ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.043.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
14.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 125/2013 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettere c) e d),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di migliorare la vigilanza dei paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle autorità e organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno accrescere la cooperazione con i paesi terzi riconosciuti. Deve essere perciò possibile lo scambio di esperienze attraverso la partecipazione di osservatori a verifiche in loco. |
(2) |
Alla luce dell’esperienza maturata con l’attuazione del sistema di equivalenza, è necessario chiarire che i prodotti agricoli trasformati e tutti gli ingredienti di tali prodotti, importati da paesi terzi in cui vi sono autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono stati sottoposti a un sistema di controllo riconosciuto ai fini dell’equivalenza in conformità alla legislazione unionale. |
(3) |
L’esperienza ha dimostrato che possono sorgere difficoltà nell’interpretare le conseguenze delle irregolarità o delle infrazioni concernenti la qualifica di «biologico» di un prodotto. Per evitare ulteriori difficoltà e per chiarire il legame esistente tra il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (2) e il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (3), è necessario richiamare i doveri delle autorità od organismi di controllo degli Stati membri con riguardo ai prodotti non conformi importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o da paesi terzi in cui vi sono autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del medesimo regolamento. È inoltre opportuno chiarire lo scambio di informazioni sulle irregolarità tra la Commissione, gli Stati membri e l’autorità competente di un paese terzo riconosciuto o un’autorità od organismo di controllo riconosciuto. |
(4) |
Al fine di migliorare il controllo dei prodotti biologici importati, gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito a ciascuna autorizzazione di importazione concessa a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 entro 15 giorni dalla data di rilascio di tale autorizzazione. |
(5) |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene l’elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Alla luce di nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto da paesi terzi successivamente all’ultima modifica di tale allegato, occorre apportare alcune modifiche all’elenco. |
(6) |
Il riconoscimento dell’equivalenza per l’India si applica ai prodotti vegetali non trasformati e ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, coltivati in India. Tuttavia, l’autorità competente indiana ha comunicato alla Commissione l’esistenza di nuovi orientamenti, riguardanti i prodotti trasformati, che sono in contrasto con le condizioni alle quali è stata riconosciuta l’equivalenza delle norme per paese. Alla luce di tali informazioni occorre modificare le specifiche riguardanti l’India, al fine di eliminare il riferimento ai prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti. |
(7) |
Il riconoscimento dell’equivalenza per il Giappone si applica ai prodotti vegetali non trasformati e agli ingredienti di prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, coltivati in Giappone. Il Giappone ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia riconosciuta l’equivalenza anche per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con ingredienti importati da paesi riconosciuti equivalenti dal Giappone. L’esame di tali informazioni e i contatti avuti con le autorità giapponesi hanno portato a concludere che le norme giapponesi che disciplinano la produzione e i controlli dei prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con detti ingredienti importati, sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. Di conseguenza, il riconoscimento dell’equivalenza per il Giappone deve applicarsi anche ai prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con ingredienti importati da paesi la cui equivalenza è stata riconosciuta dal Giappone. |
(8) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza. Alla luce di nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli organismi e dalle autorità di controllo elencati in tale allegato, occorre apportare alcune modifiche all’elenco. |
(9) |
La Commissione ha esaminato le richieste di inclusione nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2012. Occorre inserire in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per i quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto dei requisiti richiesti. |
(10) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(11) |
Per garantire una transizione agevole in relazione agli elenchi dei paesi terzi, degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti, occorre stabilire una data di applicazione posteriore per le modifiche degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
(1) |
all’articolo 8, paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma: «La Commissione può invitare esperti di altri paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 ad assistere alla verifica in loco in qualità di osservatori.»; |
(2) |
all’articolo 13, paragrafo 4, primo comma, è aggiunta la seguente lettera c):
|
(3) |
l’articolo 15 è così modificato:
|
(4) |
all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi, entro 15 giorni di calendario dalla data del rilascio.»; |
(5) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
(6) |
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, l’articolo 1, punti 5 e 6, si applicano a decorrere dal 1o aprile 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
i punti 1 e 2 del testo relativo all’India sono sostituiti dai seguenti: «INDIA 1. Categorie di prodotti:
2. Origine: prodotti delle categorie A e F, coltivati in India.»; |
2) |
il punto 2 del testo relativo al Giappone è sostituito dal seguente: «2. Origine: prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone o importati in Giappone in provenienza:
|
(*1) Escluse le alghe marine.
ALLEGATO II
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
il testo relativo ad «Abcert AG» è sostituito dal seguente: « “ Abcert AG ”
|
2) |
dopo il testo relativo ad «Abcert AG» è inserito il seguente testo: « “ Afrisco Certified Organic, CC ”
|
3) |
dopo il testo relativo ad «Argencert SA» è inserito il seguente testo: « “ AsureQuality Limited ”
|
4) |
il testo relativo ad «Australian Certified Organic» è sostituito dal seguente: « “ Australian Certified Organic ”
|
5) |
Il testo relativo ad «Austria Bio Garantie GmbH» è sostituito dal seguente: « “ Austria Bio Garantie GmbH ”
|
6) |
dopo il testo relativo ad «Austria Bio Garantie GmbH» è inserito il seguente testo: « “ Balkan Biocert Skopje ”
|
7) |
Il testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH» è sostituito dal seguente: « “ BCS Öko-Garantie GmbH ”
|
8) |
il testo relativo a «Bioagricert S.r.l.» è sostituito dal seguente: « “ Bioagricert S.r.l. ”
|
9) |
il testo relativo a «BioGro New Zealand Limited» è sostituito dal seguente: « “ BioGro New Zealand Limited ”
|
10) |
dopo il testo relativo a «BioGro New Zealand Limited» è inserito il seguente testo: « “ Bio.inspecta AG ”
|
11) |
il testo relativo a «Bio Latina Certificadora» è sostituito dal seguente: « “ Bio Latina Certificadora ”
|
12) |
Il testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» è sostituito dal seguente: « “ CERES Certification of Environmental Standards GmbH ”
|
13) |
il testo relativo a «Ecocert SA» è sostituito dal seguente: « “ Ecocert SA ”
|
14) |
il testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» è sostituito dal seguente: « “ Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS) ”
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15) |
il testo relativo a «IBD Certifications Ltd» è sostituito dal seguente: « “ IBD Certifications Ltd ”
|
16) |
il testo relativo a «IMO Control Latinoamérica Ltda.» è sostituito dal seguente: « “ IMO Control Latinoamérica Ltda. ”
|
17) |
dopo il testo relativo a «IMO Control Private Limited» è inserito il seguente testo: « “ IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști ”
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18) |
il testo relativo a «Indocert» è sostituito dal seguente: « “ Indocert ”
|
19) |
il testo relativo a «Institute for Marketecology (IMO)» è sostituito dal seguente: « “ Institute for Marketecology (IMO) ”
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20) |
il testo relativo a «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» è sostituito dal seguente: « “ Istituto Certificazione Etica e Ambientale ”
|
21) |
il testo relativo a «Lacon GmbH» è sostituito dal seguente: « “ LACON GmbH ”
|
22) |
il testo relativo a «Organic agriculture certification Thailand» è sostituito dal seguente: « “ Organic agriculture certification Thailand ”
|
23) |
il testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria» è sostituito dal seguente: « “ Organización Internacional Agropecuaria ”
|
24) |
dopo il testo relativo a «Quality Assurance International» è inserito il seguente testo: « “ SGS Austria Controll-Co. GmbH ”
|
25) |
il testo relativo a «Suolo e Salute srl» è sostituito dal seguente: « “ Suolo e Salute srl ”
|
26) |
dopo il testo relativo a «Suolo e Salute srl» è inserito il seguente testo: « “ TÜV Nord Integra ”
|
(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(3) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
14.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/24 |
REGOLAMENTO (UE) N. 126/2013 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2013
che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 ha ripreso le restrizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (2). Alla voce 6, paragrafo 1, dell’allegato XVII di tale regolamento, il termine «prodotto» utilizzato nella restrizione originaria relativa all’amianto nella direttiva 76/769/CEE è stato sostituito da «articolo», che non comprende le miscele. Affinché la voce 6, paragrafo 1, copra le medesime voci di tale direttiva, occorre aggiungere il termine «miscele». |
(2) |
Le deroghe alle voci 16 e 17 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda l’uso di carbonati di piombo e solfati di piombo nelle vernici per il restauro e la manutenzione di opere d’arte ed edifici storici e dei loro interni devono applicarsi non solo all’uso di tali sostanze ma anche alla loro commercializzazione, di modo che possano essere disponibili anche per lavori di restauro e di manutenzione in generale. |
(3) |
La restrizione alle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 fa riferimento a un limite di concentrazione specifico di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (3), nonché ad un limite di concentrazione indicato nella direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (4), entrambi applicati al fine di determinare se una sostanza o miscela è interessata da tale restrizione. È necessario chiarire che il limite di concentrazione indicato nella direttiva 1999/45/CE si applica unicamente in assenza di un limite di concentrazione specifico nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(4) |
Con il regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’allegato I (5), sono state aggiunte le paraffine clorurate a catena corta (in appresso «SCCP») all’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (6). Produzione, commercializzazione e uso delle SCCP sono quindi vietati, fatte salve alcune esenzioni specifiche. La voce 42 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, che limita due impieghi delle SCCP ora vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004, è divenuta superflua e va pertanto soppressa. |
(5) |
Va adoperato un metodo di prova armonizzato adottato dal Comitato europeo di normalizzazione per determinare il tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento conformemente alla direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) (7). Per motivi di chiarezza, la voce 47 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve contenere un riferimento a tale metodo di prova. |
(6) |
La sostanza diisocianato di metilendifenile (MDI) di cui alla voce 56 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, identificata dal numero CAS 26447-40-5 e dal numero CE 247-714-0, comprende tutte le miscele isomeriche e tutti gli isomeri specifici. Alcuni isomeri specifici hanno però numeri CAS o CE specifici. Per chiarire che sono interessati tutti gli isomeri, è opportuno aggiungere tre numeri CAS ed EC specifici. |
(7) |
Con il regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (8), sono state cancellate le note E, H e S della prefazione alle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, come pure delle appendici 1, 2, 3, 5 e 6. Per motivi di coerenza, le note E, H e S vanno cancellate anche dall’appendice 4. |
(8) |
La voce relativa al diisopentilftalato nell’appendice 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 indica numeri CE e CAS inesatti, che occorre correggere. |
(9) |
Il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato nuove norme per i metodi di prova dei coloranti azoici. È pertanto necessario aggiornare l’appendice 10 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per tenere conto di tali norme. |
(10) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
(3) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(4) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(5) GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1.
