ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.041.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 41

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
12 febbraio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 119/2013 della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 120/2013 della Commissione, dell'11 febbraio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai) (IGP)]

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 121/2013 della Commissione, dell'11 febbraio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

DECISIONI

 

 

2013/78/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 febbraio 2013, relativa all’approvazione, da parte della Commissione, di piani di campionamento, piani di controllo e programmi di controllo comuni per la pesatura dei prodotti della pesca conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 613]

11

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2012/457/PESC del Consiglio, del 2 agosto 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 208 del 3.8.2012)

13

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 208 del 3.8.2012)

14

 

*

Rettifica della decisione 2012/827/UE del Consiglio, del 18 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni (GU L 361 del 31.12.2012)

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/1


REGOLAMENTO (UE) N. 119/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma e l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, gli Stati membri sono tenuti a presentare indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (3) stabilisce che i sottoindici degli IPCA siano elaborati e presentati dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e diffusi da quest’ultima.

(3)

Per analizzare l’inflazione e valutare la convergenza negli Stati membri è necessario raccogliere informazioni sulle ripercussioni delle riforme fiscali sull’inflazione. A tale scopo, inoltre, gli IPCA dovrebbero essere calcolati sulla base di prezzi ad aliquote fiscali costanti anziché sulla base dei prezzi osservati, sotto forma di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP — CT).

(4)

Al fine di ottenere risultati affidabili e comparabili da tutti gli Stati membri, è opportuno istituire e mantenere un quadro metodologico comune per l’elaborazione degli HICP — CT.

(5)

Si è preso in considerazione il principio del rapporto costo/efficacia, come indicato all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2214/96 è così modificato:

1)

all’articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

«per “indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti” si intendono gli indici che misurano le variazioni dei prezzi al consumo senza l’impatto delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti durante lo stesso periodo di tempo.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Produzione e presentazione dei sottoindici

1.   Gli Stati membri elaborano e forniscono alla Commissione (Eurostat) su base mensile tutti i sottoindici (allegato I) la cui ponderazione rappresenti più dell’uno per mille delle spese totali coperte dall’IPCA. Con l’indice del mese di gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relative informazioni sulla ponderazione.

2.   Inoltre, gli Stati membri producono e presentano alla Commissione (Eurostat) ogni mese gli stessi sottoindici calcolati ad aliquote fiscali costanti (HICP — CT). La Commissione (Eurostat), in stretta cooperazione con gli Stati membri, definisce gli orientamenti di un quadro metodologico per il calcolo dell’indice e dei sottoindici HICP — CT. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna la metodologia di riferimento secondo opportune procedure approvate dal comitato del sistema statistico europeo.

3.   Gli indici sono forniti conformemente alle norme e alle procedure per la fornitura di dati e metadati come stabilito dalla Commissione (Eurostat).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso prende effetto con l’indice relativo al mese di gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(2)  Parere non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8.


12.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 120/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Image (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2), una domanda presentata dalla Tailandia per la registrazione in quanto indicazione geografica protetta della denominazione «

Image

(Kao Hom Mali Thug Kuala Rong-Hai)», pervenuta il 20 novembre 2008, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(2)

Il Belgio, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno dichiarato la propria opposizione a tale registrazione in base all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ammissibili sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), c) e d), di detto regolamento.

(3)

Con lettera del 14 marzo 2011, la Commissione ha invitato le parti interessate a cercare un accordo fra loro conformemente alle proprie procedure interne.

(4)

Un accordo è stato raggiunto fra la Tailandia e la Francia. Poiché non è stato raggiunto alcun accordo fra la Tailandia e i Paesi Bassi entro il termine previsto di sei mesi, e poiché solo un accordo parziale è stato raggiunto fra la Tailandia e il Belgio, l’Italia e il Regno Unito, è opportuno che la Commissione adotti una decisione.

(5)

Per quanto riguarda la definizione della zona geografica di produzione, trasformazione e confezionamento, la Francia ha segnalato un’incongruenza fra il Documento unico e la normativa nazionale della Tailandia che consentiva la trasformazione e il confezionamento al di fuori della zona geografica di produzione. La Tailandia ha ammesso l’incongruenza e ha modificato la propria registrazione nazionale nonché il Documento unico per precisare che vi è una unica zona geografica di produzione, trasformazione e confezionamento.

