ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.039.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 39

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
9 febbraio 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 ( 2 )

12

 

*

Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima ( 1 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

9.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/1


REGOLAMENTO (UE) N. 98/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2013

relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Talune sostanze e miscele sono dei precursori di esplosivi e possono essere impropriamente utilizzati per la fabbricazione illecita di esplosivi. Il piano d’azione dell’Unione europea per il miglioramento della sicurezza degli esplosivi, adottato dal Consiglio il 18 aprile 2008, invitava la Commissione a creare un comitato permanente in materia di precursori, incaricato di esaminare misure e preparare raccomandazioni in materia di regolamentazione dei precursori di esplosivi disponibili sul mercato tenendo conto degli effetti costi-benefici.

(2)

Il comitato permanente in materia di precursori, istituito dalla Commissione nel 2008, ha individuato vari precursori di esplosivi che possono essere utilizzati per perpetrare atti terroristici e ha raccomandato che azioni opportune siano adottate a livello dell’Unione.

(3)

Alcuni Stati membri hanno già adottato leggi, regolamenti e disposizioni amministrative riguardanti l’immissione sul mercato, la messa a disposizione e la detenzione di taluni precursori di esplosivi.

(4)

Tali leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, che presentano divergenze e possono costituire barriere agli scambi all’interno dell’Unione, dovrebbero essere armonizzate per migliorare la libera circolazione delle sostanze chimiche e delle miscele nel mercato interno e, per quanto possibile, per eliminare le distorsioni della concorrenza, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della sicurezza ai privati. A livello nazionale e di Unione in materia di sicurezza dei lavoratori e tutela ambientale sono state inoltre definite altre norme relative a talune sostanze disciplinate dal presente regolamento. Tali altre norme non interferiscono con il presente regolamento.

(5)

Per assicurare il massimo grado di uniformità agli operatori economici, un regolamento è lo strumento giuridico più appropriato per disciplinare l’immissione sul mercato e l’uso di precursori di esplosivi.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (3) prevede che le sostanze e miscele classificate come pericolose debbano essere correttamente etichettate prima dell’immissione sul mercato. Esso prevede inoltre che gli operatori economici, compresi i rivenditori al dettaglio, classifichino ed etichettino tali sostanze oppure si basino sulla classificazione effettuata da un operatore a monte della catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno prevedere nel presente regolamento che tutti gli operatori economici, compresi i rivenditori al dettaglio, che mettano a disposizione dei privati le sostanze soggette a restrizioni a norma del presente regolamento, garantiscano che l’imballaggio indichi che l’acquisizione, la detenzione o l’uso della sostanza o miscela in questione da parte dei privati sono soggetti a una restrizione.

(7)

Al fine di realizzare, a livello nazionale, una tutela contro l’uso illecito dei precursori esplosivi che sia simile o superiore a quella perseguita dal presente regolamento a livello di Unione, alcuni Stati membri dispongono già di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative per alcune sostanze di uso illecito. Alcune di tali sostanze sono già elencate negli allegati del presente regolamento, mentre altre potrebbero essere soggette a restrizioni a livello di Unione in futuro. Poiché sarebbe contrario agli obiettivi del presente regolamento ridurre la tutela attraverso misure adottate a livello di Unione, è opportuno prevedere un meccanismo in base al quale siffatte misure nazionali possono restare in vigore (una clausola di salvaguardia).

(8)

È opportuno rendere più difficile la fabbricazione illecita di esplosivi stabilendo valori limite di concentrazione per taluni precursori di esplosivi. Al di sotto di tali valori limite, la libera circolazione di tali precursori di esplosivi è assicurata, fatto salvo un meccanismo di salvaguardia; al di sopra di tali valori limite l’accesso dei privati a tali precursori di esplosivi dovrebbe essere soggetto a restrizioni.

(9)

Ai privati non dovrebbe pertanto essere consentito acquistare, introdurre, detenere o usare tali precursori di esplosivi a concentrazioni al di sopra di tali valori limite. È tuttavia opportuno prevedere che i privati possano acquistare, introdurre, detenere o usare detti precursori di esplosivi per fini legittimi, solamente qualora siano in possesso di una licenza a tal fine.

(10)

Inoltre, visto che alcuni Stati membri hanno già sistemi di registrazione ben collaudati, usati per controllare l’immissione sul mercato di alcune o di tutte le sostanze soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento che non devono essere messe a disposizione dei privati, è opportuno prevedere nel presente regolamento un sistema di registrazione applicabile a tutte o ad alcune di tali sostanze.

(11)

Il perossido di idrogeno, il nitrometano e l’acido nitrico sono ampiamente usati dai privati per fini legittimi. Dovrebbe pertanto essere possibile per gli Stati membri consentire l’accesso a tali sostanze entro una data gamma di concentrazioni applicando un sistema di registrazione a norma del presente regolamento piuttosto che prevedere un sistema di licenze.

(12)

Visto l’oggetto molto specifico del presente regolamento, il suo obiettivo può essere conseguito pur lasciando agli Stati membri, conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, la flessibilità necessaria per scegliere se concedere un accesso limitato ai privati conformemente al presente regolamento.

(13)

Al fine di perseguire legittimi obiettivi di sicurezza pubblica e garantire, nel contempo, che il corretto funzionamento del mercato interno sia turbato il meno possibile, è opportuno prevedere un sistema di licenze in base al quale un privato che abbia acquistato una sostanza soggetta a restrizioni ai sensi del presente regolamento che non deve essere messa a disposizione dei privati, o una miscela o sostanza che la contiene, in una concentrazione superiore al valore limite, possa introdurla da un altro Stato membro o da un paese terzo in uno Stato membro che consente l’accesso a tale sostanza conformemente a uno dei sistemi previsti dal presente regolamento.

(14)

Per assicurare un’attuazione efficace delle disposizioni relative all’introduzione di precursori di esplosivi, gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che le restrizioni applicabili all’introduzione delle sostanze soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento che non devono essere messe a disposizione dei privati siano poste all’attenzione dei viaggiatori internazionali. Per lo stesso motivo, gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a garantire che i privati siano informati del fatto che tali restrizioni sono applicabili anche alle piccole spedizioni destinate alle persone fisiche e alle spedizioni ordinate a distanza dai consumatori finali.

(15)

Le informazioni fornite dagli Stati membri all’industria, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), potrebbero essere un mezzo efficace per facilitare la conformità al presente regolamento, vista l’importanza di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le PMI.

(16)

Poiché sarebbe sproporzionato vietare l’uso di precursori di esplosivi per attività professionali, è opportuno che le restrizioni relative alla loro messa a disposizione, introduzione, detenzione e al loro uso riguardino solo i privati. Tuttavia, tenuto conto degli obiettivi generali perseguiti dal presente regolamento, è opportuno prevedere un meccanismo di segnalazione riguardante sia gli utilizzatori professionali lungo l’intera catena di approvvigionamento sia i privati coinvolti in transazioni che, per natura o entità, devono essere considerate sospette. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto nazionali per la segnalazione di transazioni sospette.

(17)

Varie transazioni relative a precursori di esplosivi potrebbero essere considerate sospette e pertanto soggette a segnalazione. Questo è il caso, ad esempio, di un potenziale cliente (professionale o non professionale) che non è in grado di precisare l’uso previsto, che sembra essere estraneo all’uso previsto o che non è in grado di spiegarlo in modo plausibile, che intende acquistare quantità, concentrazioni o combinazioni insolite di sostanze, che è restio a esibire un documento attestante l’identità o il luogo di residenza o che insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti. Gli operatori economici dovrebbero poter riservarsi il diritto di rifiutare tale transazione.

(18)

Tenuto conto degli obiettivi generali del presente regolamento, le autorità competenti sono incoraggiate a informare il punto di contatto nazionale pertinente di qualsiasi rigetto di una domanda di licenza, qualora il rifiuto sia basato su ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o delle intenzioni dell’utilizzatore. Similmente, le autorità competenti sono incoraggiate a informare il punto di contatto nazionale della sospensione o revoca di una licenza.

(19)

Al fine di prevenire e individuare l’eventuale uso illecito di precursori di esplosivi, è auspicabile che i punti di contatto nazionali registrino le transazioni sospette che sono state segnalate e che le autorità competenti adottino le misure necessarie per indagare sulle circostanze concrete, compresa la veridicità dell’attività economica pertinente esercitata da un utilizzatore professionale coinvolto in una transazione sospetta.

(20)

Ove fattibile, dovrebbero essere stabiliti valori limite di concentrazione oltre i quali l’accesso a taluni precursori di esplosivi è soggetto a restrizioni, mentre dovrebbe essere prevista solo la segnalazione delle transazioni sospette per taluni altri precursori di esplosivi. I criteri per determinare quali misure dovrebbero essere applicate a quali precursori di esplosivi comprendono il livello di minaccia associato al precursore di esplosivi interessato, il volume degli scambi del precursore di esplosivi interessato e la possibilità di stabilire un livello di concentrazione al di sotto del quale il precursore di esplosivi potrebbe continuare a essere utilizzata ai fini legittimi per i quali è messo a disposizione. Tali criteri dovrebbero continuare a orientare le ulteriori azioni che possono essere adottate riguardo ai precursori di esplosivi non contemplati attualmente nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(21)

Non è tecnicamente possibile stabilire valori limite di concentrazione per l’esamina contenuta nelle pastiglie di combustibile. Inoltre, vi sono molti usi legittimi di acido solforico, acetone, nitrato di potassio, nitrato di sodio, nitrato di calcio e calcio nitrato di ammonio. Un regolamento a livello di Unione che limiti la vendita ai privati di tali sostanze comporterebbe costi amministrativi e costi di conformità sproporzionatamente elevati per consumatori, autorità pubbliche e imprese. Ciononostante, tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno adottare misure per agevolare la segnalazione di transazioni sospette relative alle pastiglie di combustibile di esammina e di tali altri precursori di esplosivi per cui non esistono alternative adeguate e sicure.

(22)

I furti di precursori di esplosivi sono un mezzo per ottenere materiali di base per la fabbricazione illecita di esplosivi. È pertanto opportuno prevedere la segnalazione di furti e sparizioni significativi di sostanze soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento e di altre sostanze per le quali devono essere segnalate transazioni sospette. Per agevolare l’identificazione degli autori dei furti e allertare le autorità competenti di altri Stati membri in merito a eventuali minacce, i punti di contatto nazionali sono incoraggiati a fare uso, se del caso, del sistema di allarme rapido di Europol.

(23)

È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(24)

In virtù dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (4), è vietata la fornitura ai privati di nitrato di ammonio che potrebbe facilmente essere usato impropriamente come precursore di esplosivi. Tuttavia, è consentita la fornitura di nitrato di ammonio a taluni utilizzatori professionali, in particolare agli agricoltori. Tale fornitura dovrebbe pertanto essere soggetta al meccanismo di segnalazione di transazioni sospette istituito dal presente regolamento, in quanto non esiste alcun requisito equivalente nel regolamento (CE) n. 1907/2006.

(25)

Il presente regolamento richiede il trattamento di dati personali e la loro ulteriore comunicazione a terzi in caso di transazioni sospette. Tale trattamento e comunicazione comporta una grave interferenza con i diritti fondamentali di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5), disciplina il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento. Conseguentemente, dovrebbe essere garantita la debita tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati siano trattati in applicazione del presente regolamento. In particolare, il trattamento dei dati personali che la concessione di licenze, la registrazione di transazioni e la segnalazione di transazioni sospette comportano, dovrebbe essere effettuato conformemente alla direttiva 95/46/CE, inclusi i principi generali di protezione dei dati, ossia minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, proporzionalità e necessità e l’obbligo di rispettare debitamente il diritto delle persone interessate di accedere ai loro dati, rettificarli e cancellarli.

(26)

La scelta di sostanze utilizzate da terroristi e altri criminali per la fabbricazione illecita di esplosivi possono cambiare rapidamente. Dovrebbe pertanto essere possibile inserire ulteriori sostanze nel regime previsto dal presente regolamento, ove necessario in via d’urgenza.

(27)

Al fine di tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi e a condizione che sia effettuata una consultazione adeguata delle parti interessate onde tener conto delle ripercussioni potenzialmente rilevanti per gli operatori economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica dei valori limite di concentrazione oltre i quali talune sostanze non devono essere messe a disposizione dei privati, e per elencare ulteriori sostanze rispetto alle quali le transazioni sospette devono essere segnalate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione di atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(28)

La Commissione dovrebbe tenere sotto costante esame la lista di sostanze che non devono essere messe a disposizione dei privati oltre determinati valori limite di concentrazione e la lista di sostanze rispetto alle quali le transazioni sospette devono essere segnalate. La Commissione dovrebbe, ove giustificato, preparare proposte legislative al fine di aggiungere voci alla prima lista citata o sopprimere voci dalla stessa o sopprimere voci dalla seconda lista citata, secondo la procedura legislativa ordinaria, per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi.

(29)

Per tenere conto delle sostanze che non siano già soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento, ma per le quali uno Stato membro ravvisi ragionevoli motivi di ritenere che potrebbero essere usate per la fabbricazione illecita di esplosivi, è opportuno introdurre una clausola di salvaguardia che preveda un’adeguata procedura a livello di Unione.

(30)

Inoltre, in considerazione dei rischi specifici da affrontare nel presente regolamento, è opportuno consentire che, in determinate circostanze, gli Stati membri adottino misure di salvaguardia, anche con riferimento a sostanze già soggette a misure ai sensi del presente regolamento.

(31)

Tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento in materia di informazioni da fornire alla Commissione e agli Stati membri, sarebbe inopportuno assoggettare siffatte nuove misure di salvaguardia al regime stabilito dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (6), senza considerare se fanno o meno riferimento a sostanze già soggette a misure ai sensi del presente regolamento.

(32)

Dati gli obiettivi del presente regolamento e l’impatto che esso potrebbe avere sulla sicurezza dei cittadini e sul mercato interno la Commissione, basandosi sul dibattito costante in sede di comitato permanente in materia di precursori, dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamini gli eventuali problemi derivanti dall’applicazione del presente regolamento, l’opportunità e la fattibilità di ampliare il suo ambito di applicazione, con riferimento sia alla copertura degli utilizzatori professionali che all’inclusione nelle disposizioni relative alla segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti di sostanze che, anche se non soggette a misure ai sensi del presente regolamento, sono identificate per essere state utilizzate per l’illecita fabbricazione di esplosivi (precursori di esplosivi non classificati). La Commissione, tenendo conto delle pertinenti esperienze acquisite dagli Stati membri nonché dei costi e dei benefici, dovrebbe inoltre presentare una relazione in cui esamina l’opportunità e la fattibilità di rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema vista la minaccia che grava sulla sicurezza pubblica. Nel quadro del riesame, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina le possibilità di trasferire le disposizioni sul nitrato di ammonio dal regolamento (CE) n. 1907/2006 al presente regolamento.

(33)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire limitare l’accesso dei privati ai precursori di esplosivi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni della limitazione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto à necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7), il garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere (8).

(35)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la protezione dei dati personali, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà e il principio di non discriminazione. Gli Stati membri dovrebbero applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Il presente regolamento lascia impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell’Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati e alle miscele e sostanze che le contengono.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli articoli quali definiti all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

b)

agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (9), agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge o dai vigili del fuoco, all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (10), agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale o alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;

c)

ai medicinali resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«sostanza» una sostanza ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

2)

«miscela» una miscela ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

3)

«articolo» un articolo ai sensi dell’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

4)

«messa a disposizione» qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita;

5)

«introduzione» l’atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo;

6)

«uso» qualsiasi trasformazione, formulazione, immagazzinamento, trattamento o miscelazione, ivi compreso nella produzione di un articolo, o qualsiasi altra utilizzazione;

7)

«privato» qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non sono legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;

8)

«transazione sospetta» qualsiasi transazione relativa alle sostanze elencate negli allegati o le miscele o sostanze che le contengono, incluse le transazioni che riguardano gli utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o la miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi;

9)

«operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone e/o organismi che fornisca prodotti o servizi sul mercato;

10)

«precursore di esplosivi soggetto a restrizioni» una sostanza elencata nell’allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite ivi stabilito e inclusa una miscela o altra sostanza in cui siffatta sostanza elencata è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite.