(6) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
ALLEGATO
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
1) |
alla voce 6, colonna 2, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
|
2) |
alla voce 16, colonna 2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l’uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l’immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.»; |
3) |
alla voce 17, colonna 2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l’uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l’immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.»; |
4) |
alle voci 28, 29 e 30, colonna 2, paragrafo 1, il quinto trattino del primo comma è sostituito dal seguente:
|
5) |
alla voce 40, colonna 1, l’espressione «di tale regolamento» è sostituita da «del regolamento (CE) n. 1272/2008»; |
6) |
la voce 42 è cancellata; |
7) |
alla voce 47, colonna 2, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
|
8) |
alla voce 56, la colonna 1 è sostituita dalla seguente:
|
9) |
nella colonna «Note» dell’appendice 4, i riferimenti alle note E, H e S sono cancellati; |
10) |
nell’appendice 6, la riga della voce relativa ad acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare, n-pentilisopentilftalato, di-n-pentilftalato, diisopentilftalato è sostituita dalla seguente:
|
11) |
l’appendice 10 è sostituita dalla seguente: «Appendice 10 Voce 43 — Coloranti azoici — Elenco dei metodi di prova Elenco dei metodi di prova
|
14.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/28 |
REGOLAMENTO (UE) N. 127/2013 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2013
che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1905/2006 stabilisce un elenco dei paesi ammissibili sulla base dell’elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC), che deve essere modificato dalla Commissione conformemente alle revisioni periodiche, da parte dell’OCSE/DAC, del suo elenco di beneficiari degli aiuti. |
(2) |
Al fine di definire le persone ammesse a partecipare all’aggiudicazione dei contratti di appalto o di sovvenzione, l’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, stabilisce l’elenco dei beneficiari degli aiuti dell’OCSE/DAC, che deve essere pubblicato e aggiornato conformemente alle stesse revisioni. |
(3) |
A seguito di una revisione dell’elenco dei beneficiari degli aiuti dell’OCSE/DAC, la Commissione deve modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1905/2006 e informarne il Consiglio e il Parlamento europeo. La Commissione deve anche aggiornare e pubblicare l’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 e informarne il Consiglio e il Parlamento europeo. |
(4) |
È pertanto opportuno cancellare l’Oman dall’elenco dei paesi ammissibili a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, che figura nell’allegato I e aggiornare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006. |
(5) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno debitamente informati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:
1) |
l’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato II è sostituito dall’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
PAESI AMMISSIBILI A NORMA DELL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
America latina
1. |
Argentina |
2. |
Bolivia |
3. |
Brasile |
4. |
Cile |
5. |
Colombia |
6. |
Costa Rica |
7. |
Cuba |
8. |
Ecuador |
9. |
El Salvador |
10. |
Guatemala |
11. |
Honduras |
12. |
Messico |
13. |
Nicaragua |
14. |
Panama |
15. |
Paraguay |
16. |
Perù |
17. |
Uruguay |
18. |
Venezuela |
Asia
19. |
Afghanistan |
20. |
Bangladesh |
21. |
Bhutan |
22. |
Cambogia |
23. |
Cina |
24. |
India |
25. |
Indonesia |
26. |
Repubblica popolare democratica di Corea |
27. |
Laos |
28. |
Malaysia |
29. |
Maldive |
30. |
Mongolia |
31. |
Myanmar |
32. |
Nepal |
33. |
Pakistan |
34. |
Filippine |
35. |
Sri Lanka |
36. |
Thailandia |
37. |
Vietnam |
Asia centrale
38. |
Kazakhstan |
39. |
Repubblica del Kirghizistan |
40. |
Tagikistan |
41. |
Turkmenistan |
42. |
Uzbekistan |
Medio Oriente
43. |
Iran |
44. |
Iraq |
45. |
Yemen |
Africa meridionale
46. |
Sud Africa |
ALLEGATO II
ELENCO DELL’OCSE/DAC DEI BENEFICIARI DI AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO (APS)
Effettivo per la rendicontazione sui flussi 2011, 2012 e 2013
Paesi meno sviluppati |
Altri paesi a basso reddito (RNL pro capite < 1 005 USD nel 2010) |
Paesi e territori a reddito medio — basso (RNL pro capite compreso tra 1 006 USD e 3 975 USD nel 2010) |
Paesi e territori a reddito medio — alto (RNL pro capite compreso tra 3 976 USD e 12 275 USD nel 2007) |
Afghanistan |
Kenya |
Armenia |
Albania |
Angola |
Repubblica popolare democratica di Corea |
Belize |
Algeria |
Bangladesh |
Rep. del Kirghizistan |
Bolivia |
(*1) Anguilla |
Benin |
Sud Sudan |
Camerun |
Antigua e Barbuda |
Bhutan |
Tagikistan |
Capo Verde |
Argentina |
Burkina Faso |
Zimbabwe |
Rep. del Congo |
Azerbaigian |
Burundi |
|
Costa d’Avorio |
Bielorussia |
Cambogia |
|
Egitto |
Bosnia-Erzegovina |
Repubblica centrafricana |
|
El Salvador |
Botswana |
Ciad |
|
Figi |
Brasile |
Comore |
|
Georgia |
Cile |
Repubblica democratica del Congo |
|
Ghana |
Cina |
Gibuti |
|
Guatemala |
Colombia |
Guinea equatoriale |
|
Guyana |
Isole Cook |
Eritrea |
|
Honduras |
Costa Rica |
Etiopia |
|
India |
Cuba |
Gambia |
|
Indonesia |
Dominica |
Guinea |
|
Iraq |
Repubblica dominicana |
Guinea-Bissau |
|
Kosovo (1) |
Ecuador |
Haiti |
|
Isole Marshall |
ex Repubblica jugoslava di Macedonia |
Kiribati |
|
Stati federati di Micronesia |
Gabon |
Laos |
|
Moldova |
Grenada |
Lesotho |
|
Mongolia |
Iran |
Liberia |
|
Marocco |
Giamaica |
Madagascar |
|
Nicaragua |
Giordania |
Malawi |
|
Nigeria |
Kazakhstan |
Mali |
|
Pakistan |
Libano |
Mauritania |
|
Papua Nuova Guinea |
Libia |
Mozambico |
|
Paraguay |
Malaysia |
Myanmar |
|
Filippine |
Maldive |
Nepal |
|
Sri Lanka |
Maurizio |
Niger |
|
Swaziland |
Messico |
Ruanda |
|
Siria |
Montenegro |
Samoa |
|
(*1) Tokelau |
(*1) Montserrat |
São Tomé e Príncipe |
|
Tonga |
Namibia |
Senegal |
|
Turkmenistan |
Nauru |
Sierra Leone |
|
Ucraina |
Niue |
Isole Salomone |
|
Uzbekistan |
Palau |
Somalia |
|
Vietnam |
Panama |
Sudan |
|
Cisgiordania e Striscia di Gaza |
Perù |
Tanzania |
|
|
Serbia |
Timor Leste |
|
|
Seychelles |
Togo |
|
|
Sud Africa |
Tuvalu |
|
|
(*1) Sant’Elena |
Uganda |
|
|
Saint Kitts e Nevis |
Vanuatu |
|
|
Saint Lucia |
Yemen |
|
|
St. Vincent e Grenadine |
Zambia |
|
|
Suriname |
|
|
|
Thailandia |
|
|
|
Tunisia |
|
|
|
Turchia |
|
|
|
Uruguay |
|
|
|
Venezuela |
|
|
|
(*1) Wallis e Futuna |
(*1) Territorio.
(1) Lasciando impregiudicato lo status del Kosovo ai sensi del diritto internazionale.
14.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 128/2013 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
90,4 |
MA |
51,5 |
|
TN |
63,2 |
|
TR |
106,5 |
|
ZZ |
77,9 |
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
MA |
176,1 |
|
TR |
166,5 |
|
ZZ |
178,1 |
|
0709 91 00 |
EG |
91,5 |
ZZ |
91,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
51,9 |
TR |
116,4 |
|
ZZ |
84,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
48,7 |
MA |
54,7 |
|
TN |
46,9 |
|
TR |
64,0 |
|
ZZ |
53,6 |
|
0805 20 10 |
MA |
97,8 |
ZZ |
97,8 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
131,7 |
KR |
135,8 |
|
MA |
129,1 |
|
TR |
75,8 |
|
ZZ |
118,1 |
|
0805 50 10 |
EG |
83,9 |
MA |
60,5 |
|
TR |
67,4 |
|
ZZ |
70,6 |
|
0808 10 80 |
CN |
99,8 |
MK |
36,4 |
|
US |
206,8 |
|
ZZ |
114,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
138,7 |
CL |
218,0 |
|
CN |
72,1 |
|
TR |
176,8 |
|
US |
140,7 |
|
ZA |
109,5 |
|
ZZ |
142,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
14.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/35 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2013
relativa alla nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni
(2013/79/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Eva QUANTE-BRANDT, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
— |
la sig.ra Ulrike HILLER, Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
14.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2013
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina
(2013/80/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 16 febbraio 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia relativa al presunto pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile) («profilati cavi»), originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina («i paesi interessati»). |
(2) |
La denuncia è stata presentata a nome di produttori dell’Unione («i denunzianti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di profilati cavi. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio notevole derivante dalle importazioni in dumping, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping. |
(3) |
Dopo aver sentito il comitato consultivo la Commissione ha aperto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), un procedimento antidumping riguardante le importazioni di profilati cavi originari dei paesi interessati. |
(4) |
La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione, ai produttori esportatori nei paesi interessati, agli importatori e alle autorità dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(5) |
È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite. |
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(6) |
Con lettera del 23 novembre 2012 indirizzata alla Commissione, i denunzianti hanno formalmente ritirato la denuncia. |
(7) |
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, tranne qualora tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. |
(8) |
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso poiché dall’inchiesta non erano emerse motivazioni o considerazioni tali da indurre a ritenere che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. |
(9) |
Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. |
(10) |
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di profilati cavi originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina deve essere chiuso senza l’istituzione di misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), attualmente classificati ai codici NC 7306 61 92 e 7306 61 99 , originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Turchia e dell’Ucraina, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
14.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2013
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosforo bianco, anche denominato fosforo elementare o fosforo giallo, originario della Repubblica del Kazakhstan
(2013/81/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. APERTURA
(1) |
Il 17 dicembre 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di fosforo bianco, anche denominato fosforo elementare o fosforo giallo, originario della Repubblica del Kazakhstan («Kazakhstan» o «il paese interessato»). |
(2) |
Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 7 novembre 2011 da Thermphos International BV («il denunciante»), unico produttore di fosforo bianco nell’Unione, che rappresenta pertanto la produzione totale dell’Unione. La denuncia conteneva elementi a prima vista sufficienti dell’esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto citato e di un pregiudizio notevole da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un procedimento. |
2. PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO
(3) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunciante, l’unico produttore esportatore noto nel paese interessato, il produttore nel paese di riferimento, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti del Kazakhstan. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(4) |
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. Tutte le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti. |
(5) |
Al fine di consentire al produttore esportatore in Kazakhstan, notoriamente interessato, di richiedere il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato a tale produttore esportatore il modulo per la domanda. Inoltre, la Commissione ha inviato un modulo per la domanda alle autorità del Kazakhstan. L’unico produttore esportatore noto del Kazakhstan si è manifestato e ha richiesto il TEM. |
(6) |
La Commissione ha inviato un questionario al produttore esportatore noto del paese interessato e al denunciante. I questionari sono stati restituiti alla Commissione con le informazioni richieste. |
(7) |
Considerato il numero elevato di importatori indipendenti potenzialmente interessati dalla presente inchiesta, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Soltanto sette società hanno fornito le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Esse si sono presentate come importatori/utilizzatori del prodotto in esame. Dato il basso numero di importatori che si sono manifestati non è stato considerato necessario il campionamento. Successivamente, la Commissione ha inviato alle società che si sono manifestate sia un questionario per gli importatori che un questionario per gli utilizzatori. Più di 30 società si sono inoltre manifestate come utilizzatori e hanno ricevuto dalla Commissione l’apposito questionario. In conclusione, cinque società hanno compilato entrambi i questionari, una società il questionario per gli importatori e sette società il questionario per gli utilizzatori. Uno degli utilizzatori ha in seguito deciso di ritirare la propria collaborazione. |
(8) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:
|
3. PERIODO DELL’INCHIESTA
(9) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del PI («il periodo in esame»). |
4. MANCATA IMPOSIZIONE DI MISURE PROVVISORIE
(10) |
Si è ritenuto che l’istituzione di misure provvisorie non sarebbe stata appropriata, tenuto conto in particolare della necessità di un’ulteriore analisi di taluni aspetti del nesso di causalità e dell’interesse dell’Unione. |
(11) |
Tutte le parti interessate hanno ricevuto un documento informativo contenente i fatti e le considerazioni principali in base ai quali è stato deciso di non istituire misure provvisorie («documento informativo»). Varie parti interessate hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze illustrate nel documento informativo. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. |
5. DIRITTI DELLE PARTI E RISERVATEZZA
(12) |
Poiché l’industria dell’Unione è costituita da un solo produttore, i dati sensibili sono stati indicizzati o espressi come intervalli di valori per motivi di riservatezza. Inoltre, e per gli stessi motivi, poiché sul mercato dell’Unione vi sono un solo produttore esportatore e un numero limitato di importatori, tutte le cifre relative al consumo, al volume delle importazioni dal paese interessato e da altri paesi nonché ai prezzi all’importazione sono state anch’esse indicizzate. Analogamente, nella maggior parte dei casi non è stato possibile fornire dati reali relativi agli utilizzatori a causa del loro numero limitato. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. PRODOTTO IN ESAME
(13) |
Il prodotto in esame è il fosforo bianco, detto anche fosforo elementare o fosforo giallo, originario del Kazakhstan, attualmente classificato al codice NC ex 2804 70 00 («fosforo bianco» o «il prodotto in esame»). |
(14) |