(6)

Per quanto riguarda la portata della protezione della denominazione «

Image

(Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)», il Belgio, la Francia, l’Italia, il Regno Unito e la Tailandia sono giunti a un accordo secondo il quale la protezione deve essere limitata alla denominazione nel suo insieme. La Tailandia ha confermato che non era richiesta alcuna protezione per la denominazione «Khao Hom Mali», in sé e per sé, in virtù del regolamento (CE) n. 510/2006. I Paesi Bassi e la Tailandia non sono giunti a un accordo. I Paesi Bassi hanno chiesto una chiara indicazione del fatto che sia possibile utilizzare le parti non geografiche della denominazione mentre la Tailandia ha chiaramente espresso le proprie preoccupazioni circa l’incidenza di una simile formulazione su un marchio registrato nell’Unione europea.

(7)

Occorre in effetti concedere la protezione all’insieme della denominazione «

Image

(Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)». I singoli elementi non geografici di tale termine possono essere adoperati, persino congiuntamente e anche nelle traduzioni, in tutto il territorio dell’Unione europea, a condizione che i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea siano rispettati, inclusa la legislazione relativa ai marchi.

(8)

Per quanto riguarda l’obbligo del confezionamento all’interno della zona di produzione, il Belgio, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito si sono opposti in quanto tale obbligo non era correttamente giustificato o era inutilmente restrittivo. La Francia e la Tailandia hanno raggiunto un accordo dopo la modifica del Documento unico da parte della Tailandia onde spiegare meglio le ragioni per le quali il confezionamento deve avere luogo nella zona geografica. Non è stato raggiunto alcun accordo sul tema fra la Tailandia e il Belgio, l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito. La Tailandia ha quindi modificato il Documento unico e il disciplinare e ha aggiunto una giustificazione più inerente al prodotto.

(9)

Alla luce di quanto esposto finora, la denominazione «

Image

(Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)» deve essere iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e il Documento unico deve essere opportunamente aggiornato e pubblicato.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione contenuta nell’allegato I del presente regolamento deve essere iscritta nel registro.

Articolo 2

Il Documento unico aggiornato è contenuto nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 169 del 29.6.2010, pag. 7.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali allo stato fresco o trasformati

TAILANDIA

Image (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai) (IGP)


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO  (1)

«Image» (KHAO HOM MALI THUNG KULA RONG-HAI)

EC No: TH-PGI-0005-0729-20.11.2008

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Image» (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)

2.   Stato membro o paese terzo

Regno di Tailandia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, allo stato fresco o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai è il riso prodotto nella regione di Thung Kula Rong-Hai, che si estende su cinque province del nord-est della Tailandia. Questo riso paddy fotosensibile è ottenuto a partire dalle varietà Khao Dawk Mali (KDML 105) e RD 15. Può essere marrone o bianco (riso semigreggio).

Caratteristiche fisiche

 

Lolla: color giallo paglierino.

 

Chicco lungo, sottile, trasparente e lucido.

 

Superficie setosa.

 

Profumo piacevole simile a quello della foglia di pandano.

Caratteristiche fisiche

Riso bruno

Riso bianco

Lunghezza (mm)

> 7,0

> 7,0

Forma (Lunghezza/Larghezza)

> 3,2

> 3,2

Colore

Bruno-giallognolo

Bianco

Caratteristiche chimiche

Tasso di umidità

Non superiore al 14 %

Impurità

Non superiore allo 0,2 %

Chicchi gialli

Non superiore allo 0,2 %

Mescolanza di altre varietà di riso

Non superiore all’8 %

Amilosio ( %)

14-16 %

Test alcalino

6-7


Caratteristiche chimiche [valore medio (± 5 %)]

Riso bruno

Riso bianco

Proteine ( %)

7,6

5,4

Vitamina B1 (mg/100 g)

0,34

0,18

Vitamina B2 (mg/100 g)

0,27

0,07

Vitamina B3 (mg/100 g)

5,0

1,2

Ferro (ppm)

28

16

Altre caratteristiche

1.   Caratteristiche della cottura (valori medi)

Tempo di cottura

15-20 min.