Articolo 4

Messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso

1.   I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né possono essere da essi introdotti, detenuti o usati.

2.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di licenze che consenta la messa a disposizione dei privati, o la detenzione o l’uso da parte degli stessi di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, a condizione che il privato ottenga e, se richiesto, presenti una licenza per l’acquisto, la detenzione o l’uso di essi, rilasciata conformemente all’articolo 7 da un’autorità competente dello Stato membro in cui tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sarà acquistato, detenuto o usato.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di registrazione che consenta la messa a disposizione dei privati, la detenzione o l’uso da parte degli stessi dei seguenti precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, se l’operatore economico che li mette a disposizione registra ciascuna transazione conformemente alle disposizioni dettagliate stabilite all’articolo 8:

a)

perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) in concentrazioni superiori al valore limite stabilito nell’allegato I ma non superiori a 35 % p/p;

b)

nitrometano (CAS RN 75-52-5) in concentrazioni superiori al valore limite stabilito nell’allegato I ma non superiori al 40 % p/p;

c)

acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) in concentrazioni superiori al valore limite stabilito nell’allegato I ma non superiori al 10 % p/p.

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le misure adottate per attuare qualsiasi regime di cui ai paragrafi 2 e 3. La notifica indica i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali lo Stato membro prevede un’eccezione.

5.   La Commissione pubblica un elenco delle misure notificate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4.

6.   Qualora un privato intenda introdurre un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni nel territorio di uno Stato membro che ha previsto una deroga al paragrafo 1 applicando un regime di licenze ai sensi del paragrafo 2 e/o un regime di registrazione conformemente al paragrafo 3 o all’articolo 17, tale persona ottiene e, se richiesto, presenta all’autorità competente una licenza rilasciata secondo le norme stabilite all’articolo 7 e che sia valida in tale Stato membro.

7.   Un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni conformemente al paragrafo 2 chiede, per ciascuna transazione, la presentazione di una licenza oppure, se resa disponibile conformemente al paragrafo 3, conserva una documentazione della transazione, conformemente al regime stabilito dallo Stato membro in cui il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è messo a disposizione.

Articolo 5

Etichettatura

Un operatore economico che intenda mettere a disposizione di un privato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni garantisce, apponendo un’etichetta appropriata o verificandone l’apposizione, che l’imballaggio indichi chiaramente che l’acquisto, la detenzione o l’uso di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni da parte dei privati è soggetto a una restrizione a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 6

Libera circolazione

Fatti salvi l’articolo 1, secondo comma, e l’articolo 13, nonché disposizioni contrarie del presente regolamento o di altri atti giuridici dell’Unione, gli Stati membri non vietano, restringono od ostacolano, per motivi legati alla prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi, la messa a disposizione:

a)

delle sostanze elencate nell’allegato I in concentrazioni non superiori ai valori limite in esso previsti; o

b)

delle sostanze elencate nell’allegato II.

Articolo 7

Licenze

1.   Ciascuno Stato membro che rilascia licenze ai privati aventi un interesse legittimo ad acquistare, introdurre, detenere o usare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, stabilisce norme applicabili alla concessione della licenza di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 6. Nel valutare se rilasciare o meno una licenza, l’autorità competente dello Stato membro tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della legittimità dell’uso previsto per la sostanza. La licenza è rifiutata se vi sono ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o delle intenzioni dell’utilizzatore di utilizzarla per uno scopo legittimo.

2.   L’autorità competente può scegliere come limitare la validità della licenza, consentendo l’uso singolo o multiplo e per un periodo non superiore ai tre anni. L’autorità competente può richiedere che il detentore della licenza dimostri, fino alla scadenza indicata della licenza, che sussistono sempre le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Sulla licenza sono menzionati i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali essa è rilasciata.

3.   Le autorità competenti possono richiedere il pagamento di diritti per la presentazione della domanda di licenza. Tali diritti non sono superiori al costo del trattamento della domanda.

4.   L’autorità competente può sospendere o revocare la licenza se vi sono ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali era stata rilasciata la licenza.

5.   I ricorsi contro una decisione dell’autorità competente, nonché le controversie riguardanti il rispetto delle condizioni della licenza, sono trattati da un organismo competente a norma del diritto nazionale.

6.   Le licenze concesse dalle autorità competenti di uno Stato membro possono essere riconosciute in altri Stati membri. La Commissione, entro il 2 settembre 2014 e previa consultazione del comitato permanente in materia di precursori, stabilisce orientamenti sulle specifiche tecniche delle licenze per facilitarne il reciproco riconoscimento. Tali orientamenti contengono inoltre informazioni sui dati da includere nelle licenze valide ai fini dell’introduzione di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, incluso un progetto di formato per tali licenze.

Articolo 8

Registrazione di transazioni

1.   Ai fini della registrazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, i privati si fanno identificare mediante un documento ufficiale di identificazione.

2.   Il registro include almeno le informazioni seguenti:

a)

il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di identificazione del privato, o il tipo e il numero del suo documento ufficiale di identificazione;

b)

il nome della sostanza o miscela, compresa la sua concentrazione;

c)

la quantità della sostanza o miscela;

d)

l’uso previsto per la sostanza o miscela, dichiarato dal privato;

e)

la data e il luogo dell’operazione;

f)

la firma della persona interessata.

3.   Il registro è conservato per cinque anni dalla data della transazione. Durante tale periodo, il registro è messo a disposizione per un eventuale controllo, su richiesta delle autorità competenti.

4.   Il registro è conservato su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole ed è disponibile per essere controllato in qualsiasi momento durante l’intero periodo di cui al paragrafo 3. I dati conservati elettronicamente:

a)

corrispondono al formato e al contenuto dei corrispondenti documenti cartacei; e

b)

sono facilmente disponibili in qualsiasi momento durante l’intero periodo di cui al paragrafo 3.

Articolo 9

Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti

1.   Le transazioni sospette riguardanti le sostanze elencate negli allegati, o riguardanti miscele o sostanze che le contengono, sono segnalate conformemente al presente articolo.

2.   Ciascuno Stato membro crea uno o più punti di contatto nazionali con un numero di telefono e un indirizzo e-mail chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette.

3.   Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalano la transazione o il tentativo di transazione senza indebito ritardo, includendo se possibile l’identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata, nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una transazione proposta riguardante una o più sostanze elencate negli allegati, o riguardante miscele o sostanze che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, quando il potenziale cliente:

a)

non è in grado di precisare l’uso previsto della sostanza o miscela;

b)

sembra essere estraneo all’uso previsto per la sostanza o miscela o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;

c)

intende acquistare le sostanze in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per uso privato;

d)

è restio a esibire un documento attestante l’identità o il luogo di residenza; o

e)

insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

4.   Gli operatori economici segnalano inoltre le sparizioni e i furti significativi delle sostanze elencate negli allegati, e di miscele o sostanze che le contengono, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui ha avuto luogo la sparizione o il furto.

5.   Per facilitare la cooperazione fra le autorità competenti e gli operatori economici la Commissione, previa consultazione del comitato permanente in materia di precursori, elabora, entro il 2 settembre 2014, orientamenti destinati ad assistere gli operatori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e, se del caso, le autorità competenti. Gli orientamenti includono in particolare:

a)

informazioni su come riconoscere e segnalare le transazioni sospette, in particolare per quanto riguarda le concentrazioni e/o quantità delle sostanze elencate nell’allegato II al di sotto delle quali non è normalmente necessario intervenire;

b)

informazioni su come riconoscere e comunicare le sparizioni e i furti significativi;

c)

altre informazioni ritenute utili.

La Commissione aggiorna periodicamente gli orientamenti.

6.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che gli orientamenti di cui al paragrafo 5 siano periodicamente diffusi nel modo che ritengono adeguato conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.

Articolo 10

Protezione dei dati

Gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento sia conforme alla direttiva 95/46/CE. In particolare, gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati personali necessario per la concessione di una licenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 7 del presente regolamento o per la registrazione di transazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 8 e dell’articolo 17 del presente regolamento, e la segnalazione di transazioni sospette ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento siano conformi alla direttiva 95/46/CE.

Articolo 11

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12

Modifiche agli allegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 riguardo alle modifiche dei valori limite di cui all’allegato I nella misura necessaria per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi, o sulla base di ricerche e test, nonché per quanto riguarda l’aggiunta di sostanze nell’allegato II, ove necessario per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi. Nel quadro della preparazione degli atti delegati, la Commissione provvede a consultare le parti interessate, in particolare dell’industria chimica e del settore del commercio al dettaglio.

Qualora, in caso di un cambiamento improvviso nella valutazione del rischio per quanto riguarda l’uso improprio di sostanze per la fabbricazione illecita di esplosivi, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 15 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

2.   La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna modifica dei valori limite di cui all’allegato I e per ciascuna nuova sostanza aggiunta nell’allegato II. Ciascun atto delegato è basato su un’analisi che dimostri che la modifica non è tale da comportare oneri sproporzionati per gli operatori economici o i consumatori, tenuto debito conto degli obiettivi perseguiti.

Articolo 13

Clausola di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza non elencata negli allegati possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, può subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di detta sostanza, o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, o stabilire che la sostanza sia soggetta alla segnalazione delle transazioni sospette ai sensi dell’articolo 9.

2.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza elencata nell’allegato I possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, a un livello di concentrazione inferiore al valore limite previsto nell’allegato I, può sottoporre a ulteriori restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo un valore limite inferiore di concentrazione.

3.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi per stabilire un valore limite di concentrazione al di sopra del quale una sostanza elencata nell’allegato II dovrebbe essere soggetta alle restrizioni che altrimenti si applicherebbero ai precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, può sottoporre a restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo una concentrazione massima consentita.

4.   Uno Stato membro che sottoponga a restrizioni o vieti sostanze conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, indicandone i motivi.

5.   Alla luce delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 4, la Commissione esamina immediatamente l’opportunità di preparare modifiche agli allegati a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, o una proposta legislativa intesa a modificare gli allegati. Lo Stato membro interessato, se del caso, modifica o abroga le misure nazionali per tenere conto delle eventuali modifiche apportate agli allegati.

6.   Entro il 2 giugno 2013, gli Stati membri notificano alla Commissione le misure nazionali esistenti che restringono o vietano la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di una sostanza o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, a motivo della possibilità che sia utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o marzo 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano fintanto che non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell’atto al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.

Articolo 16

Misure transitorie

La detenzione e l’uso, da parte dei privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, sono consentiti fino al 2 marzo 2016.

Articolo 17

Regimi di registrazione esistenti

Uno Stato membro che il 1o marzo 2013 abbia un regime in base al quale gli operatori economici che mettono a disposizione dei privati uno o più precursori di esplosivi soggetti a restrizioni sono tenuti a registrare le transazioni, può derogare all’articolo 4, paragrafi 1 o 2, applicando tale regime di registrazione conformemente all’articolo 8 ad alcune o a tutte le sostanze elencate nell’allegato I. Le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, si applicano mutatis mutandis.

Articolo 18

Riesame

1.   Entro il 2 settembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina:

a)

gli eventuali problemi riscontrati in seguito all’applicazione del presente regolamento;

b)

l’opportunità e la fattibilità di rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema in ragione del pericolo che grava sulla sicurezza pubblica a causa del terrorismo e di altre gravi attività criminali, tenendo conto delle esperienze acquisite dagli Stati membri a norma del presente regolamento, comprese tutte le lacune individuate in materia di sicurezza, e tenendo conto dei costi e dei benefici per gli Stati membri, gli operatori economici e altre parti interessate;

c)

l’opportunità e la fattibilità di un’estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento agli utilizzatori professionali, tenendo conto degli oneri imposti agli operatori economici e dell’obiettivo del presente regolamento;

d)

l’opportunità e la fattibilità dell’inclusione di precursori di esplosivi non classificati nelle disposizioni sulla segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti.

2.   Entro il 2 marzo 2015 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina le possibilità di trasferire le pertinenti disposizioni sul nitrato di ammonio dal regolamento (CE) n. 1907/2006 al presente regolamento.

3.   Se del caso, alla luce delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa intesa a modificare di conseguenza il presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 gennaio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 25.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 dicembre 2012.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU C 101 dell’1.4.2011, pag. 1.

(9)  GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

(10)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.


ALLEGATO I

Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite di seguito indicati

Nome della sostanza e numero di registrazione

CAS (Chemical Abstracts Service)

Valore limite

Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC (1)

Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)

Perossido di idrogeno

(CAS RN 7722-84-1)

12 % p/p

2847 00 00

3824 90 97

Nitrometano

(CAS RN 75-52-5)

30 % p/p

2904 20 00

3824 90 97

Acido nitrico

(CAS RN 7697-37-2)

3 % p/p

2808 00 00

3824 90 97

Clorato di potassio

(CAS RN 3811-04-9)

40 % p/p

2829 19 00

3824 90 97

Perclorato di potassio

(CAS RN 7778-74-7)

40 % p/p

2829 90 10

3824 90 97

Clorato di sodio

(CAS RN 7775-09-9)

40 % p/p

2829 11 00

3824 90 97

Perclorato di sodio

(CAS RN 7601-89-0)

40 % p/p

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009, pag. 1).


ALLEGATO II

Sostanze, da sole o in miscele o sostanze, per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate

Nome della sostanza e numero di registrazione CAS

(Chemical Abstracts Service)

Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28, alla nota 1 del capitolo 29 o alla nota 1 b) del capitolo 31 della NC (1)

Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)

Esammina

(CAS RN 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

Acido solforico

(CAS RN 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

Acetone

(CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

Nitrato di potassio

(CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

Nitrato di sodio

(CAS RN 7631-99-4)

3102 50 10 (naturale)

3824 90 97

3102 50 90 (altro)

3824 90 97

Nitrato di calcio

(CAS RN 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

Calcio nitrato di ammonio

(CAS RN 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

Nitrato di ammonio

(CAS RN 6484-52-2) [in concentrazione pari o superiore al 16 % in peso d’azoto in relazione al nitrato di ammonio]

3102 30 10 (in soluzione acquosa)

3824 90 97

3102 30 90 (altro)


(1)  Regolamento (CE) n. 948/2009.


9.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/12


REGOLAMENTO (UE) N. 99/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2013

relativo al programma statistico europeo 2013-2017

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Dati empirici e statistiche attendibili sono assolutamente indispensabili per misurare i progressi e valutare l’efficacia delle politiche e dei programmi dell’Unione, in particolare nel contesto della strategia Europa 2020 definita nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (strategia Europa 2020).

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (2), dovrebbe essere istituito un programma statistico europeo pluriennale («programma pluriennale») volto a definire un quadro di riferimento per il finanziamento delle azioni dell’Unione.

(3)

Conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009, il programma pluriennale dovrebbe definire il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso dovrebbe stabilire le priorità riguardo alle esigenze di informazione ai fini dello svolgimento delle attività dell’Unione. Tali esigenze dovrebbero essere valutate tenendo in considerazione le risorse occorrenti, sia a livello nazionale sia di Unione, per produrre le statistiche necessarie, nonché l’onere di risposta e i relativi costi per i rispondenti, prestando particolare attenzione al rapporto costi-efficacia.

(4)

Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee nell’ambito del quadro legislativo del programma pluriennale dovrebbero essere realizzati mediante una stretta e coordinata collaborazione all’interno del Sistema statistico europeo (SSE) tra l’autorità statistica dell’Unione, vale a dire la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali designate dagli Stati membri (3) (collettivamente «autorità statistiche nazionali»). L’indipendenza professionale degli istituti nazionali di statistica e della Commissione (Eurostat) è essenziale ai fini della produzione di dati statistici affidabili e di elevata qualità.