Il fosforo bianco è un elemento chimico derivato dalla roccia fosfatica che ha una grande varietà di impieghi. Il fosforo bianco è usato come prodotto di base per applicazioni non acide principalmente per prodotti chimici farmaceutici e agricoli, per la produzione dell’acido fosforico e dei suoi derivati che entrano nella composizione di alimenti e detergenti e per la fabbricazione di leghe di fosforo che trovano impiego nella metallurgia. L’inchiesta ha rivelato che esiste un solo tipo di prodotto in esame. |
2. PRODOTTO SIMILE
(15) |
L’inchiesta ha dimostrato che il fosforo bianco prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione e il fosforo bianco prodotto nel paese interessato ed esportato nell’Unione possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Pertanto tali prodotti sono considerati a titolo provvisorio prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Alla luce della determinazione concernente il trattamento di economia di mercato, come indicato nei considerando da 14 a 17, e alla luce del fatto che i dati del produttore del mercato di riferimento non sono stati utilizzati, non è stata fatta alcuna determinazione relativa al prodotto simile fabbricato e venduto nel mercato di riferimento. |
C. DUMPING
1. TRATTAMENTO RISERVATO ALLE SOCIETÀ OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO (TEM)
(16) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative a importazioni originarie del Kazakhstan, per i produttori esportatori che risultano soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato a norma dei criteri di cui ai paragrafi da 1 a 6 di quello stesso articolo. Per mera comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:
|
(17) |
L’unico produttore esportatore noto del Kazakhstan («il produttore esportatore») ha richiesto il TEM e ha presentato un modulo per la domanda. Le informazioni fornite sono state successivamente verificate dalla Commissione presso la sede della società in questione. |
(18) |
Considerati gli elementi di prova verificati, si è concluso che la società soddisfaceva tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base ed era possibile accordarle il TEM. |
(19) |
La Commissione ha comunicato i risultati relativi al TEM al produttore esportatore, alle autorità del Kazakhstan e al denunciante dando loro la possibilità di presentare osservazioni. |
(20) |
Il denunciante ha sostenuto che il produttore esportatore e lo stato kazako erano collegati e che la società non aveva presentato prove relative all’assetto azionario definitivo. L’inchiesta ha rivelato tuttavia che la società era, conformemente alla legislazione del Kazakhstan, una società a responsabilità limitata, e che i suoi azionisti diretti erano due società private. Si è accertato che lo Stato non deteneva quote azionarie dell’impresa, direttamente o indirettamente. L’inchiesta ha pertanto confermato che la società era interamente di proprietà di privati. Le argomentazioni del denunciante a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
(21) |
È stato altresì sostenuto che la società aveva partecipato a una joint venture con una società di proprietà statale/finanziata dallo Stato che garantiva un accesso privilegiato ai finanziamenti statali. Sebbene l’inchiesta abbia confermato la presenza di una joint venture, questa non era attiva durante il PI e riguardava il solo acido solforico, che rientra in un settore commerciale diverso da quello del fosforo bianco. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
(22) |
Sono stati esaminati la composizione e il funzionamento degli organi direttivi e di vigilanza della società. A seguito di questi accertamenti l’inchiesta non ha rivelato alcuna interferenza da parte dello Stato. |
(23) |
Il denunciante ha inoltre sostenuto che i costi di produzione della società erano falsati e non rispecchiavano le normali condizioni di economia di mercato, in particolare in relazione ai costi estrattivi della roccia fosfatica, una delle principali materie prime. L’inchiesta ha accertato che la società si approvvigionava di roccia fosfatica da miniere affiliate in Kazakhstan, beneficiando di diritti di sfruttamento esclusivi. Tali diritti sono stati acquistati, valutati al valore equo e sono stati correttamente registrati nella contabilità. La società ha inoltre pagato l’imposta sul reddito delle società, l’imposta sull’estrazione di minerali e gli altri costi connessi al pari di ogni altra impresa mineraria in Kazakhstan. L’onere finanziario connesso a questi obblighi è stato conteggiato nel totale dei costi operativi della società. Su tale base, è stato concluso che non vi è stata alcuna interferenza significativa da parte dello Stato, né è stata rilevata alcuna distorsione dei costi relativi alla roccia fosfatica. Le argomentazioni del denunciante in proposito sono state pertanto respinte. |
(24) |
L’energia elettrica, che rappresenta una quota rilevante del costo totale della produzione, è acquistata da fornitori indipendenti. L’inchiesta ha dimostrato che il prezzo medio pagato per l’elettricità era inferiore a quello corrisposto da altri utenti industriali in Kazakhstan. La società è tuttavia uno dei maggiori consumatori di energia del paese e tale pratica non è stata considerata contraria ai principi dell’economia di mercato. Il denunciante ha affermato che, utilizzando le reti di trasporto elettrico di proprietà dello Stato, la società beneficiava di costi di trasporto preferenziali per l’elettricità. Tale affermazione, tuttavia, non è stata confermata nel corso dell’inchiesta. Si è pertanto concluso che non vi sono state ingerenze di rilievo dello Stato per quanto riguarda i costi dell’elettricità e le argomentazioni del denunciante in merito sono state respinte. |
(25) |
Le altre materie prime principali sono coke, carbone fine di fosfato, quarzite, elettrodi, panello e minerali silicati, tutti acquistati da fornitori indipendenti sul mercato internazionale, soprattutto da Cina e Russia, o di provenienza locale. L’inchiesta non ha rivelato ingerenze dello Stato nell’acquisto o nei prezzi di tali materiali. |
(26) |
Il denunciante ha inoltre affermato che, sebbene in Kazakhstan la legislazione sui diritti sociali e del lavoro dei dipendenti sia formalmente in vigore, tali diritti sono stati in pratica aboliti dallo Stato, con ripercussioni sui salari e sul costo del lavoro della società. L’inchiesta ha rivelato che la manodopera è assunta e licenziata liberamente dai dirigenti dell’impresa e che viene applicato il salario minimo stabilito per legge. Si è riscontrato che tutta la pertinente legislazione kazaka è stata rispettata e che la società aveva singoli contratti di lavoro con ognuno dei dipendenti. L’inchiesta non ha dunque rilevato alcuna ingerenza statale e le argomentazioni del denunciante in proposito sono state respinte. |
(27) |
Il denunciante ha infine affermato che, non essendovi vendite di fosforo bianco sul mercato interno in Kazakhstan, era molto probabile che sussistessero restrizioni delle vendite sul mercato interno. La licenza commerciale della società non prevedeva tuttavia alcuna restrizione delle vendite, né sul mercato interno né su quello di esportazione. La mancanza di vendite interne è risultata dipendere dal fatto che in Kazakhstan non vi sono né domanda né capacità di trasformazione di fosforo bianco. Le argomentazioni del denunciante a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
(28) |
La società disponeva di una serie di documenti contabili di base sottoposti annualmente a revisione contabile indipendente da parte di imprese di revisione contabile in linea con gli IFRS (International Financial Reporting Standards) e d’applicazione in ogni caso. |
(29) |
La contabilità finanziaria della società ha messo in luce la concessione di prestiti senza interessi, che sono stati tuttavia interamente rimborsati durante il PI. I prestiti senza interessi tra società collegate o anche non collegate non violano le norme internazionali in quanto tali, ma sono autorizzati a determinate condizioni, quali il rispetto dell’obbligo di rendicontazione e la loro inclusione nei conti finanziari. L’inchiesta non ha rilevato irregolarità contabili e tutti i requisiti sono stati soddisfatti. |
(30) |
È stato appurato che la società era soggetta alle pertinenti leggi in materia fallimentare e di proprietà, la cui applicazione è intesa a garantire la certezza del diritto e la stabilità operativa delle aziende. Non vi erano elementi per ritenere che tali norme non fossero applicabili ed effettivamente applicate alla società. |
(31) |
L’inchiesta non ha rilevato alcuna restrizione in materia di utilizzo e di conversione di valuta estera. Le operazioni in valuta estera della società erano effettuate in base a tassi di mercato ed essa era in grado di disporre liberamente dei propri fondi. |
2. VALORE NORMALE
(32) |
A seguito delle conclusioni di cui al considerando 14 per quanto riguarda la domanda di TEM della società, il valore normale è stato determinato in base all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base. |
(33) |
La società non ha venduto fosforo bianco sul mercato interno durante il PI, né vi erano altri venditori o produttori di fosforo bianco in Kazakhstan. Non è stato pertanto possibile stabilire il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno, in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza, il valore normale è stato calcolato in conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in base al costo di produzione del prodotto in esame nel paese d’origine maggiorato di un importo congruo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il profitto. |
(34) |
L’inchiesta ha rivelato che il costo di produzione riferito non comprendeva i costi dovuti all’ammortamento dei diritti di estrazione mineraria, che sono pertanto stati aggiunti. In tal senso, è stato considerato adeguato l’importo dell’ammortamento annuale dei diritti minerari relativi al prodotto in esame, valutato sulla base del «valore equo». |
(35) |
Dopo la diffusione del documento informativo, il produttore esportatore ha richiesto che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base i costi venissero calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte oggetto dell’inchiesta. Poiché i costi dovuti all’ammortamento dei diritti di estrazione mineraria erano riportati soltanto nella contabilità della società madre del produttore esportatore, e poiché questa è situata al di fuori del Kazakhstan e non sottoposta all’inchiesta, i costi del produttore esportatore non andavano pertanto calcolati in base ai documenti contabili di tale società. |
(36) |
Si ricorda che, poiché la miniera di roccia fosfatica è situata in Kazakhstan e il produttore esportatore estraeva roccia fosfatica ai fini della produzione di fosforo bianco, i costi registrati nella contabilità del produttore esportatore avrebbero dovuto includere il costo dell’ammortamento dei diritti minerari. Pertanto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i documenti contabili del produttore esportatore non esprimevano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. La correzione dei costi dichiarati era pertanto giustificata. |
(37) |
La società madre teneva la contabilità consolidata per l’intero gruppo, compresi i dati relativi alle attività del produttore esportatore in Kazakhstan. I diritti di estrazione mineraria registrati erano relativi all’attività mineraria complessiva, compresa quella del produttore esportatore in relazione alla produzione di fosforo bianco. Si è pertanto ritenuto che fosse giustificato correggere i costi di produzione dichiarati su tale base. |
(38) |
Il produttore esportatore ha anche sostenuto che il costo dell’ammortamento registrato corrispondeva alla totalità dei costi di ammortamento di tutti i diritti di estrazione del gruppo di società per la produzione di vari prodotti, compreso il fosforo bianco. L’importo per i costi di ammortamento aggiunto al costo di produzione dichiarato del fosforo bianco, tuttavia, avrebbe dovuto riguardare esclusivamente il costo di ammortamento direttamente collegato alla produzione di fosforo bianco. Questa richiesta è stata accolta e il costo di produzione corretto di conseguenza, attribuendo i costi di ammortamento totali all’attività connessa alla sola produzione di fosforo bianco. |
(39) |
Non essendovi altri produttori di fosforo bianco sul mercato interno, la determinazione delle SGAV e del profitto si è basata sulle spese effettivamente sostenute per la produzione e la vendita sul mercato interno di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base. In tal senso sono stati presi in considerazione soprattutto prodotti chimici quali concimi e altri prodotti derivati dal fosforo bianco. |
(40) |
Dopo la diffusione del documento informativo il produttore esportatore ha affermato che gli importi considerati per la determinazione dei profitti relativi agli «altri prodotti» non erano adeguati. In particolare, è stato affermato che il processo di produzione di alcuni di questi prodotti e le condizioni commerciali di vendita erano notevolmente diverse da quelle del fosforo bianco e i margini di profitto più alti. È stato richiesto, per quanto riguarda la fissazione del margine di profitto ai fini del calcolo del valore normale, che gli importi fossero determinati in conformità all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, vale a dire mediante qualunque altro metodo appropriato. A tal riguardo è stato proposto di considerare il profitto realizzato dalle vendite all’esportazione di fosforo bianco nell’Unione o in altri paesi o in alternativa la media di tali margini di profitto. Infine, nel caso non fosse accettabile nessuna delle proposte precedenti, è stato proposto di utilizzare il margine di profitto medio della società madre relativo alla produzione e alla vendita di tutti i prodotti durante il PI. |
(41) |
Le informazioni riguardanti i vari processi di produzione degli «altri prodotti» nonché le diverse condizioni commerciali di vendita sono state fornite in uno stadio molto avanzato dell’inchiesta e non sono stati forniti elementi di prova a sostegno. Non è stato inoltre dimostrato se e in qual misura queste presunte differenze abbiano avuto un impatto sui prezzi di vendita e, di conseguenza, sui margini di profitto. Infine, il produttore esportatore non ha dimostrato che una qualsiasi delle metodologie proposte nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, avrebbe portato a risultati più precisi di quelli ottenuti in base alla metodologia dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base. In particolare, non è stato spiegato in che misura le vendite all’esportazione avrebbero condizioni di vendita analoghe alle vendite sul mercato interno e costituirebbero pertanto un sostituto adeguato per le vendite sul mercato interno. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
3. PREZZO ALL’ESPORTAZIONE
(42) |
Tutte le vendite all’esportazione nell’Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato pertanto calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame durante il PI, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(43) |
In seguito alla diffusione del documento informativo il produttore esportatore ha sostenuto che il prezzo all’esportazione non era corretto. Va osservato che la determinazione del prezzo all’esportazione si è basata sulle informazioni verificate fornite dal produttore esportatore nel corso dell’inchiesta e che, di conseguenza, non vi era alcuna base per correggere queste cifre. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
4. CONFRONTO
(44) |