Riso: proporzione di acqua per la cottura

1:1 o 1:1,25

2.   Aroma e sapore

Il riso cotto emana un aroma di foglia di pandano; il suo sapore è vellutato, spugnoso e leggermente dolce. Si impregna, ma solo leggermente, del sapore dei condimenti aggiunti quando lo si cucina con altri ingredienti. I chicchi di riso KDML 105 e RD 15 appena raccolti presentano una struttura morbida e cremosa una volta cotti.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Le sementi adoperate per produrre il riso Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai devono essere coltivate nella regione di Thung Kula Rong-Hai.

I semi devono appartenere alle varietà Khao Dawk Mali 105 (KDML 105) e Kor Khor o RD 15 e devono essere forniti dal Dipartimento tailandese per il riso o da produttori di riso, ossia organizzazioni di produttori oppure organizzazioni private certificate dal Servizio del riso, in base alle norme stabilite per la produzione di questo cereale.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti trasformati)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L’intero ciclo di produzione deve avere luogo nella zona geografica delimitata per garantire che si svolga interamente nelle condizioni geomorfologiche che caratterizzano tale zona. Ovviamente, date le condizioni di coltivazione, la totalità del ciclo biologico fino al momento della raccolta si svolge nella stessa zona, ovvero laddove il riso è stato originariamente seminato. La raccolta è soggetta al rispetto di norme particolari che riguardano le date, le fasi fenologiche e il tasso di umidità del chicco in modo da garantire l’igiene e la sicurezza del prodotto nonché la sua completa tracciabilità fino alla regione di origine e addirittura, in molti casi, fino allo stesso produttore. La zona geografica in cui si effettua la lavorazione è costituita dalle seguenti regioni: Roi Et, Surin, Sisaket, Mahasarakham e Yasothon, che sono le cinque province della zona di Thung Kula Rong-Hai.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il confezionamento deve avere luogo nelle province di Roi Et, Surin, Sisaket, Mahasarakham e Yasothon, che sono le cinque province della zona di Thung Kula Ron. In tal modo si intende offrire ai consumatori una effettiva garanzia quanto all’origine e alla qualità del riso e garantire la ritenzione di 2-acetil-1-pirrolina (0,1-0,2 microgrammi nel campo di coltivazione), propria della varietà Khao Hom Mali coltivata nella zona geografica delimitata. Il ricondizionamento non è autorizzato allo scopo di ridurre al minimo il rischio di diluzione della concentrazione, che pregiudicherebbe il suo aroma caratteristico, e onde evitare qualsiasi contaminazione o alterazione del prodotto.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Sulle confezioni va apposta l’etichetta su cui devono figurare le indicazioni relative al peso, alla data di confezionamento, al nome della raffineria o al nome della cooperativa.

Su ogni singola confezione devono figurare le parole «Image» e/o «Khao Hom Mali Thung Rong-Hai».

Sono anche obbligatori il logo tailandese IG e il logo dell’UE (dopo la registrazione nell’Unione europea).

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica in cui si svolgono tutte le operazioni (semina, coltivazione, raccolta, lavorazione, confezionamento ed etichettatura) include le province di Roi-et, Mahasarakam, Surin, Yasothon e Srisaket.

A causa delle particolari condizioni climatiche ed edafologiche richieste, la zona di coltivazione è ubicata nelle province di:

Roi Et, in cui occupa 986 807rai (6,25 rai = 1 ettaro) di superficie in comuni («tambon») situati nella pianura di Thung Kula Rong-Hai, nei distretti di Kaset Wisai, Suwannabhumi, Pratumrat e Phonsai e nel sotto-distretto di Nong Hee,

Surin, in cui occupa 575 993rai di superficie in comuni situati nella pianura di Thung Kula Rong-Hai, nei distretti di Ta Tum e di Chumpol Buri,

Sisaket, in cui occupa 287 000rai di superficie in comuni situati nella pianura di Thung Kula Rong-Hai, nel distretto di Rasi Salai e nel sotto-distretto di Silalat,

Maharasakham, in cui occupa 193 890rai di superficie in comuni situati nella pianura di Thung Kula Rong-Hai, nel distretto di Phayakaphum Pisai,

Yasothon, in cui occupa 64 000rai di superficie in comuni situati nella pianura di Thung Kula Rong-Hai, nei distretti di Maha Chanachai e Kor Wang.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La regione di Thung Kula Rong-Hai è una vasta pianura sita nel nordest della Tailandia che si estende attraverso cinque province, ovvero Roi Et, Mahasarakam, Surin, Yasothon e Sisaket; abbraccia una superficie complessiva di 2 107 690rai e anticamente era nota con i nomi di Thung Mah Long o Thung Pu Pa Lan.