(5)

Al fine di migliorare la qualità delle statistiche europee è assolutamente indispensabile una cooperazione più stretta tra la Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica. Tale più stretta cooperazione dovrebbe incentrarsi principalmente sulla fornitura di formazione metodologica supplementare in ambito statistico e in materie affini, sullo sviluppo e la diffusione delle migliori prassi nell’ambito dell’SSE, nonché sul reciproco scambio di personale tra gli Stati membri e la Commissione (Eurostat).

(6)

L’attuazione del programma pluriennale costituisce un’occasione per produrre statistiche europee armonizzate, al fine di contribuire allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di informazioni statistiche comuni, comparabili e attendibili a livello di Unione.

(7)

Statistiche di elevata qualità sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma pluriennale sono essenziali per un processo decisionale basato su dati fattuali, dovrebbero essere disponibili tempestivamente e dovrebbero contribuire all’attuazione delle politiche dell’Unione, come previsto nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nella strategia Europa 2020, nonché di altre politiche incluse nelle priorità strategiche della Commissione per il periodo 2010-2014, vale a dire governance economica integrata e rafforzata, cambiamenti climatici, riforma della politica agricola, crescita e coesione sociale, uguaglianza di genere, Europa dei cittadini e globalizzazione. Esse dovrebbero essere promosse attraverso azioni finanziate nell’ambito del programma pluriennale laddove l’Unione può assicurare un evidente valore aggiunto e che mirino a garantire che gli indicatori economici, sociali e ambientali siano trattati in condizioni di parità.

(8)

Nel definire i settori statistici da sviluppare, dovrebbero essere presi in considerazione gli obiettivi del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (4), che si riferiscono allo sviluppo di nuovi moduli di contabilità economica ambientale.

(9)

Inoltre, negli studi statistici si dovrebbe prestare particolare attenzione all’impatto dei programmi di risanamento di bilancio sui lavoratori e gli altri cittadini. La raccolta dei dati statistici dovrebbe avvenire in modo tale da garantire la visibilità degli sviluppi in ogni Stato membro, ad esempio in tema di disoccupazione, entità e variazioni dei trasferimenti sociali, numero e qualità dei posti di lavoro, mobilità del lavoro all’interno degli Stati membri, all’interno dell’Unione nonché tra l’Unione e i paesi terzi, nonché di variazioni socio-geografiche della struttura retributiva e delle misure per la formazione.

(10)

Negli ultimi anni l’SSE ha dovuto far fronte a numerose sfide. Primo, la mancanza di statistiche nazionali di elevata qualità può avere effetti nocivi per gli Stati membri e sull’Unione in generale. Dati statistici sistematicamente precisi e di elevata qualità, prodotti dagli istituti nazionali di statistica professionalmente indipendenti, sono quindi assolutamente indispensabili per la definizione delle politiche a livello nazionale e dell’Unione, in particolare nel contesto dei meccanismi di vigilanza della zona euro.

(11)

Secondo, la necessità di statistiche europee è in costante aumento ed è improbabile che tale tendenza subisca un’inversione in futuro. La globalizzazione economica rappresenta una sfida specifica, che richiede l’elaborazione di nuove metriche per misurare le catene globali del valore in modo coordinato a livello internazionale, così da fornire un quadro più preciso della crescita economica e della creazione di posti di lavoro.

(12)

Terzo, la natura delle esigenze è in continua evoluzione e richiede una maggiore sinergia tra settori statistici.

(13)

Quarto, disaggregazioni appropriate dei dati disponibili possono semplificare il monitoraggio degli effetti della crisi economica e finanziaria e dell’impatto che l’attuazione delle politiche ha sui cittadini, compresi i più vulnerabili.

(14)

Quinto, è cambiata la natura delle statistiche. Queste ultime non rappresentano più semplicemente una fonte di informazione in vista della definizione delle politiche, collocandosi ormai al centro del processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati fattuali necessita di statistiche che soddisfino criteri di elevata qualità correlati agli obiettivi specifici da esse perseguiti; esiste inoltre una crescente esigenza di statistiche multidimensionali complesse a sostegno di politiche complesse. Al fine di rispondere adeguatamente a esigenze legate alla definizione di politiche è necessario disporre, ove opportuno, di dati disaggregati per genere.

(15)

Sesto, a seguito della comparsa sul mercato dell’informazione di nuovi operatori, alcuni dei quali forniscono informazioni quasi in tempo reale, la priorità per l’SSE in futuro è costituita dall’elevata qualità, compresa la tempestività.

(16)

Settimo, i vincoli di bilancio a livello sia nazionale sia dell’Unione, nonché la necessità di un ulteriore alleggerimento dell’onere gravante sulle imprese e sui cittadini rendono la situazione ancora più complessa.

(17)

La comunicazione della Commissione del 10 agosto 2009 sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio e la strategia dell’SSE per la sua applicazione rispondono a tali sette sfide, attraverso una ristrutturazione delle modalità di funzionamento dell’SSE al fine di renderlo più efficiente e più flessibile. L’applicazione di tale comunicazione costituisce l’elemento centrale del programma pluriennale nel contesto della strategia comune dell’SSE.

(18)

Al fine di assicurare l’integrità e la qualità nella gestione delle fasi di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee in applicazione del presente regolamento, è opportuno che gli istituti nazionali di statistica e la Commissione (Eurostat) adottino tutte le misure necessarie per preservare la fiducia dei cittadini nelle statistiche e per consentire un’applicazione più rigorosa del vigente Codice delle statistiche europee e della comunicazione della Commissione del 15 aprile 2011 intitolata «Rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee», rispettando al contempo i principi ivi contenuti.

(19)

Allo scopo di far corrispondere meglio le limitate risorse a disposizione dei produttori nazionali ed europei per la generazione di statistiche europee al crescente bisogno di statistiche, la fase di preparazione dei programmi di lavoro annuali della Commissione, che specificano nel dettaglio il programma pluriennale, dovrebbe comprendere una sistematica e approfondita revisione delle priorità statistiche al fine di ridurre le esigenze meno importanti e semplificare i processi esistenti, migliorando nel contempo l’attendibilità delle statistiche ufficiali e salvaguardandone gli elevati standard qualitativi. Dovrebbe inoltre essere preso in considerazione l’onere gravante sui rispondenti, siano essi imprese, unità delle amministrazioni centrali, regionali o locali, famiglie o singoli individui. Il processo dovrebbe svolgersi in stretta cooperazione tanto con gli utilizzatori quanto con i produttori di statistiche europee.

(20)

In tale contesto è opportuno assicurare una ragionevole ripartizione degli oneri finanziari tra il bilancio dell’Unione e quello degli Stati membri. Di conseguenza, in aggiunta alla dotazione finanziaria fissata dal presente regolamento, le autorità statistiche nazionali dovrebbero ricevere a livello nazionale i finanziamenti necessari alla realizzazione delle singole azioni statistiche previste per l’attuazione del programma pluriennale.

(21)

In considerazione dell’onere di conformità, in particolare per gli Stati membri più piccoli, è opportuno che la Commissione (Eurostat) possa fornire assistenza e consulenza tecnica agli Stati membri per aiutarli a far fronte ai vincoli della ricerca e ai principali ostacoli metodologici, nell’ottica di assicurare la conformità e la fornitura di dati di elevata qualità.

(22)

È inoltre opportuno che la dotazione finanziaria del programma pluriennale sia assegnata in modo tale da coprire le spese necessarie per migliorare il processo di produzione di statistiche europee di elevata qualità e la capacità di realizzarlo, nonché per le esigenze di formazione degli esperti nazionali in statistica.

(23)

È opportuno che i contributi finanziari dell’Unione sostengano azioni finalizzate allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee come stabilito nel presente regolamento. Tali contributi dovrebbero assumere la forma di sovvenzioni, di appalti pubblici o di qualsiasi altro intervento necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale. In tale contesto, l’impiego di somme forfettarie dovrebbe costituire uno degli strumenti principali per semplificare la gestione delle sovvenzioni.

(24)

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 223/2009, dovrebbe essere sviluppata una struttura finanziaria adeguata a sostegno di reti di collaborazione.

(25)

È opportuno adottare disposizioni ai fini dell’apertura del programma pluriennale alla partecipazione dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo («paesi SEE/EFTA») e della Svizzera. Dovrebbero inoltre essere adottate disposizioni per aprire il programma pluriennale alla partecipazione di altri paesi, in particolare i paesi limitrofi dell’Unione, i paesi che hanno presentato la propria candidatura a divenire membri dell’Unione, i paesi candidati e quelli in via di adesione.

(26)

Nel contesto dell’attuazione del programma pluriennale dovrebbe essere incoraggiata, ove appropriato, la collaborazione con i paesi terzi che non partecipano al programma pluriennale, tenuto conto di tutti i pertinenti accordi stipulati, o di eventuali accordi previsti, tra tali paesi e l’Unione.

(27)

Per poter essere considerati decisioni di finanziamento ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (5) («regolamento finanziario»), i programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione per l’attuazione del programma pluriennale devono precisare gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione seguito e il loro importo complessivo. Essi devono inoltre contenere una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna azione e un calendario di attuazione indicativo. È auspicabile che essi indichino anche la pertinenza degli obiettivi perseguiti rispetto ai bisogni degli utilizzatori e un piano progettuale. Per le sovvenzioni essi dovrebbero includere le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento. Inoltre, i programmi di lavoro annuali dovrebbero includere indicatori appropriati per i risultati del monitoraggio.

(28)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione del programma pluriennale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria si è proceduto a una valutazione ex ante al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza nel perseguimento degli obiettivi da parte del programma pluriennale e di inserire vincoli di bilancio fin dalla fase della sua concezione. Il valore e l’impatto dei provvedimenti adottati nell’ambito del programma pluriennale dovrebbero essere regolarmente monitorati e valutati, anche da valutatori indipendenti esterni. Ai fini della valutazione del programma pluriennale sono stati formulati obiettivi misurabili e sono stati sviluppati indicatori.

(30)

Per il 2013, il presente regolamento definisce uno stanziamento finanziario per il programma pluriennale, il quale, nell’ambito della procedura di bilancio annuale, deve costituire il riferimento principale per l’autorità di bilancio ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6).

(31)

Oltre alla dotazione finanziaria fissata dal presente regolamento, le singole azioni statistiche intese ad attuare il programma pluriennale, comprendenti anche azioni sotto forma di accordi tra le autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat), dovrebbero beneficiare, per quanto possibile, di un appropriato finanziamento a livello nazionale.

(32)

La valutazione d’impatto del presente regolamento, che indica i risparmi sui costi per l’Unione e per gli Stati membri, costituisce la base degli impegni finanziari per il programma pluriennale. I risparmi sui costi saranno generati, in particolare, da nuovi metodi di produzione delle statistiche europee derivanti da sviluppi nei settori della tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

(33)

Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(34)

Al fine di assicurare la continuità delle attività statistiche previste nell’ambito del programma pluriennale per l’intero anno 2013 e al fine di assicurare la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2013. La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe fornire, in particolare, una giustificazione per i pagamenti effettuati al personale a contratto e le attività svolte nell’ambito del programma.

(35)

In conformità del regolamento (CE) n. 223/2009, il progetto del programma pluriennale è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo, al comitato consultivo europeo di statistica istituito con la decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e al comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio (8),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione del programma statistico europeo

È istituito il programma statistico europeo per il periodo 2013-2017 («programma»).

Articolo 2

Valore aggiunto

Il programma rappresenta il valore aggiunto costituito dalla garanzia che le statistiche europee sono focalizzate sulle informazioni necessarie per concepire, attuare, monitorare e valutare le politiche dell’Unione. Inoltre, esso concorre all’utilizzo efficace delle risorse mediante la promozione di azioni che prestano un contributo fondamentale allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di informazioni statistiche armonizzate, comparabili, attendibili, di facile utilizzo e accessibili, sulla base di norme uniformi e principi comuni enunciati nel Codice delle statistiche europee («codice») adottato dal comitato del sistema statistico europeo (CSSE), in particolare i criteri di qualità di pertinenza, precisione e affidabilità, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza nonché coerenza e comparabilità.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento definisce il quadro di programmazione ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per il periodo 2013-2017, conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.   Il programma non riguarda le misure adottate dal programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi («programma MEETS»), istituito con decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza del programma MEETS, ma include gli obiettivi nel settore delle statistiche sulle imprese e sugli scambi commerciali da realizzare tra il 2014 e il 2017.

Articolo 4

Obiettivi

1.   L’obiettivo generale del programma è che il sistema statistico europeo (SSE) continui ad essere il principale fornitore di statistiche di elevata qualità sull’Europa.

2.   Tenendo presenti le risorse disponibili a livello sia nazionale sia dell’Unione nonché l’onere di risposta, i seguenti obiettivi specifici sono perseguiti nelle azioni statistiche intraprese in vista dell’attuazione del programma:

—   obiettivo 1: fornire informazioni statistiche in maniera tempestiva, al fine di promuovere lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione delle politiche dell’Unione, rispecchiando adeguatamente le priorità e al contempo mantenendo un equilibrio tra i settori economico, sociale e ambientale e rispondendo alle esigenze di una vasta gamma di utilizzatori delle statistiche europee, compresi altri soggetti deputati all’adozione di decisioni, ricercatori, imprese e cittadini europei in generale, in modo efficace rispetto ai costi e senza un’inutile duplicazione degli interventi,

—   obiettivo 2: applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee nell’intento di conseguire incrementi di efficienza e di migliorare la qualità,

—   obiettivo 3: rafforzare il partenariato all’interno e all’esterno dell’SSE al fine di accrescere ulteriormente la sua produttività e di consolidare il suo ruolo guida nelle statistiche ufficiali a livello mondiale, e

—   obiettivo 4: garantire che l’elaborazione delle predette statistiche sia coerente per l’intera durata del programma, purché ciò non interferisca con i meccanismi di fissazione delle priorità dell’SSE.

3.   Gli obiettivi generali e specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ulteriormente approfonditi nell’allegato, unitamente agli indicatori utilizzati per monitorare l’attuazione del programma. Conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 223/2009, il programma è soggetto a una dettagliata programmazione annuale che comprenderà un meccanismo di definizione delle priorità quale parte integrante del processo. Gli obiettivi del programma sono conseguiti attraverso una stretta e coordinata collaborazione in seno all’SSE. Il programma comprende lo sviluppo di opportuni strumenti da cui derivi una migliore qualità, una maggiore flessibilità dell’SSE e una superiore capacità di rispondere in maniera tempestiva alle esigenze degli utilizzatori. Esso si pone altresì all’avanguardia nello sviluppo di indicatori affidabili, in grado di raccogliere le sfide del XXI secolo, segnatamente misurando la sostenibilità ambientale, la qualità della vita e la coesione sociale, e registra le attività economiche nel terziario e nell’economia sociale.

Articolo 5

Governance statistica, indipendenza, trasparenza e qualità

1.   Le statistiche europee sono prodotte in maniera professionalmente indipendente e trasparente.

2.   Il programma è attuato nel rispetto dei principi del codice in vista della produzione e della diffusione di statistiche europee armonizzate, comparabili e di elevata qualità, conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché al fine di garantire il corretto funzionamento dell’SSE nel suo complesso. Gli istituti nazionali di statistica e l’autorità statistica dell’Unione (Commissione — Eurostat) assicurano, tramite la loro indipendenza professionale, che le statistiche europee rispettino il codice.

3.   Gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali designate dagli Stati membri (collettivamente «autorità nazionali di statistica») e la Commissione (Eurostat), che sono responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee:

mirano a rafforzare un ambiente istituzionale e organizzativo che promuova il coordinamento, l’efficacia e la credibilità delle autorità statistiche nazionali e della Commissione (Eurostat) producendo e diffondendo statistiche europee,

pongono l’accento sui principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 e sulle esigenze degli utilizzatori,

rispondono alle esigenze degli utilizzatori istituzionali dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 e cercano di sviluppare statistiche che servano una vasta gamma di utilizzatori delle statistiche europee, compresi altri soggetti deputati all’adozione di decisioni, ricercatori, imprese e cittadini europei in generale, e

cooperano con organismi statistici a livello internazionale al fine di promuovere l’utilizzo di concetti, classificazioni, metodi e altre norme internazionali, in particolare allo scopo di assicurare una maggiore coerenza e una migliore comparabilità a livello globale.