Il valore normale costruito e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. |
(45) |
Ai fini di un confronto equo tra il valore normale franco fabbrica e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati apportati adeguamenti per quanto riguarda il trasporto delle merci nel paese interessato e nell’Unione, i costi di movimentazione, i costi accessori e di credito ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova verificati. |
5. MARGINI DI DUMPING
(46) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping per il produttore esportatore in Kazakhstan è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione. |
(47) |
In considerazione del fatto che il livello di cooperazione è stato massimo, poiché l’unico produttore esportatore che ha collaborato rappresentava il 100 % delle vendite all’esportazione del prodotto in esame, il dazio unico per l’intero paese è stato fissato a un livello pari a quello imposto al produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta. |
(48) |
In base alla metodologia di cui sopra, i margini di dumping espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, al netto del dazio, sono i seguenti:
|
D. PREGIUDIZIO
1. PRODUZIONE DELL’UNIONE E INDUSTRIA DELL’UNIONE
(49) |
La denuncia è stata presentata da Thermphos International B.V. («il denunciante»), il solo produttore di fosforo bianco nell’Unione, che rappresentava il totale della produzione dell’Unione. |
(50) |
Il denunciante costituisce pertanto l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sarà di seguito denominato «l’industria dell’Unione». |
(51) |
Dopo la diffusione del documento informativo, la Thermphos International B.V è stata costretta ad avviare una procedura di fallimento e successivamente il tribunale distrettuale di Breda ha ordinato la liquidazione della società il 21 novembre 2012. Di conseguenza, l’industria dell’Unione ha cessato la produzione di fosforo bianco. In un comunicato l’industria dell’Unione ha tuttavia precisato che gli stock residui di fosforo bianco sono sufficienti per continuare a rifornire per alcuni mesi le sue controllate che fabbricano il prodotto a valle. Nel frattempo, l’industria dell’Unione ha realizzato una disattivazione controllata dei suoi impianti di produzione di fosforo bianco. Parallelamente sono in corso negoziati per una potenziale acquisizione con la prospettiva di riprendere eventualmente la produzione di fosforo bianco nel breve periodo. |
(52) |
Diverse parti interessate hanno sostenuto che, dati gli sviluppi illustrati sopra, è opportuno chiudere l’inchiesta senza indugio sulla base del fatto che l’industria dell’Unione ha cessato di esistere. In risposta a queste richieste si rileva che l’industria dell’Unione ha continuato a produrre fosforo bianco durante l’intero PI e che, poiché la procedura fallimentare e i negoziati per un’eventuale acquisizione sono ancora in corso, non è chiaro se la produzione di fosforo bianco cesserà o se si tratti di un’interruzione temporanea. È quindi prematuro concludere che l’industria dell’Unione ha cessato di esistere. Di conseguenza, le richieste di concludere il procedimento fondate su tale motivazione sono state respinte. |
2. DETERMINAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE PERTINENTE
(53) |
L’industria dell’Unione è integrata verticalmente e una parte significativa della sua produzione è destinata ad un uso vincolato. Si è constatato che l’unico produttore dell’Unione utilizzava una parte considerevole della produzione di fosforo bianco come materia prima per la fabbricazione di vari prodotti derivati impiegati principalmente nei settori farmaceutico, chimico, alimentare e agricolo. La produzione per uso vincolato non era messa sul mercato e non entrava in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. Si è invece costatato che la produzione destinata alla vendita sul mercato libero era in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. |
(54) |
Pertanto, al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole, si è ritenuto opportuno distinguere ove possibile tra le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero e quelle sul mercato vincolato nell’analisi di alcuni indicatori di pregiudizio. |
(55) |
Per quanto riguarda la redditività e il flusso di cassa, l’analisi si è concentrata sul mercato libero, poiché i prezzi sul mercato vincolato non rispecchiavano i prezzi di mercato che influenzavano i suddetti indicatori. Per quanto riguarda l’utile sul capitale investito, poiché non è stato possibile distinguere tra gli investimenti effettuati per i prodotti venduti sul mercato libero e quelli venduti sul mercato vincolato, l’utile sul capitale investito è stato valutato a livello del mercato complessivo. Anche consumo, volume delle vendite, prezzi di vendita e quote di mercato sul mercato dell’Unione sono stati analizzati e valutati in rapporto alla situazione prevalente sul mercato libero in cui le transazioni avvenivano in condizioni normali di mercato, ovvero con la libera scelta del fornitore. L’evoluzione di tali indicatori sul mercato vincolato è stata comunque presa in considerazione e confrontata con i dati riguardanti il mercato libero per determinare se la situazione del mercato vincolato potesse alterare i risultati emersi dall’analisi del solo mercato libero. |
(56) |
È stato tuttavia accertato che i seguenti indicatori economici relativi all’industria dell’Unione andavano esaminati con riferimento all’attività complessiva (compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione): produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, crescita, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari, capacità di ottenere capitali ed entità del margine di dumping. Ciò in ragione del fatto che tali indicatori possono essere influenzati dalle importazioni oggetto di dumping, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia poi trasferito all’interno della società o del gruppo di società per essere sottoposto a ulteriore lavorazione o che esso sia venduto sul mercato libero. Di seguito l’insieme del mercato vincolato e di quello libero è denominato «mercato complessivo». |
(57) |
Una parte interessata ha sostenuto che l’analisi degli indicatori del pregiudizio doveva essere condotta sul mercato complessivo; la valutazione basata sul solo mercato libero, secondo quanto asserito, non avrebbe prodotto una valutazione affidabile della situazione, perché l’industria dell’Unione era orientata principalmente all’uso vincolato e quindi non percepita come un vero e proprio fornitore di fosforo bianco sul mercato libero. |
(58) |
Come indicato al considerando 55 l’analisi si è concentrata sul mercato libero solo per la redditività e il flusso di cassa, perché i prezzi sul mercato vincolato non riflettono i prezzi di mercato, che incidono su tali indicatori. Inoltre, l’inchiesta si è concentrata principalmente sul mercato libero perché le vendite sul mercato vincolato non erano in concorrenza con i prodotti venduti sul mercato libero, comprese le importazioni oggetto di dumping. La parte interessata non ha spiegato per quale motivo un’analisi comprendente il mercato vincolato sarebbe comunque stata più significativa. Per tutti gli altri indicatori, se del caso, l’analisi si è concentrata sia sulle attività sul mercato complessivo che, separatamente, sul mercato libero e su quello vincolato. Pertanto, le attività dell’industria dell’Unione in tutti i mercati sono state sufficientemente prese in considerazione, ove opportuno, e questa obiezione è stata respinta. |
(59) |
Inoltre, la stessa parte interessata ha sostenuto che la Commissione, nell’esaminare l’andamento degli indicatori di pregiudizio, aveva comparato la situazione nelle parti iniziale e finale del periodo in esame invece di prendere in considerazione le tendenze nel corso di tutto il periodo in esame. È prassi della Commissione valutare gli indicatori di pregiudizio nel corso del periodo in esame e descrivere, se del caso, eventuali fluttuazioni nello sviluppo degli indicatori di pregiudizio, se queste vengono riscontrate. Tale prassi è stata seguita anche nella presente inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
3. CONSUMO DELL’UNIONE
(60) |
Il consumo dell’Unione nel mercato complessivo è stato stabilito sommando, da un lato, il volume totale delle importazioni di fosforo bianco da tutte le fonti in base ai dati Eurostat e alle informazioni verificate comunicate dal produttore esportatore e dagli importatori/utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta e, dall’altro, il volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione nonché la produzione dell’industria dell’Unione per uso vincolato. Il consumo nel mercato libero è stato stabilito sottraendo la produzione dell’industria dell’Unione destinata all’uso vincolato. |
(61) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che il codice NC faceva riferimento anche alle importazioni di fosforo rosso. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che non vi sono state importazioni di fosforo rosso dal paese interessato durante il periodo in esame. Inoltre, le prove disponibili relative a importazioni di fosforo rosso da altri paesi terzi erano limitate, il che suggerisce che le importazioni di fosforo rosso siano state nulle o minime. |
(62) |
Il documento informativo diffuso alle parti interessate includeva erroneamente le importazioni dell’industria dell’Unione dal Kazakhstan nell’uso vincolato, tali importazioni sono state dedotte di conseguenza nella seguente tabella 1. Ciò non ha influenzato le tendenze del consumo dell’Unione nel mercato libero. |
(63) |
Su tale base l’andamento del consumo dell’Unione è risultato il seguente: Tabella 1 Consumo dell’Unione
|
(64) |
Nel periodo in esame il consumo totale è aumentato del 3 % nel mercato complessivo dell’Unione e del 17 % nel mercato vincolato, con alcune fluttuazioni. Il consumo nel mercato libero ha avuto un calo del 2 % tra il 2008 e il PI. |
4. IMPORTAZIONI DAL PAESE INTERESSATO
4.1. Volume e quota di mercato
(65) |
L’andamento delle importazioni dal paese interessato, in termini di volume e di quota di mercato, è stato il seguente: Tabella 2 Importazioni dal Kazakhstan
|
(66) |
Nel periodo in esame, le importazioni nell’Unione dal paese interessato sono aumentate del 32 %. Ne è conseguito un aumento della quota di mercato nel mercato libero del 36 % nel corso dello stesso periodo. Durante il PI, la quota di mercato nel mercato libero del produttore/esportatore che ha collaborato era molto significativa. |
(67) |
Varie parti interessate hanno affermato che il volume delle importazioni del prodotto in esame è notevolmente diminuito dopo il PI e che tale sviluppo andava preso in considerazione nell’analisi del pregiudizio. Tale affermazione era infondata poiché le informazioni disponibili mostrano che l’entità delle importazioni non è cambiata dopo la fine del PI. Inoltre, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base le informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione. Di conseguenza, tale argomentazione è stata respinta. |
4.2. Prezzi delle importazioni e undercutting del prezzo
(68) |
L’andamento nel mercato libero dei prezzi medi delle importazioni dal paese interessato è stato il seguente: Tabella 3 Prezzo delle importazioni dal Kazakhstan
|
(69) |
Nonostante un aumento di prezzo nel PI rispetto al 2010 i prezzi medi complessivi delle importazioni dal paese in esame sono diminuiti del 19 % tra il 2008 e il PI. |
(70) |
Per analizzare l’undercutting dei prezzi sono stati confrontati i prezzi medi dell’industria dell’Unione sul mercato libero e quelli delle importazioni dal paese interessato. I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono stati adeguati, ove necessario, a livello franco fabbrica, vale a dire escludendo i costi del trasporto nell’Unione e al netto di sconti e riduzioni. I prezzi all’importazione del produttore esportatore che ha collaborato, al netto di sconti, sono stati adeguati ove necessario al prezzo cif franco frontiera dell’Unione, tenendo opportunamente conto dei costi di sdoganamento e delle spese successive all’importazione. |
(71) |
Dal confronto è risultato che durante il PI il prodotto in esame importato dal produttore esportatore nell’Unione è stato venduto a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. In base ai dati verificati forniti dal produttore esportatore che ha collaborato, il livello medio dell’undercutting del prezzo espresso come percentuale dei prezzi dell’Unione si è attestato tra il 30 % e il 40 %. Tale livello di sottoquotazione è stato accompagnato da un’evoluzione negativa dei prezzi e da un sostanziale calo dei prezzi sul mercato dell’Unione. |
5. SITUAZIONE ECONOMICA DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE
5.1. Aspetti generali
(72) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha incluso una valutazione di tutti i fattori e di tutti gli indicatori economici relativi alla situazione di tale industria dal 2008 alla fine del PI. |
(73) |
Varie parti interessate hanno obiettato che il 2008 non fosse adeguato come anno di riferimento, dal momento che è stato un anno eccezionalmente positivo per l’industria dell’Unione. Dopo la diffusione del documento informativo alcune parti interessate hanno affermato che il 2007 dovesse essere usato come punto di partenza per l’esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio. Va osservato che il 2008 è stato un anno redditizio per l’intero settore e non solo per l’industria dell’Unione. Inoltre, anche il 2009 è stato un anno eccezionale a causa della crisi economica e nel 2007 il produttore esportatore in Kazakhstan e l’industria dell’Unione erano collegati, tali anni non costituiscono dunque necessariamente un punto di partenza più appropriato per l’analisi del pregiudizio. In ogni caso, qualora si presentino circostanze eccezionali durante il periodo in esame queste sono analizzate nelle parti corrispondenti dell’analisi del nesso di causalità. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
5.1.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti
(74) |
La tabella che segue mostra l’evoluzione della produzione, della capacità di produzione e del tasso di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione nel mercato complessivo: Tabella 4 Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti
|
(75) |
Come risulta dalla tabella, durante il periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 25 %. Tra il 2008 e il 2009 la produzione è diminuita del 45 %, la situazione è migliorata dopo il 2009 fino al PI; la produzione non ha tuttavia raggiunto nel PI il livello del 2008. Poiché la capacità di produzione è rimasta stabile, il calo della produzione ha determinato un calo significativo nell’utilizzo degli impianti, pari al 25 % tra il 2008 e il PI. |
5.1.2. Volumi delle vendite e quota di mercato
(76) |
Le cifre che seguono indicano il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione suddivise tra mercato complessivo, mercato vincolato e mercato libero. Tabella 5 Volumi delle vendite e quota di mercato
|
(77) |