I fattori naturali e umani svolgono una funzione fondamentale nella produzione e, in particolare, nella coltivazione del riso «Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai». Anche le conoscenze degli agricoltori incidono in maniera determinante sulla produzione di questo tipo di riso, dalla selezione delle sementi di qualità all’applicazione di metodi di coltivazione appropriati, alla costruzione di dighe, alla segmentazione delle risaie in settori in modo da trattenere l’acqua in quantità sufficiente, al corretto sviluppo della pianta. L’acqua viene drenata dai campi una diecina di giorni prima della raccolta, quando il riso maturo viene tagliato e lasciato essiccare per due o tre giorni in modo da ridurne il tasso di umidità. Pertanto, i fattori naturali e la maestria locale determinano la qualità del riso «Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai».

5.2.   Specificità del prodotto

La denominazione «Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai» designa il risone, il riso bruno e il riso lavorato, ottenuti a partire dalle varietà di riso fotosensibile Khao Dawk Mali 105 e Kor Khor o RD 15, che si coltivano durante la stagione delle piogge in Tailandia, più precisamente nella regione di Thung Kula Rong-Hai, e che emanano un aroma naturale.

L’unico tipo di riso ammissibile è quello delle varietà precedentemente citate, provenienti dalla zona geografica delimitata poiché soltanto a queste condizioni si può produrre riso a basso tenore di amilosio (14-16 %) e con un tasso di amilopectina dell’84-86 %. Grazie a queste caratteristiche il riso assorbe poca acqua durante la cottura ed emana i tipici aromi. Ciò è possibile soltanto nelle particolari condizioni geomorfologiche tipiche del nord est della Tailandia (tipo di terreno, qualità dell’acqua adoperata, numero di ore di soleggiamento, scarsa escursione termica, tempo fresco e secco nella stagione della raccolta ecc.).

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il nome «Thung Kula Rong-Hai» deriva dai leggendari «mercanti Kula». La leggenda narra infatti che, approfittando della mancanza di piogge durante la stagione asciutta, alcuni mercanti del posto denominati «Kula» attraversarono questa vasta pianura per vendere le proprie mercanzie. Essi viaggiarono fino a essere esausti ma non riuscirono ad arrivare alla meta ed ebbero voglia di piangere («Rong-Hai» in lingua tailandese), dando così origine al nome di «Thung Kula Rong-Hai» («pianura dei Kula che piangono»).

La coltivazione del riso della varietà «Hom Mali» nella zona di Thung Kula Rong-Hai ebbe inizio dopo che le autorità riuscirono a migliorare tale varietà certificandola nel 1959 con il nome «Khao Dawk Mali 105». La coltivazione si diffuse maggiormente a partire dal 1979, quando il progetto di scambio di sementi di riso diede un nuovo impulso alla coltivazione di riso glutinoso nella zona di Thung Kula Rong-Hai. Agli agricoltori si consigliò di cambiare i nuovi semi di riso ogni tre anni per mantenerne intatta la purezza.

Poiché il risone ha bisogno di acqua piovana, è possibile coltivarlo soltanto una volta all’anno. Il raccolto si effettua durante la stagione fredda, quando il tempo è freddo e secco (dopo la stagione delle piogge). Secondo le esperienze locali, una risaia inondata deve essere drenata per circa 10-15 giorni prima di procedere alla raccolta, se si vuole ottenere un riso di buona qualità con chicchi lunghi, sottili, chiari e robusti. Il riso cotto deve essere morbido e fragrante. Questa pratica, unita alle buone pratiche agricole, conferisce al riso «Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai» la sua qualità davvero unica, che lo contraddistingue dal riso Hom Mali coltivato in altre zone facendolo apprezzare da commercianti e consumatori sia nel paese di produzione che all’estero.