4.   Ciascuno Stato membro si adopera per garantire che i propri processi di produzione statistica siano organizzati in maniera standardizzata e siano migliorati, per quanto possibile, da meccanismi di verifica.

5.   Ai fini della trasparenza, la Commissione (Eurostat), se del caso, divulga pubblicamente la propria valutazione della qualità dei contributi nazionali alle statistiche europee nel contesto della propria attività di informazione sulla qualità e di monitoraggio della conformità.

6.   La Commissione (Eurostat) esamina metodi per far sì che i propri documenti pubblicati, in particolare quelli accessibili tramite il suo sito web, siano di più facile utilizzo per gli utilizzatori non professionali e consente un agevole accesso a serie complete di dati, includendovi grafici comparativi intuitivi allo scopo di offrire un maggiore valore aggiunto ai cittadini. Gli aggiornamenti periodici della Commissione (Eurostat) forniscono, ove possibile, informazioni su ciascuno Stato membro e serie di dati annuali, mensili e di lungo periodo, se del caso e qualora i benefici siano superiori ai costi della raccolta.

Articolo 6

Definizione delle priorità statistiche

1.   Il programma garantisce le iniziative statistiche volte a supportare l’elaborazione, l’attuazione e il monitoraggio delle attuali politiche dell’Unione e fornisce il supporto statistico per esigenze importanti derivanti da nuove iniziative politiche dell’Unione.

2.   La Commissione, in sede di preparazione dei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 9, assicura una definizione efficace delle priorità statistiche, una loro revisione annuale e una relazione annuale in merito. I programmi di lavoro annuali mireranno in tal modo a garantire che le statistiche europee possano essere prodotte nei limiti delle risorse disponibili a livello nazionale e dell’Unione. La definizione delle priorità contribuisce a ridurre i costi e gli oneri connessi alle nuove esigenze statistiche riducendo le esigenze statistiche nei settori esistenti delle statistiche europee ed è effettuata in stretta cooperazione con gli Stati membri.

3.   La Commissione assicura lo sviluppo e l’applicazione di strumenti per la revisione annuale delle priorità delle attività statistiche, al fine di contribuire alla riduzione dei costi e degli oneri che gravano sui fornitori di dati e sui produttori di statistiche.

4.   Nel proporre nuove azioni o nell’introdurre revisioni rilevanti delle statistiche esistenti, la Commissione ne dà debita giustificazione e fornisce informazioni con il contributo degli Stati membri sull’onere di risposta e sui costi di produzione conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 7

Finanziamento

1.   La dotazione finanziaria dell’Unione per l’attuazione del programma per il 2013 è pari a 57,3 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2007-2013.

2.   Entro tre mesi dall’adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 («QFP 2014-2020»), la Commissione è invitata a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che introduca la dotazione finanziaria per il periodo 2014-2017.

3.   La Commissione fornisce il contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento finanziario.

4.   La Commissione adotta la decisione in merito agli stanziamenti annuali nel rispetto delle prerogative dell’autorità di bilancio.

Articolo 8

Assistenza tecnica e amministrativa

La dotazione finanziaria del programma può essere utilizzata a copertura di spese relative alle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di verifica e di valutazione necessarie per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi: in particolare studi, riunioni di esperti, spese connesse al rimborso di esperti statistici, iniziative di informazione e di comunicazione, spese connesse a reti informatiche incentrate sul trattamento e sullo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese per l’assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma. La dotazione può inoltre essere utilizzata a copertura dell’assistenza e consulenza tecnica fornita agli Stati membri che, a causa di circostanze particolari, non sono in grado di produrre talune statistiche europee o statistiche del livello qualitativo richiesto.

Articolo 9

Programmi di lavoro annuali

Ai fini dell’attuazione del programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 223/2009 e stabiliscono gli obiettivi da essi perseguiti e i risultati previsti, conformemente agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Ciascun programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo per conoscenza.

Articolo 10

Tipi di intervento

I contributi finanziari dell’Unione possono assumere la forma di sovvenzioni, di appalti pubblici o di qualsiasi altro intervento necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Articolo 11

Azioni ammesse a beneficiare dei contributi

1.   I contributi finanziari dell’Unione sostengono azioni finalizzate allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee necessarie al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2. Hanno priorità le azioni con un elevato valore aggiunto per l’Unione conformemente all’articolo 2.

2.   I contributi finanziari a sostegno di reti di collaborazione di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 223/2009 possono assumere la forma di sovvenzioni di un’azione e possono coprire fino al 95 % dei costi ammissibili.

3.   All’occorrenza, possono essere erogate sovvenzioni di funzionamento, non superiori al 50 % dei costi ammissibili, per il funzionamento degli organismi di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

4.   A titolo di contributo alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di azioni basate sulla raccolta di dati, può essere corrisposta, fino a una soglia massima definita per ciascuna raccolta di dati, una somma forfettaria per set di dati per i quali devono essere trasmessi alla Commissione i risultati completi. L’importo della somma forfettaria è definito dalla Commissione, tenendo debitamente conto della complessità della raccolta di dati.

Articolo 12

Possibili beneficiari delle sovvenzioni

1.   Conformemente all’articolo 128, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, alle autorità statistiche nazionali individuate all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 possono essere erogate sovvenzioni senza invito a presentare proposte.

2.   Le reti di collaborazione possono includere i beneficiari di cui al paragrafo 1 e altri organismi senza invito a presentare proposte conformemente all’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

3.   Le sovvenzioni di funzionamento di cui all’articolo 11, paragrafo 3, possono essere erogate agli organismi che soddisfano entrambi i criteri di seguito elencati:

a)

non hanno scopo di lucro, sono indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi confliggenti e hanno come scopo e attività principali il sostegno e la promozione dell’applicazione del codice, nonché l’attuazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee finalizzati a conseguire incrementi di efficienza e a migliorare la qualità a livello dell’Unione; e

b)

hanno fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti sulla loro composizione, sulle loro norme interne e sulle fonti di finanziamento.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli coerenti ed efficaci e, ove siano rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile sulla base di documenti e controlli in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che abbiano ottenuto finanziamenti nell’ambito del presente regolamento.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) effettua, se del caso, controlli e verifiche in loco presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (10), per accertare eventuali casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni, decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati ai sensi del presente regolamento.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali e le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche in loco.

Articolo 14

Partecipazione di paesi terzi al programma

La partecipazione al programma è aperta:

a)

ai paesi SEE/EFTA, conformemente alle condizioni definite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

alla Svizzera, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica (11); e

c)

ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato, ai paesi che hanno presentato la propria candidatura a divenire membri dell’Unione, ai paesi candidati e ai paesi che sono in via di adesione, nonché ai paesi dei Balcani occidentali inclusi nel processo di stabilizzazione e associazione, conformemente alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi che definiscono i principi generali per la loro partecipazione ai programmi dell’Unione.

Articolo 15

Valutazione e revisione del programma

1.   La Commissione, previa consultazione del CSSE, trasmette entro il 30 giugno 2015 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull’attuazione del programma.

2.   Entro e non oltre il 31 dicembre 2016 la Commissione, sulla base della relazione intermedia di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del CSSE, può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di proroga del programma per il periodo 2018-2020, nel rispetto del QFP 2014-2020.

3.   Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione, previa consultazione del CSSE e del comitato consultivo europeo di statistica, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull’attuazione del programma.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 gennaio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2012.

(2)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(3)  Fatto salvo l’articolo 5 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

(4)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.

(5)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13.

(8)  GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.

(9)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76.

(10)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(11)  GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.


ALLEGATO

Infrastruttura statistica e obiettivi del programma statistico europeo 2013-2017

Introduzione

L’attuazione delle politiche dell’Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale e ambientale nell’Unione e ai suoi aspetti a livello nazionale e regionale. Le statistiche europee sono indispensabili anche per l’Europa, in quanto permettono al pubblico in generale e ai cittadini europei di capire e di partecipare al processo democratico e al dibattito sul presente e sul futuro dell’Unione.

Il programma statistico europeo definisce il quadro legislativo in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee nel periodo 2013-2017.

Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di tale quadro legislativo mediante la collaborazione stretta e coordinata nell’ambito del sistema statistico europeo (SSE).

Le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma statistico europeo 2013-2017 («programma») contribuiscono all’attuazione delle politiche dell’Unione, come previsto dal TFUE, dalla strategia Europa 2020 e dalle relative iniziative di punta nonché di altre politiche incluse nelle priorità strategiche della Commissione.

Poiché il programma è pluriennale e abbraccia un periodo di cinque anni e l’SSE intende mantenere il suo ruolo di attore principale nel settore statistico, la sfera di applicazione e gli obiettivi dello stesso sono molto ambiziosi, ma la sua attuazione avverrà in più stadi. Lo sviluppo di un meccanismo efficace di definizione delle priorità e di semplificazione costituirà un obiettivo del programma.

Infrastruttura statistica

Il programma sarà teso a creare un’infrastruttura per le informazioni statistiche. Tale infrastruttura deve essere predisposta al fine di consentire un uso ampio e intensivo delle diverse applicazioni.

Il processo di elaborazione delle politiche influisce sulle decisioni di produzione delle statistiche europee. Tuttavia, tali statistiche dovrebbero essere messe a disposizione ed essere di facile accesso anche per altri soggetti deputati all’adozione di decisioni, ricercatori, imprese e cittadini europei in generale, in quanto si tratta di un bene pubblico pagato dai cittadini e dalle imprese, che dovrebbero beneficiare allo stesso modo dei servizi prestati. Per poter adempiere al suo ruolo l’infrastruttura deve essere fondata su un quadro concettuale corretto che, da un lato, assicuri l’idoneità per molteplici scopi e, dall’altro, consenta un adattamento flessibile all’evolversi delle esigenze degli utilizzatori negli anni a venire.

L’infrastruttura delle informazioni statistiche è presentata qui di seguito:

INFRASTRUTTURA DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE

Image

All’interno di questo schema generale, il programma distingue inoltre tre filoni di informazioni statistiche: imprese, Europa dei cittadini e statistiche geospaziali, ambientali, agricole e altre statistiche settoriali.

Le politiche dell’Unione e le pertinenti politiche globali sono gli strumenti che identificano le esigenze statistiche cui il programma risponderà grazie alla sua struttura rimodellata e ai corrispondenti processi di produzione. Pertanto ogni singola politica dell’Unione e globale si riflette nei diversi componenti dell’infrastruttura statistica ed è contemplata da attività specifiche previste nel programma. Le nuove politiche individuate negli anni a venire saranno prese in considerazione mediante la creazione di nuovi indicatori/conti basati sui dati statistici prodotti nell’ambito dei tre filoni.

INFORMAZIONI STATISTICHE — STRUTTURA E DINAMICHE

Image

Obiettivi

L’obiettivo generale del programma è rendere il SSE il principale fornitore di statistiche di elevata qualità sull’Europa.

Tenendo conto delle risorse disponibili a livello nazionale e dell’Unione nonché dell’onere di risposta, si perseguono i seguenti obiettivi specifici nelle azioni statistiche intraprese per l’attuazione del programma:

obiettivo 1: fornire informazioni statistiche in tempo utile al fine di promuovere lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione delle politiche dell’Unione, rispecchiando adeguatamente le priorità, mantenendo nel contempo un equilibrio tra l’aspetto economico, sociale e ambientale e rispondendo alle esigenze della vasta gamma di utenti di statistiche europee, inclusi altri soggetti deputati all’adozione di decisioni, ricercatori, imprese e cittadini europei in generale, in modo efficace sul piano dei costi senza una superflua duplicazione degli sforzi,

obiettivo 2: applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee nell’intento di conseguire incrementi di efficienza e di migliorare la qualità,

obiettivo 3: rafforzare il partenariato all’interno e all’esterno del SSE al fine di accrescere ulteriormente la sua produttività e di consolidare il suo ruolo guida nelle statistiche ufficiali a livello mondiale, e

obiettivo 4: garantire che la trasmissione di dette statistiche sia coerente per l’intera durata del programma, purché ciò non interferisca con i meccanismi di fissazione delle priorità dell’SSE.

Tali obiettivi specifici sono ripartiti in vari settori prioritari descritti qui di seguito. Gli obiettivi 1 e 4 sono trattati nella sezione «I. Risultati statistici», l’obiettivo 2 nella sezione «II. Metodi di produzione delle statistiche europee» e l’obiettivo 3 nella sezione «III. Partenariato».

I.   RISULTATI STATISTICI

1.   Indicatori

1.1.   Europa 2020

L’agenda strategica per le politiche nazionali e dell’Unione europea negli anni a venire è stata in larga misura determinata dalla strategia Europa 2020 approvata dal Consiglio europeo del giugno 2010. Detta agenda definisce vari obiettivi principali e iniziative di punta per i quali l’SSE deve fornire indicatori statistici in diversi settori (miglioramento delle condizioni per l’innovazione, ricerca e sviluppo, promozione dell’occupazione, conseguimento degli obiettivi dell’Unione in relazione a energia e cambiamenti climatici, uso efficiente delle risorse, miglioramento dei livelli d’istruzione, compresa la mobilità dell’apprendimento, invecchiamento attivo e in buona salute e promozione dell’inclusione sociale attraverso la riduzione della povertà).

Obiettivo 1.1.1

Fornire informazioni statistiche di qualità, che dovrebbero essere disponibili in maniera tempestiva, per monitorare l’attuazione della strategia Europa 2020. I nuovi indicatori si basano, per quanto possibile, sui dati statistici disponibili.

L’obiettivo sarà perseguito rendendo disponibili:

indicatori aggiornati degli obiettivi principali per la strategia Europa 2020 (nei settori occupazione, ricerca e sviluppo, innovazione, energia/cambiamenti climatici, istruzione, ambiente, protezione sociale, inclusione sociale e povertà) sul sito della Commissione (Eurostat),

statistiche a sostegno del monitoraggio dell’attuazione delle iniziative di punta della strategia Europa 2020,

ulteriori indicatori quali input per valutazioni ex ante ed ex post delle politiche economiche, sociali e ambientali dell’Unione, e

indicatori sull’occupazione che distinguano tra lavoro a tempo parziale e lavoro a tempo pieno, nonché indicatori sulla disoccupazione che tengano conto delle persone nelle politiche di attivazione, ad esempio la formazione.

1.2.   Governance economica

La crisi e le tensioni sui mercati finanziari hanno messo in evidenza la necessità di un rafforzamento della governance economica dell’Unione. L’Unione ha già adottato importanti iniziative in materia di governance economica e di coordinamento, alcune delle quali comporteranno rilevanti implicazioni statistiche in aggiunta alle attività statistiche in corso.

Obiettivo 1.2.1

Migliorare le informazioni statistiche esistenti e svilupparne nuove utili per i soggetti deputati all’adozione di decisioni dell’Unione e per il pubblico in generale, in relazione alla governance economica rafforzata e integrata dell’Unione e con il ciclo di sorveglianza che integra il patto di stabilità e di crescita e la politica economica.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

la messa a diposizione di input statistici per il quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici e la relativa analisi,

la messa a disposizione di input statistici per un patto di stabilità e di crescita rafforzato, segnatamente ai fini della produzione e fornitura di statistiche di elevata qualità sul debito pubblico,

lo sviluppo e la produzione di una serie di indicatori finalizzati a misurare la competitività, e

l’applicazione nella filiera di produzione di una solida gestione della qualità, comprendendo anche i dati di finanza pubblica a monte e i sottostanti flussi di lavoro negli Stati membri.