Le vendite sul mercato interno sono diminuite del 17 % durante il periodo in esame. Tale calo è stato ancora più rilevante sul mercato libero, meno 64 % tra il 2008 e il PI. Il mercato vincolato ha registrato un andamento opposto e il volume delle vendite è aumentato del 17 % nello stesso periodo. Il calo del volume delle vendite si è ripercosso sulla quota di mercato che tra il 2008 e il PI ha fatto registrare una diminuzione del 20 % sul mercato complessivo e del 63 % sul mercato libero. Poiché il mercato vincolato è costituito dal fosforo bianco dell’unico produttore dell’Unione, la quota di mercato è rimasta invariata e in siffatte circostanze non costituisce un indicatore pertinente. |
5.1.3. Crescita
(78) |
È emerso che il consumo dell’Unione nel mercato libero è diminuito solo leggermente (2 %) durante il periodo in esame, mentre le vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sono diminuite notevolmente nel corso dello stesso periodo, rispettivamente del 64 % e del 63 %. Il mercato vincolato ha registrato un andamento opposto e il volume delle vendite è aumentato del 17 % nello stesso periodo. Parallelamente, le importazioni dalla Repubblica del Kazakhstan nel periodo in esame sono aumentate del 32 %. Di conseguenza, la quota di mercato dell’industria dell’Unione nel corso dello stesso periodo è nettamente diminuita. |
5.1.4. Occupazione, produttività e salari
(79) |
La tabella che segue mostra l’evoluzione dell’occupazione, della produttività e dei salari dell’industria dell’Unione nel mercato complessivo: Tabella 6 Occupazione, produttività e salari
|
(80) |
Tra il 2008 e il PI l’occupazione è leggermente diminuita, mentre i salari sono leggermente aumentati. La produttività totale per dipendente è diminuita del 19 % nel corso del periodo in esame. Tale diminuzione è dipesa dal calo della produzione, come spiegato ai considerando 74 e 75. |
5.1.5. Entità del margine di dumping effettivo
(81) |
I margini di dumping, come indicato al considerando 48, sono stati superiori alla soglia minima. Inoltre, dati i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza dei margini effettivi di dumping non può essere considerata trascurabile. |
5.1.6. Scorte
(82) |
I dati che seguono si riferiscono all’andamento delle scorte dell’industria dell’Unione nel mercato complessivo durante il periodo in esame: Tabella 7 Scorte
|
(83) |
Durante il PI le scorte rappresentavano circa il 12 % del volume di produzione. Durante il periodo in esame le scorte sono diminuite del 52 %. Tale indicatore non va tuttavia considerato pertinente in questo settore poiché si basa principalmente sugli ordini e i produttori tendono, di conseguenza, ad avere scorte limitate. La diminuzione delle scorte nel PI va interpretata alla luce del minore livello di attività dovuta al ridimensionamento dell’industria dell’Unione. |
5.1.7. Prezzi di vendita
(84) |
La tabella che segue riporta l’andamento dei prezzi dell’industria dell’Unione nel mercato vincolato e in quello libero. Tabella 8 Prezzi di vendita
|
(85) |
I prezzi di vendita sono diminuiti in entrambi i mercati, sebbene il calo sia stato più rilevante sul mercato vincolato (– 22 %) rispetto al mercato libero (– 17 %). |
5.1.8. Redditività, flussi di cassa, capacità di reperire capitali, investimenti e utile sul capitale investito
Tabella 9
Redditività e flusso di cassa
(Indice 2008 = 100) |
2008 |
2009 |
2010 |
PI |
||
Redditività nel mercato libero |
100 |
85 |
73 |
75 |
||
Flusso di cassa nel mercato libero |
100 |
56 |
54 |
52 |
||
|
(86) |
La redditività del prodotto simile sul mercato libero è stata calcolata sulla base del profitto netto al lordo delle imposte sulle vendite di prodotto simile concluse dall’industria dell’Unione nel mercato libero dell’Unione espresso come percentuale del fatturato generato da tali vendite. |
(87) |
La redditività sul mercato libero è diminuita bruscamente e si è tramutata in perdite nel periodo in esame. La redditività ha mostrato una tendenza al ribasso tra il 2008 e il PI ed è rimasta negativa sebbene sia leggermente aumentata durante il PI rispetto al 2010. |
(88) |
Anche il flusso di cassa ha avuto un andamento progressivamente negativo tra il 2008 e il PI, con un calo del 48 % nel periodo in esame. |
(89) |
La capacità di reperire capitali è stata analizzata in rapporto al mercato complessivo e si è riscontrato un costante deterioramento della capacità dell’industria dell’Unione di generare liquidità e, di conseguenza, un indebolimento della situazione finanziaria di tale industria. |
(90) |
Dopo la diffusione del documento informativo, una parte interessata ha sostenuto che la redditività e il flusso di cassa andavano esaminati a livello del mercato complessivo e non solo a livello del mercato libero. Secondo tale parte una valutazione del pregiudizio effettuata solo sul mercato libero non sarebbe stata completa data la situazione particolare dell’industria dell’Unione le cui vendite sono destinate per la maggior parte a un uso vincolato. |
(91) |
Come indicato ai considerando 55 e 58 va notato che, poiché i prezzi praticati sul mercato vincolato sono semplicemente prezzi di trasferimento, un’analisi a livello di mercato vincolato non sarebbe stata significativa ai fini dell’analisi del pregiudizio perché non in grado di riflettere i prezzi del mercato libero in cui vi era concorrenza con le importazioni provenienti dal Kazakhstan. Inoltre, gli effetti delle attività dell’industria dell’Unione sul mercato vincolato sono stati inclusi nelle parti appropriate dell’analisi del nesso di causalità, e più specificamente nei considerando da 135 a 136. L’argomentazione è stata quindi respinta. |
(92) |
I dati che seguono rappresentano l’andamento degli investimenti dell’industria dell’Unione in rapporto al mercato complessivo durante il periodo in esame: Tabella 10 Investimenti e utile sul capitale investito
|
(93) |
La tabella che precede mostra che l’industria dell’Unione ha ridotto del 31 % i suoi investimenti nel prodotto simile. Tale riduzione è legata al ridimensionamento del settore. Gli investimenti effettuati erano connessi principalmente alla necessità di rispettare i requisiti normativi nonché al miglioramento e alla manutenzione delle tecnologie e dei processi produttivi per migliorare l’efficienza. |
(94) |
Per quanto riguarda il fosforo bianco anche l’utile sul capitale investito ha avuto un andamento negativo tra il 2008 e il PI. |
5.1.9. Conclusioni relative al pregiudizio
(95) |
L’analisi della situazione dell’industria dell’Unione mostra chiaramente un andamento negativo di tutti i principali indicatori del pregiudizio. Malgrado un consumo relativamente stabile sul mercato libero, la produzione globale nel corso del periodo in esame è diminuita del 25 %. Durante lo stesso periodo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 20 % sul mercato complessivo e del 63 % sul mercato libero. L’utilizzo degli impianti è diminuito del 25 %. |
(96) |
Nel periodo in esame, il volume complessivo delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 17 %. Una tendenza al ribasso dei volumi di vendita ancora più accentuata si riscontra nel mercato libero, con un calo per il periodo in esame pari al 64 %. |
(97) |
La diminuzione del volume delle vendite dell’industria dell’Unione è stata accompagnata da una diminuzione del 17 % del prezzo di vendita. La situazione era simile nel mercato vincolato, con una diminuzione dei prezzi del 22 % durante il periodo in esame. La perdita di volume delle vendite e la diminuzione dei prezzi si sono ripercosse sui profitti generando perdite. |
(98) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’industria dell’Unione era di nuovo in buone condizioni dopo la crisi economica del 2009. In particolare, tali parti hanno sostenuto che l’andamento di alcuni indicatori di pregiudizio, nello specifico il volume delle vendite e i prezzi di vendita dell’Unione sul mercato interno e all’esportazione, il costo di beni e investimenti, ma anche la produzione e l’utilizzo degli impianti non avevano evidenziato un pregiudizio notevole. Queste affermazioni non sono state confermate dai risultati della presente inchiesta che ha evidenziato una chiara tendenza al ribasso, se non in tutti almeno nei principali indicatori di pregiudizio, anche dopo il 2009. |
(99) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che, durante il periodo in esame, nel paese interessato vi era una tendenza al ribasso sia del volume delle importazioni sia della quota di mercato e che la capacità dell’industria di fosforo del Kazakhstan era sopravvalutata. Analogamente, tali asserzioni non sono state confermate dai risultati della presente inchiesta, la quale ha evidenziato un incremento costante del volume e della quota di mercato delle importazioni dal Kazakhstan. Allo stesso modo, la capacità di produzione del produttore esportatore in Kazakhstan è stata determinata in base ai dati verificati comunicati dalla società. |
(100) |
Alla luce di quanto precede, l’inchiesta ha confermato che, qualora le importazioni oggetto di dumping continuassero a entrare nel mercato dell’Unione, le perdite dell’industria dell’Unione avrebbero probabilmente come risultato la cessazione permanente di una produzione rilevante di fosforo bianco nell’Unione. Ciò sembra essere confermato dagli sviluppi successivi al PI: l’industria dell’Unione ha infatti dichiarato fallimento ed è in fase di liquidazione. |
(101) |
Considerate le circostanze sopra indicate, si è concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
E. NESSO DI CAUSALITÀ
1. INTRODUZIONE
(102) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione sia stato dovuto alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati esaminati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione, per evitare che l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping. |
2. EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING
(103) |
L’inchiesta ha dimostrato che le importazioni oggetto di dumping dal Kazakhstan sono notevolmente aumentate nel periodo in esame, con relativo aumento del 36 % della loro quota di mercato nel mercato libero. Esiste una chiara contemporaneità tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping e la riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione. L’inchiesta ha inoltre stabilito che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono stati sistematicamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. I prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti del 19 % nel periodo in esame con conseguente aumento dell’undercutting. A fronte di questa pressione sui prezzi, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i propri prezzi. Di conseguenza, essa non è stata in grado di compensare l’aumento dei costi, come indicato nella tabella che segue. Inoltre, la redditività delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuita drasticamente. Tabella 11 Costo di produzione (industria dell’Unione)
|
(104) |
Diverse parti interessate hanno sostenuto che le importazioni dal Kazakhstan dipendevano semplicemente dall’andamento dei consumi e che non influenzavano la situazione del mercato del fosforo bianco. Tuttavia, né i dati relativi alle importazioni né quelli relativi al consumo raccolti durante l’inchiesta hanno corroborato tali affermazioni, evidenziando al contrario che, mentre il consumo sul mercato libero nel periodo in esame è lievemente diminuito, le importazioni dal Kazakhstan nel corso dello stesso periodo sono aumentate, facendo cioè registrare una controtendenza. L’incremento delle importazioni dal Kazakhstan ha coinciso con il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(105) |
In base a quanto precede, si è concluso che l’aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal Kazakhstan a prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione ha avuto un ruolo decisivo nel pregiudizio notevole arrecato all’industria dell’Unione. |
3. EFFETTO DI ALTRI FATTORI
3.1. Importazioni da altri paesi terzi
(106) |
La tabella che segue mostra l’andamento delle importazioni da altri paesi terzi. Tabella 12 Importazioni da altri paesi terzi e relative quote di mercato
|
(107) |
Il mercato del fosforo bianco è altamente concentrato perché vi sono solo pochi produttori al mondo. Dalle informazioni raccolte durante l’inchiesta è emerso che la Repubblica popolare cinese è il principale produttore di fosforo bianco. Nel 2008, all’inizio del periodo in esame, la Repubblica popolare cinese ha introdotto per il fosforo bianco un dazio all’esportazione del 100 % in aggiunta all’aliquota del dazio all’esportazione del 20 % già esistente. Di conseguenza, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono nettamente diminuite e il volume delle importazioni è rimasto basso durante il periodo in esame, sebbene il dazio all’esportazione sia stato ridotto al 20 % durante il PI. |
(108) |
Le importazioni dalla Repubblica socialista del Vietnam («Vietnam») costituivano una parte relativamente piccola delle importazioni durante il periodo in esame. |
(109) |
Va osservato che i prezzi medi unitari delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dal Vietnam rientrano nella stessa fascia dei prezzi medi unitari dell’industria dell’Unione. |
(110) |
Dopo la diffusione del documento informativo, una parte interessata ha sostenuto che la pressione dei prezzi sul mercato dell’Unione era causata dalle importazioni di fosforo bianco dalla Repubblica popolare cinese. Tuttavia, i dati disponibili non confermano tale affermazione perché i volumi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono diminuiti tra il 2008 e il PI (con un picco nel 2010) e i prezzi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese erano all’incirca allo stesso livello dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione per l’intero periodo considerato, o anche più elevati. Può essere inoltre osservato che la quota di mercato delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è rimasta relativamente stabile tra il 2008 e il PI (con un picco nel 2010), mentre la quota di mercato del Kazakhstan è cresciuta costantemente, con un aumento complessivo del 36 % tra il 2008 e il PI. |
3.2. Evoluzione dei costi di produzione dell’industria dell’Unione
(111) |
Dopo la diffusione del documento informativo, la stessa parte ha sostenuto che l’aumento del costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione doveva essere riconosciuto come una causa separata di pregiudizio, argomentando che malgrado il prezzo della materia prima principale fosse complessivamente diminuito i costi unitari erano aumentati. L’inchiesta ha dimostrato che il motivo principale dell’aumento del costo unitario dell’industria dell’Unione era in effetti la perdita delle economie di scala dovuta al calo delle vendite sul mercato libero conseguente alle importazioni oggetto di dumping dal Kazakhstan e al successivo calo del volume di produzione. Pertanto, l’aumento dei costi unitari non può essere considerato una causa separata di pregiudizio, ma una conseguenza delle importazioni oggetto di dumping. La richiesta è stata perciò respinta. |
3.3. Accordo preferenziale con il produttore esportatore
(112) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’eventuale pregiudizio subìto dall’industria dell’Unione era dovuto alla fine del rapporto tra l’industria dell’Unione e il produttore esportatore che ha collaborato e alla conseguente perdita dell’accordo preferenziale di fornitura, con la conseguenza che l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte alla concorrenza delle importazioni dirette del produttore esportatore. Secondo tali parti, l’accordo preferenziale compensava la mancanza di accesso diretto dell’industria dell’Unione alla principale materia prima, la roccia fosfatica. |