La lieve salinità dei terreni nel nord della Tailandia, il clima fresco e asciutto della zona, il ricorso a varietà specifiche di riso (KDML 105 e RD 15), il clima e gli elementi nutritivi presenti nel suolo provocano nella pianta una sorta di stress che dà origine alla sostanza aromatica 2-acetil-1-pirrolina (2-A-1-P), la stessa che produce la fragranza delle foglie di pandanacee. È questo il meraviglioso regalo che abbiamo ricevuto dalla natura con il riso «Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006).


(1)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


12.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 121/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

110,0

MA

51,2

TN

73,8

TR

105,6

ZZ

85,2

0707 00 05

EG

200,0

TR

150,6

ZZ

175,3

0709 91 00

EG

238,2

ZZ

238,2

0709 93 10

MA

44,7

TR

117,0

ZZ

80,9

0805 10 20

EG

52,1

MA

57,0

TN

50,9

TR

63,1

ZZ

55,8

0805 20 10

MA

95,5

ZZ

95,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

132,1

KR

134,3

MA

125,2

TR

72,8

ZZ

116,1

0805 50 10

EG

83,9

MA

60,5

TR

69,0

ZZ

71,1

0808 10 80

CN

99,8

MK

29,8

US

203,4

ZZ

111,0

0808 30 90

CL

223,4

CN

72,1

TR

170,6

US

140,7

ZA

110,7

ZZ

143,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

12.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/11


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2013

relativa all’approvazione, da parte della Commissione, di piani di campionamento, piani di controllo e programmi di controllo comuni per la pesatura dei prodotti della pesca conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 613]

(I testi in lingua bulgara, francese, inglese, lettone, neerlandese, slovena e svedese sono i soli facenti fede)

(2013/78/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 60, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 61,

visti i piani di campionamento, i piani di controllo e i programmi di controllo comuni presentati dagli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, uno Stato membro è tenuto ad assicurare che, prima di essere immagazzinati, trasportati o venduti, tutti i prodotti della pesca siano pesati allo sbarco con sistemi autorizzati dalle autorità di controllo, a meno che lo Stato membro non abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione. Tale piano di campionamento deve essere conforme alla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 76, paragrafo 1, e all’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 (2) della Commissione.

(2)

A norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio in deroga all’obbligo generale di pesatura di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione, di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Tale piano di campionamento deve essere conforme alla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 76, paragrafo 1, e all’allegato XX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

(3)

A norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e che tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione. Tale piano deve essere conforme alla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 77, paragrafo 1, e all’allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

(4)

A norma dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le autorità di controllo dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati prima della pesatura presso acquirenti registrati, centri d’asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano adottato un programma di controllo comune approvato dalla Commissione secondo quanto previsto all’articolo 94 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Tale programma deve essere conforme alla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 77, paragrafo 3, e all’allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

(5)

La Commissione ha approvato, con la decisione di esecuzione 2012/474/UE (3), un primo gruppo di piani di campionamento adottati da Germania, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia e Regno Unito, e di piani di controllo adottati da Germania, Estonia, Irlanda, Polonia, Finlandia e Regno Unito.

(6)

Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione 2012/474/UE sono stati presentati piani di campionamento da Bulgaria, Lettonia, Slovenia e Svezia, rispettivamente il 5 ottobre 2012, 5 aprile 2012, 14 giugno 2012 e 20 aprile 2012, un piano di controllo è stato presentato alla Commissione dalla Francia il 14 settembre 2012 e un programma di controllo comune è stato presentato dalla Francia e dall’Irlanda il 14 settembre 2012. I Paesi Bassi hanno presentato un nuovo piano di campionamento il 27 settembre 2012 per sostituire il piano approvato con la decisione di esecuzione 2012/474/UE. I suddetti piani di campionamento, il piano di controllo e il programma di controllo comune sono conformi alle relative metodologie fondate sul rischio. È pertanto opportuno che vengano approvati.

(7)

È opportuno che la Commissione abbia la facoltà di revocare l’approvazione qualora risulti che lo Stato membro interessato non applica o non applica pienamente i piani di campionamento, il piano di controllo o il programma di controllo comune.