Obiettivo 1.2.2

Fornire ai soggetti deputati all’adozione di decisioni dell’Unione indicatori e statistiche attendibili a fini amministrativi e di regolamentazione e al fine del monitoraggio di specifici impegni a livello di politiche dell’Unione.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

la definizione, d’intesa con gli utilizzatori, dell’ambito di applicazione delle statistiche a fini amministrativi e di regolamentazione, e

la definizione, se del caso, l’applicazione e la descrizione di un solido quadro di gestione della qualità per tali indicatori.

1.3.   Globalizzazione dell’economia

Gli effetti sociali, economici e di altro tipo della crisi finanziaria, l’aumento dei flussi transfrontalieri e la frammentazione dei processi di produzione hanno messo in luce la necessità di un quadro più coerente e di una migliore misurazione della produzione globalizzata.

Obiettivo 1.3.1

Migliorare gli indicatori e le informazioni statistiche sulla globalizzazione dell’economia e sulle catene globali del valore a disposizione dei soggetti deputati all’adozione di decisioni dell’Unione e del pubblico in generale.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

l’aggiornamento degli indicatori esistenti sulla globalizzazione dell’economia a disposizione sul sito della Commissione (Eurostat),

lo sviluppo di nuovi indicatori sulle catene globali del valore, inclusi i flussi delle risorse naturali e la dipendenza da queste ultime,

l’analisi delle catene globali del valore, eventualmente tramite appropriate tabelle input/output, e delle statistiche sulle imprese e sul commercio estero, compreso il collegamento dei microdati, e

l’esame della necessità di modificare il calcolo e l’attribuzione dei servizi di intermediazione finanziaria.

2.   Quadri contabili

La comunicazione della Commissione del 20 agosto 2009 dal titolo «Non solo PIL — Misurare il progresso in un mondo in cambiamento» e la pubblicazione del rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi sulla misurazione della performance economica e del progresso sociale hanno dato nuovo vigore alla principale sfida che il SSE è chiamato ad affrontare, vale a dire come migliorare la produzione di statistiche su questioni intrecciate tra loro e di statistiche più integrate per descrivere complessi fenomeni sociali, ambientali ed economici al di là della tradizionale misurazione della produzione economica. Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC) fornisce un quadro coerente e integrato per tutte le statistiche economiche da integrare con altri indicatori al fine di fornire informazioni più complete per il processo decisionale e di elaborazione delle politiche.

2.1.   Prestazioni economiche e sociali

La crisi economica ha reso più impellente l’esigenza di disporre di una serie di indicatori macroeconomici di elevata qualità allo scopo di comprendere meglio e di analizzare le fluttuazioni economiche ed i loro effetti sulla società, facilitando in tal modo il processo decisionale. Una produzione sempre più globalizzata rende necessario lo sviluppo di un quadro coerente che faciliti l’interpretazione e l’integrazione di statistiche di settori differenti.

Obiettivo 2.1.1

Integrare la misurazione delle prestazioni economiche con dimensioni differenti della globalizzazione, la qualità della vita, l’accesso a beni e servizi, la sostenibilità ambientale, la salute, il benessere, la coesione sociale e l’inclusione sociale. Sviluppare un quadro per l’analisi della produzione globalizzata.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

l’attuazione e compilazione di conti nazionali trimestrali e annuali nonché di conti regionali annuali conformemente al SEC,

l’elaborazione di indicatori sulla distribuzione dei redditi e dei consumi tra le famiglie (uniformando gli aggregati della contabilità nazionale con i dati relativi alle indagini sulle famiglie o i dati amministrativi),

la compilazione di statistiche sui prezzi tempestive e di elevata qualità, segnatamente gli indici armonizzati dei prezzi al consumo,

lo sviluppo di conti satelliti per i nuovi settori,

la creazione di una banca dati per la misurazione della produttività e della crescita, tenendo conto dei cambiamenti della produttività nel settore pubblico nonché in quello privato,

lo sviluppo di un quadro concettuale per l’analisi della produzione globalizzata,

lo sviluppo di un quadro concettuale per la misurazione della qualità della vita e del benessere, e

l’allineamento, per quanto possibile, dei concetti contabili e statistici corrispondenti.

Obiettivo 2.1.2

Fornire importanti indicatori macroeconomici e sociali e i principali indicatori economici europei (PIEE) quali serie coerenti di indicatori intesi a soddisfare le necessità di dati statistici dell’Unione e globali; aggiornare i PIEE al fine di seguire l’evolversi delle esigenze degli utilizzatori.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

lo sviluppo coordinato di insiemi dei più rilevanti indicatori macroeconomici, sociali e dello sviluppo sostenibile,

la messa a disposizione di una metodologia armonizzata per i principali indicatori macroeconomici e sociali e per i PIEE,

il miglioramento della comparabilità internazionale degli indicatori,

il miglioramento degli strumenti intesi a facilitare l’interpretazione e la diffusione degli indicatori, e

la disponibilità per tutti gli Stati membri di statistiche armonizzate sulle abitazioni e statistiche correlate.

2.2.   Sostenibilità ambientale

La tutela, la conservazione e il miglioramento dell’ambiente per le attuali e le future generazioni, così come la lotta contro gli effetti dei cambiamenti climatici, sono tra i primi punti nell’agenda europea e rappresentano obiettivi dei trattati. Per condurre politiche efficienti in tali settori occorrono informazioni statistiche relative a molteplici contesti.

Obiettivo 2.2.1

Fornire conti ambientali e statistiche relative ai cambiamenti climatici, tenuto conto degli sviluppi internazionali in questo settore.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

lo sviluppo di un sistema coerente di conti ambientali come «conti satellite» dei principali conti nazionali, destinati a fornire informazioni sulle emissioni atmosferiche, sui consumi di energia, sui flussi e sulle riserve di risorse naturali di materiali e di acqua, sugli scambi di materie prime di base e critiche, sulla tassazione ambientale e sulla spesa per la tutela ambientale, eventualmente includendo la crescita verde/appalti verdi,

l’aggiornamento, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indicatori di pressioni secondarie, dell’impatto dei cambiamenti climatici, anche sulla salute, delle vulnerabilità e dei progressi nell’adeguamento, e

lo sviluppo di un indicatore chiave che misuri la pressione ambientale globale.

3.   Dati

3.1.   Imprese

Le imprese europee sono al centro di numerose politiche dell’Unione. Inoltre esse sono responsabili della fornitura dei dati di base. Di conseguenza, le statistiche delle imprese in generale sono molto richieste non solo per sostenere il processo decisionale, ma anche per aiutare i cittadini e le imprese europei a comprendere l’incidenza di tali politiche differenziando tra grandi imprese, imprese di media grandezza e piccole e medie imprese per le quali cresce il bisogno di statistiche dettagliate e armonizzate. Contemporaneamente è avvertita la necessità di ridurre l’onere di risposta e gli oneri amministrativi.

Obiettivo 3.1.1

Accrescere l’efficienza e l’efficacia dei processi di produzione statistica. Fornire statistiche di elevata qualità su settori fondamentali in cui le imprese rappresentano il centro di interessi, quali le statistiche sulle imprese, gli indicatori congiunturali, gli investimenti delle imprese in capitale umano e in competenze, le transazioni internazionali, la globalizzazione, il monitoraggio del mercato interno, la R&S e l’innovazione e il turismo. Un interesse particolare dovrebbe essere riservato alla disponibilità di dati in settori dell’industria o dei servizi ad elevato valore aggiunto, in particolare nei settori dell’economia verde, digitale o sociale (quali salute e istruzione).

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

il riutilizzo dei dati disponibili nel sistema statistico o nella società e la produzione di infrastrutture e di strumenti comuni,

la fornitura di indicatori e di informazioni statistiche sulle imprese su base annuale e infrannuale,

la fornitura di informazioni statistiche che descrivano la posizione dell’Europa nel mondo e le relazioni dell’Unione con il resto del mondo,

la fornitura di informazioni statistiche ai fini dell’analisi delle catene globali del valore e lo sviluppo del registro Eurogruppi quale pilastro per la rilevazione di informazioni intersettoriali sulla globalizzazione,

il riequilibrio delle rilevazioni statistiche per gli scambi di beni e gli scambi di servizi con una maggiore disponibilità di dati sui servizi e azioni volte a riequilibrare le informazioni statistiche sui servizi e sui beni,

lo sviluppo di strumenti di monitoraggio del mercato unico, quale lo strumento di controllo dei prezzi dei prodotti alimentari e gli indicatori correlati,

l’elaborazione di statistiche su settori fondamentali dell’innovazione e della R&S grazie a un maggiore impiego dei registri dei brevetti, una ricerca più approfondita e all’utilizzo statistico di singoli microdati,

la produzione di statistiche sulla domanda e sull’offerta di turismo grazie all’ottimizzazione della raccolta dei dati e a una migliore integrazione dei dati del turismo con altri settori, e

la fornitura di statistiche sull’uso delle risorse e l’efficienza delle risorse basate per quanto possibile sulla raccolta di dati esistenti.

3.2.   Europa dei cittadini

I cittadini europei sono al centro delle politiche dell’Unione. Di conseguenza vi è una forte domanda di statistiche sociali in senso ampio non solo per sostenere il processo decisionale e per monitorare l’impatto delle politiche sociali, ma anche per agevolare i cittadini europei nella valutazione dell’impatto di tali politiche sulla propria vita e sul proprio benessere.

Obiettivo 3.2.1

Fornire statistiche su settori chiave della politica sociale in cui il cittadino rappresenta il centro di interessi, quali il benessere, la sostenibilità, la coesione sociale, la povertà, le disuguaglianze, le sfide demografiche (invecchiamento della popolazione e migrazioni in particolare), il mercato del lavoro, l’istruzione e la formazione, compresa l’istruzione infantile, la formazione degli adulti, la formazione professionale e la mobilità dei giovani nel campo dell’apprendimento, la cultura, l’attività fisica, la qualità della vita, la sicurezza, la salute, la disabilità, i consumi, la libera circolazione e il mercato unico, la mobilità dei giovani, l’innovazione tecnologica e i nuovi stili di vita. Tali statistiche sono disaggregate per genere, ove opportuno, per i gruppi che rivestono un interesse particolare per i responsabili delle politiche sociali. Le priorità sono stabilite in linea con l’articolo 6.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

la messa a punto di un’infrastruttura di base consolidata per le statistiche sociali europee, comprendente indagini e rilevazioni basate su dati amministrativi ed un insieme comune di variabili di base,

lo sviluppo di indagini sociali di base che forniscano dati (inclusi microdati) relativi alle persone e alle famiglie, razionalizzati e completati con rilevazioni supplementari e meno frequenti di microdati,

lo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sulla formazione, compresa la razionalizzazione e l’ammodernamento dell’indagine sull’istruzione degli adulti,

la produzione di statistiche sulle disuguaglianze di reddito, che forniscono un indicatore chiave nazionale comparabile nonché dati sulle disuguaglianze nell’accesso ai beni e ai servizi di base,

un lavoro metodologico sulle statistiche sull’attività fisica e sulla cultura,

la produzione di statistiche in tema di sicurezza dalla criminalità; in tema di salute, come stabilito ai sensi del regolamento quadro (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1); in tema di disabilità,

l’attuazione di iniziative del programma di lavoro sulla razionalizzazione delle statistiche sulle migrazioni,

l’elaborazione di indicatori sulla qualità della vita allo scopo di misurare il progresso delle società, e

l’avvio dei preparativi per il prossimo censimento (previsto per il 2021).

3.3.   Statistiche geospaziali, ambientali, agricole e altre statistiche settoriali

La combinazione di statistiche con dati aventi riferimento spaziale e analisi geospaziali offrirà nuove opportunità che l’SSE continuerà a esplorare. Particolare attenzione dovrà essere riservata a problematiche specifiche, quali la riservatezza e la validità statistica dei metodi di stima per piccole aree.

Grande importanza assumeranno in futuro le statistiche nei settori dei trasporti e dell’energia ai fini del sostegno della strategia Europa 2020 e della politica in materia di cambiamenti climatici.

L’importanza della politica agricola tra le politiche europee resterà inalterata nel periodo 2013-2017. Il lavoro statistico sarà fortemente influenzato dai risultati della riflessione sulla politica agricola comune dopo il 2013. L’attenzione sarà rivolta alle dimensioni sociali, economiche e ambientali e alle dimensioni connesse alla sicurezza, alla salute umana e all’ecosistema/biodiversità.

Obiettivo 3.3.1

Sostenere l’elaborazione di politiche sulla base di dati fattuali mediante un ricorso maggiore e più flessibile alle informazioni territoriali combinate con informazioni statistiche sociali, economiche e ambientali.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

l’ulteriore sviluppo, il mantenimento e l’attività dell’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) istituita dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare tramite il geoportale dell’Unione,

la messa a disposizione di una serie di informazioni geografiche attraverso la collaborazione con i programmi dell’Unione per le indagini sulla copertura del suolo e il telerilevamento, e

l’integrazione di dati statistici allorché sono pertinenti, creando in tal modo un’infrastruttura flessibile alimentata da più fonti per la fornitura di analisi spazio-temporali mirate.

Obiettivo 3.3.2

Fornire statistiche ambientali a sostegno del processo di elaborazione delle politiche dell’Unione.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

una serie di statistiche ambientali fondamentali sulle risorse, come le statistiche sui rifiuti e sul riciclaggio, sull’acqua, sui depositi di materie prime, sui servizi legati agli ecosistemi e sulla biodiversità a livello nazionale e, se possibile, a livello regionale e una serie di statistiche particolarmente rilevanti sui cambiamenti climatici a sostegno delle azioni e delle politiche di adeguamento e di attenuazione degli effetti a tutti i livelli pertinenti, da quello locale al livello dell’Unione.

Obiettivo 3.3.3

Fornire statistiche sull’energia e sui trasporti a sostegno delle politiche dell’Unione.

L’obiettivo sarà perseguito mediante la produzione e diffusione di statistiche su:

energie rinnovabili,

risparmio di energia/uso efficiente dell’energia, e

sicurezza dei trasporti, mobilità dei passeggeri, misurazione del traffico stradale e trasporti intermodali di merci.

Obiettivo 3.3.4

Fornire statistiche nel settore dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura ai fini dello sviluppo e del monitoraggio della politica agricola comune e della politica della pesca, rispecchiando importanti obiettivi strategici europei connessi alla sostenibilità nonché allo sviluppo rurale, tramite attività regolari connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

la revisione e la semplificazione della rilevazione di dati sull’agricoltura in linea con la revisione della politica agricola comune dopo il 2013,

la ristrutturazione dei processi di rilevazione di dati sull’agricoltura, in particolare con l’obiettivo di migliorare la qualità e la tempestività dei dati forniti,

la revisione approfondita del sistema di gestione dei dati sull’utilizzazione del territorio/copertura del suolo e l’elaborazione e attuazione di un nuovo sistema su tale base,

l’attuazione di sistemi di rilevazione dei dati per indicatori agroambientali coerenti, basati ove possibile su dati esistenti,

la realizzazione di appropriate disaggregazioni per regione, e

l’elaborazione e la diffusione di una serie di dati fondamentali nel campo della silvicoltura a partire dai conti economici ambientali integrati della silvicoltura, quali la superficie forestale, il volume e il valore del legno in piedi e i conti economici della silvicoltura e dello sfruttamento delle risorse forestali.

II.   METODI DI PRODUZIONE DELLE STATISTICHE EUROPEE

L’SSE sta attualmente affrontando numerose sfide: domanda crescente di statistiche di elevata qualità, necessità crescente di statistiche pluridimensionali complesse, comparsa di nuovi attori sul mercato dell’informazione, vincoli sulle risorse, necessità di un’ulteriore attenuazione dell’onere statistico gravante sui rispondenti e diversificazione degli strumenti di comunicazione. Ciò comporta il progressivo adeguamento dei metodi di produzione e di diffusione delle statistiche ufficiali europee.

1.   Gestione della qualità dell’SSE

Obiettivo 1.1

Applicare un sistema di gestione della qualità nell’SSE sulla base del codice.