(113) |
Altre parti hanno sostenuto che, data la fine dell’accordo preferenziale, i presunti investimenti fatti in passato dall’industria dell’Unione nella società al tempo collegata avevano contribuito al pregiudizio subito, in quanto la fine dell’accordo preferenziale non aveva consentito all’industria dell’Unione di beneficiare di tali investimenti. |
(114) |
L’inchiesta ha appurato che, in effetti, tra il 2003 e il 2007 l’industria dell’Unione e il produttore esportatore che ha collaborato erano di proprietà dello stesso azionista e che, anche in seguito, un accordo preferenziale di fornitura tra le parti è rimasto in vigore fino al 2008. |
(115) |
Le parti interessate non hanno fornito prove relative al livello dei presunti investimenti dell’industria dell’Unione nelle attività del produttore esportatore in Kazakhstan. Dall’inchiesta, infine, non è emerso alcun legame diretto tra eventuali precedenti investimenti dell’industria dell’Unione e il pregiudizio notevole subito durante il PI. Le informazioni disponibili non hanno infatti dimostrato in quale misura i presunti investimenti potrebbero aver contribuito, ammesso che ciò sia effettivamente avvenuto, alla situazione attuale dell’industria dell’Unione. Pertanto, la richiesta è stata respinta in quanto infondata. |
(116) |
Per quanto riguarda la modifica dell’assetto proprietario, ciò non può essere considerato un fattore che, di per sé, sia causa di pregiudizio. In effetti, la fine della proprietà comune ha comportato soltanto che il produttore esportatore in Kazakhstan potesse esportare il prodotto in esame vendendolo direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione europea. Tale mutamento non comportava tuttavia che le esportazioni fossero effettuate a prezzi di dumping pregiudizievoli. Sono questi ultimi la causa del pregiudizio all’industria dell’Unione. |
3.4. Accesso alla materia prima principale
(117) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione era collegato alla mancanza di competitività in termini di costi. L’industria dell’Unione non ha infatti accesso diretto alla roccia fosfatica, una delle materie prime principali per produrre il fosforo bianco, mentre il produttore esportatore che ha collaborato in Kazakhstan ha sede in prossimità di miniere di roccia fosfatica e gode di diritti esclusivi per lo sfruttamento di tali miniere. È stato sostenuto che i costi di trasporto della roccia fosfatica e i costi per lo smaltimento dei fanghi (materiale di scarto della produzione di fosforo bianco) erano elevati, dato che non vi sono siti naturali di stoccaggio dei fanghi disponibili. |
(118) |
Anche se l’inchiesta ha rilevato che il costo della roccia fosfatica è effettivamente significativo, questo elemento da solo non è sufficiente a spiegare la situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione. Di fatto, anche prendendo in considerazione la differenza di costo della roccia fosfatica tra l’industria dell’Unione e il produttore esportatore che ha collaborato, il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione continuerebbe a essere significativo. |
(119) |
L’inchiesta ha dimostrato che, sebbene i costi di trasporto della roccia fosfatica siano significativi per l’industria dell’Unione, essi non lo sono al punto da rendere non competitiva la produzione di fosforo bianco. Anche tenendo conto delle spese di trasporto della roccia fosfatica nel costo di produzione dell’industria dell’Unione, il margine di pregiudizio resta ancora consistente. |
(120) |
Quanto all’obiezione relativa alla mancanza di siti di stoccaggio dei fanghi, l’inchiesta non ha riscontrato prove del fatto che ciò costituisca uno svantaggio per l’industria dell’Unione, che è in grado di riciclare i fanghi reinserendoli nel processo di produzione del fosforo bianco. |
(121) |
In sintesi l’inchiesta ha dimostrato che anche prendendo in considerazione il vantaggio in termini di costi del produttore esportatore che ha collaborato ciò non spiegherebbe la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, pertanto la differenza di costo nell’approvvigionamento della roccia fosfatica può aver avuto un impatto solo parziale sulla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. Questa conclusione è corroborata dal fatto che i prodotti derivati contenenti fosforo bianco fabbricati nell’Unione mostrano una redditività significativamente maggiore. |
(122) |
Per questi motivi si è concluso che l’accesso alle materie prime e il suo impatto sui costi, sebbene contribuisca in parte al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, non è così importante da inficiare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dal Kazakhstan e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
3.5. Risultati dell’industria dell’Unione in termini di produzione e importazioni del prodotto in esame da parte dell’industria dell’Unione
(123) |
Diverse parti interessate hanno sostenuto che, come riportato nella relazione annuale 2010, l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte a gravi problemi tecnici nel 2010 e nel primo semestre del 2011 e questi problemi hanno avuto un effetto negativo sui suoi livelli di produzione, aumentando di conseguenza le importazioni del prodotto in esame dal Kazakhstan. Esse hanno inoltre sostenuto che il pregiudizio subìto era una conseguenza di tali importazioni, e pertanto autoinflitto. L’inchiesta ha dimostrato che i problemi tecnici fronteggiati dall’industria dell’Unione nel 2010 e nella prima metà del 2011 non hanno inciso in modo rilevante sulla sua situazione poiché non hanno causato né un arresto della produzione né l’impossibilità di soddisfare la domanda dei clienti sul mercato libero del fosforo bianco attingendo alla produzione dell’Unione. Si è inoltre costatato che l’industria dell’Unione ha effettuato importazioni dal Kazakhstan e che tali importazioni erano complementari ed eccezionali, oltre che limitate in termini di volume rispetto alla produzione totale dell’Unione. Inoltre, l’inchiesta non ha riscontrato che l’industria dell’Unione abbia venduto parte delle importazioni sul mercato libero. È opportuno notare che la relazione del direttore del 2010 era allegata ai conti annuali consolidati dell’industria dell’Unione per l’insieme delle attività della società e non riguardava quindi la sola produzione di fosforo bianco. |
(124) |
Per questi motivi si è accertato che le difficoltà tecniche incontrate dall’industria dell’Unione nel corso del periodo in esame e le importazioni limitate del prodotto in esame non hanno avuto ripercussioni significative, ammesso che ne abbiano avute, sulla situazione dell’industria dell’Unione riguardo al fosforo bianco destinato al mercato libero e non hanno dunque spezzato il nesso di causalità. Le argomentazioni sollevate dalle parti interessate a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
3.6. Nuovo processo di produzione dell’industria dell’Unione
(125) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’industria dell’Unione aveva investito somme considerevoli in nuove tecnologie di produzione, con conseguenti difficoltà tecniche e problemi ambientali che erano la causa del pregiudizio notevole subito dalla stessa. |
(126) |
L’inchiesta ha confermato che l’industria dell’Unione ha investito nello sviluppo di un nuovo processo di produzione per sostituire la roccia fosfatica con il fosfato estratto dai flussi di rifiuti. Tuttavia, come già menzionato al considerando 92, nella tabella 10, l’inchiesta ha anche dimostrato che gli investimenti riguardanti il fosforo bianco sono diminuiti durante il periodo in esame. Gli investimenti in nuova tecnologia non possono dunque avere avuto un ruolo significativo nel deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Inoltre, dall’inchiesta non sono emersi altri elementi di prova che tali nuove tecnologie abbiano comportato difficoltà tecniche e problemi ambientali, come sostenuto, e le parti interessate non hanno suffragato le loro argomentazioni con dati fattuali. Le argomentazioni delle parti a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
3.7. Andamento delle esportazioni dell’industria Unione
(127) |
Alcune parti interessate hanno affermato che le vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione erano diminuite in modo significativo nel periodo in esame e che tale diminuzione aveva causato il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
(128) |
L’inchiesta ha dimostrato che le vendite all’esportazione non rappresentavano che una piccola percentuale del totale della produzione dell’industria dell’Unione e potevano dunque avere soltanto un impatto molto limitato sulla situazione generale di tale industria. |
(129) |
Per questi motivi, si è accertato che l’impatto dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non era di per sé sufficiente ad annullare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Le argomentazioni delle parti a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
3.8. Impatto della crisi economica e finanziaria
(130) |
Una parte interessata ha sostenuto che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto alla crisi economica e al calo della domanda nell’Unione. |
(131) |
La presente inchiesta, come indicato ai considerando che precedono, ha dimostrato che la diminuzione del consumo dell’Unione sul mercato libero è stata solo del 2 % durante il periodo in esame. L’impatto della crisi economica in termini di diminuzione del consumo pertanto non può essere stato un fattore importante per il forte calo del volume delle vendite di cui ai considerando 76 e seguenti. Il mercato aveva fatto registrare una caduta dei prezzi tra il 2008 e il 2010, ma il calo dei prezzi di vendita subito dall’industria dell’Unione è continuato, ed è addirittura aumentato dopo il 2009, nel tentativo di adeguarsi ai prezzi bassi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal Kazakhstan. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(132) |
Per questi motivi, si è accertato che l’impatto globale della crisi economica e finanziaria e della contrazione della domanda non è stato tale da rompere il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping. |
3.9. Scelta dei fornitori da parte dei consumatori
(133) |
Si è affermato che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era causato dalla scelta dei clienti di cambiare fornitore a causa, tra l’altro, della presunta non conformità alle norme ambientali e di sicurezza. Di ciò non è stata tuttavia fornita alcuna prova e l’inchiesta non ha messo in luce circostanze oggettive a conferma di queste affermazioni. Al contrario, l’inchiesta ha dimostrato che il mercato è determinato principalmente dai prezzi e che altre considerazioni non rivestono un ruolo determinante. |
(134) |
Per questi motivi tali argomentazioni sono state respinte. |
3.10. Impatto delle vendite sul mercato vincolato
(135) |
Dopo la diffusione del documento informativo, una parte interessata ha sostenuto che, poiché l’industria dell’Unione ha rivolto il suo interesse principalmente al mercato vincolato le sue risorse, anche monetarie, sono destinate principalmente all’attività su questo mercato. Tale parte ha affermato che pertanto le perdite subite nel mercato libero e il pregiudizio che ne deriva sono una conseguenza di tale situazione più che delle importazioni oggetto di dumping. |
(136) |
L’inchiesta non ha confermato le suddette affermazioni: gli investimenti sono diminuiti in entrambi i mercati e non vi sono prove di un trasferimento di flussi finanziari o di altre risorse dal mercato libero a quello vincolato nel periodo considerato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.11. Rispetto delle norme ambientali
(137) |
È stato affermato che il pregiudizio notevole era causato dall’obbligo per l’industria dell’Unione di rispettare le severe norme ambientali dell’UE. Inoltre, dopo la diffusione del documento informativo, alcune parti hanno sostenuto che l’inchiesta avrebbe dovuto prendere in considerazione le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti in materia ambientale, ossia l’impatto di presunte ammende di grande entità che l’industria dell’Unione doveva pagare alle autorità dei Paesi Bassi durante il periodo in esame. |
(138) |
L’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione ha effettuato investimenti al fine di adeguarsi alle norme ambientali e di ridurre le emissioni di diossina durante tutto il periodo in esame. Tuttavia, come indicato nella tabella 10, gli investimenti totali sono diminuiti nel corso del periodo in esame. Inoltre, si è costatato che questi investimenti si sono deprezzati col passare degli anni, e hanno avuto di conseguenza solo un impatto trascurabile sui risultati finanziari annuali. Si noti che nel 2008, anno in cui l’industria dell’Unione è stata redditizia, gli investimenti sono stati molto superiori rispetto al PI. La situazione negativa di pregiudizio dell’industria dell’Unione non può pertanto essere attribuita agli investimenti realizzati per rispettare le norme ambientali. |
(139) |
Per quanto riguarda le presunte ammende per inosservanza delle norme ambientali l’inchiesta ha rilevato che, sebbene le autorità dei Paesi Bassi abbiano in effetti sanzionato l’industria dell’Unione con un’ammenda in un caso specifico, l’entità di tale ammenda non era significativa come sostenuto dalle parti in questione e il pagamento era dovuto dopo il PI, pertanto non poteva avere un impatto sulla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione durante il PI. |
(140) |
Alla luce di quanto sopra esposto, tali argomentazioni sono state respinte. |
3.12. Decisioni di gestione nel 2009
(141) |
Dopo la diffusione del documento informativo è stato affermato che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione era causato dalla decisione di gestione, presa nel 2009, di distribuire i dividendi agli azionisti, decisione che, si sostiene, aveva indotto le banche a chiedere il rimborso di debiti a lungo termine con ripercussioni negative di grande entità sulla solidità finanziaria dell’industria dell’Unione. |
(142) |
Tali affermazioni si fondavano su informazioni contenute nei conti annuali consolidati 2009 della società holding dell’industria dell’Unione e non riguardano esclusivamente le attività relative al fosforo. Inoltre, le conclusioni tratte dalle parti interessate erano basate su ipotesi che non corrispondevano necessariamente a una valutazione oggettiva della situazione nel 2009. L’inchiesta non ha rilevato che le decisioni di gestione adottate nel 2009 siano state insolite o imprudenti: gli stessi conti, ad esempio, mostrano che gli utili non distribuiti della società erano elevati durante lo stesso periodo, nonostante la difficile situazione di mercato. Non si può pertanto concludere che le decisioni adottate in tale periodo abbiano avuto un impatto negativo significativo sulla solidità finanziaria della società, come sostenuto da queste parti, né che abbiano avuto un impatto sulla situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione in rapporto alle sue attività legate al fosforo bianco durante il PI. Per questi motivi tali argomentazioni sono state respinte. |
3.13. Conclusioni relative al nesso di causalità
(143) |