(8)

La Commissione è tenuta a monitorare l’applicazione dei piani di campionamento, del piano di controllo e del programma di controllo comune, con riguardo sia al loro corretto funzionamento che al loro esame periodico da parte dello Stato membro interessato. Gli Stati membri devono pertanto riferire alla Commissione in merito a tale applicazione. Qualora risulti che un piano o un programma non garantisce una pesatura adeguata, è opportuno che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione per approvazione un piano o un programma riveduto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione

1.   Sono approvati i piani di campionamento presentati rispettivamente il 5 ottobre 2012, 5 aprile 2012 e 20 aprile 2012 da Bulgaria, Lettonia e Svezia ai fini dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   È approvato il piano di campionamento presentato il 27 settembre 2012 dai Paesi Bassi per la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio, di cui all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Tale piano di campionamento sostituisce il piano di campionamento presentato dai Paesi Bassi il 18 gennaio 2012 e approvato con la decisione di esecuzione 2012/474/UE.

3.   Sono approvati i piani di campionamento presentati rispettivamente il 14 giugno 2012 e il 20 aprile 2012 dalla Slovenia e dalla Svezia per la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio, di cui all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.   È approvato il piano di controllo presentato il 14 settembre 2012 dalla Francia per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto in una destinazione situata sul territorio di tale Stato membro, di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.   È approvato il programma di controllo comune presentato il 14 settembre 2012 dalla Francia e dall’Irlanda per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto in una destinazione situata sul territorio di un altro Stato membro, di cui all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 2

Revoca

La Commissione può revocare l’approvazione di cui all’articolo 1 qualora risulti che lo Stato membro interessato non applica o non applica pienamente il proprio piano di campionamento, piano di controllo o programma di controllo comune.

Articolo 3

Relazione

Gli Stati membri di cui all’articolo 1 trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2014, una relazione sull’applicazione dei piani di campionamento, del piano di controllo e del programma di controllo comune di cui al suddetto articolo.

Articolo 4

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria, l’Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Slovenia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2013

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(3)  GU L 218 del 15.8.2012, pag. 17.


Rettifiche

12.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/13


Rettifica della decisione 2012/457/PESC del Consiglio, del 2 agosto 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208 del 3 agosto 2012 )

A pagina 20, allegato II, quinta voce («Bank Tejarat»), terza colonna («Motivi»):

anziché:

«La Bank Tejarat è una banca parzialmente di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell’Iran. Nel 2011, ad esempio, la Bank Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l’Organizzazione dell’energia atomica iraniana (AEOI), designata dall’ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L’AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile. La Bank Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall’ONU.»,

leggi:

«La Bank Tejarat è una banca parzialmente di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell’Iran. Nel 2011, ad esempio, la Bank Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l’Organizzazione dell’energia atomica iraniana (AEOI), designata dall’ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L’AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile. La Bank Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall’ONU.

Attraverso i servizi finanziari prestati negli ultimi anni alla Banca Mellat e alla Export Development Bank of Iran (EDBI) designate dall'UE, la Banca Tejarat ha altresì sostenuto le attività di entità sotto il controllo o la dipendenza del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, della Defense Industries Organization designata dall'ONU e del MODAFL designato dall'ONU.»


12.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/14


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208 del 3 agosto 2012 )

Pagina 4, allegato II, quinta voce («Bank Tejarat»), terza colonna («Motivi»):

anziché:

«La Bank Tejarat è una banca parzialmente di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell'Iran. Nel 2011, ad esempio, la Bank Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), designata dall'ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L'AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile. La Bank Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall'ONU.»;

leggasi:

«La Bank Tejarat è una banca parzialmente di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell'Iran. Nel 2011, ad esempio, la Bank Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), designata dall'ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L'AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile. La Bank Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall'ONU.

Attraverso i servizi finanziari prestati negli ultimi anni alla Banca Mellat e alla Export Development Bank of Iran (EDBI) designate dall'UE, la Banca Tejarat ha altresì sostenuto le attività di entità sotto il controllo o la dipendenza del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, della Defense Industries Organization designata dall'ONU e del MODAFL designato dall'ONU.»


12.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/15


Rettifica della decisione 2012/827/UE del Consiglio, del 18 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 361 del 31 dicembre 2012 )

Nel sommario di copertina e a pagina 43, nel titolo:

anziché:

«Decisione del Consiglio del 18 dicembre 2012»,

leggi:

«Decisione del Consiglio del 3 dicembre 2012»;

a pagina 43, nella data della firma della decisione:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012»;

a pagina 43, nella firma della decisione:

anziché:

«S. ALETRARIS»;

leggi:

«N.SYLIKIOTIS».