Rafforzare la condivisione di buone prassi nell’attuazione del codice e garantire che l’informazione sulla qualità sia mirata alle differenti esigenze degli utenti.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

l’introduzione di nuovi meccanismi di monitoraggio e una seconda serie di valutazioni inter pares per valutare la conformità con il codice,

l’allineamento dei sistemi di garanzia della qualità dell’SSE e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC),

la soddisfazione delle esigenze degli utilizzatori per quanto riguarda i rapporti sulla qualità, e

la standardizzazione dei rapporti di qualità in diversi ambiti statistici a livello dell’Unione.

2.   Definizione di priorità e semplificazione

L’SSE sta affrontando una grande sfida: come fornire statistiche europee di elevata qualità in grado di soddisfare le crescenti esigenze statistiche in un contesto di notevole riduzione dei bilanci degli Stati membri e di una politica di crescita zero delle risorse umane in seno alla Commissione e negli Stati membri, che, per alcuni organismi, si tradurrà in un’effettiva riduzione in termini di risorse umane. In considerazione dei vincoli posti alle risorse a livello europeo e nazionale, è importante rafforzare le misure di semplificazione e di definizione di priorità, il che richiede l’impegno di tutti i partner dell’SSE. Un meccanismo di definizione delle priorità è stato introdotto come parte integrante della preparazione dei programmi di lavoro annuali e sarà utilizzato per tutta la durata del programma. Ciò comporta tra l’altro una revisione annuale dei requisiti statistici esistenti, prendendo come punto di partenza le iniziative proposte dalla Commissione per ridurre i requisiti statistici, tenendo conto degli interessi degli utenti, dei produttori e dei rispondenti. Tale processo dovrebbe svolgersi in stretta cooperazione con gli utenti e i produttori di statistiche europee.

Obiettivo 2.1

Porre in essere un meccanismo di definizione delle priorità per l’SSE al fine di semplificare i requisiti relativi alla reportistica e adeguarsi ai nuovi bisogni di statistiche tenendo conto dei vincoli dei produttori, dell’onere di risposta e delle esigenze degli utenti.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

la definizione di priorità e la conseguente attribuzione di risorse in linea con tali priorità,

la definizione delle priorità per l’SSE nell’ambito del programma di lavoro annuale di cui all’articolo 9,

l’inserimento nel programma di lavoro annuale dei risultati delle consultazioni con gli utilizzatori e i produttori, e

la comunicazione agli utilizzatori dei settori statistici da semplificare e delle rilevazioni di dati da limitare/sospendere.

3.   Statistiche multiscopo e incrementi di efficienza nella produzione

Obiettivo 3.1

Introdurre gradualmente, tenendo conto dei costi di attuazione generati nel quadro dell’SSE, un’architettura d’impresa dell’SSE che consenta una produzione più integrata delle statistiche europee; armonizzare e standardizzare i metodi di produzione statistica e i metadati; migliorare l’integrazione orizzontale (tra settori statistici) e verticale (tra partner dell’SSE) dei processi di produzione statistica dell’SSE con riferimento al principio di sussidiarietà; utilizzare e integrare fonti multiple di dati; produrre statistiche multiscopo. Particolare attenzione sarà rivolta alle questioni di riservatezza che sorgeranno in seguito a un uso più frequente, al riutilizzo e allo scambio di microdati e dati amministrativi.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

un maggiore utilizzo di dati amministrativi appropriati in tutti i settori statistici,

l’individuazione e l’utilizzo di nuove fonti di dati per le statistiche europee,

l’accresciuto coinvolgimento della Commissione (Eurostat) e delle autorità statistiche nazionali nella concezione dei dati amministrativi,

un più ampio ricorso a tecniche di matching e di collegamento dei dati per accrescere l’offerta di statistiche europee,

l’utilizzo dell’approccio europeo alle statistiche per una risposta politica rapida in casi specifici e debitamente giustificati,

una maggiore integrazione dei processi di produzione delle statistiche europee attraverso azioni coordinate dell’SSE,

l’ulteriore armonizzazione di concetti statistici tra settori statistici,

lo sviluppo e l’utilizzo di un’infrastruttura flessibile di riferimento per le TI e di standard tecnici per migliorare l’interoperabilità, la condivisione di dati e di metadati e l’applicazione di modelli comuni ai dati,

l’utilizzo nei processi statistici d’impresa di strumenti standard delle TI,

lo sviluppo di norme metodologiche finalizzate a un maggiore utilizzo e una maggiore disponibilità di metodologie armonizzate (compresi approcci misti per la rilevazione dei dati) e di metadati armonizzati,

il rafforzamento del ruolo dei registri statistici delle imprese come contesto nel quale le unità statistiche per tutte le statistiche connesse alle imprese sono gestite e utilizzate quale fonte per i conti nazionali, e

il miglioramento della fornitura di metadati, in particolare informazioni generali sulla modalità di raccolta dei dati, la qualità dei dati e le modalità per rendere i dati di più rapida comprensione per gli utenti.

Obiettivo 3.2

Garantire il buon funzionamento e la coerenza dell’SSE attraverso un’efficace collaborazione e comunicazione.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

l’efficiente ed efficace sostegno al partenariato nell’ambito dell’SSE,

la definizione e l’introduzione di processi di ripartizione degli oneri e del lavoro in seno all’SSE, e

l’ulteriore sviluppo di reti di collaborazione, rendendole operative.

4.   Diffusione e comunicazione

Obiettivo 4.1

Rendere l’SSE la prima fonte di dati sulle statistiche europee per tutti gli utilizzatori e, in particolare, per i soggetti deputati all’adozione di decisioni pubblici e privati, fornendo un servizio di informazioni statistiche di elevata qualità basato sul principio di un accesso facile e gratuito alle statistiche europee.

Intensificare e ampliare il dialogo tra gli utilizzatori e i produttori di statistiche al fine di soddisfare le esigenze di statistiche di alta qualità degli utenti. Il tempestivo coinvolgimento degli utilizzatori nei nuovi sviluppi è fondamentale per accrescere l’efficacia e l’efficienza dell’SSE.

Estendere e razionalizzare la gamma di prodotti di diffusione allo scopo di soddisfare le esigenze degli utilizzatori che si avvalgono di nuove tecnologie.

Istituire nell’ambito dell’SSE un’infrastruttura efficiente rispetto ai costi, integrata e sicura per consentire l’accesso a fini scientifici ai dati riservati.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

il riconoscimento dell’SSE come primo punto di riferimento per gli utilizzatori delle statistiche europee,

la creazione di un’infrastruttura sicura integrata per l’accesso ai microdati dell’Unione,

l’istituzione di un sistema per soddisfare le richieste degli utilizzatori di immediato accesso e di consulenza nell’interpretazione delle informazioni statistiche,

l’adeguamento dei prodotti di diffusione alle esigenze degli utilizzatori avvalendosi di nuove tecnologie,

l’incremento del numero di statistiche su questioni di natura trasversale,

un maggiore ricorso a nuove tecnologie di comunicazione e di diffusione (ad es., su base SDMX),

una maggiore offerta di serie di microdati a fini di ricerca statistica in linea con il diritto dell’Unione e nazionale sulla riservatezza dei dati, e

la preparazione di serie di dati per facilitare l’uso di dati statistici a fini di istruzione e ricerca.

5.   Formazione, innovazione e ricerca

Obiettivo 5.1

Soddisfare le esigenze di apprendimento e di sviluppo nell’SSE sulla base di una combinazione di corsi di formazione e opportunità di apprendimento e sviluppo.

Migliorare la collaborazione tra i membri dell’SSE per il trasferimento di conoscenze e la condivisione e l’applicazione delle migliori pratiche e di approcci innovativi comuni nella produzione di statistiche.

Organizzare le attività, la partecipazione e il contributo delle comunità di ricerca per il miglioramento delle catene di produzione statistica e della qualità dell’informazione statistica ufficiale.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

lo sviluppo di un corso di specializzazione post-laurea (ad es., master in statistica ufficiale),

l’offerta di programmi di formazione intesi a soddisfare le esigenze degli utilizzatori e di altri cittadini,

una più vasta applicazione dei risultati dei progetti di ricerca nella produzione e diffusione statistica,

il riconoscimento dell’SSE quale punto di riferimento per le comunità di ricerca statistica,

l’ampia partecipazione delle comunità di ricerca alle attività di ricerca nella statistica ufficiale, e

l’adozione di strumenti adeguati per lo scambio di pratiche e l’applicazione di soluzioni comuni nell’SSE.

III.   PARTENARIATO

1.   Partenariato all’interno e all’esterno dell’SSE

In un’ottica di partenariato, le autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat) sono responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Obiettivo 1.1

Applicare il quadro aggiornato di governance dell’SSE.

L’obiettivo sarà perseguito mediante l’attuazione della revisione del regolamento (CE) n. 223/2009 e l’attuazione della decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (3).

Obiettivo 1.2

Migliorare il ruolo di coordinamento della Commissione (Eurostat) quale Istituto statistico dell’Unione europea.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

l’associazione della Commissione (Eurostat) a tutte le iniziative della Commissione, sin dalle fasi iniziali, in merito agli aspetti statistici, e

dialoghi regolari tra i soggetti interessati al livello direttivo più elevato.

Obiettivo 1.3

Rafforzare, tramite progetti comuni e sviluppi coordinati, la collaborazione con il SEBC e con le organizzazioni europee e internazionali attive nella produzione di dati a fini statistici o amministrativi. Garantire la coerenza tra standard dell’Unione e standard internazionali.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

l’adozione di un quadro comune in tema di qualità per l’SSE e il SEBC,

una maggiore partecipazione della Commissione (Eurostat) a gruppi consultivi internazionali,

la definizione e l’attuazione di nuove forme di cooperazione al fine di garantire che gli sviluppi statistici siano ben coordinati tra le organizzazioni internazionali e che il lavoro sia distribuito in modo efficiente, e

l’applicazione dei nuovi manuali del sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite, del SEC, del sistema dei conti economici ambientali delle Nazioni Unite, dei conti economici ambientali europei e della bilancia dei pagamenti.

Obiettivo 1.4

Promuovere e realizzare attività di assistenza statistica e di consulenza statistica in paesi al di fuori dell’Unione conformemente alle priorità della politica estera dell’Unione, con riferimento in particolare alla politica di allargamento e alla politica europea di vicinato.

L’obiettivo sarà perseguito mediante:

l’affermazione in campo internazionale del ruolo di guida dell’SSE,

la fornitura di dati per gli scopi della politica estera dell’Unione,

il sostegno ai servizi della Commissione nell’attuazione delle politiche di cooperazione internazionale e di sviluppo, nei loro rapporti con le organizzazioni internazionali e su questioni di interesse statistico comune con regioni di paesi terzi o con paesi terzi,

la diffusione di dati statistici pertinenti a supporto di negoziati e del processo di allargamento,

la riduzione al minimo delle richieste di deroga dei nuovi Stati membri in relazione alla mancata disponibilità di dati,

la definizione di accordi e protocolli d’intesa con paesi terzi,

la concezione e l’attuazione di programmi di cooperazione tecnica,

la focalizzazione dell’assistenza tecnica sull’armonizzazione e la trasmissione dei dati, e

il miglioramento delle attività di cooperazione e coordinamento tra i membri dell’SSE.


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

(2)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

(3)  GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49.


9.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/30


REGOLAMENTO (UE) N. 100/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), adottato in risposta all’incidente della petroliera Erika, ha istituito un’Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è stato modificato a seguito dell’incidente della petroliera Prestige, nel 2002, al fine di ampliare le competenze dell’Agenzia in tema di intervento antinquinamento.

(3)

È necessario precisare i tipi di inquinamento marino che dovrebbero rientrare nell’obiettivo del regolamento (CE) n. 1406/2002. Pertanto, l’inquinamento marino provocato da impianti per l’estrazione di gas e di petrolio dovrebbe essere inteso come inquinamento provocato da idrocarburi o da qualsiasi sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell’ambiente marino, può essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina, deteriorare le infrastrutture o interferire con altri usi legittimi del mare, come previsto dal protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive del 2000.

(4)

Conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell’Agenzia («consiglio di amministrazione») ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull’attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di tale valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato raccomandazioni relative a modifiche al funzionamento dell’Agenzia, ai suoi settori di competenza e alle sue modalità operative.

(5)

Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna e sulla base delle raccomandazioni e della strategia pluriennale adottate dal consiglio di amministrazione nel marzo 2010, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 dovrebbero essere chiarite e aggiornate. Concentrandosi al contempo sui suoi compiti prioritari in materia di sicurezza marittima, all’Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni nuovi compiti fondamentali e accessori per tener conto dell’evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell’Unione. Dati i vincoli del bilancio dell’Unione, sono necessari sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l’efficienza dei costi e del bilancio e di evitare duplicazioni. Il personale richiesto per i nuovi compiti fondamentali e accessori dovrebbe, in linea di principio, essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell’Agenzia. Nel contempo, l’Agenzia dovrebbe ricevere, ove appropriato, finanziamenti da altre sezioni del bilancio dell’Unione, in particolare dallo strumento europeo di vicinato. L’adempimento dei nuovi compiti fondamentali e accessori da parte dell’Agenzia sarà realizzato nei limiti delle attuali prospettive finanziarie e di bilancio dell’Agenzia, fatte salve le negoziazioni e le decisioni sul futuro quadro finanziario pluriennale. Poiché il presente regolamento non è una decisione di finanziamento, l’autorità di bilancio dovrebbe decidere in merito alle risorse per l’Agenzia nel quadro della procedura di bilancio annuale.

(6)

I compiti dell’Agenzia dovrebbero essere descritti in modo chiaro e preciso e le duplicazioni dovrebbero essere evitate.

(7)

L’Agenzia ha evidenziato che alcuni compiti possono essere svolti in modo più efficace a livello europeo, il che, in taluni casi, può consentire agli Stati membri un risparmio sui propri bilanci nazionali e, ove dimostrato, rappresentare un reale valore aggiunto europeo.

(8)

È necessario chiarire alcune disposizioni relative a questioni amministrative specifiche dell’Agenzia. Poiché spetta principalmente alla Commissione mettere in atto le politiche dell’Unione contenute nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea, essa dovrebbe fornire orientamenti politici all’Agenzia per lo svolgimento dei suoi compiti, rispettando nel contempo pienamente lo status giuridico dell’Agenzia stessa e l’indipendenza del suo direttore esecutivo secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1406/2002.

(9)

Nella nomina di membri, nell’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione e nella nomina dei capi dipartimento si dovrebbe tenere pienamente conto dell’importanza di garantire una rappresentanza di genere equilibrata.

(10)

Qualsiasi riferimento a pertinenti atti giuridici dell’Unione dovrebbe essere inteso come riferimento ad atti nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, nonché della relativa azione di intervento, e nel settore dell’intervento contro l’inquinamento marino provocato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio.

(11)

Ai fini del presente regolamento, si intende per «sicurezza marittima» — conformemente al regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (4) — la combinazione delle misure preventive dirette a proteggere il trasporto marittimo e gli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali. L’obiettivo della sicurezza dovrebbe essere conseguito attraverso l’adozione delle misure appropriate nel settore della politica dei trasporti marittimi, fatte salve le normative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, della difesa e della pubblica sicurezza, nonché della lotta ai crimini finanziari contro lo Stato.

(12)

L’Agenzia dovrebbe agire nell’interesse dell’Unione. Ciò dovrebbe comprendere la situazione in cui l’Agenzia ha il compito di agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio degli Stati membri e di fornire assistenza tecnica ai pertinenti paesi terzi nella promozione della politica di sicurezza marittima dell’Unione.

(13)

L’Agenzia dovrebbe fornire agli Stati membri assistenza tecnica intesa a facilitare la creazione della necessaria capacità nazionale di attuare l’acquis dell’Unione.

(14)

L’Agenzia dovrebbe fornire assistenza operativa agli Stati membri e alla Commissione. Ciò dovrebbe comprendere servizi quali il sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), il servizio europeo di sorveglianza satellitare che permette di rilevare chiazze di idrocarburi (CleanSeaNet), il centro dati dell’Unione europea per l’identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (Centro Dati europeo LRIT) e la banca dati europea relativa alle ispezioni nell’ambito del controllo da parte dello Stato di approdo (Thetis).