L’inchiesta ha rilevato la presenza di un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dal Kazakhstan. Altre possibili cause del pregiudizio quali le importazioni da altri paesi, l’evoluzione del costo di produzione dell’industria dell’Unione, i risultati di produzione, i nuovi processi di produzione, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, le importazioni dell’industria dell’Unione, l’impatto della crisi economica e finanziaria, la scelta dei fornitori da parte dei clienti, l’impatto delle vendite sul mercato vincolato, la conformità o meno alle norme ambientali e le decisioni di gestione sono state analizzate e nessuna di esse è risultata essere tale da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dal Kazakhstan e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. L’inchiesta ha dimostrato che sebbene altri fattori, quali ad esempio l’accesso alla materia prima principale, abbiano contribuito in certa misura alla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, le importazioni dal Kazakhstan hanno comunque avuto un impatto notevole sul pregiudizio sofferto dall’industria dell’Unione. Come già specificato in precedenza, essi non possono pertanto rompere il nesso di causalità tra le importazioni in questione e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
(144) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che il fatto che l’industria dell’Unione abbia dichiarato fallimento nonostante il volume di vendite in concorrenza con le importazioni dal Kazakhstan fosse limitato conferma che tali importazioni non potevano essere la causa del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Tuttavia tutti gli altri fattori possibili sono stati analizzati e come indicato ai considerando da 106 a 142 nessuno di essi avrebbe potuto rompere il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Va inoltre osservato che poiché l’industria dell’Unione è integrata verticalmente, la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping ha avuto un effetto negativo anche nel mercato dei prodotti derivati dell’industria dell’Unione. La richiesta è stata pertanto respinta. |
(145) |
Sulla base dell’analisi di cui sopra, che ha adeguatamente differenziato e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si è concluso in via definitiva che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal Kazakhstan e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione durante il PI. |
F. INTERESSE DELL’UNIONE
1. OSSERVAZIONE PRELIMINARE
(146) |
In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se, nonostante le conclusioni relative al dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che l’adozione di misure antidumping non è nell’interesse dell’Unione in questo caso specifico. L’analisi dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco in questo procedimento, compresi quelli dell’industria dell’Unione e degli utilizzatori del prodotto in esame. Sono inoltre state valutate, sulla base degli elementi di prova presentati, le conseguenze della mancata adozione di misure antidumping. |
2. INTERESSE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE
(147) |
L’analisi che precede mostra che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie dal Kazakhstan che hanno provocato un consistente undercutting dei prezzi nel mercato dell’Unione. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha messo in luce una tendenza negativa durante il periodo in esame. L’industria dell’Unione ha perso una quota significativa di mercato con conseguenti gravi effetti negativi sugli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione, come il flusso di cassa, gli utili sul capitale investito e la redditività. Dopo la fine del PI la tendenza al ribasso è continuata, e ha portato l’industria dell’Unione a dichiarare fallimento. Sono in corso negoziati per una potenziale acquisizione con l’obiettivo di riprendere la produzione nel breve periodo. |
(148) |
Il fosforo bianco è una materia prima importante in tutto il mondo che ha numerosi impieghi, ad esempio nei prodotti chimici, farmaceutici e agricoli, nella fabbricazione dell’acido fosforico e dei suoi derivati che entrano nella composizione di alimenti e detergenti e nella fabbricazione di leghe a base di fosforo che trovano impiego nella metallurgia. Dato che il fosforo bianco è prodotto da un numero limitato di produttori in altri paesi terzi e che è una materia prima per numerosi prodotti a valle fabbricati nell’Unione, si è ritenuto nell’interesse dell’Unione avere capacità di produzione all’interno della stessa. |
(149) |
Si prevede che l’istituzione di dazi antidumping porrà rimedio alle pratiche commerciali sleali e consentirà probabilmente all’industria dell’Unione di migliorare le sue prospettive di redditività. L’istituzione delle misure consentirà inoltre all’industria dell’Unione di migliorare le economie di scala mediante un aumento dei volumi di vendita e di recuperare almeno in parte la quota di mercato persa nel periodo in esame, con un conseguente impatto positivo sulle sue prospettive. A tale riguardo va ricordato che l’industria dell’Unione ha prodotto e venduto fosforo bianco a partire dagli anni settanta malgrado la concorrenza di importazioni dai paesi terzi che avevano anche vantaggi naturali in termini di accesso alla materia prima. Diverse parti interessate hanno sostenuto che l’industria dell’Unione non poteva essere considerata come un fornitore importante vista la sua situazione attuale (fallimento) e dal momento che, in ogni caso, l’industria dell’Unione sul mercato dei prodotti derivati è un concorrente di quelli che sono i suoi clienti nel mercato del fosforo bianco. In risposta a tale affermazione va osservato che l’attuale situazione dell’industria dell’Unione non implica necessariamente un arresto definitivo della produzione, perché i negoziati per un’acquisizione volta a riprendere la produzione di fosforo bianco sono tuttora in corso. Inoltre, l’inchiesta ha stabilito che l’industria dell’Unione dipende dalle vendite sul mercato libero per migliorare le sue economie di scala e rimanere redditizia. Per tutti questi motivi si è concluso che l’industria dell’Unione può essere un importante fornitore di fosforo bianco nel mercato libero dell’Unione. |
(150) |
Inoltre, l’industria dell’Unione ha cercato di sviluppare fonti di materie prime alternative e ha investito in una nuova tecnologia, il cosiddetto approccio «cradle-to-cradle» (dalla culla alla culla), per riciclare il fosforo bianco. Questo metodo, anche se è ancora in fase di messa a punto, potrebbe essere un elemento importante per garantire la redditività dell’industria dell’Unione a lungo termine. Se avrà successo, tale tecnologia consentirebbe all’industria dell’Unione di beneficiare di una nuova fonte secondaria di materie prime interna al mercato dell’Unione e di ridurre l’eccessiva dipendenza dalle importazioni di roccia fosfatica. |
(151) |
Dopo la diffusione del documento informativo diverse parti interessate hanno messo in dubbio la rilevanza dello sviluppo della nuova tecnologia nell’esame dell’interesse dell’Unione. Tali parti dubitano che la mancata istituzione di misure comporti la scomparsa dell’industria dell’Unione e ritengono pertanto probabile che gli investimenti in tecnologia continueranno. Le parti hanno inoltre sostenuto che l’iniziativa cradle-to-cradle non è unica e che vi sono diverse altre società nell’Unione che stanno investendo in tecnologie alternative di riciclaggio del fosfato. Infine, è stato affermato che la tecnologia cradle-to-cradle sarebbe funzionale soprattutto al mercato vincolato dell’industria dell’Unione e che di conseguenza gli utilizzatori non ne beneficerebbero. |
(152) |
Va osservato che gli sviluppi successivi al PI (il fallimento dell’industria dell’Unione) non sembrano corroborare le suddette affermazioni. Inoltre l’approccio cradle-to-cradle, anche se non unico, resta un elemento importante per ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di materie prime primarie e indirettamente dalle importazioni di fosforo bianco da paesi terzi, a vantaggio di tutti gli utilizzatori in caso di esito positivo. Non vi sono infine nel fascicolo prove che dimostrino la non fattibilità economica dell’approccio cradle-to-cradle. |
(153) |
D’altro canto, se le misure non venissero istituite, le prospettive di redditività dell’industria dell’Unione nel mercato libero sarebbero molto più difficili da realizzare e molto probabilmente la produzione dovrebbe cessare definitivamente. La conseguenza probabile sarebbe la cessazione della produzione dell’industria dell’Unione per il mercato libero. Ciò implicherebbe per l’Unione la totale dipendenza dalle importazioni da un numero limitato di produttori di fosforo bianco, un prodotto che è la base di numerose applicazioni a valle fabbricate nell’Unione. |
(154) |
è stato considerato anche l’effetto delle importazioni oggetto di dumping sul mercato vincolato dell’industria dell’Unione. Dall’inchiesta emerge che l’istituzione delle misure porrebbe rimedio alla situazione di svantaggio concorrenziale causato dalle importazioni oggetto di dumping nel mercato a valle. |
(155) |
D’altro canto, se le misure non fossero istituite e l’industria dell’Unione dovesse cessare definitivamente la produzione, l’industria dell’Unione potrebbe incontrare difficoltà nell’ottenere l’elevata quantità di fosforo bianco necessaria per la produzione dei propri prodotti a valle. Diverse parti interessate hanno sostenuto che l’analisi dell’interesse dell’industria dell’Unione doveva riferirsi soltanto alle vendite sul mercato libero. In risposta a tale obiezione si osserva che, come illustrato al considerando 53, l’industria dell’Unione è integrata verticalmente e una parte significativa della sua produzione è destinata all’uso vincolato. Tuttavia, il rapporto tra le vendite sul mercato libero e quelle sul mercato vincolato non è un parametro stabile e i recenti sviluppi hanno dimostrato che l’uso vincolato non può essere mantenuto senza le vendite di fosforo bianco sul mercato libero. |
(156) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si è concluso che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario del Kazakhstan rientra nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
3. INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI
3.1. Aspetti generali
(157) |
A seguito dell’avviso di apertura oltre trenta parti si sono manifestate e hanno dichiarato il loro interesse nel procedimento. L’inchiesta ha rivelato che le parti che si sono manifestate erano principalmente utilizzatori, alcuni dei quali erano anche importatori del prodotto in esame. |
(158) |
Undici società si sono classificate come utilizzatori e hanno compilato il questionario. Tali società rappresentavano la maggior parte delle importazioni del prodotto in esame durante il PI, una quota significativa del consumo totale dell’Unione e quasi l’intera gamma dei prodotti a valle. Tali società costituivano pertanto un gruppo rappresentativo sul quale esaminare l’impatto di eventuali misure imposte sulle importazioni del prodotto in esame in relazione alle loro transazioni di prodotti finiti contenenti il prodotto in esame. |
(159) |
Le altre società erano utilizzatori che impiegavano direttamente il prodotto in esame o prodotti a valle in cui il prodotto in esame è un elemento importante. Poiché gli utilizzatori producono principalmente il prodotto di base o i prodotti intermedi che impiegano il prodotto in esame e sono in seguito trasformati da altri utenti in prodotti a valle finiti, si è ritenuto opportuno dare a tutte le società che si sono manifestate la possibilità di presentare le loro osservazioni e fornire le informazioni necessarie, anche se non si trattava di utilizzatori diretti. |
3.2. Ripercussioni sugli utilizzatori
3.2.1. Aspetti generali
(160) |
Gli utilizzatori del prodotto in esame si possono dividere essenzialmente in due segmenti: derivati acidi (in particolare la produzione di acido fosforico) e derivati non acidi (come pentasolfuro di fosforo, tricloruro di fosforo, fosforo rosso, ritardanti di fiamma). Sono inoltre stati presi in considerazione anche gli utilizzatori a valle. |
3.2.2. Segmento dei derivati acidi
(161) |
Il segmento dei derivati acidi riguarda prevalentemente la produzione di acido fosforico mediante procedimento termico e dei suoi derivati negli additivi alimentari. La quota del prodotto in esame nei prodotti finiti di questo segmento risulta elevata rispetto al fatturato complessivo. Inoltre, il costo del prodotto in esame in rapporto al costo dei prodotti finiti è risultato significativo. Ciò è dovuto al fatto che il processo produttivo di questi utilizzatori richiede pochi altri fattori di produzione oltre alla materia prima principale, che è il fosforo bianco. |
(162) |
In considerazione di quanto precede, si prevede che l’istituzione delle misure avrebbe un impatto sostanziale sugli utilizzatori in questo segmento di mercato. Anche se l’inchiesta ha dimostrato che gli utenti di questo segmento hanno avuto un elevato livello di utili durante il PI, la loro redditività varia notevolmente tra il 2008 e il PI, raggiungendo livelli molto inferiori negli anni precedenti il PI. È stato inoltre affermato che eventuali dazi non possono essere trasferiti ai loro clienti. In considerazione di quanto precede si ritiene che un dazio antidumping potrebbe avere un effetto significativo sulla redditività degli utilizzatori nel segmento dei derivati acidi, effetto che potrebbe addirittura tradursi in perdite e finire per minacciare la loro esistenza. |
(163) |
Dopo la diffusione del documento informativo, un utilizzatore ha affermato che il prodotto fabbricato dall’industria dell’Unione era di una purezza più elevata del prodotto normalmente usato nel segmento dei derivati acidi. Il prodotto in esame importato dal Kazakhstan era di una purezza inferiore e più adatto per l’impiego nel segmento dei derivati acidi. Pertanto, l’industria dell’Unione non era considerata un fornitore alternativo in questo segmento di mercato. |
(164) |
Questa argomentazione è stata presentata soltanto in una fase molto avanzata del procedimento e le parti interessate non hanno fornito alcun elemento di prova a supporto. Inoltre, esse non hanno contestato il fatto che, come stabilito ai considerando da 13 a 17, il fosforo bianco prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione e il fosforo bianco prodotto nel paese interessato ed esportato nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e gli stessi usi. L’argomentazione è stata quindi respinta. |
3.2.3. Segmento dei derivati non acidi
(165) |
Il segmento dei derivati non acidi comprende una gamma di prodotti più ampia con vari impieghi quali ritardanti di fiamma, prodotti per il trattamento delle acque, additivi lubrificanti per il settore automobilistico, prodotti chimici farmaceutici e agricoli. Il rapporto tra il costo del prodotto in esame e il costo totale del prodotto finito varia considerevolmente tra gli utilizzatori a seconda del prodotto a valle fabbricato. |
(166) |
Dopo la diffusione del documento informativo alcuni utilizzatori hanno fornito una ripartizione più dettagliata dei loro costi e, in particolare, del costo del prodotto in esame rispetto al costo complessivo. Le cifre fornite in risposta al questionario sono state riportate su base aggregata e hanno dimostrato che il fosforo bianco rappresenta da meno del 5 % a circa il 30 % del costo dei prodotti finiti. Tuttavia, secondo informazioni fornite dopo la diffusione del documento informativo per alcuni specifici tipi di prodotto tali costi potrebbero essere notevolmente superiori. |
