati nell'RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate nell'RPDC, nonché persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate."; |
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3) |
l'articolo 4 è così modificato:
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4) |
all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
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5) |
è inserito l'articolo seguente: "Articolo 6 bis 1. È vietata l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche dell'RPDC nel territorio degli Stati membri, nonché la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà da parte di banche dell'RPDC, inclusa la Banca centrale dell'RPDC, sue succursali e filiali e altri enti finanziari di cui all'articolo 6, con banche sotto la giurisdizione degli Stati membri. 2. È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza o filiali nell'RPDC ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione."; |
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6) |
l'articolo 7, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: "5. Nei casi in cui è effettuata l’ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione ai sensi della presente decisione in conformità del punto 14 dell'UNSCR 1874 (2009) e del punto 8 dell'UNSCR 2087 (2013)."; |
|
7) |
è inserito l'articolo seguente: "Articolo 8 bis Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2008) e 2087 (2013), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o ad essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III o IIIA, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità nell'RPDC, compresi il governo dell'RPDC, i suoi enti, le sue entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità."; |
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8) |
l'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III e IIIA e adotta le relative modifiche."; |
|
9) |
l'articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: "2. Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati II, III o IIIA."; |
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10) |
l’articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11 1. Gli allegati I, II, III e IIIA riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. 2. Gli allegati I, II, III e IIIA riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni."; |
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11) |
l'articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: "3. Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.". |
Articolo 2
Le persone ed entità elencate nell'allegato I della presente decisione sono aggiunte agli elenchi riportati nell'allegato I della decisione 2010/800/PESC.
Articolo 3
Le entità elencate nell'allegato II della presente decisione sono cancellate dagli elenchi riportati negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC.
Articolo 4
L'allegato III della presente decisione è aggiunto come allegato IIIA alla decisione 2010/800/PESC.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
ALLEGATO I
Persone ed entità di cui all’articolo 2
A. Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
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Nome |
Pseudonimi |
Data di nascita |
Data della designazione |
Altre informazioni |
|
1. |
Paek Chang-Ho |
Pak Chang-Ho; Paek Ch’ang-Ho |
Data di nascita: 18 giugno 1964; luogo di nascita: Kaesong, RPDC |
22.1.2013 |
Alto ufficiale e direttore del centro di controllo satellitare presso il comitato coreano per la tecnologia spaziale. Passaporto: 381420754; data di rilascio del passaporto: 7 dicembre 2011; data di scadenza del passaporto: 7 dicembre 2016. |
|
2. |
Chang Myong-Chin |
Jang Myong-Jin |
Anno di nascita: 1966; anno di nascita alternativo: 1965 |
22.1.2013 |
Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci. |
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3. |
Ra Ky’ong-Su |
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|
22.1.2013 |
Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all’assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. |
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4. |
Kim Kwang-il |
|
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22.1.2013 |
Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB) In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all’assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
B. Elenco delle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
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Nome |
Pseudonimi |
Ubicazione |
Data della designazione |
Altre informazioni |
|
1. |
Korean Committee for Space Technology |
DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST |
Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
Il comitato coreano per la tecnologia spaziale (Korean Committee for Space Technology - KCST) ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae. |
|
2. |
Bank of East Land |
Dongbang Bank; Tongbang U’Nhaeng; Tongbang Bank |
P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong Central District, Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
Istituto finanziario dell'RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha cooperato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni. Nel 2007 e 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui era coinvolta la Green Pine e istituti finanziari iraniani designati, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fonito al programma missilistico balistico iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato nell'aprile 2012. |
|
3. |
Korea Kumryong Trading Corporation |
|
|
22.1.2013 |
Utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
|
4. |
Tosong Technology Trading Corporation |
|
Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
|
5. |
Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation |
Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation |
Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae, Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese. |
|
6. |
Leader (Hong Kong) International |
Leader International Trading Limited |
Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong |
22.1.2013 |
Agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. |
|
7. |
Green Pine Associated Corporation |
Cho’ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Chosun Chawo’n Kaebal T’uja Hoesa; Jindallae; Ku’mhaeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp’il Company |
c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; Nungrado, Pyongyang, RPDC |
2.5.2012 |
La Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile all'incirca della metà degli armamenti e materiale connesso esportati dall'RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa. |
|
8. |
Amroggang Development Banking Corporation |
Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank |
Tongan-dong, Pyongyang, RPDC |
2.5.2012 |
La Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank ed è gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 edè la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all’assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici. |
|
9. |
Korea Heungjin Trading Company |
Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company |
Pyongyang, RPDC |
2.5.2012 |
La Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è stata messa in relazione con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici. |
ALLEGATO II
Entità di cui all'articolo 3
|
1. |
Green Pine Associated Corporation |
|
2. |
Korea Heungjin Trading Company |
|
3. |
Tosong Technology Trading Corporation |
|
4. |
Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation |
|
5. |
Amroggang Development Banking Corporation |
|
6. |
Bank of East Land |
ALLEGATO III
"ALLEGATO IIIA
A. Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d)
… .
B. Elenco delle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d)
… ."
|
19.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/37 |
DECISIONE 2013/89/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2013
che modifica la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1). |
|
(2) |
Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/101/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2014. |
|
(3) |
Tuttavia, non vi è più motivo di mantenere determinate persone ed entità nell'elenco delle persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC. |
|
(4) |
Al fine di facilitare il dialogo tra l'Unione e il governo dello Zimbabwe, è opportuno mantenere la sospensione del divieto di viaggio imposto ai due membri del governo dello Zimbabwe appartenenti alla squadra incaricata della ripresa del dialogo inseriti nell'elenco della decisione 2011/101/PESC. Inoltre, è opportuno estendere la sospensione del divieto di viaggio ad altri sei membri del governo dello Zimbabwe. |
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(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/101/PESC del Consiglio è così modificata:
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2014.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2014.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Articolo 2
Gli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC sono modificati come riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC sono così modificati:
|
1) |
Le voci relative alle seguenti persone ed entità sono soppresse dall'allegato I
|
|
2) |
Le voci relative alle seguenti persone elencate nell'ALLEGATO I della decisione 2011/101/PESC sono aggiunte all'ALLEGATO II:
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