(15)

La competenza dell’Agenzia in materia di sistemi di trasmissione elettronica dei dati e scambio di dati marittimi dovrebbe essere usata per semplificare le formalità di dichiarazione delle navi al fine di rimuovere gli ostacoli al trasporto marittimo e di creare uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere. In particolare l’Agenzia dovrebbe sostenere gli Stati membri nell’attuare la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (5).

(16)

L’Agenzia dovrebbe rafforzare l’assistenza da essa fornita alla Commissione con riguardo alle attività di ricerca correlate ai settori di sua competenza, evitando tuttavia la duplicazione delle attività per quanto riguarda il programma quadro di ricerca dell’Unione esistente. In particolare, l’Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca.

(17)

Alla luce dello sviluppo di nuove applicazioni, servizi innovativi e del miglioramento di applicazioni e servizi esistenti, volti alla creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere, l’Agenzia dovrebbe trarre pieno profitto dalle potenzialità offerte dai programmi europei di radionavigazione via satellite (EGNOS e Galileo) e dal programma di monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES).

(18)

Successivamente alla scadenza del quadro di cooperazione dell’Unione nel settore dell’inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, definito dalla decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l’Agenzia dovrebbe proseguire alcune delle attività precedentemente condotte nell’ambito di tale quadro di cooperazione, attingendo in particolare alle competenze in seno al gruppo tecnico consultivo in materia di preparazione e intervento in caso di inquinamento marino. Le attività dell’Agenzia in questo settore non dovrebbero sollevare gli Stati costieri dalla loro responsabilità di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati e dovrebbero rispettare gli accordi di cooperazione esistenti tra Stati membri o gruppi di Stati membri.

(19)

Su richiesta, l’Agenzia fornisce agli Stati membri informazioni dettagliate riguardo a potenziali casi di inquinamento provocato dalle navi tramite il CleanSeaNet, onde consentire loro di adempiere alle loro responsabilità ai sensi della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (7). Tuttavia l’efficacia dell’applicazione varia notevolmente, benché tale inquinamento possa in teoria finire in altre acque nazionali. Nella prossima relazione ai sensi dell’articolo 12 di tale direttiva, la Commissione dovrebbe pertanto fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sull’efficacia e la coerenza dell’applicazione di tale direttiva e altre informazioni pertinenti sulla sua attuazione.

(20)

Le richieste degli Stati membri colpiti di attivazione di azioni antinquinamento da parte dell’Agenzia dovrebbero essere diffuse attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Unione istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio (8). In casi diversi dalle richieste di mobilitazione di navi stand-by ed attrezzature antinquinamento, la Commissione può tuttavia considerare più appropriati mezzi alternativi di comunicazione che si avvalgono di tecnologie dell’informazione avanzate e informare lo Stato membro richiedente.

(21)

Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l’ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. La capacità di intervento dell’Agenzia contro l’inquinamento da idrocarburi e la sua competenza nel settore dell’inquinamento provocato da sostanze pericolose e nocive dovrebbero essere utilizzate, su richiesta dello Stato membro interessato, in relazione ai casi di inquinamento provocato da queste attività.

(22)

In particolare, il CleanSeaNet, attualmente utilizzato per fornire prove delle fuoriuscite di petrolio dalle navi, dovrebbe anche essere usato dall’Agenzia per rilevare e registrare le fuoriuscite provocate da attività offshore di prospezione e produzione di petrolio e di gas, senza causare effetti negativi al servizio fornito per il trasporto marittimo.

(23)

L’Agenzia ha validi strumenti e competenze stabiliti e riconosciuti nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi nonché della relativa azione di intervento. Tali strumenti e competenze possono essere pertinenti per altre attività dell’Unione connesse alla politica dell’Unione in materia di trasporto marittimo. Pertanto, l’Agenzia dovrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri, su loro richiesta, nello sviluppare e attuare tali attività dell’Unione, purché il consiglio di amministrazione le abbia approvate nel quadro del programma di lavoro annuale dell’Agenzia. Tale assistenza dell’Unione dovrebbe essere sottoposta ad una dettagliata analisi costi/benefici e non dovrebbe pregiudicare i compiti fondamentali dell’Agenzia.

(24)

L’Agenzia contribuisce, attraverso l’assistenza tecnica che fornisce, anche allo sviluppo di un trasporto marittimo più rispettoso dell’ambiente.

(25)

Per quanto riguarda gli organismi di classificazione, la maggior parte di essi si occupa sia di navi marittime sia di navi della navigazione interna. In base alla sua esperienza con gli organismi di classificazione delle navi marittime, l’Agenzia potrebbe fornire alla Commissione le informazioni pertinenti relative agli organismi di classificazione delle navi della navigazione interna consentendo in tal modo una maggiore efficienza.

(26)

Per quanto riguarda l’interfaccia tra i sistemi per lo scambio di dati sul trasporto, l’Agenzia dovrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri esplorando, insieme alle autorità competenti per il sistema dei servizi d’informazione fluviale, la possibilità di uno scambio di informazioni tra detti sistemi.

(27)

Fatta salva la responsabilità delle autorità competenti, l’Agenzia dovrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo e nell’attuazione della futura iniziativa e-Maritime, che mira a migliorare l’efficienza del settore dei trasporti marittimi europei facilitando l’uso di tecnologie dell’informazione avanzate.

(28)

Ai fini della realizzazione del mercato interno e di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere, dovrebbero essere ridotti gli oneri amministrativi che gravano sulle navi, incoraggiando così, tra l’altro, il trasporto marittimo a corto raggio. In tale contesto, il concetto «cintura blu» ed e-Maritime potrebbero essere utilizzati per ridurre le formalità dichiarative applicabili alle navi commerciali all’entrata e all’uscita dei porti degli Stati membri.

(29)

Si ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché allo scopo di rispettare il principio dell’equilibrio istituzionale, il potere che preveda l’adozione di decisioni di applicazione generale non può essere conferito a un’agenzia.

(30)

Fatti salvi gli obiettivi e i compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1406/2002, la Commissione dovrebbe preparare e presentare, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, in stretta cooperazione con le pertinenti parti interessate, uno studio di fattibilità al fine di valutare e individuare le possibilità di rafforzamento del coordinamento e della cooperazione per le diverse funzioni di guardia costiera. Tale studio dovrebbe tenere conto del quadro giuridico esistente e delle pertinenti raccomandazioni formulate dagli opportuni consessi dell’Unione nonché dell’attuale sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE); esso dovrebbe altresì rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità, precisando i costi e i vantaggi al Parlamento europeo e al Consiglio.

(31)

È importante per la competitività dei poli marittimi dell’Unione attrarre marittimi europei adeguatamente formati. Pertanto, tenendo conto della domanda attuale e futura di marittimi altamente qualificati nell’Unione, l’Agenzia dovrebbe sostenere, se del caso, gli Stati membri e la Commissione nella promozione della formazione marittima facilitando lo scambio volontario di migliori prassi e fornendo informazioni sui programmi di scambio dell’Unione in materia di formazione marittima. Ciò potrebbe comprendere l’assistenza alle parti interessate europee qualificate nel perseguire l’eccellenza dell’istruzione e formazione marittime su base volontaria, rispettando nel contempo pienamente la responsabilità degli Stati membri quanto al contenuto e all’organizzazione della formazione marittima.

(32)

Per lottare contro il crescente rischio di pirateria, l’Agenzia dovrebbe continuare, se del caso, a comunicare alle autorità nazionali competenti e agli altri organismi pertinenti, incluse operazioni quali EU Navfor Atalanta, la posizione esatta delle navi battenti bandiera degli Stati membri che incrociano in zone considerate a elevatissimo rischio. L’Agenzia dispone inoltre di mezzi che potrebbero rivelarsi utili, segnatamente nel contesto dello sviluppo del CISE. È pertanto opportuno che l’Agenzia comunichi, su richiesta, la posizione della nave e i dati di osservazione della terra pertinenti alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell’Unione, quali Frontex e Europol, per facilitare l’adozione di misure preventive contro azioni illecite intenzionali quali intese nel pertinente diritto dell’Unione fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri e in conformità al diritto nazionale e dell’Unione applicabile, in particolare per quanto riguarda gli organismi che richiedono i dati. La fornitura dei dati di identificazione e tracciamento delle navi a lungo raggio (LRIT) dovrebbe essere subordinata al consenso dello Stato di bandiera interessato, conformemente alle procedure che devono essere stabilite dal consiglio di amministrazione.

(33)

Nel pubblicare informazioni conformemente alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (9), la Commissione e l’Agenzia si dovrebbero basare, a fini di coerenza, sulle competenze e l’esperienza maturate nell’ambito del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d’approdo («MoU di Parigi»).

(34)

L’assistenza dell’Agenzia agli Stati membri e alla Commissione per quanto riguarda i pertinenti lavori delle organizzazioni internazionali e regionali dovrebbe lasciare impregiudicata la relazione tra tali organizzazioni e gli Stati membri risultante dall’adesione di questi ultimi a tali organizzazioni.

(35)

L’Unione ha aderito ai seguenti strumenti, che istituiscono organizzazioni regionali, le cui attività sono contemplate anche dagli obiettivi dell’Agenzia: la convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992) (10); la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento (convenzione di Barcellona) (11) e sua revisione del 1995 (12) e una serie di relativi protocolli; l’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) (13); la convenzione sulla protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR) (14); l’accordo di cooperazione per la protezione contro l’inquinamento delle coste e acque dell’Atlantico nordorientale, firmato il 17 ottobre 1990 (accordo di Lisbona) (15), con il relativo protocollo aggiuntivo, firmato il 20 maggio 2008, non ancora entrato in vigore (16). L’Unione sta inoltre negoziando l’adesione alla convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l’inquinamento, firmata nell’aprile 1992 (convenzione di Bucarest). Pertanto l’Agenzia dovrebbe fornire assistenza tecnica agli Stati membri e alla Commissione per partecipare ai pertinenti lavori di tali organizzazioni regionali.

(36)

Oltre alle summenzionate organizzazioni regionali, esiste una serie di altri accordi regionali, subregionali e bilaterali di coordinamento e cooperazione relativamente all’intervento contro l’inquinamento. Nel fornire assistenza in relazione all’intervento contro l’inquinamento ai paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l’Unione, l’Agenzia dovrebbe agire tenendo conto di tali accordi.

(37)

L’Unione condivide con paesi limitrofi i bacini marittimi regionali del Mar Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Baltico. L’Agenzia dovrebbe fornire a tali paesi assistenza in relazione all’intervento contro l’inquinamento, su richiesta della Commissione.

(38)

Ai fini di una maggiore efficienza, l’Agenzia dovrebbe cooperare quanto più strettamente possibile nel contesto del MoU di Parigi. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare ad esaminare le opzioni per conseguire un’efficienza ancora maggiore, che potrebbero essere proposte per essere esaminate nel quadro del MoU di Parigi.

(39)

Al fine di assicurare che gli atti giuridici vincolanti dell’Unione nei settori della sicurezza marittima e della prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi siano correttamente attuati nella pratica, l’Agenzia dovrebbe assistere la Commissione effettuando visite negli Stati membri. Tali visite alle amministrazioni nazionali dovrebbero consentire all’Agenzia di raccogliere tutte le informazioni necessarie a presentare una relazione esaustiva alla Commissione ai fini della sua ulteriore valutazione. Le visite dovrebbero essere condotte nello spirito dei principi enunciati nell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea e dovrebbero essere svolte in modo tale da ridurre al minimo l’onere amministrativo a carico delle amministrazioni marittime nazionali. Inoltre, le visite dovrebbero essere realizzate conformemente ad una procedura stabilita comprendente una metodologia standard adottata dal consiglio di amministrazione.

(40)

In aggiunta, l’Agenzia dovrebbe assistere la Commissione effettuando ispezioni degli organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (17). Tali ispezioni possono essere svolte anche nei paesi terzi. La Commissione e l’Agenzia dovrebbero assicurare che gli Stati membri interessati siano debitamente informati. Inoltre, l’Agenzia dovrebbe svolgere i compiti di ispezione relativamente alla formazione e abilitazione della gente di mare nei paesi terzi a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (18), compiti che la Commissione ha delegato all’Agenzia. Il regolamento (CE) n. 1406/2002 non dovrebbe contemplare i dettagli dell’assistenza tecnica fornita dall’Agenzia alle ispezioni nel settore della sicurezza marittima svolte dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (19).

(41)

Per assicurare la coerenza con gli obiettivi politici e l’assetto istituzionale dell’Unione nonché con le procedure amministrative e finanziarie applicabili, la Commissione dovrebbe formulare un parere formale, in forma di parere scritto, sul progetto di strategia pluriennale e sui progetti di programma di lavoro annuale dell’Agenzia, di cui il consiglio di amministrazione dovrebbe tener conto prima dell’adozione di tali documenti.

(42)

Per assicurare una procedura equa e trasparente per la nomina del direttore esecutivo, la procedura di selezione da seguire dovrebbe essere conforme agli orientamenti della Commissione per la selezione e la nomina dei direttori delle agenzie dell’Unione. Tali orientamenti prevedono che possano presentare domanda i cittadini di qualsiasi Stato membro. Per gli stessi motivi, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere rappresentato da un osservatore nel comitato di preselezione. L’osservatore dovrebbe essere tenuto informato durante le fasi successive della procedura di selezione. Nel momento della sua decisione di nominare i suoi membri, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere in grado di rivolgere quesiti alla Commissione in merito alla procedura di selezione. Inoltre, il consiglio di amministrazione dovrebbe avere la possibilità di intervistare i candidati inclusi nell’elenco ristretto, conformemente alla prassi abituale. In tutte le fasi della procedura di selezione e di nomina per il posto di direttore esecutivo dell’Agenzia, tutte le parti interessate dovrebbero assicurare che i dati personali dei candidati vengano trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (20).

(43)

L’Agenzia, pur essendo finanziata principalmente mediante un contributo dell’Unione, possiede anche entrate derivanti da diritti e corrispettivi relativi ai suoi servizi. Tali diritti e corrispettivi riguardano in particolare il funzionamento del Centro Dati europeo LRIT e sono applicati conformemente alle risoluzioni del Consiglio adottate il 1o e 2 ottobre 2007 e il 9 dicembre 2008 relativamente all’istituzione del Centro Dati europeo LRIT e, in particolare, ai punti relativi al finanziamento delle relazioni LRIT.

(44)

Nel quadro della relazione sull’andamento dei lavori da fornire a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002, la Commissione dovrebbe inoltre esaminare il potenziale contributo dell’Agenzia all’attuazione di un futuro atto legislativo sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi, attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo alla prevenzione dell’inquinamento provocato da impianti offshore per l’estrazione di petrolio e gas, tenendo conto delle competenze e degli strumenti stabiliti e riconosciuti dell’Agenzia.

(45)

Le attività dell’Agenzia dovrebbero, se del caso, contribuire anche alla creazione di un autentico spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere.

(46)

Si dovrebbe tener conto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (21), in particolare dell’articolo 208.

(47)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1406/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è così modificato:

1)

gli articoli da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente regolamento istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (“l’Agenzia”), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima, di protezione marittima e di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi, della relativa azione di intervento, nonché un intervento contro l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio.

2.   A tal fine, l’Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nei settori menzionati al paragrafo 1 del presente articolo entro i limiti dei compiti fondamentali stabiliti nell’articolo 2 e, come e quando applicabile, dei compiti accessori di cui all’articolo 2 bis, in particolare al fine di aiutare gli Stati membri e la Commissione ad applicare correttamente i pertinenti atti giuridici dell’Unione. Per quanto riguarda il settore dell’intervento contro l’inquinamento, l’Agenzia fornisce assistenza operativa solo su richiesta dello Stato o degli Stati colpiti.

3.   Fornendo l’assistenza prevista al paragrafo 2, l’Agenzia contribuisce, se del caso, all’efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da facilitare la creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere.