(167) |
Gli utilizzatori di questo segmento avevano una più ampia varietà di fornitori e non si approvvigionavano di fosforo bianco esclusivamente dal Kazakhstan. |
(168) |
Gli utilizzatori di questo segmento inoltre producevano una gamma più ampia di prodotti e l’importanza dei prodotti finiti contenenti fosforo bianco, considerando il settore nel suo complesso, variava dunque tra meno del 5 % e il 75 %. La redditività del prodotto finito contenente fosforo bianco è stata variabile, raggiungendo oltre il 10 %. Si osserva in generale che per le società con livelli di redditività inferiori l’importanza dei prodotti contenenti fosforo bianco in relazione al fatturato totale delle attività complessive è stata bassa. Ne consegue che in questi casi l’incidenza dell’istituzione delle misure dovrebbe essere limitata, sebbene non trascurabile se si suppone che gli utilizzatori in questo segmento non possano trasferire l’aumento dei prezzi sui propri clienti a valle e che il Kazakhstan sarebbe il loro unico fornitore. |
3.2.4. Utilizzatori a valle
(169) |
L’incidenza del dazio antidumping sugli utilizzatori a valle sarà ancor meno rilevante visto l’impatto solo marginale sul costo di produzione. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che gli utilizzatori a valle che hanno collaborato avevano margini di profitto anche superiori al 15 %. Inoltre, poiché gli utilizzatori diretti hanno sostenuto che non saranno in grado di trasferire gli aumenti di prezzo ai clienti a valle, non è chiaro se vi sarà o no una ripercussione. |
(170) |
Dopo la diffusione del documento informativo, un utilizzatore a valle ha sostenuto che, contrariamente alle conclusioni di cui al considerando 169, l’istituzione di dazi antidumping avrebbe un effetto su di loro perché i fornitori potrebbero trasferire l’aumento dei costi sugli utilizzatori a valle. Tuttavia la società non ha fornito dati a supporto di tale affermazione, l’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(171) |
Si è concluso per questi motivi che eventuali dazi antidumping avrebbero un impatto molto limitato, se non nullo, sulla redditività degli utilizzatori a valle. |
3.2.5. La concorrenza sul mercato dei derivati
(172) |
Un certo numero di utilizzatori ha sostenuto che se le misure fossero istituite si perderebbe competitività rispetto alle importazioni di derivati dalla Repubblica popolare cinese. Tuttavia, non sono state fornite prove concrete in merito. |
(173) |
Va osservato, a tale proposito, che un dazio antidumping mira a ripristinare la parità di condizioni nel mercato dell’Unione del fosforo bianco. Non sono state presentate prove del fatto che le importazioni di derivati del fosforo bianco dalla Repubblica popolare cinese siano aumentate notevolmente negli ultimi anni o che aumenterebbero nel prossimo futuro. Inoltre, non vi sono prove nel fascicolo relative alle condizioni di tali importazioni o ai loro livelli di prezzo. Per questo motivo l’argomentazione è stata respinta. |
3.2.6. Occupazione
(174) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che il numero di lavoratori occupati nell’industria utilizzatrice nel suo insieme supera quello dei lavoratori dell’industria dell’Unione e che pertanto l’istituzione di misure antidumping è contraria all’interesse dell’industria complessiva dell’Unione. |
(175) |
Va rilevato che l’analisi dell’interesse dell’Unione non si limita a un semplice confronto tra il numero di dipendenti dell’industria dell’Unione da un lato e l’industria utilizzatrice dall’altro. Pertanto, il fatto che gli utilizzatori abbiano un numero più elevato di dipendenti non è di per sé sufficiente per concludere che le misure siano contrarie all’interesse dell’industria complessiva dell’Unione. L’oggetto dell’inchiesta è invece l’incidenza dell’istituzione o della mancata istituzione delle misure sulle attività e sulla redditività sia degli utilizzatori interessati che dell’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata quindi respinta. |
3.2.7. Conclusione
(176) |
L’analisi che precede ha dimostrato che l’istituzione di misure avrebbe ripercussioni sugli utilizzatori che operano in entrambi i segmenti, anche se inciderebbe in misura minore sul segmento dei derivati non acidi. In particolare, il fosforo bianco costituisce una parte importante del costo di produzione nel segmento dei derivati acidi e quindi eventuali dazi avrebbero un effetto significativo sui loro costi e sulla loro redditività. L’inchiesta ha anche dimostrato che l’istituzione delle misure metterebbe a rischio l’esistenza stessa degli utilizzatori in questo settore. |
4. L’INIZIATIVA «MATERIE PRIME» DELL’UNIONE EUROPEA
(177) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’istituzione di misure sarebbe in contraddizione con l’iniziativa dell’Unione europea «Materie prime» (3) lanciata per promuovere, tra l’altro, l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime nonché l’efficienza delle risorse. L’iniziativa «Materie prime» non impedisce tuttavia l’istituzione di misure antidumping per ripristinare condizioni di concorrenza equa e contrastare quindi la concorrenza sleale causata dalle pratiche di dumping. |
(178) |
Garantire la produzione dell’Unione di una materia prima importante, in un mercato caratterizzato da un numero ridotto di produttori a livello mondiale, è in ogni caso pienamente in linea con l’obiettivo di assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime al mercato dell’Unione. |
5. QUESTIONI RELATIVE ALLA CONCORRENZA
(179) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’istituzione di misure avrebbe portato all’abuso di posizione dominante da parte dell’industria dell’Unione, chiudendo il mercato dell’Unione ad altre fonti di approvvigionamento. A sostegno di tale argomentazione si è asserito che in passato l’industria dell’Unione aveva utilizzato l’introduzione di restrizioni all’esportazione dalla Cina per aumentare i prezzi da essa praticati sul mercato dell’Unione. Non sono state tuttavia prodotte prove concrete relative all’abuso di posizione dominante. |
(180) |
Come esposto al considerando precedente, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita notevolmente nel periodo in esame. La quota di mercato sul mercato libero del produttore esportatore — attualmente il fornitore più importante sul mercato dell’Unione — è invece notevolmente aumentata. |
(181) |
Inoltre, i livelli di undercutting calcolati nella presente inchiesta (considerando 71) sono superiori al livello di dumping riscontrato (considerando 48), di conseguenza anche con l’istituzione di misure antidumping, applicando la regola del dazio inferiore, il livello dei prezzi delle importazioni dal Kazakhstan rimarrà probabilmente inferiore ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. È pertanto improbabile che le importazioni cessino in seguito all’istituzione delle misure. |
(182) |
Si ricorda, inoltre, che il fosforo bianco della Repubblica popolare cinese e della Repubblica socialista del Vietnam è stato importato nel mercato dell’Unione nel corso di tutto il periodo in esame, nonostante le restrizioni all’esportazione della Repubblica popolare cinese, non è dunque probabile che tali importazioni cessino. |
(183) |
Dopo la diffusione del documento informativo, diverse parti interessate hanno affermato che l’imposizione di dazi avrebbe causato un aumento dei costi per gli utilizzatori mentre l’industria dell’Unione non sarebbe stata colpita in egual misura per quanto riguarda il mercato dei derivati (uso vincolato). L’industria dell’Unione avrebbe avuto di conseguenza un vantaggio competitivo nel mercato dei derivati e, di conseguenza, avrebbe potuto conquistare la posizione dominante nel mercato a valle. Tuttavia, come già illustrato al considerando 181, i livelli di undercutting calcolati nella presente inchiesta sono superiori al livello di dumping accertato, di conseguenza anche con l’istituzione di misure antidumping, applicando la regola del dazio inferiore, il prezzo delle importazioni dal Kazakhstan rimarrà probabilmente inferiore ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sia nel mercato libero che in quello vincolato. L’affermazione secondo cui l’istituzione di misure porterebbe a un abuso di posizione dominante da parte dell’industria dell’Unione sul mercato dei derivati va pertanto respinta. |
(184) |
Alla luce di quanto precede, si può dunque concludere che l’istituzione di misure antidumping non avrebbe un effetto distorsivo sul mercato dell’Unione. |
6. BILANCIA COMMERCIALE TRA IL KAZAKHSTAN E L’UNIONE
(185) |
Il produttore esportatore che ha collaborato sostiene di essere uno dei principali importatori dall’Unione di attrezzature e macchine per la produzione del prodotto in esame. È stato affermato in proposito che qualora le misure antidumping venissero istituite, questo potrebbe avere ripercussioni sulla bilancia commerciale tra l’Unione e il Kazakhstan, perché il produttore esportatore che ha collaborato smetterebbe di importare tali attrezzature dall’Unione. |
(186) |
L’obiettivo dell’istituzione di misure di difesa commerciale è rimediare alle pratiche commerciali sleali e non è connesso all’acquisto di macchine e attrezzature per la produzione del prodotto in esame. Questa argomentazione va pertanto considerata irrilevante ai fini della presente inchiesta antidumping. |
7. SCHEMA DI PREFERENZE GENERALIZZATE
(187) |
Dopo la diffusione del documento informativo, diverse parti interessate hanno sostenuto che l’impatto sugli utilizzatori sarà ancora maggiore perché le importazioni del prodotto in questione, oltre che a un eventuale dazio antidumping, saranno anche soggette al normale dazio doganale a decorrere dal 1o gennaio 2014. |
(188) |
Va osservato che in effetti il Kazakhstan non sarà più un paese beneficiario del nuovo sistema di preferenze generalizzate dell’Unione europea (SPG), che dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2014. Pertanto, da tale data e fino a che tale situazione persista, le importazioni dal Kazakhstan di fosforo bianco saranno soggette all’aliquota normale del dazio del 5,5 %. |
(189) |
Gli sviluppi futuri non possono tuttavia essere presi in considerazione nell’analisi, perché la loro esatta incidenza sui prezzi all’importazione e sui quantitativi e le conseguenze di tali sviluppi sul mercato dell’Unione non possono essere valutate a priori. Di conseguenza, non si possono trarre conclusioni certe su tale base. L’argomentazione è stata dunque respinta. |
8. CONCLUSIONI RELATIVE ALL’INTERESSE DELL’UNIONE
(190) |
Se non verranno istituite misure è molto probabile che la produzione di fosforo bianco nell’Unione e la produzione di derivati dell’industria dell’Unione non potranno riprendere. D’altro canto, come sostenuto da alcune parti interessate, l’istituzione di misure potrebbe non essere sufficiente per l’industria dell’Unione. Le importazioni dal Kazakhstan infatti, anche se soggette a dazi, rimarrebbero più competitive in termini di prezzo in rapporto alle vendite dell’industria dell’Unione, ostacolandone il recupero dalla situazione attuale di fragilità. |
(191) |
L’inchiesta ha poi rilevato che gli utilizzatori nel segmento dei derivati acidi sarebbero colpiti duramente dall’istituzione delle misure, che metterebbero a rischio in alcuni casi la redditività di tale segmento. Tali utilizzatori non sarebbero infatti in grado di assorbire l’aumento dei costi restando competitivi nel mercato a valle. Ciò potrebbe portare alla chiusura dei produttori a valle in questo segmento. |
(192) |
Inoltre, sebbene l’inchiesta abbia concluso che le ripercussioni delle misure nel segmento dei derivati non acidi sarebbero, nel complesso, meno evidenti di quelle nel segmento dei derivati acidi, taluni utilizzatori specifici che producono determinati prodotti a valle potrebbero essere colpiti in modo significativo. Nel complesso, l’effetto del dazio in questo segmento non può essere considerato trascurabile. |
(193) |
Va notato che gli utilizzatori che hanno collaborato fornendo le informazioni necessarie all’inchiesta rappresentavano la quasi totalità delle importazioni dal paese in questione e una percentuale molto elevata del consumo di fosforo bianco nel mercato libero. Essi erano fortemente contrari all’imposizione di misure antidumping a causa delle ripercussioni sui loro costi che, come da essi dimostrato, non potevano essere riflesse nei prezzi di vendita, o almeno non del tutto. Per questo motivo l’istituzione delle misure porterebbe, secondo tali utilizzatori, a una tendenza al ribasso della loro situazione economica e finanziaria e all’eventuale chiusura della produzione. |
(194) |
Ciò è dovuto principalmente al fatto che il fosforo bianco è considerato da quasi tutti gli utilizzatori che hanno risposto una materia prima estremamente importante del processo di produzione e che costituisce una parte considerevole dei costi totali di produzione come indicato ai considerando 161 e 166. Qualsiasi dazio antidumping ha pertanto un impatto diretto e importante su tali costi, e l’aumento dei costi non può essere trasferito alle industrie a valle. |
(195) |
Come menzionato al considerando 190, il beneficio per l’industria dell’Unione dell’istituzione di misure antidumping resta dubbio. Ciò è dovuto all’attuale situazione transitoria dell’industria dell’Unione e all’incertezza sugli sviluppi futuri, nonché al fatto che i prezzi delle importazioni dal Kazakhstan con ogni probabilità rimarrebbero notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, anche se venissero istituite misure antidumping. Viste le circostanze, si è valutato che i probabili effetti negativi di un eventuale dazio antidumping sulle industrie a valle controbilancino gli effetti positivi del dazio sull’industria dell’Unione. |
(196) |
Sulla base di quanto precede si è concluso che le ripercussioni negative delle misure sugli utilizzatori sono più significative del beneficio complessivo per l’industria dell’Unione. Pertanto, in questo caso si considera che, nonostante le conclusioni relative al dumping pregiudizievole, si può chiaramente concludere che l’istituzione delle misure antidumping non è nell’interesse dell’Unione. |
G. PROPOSTA DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(197) |
Alla luce delle conclusioni di cui sopra relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, a norma dell’articolo 9 e dell’articolo 21 del regolamento di base, il procedimento va chiuso senza l’istituzione di misure. |
(198) |
Tutte le parti interessate sono state informate delle conclusioni finali e dell’intenzione di chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le osservazioni presentate sono state prese in considerazione, ma non hanno modificato le conclusioni di cui sopra, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosforo bianco, anche denominato fosforo elementare o fosforo giallo, originario della Repubblica del Kazakhstan è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 19.
(3) COM(2008) 699 def.
Rettifiche
14.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/59 |
Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 758/2011 della Commissione, del 1o agosto 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 199 del 2 agosto 2011 )
Alla pagina 43, al punto 3), dell’allegato, concernente l’allegato al regolamento (UE) n. 1291/2009:
anziché:
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