Articolo 2

Compiti fondamentali dell’Agenzia

1.   Per assicurare che gli obiettivi indicati all’articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l’Agenzia svolge i compiti fondamentali elencati nel presente articolo.

2.   L’Agenzia assiste la Commissione:

a)

nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare i pertinenti atti giuridici dell’Unione, con particolare riguardo all’evoluzione della normativa internazionale;

b)

nell’efficace attuazione dei pertinenti atti giuridici vincolanti dell’Unione, in particolare svolgendo le visite e le ispezioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento e fornendo assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di ispezione ad essa assegnati a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (22). A tale riguardo, essa può fornire suggerimenti alla Commissione per eventuali miglioramenti di tali atti giuridici vincolanti;

c)

nell’analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti agli obiettivi dell’Agenzia; ciò può includere l’identificazione di possibili misure con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici;

d)

nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato alla Commissione negli atti legislativi dell’Unione relativamente agli obiettivi dell’Agenzia.

3.   L’Agenzia collabora con gli Stati membri per:

a)

organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza degli Stati membri;

b)

sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi operativi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica, per la costituzione della capacità nazionale necessaria per l’attuazione dei pertinenti atti giuridici dell’Unione;

c)

fornire, su richiesta di uno Stato membro, le opportune informazioni risultanti dalle ispezioni di cui all’articolo 3 al fine di sostenere il controllo delle organizzazioni riconosciute che eseguono compiti di certificazione per conto degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (23), fatti salvi i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera;

d)

sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, gli interventi antinquinamento in caso di inquinamento provocato dalle navi nonché di inquinamento marino provocato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio, quando è stata formulata una richiesta dello Stato membro colpito sotto l’autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento, fatta salva la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi d’intervento antinquinamento appropriati, nel rispetto della cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. Se del caso, le richieste di attivazione di azioni antinquinamento sono presentate attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio (24).

4.   L’Agenzia facilita la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione:

a)

nel settore della sorveglianza del traffico cui si applica la direttiva 2002/59/CE, l’Agenzia promuove in particolare la cooperazione tra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate, nonché sviluppa e rende operativi il centro dati dell’Unione europea per l’identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (Centro dati europeo LRIT) e il sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) di cui agli articoli 6 ter e 22 bis di detta direttiva nonché il sistema per lo scambio di dati marittimi per l’identificazione e il tracciamento internazionale a lungo raggio delle navi, conformemente all’impegno preso in seno all’Organizzazione marittima internazionale (“IMO”);

b)

fornendo, su richiesta e fatto salvo il diritto nazionale e dell’Unione, la posizione della nave e i dati di osservazione della terra pertinenti alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell’Unione competenti nell’ambito dei rispettivi mandati per facilitare l’adozione di misure contro la minaccia di pirateria o di azioni illecite intenzionali previste dal diritto dell’Unione applicabile o ai sensi di strumenti giuridici convenuti a livello internazionale nel settore dei trasporti marittimi, fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati e in conformità delle procedure che devono essere stabilite dal consiglio di amministrazione o dal gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59/CE, a seconda dei casi. La fornitura dei dati di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi è subordinata all’autorizzazione dello Stato di bandiera interessato;

c)

nel settore delle indagini sui sinistri e gli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (25); l’Agenzia, se richiesto dagli Stati membri interessati e supponendo che non sorgano conflitti di interesse, fornisce assistenza operativa a detti Stati membri in relazione alle indagini relative a sinistri gravi o molto gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi alla sicurezza al fine di identificarne il valore aggiunto a livello di Unione in termini di conoscenze pertinenti acquisite. Sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, in conformità dell’articolo 17 della direttiva 2009/18/CE, l’Agenzia elabora una sintesi annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi;

d)

fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, per consentire alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi e valutare l’efficacia e l’efficienza a livello di costi delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l’Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (26);

e)

raccogliendo e analizzando dati sui marittimi forniti e usati conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (27);

f)

facilitando l’identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l’applicazione delle relative sanzioni conformemente alla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (28);

g)

riguardo all’inquinamento marino da idrocarburi provocato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio, utilizzando il servizio europeo di sorveglianza satellitare che permette di rilevare chiazze di idrocarburi (CleanSeaNet) per monitorare la portata e l’impatto ambientale di tale inquinamento;

h)

fornendo agli Stati membri e alla Commissione l’assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell’IMO, dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), per quanto concerne la navigazione, del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d’approdo (“MoU di Parigi”) e di altre organizzazioni regionali competenti cui l’Unione ha aderito, per quanto concerne le materie di competenza dell’Unione;

i)

riguardo all’attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (29), in particolare facilitando la trasmissione elettronica dei dati tramite SafeSeaNet e sostenendo lo sviluppo di un’interfaccia unica.

5.   L’Agenzia, su richiesta della Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l’organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell’Unione, agli Stati candidati all’adesione all’Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

L’Agenzia può inoltre fornire assistenza in caso di inquinamento provocato dalle navi, nonché di inquinamento marino provocato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l’Unione, in linea con il meccanismo di protezione civile dell’UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, e in analogia con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.

Articolo 2 bis

Compiti accessori dell’Agenzia

1.   Fatti salvi i compiti fondamentali di cui all’articolo 2, l’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, ove appropriato, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività dell’Unione indicate ai paragrafi 2 e 3 relative agli obiettivi dell’Agenzia, nella misura in cui quest’ultima abbia competenze e strumenti consolidati e riconosciuti. I compiti accessori stabiliti nel presente articolo sono:

a)

creare un valore aggiunto comprovato;

b)

evitare la duplicazione degli sforzi;

c)

essere nell’interesse della politica dell’Unione in materia di trasporti marittimi;

d)

non pregiudicare i compiti fondamentali dell’Agenzia; e

e)

non ledere i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo.

2.   L’Agenzia assiste la Commissione:

a)

nel contesto dell’attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (30), contribuendo all’obiettivo del conseguimento di un buono status ambientale delle acque marine per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione e nello sfruttare i risultati di strumenti esistenti quali SafeSeaNet e CleanSeaNet;

b)

fornendo assistenza tecnica in relazione alle emissioni di gas a effetto serra delle navi, in particolare seguendo gli sviluppi internazionali in atto;

c)

per quanto riguarda il programma “Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza” (GMES), nel promuovere l’utilizzo dei dati e servizi GMES per scopi marittimi, nel contesto del quadro di governance del GMES;

d)

nello sviluppo di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo UE;

e)

per quanto riguarda gli impianti mobili offshore per l’estrazione di gas e di petrolio, nell’esaminare i requisiti dell’IMO e nel raccogliere informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l’ambiente marino;

f)

fornendo informazioni pertinenti riguardo agli organismi di classificazione delle navi della navigazione interna conformemente alla direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (31). Tali informazioni fanno altresì parte delle relazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

3.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri:

a)

nell’esame della fattibilità e dell’attuazione di politiche e progetti a sostegno della creazione dello spazio marittimo europeo senza barriere, quali il concetto della cintura blu ed e-Maritime nonché le autostrade del mare. Ciò è realizzato in particolare esplorando funzionalità supplementari per SafeSeaNet, fatto salvo il ruolo del gruppo direttivo di alto livello istituito conformemente alla direttiva 2002/59/CE;

b)

esplorando, insieme alle autorità competenti per il sistema dei servizi d’informazione fluviale, la possibilità di condivisione delle informazioni tra tale sistema e i sistemi per lo scambio di dati sul trasporto marittimo in base alla relazione prevista dall’articolo 15 della direttiva 2010/65/UE;

c)

facilitando lo scambio volontario di migliori prassi in materia di istruzione e formazione marittime nell’Unione e fornendo informazioni sui programmi di scambio dell’Unione attinenti alla formazione marittima, rispettando nel contempo pienamente l’articolo 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Articolo 3

Visite presso gli Stati membri e ispezioni

1.   Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell’adempimento degli obblighi imposti dal TFUE, in particolare la verifica dell’effettiva applicazione del pertinente diritto dell’Unione, l’Agenzia effettua visite negli Stati membri conformemente alla metodologia stabilita dal consiglio di amministrazione.

2.   L’Agenzia informa in tempo utile della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l’identità dei funzionari autorizzati, la data di inizio della visita e la durata prevista. I funzionari dell’Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo dell’Agenzia, dalla quale risultano l’oggetto e lo scopo della missione.

3.   L’Agenzia svolge ispezioni per conto della Commissione come previsto dagli atti giuridici vincolanti dell’Unione per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall’Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (32), nonché la formazione e la certificazione della gente di mare nei paesi terzi conformemente alla direttiva 2008/106/CE.

4.   A conclusione di ciascuna visita o ispezione, l’Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.

5.   Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni, l’Agenzia esamina le relazioni redatte nell’ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l’efficacia e l’efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L’Agenzia presenta le analisi alla Commissione per l’ulteriore discussione con gli Stati membri al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro.

2)

all’articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2, ivi comprese, se del caso, le modalità relative alla consultazione con gli Stati membri, ove appropriato, prima della pubblicazione delle informazioni.

4.   Le informazioni raccolte e trattate dalla Commissione e dall’Agenzia conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (33) e l’Agenzia adotta le misure necessarie per garantire il trattamento sicuro delle informazioni riservate.

3)

l’articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, con l’accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire i centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell’Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale, evitando nel contempo inutili oneri finanziari e rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali.»;

4)

l’articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

adotta la relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e la trasmette entro il 15 giugno di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L’Agenzia trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni riguardanti il risultato delle procedure di valutazione;»

b)

la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c)

nell’ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina e approva le richieste di assistenza alla Commissione, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), le richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e le richieste di assistenza tecnica, di cui all’articolo 2, paragrafo 5, nonché le richieste di assistenza di cui all’articolo 2 bis;

c bis)

esamina e adotta una strategia pluriennale per l’Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto del parere scritto della Commissione;

c ter)

esamina e adotta il piano pluriennale di politica del personale dell’Agenzia;

c quater)

esamina il progetto di intese amministrative di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b bis);»

c)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell’articolo 3. Qualora la Commissione si esprima, entro quindici giorni dalla data dell’adozione della metodologia, a sfavore di tale metodologia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all’unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;»

d)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell’Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21 e provvede a monitorare e dare adeguato seguito alle constatazioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di audit e dalle varie valutazioni, sia interne che esterne;»

e)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi dipartimento di cui all’articolo 16;»

f)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

riesamina l’esecuzione finanziaria del piano dettagliato di cui alla lettera k) del presente paragrafo e gli impegni di bilancio previsti dal regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi (34);

g)

è aggiunta la lettera seguente:

«m)

designa un osservatore tra i suoi membri per seguire la procedura di selezione della Commissione per la nomina del direttore esecutivo.»;

5)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«I membri del consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nel campo di cui all’articolo 1. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.»;

6)

all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell’ordine del giorno in assenza dei membri interessati. Norme dettagliate per l’applicazione della presente disposizione sono fissate nel regolamento interno.»;

7)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

elabora la strategia pluriennale dell’Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio, tenendo conto dei pareri e dei suggerimenti espressi dai membri del consiglio di amministrazione;

a bis)

elabora il piano pluriennale di politica del personale dell’Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno quattro settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;

a ter)

elabora il programma di lavoro annuale, con l’indicazione delle risorse umane e finanziarie che si prevede di assegnare a ciascuna attività, e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell’Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio, tenendo conto dei pareri e dei suggerimenti espressi dai membri del consiglio di amministrazione. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

b)

decide dell’esecuzione delle visite ed ispezioni di cui all’articolo 3, previa consultazione della Commissione e seguendo la metodologia per le visite definita dal consiglio di amministrazione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera g);

b bis)

può concludere accordi amministrativi con altri organismi operanti negli stessi settori dell’Agenzia purché il progetto di accordo sia stato sottoposto per consultazione al consiglio di amministrazione e a condizione che quest’ultimo non vi si opponga entro quattro settimane.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell’Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. A tal fine stabilisce, d’accordo con la Commissione e il consiglio di amministrazione, appositi indicatori di efficacia atti a consentire un’effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Provvede affinché la struttura organizzativa dell’Agenzia venga regolarmente adattata all’evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base il direttore esecutivo elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone all’esame del consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all’esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell’Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell’ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di valutazione conforme a criteri professionali riconosciuti;»

c)

al paragrafo 2, la lettera g) è soppressa.

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il direttore esecutivo riferisce, a seconda dei casi, al Parlamento europeo o al Consiglio sull’espletamento dei suoi compiti.

In particolare presenta lo stato dei lavori riguardo alla preparazione della strategia pluriennale e del programma di lavoro annuale.»;

8)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Nomina e revoca del direttore esecutivo e dei capi dipartimento

1.   Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata per un periodo di cinque anni, in base al merito e alla provata competenza in campo amministrativo e gestionale, nonché alla provata esperienza nei settori di cui all’articolo 1, sentito il parere dell’osservatore di cui all’articolo 10. Il direttore esecutivo è nominato da un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione a seguito di un concorso generale, previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse per il posto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su altri organi d’informazione. Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima. Il consiglio di amministrazione delibera in merito alla revoca, su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione sulla nomina o sulla revoca con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

2.   Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo una volta per un massimo di quattro anni. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

3.   Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi dipartimento. In caso di assenza o impedimento del direttore esecutivo, uno dei capi dipartimento ne fa le veci.

4.   I capi dipartimento sono nominati in base ai meriti e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale nonché alla competenza e all’esperienza professionale acquisite nei settori di cui all’articolo 1. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.»;

9)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

diritti e corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione e/o altri servizi forniti dall’Agenzia.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, sulla base della formazione del bilancio per attività, e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell’organico.»;

c)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (“autorità di bilancio”) insieme al progetto di bilancio generale dell’Unione europea.

8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea che essa trasmette all’autorità di bilancio conformemente all’articolo 314 TFUE, unitamente alla descrizione e giustificazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell’Agenzia e la sovvenzione a carico del bilancio generale.»;

d)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza, unitamente al programma di lavoro annuale.»;

10)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Valutazione

1.   A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull’attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell’Agenzia ogni informazione che quest’ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

2.   La valutazione esamina l’impatto del presente regolamento nonché l’utilità, la pertinenza, il valore aggiunto ottenuto e l’efficacia dell’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. In particolare, essa vaglia l’eventuale necessità di modificare i compiti dell’Agenzia. Il consiglio di amministrazione stabilisce, di concerto con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate.

3.   La valutazione è comunicata al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all’Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati. Se necessario, è accluso anche un piano d’azione completo di calendario.»;

11)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Relazione sull’andamento dei lavori

Entro il 2 marzo 2018 e tenendo conto della relazione di valutazione di cui all’articolo 22, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui indica in che modo l’Agenzia ha svolto i compiti supplementari assegnatile dal presente regolamento al fine di individuare un’efficienza ancora maggiore e, ove necessario, se sia il caso di modificare i suoi obiettivi e compiti.»;

12)

l’articolo 23 è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 gennaio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 (non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 4 ottobre 2012 (GU C 352 E del 16.11.2012, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012.

(3)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(4)  GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

(5)  GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1.

(6)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.

(7)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

(8)  GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9.

(9)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

(10)  Decisione 94/157/CE del Consiglio (GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19).

(11)  Decisione 77/585/CEE del Consiglio (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).

(12)  Decisione 1999/802/CE del Consiglio (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32).

(13)  Decisione 84/358/CEE del Consiglio (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).

(14)  Decisione 98/249/CE del Consiglio (GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1).

(15)  Decisione 93/550/CEE del Consiglio (GU L 267 del 28.10.1993, pag. 20).

(16)  Decisione 2010/655/UE del Consiglio (GU L 285 del 30.10.2010, pag. 1).

(17)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(18)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(19)  GU L 98 del 10.4.2008, pag. 5.

(20)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(21)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(22)  GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

(23)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

(24)  GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9.

(25)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

(26)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

(27)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(28)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

(29)  GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1.

(30)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(31)  GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(32)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.»;

(33)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;

(34)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.»;